DIRITTO PRIVATO LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE (dispense a cura di Carlo Dore) SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Il contenuto di una norma – o di numerose norme – e il risultato della sua applicazione si presta ad essere riassunto dal punto di vista del soggetto di cui la norma stessa regola comportamenti e interessi (ZATTI – COLUSSI). Conseguentemente, la principale funzione della norma giuridica privatistica è quella di regolare i conflitti tra interessi contrapposti che possono sorgere nell’ambito delle relazioni tra privati: si definiscono quindi situazioni giuridiche soggettive le posizioni «in cui viene a trovarsi un soggetto per effetto dell’applicazione di una regola di diritto» (ZATTI – COLUSSI; PALMIERI). Allorquando l’ordinamento considera la posizione di interesse in cui un soggetto si trova rispetto ad un interesse altrui, attribuisce a tale posizione rilevanza giuridica, valutando se la posizione del soggetto in questione debba essere riconosciuta come meritevole di protezione o se invece essa debba soccombere dinanzi alle esigenze di tutela che caratterizzano l’interesse contrapposto. In questo senso, è possibile distinguere le posizioni soggettive attive o di vantaggio (diritto soggettivo; interesse legittimo ecc.) dalle posizioni soggettive passive o di svantaggio (dovere; obbligazione; onere; soggezione). Il significato di questa distinzione può essere meglio colto attraverso la definizione del concetto di rapporto giuridico, qualificabile come ogni rapporto tra gli uomini regolato da norme giuridiche e caratterizzato dalla presenza di un soggetto passivo, al quale la norma impone un dovere, e di un soggetto attivo, nell’interesse del quale il dovere è imposto e che di quel dovere può pretendere l’osservanza. (GALGANO). DIRITTO SOGGETTIVO: il diritto soggettivo viene descritto come la signoria del volere, come il potere del soggetto di perseguire un proprio interesse con la protezione dell’ordinamento (TORRENTE); come la possibilità che una norma assicura al soggetto di soddisfare un certo interesse economico o morale (ZATTI – COLUSSI). FACOLTA’: il diritto soggettivo è costituito da un insieme di facoltà: le facoltà consistono infatti nel contenuto del diritto stesso, nei comportamenti che un soggetto può tenere in quanto titolare di un diritto soggettivo (ad esempio, il potere di utilizzare una cosa determinata può costituire una facoltà collegata alla titolarità di un diritto reale; il potere di rimettere il debito o di cedere il credito a terzi rappresentano facoltà proprie del creditore). CLASSIFICAZIONI DEI DIRITTI SOGGETTIVI Trattandosi di una categoria particolarmente ampia, all’interno del diritto soggettivo è possibile procedere ad alcune paradigmatiche classificazioni: in particolare, si intende in questa sede mettere in rilievo la distinzione che intercorre tra diritti assoluti e diritti relativi. Nell’ambito della trattazione delle suddette situazioni soggettive, si procederà, inoltre, alla qualificazione delle correlative posizioni passive, nonché alla descrizione delle situazioni (diverse dal diritto soggettivo) che il nostro ordinamento conosce. DIRITTI ASSOLUTI: sono quei diritti che possono essere esercitati dal titolare nei confronti di una molteplicità indistinta di soggetti passivi, posto che in capo a tutti i consociati sussiste il dovere di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una lesione del diritto de quo, pena l’esposizione all’obbligo di risarcire il danno (art. 2043 c.c.). Peraltro, il titolare del diritto assoluto non necessita della cooperazione del soggetto passivo per ottenere la soddisfazione del suo interesse. Conseguentemente, l’attuazione dell’interesse protetto coincide con l’esercizio del diritto da parte del titolare. In questo senso, indicativa è la condizione del proprietario di una cosa determinata: egli trae direttamente dalla cosa oggetto del suo diritto l’utilità a cui aspira, senza essere costretto a richiedere la collaborazione di altri soggetti, i quali sono semplicemente tenuti ad astenersi dall’apportare turbative al legittimo esercizio del diritto da parte del titolare del medesimo. Rientrano nella categoria dei diritti assoluti i diritti reali, i diritti su beni immateriali ed i diritti della personalità: per un’analitica ricostruzione dei tratti essenziali dei diritti in questione si rinvia alle apposite sezioni del manuale istituzionale. DIRITTI RELATIVI: l’essenza del rapporto giuridico (relazione giuridicamente rilevante, caratterizzata dalla pretesa del soggetto attivo avente ad oggetto un dovere di condotta ad opera del soggetto passivo) può essere con chiarezza individuata con riferimento ai diritti relativi, ossia quei diritti che possono essere esercitati dal titolare solamente nei confronti di un soggetto determinato. Ricostruito il diritto in termini di pretesa, emerge come la posizione del soggetto passivo possa essere definita quale dovere giuridico: il dovere di realizzare la condotta oggetto della pretesa di cui sopra. DIRITTI DI CREDITO: Allorquando il medesimo soggetto passivo è in questo senso tenuto a dare seguito ad una prestazione avente carattere patrimoniale (pagare una somma di denaro; realizzare un’opera manuale o intellettuale dietro il pagamento di un corrispettivo; astenersi dallo svolgere un’attività economica in concorrenza con un altro soggetto) il dovere giuridico a cui egli è soggetto consiste in una obbligazione . OBBLIGAZIONE L’obbligazione può quindi essere descritta come quel particolare rapporto giuridico in base al quale un soggetto (debitore) è tenuto ad eseguire un comportamento (prestazione) suscettibile di valutazione economica per realizzare l’interesse di un altro soggetto (creditore). Da questa semplice definizione, emergono due aspetti che meritano di essere segnalati: 1) la pretesa del creditore (diritto di credito) costituisce la principale ipotesi di diritto relativo: il creditore può infatti esigere l’esecuzione della prestazione solo dall’obbligato o da eventuali suoi garanti, ma nulla può pretendere da soggetti che risultano estranei al rapporto obbligatorio. Inoltre, l’attuazione dell’interesse del creditore dipende dalla cooperazione del debitore, il quale è appunto tenuto ad eseguire la prestazione dedotta in obbligazione per evitare di risultare esposto al risarcimento del danno conseguente al proprio inadempimento (art. 1218 c.c.). 2) l’obbligazione, come sopra accennato, costituisce un dovere giuridico, ma non tutti i doveri giuridici danno luogo ad obbligazioni, posto che l’obbligazione si caratterizza appunto per il contenuto necessariamente patrimoniale della condotta del debitore. Ad esempio, i doveri che nascono da un rapporto familiare (il dovere di reciproca fedeltà che grava sui coniugi; il dovere di provvedere all’educazione e al mantenimento dei figli) rappresentano indubbiamente dei doveri giuridici o obblighi, ma non danno luogo ad obbligazioni nel senso precedentemente chiarito, considerata la natura essenzialmente non patrimoniale che li caratterizza. DIRITTI POTESTATIVI: nell’ambito dei diritti relativi, una posizione particolare è occupata dai diritti potestativi, i quali consistono nel potere, in capo al titolare del diritto, di modificare unilateralmente la sfera giuridica altrui, senza che il destinatario di siffatta modificazione possa in alcun modo opporsi. La condizione del soggetto in questione viene descritta in termini di soggezione: egli non è infatti tenuto a cooperare con il titolare del diritto per la realizzazione dell’interesse di quest’ultimo; semplicemente, non può opporsi alle conseguenze che derivano nei suoi confronti dall’esercizio del diritto ad opera del titolare. Tipico esempio di diritto potestativo è il potere, spettante a ciascuna parte, di recedere da un contratto di durata a tempo indeterminato, quale può essere il rapporto di lavoro subordinato: se uno dei contraenti decide di recedere (il lavoratore si dimette; il datore di lavoro procede al licenziamento), il contratto si risolve ed il vincolo negoziale si scioglie senza che l’altra parte possa in alcun modo opporsi al verificarsi di un simile effetto estintivo, ferma restando la possibilità di contestare l’esistenza dei presupposti richiesti per l’esercizio del diritto. In base a quanto si è appena evidenziato, il diritto potestativo si differenzia tanto dai diritti di credito quanto dai diritti assoluti: il tratto distintivo che contraddistingue questa figura consiste nella possibilità del titolare di realizzare autonomamente l’interesse a cui aspira senza dover richiedere la collaborazione del soggetto passivo, viceversa necessaria per la realizzazione dell’interesse del creditore. Per contro, il diritto potestativo è pur sempre configurabile come un diritto relativo, in quanto può essere esercitato solo in confronto del soggetto passivo del rapporto, come tale vincolato alla propria condizione di soggezione. ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE POTESTA’: il diritto potestativo non deve inoltre essere confuso con la potestà, con quel potere che l’ordinamento attribuisce ad un soggetto affinché lo eserciti nell’interesse di altra persona determinata. Alla categoria della potestà viene tradizionalmente ricondotto il potere di rappresentanza legale che spetta ai genitori e al tutore rispettivamente verso i figli minorenni e verso l’interdetto. ONERE: l’obbligazione, come precedentemente intesa, si distingue da quella diversa situazione soggettiva tradizionalmente descritta come onere: mentre infatti l’obbligo impone al soggetto vincolato di tenere un certo comportamento al fine di soddisfare un interesse altrui (del soggetto attivo del rapporto), l’onere si esplica in un dovere di condotta che il soggetto deve osservare per la realizzazione di un interesse suo proprio. E’ in questo senso riconducibile alla categoria dell’onere la posizione del soggetto che agisce in giudizio, il quale, per ottenere una decisione che riconosca l’esistenza di un suo diritto, deve dare prova dei fatti su cui la sua azione si fonda (onere della prova, art. 2697 c.c.). Risulta del pari qualificabile in termini di onere la condizione del creditore il quale, per costituire in mora del debitore, è appunto tenuto ad inviargli una dichiarazione scritta attraverso cui gli intima di adempiere (mora del debitore, art. 1219 c.c.). Può inoltre essere descritta come onere la prescrizione che impone al compratore di un bene difettoso, che vuole avvalersi della garanzia per vizi prevista nella disciplina della compravendita, di denunciare il difetto entro otto giorni dalla scoperta del medesimo. ASPETTATIVA: la trattazione delle situazioni soggettive attive si conclude con l’esame della figura dell’aspettativa, posizione di attesa rispetto ad un acquisto futuro in via di perfezionamento, ma non ancora concretizzatosi, alla quale l’ordinamento attribuisce tutela in via provvisoria, al fine di garantire all’interessato la possibilità di assicurarsi il diritto in questione. Si trova, ad esempio, in posizione di aspettativa il soggetto il cui acquisto dipende da un evento futuro e incerto (il trasferimento della proprietà di un bene subordinato al conseguimento della laurea). INTERESSE LEGITTIMO: dal diritto soggettivo (relativo) configurabile in termini di pretesa, si differenzia l’interesse legittimo, inteso come la posizione in cui un privato viene a trovarsi rispetto all’attività svolta dalla Pubblica Amministrazione. E’ infatti noto che la Pubblica Amministrazione agisce perseguendo finalità di pubblico interesse, che talvolta vengono a collidere con quelli che sono i particolari interessi di un privato cittadino (si pensi all’ipotesi dell’Amministrazione comunale che deve procedere all’espropriazione di un area di proprietà di un determinato soggetto per realizzare un opera di pubblica utilità). Allorquando un simile conflitto si manifesta, il privato non può pretendere che l’interesse di cui egli è portatore prevalga sull’interesse generale che guida l’attività dell’Amministrazione pubblica: può soltanto pretendere (e in questo consiste l’interesse legittimo) che tale attività si svolga nel rispetto delle regole che la governano. Ad esempio, il proprietario dell’area che si deve espropriare non può opporre il suo diritto all’Amministrazione al fine di impedire l’esproprio; può però richiedere che il procedimento espropriativo sia conforme alla normativa vigente, eventualmente impugnando il provvedimento illegittimo. Ancora, il candidato che partecipa ad un concorso pubblico non ha diritto ad ottenere il posto che attraverso il medesimo concorso viene aggiudicato, ma può pretendere che le prove e le relative procedure di valutazione si svolgano nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. STATUS: si definisce status la posizione che un soggetto assume all’interno di un gruppo sociale, e l’insieme dei diritti e dei doveri che derivano in capo al soggetto in questione dalla posizione assunta all’interno di siffatto gruppo. Lo status familiare è la condizione di genitore, di coniuge, di figlio, che caratterizza un soggetto nel contesto familiare; lo status di cittadino indica l’insieme di diritti e obblighi che sorgono in capo al titolare di questa qualifica; lo status di lavoratore subordinato, di imprenditore, di professionista rappresentano l’insieme delle prerogative che un soggetto ha per il fatto di esercitare una determinata attività economica, lavorativa o professionale.