REACH - modifiche all\`Allegato XVII (RESTRIZIONI)

Oggetto: REACH - modifiche all'Allegato XVII (RESTRIZIONI)
Informiamo che gli scorsi 19 e 20 settembre sono stati pubblicati sulle G.U.C.E. n. L
252 e L 253 quattro regolamenti che emendano l'Allegato XVII (RESTRIZIONI) al Reg.
REACH per quanto riguarda le voci relative a Cadmio, Piombo e Mercurio e composti
del Fenilmercurio.
Si tratta dei seguenti regolamenti:
- Regolamento UE n. 835/2012 del 18 settembre 2012 che introduce una
modifica alla voce 23 dell’Allegato XVII del regolamento REACH relativa al
cadmio. In particolare, prevede il divieto di immissione sul mercato di miscele e
articoli fabbricati con materie plastiche il cui tenore di cadmio è pari o superiore
allo 0,01 % in peso della materia plastica. Tale regolamento ha un'efficacia
retroattiva. Esso si deve applicare a partire dal 10 dicembre 2011.
- Regolamento UE n. 836/2012 del 18 settembre 2012 che introduce una
restrizione relativa al piombo e ai suoi composti. In particolare il regolamento
aggiunge una nuova voce nell'Allegato XVII del REACH (voce 63), che stabilisce il
divieto di immissione sul mercato o di utilizzo in singole parti di articoli di
gioielleria aventi una concentrazione in piombo uguale o superiore allo 0,05 % in
peso. Tale regolamento è entrato in vigore il 9 ottobre 2012.
- Regolamento UE n. 847/2012 del 19 settembre 2012 estende le
restrizioni all'uso del mercurio previste nella voce 18° dell’Allegato XVII del
REACH ai dispositivi di misura per uso industriale e professionale. Si tratta, in
particolare, dei seguenti dispositivi:
barometri; igrometri; manometri; sfigmomanometri; estensimetri da usare con
pletismografi; tensiometri; termometri; picnometri a mercurio; dispositivi di
misura al mercurio per la determinazione del punto di rammollimento.
Tale divieto si applica a partire dal 10 aprile 2014.
- Regolamento UE n. 848/2012 del 19 settembre 2012 impone, a partire dal
10 ottobre 2017, la restrizione ai seguenti composti del fenilmercurio:
Acetato di fenilmercurio, Propionato di fenilmercurio, 2-Etilesanoato di
fenilmercurio, Ottanoato di fenilmercurio e Neodecanoato di fenilmercurio.
In particolare, il regolamento aggiunge una nuova voce all’Allegato XVII del
Reach (voce 62) stabilendo:
· il divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e uso come sostanze in
quanto tali o contenute in miscele con una concentrazione di mercurio pari o
superiore allo 0,01 % in peso.
· il divieto di immissione sul mercato di articoli o loro parti contenenti una o
più delle suddette sostanze se la concentrazione di mercurio negli articoli o
nelle loro parti è pari o superiore allo 0,01 % in peso.
I suddetti regolamenti sono disponibili al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2012&month=9