Oggetto: REACH - modifiche all'Allegato XVII (RESTRIZIONI) Informiamo che gli scorsi 19 e 20 settembre sono stati pubblicati sulle G.U.C.E. n. L 252 e L 253 quattro regolamenti che emendano l'Allegato XVII (RESTRIZIONI) al Reg. REACH per quanto riguarda le voci relative a Cadmio, Piombo e Mercurio e composti del Fenilmercurio. Si tratta dei seguenti regolamenti: - Regolamento UE n. 835/2012 del 18 settembre 2012 che introduce una modifica alla voce 23 dell’Allegato XVII del regolamento REACH relativa al cadmio. In particolare, prevede il divieto di immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati con materie plastiche il cui tenore di cadmio è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica. Tale regolamento ha un'efficacia retroattiva. Esso si deve applicare a partire dal 10 dicembre 2011. - Regolamento UE n. 836/2012 del 18 settembre 2012 che introduce una restrizione relativa al piombo e ai suoi composti. In particolare il regolamento aggiunge una nuova voce nell'Allegato XVII del REACH (voce 63), che stabilisce il divieto di immissione sul mercato o di utilizzo in singole parti di articoli di gioielleria aventi una concentrazione in piombo uguale o superiore allo 0,05 % in peso. Tale regolamento è entrato in vigore il 9 ottobre 2012. - Regolamento UE n. 847/2012 del 19 settembre 2012 estende le restrizioni all'uso del mercurio previste nella voce 18° dell’Allegato XVII del REACH ai dispositivi di misura per uso industriale e professionale. Si tratta, in particolare, dei seguenti dispositivi: barometri; igrometri; manometri; sfigmomanometri; estensimetri da usare con pletismografi; tensiometri; termometri; picnometri a mercurio; dispositivi di misura al mercurio per la determinazione del punto di rammollimento. Tale divieto si applica a partire dal 10 aprile 2014. - Regolamento UE n. 848/2012 del 19 settembre 2012 impone, a partire dal 10 ottobre 2017, la restrizione ai seguenti composti del fenilmercurio: Acetato di fenilmercurio, Propionato di fenilmercurio, 2-Etilesanoato di fenilmercurio, Ottanoato di fenilmercurio e Neodecanoato di fenilmercurio. In particolare, il regolamento aggiunge una nuova voce all’Allegato XVII del Reach (voce 62) stabilendo: · il divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e uso come sostanze in quanto tali o contenute in miscele con una concentrazione di mercurio pari o superiore allo 0,01 % in peso. · il divieto di immissione sul mercato di articoli o loro parti contenenti una o più delle suddette sostanze se la concentrazione di mercurio negli articoli o nelle loro parti è pari o superiore allo 0,01 % in peso. I suddetti regolamenti sono disponibili al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2012&month=9