cod - Comune di Sanremo

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COMUNE DI SANREMO (IM)
__________________________________________________________________________
CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA
COMUNALE
SULLA
PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E
DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE.
CAPO I – NORME GENERALI
ART. 1.
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. La concessione ha per oggetto il servizio per l'accertamento e la riscossione di:
- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la gestione del
servizio relativo alle pubbliche affissioni,
- Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- Canone ricognitorio passi carrabili non soggetti a Tosap,
- Tassa smaltimento rifiuti giornaliera.
2. Il servizio è relativo a tutto il territorio comunale, frazioni comprese, e include
l’attività di accertamento e la riscossione spontanea e coattiva.
3. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto
servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle vigenti disposizioni
legislative in materia ed, in particolare, dal Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e
successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo
15.12.1997, n. 446.
4. Per quanto riguarda la Tosap, sono escluse dalla concessione le aree del nuovo
Mercato dei Fiori costruito in località Valle Armea, in quanto esenti ai sensi dell’art.37bis del vigente Regolamento comunale.
5. Qualora nel corso della concessione, l’Amministrazione Comunale decidesse di
sostituire la riscossione della Tosap o dell’Imposta sulla pubblicità con il relativo
Canone di cui agli artt.62 e 63 del D.Lgs. n.446/1997, il concessionario subentrerà nella
riscossione del canone sulla base delle norme regolamentari e delle tariffe approvate
dall’Ente.
ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° gennaio 2010
o, in alternativa, se l’aggiudicazione fosse successiva alla predetta data, dal primo
giorno del mese successivo alla data di aggiudicazione.
2. Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di
diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del comune.
3. La concessione potrà essere eventualmente rinnovata per un ulteriore periodo di
anni 4 (quattro), qualora sussistessero ragioni di convenienza economica e di pubblico
interesse, ai sensi della normativa vigente alla scadenza del contratto.
4. Tuttavia, nel caso in cui non si procedesse al rinnovo contrattuale, per qualsiasi
motivo, il Concessionario è obbligato, previa richiesta scritta dell’Amministrazione
Comunale, a continuare il servizio fino a 12 (dodici) mesi dopo la naturale scadenza,
alle medesime condizioni economiche e a parità di prestazioni, fatte salve eventuali
norme che potrebbero essere successivamente emanate in materia.
5. La concessione si intende altresì risolta di pieno diritto qualora entrassero in vigore
norme legislative o regolamentari comportanti la cessazione della concessione stessa
o che comunque sottraggano all’ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del
servizio a società private; in tal caso non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento
danni per effetto della decadenza anticipata della concessione.
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ART. 3
CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E MINIMO GARANTITO
1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi
titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.
2. Il Concessionario ha l’obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito per
ogni anno di concessione (inteso come esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31
dicembre), senza possibilità di effettuare compensazioni tra un anno e l’altro.
3. Il minimo garantito è determinato negli importi di seguito specificati, da intendersi al
netto di qualsiasi onere afferente l’aggio, IVA inclusa:
- per la gestione della Tosap, Tarsug e Canone ricognitorio € 600.000,00
(seicentomila)
- per la gestione della Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni €
380.000,00 (trecentoottantamila).
4. Nel caso di aggiudicazione successiva al 1° gennaio 2010, il minimo garantito per il
primo e l’ultimo anno di gestione sarà rideterminato proporzionalmente, considerando
anche la scadenza del termine di versamento dei tributi annuali.
5. L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura risultante dalla procedura di
gara ed è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a
titolo di Imposta sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone ricognitorio e Tassa smaltimento
rifiuti giornaliera.
ART. 4
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
1. Il conferimento della concessione del servizio in oggetto ex art.30 del D.Lgs.
n.163/2006 avviene mediante procedura aperta, con le modalità e i criteri previsti dal
disciplinare di gara, tra ai soggetti iscritti alla prima categoria dell’Albo nazionale dei
soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n.446, e regolato dalle disposizioni di cui al D.M. 11 settembre 2000 n.289.
ART. 5
CAUZIONE
1. A garanzia del contratto la Ditta risultata aggiudicataria del servizio è tenuta a
prestare, prima della stipulazione, una cauzione costituita a norma della Legge 10-61982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni, il cui ammontare deve essere pari
al minimo garantito complessivo per anno.
2. Qualora la cauzione venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta del Comune appaltante.
3. Il Comune ha facoltà di procedere ad esecuzione sulla cauzione in caso di
mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, utilizzando il
procedimento previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.
4. La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo del reintegro della stessa da
parte del Concessionario nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da
parte del Comune.
5. La cauzione prestata viene restituita o svincolata al termine della concessione solo
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successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti delle
pubbliche affissioni, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da
parte dell’Ufficio tecnico comunale in contraddittorio con il Concessionario, nonché
all’accertamento della inesistenza di pendenze economiche e dell’avvenuto rispetto di
tutte le clausole inerenti la concessione.
ART.6
REVISIONE TARIFFE
1. Nel caso di revisione della disciplina dei tributi e/o entrate oggetto del presente
appalto che determinino una variazione di gettito superiore al 10% (dieci per cento) o di
variazione delle relative tariffe superiore al 10% (dieci per cento), deliberata dal
comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio e il minimo garantito
convenuti dovranno essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore
ammontare delle riscossioni.
ART.7
VERSAMENTI DELLE RISCOSSIONI
1. Il Concessionario ha l'obbligo di versare alla tesoreria comunale l'ammontare delle
riscossioni effettuate al netto dell'aggio contrattuale, a scadenze trimestrali posticipate,
entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre, e previa
presentazione del rendiconto delle riscossioni lorde effettuate nel trimestre, corredato
dei relativi estratti di conto corrente postale.
2. Il rendiconto analitico, distinto per ciascuna tipologia di tributo/entrata (Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone ricognitorio sui passi carrabili,
Imposta comunale sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, Tassa smaltimento
rifiuti giornaliera), deve contenere l’esatta indicazione degli importi incassati, distinti per
imposta/tassa/canone, sanzioni, interessi, spese, causale, tipologia di pagamento,
importo trattenuto a titolo di aggio e conseguente importo netto versato, secondo uno
schema concordato con il competente ufficio comunale; al rendiconto deve essere
allegata la ricevuta dell’accreditamento alla tesoreria comunale.
3. L'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito
corrispondente ad ogni rata trimestrale, salvo il conguaglio nei versamenti successivi,
qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Nell’ipotesi in cui l’ammontare delle riscossioni anzidette non raggiunga il minimo
garantito annuo, il Concessionario è tenuto a versare al Comune un importo tale da
raggiungere detto minimo contrattuale stabilito, al netto di qualsiasi eventuale altro
onere.
ART.8
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
1. La decadenza del concessionario può essere richiesta dall’Ente ai sensi dell’art.13
del D.M. 11 settembre 2000, n.289.
ART.9
RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO
1. Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione il concessionario
assume l'intera responsabilità del servizio oggetto del presente Capitolato e subentra al
Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai
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regolamenti comunali.
2. Il concessionario tiene completamente sollevato e indenne il Comune da ogni
responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per
qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compresa la gestione e
manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni.
3. A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di responsabilità
civile derivante dall’effettuazione del servizio con compagnia assicuratrice autorizzata
all’esercizio nel ramo danni sul territorio della Repubblica, con un massimale minimo
per sinistro pari ad € 2.500.000,00 e validità pari alla durata del contratto.
4. Copia di tale polizza, autocertificata conforme all’originale, dovrà essere
consegnata al Settore Servizi Finanziari – Servizio Tributi entro e non oltre 10 gg. dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
5. Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di
rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell’Ente appaltante e dei propri
dipendenti.
6. Nell’ipotesi di mancata copertura del citato contratto assicurativo per qualsivoglia
causa, i danni verificatisi restano comunque in capo alla Ditta appaltatrice
ART.10
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni
successivamente alla scadenza della concessione, fatto salvo il caso di proroga di cui
all’art.2, comma 4.
2. Per le posizioni per le quali non sia stato possibile emettere e/o notificare avviso di
accertamento entro la suddetta scadenza, il Concessionario dovrà consegnare al
Comune gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il prosieguo dell’istruttoria,
delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto; il relativo
gettito verrà riconosciuto in capo al Comune o al Concessionario subentrante.
3. Alla scadenza della concessione il concessionario ha l’obbligo di trasferire al
Comune o al Concessionario subentrante tutta la documentazione inerente la sue
gestione.
4. La banca dati completa (archivio contribuenti, oggetti di imposta ed ogni altro dato
o notizia utile alla gestione) dovrà essere restituita al termine del periodo di
concessione in un formato gestibile con applicativi di Microsoft Office; gli eventuali costi
di conversione saranno a carico del concessionario uscente.
ART.11
CARATTERE DEL SERVIZIO
1. Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto
servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.
2. Al Concessionario sono affidate le attribuzioni di Funzionario Responsabile di cui
all’art.11, comma 3, e art.54, comma 3, del D.Lgs. n.507/1993, che sono esercitate da
un suo rappresentante.
ART.12
RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita
procura, che sia in possesso dei requisiti di cui al D.M. 11.09.2000.
2. Al rappresentante del Concessionario è affidata la responsabilità della direzione del
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servizio di accertamento e riscossione delle entrate oggetto della concessione e le
attribuzioni di Funzionario Responsabile della gestione, di cui all’articolo precedente.
ART.13
DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario per tutta la durata della concessione, a tutti gli effetti del contratto
e di legge, elegge e mantiene in Sanremo il proprio domicilio, presso il quale
l’Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare richieste, avvisi, diffide,
notificazioni, atti giudiziari e ogni altra comunicazione.
2. E’ in ogni caso facoltà del Comune inviare comunicazioni alla sede legale della
Ditta.
3. Le comunicazioni di cui al primo comma possono essere effettuate al
rappresentante del Concessionario di cui all’articolo precedente.
ART.14
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO
1. Il concessionario del servizio è tenuto ad istituire a sue spese, nell'ambito del
territorio comunale situato in zona centrale, un apposito ufficio per lo svolgimento del
servizio in oggetto, decorosamente arredato e di gradimento dell'Amministrazione
comunale, collocato in posizione visibile e di comodo accesso al pubblico.
2. Il locale dovrà essere privo di barriere architettoniche ai sensi della normativa
vigente.
3. L’ufficio deve essere obbligatoriamente aperto al pubblico dal lunedì al sabato per
un minimo di 30 (trenta) ore settimanali. L’orario giornaliero di apertura e chiusura al
pubblico sarà concordato con l’Amministrazione Comunale.
4. L'ufficio deve essere provvisto di apparecchio telefonico, telefax e casella di posta
elettronica; l’ufficio deve inoltre dotarsi di hardware e software per la gestione della
banca dati e di dispositivo POS per consentire i pagamenti da parte dei contribuenti
tramite carta bancomat.
5. All'esterno dell'ufficio, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa
recante la scritta “COMUNE DI SANREMO – SERVIZIO RISCOSSIONE TOSAP,
PUBBLICITA’ E AFFISSIONI – GESTIONE DITTA ………………”.
6. Il Concessionario predispone quanto necessario affinché i contribuenti e gli utenti
del servizio affissioni possano reperire le informazioni necessarie, esponendo
nell’ufficio tutti i regolamenti, con relativi allegati, e gli atti dell’Amministrazione
Comunale riguardanti il servizio.
ART.15
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con personale di fiducia e
mezzi idonei, in modo che il servizio stesso si svolga regolarmente, nel rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari e nei tempi previsti.
2. Dovranno essere assegnate al servizio, con contratto di lavoro dipendente del
corrispondente settore di attività a tempo pieno, un minimo di:
n.2 (due) unità con funzioni amministrative (assunte contratto di lavoro impiegatizio
d’ordine);
n.2 (due) unità con funzioni operative addette al servizio affissioni, fatto salvo il
subappalto di tale servizio.
3. In caso di rapporti di lavoro part-time dovrà essere comunque garantita
complessivamente l’assegnazione al servizio di un numero di unità corrispondenti per
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tempo lavorato a quelle sopra specificate.
4. Per le unità di personale obbligatorie con funzioni amministrative non sono
ammessi i contratti di lavoro a progetto.
5. Il Concessionario deve trasmettere entro 45 gg. dall’affidamento del servizio copia
dei contratti di lavoro, con indicato l’ufficio di Sanremo come sede di lavoro; le
successive variazioni devono essere comunicate entro 30 gg. con contestuale
trasmissione di copia dei nuovi contratti.
6. Il Concessionario dovrà organizzare il servizio ed il personale secondo il progetto
tecnico offerto in sede di gara.
ART.16
GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire
una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida
rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994,
sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti e per soddisfare la necessità
di estrapolazione di dati statistici e previsionali.
2. Il concessionario deve mettere a disposizione del Comune, senza alcun onere
aggiuntivo, la banca dati dei contribuenti e dei provvedimenti predisponendo interfacce
in ingresso e in uscita on-line.
3. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie
spese, la modulistica necessaria. Il personale dell’ufficio dovrà dare tutte le
informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed
acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per l’evasione
della pratica o per fornire la risposta all’utente.
4. Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della Legge n.675/1996 (trattamento
dei dati personali), della Legge n.241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di
accesso), del D.P.R. n.445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive
modifiche ed integrazioni.
5. Il Comune si impegna a trasmettere al Concessionario, tramite gli uffici competenti,
tutte le concessioni ed autorizzazioni e relativi allegati rilasciate per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, per l’installazione di mezzi pubblicitari e per l’effettuazione di
qualsiasi forma di pubblicità, nonché tutta la documentazione utile all’accertamento dei
tributi e dei diritti in oggetto, al fine di consentirne la corretta e tempestiva riscossione.
ART.17
SISTEMA DI RISCOSSIONE
1. Il Concessionario deve inviare agli utenti, almeno 15 gg. prima della scadenza ed
anche in assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza per il pagamento
annuale dell’imposta sulla pubblicità, della tassa per l’occupazione permanente di spazi
ed aree pubbliche e del canone ricognitorio sui passi carrabili, in cui siano indicati gli
elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto.
2. In tale preavviso devono essere indicate le sanzioni applicabili in caso di ritardato
pagamento e la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, ed ogni altra
indicazione utile, quale ad esempio indirizzo, recapito telefonico ed orari di apertura
della sede locale.
3. Nell’avviso andranno specificate anche le forme di pagamento a disposizione del
contribuente e dovrà essere allegato il bollettino precompilato per il versamento in
conto corrente postale.
4. Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di
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pagamento né da parte del contribuente né da parte del Comune.
5. Oltre alla modalità di pagamento con bollettino di conto corrente postale ed alle
modalità previste dalla normativa vigente per il pagamento diretto dei diritti sulle
pubbliche affissioni e della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree
pubbliche, il concessionario dovrà mettere a disposizione dell’utente anche la
possibilità di pagare con il sistema Pagobancomat, senza oneri aggiuntivi per lo stesso
o per il Comune.
6. Il Concessionario dovrà attivare le nuove forme di pagamento che
l’Amministrazione Comunale vorrà mettere a disposizione dei contribuenti nel corso
della concessione.
ART.18
DISCIPLINA DEL PERSONALE
1. La nomina del personale da adibire alla gestione spetta alla ditta concessionaria
nel rispetto di tutte le norme di legge in vigore e in conformità del contratto sindacale di
categoria.
2. Il Concessionario provvede a propria cura e spese alle assicurazioni di legge ed
alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d’opera,
tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
3. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che
intervengono fra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere
fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.
4. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito della prescritta tessera di
riconoscimento rilasciata dal Comune.
ART.19
TUTELA DELLA SICUREZZA
1. Il Concessionario deve organizzare la gestione del servizio in conformità al
documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti, di
cui all’art.4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche e integrazioni,
nonché adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della
sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle pubbliche affissioni
e alla manutenzione degli impianti.
2. Il Concessionario deve comunicare al Comune tutti gli atti e i comportamenti
adottati in applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche e
integrazioni.
ART.20
OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario, con l’accettazione del presente Capitolato, si obbliga in
particolare a:
a) subentrare in tutti i diritti e gli obblighi del Comune, relativamente alla gestione
della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone ricognitorio,
dell’Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa giornaliera di
smaltimento;
b) applicare il D.Lgs. n.507/1993 e le altre disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;
c) applicare i regolamenti comunali che disciplinano i tributi e le entrate di cui alla
lettera a);
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d) applicare le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale;
e) ricevere e riscontrare tempestivamente gli eventuali reclami degli utenti;
f) applicare con particolare attenzione le disposizioni contenute nello Statuto del
contribuente, approvato con il D.Lgs. n.212/2000 e successive modifiche e integrazioni;
g) diffondere ed incentivare l’utilizzo del ravvedimento operoso nei casi di errori od
omissioni commessi dai contribuenti;
h) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle
procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti ai sensi del D.Lgs.
n.546/1992 e successive modifiche e integrazioni;
i) trasmettere al Servizio Tributi una relazione semestrale sullo stato del contenzioso;
j) ricevere e registrare le dichiarazioni presentate dai contribuenti;
k) procedere, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, ad accertamento e a
rettifiche di ufficio, notificando apposito avviso al contribuente;
l) non esentare alcuno dalle imposte o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei
casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali;
m) effettuare entro 12 mesi dall’inizio del servizio un censimento generale delle
posizioni tassate e tassabili, curandone l’aggiornamento annuale;
n) adempiere a tutte le prescrizioni imposte dal presente Capitolato e rispettare
puntualmente gli impegni assunti in sede di gara con la presentazione del progetto
tecnico.
ART.21
RECUPERO EVASIONE
1. Il Concessionario dovrà attuare il progetto di recupero dell’evasione con le modalità
e la tempistica indicate nel progetto tecnico offerto in sede di gara.
ART.22
MODIFICA DEI REGOLAMENTI E DELLE TARIFFE
1. Il Comune si riserva la facoltà di modificare i regolamenti e le tariffe in vigore, se
consentito dalla legge, e la divisione del Comune in categorie speciale e normale.
ART.23
MANIFESTI ED AVVISI
1. Il Concessionario è tenuto a predisporre ed affiggere i manifesti utili per rendere
noti alla cittadinanza gli adempimenti generali relativi ai tributi oggetto del servizio.
2. Tutti i manifesti e gli avvisi che il concessionario pubblica con riguardo al servizio
oggetto del presente Capitolato devono essere preventivamente approvati dal Dirigente
competente.
ART.24
CONTABILITÀ
1. Per la gestione contabile del servizio in oggetto il Concessionario deve applicare le
disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.130 del 6 giugno 1994.
2. Il Concessionario deve predisporre a proprie spese tutti gli stampati, i registri,
bollettari e quant’altro necessario per la gestione contabile.
3. La gestione contabile del servizio comporta l’apertura di due CONTI CORRENTI
POSTALI, uno per Tosap e Tarsug e uno per Pubblicità e Affissioni, entrambi intestati
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al Concessionario.
4. I certificati di versamento ed i relativi riepiloghi, dovranno esser conservati ed esibiti
ad ogni richiesta dal Comune.
5. Il Concessionario dovrà, inoltre, mettere a disposizione dei contribuenti i bollettini di
c/c postale preintestati, come da modelli approvati con Decreti Ministeriali in data
4.12.2001.
6. Altre forme di pagamento, oltre al versamento in c/c postale, devono essere
concordate con l’Amministrazione Comunale, al fine di prevedere adeguate modalità di
controllo.
7. Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo saranno conservati
presso la concessionaria o presso il Comune alla cessazione della concessione per
eventuali controlli e a disposizione della Corte dei Conti, secondo le norme della stessa
impartite, per un periodo di anni 10 dalla data dell'ultima operazione.
8. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla
stipula del contratto, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere o ad
eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.
9. Con cadenza trimestrale la Ditta concessionaria è tenuta a produrre apposita
contabilità analitica, dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo.
ART.25
OCCUPAZIONI ABUSIVE
1. Il Concessionario ha l’obbligo di rilevare e segnalare, nel più breve tempo possibile,
al Corpo di Polizia Municipale le occupazioni abusive; gli uffici comunali provvederanno
ad emettere i provvedimenti di rispettiva competenza.
CAPO II – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA’
ART.26
IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Il Concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti delle affissioni
pubbliche esistenti alla data di aggiudicazione dell’appalto, di cui all’elenco fornito dal
Servizio Progettazione e Arredo Urbano del Comune, nelle condizioni di fatto in cui gli
stessi si trovano.
2. Il Concessionario provvede, esclusivamente a propria cura e spese e a perfetta
regola d’arte, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei suddetti impianti, in modo
da garantirne la efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell’ambiente cittadino.
3. Il Concessionario provvede, inoltre, all’attuazione del progetto di manutenzione
straordinaria e sostituzione impianti, come da progetto tecnico offerto in sede di gara.
4. Il Comune si riserva la facoltà di modificare gli spazi per le pubbliche affissioni
entro il limite del 10% del totale degli impianti esistenti.
5. Alla scadenza della concessione gli impianti resteranno di pieno diritto nella
proprietà del Comune e dovranno essere riconsegnati in stato di piena efficienza,
senza che la Ditta abbia nulla a pretendere o a richiedere a titolo di compenso o
indennizzo; il Concessionario risponde inoltre per gli eventuali danni che si dovessero
riscontrare agli impianti e derivanti da cattiva manutenzione.
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ART.27
RICHIESTE DI AFFISSIONE
1. Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all’art.22 del D.Lgs.
n.507/1993 e in conformità alle norme del regolamento Comunale, negli appositi spazi
esclusivamente da parte del Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile
e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone
il Comune.
2. Ai sensi dell’art.3, comma 3, del D.Lgs. n.507/1993 è consentita l’affissione diretta
da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell’imposta dovuta ai
sensi dell’art.12 del citato decreto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni
all’installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel
Piano Generale degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.21 del 17.04.2003 ed eventuali modifiche e/o integrazioni successive.
3. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario, il quale vi
provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.
4. Le affissioni devono essere tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli
utenti, senza che la Ditta concessionaria possa richiedere alcun compenso
straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del D.Lgs. n.507/1993 e
norme regolamentari di attuazione.
5. Quando si tratti, invece, di iscrizioni, figure, disegni, dipinti sui marciapiedi, sui
pavimenti dei portici, sui muri ed in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e
privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve
essere richiesta autorizzazione all’Amministrazione Comunale e devono essere
osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia dalla stessa.
6. E’ fatto divieto al Concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o
privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.
7. Al fine di evitare il verificarsi di fatto di tale uso esclusivo, è cura del
Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte
essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e
del relativo periodo di esposizione.
8. Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario leggibile,
indicante l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
ART.28
AFFISSIONI D’URGENZA
1. La maggiorazione di cui all’art.22, comma 9, del D.Lgs. n.507/1993 per servizi
d’urgenza, notturni e/o festivi, è attribuita per intero al Concessionario.
2. I servizi d’urgenza, notturni e/o festivi, devono essere espletati solo se
espressamente richiesti e previa informazione verbale delle maggiorazioni tariffarie che
comportano.
3. Apposto avviso deve essere esposto all’interno degli uffici del Concessionario, in
modo ben visibile al pubblico.
ART.29
AFFISSIONI MORTUARIE
1. I manifesti mortuari dovranno essere affissi negli spazi appositamente riservati; per
ogni affissione possono essere affissi fino ad un massimo di 20 (venti) manifesti.
2. E’ obbligatorio effettuare un turno di affissioni mortuarie al giorno, compresi festivi;
nei giorni feriali è obbligatorio effettuare un 2° turno pomeridiano per le zone centrali.
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3. I manifesti funebri non possono avere formato superiore a cm 42 di larghezza x cm
30 di altezza.
ART.30
AFFISSIONI SCADUTE
1. Il Concessionario non può prolungare l’affissione oltre il tempo per il quale è stata
ordinata e concessa e deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni
dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta bianca.
2. I nuovi manifesti o i fogli di carta eventualmente utilizzati devono essere di
consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti; in alternativa il
Concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.
ART.31
AFFISSIONI ABUSIVE
1. Il Concessionario deve provvedere, senza indugio o comunque entro il termine
fissato dall’Amministrazione, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto
disposto dall’art.24, comma 3, del D.Lgs. n.507/1993, dai regolamenti comunali vigenti
in materia e dagli strumenti urbanistici del Comune.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle
disposizioni vigenti devono essere posti a carico dei soggetti per conto dei quali gli
stessi sono stati affissi, salvo prova contraria, come prescritto dall’art.20.1 del D.Lgs.
n.507/1993.
3. Il Concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, commesse
da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per
l’assunzione dei provvedimenti del caso.
4. In caso di affissioni abusive reiterate da parte dello stesso soggetto, il
Concessionario deve irrogare le sanzioni nella misura massima consentita dalla legge,
secondo i criteri di cui all’art.7 del D.Lgs. n.472/1997 e successive modifiche e
integrazioni.
ART.32
IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI
1. Il Concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di
qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e segnalare
l’eventuale installazione di impianti pubblicitari abusivi, al fine di agevolare i controlli e
gli adempimenti di cui all’art.24, commi 1-2-3-4, del D.Lgs. n.507/1993, di competenza
dell’Ente.
2. Il Concessionario deve obbligatoriamente procedere alla immediata copertura della
pubblicità effettuata sui suddetti impianti, in modo che sia privata di efficacia
pubblicitaria.
3. Il Comune si riserva l’adozione, nel corso della concessione, di un piano specifico
di repressione dell’abusivismo ai sensi dell’art.24, comma 5-bis, del D.Lgs. n.507/1993.
4. In tal caso il Concessionario è tenuto, a richiesta del Comune e previa integrazione
contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le
conseguenti attività.
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ART.33
AFFISSIONI GRATUITE
1. Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le
affissioni esenti dal diritto ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.507/1993, con le modalità e
nelle località che l’interesse pubblico esige e con carattere di precedenza su qualsiasi
altra affissione.
CAPO III – NORME FINALI
ART.34
VIGILANZA E CONTROLLI
1. Il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e
tecnici che il Comune ritenga di eseguire o far eseguire, e a fornire al Comune stesso
tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti.
2. Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune e qualsiasi altro funzionario
delegato dallo stesso avranno sempre libero accesso negli uffici del Concessionario e
potranno esaminare registri, giornali, bollettari e quanto altro possa giovare a
conoscere l'andamento della gestione.
ART.35
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora siano rilevate inadempienze contrattuali, consistenti nel mancato rispetto
delle prestazioni richieste dal presente Capitolato, il Settore Servizi Finanziari –
Servizio Tributi procederà all’immediata contestazione formale delle irregolarità
segnalate. Si considerano altresì inadempienze contrattuali le violazioni degli obblighi
assunti dalla Ditta aggiudicataria con il progetto tecnico presentato in sede di offerta,
relativamente a: organizzazione del servizio, manutenzione straordinaria e sostituzione
degli impianti delle pubbliche affissioni, attività di recupero dell’evasione.
2. Si procederà, preferibilmente previa audizione del responsabile del servizio, e
comunque mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. ad intimare al
concessionario l’adempimento degli obblighi contrattuali e l’immediato ripristino del
servizio, invitandolo altresì a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine
perentorio di giorni 10 (dieci).
3. Qualora il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure
fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Dirigente del
Settore Servizi Finanziari applicherà, a titolo di penale, una sanzione da un minimo di €
1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 secondo la gravità dell’inadempienza accertata
e a suo insindacabile giudizio.
4. Decorso inutilmente il termine stabilito dal comma 3, ai sensi dell’art.1454 del
Codice Civile l’amministrazione può procedere alla risoluzione di diritto del contratto,
riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni.
5. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a
terzi gli adempimenti disattesi, richiederà al Concessionario il rimborso delle spese
sostenute con una maggiorazione del 50% a titolo di rimborso oneri di carattere
generale.
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6. Le penalità sono comminate con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi
Finanziari e notificate al Concessionario, il quale deve provvedere al pagamento nel
termine di cinque giorni dalla notifica.
7. Qualora il Concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il
Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alla penalità
comminata.
ART.36
DIVIETO DI CESSIONE
1. E’ vietata al Concessionario la cessione anche parziale del contratto.
ART.37
SUBAPPALTO
1. E’ vietato il subappalto del servizio, tranne che per quanto riguarda le attività di:
- affissione e defissione manifesti,
- manutenzione, sostituzione e installazione impianti affissioni.
ART.38
CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario in ordine
al servizio oggetto del presente Capitolato è competente il Foro di Sanremo.
ART.39
SPESE DI CONTRATTO
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto d'appalto per tasse diritti ed
accessori, compresa la tassa annuale di concessione governativa, sono a carico del
concessionario.
ART.40
RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato d’oneri si rinvia alle norme del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle
altre disposizioni di legge applicabili agli appalti di pubblici servizi.
2. Da ultimo si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo VII del Titolo III del
Libro IV del Codice Civile.
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