Le informative per l`azienda - studionannelli.it

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INFORMATIVA
IMPRESA E LAVORO
Febbraio 2015
Le informative per l’azienda
Le news di febbraio
Esonero contributivo Legge di Stabilità 2015 e soppressione agevolazione contributiva
art.8, co.9, L. n.407/90
Certificazione Unica 2015
Tfr mensile in busta paga: opzione per i lavoratori
Novità 2015 in tema di ravvedimento operoso
Nuovo saggio di interesse legale
Obblighi solidali nel settore del trasporto
Prime istruzioni dell’agenzia sul Decreto Semplificazioni
Sgravi contributivi nuove assunzioni e incremento occupazionale netto
Licenziamento collettivo dipendenti somministrati
Tfr, Cigs e procedure concorsuali
Ultime novità in tema di sicurezza
Incentivi 2015 all'assunzione di donne disoccupate
Tabelle Aci per il 2015
Nuove regole per l’infortunio in itinere
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L’agenda delle scadenze
Principali scadenze dal 1° al 28 febbraio 2015
Le agevolazioni per l’azienda
Bando ISI 2014: richiesta on line per gli incentivi di miglioramento della sicurezza
Le informative per l’azienda
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Assunzione personale altamente qualificato: risorse 2013 e chiarimenti su presentazione istanze
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare direttoriale n.828 del 9 gennaio, ha offerto istruzioni e
chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle istanze per il mantenimento del credito
d'imposta e sulla corretta fruizione dello stesso per l’assunzione a tempo indeterminato di personale
altamente qualificato.
Inoltre, con decreto direttoriale del 9 gennaio, il Ministero ha informato che le risorse residue del 2012
saranno utilizzate per le istanze di accesso al credito per assunzioni effettuate nel 2013.
(Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 9/1/2015, n.828; Ministero dello Sviluppo Economico, decreto
direttoriale 9/1/2015)
In Gazzetta il c.d. decreto Milleproroghe
È stato pubblicato sulla G.U. n.302 del 31 dicembre, il D.L. 31 dicembre 2014, n.192 (c.d. decreto
Milleproroghe), che ha prorogato una serie di termini previsti da disposizioni legislative, scaduti il 31
dicembre 2014.
(D.L. 31/12/2014, n.192; G.U. 31/12/2014, n.302)
Garanzia Giovani: elaborazione e conferma delle istanze di accesso all'incentivo
L’Inps, con messaggio n.9956 del 30 dicembre, ha reso noto che sono state elaborate in modo cumulativo
le istanze pervenute per l’ammissione all’incentivo del progetto Garanzia Giovani ed è stata resa
disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio. Le
istanze di prenotazione che perverranno successivamente all'elaborazione cumulativa saranno per lo più
elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all’invio. Il messaggio ricorda che entro 7 giorni
lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per
accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.
Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore
di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione o trasformazione,
chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’istanza di conferma costituisce
domanda definitiva di ammissione al beneficio.
(Inps, messaggio 30/12/2014, n.9956)
IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI
Approvati i modelli 770/2015 Ordinario e Semplificato
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.4792 del 15 gennaio, ha approvato il modello 770/2015
Ordinario, relativo all’anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri
sostituti d’imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di
specifiche disposizioni normative.
Con provvedimento n.4793 è stato approvato anche il modello 770/2015 Semplificato, relativo all’anno
2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta
dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle
compensazioni effettuati.
(Agenzia delle Entrate, provvedimenti 15/1/2015, nn.4792-4793)
Approvato dall'Agenzia il modello 730/2015
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.4791 del 15 gennaio, ha approvato i modelli 730, 730-1,7302 per il sostituto d’imposta, 730-2 per i Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo,
con le relative istruzioni e la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione
semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2015 da
Informative impresa & lavoro - FEBBRAIO 2015
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parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Si ricorda che il modello 730 sarà disponibile per la prima volta in forma precompilata a partire dal
prossimo 15 aprile: potranno usufruire di questa semplificazione i contribuenti che hanno presentato il
modello 730/2014 e che riceveranno nel 2015 la Certificazione Unica per i redditi percepiti lo scorso anno.
I nuovi modelli sono aggiornati con le novità fiscali, tra cui: bonus Irpef; nuova misura della detrazione per
le erogazioni liberali a favore delle Onlus, elevata dal 24 al 26%; deduzione del 20% sulle spese sostenute,
fino a un massimo di 300mila euro, per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare alla
locazione; credito d'imposta del 65% per le donazioni a sostegno della cultura (c.d. Art bonus).
(Agenzia delle Entrate, provvedimento 15/1/2015, n.4791)
Aggiornato il tasso per l'attualizzazione e rivalutazione per le agevolazioni alle imprese
È stato pubblicato sulla G.U. 14 gennaio 2015, n.10, il decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dello
Sviluppo Economico, che, a far data dal 1° gennaio 2015, ha aggiornato al 1,34% il tasso da applicare per le
operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in
favore delle imprese.
(Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 24/12/2014, G.U. 14/1/2015, n.10)
Finanziamento Aster: istituita la causale contributo
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione ministeriale n.2/E del 12 gennaio, ha istituito la causale contributo
“1AST” per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Aster
(Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei
servizi).
(Agenzia delle Entrate, risoluzione 12/1/2015, n.2/E)
Ente bilaterale Ebais: istituita la causale contributo
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione ministeriale n.3/E del 12 gennaio, ha istituito la causale contributo
“EBAI” per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’ Ebais
(Ente bilaterale artigianato industria e servizi).
(Agenzia delle Entrate, risoluzione 12/1/2015, n.3/E)
Incentivi per società cooperative di piccola e media dimensione: decreto in G.U.
È stato pubblicato sulla G.U. n.2 del 3 gennaio 2015 il decreto 4 dicembre 2014 del Ministero dello
Sviluppo Economico, che ha istituito un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo
sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.
(Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 4/12/2014; G.U. 3/1/2015, n.2)
Nuovo regime dei minimi: apertura partita Iva con dichiarazione di inizio attività
L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 31 dicembre, ha reso noto che dal 2015 i contribuenti
che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al
nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta
di apertura della partita Iva. Fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della
dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella
prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori
in mobilità, previsto dall’art.27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”. In questo modo, con un semplice segno di
spunta sul modello, le nuove partire Iva che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o
compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di attività economica), potranno beneficiare di un
sistema con meno adempimenti e meno imposte da versare.
(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 31/12/2014)
Piano Welfare to Work: proroga al 30 giugno 2015
L’Inps, con messaggio n.9988 del 31 dicembre, ha reso noto che il Ministero del Lavoro ha prorogato al 30
giugno 2015 l’utilizzo delle risorse assegnate al Piano di intervento nazionale “Azione di Sistema Welfare to
Work 2012-2014”: le Direzioni Regionali che abbiano già sottoscritto la convenzione in scadenza al 31
dicembre 2014 potranno quindi procedere al rinnovo della stessa fino al 30 giugno 2015. L’Istituto ricorda
Informative impresa & lavoro - FEBBRAIO 2015
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che le Regioni che hanno stipulato la convenzione per le politiche di reimpiego 2012-2014 sono: Friuli
Venezia Giulia, Marche, Toscana, Valle D’Aosta e Veneto.
(Inps, messaggio 31/12/2014, n.9988)
Regione Piemonte: nuove aliquote dell'addizionale regionale Irpef e detrazioni 2015
È stato pubblicato sulla G.U. n.302 del 31 dicembre il comunicato della Regione Piemonte che ha stabilito
le nuove aliquote dell’addizionale regionale Irpef e il regime delle detrazioni per carichi di famiglia relativi
all’anno 2015.
(Regione Piemonte, comunicato, G.U. 31/12/2014, n.302)
Regione Liguria: variazioni dell'addizionale regionale Irpef
È stato pubblicato sulla G.U. n.300 del 29 dicembre il comunicato della Regione Liguria che ha stabilito le
variazioni dell’addizionale regionale Irpef per l’anno 2014 e a decorrere dal 1° gennaio 2016.
(Regione Liguria, comunicato, G.U. 29/12/2014, n.300)
Conguaglio previdenziale 2014: le istruzioni Inps
L’Inps, con la circolare n.194 del 30 dicembre, ha offerto chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine
anno, individuando alcune fattispecie particolari che riguardano i datori di lavoro che operano con il flusso
Uniemens e allegando un prospetto riepilogativo contenente le aliquote riguardanti le tipologie di aziende e
di lavoratori dipendenti più ricorrenti. I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre
che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2014 (scadenza 16/1/2015), anche con quella di
competenza di gennaio 2015 (scadenza 16/2/2015), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle
singole fattispecie. Considerato, inoltre, che i conguagli possono riguardare anche il Tfr al Fondo di Tesoreria
e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di febbraio
2015 (scadenza 16 marzo 2015), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o
del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2015.
(Inps, circolare 30/12/2014, n.194)
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
Imprese agricole: dichiarazione di calamità entro il 6 febbraio 2015
L'Inps, con circolare n.9 del 22 gennaio, ha informato che la dichiarazione di calamità per la fruizione dei
benefici previdenziali e assistenziali per i lavoratori agricoli dipendenti da imprese colpite da eventi
calamitosi dovrà essere presentata dalle aziende entro il 6 febbraio 2015, al fine di poter validare le
domande entro il 16 febbraio e di pubblicare online gli elenchi dei beneficiari entro il 31 marzo 2015.
Si rammenta che le aziende, i cui lavoratori possono accedere all'agevolazione, devono aver beneficiato
degli interventi di cui all’art.1, co.3, D.Lgs. n.102/04, e ricadere in area dichiarata calamitata e delimitata ai
sensi dell’art.1, co.1079, L. n.296/06; inoltre le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano
assicurativo agricolo.
Il beneficio, applicabile anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, consiste nel riconoscimento, ai
fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate
necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi
datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui all’art.1, co.3, D.Lgs. n.102/04.
In particolare, al fine della fruizione per l’anno 2014 del suddetto beneficio, il lavoratore deve essere stato
occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’art.2135 cod.civ..
(Inps, circolare 21/1/2015, n.9)
Regione Veneto: diffuse le Linee Guida per la Cig in deroga 2015
La Regione Veneto e le parti sociali del settore artigiano, in data 29 dicembre, hanno sottoscritto un
Accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga 2015, che approva le Linee guida per la Cig in deroga 2015,
attenendosi a quanto stabilito dal D.I. n.83473/14, dalla circolare n.19/14 e dalla nota n.40/14 del
Ministero del Lavoro.
(Regione del Veneto, Parti sociali, Accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2015, 29/12/2014)
Informative impresa & lavoro - FEBBRAIO 2015
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Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015
L’Inps, con circolare n.1 del 9 gennaio, ha illustrato le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento
delle pensioni per l’anno 2015 e le attività correlate.
(Inps, circolare 9/1/2015, n.1)
Fondo speciale trasporto aereo: dal 1° febbraio istanze telematiche per prestazioni sostegno reddito
L'Inps, con messaggio n.196 del 12 gennaio, ha chiarito che, in merito alle prestazioni del Fondo speciale
del trasporto aereo, a decorrere dal 1° febbraio 2015 le richieste di accesso alle prestazioni integrative FTA
di sostegno al reddito (Cigs, solidarietà e mobilità), con la relativa annessa documentazione, dovranno
essere presentate dalle aziende esclusivamente a mezzo della casella di posta istituzionale avente la
seguente
denominazione
intestata
alla
Filiale
di
Coordinamento
di
Roma
EUR:
PrestazioniIntegrativeSostegnoReddito.FondoTrasportoAereo@inps.it.
Eventuali richieste di accesso inoltrate in modalità cartacea, successivamente alla decorrenza del termine
indicato, non potranno essere più acquisite e, conseguentemente, istruite.
La casella di posta istituzionale, dovrà essere, altresì, utilizzata dalle aziende per comunicare o ricevere
informative relative alla fase del procedimento istruttorio delle predette domande di accesso.
(Inps, messaggio 12/1/2015, n.196)
ISEE 2015: attivo il nuovo servizio online per la richiesta
L'Inps ha pubblicato sul proprio sito (Servizi online > ISEE 2015) il nuovo servizio per ottenere l’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di recente riformato. Il servizio consente l’acquisizione, la
gestione, la consultazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, da inviare per ottenere l’ISEE 2015; si
possono anche consultare le certificazioni ISEE già ottenute dall’Inps.
(Inps, sito)
Richiesta di servizi per l'infanzia: necessario il modello ISEE 2015
L’Inps, con messaggio n.28 del 2 gennaio, ha comunicato che le istanze per ottenere i voucher per
l’acquisto di servizi di baby-sitting o il contributo per i servizi per l’infanzia in alternativa al congedo
parentale da parte delle madri lavoratrici, devono essere corredate della dichiarazione ISEE valida per
l’anno 2015 e conforme alla vigente normativa, prevista dal D.P.C.M. n.159/13, le cui istruzioni operative
sono rinvenibili nella circolare n.171/14.
(Inps, messaggio 2/1/2015, n.28)
Lavori faticosi e pesanti: istanze entro il 1° marzo 2015
L’Inps, con il messaggio n.9963 del 30 dicembre, ha reso noto che la presentazione domande di
riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti dovrà avvenire entro il 1°
marzo 2015 per i lavoratori che maturino i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal
1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.67/11, come modificato dalla
L. n.214/11. Il messaggio, dopo aver individuato le categorie dei lavoratori che ne hanno diritto e i requisiti
agevolati richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico, si sofferma in particolare sulla presentazione
delle domande di riconoscimento del beneficio.
(Inps, messaggio 30/12/2014, n.9963)
Pensioni: adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita
È stato pubblicato sulla G.U. n.301 del 30 dicembre il decreto del Ministero dell’Economia 16 dicembre
2014, recante l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento connesso agli incrementi della
speranza di vita.
(Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 16/12/2014; G.U. 30/12/2014, n.301)
Vittime di gravi infortuni sul lavoro: gli importi per i benefici 2014
È stato pubblicato sulla G.U. n.299 del 27 dicembre il decreto 19 novembre 2014 del Ministero del Lavoro,
con la determinazione, per l’esercizio finanziario 2014, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per
le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro verificatisi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 19/11/2014, G.U. 27/12/2014, n.299)
Informative impresa & lavoro - FEBBRAIO 2015
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ASpl e mini-ASpl: decadenza del diritto alla fruizione in caso di pensionamento
L’Inps, con circolare n.180 del 23 dicembre, ha fornito le istruzioni operative relative all’accesso e alla
decadenza dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI in caso di raggiungimento dei
requisiti per il pensionamento. Il lavoratore, infatti, al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato, non può accedere alle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI o decade dalle
prestazioni in corso di fruizione. Pertanto verranno respinte le domande di indennità di disoccupazione
ASpI e mini-ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima
decorrenza utile della prestazione pensionistica. I soggetti che percepiscono le indennità di disoccupazione
ASpI e mini-ASpI decadono dalla fruizione delle predette indennità dal primo giorno del mese successivo a
quello di perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza
utile della prestazione pensionistica.
La circolare ricorda infine che la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione
anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla
pensione di anzianità.
(Inps, circolare 23/12/2014, n.180)
Rivalutazione limiti reddito per assegni familiari e maggiorazione di pensione per l'anno 2015
L'Inps, con circolare n.181 del 23 dicembre, ha reso noto che dal 1° gennaio 2015 sono stati rivalutati sia i
limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e
delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini
dei diritto agli assegni stessi.
(Inps, circolare 23/12/2014, n.181)
SALUTE E SICUREZZA
Decreto palchi: le istruzioni ministeriali
Il Ministero del Lavoro, con circolare n.35 del 24 dicembre, ha fornito le istruzioni operative per
l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e
realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, secondo quanto
disposto dal D.M. 22 luglio 2014.
Per ciascuno dei settori indicati, il Ministero individua il campo di applicazione del decreto, ponendo in
evidenza gli specifici obblighi a carico del committente, proprietario/gestore del luogo per quanto
concerne le misure di sicurezza da garantire in occasione degli eventi indicati, la formazione specifica in
materia di gestione degli impianti, situazioni di emergenza e di rischio e la redazione dei piani della
sicurezza (individuazione dei contenuti minimi).
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 24/12/2014, n.35)
Aggiornato il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il testo coordinato del D.Lgs. n.81/08 aggiornato a dicembre 2014 con
tutte le disposizioni integrative e correttive. In particolare, sono stati modificati gli artt.28, co.3-bis, e 29,
co.3, come previsto dall’art.13, L. n.161/14, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis” (G.U. n.261/14), in
vigore dal 25 novembre scorso.
(D.Lgs. n.81/08 aggiornato)
Informative impresa & lavoro - FEBBRAIO 2015
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Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO LEGGE DI STABILITÀ 2015 E SOPPRESSIONE AGEVOLAZIONE
CONTRIBUTIVA ART.8, CO.9, L. N.407/90
Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore, a seguito della sua pubblicazione sulla G.U. n.300 del 29 dicembre
2014, la Legge di Stabilità 2015, che contiene, tra i ben 735 commi di cui è composta, rilevanti novità in
tema di agevolazioni per assunzione di lavoratori subordinati.
In particolare, i commi da 118 a 124 introducono, da una parte, un esonero contributivo nei confronti dei
lavoratori che assumono, nell’anno 2015, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ma, dall’altra,
abrogano l’agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumevano lavoratori disoccupati o
cassaintegrati da almeno 24 mesi. Procedendo con ordine analizziamo singolarmente i provvedimenti citati.
Esonero triennale contributi Inps
Come detto, la Legge di Stabilità 2015 introduce, a favore dei datori di lavoro che assumono dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2015 lavoratori a tempo indeterminato (si ritiene anche a part-time), con l’esclusione
dei contratti di apprendistato, l’esonero per un periodo massimo di 36 mesi dal versamento dei contributi
Inps a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e nel limite massimo
di € 8.060,00 per ogni annualità. Occorre precisare che il provvedimento riguarda solo il settore privato,
con esclusione del lavoro domestico.
Condizioni necessarie affinché possa essere riconosciuto il beneficio sono:
 deve essere una nuova assunzione a tempo indeterminato,
 nei sei mesi precedenti l’assunzione i lavoratori non devono essere stati occupati a tempo indeterminato
presso qualsiasi datore di lavoro.
Non viene richiesto lo specifico status di disoccupato certificato dal Centro per l’Impiego, ma è utile
comunque farsi autocertificare il requisito dal lavoratore.
Il beneficio non spetta:
 qualora si assumano lavoratori per i quali l’esonero sia già stato usufruito in relazione a precedente
assunzione a tempo indeterminato,
 in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, anche
considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art.2359 cod.civ. o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto, hanno già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre
mesi precedenti la data di entrata in vigore della norma di cui trattasi (il periodo di osservazione sarà
quindi da ottobre a dicembre 2014).
Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni agevolative si applicano con riferimento alle nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato,
decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con
esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente
ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di
giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.
L’esonero non è cumulabile con altre misure di riduzione contributiva e, in attesa di chiarimenti da parte
degli Enti compenti, si ritiene che il datore di lavoro che intenda beneficiare dell’esonero debba rispettare i
principi generali in tema di agevolazione ovvero:
 correttezza e correntezza degli obblighi contributivi;
 rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Informative impresa & lavoro - FEBBRAIO 2015
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 assunzione non in attuazione di preesistente obbligo derivante dalla legge o dalla contrattazione
collettiva (ad esempio assunzione di lavoratore diversamente abile in ottemperanza dell’obbligo di
assunzione);
 assunzioni che non violino un diritto altrui di precedenza all’assunzione (ad es. in caso di maturazione del
diritto di precedenza di un lavoratore assunto a tempo determinato da oltre 6 mesi);
 datori di lavoro presso i quali siano in atto sospensioni dell’attività lavorativa per crisi o riorganizzazione.
Abrogazione agevolazione ex art.8, co.9, L. n.407/90
Si trattava delle agevolazioni contributive a favore di quei datori di lavoro che assumevano lavoratori
disoccupati o cassaintegrati di lunga durata ovvero da almeno 24 mesi. Il beneficio, che riguardava anche gli
oneri assicurativi Inail, consisteva in un esonero parziale (50%) o totale (imprese artigiane e datori di lavoro
ubicati in aree del Mezzogiorno e in altre aree svantaggiate) e non aveva alcun limite temporale riferito alle
assunzioni, diversamente da quanto oggi previsto dalla Legge di Stabilità per il nuovo sgravio.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
Informative impresa & lavoro - FEBBRAIO 2015
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: CERTIFICAZIONE UNICA 2015
Con provvedimento del 15 gennaio 2015 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato
definitivamente la Certificazione Unica (CU) 2015 e le relative istruzioni. Tale certificazione, che sostituisce
il modello Cud, sarà utile per certificare l’erogazione di redditi di lavoro dipendente, assimilati
(amministratori, co.co.co, co.co.pro, Lsu, borse di lavoro e di studio, tirocini), lavoro autonomo
(professionisti, agenti di commercio) e redditi diversi (lavoro occasionale).
I destinatari della certificazione non saranno perciò più soltanto i lavoratori dipendenti e percettori di
redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato, ma anche i lavoratori autonomi, i percettori di provvigioni
e di redditi diversi soggetti a ritenute a titolo di acconto o d’imposta, fino ad ora certificati in forma libera.
Stante quanto sopra è opportuno evidenziare come non sarà più possibile, relativamente a tutte le
tipologie di redditi come sopra evidenziato corrisposti a decorrere dall’anno fiscale 2014, consegnare il
vecchio modello Cud o le vecchie certificazioni per lavoro autonomo.
Le nuove CU dovranno essere rilasciate, come di consueto, entro il 28 febbraio 2015, in duplice copia al
contribuente e potranno essere sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Elemento di novità per tutti è invece la previsione secondo la quale entro il 7 marzo 2015 il sostituto di
imposta, anche per il tramite dell’intermediario incaricato, dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate il
file telematico contenente le certificazioni uniche (CU) rilasciate ai sostituiti di imposta.
L’omesso o tardivo inoltro delle CU sarà punito con la sanzione amministrativa di € 100,00 per ogni
certificazione. La sanzione non sarà applicata se la sostituzione o l’annullamento della Certificazione
inviata entro la scadenza avverrà entro i cinque giorni successivi alla suddetta scadenza.
Si evidenzia che il frontespizio della Certificazione Unica contiene anche il quadro “CT” per indicare, nei casi
previsti, la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730
(modello 730/4).
Al fine di consentire il puntuale adempimento, lo Studio informa che provvederà ad elaborare e inviare le
nuove certificazioni per i soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, come di prassi.
Relativamente ai redditi di lavoro autonomo, se si intende affidare allo scrivente tale ulteriore
adempimento, si richiede di trasmettere tassativamente, entro e non oltre il 1° febbraio 2015, la
documentazione necessaria secondo la prassi già in uso per il modello 770 (documenti contabili ed F24,
certificazioni già redatte in schema libero, stampe dei programmi di contabilità, etc.).
Facciamo presente che, non occupandoci noi direttamente in corso d’anno degli adempimenti connessi a
queste tipologie di lavoratori, non siamo in grado di verificare se la documentazione ricevuta sia tutta
quella in vostro possesso o meno. Vi preghiamo perciò di porre la massima attenzione, anche considerando
i profili sanzionatori sopra evidenziati.
Informative impresa & lavoro - FEBBRAIO 2015
9
Le istruzioni prevedono la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre
il frontespizio ed eventualmente il quadro CT (quello per il 730), le certificazioni dati lavoro dipendente ed
assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Pertanto
non è obbligatorio che un solo soggetto si occupi della predisposizione e dell’invio della certificazione,
potendo l’adempimento essere suddiviso fra due soggetti (azienda, consulente del lavoro, commercialista).
Ciò è importante perché, nella prassi, la stesura delle certificazioni per i soggetti autonomi era in larga parte
sostenuta direttamente dalle aziende o delegata ai commercialisti. Ciò che conta è organizzarsi per tempo
per poter predisporre ed inviare telematicamente le certificazioni.
Preme ricordare che non debbono essere inviate all’Agenzie delle Entrate le certificazioni attestanti redditi
diversi da quelli di lavoro dipendente rilasciate a soggetti residenti all’estero, nei casi in cui non è
obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella CU. Non devono essere altresì inviate le
Certificazioni attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il
percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte dirette.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: TFR MENSILE IN BUSTA PAGA – OPZIONE PER I LAVORATORI
Si comunica che la L. n.190 del 23 dicembre (Legge di Stabilità 2015), all’art.1, co.26, prevede la possibilità
per il dipendente del settore privato di richiedere al datore di lavoro l’erogazione mensile del Tfr maturato
per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018.
Tale opzione, che dovrà essere oggetto di un successivo D.C.P.M. regolamentare, sarà irrevocabile per
tutto il periodo, pertanto il dipendente dovrà essere messo a conoscenza che qualsiasi scelta in tal senso
non potrà essere modificata fino al 30 giugno 2018.
Tale opzione è valida anche relativamente al Tfr devoluto alla previdenza complementare.
Il Tfr mensilmente erogato sarà tassato secondo la modalità ordinaria e, pertanto, entrerà nel reddito
complessivo anche per il calcolo delle detrazioni di produzione reddito e per carichi familiari oltre che per il
calcolo delle addizionali regionali e comunali.
Tale somma, invece, per espressa indicazione di legge, non determinerà il reddito complessivo ai fini del
calcolo del credito degli € 80,00 mensili, riproposto in modo stabile della L. n.190/14.
A tal fine è opportuno per il dipendente un’attenta verifica in merito ai benefici e ai costi di tale operazione:
in particolare dovrà essere valutato se la maggiore disponibilità finanziaria della quota di Tfr mensile possa
essere neutralizzata da una tassazione sfavorevole rispetto all’applicazione della tassazione separata del Tfr
erogato a fine rapporto.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: NOVITÀ 2015 IN TEMA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO
L’istituto del ravvedimento operoso, entrato oramai a far parte del nostro ordinamento da molti anni, ha
subito, a mezzo della Legge di Stabilità 2015, una notevole revisione; le nuove regole, di seguito esposte in
sintesi, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2015.
In linea di massima si può specificare come il Legislatore abbia ampliato le casistiche, offrendo al
contribuente/datore di lavoro maggiori possibilità per ravvedere una propria irregolarità o omissione,
anche e soprattutto nei termini di un maggiore utilizzo temporale. A fronte di tale estensione si è posto il
seguente principio di base: più tardi verrà effettuato il versamento per ravvedimento, minore sarà
l’agevolazione sulla sanzione prevista dalla legge.
Ravvedimento 2014
Fino al 2014, in estrema sintesi, il contribuente aveva a disposizione queste possibilità:
1. ravvedersi, in via brevissima, entro 15 giorni dall’omissione di versamento, con pagamento di sanzione
pari allo 0,20% giornaliero per un massimo di 14 giorni;
2. ravvedersi, in via breve, entro 30 giorni dall’omissione di versamento, con pagamento di sanzione pari a
1/10 della sanzione minima;
3. ravvedersi in via lunga, per omissioni di versamento ma anche per errori commessi e che influiscono sulla
determinazione e il pagamento del tributo, entro il termine di presentazione della dichiarazione
dell’anno in cui è avvenuto l’errore o l’omissione oppure, ove non prevista una specifica dichiarazione
periodica, entro 1 anno dalla violazione, con pagamento di sanzione pari a 1/8 della sanzione minima.
Ravvedimento 2015
Con il 2015 sono invece subentrate altre opportunità di ravvedimento, con eliminazione, in taluni casi, di
cause in precedenza ostative per l’utilizzo dell’istituto. Si potrà infatti effettuare il ravvedimento oltre i
limiti in precedenza esposti, ovvero sarà possibile utilizzarlo:
1. entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso
del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro
due anni dall'omissione o dall'errore;
2. oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del
quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due
anni dall'omissione o dall'errore.
La normativa, inoltre, ha previsto una distinzione tra i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate (II.DD., Iva,
Irap ecc.) e altri tributi gestiti da differenti Enti (Imu, Tasi, diritti camerale etc.).
Ciò rileva poiché adesso viene ammessa la possibilità di utilizzo del ravvedimento, soltanto per i tributi
amministrati dall’Agenzia delle Entrate, anche quando la violazione sia stata già constatata e comunque
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, escludendo
soltanto il periodo post notifica di atti di liquidazione e di accertamento.
Informative impresa & lavoro - FEBBRAIO 2015
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Si tenga conto, inoltre, che il ravvedimento potrà essere attuato non solo per rimediare a eventuali
omissioni o riduzioni di versamento, ma anche al fine di effettuare la correzione di errori, commessi in sede
di dichiarazione, i quali possono influire sulla determinazione e sul pagamento del tributo.
Al fine di semplificare al massimo un quadro normativo, non proprio chiarissimo, si propone la seguente
tabella:
Tipo di violazione
Tardivo
tributo
versamento
del
Tardivo
tributo
versamento
del
Qualsiasi tipo di violazione
Qualsiasi tipo di violazione
Qualsiasi tipo di violazione
Qualsiasi tipo di violazione
Qualsiasi tipo di violazione
Sanzione
ridotta
1/15 per
ciascun
giorno di
ritardo
Termine di ravvedimento
Entro 14 giorni dalla scadenza
Entro 30 giorni dalla scadenza
1/10
Entro 90 giorni dal termine di presentazione
del modello
Entro il termine di presentazione della
dichiarazione dell’anno
Entro il termine di presentazione della
dichiarazione successiva
Successivamente al termine di presentazione
della dichiarazione successiva
Dopo che sia stato notificato il PVC che
contesta la violazione
Presentazione tardiva della
Entro 90 giorni dalla scadenza originaria
dichiarazione
1/9
1/8
1/7
1/6
1/5
1/10
Tributo
Tutti i
tributi
Tutti i
tributi
Tutti i
tributi
Tutti i
tributi
Solo tributi
gestiti
dall’Agenzia
Entrate
Tutti i
tributi
Oltre le sopra indicate modifiche, con il 2015 si è assistito anche alla riduzione del tasso di interesse legale,
che con il 1° gennaio è stato infatti ridotto allo 0,50%, rispetto al precedente 1%.
Tale fatto influenza anche l’istituto del ravvedimento, dato che in quella sede, oltre al versamento del
tributo e della relativa sanzione ridotta, si dovranno calcolare anche gli interessi, dal giorno dell’avvenuta
omissione a quello di effettuazione del pagamento, sulla base, appunto, del tasso di interesse legale. La
riduzione, quindi, rileva ai fini di un abbassamento del carico di oneri finanziari in sede di ravvedimento.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: NUOVO SAGGIO DI INTERESSE LEGALE
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 15 dicembre 2014 il decreto 11 dicembre 2014 del
Ministro dell’Economia che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha fissato allo 0,5% la misura del saggio degli
interessi legali.
L’Inail, con circolare n.63 del 18 dicembre, ha reso noto che con decorrenza dal 1° gennaio 2015 il tasso
legale dello 0,5% costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili.
L’Inps, con circolare n.178 del 22 dicembre, ha illustrato i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per
omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In particolare ha stabilito che la misura dello 0,5% si applica per il calcolo delle somme aggiuntive per
omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza di pagamento a
partire dal 1° gennaio 2015.
Il provvedimento produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a
decorrere dal 1° gennaio 2015: in relazione a ciò la misura dell’interesse dello 0,5% si applica alle
prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2015.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: OBBLIGHI SOLIDALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO
In attesa di eventuali chiarimenti degli organi competenti, vale la pena di ricordare che la Legge di Stabilità
2015 ha introdotto una sorta di responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi,
previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati nell’ambito di un contratto di trasporto, che, in taluni
casi, può estendersi alle violazioni del codice della strada e anche alle obbligazioni fiscali.
La responsabilità si attiva solo se:
 il committente non proceda preliminarmente al contratto di trasporto ad acquisire un'attestazione di
regolarità dell’assolvimento degli oneri previdenziali e assicurativi da parte degli Enti previdenziali, con
data non anteriore a tre mesi, in attesa che la verifica sia possibile mediante accesso ad apposita sezione
del sito del Comitato Centrale per l’albo nazionale delle imprese di autotrasporto per conto terzi;
 il vettore non proceda allo stesso controllo nei confronti del sub-vettore (in questo caso la norma parla di
“assunzione diretta” degli obblighi eventualmente non assolti);
 il sub-vettore proceda ad ulteriore sub-vezione, vietata per legge (anche in questo caso si tratta di
“assunzione diretta”).
Se il contratto di trasporto o sub-vettura non sia stipulato in forma scritta, la mancata verifica espone il
committente alla responsabilità in solido anche per gli oneri relativi alle violazioni del codice della strada e
all’inadempimento degli oneri fiscali, in relazione al servizio di trasporto eseguito per suo conto.
Oggetto della responsabilità sono gli oneri retributivi, i contributi assicurativi e previdenziali relativamente
ai lavoratori, limitatamente alle operazioni di trasporto ricevute dal committente, ma non le sanzioni
amministrative che restano a carico del responsabile dell’inadempimento.
Sintesi dei profili della responsabilità
Esercitabilità
Entro un anno dalla cessazione del contratto
In solido con vettore e sub-vettori per loro inadempienze, con
Responsabilità committente
possibilità di regresso sull’obbligato principale
Responsabilità della catena postVettore e sub-vettore rispondono direttamente
committente
Obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, escluso
Oggetto della responsabilità
sanzioni
Possibilità di esclusione della Con ottenimento Durc (o documento similare) del vettore o subresponsabilità solidale
vettore, al più tardi alla stipula contratto di trasporto
Pare opportuno ricordare che il Ministero del Lavoro, nella circolare n.17/12, aveva ritenuto applicabile la
normativa sulla diversa responsabilità solidale negli appalti contenuta nel decreto Biagi anche a contratti
affini al contratto di trasporto (escluso insieme al contratto di spedizione o di sub-vezione), quali:
 appalto di servizi di trasporto, laddove il vettore si obblighi a trasferire, per un certo periodo di tempo e
all’interno di una zona territoriale ben individuata, persone o cose da un luogo all’altro, cosicché
l’impresa di trasporto esegue, organizzando mezzi e assumendo precise responsabilità, prestazioni
continuative caratterizzate da durata e costanza nel tempo, che vadano a integrare un risultato
complessivo;
Informative impresa & lavoro - FEBBRAIO 2015
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 appalto di servizi qualora, rispetto alla prestazione di mero trasporto (e attività complementari), risultino
prioritarie altre attività di servizi (stoccaggi, catalogazione della merce, gestione della stessa nel
magazzino, promozione o commercializzazione dei prodotti trasportati, e simili);
 servizi di logistica (una sottocategoria della fattispecie precedente), le cui operazioni non siano
meramente accessorie al trasporto, ma si traducano in molteplici attività complesse, seppure ad esso
correlate (ad esempio lavori di imballaggio, raccolta ordinativi, trasferimento, gestione della
conservazione delle merci, deposito, riconsegna a differenti destinatari etc.).
Alla luce della disciplina introdotta dalla legge di stabilità, occorre ora chiedersi, in attesa di futuri
chiarimenti, se il contenuto di tale circolare conservi o meno la sua validità.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
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Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: PRIME ISTRUZIONI DELL’AGENZIA SUL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Nella circolare n.31/E del 30 dicembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle
novità fiscali introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n.175, recante disposizioni in materia di
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Di seguito, in sintesi, gli argomenti di
maggiore interesse in ambito lavoristico trattati dalla circolare.
Addizionali comunali e regionali all’Irpef (art.8)
È previsto l’obbligo, sia per le Regioni e le Province autonome che per i Comuni, di comunicare i dati ai fini
della loro pubblicazione sul sito Dipartimento delle Finanze, così da evitare la loro ricerca nella leggi e nelle
delibere approvate dagli Enti.
L’addizionale regionale deve essere versata alla Regione in cui il contribuente abbia il domicilio fiscale al 1°
gennaio, e non più al 31 dicembre, dell’anno cui l’addizionale stessa si riferisce. In questo modo sono state
uniformate la data rilevante per l’addizionale regionale e per quella comunale.
Inoltre, il calcolo dell’acconto dell’addizionale è stato semplificato, in quanto sarà sempre determinato con
la stessa aliquota deliberata dal Comune per l’anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del
federalismo fiscale, non essendo più possibili le variazioni entro il 20 dicembre.
Pertanto, per il periodo d’imposta 2014:
 l’addizionale regionale all’Irpef sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014 e
nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi al 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non
sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014;
 la determinazione dell’acconto 2015 dell’addizionale comunale dovrà essere effettuata utilizzando la
stessa aliquota prevista per il saldo 2014;
 eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote dell’addizionale comunale per il 2015 saranno
utilizzate nel calcolo del saldo, che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi
relative all’anno d’imposta 2015.
Rimborsi da assistenza (art.15)
Dal 2015 i sostituti d’imposta recupereranno le somme rimborsate ai lavoratori nel mese successivo a
quello in cui è stato effettuato il rimborso – nel limite delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta
in corso al momento della presentazione della dichiarazione – mediante compensazione tramite modello
F24, utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di versamento, nella quale sarà esposto il dettaglio
emergente dai prospetti di liquidazione e dai risultati contabili, raggruppati per tributo, anche in caso di
dichiarazione congiunta. In caso di rateazione, le rate sono da calcolarsi sul risultato contabile a debito.
Stesse modalità anche per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto: in
F24 sarà data evidenza dello scomputo operato dai successivi versamenti, secondo le modalità dell’art.17,
D.Lgs. n.241/97.
Ricordiamo che, originariamente, il sostituto era tenuto a operare uno scomputo "interno" dei maggiori
versamenti effettuati, cioè solo dai versamenti delle ritenute relative alla stessa categoria di reddito nella
quale le eccedenze erano maturate. Dal 2000 è stata riconosciuta la possibilità di compensare le ritenute in
eccesso con i versamenti successivi delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, ma non era, però,
previsto che lo scomputo transitasse in F24, dove era indicato il versamento a debito del sostituto al netto
dell’avvenuto scomputo. Ora le operazioni effettuate dal sostituto dovranno essere esposte nel modello di
Informative impresa & lavoro - FEBBRAIO 2015
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pagamento F24 e, a tal fine, saranno forniti i codici tributo da utilizzare per le compensazioni con apposita
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall'anno di formazione delle eccedenze, sempreché la
compensazione non sia riferita all’anno 2014.
Tali compensazioni, inoltre, non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente
fissato in € 700.000,00 per ciascun anno solare e, se effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo
d’imposta e di importo superiore a € 15.000,00 annui, non c’è obbligo di apposizione del visto di conformità
ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile che permane,
invece, nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata per compensare i pagamenti
di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che il limite dei € 15.000,00, al cui
superamento scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla
compensazione orizzontale dei crediti.
Abrogazione della solidarietà passiva in materia di appalti (art.28)
Dopo l’esclusione dell’Iva ad opera del Decreto del Fare, è stata eliminata anche la disciplina della
responsabilità solidale dell’appaltatore nell’ambito degli appalti di opere o di servizi relativa alle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati
nell’ambito del contratto di subappalto.
Nel rapporto tra committente e appaltatore, in luogo della responsabilità solidale, era prevista
l’applicazione di una sanzione da € 5.000,00 a € 200.000,00, a fronte del pagamento del corrispettivo senza
preventivo controllo della documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore. Anche tale obbligo è
stato abrogato.
Per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale nell’ambito degli appalti, però, sono stati introdotti:
 l’obbligo, per il committente, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d’imposta
mediante una modifica del decreto Biagi, ove è previsto che il committente, che abbia eseguito il
pagamento dei trattamenti retributivi dei lavoratori, possa esercitare l’azione di regresso nei confronti
del coobbligato;
 l’obbligo per l’Inps di comunicare all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle
aziende, nonché le posizioni contributive dei relativi dipendenti.
Per quanto concerne i profili sanzionatori, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a €
200.000,00 posta a carico del committente, non si applica per le violazioni commesse prima del 13
dicembre 2014 e non ancora definitive alla medesima data. Ciò non vale, però, in relazione alla
responsabilità solidale prevista in capo all’appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: SGRAVI CONTRIBUTIVI NUOVE ASSUNZIONI E INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO
Nelle più recenti norme nazionali che prevedono specifiche agevolazioni a fronte di una nuova assunzione,
la fruizione del beneficio accordato è talvolta condizionata alla verifica di un effettivo incremento
occupazionale avvenuto nell’organico del datore di lavoro, in conformità con la disciplina comunitaria in
materia.
Con il recente interpello n.34/14, il Ministero del Lavoro ha risposto a una domanda relativa,
essenzialmente, alla verifica della sussistenza del richiesto incremento occupazionale. Veniva infatti
chiesto: tale incremento, relativo ai 12 mesi successivi l’assunzione agevolata, può essere verificato
considerando l’effettiva forza occupazionale media al termine del suddetto periodo? Ciò in alternativa a
una verifica basata sulla forza lavoro stimata al momento dell’assunzione.
Il Ministero, richiamando sia la disciplina comunitaria che le interpretazioni della Corte di Giustizia Europea,
pone anzitutto al centro della sua risposta, il concetto di ULA (unità di lavoro-anno), ossia il “numero dei
dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale
come frazioni di ULA”.
Detto questo i tecnici ministeriali fanno presente quanto espresso sul tema dalla Corte di Giustizia, la quale,
trattando della verifica dell’incremento occupazionale, afferma che “si deve porre a raffronto il numero
medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo
all’assunzione”.
Da tutto questo il Ministero conclude che il datore di lavoro deve effettuare tale verifica di incremento
“tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi”
successivi l’assunzione agevolata (dunque ex post) e non effettuarla preliminarmente, in via stimata (ex
ante). Tale ultima fattispecie resta tuttavia praticabile, a fronte di un rischio legato alla definitiva
concordanza dell’incremento con una verifica da effettuarsi comunque alla conclusione dei 12 mesi.
I benefici saranno dunque fruibili:
 sin dal momento della nuova assunzione con un calcolo stimato di incremento della forza lavoro nei 12
mesi successivi e salvo verifica finale (in tal senso si veda la circolare Inps n.111/13). Nel caso di verifica
finale positiva le quote mensili di agevolazione si consolideranno; se, al contrario, si avrà una verifica
finale negativa, le quote già fruite dovranno essere restituite;
 al termine dei 12 mesi dopo aver verificato l’effettività dell’incremento. In questo caso si ha immediata
coscienza della spettanza dell’agevolazione.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
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Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: LICENZIAMENTO COLLETTIVO DIPENDENTI SOMMINISTRATI
Con la recentissima risposta a interpello n.1/15, il Ministero per il Lavoro è intervenuto sulla delicata
tematica dei licenziamenti collettivi, chiarendo che non potrà essere applicabile, in caso di licenziamento di
dipendenti somministrati assunti a tempo indeterminato dall’agenzia e somministrati a terzi, quanto
disciplinato dalla L. n.223/91 in tema di licenziamenti collettivi.
Il Ministero ritiene pertanto che trovi applicazione la procedura prevista dall’art.7, L. n.604/66, in quanto i
recessi si configurano pari di licenziamenti plurimi individuali.
La soluzione adottata dal Ministero precisa quindi che non trova applicazione la procedura c.d. di mobilità,
anche qualora il licenziamento collettivo per le agenzie di somministrazione, motivata dalla fine lavori in
ambito di gara pubblica, riguardi i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Va da sé che, qualora la contrattazione collettiva abbia previsto una diversa procedura o più favorevoli
condizioni, ad essa occorrerà riferirsi.
A seguito dell’interpello quindi le agenzie di somministrazione che intendano procedere a licenziamento di
lavoratori anche in misura superiore a cinque, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o
in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia, dovranno preliminarmente inviare
una comunicazione preventiva alla DTL competente per territorio con la quale venga dichiarata l’intenzione
di procedere al licenziamento e le motivazioni poste alla base di esso. Successivamente la DTL convocherà
le parti per esperire il tentativo di conciliazione.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
firma
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: TFR, CIGS E PROCEDURE CONCORSUALI
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato i lavoratori hanno diritto al Tfr che, in caso di
sospensione della prestazione di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, nonché in caso di
sospensione totale o parziale per integrazione salariale, è calcolato sull’equivalente della retribuzione a cui
il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
In caso di Cassa Integrazione (ordinaria o straordinaria), il Tfr matura in proporzione alla retribuzione
calcolata secondo il normale orario di lavoro, inclusi eventuali compensi o indennità corrisposte in via
ordinaria.
Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il
rimborso alla cassa integrazione guadagni Inps dell’indennità di anzianità corrisposta agli interessati,
limitatamente alla quota maturata durante tale periodo immediatamente prima del licenziamento. Tale
possibilità è però preclusa a fronte di un evento che interrompa la continuità cronologica della sospensione
dal lavoro (ad esempio la rioccupazione presso la medesima azienda), fatta eccezione per l’astensione
obbligatoria per maternità, le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno. Si decade, inoltre, dal diritto al
rimborso qualora i lavoratori siano posti in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12° mese
successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della Cigs e la fine del 12° mese successivo a
quello del completamento del programma di risanamento dell’unità produttiva interessata.
Con risposta a interpello del 17 dicembre 2014, n.33, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere:
1. sulla possibilità di richiedere il rimborso delle quote di Tfr maturate durante la Cigs per le società
sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle ex art.1, L. n.291/04, a prescindere dal rispetto dei
termini di decadenza previsti dall’art.5, co.6, L. n.223/91, nonché dai periodi di eventuale interruzione
del flusso di Cassa Integrazione per ripresa dell’attività lavorativa;
2. sull’eventuale maturazione del Tfr dopo la sentenza di fallimento, laddove trovi applicazione l’art.86, R.D.
n.267/42 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di integrazione salariale.
In merito al primo quesito, per i periodi di Cigs di aziende sottoposte a procedure concorsuali, il Ministero
precisa che il diritto al rimborso delle quote di Tfr matura perché la concessione della Cigs presuppone la
continuità dei rapporti di lavoro. Qualora tali imprese collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai
limiti temporali previsti, spetta comunque il diritto al rimborso delle quote di Tfr maturate durante la Cigs.
In ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, anche per le imprese
sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento
interruttivo della sospensione, con conseguente impossibilità di ascrivere le quote di Tfr a carico della Cigs.
Alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma
questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione
dell’attività dell’impresa e, in quest’ultima ipotesi, non possono maturare ulteriori quote di Tfr.
Diversamente, nel caso di richiesta di Cigs ai sensi dell’art.3, L. n.223/91, sussiste la continuazione reale e
non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso
e, quindi, continuano a maturare le quote di Tfr.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI SICUREZZA
La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro, rispondendo a tre interpelli in data 31 dicembre,
ha offerto chiarimenti in merito alla figura del medico competente e alla modalità di comunicazione di un
cantiere temporaneo.
Interpello n.28: autonomia e condizioni di lavoro del medico competente
In merito alla corretta interpretazione dell’art.39, co.4, D.Lgs. n.81/08, viene precisato che, per quanto
riguarda il servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro può operare le proprie scelte
organizzative, assicurando però al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i
suoi compiti in autonomia.
Inoltre qualora in un'azienda sanitaria vi sia coincidenza tra il ruolo di direttore dell'Unità Operativa
Complessa o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di
Rspp, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di
svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano dalle funzioni proprie
del medico, al fine di garantire la suddetta autonomia.
Interpello n.27: ricorso a medici pubblici per la sorveglianza sanitaria
La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla gestione di
ipotetiche situazioni di conflitto delle Asl nell'esplicare le attività di sorveglianza medica assegnate al
medico competente. Il datore di lavoro può, utilizzando convenzioni con una struttura pubblica (Asl) o
privata, avvalersi, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell’attività di medici competenti
dipendenti da tali strutture. Tuttavia, non si ammette la possibilità di avvalersi, per effettuare l’attività di
medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono un’attività di
vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione “ad alcun titolo e in alcuna parte
del territorio nazionale” ex art.39, co.3, D.Lgs. n.81/08.
Interpello n.26: modalità di comunicazione di cantiere temporaneo ex Decreto capannoni
In relazione all'applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014, c.d. decreto capannoni, è stato
chiarito che, in caso di cantiere temporaneo per la costruzione ovvero l’ampliamento o ristrutturazione di
edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, grava sul datore di lavoro e sul committente l'obbligo di
comunicare all'organo di vigilanza sia l'attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza
sia i dati relativi al cantiere (notifica preventiva). Infine viene chiarito che l’organo di vigilanza competente
per territorio è l’Azienda sanitaria locale (Asl).
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: INCENTIVI 2015 ALL'ASSUNZIONE DI DONNE DISOCCUPATE
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, con decreto 22 dicembre 2014 ha
individuato i settori e le professioni che presentano nelle assunzioni un tasso di disparità uomo-donna
superiore al 25% sulla base delle elaborazioni effettuate dell’Istat in relazione alla media annua del 2013.
Tali settori beneficeranno anche per il 2015 degli incentivi di cui all’art.4, co.11, L. n.92/12, relativi alle
assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, e alle
assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi, ovunque residenti.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
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Le informative per l’azienda
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: TABELLE ACI PER IL 2015
Si informano i Signori clienti che, a partire dal 1° gennaio 2015, sono applicabili le nuove tabelle nazionali
dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall’ACI, e da utilizzare per il calcolo dei fringe
benefit applicati in azienda.
Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di
autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e valide per il 2015 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario
n.95 della G.U. n.294 del 19 dicembre 2014.
Le tabelle vengono utilizzate:
 per individuare il fringe benefit al lavoratore nell’ipotesi di uso promiscuo dell’auto aziendale;
 per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.
Per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli concessi in uso promiscuo al dipendente, il benefit è costituito
da un importo pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di quindicimila
chilometri calcolata in base alle tabelle ACI, ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente
è concesso l’uso del veicolo indipendentemente dal reale utilizzo.
Inoltre tali tabelle vengono pubblicate ogni anno nel sito www.aci.it e per comodità sono scaricabili dai
seguenti link.
Fringe benefit - Anno 2015
Autoveicoli Benzina in produzione
Autoveicoli Gasolio in produzione
Autoveicoli GPL - Metano in produzione
Autoveicoli ibridi-elettrici in produzione
Autoveicoli Benzina fuori produzione
Autoveicoli Gasolio fuori produzione
Autoveicoli GPL - Metano fuori produzione
Autoveicoli ibridi-elettrici fuori produzione
Microcar e Motoveicoli
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
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Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: NUOVE REGOLE PER L’INFORTUNIO IN ITINERE
Si informano i Signori clienti che l’Inail, con la circolare n.62 del 18 dicembre 2014, ha diramato importanti
principi per la gestione del c.d. infortunio in itinere in caso di soste o deviazioni per accompagnare i propri
figli a scuola.
In primo luogo, è opportuno chiarire che per infortunio in itinere, coperto dall’assicurazione Inail si intende,
ai sensi dell’art.12, D.Lgs. n.38/00:
 evento verificatosi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di
lavoro;
 evento verificatosi durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più
rapporti in essere;
 evento verificatosi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
La copertura assicurativa cessa, sempre in base all’art.12, D.Lgs. n.38/00, in caso di interruzione o
deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque non necessitate, in particolare quando non sono
dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili ovvero a obblighi penalmente
rilevanti.
L’utilizzo di concetti aperti ha determinato forti perplessità interpretative, con ricorrenti interventi sia di
prassi amministrativa sia da parte della giurisprudenza, nel tentativo di assegnare un significato univoco ai
concetti sopra richiamati.
Nella circolare n.62/14 viene preso in considerazione il caso del genitore che, per accompagnare i figli a
scuola, opera un’interruzione del viaggio, se non una vera e propria deviazione. In precedenza, con le Linee
Guida diffuse dall’Inail il 4 maggio 1998 era stato chiarito che gli infortuni occorsi durante le soste
effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola fossero escluse dalla copertura assicurativa.
Tuttavia, a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale verificatasi sulla materia (es. Cass. n.6211/08, Cass.
n.15973/07), l’Inail ha rivisto le proprie posizioni.
In particolare, l’infortunio verificatosi nel tragitto interrotto, o deviato, per accompagnare il proprio figlio a
scuola può essere tutelato dall’Inail nel caso in cui sia ravvisabile, in base alle circostanze del singolo caso,
un collegamento necessitato tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi
familiari, nonché la necessità dell’utilizzo del mezzo privato.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
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L’agenda delle scadenza
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 28 FEBBRAIO 2015
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 28 febbraio 2015, con il commento dei principali
termini di prossima scadenza.
Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro
scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni
festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Giovedì 5 febbraio
Fonchim – Distinta contributi previdenza complementare
Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.
Domenica 15 febbraio
Ragionieri e Periti Commerciali – Cassa di previdenza
Versamento della prima rata dei contributi minimi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
dei Ragionieri e Periti Commerciali.
Lunedì 16 febbraio
Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e
su provvigioni trattenute dai sostituti d’imposta nel mese precedente.
Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d’imposta
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, al netto dell’acconto versato, sulla rivalutazione del fondo
Tfr maturata nel 2014.
Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti
sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che l’art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24)
devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se
effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.
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Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle
competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Contributi Inps – Gestione Separata
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel
mese precedente.
Contributi Inps – Pescatori autonomi
Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.
Contributi Inps – Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle
retribuzioni del mese precedente.
Contributi Inps – Artigiani e commercianti
Versamento della quarta rata trimestrale dei contributi relativi al 2014.
Autoliquidazione Inail – Versamento
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2014 e all’acconto
2015.
Contributi Inps ex Enpals – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il
periodo di paga scaduto il mese precedente.
Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell’Ente e il trasferimento delle relative funzioni
all’Inps.
Contributi Inpgi – Versamento
Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con
qualifica di giornalisti e praticanti.
Contributi Casagit – Versamento
Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro
che occupano giornalisti e praticanti.
Venerdì 20 febbraio
Enasarco – Versamento
Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2014, relativi agli agenti e rappresentanti.
Fonchim – Contributi previdenza complementare
Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.
Mercoledì 25 febbraio
Contributi Enpaia – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese
precedente.
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Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs
Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o
riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.
Sabato 28 febbraio
Cu – Sostituti d’imposta
Consegna della certificazione dei compensi corrisposti, nel 2014, ai lavoratori dipendenti e ai percettori di
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi.
Uniemens – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese
precedente.
Fasi – Versamento
Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell’anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e
delle imprese industriali
Inail – Domanda riduzione tasso
Termine per la presentazione alla competente sede Inail della domanda per la concessione della riduzione
del tasso medio per prevenzione (art.24, D.M. 12 dicembre 2000).
Autoliquidazione Inail – Invio denuncia telematica
Termine per l’invio del modello di denuncia dell’autoliquidazione Inail 2014/2015, da effettuarsi
esclusivamente con modalità telematiche (determina del Presidente Inail n.330 del 5.11.2014).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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Le agevolazioni per l’azienda
BANDO ISI 2014: RICHIESTA ON LINE PER GLI INCENTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
L’Inail ha reso noto che dal 3 marzo al 7 maggio 2015 potranno essere compilate e salvate mediante
procedura informatica attiva sul portale Inail - sezione Punto cliente - le domande di finanziamento
nell’ambito delle risorse stanziate di € 267.427.404 previste dall'Avviso pubblico 2014 per incentivare la
realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il bando è riservato alle imprese, anche individuali, con sede sul territorio nazionale iscritte alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve rispettare i seguenti requisiti:
 avere attiva nella Regione/Provincia autonoma l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il
progetto;
 essere iscritta nel Registro delle Imprese o all’ Albo delle Imprese Artigiane;
 non essere in stato di liquidazione volontaria e non essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
 essere in possesso del D.U.R.C.;
 non aver richiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici oggetto della domanda;
 non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici 2011, 2012,
2013 per gli incentivi alla realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014;
 essere in regola con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (c.d. de minimis).
TIPOLOGIA DI INCENTIVI E MISURA DEL CONTRIBUTO PER IL 2014
Le aziende, per poter ottenere l’incentivo, dovranno realizzare interventi inerenti ad una delle seguenti
tipologie:
 progetti d’investimento volti alla riduzione o eliminazione dei fattori di rischio;
 progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi.
Il contributo del finanziamento copre il 65% dei costi del progetto fino ad un importo massimo pari a €
130.000,00 e viene erogato dopo la verifica tecnico amministrativa e la realizzazione del progetto.
L’importo minimo erogabile è pari a € 5.000,00; per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano
progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi non è fissato alcun limite minimo
di contributo.
I finanziamenti ISI vengono assegnati fino ad esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande e sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti
dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).
LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La procedura per accedere al finanziamento si articola in quattro fasi:
1) Inserimento online del progetto
Le aziende nel periodo dal 3 marzo alle ore 18 del 7 maggio 2015, tramite il sito www.inail.it - Punto Cliente
- dovranno registrarsi sul portale ed accedere all’apposita procedura informatica che consentirà
l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo
scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da
determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità (120 punti).
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2) Inserimento del codice identificativo
A partire dal 12 maggio 2015 le imprese che hanno raggiunto la soglia minimi di ammissibilità e salvato la
domanda possono effettuare il download del proprio codice identificativo dell’istanza tramite l’accesso
all’apposita procedura informatica.
3) Invio del codice identificativo (click-day)
A partire dal 3 giugno 2015 saranno pubblicate sul sito www.inail.it la data e l’ora di apertura e di chiusura
dello sportello informatico per l’inoltro delle domande già inserite, alle quali è stato attribuito il codice
identificativo, ormai salvate e non più modificabili.
Le date potranno essere differenziate per ambiti territoriali, in base al numero di domande pervenute ed
alla loro distribuzione territoriale.
Le regole tecniche per l’inoltro delle domande on line saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una
settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.
4) Invio della documentazione
Entro i 30 giorni successivi a quello di pubblicazione degli elenchi l'impresa deve trasmettere alla Sede Inail
competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e
rendicontare il progetto.
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