AZIENDA U.S.L. DI IMOLA CONTRATTO COLLETTIVO

AZIENDA U.S.L. DI IMOLA
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AZIENDALE 1998 - 2001
Personale del Comparto "Sanità"
SOTTOSCRITTO IN DATA
In data 29/11/2000, 01/12/2000, 07/12/2000, 12/12/2000, 14/12/2000, 19/12/2000, 21/12/2000,
22/12/2000, 28/12/2000 e 29/12/2000
presso la sede della Azienda Usl di Imola hanno avuto luogo incontri tra la delegazione trattante di parte
pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale relativi all'area di contrattazione collettiva del
personale dei livelli/categorie del Comparto Sanità che hanno portato alla definizione di un'ipotesi di
C.C.I.A..
DOPO OPPORTUNA DISCUSSIONE ED APPROFONDITO CONFRONTO,
in attuazione della propria deliberazione n° 74 del 07.02.2001
IL DIRETTORE GENERALE -Dr. S. Venturi
ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali sottoriportati:
ORGANISMO SINDACALE
C.G.I.L. F.P. Sanità Terr.
CISL FPS Territoriale
U.I.L. Sanità Territoriale
RSU SNATOSS/ADASS
RAPPRESENTANTI
Franco Mongelli
Raimondo Palmieri
Guerrino Pirazzoli
Totti Ornella Medaglia Cristina
FIRMA
R.S.U.
tenuto conto del controllo senza rilievi da parte del Collegio Sindacale in data 26/01/2001 e del parere
favorevole emerso dalla consultazione dei lavoratori effettuata dalle Organizzazioni Sindacali,
sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, che verrà trasmesso all'Agenzia per la
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) entro 5 giorni.
LE PARTI
Procedono preliminarmente, con riferimento agli artt. 4 e 5 del CCNL/99 nonché all'art. 45 del d.lgs. n.
29/93 (e successive modificazioni ed integrazioni), a prendere atto:
a) che il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale deve essere stipulato utilizzando le risorse dei fondi di
cui agli artt. 38 e 39 del CCNL medesimo;
b) che le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa sono quelle indicate nell'ambito dell'art.
4;
c) che il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale non può essere in contrasto con vincoli e limiti
risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e si svolge sulle materie demandate al livello
aziendale;
d) che clausole difformi dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono nulle e non possono essere
applicate;
e) che il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale ha durata quadriennale e si riferisce a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che,
per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti;
f) che l'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinanti in sede di contrattazione integrativa
con cadenza annuale;
g) che il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, previo controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio da parte del Collegio dei Revisori, è
efficace dal giorno successivo alla sua sottoscrizione tra le parti.
Successivamente,
LE PARTI
effettuata un'attenta disamina delle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa e richiamato
l'art. 4 del CCNL/99 nonché il protocollo preliminare d'intesa siglato in data 30.11.99
CONCORDANO
sulla necessità di trattare contestualmente, nel rispetto del principio dell'unicità della sessione negoziale,
le seguenti materie:
a) sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento
della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle
metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all' art. 38 comma 3;
b) criteri per la definizione e quantificazione fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 1998/2001;
c) criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria - progressione orizzontale;
d) criteri e procedure per i passaggi tra le categorie -progressione verticale;
e) posizioni organizzative e graduazione funzioni;
f) passaggi orizzontali dei dipendenti all'interno della medesima categoria - (art. 17 co.3);
g) le pari opportunità alla luce della L. n. 125/1991
LE PARTI RITENGONO
di dover cogliere l'occasione della presente sessione negoziale per ridisegnare un quadro di relazioni
sindacali interno coerente con i principi contenuti nel CCNL, con l'attuazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 29/93
(e successive modificazioni ed integrazioni) del d.lgs. n. 502/92 (così come modificato ed integrato dal
d.lgs. n. 229/99) nonché con gli atti di organizzazione aziendale.
LE PARTI CONCORDANO ALTRESI'
sull'opportunità di demandare, ad apposita e separata trattativa e conseguenti accordi, successiva alla
stipulazione del C.C.I.A., la trattazione delle materie sottoindicate, di particolare interesse e
problematicità sia per l'Azienda USL, sia per le OO.SS., eventualmente da normare medianti specifici
regolamenti:
a) le linee di indirizzo ed i criteri per il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
b) le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di
disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro;
c) disciplina per l'utilizzo del personale dipendente parzialmente o temporaneamente inidoneo alle
funzioni;
d) disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale alla luce del d.lgs. n . 61/2000;
e) ridisciplinare le modalità di esercizio del diritto di sciopero, alla luce delle modifiche intervenute
nell'assetto organizzativo aziendale nonché della disciplina introdotta dalla legge n. 83/2000 (che ha
modificato ed integrato la legge n. 146/90);
f) disciplina delle relazioni sindacali nell'Azienda
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale si applica a tutto il personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendente dell'Azienda Usl di Imola, ad esclusione del
personale afferente alle due autonome e separate aree di contrattazione collettiva della dirigenza medica
e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.
2. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni e 3 febbraio 1993, n . 29, così come modificato, integrato o sostituito dai
d.lgs 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs n.
502/92" e "d.lgs n. 29/93". Il testo unificato del d.lgs n. 29/93 è stato ripubblicato nella Gazzetta n. 98/L
del 25 maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387.
Pertanto la dizione "d.lgs. n. 29/93" è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni.
3. Nel testo, i riferimenti al presente contratto sono sinteticamente indicati con CCIA (Contratto Collettivo
Integrativo Aziendale) ed ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro con "CCNL/95" e "CCNL/99".
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
1. Il presente CCIA ha durata quadriennale e concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001,
fatta salva l'emanazione di nuove disposizioni contrattuali e/o legislative che riguardino tutti o specifici
punti disciplinati dal medesimo. In quest'ultimo caso, le parti si riservano di riaprire il confronto.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del
presente Contratto. La stipulazione avviene nei tempi e nei modi previsti dall'art. 5 - 3° comma - del
CCNL/99.
3. Alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una
delle parti almeno tre mesi prima. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino
a quando non siano sostituite dal successivo CCIA. Le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
4. La determinazione dei fondi di finanziamento ed il riparto al loro interno per la finalizzazione tra i diversi
istituti sono effettuati con riferimento a ciascun anno solare di vigenza del presente CCIA.
Art. 3
Scelte strategiche
1.
Le parti contraenti condividono che, nell'applicazione del presente CCIA, sia valorizzato
il lavoro di tutti gli operatori, garantendo l'erogazione di prestazioni basate sui principi di qualità, efficacia,
appropriatezza ed efficienza produttiva. E' importante che il miglioramento del processo produttivo
soddisfi sempre più i bisogni dell'utenza e, attraverso modelli organizzativi snelli ed efficienti, venga
migliorato il "clima" in cui i lavoratori operano.
2. In tal senso si condivide la necessità di prevedere momenti di verifica sia della qualità percepita dagli
utenti esterni sia della qualità percepita dall'utente interno attraverso indagini che misurino la qualità del
"clima" organizzativo e la soddisfazione degli operatori. Questi strumenti di verifica, sia tra gli utenti che
tra i lavoratori, dovranno produrre "azioni positive" e protocolli rivolti ad una formalizzazione di percorsi di
miglioramento di cui l'unità operativa sia la diretta responsabile.
3. Le verifiche sono volte a garantire il rispetto degli impegni indicati nella carta dei servizi ed a migliorare
la qualità organizzativa interna all'azienda.
Art. 4
Interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi aziendali
1. In caso di controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi integrativi
aziendali, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'art. 5 del CCNL /99,
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a
richiesta di una delle parti, prima che insorgano controversie.
3. Nei casi di cui sopra, l'incontro tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale avviene
entro venti giorni dalla data della richiesta inoltrata da una delle parti.
Art. 5
Modelli relazionali
1.
Il sistema di relazioni sindacali aziendale si articola nei seguenti istituti:
a) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA AZIENDALE con cui deve intendersi il
processo finalizzato a raggiungere, sulle materie predeterminate a livello nazionale, un accordo
vincolante che contemperi gli interessi delle parti.
b) INFORMAZIONE con cui deve intendersi la comunicazione in forma scritta e la trasmissione in tempo
utile di documentazione inerente le materie oggetto di informazione.
c) CONCERTAZIONE con cui deve intendersi l'attivazione, previa informazione, del confronto di incontri
bilaterali con l'Azienda.
d) CONSULTAZIONE con cui deve intendersi l'acquisizione, da parte dell'Azienda, previa adeguata
informazione, di un parere degli organismi sindacali aventi titolo.
2.
Con riferimento al campo d'intervento dei singoli modelli relazionali, così come
esplicitato nei successivi articoli, su materie di interesse generale inerenti:
• i Piani Attuativi Locali aventi ricadute complessive sull'organizzazione del lavoro anche a livello
metropolitano e sul rapporto con l'utenza;
• le linee di indirizzo strategico collegate alla negoziazione del budget;
• la programmazione finanziaria
•
il quadro delle relazioni sindacali individua momenti di confronto anche con le Confederazioni
Sindacali e con le Organizzazioni Sindacali dei pensionati accreditati.
3. Su questioni attinenti la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro partecipano a pieno titolo i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
4. Su questioni di tipo generale l'Azienda si impegna ad attivare eventuali tavoli congiunti con gli
organismi sindacali aventi titolo di tutte e tre le aree di contrattazione collettiva del personale del
comparto Sanità.
Art. 6
Contrattazione Collettiva Integrativa
1. In linea con quanto già esplicitato nella prima parte del presente CCIA ed al di là di quanto
espressamente previsto all'art. 4 del CCNL/99, si prende atto che rientrano nel campo d'intervento del
modello relazionale della contrattazione collettiva le seguenti materie:
a) sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento
della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle
metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all' art. 38 comma 3;
b) criteri per la definizione e quantificazione fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 1998/2001;
c) criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria - progressione orizzontale;
d) criteri e procedure per i passaggi tra le categorie -progressione verticale;
e) posizioni organizzative e graduazione funzioni;
f) passaggi orizzontali dei dipendenti all'interno della medesima categoria - (art. 17 co.3);
g) le pari opportunità alla luce della L. n. 125/1991
2. La contrattazione collettiva integrativa aziendale è sempre svolta al più alto livello relazionale, tra le
delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale.
Art. 7
Informazione
1. Ai sensi dell'art. 6 - 1° comma lettera a) - del CCNL/99, l'Azienda fornisce agli organismi sindacali
aventi titolo informazione in ordine a tutte le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa,
concertazione e consultazione previste dal CCNL medesimo.
2. L'azienda, altresì, fornisce informazione preventiva su materie di valenza generale inerenti:
• il rapporto di lavoro,
• l'organizzazione degli uffici,
• la gestione complessiva delle risorse umane,
• iniziative per l'innovazione tecnologica,
• eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione e di trasformazione;
• andamento del piano occupazionale.
•
In particolare:
- pubblicazione di bandi di concorso o di mobilità;
- bandi di selezione interna;
- stato di espletamento dei concorsi;
- assunzioni effettuate;
- variazione di dotazione organiche e profili professionali da deliberare;
- istituzione di rapporti atipici e di natura privatistica.
3.
Nel caso di materie oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione nonché di
quelle indicate al precedente comma, l'informazione è sempre preventiva ed è trasmessa almeno sette
giorni prima rispetto alla data di eventuali incontri.
4. Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta degli organismi sindacali aventi titolo, si
incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di:
a) iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi uffici e servizi;
c) eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione;
d) attivazione di consulenze/appalti.
5. L'inoltro dell'informazione è curato, tramite l'apposito Ufficio per la gestione del sistema
di relazioni sindacali. La responsabilità in ordine all'ottemperanza dell'obbligo dell'informazione è a capo
dei responsabili delle strutture organizzative aziendali, con riferimento al proprio ambito di competenza. I
singoli responsabili sono pertanto tenuti a trasmettere all'ufficio per la gestione delle Relazioni Sindacali
la documentazione relativa alle materie oggetto di informazione e ad accompagnarla con eventuali note
esplicative.
6. L'informazione (fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari) è fornita tempestivamente, prima dell'adozione delle relative decisioni, non appena
concluso l'iter istruttorio (e, comunque, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
eventualmente inoltrata dagli organismi sindacali aventi titolo) e periodicamente, secondo le cadenze
temporali individuate nel presente CCIA per le singole materie.
7. L'informazione, preventiva e/o successiva, è resa anche in tutti i casi previsti nel presente CCIA.
Art. 8
Concertazione
Le parti concordano di incontrarsi almeno due volte all'anno, dando informazione preventiva sulle
materie da trattare, con adeguato anticipo (almeno 25 giorni prima dell'incontro).
I soggetti sindacali aventi titolo possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle
seguenti materie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
articolazione dell'orario di servizio,
verifica periodica della produttività delle strutture operative,
definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro,
andamento dei processi occupazionali con particolare riferimento al programma di nuove assunzioni,
all'utilizzo di rapporti di lavoro atipici quali: incarichi libero-professionali, convenzioni e collaborazioni
tra Aziende, appalti ed ogni altro rapporto di natura privatistica,
processi di esternalizzazione, dismissione e modifica della forma gestionale,
criteri sulle modalità di assunzione, con particolare riferimento alla trasparenza ed alla coerenza con i
processi formativi interni, nonché definizione dei tempi,
criteri di svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie (art. 16),
criteri per la valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni (art. 20),
criteri per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valorizzazione (art.
21),
criteri sui sistemi di valutazione permanente (art. 35 - c.2).
La concertazione inizia entro 48 ore dalla richiesta e si conclude nel termine tassativo di gg.
30 dalla data della richiesta stessa. L'esito della concertazione deve risultare da apposito verbale.
Relativamente alla definizione dei criteri generali per la gestione delle materie oggetto
d'interesse, la concertazione si svolge anch'esso al più alto livello relazionale, tra le delegazioni trattanti di
parte pubblica e di parte sindacale.
Art. 9
Consultazione
•
Si svolge obbligatoriamente sulle seguenti materie:
modello organizzativo dell'Azienda e disciplina degli uffici,
•
•
•
consistenza e variazione delle dotazioni organiche,
modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di
disciplina,
attribuzioni del rappresentante per la sicurezza (art. 19 d.leg.vo n. 626/94).
Art. 10
Pari Opportunità
1. In applicazione dell'art. 7 del CCNL/99, l'Azienda si impegna a favorire l'operatività del
Comitato per le Pari Opportunità, allo scopo di pervenire all'effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di
sviluppo professionale, tenendo conto della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia
nonché della specificità dell'organizzazione del lavoro delle categorie professionali esistenti in ambito
sanitario.
2. Per consentire al Comitato per le Pari Opportunità la realizzazione delle proprie finalità,
l'Azienda provvederà a:
a) garantire ed agevolare all'interno dell'Azienda il flusso delle informazioni concernenti l'attività del
Comitato,
b) portare a conoscenza dei soggetti preposti alla contrattazione le proposte del Comitato al fine di
attivare conseguentemente il relativo eventuale tavolo di negoziazione,
c) garantire la partecipazione del personale ai corsi di formazione secondo le indicazioni fornite dal
Comitato, previa individuazione dei relativi criteri sul tavolo negoziale
d) consentire al Comitato di effettuare visite presso le strutture organizzative dell'Azienda, anche su
richiesta dei lavoratori, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni discriminatorie e di proporre
soluzioni alle questioni evidenziate, nell'ambito dei confronti negoziali.
3. Il Comitato, oltre che di un regolamento per il proprio funzionamento, si dovrà dotare di un
piano di lavoro quadriennale, con verifica annuale del lavoro effettuato svolta congiuntamente con le
OO.SS. e l'Azienda.
4. Il Comitato, dal momento del suo insediamento, resta in carica quattro anni e, comunque, fino
al suo rinnovo. I componenti del Comitato non possono essere nominati nell'incarico per più di due
mandati consecutivi.
Art. 11
Commissioni Bilaterali
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell'Azienda,
possono essere costituite Commissioni Bilaterali.
2. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e
deve comprendere una adeguata presenza femminile.
Ciascuna Commissione viene costituita con l'individuazione di un rappresentante per ogni
Organizzazione Sindacale nonché di n. 2 rappresentanti della RSU Aziendale.
Per l'Azienda verranno individuati altrettanti componenti in ordine alle problematiche da
esaminare.
La Commissione non ha funzioni negoziali e svolge la propria attività in orario di servizio.
3. Le Commissioni Bilaterali, che agiscono sulla base di precisi mandati conferiti dalle delegazioni
trattanti di parte pubblica e di parte sindacale nell'ambito dei processi negoziali, hanno il compito di
approfondire specifiche tematiche propedeutiche o successive alla negoziazione, ovvero (assumendo la
natura di osservatori) di tenere monitorati l'applicazione, l'andamento e la verifica degli istituti negoziali.
TITOLO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI FONDI
ARTT. 38 E 39 DEL C.C.N.L..
Art. 12
Finanziamento dei trattamenti accessori - Art. 38 co.1 C.C.N.L.
I fondi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, di pericolo e
danno dal 1.1.98 sono determinati sulla base dell'art. 43 del precedente CCNL 1° e 2° biennio
economico e del consolidato al 31.12.97, tenuto conto:
a) della decurtazione apportata per trasferimento di personale all'ARPA, pari a £. 4.204.310 per il fondo
del compenso lavoro straordinario e £. 15.647.461 per il fondo della remunerazione delle condizioni di
lavoro;
b) della riduzione, per trasferimento divenuto irreversibile al Fondo per la qualificazione professionale,
dell'importo di £. 204.895.476.
Pertanto l'entità del Fondo unificato dal 1.1.1999 con la denominazione di "Fondo per i compensi per
lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno" presenta
una entità pari a complessive £. 6.119.670.582 di cui £. 1.548.589.511 (Lavoro straordinario) e £:
4.571.081.071 (Condizioni di lavoro).
Dal 31.12.1999 tale fondo viene incrementato da una quota pari allo 0,06% del monte salari annuo
relativo all'anno 1997, in corrispondenza dell'aumento delle indennità previste dall'art. 41 - c. 7, pertanto
l'importo del Fondo a tale data diventa di £. 6.119.771.732 e dal 1.1.2000 sarà di £.6.156.590.221.
Tale fondo è decurtato di un importo di L.40.000.000 pari a 65 ore pro-capite di lavoro straordinario a
decorrere dalla data di conferimento degli incarichi sulle posizioni organizzative. Lo stesso importo viene
riassegnato al Fondo in caso di soppressione di tali posizioni.
E' altresì decurtato della somma di L.900.000.000 in presenza di una stabile modifica e
razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi che verrà trasferita in via definitiva al Fondo di cui
all'art.39 C.C.N.L.
Tale fondo viene utilizzato per retribuire le ore straordinarie, nel limite individuale previsto dall'art. 34 e le
indennità per particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 44 del CCNL del 1.9.1995.
Eventuali residui possono essere trasferiti provvisoriamente al Fondo per la Produttività e definitivamente
al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive e posizioni organizzative, in presenza di stabile
modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi.
Si allega prospetto contabile sulla determinazione del Fondo (all. n.1).
Art. 13
Finanziamento Fondo della produttività collettiva - Art. 38 co.3 C.C.N.L.
I fondi per la produttività collettiva ed individuale dal 1.1.1998 sono unificati con la denominazione di
"Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle
prestazioni individuali" e la relativa entità viene determinata sulla base dell'ammontare consolidato al
31.12.1997, senza tenere conto di eventuali trasferimenti provvisori effettuati annualmente, né delle
risorse aggiuntive regionali.
Pertanto l'entità complessiva risulta di £. 3.234.499.563, di cui £. 3.109.268.745 (produttività collettiva)
e £. 125.230.818 (produttività individuale).
Dall'1.1.1998 il Fondo è alimentato annualmente dalle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
L. 449/97 come indicato nelle tabelle riportate nell'allegato n. 2.
Nello specifico, le risorse derivanti dall'art. 43 L. 449/97 sono così individuate:
- Attività didattiche svolte a favore di terzi
Gli utili relativi agli anni '98 e '99 sono ritenuti non significativi; con le risultanze dell'anno 2000 si
concorda una rivalutazione
- Attività svolte per autodromo di Imola (SAGIS)
Per il biennio 1998/1999
- 5% degli utili
A partire dal 01.01.2000
- 3% degli utili
- Attività di supporto alla libera professione intra-muraria
Le quote, determinate con aliquota 1%, e quantificate in £. 22.982.725 per il 1998 e £. 25.684.000 per il
1999, risultano già distribuite
- Economie derivanti dalla trasformazione del lavoro da tempo pieno a tempo parziale (L. 662/1996)
Vengono definite rispettivamente per il biennio '98/'99 e successivamente per il biennio 2000/2001 sulla
base del criterio del montante e precisamente:
•
Per il 1998 calcolo economie, derivanti da trasformazione del lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, a cui è applicata l'aliquota del 20%
•
Per l'anno 1999 si usa la stessa procedura di calcolo delle economie e vengono aggiunte anche
quelle derivanti dall'anno 1998
•
Per l'anno 2000 il calcolo delle economie viene effettuato esclusivamente sulle trasformazioni
dell'anno stesso
•
Per l'anno 2001 si effettua l'aggiunta come per il biennio 1998/1999
- Progettazioni interne - art. 18 L. 109/94
Le quote sono determinate applicando l'aliquota dell'1,5% sull'importo dei lavori
- Attività C.R.S. di Imola
La convenzione tra A.U.S.L. BO Città e A.U.S.L. Imola prevede un totale di £. 205.000.000
(1998/1999/2000); viene determinata la quota applicando il 10% sul totale annuo, suddiviso tra Dirigenza
e Comparto
- Riorganizzazioni interne
A decorrere dal 1.1.2001, gli utili derivanti da azioni di riorganizzazione, integreranno il Fondo sulla base
di una aliquota da concordare.
Tale Fondo viene alimentato altresì sulla base dell'Accordo intercorso tra Regione e OO.SS. relativo
alle risorse regionali aggiuntive.
Viene incrementato provvisoriamente da eventuali residui del Fondo di cui all'art. 38 co.1
C.C.N.L.1999.
A decorrere dal 1.1.2000 il Fondo è decurtato del 15% calcolato sull'importo complessivo consolidato
al 31.12.97, da trasferire, in via definitiva, al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive e
posizioni organizzative.
Per quanto concerne la determinazione del Fondo si fa riferimento all'allegato n. 2.
Art. 14
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte
comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica. Art. 39 C.C.N.L.
Viene previsto a decorrere dal 1.1.98 per finanziare le voci sopra elencate.
E' costituito:
- dalla differenza tra il trattamento economico di ciascun dipendente, in sede di primo inquadramento e lo
stipendio tabellare iniziale
- dal valore della indennità professionale specifica
- dalla parte residua del Fondo Qualificazione Professionale (Art. 45 - commi 3/5 CCNL 1.9.95)
E' integrato in via definitiva:
- da una quota pari al 15% del Fondo della Produttività;
- da una quota di eventuali minori oneri derivanti da riduzione stabile della dotazione organica;
- da una quota pari allo 0,81% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1997, con
decorrenza 31.12.1999;
- da risorse derivanti dal Fondo ex art. 38 co 1 C.C.N.L. 1999 in presenza di stabile modifica e
razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi, anche a parità di organico.
Al riguardo, tenuto conto dell'utilizzo storico del Fondo per lavoro straordinario e per la remunerazione
delle condizioni di lavoro, si trasferisce per l'anno 2000, la quota di £. 900.000.000.
Entra altresì nel Fondo il valore di 65 ore pro-capite di lavoro straordinario al momento del
conferimento delle indennità di funzione prevista per le posizioni organizzative, con relativa riduzione
del Fondo ex art. 38 co.1 C.C.N.L. successivo reintegro in caso di soppressione di tali posizioni.
Si allega prospetto contabile sulla determinazione del Fondo in oggetto (vedi all. 3).
TITOLO III
CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (ARTT. 30 E 35 CCNL
COMPARTO).
Art. 15
Principi Generali
Il presente titolo disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni finalizzate alla
progressione orizzontale.
La progressione economica è oggetto di contrattazione collettiva; avviene nel limite delle risorse
finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39 del CCNL.
I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa
al 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori - compresi coloro che ricoprono una posizione
organizzativa - previa una valutazione selettiva basata sui criteri dettati dall'art. 35 del CCNL e dal
presente titolo.
Nell'arco di vigenza del presente contratto, tutti i dipendenti del comparto hanno l'opportunità di accedere
alla fascia retributiva successiva rispetto a quello di primo inquadramento avvenuta con l'applicazione
del CCN. 1998-2001 con le modalità previste dalle norme di seguito riportate.
Dopo l'applicazione della fase transitoria (2000 - 2001), così come definita dall'art. 21 del presente titolo,
le fasce economiche verranno definite in relazione alle disponibilità del Fondo e nel rispetto dei requisiti di
seguito previsti.
Le risorse a disposizione dovranno essere ripartite per categoria in rapporto ai dipendenti di
appartenenza, ed al loro interno, per profilo professionale (ex posizione funzionale), al fine di garantire
pari opportunità con riferimento ad una percentuale calcolata all'inizio di ogni anno per gli infermieri
collocati in fascia 3 rispetto al totale delle unità di tale profilo.
a
Per l'assegnazione della 4 fascia economica, nella fase a regime, verranno individuate specifiche
tipologie di attività così come definite al successivo art. 17 - lett. d).
Per l'assegnazione della 4° fascia economica in fase transitoria, si fa rinvio al successivo art. 21.
Art. 16
Criteri per i passaggi da una fascia a quella immediatamente superiore
I passaggi da una fascia a quella immediatamente superiore avvengono sulla base dei seguenti criteri,
che possono essere utilizzati singolarmente o combinati:
• Esperienza professionale;
• Valutazione curriculum: requisiti culturali, esperienza lavorativa e specializzazione professionale, titoli
scientifici (ricerche, pubblicazioni, attività didattica, relazioni a convegni);
• Qualità della prestazione individuale, rilevata mediante il sistema di valutazione permanente in corso
di avviamento presso l'Azienda;
• Formazione attinente al ruolo.
L'accesso alla formazione è disciplinato dall'apposito Regolamento.
Art. 17
Criteri per la progressione economica orizzontale
a) Passaggio dalla fascia iniziale alla prima fascia retributiva del personale dipendente appartenente alle
varie categorie dopo 2 anni di esperienza professionale nella rispettiva qualifica, senza soluzione di
continuità, previa valutazione positiva.
b) Passaggio dalla prima fascia retributiva alla seconda del personale dipendente appartenente alle
varie categorie dopo 2 anni di esperienza professionale nella rispettiva qualifica, senza soluzione di
continuità, previa valutazione positiva.
c) Il passaggio dalla seconda fascia retributiva alla terza si attuerà tramite una selezione interna fra il
personale dipendente appartenente alle varie categorie con almeno 2 anni di esperienza
professionale ininterrotta nella rispettiva qualifica, previa valutazione volta a verificare l'acquisizione di
competenze specifiche.
d) Il passaggio dalla terza fascia retributiva alla quarta si attuerà tramite una selezione interna fra il
personale dipendente appartenente alle varie categorie con almeno 2 anni di esperienza
professionale ininterrotta nella rispettiva qualifica. La quarta fascia è riservata alle figure professionali
che svolgono un ruolo rilevante nell'ambito dell'Azienda, quali attività di tutoraggio, coinvolgimento nei
processi aziendali, coordinamento di specifici settori di attività, particolare autonomia operativa.
Art. 18
Criteri per l'accesso alla procedura
Le richieste possono essere avanzate dagli interessati e, in caso di più domande rispetto ai posti
disponibili, si procede alla attivazione delle modalità di selezione interna prevista dal presente titolo.
Il personale dipendente è ammesso alla procedura per il conferimento delle fasce economiche qualora
sia in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza professionale come indicato nell'art. 17.
Per il requisito dell'esperienza professionale si tiene conto dei servizi a tempo determinato o
indeterminato espletati presso Aziende ed Enti del SSN ed almeno 1 anno prestato presso questa
Azienda;
- valutazione positiva effettuata secondo le modalità ed i criteri previsti dal sistema di valutazione
permanente aziendale, in corso di definizione
- assenza di provvedimenti disciplinari di grado superiore alla "censura" nell'ultimo biennio
- effettivo svolgimento delle mansioni previsto dal profilo professionale di appartenenza.
Art. 19
Procedure e criteri di selezione
L'Azienda annualmente indice la selezione tramite apposito avviso, nel quale sarà indicato il numero delle
fasce disponibili per ogni categoria e profilo.
La selezione avverrà da parte di apposita Commissione, attribuendo un peso per ogni fattore valutabile,
sulla base dei seguenti criteri:
• esperienza professionale
• formazione
• valutazione attività.
Per il passaggio alla quarta fascia la Commissione sottoporrà i candidati, in possesso dei requisiti , ad
apposito colloquio volto ad accertare le capacità organizzative, le attitudini e le potenzialità dei candidati.
La formulazione della graduatoria sarà effettuata sulla base dei criteri da individuare a seguito di separato
e successivo accordo con le OO.SS.
Art. 20
Commissione di selezione
La Commissione è nominata dal Direttore Generale ed è composta di 3 unità:
• Presidente: un Dirigente di area gestionale
• Componenti: responsabile di area o settore di attività e un esperto della medesima categoria
immediatamente superiore.
• Segretario.
Art. 21
Norma di prima applicazione
1. Viene attuata preliminarmente la progressione economica orizzontale dei dipendenti inseriti nelle varie
categorie, di tutti i ruoli professionali, da fascia retributiva 0 a fascia retributiva 1, da fascia retributiva 1
a fascia retributiva 2, da fascia retributiva 2 a fascia retributiva 3.
Tale progressione decorre, per la fase di prima applicazione, dal 01/01/2000 sulla base dei seguenti
requisiti:
a) la mancanza di sanzioni disciplinari superiori alla multa nel biennio precedente;
b) il superamento del periodo di prova
Per i dipendenti che superano il periodo di prova nel corso dell'anno 2000, il passaggio alla fascia
retributiva superiore decorrerà dal 01/01/2001.
L'assegnazione alla fascia retributiva superiore, per i dipendenti appartenenti alle fasce 0,1 e 2 è
subordinata ad una valutazione positiva effettuata dal Responsabile dell'Unità Operativa Complessa o
del Servizio Infermieristico alla quale i dipendenti medesimi appartengono, tenendo conto dei seguenti
criteri:
- formazione professionale svolta;
- prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale;
- risultati ottenuti;
- livello di impegno e qualità della prestazione individuale.
2.
Dal 01/01/2001, ai fini del passaggio alla 3° fascia retributiva, l'Azienda provvede a calcolare
il totale delle fasce retributive 3 afferenti al personale infermieristico dopo l'applicazione
dell'istituto con le modalità di cui al comma 1); viene definita un'aliquota percentuale di fasce
3 sul totale degli infermieri - (n° totale C3 infermieri / n° totale infermieri) x100 = X.
Per l'anno 2001, sulla base del rapporto suddetto e delle risorse disponibili, la percentuale è fissata nella
misura del 39% da applicare all'Area Tecnico-Amministrativa e alle restanti figure tecnico-professionali
dell'Area Assistenziale, suddivise per profili professionali ex posizioni funzionali) e settori di attività, sul
numero di dipendenti collocati in fascia 2 dopo la prima applicazione; la puntuale definizione dei settori
e/o gruppi nonché la quantificazione numerica delle fasce a seguito dell'applicazione dell'aliquota è
riportata nel documento allegato (n° 4).
3. Alla progressione retributiva orizzontale alle 3° fasce numericamente definite con le modalità del
comma 2, potranno accedere tutti i dipendenti di fascia retributiva immediatamente precedente a
seguito di valutazione selettiva sulla base dei seguenti elementi:
- esperienza professionale;
- formazione;
- valutazione attività.
Ai fini della formulazione della graduatoria sono utilizzati gli stessi criteri della procedura ordinaria da
individuare a seguito di separata e successivo Accordo con i rappresentanti delle OO.SS.
In merito al punteggio connesso alla valutazione permanente, qualora non venga realizzato il sistema
aziendale entro il 30.06.2001, si farà riferimento alla valutazione del Responsabile dell'Unità Operativa.
4. Ai dipendenti che cesseranno dal servizio per collocamento a riposo nel corso del 2001(l'ultima data
di servizio deve essere compresa nel periodo 01/01/2001 - 31/12/2001) verrà attribuita, con decorrenza
01.01.2001, quale riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita, la 4° fascia retributiva, previa
sussistenza dei requisiti e secondo le modalità di cui al precedente comma 1.
5. Le progressioni retributive orizzontali sia con decorrenza 01/01/2000 sia con altra decorrenza, sono
strettamente subordinate alla disponibilità di risorse fissate, per gli anni 2000 e 2001, nel "Fondo per il
finanziamento delle fasce retributive e delle posizioni organizzative" come stabilito dall'art.39 del
C.C.N.L. 1998/2001.
6. Le risorse economiche non utilizzate nell'anno 2000 per l'applicazione delle progressioni orizzontali
sono trasferite sul Fondo per la produttività collettiva per finanziare progetti specifici.
7. Per il personale assunto tramite mobilità nel corso degli anni 2000/2001, dovrà essere acquisito
dall'Azienda di provenienza, l'informazione rispetto l'applicazione dell'istituto della progressione
orizzontale, al fine di evitare doppie corresponsione.
Art. 22
Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente titolo resta ferma la disciplina prevista dagli artt. 30 e 35 del CCNL
Comparto Sanità del 7.4.1999.
TITOLO IV
CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE ED IL CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE (artt. 20 - 21 - 36 CCNL Comparto)
Art. 23
Individuazione
L'Azienda U.S.L., previa concertazione con le OO.SS., istituisce le posizioni organizzative che richiedono
lo svolgimento di funzioni comportanti rilevante responsabilità. Al riguardo si individuano le seguenti
funzioni e le relative caratteristiche:
§
Coordinamento (organizzativo e gestionale), caratterizzato dalla presenza di professionisti che
§
svolgono funzioni di direzione di settori nelle aree assistenziali, amministrative e tecniche di elevata
complessità che necessitano di una professionalità dotata di esperienza, autonomia gestionale e
organizzativa.
Espletamento di attività ad elevato contenuto professionale e specialistico.
Art. 24
Modalità di assegnazione
L'incarico viene assegnato dalla Direzione Aziendale, dopo aver identificato le posizioni organizzative
sulla base dei ruoli e dei contenuti professionali richiesti dal sistema organizzativo aziendale, le assegna
con atto formale, previa proposta motivata del Responsabile della rispettiva Unità Operativa.
In merito alle posizioni assegnate verrà data informazione alle OO.SS.
Art. 25
Criteri e misura indennità
All'atto dell'istituzione della posizione vengono definiti:
§
I contenuti professionali specifici
§
Le attività peculiari della stessa
§
Il peso
La graduazione della posizione avviene sulla base dei seguenti criteri:
§
Complessità della competenza
§
Autonomia operativa
§
Grado di responsabilità
§
Risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali gestite
§
Importanza, strategicità della posizione
§
Impegno richiesto
§
Coordinamento e vigilanza
§
Specializzazione
La pesatura della posizione verrà determinata sulla base dei criteri e modalità previsti dal sistema di
valutazione in corso di elaborazione in ambito provinciale che determinerà l'ammontare dell'indennità di
funzione nella misura prevista da un minimo di 6.000.000 (seimilioni) ad un massimo di 18.000.000.
(diciottomilioni) annui lordi. Tale indennità assorbe i compensi per il lavoro straordinario.
Eventuali ore prestate in aggiunta al debito orario possono essere compensate in virtù della flessibilità
d'orario, ma non possono essere remunerate.
Al finanziamento delle indennità si provvede con il fondo previsto dall'art. 39 del CCNL del Comparto.
Si individuano n. 5 fasce economiche del seguente valore:
-
Fascia A - L. 18.000.000
-
Fascia B- L. 15.000.000
-
Fascia C- L. 13.000.000.
-
Fascia D- L. 10.000.000.
-
Fascia E- L. 7.000.000.
Art. 26
Conferimento e cessazione
Gli incarichi possono essere conferiti al personale collocato nella categoria D e nella cat. C, limitatamente
al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale, per tipologia di particolare rilievo professionale.
Sono esclusi da tali incarichi le figure professionali che operano in posizione di comando presso altri Enti,
in quanto è da ritenersi di competenza dell'Ente di utilizzo.
Essi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato del Direttore Generale.
L'Azienda provvede ad informare i rappresentanti delle OO.SS. sui nominativi del personale incaricato.
Per specifiche attività può essere previsto un conferimento a termine qualora l'attività stessa si esaurisca
in tale periodo.
La cessazione dall'incarico può avvenire:
§
Per trasferimento del dipendente ad altra funzione;
§
Per soppressione della posizione organizzativa a seguito di una diversa riorganizzazione
dell'Azienda. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 26 - comma 3 - CCNL;
§
Per revoca dell'incarico, da effettuarsi con atto motivato.
In caso di assenza prolungata, a qualsiasi titolo, del dipendente incaricato, l'Azienda potrà conferire
incarichi in sostituzione, ad altro personale che garantirà la funzione, in tal caso al dipendente assente
verrà sospeso la corresponsione dell'indennità.
Art. 27
Valutazione
Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi è soggetto a specifica
valutazione con le modalità individuate nell'ambito del sistema di valutazione aziendale e contestuale
informazione alle OO.SS:
Art. 28
Norme di prima applicazione
In fase di prima applicazione, con decorrenza 01/01/2000, viene definita una quota ammontante a circa L.
280.000.000 nell'ambito del Fondo per il finanziamento delle posizioni organizzative.
Con tale disponibilità verranno conferite n. 28/30 posizioni organizzative indicativamente suddivise tra
Area Assistenziale ed Area Tecnico - Amministrativa rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3 del totale
in riferimento all'assetto organizzativo e funzionale attualmente in atto.
In relazione alla disponibilità dei fondi vengono riconosciute le p.o. gestionali fino al responsabile di area
dipartimentale o di settore di attività, nonché quelle relative ad attività per le quali è riconosciuto un
elevato contenuto professionale specialistico.
Il conferimento della posizione organizzativa dal 01/01/2000 si attuerà, su proposta motivata del
Responsabile dell'articolazione aziendale o Unità operativa complessa, mediante provvedimento formale
e motivato del Direttore Generale con riferimento alle 5 fasce economiche previste dal precedente art. 25.
I rappresentanti delle OO.SS. verranno informati in merito agli incarichi conferiti, alla loro specifica
graduazione nonché alle specifiche motivazioni.
Art. 29
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente titolo, resta ferma la disciplina prevista dagli artt. 20-21-36 del
CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999.
TITOLO V
DISCIPLINA DELLE SELEZIONI INTERNE AI SENSI ARTT. 16 E 17 C.C.N.L. - PROGRESSIONE
VERTICALE
Art. 30
Principi generali
Il presente titolo disciplina le modalità di svolgimento delle selezioni interne previste dagli artt. 16 e 17 del
C.C.N.L. 7.4.1999, ovvero:
•
dei passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore (progressione verticale)
•
dei passaggi al livello super nell'ambito della medesima categoria (da B a BS e da D a DS)
•
dei passaggi tra profili diversi dello stesso livello economico appartenenti alla medesima categoria
(passaggi orizzontali).
Art. 31
Riserva
La copertura dei posti vacanti avviene tramite l'attivazione e l'espletamento di selezioni interne e di
procedure concorsuali pubbliche (ovvero richiesta di avvio dalle liste di collocamento) nel rispetto delle
seguenti percentuali:
accesso alla categoria A e B
accesso alla categoria C
accesso alla categoria D
1 quota riservate all'esterno (50 %)
3 quote riservate all'interno (75 %)
1 quota riservate all'esterno (25 %)
2 quote riservate all'interno (67 %)
1 quota riservate all'esterno (33 %)
1 quota riservate all'interno (50 %)
Con riferimento a particolari profili l'Azienda, sentiti gli organismi sindacali aventi titolo, può decidere di
aumentare la percentuale riservata all'accesso dall'esterno.
L'eventuale accoglimento di istanze di mobilità extra aziendale occupa in ogni caso i posti riservati per
l'accesso dall'esterno.
Per ricoprire i posti vacanti relativi ai livelli economici BS e DS viene attivata la selezione interna. Solo in
caso di esito negativo della selezione o di mancanza all'interno dell'Azienda delle professionalità da
selezionare sarà indetto il pubblico concorso.
Resta salva la possibilità di procedere alla copertura di posti di livello economico BS e DS tramite
processi di mobilità extra aziendali.
Nell'attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 7.4.1999, che disciplinerà l'accesso
dall'esterno alle categorie del Comparto Sanità, nei pubblici concorsi ovvero nelle procedure di
avviamento di cui alla Legge 28.2.1987, n. 56 continueranno a trovare applicazione le quote (riserve) ed i
requisiti alternativi di cui al D.M. 458/91, tuttora non abrogato. I dipendenti dell'Azienda possono
comunque partecipare alle procedure pubbliche qualora siano in possesso dei requisiti previsti per
l'accesso dall'esterno.
Art. 32
Bando di selezione
L'Azienda provvede ad indire le procedure di selezione interna mediante emissione di un bando recante
l'indicazione dei posti vacanti per ciascuna categoria e profilo ed, eventualmente, anche l'indicazione
dello specifico settore di attività di destinazione e/o del mestiere richiesto. In questo caso nel bando sarà
indicato con maggiore precisione il campo di intervento delle prove.
Il bando di selezione interna di cui verrà data ampia diffusione, è unico sia per la progressione verticale
che per i passaggi orizzontali ex art. 17 co. 3 C.C.N.L..
Art. 33
Requisiti di ammissione
I requisiti specifici - culturali e professionali - ai fini dell'ammissione alle selezioni interne sono quelli
previsti:
• dall'allegato 1 al C.C.N.L. Comparto Sanità del 7.4.1999 (accesso dall'interno)
• dal bando di selezione, qualora vengano previsti ulteriori specifici requisiti in relazione al posto
oggetto della selezione.
Art. 34
Modalità presentazione domanda
Le domande di partecipazione alla selezione sono redatte, in carta semplice, utilizzando preferibilmente
l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione; dovranno essere sottoscritte dal dipendente, a pena
di nullità, e contenere le seguenti dichiarazioni:
· nome e cognome
· data e luogo di nascita e residenza
· qualifica posseduta e struttura organizzativa di assegnazione
· requisiti di ammissione
· l'ausilio ovvero il tempo aggiuntivo eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame
in caso di dipendenti beneficiari della legge 5.2.1992, n. 104
· indirizzo al quale deve essere effettuata ogni necessaria comunicazione.
Alla domanda l'aspirante dovrà allegare un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, sotto
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 2 - comma 1° - del D.P.R. n. 403/98), nonché
tutte le certificazioni relative ai titoli che riterrà opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito. La presentazione dei titoli avverrà, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nella
forma della autodichiarazione, utilizzando i moduli appositamente predisposti dall'Azienda. In caso di
dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente, il
dipendente verrà escluso dalla selezione. Su esplicita richiesta, verranno presi in considerazione i titoli
presenti nel fascicolo personale alla data di scadenza del bando, così come analiticamente indicati
dall'aspirante.
Le domande devono essere consegnate direttamente all'Ufficio Concorsi entro il termine perentorio
indicato nel bando; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale di
partenza.
Art. 35
Commissione esaminatrice
L'esclusione dalla selezione interna viene disposta, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale
ovvero dal Responsabile del Servizio Gestione Personale qualora sia ricompresa nell'Atto aziendale fra le
funzioni delegate.
Le Commissioni Esaminatrici delle selezioni interne sono nominate dal Direttore Generale e composte da
3 membri ed 1 segretario, così individuati:
Presidente
Un Dirigente o Responsabile di Servizio dell'Azienda USL o un Responsabile di Unità
Operativa / Struttura /Settore suo delegato
Componenti
Due dipendenti dell'Azienda USL esperti nel profilo oggetto della selezione designati dal
Direttore Sanitario o Amministrativo di cui:
- per tutte le categorie di area tecnico-amministrativa: un dipendente appartenente alla qualifica
Dirigenziale e uno appartenente alla categoria o livello immediatamente superiore a quello oggetto
della selezione
- per tutte le categorie di Area Assistenziali: un dipendente dirigente del servizio infermieristico e un
dipendente della stessa categoria o immediatamente superiore
Segretario Un Dipendente amministrativo dell'Azienda USL appartenente alla categoria C o D
Nei confronti dei componenti delle Commissioni esaminatrici occorrerà verificare l'inesistenza di eventuali
motivi di incompatibilità, ricusazione e delle cause ostative di cui all'art. 36 - comma 3 - lett. e) del
D.Lgs.n. 29/93, e successive modificazioni, e all'art. 3 - comma 21 - della Legge 24.12.1993, n. 537, il
quale dispone che non possono fare parte delle commissioni di concorso componenti degli organi di
governo o elettivi di carattere politico e degli organismi sindacali.
L'attività della Commissione esaminatrice costituisce per i componenti della stessa nonché per il
Segretario adempimento d'ufficio; pertanto l'attività espletata a tali fini è assimilabile, in tutto e per tutto, a
quella di servizio. In presenza di selezione con almeno 50 aspiranti ammissibili, si stabilisce che ai
componenti ed al segretario siano corrisposti i compensi previsti dal D.P.C.M. 23.3.1995, decurtati del
20%, riconoscendo per le giornate di attività il servizio prestato fino al debito orario.
Art. 36
Prove selettive
I candidati saranno convocati alle prove selettive mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
almeno 15 giorni prima dello svolgimento di ciascuna prova.
Le selezioni per la progressione verticale ed i passaggi orizzontali sono effettuate, di norma, sulla base di
due prove: una teorico-pratica ed un colloquio.
In caso di selezione per i passaggi orizzontali tra i profili della categoria A e B , si prevede la sola prova
teorico-pratica.
Per i passaggi al livello BS è previsto il superamento di una prova teorico-pratica ed un colloquio
vertente sulle conoscenze di base relative ai compiti specifici e volto ad accertare le capacità manuali e
tecniche riferite alle qualificazioni/specializzazioni professionali.
Per i passaggi dalla categoria B alla categoria C è previsto il superamento di una prova teorico-pratica,
volto ad accertare le capacità tecniche relative alle specifiche attribuzioni, e di un colloquio, vertente sulle
conoscenze specialistiche di base relative al profilo da ricoprire.
Per i passaggi dalla categoria C alla categoria D ed al livello DS è previsto il superamento di una prova
teorico-pratica, volta ad accertare le capacità organizzative, di coordinamento, gestionali e/o
professionali, e di un colloquio, vertente su conoscenze specialistiche e/o gestionali. Il colloquio
individuale può eventualmente essere integrato da un colloquio di gruppo qualora si ritenga rilevante la
valutazione della capacità di interrelazione del soggetto, di coordinamento delle risorse, di risoluzione di
problemi e l'orientamento al risultato.
Lo svolgimento delle prove verrà regolamentato dalle disposizioni di cui ai Titoli I e II del D.P.R.
10.12.1997, n. 483 fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 18 del D.Lgs.n. 502/92, e
successive integrazioni e modifiche.
Art. 37
Punteggi prove
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, diversamente suddivisi per
tipologia di selezione e precisamente:
selezione con una prova:
da A a B:
punti 65 - curriculum formativo/professionale
punti 35 - prova teorico/pratica
Per il superamento della prova, la sufficienza è costituita da punti 30/50.
selezione con due prove:
da B a Bs:
punti 40 - curriculum formativo/professionale
punti 40 - prova teorico/pratica
punti 20 - colloquio
Per il superamento della prova teorico-pratica, la sufficienza è costituita da punti 24/40; per il
superamento del colloquio, punti 12/20. L'ammissione al colloquio è subordinata al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza nella prova teorico-pratica.
selezione con due prove:
da B a C
da C a D
punti 45 - curriculum formativo/professionale
punti 35 - prova teorico/pratica
punti 20 - colloquio
da D a Ds
punti 30 - curriculum formativo/professionale
punti 40 - prova teorico/pratica
punti 30 - colloquio
Per il superamento della prova teorico-pratica, la sufficienza è costituita da punti 24/40; per il
superamento del colloquio, punti 18/30. L'ammissione al colloquio è subordinata al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza nella prova teorico-pratica.
Art. 38
Valutazione curriculum
Il curriculum formativo/professionale è composto dalle seguenti tipologie di titoli:
A) esperienze formative attive e passive - sono valutabili i titoli di studio, i corsi di formazione, di
aggiornamento, l'attività di docenza, l'attività in qualità di tutor, le pubblicazioni scientifiche ed
attività varie comunque documentabili, sempreché non costituiscano requisito di ammissione.
Nella valutazione dei titoli di studio si attribuiranno i seguenti punteggi:
- diploma di istruzione secondaria di 2^ grado
di durata biennale o triennale
punti 0,50
ovvero
- diploma di istruzione secondaria di 2^ grado
di durata quadriennale o quinquennale
ovvero
diploma di laurea
- diploma/attestato di qualifica prof.le attinente
per ogni anno di corso
- diploma universitario attinente
- diploma post-laurea attinente
- specializzazioni post-laurea attinenti
punti 1
punti 2
punti 0,25
punti 1,50
punti 1
punti 1,5
La valutazione dei corsi di formazione ed aggiornamento, anche esterni all'Azienda, delle docenze e delle
pubblicazioni, sarà determinata in funzione alla durata degli stessi, all'importanza degli stessi nonché al
superamento di valutazioni finali. Sarà oggetto di valutazione la partecipazione a convegni, congressi o
seminari che abbiano finalità di aggiornamento e di formazione professionale.
La valutazione sarà mirata ed esplicitamente riferita all'attinenza con il profilo oggetto della selezione.
B) esperienze professionali - è valutabile la tipologia e la durata dell'esperienza professionale, con
riferimento al profilo per il quale la selezione è effettuata, maturata negli enti pubblici.
Tenendo conto che non saranno valutate le esperienze professionali costituenti requisiti di ammissione,
ai periodi di servizio prestati alle dipendente di Enti del S.S.N. o di Enti Pubblici saranno attribuiti i
punteggi di cui appresso:
• servizio prestato nella medesima professionalità e nella categoria oggetto della selezione, ovvero
qualifiche corrispondenti: punti 1,50 per anno
• servizio prestato nella medesima professionalità e nella categoria immediatamente superiore a quella
oggetto della selezione, ovvero qualifiche corrispondenti: punti 1,92 per anno
• servizio prestato nella medesima professionalità e nella categoria immediatamente inferiore a quella
oggetto della selezione, ovvero qualifiche corrispondenti: punti 1,20 per anno
Ai servizi prestati nel livello SUPER delle categorie B e D, si applicheranno i coefficienti sopraindicati
maggiorati del 20%.
Le mansioni superiori formalmente conferite, se riferite al profilo oggetto di selezione, saranno valutate
con i coefficienti sopraindicati.
I servizi prestati in professionalità diverse rispetto a quello oggetto della selezione, saranno valutati con
i coefficienti di cui sopra ridotti del 50%.
Per quanto non previsto in materia di valutazione dei servizi, si rinvia alle norme generali di cui al Titolo
II del D.P.R.n. 483/97 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
SSN).
Potranno essere altresì valutate attività di consulenza, attività libero-professionale ovvero altre attività
professionali svolte presso Enti pubblici o privati.
C) valutazione delle prestazioni e dei risultati - è presa in considerazione la attribuzione, con atto
formale, di responsabilità nonché le valutazioni positive conseguite nell'anno precedente.
La valutazione del curriculum sarà complessiva e riferita allo sviluppo professionale, alla costanza di
percorso e all'interesse manifestato. Il punteggio attribuito dovrà essere motivato rispetto ai singoli
elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo e sarà articolato, con riferimento alle singole
categorie e alle diverse tipologie di titoli , come risulta dalla tabella sottoriportata:
Categoria
A )
( con 1 prova
B)
Curriculum
Tipologie titoli
Max
Punti 65
BS con 2 prove
Punti 40
Esperienze formative valide
Esperienze professionali prolungate
Valutazione prestazioni/risultati
Esperienze formative valide
Esperienze professionali prolungate
Valutazione prestazioni/risultati
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Esperienze formative valide
Esperienze professionali prolungate
Valutazione prestazioni/risultati
Punti 30
Punti 10
Punti 15
Punti 20
Esperienze
C)
B)
Punti 45
Con 2 prove
D)
C)
D)
con 2 prove Ds)
15
35
15
10
20
10
formative valide
Punti 5
Esperienze professionali prolungate
Valutazione prestazioni/risultati
Punti 10
Punti 15
Art. 39
Selezione mediante corso formativo
Per la copertura di posti vacanti potranno essere indette, nel rispetto delle percentuali previste,
procedure di selezione interna, con le modalità già indicate dal presente titolo, a seguito della istituzione
di appositi corsi formativi, ai quali saranno ammessi un numero di candidati superiore di un terzo rispetto
al numero di posti da coprire.
In relazione al numero massimo di posti disponibili per il corso formativo, potrà rendersi necessaria una
preselezione.
Il corso potrà essere suddiviso in più moduli e per essere inseriti nella graduatoria finale sarà prevista una
frequenza minima delle lezioni nonché il superamento di ciascun modulo con un punteggio di sufficienza.
Per le selezioni mediante corso formativo, le Commissioni Esaminatrici saranno composte da 3 membri
ed 1 segretario, così individuati:
Presidente Un Dirigente o Responsabile di Unità Operativa / Struttura / Servizio/Settore dell'Azienda USL
Componenti Due docenti del corso formativo, designati dal Responsabile del Polo Formativo
Segretario Un Dipendente amministrativo dell'Azienda USL appartenente alla categoria C o D
La Commissione esaminatrice avrà a disposizione complessivamente 100 punti, così suddivisi:
punti 30 - curriculum formativo/professionale
punti 70 - esame finale del corso
Il punteggio complessivo attribuito al curriculum formativo/professionale sarà articolato in base alle
diverse tipologie di titoli, relativamente alla categoria di riferimento, come risulta dalla tabella
sottoriportata:
Categoria
Curriculum
Tipologie titoli
B
Punti 30
CeD
Punti 30
Esperienze formative valide
Esperienze professionali prolungate
Esperienze formative valide
Esperienze professionali prolungate
Punti
Punti
Punti
Punti
15
25
10
20
Il Corso aziendale di formazione per "OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA" costituisce
uno specifico corso formativo, pertanto la copertura dei posti vacanti del profilo "OPERATORE TECNICO
ADDETTO ALL'ASSISTENZA" avverrà mediante l'espletamento delle selezioni disciplinate dal
presente articolo.
Art. 40
Graduatorie
Al termine della procedura di selezione la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito
degli idonei, unica sia per i candidati che aspirano alla progressione verticale che a quelli interessati ai
passaggi orizzontali.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nelle previste prove.
La graduatoria sarà approvata dal Direttore Generale e avrà la validità di 24 mesi dalla data di
approvazione.
La graduatoria è pubblicata all'Albo dell'Azienda U.S.L.
Nell'ipotesi di presenza contestuale di graduatoria di selezione interna e di graduatoria di concorso
pubblico, qualora si verifichi il preventivo esaurimento della graduatoria di selezione interna, si valuterà, in
relazione alla specificità del profilo, la possibilità di utilizzare la graduatoria di concorso pubblico per
l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, valutando nel contempo l'opportunità di bandire
una nuova selezione interna.
Art. 41
Fase di prima applicazione
In fase di prima applicazione, con decorrenza 01/01/2001, si provvederà, in un'ottica di valorizzazione
delle professionalità del personale dipendente dell'Azienda, ad attuare due azioni principali:
a) riordino
b) riqualificazione
L'azione di "riordino" si attuerà, senza oneri per l'Azienda.
L'azione di "riqualificazione" verrà finanziata con risorse aggiuntive dell'Azienda per complessive L.
200.000.000.
Entro marzo 2001, nell'ambito delle Commissioni Paritetiche appositamente istituite per l'Area Sanitaria /
Assistenziale e Tecnico Amministrativa, al fine di effettuare valutazioni gestionali ed ipotesi
riorganizzative, verrà presentato dall'Azienda un Piano / Proposta di selezioni da attuarsi nell'arco del
biennio 2001 / 2002.
Nel corso dell'anno 2001, inoltre, verrà verificata la possibilità, compatibilmente con la disponibilità di
risorse finanziarie residue, di effettuare ulteriori progressioni verticali.
Entro il 30.06.2001 la Direzione Aziendale presenterà ai rappresentanti delle OO.SS. un piano triennale
di progressione.
Art. 42
Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente titolo concernente i criteri per garantire un adeguato accesso
dall'esterno, restano valide fino ad eventuali diverse indicazioni contenute nell'emanando regolamento
governativo in materia di pubblici concorsi di cui all'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 7.4.1999, cui
l'Azienda provvederà a dare applicazione.
TITOLO VI°
CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI E L'UTILIZZO DEI FONDI DESTINATI
ALLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DEL COMPARTO
- APPLICAZIONE PER IL BIENNIO 2000/2001
CAPO I - Criteri Generali
Art.43
Principi generali di riferimento
I fondi connessi alla produttività sono tutti utilizzati per obiettivi definiti che devono rispondere ai seguenti
principi:
•
Chiarezza e trasparenza (con riferimento al risultato atteso, al percorso attuativo ed agli indicatori
per la verifica)
•
Coerenza con il Piano Azioni Aziendale
•
Equa partecipazione del personale
•
Rispetto modalità applicative
Il premio per la qualità della prestazione individuale "FONDINO" è da ritenersi superato a partire dal
1999.
CAPO II - Produttività Anno 2000
Art. 44
Produttività collettiva ed integrativa - "Flessibilità"
Si intende per flessibilità la possibilità di differenziare le quote assegnate al personale da parte dei
Responsabili che individuano gli obiettivi per le équipes.
Si conferma il sistema di flessibilità introdotto per la parte di incentivi mensile, che deriva dal fondo storico
della produttività collettiva, utilizzando un livello di differenziazione minima e massima pari,
rispettivamente, a -10% +30%. Tale differenziazione potrà essere esercitata ad uno qualunque dei livelli
(articolazione, dipartimento, unità operativa) al momento della definizione degli obiettivi generali di
budget, fino alla concorrenza del 10% del fondo complessivo.
Altra fonte di flessibilità è costituita da "obiettivi speciali" finanziati con le disponibilità dei fondi aggiuntivi,
"storicizzati" per la produttività con il presente accordo. Per il finanziamento e le modalità generali di
individuazione dei progetti di produttività - collettiva ed integrativa - si rimanda al successivo art.45
.
Art. 45
Produttività collettiva ed integrativa - fondi
Gli obiettivi coerenti con il Piano Azioni Aziendale e definiti attraverso il percorso di budget, sono
finanziati dal fondo della produttività collettiva e dal fondo aggiuntivo. Tale fondo aggiuntivo è destinato
alla remunerazione di progetti speciali.
Una quota del fondo aggiuntivo destinata ai progetti speciali, è già utilizzabile al momento dell'avvio del
percorso di negoziazione di budget (indicativamente 2/3 del fondo da suddividere in relazione a
indicazione della Direzione Generale su filoni progettuali di interesse aziendale e/o alle articolazioni in
proporzione al numero degli operatori).
Nel corso della individuazione degli obiettivi generali di Budget, il Responsabile di articolazione
individua gli obiettivi "speciali" e prevede i finanziamenti da attribuire ai Dipartimenti/Unità operative nella
negoziazione definitiva.
Gli obiettivi speciali negoziati saranno presentati, nell'ordine:
•
Al Nucleo di valutazione per l'analisi di congruità, per il confronto successivo con il Gruppo
aziendale di valutazione e per la validazione definitiva degli obiettivi e dei relativi finanziamenti
•
Alle OO.SS., a cura della Direzione Generale, per la comunicazione e confronto sull'esito finale
delle valutazioni .
In corso di anno il Nucleo di valutazione provvederà alle verifiche sull'andamento degli obiettivi generali e
speciali, in collaborazione con i Responsabili delle articolazioni aziendali.
Ad ottobre va effettuata una ulteriore definizione di obiettivi speciali a fronte di criticità eventualmente
emerse nel corso dell'anno e non prevedibili durante la negoziazione di budget che possono espandere la
propria operatività anche per i primi mesi dell'anno successivo. Tali nuovi progetti devono essere validati
secondo il percorso indicato nel precedente punto e sono finanziati con il restante fondo disponibile
(indicativamente 1/3 del fondo ed in ogni caso la quota non già usata nella fase precedente).
Le disponibilità accertate al 31.12.2000 residuate dai fondi artt. 38 e 39 C.C.N.L. e quanto non attribuito
ai progetti del fondo integrativo andranno ad incrementare il fondo per la produttività dell'anno successivo
finalizzabile anche alla riparametrizzazione delle quote.
Il saldo delle quote di produttività collettiva nonché i progetti speciali verranno liquidati entro il 30/04/2001
previa valutazione del N.I.V. sulla base di quanto convenuto nell'accordo del 20/03/2000 e relativa tabella
allegata.
CAPO III - Produttività anno 2001
Art. 46
Produttività collettiva - obiettivi
Tutti i progetti presentati, sia quelli finanziati con il fondo collettivo che quelli relativi al fondo integrativo,
tengono conto di:
1.
una quota di produttività collettiva (colonna 1 tab.art.21)
2.
obiettivi generali aziendali contenuti nel Piano Azioni e negoziati con gli accordi di budget
sottoscritti fra l'Azienda, le Articolazioni, i Dipartimenti ed i Responsabili delle unità operative
complesse (colonna 2 art.21)
3.
progetti speciali a livello dipartimentale per l'Area Sanitaria/Assistenziale e livello di
progettualità per Unità operativa Complessa nell'Area Tecnico-amministrativa (colonna 3
tab.art.21)
4.
esigenze particolari derivanti da programmi straordinari di interesse aziendale che dovessero
emergere nel corso delle negoziazioni, ovvero di interesse regionale o nazionale che
dovessero intervenire nel corso dell'anno di riferimento; per tale esigenza viene individuata
apposita somma che, in caso di non utilizzo, resterà a disposizione del Fondo produttività.
Tutti gli obiettivi individuati a livello di singole unità operative, sono ridefinibili in corso di anno se si
modificano le condizioni nel rispetto delle quali erano stati negoziati.
Art. 47
Criteri esplicativi per tutti i progetti
Tutti i progetti devono esplicitare chiaramente: le modalità operative, il risultato atteso, gli indicatori di
verifica, i nominativi del personale effettivamente coinvolto, e la % del loro coinvolgimento nel progetto,
peso relativo dell'obiettivo.
Art. 48
Criteri di selezione per la definizione dei progetti
I progetti , dettagliati come sopra indicato, saranno individuati sulla base dei seguenti criteri, principali e
non esaustivi, tendenzialmente associati, evidenziando il peso percentuale di incidenza delle singole
caratteristiche:
•
RIORGANIZZAZIONE straordinaria dell'attività, a carattere interno all'articolazione o trasversale
a livello aziendale;
•
CARICHI DI LAVORO intesi come mantenimento di attività con persone in organico in meno o
aumento dell'attività non già prevista nel piano delle azioni;
•
ECCEZIONALITA' dell'attività straordinaria sia in termini di tempo che in termini di contenuto;
•
COMPETENZE SPECIFICHE richieste per l'attuazione dei progetti straordinari.
Art. 49
Produttività collettiva - modalità applicative
1. Tempogramma del percorso a regime
In sintesi, il percorso prevede la definizione degli obiettivi nell'ambito della negoziazione di budget:
Piano Azioni aziendale - Articolazioni - Dipartimenti - Unità Operative.
Il percorso degli obiettivi di budget è così sintetizzato:
•
presentazione entro il 31/3 del percorso di budget;
•
comunicazione ai dipendenti da parte del Responsabile entro il 15/04;
•
informazione alle OO.SS. per le Unità operative che non possono raggiungere gli obiettivi entro il
15/12;
•
verifica aziendale sul raggiungimento obiettivi entro 15/2 dell'anno successivo;
•
decurtazione ed eventuale conguaglio per i "fuori quota" entro il 30/04 dell'anno successivo.
Per i progetti speciali il percorso è il seguente:
•
presentazione entro 15/3 dell'anno di riferimento;
•
validazione entro il 15/4 dell'anno di riferimento;
•
comunicazione ai dipendenti entro 30/4 dell'anno di riferimento ;
•
verifica entro 31/3 anno successivo;
•
pagamento entro 30/4 anno successivo;
Per i progetti straordinari, il percorso è il seguente:
•
presentazione ai dipendenti entro 30 gg. dalla validazione del progetto;
•
verifica entro 30 g. dalla conclusione del progetto;
•
pagamento entro i successivi 30 gg.
I progetti non presentati entro i termini sopra previsti, oppure con elementi insufficienti alla validazione,
non consentono l'erogazione delle quote.
2 Gestione assenze
Ai fini dell'attribuzione del salario di produttività collettiva si conviene che in caso di assenza del
dipendente per malattia, infortunio e maternità, la quota di incentivo ad esso spettante, se non attribuita
all'eventuale sostituto, è ripartita in modo proporzionale fra gli altri componenti l'équipe, per le giornate
eccedenti le prime 30 di assenza nell'anno, conteggiate cumulativamente (escluso l'assenza obbligatoria
per gravidanza).
Dalla data di applicazione del presente accordo, in caso di assenza per gravidanza, viene corrisposta
la quota di produttività totale per i cinque mesi corrispondenti all'astensione obbligatoria.
Il personale che opera in regime di part-time e di orario ridotto ai sensi della Legge 1204/71, percepisce
la quota di produttività in proporzione all'impegno orario effettivamente prestato.
3. Modalità di pagamento
In relazione alle modalità operative dei singoli obiettivi e agli indicatori di misurazione indicati nel progetto,
si possono prevedere diversi livelli di pagamento specificati nel medesimo progetto:
•
MENSILE (progetti di budget)
•
ANNUALE (progetti speciali)
•
A FINE PROGETTO (progetti straordinari)
Art. 50
Criteri e modalità per applicazione della produttività collettiva (budget) e speciale a decorrere
dall'1.1.2001
Il fabbisogno complessivo delle risorse da destinarsi, per l'anno 2001,alla produttività collettiva, secondo
la tabella successiva, viene determinato in L. 5,23 mld.
Eventuali ulteriori economie derivanti da cessazioni di personale non sostituito saranno destinate, fino ad
un massimo di L.100.000.000, per progetti straordinari trasversali e prioritari di cui la Direzione Aziendale
si avvale per azioni di particolare rilevanza strategica.
Ulteriori risorse residue rimarranno nel Fondo ex art.38 co.3.
Vengono stabilite, suddivise per categorie professionali, le seguenti quote mensili di produttività
comprensive della produttività collettiva (budget) e speciale:
1
Categoria
A
B
Bs
Bs coord.
C
D
D coord.
Ds
2
Produttività collettiva Produttività collettiva
totale mensile
mensile da obiettivi
di budget
250.000
270.000
280.000
300.000
320.000
350.000
400.000
600.000
190.000
200.000
210.000
220.000
240.000
260.000
300.000
400.000
3
Produttività annuale
da progetti speciali
720.000
840.000
840.000
960.000
960.000
1.080.000
1.200.000
2.400.000
Per il personale dipendente che presenta un consolidato storico di quota - produttività superiore a quanto
stabilito per la categoria di appartenenza (c.d. fuori quota) la differenza economica sia di colonna 1 che
colonna 2 dovrà trovare giustificazione mediante la attiva partecipazione ad ulteriori progetti aziendali;
tale procedura si attua solo per differenze di quota superiori a L. 700.000 annue; nel caso di cifre inferiori
la quota viene erogata ad personam.
Le quote di produttività collettiva da obiettivi di budget indicativamente corrispondenti al 75% del totale
sono erogate mensilmente.
Le quote di produttività speciale indicativamente corrispondenti al 25% del totale vengono erogate a
consuntivo nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
I progetti di produttività collettiva, a fronte dei quali viene erogata la corrispondente quota, sono ispirati ai
seguenti ulteriori principi generali:
§ In corso d'anno è possibile l'interruzione di un progetto già valicato per mutamenti organizzativo funzionali successivamente intervenuti; in tale evenienza è possibile la presentazione di ulteriori
progetto sostitutivo che seguirà il regolare iter di validazione; le quote verranno erogate al personale
in proporzione ai periodi di attuazione dei singoli progetti;
§ Viene riconosciuta al responsabile che ha presentato il progetto la possibilità di segnalare il
nominativo di dipendenti che non collaborano al progetto stesso; i risparmi derivanti da tale
esclusione, qualora venga raggiunto l'obiettivo, vengono ridistribuiti sul restante personale
dell'equipe; in sede di relazione finale il responsabile segnala motivatamente la mancata
collaborazione, di uno o più dipendenti, alla realizzazione del progetto ed attesta le obbligatorie
segnalazioni e/o comunicazione inviate, nel corso dell'anno, al dipendente finalizzata ad evidenziare
la necessità di maggior collaborazione; prima di effettuare le ritenute e/o conguagli retributivi
l'Azienda informa i rappresentanti delle OO.SS.entro il mese di Febbraio dell'anno successivo.
La liquidazione finale delle quote di produttività ordinaria e speciale è subordinata a verifica finale da
parte del NIV.
Per i progetti di budget il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta una decurtazione del 10% della
quota indicata in colonna 2 della tabella di cui al presente articolo; ai dipendenti "fuori quota" non verrà
erogato il saldo.
Per i progetti speciali la liquidazione della quota annuale è subordinata all'esito positivo del progetto con
le seguenti modalità:
Realizzazione progetto < 70%
Realizzazione progetto > 70% < 80%
Realizzazione progetto > 80% < 90%
Realizzazione progetto > 90%
quota annuale liquidata
quota annuale liquidata
quota annuale liquidata
quota annuale liquidata
0
50%
75%
100%
Gli eventuali risparmi, dovuti alle parziali liquidazioni, verranno portati a residuo del Fondo di produttività
collettiva dell'anno successivo, mantenendolo nella singola equipe.
Al fine di una puntuale definizione e/o interpretazione di specifiche situazioni le parti concordano la
possibilità di incontrarsi, nel corso dell'anno, per giungere ad ulteriori chiarimenti.
DISPOSIZIONI FINALI ED ALLEGATI
Art. 51
Allegati
Costituiscono parte integrante del presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale i sottoindicati
allegati:
Allegati n.1 - Fondo art.38 co.1 - 2 C.C.N.L. 99 (omissis)
Allegati n.2 - Fondo art. 38 co.3-4-5 C.C.N.L. 99 (omissis)
Allegati n.3 - Fondo art. 39 C.C.N.L: 99
Allegati n.4 - Tabella attribuzione fasce progressione orizzontale dal 01/01/2001.(omissis)
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte
comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.
DETERMINAZIONE FONDO ART. 39 CCNL ALL'1.1.1998
Differenza fra All. 7 ed All.4 CCNL su presenti all'1.1.98
Valori dell'indennità prof.le specifica - Allegato 6
Fondo Qualif. Professionale ("gradone")Consolidato
Totale gradone calcolato su base annua
Residuo Fondo Qualif. Professionale non
ricompreso nell'all.745.129.115
TOTALE FONDO ART. 39 ALL'1.1.1998
Maggiorazione infermieristica maturata dopo 1.1.98 e
calcolata dalle date di maturazione
TOTALE FONDO ART. 39 AL 31/12/98
DETERMINAZIONE FONDO ART. 39 CCNL ALL'1.1.1999
Totale fondo art. 39 CCNL al 31/12/98
Maggiorazione infermieristica maturata dopo 1.1.98 su gg. diritto
Maggiorazione infermieristica maturata dopo 1.1.98 su base annua
Maggiorazione infermieristica maturata dopo 1.1.99 e calcolata
dalle date di maturazione
0,81% Monte salari 1997 dal 31.12.99
61.532.731.000 x 0,81% / 365
10 - 15% del fondo produttività collettiva
(art. 38 comma 3 CCNL) dall'1.7.99
Minori oneri derivanti da riduzione stabile della
dotazione organica dall'1.1.99
Risorse art.38 comma 1 (Stabile modifica e
razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi)
65 ore pro-capite per ciascun dipendente con
incarico ai sensi dell'art.36 comma 1e 2
TOTALE FONDO ART. 39 AL 31.12.1999
DETERMINAZIONE FONDO ART. 39 CCNL ALL'1.1.2000
Totale fondo art. 39 CCNL al 31/12/99
Maggiorazione infermieristica maturata dopo 1.1.99 su gg. diritto
Maggiorazione infermieristica maturata dopo 1.1.99 su base annua
Maggiorazione infermieristica maturata dopo 1.1.00
su gg. di diritto (situazione al 15/9/00)
0,81% Monte salari 1997 dal 31.12.99
61.532.731.000
-1.365.521
0,81% Monte salari 1997
61.532.731.000
498.415.121
15% del fondo produttività collettiva
(art. 38 comma 3 CCNL) 3.234.499.563 x 15%
Minori oneri derivanti da riduzione stabile della
dotazione organica dall'1.1.00
Risorse art.38 comma 1 (Stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi)
65 ore pro-capite per ciascun dipendente con incarico ai
3.975.645.500
612.372.000
1.398.253.615
1.353.124.500
+
45.129.115
4.633.146.615
+
24.628.333
=
=
4.657.774.948
4.657.774.948
-24.628.333
67.800.000
+
+
+
74.153.333
+
1.365.521
+
-
+
-
+
-
+
4.776.465.469
=
4.776.465.469
-74.153.333
152.400.000
+
+
+
32.982.000
+
x 0,81% / 365
+
x 0,81%
+
485.174.934
+
-
+
900.000.000
+
sensi dell'art.36 comma 1e 2
TOTALE FONDO ART. 39 AL 31.12.2000
DETERMINAZIONE FONDO ART. 39 CCNL ALL'1.1.2001
Totale fondo art. 39 CCNL al 31/12/00
Maggiorazione infermieristica maturata dopo 1.1.00 su gg. diritto
Maggiorazione infermieristica maturata dopo 1.1.00 su base annua
Maggiorazione infermieristica maturata dopo 1.1.01 e calcolata
dalle date di maturazione
Minori oneri derivanti da riduzione stabile della dotazione
organica dall'1.1.01
Risorse art.38 comma 1 (Stabile modifica e razionalizzazione
dell'organizzazione dei servizi)
65 ore pro-capite per ciascun dipendente con incarico ai sensi
dell'art.36 comma 1e 2
TOTALE FONDO ART. 39 AL 31.12.2001
40.000.000
6.809.918.671
=
6.809.918.671
-32.982.000
70.680.000
+
+
+
22.081.334
+
-
+
-
+
6.869.698.005
=