Statuto A L S Cremella
Art.1 - Denominazione e sede
E’ costituita in Cremella, Via Don N. Caccia, una associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss.
Codice Civile denominata Associazione Liberi Sportivi Cremella, “Associazione Sportiva
Dilettantistica”, più in breve, “Associazione Sportiva Dilettantistica” A.L.S. Cremella.
Art. 2 - Scopo
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno
essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali.
Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connessa alla pratica dell’atletica
leggera intesa come mezzo d’informazione pisco-fisica e morale dei soci, mediante la gestione
d’ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica dell’atletica leggera, a tale fine essa organizza e
partecipa a manifestazioni sportive dilettantistiche. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento
di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva
della disciplina sopra indicata.
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative, si deve avvalere di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle
strutture o qualificare e specializzare le sue attività
L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni,
nonché agli statuti e regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera e ogni altro Ente cui
intende affiliarsi e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi delle
Federazione competenti dovessero adottare a suo carico, nonchè le decisioni che le autorità dei
predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti
all’attività sportiva.
Costituisce quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti
federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Art. 3 - Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 - Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano a qualunque titolo alle attività sociali, previa iscrizione alla
Associazione Liberi Sportivi. Possono far parte dell’associazione, in qualità di socio, le persone
fisiche che ne facciano richiesta e abbiano requisiti di idoneità morale e fisica prevista dalla
normativa vigente. La domanda di ammissione a Socio atleta, redatta su apposito modulo, deve
essere presentata al Consiglio Direttivo unitamente al certificato medico di idoneità alla pratica
della attività podistica rilasciata da un medico specializzato in medicina dello sport o dal proprio
medico curante, nonché al versamento della quota associativa. L’ammissione dell’aspirante socio
viene deliberata dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui
decisione è ammesso reclamo all’assemblea generale dei soci. In caso di mancato accoglimento
della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo rimborserà l’intera quota associativa versata.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere sottoscritta
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dall’esercente la potestà parentale. L’esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda,
rappresenta il minore a tutti gli effetti e ne risponde nei confronti dell’associazione e dei terzi.
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi.
Art. 5 - Responsabilità
Con la domanda di ammissione, il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del
Regolamento ad esso allegato, nonché le decisioni ed i provvedimenti presi di volta in volta dai
competenti organi sociali. Con la domanda di ammissione, il richiedente dichiara di liberare
l’Associazione da ogni responsabilità per infortuni che dovessero verificarsi in occasione di
manifestazioni competitive e non competitive, od in occasione di ogni altra manifestazione, anche
non inerente l’oggetto sociale, organizzata dal sodalizio.
Art. 6 – Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle
assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente
acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea svoltasi dopo il compimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno
dell’associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti del successivo art. 8-comma B
La qualifica di socio da diritto di frequentare la sede sociale e partecipare alle iniziative indette dal
Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nel regolamento allegato.
Art. 7 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa
richiesta;
- espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea
straordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si
procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato espulso
non può essere più ammesso nell'associazione.
Art. 8 – Organi sociali
Gli organi sociali sono:
A) l’Assemblea dei Soci
B) il Consiglio Direttivo
C) il Presidente
D) il Vicepresidente
E) il Segretario Tesoriere
A) L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie.
A1) L’Assemblea Ordinaria deve essere regolarmente convocata dal Consiglio Direttivo
almeno una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per
l’approvazione del conto consuntivo e per l’approvazione dell’attività futura e, allo scadere
del biennio, per la nomina degli organi sociali. L’assemblea ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi
diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda
convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, è validamente costituita qualunque
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sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Spetta all’assemblea ordinaria:
a) deliberare le direttive generali;
b) approvare il regolamento sociale;
c) nominare gli organi sociali;
d) approvare il bilancio;
e) decidere su argomenti vari ed eventuali connessi all’attività ed alle finalità
dell’Associazione.
A2) L’Assemblea Straordinaria, può essere convocata su proposta di oltre la metà dei
componenti il Consiglio Direttivo oppure a seguito di richiesta scritta presentata da oltre la
metà degli aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione dell'assemblea
Straordinaria da parte degli aventi diritto al voto, deve essere specificatamente indicato
l'argomento da inserire all'ordine del giorno, accompagnato da una relazione che lo motivi.
L'Assemblea è indetta entro trenta giorni e celebrata nei successivi quindici.
L’assemblea straordinaria può essere chiamata ad esprimersi sulle seguenti materie:
a) modifica dello statuto;
b) elezione degli organi sociali, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine
biennale del mandato;
c) ratifica del provvedimento di espulsione di associati assunto dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza
dei due terzi degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, è
validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci, riportante l’ordine del giorno, la data, l’ora di
convocazione e la sede di svolgimento, avverrà con un preavviso minimo di dieci giorni
mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli
associati tramite ALSINFORMA, consegnato a mano, a mezzo posta ordinaria o elettronica.
B) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea
dei Soci fino ad un massimo di sette eletti, ivi compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il
Segretario Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio
Direttivo rimane in carica per due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni
verranno adottate a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo; in caso di parità prevarrà
il voto del Presidente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che
siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle
norme dai regolamenti del coni e della federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati
da parte del coni o di qualsiasi alta federazione sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o
sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno, non ricoprano cariche
sociali in altre società ed associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina sportiva.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri
in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre alla
approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva
situazione economica-finanziaria dell’associazione;
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c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e
convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci con
le modalità sopra specificate;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di espulsione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari così
come ratificati dall’Assemblea dei soci;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
C) Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale
rappresentante in ogni evenienza; presiede le assemblee dei soci; convoca il consiglio direttivo
due volte al mese; è responsabile dell’andamento del gruppo; mantiene i contatti con le Autorità,
con i rappresentanti di FIASP, FIDAL e CONI, ovvero delega due consiglieri.
D) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed
in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
F) Il Segretario Tesoriere tiene aggiornati i libri dei Soci ed i documenti contabili della Società
stessa; provvede al disbrigo della corrispondenza; collabora per la buona riuscita di tutte le
iniziative Sociali; collabora con il Consiglio Direttivo alla compilazione del bilancio preventivo e
consuntivo e cura la tenuta dei verbali durante le riunioni del Consiglio Direttivo e delle
assemblee generali.
Art 9 – Diritto di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in
regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di
esecuzione. Avranno diritto di voto i soli maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato
Art. 10 – Dimissioni
Se per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i
rimanenti provvederanno alla convocazione della Assemblea Straordinaria per sostituire i mancanti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per
qualsiasi altra causa, dovesse perdere la maggioranza dei suoi componenti.
In questa ipotesi il Presidente resterà in carica, per la sola amministrazione ordinaria, fino
all’Assemblea Straordinaria che dovrà essere indetta entro trenta giorni e celebrata nei successivi
quindici.
Art. 11 – Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che possono essere inflitti ai Soci sono:
A) Il richiamo.
B) La sospensione.
C) L’espulsione
I provvedimenti di cui ai punti A) e B) vengono applicati per mancanze lievi che non rendono
incompatibile la posizione di chi le ha commesse all’interno dell’associazione. Il provvedimento di
cui al punto C) é applicato ai soci che abbiano una condotta contraria al fine precipuo
dell’Associazione e che, con la loro condotta, costituiscano ostacolo al buon andamento
dell’Associazione. I provvedimenti vengono adottati dal Consiglio Direttivo e, limitatamente al
provvedimento di cui al punto C), ratificati dall’Assemblea dei Soci. L’associato espulso non può
essere più riammesso.
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Art. 12 - Liberatoria
Al momento della sua entrata in carica il nuovo Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri del
Consiglio Direttivo uscente, da tutte le obbligazioni assunte in proprio dai componenti il C.D. e
dalle garanzie da essi fornite nell’interesse dell’Associazione, fatta eccezione per le obbligazioni o
garanzie che il Consiglio subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di trenta
giorni dalla sua entrata in carica effettiva.
Art. 13 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio
Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti o donazioni, dai proventi derivanti dalle
attività sportive organizzate dalla stessa associazione.
Art. 14 – Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta
straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3 / 4 degli associati aventi diritto
di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3 / 4 dei voti
esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.
L'Assemblea Straordinaria dei soci, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito
alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità
sportive analoghe , fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 16 - Competenza
In ordine a qualunque controversia tra i Soci e l’Associazione saranno devoluti all’esclusiva
competenza della camera di Conciliazione ed arbitrato dello sport presso il Coni.
Art. 17 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto
e dei regolamenti della Federazione sportiva Nazionale cui l’associazione è affiliata ed in subordine
le norme del codice civile.
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo.
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Regolamento sociale
Art. 1) Iscrizioni
Le iscrizioni all’Associazione Liberi Sportivi Cremella sono annuali. La quota d’iscrizione è decisa
dal Consiglio Direttivo.
Art. 2) Apertura Sede Sociale
La Sede Sociale è sempre aperta, per tutti i Soci atleti e sostenitori, nei giorni di lunedì e giovedì
dalle ore 20.45 in poi.
Art. 3) Promessa solenne
L’atleta che entra a far parte dell’Associazione Liberi Sportivi Cremella, all’atto della sua
sottoscrizione assume l’impegno di;
A) Osservare le disposizioni consigliate
B) Gareggiare sempre per l’Associazione Liberi Sportivi Cremella, vestendo i colori sociali;
C) Richiedere il benestare al Direttivo per gareggiare senza i colori sociali o per un’altra Società;
D) Prestare il proprio aiuto nella preparazione delle manifestazioni organizzate dall’Associazione.
Art. 4) Materiale in consegna
La divisa sociale é costituita dal materiale dato in consegna dalla stessa; tutti i capi devono
contenere i colori Bianco e Azzurro. Gli atleti devono rispettare le seguenti note:
A) La divisa sarà data in dotazione a tutti gli atleti che, in regola con il versamento della quota
sociale, abbiano tenuto un comportamento in linea con le finalità dell’Associazione. Alla
consegna del materiale l’Atleta dovrà versare una cauzione il cui importo è deciso dal Consiglio
Direttivo;
B) L’atleta ha l’obbligo di ben conservare il materiale e gli indumenti consegnatigli e ne risponde
in caso di smarrimento o deterioramento ingiustificato;
C) Agli atleti saranno sostituiti tutti i capi d’abbigliamento quando gli stessi dovessero diventare
piccoli o dovessero manifestare evidenti segni di usura;
D) In caso di cessazione del rapporto fra un atleta e l’Associazione, l’atleta è tenuto a
restituire tutti i capi di abbigliamento ricevuti. Spetta al Consiglio Direttivo, tuttavia,
valutare lo stato di buona conservazione della divisa e di tutto il materiale consegnato
all’atleta. In caso fossero riscontrati danni di natura impropria al materiale predetto, il
Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di non restituire l’importo della cauzione.
Art. 5) Reperibilità
L’atleta ha l’obbligo di segnalare alla segreteria ogni sua variazione di residenza, così da rendersi
sempre reperibile.
Art. 6) Reclami
Ogni reclamo, domanda o proposta di qualsiasi genere, informazioni o chiarimenti, devono essere
sottoposti al Consiglio Direttivo che si riunisce il primo ed il terzo giovedì di ogni mese presso la
sede sociale o, in caso di impossibilità della maggioranza dei consiglieri, in altri giorni della
settimana.
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Art. 7) Visita Medica
Tutti i soci-atleti che partecipano a gare competitive, sono tenuti ad effettuare annualmente la visita
di idoneità sportiva presso un centro di medicina sportiva autorizzato per legge e di consegnare il
certificato medico di idoneità all’atto dell’iscrizione. I soci-atleti che non partecipano a gare
competitive, sono in ogni modo tenuti a consegnare all’atto dell’iscrizione all’Associazione, idoneo
certificato medico attestante l’idoneità alla pratica dell’atletica leggera, rilasciato dal medico
curante.
I soci-sostenitori non sono tenuti ad effettuare alcuna visita medica.
Art. 8) Rimborso Visita Medica
La visita medica di cui all’art. 6) effettuata presso un centro di medicina sportiva autorizzato, sarà
rimborsata, per un massimo di 17,50 €, a tutti gli atleti che durante l’anno sociale parteciperanno ad
un minimo di 20 manifestazioni, e 35,00 €, per tutti gli atleti che supereranno le 35 manifestazioni.
Art. 9) Regolamento per l’assegnazione delle frequenze sul tabellone riassuntivo annuale
1) Agli atleti che effettueranno volantinaggio, verrà assegnata una presenza in tabellone;
2) Se una domenica, a causa della distanza, il costo eccessivo, o l’assenza di gare, si farà un
allenamento collettivo si assegnerà una presenza;
3) Se un atleta parteciperà a più di una manifestazione in una sola giornata gli verrà segnata una
sola presenza;
4) Se un atleta parteciperà ad una manifestazione organizzata dall’ALS CREMELLA, gli verrà
assegnata una presenza;
5) Gli atleti che parteciperanno ad una manifestazione senza la regolare iscrizione non avranno
diritto all’assegnazione della presenza;
6) La gara o manifestazione sarà ritenuta valida per l’assegnazione della presenza in tabellone,
solo se l’atleta vi partecipa con e per l’ALS CREMELLA;
7) Saranno in ogni modo considerate valide ai fini dell’assegnazione della frequenza sul tabellone,
le gare che un atleta non potrà portare al termine per infortuni o malesseri.
Ultima variazione stilata nel Novembre 2005
Il Presidente
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Il Vicepresidente
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Il Direttivo
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