processo di costituzione dell`azienda pubblica di servizi alla

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA
Articolo 1
Costituzione ed origini
Articolo 2
Denominazione e sede
Articolo 3
Natura giuridica
CAPO II
FINALITA’, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
Articolo 4
Finalità dell’Azienda e principi degli interventi
Articolo 5
Ambito territoriale di intervento
Articolo 6
Soci dell’Azienda
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’
Articolo 7
Gestione dei servizi e delle attività
Articolo 8
Contratti di servizio
Articolo 9
Partecipazione e Rappresentanza
TITOLO II
ORGANI
CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
Composizione
Articolo 11
Durata
Articolo 12
Funzioni
Articolo 13
Adunanze e Convocazioni
Articolo 14
Validità delle sedute
Articolo 15
Validità delle deliberazioni
Articolo 16
Maggioranze qualificate
Articolo 17
Presidente dell’Assemblea dei soci
Articolo 18
Rimborsi
Articolo 19
Regolamento di funzionamento
CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 20
Composizione e procedura di nomina
Articolo 21
Ineleggibilità ed incompatibilità
Articolo 22
Decadenza e revoca
Articolo 23
Decadenza e dimissioni dei consiglieri
Articolo 24
Surroga - Divieto di partecipazione alle sedute
Articolo 25
Funzioni
Articolo 26
Convocazione
Articolo 27
Partecipazione alle sedute
Articolo 28
Validità e svolgimento delle sedute
Articolo 29
Presidente
Articolo 30
Gettoni di presenza e rimborsi spese
CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Articolo 31
Composizione e funzionamento
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 32
Deliberazioni
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE
CAPO I
DIRETTORE
Articolo 33
Nomina e trattamento
Articolo 34
Attribuzioni
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Articolo 35
Principi
Articolo 36
Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi
Articolo 37
Personale
TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA’ E PROGRAMMAZIONE
Articolo 38
Patrimonio
Articolo 39
Sistema informativo contabile
Articolo 40
Piano programmatico
Articolo 41
Controllo di gestione
TITOLO V
SERVIZIO DI TESORERIA
Articolo 42
Servizio di tesoreria
TITOLO VI
NORME GENERALI E FINALI
CAPO I
NORME GENERALI E FINALI
Articolo 43
Controversie
Articolo 44
Modifiche statutarie
Articolo 45
Durata e fusioni
Articolo 46
Norma di rinvio
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA
Articolo 1
Costituzione ed origini
1.
Fra i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e sulla base della
Convenzione approvata da tutti i singoli comuni, è costituita, a seguito di specifica convenzione, un’ AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
denominata “Pedemontana Sociale” – AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA (anche detta nel seguito, per brevità
AZIENDA) per l’esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo art. 4.
2.
L’AZIENDA ha come scopo il miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini e l’utilizzo solidale delle risorse territoriali disponibili,
attraverso l’integrazione di Comuni che presentano problematiche affini e che hanno già avviato, nei fatti, diverse azioni in forma associata.
3.
L’AZIENDA è ente strumentale dei Comuni aderenti al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
4.
Il funzionamento dell’AZIENDA è regolamentato dal presente Statuto.
Articolo 2
Denominazione e sede
1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Pedemontana Sociale”, di seguito denominata Azienda, ha sede legale in Collecchio
2. L’ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all’Azienda sarà dislocata in sedi operative diverse.
Articolo 3
Natura giuridica
1.
L’Azienda è dotata di personalità giuridica quale ente pubblico economico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria,
nell’ambito delle norme previste dal Testo Unico degli enti locali e non ha fini di lucro.
2.
L’Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
L’Azienda deve reperire le risorse atte a garantire l’equilibrio prioritariamente all’interno del proprio bilancio.
3.
L’Azienda è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalle leggi nazionali e regionali ed orienta la sua attività al rispetto
dei principi dalla stesse indicati.
4.
L’Azienda manterrà la sua natura di ente pubblico economico per l’intera sua durata.
CAPO II
FINALITA’, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
Articolo 4
Finalità dell’Azienda e principi degli interventi
1.
L’Azienda ha come finalità l’organizzazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti alla persona e alla famiglia ed in
particolare a: Minori, Adulti, Disabili ed Anziani. Gli Organi dell’Azienda hanno facoltà di articolare l’organizzazione dei servizi secondo criteri di
classificazione anche diversi da quelli specificati, comunque secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel
rispetto degli indirizzi definiti dall’Assemblea dei soci di cui all’articolo 10 e seguenti del presente statuto.
2.
L’Azienda può partecipare a forme, anche sperimentali, di gestione di servizi socio-sanitari, conformemente alle linee di indirizzo della Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria, su proposta dell’Assemblea dei Soci.
3.
L’Azienda ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi sotto indicati:
a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
c) determinazione di meccanismi di funzionamento orientati al soddisfacimento dei bisogni, che enfatizzano la centralità del soggetto -utente dei
servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti dei nuovi bisogni sociali;
d) creazione di un welfare ispirato ai principi di adeguatezza e di sussidiarietà, capace di assicurare l’universalismo e l’esigibilità dei diritti, l’efficacia
delle prestazioni (attraverso una qualità omogenea delle stesse) e l’efficienza nell’uso delle risorse (perseguendo l’omogeneità dei costi per le
medesime prestazioni);
e) sviluppo della coesione sociale, riduzione delle disuguaglianze, ampliamento dei diritti di cittadinanza, facilitazione dello sviluppo di nuove
potenzialità della società civile.
f) informazione e partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni e del 3° settore, anche attraverso
forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi nel territorio e di co-progettazione.
g) raggiungere l'obiettivo di realizzare gradualmente con l'omogeneizzazione dei servizi il principio di solidarieta' tra gli enti soci al fine della
ripartizione delle spese sulla base della popolazione assistita
Articolo 5
Ambito territoriale di intervento
1.
L’Azienda ha come finalità l’organizzazione ed erogazione dei servizi, di cui all’articolo 4, per l’ambito territoriale dei Comuni soci. L’Azienda
collaborerà con gli altri Comuni del Distretto socio – sanitario sia per la programmazione degli interventi sociali sia per la loro gestione.
Articolo 6
Soci dell’Azienda
1.
Sono soci dell’Azienda i seguenti enti pubblici territoriali:
Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo.
2.
I Soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
a)
le quote da ciascuno rappresentate;
b)
i servizi e le attività conferiti all’Azienda da ciascuno;
c)
d)
e)
i beni patrimoniali conferiti da ciascuno;
gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.
3.
La proposta di ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall’Assemblea dei Soci e comporta la ridefinizione delle quote di
partecipazione stabilite nella convenzione , nonché le modifiche statutarie necessarie , l’ammissione , la ridefinizione delle quote e le modifiche
statutarie saranno approvate dall’organo di governo competente dei comuni soci .
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’
Articolo 7
Gestione dei servizi e delle attività
1.
L’Azienda organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all’articolo 4, di norma, in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa,
fatte salve le scelte organizzative legate all’attuazione della normativa regionale in materia di accreditamento.
2.
L’Azienda è tenuta a redigere una o più carte dei servizi . La carta o le carte dei servizi consentiranno di avere il quadro delle tipologie di servizi
erogati , delle modalità di erogazione e garantiranno gli standard minimi di qualità nella erogazione che l’azienda si impegna a rispettare.
3.
L’Azienda può stipulare contratti per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed
efficienza dell’azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
4.
L’Azienda dovrà avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
5.
L’Azienda richiede l’accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuati a norma della legislazione regionale vigente.
6.
L’Azienda può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all’articolo 4, comma 1, servizi ed attività
socio-assistenziali rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l’intero costo del servizio fornito, nel rispetto di
quanto previsto e consentito dal quadro normativo vigente.
7.
L’Azienda valorizza il ruolo del terzo settore sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di
collaborazione tra pubblico e privato.
Articolo 8
Contratti di servizio
1.
Il conferimento all’Azienda della gestione di servizi e/o attività da parte dei Soci Enti Pubblici Territoriali è regolato da contratti di servizio , da
stipulare nel rispetto delle normative vigenti .
Articolo 9
Partecipazione e Rappresentanza
1.
Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l’Azienda valuta la costituzione e la valorizzazione
di organismi di partecipazione con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell’attività di volontariato locale.
2. Al fine di consolidare il legame con il territorio e le rappresentanze sociali degli interessi degli utenti e delle loro famiglie valuta confronti con le
Organizzazioni Sindacali.
TITOLO II
ORGANI
CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
Composizione
1.
L'Assemblea dei Soci è l’organo di indirizzo e di vigilanza sull’attività dell’Azienda ed è composta dai Sindaci di ciascuno dei soci Enti Pubblici
territoriali o da loro delegati.
2.
La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita
ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
A ciascun dei Soci di cui al comma 1 dell’articolo 6 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione richiamata al comma 3 dello
stesso articolo 6 citato
4.
In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea
spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell’Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso, la delega, rilasciata a tempo
indeterminato dal Sindaco che cessa, decade automaticamente.
3.
Articolo 11
Durata
1.
L'Assemblea dei soci è organo permanente dell’Azienda, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine
solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti pubblici territoriali.
Articolo 12
Funzioni
1.
L'Assemblea dei Soci è l’organo di indirizzo e vigilanza sull’attività dell’Azienda e svolge in particolare le seguenti funzioni:
a)
nomina nel proprio seno il Presidente che convoca l’Assemblea e la presiede;
b)
definisce gli indirizzi generali dell’Azienda;
c)
nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
d)
nomina il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione con il criterio della turnazione;
e)
nomina il revisore dei Conti e i membri dell’organo di revisione nei casi in cui ricorra l’obbligo di legge di avere un collegio dei revisori
composto da tre membri;
f)
provvede all’assunzione delle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, che non siano già previste nel bilancio pluriennale,
escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;???????
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo schema del piano programmatico, del bilancio pluriennale di previsione, del
bilancio annuale economico preventivo e del bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività e dei contratti di servizio di cui
all’art.8;
approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, previo parere favorevole del Consiglio del Comune in cui insiste il
bene, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile, esclusi i beni mobili;
delibera l’accettazione di lasciti o donazioni di beni immobili dandone comunicazione scritta agli enti soci ;
delibera l’ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
nomina il direttore generale e ne determina il trattamento economico, sentito il consiglio d’amministrazione;
adotta il proprio Regolamento di Funzionamento;
definisce, il compenso dovuto all’Organo di revisione contabile.
approva la contrazione di mutui, aperture di credito, emissione di prestiti obbligazionari, consolo se già previsti nei documenti di
programmazione e nei contratti di servizio , l’istituzione e la regolamentazione di fondi di rischio o di solidarietà
approva i regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quelli di competenza del Consiglio di amministrazione;
approva la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi a pagamento se tale compito risulta delegato dai soci all’azienda;
determina gli indirizzi cui deve attenersi il Presidente per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Azienda negli
organismi cui essa partecipa.
2.
Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d’urgenza da altri Organi dell’Azienda.
3.
Le decisioni dell'Assemblea dei Soci devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario .
4. Il verbale deve indicare:
a) la data dell’assemblea;
b) l’identità dei partecipanti ed i voti rappresentati da ciascuno;
c) gli argomenti trattati e le decisioni assunte;
d) le modalità e il risultato delle votazioni;
e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei voti favorevoli, astenuti o contrari. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci,
le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
Articolo 13
Adunanze e Convocazioni
1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie per approvare gli schemi relativi a :
- il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
- il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.
2. L'Assemblea dei soci può inoltre riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o quando ne sia fatta domanda di
almeno due Comuni soci o su richiesta del Consiglio di amministrazione. Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate, di norma, in forma palese, fatte salve le ipotesi di deliberazione concernenti persone, quando venga esplicitata una facoltà
discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell’attività da essa svolta.
4. Le sedute dell'Assemblea dei soci non sono pubbliche. E’ facoltà dell’Assemblea ammettere la presenza di specifici soggetti e - quando ritenuto
opportuno – dei consigli comunali e della generalità dei cittadini.
5. Alle sedute dell'Assemblea dei soci partecipa senza diritto di voto il Direttore.
6. E’ affidato al Direttore o ad altro collaboratore da lui designato il compito di verbalizzare le sedute. Il complessivo processo verbale delle sedute può
fare riferimento all’approvazione di singole specifiche deliberazioni, che in tal caso sono conservate, con numero progressivo annuale, in apposita raccolta.
Il verbale complessivo e le singole deliberazioni sono firmati dal Presidente dell’Assemblea e dalla persona incaricata della verbalizzazione.
7. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci sono tempestivamente trasmesse in copia ai Comuni soci.
8. L'Assemblea dei soci è convocata dal suo Presidente mediante avviso spedito ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e
la posta elettronica).
9. Nei casi d'urgenza il termine di cui al comma 8 è ridotto a non meno di ventiquattro ore.
10. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia
ordinaria o straordinaria, in prima o seconda convocazione.
Articolo 14
Validità delle sedute
1.
In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno i 4/5 degli enti soci.
2.
In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, l’Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che
rappresentino almeno il 50% +1 delle quote di rappresentanza.
Articolo 15
Validità delle deliberazioni
1.
Ciascun componente dell’Assemblea dei Soci dispone di un voto proporzionato alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui
all’articolo 6 del presente statuto, sia per commi 1 e 2.
2.
Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza delle quote presenti, fatta eccezione per i casi indicati nel presente statuto, in cui sia
richiesto il voto unanime o della maggioranza dei Comuni soci.
Articolo 16
Maggioranze qualificate
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.
3.
Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessaria la maggioranza qualificata:
modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione dei Comuni soci;
proprio Regolamento di funzionamento;
nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
il piano programmatico
nomina del Direttore
approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
Per maggioranza qualificata si intende il voto favorevole di almeno 4 Comuni in prima convocazione e di almeno 3 Comuni in seconda
convocazione.
Per la proposta di ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali e per deliberare l’assunzione di mutui , aperture di credito ed emissione di
prestiti obbligazionari è richiesta l’unanimità.
Articolo 17
Presidente dell’Assemblea dei Soci
1. Il Presidente dell’Assemblea sarà nominato, per un tempo determinato, seguendo il criterio della turnazione.
2. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci:
a)
formula l’ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
b)
convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
c)
sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea;
d)
trasmette al Consiglio di Amministrazione i verbali delle sedute di assemblea affinché lo stesso possa dare esecuzione ai verbali
dell’Assemblea stessa;
e)
adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea;
nomina, designa e revoca i rappresentanti dell’Azienda negli organismi cui essa partecipa , conformemente agli indirizzi approvati
dall’Assemblea dei soci
3.
Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal membro più anziano di età presente all’Assemblea.
4.
Il Presidente dell’Assemblea decade dall’incarico nel caso siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli
organi elettivi in 3 degli Enti soci dell’Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell’Assemblea compete al Sindaco
dell’Ente socio che rappresenta la più alta quota.
f)
Articolo 18
Rimborsi
1.
Ai membri dell'Assemblea dei Soci spetta, da parte dell’Ente di nomina, il rimborso delle spese sostenute connesse all’espletamento della carica.
Articolo 19
Regolamento di funzionamento
1.
L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all’articolo 16.
CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 20
Composizione e procedura di nomina
1.
L’Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno, composto da cinque membri
della stessa scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private ovvero per cariche pubbliche ricoperte all’interno dell’Ente socio.
L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio di Amministrazione sulla base di una candidatura che ogni socio ha diritto di presentare, a maggioranza
qualificata prevista nell’art. 16. Con successiva votazione l’Assemblea dei Soci, con gli stessi criteri, elegge, in seno al Consiglio di Amministrazione
neo-eletto, il Presidente ed il Vice Presidente; quest’ultimo collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo.
3.
Il Consiglio di Amministrazione viene rieletto ogni qualvolta anche solo un ente socio dell’Azienda rinnova i propri organi elettivi. Il Consiglio di
Amministrazione uscente rimane in carica fino all’insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro elezione da
parte dell’Assemblea dei Soci.
2.
Articolo 21
Ineleggibilità ed incompatibilità
1.
Non possono essere eletti Consiglieri di Amministrazione dell’Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità
previste dalla normativa vigente per l’elezione a consiglieri comunali.
Articolo 22
Decadenza e revoca
1.
Le dimissioni o la cessazione, della maggioranza dei membri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di
Amministrazione.
2.
Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei Soci convoca l'Assemblea stessa per la elezione
del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Vice-Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione.
3.
La revoca del Consiglio di Amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei Soci.
Articolo 23
Decadenza e dimissioni dei consiglieri
1.
Il Consigliere di Amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità o ineleggibilità e
l’interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2.
La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei Soci, con apposita deliberazione di presa d’atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di
Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di
Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei Soci.
3.
I membri del Consiglio di Amministrazione che siano stati eletti in virtù della carica pubblica ricoperta, cessano automaticamente dal Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda qualora perdano la carica presso il proprio Ente socio fatto salvo quanto previsto all’articolo 20 comma 3 del presente
statuto.
4.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci,
non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l’atto di surroga; l’atto di surroga deve essere adottato
entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni
divengono comunque efficaci decorso tale termine.
Articolo 24
Surroga - Divieto di partecipazione alle sedute
1.
L'Assemblea dei Soci provvede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della
dichiarazione di decadenza.
2.
La surroga avviene con le stesse modalità previste per la elezione .
3.
I Consiglieri di Amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo
in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4.
I componenti il Consiglio di Amministrazione devono dichiarare se nella seduta si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano
interesse personale essi stessi, o conflitto d’interesse i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.
Articolo 25
Funzioni
1.
L’attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2.
Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all’Assemblea dei Soci.
3.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall’Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli
obiettivi della gestione. Ad esso competono in particolare i seguenti atti:
a)
proposta di piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio annuale economico preventivo, di bilancio consuntivo, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
b)
proposta di modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea dei soci;
c)
adozione del Regolamento di Organizzazione dell’Azienda e del proprio Regolamento di Funzionamento e di qualsiasi Regolamento o
Provvedimento avente contenuto esclusivamente organizzativo delle attività e delle strutture, su proposta del Direttore e nel rispetto di quanto
previsto dal C.C.N.L preso a riferimento per il personale dell’azienda
d) decide in ordine alle azioni da intentare e sostenere in giudizio di qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali, agli arbitrati e
alle transazioni;
e)
determinazione della dotazione organica del personale;
f)
proposta di piano di rientro ogni qualvolta si determini una perdita di esercizio; nell’eventualità in cui il piano di rientro non consenta la
copertura delle perdite, le stesse saranno assunte pro-quota secondo le modalità indicate nella convenzione di cui all’art. 6 ;
g)
adozione di tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell’Azienda che non siano riservati dallo Statuto all'Assemblea dei
soci o al Direttore;
h)
nomina della Delegazione Trattante Aziendale.
4. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di vigilare sul funzionamento dei servizi nel proprio comune rilevandone
l'adeguatezza in relazione ai bisogni dei cittadini, facilitandone altresì il rapporto con gli altri servizi del comune e la promozione di iniziative di
partecipazione; a tal fine riceverà periodiche relazioni sui dati dell'attività relativa al territorio di competenza in stretto rapporto con il presidio
territoriale denominato Sportello Sociale e i responsabili di area.
5. Ciascun Consiglio Comunale ha il diritto di sottoporre direttamente al Consiglio d’Amministrazione proposte e problematiche attinenti l’attività
consortile.
La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all’Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta o della proposta.
Articolo 26
Convocazione
1.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno due Consiglieri di Amministrazione o del Presidente
dell’Assemblea dei Soci, con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima. L’avviso
può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la
posta elettronica). Alle sedute del Consiglio d’Amministrazione viene sempre convocato il Direttore.
Articolo 27
Partecipazione alle sedute
1. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore senza diritto di voto, ma con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
2. Il Presidente, anche su richiesta del direttore, può invitare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per chiarimenti o comunicazioni relativi agli
oggetti iscritti all'ordine del giorno, altri collaboratori dell’Azienda o soggetti esterni.
3. La richiesta di invito di cui al comma 2 può essere presentata al Presidente anche da un componente il Consiglio di amministrazione.
4. Il compito di verbalizzare le sedute è affidato al direttore o ad altro collaboratore dell’Azienda da lui individuato. Il complessivo processo verbale delle
sedute può fare riferimento all’approvazione di singole specifiche deliberazioni, che in tal caso sono conservate, con numero progressivo annuale, in
apposita raccolta. Il verbale complessivo e le singole deliberazioni sono firmati dal Presidente e dalla persona incaricata della verbalizzazione e
tempestivamente trasmesse in copia agli Enti soci.
Articolo 28
Validità e svolgimento delle sedute
1.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2.
Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di
votazione.
3.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio stesso.
4.
L'espressione del voto avviene in forma palese.
5.
Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
Articolo 29
Presidente
1.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell’Azienda e svolge in particolare le seguenti funzioni:
a)
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b)
sovrintende al regolare funzionamento dell’Azienda ed in particolare alla esecuzione degli atti;
c)
deve essere invitato e può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell’Assemblea dei Soci;
d)
vigila sull'andamento gestionale dell’Azienda e sull'operato del Direttore e ne definisce gli obiettivi di risultato;
e)
firma, unitamente al Direttore o ad altro collaboratore designato, i processi verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione e le
eventuali specifiche deliberazioni nel corso delle medesime approvate.
Articolo 30
Gettoni di presenza e rimborsi spese
1.
Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono corrisposti gettoni di presenza nella misura fissata per il Consiglio
Comunale dell’Ente socio di maggiori dimensioni demografiche se la normativa nazionale e/o regionale lo consente e i rimborsi delle spese
effettivamente sostenute e documentate previsti dalla normativa vigente in materia di consiglieri comunali .
CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Articolo 31
Composizione e funzionamento
1.
L’Organo di Revisione Contabile è nominato sulla base di una terna indicata dall’Assemblea dei Soci.
2.
L’Organo di Revisione Contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria
dell’Azienda e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis del codice civile e dalla normativa vigente in materia di revisione legale.
3.
L’Organo di Revisione Contabile dura in carica tre anni e rimane in carica fino alla ricostituzione dell’Organo che gli succede, ed è rieleggibile una
sola volta.
4.
All’Organo di Revisione Contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell’Assemblea dei Soci avendo a parametro il
compenso teoricamente spettante all’organo di revisione nel Comune socio di maggiori dimensioni demografiche.
5.
Per la nomina a revisore contabile si applicano, per analogia, i requisiti previsti dalla normativa sugli enti locali.
6.
Non possono essere nominati revisori dell’Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla
normativa vigente in materia di enti locali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 32
Deliberazioni
1.
Nel regolamento di organizzazione il Consiglio di Amministrazione stabilisce i tempi ed i modi di pubblicazione degli atti dell’Assemblea dei Soci
e del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. L’accesso agli atti è regolato dalla normativa vigente in
materia.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE
CAPO I
DIRETTORE
Articolo 33
Nomina e trattamento
1.
Il Direttore è nominato dall’assemblea dei soci, sentito il Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell’Azienda.
2.
L’incarico deve essere conferito ad un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di capacità gestionali e di attitudini all’incarico,
valutate anche sulla base dell’esperienza acquisita in ruoli direttivi o dirigenziali. La durata del contratto non può essere superiore ad anni 5 , rinnovabili
.
3.
Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l’Azienda; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione.
4.
Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto di quanto previsto e deliberato dall’Assemblea dei soci.
5.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il
personale dell’Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Articolo 34
Attribuzioni
1.
Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso
l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal medesimo.
2.
Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei
compiti amministrativi dell’ente.
3.
Il Direttore adotta gli atti necessari all’espletamento del mandato nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4.
Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali anche a rilevanza esterna che, dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione o dai
regolamenti non sono espressamente riservate ad altri soggetti. In particolare:
a) Esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
b) Formula le proposte all’Assemblea in ordine a regolamenti, tariffe dei servizi ed eventuali prezzi di prestazioni non regolati da tariffe;
c) Predispone il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo
con allegato il bilancio sociale delle attività;
d) Partecipa alle riunioni degli organi collegiali e ne cura la redazione dei verbali, anche tramite figura delegata;
e) Cura l’istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio d’Amministrazione;
f) Affida attività e/o servizi mediante convenzione o altro strumento giuridico di natura contrattuale;
g) Accetta lasciti o donazioni di beni mobili;
h) Approva i progetti ed i programmi esecutivi;
i) Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico di gestione;
j) Ha la direzione degli uffici e dei servizi;
k) Adotta i provvedimenti di assegnazione degli incarichi di lavoro e di miglioramento dell’efficacia e della produttività dell’apparato;
l) È capo del personale ed in tale veste adotta i provvedimenti disciplinari;
m) Adotta i provvedimenti per l’assunzione del personale e sottoscrive i contratti di lavoro;
n) Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale;
o) Presiede le commissioni di gara, stipula i contratti; il rogito dei contratti può essere affidato ai Segretari Comunali dei Comuni soci;
p) Esercita i poteri di spesa nel limite del budget assegnato, della cui gestione è direttamente responsabile, delle direttive emanate
dall’Assemblea, del Consiglio di amministrazione e nella puntuale osservanza dei piani attuativi predisposti;
q) Adotta gli atti di disposizione relativi al patrimonio dell’Azienda;
r) Cura la gestione dei rapporti e delle trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali;
s) Rappresenta l’Azienda nei rapporti con l’Ufficio di piano di zona.
t) redige la relazione semestrale dei risultati e la invia in copia anche alla commissione consiliare competente, o in caso di specifica richiesta,
relaziona all’organo richiedente dei Comuni soci.
Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico sono disciplinati con contratto di diritto privato che potrà richiamare la disciplina contrattuale del
comparto enti locali
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Articolo 35
Principi
1.
L’attività amministrativa dell’Azienda è informata al rispetto di criteri di efficacia, di efficienza, di economicità e si svolge nel rispetto del principio
di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed
economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.
2.
L’Azienda riconosce nell’apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal fine:
a)
promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l’integrazione
professionale e lo sviluppo dell’innovazione organizzativa e gestionale;
b)
favorisce l’apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni
interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.
Articolo 36
Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi
1.
L’organizzazione dell’Azienda, la definizione degli uffici e dei servizi, per tutti gli aspetti attinenti all’operatività ed alla funzionalità delle strutture,
alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative
di erogazione dei servizi, è disciplinata con Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 37
Personale
1.
Il personale già dipendente dei Comuni soci conserva all’atto del trasferimento in Azienda, la posizione giuridica ed economica in godimento,
compresa l’anzianità maturata.
TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA’ E PROGRAMMAZIONE
Articolo 38
Patrimonio
1.
Il patrimonio dell’ Azienda è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi
dell’azienda, effettuati dai soci che hanno dato vita all’azienda e/o dalle acquisizioni successive.
2.
L’inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l’uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che
indisponibile.
3.
I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all’art. 828 del Codice Civile.
Articolo 39
Sistema informativo contabile
1.
L’Azienda adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alla previsioni contenuti nelle vigenti
disposizioni normative riguardanti le Aziende speciali
In particolare il sistema informativo contabile dell’Azienda è costituito da:
a) contabilità economico patrimoniale;
b) sistema di budget;
c) sistema di contabilità analitica per l’analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.
3. Gli avanzi di gestione devono essere utilizzati unicamente per sviluppare le attività e i servizi previsti dal presente statuto, per ridurre i costi delle
prestazioni, per conservare il patrimonio o per alimentare o incrementare la dotazione di fondi di rischio o, se istituito, di solidarietà.
4. Le eventuali perdite di gestione debbono essere ripianate prioritariamente con fondi propri dell’Azienda.
2.
Articolo 40
Piano programmatico
1.
Il Piano Programmatico, adottato dall’Assemblea dei Soci, deve essere redatto annualmente entro il 31 ottobre di ogni esercizio, con riferimento ai
tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà
risultare quanto di seguito indicato:
a)
caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
b)
risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
c)
priorità di intervento, anche attraverso l’individuazione di appositi progetti;
d)
modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
e)
indicatori e parametri per la verifica;
f)
piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
g)
programma degli investimenti;
h)
politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità
di reperimento delle stesse.
2. Nell’ambito del contratto di servizio vengono dettagliate le tempistiche atte a consentire ai comuni soci la corretta predisposizione dei bilanci di
previsione annuale e triennale e le tempistiche relative alla verifica in corso d’esercizio dell’andamento gestionale .
3. Entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio deve essere approvato il rendiconto di gestione da trasmettere ai comuni soci
Articolo 41
Controllo di gestione
1. L’Azienda utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali al fine di avere piena conoscenza
del rapporto costi-risultati.
2. Sulla gestione sono istituite forme di controllo interno e cioè:
- controllo finanziario per verificare la persistenza dell’equilibrio di bilancio;
- controllo economico per verificare la rispondenza, in termini di costi/ricavi, della gestione concreta ai progetti-obiettivo ed ai programmi approvati
dall’Assemblea;
- controllo di produttività per verificare periodicamente l’impiego ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi
dell’Azienda.
3. Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dall’Assemblea in sede di programma e gli eventuali interventi organizzati per conseguire
i risultati prefissati.
4. Spetta al Direttore programmare operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi parziali e di quello finale assegnato.
5. Qualora si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell’esercizio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, il Direttore propone
immediatamente al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari.
TITOLO V
SERVIZIO DI TESORERIA
Articolo 42
Servizio di Tesoreria
1.
L’Azienda si avvale del Servizio di Tesoreria svolto da un Istituto Bancario a ciò autorizzato ed è regolato da un’apposita convenzione deliberata
dal Consiglio di Amministrazione, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell’Azienda.
TITOLO VI
NORME GENERALI E FINALI
CAPO I
NORME GENERALI E FINALI
Articolo 43
Controversie
1. Ogni controversia tra i soci Enti pubblici territoriali, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto viene rimessa alle
determinazioni di un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai
due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Parma. Ove le parti in lite siano più di due, quelle tra
esse accomunate dal medesimo interesse ad agire costituiscono un unica parte e dovranno dare mandato ad un unico arbitro nominato di comune accordo.
2. Gli arbitri nominati con le modalità indicate al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato rituale e la loro determinazione
non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.
3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina. Se l'accettazione non è
avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, circa le modalità e le procedure dell'arbitrato, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di
procedura civile, in quanto applicabili.
Articolo 44
Modifiche statutarie
1.
Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all’articolo 16.
Articolo 45
Durata e fusioni
1.
L’Azienda ha durata illimitata.
2.
L’estinzione dell’Azienda è disposta su conforme deliberazione.
3.
Con la medesima deliberazione si dispone della liquidazione dei beni e delle attività in base alle quote rappresentate ed i servizi e le attività di cui
godono secondo la convenzione stipulata di cui all'art. 6 comma 2.
Articolo 46
Norma di rinvio
1.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali vigenti in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona,
se ed in quanto applicabili.