Diritto Commerciale - Digilander

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Diritto Commerciale
(F. Galgano)
Contenuti
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Il concetto di imprenditore; il piccolo imprenditore;
l'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale.
Impresa e azienda.
Lo statuto dell'imprenditore commerciale; la concorrenza, i
segni distintivi, le privative industriali.
Il fallimento e le altre procedure concorsuali.
I titoli di credito.
Le società; le società di persone; le società di capitali; le
cooperative.
La società per azioni: costituzione, modificazione dell'atto
costitutivo, scioglimento della società.
Le azioni e le obbligazioni di società.
Gli organi sociali: l'assemblea, gli amministratori, il
collegio sindacale.
Il bilancio.
L’ UNIFICAZIONE DEI CODICI: nelle epoche precedenti le varie materie venivano regolate da vari
codici: dal diritto romano, dal diritto canonico (il code napoleon regolò il matrimonio civile per la primo)
ecc., le codificazioni servono a superare i particolarismi e ad unificare il diritto per tutti. Nell’800 i codici
sono 2 (civile e di commercio) in tutti i paesi di civil law , mentre in quelli di common law non ci sono
distinsioni (neanche tra diritto pubblico e privato).
Nel 1942 nasce il nuovo codice civile unificato (a differenza degli altri paesi europei) per eliminare i diritti
di classe(dei commercianti, Cesare Vivante) , sul modello inglese. Nell’ ultima fase di preparazione dei
nuovi codici il regime fascista fece questa svolta , il codice di commercio confluì in quello civile e in
pratica avvenne "la commercializzazione del diritto civile" (anche perché il ministro fu allievo di Vivante).
In pratica il diritto commerciale non esiste più di fatto (nei sistemi a doppia codificazione i medesimi fatti
vengono trattati diversamente dai due codici…) si parla ancora di diritto commerciale per una divisione
metodica il diritto che riguarda specifici contratti commerciali (e il 5° libro meno il lavoro e l’industria).
Nei paesi anglosassoni si parla di business law anche se dopo gli anni ‘ 60 in USA venne istituito l’uniform
commercial code che non è un codice di commercio ma regola la vendita e i titoli di credito nei rapporti
infrastatuali, per unififormare le norme dei 51 stati (accettato da tutti meno la luisiana). In Italia assistiamo
ad un assenza di specializzazione proprio per l’unificazione dei codici, quindi la letteratura è trattata da
civilisti e commercialisti in modo simile, così come le cattedre universitarie. L’ evoluzione del diritto è
lampante , le influenze di cambiamento sono arrivate sia dall’interno(evoluzione dell’ economia) e
dall’esterno ingresso nell’UE e dalle interpretazioni di chi lo applica.
CONCETTO DI IMPRENDITORE: il V libro del codice civile regola il lavoro (e l’impresa). Perché un
concetto economico venne introdotto nel codice? Perché si voleva eliminare i concetti astratti (es. negozio
giuridico=contratto) e guardare alla realtà delle relazioni economiche. Introdurre i concetti economici nel
linguaggio giuridico. art 2082 def. E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’ attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Si dice che egli è l’attivatore del
sistema economico altrimenti inerte, si interpone tra chi richiede beni e servizi e chi li offre o chi offre
fattori di produzione. L’ imprenditore è colui che produce nuova ricchezza(beni o servizi) o che la
distribuisce (perché accresce il valore degli stessi beni) . L’ autoproduzione non è impresa perché chi
produce beni non li colloca sul mercato ma li rivolge al proprio consumo. Caratteristiche dell’ impresa:
deve essere obiettivamente economica (criteri di economicità, che valeva anche per le aziende pubbliche
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es.enel ) , deve tendere a coprire i costi con i ricavi (escluse ad es.le asl che offrono un servizio sottocosto).
L’attività deve essere continuata "singola impresa non fa imprenditore" si necessità di una continuità , di
una stabilità. Deve esserci (per alcuni studiosi) l’ orgazizzazione dei fattori produttivi . (Per altri studiosi tra
cui galgano si riconosce valore di imprenditore anche al lavoratore autonomo , in presenza cioè di sola
autoorganizzazione Mentre per la scienza economica l’elemento del profitto è determinante (perchè guarda
alla normalità delle situazioni) per la scienza giuridica (che deve comprendere i casi limite) basta il criterio
di economicità, (il fine del pareggio del bilancio, infatti gli enti economici pubblici erano organizzati per
coprire i costi e offrire un servizio). E’ poi imprenditore anche chi si dedica non esclusivamente ad una sola
attività ma la svolge con professionalità. Il concetto che l’ art. vuole esprimere non è quello di imprenditore
persona fisica, ma quello di ad ogni specie di imprenditore, anche collettivo come le società (dove il fine è
la divisione degli tra i soci di utili lucro soggettivo,) e associazioni,fondazioni(dove gli eventuali lucri non
vanno ai soci ma servono per raggiungere i loro fini ideali, un mezzo quindi lucro oggettivo )-(es. le
associazioni di ex combattenti che erano autorizzati dallo stato a gestire i ristori ferroviari).
Anche i liberi professionisti intellettuali offrono servizi (o producono beni immateriali) tuttavia essi non
sono considerati imprenditori (a meno che la loro professione non rientri nell’ambito di un’impresa es. il
medico che gestisce la clinica privata dove lavora). Nuove norme comunitarie invece per affermare leggi
antitrust hanno allargato i confini del concetto di impresa includendovi anche i consigli degli ordini
professionali. Poiché la legge antitrust italiana fa riferimento a quella comunitaria , anche in italia quando si
tratta di monopoli, ecc. i professionisti intellettuali vengono considerati imprenditori. All’ impresa illecita
(illegale o immorale) viene ugualmente attribuito lo status ciò per tutelare gli eventuali terzi ignari.
CATEGORIE DI IMPRENDITORE. Le diverse tipologie di impresa e i criteri di classificazione
Criterio dell’oggetto: è imprenditore agricolo art. 2135 chi svolga un’ attività agricola essenziale
(coltivazione-anche in serra, silvicoltura-no taglialegna, allevamento nel fondo) o una
connessa(soggettivamente-vendita di prodotti propri; oggettivamente-criterio relativo) o una connessa
atipica (acquacultura,agriturismo-che però devono essere rigidamente subordinate). Questa separazione
serve a sottrarre l’imprenditore agricolo(che è soggetto ai vari rischi ambientali) alla più rigida disciplina
dettata per l’imprenditore commerciale, anche se oggi con lo sviluppo tecnologico il rischio è notevolmente
inferiore e anzi servono ingenti capitali per cui è utile considerare la tutela dei terzi come per le attività
commerciali(fallimento,ecc.).
è imprenditore commerciale: chi non esercita attività agricola(criterio negativo) o svolge una
attività(criterio positivo art. 2195): industriale(produzione di beni e servizi dove industriale è inteso come
discriminante dal processo agricolo, non come processo tecnico- le attività di produzione di servizi
sarebbero sempre industriali, perché non ne esistono di agricole, non ha senso quindi l’ipotesi dell’impresa
civile, poiché la detta classificazione è esauriente); di intermediazione (nella circolazione dei beni, cioè
scambio); di trasporto,bancarie o assicurative, altre ausiliarie delle precedenti(evidenti specificazioni delle
prime due attività). Criterio della dimensione: il piccolo imprenditore l’accezione del codice a differenza
di quella economica(quantitàtiva, che guarda cioè alle dimensioni del capitale, dei dipendenti, ecc.) è
qualitativa(anche se la legge fallimentare del 42, oggi inoperante, introduceva un criterio quantitativo,
creando non pochi problemi di coordinamento). L’art. 2083 allude direttamente ai coltivatori diretti, gli
artigiani, piccoli commercianti e esprime il criterio, che è quello di un’attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro manuale proprio (professionalmente e personalmente- sent. cassazione) e dei
familiari, ciò esenta il piccolo , dall’ assoggettamento allo statuto dei commerciali(fallimento, iscrizione nei
registri, tenuta di scritture contabili,ecc.). L’impresa artigiana: la legislazione di sostegno per alcuni
settori,(arte, confezioni dove si poteva impiegare manodopera esterna senza limiti) ha anche qui fuorviato
l’accezione codicistica , problematica poi superata con la legge quadro 443 del ’85 che con 2 elementi(
ruolo preponderante dell’artigiano e del lavoro e processo produttivo non meccanizzato) ha riportato
chiarezza. Non sono imprese artigiane le società di capitali , (sono ammesse le coop e le snc in cui la
maggioranza dei soci partecipi al lavoro,1 su 2, e dal ’97 anche le società in accomandita e le srl
unipersonali. ) inoltre alle società qualificate artigiane dalla legislazione di sostegno si applica, in caso di
insolvenza, la presunzione di non piccolezza.Simili problematiche si hanno per il coltivatore diretto del
fondo(il codice lo considera piccolo imprenditore, art. 1647 e seg.-dell’affitto del fondo, sempre che lavori
solo con i familiari; mentre leggi di sostegno pongono limiti diversi) e per il contratto d’opera art.
2222(contratto che si differenzia dall’appalto per il fatto che esegue il lavoro in proprio e senza vincoli di
subordinazione ma con vincolo di risultato a valore di mercato)
QUALITA’ DI IMPRENDITORE(acquisto e perdita): condizione necessaria è l’esercizio effettivo di una
attività imprenditoriale è quindi importante determinare il il momento preciso in cui l’attività di impresa
può dirsi iniziata di fatto.(ciò a prescindere dal fatto che l’attività di imprenditore commerciale ha effettivo
inizio dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, mentre per il piccolo detta iscrizione non ha
valore costitutivo. Resta comunque controversa la questione dell’effettività per i non piccoli) Dal dato
momento infatti comincia ad essere applicata la disciplina specifica. A tal proposito, si
distinguerebbero(anche se un po’ troppo formalmente): atti meramente preparatori e atti di gestione (in
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particolare :in presenza di un apparato organizzativo basterebbe un unico atto di gestione, mancanza
servirebbe la reiterazione). Lo stesso criterio(effettività) vale anche per la determinazione della fine
dell’impresa (importante dato che l’imprenditore può essere dichiarato fallito entro 1 anno dalla
cessazione se c’è insolvenza) per cui si ritiene estinta solo a liquidazione ultimata(senza che debbano essere
risolte tutte le posizioni creditorie). Le società invece si presumono esistenti (almeno per il fallimento) fino
al pagamento dell’ultimo debito.
STATO D’INSOLVENZA:Art. 5 L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo
stato di insolvenza si manifesta(in passato con la fuga o col suicidio) con inadempimenti o altri fatti che
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’
inadempimento e l’insolvenza sono concetti distinti, si può essere adempienti e insolventi (se si adempie in
forma non regolare,es. in natura) e inadempienti ma non insolventi (se il soggetto ritiene di non dover
adempiere es. dei crediti contestati). Il concetto di insolvenza è diverso poi da quello di deficit (ad es se
l’impresa in perdita viene assistita dalle banche). Anche l’illiquidità è diversa dall’insolvenza( il tribunale
può ritenere che l’insolvenza sia temporanea e sospendere la dichiarazione di fallimento,2 anni, tramite
l’istituto dell’amministrazione controllata (spesso solo anticamera del fallimento)
L’IMPUTAZIONE SOGGETTIVA: l’individuazione del soggetto cui imputare la qualità di imprenditore, è
quello formale della spendita del nome(un po’ differente ma più semplice dal criterio economico- soggetto
che assume il rischio) , ciò per tutelare l’affidamento dei terzi. Se l’imprenditore agisce direttamente c’è
identità tra nome e interesse. Se l’imprenditore agisce con l’istituto del mandato con rappresentanza la
responsabilità sarà del mandante per cui il titolo va solo a lui. L’imprenditore occulto : parte della dottrina
ha cercato di estendere la responsabilità degli atti al soggetto nel cui interesse si svolge l’impresa questo per
evitare che prestanomi nullatenenti o società di comodo svolgano l’esercizio di impresa senza i rischi
connessi e per tutelare i terzi. È opinione prevalente però che il principio del nome vada applicato alle
estreme conseguenze tramite l’istituto del mandato senza rappresentanza art.1705 Il presupposto del
fallimento è duplice,oggettivo (l’insolvenza) e soggettivo(la qualità di imprenditore commerciale).Ma per
essere esposto al fallimento bisogna poter essere considerato debitore e nel nostro sistema è debitore solo
il soggetto nel nome del quale vengono assunti i debiti, perciò l’imprenditore occulto non può essere
soggetto al fallimento, nonstante(incongruenza!) il fallimento di una società possa essere esteso da questa
anche ai soci occulti, e da questi a un’eventuale società occulta o apparente. ciò anche per tutelare gli
eventuali creditori del mandatario (di cui ignoravano l’attività) rispatto a quelli (sempre ignari)
dell’impresa che sarebbero stati ingiustamente avvantaggiati.
SOGGETTI INCAPACI: il legislatore ha dettato particolare disciplina per regolare l’esercizio di impresa
per soggetti totalmente(minore, interdetto e incapace) o parzialmente(emancipato o inabilitato) incapaci:
minore,interdetto,inabilitato(non possono in alcun caso iniziare attività imprenditoriale, può essere
autorizzata dal tribunale , su parere del giudice titolare, la continuazione(tramite il rappresentante legale per
il minore o incapace o il curatore per l’inabilitato) di un’attività eventualmente ereditata . minore
emancipato fa eccezione , può con autorizzazione del tribunale anche iniziare una nuova attività in tal caso
otterrà anche la piena capacità d’agire.(per le imprese agricole, la titolarità si ottiene alla nascita, no la
gestione)
IMPRESA E AZIENDA: nel linguaggio corrente i concetti di impresa e azienda hanno lo stesso significato,
ma dal punto di vista giuridico sono 2 concetti distinti. L’impresa è un’ attività (art. 2082 elemento
soggettivo, l’imprenditore può anche non possedere i fattori di produzione, spesso c’è contrasto tra
proprietà e direzione, es. legge sull’ equo canone per uffici); l’azienda invece è un complesso di beni (art
2555 elemento oggettivo) organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’ impresa (carattere strumentale,
è l’insieme degli elementi da organizzare).
VENDITA DELL’AZIENDA(o di un ramo di essa): non è una semplice vendita di beni (materiali e
immateriali), ma un complesso organizzato di beni ,tra questi è compreso l’avviamento ossia la capacità di
reddito dell’azienda (oggettivo intrinseca e evidente capacità di reddito, soggettivo capacità di reddito
legata alla capacità dell’imprenditore) che in luogo di cessione d’azienda si valuta come tutti gli altri beni.
E’ difficile però assicurare il trasferimento dell’avviamento, l’art 2557 tutela l’acquirente, perché obbliga
chi aliena l’azienda ad astenersi per 5 anni dall’iniziare una nuova impresa che rechi concorrenza, sviando
la clientela, a quella ceduta (questo per evitare che l’avviamento venduto non sia ripreso indirettamente dal
venditore,si può anche ricorrere al giudice). L’art. 2558 stabilisce che l’acquirente dell’azienda subentra nei
contratti(a meno che non abbiano carattere personale, cioè assolutamente indivi duali dell’imprenditore,es
l’iscrizione a un sindacato, o la collaborazione con un commercialista o con un legale, rimangono invece i
contratti coi lavoratori dipendenti) per quanto riguarda i contratti di locazione ad es. la cassazione, in
passato ‘70, tutelava il proprietario dell’immobile più che l’imprenditore, richiedendo il consenso del
locatore, che spesso lo monetizzava, fino alla legge sull’equo canone che conteneva anche norme (rimaste
attualmente in vigore) che vanno a tutelare di più le ragioni dell’ imprenditore, non richiedendo più il
consenso del proprietario per il subentro del nuovo conduttore.
Art 2560.I debiti dell’azienda ceduta rimangono all’alienante se non risulta che i creditori abbiano
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acconsentito (per le aziende commerciali risponde dei debiti anche l’acquirente, se detti debiti risultano
dalle scritture contabili obbligatorie). È importante considerare che la maggior parte delle aziende sono
detenute da società , quindi spesso accade che senza che ci sia la cessione dell’ azienda si attua la cessione
di quote azionarie (transazione molto meno onerosa) per cui gli acquirenti subentreranno come soci.
Particolari clausole contrattuali offriranno garanzie economiche ai compratori. Spesso avviene che
un’azienda venga rilevata solo per il suo marchio
LO STATUTO (dell’ imprenditore commerciale) fa riferimento a : l’iscrizione nel registro delle imprese
art. 2188, atto obbligatorio per tutte le imprese commerciali (previsto dal cod. del ’42 , anche se applicato
solo di recente,prima della 580/’93, solo dei registri nelle cancellerie dei tribunali) che si chiamano infatti
imprese soggette all’iscrizione (il registro è conservato presso le camere di commercio, è pubblico,
informatizzato ed è vigilato da un giudice delegato dal presidente del tribunale). La pubblicità che si
divide in 3 forme: pubblicità notizia (ha lo scopo semplicemente di divulgare, a chiunque i fatti , es.
l’obbligo di depositare il bilancio, per renderlo visibile a tutti), pubblicità dichiarativa(ha la funzione di
rendere opponibili ai terzi gli atti iscritti , i terzi non possono dire di ignorarli, es. registri immobiliari),
pubblicità costitutiva ( un fatto giuridico assume valore quando viene trascritto nel registro, es.l’ ipoteca
assume valore giuridico quando viene trascritta, prima esiste solo il titolo per ottenerla). Anteriormente al
’93 e fino al ‘97 vigeva un regime transitorio per cui le iscrizioni erano raccolte in registri cartacei tenuti
presso la cancelleria dei tribunali, in più per la l.127 ’69 le società di capitale e le società cooperative
dovevano obbligatoriamente pubblicizzarsi in appositi bollettini b.u.s.r.a.l. e b.u.s.c. che avevano efficacia
dichiarativa opponibile ai terzi(con una deroga di 15 gg dovuti ai ritardi di pubblicazione). Dal ’97
l’obbligo di iscrizione a questi bollettini è assolto con l’iscrizione al registro informatico delle imprese per
cui la deroga di 15gg diventa innecessaria
Art 2193 efficacia dell’iscrizione(soddisfa i 3 tipi di pubblicità) i fatti dei quali la legge prescrive
l’iscrizione, se non iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione,
a meno che egli provi la conoscenza dei terzi(non vale però l’opposto, principio della conoscenza legale).
Soggetti all’iscrizione: (da cod. e l. 580) 1imprenditore commerciale(esclusi i piccoli funzione dichiarativa
es. il dg ), 2società commerciali(funzione costitutiva della società e dichiarativa degli atti) , 3consorzi(es.
d’acquisto), 4gruppi europei di interesse economico(geie, per i servizi), 5enti pubblici economici(enel
prima, aziende trasporti comunali), 6-7-8impreditori agricoli,piccoli imprenditori, società semplici (qui
l’iscrizione ha mera funsione di pubblicità notizia e in parte per la rappresenatività). Tutti gli imprenditori
commerciali devono compilare il bilancio (sul modello delle s.p.a.) e le società devono depositar lo e
renderlo conoscibile(falso in bilancio-penale). Le scritture contabili hanno rilievo , oltre che come
strumento di controllo per l’imprenditore sulla sua azienda , come strumento di garanzia del credito per cui
è obbligatorio tenerle(esclusi i piccoli, più precisamente l’obbligo è indiretto, per cui l’imprenditore
inadempiente è punito solo in caso di dissesto). In particolare: scritture contabili obbligatorie (art 2214
libro giornale, libro degli inventari che contiene le operazioni,il bilancio e il risultato economico della
gestione) scritture obbligatorie per natura e dimensioni dell’impresa. Detti documenti redatti con le dovute
formalità devono essere conservati per 10 anni(con le fatture e la corrispondenza) e costituiscono mezzo di
prova a favore e contro l’imprenditore (sempre da un terzo contro l’imprenditore, senza però scinderne il
contenuto.)
GLI AUSILIARI DELL’IMPRENDITORE: nell’esercizio delle sue attività l’imprenditore si serve delle
prestazioni di determinati soggetti: ausiliari autonomi legati all’imprenditore da un rapporto di prestazione
d’opera(art.2222, agenti di commercio,ecc.) ; ausiliari subordinati legati all’imprenditore da un rapporto
di subordinazione(art. 2086 , impiegati,ecc.), tra questi particolare importanza (per lo speciale potere di
rappresentanza detenuto) assumono alcune figure: l’istitore( è colui che l’imprenditore ha preposto
all’esercizio dell’impresa, alter ego, è dotato di ampi poteri decisionali- non può alienare beni immobili,
ma può stare in giudizio in vece dell’imprenditore , è responsabile anche lui degli atti , degli obblighi di
pubblicità legale e tenuta delle scritture, e ogni limitazione ai suoi poteri va iscritta nel registro) . Il
procuratore(è chi in base ad un rapporto continuativo compie gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa ,
pun non essendovi preposto, solitamente dirige un settore aziendale ed è responsabile da solo, a differenza
dell’istitore, per gli atti compiuti senza spendere il nome dell’imprenditore). I commessi (hanno mansioni
di carattere esecutivo e potere di rappresentanza molto ridotto, possono agire anche senza specifica
predisposizione solo per gli atti ordinari alla loro qualifica; per loro non vige il regime di pubblicità legale ,
basta la pubblicità di fatto-cartello, per modificare la loro responsabilità)
I SEGNI DISTINTIVI: allo scopo di disciplinare la concorrenza tra imprenditori, e di garantire la
riconoscibilità sul mercato, il legislatore ha predisposto una normativa sui segni distintivi tipici(ditta,
marchio,insegna) e atipici(pannelli pubblicitari o slogan) che svolgono una funzione di grande rilievo,
contribuiscono ad orientare le scelte dei consumatori , di coseguenza ha ritenuto meritevole di tutela
giuridica l’interesse dell’imprenditore alla scelta dei suoi segni, al loro uso esclusivo, alla facoltà vi
venderli. La loro natura giuridica è dibattuta: 1potrebbero essere considerati beni immateriali . 2senza
autonomia ma connessi al bene che identificano. La razio è la funsione distintiva e i diritti
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dell’imprenditore sono non assoluti(perché sottoposti a condizioni). In parlticolare: la ditta(c.d. nome
commerciale) contraddistingue l’imprenditore e l’azienda, è il nome sotto il quale egli conclude con i terzi
rapporti d’affari inerenti all’impresa(vale solo per le imprese individuali poiché nelle società di persone
detta funzione è normalmente svolta dalla ragione sociale-che è come un nome). La scelta della ditta è
libera , purchèsi rispettino i principi: della verità(deve contenere almeno la sigla dell’ im prenditore per la
riconoscibilità giuridica. È escluso per le ditte derivate) ; della novità (non deve essere attualmente e
concretamente confondibile per l’oggetto o per il luogo con quella di un altro imprenditore onde evitare
concorrenza sleale di omonimia, per individuare il primo vale il criterio dell’uso. La violazione di detto
principio è sanzionata tramite l’obbligo di differenzazione. La ditta è trasferibile (anche se insieme
all’azienda tutta) sia come vendita che come successione che necessariamente (in caso di affitto
dell’azienda). Il marchio è il segno con cui si distinguono i beni prodotti da diverse imprese ce ne sono
vari tipi: denominativi(disegni reali o astratti, cifre,ecc.); misti(parole e disegni); di forma(la forma di un
prodotto o la confezione,es. la bottiglia coca cola) . inoltre possono essere apposti dal fabbricante del
prodotto, dal commerciante, può essere unico(generale) o multiplo(speciale). Solo ai marchi collettivi (es.
pura lana vergine o vino doc) è affidata la funzione legale di garanzia di qualità. Il marchio deve rispettare
dei criteri(novità- non simile a quello di altre imprese es. se celebre coca cola nessuno può copiarlo liceitàno contrario alla legge e al buon costume, verità-non deve ingannare rispetto a qualità non possedute,
originalità-no nomi generici-es.calzature, a tal proposito abbiamo marchi forti particolarmente tutelati
perché più originali es.buondì-buonny e marchi deboli costituiti da parole tecniche combinate e meno
tutelate es. amplifon-udifon ) . in difetto di requisiti il marchio è nullo , comunque se registrato in buona
fede e non contestato per 5 anni, può essere convalidato. La tutela giuridica avviene attraverso l’istituto
della registrazione presso l’ufficio brevetti e marchi, detta tutela serve a garantire il titolare del marchio,
che può esercitare le azioni di: accertamenti, inibizione, rimozione, risarcimento danni e decade per:
mancato uso entro 5 anni, volgarizzazione(es. aspirina, chellophan) , per sopravvenuta ingannevolezza. Per
il c.d. marchio di fatto la tutela è minore ( solo se la notorietà è nazionale il titolare può far annullare il
marchio uguale eventualmente registrato da altri). Il trasferimento del marchio stato nuovamente
disciplinato, ora è ammessa la cessione separata dall’azienda anche a più imprenditori ed anche come
merchandaising (es. telefoni ferrari) con il vincolo della qualità. L’insegna è il simbolo che
contraddistingue i locali dell’impresa e deve rispondere ai criteri di verità originalità novità dettati per i
segni distintivi in genere.
LE CREAZIONI INTELLETTUALI: sono oggetto di una composita disciplina mirata a tutelare un duplice
interesse, quello dell’autore a rivendicarne il diritto di sfruttamento economico esclusivo (diritto di
privativa simile al diritto di proprietà che ha però per oggetto un bene immateriale , ha una durata
limitata, non è assoluto)) e quello della collettività a disporre delle invenzioni di utilità sociale. La
normativa è struttutata sul: riconoscimento del diritto d’autore per le opere d’ingegno letterale e artistico,
ha contenuto morale(diritto a rivendicare paternità dell’opera, a decidere la pubblicazione, contro le altrui
modificazioni, di ritiro dal commercio-intrasmissibile); patrimoniale(diritto di sfruttamento economico
valido fino a 70 anni dalla morte). L’opera di sfruttamento può essere frutto della collaborazione di più
autori, unica condizione è l’originalità ). Sul diritto di brevetto per le invenzioni industriali che
consentano la soluzione originale di un problema tecnico immediatamente applicabili. Sono brevettabili le
invenzioni(di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi o derivati dalla ricombinazioni di altri) che
rispondano ai requisiti di (liceità, novità,frutto di invenzione, applicabili nella pratica). Il brevetto
attribuisce, per 20 anni , al titolare il diritto esclusivo di sfruttamento economico e alla
commercializzazione, egli può vietare (escluso il diritto di preuso) l’altrui produzione, diritto che però
decade dopo 3 anni , se l’invenzione non vene applicata. Per le invenzioni effettuate dal subordinato, a
seconda del tipo di rapporto di lavoro, si distinguono 3 ipotesi di invenzione ( di servizio, aziendali,
occasionali) che indicano a chi va il diritto di sfruttamento economico( la paternità và sempre al
lavoratore)
L’ECONOMIA(pubblica e privata): il sistema di concorrenza si riferisce al liberismo economico ( metà del
‘600. Coulbert, ministro di Luigi XIV chiese ai commercianti di parigi che poteva fare per aiutarli e loro
risposero "les affaire le se passè" ) che si contrappone ad un’opposta dottrina economica , il
mercantilismo(il profitto è frutto, non della libertà di azione e del capitale investito, ma del privilegio
sovrano che crea le condizioni a questo). Nella costituzione italiana il principio della libera iniziativa
economica è fissato dall’art. 41 comma 1(non stà prò tra i principi fondamentali notiamo infatti una
notevole attenuazione nel riconoscimento di questi rispetto all’ 800 quando si diceva-la proprietà privata è
sacra, la ragione è esplicata nei commi 2-utilità e sicurezza e 3-controlli einterventi pubblici, dell’art.41 ) .
garanzia della libera iniziativa stà anche nel fatto(comma 3) che economia pubblica e privata sono messe
sullo stesso piano senza distinzioni. Lo stesso vale per l’art 42 che definisce la proprietà o pubblica o
privata , senza primato per nessuna delle 2 avendo però funzione diversa(la tendenza legislativa dell’ultimo
periodo ha spostato l’importanza della proprietà pubblica dai beni economici a i beni ambientali, es. le
aque, la fauna ecc.)
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LIBERTA’ DI CONCORRENZA: il principio di iniziativa economica (art.41) stà a fondamento del sistema
concorrenziale libero, il regime della concorrenza perfetta resta per lo più un modello teorico, nella realtà le
imprese tendono a formare concentrazioni, ecc. si tratta dunque di un regime non assoluto dato che la
stessa costituzione introduce una riserva (l’iniziativa privata non può contrastare l’utilità sociale… ) e
attribuisce alla legge la facoltà di istituire programmi e controlli. Deriva da ciò l’ art. 2595 che sancisce il
dovere di fare concorrenza senza ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla
legge.
abbiamo così differenti tipi di limitazioni :
pubblicistiche: ispirate cioè a criteri di pubblica utilità, es. il potere governativo di subordinare l’accesso
allo svolgimento di un’attività alla concessione di licenza o concessione, poteri di controllo sull’ attività
delle banche e assicurazioni. Si può arrivare anche a casi estremi come i monopoli legali esercitati dallo
stato o tramite concessionari esclusivi (es. tabacchi,ecc.)legali: derivano da norme di legge (es. obbligo di
fedeltà del lavoratore (e dei soci) che non può fare concorrenza al proprio datore di lavoro, divieto di
concorrenza di chi aliena un’azienda commerciale ,di esclusiva dei contratti d’agenzia ecc)negoziali o
pattizie: effetto di determinati contratti(somministrazione, ecc.) o patti(devono essere,pena nullità, fatti per
iscritto, non generalizzati, valere max 5 anni-il consorzio elude il termine di 5 anni perché ha durata
10ennale)In assenza di limitazioni accettate dal diritto deve valere sempre il principio della libera
concorrenza , il legislatore interviene infatti per reprimere la concorrenza sleale(tutelando il diritto
dell’imprenditore a non essere ingiustamente svantaggiato da un suo concorrente(in senso ampio, anche
potenziale) indirettamente tutela anche quello del consumatore) la disciplina della concorrenza sleale, offre
una tutela rafforzata rispetto a quela dell’illecito civile (cui in precedenza) , infatti l’illecito concorrenziale
è sempre perseguibile(anche senza dolo o colpa) e anche con danno non concreto(ma potenziale).Gli atti
perseguibili sono quelli idonei a recare daddo altrui tramite la sottrazione di clientela: atti tipici(atti di
confusione-uso dei segni distintivi altrui; atti di vanteria o denigrazione- pubblicità comparativa o
superlativa, ecc)atti atipici(atti contrari agli usi onesti- dumping dei prezzi , boicottaggio,ecc)in presenza di
ciò l’imprenditore leso può azionare il più rigido sistema di sanzioni (azioni inibitorie o reintegratorieindipendentemente da dolo o colpa; azioni di risarcimento in caso di dolo o colpa ,che per altro si
presumono fino a prova contraria) è illecito anche lo spionaggio inustriale.
DISCIPLINA ANTIMONOPOLIO: la libertà di concorrenza e il suo corretto svolgimento sono a
fondamento anche della C.E.E. da cui viene tutelata tramite la commissione, che controlla le attività delle
imprese e reprime le pratiche anticoncorrenziali(intesi, abusi di posizione e concentrazioni) a livello
comunitario. Non sono oggetto dei questa normativa i comportamenti anticoncorrenziali avente rilievo solo
locale, per questi , solo da pochi anni in italia(escluso per la televisione e l’editoria per cui già c’era) è stata
costituita una legislazione antitrust ’90 con valore residuale rispetto alla commussione U.E. che conferisce
ad un’ apposità autorità garante della concorrenza e del mercato(organo pubblico indipendete) poteri di
istruttoria e decisionali per la repressione (tramite l’annullamento di diritto) delle pratiche monopolistiche
come le : intese(accordi tra imprenditori per falsare il mercato ,es.escludere concorrenti limitando l’accesso
a fonti d’approvigionamento, sono ammesse deroghe temporali). L’abuso di posizione dominante(non
l’aquisizione della posizione ma l’abuso di essa per impedire ad altri di accedere al mercato) le
concentrazioni(fusioni, ecc., che però non sono vietate in assoluto, perché potenzialmente benefiche per
ristrutturazioni e eliminazione diseconomie ,solo quelle rilevanti vanno ,sottoposte a sindacato di liceità da
parte della commissione).
LA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE: elemento qualificante il consorzio è la creazione di
un’organizzazione comune strumentale alla realizzazione delle finalità consortili (a differenza del cartellosemplice atto di limitazione della concorrenza). la 377/’76 ha modificato la disciplina dei consorzi, mentre
prima era riconosciuta l’esistenza dei soli consorzi anticoncorrenziali, adesso, rispecchiando più la realtà, lo
sono anche i consorzi interaziendali (collaborazioni tra imprenditori inquadrate prima nelle associazioni
non riconosciute, per lo svolgimento di una o più fasi dell’attività d’impresa es. pubblicità, acquisti, ecc,).
La disciplina(comune) riguarda: forma(-scritta) e contenuto(-indicare oggetto e obblighi del contratto);
durata(-max 10 anni) ; la partecipazione-(le parti devono essere imprenditori , è ammesso il subentro solo
in caso di trasferimento congiunto dell’azienda) ; organi consortili ,responsabili come per il mandato, (organo direttivo che vigila, assemblea che delibera a maggioranza e modifica il contratto con l’unanimità);
recesso, esclusione, scioglimnto (la partecipazione può estinguersi e al socio escluso o receduto và liquidata
la quota di partecipazione, non l’accrescimento). La disciplina (per i concorzi con attività esterne) con
apposito ufficio per le relazioni esterne, prevede particolari disposizioni per tutelare l’interesse dei terzi:
pubblicità legale(un’estratto del contratto e la situazione patrimoniale devono essere iscritte nel registro
delle imprese) ; fondo consortile (è costituito finchè dura il consorzio) ; rappresentanza (il contratto deve
indicare presidente, direttori e rappresentanti) ; responsabilità(và esclusivamente al consorzio per le
obbligazioni assunte in suo nome e funge da garanzia per le obbligazioni assunte per conto dei soci).
Possono esistere anche consorzi obbligatori, istituiti con provvedimenti governativi se : funzionali alle
esigenze dell’organizzazione della produzione, o per l’accesso(per imprese piccole) a particolari

finanziamenti (es.consorzi fidi). La pratica diffusa di costituire società con scopi consortili ma formalmente
lucrativi è stata istituzionalizzata dalla L.377 che ammette la costituzione di società consortili (esclusa
però la società semplice).Le associazioni temporanee tra imprese sono contratti di natura associativa
temporanei , occasionali e senza una organizzazione conclusi da imprese per la realizzazione di grandi
opere(es. costruzioni, ponti,ecc.). Nonostante l’ampia diffusione sono prive di autonoma disciplina
giuridica ma rappresentano un contratto atipico comunque valido 1322 in generale.( poi vengono
disciplinate alcune materie, in particolare, le associazioni per la partecipazione a pubblici appalti, dove: più imprese conferiscono a una(capogruppo) un mandato collettivo) di rappresentanza esclusiva per
partecipare alla gara, se vince, l’appalto va a tutte le imprese ma ciascuna autonoma per la sua parte (la
responsabilità per appalti scorporabili va ad ogni impresa per la sua parte e alla capogruppo , per non
scorporabili in solido da tutte, il mandato è revocabile tra mandanti e capogruppo , irrevocabile nei
confronti dell’appaltante, e ciò può causare gravi problemi)L’ associazione in partecipazione: un
soggetto (associante) titolare di un’impresa o un affare , riceve una somma di denaro, da un altro soggetto
(associato), cui viene attribuito un diritto di partecipazione agli utili dell’impresa(art.2549) si tratta di un
contratto consensuale bilaterale, non formale e oneroso, da cui non deriva subordinazione ,ne società,
l’associato può condividere il rischio(comunque non superiore all’apporto) per partecipare agli utili, ma
non può influenzare la gestione dell’impresa che resta in toto all associante . Tra queste fattispecie
troviamo i g.e.i.e.(gruppo europeo di interesse economico) è stato regolato nel ’91 e possono svolgere
qualsiasi attività l’importante è che almeno 2 soci siano nonCEE.
LE PROCEDURE CONCORSUALI. IL FALLIMENTO: l’imprenditore nell’esercizio della sua attività,
può trovarsi di fronte alla particolare situazione economica che lo rende incapace di far fronte al pagamento
dei propri debiti detto stato di insolvenza; quando questo si verifica è necessario garantire la parità di
trattamento di tutti i suoi creditori mediante una procedura giudiziale detta procedura concorsuale che si
distingue dalle singole procedure individuali perché ha per oggetto l’intero patrimonio dell’imprenditore e
riguarda tutti i suoi creditori in modo paritario. Il fallimento indica lo stato patrimoniale di un soggetto che
non ha più la capacità obiettiva di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. Presupposti(alla
dichiarazione di fallimento): natura di imprenditore commerciale(art.1, esclusi gli enti pubblici, gli enti
pubblici economici, i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli); stato di insolvenza (art.5, quando cioè
non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per una situazione di impotenza
patrimoniale non transitoria; va distinto dall’ inadempimento che si riferisce ad una singola obbligazione;
normalmente l’inadempimento è è una delle manifestazioni dello stato d’insolvenza, altre possono essere la
fuga , la chiusura, il trafugamento dell’attivo, il suicidio). Caratteri: (della procedura); l’
universalità(colpisce tutti i beni del debitore); la concorsualità(è predisposta nell’interesse di tutti i
creditori); l’ufficialità (proprio perché tutela l’interesse collettivo, può anche essere iniziata d’ufficio o dal
p.m. senza impulso di parte). Il fallimento delle società art.147 estende espressamente il fallimento, dalla
società ai soci con responsabilità illimitata, ai soci e alle società occulte, alle società apparenti, per tutelare
l’interesse dei terzi. La procedura fallimentare può essere iniziata anche nei confronti di chi abbia cessato
l’attività di impresa, è necessario però che l’insolvenza si sia manifestata prima della cessazione o entro 1
anno da essa. Può essere iniziata anche nei confronti dell’imprenditore defunto, e in caso di morte
dell’imprenditore già dichiarato fallito, la procedura contiunerà verso l’erede. La persona fallita non può
essere nuovamene di chiarata fallita.. la dichiarazione(di fallimento) atto con cui ha inizio la procedura
giudiziale per l’esecuzione forzata del diritto dei creditori, può essere richiesta. i legittimati,: uno o più
creditori (anche non attinenti all’esercizio d’impresa, non è necessario fornire prova dell’insolvenza del
debitore, essendo il procedimento di tipo inquisitorio); il debitore(il quale ha l’obbligo di chiedere il
proprio fallimento se la mancata richiesta possa provocare l’aggravamento del dissesto); il P.M. (che tutela
l’interesse generale); il giudice(d’ufficio quando l’insolvenza risulta nel corso di un giudizio civile, il
tribunale competente è quello della sede effettiva della società). Il procedimento si svolge in camera di
consiglio, con rito sommario ed ha carattere inquisitorio con l’obbligo (C.C.) di sentire il fallendo; il
provvedimentoo assumerà forma del decreto motivato(in caso di non accoglimento della domanda di
fallimento), la forma della sentenza(con natura dichiarativa ed esecutiva provvisoriamente, in caso di
accoglimento, contiene: nomina degli organi della procedura, l’ordine di deposito del bilancio e altre
scritture contabili entro 24 ore, fissazione di un termine per la consegna delle domande di ammissione al
passivo per i creditori, fissazione dell’udienza). Opposizione(il debitore, ed ogni interessato, possono fare
opposizione al tribunale che ha dichiarato il fall. alla sentenza; sono ammissibili ricorsi in appello e in
cassazione). Revoca(solo dopo che la sentenza che abbia accolto opposizione è passata in giudicato, ma gli
effetti compiuti dagli organi, restano). Gli organi hanno il compito di liquidare i beni e sono: il tribunale
fallimentare( è investito dell’ intera procedura fallimentare e deve: nominare giudice delegato e curatore,
controllo del giudice delegato, chiedere uinformazioni e risolvere conflitti tra gli organi fallimentari);
giudice delegato(dirige il fallimento e vigila sul curatore, riferisce al tribunale, convoca il comitato dei
creditori, appone sigilli. I suoi provvedimenti sono emessi con decreto e reclamabili entro 3 gg); il
curatore(amministra, diretto dal giudice, il patrimonio fallimentare, con l’opportuna diligenza, è pubblico
ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e svolge: atti di ordinaria amm.-senza interventi esterni; atti di
straordinaria amm.-serve l’autorizzazione del giudice delegato; atti di cui art.35-serve autorizzazione del
giudice sentiti i creditori poiché atti altamente rischiosi; atti con valore indeterminato o >200.000 serve
autorizzazione del tribunale che può anche sostituirlo su richiesta del giudice. Comitato creditori(nominato
con provvedimento del giudice delegato composto da 3-5 membri di cui un presidente, viene sentito tutte le
volte che il giudice o la legge lo ritenga necessario, ma solo nel caso in cui il giudice voglia autorizzare
l’esercizio provvisorio dell’impresa, il parere è vincolante). Effetti della sentenza si distinguono: nei
confronti del fallito(patrimoiniali-il fallito è spossessato dei suoi beni di cui perde anche la disponibilità e
l’amministrazione; conserva invece la proprietà dei suoi beni e la capacità d’agire ma gli atti compiuti sono
inopponibili nei confronti dei creditori e si potrà chiedere adempimento solo dopo la chiusura della
procedura. Per i beni immobili, nei pubblici registri verrà annotato estratto del fallimento. Rimangono nella
sfera del fallito: beni personali, assegni alimentari, beni dei figli minori e loro usofritto, cose non
pignorabili, diritto di abitazione. Personali-con la dichiarazione si viene iscritti nel registro dei falliti con le
conseguenti diminuzioni del diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza, alla locomozione, al
soggiorno; si perdono anche alcune capacità- elezione, esercizio di alcune professioni, assunzione di alcuni
uffici. Tutti cessano in caso di riabilitazione). nei confronti dei creditori ( per stabilire la concorrenza dei
creditori i crediti si considerano tutti scaduti a data del fallimento, gli interessi convenzionali e legali sono
sospesi i crediti ab origine sono decurtati. È fatto divieto di iniziare azioni individuali, i loro crediti sono
ammessi al passivo fallimentare, solo dopo che siano stati accertati giudizialmente. Il principio del pari
trattamento non pregiudica però la precedenza dei creditori chirografari e privilegiati. Nei confronti dei
contratti in corso(il punto fermo è che il fallimento non determina mai la risoluzione del contratto in senso
retroattivo ma il fatto che si possa estinguere ex nunc il rapporto è determinato dall’ esistenza dell’ intuitus
personae (se c’è si ha l’estinsione, es.contratto d’appalto, associazione in partecipazione, mandato,
commissione, contratto di società di persone; se manca, il rapporto resta in vita e può essere proseguito
dagli organi fallimentari). Per il contratto di compravendita se il fallito è compratore, il venditore può
consegnare ugualmente l’oggetto acquistando la posizione di creditore chirografario(se non si avvale, il
curatore può pretendere l’esecuzione solo pagando fuori concorso); se il fallito è venditore, la decisione
spetta al curatore che può non consegnare la merce(il compratore si inserirà come creditore per le somme
già pagate) ma se la merce è stata consegnata il contratto non si scioglie. Vendita a rate(la propietà passa al
pagamento dell’ultima); somministrazione(scelta spetta al curatore); locazione(se fallisce il conduttore la
scelta va al curatore, se fallisce il locatore il contratto continua verso il curatore); nei confronti dei terzi : il
fallito può aver compiuto atti di dismissione dei propri beni per sottrarli alle possibili azioni esecutive dei
creditori, la legge prevede a loro tutela l’azione revocatoria ordinaria(art.2901 l’esercizio dell’azione
necessita l’esistenza di 2 presupposti: eventus damni-cioè riduzione del patrimonio e consilium fraudis-cioè
la cosapevolezza del fallito; l’onere della prova spetta al curatore e l’azione si prescrive in 5 anni dall’atto
impugnato); azione revocatoria fallimentare(agevola la posizione dei creditori perché si basa sulla
presunzione che tutti gli atti compiuti dal fallito violano il principio della par condicio dei creditori e quindi
non c’è più l’onere della prova per il curatore, si prescrive in 5 anni dalla dichiarazione di fallimento; in
particolare gli atti revocabili son di 2 categorie,: atti a titolo oneroso con anormalità o pagamento di debiti
scaduti -presunzione di consilium fraudis fino a 2 anni prima del fallimento ; atti a titolo gratuito-fino a 2
anni prima, inefficaci per il solo fatto del fallimento idem anche per i debiti pagati scaduti dopo la
dichiarazione di fall.. Le due azioni non producono nullità degli atti ma semplice inopponibilità verso i
creditori. Sugli atti dei coniugi(la revoca è automatica poiché la presunzione di conoscenza dello stato
d’insolvenza è assoluta; per gli atti di alienazione verso il coniuge negli 5 anni precedenti si ha una
presunzione relativa-muciana, che i beni furono acquistati con denaro del fallito, a meno di prova contraria;
con il regime di comunione dei beni vigente il curatore può rivalersi solo sulla quota di beni in comunione
spettanti al fallito, con la separazione dei beni potrebbe ancora valere la presunzione muciana ma la C.C. ha
deciso di considerare l’istituto tacitamente abrogato). Esercizio provvisorio si ha per 2 ipotesi per danno
grave e irreparabile causato dall’eventuale interruzione; per decisione del tribunale sentito il parere
vincolante dei creditori. La razio non è quella di salvare l’impresa(perlopiù che i rischi sono evidenti: i
debiti acquisiti in questa fase sono preferiti rispetto a quelli dei creditori) ma della migliore liquidazione
dell’attivo. Sanzioni penali: i reati di: bancarotta fraudolenta(quando il fallito abbia dolosamente, prima
dopo o durante il fallimento, occultato dissipato, i propri beni, distrutto libri contabili, simulato pagamenti o
pagato alcuni creditori, per danneggiare tutti gli altri) bancarotta semplice(quando il fallito abbia fatto spese
personali spropositate o aleatorie, abbia ritardato la richiesta di fallimento aggravando il proprio dissesto,
non abbia tenuto le scritture contabili degli ultimi 3 anni); ricorso abusivo al credito(dissimulando lo stato
d’insolvenza). Fasi della procedura: operazioni concatenate miranti alla realizzazione dello scopo.
Accertamento del passivo (ha come scopo la determinazione dei creditori aventi diritto, vengono
determinati l’ammontare di ogni credito e eventuali diritti di prelazione. I creditori devono presentare
domanda di ammissione al passivo con i relativi documenti entro un termine stabilito dal tribunaledomande tardive possono essere accolte; lo stato del passivo contenente tutti i crediti ammessi e non va
depositato presso la cancellieria del tribunale per poter permettere ai creditori di prenderne visione e
eventualmente di opporsi, la verifica avviene nell’adunanza dei creditori e il giudice delegato ne decreta

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l’esecutività. Accertamento dell’attivo(la redazione dell’inventario e la presa consegna dei beni da parte del
curatore determina la formazione dell’attivo fallimentare che diverrà definitivo una volta accertate tutte le
azioni revocatorie e quelle di rivendica proposte da terzi). Liquidazione dell’attivo/avviene dopo che il
giudice delegato rende esecutivo l’attivo. I beni mobili sono venduti, anche in massa, all’incanto o ad
offerte private; i beni immobili sono di regola venduti all’incanto e la vendita è sottoposta al giudizio del
giudice). Riparto dell’attivo(le soome di denaro realizzate vengono erogate secondo tassativo ordine di
preferenza: spese anticipate dall’erario e debiti contratti per l’amministrazione del fallimento e eventuale
continuazione dell’esercizio; pagamento di crediti privilegiati; pagamento dei creditori chirografari. La
distribuzione delle somme avviene con ripartizioni parziali, il curatore presenta ogni due mesi al giudice
delegato un progetto di riparto che egli rende esecutivo, alla fine si ha il riparto finale). Cessazione della
procedura : chiusura del fallimento: dichiarata con decreto del tribunale su istanza del curatore, del fallito
o d’ufficio; cause(se nei termini stabiliti non sono pervenute cause di iscrizione al passivo; l’attivo basti a
soddisfare tutti i debiti prima del riparto finale; alla fine della procedura; se i fondi sono inconsistenti per la
prosecuzione della procedura. Effetti(decadono gli organi fallimentari; cessa l’effetto sul patrimonio del
fallito; i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni individuali). Riabilitazione gli effetti personali
che derivano dall’iscrizione nel registro dei falliti non cessano con la chiusura del fallimento ma continuano
fino a che l’imprenditore non abbia(interamente pagato tutti i creditori con interessi e spese; adempiuto agli
obblighi del concordato se vi è st<ato ammesso; dato prova di buona condotta per 5 anni dal fallimento; è
esclusa per reati di bancarotta fraudolenta o contro il patrimonio, ecc.). riapertura del fallimento(entro 5
anni è possibile, con tempi dimezzati per le ipotesi di: chiusura senza il totale soddisfacimento dei creditori
echiusura per mancanza di attivo del precedente; devono inoltre sussistere attività tali da renderla
conveniente o la garanzia del fallito di pagare almeno il 10% dei debiti a tutti i creditori, vecchi e nuovi). Il
concordato fallimentare(il fallimento si può chidere con un concordato nel quale il falllito, pagando
integralmente i creditori privilegiati, e in percentuale quelli chirografari, ottiene la liberazione dai restanti
debiti e la liberazione dei beni sottratti alla procedura(deve essere approvato dai creditori con doppia
maggioranza, e omologato dal tribunale; la conveniienza stà nella possibilità dei creditori di recuperare %
maggiori di credito e più velocemente. Gli effetti vincolano sia il fallito che i creditori, ma può essere
annullato se si scoprono irregolarità e dissimulazioni nel passivo).
CONCORDATO PREVENTIVO: all’imprenditore commerciale in stato di insolvenza è concessa la
possibilità di evitare il fallimento e restare amministratore dei propri beni attraverso un accordo preventivo
. requisiti soggettivi(l’imprenditore è iscritto nel registro delle imprese da 2 anni o dall’inizio dell’impresa e
ha tenuto regolare contabilità; non è stato dichiarato fallito nei 5 anni precedenti o ammesso ad altra
procedura di concordato preventivo; non ha subito condanne per bancarotta) requisiti oggettivi(che offra
garanzie reali o personali di pagare tutti i privilegiati e il 40% dei chirografari entro 6 mesi o come
convenuto, che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei debiti, tutti i beni ammessi al fallimento,
semprechè bastino. Rigetto e ammissione(la domanda di concordato va presentata al tribunale che decide
con decreto: se rigetta contemporaneamente dichiara il fallimento, se accoglie per esistenza dei requisiti
avvia la procedura stabilendo il termine <8gg per il pagamento della stessa). Effetti (l’imprenditore rimane
nell’esercizio dell’impresa e dei suoi beni anche se sottoposto al controllo del commissario giudiziale e alla
direzione del giudice delegato che dovranno approvare gli atti di amministrazione straordinaria, il principio
della par condicio creditorum deve sempre essere rispettato). Anche il concordato è soggetto ad
approvazione con doppia maggioranza dei creditori e può essere annullato per dissimulazioni del passivo).
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA è una procedura concorsuale alla quale può ricorrere un
imprenditore commerciale il quale pur non essendo in stato di insolvenza non sia in grado di far fronte ai
propri debiti per una situazione di crisi che però è temporaneae superabile nel breve periodo. Scopo di
questa procedura non è quello di liquidare il patrimonio, bensì di offrire all’imprenditore una dilazione dei
debiti perché si giunga al risanamento dell’impresa. Condizioni l’imprenditore deve avere gli stessi
requisiti soggettivi che servono per essere ammessi alla procedura di concordato preventivo; quelli
oggettivi sono la temporaneità della difficoltà, e l’esistenza di provate possibilità di risanamento.
Procedimento la domanda(ricorso) può essere fatta solo dal debitore e deve esplicare i motivi della
difficoltà e quelli che consigliano l’adozione della procedura; dovrà allegare i libri obbligatori, lo stato
delle attività, l’elenco dei creditori con il dovuto; il tribunale effettua un controllo preventivo va non deve
omologare, i creditori approvano(con la maggioranza semplice dei chirografari. Effetti il debitore conserva
l’amministrazione sotto la vigilanza del commissario che può però sostituirlo su istanza del giudice. Alla
fine(max.2anni) la procedura si chiuderà o con il pagamento dei debiti o con la trasformazione in
concordato preventivo(se richiesto dal debitore) o fallimento.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: alcune imprese non sono soggette al fallimento ma a
quest’altra procedura e sono: imprese di assicurazione, le coop, istituti per le case popolari, le banche, le
soc. immobiliari e imprese di investimento, le soc di revisione o fiduciarie. la liquidazione coatta non
presuppone l’esistenza di uno stato di insolvenza(anche irregolarità di gestione, violazioni di legge)
l’organo competente è uno amministrativo(non giudiziale); la finalità della procedura è la cessazione


dell’impresa nel rispetto della par condicio . organi l’autorità amministrativa(emette il provvedimento e
svolge tutte le funzioni svolte dal tribunale per la procedura di fallimento); commissario
liquidatore(investito della qualità di pubblico ufficiale); comitato di sorveglianza(composto da 3 a 5
persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa). Effetti (se non c’è insolvenza
si avrà semplicemente l’ amministrazione degli organi predisposti e si applicheranno le norme che regolano
gli effetti del fallimento verso i creditori e i rapporti giuridici in corso). Procedimento anche qui abbiamo:
formazione del passivo(è decretato d’ufficio dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili
e non serve la domanda di ammissione per i creditori) la liquidazione dell’attivo(tutte i poteri sono attribuiti
al commissario , procedura più snella); la ripartizione(è attuata secondo le norme della legge fallimentare);
la chiusura in mancanza di contestazioni il bilancio finale si intende approvatoe si provvede alla
distribuzione del ricavato tra i creditori la liquidazione può chiudersi anche con il concordato per il quale
non serve l’approvazione dei creditori.
L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA(nelle grandi imprese) procedura introdotta nel ’79 è simile
allo schema della liquidazione coatta, è nata per conciliare il fine di soddisfacimento dei creditori con il
salvataggio del complesso produttivo e occupazionale. È una procedura rimessa all’autorità amministrativa
e opera per imprese assoggettabili al fallimento e alle altre procedure concorsuali contemporaneamente e in
più dotate di particolari requisiti( presenza di almeno 300 dipendenti-oggi 200; esposizione debitoria
superiore a 5 volte il capitale versato-oggi 2/3 dei ricavi e non inferiore ad una cifra stabilita dalla banca
d’italia; essere in stato di insolvenza o non pagare le retribuzioni. Ammissione : si articola in 2 momenti
giudiziario(il tribunale accerta l’esistenza dei presupposti richiesti); amministrativo(il ministero dell’
industria insieme a quello del tesoro avvia la procedura). Effetti(sono gli stessi prodotti dalla liquidazione
coatta, per le società gli effetti non si estendono ai soci; il commissario giudiziale può gestire l’impresa per
2 anni redigendo un piano di risanamento anche usando garanzia statali presso le banche per ottenere
finanziamenti . La chiusura della procedura disposta con decreto del ministero può avvenire per: riparto
dell’attivo liquidato,soddisfacimento inegrale dei creditori, impossibilità della continuazione per
esaurimento dell’attivo, risanamento dell’avienda, concordato deliberato dall’assemblea della società.
I TITOLI DI CREDITO: l’espressione non ha riscontro in altri paesi(in francia si dice "effair de
commerce", in germania "carte valori", nel mondo anglosassone "negociable instruments"), è stata
suggerita da Cesare Vivanti all’inizio del ‘900 e si può definire come un documento che funge da veicolo,
mediante il quale circolano i diritti menzionati sul documento stesso. La funzione di questa figura giuridica
possiamo ottenerla confrontando la fattispecie titolo di credito con il principio della cessione del credito(i
crediti come gli altri beni possono circolare, però la cessione del credito appare insicura per diversi aspetti:
1 perché la cessione del credito operi a favore del cessionario, occorre la notificazione al debitore ceduto
senza la quale il debitore può, pagando, liberarsi nelle mani del cedente. 2 Con la cessione si acquista un
diritto a titolo derivativo, il credito viene acquistato così come si presentava nel patrimonio del cedente ,
perciò il cessionario è esposto a tutte le eccezioni cui il debitore ceduto poteva esporre al cedente, in
particolare è esposto alle eccezioni di compensazione, se il cedente era a sua volta debitore del ceduto , e
questa può essere fatta valere anche verso il cessionario del credito). Il titolo di credito realizza un risultato
diverso, in forza di quella che si dice "incorporazione del diritto in un documento(si prende il pezzo di carta
come cosa mobile, e diventa possibile far circolare il diritto menzionato, secondo la legge di circolazione
delle cose mobili, la legge più sicura e rapida che esista in ogni sistema giuridico; il documento può essere
acquistato anche a titolo originario, mediante il possesso in buona fede, perciò chi consegue il possesso in
buona fede del documento, ne acquista la proprietà a titolo originario insieme al diritto inscritto.) Secondo
l’art.1992 "il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata ,purchè sia
legittimato nelle forme previste dalla legge. Il debitore che senza dolo o colpa grave, adempie la
prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto". In questa
materia il possesso fonda la presunzione di proprietà in capo al debitore, abbiamo 2 tipi di legittimazione in
questo caso: la attiva(quella del possessore a pretendere la prestazione che si basa proprio sul possesso) la
passiva(quella del debitore, che si legittima al pagamento liberatorio, soltanto se paga nelle mani del
possessore del documento, senza dolo o colpa). Eccezioni opponibili art.1993 il debitore può opporre al
possessore solo le eccezioni a questo personali(a differenza della cessione del credito, in particolare, potrà
opporre eccezione di compensazione, solo nei confronti del possessore), le eccezioni di forma, quelle
fondate sul contesto letterale(es. la scadenza), quelle che dipendono da falzità della propria firma(questa si
che può essere opposta a chiunque e non solo ha chi ha falsificato), da difetto di capacità o rappresentanza
al momento dell’emissione; unica eccezione a quanto sopra è l’ecceptio doli : se il possessore ha acquistato
il titolo intensionalmente a danno del debitore(es. se il possessore del titolo sa che presentando il titolo al
debitore gli verrà opposta un ‘ eccezione di compensazione, trova un terzo compiacente che si presta a
rendersi fittizio cessionario del titolo e si presenta al debitore per risquotere. Se il debitore riesce a provare
il fatto può opporre l’eccezione.) . per cambiali ed assegni nel mondo(mezzo, perché in common low non è
accettato , ma si applica l’estoppel, che realizza risultati equivalenti) abbiamo regole, convenzionalmente
molto uniformi fin dagli anni ’30. Nel diritto italiano basta l’intenzione di produrre danno, mentre in altri

paesi di civil low serve proprio la frode. la norma di fondo della materia dalla quale derivano tutte le altre è
quella dell’ art1994 effetti dell’ possesso in buona fede che, in modo indiretto, ci dice che chi ha acquistato
in buona fede un titolo di credito, diventa titolare del diritto incorporato(non è soggetto a rivendica) se ha
acquistato il possesso in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione. Si allude alle diverse
tipologie di titoli: titoli al portatore(art. 2003 il trasferimento si opera con la consegna, non occorre altro,
es. obbligazioni di società, azioni risparmio,, assegni circolari ee titoli del debito pubblico); titoli
all’ordine(art. 2008 il possessore è legittimato in base a una serie continua di girate, dichiarazione di voler
trasferire il titolo: può essere in pieno se il giratario è esplicitato dal girante, o in bianco basta la firma sul
retro, in questo caso il titolo potrebbe circolare anche senza che figuri il nome di tutti, ma basta l’ultimo,
chi incassa); titoli nominativi(art. 2021 il possessore è legittimato per effetto dell’intestazione contenuta nel
titolo e nel registro dell’emittente, es. le azioni di società- libro soci e titoli del debito pubblico nominativigran libro del debito pubblico. I titoli nominativi si possono trasferire in 2 modi: mediante girata, che però
non attribuisce il diritto alla prestazione, che si avrà dopo, ma all’ iscrizione del registro, e mediante
restituzione del titolo girato con richiesta di emissione di nuovo titolo a proprio nome-procedura quasi mai
usata). Categorie di titoli astratti in essi, non vi è menzione del rapporto che ha causato la creazione del
titolo di credito (es. la cambiale) ; causali in essi è specificata la causa di emissione del titolo(es. la polizza
di carico fa riferimento al contratto di trasporto). La differente natura del titolo ha rilievo poiché per i titoli
causali le eccezioni derivanti dal negozio che ne causò l’emissione, sono opponibili a tutti i possessori
successivi. I titoli possono essere di credito in senso stretto (attribuiscono il diritto a una determinata
prestazione di natura monetaria, es. cambiale,assegno) di partecipazione(attribuiscono al possessore un
determinato status giurudico, es.azioni); rappresentativi di merci (incorporano il diritto alla consegna, al
possesso, ed al trasferimento dei merci in esso descritte, es. polizza di carico, nota di pegno); titoli pubblici
(emessi dallo stato, es. bot); titoli privati (emessi da persone fisiche o giuridiche private, es. cambiali
assegni); titoli singoli (emessi individualmente diversi l’uno dall’altro, es. sempre assegni e cambiali); titoli
di massa (emessi in serie ed identici per forma e contenuto,es. azioni della stessa categoria, obbligazioni,
buoni del debito pubblico). Furto del titolo: lo stretto legame esistente tra il diritto cartolare e il documento
in cui esso è incorporato avrebbe certamente prodotto gravi conseguenze nell’ipotesi di perdita, furto o
distruzione del documento cartaceo, in particolare l’impossibilità di ottenere la prestazione del debitore. Per
ovviare ciò il legislatore ha disposto un apposito procedimento di ammortamento finalizzato a reintegrare la
legittimità dell’ex-possessore del titolo sancendo la nullità del titolo sottratto o disperso. Tale procedimento
è ammesso solo per i titoli all’ordine e nominativi(per i titoli al portatore dovrà aspettare la prescrizione del
titolo) e consta di 2 fasi: fase necessaria (su ricorso del titolare spossessato, il tribunale dopo sommario
accertamento, può stabilire con decreto, da notificare al debitore e pubblicare sulla gazzetta ufficiale,
l’ammortamento del titolo, con ciò il debitore non sarà liberato se paga al presentatore del titolo non più
valido); fase eventuale(la legittimazione di chi fa ricorso è reintegrata dopo 30 gg dalla pubblicazione, a
meno di opposizioni da parte del detentore del titolo.
LA CAMBIALE: è disciplinata da un’apposita legge (c.d. legge cambiaria ‘33) emanata su attuazione
dell’unificazione del diritto cambiario disposto dalla convenzione di ginevra 1930; rappresenta uno
strumento giuridico capace di agevolare e accelerare il trasferimento attuale di ricchezza futura.
Caratteristiche: è un titolo: all’ordine (trasferibile mediante girata); formale(deve redarsi con la forma
prevista dalla legge: contenere la parola cambiale, la promessa incondizionata di pagare la somma, il nome
del trattario, il nome del 1° prenditore, la data di emissione, la firma dell’emittente); a letteralità
completa(tutti gli elementio del diritto sono desumibili dal testo); si ricollega a una pluralità di obbligazioni
collegate; astratto (non vi è mensione del rapporto causale); esecutivo (se è stato attemperato l’obbligo
fiscale del bollo); è assistito da un rafforzato rigore processuale; in relazione alla data di scadenza (può
essere a vista, a certo tempo di vista, a certo tempo di data, a giorno fisso) tipi: cambiale tratta(contiene
l’ordine di pagamento impartito da un soggetto-traente, ad un debitore-trattario, in favore di un terzoprenditore portatore del titolo; perché il trattario assuma la qualità di obbligato cambiario è necessario che
accetti la cambiale firmandola, se non accetta, il portatore del titolo agirà verso il traente). Pagherò(o vaglia
cambiario, contiene la promessa resa da un soggetto-emittente , di pagare, alla scadenza, la somma
specificata al prenditore del titolo); cambiale di favore(frutto di un accordo, non è riferita ad un rapporto di
debito, ma è usata come strumento di credito). Particolarità : perché la cambiale sia valida serve la piena
capacità di agire del firmatario, l’autenticità della firma e in caso di rappresentanza il falsus procurator è
obbligato come se avesse firmato in proprio(e non come al solito obbligato solo al risarcimento del danno).
Cambiale in bianco(il titolo può circolare anche con la sola firma e danominazione di cambiale, tutti gli
altri elementi possono essere scritti al momento della presentazione per il pagamento; di regola le parti si
saranno accordate per il successivo riempimento entro 3 anni; in caso di abusivo riempmento della
cambiale, è salvo comunque il diritto del prenditore successivo che lo abbia acquistato senza mala fede,
l’obbligato ovviamente si rivarrà contro l’autore dell’abusivo riempimento) cambiale incompleta(cioè
entrata in circolazione senza la volontà di alcuno, es. cambiale rubata; i diritti dei terzi prenditori, sono
anche qui salvi). Circolazione la cambiale tratta viene di regola emessa a causa di un negozio(rapporto di
provvista) concluso tra il traente ed il trattario, in forza del quale il traente vanta un credito nei confronti del

trattario e questi ne è obbligato al pagamento: essa è poi consegnata dal traente al beneficiario a causa di un
altro rapporto(rapporto di valuta) in cui il trente è debitore del beneficiario. In seguito la cambiale potrà
venir ancora trasferita dal beneficiario(1° prenditore nei pagherò)a un terzo e così via(in seguito ad altri
rapporti di debito), finchè non sarà incassata. Questi ulteriori passaggi avvengono mediante lo strumento
della girata(il girante scrive "per me pagate al…"(giratario) sul titolo, se è piena; la semplice firma , se è in
bianco. Solo il traente o l’emittente possono escludere la girabilità con la clausola "non all’ordine". La
girata ha anche funzione di garanzia(che può però essere esclusa o limitata), infatti ogni girante diviene,
verso tutti i successivi prenditori, obbligato cambiario ed è responsabile solidamente, per l’accettazione e il
pagamento della combiale, se paga quindi potrà rivalersi sui precedenti giranti). Garanzie : l’avallo (è la
tipica garanzia cambiaria, consiste in una firma di garanzia posta sul titolo da un soggetto(avallante) che si
asume responsabililità solidale non sussidiaria a favore di un obbligato cambiario(avallato); l’obbligazione
è la medesima dell’avallato, tuttavia è autonoma e valida anche se la prima è nulla; tuttavia dopo il
pagamento egli potrà rivalersi sill’avallato liberato). Altre garanzie possono essere extracambiarie:
ipoteca(la cambiale è garantita da ipoteca su immobile; cessione della provvista(il traente cede a garanzia
della cambiale il credito ricavato dalla fornitura delle merci trattate verso il trattario). Il privilegio agrario(la
banca mutuante e prima prenditrice della cambiale, ha il privilegio sul raccolto del mutuatario che ha
emesso il titolo) . gerarchia degli obbligati: principali(emittente e i suoi avallanti nel pagherò; il trattario
accettante e i suoi avallanti nella tratta) , di regresso(il traente e i suoi avallanti, ogni girante e i suoi
avallanti). Il pagamento: deve essere richiesto in primo luogo all’obbligato principale (trattario o
emittente) presso il suo domicilio(se non indicato) e nei termini di scadenza del titolo. Ha diritto al
pagamento il portatore di un titolo legittimato in base a una serie continua di girate, egli (a meno di girata in
bianco) sarà l’ultimo giratario; il debitore non è tenuto a verificare la validità delle girate ma solo la
continuità. Mancato pagamento: dà diritto all’azione diretta(contro gli obbligati principali, che non è
soggetta a formalità-protesto o decadenza, solo il termine di prescrizione del titolo che è di 3 anni);
all’azione di regresso (contro i relativi obbligati. può essere esercitata alla scadenza, o prima in caso di
mancata accettazione del trattario o di fallimento del trattario o del traente-se cambiale non accettabile; è
soggetta a decadenza per decorrenza dei termini; è subordinata alla levata di protesto. In caso di mancato
pagamento il possessore ha l’obbligo di avvisare, il proprio girante e i suoi avallanti così via fino al traente
o all’emittente, a pena ,escluse le cambiali senza avviso, di risarcire i danni); il protesto(è la constatazione
solenne-atto pubblico, effettuata da un pubblico ufficiale-in sua vece va il presentatore nominato dal pres.
di corte d’appello-, del mancato pagamento-o accettazione alla presentazione della cambiale. Deve essere
redatto entro i termini di legge; è destinato a duplice pubblicità con l’iscrizione nel registro dei protestioggi informatici e nel bollettino delle camere di commercio entro 60gg-danno d’immagine, ricorso
all’usura, dopo 1 anno c’è la riabilitazione; la sua emissione fa perdere il diritto all’azione in regresso; la
dichiarazione di fallimento sostituisce la levata di protesto; non è necessario se la cambiale è "senza spese"
; al portatore del titolo insoddisfatto spettano anche 2 azioni extracambiarie: azione causale(basata sul
rapporto causale che soggiace all’emissione del titolo, è subordinata alla levata del protesto, richiede il
deposito della cambiale presso la cancelleria, non si può avere in caso di novazione del rapporto); azione di
arricchimento(art.2041 è il rimedio esperibile dal portatore di titolo scaduto o sprovvisto di rapporto
causale,è esercitato contro l’obbligato ingiustamente arricchitosi e limitatamente al suo arricchimento).
Opposizioni l’obbligato può opporsi, qualunque sia il mezzo giudiziale contestando eccezioni reali(contro
ogni portatore); eccezioni personali (solo contro un determinato firmatario). Cambiali finanziarie sono
titoli di credito all’ordine emessi in serie(taglio min. 100 milioni), con durata tra 3 e 12 mesi possono
servire alle società quotate (o non quotate purchè il conferimento venga fatto da organi controllati, banche ,
ecc.) per reperire fondi da investire senza ricorrere al credito bancario, ma raccogliendo risparmio tra il
pubblico desideroso di effettuare un’investimento remunerativo; nel titolo vanno indicate tutte le
particolarità dell’impresa ma nel complesso l’ammontare di cambiali finanziarie, sommato alle
obbligazioni non può superare il capitale versato (per le quotate, il patrimonio netto).
L’ASSEGNO: (bancario) è un titolo contenente l’ordine incondizionato rivolto da un soggetto-traente ad
una banca-trattario; di pagare a vista la somma specificata all’ordine di una determinata persona o al
portatore. Lo schema è simile a quello tipico della cambiale tratta: con un rapporto fonda mentale-tra
correntista e banca e uno di valuta tra correntista e prenditore dell’assegno; ma con delle differenze: il
trattario è sempre una banca-anche se non è mai obbligata verso il portatore, l’assegno è sempre pagabile a
vista, ha funzione di strumento di pagamento mentre la cambiale di credito,la disciplina è parzialmente
diversa. Requisiti sono essenziali(denominazione di assegno bancario o cheque, l’ordine e il luogo di
pagamento, la firma, la data e luogo di emissione; anche se è controverso il fatto se l’assegno possa
circolare incompleto); sono invece condizioni di regolarità (l’esistenza di fondi presso la banca in grado di
soddisfare il titolo; l’esistenza di un accordo, anche tacito per poter emettere assegni; la violazione di
queste condizioni non comporta l’invalidità degli assegni, sono però emesse a repressione sanzioni penali?
e tributarie. Vale anche qui l’esecutività, come per le cambiali, se si è pagato il bollo. La banca trattaria:
non si configura mai come un obbligato cartolare, ne diretto, ne in via di regresso e questa potrà anche
rifiutare il pagamento, le conseguenze per mancato pagamento ingiustificato, saranno comunque solo verso


il traente. La banca non può "accettare" l’assegno, come per le cambiali, può solo controllare la continuità
delle girate(negli assegni all’ordine) e pagare, liberandosi anche se il portatore non è titolare del diritto.
Nella pratica sono diffusi mezzi per tutelare la legittima aspettativa del prenditore dell’assegno: assegno
vistato(il visto posto dalla banca sul titolo non ecquivale ad accettazione, ma attesta soltanto la’esistenza di
fondi sufficienti a soddisfare l’assegno di cui la banca si impegna a garantirne l’esistenza fino al
pagamento); benefondi bancario(mera dichiarazione dell’esistenza di fondi nel conto del traente) in caso di
revoca dell’ordine di pagamento da parte del traente la banca si adeguerà solo dopo la scadenza del titolo.
Circolazione (dell’assegno) quelli all’ordine si trasferiscono mediante girata e consegna, quelli al portatore
mediante semplice consegna. Entro 8 gg nello stesso comune di emissione (se in altro 15gg) l’assegno è
pagabile a vista, dopo questa scadenza il pagamento è a discrezione della banca che deve altresì verificare
con la normale diligenza professionale, le girate, la firma ed eventuali manomissioni (particolare
importanza in caso di assegni rubati o falsificati, si introducono clausole contrattuali che limitano di molto
la responsabilità della banca); in caso di mancato pagamento della banca trattaria, sono responsabili verso il
possessore del titolo: il traente(verso il quale l’azione è libera), i giranti e loro avallanti (verso i quali
l’azione è subordinata a levata di protesto); dette azioni si prescrivono in 6 mesi e vale anche qui l’obbligo
di avviso tra giranti. Tipi particolari di assegni bancari finalizzati a ridurre i rischi connessi alla
circolazione: sbarrato(sull’ assegno vengono tracciate 2 rette parallele tra le quali è inserita la parola
banchiere o il nome di un banchiere, esso sarà pagabile solo ad un banchiere od a un cliente della banca
trattaria) non trasferibile(è pagabile solo all’immediato prenditore, obbligatoria per somme di più di 20
milioni); da accreditare(pagabile solo mediante accredito diretto sul conto del presentatore, già cliente);
assegno turistico (traveller’s cheque, rilasciato di regola in valuta estera, potrà essere incassato in una
qualsiasi filiale estera della banca, la firma apposta all’emissione confrontata con quella apposta alla
presentazione, garantirà il pagamento). Assegno circolare è il titolo contenente la promessa incondizionata
della banca emittente di pagare a vista, presso uno qualsiasi dei suoi recapiti la somma specificata. Si
differenzia dall’assegno bancario: non può essere al portatore, comporta un’obbligazione cartolare diretta
della banca emittente, è subordinato all’esistenza di fondi(di solito chi si fa fare l’assegno versa la
corrispondente somma, può essere emesso solo da banche autorizzate(da banc’italia); ad esso si applica la
disciplina del vaglia cambiario in più l’assegno deve essere presentato per l’incasso entro 30gg (pena la
decadenza dell’azione di regresso contro il girante), l’azione contro l’emittente si prescrive in 3 anni.
CONCETTO DI SOCIETA’: la società rappresenta la principale forma di esercizio collettivo dell’impresa,
non esiste un concetto in generale, ma è frutto di astrazione dato che il codice specifica i vari tipi di società.
L’art. 2247 afferma che con un contratto due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio
dell’attività economica comune allo scopo di dividerne gli utili. (se rimane solo 1 socio: per le società per
azioni può proseguire e diventa illimitatamente responsabile, per le società di persone si scioglieranno entro
6 mesi). Il nostro ordinamento prevede in generale la responsabilità illimitata in relazione al potere
decisionale, es.l’imprenitore individuale può decidere tutto ma deve essere responsabile, nelle società di
capitali invece dove il potere è più rarefatto, per i vari organi che la compongono, la responsabilità và
all’impresa e ai soci limitatamente al capitale . Altro es. di r.l. è quello della nave .(A seguito di una
direttiva comunitaria, per la precedente esistenza in paesi rifugio è stata introdotta la s.r.l. unipersonale,
anche per incentivare le attività produttive), il contratto continua a valere per tutta la durata del
rapporto(es. gli azionisti di una società sono sottoposti alle normali regole del contratto tipo la buona fede
quando votano) e si perfeziona con la semplice assunsione dell’obbligo di effettuare il
conferimento(capitali-beni mobili o immobili , patrimonio-prestazione di servizi,ecc,non di garanzia per i
creditori; che possono essere dati in proprietà o in godimento all’azienda). L’attività
economica(lecita,possibile,determinata o determinabile) esercitata può avere varia natura ,ma deve essere
rivolta alla produzione di nuova ricchezza ed è proprio questa che distingue la società dalla
comunione(semplice godimento di beni). Lo scopo della divisione degli utili (e delle perdite, è nullo il patto
leonino) distingue nettamente le società dalle associazioni mutualistiche, il fatto che però gli utili non
debbano per forza essere divisi materialmente tra i soci, consente di comprendere tra le società anche le
coop* il cui scopo è quello di procurare agli associati un vantaggio patrimoniale diretto di varia natura.
TIPI DI SOCIETA’: art. 2249 in deroga al principio della libertà contrattuale introduce il numero chiuso
delle organizzazioni sociali(sono ammesse solo clausole atipiche, che se in compatibili sono nulle).Le
società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei
tipi… le altre(quelle agricole) sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci
abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi (in questo caso avremo imprese non
commerciali, in forma commerciale con una dissociazione tra natura e forma, con la conseguenza che si
applicheranno le norme relative alle società commerciali ma non quelle delle imprese commerciali perché
è pur sempre un’impresa non commerciale. es. l’impresa in questione non è soggetta al fallimento) . Oltre
a quella (commerciale/non) cui fa riferimento l’art.2249 altre classificazioni sono possibili: Struttura
organizzativa (società di persone–semplice,snc,sas/ capitali-srl,spa,sapa,cooperative) ; Natura dell’attività
(es.per le società agricole la semplice ecc.). Lo scopo istituzionale (società lucrative-scopo di profitto /
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società cooperative scopo mutualistico) * lo scopo delle coop è mutualistico, cioè è quello di offrire ai suoi
soci beni, servizi o lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. Es. per una
coop di consumatori il fine è quello di ottenere un risparmio di spesa, organizzando la distribuzione
commerciale a proprio favore, eliminando il profitto del 3° imprenditore . la tecnica utilizzata è quella dei
ristorni(poiché le coop vendono anche ai non soci, utilizzano i prezzi di mercato però alla fine dell’anno i
soci ottengono la differenza tra il prezzo esborsato e il prezzo effettivo più le spese di gestione, questi
comunque sono sempre risparmi di spesa e non utili). Stesso discorso si può fare per una coop di
lavoratori(i lavoratori si organizzano per organizzare beni e servizi eliminando il profitto del 3°
imprenditore, i soci vengono retribuiti mensilmente con i salari sindacali, e alla fine dell’anno
percepiscono i ristorni, cioè la differenza tra ciò che la coop ha ricavato e ciò che hanno ricevuto). Spesso
si creano coop di trasformazione dei prodotti agricoli (vinifici , caseifici, ecc.; anche qui si esclude il
profitto del 3° imprenditore). Una recente legislazione ha ammesso che gli utili che le coop possono
ottenere(es. prestando servizi ad altre imprese) possono essere distribuiti ai soci, in rapporto però al
capitale conferito e non al valore della quota.
La dottrina prevalente tende a semplificare la dicotomia tra soc. di pers. e soc. di cap. facendo notare la
prevalenza nelle 1e dell’elemento personale-contrattuale e nelle 2e dell’elemento organizzativo e facendo
riferimento ai concetti di personalità giuridica (anche le soc. di pers. hanno ottenuto recentemen te il
riconoscimento di una soggettività giuridica, pur non fruendo di una verà personalità giuridica intesa come
alterità soggettiva tra società e soci) e autonomia patrimoniale (le soc. di cap. proprio in quanto dotate di
personalità giuridica godono della c.d. autonomia patrimoniale perfetta, definita come l’assoluta reciproca
indifferenza dei patrimoni sociale e individuali, alle vicende che possono colpirli. Il patrimonio sociale è il
complesso dei rapporti giuridici che fanno capo alla società e si rileva ogni anno con il bilancio d’esercizio
mentre il capitale capitale sociale è un’entità numerica fissa, cioè la somma dei conferimenti iniziali dei
soci. (all’inizio coincidono). Società tra professionisti: le disposizioni del c.c. sanciscono il carattere
strettamente personale dell’attività del professionista e la l. 1815/ ’39 sanciva il divieto di costituire società
di assistenza o consulenza, indicando lo studio associato come unica forma di associazione di
professionisti(almeno per le professioni protette). Nel 1997 l’art 24 della 266 abrogava quanto sopra
consentendo il formarsi di società di prof. sia di persone che di capitale.
SOCIETÁ DI PERSONE: questa fu la prima forma di organizzazione, nelle società capitalistiche delle
origini(medio-evo), delle aziende, che venivano dette compagnie(gli uomini che gestivano l’impresa
commerciale erano come fratelli, vivevano cum uno pane et uno vino). Oggi possiamo dire che poco è
cambiato per l’organizzazione delle piccole imprese, abbiamo:
società semplice (valida solo per le società non commerciali) art. 2251 cosìddetta perché il contratto non è
soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti(es. conferimento in proprietà
o in godimento +9 anii di beni immobili-atto scritto), può essere scritto, orale o di fatto e l’iscrizione è un
semplice atto anagrafico non costitutivo. L’elemento caratteristico della s.s. è (art.2267) la responsabilità
per le azioni sociali; i creditori della società possono far valere i propri diritti sul patrimonio sociale(sui
beni conferiti in società dai soci), da qui il fatto che tutte le società sono dotate di soggettività giuridica e
deve ritenersi superata(cassazione già dagli anni ’50, i) la separazione tra società di capitali(con
personalità giuridica) e società di persone(senza personalità giuridica) presenti nel cod. civile(norme sulla
trasformazione delle società), perché in contrasto con l’effettiva regolazione dei rapporti es. il creditore
personale di un socio non può agire sui beni societari ( a differenza della compropietà può qui solo far
liquidare la quota) . Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente i soci che hanno
agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario(clausola di rara applicazione che và
pubblicizzata), gli altri soci. il creditore può soddisfarsi indistintamente sul patrimonio di ogni socio a
scelta(salvo poi diritto di regresso di questo sugli altri soci in base alle quote) Il socio può sottrarsi a
questa responsabilità se indica i beni del patrimonio sociale sul quale il creditore si può agevolmente(no
ad es. un bene immobiliare) soddisfare. Ciascun socio è amministratore disgiuntamente dagli altri(se però il
contratto prevede un’amministratore, i suoi obblighi e diritti sono regolati dalle norme sul mandato e per
revocarlo: se è stato nominato con atto separato, serve il voto unanime e il risarcimento se manca la giusta
causa; se nominato nell’atto costitutivo, serve la giusta causa) gli altri però possono opporsi(prima che sia
compiuto l’atto sennò inattaccabile) e qui decide la maggioranza di tutti i soci. Gli altri soci hanno diritto
all’informazione e al rendiconto. Tutto ciò vale anche per la rappresentanza (se nell’atto è previsto un unico
rappresentante egli assume la cosiddetta firma sociale, e possiamo assistere anche alla dissociazione tra soci
rappresentanti e amministratori) Possiamo avere la figura del socio d’opera (colui che si obbliga a prestare
la propria attività lavorativa a favore della società, partecipando a utili e perdite). Lo scioglimento della
società(di 1): in caso di morte di 1 socio (il rapporto può passare agli eredi se c’è il consenso di tutti a meno
di clausole); in caso di recesso volontario (se il contratto è a tempo indeterminato e se sussiste la giusta
causa è immediato , sennò solo dopo 3 mesi e il recedente potrà riprendere la quota) ; per esclusione(, è
automatica per il socio fallito o nei cui confronti i creditori abbiano ottenuto la liquidazione della quota, è
facoltativa e deve essere votata a maggioranza dagli altri, per il socio che abbia compiuto gravi
inadempienze, diventi inabile o incapace, non possa effettuare il conferimento promesso. L’escluso può

ricorrere al giudice che ha l’ultima parola). Lo scioglimento della società(di tutta) per il decorso del
termine(se esiste e a meno di proroghe); per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di raggiungerlo(manca quindi la causa sociale) ; per la volontà unanime dei soci(con
delibera); per il venir meno della pluralità dei soci(dopo 6 mesi); per clausole previste. La liquidazione(lo
scioglimento non determina l’immediata estinzione della società ma il cambiamento dello scopo sociale,
che diventa appunto quello di liquidare le quote e i surplus ai soci, dopo aver pagato tutti i creditori anche
con l'aiuto di liquidatori nominati dai soci o, in caso di disaccordo, dal tribunale. Il problema nasce per le
società di fatto, es. se un’agricoltore autonomo muore lasciando il fondo ai figli , e questi continuano a
coltivarlo insieme, abbiamo una società di fatto senza però che essi abbiano dato il godimento alla società
del fondo. La cassazione prima risolveva il problema considerando una donazione infra9ennale ,
prorogata di volta in volta; adesso ha cambiato interpretazione ritenendo il conferimento del godimento
del fondo per forza indeterminato (necessario quindi di atto scritto) con l’effetto quindi della nullità della
società e della qualità di socio.
s.n.c. :è la forma di società che si presume normalmente utilizzata per una società commerciale e che va
applicata ogni volta per una attività commerciale non sia indicata eventuale altra forma. Qui rispetto alla
s.s. la separazione tra società e soci è più netta(i soci rispondono delle obbligazioni fatte in nome della
società in via sussidiaria rispetto a questa e i creditori personali del socio non potranno chiedere la
liquidazione della sua quota fino alla scadenza della società(a meno di proroghe); comunque (art.2291)
l’elemento caratteristico è che qui tutti i soci rispondono solidamente e illimitatamente(per accrescere la
fiducia del mercato) per le obbligazioni e il patto contrario non ha effetti nei confronti del 3°(a differenza
della s.s.); Per cui nel caso di fallimento di un socio falliscono tutti gli altri art. 147 l. fallimentare (i
commercianti si autoregolamentavano molto duramente nel medio-evo; si diceva "si faccia degli altri soci
quel che si fa di lui", c’erano conseguenze personali, es. imposizione di indossare un abito di colore e
forma particolare addirittura nel ‘600 l’ordinaz de commerc di Luigi XIV prevedeva la pena di morte per
la bancarotta fraudolenta. Mentre oggi la tendenza,per evitare remore agli investimenti è opposta).. L’atto
costitutivo và fatto per iscitto con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio(sennò la società
esiste ma è irregolare) e deve indicare(generalità dei soci, oggetto sociale, sede, ragione sociale a pena di
nullità, prestazioni dei soci d’opera, i conferimenti, gli amministratori, i rappresentanti, le quote, la durata)
finchè la società non è iscritta nel registro delleimprese , si considera società semplice!! L’amministrazione
va a ciascun socio(in mancanza di diverse disposizioni contrattuali) e comprende alcuni obblighi(iscrivere
la società, tenere i libri contabili, indicare sede, uffici ecc.). a differenza delle s.s. qui le persone autorizzate
alla rappresentanza devono essere indicate nell’atto. Le modificazioni dell’atto costitutivo (da prendersi
all’unanimità) più interessanti riguardano la durata(proroga espressa-incrivendo nuova scadenza nel
registro; proroga tacita-assume caratteristiche non conformi alla struttura tipica e il creditore particolare…)
e la riduzione di capitale( per garantire i creditori si applica la norma della intangibilità del capitale regolata
dall’art. 2306) . Le cause di scioglimento della s.n.c sono: quelle dell’ art. 2272(come per la s.s.) , un
provvedimento di liquidazione coatta amministrativo, una dichiarazione di fallimento(per una attività
commerciale).
s.a.s.: art.2313 i soci accomandatari rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i
soci accomandanti limitatamente alla quota conferita(no azioni). Questa forma(detta commenda) naque
anch’essa nel medio-evo , dopo la s.n.c., per permettere a determinate categorie di persone(aristocratici e
clero) di partecipare all’investimento di capitali in attività commerciali (disdicevoli per loro) senza
assumere la qualità di mercante e la responsabilità illimitata. Elemento caratteristico: Il socio
accomandante non può(mentre nella s.n.c.gli altri soci possono) inserire il nome nella denominazione della
società e non può compiere atti di amministrazione né trattare per conto della società (a meno di specifica
procura) pena la perdita della limitata responsabilità(per tutte le obbligazioni sociali anche anteriori, severa
norma sanzionatoria) e l’ eventuale esclusione dalla società. L’atto costitutivo: è soggetto alla normativa
dettata per la s.n.c. , vanno indicati e distinti tutti i soci e il contratto sociale va depositato entro 1 mese nel
pubblico registro delle imprese(omessa registrazione determina irregolarità venendo considerata s.s. resta
comunque esclusa la responsabilità dell’accomandante ). L’amministrazione della s.a.s. è affidata ai soci
accomandatari disgiunti- vamente(anche qui si può cambiare) gli accomandanti sono rigorosamente esclusi
, tuttavia passono concludere piccoli affari su procura,operare nell’azienda, non devono ripetere gli utili.
Trasferimento della società: per le quote degli accomandatari(serve una modifica del contratto sociale, inter
vivos-consenso di tutti, morte-consenso anche degli eredi) per le quote degli accomandanti(visto il carattere
non personale, il loro eventuale cambiamento non incide sull’atto costitutivo, morte-liberamente
trasmissibile, inter vivos-serve consenso a maggioranza di tutti i soci). Scioglimento : oltre che per le cause
dell’2308 anche se rimane una sola categoria di soci(entro 6 mesi se non si ricostituisce la mancante la
società si trasforma in una s.n.c.)
SOCIETA PER AZIONI: sorge nel 1800 come forma giuridica adatta ad un’ impresa di grandi dimensioni.
Già nel 1600 però abbiamo delle manifestazioni di questo tipo di società, le compagnie delle indie(imprese
di enormi dimensioni concesse dal sovrano, dotate di eserciti per conquistare le nuove terre) che erano
sottoscritte da tutti i ricchi del tempo(anche il re di francia) senza essere sottoposti a rischio se non oltre il
denaro investito. Detta società anonim(perché non viene speso il nome di nessuno) in fracia e spagna,
company in inghilterra, corporation in usa, rappresenta la principale figura di società di capitali(altre sono
la s.a.p.a e la s.r.l) e come la società semplice rispetto alle società di persone, costituisce il prototipo
normativo. Caratteristiche: è una persona giuridica(si tratta di un soggetto di diritto autonomo dotato di
autonomia patrioniale perfetta, quindi con la sottoscrizione di una s.p.a. viene a nascere un nuovo ente,
distinto dai singoli soci che hanno concorso a formarlo). I soci sono limitatamente responsabili( essi sono
solo tenuti a versare i conferimenti promessi, ma solo verso la società, i 3° non possono richiederne
l’esecuzione. L’esclusiva responsabilità vale a distinguere la s.p.a. dalla s.a.p.a. nella quale vi è una
categoria di soci accomandatari), se però il socio si ritrova unico azionista, da quel momento, decade dal
beneficio della responsabilità limitata; azionisti tiranni; la legge contrasta il prestanome che abbia una
partecipazione irrisoria o attribuita a parenti, presumendolo e togliendo il beneficio della r.l. ). Le quote di
partecipazione agli utili dei soci sono rappresentate da azioni (a differenza della s.r.l., dove è vietato).
Costituzione- segue 3 momenti: stipulazione dell’atto costitutivo e sottoscrizione del capitale con
versamento dei 3/10 dei conferimenti in denaro, che può avvenire secondo 2 procedimenti: costituzione
simultanea(il nuovo ente sorge a seguito della comparizione da parte di tutti i soci davanti al notaio che
redae l’atto pubblico). Costit. per pubblica sottoscrizione(mai usato in realtà, è articolato in fasi: i
promotori predispongono un programma e sono solidamente responsabili; gli interessati devono versare gli
anticipi; i promotori convocano assemblea e decidono tutto il resto).; omologazione dell’atto dal giudice
(differentemente dalle società di persone dove è rimessa solo all’autonomia dei privati, serve un controllo
formale, non di merito, dell’autorità giudiziaria, ); l’iscrizione nel registro delle imprese(prima
dell’iscrizione, sono responsabili per le operazioni effettuate, coloro che hanno agito e non la società
costituenda, e l’ emissione di titoli è nulla per tutelare i terzi. Non esiste infatti la s.p.a. irregolare, con
l’iscrizione la fattispecie costitutiva si perfeziona e la società acquista personalità giuridica. In più prima
del ’93 c’era l’onere della pubblicità legale-busral, che oggi si considera assolto con l’iscrizione). L’atto
costitutivo: deve essere redatto in forma solenne (da notaio con atto pubblico), a pena di nullità e si articola
in 2 atti distinti, per prassi: l’atto(vero e proprio, che contiene la dichiarazione di voler costituire società) e
lo statuto (che indica l’organizzazione, il funzionamento,ecc.). deve indicare (generalità dei soci-che
possono essere anche altre società, denominazione e sede della società=ditta, l’oggetto sociale-deve essere
ben determinato sennò il giudice non omologa,es.una holding deve indicare l’attività delle controllate,
l’ammontare del capitale-che deve rimanere proporzionale al patrimonio ( diminuire di 1/3 , e mai sotto i
200 mil pena di diventere una s.r.l.) e sottoscritto e versato ; valore nominale e numero di azioni, valore dei
crediti e dei beni dati in natura*; norme di ripartizione degli utili; n°degli amministratori e poteri; collegio
sindacale; durata della società-non può essere indeterminato max 50-60 anni; l’importo delle spese di
costituzione a carico della società. Condizioni : tutto il capitale deve essere sottoscritto, a funzione di
garanzia (min. 200 milioni-non è la rivalutazione di 1 milione del ’42,sarebbe più di 1 miliardo, ma
l’aspirazione della classe imprenditoriale a godere del beneficio della responsabilità limitata e i gruppi di
società) ,; bisogna depositare i 3/10 in un istituto di credito fino a costituzione avvenuta (sennò entro 1 anno
devono restituire le somme ai sottoscrittori); i beni in *natura invece devono essere immediatamente messi
a disposizione e il valore di questi viene determinato con varie operazioni di stima effettuate da esperti, a
salvaguardia del capitale sociale, procedimento simile si effettua anche sugli acquisti straordinari effettuati
nei primi 2 anni da parte della società, di beni appartenenti a soci. Devono sussistere le autorizzazioni
governative dove previsto dalla legge( es. una banca deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia; un
assicurazione dal ministero dell’industria e commercio, ecc.). Nullutà (della s.p.a.): prima dell’ iscrizione il
contratto sociale, ha effetto solo tra i contraenti e pertanto segue la normale disciplina dei contratti(nullità e
annullabilità a seguito di patologie). Dopo l’iscrizione invece le cause di nullità sono tassativamente
previste per legge(mancanza dell’atto; forma non pubblica; mancata omologazione; illiceità; mancanza di
indicazioni su denominazione conferimenti, oggetto; incapacità di tutti i soci fondatori; mancanza della
pluralità;). Ciò perché a seguito dell’iscrizione siamo presenti non più a un semplice contratto, ma ad un
organizzazione imprenditoriale che ha contatti con i terzi , per cui vale un principio di conservazione più
grande e i casi di nullità divengono pochi ed eclatanti. La dichiarazione di nullità non pregiudica
l’efficacia degli atti compiuti, è solo causa di scioglimento senza avere, discostandosi dai principi della
nullità del negozio, efficacia retroattiva. Poi, se la causa di nullità può essere eliminata il contratto può
essere convalidato(contro i principi generali), e la nullità della singola partecipazione non comporta mai
l’annullamento dell’intero contratto. Modifiche dell’atto costitutivo: ci si riferisce a tutte le ipotesi di
mutamento dell’ originario contratto sociale, mediante la trasformazione o l’inserimento di nuove clausole
nell’atto da parte dell’assemblea riunita in sede straordinaria, seguita dall’omologazione del tribunale e
dall’iscrizione nel registro . In teoria servirebbe voto unanime(come per le regole di qualsiasi contratto) ,
ma nelle s.p.a. per favorire l’agilità e l’operatività dell’ente rispetto al’interesse del singolo(e il
cambiamento) basta la maggioranza semplice, bisogna però distinguere: si può parlare solo di
modificazioni formali (le modificazioni sostanziali no, sono considerate violazioni del contratto). Le
modificazioni avvengono nelle assemblee straordinarie (con 1/2 del capitale in 1° convocazione, 1/3 con
alcune eccezioni in 2°, con 1/5 ma solo per le società quotate in 3°) e vanno omologate dall’autorità
giudiziaria che la iscrive nel registro delle imprese(iscrizione che ha solo valore dichiarativo e non
costitutivo). Per contro è ammesso il diritto di recesso del socio dissenziente o assente alla assemblea(della
minoranza quindi) solo(per garantire l’integrità del capitale che se facilmente ripetibile agli azionisti
diverrebbe variabile, con pregiudizio dei terzi) per le modificazioni che riguardano le basi essenziali della
società: trasformazione dell’oggetto, trasformazione della società e di trasferimento della sede sociale
all’estero. Il rimborso del valore delle azioni avviene per le società di persone con la redazione di uno stato
patrimoniale ad hoc al giorno del recesso, ciò è difficile da applicare, per la possibile presenza di molteplici
recessi in giorni diversi, e per dare un’idea alla maggioranza dell’effettiva consistenza dei rimborsi da
effettuare per le s.p.a. che si basano su una valutazione ricavata sulla base del bilancio dell’esercizio
precedente. Ciò a tutto discapito del socio ché non usufruirrebbe del guadagno dell’anno in corso e poi nel
bilancio si ha sempre una valutazione difettosa e mancante di alcune voci importanti come l'avviamento
non acquistato. È possibile anche la situazione inversa, il socio non parteciperà a perdite prodotte
nell’esercizio in corso(es. la perdita di un importante cespite, cui il socio recedente non parteciperà) Per le
s.p.a. quotate in borsa si calcola il valore medio del prezzo di chiusura degli ultimi 6 mesi (per la volatilità
del valore delle azioni) . il rimborso avviene tramite utili o riserve, se non ce ne sono si opera una riduzione
di capitale(controverso, anche se è nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso).
Aumento di capitale può essere realizzato secondo 2 diverse modalità: aumento reale(conferimento di
nuove attività da parte dei vecchi azionisti. In questo caso la delibera di aumento deve contenere un limite
di tempo-30gg per la sottoscrizione scaduto il quale l’operazione non và in porto, in più valgono tutte le
condizioni previste per la costituzione); aumento nominale(o gratuito, mediante trasferimento in conto
capitale di riserve , fondi e saldi attivi. Questa è una semplice operazione contabile, l’aumento si realizza
con valori già esistenti nel patrimonio sociale e le azioni nuove vanno assegnate agli azionisti
automaticamente, in proporzione a quelle già possedute) spesso però queste riseve o fondi già predisposti
per il passaggio a capitale, versamenti a fondo perduto, ecc. servono a coprire il fenomeno della
sottocapitalizzazione, i soci preferiscono fornire gli apporti necessari alla società fuori dal capitale
sociale, con il fine di garantirsene la restituzione, la giurisprudenza però considera questi versamenti, ad
esclusione de finanziamenti a titolo di credito, parte integrante del patrimonio societario e perciò non
restituibile ). A seguito dell’aumento l’ente dovrà procedere all’emissione di nuovi titoli(o all’aumento del
valore nominale), non è possibile però emettere nuove azioni senza prima aver liberato tutte le
precedenti(art.2438), in più gli aumenti consistenti sono sottoposti a controllo del ministero. Normalmente
le competenze spettano all’assemlea riunita in sede straordinaria, ma può essere delegata, per 5 anni, al
consiglio o agli amministratori-con ammontare massimo determinato. Diritto di opzione consiste nel diritto
a ciascun socio, di essere preferito, rispetto a terzi, nella sottoscrizione di nuove azioni emesse nell’ambito
di un aumento di capitale. La razio di questa norma è quella di mantenere inalterata la proporzione in cui
ciascun socio partecipa al capitale e al patrimonio sociale(vale anche per le obbligazioni convertibili). Per
l’esercizio di tale diritto è previsto un termine di 30gg dalla pubblicazione e vale anche a richiesta per le
azioni rimaste non optate (se non quotate). Il diritto di opzione può essere escluso in alcuni casi (e
deliberato a maggioranza dell’assemblea): per interessi importanti della società(es. necessità che entrino
nuovi soci con particolari caratteristiche-knowhow o clienti importanti); per azioni che debbano essere
liberate con conferimenti in natura(es. un bene necessario alla società non acquistabile con la
compravendita ma solo tramite partecipazione di un nuovo socio); per le nuove azioni destinate ai
dipendenti della società. L’ esclusione del diritto deve essere motivata nella relazione di proposta di
aumento, dagli amministratori che è controllata dal collegio sindacale e depositata in società per 15gg. e il
prezzo di emissione delle nuove azioni deve essere determinato in base al patrimonio netto (tenendo conto
dell’andamento borsistico) cioè in sovrapprezzo. Dobbiamo considerare che di norma il patrimonio sociale
è molto superiore al capitale sociale, pertanto, qualora si offrissero a terzi(per l’esclusione dei soci) nuove
azioni al loro valore nominale questi ne sarebbero molto avvantaggiati(aquisendo azioni con valore reale
molto maggiore) tutto ciò a discriminazione dei vecchi soci. Infine, non ricorre l’ipotesi di esclusione del
diritto di opzione in caso di sottoscrizione riservata a istituti bancari che hanno l’obbligo di fare da
intermendiari per altri azionisti(opzione indiretta). Riduzione di capitale:. Riduzione per
esuberanza(reale) consiste nell’effettiva diminuzione del capitale, che fermo il limite dei 200 mil. Viene
fissato a una cifra inferiore, si produce quando c’è un evidente squilibrio tra l’eccessivo capitale a rischio
vantato dall’ente e le limitate finalità perseguite. Si realizza: con la liberazione dei soci dall’obbligo di
effettuare i conferimenti ; oppure con l’acquisto e il successivo annullamento di azioni proprie; oppure con
il sorteggio di azioni da rimborsare tra i soci. Il legislatore per tutelare i creditori dll’ente dal pregiudizio
che può loro arrecare la riduzione di capitale ha regolamentato molto la materia (la riduzione deve essere
motivata, omologata dal tribunale e iscritta nel registro delle imprese, può essere eseguita dopo 3 mesi
durante i quali i creditori possono opporsi, vige il principio della parità di trattamento degli azionisti, se
sono state emesse obbligazioni il capitale non può ridursi fino a essere superato dalle obbligazoni).
Riduzione per perdite(nominale) è una semplice operazione contabile volta ad adeguare la cifra del capitale
sociale nominale all’effettivo minor valore del capitale reale, non arreca danno ai creditori perché non fa
altro che manifestare una diminuzione del patrimonio sociale che si è gia prodotta, per effetto di perdite. La

perdita del capitale sociale si ha quando il patrimonio netto(attività – passività) diviene inferiore al capitale
nominale ma dopo che siano state erose tutte le riserve. La riduzione è facoltativa quando la perdita non
supera 1/3 del capitale e la distribuzione di utili non può aver luogo finchè non le perdite non siano
compensate. Quando invece eccede 1/3 del capitale: se rimane il limite legale, gli amministratori devono
convocare l’assemblea e se entro 1 anno le perdite non sono recuperate, ridurre il capitale; se non sussiste il
limite dei 200 mil. gli amministratori devono ridurre il capitale e immediatamente sottoscrivere un’aumento
fino al limite legale, oppure trasformare la società in una s.r.l. Scioglimento l’estinzione di una società si
realizza in 3 momenti scioglimento, liquidazione, cancellazione dal registro dell’imprese, il prodursi di una
causa di scioglimento non determina l’immediata estinzione della società ne, come si dice, produce il
cambiamento dello scopo sociale, o non le fa più perseguire lo scopo di lucro; ciò che cambierà sarà
semplicemente la prospettiva , che non è più quella di iniziare nuove strade e orizzonti, ma quella di
raccogliere le forze per presentarsi in modo ordinato alla liquidazione. (art2449) È erroneo dire che la
società disciolta non possa operare nuovi contratti o acquisire nuovi beni, debiti o dipendenti, l’unica
condizione è che lo faccia per il completamento dei cicli operativi in essere. Non sono ammessi gli atti non
strumentali al completamento di operazioni già iniziate, per i quali gli amministratori(e solo essi) si
assumono la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi contraenti (e non verso la società) Cause:
art2449 decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di
raggiungerlo, inattività dell’assemblea (per disaccordo tra i soci), riduzione del capitale sociale sotto al
minimo legale (senza una possibile trasformazione), volontà dei soci, altre cause previste dall’atto, un
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, una dichiarazione di fallimento; dette fattispecie
vengono accertate dagli amministratori o dal tribunale e dal momento di pubblicità della delibera di
scioglimento vigerà per gli amministratori il divieto di intraprendere nuove operazioni pena la
responsabilità illimitata. Stato di liquidazione : a seguito del prodursi di una causa di scioglimento la
società entra automaticamente in liquidazione, gli amministratori devono convocare l’assemblea per le
liberazioni relative alla liquidazione e sono responsabili della conservazione dei beni sociali. L’assemblea
in sede straordinaria nomina i liquidatori (può revocali per giusta causa) che vanno a sostituire gli
amministratori e ne assumono responsabilità affini. I compiti dei liquidatori sono simili a quelli delle
società di persone in particolare: rappresentano la società anche in giudizio, possono vendere anche in
blocco, non possono intraprendere nuove operazioni imprenditoriali non affini alla liquidazione, non
possono ripartire i beni ai soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali e richiedere il versamento dei
conferimenti ancora dovuti, se la fase liquidativa si protrae oltre un anno devono redigere un bilancio.
Bilancio finale di liquidazione: in cui va iscritta la parte spettante a ciascuna azione nella divisione
dell’attivo, non viene approvato dall’assemblea, ma dai singoli azionisti mediante un procedimento di
approvazione tacita (art. 2454). (Il documento contabile sottoscritto dai liquidatori e corredato dalla
redazione dei sindaci è depositato presso il registro delle imprese e se entro 3 mesi non è proposto alcun
reclamo da parte dei soci, il bilancio si intende approvato e i liquidatori sono liberati.(anche prima dei 3
mesi, se i soci ritirano tutto l’attivo senza riserve). Le somme non ritirate vanno depositate in una banca e i
libri contabili presso l’ufficio del registro per 10 anni. A questo punto i soci devono richiedere la
cancellazione della società dal registro delle imprese e gli eventuali creditori insoddisfatti si rivarranno sui
soci(o sui liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa) è ammessa anche la ricostituzione
(revoca dello scioglimento) con il consenso unanime dei soci(anche se l’unanimità fa sorgere il dubbio che
non si tratti di una delibera di proroga ma di una costituzione di nuova società). Con la cancellazione dal
registro la società dovrebbe considerarsi estinta e così è in dottrina, tuttavia la giurisprudenza distingue
tra liquidazione formale(mera cancellazione dal registro) e liquidazione sostanziale (che si ha dopo il
soddifacimento di tutti i creditori)fino a che esiste un rapporto giuridico legato alla società, allora anche
questa esiste, rimarrebbe in vita ed esposta al fallimento fino al pagamento dell’ultimo debito, anche dopo
il termine di 1anno(l.fal)
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI: è una società di capitali dotata di personalità giuridica
caratterizzata dalla contemporanea presenza, di carattere istituzionale di 2 categorie di soci gli
accomandatari( sottoscrivono le azioni, che sono uguali per tutti, hanno l’obbligo di eseguire il
conferimento e in più rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, anche se in via
sussidiaria, assumendo così una funzione di garanti dell’ente , il loro nome va iscritto nell’atto costitutivo e
almeno uno nella denominazione della società. Per modificare l’atto serve il consenso di tutti loro La
qualità di accomandatario coincide con quella di amministratore-il rischio dà il potere- anche se possono
essere revocati o dimettersi, passando così a semplici azionisti-differentemente dalla s.a.s-) gli
accomandanti(obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta; la disciplina non è rigida come quella
delle sas, l’accomandante può ugualmente inserire il nome conservando la responsabilità limitata ne le
azioni determinano il tipo di socio, infatti sono liberamente trasferibili e in assemblea formano
maggioranze indipendentemente dal tipo; tranne alcune eccezioni: solo i soci accomandanti votano per i
sindaci per garantirne l’indipendenza dagli accomandatari). Scioglimento (della sapa) si ha , oltre per cause
previste per la spa, anche per la cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori (accomandatari) e la
mancata sostituzione entro 6 mesi.


SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA: è stata introdotta all’inizio del secolo per soddisfare la
richiesta del beneficio della responsabilità limitata al ceto medio imprenditoriale; in via di fatto queste
società si sono talmente diffuse che ila regola generale della responsabilità illimitata è diventata, con tutte
le eccezioni previste dalla legislazione, una regola minoritaria. è un’ente dotato di personalità giuridica che
rientra nel novero delle società di capitali. Costituisce un modello particolarmente adatto per imprese di
medie dimensioni con una compagine societaria numericamente limitata ma importante e dinamica. La
struttura oganizzativo/patrimoniale è molto simile a quella della s.p.a. tuttavia il legislatore ha voluto
accentuare il carattere personale dell’ente, presupponendo una più intensa partecipazione dei soci
all’attività sociale) con la predisposizione di una struttura organizzativa più elastica(esemplare in tal senso
art.2472 …le quote non possono essere rappresentate da azioni… tali partecipazioni sono definite in
relazione alla loro appartenenza ad un socio e possono avere diverso valore, sono comunque ammessi i
certificati di quota). Costituzione : deve avvenire per atto pubblico esclusivamente nella forma simultanea,
il capitale sociale(min. 20 milioni) deve essere integralmente sottoscritto e versati i 3/10 dei conferimenti in
denaro; infine dopo l’omologazione del giudice viene iscritta nel registro delle imprese. Le quote: a seguito
del conferimento ciascun socio acquista una quota sociale che può essere di diverso ammontare(multipla e
non inferiore a 1000 lire). Salvo limitazioni introdotte dalla volontà delle parti(agli eredi esclusi và però il
rimborso) le quote sono trasferibili(per atto tra vivi o per successione mortis causa e il trasferimento ha
effetto dal momento dell’iscrizione al libro soci, entro 30gg; a seguito della legge antiriciclaggio ’93 però,
l’atto di trasferimento delle quote deve essere autenticato nelle firme da notaio, o redatto per atto pubblico,
e registrato nel registro delle imprese. Non è più ammissibile la forma, diffusa in passato, di trasferimento
mediante semplice dichiarazione congiunta delle parti nel libro soci e controfirmata da un amministratore).
Quando le quote sono subordinate a prestazioni accessorie, per il trasferimento serve il consenso degli
amministratori; La libera trasferibilità determina anche la piena espropriabilità della quota(che può anche
essere oggetto di pegno e usofrutto) da parte dei creditori del socio (l’ordinanza che dispone la vendita
forzata deve essere notificata alla società, per permettere agli altri soci di intervenire all’incanto ed evitare
che estranei entrino in possesso delle quote). A differenza delle azioni, le quote sono divisibili (salvo
disposizione diversa dell’atto) per causa di morte o alienazione. Esse attribuiscono lo status di socio, con
gli obblighi e i diritti delle azioni; in caso di mancato conferimento queste vanno vendute, in primis agli
altri soci, senò all’incanto e se non si trova acquirente si può escludere il socio moroso e ridurre
proporzionalmente il capitale(l’obbligo del conferimento resta anche all’alienante per 3 anni). Organi
sociali non divergono molto da quelli dell’s.p.a. l’assemblea (deve essere convocata dagli amministratori
con raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima al loro domicilio e non è ammessa in 2°
convocazione,ma va ripetuta,; ogni socio a diritto a un voto per ogni 1000 lire di quota, in sede ordinaria
delibera con la maggioranza del capitale sociale, in sede straordinaria con i 2/3, salvo sempre diverse
disposizioni dell’atto; non è ammessa l’emissione di obbligazioni). L’organo amministrativo(la gestione
dell’ente è affidata a uno o più soci-collegio, in mancanza di una scadenza, rimane in carica a tempo
indeterminato, salvo facoltà di revoca con preavviso). L’organo di controllo(viene principalmente effettuata
dai soci che possono chiedere informazioni sulla gestione e riuniti in 1/3 del capitale possono chiedere a
proprie spese la revisione della gestione. La nomina del collegio sindacale non è obbligatoria se il
cap<200mil e se non si superano i soliti 3 limiti per 2 esercizi consecutivi: attivo 4700mil, vendite per
9500mil, 50 dipendenti in media). La s.r.l. unipersonale: a seguito della 12 direttiva cee il d.leg. n°88/’93
ha introdotto la possibilità di concedere la responsabilità limitata ad un impresa composta da unico socio
con atto unilaterale. Questa disciplina ha carattere rivoluzionario, ha fatto crollare il dogma della base
plurisoggettiva in fase di costituzione e ha messo in crisi la stessa idea di società quale contratto,
costringendo il legislatore a modificare l’art. 2247 togliendo la definizione di nozione ma indicando solo
una delle modalità, il contratto ,che può dare vita all’ente. Il capitale deve essere interamente sottoscritto e
versato(non più i decimi) , entro 3 mesi in caso di unicità sopravvenuta. Le eccezioni sulla responsabilità
riguardano quando l’unico socio sia una persona giuridica, quando i conferimenti non siano stati del tutto
versati, quando no sia stata attuata la pubblicità prevista(le generalità dell’unico socio vanno depositate nel
registro delle imprese).
LE COOPERATIVE: sono degli enti caratterizzati dal perseguimento di uno scopo mutualistico. Esso
consiste nell’intento di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro, a condizioni più favorevoli
rispetto a quelle offerte dal mercato. I soci e i destinatari dell’attività sociale, sono le medesime persone;
quindi mediante l’eliminazione di intermediari(l’imprenditore) è possibile aumentare la retribuzione dei
soci lavoratori, o il risparmio di spesa dei soci consumatori. Il carattere mutualistico non è comunque così
rigoroso, è ammessa una distribuzione di eventuali utili(risultanti da attività svolte con i terzi) purchè
mantenga carattere secondario. Caratteri: esercizio di una attività che tende a soddisfare i bisogni
economici dei soci(gestione di servizio) e la limitata ripartibilità tra i soci degli utili. Nelle coop l’elemento
personale ha un ruolo determinante finendo per attenuare la stessa natura capitalistica dell’ente, tanto che la
partecipazione dei soci diventa anch’essa personale e si lega fortemente alla possibilità di soddisfare le loro
esigenze mediante lo svolgimento dell’attività sociale. Conseguenza di ciò è che la partecipazione sociale

non è liberamente trasferibile ed è riconosciuta al socio la facoltà di recedere dall’ente ogni qual volta non
possa fruire dei beni o servizi offerti dalla società. Il carattere a "porte aperte" della società influisce
fortemente anche sul capitale sociale che viene ad assumere carattere variabile(per contrastare tale aspetto
aleatorio e garantire i creditori sociali, art. 2536 stabilisce che alla riserva legale sia destinato ogni anno 1/5
degli utili). Tipi(di coop): di produzione e lavoro(trasporti, edilizia, pulizie, ristorazione; i soci sono
imprenditori lavoratori) coop di consumo(mirano a fornire ai soci beni a condizioni più favorevoli di quelle
offerte dal mercato, l’ente si assume il rischio economico e organizza la distribuzione) coop agricole(di
trasformazione dei prodotti agricoli, vino,ecc.) coop di credito(casse rurali ed artigiane, banche popolari,
credito cooperativo). Costituzione è strutturata in maniera simile alle s.p.a.; devono costituirsi: (mediante
atto pubblico; da almeno 9 soci-tranne per le piccole società cooperative da 3 a 8-; va iscritta nel registro
delle imprese; per alcune categorie i soci devono avere carratteristiche specifiche; l’indicazione coop va
iscritta nella denominazione sociale; il capitale sociale data la sua natura variabile non va specificato invece
va precisata la quota sottoscritta da ogni socio, i versamenti eseguiti, il valore delle azioni (se ci sono); non
è richiesto il versamento dei 3/10). Responsabilità: l’atto costitutivo e la denominazione sociale devono
indicare il tipo di responsabilità, che può essere: coop a r. l.(art 2514 possono avere il capitale sociale
ripartito in azioni, e i soci rispondono solo per la quota conferita) coop a r.l. sussidiaria(i soci, in insovenza
della società sono responsabili solidamente ed in via sussidiaria per una somma multipla delle loro quote)
coop a r.i.(i soci, in insolvenza della società, sono responsabili illimitatamente, ma sempre in via
sussidiaria). Le partecipazioni : sono rappresentate da quote (o azioni ,per le r.l) il cui valore nominale
deve essere compreso tra 50.000 e 1.000.000 lire e nessun socio può possedere una quota superiore agli 80
milioni(escluso coop agricole e di produzione 120 milioni + beni in natura). L’acquisto di quote(o azioni)
proprie da parte della società può avvenire (anche per azioni non del tutto liberate) nei limiti degli utili
distribuibili. Cessione delle quote () deve essere autorizzata dagli amministratori(clausola di gradimento ex
lege) il cui rifiuto è insindacabile, se si cedono azioni non del tutto liberate si è responsabili insieme
all’aquirente per due anni, si è anche responsabili delle obbligazioni sociali. Il tutto (anche la successione
mortis causa, può essere regolata dall’atto costitutivo). il socio è tenuto al pagamento della quota o delle
azioni sottoscritte, pena l’esclusione(per lo stesso motivo il ceditore particolae del socio non potrà agire
sulla quota del socio debitore(si può però opporre alla proroga della società). Soci oltr ai soci ordinari, il
legislatore ha recentemente inserito, per favorire la raccolta di capitale, la figura dei soci sovventori(soci
estranei alle finalità mutualistiche che mirano solo ad ottenere un valido investimento: possono avere
particolari condizioni economiche, limitate-incremento remunera zione max 2% rispetto ai soci normali-,
per evitare fini speculativi; possono avere diritto di voto multiplo-max 5 e non più di 1/3 dell’assemblea-;
possono diventare amministratori-non in maggioranza nel consiglio- . l’introduzione di tale categoria
sociale è consentita esclusivamente però alle coop , i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi
per lo sviluppo tecnologico o per la ristrotturazione aziendale) , altra categoria di soci sono quelli titolari
delle azioni a partecipazione cooperativa(molto simili alle azioni risparmio sono privilegiate nella
ripartizione degli utili e nel rimborso on caso di liquidazione, 2% in più rispetto alle ordinarie, assemblee
particolari, vale sempre il presupposto delle prospettive di ristrotturazione). recesso (si esercita mediante
comunicazione tramite raccomandata agli amministratori, è esercitabile nei casi previsti dall’atto e se le
quote non sono trasferibili va iscritta nel libro soci, ha effetto a fine esercizio in corso se comunicata 3 mesi
prima della chiusura ). Esclusione ( quando non ha luogo di diritto, deve essere deliberata dall’assemblea e
comunicata al socio che può opporsi al giudice entro 30gg in ogni caso il socio ha diritto al rimborso,
determinato in base all’esercizio in corso e conferito entro 6 mesi). Organi sociali simili alle società di
capitali, assemblea(il diritto di voto è riconosciuto agli iscritti al libro soci da almeno 3 mesi, e ogni sociofisico ha diritto a un solo voto; introdotta da poco la possibilità di costituire assemblee separate parziali, se i
soci sono molti e dislocati in molte sedi.). Amministratori (devono essere soci o mandatari di persone
giuridiche socie, sono tenute a prestare cauzione). Sindaci (possono essere scelti liberamente anche tra
estranei all’ente, es. io). Collegio dei probiviri( organo presente nello statuto che tradizionalmente si occupa
delle controversie). Tutte le coop sono soggette al controllo del governo(ministero del lavoro) che può
nominare un commissario governativo in caso di irregolarità nella gestione, può anche sciogliere l’ente se
questo non abbia compiuto atti di gestione per 2 anni. Il bilancio gli amministratori specificano e i criteri
seguit per raggiungere gli scopi dell’ente, i sindaci controllano e per le coop di più grandi dimensioni è
previsto il controllo di una società di revisione. Per le modificazioni dell’atto e lo sciogi ìmento valgono le
stesse regole delle s.p.a fatta eccezione per lo scioglimento per insussistenza del limite minimo di capitaleovviamente. Le mutue assicuratrici sono delle particolari coop a r.l. che hanno come oggetto l’esercizio di
attività assicurativa strettamente legato alla qualità di socio, il contratto di assicurazione è compenetrato
nel contratto sociale, quindi l’apporto del socio costituisce contemporaneamente conferimento e premio.
LE AZIONI: nozione con questo termine si intende un documento rappresentativo della partecipazione
sociale (contiene un diritto di partecip, e di credito) ,di particolare conformazione , con valore nominale ,
con uguale importo , liberamente trasmissibile e costituisce anche l’unità di misura dei diritti sociali e la
partecipazione minima al capitale dell’ente. Mentre nelle società di persone e nell’ s.r.l si parla di quote di
partecipazione, individuate in funzione del soggetto sociale, nelle s.p.a. il capitale risulta frazionato in
unità minime indivisibili(comunione) che prescinde dai soci e dal loro numero, di conseguenza le azioni
sono delle partecipazioni-tipo omogenee, che attribuiscono ai loro titolari eguali diritti . Per
tutelarel’integrità del capitale sociale, le azioni non possono essere emesse per una somma inferiore al loro
valore nominale(parte di capitale che l’azione stessa rappresenta, è ammesso invece l’emissione in
sovrapprezzo), possono essere oggetto di diritti reali di godimento e di garanzia(e i diritti sociali connessi
vengono attribuiti secondo norme particolari: voto-all’usufruttario, opzione-al socio, versamento dei
decimi-all’usufruttario ma non a chi riceve pegno, recesso-socio). Natura: la natura giuridica è piuttosto
controversa, tradizionalmente vengono messi nella categoria dei titoli di credito causali(rapporto di causa
con la società che li emette) e considerati veicolo necessario per il trasferimento della partecipazione
sociale. Le azioni devono indicare: denominazione, sede ,durata della società; valore nominale e
cap.sociale; diritti e obblighi particolari; versamenti parziali su quelle non del tutto liberate; la firma degli
amministratori. le azioni possono essere solo nominative(devono essere doppiamente intestate ,al nome di
una persona fisica o giuridica, tanto sul titolo, quanto sul libro sociale) le risparmio possono essere al
portatore e circolare liberamente. Circolazione di azioni avviene con il consenso degli interessati e si
perfeziona con la doppia annotazione del nuovo nominativo. Ciò può avvenire con il tranfert (mutazione
delle 2 intestazioni da parte della società emittente tramite richiesta titolata effettuate o da acquirente o da
cedente) o mediante girata datata, firmata, e autenticata da notaio o bancario (il legislatore consente che la
duplice annotazione sia effettuate in 2 momenti separati, dalle parti al momento del trasferimento, con
efficacia solo tra esse e verso i terzi anche se ora (l.1745 ’62) con una stampigliatura fatta al momento del
deposito, pure per i le azioni trasferite per girata continua danno diritti ai titolari(ciò per evitare che il
possessore delle azioni non possa esercitare i suoi diritti fino all’iscrizione nel libro soci); In tal modo il
titolo può trasferirsi più volte, senza cambiare intestazione nel libro soci.
Bisogna considerare che a circolare non è la titolarità ma la legittimazione(presunzione di titolarità) ad
ottenere la prestazione. Per i trasferimenti mortis causa la società provvede all’iscrizione dell’erede dietro
presentazione di certificato di morte, per il trasferimento inter vivos ci sono invece numerose Limitazioni:
legali prima dell’iscrizione nel registro non si possono vendere azioni; le azioni emesse per contro di beni
in natura o con l’obbligo di prestazioni accessorie non possono essere vendute); convenzionali (patti
parasociali) accordi tra i soci come i sindacati di blocco (accordi successivi alla costituzione, di limitazione
della circolazione delle azioni per lasciare immutata la compagine societaria, non possono però essere
assoluti e hanno solo efficacia obbligatoria tra i contraenti). Limitazioni statutarie art.2355 dice che l’atto
costitutivo può contenere condizionali particolari : clausole di prelazione(il socio che vuole liberarsi delle
azioni in suo possesso deve prima offrirle,a parità di condizioni, agli altri soci) ; clausole di gradimento(1
requisiti oggettivi e soggettivi che devono appartenere al cedente/cessionario ; o clausole che subordinano
il definitivo trasferimento di titoli ad un’ autorizzazione espresso da un organo interno, dichiarate
incostituzionali (e via via escluse, quelle affidate esclusivamente al parere degli amministratori) perché si
costituivano dei gruppi di comando interni alle società e potevano rendere ostaggi, altri soci. Per quanto
riguarda i conferimenti dei soci(possono essere in denaro-anche proveniente dalla vendita delle stesse
azioni o in beni valutabili, no prestazioni d’opoera) , se inadempienti , la società può procedere in modo
autoritario alla vendita delle sue azioni, se non c’è acquirente il socio può essere dichiarato decaduto , i suoi
decimi trattenuti, e le azioni , se nello stesso esercizio, rimesse in circolazione, altrimenti vanno annullate e
diminuito il cap.sociale. I diritti sociali: il titolo azionario rappresenta la partecipazione del socio e la sua
titolarità conferisce poteri amministrativi(diritto di partecipare alla gestione sociale principalmente con il
voto-diritto soggettivo del socio di tutelare i propri interessi, può essere effettuato anche in sindacato-serve
però comunica alla consob,pubblicità,deposito ed ha valore obbligatorio solo tra le parti), poteri
patrimoniali(diritto agli utili,rimborso della quota in caso di scioglimento), diritti complessi (diritto di
opzione e di recesso, atti a tutelare i soci di minoranza contro lo strapotere dell’ente)
categorie di azioni il principio di uguaglianza delle azioni (art.2348) deve essere inteso relativamente alla
stessa categoria di azioni, infatti al 2° c. consente che vengano create nell’atto costitutivo (o in
modificazioni) categorie diverse dotate di diversi diritti. Oltre alle ordinarie (quelle dotate dei normali
diritti sociali), ne abbiamo molte speciali: privilegiate (titoli che attribuiscono ai possessori diritto di
preferenza nella ripartizione degli utili e del rimborso del capitale, limitando però il diritto di voto alle
assemblee straordinarie, è escluso il patto leonino); a voto limitato(sono una particolare categoria, che
conferiscono diritto di voto solo alle assemblee straordinarie ciò per fronteggiare l’assenteismo dei piccoli
azionisti-prima invece si concedevano azioni a voto plurimo, per favorire i piccoli azionisti più assidui per
compensare la mancanza del voto sono anch’esse privilegiate. Queste azioni come le risparmio non
possono superare la metà del capitale sociale , per non fornire eccessivo potere agli azionisti ordinari.);le
postergate(più protette dalle perdite perché posticipato rispetto alle altre azioni, e quindi legittimo , non è
patto leonino); le risparmio(introdotte nel ’74 e modificate dal decreto Draghi ’98 che rivede tutta la
materia, confermano la volontà del legislatore di distinguere tra azionisti imprenditori e azionisti
risparmiatori, possono essere emesse solo da società quotate, possono essere emesse al portatore, sono
prive di diritto di voto ma hanno particolare valore patrimoniale, comunque sempre di socio si tratta non di
associato! Gli azionisti di risparmio sono tutelati da apposite assemblee speciali contro le decisioni
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societarie–quorum 20%, un rappresentante comune che impugni le delibere della società, ecc.); di
godimento (in pratica, in sede di riduzione di capitale per esuberanza , si fa un sorteggio e si annullano
alcune azioni, i titolari andrebbero rimborsati del valore nominale, tuttavia poiché il valore reale
normalmente è maggiore, oltre al rimborso si emettono queste speciali azioni per farli partecipare a quel
plusvalore cui altrimenti non avrebbero titolo; non danno diritto di voto ma sono più protette dalle perdite);
per i lavoratori: (art.2349 in caso di assegnazione di utili straordinari ai prestatori di lavoro, possono essere
emesse particolari azioni da assegnare al posto dei soldi, al fine di favorire il coinvolgimentodei prestatori
di lavoro nella gestione sociale); con prestazioni accessorie (ART. 2345, questo tipo di azioni viene emesso
per interessare alla società altri soggetti (es. i fornitori) che sono tenuti, se vogliono risquotere gli utili, a
compiere prestazioni accessorie,non possono essere trasferite senza il consenso degli amministratori.).
operazioni ( delle società sulle proprie azioni) è vietata(resta valida ma è attribuita ex lege ai soci o agli
amministratori,che sono obbligati ad effettuare i conferimenti) la sottoscrizione di azioni proprie da parte di
una società(per evitare che la società diventi socia di se stessa, garantire l’alterità e la reale consistenza del
capitale sociale); è ammesso l’acquisto a determinate condizioni (autoriz zazione dell’assembla; acquisti
effettuati con utili o riserve; mai più di 1/10 del capitale sociale; le azioni ad oggetto devono essere
interamente liberate altrimenti la società sarebbe debitrice di se stessa) con il fine di stabilizzare il titolo o
di investire fondi.in ogni caso le azioni detenute dalla propria società perdono momentaneamente i diritti
sociali che vengono ripartiti tra le altre azioni.
OBBLIGAZIONI: rappresentano lo strumento tecnico che consente alle società di procurarsi nuove
disponibilità finanziarie (aumentare il patrimonio) senza dover aumentare il capitale sociale, sono dei titoli
di credito a reddito fisso, emessi in massa,con uguali caratteristiche, soggette allo stesso piano di
ammortamento e con unica garanzia, che incorporano un diritto al pagamento di una determinata somma a
scadenza, più degli interessi % (diritto di mutuo). Lampante è la differenza dalle azioni: non attribuiscono
status di socio ma documentano esclusivamente l’esistenza del credito verso la società sono indirizzate a
quei risparmiatori più tranquilli che preferiscono un interesse fisso. Per incentivare l’interesse dei
risparmiatori il legislatore ha introdotto diversi tipi di obbligazioni: indicizzate(per contenere gli effetti
della svalutazione monetaria, adeguano il rendimento al mercato finanziario) a premio(riconoscono oltre al
rendimento, il diritto a partecipare all’estrazione di premi); partecipanti(oltre all’interesse fisso riconoscono
un premio in base agli utili); con diritto di opzione; in ecu(o altra valuta, seguono l’andamento di altre
valute appunto, speso , ma non sempre più stabili della lira); subordinate(sono rimborsabili sempre prima
delle azioni); convertibili: riconoscono la facoltà di ottenere la conversione del titolo in azioni; di novare
l’originario rapporto di mutuo in uno di partecipazione sociale, fruendo del diritto potestativo di
sottoscrivere azioni, della stessa società(convertibili proprie, procedimento diretto) o di altre(convertibili
improprie procedimen to indiretto) , in luogo del rimborso del capitale, utilizzando quale conferimento, le
somme versate per l’acquisto delle obbligazioni. Ovviamente sono imposte regole per evitare che tramite
questo tipo di obbligazioni si eludano quelle dettate per le azioni. L’art 2420 bis definisce solo il
procedimento diretto e determina che l’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni
convertibili, determinando il rapporto di cambio tra queste e le azioni , il periodo e le modalità della
conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non è stato interamente
versato(comma1) e non possono essere emesse sotto al loro valore nominale(comma3). La delibera di
emissione ne contiene un’altra di aumento di capitale per un ammontare corrispondente al valore delle
azioni da convertire, che dipende da cosa decidono gli obbligazionisti. aumento elastico. Durante il periodo
di pendenza del credito è importante che la società non intacchi il contenuto economico del diritto di
conversione e il legislatore ha regolamentato operazioni di: riduzione di capitale esuberante, modifiche
delle norme sulla ripartizione degli utili, le fusioni (per svolgere dette operazioni si deve attribuire, agli
obbligazionisti convertibili, un periodo di conversione anticipata che gli permetta di partecipare
all’operazione come socio); riduzione di cap. per perdite e aumento di cap. mediante attribuzione di
riserve(il rimedio qui è la modifica del rapporto di cambio); aumento di cap. a pagamento(art 2441 il
legislatore attribuisce diritto di opzione anche agli obbligazionisti equiparandoli di fatto agli azionisti)
Consentono una prova "prenuziale", il creditore rimane "alla finestra" e può decidere , in base alla
gestione della società se diventare socio o no.; obblig.con warrant(con diritto di opzione sulle azioni
dell’ente, oltre al diritto di credito). Limiti art. 2410 non possono essere emesse per somma eccedente il
capitale versato ed esistente(da ultimo bilancio) eccetto particolari ipotesi (operazioni garantite da ipoteca
su immobili per 2/3 del valore o da titoli di stato, per interessi nazionali in casi eccezionali); le operazioni
superiori a 10 miliardi vanno comunicate alla B. d’I. Non è possibile ridurre il capitale se non in
proporzione alle obbligazioni rimporsate(per tutelare gli obbligazionisti). Emissione: (sono escluse le s.r.l.)
deve essere deliberata dall’assemblea riunita in sede straordinaria(derogabile agli amministratori art.2420)
e eseguita dopo l’omologazione del tribunale e l’iscrizione nel registro delle imprese. Le obbligazioni
possono essere nominative o al portatore e devono indicare: denominazione, oggetto, sede della società e
dell’ufficio del registro dove è iscritta, il capitale esistente versato, la data di delibera, l’ammontare
complessivo di obblig. emesse il valore nominale il saggio di interesse , le garanzie, il modo di pagamento.
La comunanza degli interessi degli obbligazionisti(le obbligazioni hanno tutte identiche caratteristiche) ha
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determinato un’ Organizzazione comune che si articola in 2 organi : l’assemblea degli
obbligazionisti(nomina il rappresentante comune, delibera sulle modifiche delle condizioni del prestito,
sulla proposta di amministrazione controllata, su fondi di riserva ,ecc.); il rappresentante comune(durata
3ennale, rieleggibile, può essere un non-obbligazionista, percepisce compenso, rappresenta
processualmente gli obbligazionisti e fa eseguire le delibere dei soci). Sono comunque sempre esperibili,
nonostante il rappresentante comune, azioni singole.
GLI ORGANI SOCIALI: L’ASSEMBLEA. È l’organo sovrano della società, costituisce la riunione di tutti
i soci, con l’intento di manifestare la volontà sociale. È un organo con funzioni esclusivamente deliberative
le cui competenze sono strettamenter connesse alle decisioni più importanti della compagine societaria.
Adempimento essenziale per la sua costituzione è la convocazione: tale formalità è normalmente rimessa
all’organo amministrativo, che in alcuni casi vi deve provvedere per legge (approvazione del bilancio,
sostituzione degli amministratori mancanti quando manca la maggioranza, per integrare il collegio
sindacale, per la diminuzione di oltre 1/3 del capitale per perdite, se si verifica una causa di scioglimento,
se richiesto da 1/5 dei soci, per annullare azioni proprie illegittimamente acquistate). In alcuni casi la
convocazione spetta al collegio sindacale (se gli amministratori in una delle precedenti circostanze non vi
hanno provveduto, se vengono a mancare tutti gli amministratori, se soci rappresentanti il 5% del capitale
facciano denuncia di fatti censurabili) e infine anche al tribunale (al presidente se alla denuncia fatta da da
soci che rappresentino 1/5 -1/10 per le società quotate- di capitale non abbia provveduto ne il consiglio di
amministrazione ne il collegio e al tribunale come collegio sempre per irregolarità denunciate 1/10-1/20 per
le quotate-). L’ assemblea viene convocata nella sede della società, mediante avviso pubblicato sulla
gazzetta ufficiale almeno 15 gg prima e deve contenere l’indicazione del giorno, ora, luogo, ordine del
giorno(tutte le materie da trattare, si esclude che si possa trattare di altre materie non menzionate nello
stesso, a meno che strettamente connesse a quelle esaminate. Fa eccezione l’integrazione legale dell’ordine
del giorno, cioè le delibere sulla responsabilità degli amministratori in sede di approvazione del bilancio).
Dato il valore puramente informativo della convocazione, in caso di assemblea totalitaria (se c’è la
presenza di tutti i soci,amministratori,sindaci) l’assemblea si reputa costituita anche senza le formalità
richieste, ma ogni partecipante può opporsi alla delibera su materie di cui si ritenga poco informato,
mancando la convocazione con ordine del giorno). Se manca il quorum costitutivo occorre procedere a 2°
convocazione(entro un mese dalla prima con preavviso di 8 giorni, ma non nello stesso). Per le s.p.a.
quotate è prevista anche la 3° convocazione. Per tutte le materie comuni l’assemblea può essere convocata
in sede ordinaria (approvazione del bilacio; nomina di amministratori o sindaci e loro compensi; altri
oggetti relativi alla gestione). Deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio ed ha competenze generiche. Si costituisce con la presenza della metà del capitale sociale e
delibera con la maggioranza delle azioni intervenute, in 1° convocazione; non c’è quorum costitutivo ma
delibera a maggioranza, in 2°. In sede straordinaria invece ha competenze speciali limitate alle materie
dettate dalla legge (modificazioni dell’atto costitutivo, emissione di obbligazioni, nomina e revoca dei
liquidatori, non emissione di azioni, proposta di concordato e di ammissione alla amministrazione
controllata). non è previsto quorum costitutivo ma esso viene in via indiretta dal fatto che che le delibere
sono a maggioranza del capitale esistente e non solo quello intervenuto( in 1° maggiranza assoluta del
capitale sociale; in 2° 1/3 del capitale sociale, escluse le materie che minano le basi della società; in 3°
invece è prevista la presenza di 1/5 del capitale e la maggioranza dei 2/3 di esso) dalle Sono previste
assemblee speciali (o di categoria) se la società abbia diversi tipi di azioni e servono a tutelare i titolari di
qusto tipo di azioni da pregiudizi arrecabili dall’assemblea generale. Svolgimento dell’ assemblea. È
presieduta dal presidente, indicato nell’atto costitutivo(o designat dall’assemblea), che apre la riunione,
pone gli argomenti in discussione, mette ai voti(con qualsiasi metodo) le proposte e proclama i risultati
infine, sottoscrive(insieme al segretario o notaio) le attività in un verbale . da rilevare che soci
rappresentanti 1/3 del capitale possono chiedere una sola volta il rinvio ad altra data per argomenti su cui
non si ritengano sufficientemente informati. L’intervento(in assemblea) spetta agli azionisti(sia iscritti al
libro soci che legittimati in base a serie continua di girate) che abbiano depositato i loro titoli presso la sede
almeno 5 gg prima della riunione oltre che all’usufruttario, al creditore pignoratizio e al sequestratario; non
spetterebbe all’azionista di azioni senza diritto di voto, ma dal ’98(in modifica legge del ’74) gli azionisti
risparmio possono partecipare. È ammessa la rappresentanza ma va fatta per iscritto ed ha validità per una
singola assemblea, la delega non può essere in bianco ne affidata a amministratori sindaci o dipendenti, la
stessa persona non può rappresentare più di 10 soc; per le società quotate è ammesso il voto per
corrispondenza. Conflitto d’interessi: il diritto di voto è limitato(si può solo astenere o votare a favore
della società) per il socio, nelle deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con quello dell’ente.
Perché venga annullato il voto però vadimstrato che il voto è determinante per l’approvazione della
delibera in conflitto e che questa possa arrecare danno alla società. L’invalidità(delle delibere, vedi anche
impugnativa del bilancio) è regolamentata da una normativa ad hoc distinta dalla generale invalidità
negoziale. le delibere prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo sono vincolanti per tutti i
soci(anche assenti o dissenzienti); può configurarsi secondo la fattispecie dell’annullabilità: se contro la
legge o l’atto costitutivo(vizi di quorum, di forma nella convocazione, ecc.), va impugnata nel tribunale del

luogo in cui ha sede la società entro 3 mesi ed ha effeto rispetto a tutti i soci, ma non rispetto ai terzi
contraenti in buona fede. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, sempre, con
effetti universali e inconvalidabile, se riguarda l’oggetto sociale(impossibile, illecito, contrario all’ordine
pubblico o al buon costume)
GLI AMMINISTRATORI: costituiscono l’organo cui spetta la gestione sociale(decidere affari, come
compierli, ecc.) l’assemblea non può sindacare gli atti di gestione, gli amministratori possono impugnare
eventuali deliberazioni illegittime dell’assemblea. Gli amministratori non sono considerati più mandatari
dei soci, ma vengono nominati con uno specifico contratto(di amministrazione appunto; altra dottrina:
insito nel contratto stesso di società ), sono il motore e il timone della società, attuano le deliberazioni
dell’assemblea, la convocano, hanno la rappresentanza istituzionale (rappresentano ai terzi la volontà
dell’ente), eleggono un presidente tra di loro, deliberano a maggioranza del consiglio(se il voto di uno va in
conflitto con i propri interessi egli deve astenersi, sennò può essere impugnato). La qualifica di
amministratore può essere assunta, oltre che da un socio, anche da un estraneo(purchè non, interdetto,
inabilitato, fallito, o interdetto da pubblici uffici). Può inoltre essere previsto un comitato esecutivo(o un
amministratore delegato) composto da alcuni amministratori con compiti delegati(non è possibile delegare:
la redazione del bilancio, aumenti di capitale, le convocazioni di assemblea per perdite). Nomina: spetta
all’assemble(meno i primi amministratori,nominati nell’atto e in alcuni casi può spettare allo stato). La
nomina è al massimo 3ennale ma è rinnovabile; quando è accettata il ricevente deve chiederne inscrizione
nel registro delle imprese e depositarvi la firma. Alla fine quindi la nomina è espressione della
maggioranza(che può quindi eleggere tutti gli amministratori), a discapito dei soci; c’è però la possibilità
,per favorire soci di minoranza, di introdurre clausole(art.2368 ad es. introduzione del voto di lista, i
candidati vengono elencati con numero progressivo e i voti ottenuti , divisi per il numero degli
amministratori, i quozienti determinano gli eletti) Revoca : spetta, in qualsiasi momento
all’assemblea(anche per i primi amministratori), se avviene però senza giusta causa, sono dovuti i danni(è
automatica in caso di inizio di azione di responsabilità da almeno 1/5 dei soci,implicita). Altre cause di
cessazione dell’ufficio prima della scadenza sono: rinuncia(dimissioni, che producono immediatamente
effetto, solo se rimane in carica la maggioranza del consiglio, sennò hanno effetto dopo che è ricostituita);
decadenza(ha effetto dopo il ricostituimento del consiglio); morte(o venuta meno di requisiti o
sopravvenuta incapacità, es. fallimento). Per la sostituzione sono previste 3 ipotesi: cooptazione(se nel
corso dell’ esercizio vengono a mancare degli amministratori, senza tuttavia, far mancare la maggioranza di
essi, si sostituiscono e restano in carica fino a nomina dei nuovi nella successiva assemblea); sostituzione
immediata(in caso venga meno la maggioranza, i restanti convocano immediatamente l’assemblea, che
provvede alla sostituzione; in caso vengano a mancare tutti, es. amministratore unico, i sindaci convocano
l’assemblea). La rappresentanza:è una delle funzioni essenziali svolte dagli amministratori , tra questi
spetta a quelli iscritti nell’atto costitutivo(se più di uno deve essere specificato se hanno potere di agire in
via disgiunta o congiunta, normalmente va al presidente). Chi ha la rappresentanza può compiere tutti gli
atti che riguardano l’oggetto sociale. Per tutelare l’affidamento dei terzi, il legislatore(dirett. UE) ha fissato
dei principi: i terzi possono fare affidamento in coloro che sono pubblicizzati rappresentanti e in caso di
invalidità della nomina non si possono opporre loro le azioni già svolte; tale vincolo rimane pure per atti
estranei all’oggetto social(e che per la sua complessità, non può facilmente essere individuato dai terz)i o
in violazione dei limiti posti all’operato degli amministratori (salvo frode). La responsabilità nei confronti
della società (degli amministratori in solido-principio di vigilanza) è di natura contrattuale, essi devono
usare la diligenza del mandatario(media-controverso), è però obbligazione di mezzi e non di risultato.
L’azione della società (di responsabilità) può essere esercitata art.2392 per qualsiasi danno recato alla
società, deve essere deliberata dall’assemblea con le consuete maggioranze e iniziata dagli
amministratori(se non contro se stessi) o da un curatore(per gli amministratori ancora in carica appunto); se
approvata da 1/5 dei soci vale anche come revoca, ugualmente la rinuncia all’azione o la
transazione(accordo tra società e amministratori) non si possono attuare contro il voto di 1/5 dei soci.
l’azione dei creditori gli amministratori sono responsabili anche verso i creditori sociali ,esclusivamente
però per l’inosservanza dell’ obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale(l’azione può essere
proposta solo quando questo non è in grado di soddisfare i creditori stessi art. 2394). È discusso se le azioni
di responsabilità siano 2 autonome o la stessa esercitata in 2 vie(dalla società e dai creditori che
lamentano l’inerzia dell’assemblea nel rivalersi sugli amministratori). A favore della 1° tesi è il fatto che
la transazione societaria paralizza quella dei creditori fino a eventuale revoca. A sostegno della 2° invece
c’è il fatto che il presupposto tra le 2 azioni è diverso e che la rinuncia (dell’azione societaria) non blocca
i creditori sociali, in più la legge fallimentare art.146 attribuisce al curatore facoltà di esercitare tutte e
due le azioni(inconcepibile l’esercizio in via surrogatoria di un’azione che gli spetta in via diretta). La
conseguenza di ciò è il fatto che quella dei creditori è configuarabile come un’azione extracontrattuale(a
differenza di quella societaria che è contrattuale) e i risultati eventualmente positivi andrebbero di diritto ai
creditori (se si accettasse invece la tesi di azione surrogatoria, andrebbero a vantaggio della società, dei
creditori solo indirettamente). L’azione individuale(del socio o del terzo) art.2395 afferma che le
disposizioni precedenti non pregiudicano i diritti del singolo socio o terzo , direttamente danneggiato dagli

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amministratori(non solo perché hanno intaccato il patrimonio sociale. Es. un socio investe tutto il suo
patrimonio nella società e lo perde tutto; ebbene ciò non sarà una colpa diretta ma spetterà sempre alla
società proporre l’azione. La legge Draghi ha introdotto nuove norme per dare maggiore voce alle
minoranze azionarie; poiché si pensava che la maggioranza dell’assemblea proteggiesse gli
amministratori e non li perseguisse quasi mai con azioni di responsabilità. Così ha introdotto, per le
società quotate in borsa, la possibilità di azioni sociali di responsabilità ad iniviativa minoritaria(anche
meno del 5% del capitale). L’importazione di queste norme senza i dovuti filtri, può però provocare forti
turbamenti nella vita societaria poiché l’azione potrebbe essere effettuata con fini speculativi.
I SINDACI: compongono l’organo di controllo interno della s.p.a cui è affidata la vigilanza della gestione
sociale, al fine di garantire il rispetto della legge e dell’atto costitutivo. Sono inseriti in un’organo di natura
collegiale (collegio sindacale) composto da 3 fino a 5 membri effettivi, soci o non, più 2 supplenti che
subentrano in caso di morte o rinuncia in ordine di età. Per garantirene la competenza il legislatore ha
disposto che essi debbano essere scelti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il ministero di
grazia e giustizia. Per garantirne indipendenza, offuscata dal fatto che il collegio viene comunque eletto
dall’assemblea(controllore controllato, ne è stata recentemente infatti proposta l’eliminazione) non sono
eleggibili, oltre gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e chi ha subito condanna che comporta interdizione dai
pubblici uffici anche il coniuge, i parenti o affini fino al 4° grado degli amministratori e i dipendenti della
società. Inoltre i sindaci restano in carica per 3 anni e non possono essere revocati se non per giusta causa
che va approvata con decreto del tribunale, sentito l’interessato, la nomina(e la revoca) va iscritta nel
registro delle imprese; la loro retribuzione viene fissata prima dell’entrata in carica e non è modificabile nel
triennio(sempre per evitare giudizi compromessi). Compiti il collegio si riunisce almeno una volta a
trimestre e redae verbale delle riunioni, delibera a maggioranza assoluta e ha compiti essenzialmente di
controllo contabile: la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri (ma anche la redazione di alcune
poste più tecniche: -immmobilizzazioni immateriali -avviamento); la consistenza di cassa, valori e titoli;
compiere atti di ispezione e controllo(i singoli sindaci). Ma anche compiti di amministrazione attiva: (con
carattere suppletivo) convocare l’assemblea, quando non vi provvedano gli amministratori, per le ipotesi
obbligatorie previste dalla legge. L’azione dei sindaci può anche essere attivata dall’iniziativa dei soci(se
rappresentanti di più di 1/20 del capitale sociale il collegio dovrà indagare subito e convocare l’assemblea
con urgenza) Responsabilità: i sindaci devono adempiere con la diligenza del mandatario sono reponsabili
per la verità delle loro attestazioni(responsabilità diretta) e solidamente con gli amministratori per i fatti e le
omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto, se essi avessero vìigilato come
dovevano(responsabilità indiretta, culpa in vigilando). In particolare per le società quotate (d.leg. n58/’98)
il collegio sindacale non deve più essere composto da revisori contabili iscritti all’albo ma da soggetti con
requisiti di onorabilità e professionalità individuati dal ministero del tesoro(sentita banc’italia e isvap); non
vi è più un limite massimo di sindaci e alcuni di essi devono rappresentare la minoranza. Il collegio qui
perde tutte le funzioni di revisione contabile, che è affidato alle apposite società esterne.
IL CONTROLLO ESTERNI: quello giudiziario è il principale tipo di controllo esterno, finalizzato ad
accertare la legalità formale e sostanziale dei singoli atti dell’ente. Tale controllo si svolge
fondamentalemente mediante giudizio di omologazione dell’atto costitutivo e delle sue successive
modificazioni; per l’approvazione della deliberazione di revoca dei sindaci per giusta causa; infine
(art.2409) al pubblico ministero (e al 10% soci) è riconosciuto potere di richiedere ,ogni qual volta
sussistano dei sospetti di gravi irregolarità nella gestione,il controllo giudiziario del tribunale sull’ente. Per
le società quotate in borsa poi, un importante controllo è effettuato dalla consob: organo collegiale,
nominato dal presidente della repubblica, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che vigila sulla
trasparenza dei mercati finanziari attraverso mansioni di carattere ispettivo e istruttorio. Altro controllo
parallelo a quello del collegio sindacale è effettuato dalle società di revisione: degli enti, iscritti in uno
speciale albo, cui vengono demandate funzioni di riscontro contabile.
IL BILANCIO: Il bilancio di esercizio è un documento contabile che rappresenta in modo veritiero la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’ esercizio stesso. Si
compone di 3 parti: stato patrimoniale: il prospetto contabile della consistenza patrimoniale della società
al termine di ogni esercizio e contiene l’indicazione, in colonne contrapposte, degli elementi attivi(crediti
verso i soci, immobilizzazioni-immateriali –materiali-finanziarie, attivo circolante, ratei, risconti) e
passivi(patrimonio netto, fondi rischi e oneri, t.f.r., debiti, ratei, risconti) con la precisazione del loro valore;
in più vanno iscritti in calce i conti d’ordine che informano circa l’esistenza di rischi e impegni
futuri(fideiussioni avvalli garanzie reali) non incidenti sulla consistenza attuale del patrimonio sociale. Il
conto economico: mediante l’indicazione dei proventi realizzati e dei costi sostenuti, riassume il risultato
economico della gestione annuale dell’ente. Il suo contenuto indicato dall’art. 2425 è espresso in forma
scalare e indica gruppi di voci: valore della produzione, costi della produzione, proventi e oneri finanziari,
rettifiche di valore di attività finanziarie, proventi e oneri straordinari. (mentre precedentemente veniva
redatto a colonne contrapposte). La nota integrativa: è il terzo documento che compone il bilacioe
contiene informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico d’esercizio, sul
numero dei dipendenti, sui compensi degli amministratori e dei sindaci e sui titoli emessi dalla società.
Valutazione: sono criteri molto articolati, (finalizzati per lo più ad evitare la formazione di riserve occulte
per l’autofinanziamente) art 2426 sub1 le immobilizzazioni sono inserite al costo di acquisto o di
produzione(maggiore rigidità rispetto a prima che era un limite); sub2 criterio dell’ammortamen to,si
iscrive il valore originario meno la quota di ammortamento; sub 3,4,5 riguardo ai costi di partecipazione in
altre imprese, agli ampliamenti(possono essere ammortizza ti in 5 anni); sub6 l’avviamentopuò essere
iscritto se acquisito a titolo oneroso; sub7,8 il disaggio sui prestiti va iscritto nell’attivo e ammortizzato in
ogni esercizio , i crediti vanno iscritti al presumibile valore di realizzo; sub9,10 criteri relativi alle
rimanenze titoli, ecc. sub11 i lavori in corso vanno iscritti prudentemente; sub12 attrezzature industriali
materie prime possono iscritte nell’attivo ad un valore costante(se rinnovate di frequente) Formazione (del
bilancio): deve essere redatto ogni anno, alla chiusura di ciascun esercizio. Fasi: è predisposto dagli
amministratori e corredato di una relazione sull’andamento della società e della gestione; 30 gg prima
dell’assemblea vanno comunicati al collegio sindacale che fa un’altra relazione; qualora serva il giudizio di
conformità(società quotate,) va trasmesso a una società di revisione che esprime un giudizio di conformità
cui si potranno appellare i soci e la consob per impugnare il bilancio e richiedere giudizio in tribunale; dai
15 gg precedenti all’assemblea, il tutto deve rimanere depositato in società per la presa visione; l’assemblea
(convocata 4 mesi prima della chiusura dell’esercizio) in sede ordinaria, approva il bilancio(non può
modificarlo ma ne sancisce l’efficacia) e distribuisce eventuali utili.; copia del bilancio approvato va
depositata presso l’ufficio del registro. Utili art2433: rappresentano un’ eccedenza del patrimonio sociale
sul capitale nominale e quindi, un effettivo guadagno della società la cui presenza rende possibile la
distribuzione di dividendi ai soci. La distribuzione dei dividendi non è obbligatoria ma deliberata dagli
amministratori, in presenza di utili e i soci non possono vantare alcun diritto(gli utili distribuiti comunque,
non sono ripetibili; è ammesso anche l’acconto sui dividendi). A causa di vincoli di destinazione, non tutti
gli utili possono essere distribuiti: riserva legale(1/20 degli utili sono destinati a un autofinanziamento
obbligatorio); riserve statutarie(aggiunte a quelle legali , sono inserite nell’atto costitutivo per
salvaguardare il capitale dell’ente); partecipazioni degli amministratori (sono infatti computate sugli utili
netti). Per società più piccole( che non superino 2 di questi parametri: attivo 4700 milioni; ricavi da vendite
9500 milioni; n.medio di dipen. 50) si può applicare il bilancio in forma abbreviata. In aggiunta al
proprio bilancio poi, le società di capitali capogruppo (che controllano almeno un’impresa anche di
persone), devono redarre un bilancio consolidato di gruppo in cui si descrive la situazione economica del
gruppo; sono capogruppo anche le imprese che ne controllano altre in forza di un contratto, o di un accordo
con altri soci(sindacati di voto). L’impugnazione: è un’azione generale di annullamento della delibera
assembleare, può essere presa ogni volta la delibera non risulti conforme all’atto costitutivo o alla legge;
l’azione di nullità invece è specifica, possibile solo quando l’oggetto è illecito o impossibile, tutto l’inverso
rispetto alle nozioni generali sul contratto; conseguenza di ciò sarà che ad essere legittimati ad esperire
l’azione di annullamento saranno solo i soci, gli amministratori e i sindaci e con un termine di 3 mesi. Pare
evidente come l’interesse protetto sia quello della stabilità delle delibere della società, tutelando
l’interesse dell’impresa a operare senza incertezze. In particolare l’impugnazione del bilancio ha provocato
controversie tra cassazione e il tribunale di Milano, la suprema corte ha difeso la tesi che un bilancio,
soltanto se violava il principio di verità, era annullabile. Per contro milano tendeva ad annullare tutti i
bilanci viziati. Per le s.p.a.quotate , che vengono certificate dalle società di revisione, il bilancio può essere
impugnato dal 5% dei soci(e non dal singolo assente o dissenziente) per mancanza di conformità alle norme
che ne disciplinano la redazione entro 3 mesi e entro 6 mesi anche dalla consob. Altri libri contabili: la
s.p.a in quanto imprenditore commerciale, è obbligata a tenere i libri indicati all’art. 2214 (libro giornale,
libro degli inventari, ecc.) in più è obbligata a tenere quelli : dei soci; delle obbligazioni; delle adunanze e
deliberazioni- dell’assemblea, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del comitato
esecutivo(se esiste), dell’ assemblea degli obbligazionisti; detti libri sono numerati pagina per pagina e
bollati e sono liberamente consultabili dai soci e dal rappresentante degli obbligazionisti.
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