Acustica in edilizia

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Acustica in edilizia, sospese le norme
All'art. 11, comma 5, della legge Comunitaria 2008, si dispone la temporanea sospensione della
disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei rapporti intercorrenti tra
costruttore/venditore e acquirente dell'immobile in caso di violazione delle norme
precedentemente in vigore. Ciò significa che, in attesa della definizione di una nuova normativa,
non dovranno essere più rispettati i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
Tratto da Consulente Immobiliare, n. 844 2009
A causa della costante industrializzazione delle periferie delle nostre città e dei ritmi spesso
frenetici che la vita quotidiana ci impone, il rumore ormai condiziona le nostre abitudini,
diventando quasi un sottofondo familiare, e crea inevitabilmente seri problemi a causa degli effetti
negativi nella sfera esistenziale.Sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto l'aspetto prettamente
giurisprudenziale, (1) si è certi che il rumore può causare gravi effetti pregiudizievoli sulla salute
della persona. Il legislatore ha affrontato tale problematica solo nell'ultimo ventennio, spinto anche
dalla necessità di regolamentare questo fenomeno in maniera organica e puntuale.
I diversi interventi legislativi
Sotto il profilo civilistico, gli articoli fondamentali di riferimento alla problematica sono l'art. 844
cod. civ. che disciplina le immissioni e l'art. 659 cod. pen. che sanziona il disturbo delle
occupazioni o il riposo delle persone. Questi articoli, ovviamente, si inseriscono in un apparato
legislativo molto più vasto, di natura comunitaria, volto a regolamentare l'inquinamento acustico a
360 gradi. (2)
Infatti, nei primi anni '90, ovvero il 4 luglio 1996, la Commissione delle Comunità Europee adottò il
Libro Verde sulle politiche in materia di inquinamento acustico, avente la finalità di predisporre una
politica globale in materia di inquinamento acustico e contestualmente di ridurre il rumore prodotto
dalle diverse fonti. Successivamente fu adottata la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione
e alla gestione del rumore ambientale.
Anche il nostro legislatore, solo a partire dagli anni '90, si è occupato in maniera concreta del
problema dell'inquinamento acustico.
Infatti, prima del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e della legge 447/1995 non esisteva una normativa
specificamente dedicata alla tutela del rumore.
La necessità di intervenire in materia portò, in attesa dell'approvazione di una legge quadro,
all'emanazione del D.P.C.M. 1° marzo 1991 che disciplinava, però, due sole sorgenti sonore: gli
impianti industriali e le attività temporanee.
La seconda fase è stata caratterizzata dall'introduzione della prima disciplina organica della materia:
la legge 447 del 26 ottobre 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), (3) attraverso la quale il
legislatore si è proposto di colmare il vuoto presente nella normativa ambientale nazionale. La legge
del 1995 si prefigge di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dall'inquinamento
acustico, delegando i diversi enti pubblici a tradurre in pratica le linee guida in essa contenute.
L'obiettivo perseguito è quello di un generale risanamento acustico e il rispetto su tutto il territorio
nazionale di livelli uniformi di tutela dell'inquinamento acustico, demandando a normative tecniche
e ad atti di indirizzo.Infine, fu emanato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che determina i requisiti
acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro
componenti in opera, al fine dichiarato di ridurre l'esposizione umana al rumore. (4)
NORMATIVA TECNICA
D.P.C.M. 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore
D.P.C.M. 5.12.1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici
D.M. ambiente 16.3.1998-Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico
D.P.R. 459,18.11.1998-Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.
11 della legge 447 del 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario
D.P.C.M. 215, 16.4.1999- Regolamento recante norme per la
determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
D.M. ambiente 3.12.1999- Procedure antirumore e zone di rispetto negli
aeroporti
D.P.R. 304, 3.4.2001 - Regolamento recante disciplina delle emissioni
sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma
dell'art. 11 della legge 447 del 26 ottobre 1995
D.P.R. 142, 30.3.2004- Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'art. 11 della legge 447 del 26 ottobre 1995
I contenuti del D.P.C.M. 5.12.1997
Definizione del campo di applicazione (art. 1)
Classificazione degli ambienti abitativi e delle loro parti (art. 2, commi 1
e 2)
Distinzione e definizione dei servizi a funzionamento discontinuo
(ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria) e
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e
condizionamento) (art. 2, commi 3 e 4)
Definizione delle grandezze di riferimento, dei metodi di calcolo e di
misura (art. 2, comma 5, e allegato A)
Indicazione dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti
acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore
interne (art. 3 e tabella B)
Edifici rumorosi: i rimedi previsti dal codice civile
Come abbiamo visto, il legislatore ha predisposto una precisa normativa sui requisiti acustici passivi
degli edifici. Occorre, ora, valutare quali ripercussioni possa avere il mancato rispetto di dette
norme sul piano civilistico. Il codice civile prevede, a tutela dell'interesse del compratore, una
responsabilità del venditore per i vizi della cosa preesistenti alla conclusione del contratto,
riconducendola nell'alveo di un'obbligazione di garanzia nascente dal contratto stesso. (5)
Precisamente, l'art. 1476 cod. civ. quando elenca «le obbligazioni principali del venditore», al n. 3
include «quella di garantire il compratore dai vizi della cosa».
Alla medesima finalità fa inoltre riferimento l'art. 1490, comma 1, cod. civ., laddove stabilisce che
«il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea
all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore». (6)
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la rumorosità denunciata in quel caso costituisse vizio
inerente all'appartamento compravenduto e che di tale vizio dovesse rispondere la società alienante
ai sensi degli artt. 1490 e segg. cod. civ. I giudici hanno precisato che l'obbligazione di garanzia
discende dal fatto, oggettivo, di trasferire un bene affetto da vizi che lo rendono inidoneo all'uso cui
esso è destinato o ne diminuiscano in misura apprezzabile il valore, mentre la colpa del venditore, ai
sensi dell'art. 1494 cod. civ., rileva solo ai fini del diritto al risarcimento del danno. (7)
L'obbligazione di garanzia gravante sul venditore discende dal fatto (oggettivo) del trasferimento di
un bene affetto da vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in misura
apprezzabile il valore, mentre eventuali profili di colpa dell'alienante rilevano, ex art. 1494 cod.
civ., ai soli, eventuali (e diversi), fini risarcitori. (8)
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di
avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve, altresì, risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (art. 1494 cc.).
In tale contesto, anche l'appaltatore può essere chiamato a rispondere dell'inadeguata
insonorizzazione dell'edificio. Infatti, ai sensi dell'art. 1667 cod. civ., egli è tenuto alla garanzia per
le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le
difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano
stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Inoltre, ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., il committente può
chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia
proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa
dell'appaltatore.Infine, l'art. 1669 cod. civ. prescrive che: «Quando si tratta di edifici o di altre cose
immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento,
l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta
evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente
e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta»; quindi, nella
nozione di "gravi difetti" ex art. 1669 cod. civ. rientrano non solo quelli che possono pregiudicare la
sicurezza o la stabilità dell'edificio, ma anche quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla
funzione economica o una sensibile menomazione del normale godimento dell'edificio o del suo
valore di scambio. In questo caso si concretizzerebbe una menomazione apprezzabile del normale
godimento dell'immobile. (9)
Quali tutele per il nuovo acquirente?
Alla luce di quanto detto ci si chiede quali sono i rimedi che possono essere esperiti per tutelare il
nuovo acquirente. (10) L'azione dì riduzione del prezzo svolge la funzione di ripristinare l'equilibrio
tra le prestazioni mediante una rettifica del contratto che consente, al compratore che ne abbia
interesse, di conservare ugualmente il bene viziato. (11)
La riduzione, ovviamente, dovrà essere tale da porre il compratore nella stessa situazione
economica in cui si sarebbe trovato se al momento della contrattazione avesse conosciuto i vizi
della cosa e, dunque, stipulato a un prezzo inferiore. Il suo risparmio sarà, quindi, corrispondente
alla diminuzione percentuale del valore cagionata dai vizi rispetto al costo pattuito, e non a quello di
mercato.
Per quanto concerne il valore di scambio, la giurisprudenza ha affermato che la presenza di "vizi
acustici" incide negativamente sul valore dell'immobile, che può subire un deprezzamento. Di
notevole rilevanza sono due pronunce:
1. Trib. Milano, sent. n. 2600 del 5 marzo 2001, che ha quantificato tale deprezzamento, nel caso
deciso, nella misura del 20% del valore dell'immobile. È dunque evidente che, in termini
economici, le conseguenze dell'inadeguata insonorizzazione acustica dell'immobile possono essere
molto gravi;
2. Trib. Torino, sent. n. 2715 del 23 aprile 2007, che ha condannato un costruttore a restituire agli
acquirenti una parte del prezzo pagato per l'acquisto di un appartamento, a causa dell'insufficiente
isolamento acustico del soffitto che causava rumori da calpestio superiori ai limiti di legge. Il
giudice ha deciso di quantificare il difetto in una somma pari al 20% del costo di acquisto
dell'appartamento; infatti, l'inadeguatezza dell'isolamento acustico riduce considerevolmente il
valore dell'immobile, ai sensi dell'art. 1490 cod. civ.
In conclusione, il costruttore è stato condannato a restituire agli acquirenti il 20% del prezzo pagato.
C'è poi il risarcimento del danno: il venditore è tenuto al risarcimento del danno solo in caso di
colpa, concetto che comprende non soltanto l'ipotesi di conoscenza, ma anche di mera conoscibilità
dei vizi, intesa come possibilità per il venditore di accertare con un comportamento di normale
diligenza che il bene era viziato e, quindi, di renderne l'acquirente consapevole (Cass. civ., sent. n.
833809 del 22 agosto 1998). È evidente, infatti, che la conoscenza (o conoscibilità) del vizio da
parte del venditore assume rilievo ai fini del risarcimento solo in quanto ricollegabile a un
comportamento non corretto e, quindi, sanzionato.
La ratio della norma risiede pertanto nella volontà di sanzionare chi ha provocato l'evento dannoso
con il proprio dolo o la propria (colpevole) ignoranza. Ne discende che incombe sul venditore un
onere di verifica circa la sussistenza dei vizi e, in caso di scoperta, un obbligo di comunicazione.
(12) L'azione di risarcimento, quindi, è del tutto autonoma rispetto alle altre azioni di garanzia e
infatti potrà essere esercitata anche da parte di chi non abbia chiesto la riduzione del prezzo o la
risoluzione contrattuale. (13)
Inoltre, l'art. 134 delle legge 10/1991 ha disciplinato le irregolarità rilevate dall'acquirente o dal
conduttore riscontrante in difformità dalle norme previste dal T.U. edilizia. La norma prevede che,
anche se non emerse da eventuali precedenti verifiche, l'acquirente/conduttore deve farne denuncia
al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del
danno da parte del committente o del proprietario. Il termine è previsto a pena di decadenza dal
diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario, al fine di
responsabilizzare direttamente gli effettivi occupanti dello stabile o dell'unità immobiliare. La
Cassazione, con sent. n. 7489 del 4 giugno 2001, ha affrontato il caso del difetto di isolamento della
soletta divisoria tra il piano cantinato di proprietà condominiale e l'appartamento sovrastante. I
giudici hanno affermato che deve intendersi quale vizio di quest'ultima proprietà individuale, non
riferibile alla cosa comune, trattandosi di una superficie coperta e non di una parte comune
dell'edificio destinata a isolarlo dagli agenti atmosferici (come il tetto, il terrazzo di copertura, o i
muri perimetrali), con la conseguenza che il condomino proprietario che abita al di sopra delle
cantine condominiali, per ottenere un'adeguata coibentazione del piano di calpestio del suo
appartamento, dovrà agire nei confronti del costruttore e non nei confronti del condominio". (14) La
Corte, inoltre, ha rilevato come il vizio non riguardasse la parte comune, ma proprio la singola
porzione dell'edificio, di proprietà individuale, con conseguente diritto-dovere del proprietario di
rivolgere la domanda risarcitoria nei confronti del costruttore e non del condominio.
Il riordino della normativa sull'inquinamento acustico
Con l'inserimento dell'art. 11, comma 5, della legge 88 del 7 luglio 2009, si è avviata la fase del
riordino della normativa sull'inquinamento acustico. In attesa di tale riordino, la disciplina relativa
ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e),
della legge 447/1995, momentaneamente non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in
particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla
data
di
entrata
in
vigore
della
recente
legge.
In buona sostanza si è attuata una sospensione temporanea delle misure di tutela che,
precedentemente, l'acquirente poteva porre in essere nei confronti del costruttore in caso di vizio
derivante da cattiva insonorizzazione. Per tali ragioni non potrà essere applicabile l'azione di
riduzione del prezzo dell'immobile acquistato che, come previsto da alcune pronunce recenti
giurisprudenziali, può aggirarsi sul 20% del prezzo dell'immobile in caso di assenza dei requisiti
acustici passivi che la normativa richiede in caso di costruzione di immobili.
Questa innovazione introdotta non opera nei confronti delle azioni giudiziarie già pendenti, ma solo
su quelle che sorgeranno eventualmente dopo l'entrata in vigore della legge. Inoltre, la sospensione
non è operante nei rapporti tra costruttori e pubbliche amministrazioni ma solo tra venditore e
acquirente privato.
Anche se il riordino della normativa sull'acustica è sicuramente un buon obiettivo, va precisato che
le disposizioni vigenti hanno rappresentato un riferimento per le costruzioni. Infatti il D.P.C.M. del
1997 aveva indotto i costruttori di edifici a utilizzare materiali isolanti come lastre di vetro per le
superfici trasparenti, lane di vetro e di roccia per l'isolamento delle superfici e a garantire standard
sempre crescenti, utili ad assicurare la coabitazione in condomini o zone rumorose. (15) Il vuoto
legislativo provoca, invece, caos interpretativo e preoccupazioni nel settore per la riduzione del
comfort abitativo e l'abbassamento della qualità degli edifici. Allo stato attuale diventa problematica
l'individuazione della responsabilità per eventuali risarcimenti al proprietario dell'immobile che non
potrà utilizzare gli strumenti di tutela previsti dalla normativa.
L'insonorizzazione degli edifici: aspetti tecnici
Il rumore era, fino a poco tempo fa, una delle fonti di inquinamento più sottovalutate o meno
controllate e solo da poco è stato riconosciuto come una grave minaccia per la salute e per il
Nell'ultimo periodo, l'interesse nei confronti di questa "problematica acustica" è cresciuto in
maniera a dir poco esponenziale, costringendo i professionisti della progettazione, delle imprese e
della produzione edilizia, ad approfondire la ricerca nel campo della tecnica per la protezione
acustica degli edifici, rispondendo tuttavia alle indicazioni di una normativa in materia vecchia già
di dieci anni.
TABELLA 1 -Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2, D.P.C.M. 5.12.1997).
Destinazione
Categoria
Edifici a residenza o assimilabili
A
Edifici adibiti a uffici e assimilabili
B
Edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività
C
assimilabili
Edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di
D
cura e assimilabili
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i
E
livelli e assimilabili
Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto
F
o assimilabili
Edifici adibiti ad attività commerciali o
G
assimilabili
TABELLA 2 - Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti
tecnologici.
Parametri
Categorie di
L
cui alla Tab. R'w (1) D2m,nT,W L'mW ASmax L Asq(2)
(dB)
(dB)
(dB)
dB(A)
A
dB(A)
55
45
58
35
25
D
50
40
63
35
35
A,C
50
48
58
35
25
E
B, F, G
50
42
55
35
35
(1) I valori di R'w riferiti a elementi di separazione tra due
distinte unità immobiliari.
(2) Nell'Allegato A si afferma che la rumorosità non deve
superare i 25 dB(A) mentre, in palese contraddizione, per le
categorie A, C, B, F, G si prescrivono 35 dB(A).
La necessità di questa evoluzione si è fatta sempre più incombente poiché i danni provocati dalle
cattive progettazioni e realizzazioni degli anni passati hanno portato, oggi, a un numero sempre
maggiore di cause in corso ai danni di progettisti e imprese. Contenziosi che, una volta accertati gli
errori, si possono chiudere con un deprezzamento degli edifici fino al 20-30% del valore di mercato,
con conseguenze economicamente pesanti per i progettisti o gli esecutori. La ricerca, quindi, si pone
come obiettivo primario, il perfezionamento di soluzioni tecniche sempre più evolute per la
protezione acustica degli edifici e di informazioni progettuali che siano conformi alle indicazioni
del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e che possano diventare strumento comune a progettisti e imprese
che si trovano a dover confrontare e valutare soluzioni diverse che garantiscano prestazioni
acustiche differenti.
I valori del decreto del 1997, differenti per le categorie di appartenenza delle varie tipologie edilizie
(tabelle 1 e 2), a detta di molti impossibili da raggiungere, in alcuni casi sono inferiori a quelli
richiesti da altri Paesi europei, in cui da anni si realizzano edifici conformi ai dettami legislativi.
Questo a dimostrazione del fatto che anche da noi l'obiettivo di costruire opere conformi a questi
parametri può diventare realtà, a patto che vada di pari passo con una progettazione consapevole e
informata dei problemi acustici e con una realizzazione ad arte. È in fase di progetto, infatti, che
prende forma e si rende possibile la vera protezione contro i rumori esterni e interni dell'edificio.
Va approfondito ogni aspetto per verificare che l'ambiente sia quanto più possibile silenzioso e
vivibile e, quindi, va analizzato:
-
-
l'isolamento acustico delle facciate (intese come insieme di elementi di tamponamento ed
elementi finestrati);
l'isolamento acustico dei divisori orizzontali e verticali, migliorabile con l'applicazione o
l'inserzione di materiali a elevata resa acustica o con soluzioni tecniche di pari valenza;
l'isolamento al calpestio delle solette (anche attraverso pavimenti galleggianti o soluzioni
equivalenti);
il basso livello di emissione degli impianti sanitari (anche attraverso la scelta di componenti
a basso rumore intrinseco);
il rumore degli impianti di servizio (ascensori, autoclavi ecc.). (16)
La nuova UNI EN 12354 (parti 1,2 e 3) (17) propone un modello per progettare
adeguatamente un edificio dal punto di vista acustico. Indica solo parzialmente i valori di
riferimento per applicare il modello di calcolo. La norma (rivolta soprattutto agli esperti di
acustica) segnala documenti applicativi per il dimensionamento delle grandezze che
determinano il rendimento degli elementi strutturali e strumenti utilizzabili in fase di
realizzazione.
Il fenomeno fisico
Si definisce potere fonoisolante, R, di un materiale, il rapporto tra l'energia sonora che arriva
sul materiale e quella che viene trasmessa attraverso il materiale stesso. Il potere
fonoisolante viene espresso in decibel e il suo valore è in funzione della frequenza dell'onda
sonora che investe il materiale. Dal potere fonoisolante dipendono sia l'attenuazione dei
rumori intrusivi generati all'esterno e immessi nell'ambiente, sia l'attenuazione dei rumori
generati
in
ambiente
e
trasmessi
all'esterno.
(18)
Nelle applicazioni più comuni, il potere fonoisolante di una partizione, costituita da uno o
più materiali, può variare tra 30 e 70 dB, nella gamma delle frequenze medie (500-2.000
Hz). Il potere fonoisolante si ridurrà alle frequenze basse (63-500 Hz) e potrà aumentare
considerevolmente con l'aumentare della frequenza da 2 mila Hz in poi. Ma per valutare il
potere fonoisolante R di un materiale importante è conoscerne la massa superficiale, cioè la
massa per unità di area. Tale massa, variabile a seconda della tipologia del materiale, può
essere calcolata come il prodotto della densità del materiale in kg/m3 per il suo spessore in
metri. Se si raddoppia la massa superficiale del materiale, a parità di frequenza, il potere
fonoisolante aumenta di circa 6 dB. In sintesi, maggiore è lo spessore, più alto sarà il potere
fonoisolante. Altri fattori influenzano il potere fonoisolante di una partizione, uno di questi è
l'effetto
di
coincidenza
che
dipende
dalla
rigidità
del
materiale.
In pratica, in corrispondenza di una determinata banda di frequenze il potere fonoisolante
risulta minore di quello previsto dalla legge della massa. Le frequenze in corrispondenza
delle quali si ha questo effetto sono diverse secondo il materiale. Per alcuni materiali
l'effetto si manifesta al di fuori delle frequenze dannose. In generale, minore è la rigidità del
materiale più elevata è la frequenza alla quale si manifesta l'effetto di coincidenza. (19)
Soluzioni tecniche: i materiali fonoassorbenti
Quando un'onda sonora colpisce un ostacolo, una parte della sua intensità si perde penetrando nel
materiale, mentre una componente del suono viene riflessa, modificando la sua direzione. A sua
volta, questo suono residuo andrà a colpire altri ostacoli e sarà ulteriormente smorzato. Minore è
l'effetto dell'attenuazione, maggiore sarà il percorso che l'onda sonora compie ripercuotendosi su
vari ostacoli prima di arrivare all'orecchio dell'ascoltatore. In tal caso, il risultato che viene a crearsi
è uno sfasamento temporale tra il suono che si è propagato in modo rettilineo e quello che viene
percepito in modo indiretto, dopo svariate deviazioni. Questo sfasamento è all'origine del riverbero.
Tutti i sistemi fonoassorbenti sfruttano la dinamica della riflessione, cercando di intrappolare il
suono in un percorso che progressivamente lo attenua prima di restituirlo di rimbalzo nell'ambiente.
Lo smorzamento è tanto maggiore quanto l'ostacolo sarà capace di lasciarsi sollecitare
dinamicamente dall'onda sonora, vibrando con essa e assorbendo meccanicamente la sua intensità.
(20)
Un esempio di questo fenomeno è dato dai sistemi di smorzamento a baffles, pannelli di materiale
fonoassorbente sospesi a soffitto e disposti parallelamente tra loro, ma in modo sfasato. Prerogativa
di questa tipologia è la completa perdita di intensità da parte del suono, attraverso una diffusione
all'interno di questo labirinto, con continui rimbalzi e cambi direzionali fino allo smorzamento
totale. I baffles vengono utilizzati soprattutto in ambito industriale per smorzare rumori di forte
intensità. Soluzioni meno efficaci ma più accettabili sotto il profilo estetico sono le pannellature a
soffitto o a parete. Le prime possono essere realizzate con pannelli piani sospesi, separati tra loro da
un'intercapedine oppure da quadrotti modulari, con una forma tale da consentire la penetrazione del
suono all'interno del controsoffitto, dove viene smorzato per riflessione. Per le pareti gli interventi
possibili sono di due tipi: il più economico consiste nell'ap-pendere materiali fonoassorbenti di
forma regolare; maggiori performance si ottengono invece con pareti realizzate ad hoc, di forma
regolare e finitura di pregio, che mediante microforature intrappolano il suono all'interno,
smorzandolo progressivamente. (21) La scelta della soluzione più idonea deve essere effettuata
anche in funzione della frequenza dei suoni da smorzare. I dispositivi a parete sono efficacissimi
negli auditorium.
Esempi tipo di muratura e relativa prova acustica
Gli esempi riportano murature di separazione tra due distinte unità immobiliari (figura 1), ma la
prestazione globale della parete viene condizionata dalla presenza di altri elementi costruttivi
(serramenti, superfici vetrate, cassonetti ecc.) che influenzano la performance finale. Nel caso dei
serramenti, per esempio, bisogna tenere presente anche altri fattori: la prestazione del componente
in sé, la messa in opera, la sigillatura, il dettaglio costruttivo del vano, il materiale. Per ogni prova,
le figure riportano i rilievi sperimentali e la curva di riferimento prevista dalla Iso 717 parte 1.
Come è noto, infatti, due differenti tipologie di pareti con la medesima performance in dB, non
hanno necessariamente lo stesso comportamento su tutta la gamma di frequenze: in funzione della
composizione lavorano acusticamente in maniera differente. In linea generale, ma non in termini
assoluti, le murature pesanti operano meglio sulle basse frequenze e quelle leggere sulle alte. Gli
esempi riportati in figura 1 consentono, comunque, di comprendere il comportamento di ogni parete
alle varie frequenze e quindi decidere quella più adatta al tipo di fonti rumorose. A titolo
esemplificativo: le murature a doppio strato offrono picchi di performance alle alte frequenze,
mentre le monofilare mostrano un andamento più equilibrato a tutte le gamme di frequenza
comprese tra 100 a 5.000 Hz. (22)
_____
(1) A tribunale di Napoli, con sentenza del 17 novembre 1990, nella sua motivazione ha elencato precisamente una serie di alterazioni generate
sull'organismo umano dal rumore: alterazione della motilità intestinale, alterazione delle funzioni renali, potere depressivo, influenza sul tempo di
reazione, riduzione dell'apprendimento ecc.
(2) In argomento si veda D'Auria M., "La lotta al rumore ambientale tra politica comunitaria e politica nazionale", in Giornale di diritto
amministrativo, 2006, fase. 5, pagg. 547-554.
(3) Cfr, Fracchia F., "Prime note sulla 'legge quadro sull'inquinamento acustico™, in fl. Diritto dell'economia, 1996, pag. 69; Verzaro S., "La legge
quadro sull'inquinamento acustico", in Responsabilità civile e previdenza, 1996, fase. 1, pag. 199.
(4) Per gli approfondimenti dei contenuti delle disposizioni normative richiamate si vedano le tabelle le 2, a pag. 1474 e 1475
(5) In argomento si veda Ferri, "La vendita in generale. Le obbligazioni del venditore. Le obbligazioni del compratore", in Trattato di diritto privato,
diretto da E Rescigno, XI2, Torino, 2000, pag. 557.
(6) M.G. Falzone Calvisi, "La garanzia per vizi", in La vendita, a cura di M. Bin, IV, Garanzie e inadempimento, 1, Padova, 1996, pag. 444.
(7) Cfr. Cass., sent. n. 8338 del 22 agosto 1998: eliminazione del difetto della rumorosità cagionata dalle tubazioni in acciaio zincato collocate tra il
pavimento e il solaio posto a divisione dei due appartamenti e adducenti acqua calda sanitaria al lavabo del bagno dell'appartamento superiore.
(8) La Corte di Cassazione, con sent. n. 7681 del 19 luglio 1999, ha precisato che: «chi acquista un immobile, tranne il caso in cui sia stato reso
esplicitamente edotto della esistenza di qualche problema di carattere amministrativo o urbanistico, ha diritto alla consegna di un immobile
assolutamente conforme alle leggi e ai regolamenti, oltre che alla concessione edilizia, e per il quale sia stata quindi rilasciata la licenza di abitabilità».
(9) Non sarebbe errato escludere che l'insufficiente insonorizzazione acustica possa rientrare anche nella previsione dell'art 1669 cod. civ. A oggi,
però, non ci risultano pronunce giurisprudenziali in merito.
(10) In argomento si veda il commento di V. Carsana, "Vendita di un immobile soggetto ad immissioni: qualche riflessione su (vecchi) argomenti e
(nuovi) quesiti in materia di garanzia per i vizi", in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 1999, pag. 451.
(11) A. Plaia, Vìzi del bene promesso in vendita e tutela del promissario acquirente, Padova, 2000; A. Mastrolilli, La garanzia per vizi nella vendita.
Disciplina codicistica e nuova normativa europea, Milano, 2004, pag. 102; Cass., sent. n. 4382,5 agosto 1985.
(12) Terranova, voce "Redibitoria azione", mEnc giur. Treccani, XXVI, Ed. Enc. it., 1991, pag. 16.
(13) V. Carsana, op. cit, pag. 453
(14) Nel caso in questione, un condomino, proprietario dell'appartamento sovrastante una cantina, parte comune del condominio, si era rivolto al
tribunale di Verona per ottenere la condanna del condominio medesimo a isolare il solaio confinante con il suo appartamento. H tribunale e la Corte
d'Appello hanno respinto le richieste dell'attore, formulando delle argomentazioni accolte e riprese dalla Corte di Cassazione. La sentenza è stata
pubblicata su Lexfor, n. 4-5/01, pag. 457. Per un primo commento si veda www.legaliassociati.it
(15) Si veda per ulteriori approfondimenti i paragrafi che seguono.
(16) Cfr. R. Bottio (Funzionario Tecnico Commissione Acustica UNI), S. Novo (Membro GdL "Acustica in Edilizia", 'Laboratorio di acustica
applicata"), La progettazione acustica degli edifici, su www.acustica.it.
(17) UNI EN 12354 - "Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. In particolare:
Parte 1 - Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti (descrive i modelli di calcolo per valutare l'isolamento, utilizzando i dati di trasmissione
laterale diretta o indiretta degli elementi dell'edificio); Parte 2 - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti (sovrapposti); Parte 3 - Isolamento
acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea (definisce un modello di calcolo basato sul potere fonoisolante dei vari elementi che
compongono la facciata di un edificio e la trasmissione diretta e laterale).
(18) Cfr., G. Granito, "Silenzio di gesso", in Costruire, ottobre 2005, n. 269, pag. 136
(19) Cfr., G. Granito, op. cit, pagg. 136-137.
(20) Cfr. M. Santoro, "Comfort a più voci", in Costruire, marzo 2009, n. 310, pag. 107.
(21) Cfr. M. Santoro, cit, pag. 107.
(22) Cfr. A. Zappa, "Pareti alla prova", in Costruire, luglio-agosto 2004, n. 254, pagg. 80-82.
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