COMUNE DI SANREMO (IM) __________________________________________________________________________ CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. CAPO I – NORME GENERALI ART. 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 1. La concessione ha per oggetto il servizio per l'accertamento e la riscossione di: - Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni, - Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, - Canone ricognitorio passi carrabili non soggetti a Tosap, - Tassa smaltimento rifiuti giornaliera. 2. Il servizio è relativo a tutto il territorio comunale, frazioni comprese, e include l’attività di accertamento e la riscossione spontanea e coattiva. 3. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative in materia ed, in particolare, dal Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446. 4. Per quanto riguarda la Tosap, sono escluse dalla concessione le aree del nuovo Mercato dei Fiori costruito in località Valle Armea, in quanto esenti ai sensi dell’art.37bis del vigente Regolamento comunale. 5. Qualora nel corso della concessione, l’Amministrazione Comunale decidesse di sostituire la riscossione della Tosap o dell’Imposta sulla pubblicità con il relativo Canone di cui agli artt.62 e 63 del D.Lgs. n.446/1997, il concessionario subentrerà nella riscossione del canone sulla base delle norme regolamentari e delle tariffe approvate dall’Ente. ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° gennaio 2010 o, in alternativa, se l’aggiudicazione fosse successiva alla predetta data, dal primo giorno del mese successivo alla data di aggiudicazione. 2. Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del comune. 3. La concessione potrà essere eventualmente rinnovata per un ulteriore periodo di anni 4 (quattro), qualora sussistessero ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, ai sensi della normativa vigente alla scadenza del contratto. 4. Tuttavia, nel caso in cui non si procedesse al rinnovo contrattuale, per qualsiasi motivo, il Concessionario è obbligato, previa richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale, a continuare il servizio fino a 12 (dodici) mesi dopo la naturale scadenza, alle medesime condizioni economiche e a parità di prestazioni, fatte salve eventuali norme che potrebbero essere successivamente emanate in materia. 5. La concessione si intende altresì risolta di pieno diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti la cessazione della concessione stessa o che comunque sottraggano all’ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio a società private; in tal caso non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento danni per effetto della decadenza anticipata della concessione. 2 ART. 3 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E MINIMO GARANTITO 1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo. 2. Il Concessionario ha l’obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito per ogni anno di concessione (inteso come esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre), senza possibilità di effettuare compensazioni tra un anno e l’altro. 3. Il minimo garantito è determinato negli importi di seguito specificati, da intendersi al netto di qualsiasi onere afferente l’aggio, IVA inclusa: - per la gestione della Tosap, Tarsug e Canone ricognitorio € 600.000,00 (seicentomila) - per la gestione della Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni € 380.000,00 (trecentoottantamila). 4. Nel caso di aggiudicazione successiva al 1° gennaio 2010, il minimo garantito per il primo e l’ultimo anno di gestione sarà rideterminato proporzionalmente, considerando anche la scadenza del termine di versamento dei tributi annuali. 5. L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura risultante dalla procedura di gara ed è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di Imposta sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone ricognitorio e Tassa smaltimento rifiuti giornaliera. ART. 4 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 1. Il conferimento della concessione del servizio in oggetto ex art.30 del D.Lgs. n.163/2006 avviene mediante procedura aperta, con le modalità e i criteri previsti dal disciplinare di gara, tra ai soggetti iscritti alla prima categoria dell’Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e regolato dalle disposizioni di cui al D.M. 11 settembre 2000 n.289. ART. 5 CAUZIONE 1. A garanzia del contratto la Ditta risultata aggiudicataria del servizio è tenuta a prestare, prima della stipulazione, una cauzione costituita a norma della Legge 10-61982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito complessivo per anno. 2. Qualora la cauzione venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune appaltante. 3. Il Comune ha facoltà di procedere ad esecuzione sulla cauzione in caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639. 4. La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo del reintegro della stessa da parte del Concessionario nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune. 5. La cauzione prestata viene restituita o svincolata al termine della concessione solo 3 successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti delle pubbliche affissioni, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte dell’Ufficio tecnico comunale in contraddittorio con il Concessionario, nonché all’accertamento della inesistenza di pendenze economiche e dell’avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione. ART.6 REVISIONE TARIFFE 1. Nel caso di revisione della disciplina dei tributi e/o entrate oggetto del presente appalto che determinino una variazione di gettito superiore al 10% (dieci per cento) o di variazione delle relative tariffe superiore al 10% (dieci per cento), deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio e il minimo garantito convenuti dovranno essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni. ART.7 VERSAMENTI DELLE RISCOSSIONI 1. Il Concessionario ha l'obbligo di versare alla tesoreria comunale l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio contrattuale, a scadenze trimestrali posticipate, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre, e previa presentazione del rendiconto delle riscossioni lorde effettuate nel trimestre, corredato dei relativi estratti di conto corrente postale. 2. Il rendiconto analitico, distinto per ciascuna tipologia di tributo/entrata (Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone ricognitorio sui passi carrabili, Imposta comunale sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, Tassa smaltimento rifiuti giornaliera), deve contenere l’esatta indicazione degli importi incassati, distinti per imposta/tassa/canone, sanzioni, interessi, spese, causale, tipologia di pagamento, importo trattenuto a titolo di aggio e conseguente importo netto versato, secondo uno schema concordato con il competente ufficio comunale; al rendiconto deve essere allegata la ricevuta dell’accreditamento alla tesoreria comunale. 3. L'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata trimestrale, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa. 4. Nell’ipotesi in cui l’ammontare delle riscossioni anzidette non raggiunga il minimo garantito annuo, il Concessionario è tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito, al netto di qualsiasi eventuale altro onere. ART.8 DECADENZA DELLA CONCESSIONE 1. La decadenza del concessionario può essere richiesta dall’Ente ai sensi dell’art.13 del D.M. 11 settembre 2000, n.289. ART.9 RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO 1. Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione il concessionario assume l'intera responsabilità del servizio oggetto del presente Capitolato e subentra al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai 4 regolamenti comunali. 2. Il concessionario tiene completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compresa la gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni. 3. A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di responsabilità civile derivante dall’effettuazione del servizio con compagnia assicuratrice autorizzata all’esercizio nel ramo danni sul territorio della Repubblica, con un massimale minimo per sinistro pari ad € 2.500.000,00 e validità pari alla durata del contratto. 4. Copia di tale polizza, autocertificata conforme all’originale, dovrà essere consegnata al Settore Servizi Finanziari – Servizio Tributi entro e non oltre 10 gg. dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 5. Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell’Ente appaltante e dei propri dipendenti. 6. Nell’ipotesi di mancata copertura del citato contratto assicurativo per qualsivoglia causa, i danni verificatisi restano comunque in capo alla Ditta appaltatrice ART.10 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE 1. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, fatto salvo il caso di proroga di cui all’art.2, comma 4. 2. Per le posizioni per le quali non sia stato possibile emettere e/o notificare avviso di accertamento entro la suddetta scadenza, il Concessionario dovrà consegnare al Comune gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il prosieguo dell’istruttoria, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto; il relativo gettito verrà riconosciuto in capo al Comune o al Concessionario subentrante. 3. Alla scadenza della concessione il concessionario ha l’obbligo di trasferire al Comune o al Concessionario subentrante tutta la documentazione inerente la sue gestione. 4. La banca dati completa (archivio contribuenti, oggetti di imposta ed ogni altro dato o notizia utile alla gestione) dovrà essere restituita al termine del periodo di concessione in un formato gestibile con applicativi di Microsoft Office; gli eventuali costi di conversione saranno a carico del concessionario uscente. ART.11 CARATTERE DEL SERVIZIO 1. Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate. 2. Al Concessionario sono affidate le attribuzioni di Funzionario Responsabile di cui all’art.11, comma 3, e art.54, comma 3, del D.Lgs. n.507/1993, che sono esercitate da un suo rappresentante. ART.12 RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO 1. Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che sia in possesso dei requisiti di cui al D.M. 11.09.2000. 2. Al rappresentante del Concessionario è affidata la responsabilità della direzione del 5 servizio di accertamento e riscossione delle entrate oggetto della concessione e le attribuzioni di Funzionario Responsabile della gestione, di cui all’articolo precedente. ART.13 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO 1. Il Concessionario per tutta la durata della concessione, a tutti gli effetti del contratto e di legge, elegge e mantiene in Sanremo il proprio domicilio, presso il quale l’Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare richieste, avvisi, diffide, notificazioni, atti giudiziari e ogni altra comunicazione. 2. E’ in ogni caso facoltà del Comune inviare comunicazioni alla sede legale della Ditta. 3. Le comunicazioni di cui al primo comma possono essere effettuate al rappresentante del Concessionario di cui all’articolo precedente. ART.14 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO 1. Il concessionario del servizio è tenuto ad istituire a sue spese, nell'ambito del territorio comunale situato in zona centrale, un apposito ufficio per lo svolgimento del servizio in oggetto, decorosamente arredato e di gradimento dell'Amministrazione comunale, collocato in posizione visibile e di comodo accesso al pubblico. 2. Il locale dovrà essere privo di barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente. 3. L’ufficio deve essere obbligatoriamente aperto al pubblico dal lunedì al sabato per un minimo di 30 (trenta) ore settimanali. L’orario giornaliero di apertura e chiusura al pubblico sarà concordato con l’Amministrazione Comunale. 4. L'ufficio deve essere provvisto di apparecchio telefonico, telefax e casella di posta elettronica; l’ufficio deve inoltre dotarsi di hardware e software per la gestione della banca dati e di dispositivo POS per consentire i pagamenti da parte dei contribuenti tramite carta bancomat. 5. All'esterno dell'ufficio, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta “COMUNE DI SANREMO – SERVIZIO RISCOSSIONE TOSAP, PUBBLICITA’ E AFFISSIONI – GESTIONE DITTA ………………”. 6. Il Concessionario predispone quanto necessario affinché i contribuenti e gli utenti del servizio affissioni possano reperire le informazioni necessarie, esponendo nell’ufficio tutti i regolamenti, con relativi allegati, e gli atti dell’Amministrazione Comunale riguardanti il servizio. ART.15 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con personale di fiducia e mezzi idonei, in modo che il servizio stesso si svolga regolarmente, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari e nei tempi previsti. 2. Dovranno essere assegnate al servizio, con contratto di lavoro dipendente del corrispondente settore di attività a tempo pieno, un minimo di: n.2 (due) unità con funzioni amministrative (assunte contratto di lavoro impiegatizio d’ordine); n.2 (due) unità con funzioni operative addette al servizio affissioni, fatto salvo il subappalto di tale servizio. 3. In caso di rapporti di lavoro part-time dovrà essere comunque garantita complessivamente l’assegnazione al servizio di un numero di unità corrispondenti per 6 tempo lavorato a quelle sopra specificate. 4. Per le unità di personale obbligatorie con funzioni amministrative non sono ammessi i contratti di lavoro a progetto. 5. Il Concessionario deve trasmettere entro 45 gg. dall’affidamento del servizio copia dei contratti di lavoro, con indicato l’ufficio di Sanremo come sede di lavoro; le successive variazioni devono essere comunicate entro 30 gg. con contestuale trasmissione di copia dei nuovi contratti. 6. Il Concessionario dovrà organizzare il servizio ed il personale secondo il progetto tecnico offerto in sede di gara. ART.16 GESTIONE DEL SERVIZIO 1. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti e per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e previsionali. 2. Il concessionario deve mettere a disposizione del Comune, senza alcun onere aggiuntivo, la banca dati dei contribuenti e dei provvedimenti predisponendo interfacce in ingresso e in uscita on-line. 3. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Il personale dell’ufficio dovrà dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per l’evasione della pratica o per fornire la risposta all’utente. 4. Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della Legge n.675/1996 (trattamento dei dati personali), della Legge n.241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. n.445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modifiche ed integrazioni. 5. Il Comune si impegna a trasmettere al Concessionario, tramite gli uffici competenti, tutte le concessioni ed autorizzazioni e relativi allegati rilasciate per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l’installazione di mezzi pubblicitari e per l’effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità, nonché tutta la documentazione utile all’accertamento dei tributi e dei diritti in oggetto, al fine di consentirne la corretta e tempestiva riscossione. ART.17 SISTEMA DI RISCOSSIONE 1. Il Concessionario deve inviare agli utenti, almeno 15 gg. prima della scadenza ed anche in assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale dell’imposta sulla pubblicità, della tassa per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e del canone ricognitorio sui passi carrabili, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto. 2. In tale preavviso devono essere indicate le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento e la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, ed ogni altra indicazione utile, quale ad esempio indirizzo, recapito telefonico ed orari di apertura della sede locale. 3. Nell’avviso andranno specificate anche le forme di pagamento a disposizione del contribuente e dovrà essere allegato il bollettino precompilato per il versamento in conto corrente postale. 4. Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di 7 pagamento né da parte del contribuente né da parte del Comune. 5. Oltre alla modalità di pagamento con bollettino di conto corrente postale ed alle modalità previste dalla normativa vigente per il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, il concessionario dovrà mettere a disposizione dell’utente anche la possibilità di pagare con il sistema Pagobancomat, senza oneri aggiuntivi per lo stesso o per il Comune. 6. Il Concessionario dovrà attivare le nuove forme di pagamento che l’Amministrazione Comunale vorrà mettere a disposizione dei contribuenti nel corso della concessione. ART.18 DISCIPLINA DEL PERSONALE 1. La nomina del personale da adibire alla gestione spetta alla ditta concessionaria nel rispetto di tutte le norme di legge in vigore e in conformità del contratto sindacale di categoria. 2. Il Concessionario provvede a propria cura e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune. 3. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge. 4. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune. ART.19 TUTELA DELLA SICUREZZA 1. Il Concessionario deve organizzare la gestione del servizio in conformità al documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti, di cui all’art.4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche e integrazioni, nonché adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle pubbliche affissioni e alla manutenzione degli impianti. 2. Il Concessionario deve comunicare al Comune tutti gli atti e i comportamenti adottati in applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche e integrazioni. ART.20 OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO 1. Il Concessionario, con l’accettazione del presente Capitolato, si obbliga in particolare a: a) subentrare in tutti i diritti e gli obblighi del Comune, relativamente alla gestione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone ricognitorio, dell’Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa giornaliera di smaltimento; b) applicare il D.Lgs. n.507/1993 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti; c) applicare i regolamenti comunali che disciplinano i tributi e le entrate di cui alla lettera a); 8 d) applicare le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale; e) ricevere e riscontrare tempestivamente gli eventuali reclami degli utenti; f) applicare con particolare attenzione le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, approvato con il D.Lgs. n.212/2000 e successive modifiche e integrazioni; g) diffondere ed incentivare l’utilizzo del ravvedimento operoso nei casi di errori od omissioni commessi dai contribuenti; h) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti ai sensi del D.Lgs. n.546/1992 e successive modifiche e integrazioni; i) trasmettere al Servizio Tributi una relazione semestrale sullo stato del contenzioso; j) ricevere e registrare le dichiarazioni presentate dai contribuenti; k) procedere, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, ad accertamento e a rettifiche di ufficio, notificando apposito avviso al contribuente; l) non esentare alcuno dalle imposte o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali; m) effettuare entro 12 mesi dall’inizio del servizio un censimento generale delle posizioni tassate e tassabili, curandone l’aggiornamento annuale; n) adempiere a tutte le prescrizioni imposte dal presente Capitolato e rispettare puntualmente gli impegni assunti in sede di gara con la presentazione del progetto tecnico. ART.21 RECUPERO EVASIONE 1. Il Concessionario dovrà attuare il progetto di recupero dell’evasione con le modalità e la tempistica indicate nel progetto tecnico offerto in sede di gara. ART.22 MODIFICA DEI REGOLAMENTI E DELLE TARIFFE 1. Il Comune si riserva la facoltà di modificare i regolamenti e le tariffe in vigore, se consentito dalla legge, e la divisione del Comune in categorie speciale e normale. ART.23 MANIFESTI ED AVVISI 1. Il Concessionario è tenuto a predisporre ed affiggere i manifesti utili per rendere noti alla cittadinanza gli adempimenti generali relativi ai tributi oggetto del servizio. 2. Tutti i manifesti e gli avvisi che il concessionario pubblica con riguardo al servizio oggetto del presente Capitolato devono essere preventivamente approvati dal Dirigente competente. ART.24 CONTABILITÀ 1. Per la gestione contabile del servizio in oggetto il Concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 6 giugno 1994. 2. Il Concessionario deve predisporre a proprie spese tutti gli stampati, i registri, bollettari e quant’altro necessario per la gestione contabile. 3. La gestione contabile del servizio comporta l’apertura di due CONTI CORRENTI POSTALI, uno per Tosap e Tarsug e uno per Pubblicità e Affissioni, entrambi intestati 9 al Concessionario. 4. I certificati di versamento ed i relativi riepiloghi, dovranno esser conservati ed esibiti ad ogni richiesta dal Comune. 5. Il Concessionario dovrà, inoltre, mettere a disposizione dei contribuenti i bollettini di c/c postale preintestati, come da modelli approvati con Decreti Ministeriali in data 4.12.2001. 6. Altre forme di pagamento, oltre al versamento in c/c postale, devono essere concordate con l’Amministrazione Comunale, al fine di prevedere adeguate modalità di controllo. 7. Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo saranno conservati presso la concessionaria o presso il Comune alla cessazione della concessione per eventuali controlli e a disposizione della Corte dei Conti, secondo le norme della stessa impartite, per un periodo di anni 10 dalla data dell'ultima operazione. 8. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge. 9. Con cadenza trimestrale la Ditta concessionaria è tenuta a produrre apposita contabilità analitica, dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo. ART.25 OCCUPAZIONI ABUSIVE 1. Il Concessionario ha l’obbligo di rilevare e segnalare, nel più breve tempo possibile, al Corpo di Polizia Municipale le occupazioni abusive; gli uffici comunali provvederanno ad emettere i provvedimenti di rispettiva competenza. CAPO II – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA’ ART.26 IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Il Concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di aggiudicazione dell’appalto, di cui all’elenco fornito dal Servizio Progettazione e Arredo Urbano del Comune, nelle condizioni di fatto in cui gli stessi si trovano. 2. Il Concessionario provvede, esclusivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d’arte, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei suddetti impianti, in modo da garantirne la efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell’ambiente cittadino. 3. Il Concessionario provvede, inoltre, all’attuazione del progetto di manutenzione straordinaria e sostituzione impianti, come da progetto tecnico offerto in sede di gara. 4. Il Comune si riserva la facoltà di modificare gli spazi per le pubbliche affissioni entro il limite del 10% del totale degli impianti esistenti. 5. Alla scadenza della concessione gli impianti resteranno di pieno diritto nella proprietà del Comune e dovranno essere riconsegnati in stato di piena efficienza, senza che la Ditta abbia nulla a pretendere o a richiedere a titolo di compenso o indennizzo; il Concessionario risponde inoltre per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti e derivanti da cattiva manutenzione. 10 ART.27 RICHIESTE DI AFFISSIONE 1. Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all’art.22 del D.Lgs. n.507/1993 e in conformità alle norme del regolamento Comunale, negli appositi spazi esclusivamente da parte del Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune. 2. Ai sensi dell’art.3, comma 3, del D.Lgs. n.507/1993 è consentita l’affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’art.12 del citato decreto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all’installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel Piano Generale degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 17.04.2003 ed eventuali modifiche e/o integrazioni successive. 3. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge. 4. Le affissioni devono essere tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che la Ditta concessionaria possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del D.Lgs. n.507/1993 e norme regolamentari di attuazione. 5. Quando si tratti, invece, di iscrizioni, figure, disegni, dipinti sui marciapiedi, sui pavimenti dei portici, sui muri ed in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione all’Amministrazione Comunale e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia dalla stessa. 6. E’ fatto divieto al Concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi. 7. Al fine di evitare il verificarsi di fatto di tale uso esclusivo, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. 8. Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario leggibile, indicante l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico. ART.28 AFFISSIONI D’URGENZA 1. La maggiorazione di cui all’art.22, comma 9, del D.Lgs. n.507/1993 per servizi d’urgenza, notturni e/o festivi, è attribuita per intero al Concessionario. 2. I servizi d’urgenza, notturni e/o festivi, devono essere espletati solo se espressamente richiesti e previa informazione verbale delle maggiorazioni tariffarie che comportano. 3. Apposto avviso deve essere esposto all’interno degli uffici del Concessionario, in modo ben visibile al pubblico. ART.29 AFFISSIONI MORTUARIE 1. I manifesti mortuari dovranno essere affissi negli spazi appositamente riservati; per ogni affissione possono essere affissi fino ad un massimo di 20 (venti) manifesti. 2. E’ obbligatorio effettuare un turno di affissioni mortuarie al giorno, compresi festivi; nei giorni feriali è obbligatorio effettuare un 2° turno pomeridiano per le zone centrali. 11 3. I manifesti funebri non possono avere formato superiore a cm 42 di larghezza x cm 30 di altezza. ART.30 AFFISSIONI SCADUTE 1. Il Concessionario non può prolungare l’affissione oltre il tempo per il quale è stata ordinata e concessa e deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta bianca. 2. I nuovi manifesti o i fogli di carta eventualmente utilizzati devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti; in alternativa il Concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti. ART.31 AFFISSIONI ABUSIVE 1. Il Concessionario deve provvedere, senza indugio o comunque entro il termine fissato dall’Amministrazione, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall’art.24, comma 3, del D.Lgs. n.507/1993, dai regolamenti comunali vigenti in materia e dagli strumenti urbanistici del Comune. 2. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti devono essere posti a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria, come prescritto dall’art.20.1 del D.Lgs. n.507/1993. 3. Il Concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, commesse da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per l’assunzione dei provvedimenti del caso. 4. In caso di affissioni abusive reiterate da parte dello stesso soggetto, il Concessionario deve irrogare le sanzioni nella misura massima consentita dalla legge, secondo i criteri di cui all’art.7 del D.Lgs. n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni. ART.32 IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI 1. Il Concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e segnalare l’eventuale installazione di impianti pubblicitari abusivi, al fine di agevolare i controlli e gli adempimenti di cui all’art.24, commi 1-2-3-4, del D.Lgs. n.507/1993, di competenza dell’Ente. 2. Il Concessionario deve obbligatoriamente procedere alla immediata copertura della pubblicità effettuata sui suddetti impianti, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria. 3. Il Comune si riserva l’adozione, nel corso della concessione, di un piano specifico di repressione dell’abusivismo ai sensi dell’art.24, comma 5-bis, del D.Lgs. n.507/1993. 4. In tal caso il Concessionario è tenuto, a richiesta del Comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività. 12 ART.33 AFFISSIONI GRATUITE 1. Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni esenti dal diritto ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.507/1993, con le modalità e nelle località che l’interesse pubblico esige e con carattere di precedenza su qualsiasi altra affissione. CAPO III – NORME FINALI ART.34 VIGILANZA E CONTROLLI 1. Il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritenga di eseguire o far eseguire, e a fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti. 2. Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune e qualsiasi altro funzionario delegato dallo stesso avranno sempre libero accesso negli uffici del Concessionario e potranno esaminare registri, giornali, bollettari e quanto altro possa giovare a conoscere l'andamento della gestione. ART.35 PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. Qualora siano rilevate inadempienze contrattuali, consistenti nel mancato rispetto delle prestazioni richieste dal presente Capitolato, il Settore Servizi Finanziari – Servizio Tributi procederà all’immediata contestazione formale delle irregolarità segnalate. Si considerano altresì inadempienze contrattuali le violazioni degli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria con il progetto tecnico presentato in sede di offerta, relativamente a: organizzazione del servizio, manutenzione straordinaria e sostituzione degli impianti delle pubbliche affissioni, attività di recupero dell’evasione. 2. Si procederà, preferibilmente previa audizione del responsabile del servizio, e comunque mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. ad intimare al concessionario l’adempimento degli obblighi contrattuali e l’immediato ripristino del servizio, invitandolo altresì a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci). 3. Qualora il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Dirigente del Settore Servizi Finanziari applicherà, a titolo di penale, una sanzione da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 secondo la gravità dell’inadempienza accertata e a suo insindacabile giudizio. 4. Decorso inutilmente il termine stabilito dal comma 3, ai sensi dell’art.1454 del Codice Civile l’amministrazione può procedere alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni. 5. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiederà al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% a titolo di rimborso oneri di carattere generale. 13 6. Le penalità sono comminate con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e notificate al Concessionario, il quale deve provvedere al pagamento nel termine di cinque giorni dalla notifica. 7. Qualora il Concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alla penalità comminata. ART.36 DIVIETO DI CESSIONE 1. E’ vietata al Concessionario la cessione anche parziale del contratto. ART.37 SUBAPPALTO 1. E’ vietato il subappalto del servizio, tranne che per quanto riguarda le attività di: - affissione e defissione manifesti, - manutenzione, sostituzione e installazione impianti affissioni. ART.38 CONTROVERSIE 1. Per ogni controversia dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario in ordine al servizio oggetto del presente Capitolato è competente il Foro di Sanremo. ART.39 SPESE DI CONTRATTO 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto d'appalto per tasse diritti ed accessori, compresa la tassa annuale di concessione governativa, sono a carico del concessionario. ART.40 RINVIO 1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato d’oneri si rinvia alle norme del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge applicabili agli appalti di pubblici servizi. 2. Da ultimo si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo VII del Titolo III del Libro IV del Codice Civile. 14