Esposto Segnalazione Inquinamento Acustico

Esposto Segnalazione Inquinamento Acustico [Comune di Magnago]
Esposto Segnalazione Inquinamento
Acustico
Descrizione del procedimento e riferimenti normativi (art. 35 D.lvo 33/2013)
Non sempre i problemi di rumore ricadono nella sfera amministrativa di
competenza degli enti locali. La legge 447/95 e i suoi decreti non esauriscono la
normativa nel campo del rumore. Sono infatti tuttora vigenti gli articoli 844 del
codice civile e l’art. 659 del codice penale, precedenti all’emanazione della
447/95.
L'ufficio comunale può intervenire in caso di inquinamento acustico solo quando
il rumore è prodotto da impianti o attrezzature utilizzati per attività produttive,
commerciali o professionali, come ad esempio:
- condizionatori, compressori, presse, telai, silos, ecc., afferenti ad attività
produttive, artigianali, commerciali, terziarie;
- impianti tecnologici condominiali (es. caldaia centralizzata, ascensore) quando
producono rumore verso l’esterno del condominio;
Sono estranei alla sfera amministrativa le situazioni in cui:
- i disturbi acustici non sono connessi con attività produttive (es. rumori di
vicinato: cane del vicino; radio del vicino; bambino del vicino; ecc.);
- i disturbi acustici appartengono a impianti tecnologici condominiali che
producono disturbo verso l’interno del condominio stesso (in qualche modo si è
disturbati dalle “proprie” sorgenti per cui non ci si può lamentare!);
- le Situazioni di ordine pubblico (es. rumore causato da persone presenti in
luogo pubblico: piazza, via… per le quali si può applicare il comma 1 dell’art. 659
CP); tuttavia se il rumore è prodotto dagli avventori presenti all’interno di uno
spazio aperto afferente ad un esercizio pubblico e gestito dall’esercizio stesso:
cortile e giardino privato, plateatico… la responsabilità del rumore è riconducibile
al titolare dell’attività produttiva e si rientra nel campo di applicazione della legge
447/95.
avvio del procedimento
Da parte di cittadini residenti
riferimenti normativi
- L. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico'
- L.R. 13 del 10/08/2001"
ufficio competente
Settore Ambiente e Territorio
soggetto con potere sostitutivo
Segretario Generale
come si avvia
I cittadini che intendono segnalare l'eccessiva rumorosità di una attività / ditta
devono indirizzare l'esposto o segnalazione al Comune. Nel caso in cui il
problema coinvolga il territorio di più Comuni la richiesta di controllo deve essere
indirizzata anche all'Amministrazione Provinciale.
-1-
Esposto Segnalazione Inquinamento Acustico [Comune di Magnago]
È necessario fornire le informazioni necessarie per una completa e corretta
valutazione: causa, responsabile, periodo, orari, utilizzando esclusivamente
l’apposito modulo predisposto dall'Ufficio
L'esposto o segnalazione per inquinamento acustico, da presentare all’Ufficio
Protocollo, dovrà contenere:
a) Il nome del richiedente, dati anagrafici e residenza;
b) dati relativi all'attività causa della segnalazione ;
c) data
d) firma
Modulo
Esposto Segnalazione inquinamento acustico
Termini intermedi che sospendono il procedimento
La segnalazione comporta l’avvio di un formale procedimento amministrativo per
presunto inquinamento acustico.
Trascorsi 30 giorni dalla data di avvio del procedimento l'amministrazione si
riserva di chiedere ad ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Lombardia) di effettuare rilevazioni fonometriche unicamente nell'abitazione
della persona che ha presentato l’esposto.
A chi ha presentato l’esposto è chiesta piena disponibilità in tutte le fasi del
procedimento amministrativo consentendo l’accesso alla propria abitazione per
le rilevazioni fonometriche da parte sia dei tecnici incaricati dalla parte
disturbante che dei tecnici di A.R.P.A. Lombardia, concordando modalità e tempi.
Le indagini fonometriche all'interno dell’abitazione disturbata sono indispensabili
per poter stabilire se vengono effettivamente superati i limiti previsti dalla vigente
normativa in materia di inquinamento acustico (in particolare i c.d. limiti
differenziali).
Nel caso in cui venga verificato il superamento dei limiti consentiti, il Comune
provvede agli adempimenti conseguenti.
Termine di conclusione del procedimento
fino a 180 gg, in ogni caso la durata dipende dalla necessita di acquisire pareri o
accertamenti tecnici da parte di altri enti/agenzie esterne al comune (ATS,
ARPA)
costi
Nessuno
Allegati
Disposizioni operative nella trattazione delle segnalazioni di presunti
fenomeni di inquinamento acustico.
ultimo aggiornamento: 3.10.2016
-2-