Scheda aggiornata al 29 gennaio 2014

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Scheda di lettura aggiornata al 29 gennaio 2014
SCHEMA DLGS DIRITTI DEI CONSUMATORI
Titolo
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle
direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive
85/577/CEE e 97/7/CE (Atto n. 59).
Iniziativa Presentato il 4 Dicembre 2013 dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento, Dario Franceschini.
Assegnato in sede consultiva alla X Commissione (Attività produttive)
il 4 dicembre 2013; Termine il 13 gennaio 2014.
Iter
Camera
Relatore: l'On. Elisa Mariano (PD).
Previo osservazioni alle Commissioni:
- V Bilancio - Termine il 24 dicembre 2013;
- XIV Politiche dell'Unione Europea - Termine il 13 gennaio 2014.
Iter in corso di esame in Commissione.
Con il provvedimento in titolo si provvede a recepire la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei
consumatori, in virtù di quanto disposto nell’art. 1, commi 1 e 3, della Legge di delegazione
europea 2013. Tale direttiva abroga la direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in
caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e la direttiva 97/7/CE riguardante la
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, nonché modifica la direttiva
93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e la direttiva
1999/44/CE relativa alle garanzie nella vendita di beni di consumo.
Lo schema di decreto legislativo è composto da 2 articoli e n. 1 Allegato.

L'articolo 1 sostituisce integralmente le Sezioni I, II, III, e IV del Capo I del Titolo III
del Codice del Consumo, rispettivamente intitolate "Contratti negoziati fuori dei locali
commerciali", "Contratti a distanza", "Disposizioni comuni", "Diritto di recesso". In
aderenza alla struttura della direttiva comunitaria che recepisce, modifica anche la
rubrica del Capo I in "Dei diritti dei consumatori nei contratti", già intitolata "Particolari
modalità di conclusione del contratto".
Attraverso tale novella normativa la direttiva introduce importanti novità nell’attuale
legislazione a tutela dei consumatori:
- si introduce maggiore trasparenza prevedendo che, nel caso di contratti a
distanza conclusi per telefono, l’obbligo da parte del professionista di confermare
l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo
averla accettata per iscritto (ovvero, previo consenso del consumatore, su un mezzo
durevole);
- si prevede un ampliamento del diritto di recesso, ossia, il termine entro cui poter
esercitare il diritto di recesso è ampliato a 14 giorni, rispetto agli attuali 10. Inoltre, a
differenza del regime vigente, in caso di inadempimento del professionista dell’obbligo
di informare il consumatore sul diritto di recesso, il periodo entro cui esercitare tale
diritto termina dopo 1 anno e 14 giorni dalla conclusione del contratto o della consegna
del bene, mentre nel regime vigente il termine è di 60 giorni (per i contratti negoziati
fuori dei locali commerciali) o 90 giorni (per i contratti a distanza). In tale ipotesi, è
dunque prorogato il termine del diritto di recesso in assenza delle informazioni dovute.
Inoltre, per esigenze di certezza giuridica circa la durata del periodo di recesso, è
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introdotto il limite di 12 mesi. Per ciò che riguarda le modalità di esercizio del diritto di
recesso, a differenza del regime vigente, è previsto un modello-tipo armonizzato di
recesso. Ciò al fine di semplificare le modalità d'esercizio di tale diritto da parte del
consumatore e soprattutto di ridurre i costi delle operazioni transfrontaliere.
In merito agli obblighi del professionista nel caso di recesso, sostanzialmente si
riprende il contenuto dell’art. 67 del Codice del consumo, prevedendo un termine più
breve (14 giorni a fronte degli attuali 30 giorni) entro cui il professionista ha l’obbligo di
rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore che lo ha informato di voler
recedere. Parimenti, per gli obblighi del consumatore nel caso di recesso, viene
sostanzialmente ripreso il contenuto dell’art. 67 del Codice del consumo, prevedendo
però un termine più lungo (14 giorni a fronte degli attuali 10 giorni) entro cui lo stesso
è obbligato a restituire i beni. Si prevede al comma 2, laddove il consumatore è
responsabile solo della diminuzione del valore del bene risultante da una manipolazione
diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento
del bene e dunque non con la dovuta diligenza. Tale disposizione incide unicamente sul
valore del bene e non già sulla possibilità di esercitare il diritto di recesso e si
configura come una disposizione più favorevole al consumatore rispetto a quella
contenuta al comma 2 dell’art. 67 del Codice del consumo, secondo cui, invece, un
utilizzo non diligente del bene pregiudica irrimediabilmente l’esercizio del diritto di
recesso;
- vi è il passaggio del rischio, una delle principali novità introdotte, che nasce dalla
constatazione che quando i beni sono spediti al consumatore dal professionista, in caso
di perdita o danneggiamento, possono insorgere controversie circa il momento del
trasferimento del rischio; nel proposito di tutelare il consumatore da ogni rischio di
perdita o danneggiamento dei beni è considerato quale momento del passaggio del
rischio quello nel quale il consumatore ha ricevuto il bene, cioè quando ha preso
fisicamente possesso del bene;
- per quanto riguarda i pagamenti supplementari si introduce una disposizione
innovativa a maggiore tutela del consumatore, prevedendo il divieto di ogni sistema
opt-out di acquisizione del consenso del consumatore e impedendo l’utilizzo di opzioni
prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare.
Infine, l’art. 1 amplia l’ambito degli obblighi di informazione in capo al professionista.

Con l’articolo 2 si dà attuazione a specifici obblighi di comunicazione alla Commissione
europea previsti dalla direttiva e relativi all’applicazione della direttiva stessa, con
riferimento alle parti opzionali, nonché alle modalità di recepimento delle due direttive
93/13/CEE e 1999/44/CE, rispettivamente sulle clausole abusive e sulle garanzie
postvendita. Il comma 1 contiene i termini di entrata in vigore del decreto legislativo di
recepimento e, dunque, di applicazione ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
L’ultimo comma prevede la clausola di invarianza delle spese.

L'Allegato I, riguardante le "Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso", è
costituito da 2 parti:
- la parte A contiene le "Istruzioni tipo sul recesso", da fornire al consumatore (in
merito all'esercizio del diritto di recesso, agli effetti del recesso e alle istruzioni per la
compilazione in relazione al tipo e alle modalità contrattuali);
- la parte B contiene il fac-simile del "Modulo di recesso tipo" da compilare e restituire
da parte del consumatore se desidera recedere dal contratto.
Tale allegato diviene l'Allegato I del Codice del Consumo e va a riempire lo spazio
vuoto a seguito dell' abrogazione del precedente Allegato I, avvenuta a norma dell'art.
19 del decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 “Disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma
dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229“.
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ITER DEL PROVVEDIMENTO
SEDE CONSULTIVA
Commissione Attività produttive (X) del 21 dicembre 2013.
Atti del Governo.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui
diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva
1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
Nella seduta del 21 dicembre 2013, la Commissione ha iniziato e rinviato l'esame dello schema
di decreto in titolo. L'On. Elisa Mariano (PD) in qualità di relatore ha fatto presente che la X
Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva
93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE
(59), e che il termine per l'espressione del parere è il 13 gennaio. L'On. Mariano ha esposto la
relazione illustrativa precisando che la norma ha l'obiettivo di superare la procedura di
infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativa ai conflitti di competenza
e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori
regolati. Nella seduta hanno espresso un orientamento favorevole sullo schema di decreto in
esame: l'On. Ivan Della Valle (M5S), l'On. Raffaello Vignali (NCD), l'On. Catia Polidori (FI-PdL),
L'On. Luigi Taranto (PD).
Commissione Attività produttive (X) del 9 gennaio 2014.
Atti del Governo.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui
diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva
1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.
Atto n. 59.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
(Proposta di parere favorevole con osservazioni – Ultima formulazione)
Durante la seduta dedicata all’atto n. 59, presso la Commissione X (Attività produttive) della
Camera, la relatrice on. Mariano ha presentato la proposta di parere favorevole con
osservazioni e l’ha sottoposta all’attenzione della Commissione.
Quindi, il Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico Simona Vicari ha proposto una
riformulazione alla lettera e) delle osservazioni volta a sostituire le parole «si assicuri che le
attività svolte da Acquirente Unico Spa» con le seguenti «valuti il Governo l'opportunità che le
attività svolte da Acquirente Unico Spa». Riformulazione che è stata poi accolta dalla relatrice
che ha quindi presentato un nuovo parere favorevole con osservazioni riformulato nel senso
indicato dal Sottosegretario.
Il seguito dell’esame del provvedimento è stato quindi rinviato ad altra seduta, nella quale
verrà posto in votazione il parere formulato dalla relatrice.
Commissione Bilancio (V) del 14 gennaio 2014.
Atti del Governo.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui
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diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e
1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.
Atto n. 59.
(Rilievi alla X Commissione).
la
direttiva
La Commissione Bilancio della Camera ha approvato, nella seduta di ieri martedì 14 gennaio
2014, la seguente proposta di parere.
“La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento,
lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei
consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la
direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (atto n. 59);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato potrà svolgere i compiti sanzionatori attribuiti dallo schema di
decreto nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 2,
comma 5, in maniera pienamente conforme alla prassi vigente
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di
carattere finanziario: all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non
derivano con le seguenti: non devono derivare.”
Commissione Attività produttive (X) del 15 gennaio 2014.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui
diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva
1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione –
Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione Attività produttive della Camera ha concluso ieri, mercoledì 15 gennaio 2014,
l’esame dell’atto in titolo, approvando all'unanimità la proposta di parere favorevole con
osservazioni del relatore On. Elisa Mariano (PD). Tra le osservazioni vi sono le seguenti: a) sia
previsto al novellato articolo 49, comma 5, del codice del consumo che le informazioni nei
contratti a distanza possano essere modificate solo con preventivo accordo espresso delle
parti per iscritto o su altro supporto durevole; b) sia meglio articolata o resa opzionale
all'articolo 51, comma 6, del codice, la previsione secondo la quale, nel caso di contratto a
distanza concluso per telefono, la sottoscrizione e accettazione da parte del consumatore
debba avvenire con firma digitale, valutando anche l'eventuale soppressione del comma; c)
valuti il Governo l'opportunità che le attività svolte da Acquirente Unico Spa, attraverso lo
sportello per il consumatore di energia e il servizio di conciliazione clienti energia, istituiti
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99
del 2009, nonché dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011, di
recepimento delle direttive del cosiddetto «Terzo pacchetto energia» (2009/72CE e
2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, a
beneficio di tutti i consumatori interessati.
(Parere approvato dalla X Commissione)
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Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) del 22 gennaio 2014.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui
diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva
1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.
Atto n. 59.
(Esame e rinvio).
La XIV Commissione della Camera ha iniziato ieri l’esame dell’Atto n. 59 sui diritti dei
consumatori e, come da prassi, il relatore, on. Bonomo, ha svolto una ricca relazione
illustrativa del provvedimento in oggetto cui ha fatto seguito l’intervento dell’on. Carinelli per
sottolineare che sarebbe opportuno affrontare la questione della class action, istituto che in
Italia merita ancora di essere disciplinato esaustivamente.
Quindi, prima di rinviare l’esame dell’atto ad altra seduta, lo stesso relatore ha replicato
affermando che la questione sollevata verrà sicuramente approfondita nel corso dell’esame del
provvedimento.
Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) del 28 gennaio 2014.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui
diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva
1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.
Atto n. 59
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
Durante la seduta di ieri, dedicata all’Atto del Governo n. 59, la Commissione ha approvato la
proposta di parere favorevole con osservazione presentata dalla relatrice, l’on. Bonomo.
Di seguito, il testo del parere nelle sue parti di interesse.
“La XIV Commissione,
esaminato […];
ricordato […];
considerato […];
considerato […];
osservato […];
considerato, inoltre, […];
ricordato che […];
considerato […];
evidenziato che […];
considerato, infine, […];
rilevato […],
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
ritenuto necessario integrare la disciplina della mediazione civile e commerciale, di cui al
decreto legislativo n. 28 del 2010, con le successive modifiche e aggiornamenti, valuti il
Governo l'opportunità di integrare il comma 3 del nuovo articolo 66-quater del decreto
legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), inserendo dopo le parole «di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28», le parole «e successivi aggiornamenti.»
(Parere approvato, testo integrale)
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