www.serviziparlamentari.com 1 Scheda di lettura aggiornata al 29 gennaio 2014 SCHEMA DLGS DIRITTI DEI CONSUMATORI Titolo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (Atto n. 59). Iniziativa Presentato il 4 Dicembre 2013 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini. Assegnato in sede consultiva alla X Commissione (Attività produttive) il 4 dicembre 2013; Termine il 13 gennaio 2014. Iter Camera Relatore: l'On. Elisa Mariano (PD). Previo osservazioni alle Commissioni: - V Bilancio - Termine il 24 dicembre 2013; - XIV Politiche dell'Unione Europea - Termine il 13 gennaio 2014. Iter in corso di esame in Commissione. Con il provvedimento in titolo si provvede a recepire la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, in virtù di quanto disposto nell’art. 1, commi 1 e 3, della Legge di delegazione europea 2013. Tale direttiva abroga la direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e la direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, nonché modifica la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e la direttiva 1999/44/CE relativa alle garanzie nella vendita di beni di consumo. Lo schema di decreto legislativo è composto da 2 articoli e n. 1 Allegato. L'articolo 1 sostituisce integralmente le Sezioni I, II, III, e IV del Capo I del Titolo III del Codice del Consumo, rispettivamente intitolate "Contratti negoziati fuori dei locali commerciali", "Contratti a distanza", "Disposizioni comuni", "Diritto di recesso". In aderenza alla struttura della direttiva comunitaria che recepisce, modifica anche la rubrica del Capo I in "Dei diritti dei consumatori nei contratti", già intitolata "Particolari modalità di conclusione del contratto". Attraverso tale novella normativa la direttiva introduce importanti novità nell’attuale legislazione a tutela dei consumatori: - si introduce maggiore trasparenza prevedendo che, nel caso di contratti a distanza conclusi per telefono, l’obbligo da parte del professionista di confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto (ovvero, previo consenso del consumatore, su un mezzo durevole); - si prevede un ampliamento del diritto di recesso, ossia, il termine entro cui poter esercitare il diritto di recesso è ampliato a 14 giorni, rispetto agli attuali 10. Inoltre, a differenza del regime vigente, in caso di inadempimento del professionista dell’obbligo di informare il consumatore sul diritto di recesso, il periodo entro cui esercitare tale diritto termina dopo 1 anno e 14 giorni dalla conclusione del contratto o della consegna del bene, mentre nel regime vigente il termine è di 60 giorni (per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali) o 90 giorni (per i contratti a distanza). In tale ipotesi, è dunque prorogato il termine del diritto di recesso in assenza delle informazioni dovute. Inoltre, per esigenze di certezza giuridica circa la durata del periodo di recesso, è www.serviziparlamentari.com 2 Scheda di lettura aggiornata al 29 gennaio 2014 introdotto il limite di 12 mesi. Per ciò che riguarda le modalità di esercizio del diritto di recesso, a differenza del regime vigente, è previsto un modello-tipo armonizzato di recesso. Ciò al fine di semplificare le modalità d'esercizio di tale diritto da parte del consumatore e soprattutto di ridurre i costi delle operazioni transfrontaliere. In merito agli obblighi del professionista nel caso di recesso, sostanzialmente si riprende il contenuto dell’art. 67 del Codice del consumo, prevedendo un termine più breve (14 giorni a fronte degli attuali 30 giorni) entro cui il professionista ha l’obbligo di rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore che lo ha informato di voler recedere. Parimenti, per gli obblighi del consumatore nel caso di recesso, viene sostanzialmente ripreso il contenuto dell’art. 67 del Codice del consumo, prevedendo però un termine più lungo (14 giorni a fronte degli attuali 10 giorni) entro cui lo stesso è obbligato a restituire i beni. Si prevede al comma 2, laddove il consumatore è responsabile solo della diminuzione del valore del bene risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento del bene e dunque non con la dovuta diligenza. Tale disposizione incide unicamente sul valore del bene e non già sulla possibilità di esercitare il diritto di recesso e si configura come una disposizione più favorevole al consumatore rispetto a quella contenuta al comma 2 dell’art. 67 del Codice del consumo, secondo cui, invece, un utilizzo non diligente del bene pregiudica irrimediabilmente l’esercizio del diritto di recesso; - vi è il passaggio del rischio, una delle principali novità introdotte, che nasce dalla constatazione che quando i beni sono spediti al consumatore dal professionista, in caso di perdita o danneggiamento, possono insorgere controversie circa il momento del trasferimento del rischio; nel proposito di tutelare il consumatore da ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni è considerato quale momento del passaggio del rischio quello nel quale il consumatore ha ricevuto il bene, cioè quando ha preso fisicamente possesso del bene; - per quanto riguarda i pagamenti supplementari si introduce una disposizione innovativa a maggiore tutela del consumatore, prevedendo il divieto di ogni sistema opt-out di acquisizione del consenso del consumatore e impedendo l’utilizzo di opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare. Infine, l’art. 1 amplia l’ambito degli obblighi di informazione in capo al professionista. Con l’articolo 2 si dà attuazione a specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla direttiva e relativi all’applicazione della direttiva stessa, con riferimento alle parti opzionali, nonché alle modalità di recepimento delle due direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE, rispettivamente sulle clausole abusive e sulle garanzie postvendita. Il comma 1 contiene i termini di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento e, dunque, di applicazione ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. L’ultimo comma prevede la clausola di invarianza delle spese. L'Allegato I, riguardante le "Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso", è costituito da 2 parti: - la parte A contiene le "Istruzioni tipo sul recesso", da fornire al consumatore (in merito all'esercizio del diritto di recesso, agli effetti del recesso e alle istruzioni per la compilazione in relazione al tipo e alle modalità contrattuali); - la parte B contiene il fac-simile del "Modulo di recesso tipo" da compilare e restituire da parte del consumatore se desidera recedere dal contratto. Tale allegato diviene l'Allegato I del Codice del Consumo e va a riempire lo spazio vuoto a seguito dell' abrogazione del precedente Allegato I, avvenuta a norma dell'art. 19 del decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229“. www.serviziparlamentari.com 3 Scheda di lettura aggiornata al 29 gennaio 2014 ITER DEL PROVVEDIMENTO SEDE CONSULTIVA Commissione Attività produttive (X) del 21 dicembre 2013. Atti del Governo. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59. (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio). Nella seduta del 21 dicembre 2013, la Commissione ha iniziato e rinviato l'esame dello schema di decreto in titolo. L'On. Elisa Mariano (PD) in qualità di relatore ha fatto presente che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (59), e che il termine per l'espressione del parere è il 13 gennaio. L'On. Mariano ha esposto la relazione illustrativa precisando che la norma ha l'obiettivo di superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativa ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati. Nella seduta hanno espresso un orientamento favorevole sullo schema di decreto in esame: l'On. Ivan Della Valle (M5S), l'On. Raffaello Vignali (NCD), l'On. Catia Polidori (FI-PdL), L'On. Luigi Taranto (PD). Commissione Attività produttive (X) del 9 gennaio 2014. Atti del Governo. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59. (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio). (Proposta di parere favorevole con osservazioni – Ultima formulazione) Durante la seduta dedicata all’atto n. 59, presso la Commissione X (Attività produttive) della Camera, la relatrice on. Mariano ha presentato la proposta di parere favorevole con osservazioni e l’ha sottoposta all’attenzione della Commissione. Quindi, il Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico Simona Vicari ha proposto una riformulazione alla lettera e) delle osservazioni volta a sostituire le parole «si assicuri che le attività svolte da Acquirente Unico Spa» con le seguenti «valuti il Governo l'opportunità che le attività svolte da Acquirente Unico Spa». Riformulazione che è stata poi accolta dalla relatrice che ha quindi presentato un nuovo parere favorevole con osservazioni riformulato nel senso indicato dal Sottosegretario. Il seguito dell’esame del provvedimento è stato quindi rinviato ad altra seduta, nella quale verrà posto in votazione il parere formulato dalla relatrice. Commissione Bilancio (V) del 14 gennaio 2014. Atti del Governo. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui www.serviziparlamentari.com 4 Scheda di lettura aggiornata al 29 gennaio 2014 diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59. (Rilievi alla X Commissione). la direttiva La Commissione Bilancio della Camera ha approvato, nella seduta di ieri martedì 14 gennaio 2014, la seguente proposta di parere. “La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (atto n. 59); preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà svolgere i compiti sanzionatori attribuiti dallo schema di decreto nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente; rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 2, comma 5, in maniera pienamente conforme alla prassi vigente VALUTA FAVOREVOLMENTE lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario: all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.” Commissione Attività produttive (X) del 15 gennaio 2014. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni). La Commissione Attività produttive della Camera ha concluso ieri, mercoledì 15 gennaio 2014, l’esame dell’atto in titolo, approvando all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore On. Elisa Mariano (PD). Tra le osservazioni vi sono le seguenti: a) sia previsto al novellato articolo 49, comma 5, del codice del consumo che le informazioni nei contratti a distanza possano essere modificate solo con preventivo accordo espresso delle parti per iscritto o su altro supporto durevole; b) sia meglio articolata o resa opzionale all'articolo 51, comma 6, del codice, la previsione secondo la quale, nel caso di contratto a distanza concluso per telefono, la sottoscrizione e accettazione da parte del consumatore debba avvenire con firma digitale, valutando anche l'eventuale soppressione del comma; c) valuti il Governo l'opportunità che le attività svolte da Acquirente Unico Spa, attraverso lo sportello per il consumatore di energia e il servizio di conciliazione clienti energia, istituiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99 del 2009, nonché dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011, di recepimento delle direttive del cosiddetto «Terzo pacchetto energia» (2009/72CE e 2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, a beneficio di tutti i consumatori interessati. (Parere approvato dalla X Commissione) www.serviziparlamentari.com 5 Scheda di lettura aggiornata al 29 gennaio 2014 Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) del 22 gennaio 2014. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59. (Esame e rinvio). La XIV Commissione della Camera ha iniziato ieri l’esame dell’Atto n. 59 sui diritti dei consumatori e, come da prassi, il relatore, on. Bonomo, ha svolto una ricca relazione illustrativa del provvedimento in oggetto cui ha fatto seguito l’intervento dell’on. Carinelli per sottolineare che sarebbe opportuno affrontare la questione della class action, istituto che in Italia merita ancora di essere disciplinato esaustivamente. Quindi, prima di rinviare l’esame dell’atto ad altra seduta, lo stesso relatore ha replicato affermando che la questione sollevata verrà sicuramente approfondita nel corso dell’esame del provvedimento. Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) del 28 gennaio 2014. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione). Durante la seduta di ieri, dedicata all’Atto del Governo n. 59, la Commissione ha approvato la proposta di parere favorevole con osservazione presentata dalla relatrice, l’on. Bonomo. Di seguito, il testo del parere nelle sue parti di interesse. “La XIV Commissione, esaminato […]; ricordato […]; considerato […]; considerato […]; osservato […]; considerato, inoltre, […]; ricordato che […]; considerato […]; evidenziato che […]; considerato, infine, […]; rilevato […], esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione: ritenuto necessario integrare la disciplina della mediazione civile e commerciale, di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, con le successive modifiche e aggiornamenti, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 3 del nuovo articolo 66-quater del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), inserendo dopo le parole «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28», le parole «e successivi aggiornamenti.» (Parere approvato, testo integrale) www.serviziparlamentari.com 6 Scheda di lettura aggiornata al 29 gennaio 2014