Traduzione - SFPE-SEPS

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STATUTO
Associazione senza scopo di lucro (A.S.S.L.)
Associazione dei Seniors della funzione pubblica europea
A.S.F.P.E.
Titolo I. Costituzione, fini e composizione
Articolo 1. Costituzione
Tra i soggetti firmatari
XXX
viene costituita una associazione senza fine di lucro, disciplinata dalla Legge del 27 gennaio 1921, modificata
dalla Legge del 2 maggio 2002, sulle associazioni senza scopi di lucro, fondazioni e organizzazioni
internazionali senza fine di lucro.
Articolo 2. Denominazione della società
L’Associazione assume la denominazione:
- in francese, XXX
- in inglese,XXX
- in italiano, ‘Associazione dei Seniors della funzione pubblica europea’
Articolo 3. Durata - Sede
La durata della associazione è a tempo indeterminato.
La sua sede sociale è fissata presso il Consiglio dell’Unione Europea :
XXX
La sede sociale può essere modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 4. Fini e mezzi di azione.
L’associazione ha per scopo
a)
di difendere gli interessi dei soggetti che hanno fatto parte della Funzione pubblica europea presso le
autorità delle Istituzioni o organi di cui all’art. 6 o al di fuori di tali Istituzioni o organi, nonchè
b) di contribuire al miglioramento del loro benessere materiale e morale,
c) a tale scopo, di allacciare rapporti con gli organi ufficiali di rappresentanza del Personale dei diversi
organi o Istituzioni di cui all’art. 6, nonchè con le altre organizzazioni ufficiali o private che si
interessano ai problemi della Funzione pubblica europea.
A tale scopo, l’associazione coopera con le istituzioni competenti e assicura la sua rappresentanza
presso di esse.
Gli strumenti dell’associazione sono inoltre rappresentati dall’istituzione di commissioni, gruppi di
lavoro, riunioni, conferenze e dalla partecipazione a colloqui, la redazione e la diffusione di documenti,
Notiziario o altri documenti; in linea generale, l'associazione svolge tutte le attività in grado di
assicurare il raggiungimento degli scopi associativi.
Art. 5. Indipendenza
L'associazione decide sulle azioni da intraprendere in totale indipendenza, riconoscendo il carattere specifico
delle Istituzioni Europee, la responsabilità propria delle autorità comunitarie e la necessità di preservare
l'indipendenza della Funzione pubblica europea.
L'associazione, inoltre, afferma la sua natura apolitica e la sua indipendenza nei confronti dei partiti e poteri
politici, delle Istituzioni Europee, delle associazioni professionali che operano all'interno come
all'esterno delle medesime Istituzioni.
E' fatto divieto ai membri dell'associazione di utilizzare in qualsivoglia forma la loro qualità di associati per fini
elettorali, pubblicitari, professionali o altre finalità rispetto a quelle definite all'art. 4.
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L'associazione promuove la pluralità di rappresentanza: tutte le posizioni socio-economiche, politiche (purché
democratiche), filosofiche e religiose e tutte le nazionalità possono essere rappresentata all'interno
dell'associazione. In particolare, i membri dell'associazione possono essere membri di altra associazione di
categoria o sindacale.
Titolo II - Soci dell'associazione
Articolo 6. Requisiti dei soci
1 comma.- soci dell'associazione
Possono essere soci dell'associazione i funzionari qualificabili come "senior".
Sono tali:
i funzionari non più in organico presso (qui jouissent d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité) le
Istituzioni europee o altre organizzazioni ad esse collegate, nonché i loro eredi;
i funzionari tuttora in organico presso le Istituzioni europee o altre organizzazioni ad esse collegate, la cui
età sia pari o superiore a 55 anni ovvero il cui diritto ad andare in pensione maturi entro al massimo sette anni ed
abbiano comunque maturato i requisiti per beneficiare di una pensione da parte delle Istituzioni europee.
2 comma.- soci fondatori
Sono soci fondatori i sottoscrittori del presente atto costitutivo e statuto
3 comma.- soci onorari
Il titolo di socio onorario può essere conferito dal Consiglio di amministrazione alle persone che rendono od
abbiano reso servizi segnalati all'associazione. Tale titolo comporta il diritto di partecipare all'Assemblea
generale senza obbligo di pagare contributi associativi.
I soci onorari non possono essere nominati consiglieri di amministrazione ma possono, in casi particolari,
svolgere il ruolo di arbitro.
Art. 7. Ammissione dei soci e contributo associativo
La qualifica di socio viene acquisita, la prima volta, attraverso il versamento di un importo uguale o superiore al
contributo annuale dovuto, a meno che il Consiglio di amministrazione, la cui decisione è insindacabile,
ne rifiuti l'ammissione.
I soci versano, con cadenza annuale, una quota associativa il cui importo, deliberato dall'Assemblea generale, è
comunque inferiore a 50 euro.
Il socio che risulti moroso il giorno feriale precedente la riunione dell'Assemblea dei soci non hq diritto di voto.
La qualifica di socio comporta la totale adesione al presente statuto.
Art. 8. Cessazione della qualifica di socio
1 comma. La qualifica di socio cessa in caso di decesso, dimissioni, espulsione o esclusione.
2. comma. Le dimissioni sono comunicate per iscritto al Presidente dell'associazione.
3. comma. L'espulsione è conseguenza del continuativo mancato pagamento della quota associativa. Essa è
deliberata insindacabilmente dal Consiglio di amministrazione. Un socio moroso è considerato ipso iure membro
dimissionario del Consiglio di amministrazione.
4. comma. L'esclusione è deliberata in caso di colpa grave del socio. Essa è proposta all'Assemblea generale dal
Consiglio di amministrazione ovvero da almeno un terzo dei soci presenti alla riunione assembleare.
5 comma. Su richiesta del socio di cui sia stata proposta l'esclusione, una commissione arbitrale può essere
interpellata. Quest'ultima è incaricata di ascoltare a porte chiuse le ragioni del socio di cui sia stata proposta
l'esclusione. Essa presenta una relazione alla successiva riunione dell'Assemblea generale la quale delibera a suo
insindacabile giudizio.
6 comma. L'amministratore che abbia perso la qualifica di socio è ipso facto decaduto dalla carica di
amministratore.
Art. 9. Socio ordinario
L'associazione è composta dai soci ordinari e soci aderenti.
I soci ordinari sono nominati con delibera dell'Assemblea generale su proposta del Consiglio di amministrazione
o in virtù dell'elezione del Consiglio di amministrazione (cfr. Art. 14). I membri del Consiglio di
amministrazione devono essere soci ordinari (i loro nomi devono risultare dalla lista pubblica dei soci).
I soci ordinari si impegnano a partecipare all'Assemblea generale e alle consultazioni scritte e dichiarano di
impegnarsi nella gestione dell'Associazione.
L'Associazione è costituita da almeno otto soci ordinari.
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Art. 10. Diritti dei soci.
I soci ordinari e i soci aderenti hanno il diritto di:
- votare alle riunioni dell'Assemblea generale, ivi presentando risoluzioni, emendamenti e ricevendo il bilancio;
- votare per e essere candidato al Consiglio di amministrazione, purché accettino di assumere la qualifica di
socio ordinario;
- ottenere copia del presente statuto e del regolamento interno, su richiesta semplice al segretario generale
dell'Associazione.
- essere invitato alle riunioni dei gruppi di lavoro e commissioni istituite dall'Assemblea generale o dal
Consiglionii amministrazione; ricevere i resoconti/verbali di tali riunioni.
Art. 11. - Responsabilità finanziaria
Come previsto per legge, la responsabilità finanziaria dei soci è limitata agli importi versati o dovuti a titolo di
quota associativa.
Art. 12. - Tutela della privacy dei dati personali dei soci
Ad eccezione di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria, i dati personali del socio, inseriti nella banca
dati dell'associazione non potranno essere forniti a terzi o da questi consultati. Tali dati potranno essere
consultati dal presidente, segretario generale, tesoriere, vice tesoriere e dal personale impiegato dall'associazione
ed a ciò delegato.
TITOLO III. Organi, amministrazione e funzionamento
Art. 13. - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea generale e il Consiglio di amministrazione.
Tali organi possono essere coadiuvati da gruppi di lavoro informali e privi di potere deliberativo.
Art. 14. Il consiglio di amministrazione.
1 comma. Composizione.
Il Consiglio di amministrazione è composto da massimo venti persone fisiche che desiderino contribuire
attivamente e costantemente alla gestione ordinaria dell'Associazione ed al raggiungimento dei suoi obiettivi.
I membri sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea generale, per un mandato di tre anni rinnovabile.
Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, il segretario (generale) ed il tesoriere, a
cui ove necessario sono affiancati un vice presidente, un vice segretario (generale) ed un vice tesoriere. E'
facoltà del Consiglio di amministrazione conferire deleghe speciali alle medesime persone ovvero ad altri
membri al suo interno.
2. comma. Poteri del CA
Il Consiglio di amministrazione propone tutto ciò che ritiene utile all'Assemblea generale e gode dei più ampi
poteri di gestione ordinaria dell'Associazione e di realizzazione delle priorità strategiche deliberate
dall'Assemblea generale (piano di lavoro).
A tal fine, può istituire gruppi di lavoro permanenti o temporanei, al suo interno ovvero all'interno
dell'Assemblea generale.
Tali gruppi di lavoro possono avvalersi dei servizi o consulenze di tutti coloro dei quali ritengano utile il
contributo per il raggiungimento dei loro obiettivi.
Essi preparano le delibere del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea generale ai quali riferiscono, senza
tuttavia alcun potere decisionale.
Il Consiglio di amministrazione delibera insindacabilmente sull'ammissione di un nuovo socio.
3. comma. Funzionamento
Il consiglio di amministrazione si riunisci ogni qualvolta lo esigano gli interessi dell'associazione, su
convocazione del Presidente e o del Segretario Generale.
Il consiglio di amministrazione può invitare alle riunioni chiunque reputi utile ai fini dei propri lavori.
Il consiglio di amministrazione eletto può cooptare un massimo di 5 soci ordinari, in funzione delle necessità, tra
due votazioni. I membri cooptati non hanno diritto di voto.
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Le delibere sono prese all'unanimità ovvero, ove necessario, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di
parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Il consiglio di amministrazione può, a titolo esemplificativo, assumere o licenziare personale per conto
dell'Associazione, ricevere ed incassare qualsiasi somma o valore, ritirare qualsiasi somma o valore ricevuto,
accendere conti correnti presso banche e presso uffici postali, effettuare su tali conti qualsiasi operazione tra cui
incassi di assegni, disposizioni di bonifico o trasferimento o qualsiasi altro tipo di mandato di pagamento,
noleggiare cassette di sicurezza, pagare qualsiasi somma dovuta a terzi dall'Associazione, ritirare dalla posta,
dogana, ferrovie, lettere, telegrammi, colli, raccomandate, assicurate e non; incassare qualsiasi
vaglia postale o qualsiasi altro titolo postale.
Il consiglio di amministrazione approva, tramite il proprio Tesoriere, il bilancio annuale d'esercizio nonché il
budget del successivo esercizio che sottopone annualmente a due revisori dei conti nominati dall'Assemblea
generale e, successivamente, sottopone gli stessi all'approvazione dell'Assemblea generale.
Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio.
4. comma. Responsabilità dei membri del Consiglio di amministrazione.
La legge prevede che gli Amministratori non rispondano, con alcuna obbligazione personale, degli impegni presi
dall'Associazione, essendo le loro responsabilità limitate all'esecuzione del mandato ricevuto ed agli errori
eventualmente compiuti nell'ambito delle loro funzioni.
Art. 15. Assemblea generale
1 comma. Composizione e riunioni
L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci, non risultanti morosi. Essa si riunisce almeno una volta l'anno
con data ed ordine del giorno fissati dal Consiglio di amministrazione e/o su convocazione del Presidente
e/o segretario (generale) o di almeno il dieci per cento dei suoi soci.
2. comma. Convocazione
La convocazione è inviata per iscritto (posta ordinaria, fax o email) almeno quattro settimane prina della data
della riunione, salvo casi di urgenza, e contiene informazioni precise sulle questioni poste all'ordine del giorno e
prevede la facoltà per i soci, in regola con le quote associative, di delegare terzi a partecipare per proprio conto.
3. comma. Poteri
Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono insindacabili.
L'Assemblea generale delibera su:
approvazione del piano dell'Associazione, così come presentato dal CdA
determinazione dell'importo dovuto dai soci a titolo di quota associativa annuale, come proposto dal CdA
elezione e revoca dei membri del Consiglio di amministrazione
lnomina dei revisori dei conti
modifica dello statuto e del regolamento
ove necessario, la nomina e revoca dei commissari
manleva degli amministratori,
approvazione del budget e del bilancio,
scioglimento volontario dell'Associazione
espulsione del socio, per una durata minima di due anni
trasformazione dell'Associazione in altro soggetto giuridico
tutti i casi previsti dal presente statuto.
Essa nomina il proprio relatore.
L'assemblea generale ascolta la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e la relazione sulla
situazione finanziaria e morale dell'Associazione.
Essa approva il bilancio d'esercizio e il budget e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
Il Segretario (generale) custodisce il libro dei verbali e delle delibere del Consiglio di amministrazione e
dell'Assemblea dei soci.
4. comma. Riunioni dell'Assemblea generale svolte per corrispondenza
(consultazione scritta)
Il Consiglio di amministrazione, ove lo reputi necessario, può organizzare riunioni dell'Assemblea generale da
svolgersi per corrispondenza (consultazione scritta) al fine di ottenere consigli o delibere in merito a precise
questioni. Poiché l'Associazione è costituita da "senior", la forma scritta sarà utilizzata ogniqualvolta possibile.
In caso di consultazione scritta, ove applicabile, le questioni saranno proposte in modo che sia applicabile il
principio del silenzio-assenso.
5. comma. Ordine del giorno
L'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio di amministrazione.
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Prima dell'inizio della riunione, ciascun socio può richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di questioni che
desidera siano discusse in tale occasione.
Il presidente pone tale questione all'ordine del giorno ovvero rende edotta l'Assemblea generale del proprio
rifiuto o del rinvio della discussione della stessa questione a successiva riunione da stabilirsi.
L'Assemblea generale delibera sull'ordine del giorno, eventualmente integrato e proposto dal Presidente.
Salvo parere contrario del Presidente, qualsiasi questione proposta all'ordina del giorno successivamente
all'inizio della riunione è d'ufficio rinviata all'ordine del giorno della successiva riunione dall'Assemblea
generale.
E' sempre posto all'ordine del giorno l'esame delle azioni intraprese a seguito di delibere adottate nella
precedente riunione dell'Assemblea generale.
6. comma. Maggioranze - Quorum - Rappresentanza
Le delibere dell'Assemblea generale sono adottate con maggioranza semplice dei soci non morosi. In seconda
convocazione l'assemblea generale delibera con la maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
Un socio impossibilitato può delegare altro socio. Ciascun socio può rappresentare al massimo due altri soci.
7 comma. Votazione
L'Assemblea generale vota per alzata di mano.
L'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e le delibere afferenti questioni relative a persone
fisiche si svolgono a scrutinio segreto.
Ciascun socio, in proprio o per delega, ha diritto ad un voto.
Art. 16. Commissione arbitrale
Al fine di risolvere contenziosi interni all'Associazione, è istituita apposita commissione paritetica di cui due
membri sono nominati dall'Assemblea generale, due membri sono nominati dal socio o dai soci, che siano
soggetti parti in causa ovvero si dichiarino tali. I quattro membri nominano all'unanimità il Presidente
selezionandolo tra il Presidente del Consiglio di amministrazione, un socio onorario o altro socio dell'Assemblea
generale.
La commissione arbitrale trasmette il suo parere al Consiglio di amministrazione, le cui delibere sui contenziosi
debbono essere ratificate dall'Assemblea generale.
TITOLO IV. Risorse e controllo finanziario
Art. 17. Entrate dell'Associazione
Le entrate annuali dell'Associazione sono così composte:
quote sociali e sottoscrizione dei soci
sovvenzioni ricevute per il raggiungimento degli obiettivi sociali
entrate provenienti dalla realizzazione di eventi, azioni pubblicitarie, pubblicazione e formazione;
in linea generale, tutte le entrate di cui l'Associazione può disporre.
Art. 18. Contabilità e costi
Viene mantenuta la contabilità e redatto annualmente il bilancio di esercizio, conformemente a quanto disposto
dal decreto reale del 26 giugno 2003 che disciplina la contabilità semplificata di alcune categorie di associazioni
senza scopo di lucro.
I soci dell'Associazione prestano la loro attività lavorativa a titolo gratuito. Ove necessario, essi possono
ricevere, in ragione degli incarichi loro attribuiti, un rimborso delle spese vive che avranno correttamente
rendicontato all'Associazione. Tale rimborso deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte del
Consiglio di amministrazione e formalizzato da apposito verbale di riunione.
Art. 19. - Revisione dei conti
L'Assemblea generale nomina al suo interno due revisori dei conti. Ogni anno l'Assemblea generale può
nominare al suo interno un analista dei conti che predisponga, in collaborazione con il Tesoriere, in occasione
della successiva riunione, una relazione sul bilancio dell'esercizio passato. Tale relazione sarà sottoposta ai
revisori dei conti e successivamente sottoposta all'Assemblea generale.
TITOLO V - Modifiche statutarie e scioglimento
Art. 20. Modifiche statutarie
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Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di amministrazione o su
proposta di tanti soci rappresentanti almeno il dieci per cento dei soci iscritti alla data.
In ogni caso, le proposte di modifica debbono essere iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea generale.
Art. 21 Scioglimento dell'Associazione
L'Assemblea generale delibera sullo scioglimento dell'Associazione in una riunione a tal fine appositamente
convocata ai sensi del precedente articolo.
In caso di scioglimento volontario, il patrimonio sociale sarà devoluto a favore di altra organizzazione senza
scopo di lucro svolgente iniziative conformi allo spirito del presente statuto e comunque volte al perseguimento
di finalità di pubblica utilità sociale.
TITOLO VI Disposizioni transitorie
Art. 22
La presente ASCL sostituisce l'associazione di fatto denominata "Comité des Anciens de la Fonction Publique
Européenne (A.F.P.E.),
Art. 23.- Primo mandato del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione, per il primo biennio, è costituito dai membri del precedente Bureau exécutif de
l'AFPE, associazione di fatto, sciolta. Tali membri sono stati eletti nel gennaio 2008 dall'Assemblea
generale dell'associazione sciolta. Si tratta di:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Bruxelles, lì 30 settembre 2008
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