FIEG N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 2002 LE RUBRICHE IN EVIDENZA Editoria Pubblicati i decreti attuativi sul credito agevolato e sul credito d’imposta Il Ministro Gasparri all’Assemblea della Fieg Relazione annuale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Pubblicità degli appalti e dei lavori pubblici Pubblicità stampa secondo l’Osservatorio FCP-FIEG Evoluzione investimenti pubblicitari (AC Nielsen) Il messaggio del Capo dello Stato alle Camere sullo stato dell’informazione Delibera della Regione Lombardia in materia di rivendita. Presa di posizione della Fieg Iva sulla cessione come carta da macero di copie invendute Carta da giornale: produzione e consumo Credito: tasso di riferimento a luglio Conferenza sull’editoria elettronica a Barcellona Forum mondiale sulle strategie dei quotidiani a Parigi Conferenza sull’editoria business to business a Monaco Congresso mondiale degli editori di periodici a Parigi nel 2003 Pubblicità Processi e problemi Miscellanea Nomine Circolari Rassegna stampa EDITORIA PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI SUL CREDITO AGEVOLATO E SUL CREDITO D’IMPOSTA La Gazzetta ufficiale n. 169, del 20 luglio 2002, ha pubblicato i regolamenti attuativi delle misure di intervento per lo sviluppo del settore editoriale di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 (credito agevolato) e 8 (credito d’imposta) previste dalla legge n. 62 del 7 marzo 2001, recante nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge n. 416/1981. Credito agevolato Le disposizioni regolamentari sul credito agevolato sono contenute nel D.P.R. n. 142, del 30 maggio 2002. Soggetti e progetti ammissibili ai finanziamenti agevolati Per quanto riguarda i soggetti ammessi ai finanziamenti agevolati, ricordiamo che l’art. 5, comma 4, della legge n. 62/2001 li individua nelle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale. Considerata la definizione di prodotto editoriale fornita dall’art. 1 della legge n. 62/2001, è da ritenere che i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati non sono soltanto gli editori e i distributori di prodotti stampati su supporto cartaceo, ma anche gli editori di testate elettroniche, telematiche e radiotelevisive. Per le testate editoriali telematiche, come previsto dall’art. 31 della legge comunitaria 2001, la registrazione presso le cancellerie dei tribunali ovvero presso il registro degli operatori della comunicazione (ROC) è condizione per l’accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 62/2001, incluse quelle sul credito agevolato. In ordine ai progetti finanziabili, lo stesso art. 5, comma 4, della legge n. 62/2001, indica quelli di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento, e modifica degli impianti, con particolare riferimento all’installazione ed al potenziamento della rete informatica, anche in connessione all’utilizzazione di circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. Va precisato che il successivo comma 8, dell’art, 5, della legge n. 62/2001, nel disporre che il finanziamento viene concesso per una quota non superiore al 90% della spesa prevista nel progetto (il precedente limite era il 70%), ricomprende tra le spese ammissibili al finanziamento quelle indicate nell’art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 902/1976 sulla disciplina del credito agevolato nel settore industriale (terreno, opere murarie, allacciamenti, macchinari, attrezzature). Sono altresì incluse le scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La durata massima del finanziamento è stabilita in 10 anni, mentre l’ammontare del contributo in conto interessi è pari al 50% del tassi di riferimento. Tasso di interesse e altre condizioni economiche relative all’operazione sono oggetto di contrattazione libera tra le parti (imprese richiedenti e banche). Il tetto massimo finanziabile è di euro 15.493.706,97 (30 miliardi di lire) per ogni operazione. Il limite precedente, previsto dalla legge n. 416/1981, era di 10 miliardi di lire. I commi 6 e 7 dell’art. 5 della legge n. 62/2001 riservano quote del Fondo per il credito agevolato alle imprese editoriali di minori dimensioni (5%), alle imprese impegnate in progetti ritenuti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione all’estero di prodotti editoriali in lingua italiana (5%), alle imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici per progetti volti a sostenere le spese di gestione o di esercizio (10%). Anche le imprese editrici di giornali italiani all’estero di cui all’art. 26 della legge n. 416/1981 sono ammesse al credito agevolato per progetti realizzati con il finanziamento di istituti bancari aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea. Presentazione delle domande (art. 1) L’art. 1 detta la disciplina per la presentazione delle domande di accesso ai benefici da presentare in bollo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Ufficio per l’editoria e la stampa, Servizio per le agevolazioni di credito, Via Boncompagni 15, 00187 Roma. La domanda deve essere compilata conformemente all’Allegato A al D.P.R. in esame e corredata dagli allegati B (scheda tecnica), C1 (dati economicofinanziari), C2 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di conformità agli originali delle copie di bilancio e del certificato di iscrizione alla Camera di commercio), C3 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di iscrizione agli enti previdenziali e di correntezza contributiva). Inoltre, la domanda deve essere accompagnata dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento, redatta secondo i criteri enunciati nell’allegato D al D.P.R. in esame, nonché dal contratto di mutuo, se già stipulato. La delibera bancaria di concessione del finanziamento può essere presentata anche separatamente, purché nei termini di presentazione della domanda che saranno previsti dagli avvisi che la Presidenza del Consiglio dovrà emanare ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 7, comma 2, per comunicare i termini massimi di presentazione delle domande, nonché l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi. A tale ultimo proposito, va sottolineato come uno degli elementi di novità introdotti dalla legge n. 62/2001 in materia di procedura di accesso al credito agevolato sia rappresentato proprio dalla previsione, sia per la procedura automatica (art. 6) che per quella valutativa (art. 7), degli avvisi sopra menzionati dalla cui pubblicazione in Gazzetta ufficiale decorrono i termini di presentazione delle domande, il cui accoglimento, per quanto riguarda la procedura automatica, avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione, oltreché sulla base della completezza e della regolarità delle domande medesime e della relativa documentazione. Mentre per quanto concerne la procedura automatica (art. 6, comma 2) gli avvisi si limitano a comunicare l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande, per quanto concerne la procedura valutativa (art. 7, comma 2), gli avvisi specificano il termine finale di presentazione delle domande che non deve essere inferiore a 90 giorni, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo. Procedura automatica: ammissione al contributo (art. 2) L’art. 2 del D.P.R. in esame disciplina l’ammissione al contributo, mediante procedura automatica. I progetti ammissibili a tale procedura devono rispettare le condizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 62/2001: finanziamento complessivo non superiore a euro 516.456.,90 (un miliardo di lire) e realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai benefici. L’Amministrazione deve notificare all’impresa richiedente e alla banca il provvedimento di concessione del contributo o il provvedimento di rifiuto entro 8 mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, fornendo in entrambi i casi i motivi dell’accoglimento o del rifiuto. Nello stesso articolo vengono altresì stabilite le formalità da rispettare e la documentazione che l’impresa, in caso di accoglimento della domanda, è tenuta a presentare all’Amministrazione, tra cui il contratto di finanziamento con la banca che, se non stipulato entro 6 mesi dall’accoglimento della domanda, determinerà la decadenza del contributo. Il comma 5 dell’art. 2 del regolamento prevede inoltre il termine di 3 mesi dalla data di stipula per l’invio da parta della banca all’Amministrazione che ha concesso il contributo del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, corredati dalla richiesta del contributo e da un piano di ammortamento ad uso amministrativo sviluppato con le stesse modalità e scadenze del mutuo ordinario, al tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di mutuo, nonché dal piano di raffronto delle rate in scadenza al tasso di riferimento con le rate al 50% del tasso stesso, con l’evidenziazione della quota di contributo a carico dello Stato. Tra le modalità di erogazione del contributo di particolare rilievo è la disposizione di cui al comma 11, dell’art. 2, del D.P.R. in esame, laddove è prevista per l’impresa la possibilità di richiedere il pagamento dei contributi in conto interessi in un’unica soluzione, anziché in corrispondenza delle rate di ammortamento pagate all’istituto di credito, scontando al valore attuale al momento dell’erogazione il beneficio derivante dalla quota interessi. Va inoltre sottolineato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del regolamento in oggetto, le imprese interessate alla concessione dei contributi in conto interesse avvalendosi della procedura automatica possono presentare una sola domanda per ogni periodo coperto dall’avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale con il quale sono comunicati l’ammontare delle risorse disponibili ed il termine massimo di presentazione delle domande. Poiché il regolamento limita ad una soltanto le domande presentabili mediante procedura automatica, appare evidente che le domande presentabili mediante procedura valutativa possono essere più di una, ovviamente in relazione a programmi di investimento diversi. Procedura valutativa (artt. 3 e 4 ) La procedura valutativa riguarda i progetti che presentano cumulativamente le seguente caratteristiche: i finanziamenti devono eccedere l’importo di euro 516.456,90 e non devono essere superiori a euro 15.493.706,97; la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell’istituto finanziatore; il progetto deve essere realizzato entro due anni dall’ammissione al beneficio. Pertanto gli investimenti agevolabili possono essere realizzati nell’arco di oltre quattro anni: i due anni precedenti la presentazione delle domande e i due anni successivi all’ammissione al beneficio. L’art. 3 del regolamento, al comma 1, prevede che la domanda debba essere esaminata dal Comitato di cui all’art. 7, comma 4, della legge n. 62/2001 , da istituire con D.P.C.M. entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il Comitato, esaminata la domanda dell’impresa, nonché la delibera e la relazione istruttoria della banca, delibera in merito alla concessione del contributo in conto interessi secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. Il provvedimento di approvazione o di reiezione della domanda è adottato entro 8 mesi dal termine finale per la presentazione della domanda fissato con l’avviso di cui all’art. 7, 2° comma, della legge n. 62/2001 ed è comunicato entro 3 mesi dall’adozione sia all’impresa che alla banca. L’art. 3 del regolamento non dispone, a differenza di quanto previsto dall’art. 2 in materia di procedura automatica, che debbano essere fomite agli interessati le motivazioni del provvedimento. Anche per la procedura valutativa è prevista la possibilità che i contributi in conto interessi vengano corrisposti in un’unica soluzione. L’articolo 4 del regolamento individua le modalità per la presentazione della documentazione di spesa da parte del soggetto beneficiario, da far pervenire alla banca finanziatrice. La documentazione deve essere idonea a comprovare l’utilizzazione delle somme ricevute in conformità al programma di investimento presentato. La documentazione consiste in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme. In ogni titolo di spesa devono essere sempre precisate le componenti tecniche ed economiche delle spese e la conformità all’originale deve risultare da attestato notarile o da dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa. Per gli oneri derivanti da riqualificazione del personale o da costi organizzativi deve essere esibita , nell’ipotesi di ricorso ad organismi esterni, idonea documentazione di spesa e, nell’ipotesi di ricorso a funzioni interne, gli elementi di contabilità aziendale in grado di comprovare gli oneri stessi. Le banche finanziatrici devono trasmettere copia di tutti i documenti di spesa all’istituendo Comitato di cui all’art. 7, comma 4, della legge n. 62/2001.In sostituzione, le banche concessionarie possono presentare una dichiarazione attestante l’attuazione del programma di investimento sulla base della documentazione conservata nei loro archivi. Come già accennato, le domande presentabili mediante procedura valutativa per ogni periodo coperto dagli avvisi di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 62/2001, possono essere più di una, ovviamente sempre che si riferiscano a progetti o programmi di investimento diversi. Locazione finanziaria (art. 5) L’art. 5 del regolamento in esame disciplina i casi di ricorso alla locazione finanziaria di cui all’art. 5, 5° comma, della legge n. 62/2001. In particolare, vengono individuati il contenuto e le modalità di presentazione della domanda e la documentazione che deve accompagnarla. L’allegato E fornisce l’analitica descrizione della documentazione che deve produrre la società di leasing. Il certificato di iscrizione alla Camera di commercio attestante gli organi sociali in carica, la vigenza e corredato dalla dicitura antimafia, la documentazione comprovante l’acquisto ed il pagamento dei beni oggetto della locazione finanziaria, ove sia stato effettuato il saldo, nonché l’assenso da parte degli organi decisionali competenti che gli investimenti siano assistiti da contributo in conto canoni a carico dello Stato, possono essere prodotti dalla società di leasing mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti la conformità agli originali, secondo il fac-simile riportato nell’allegato E. Il verbale di consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria, ove già consegnati, può essere prodotto anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria secondo il fac-simile pure costituente parte dell’allegato E. La relazione istruttoria, la delibera di approvazione dell’operazione di locazione finanziaria, il contratto di leasing debitamente registrato, se già stipulato, devono essere presentati in originale o in copia autenticata e in regola con la legge sul bollo. Qualora il contratto non sia stato ancora registrato, esso deve essere comunque depositato, salvo provvedere successivamente alla registrazione e alla trasmissione all’Amministrazione concedente dell’originale o di copia autentica. La documentazione può essere prodotta anche separatamente dalla domanda, purché nei termini che saranno fissati dagli avvisi di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 62/2001. Ricevuto il provvedimento di concessione, l’impresa beneficiaria, se non si è già provveduto, stipula entro sei mesi il contratto finalizzato al programma di investimento con la società di leasing. Se non si provvede alla stipula entro tale termine, l’impresa perde il diritto al contributo già deliberato. Il contratto, corredato dalla documentazione comprovante l’acquisto dei macchinari e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la consegna dei beni oggetto del leasing, deve essere trasmesso all’Amministrazione concedente entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto. La società di leasing deve trasmettere immediatamente all’Amministrazione la ricevuta del versamento del contribuito in conto canoni liquidato in favore dell’impresa beneficiaria il 31 dicembre di ogni anno. Tale ricevuta deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria. Per l’erogazione del contributo in un’unica soluzione o a titolo di anticipazione valgono le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento. Divieto di cumulo (art. 8) L’art. 8 dispone il divieto di cumulo delle agevolazioni previste dagli artt. 5,6 e 7 della legge n. 62/2001 con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti. Le predette agevolazioni sono invece cumulabili con il credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 62/2001. Variazioni o mancata realizzazione del programma (art. 9) L’art. 9 prevede le modalità per le variazioni del programma contenuto nella domanda. Le variazioni devono essere comunicate per l’autorizzazione all’Amministrazione concedente, in caso di procedura automatica, e al Comitato di cui all’art. 7, 4° comma, della legge n. 62/2001, nel caso di procedura valutativa, entro 6 mesi dall’effettuazione delle stesse e, comunque, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione del saldo del finanziamento bancario. Nel medesimo articolo sono previsti i casi di decadenza dai benefici per fatto concernente l’impresa o per la mancata realizzazione del programma di investimenti. Disposizioni finali e transitorie (art.- 10) L’art. 10, comma 3, del Decreto prevede che le domande presentate ai sensi della previgente disciplina sul credito agevolato (art. 17 del Decreto-legge 31/12/1996, n. 669, convertito nella Legge 28/2/1977, n. 30), e non ammesse alle agevolazioni di credito a causa del trasferimento degli stanziamenti residui al nuovo Fondo istituito ai sensi dell’art. 5 della legge n. 62/2001, possono essere ripresentate con le modalità e le procedure indicate dal regolamento in oggetto. Per tali domande ripresentate in base alla nuova normativa viene stabilito che possono essere ammesse ai contributi in conto interessi “gli investimenti già realizzati nell’anno o nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, rispettivamente nel caso di procedura automatico o di procedura valutativa”. Credito d’imposta Per quanto riguarda il credito d’imposta, le disposizioni regolamentari sono contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143, del 6 giugno 2002, attuativo dell’art. 8 della legge n. 62/2001 che appunto prevede la concessione, a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, di un beneficio fiscale diretto ad incentivare alcuni investimenti innovativi in beni strumentali espressamente elencati nel comma 4 del medesimo articolo. Il beneficio è riconosciuto per gli investimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della legge (5 aprile 2001) fino al 31 dicembre 2004 e consiste nella attribuzione di un credito d’imposta rapportato al costo sostenuto, nella misura del 3% per il periodo d’imposta in cui gli investimenti sono effettuati e, nella stessa misura, per i quattro periodi successivi (quindi, fino a concorrenza del 15% del costo degli investimenti effettuati entro la predetta data del 31 dicembre 2004). La determinazione delle modalità di attuazione del credito d’imposta, così come la disciplina delle procedure di monitoraggio e controllo dei programmi di investimento, delle cause di revoca dei benefici e delle sanzioni sono disciplinate dal citato DPCM n. 143/2002. Per quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del credito d’imposta, va in primo luogo evidenziato che il provvedimento subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla condizione (art. 1, comma 2) che, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale gli investimenti sono stati effettuati e nelle dichiarazioni relative ai quattro periodi successivi, ne venga fatta richiesta mediante l’indicazione dell’importo complessivo degli investimenti agevolati e del relativo credito d’imposta. A tal proposito si segnala che il modello di dichiarazione Unico 2002, relativo al periodo d’imposta 2001, anticipando la prevista imminente emanazione del provvedimento in esame, contiene nel quadro RU apposita sezione per l’indicazione dei dati anzidetti (righi da RU93 a RU96) la cui compilazione realizza lo strumento per la richiesta del beneficio da parte dell’impresa editoriale interessata. Soggetti destinatari del credito I soggetti destinatari del beneficio sono, come già accennato, le imprese produttrici di prodotti editoriali. Riguardo alla definizione di prodotto editoriale si ricorda che ai sensi dell’art. 1 della legge n. 62/2001 deve intendersi per tale sia il prodotto realizzato su supporto cartaceo, compreso il libro, sia quello realizzato su supporto informatico, destinati alla pubblicazione o comunque alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo (elettronico, radiofonico o televisivo) Pertanto, le tipologie di intervento nel settore previste dal Capo II della legge n. 62/2001 (credito agevolato e credito d’imposta) non sono riservate soltanto alle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa, così come previsto dalla legge n. 416/1981, ma si estendono anche alle imprese editrici di prodotti editoriali multimediali. Sono esclusi dalla definizione di prodotto editoriale i prodotti discografici e cinematografici oggetto di disposizioni specifiche. In particolare, per quanto riguarda i prodotti discrografici, l’art. 1, comma 2, della legge n. 62/2001 dispone che non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci (dischi, cassette, CD). Tra le imprese produttrici di prodotti editoriali destinatarie dell’agevolazione si ritiene debbano essere altresì inserite le imprese stampatrici di giornali quotidiani e periodici in quanto il prodotto che esse realizzano rientra pienamente nella definizione di prodotto editoriale di cui all’art. 1 della legge n. 62/2001 (“prodotto su supporto cartaceo … destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo….). Il 3° comma dell’art. 1 della legge n. 62/2001 dispone che se il prodotto editoriale viene diffuso al pubblico con periodicità regolare ed è contraddistinto da una testata costituente l’elemento idoneo ad identificarlo, esso è sottoposto agli obblighi di registrazione presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (art. 5 della legge n. 47/1948) o in alternativa, così come previsto in materia di semplificazione normativa dall’art. 16 della legge n. 62/2001, all’iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.) ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. a), n. 5, della legge n. 249/1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In ordine all’obbligo di registrazione delle testate editoriali telematiche, va altresì ricordato che l’art. 31 della legge n. 39, del 1° marzo 2002 (legge comunitaria 2001) dispone che tale obbligo si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge n. 62/2001 (credito agevolato e credito d’imposta) o che comunque ne facciano specifica richiesta (vedi nostra circolare n. 24 del 3 aprile 2002). Pertanto qualora non si intendano utilizzare tali provvidenze, la registrazione della testata è rimessa alla volontà dell’editore della testata medesima. A parte le perplessità che desta la formulazione dell’art. 1, 3° comma, della legge n. 62/2001, e dell’art. 31 della legge comunitaria, in quanto per alcuni prodotti editoriali, come i libri, non ha alcun senso il riferimento agli obblighi di registrazione delle testate, è consigliabile che tutti coloro che hanno interesse ad accedere alle provvidenze ed editino prodotti editoriali on line, provvedano ad iscriversi al Registro stampa presso il tribunale ovvero al R.O.C. Oggetto del credito d’imposta Sono agevolabili ai sensi del comma 2, dell’art. 8 della legge n. 62/2001, gli investimenti realizzati dalle imprese per l’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, più avanti elencati. L’art. 1, comma 1, del regolamento in esame prevede l’inclusione negli investimenti agevolabili di quelli relativi ai beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria di cui la legge non ha fatto esplicita menzione. La norma è infatti palesemente ispirata all’esigenza ormai consolidatasi nell’ordinamento tributario (vedi, da ultimo, la cosiddetta legge Tremonti-bis) “di assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale tra acquisizione di beni in proprietà o in leasing” (così la relazione ministeriale al D.L. 414/89, reiterato con D.L. 90/90 recante modifiche all’art. 67 del TUIR). Analogamente, pur in assenza di una esplicita previsione normativa, deve ritenersi che l’agevolazione spetti anche nei casi in cui l’investimento venga realizzato in economia dalla stessa impresa editoriale ovvero realizzato in appalto da terzi su commessa della stessa impresa ovvero di una società di leasing. Altro aspetto chiarito dal regolamento riguarda l’estensione dell’agevolazione ai prodotti editoriali editi e diffusi in Italia in una delle lingue delle minoranze linguistiche equiparate a quella italiana. Il testo dell’art. 8, comma 2, lettera a), della legge n. 62/2001 prevede infatti la concessione del credito d’imposta ai soli prodotti editoriali in lingua italiana. A tale proposito, la Commissione affari costituzionali del Senato, nella seduta del 21 febbraio 2001, aveva approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a prevedere, nel regolamento di attuazione, disposizioni atte ad assicurare uguaglianza di trattamento ai giornali, riviste, periodici, libri e simili pubblicati in lingua straniera, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana. L’art. 2, comma 3, lettera a) del regolamento ha accolto il predetto ordine del giorno, indicando tra i requisiti oggetto di verifica da parte del Ministero delle attività produttive appunto quello dell’utilizzazione della lingua italiana e delle lingue di minoranze linguistiche equiparate a quella italiana dalla normativa vigente. Gli investimenti per i quali è previsto il credito d’imposta indicati dall’art. 8, comma 2, della legge n. 62/2001, sono i seguenti: a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana o in lingue equiparate delle minoranze linguistiche: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali; b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente: 1) l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale; 2) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto; 3) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico; 4) la realizzazione o l’acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale; 5) la realizzazione o l’acquisizione di programmi per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4); 6) l’acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5). Per quanto concerne il requisito della novità, restano fuori dall’agevolazione gli investimenti riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati. A tale proposito, per ulteriori precisazioni si può fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 41 del 18.4.2001 a commento del credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388 del 23.12.2000 (legge finanziaria 2001) per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Tale circolare precisa che “il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l’acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto”. La circolare n. 41/2001 aggiunge che “nella fattispecie di beni complessi autoprodotti, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche il bene usato, il requisito della novità sussiste, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. Nel caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che l’impiego del bene usato non è di rilevante entità rispetto al costo complessivo”. Per quanto riguarda i beni immateriali, l’art. 8, comma 2, della legge n. 62/2001 annovera tra di essi le acquisizioni di brevetti e licenze funzionali all’esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi sopra elencati. A differenza dei beni materiali, dunque, per quelli immateriali l’agevolazione è fruibile solo in caso di acquisizione esterna e non anche di produzione interna. Poiché la legge indica come beni immateriali agevolabili soltanto i brevetti e le licenze oggetto di acquisizione, è da ritenersi escluso ogni altro investimento in immobilizzazioni immateriali che costituiscono meri costi, anche se l’impresa ne trae un’utilità che si protrae lungo l’arco temporale di più esercizi come, ad esempio, i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo o l’avviamento, in quanto rappresenta una qualità dell’azienda e non un bene suscettibile di tutela giuridica autonoma. Relativamente ai diritti di utilizzazione dei beni immateriali sopra indicati (brevetti e licenze), il requisito della novità è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione, purché esattamente individuabili ed indipendenti dagli altri, a condizione che l’acquisto sia effettuato direttamente dall’autore. Modalità di utilizzo del credito d’imposta Nel ribadire che il credito d’imposta non è rimborsabile (art. 8, comma 3, della legge n. 62/2001), il decreto in esame precisa poi all’art. 1, comma 3, che il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, “a decorrere dalla data in cui è stato effettuato ogni singolo investimento”. Risulta così evidente che relativamente al credito d’imposta correlato a ciascun investimento, il credito stesso può essere utilizzato ancor prima che ne sia stato richiesto il riconoscimento in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione per i versamenti in scadenza prima del termine di presentazione della dichiarazione dovrà essere indicato nel rigo RU95 del modello “Unico 2002”, fermo restando che l’eventuale differenza tra l’ammontare complessivo del credito d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (RU94) e quello utilizzato in compensazione prima della dichiarazione stessa (da indicarsi nel rigo RU96) potrà essere utilizzata successivamente. Si ricorda inoltre che, come disposto dall’art. 8, comma 3 della legge n. 62/2001, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, né della base imponibile dell’Irap, né rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 63 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 (Testo unico sulle imposte sui redditi) per la determinazione dell’ammontare degli interessi passivi deducibili, né può essere ceduto in applicazione della disciplina sulla cessione del credito ai sensi degli artt. 43-bis e 43-ter del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Inoltre, il credito d’imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi del Decreto lgs. n. 241/1997. Non avendo il legislatore individuato puntualmente le imposte dalle quali è possibile portare in diminuzione l’importo del credito ed avendo fatto riferimento al citato D.lgs. n. 241/1997, le imprese hanno la possibilità di utilizzare il credito portandolo in diminuzione sia delle imposte dirette che di quelle indirette, inclusa l’Iva. Cumulabilità del beneficio con altre disposizioni agevolative In ordine alla cumulabilità del credito d’imposta, sia l’art. 8 della legge n. 62/2001, sia il decreto regolamentare non contengono alcuna disposizione che ne escluda la coesistenza con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio. In effetti, quando il legislatore ha voluto escludere la cumulabilità per fattispecie analoghe lo ha espressamente previsto (art. 8, 1° comma, legge 23 dicembre 2000, n. 388 riguardante il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate). In particolare, va segnalato che il credito d’imposta non si pone in alternativa con l’agevolazione prevista dall’art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, (cosiddetta Tremonti-bis), dato che né tale disposizione né, come già accennato, l’art. 8 della legge n. 62/2001 recano disposizioni contenenti una previsione generale di non cumulabilità dei benefici ivi previsti con altri benefici. Pertanto, ove ne ricorrano le condizioni, le imprese editrici potranno fruire di entrambe le agevolazioni, ovviamente entro i limiti consentiti dalle rispettive discipline. Procedure di controllo e di monitoraggio L’art. 2 del decreto in esame detta disposizioni con le quali vengono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l’attendibilità e la trasparenza dei programmi di investimenti. A tal fine è stabilito che entro il termine per la presentazione della “prima dichiarazione dei redditi nella quale… è indicato il credito d’imposta„ le imprese debbono inviare al Ministero delle attività produttive una relazione illustrativa dei programmi degli investimenti specificando i singoli beni ed interventi che compongono l’investimento, il relativo costo sostenuto e gli estremi del documento giustificativo del costo stesso. Nonostante la sua ambigua formulazione, la norma sembra doversi intendere nel senso che l’invio della predetta relazione illustrativa si renda obbligatorio tante volte per quanti sono i singoli periodi d’imposta (fino al 31 dicembre 2004) nel corso dei quali l’impresa ha effettuato investimenti agevolati da cui scaturiscono crediti d’imposta. Il controllo di attendibilità e di trasparenza dei programmi d’investimento è effettuato dal Ministero delle attività produttive mediante verifica dei requisiti soggettivi (imprese “produttrici„ di prodotti editoriali), della rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti richiesti dall’art. 8, comma 2, della legge n. 62/2001 e della effettuazione degli investimenti entro i limiti temporali previsti dalla legge medesima. Il Ministero delle attività produttive comunicherà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese che si avvalgono del credito d’imposta con l’indicazione dell’anno in cui gli investimenti sono stati effettuati e dei relativi costi. Quando dai controlli risulti un credito d’imposta non spettante o spettante in misura inferiore il Ministero ne darà comunicazione all’Agenzia delle Entrate perché provveda ai conseguenti recuperi. Revoca dell’agevolazione L’art. 3 del provvedimento disciplina le ipotesi di revoca totale o parziale dell’agevolazione stabilendo che se entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati acquisiti i beni oggetto degli investimenti agevolati vengono ceduti a terzi o, comunque destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture situate all’estero, il relativo credito d’imposta viene revocato e, se è stato già utilizzato in compensazione, è fatto obbligo all’impresa di versarne il corrispondente ammontare, maggiorato di interessi calcolati al tasso legale, entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di revoca del beneficio. Lo stesso art. 3, stabilisce poi, al terzo comma, che se la fuoruscita dall’economia aziendale dei beni agevolati avviene a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione, il credito d’imposta “è revocato solo per la parte non ancora maturata„ mentre il credito maturato fino al periodo d’imposta precedente resta consolidato in capo all’impresa investitrice e, ove non ancora utilizzato, potrà esserlo anche dopo che sia sopravvenuta la causa di decadenza parziale del beneficio. Quindi, ad esempio, se un bene agevolato acquisito nel corso del 2002 viene ceduto a terzi nel 2005, resterà fermo il credito d’imposta del 3% maturato in ciascuno degli anni 2002-2003 e 2004, mentre sarà revocato il credito che, in caso di permanenza del bene nell’economia aziendale, sarebbe maturato, nella medesima misura semestrale, negli anni 2005 e 2006. È appena il caso di rilevare che la suaccennata revoca parziale del beneficio postula che l’alienazione del bene agevolato avvenga entro il terzo o il quarto anno successivo a quello della sua acquisizione (nell’esempio fatto, entro il 2005 o il 2006), giacché ove l’alienazione del bene avvenisse successivamente essa resterebbe, ai fini anzidetti, priva di effetto, essendo in tal caso il credito d’imposta già compiutamente maturato per l’intero quinquennio decorrente dal periodo di effettuazione dell’investimento. Va avvertito che nel caso di investimenti effettuati mediante operazioni di leasing è da ritenere – in conformità a quanto chiarito in proposito dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’agevolazione prevista dalla legge Tremonti-bis, con circ. n. 90/E del 17.10.2001 – che sia motivo di revoca dell’agevolazione “tanto il mancato esercizio del diritto di opzione quanto la cessione del contratto di leasing„ sempreché, s’intende, tali eventi si verifichino entro i limiti temporali sopra indicati. Da ultimo, si segnala che in merito all’utilizzo del credito d’imposta in esame sono applicabili le norme generali in materia di accertamento, riscossione e contenzioso, nonché, in caso di utilizzo in tutto o in parte non spettante, le sanzioni previste per le violazioni in materia di imposte sui redditi. IL MINISTRO GASPARRI ALL’ASSEMBLEA DELLA FIEG Editoria in allarme: questa la sintesi dell’Assemblea della Federazione italiana editori giornali (Fieg) che si è tenuta il 5 luglio scorso sotto la presidenza di Luca Cordero di Montezemolo e con la partecipazione del Ministro delle Comunicazioni Maurizio Gasparri. Montezemolo ha sottolineato come il calo della pubblicità, iniziato dopo l’11 settembre, non accenni ad attenuarsi, mentre si registrano difficoltà anche sul piano della diffusione per alcuni quotidiani e periodici, quale riflesso della generalizzata contrazione dei consumi che caratterizza l’attuale congiuntura economica. “Intervenendo alla nostra assemblea di fine febbraio – ha ricordato ancora Montezemolo – il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, aveva promesso che, qualora la situazione della stampa non fosse migliorata, il Governo avrebbe riesaminato la possibilità di interventi straordinari. Oggi si deve, purtroppo, constatare che la situazione non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata. Nei primi cinque mesi dell’anno, la pubblicità nazionale sui quotidiani ha fatto registrare una flessione dell’11 per cento e la tabellare sui settimanali di circa il 9 per cento. Proporremo, pertanto, al Governo di inserire nella finanziaria misure di sostegno all’editoria, di limitata entità, ma miranti ad evitare l’aggravarsi di una crisi che potrebbe avere conseguenze gravissime sulla tenuta di molte componenti del sistema editoriale”. Dal canto suo il Ministro Gasparri, dopo aver assicurato l’attenzione del Governo per la situazione, ha illustrato l’attività del suo Ministero in materia di tariffe postali per la spedizione degli abbonamenti e di contratto di servizio con la Rai. Il Ministro ha anche accennato alla riflessioni in corso sulla “legge di sistema” che dovrebbe regolare l’intero comparto della comunicazione, necessaria sia per ricondurre ad unità una disciplina estremamente frammentata, sia per tenere conto dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, anche per effetto della profonda evoluzione tecnologica. RELAZIONE ANNUALE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo Cheli, ha presentato, il 12 luglio scorso al Senato, la relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro dell’organismo deputato al controllo del settore della comunicazione. Cheli ha esordito ricordando come negli ultimi mesi il quadro normativo sia stato segnato da due eventi di grande rilevanza per il futuro assetto del settore. La legge costituzionale n. 1 del 2001 che ha modificato l’art. 117 della Costituzione, disponendo l’affidamento alla competenza concorrente regionale della legislazione in tema di ordinamento della comunicazione. Lo Stato dovrà limitarsi a porre i principi generali della materia e a tracciare in modo chiaro la linea di confine tra la sfera statale e la sfera regionale. Un compito assai impegnativo in quanto il rischio di conflitti insanabili è assai elevato. L’altro evento è maturato a livello comunitario con la definitiva approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio europeo di un pacchetto di quattro nuove direttive in tema di comunicazione elettronica che delineano un quadro normativo che, oltre a porre alcuni principi generali, interviene nel campo dell’accesso alle reti, delle autorizzazioni e del servizio universale. Il processo di convergenza tecnologica dei settori delle telecomunicazioni, dei media e dell’elettronica richiede ormai un sistema normativo unitario. Di qui l’estensione di alcuni principi fondamentali maturati nel settore delle telecomunicazioni al settore radiotelevisivo, pur rimanendo salve le discipline nazionali in tema di contenuti editoriali e politica audiovisiva. Se si considera anche il passaggio dalla tecnologia analogica oggi applicata nella televisione in chiaro al digitale terrestre, con il definitivo abbandono della prima entro il 2006, per il Presidente dell’Autorità l’evoluzione dell’assetto delle comunicazioni si indirizza verso tre percorsi fondamentali. Il primo è appunto lo sviluppo della convergenza tecnologica, economica e normativa tra telecomunicazioni, radiotelevisione e informatica. Il secondo è quello della valorizzazione del ruolo delle autonomie territoriali nella disciplina di questo comparto allargato. Il terzo consiste nell’accelerazione dei processi di innovazione determinati dalla “digitalizzazione” e dall’avvento dei nuovi servizi interattivi. Anche alla luce di tali eventi, secondo Cheli si avverte l’esigenza di una “legge di sistema” o “di principi” in grado di superare la casualità e la transitorietà che hanno spesso caratterizzato la nostra legislazione in tema di comunicazione e, più specificamente, di radiotelevisione. Una legge che “più che una scelta”, sta oggi diventando una necessità, che viene imposta tanto dai ritmi dello sviluppo tecnologico ed economico quanto dalle trasformazioni istituzionali in atto nel nostro paese. Riguardo agli obiettivi primari che la legge n. 249/97 ha affidato all’Autorità, Cheli si è soffermato sia sul processo di liberalizzazione nei mercati delle telecomunicazioni, sia sulla garanzia del pluralismo – culturale, politico, sociale – nel settore dei media. Per quanto riguarda il processo di liberalizzazione, per Cheli sono innegabili i progressi compiuti dall’Italia nello sviluppo della concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni. Un riconoscimento in tal senso è venuto dalla stessa Commissione europea. Diversa e meno soddisfacente si presenta la situazione relativa al pluralismo nell’assetto dei mass media e della radiotelevisione in particolare. “Su questo terreno – ha affermato il Presidente dell’Autorità – da quasi vent’anni il nostro sistema misto seguita a registrare un grado molto elevato di rigidità che vede contrapposti ad un impianto dell’emittenza nazionale sostanzialmente duopolista, un assetto dell’emittenza locale povero di risorse e molto frammentato”. “Pur senza trascurare alcuni recenti sintomi di movimento (come, ad esempio, quelli che stanno affiorando nel settore delle pay tv), quello che in generale si constata – secondo Cheli – è che né lo sviluppo delle tecnologie alternative all’uso delle frequenze terrestri (come il satellite ed il cavo, che restano ancora secondari), nè lo sviluppo spontaneo del mercato sono riusciti, almeno sinora, ad intaccare sensibilmente questa rigidità così da consentire, attraverso una più equilibrata distribuzione delle risorse tecnologiche ed economiche, l’ingresso di nuove imprese di dimensioni efficienti. Di fronte a questa realtà – che si pone, tra l’altro, in forte contrasto con la complessità crescente del nostro tessuto sociale – c’è da chiedersi se i tempi non siano ormai maturi per imboccare la strada di misure deconcentrative più efficaci e realistiche di quelle sinora sperimentate, in quanto caratterizzate da una maggiore certezza, oltre che da una migliore rispondenza alle nuove caratteristiche dei mercati”. In questa direzione spingono, del resto, le recenti direttive comunitarie in tema di posizioni dominanti – che tendono a privilegiare i controlli ex post affidati alle diverse Autorità di garanzia (da raccordare tra loro attraverso forme più strette di cooperazione) – nonché le trasformazioni che l’avvento del “digitale terrestre” lascia sin d’ora intravedere nella configurazione dei nuovi mercati della comunicazione radiotelevisiva, attraverso il potenziamento delle risorse trasmissive ed il superamento delle barriere che hanno sinora separato i vari comparti della comunicazione. In tema di servizio pubblico, Cheli ha poi avvertito che un’attenzione particolare andrà riservata anche alla collocazione e alla missione di tale servizio alla luce degli indirizzi che sono andati emergendo in Europa a partire dal trattato di Amsterdam. “Una collocazione ed una missione che dovrebbero, in ogni caso, contribuire ad accentuare l’indipendenza del servizio pubblico sia dalla sfera politica – attraverso una migliore valorizzazione della componente professionale – che dalla dimensione commerciale – attraverso una maggiore certezza e stabilità delle risorse disponibili. Ed è proprio in questa ottica che andrà valutata anche l’opportunità di sottrarre i programmi del servizio pubblico al condizionamento degli indici di ascolto, attraverso una riforma degli attuali criteri di rilevazione su cui l’Autorità si è già impegnata mediante l’apertura di una specifica istruttoria”. Per quanto riguarda il settore dell’editoria quotidiana, il Presidente dell’Autorità’ ha sottolineato come esso si presenti ormai da qualche anno, interessato da processi non marginali di trasformazione che coinvolgono gran parte delle imprese editoriali. “La riorganizzazione dei processi produttivi, il consolidamento delle innovazioni tecnologiche e di prodotto, i cambiamenti nelle modalità di distribuzione hanno determinato un lento ma costante sviluppo di questo mercato sia in termini di tirature che di vendite. Da rilevare che l’ultimo anno ha fatto emergere alcuni fenomeni significativi quali la diffusione della free press (mutuata dell’esperienza dei paesi del nord Europa); l’aumento del prezzo di vendita dei quotidiani; un sensibile raffreddamento del mercato pubblicitario”. Anche quest’anno non si sono registrati superamenti dei limiti posti dalla legge alle concentrazioni. Di questa circostanza viene dato conto nella relazione generale, che contiene inoltre un’approfondita analisi del settore editoriale di cui Fieg Notizie riporta integralmente le parti più significative. L’editoria quotidiana Il settore dell’editoria quotidiana è, ormai da qualche anno, interessato da non marginali processi di trasformazione e di innovazione, che coinvolge gran parte, se non tutte, le imprese editrici. La riorganizzazione dei processi di produzione, il consolidamento delle innovazioni di prodotto e tecnologiche introdotte nelle imprese, i cambiamenti nelle modalità e nei canali di distribuzione hanno iniziato già nel corso del 2000 a dispiegare i loro effetti. Il mercato dei quotidiani dopo un triennio (1997-1999) caratterizzato da progressive riduzioni del numero di copie diffuse, ha ripreso, pur se ancora timidamente, a svilupparsi. L’analisi del mercato editoriale, sia quello della stampa quotidiana, sia quello della stampa periodica (di cui si darà conto a parte), si fonda sui dati relativi all’anno 2000, con alcuni e circoscritti riferimenti al 2001 (tirature e assetti proprietari). A questo riguardo, si osserva che la scadenza del 30 giugno imposta all’Autorità dalla legge n. 249/97 per la presentazione della propria Relazione annuale non permette di sfruttare appieno le potenzialità dell’Archivio di sistema per l’anno di riferimento. Per le imprese editoriali è, infatti, stabilito il termine del 31 luglio per la comunicazione di tutte le informazioni richieste, ovvero una scadenza compatibile con quella prevista per la presentazione dei bilanci da parte delle imprese. Tra il 2001 e la prima parte del 2002, il settore è stato investito da alcuni significativi fenomeni: - l’ulteriore radicamento, anzi l’affermazione della free press, mutuata dalle esperienze dei paesi del nord Europa; - il consistente aumento del prezzo di vendita dei quotidiani avvenuto in concomitanza con l’introduzione della moneta unica europea; - il raffreddamento prima e la crisi poi del mercato pubblicitario. Secondo le elaborazioni condotte nell’aprile del 2002 da PuntoCom, la diffusione dei quotidiani distribuiti gratuitamente sfiorerebbe in Italia ormai i 2 milioni di copie al giorno. La free press appare dunque aver conquistato una non più trascurabile quota del mercato dell’editoria quotidiana. Non si può escludere che la free press abbia catturato quote di domanda già espressa di quotidiani, anche se altrettanto non si può escludere che la free press possa essersi diffusa anche all’ interno di strati di popolazione fino ad oggi sporadicamente o per niente consumatrici di quotidiani. La stessa Federazione degli editori, nel tradizionale rapporto sulla stampa in Italia, sottolinea come “il mancato effetto di cannibalizzazione sia dipeso principalmente dalla diversità dell’impostazione strategica dei due mezzi. La stampa gratuita risponde ad una logica il cui elemento centrale è il raggiungimento di quella parte di popolazione che abitualmente non legge i quotidiani tradizionali. La stampa quotidiana, per credibilità ed autorevolezza, è utilizzata strategicamente per raggiungere fasce socioculturali elevate, mentre la stampa gratuita si rivolge essenzialmente ad un pubblico indistinto, abituato a non leggere che, a differenza del fruitore dei quotidiani a pagamento, non cerca l’approfondimento ma l’aggiornamento superficiale”. Sembrerebbe nei fatti prevalere una spiccata differenziazione di funzione delle due tipologie di offerta di quotidiani: da un lato, un prodotto più di approfondimento e di inchiesta (il quotidiano a pagamento); dall’altro, un prodotto di informazione e di comunicazione volto ad un aggiornamento più di base (il quotidiano gratuito). In questa visione, la concorrenza tra il quotidiano tradizionale e quello gratuito sembrerebbe limitarsi al solo mercato della pubblicità locale. Una verifica di questa interpretazione andrà fatta nei prossimi mesi, allorquando sarà possibile studiare gli effetti su nuovi mercati locali della diffusione di testate free press, in particolare nelle città medio piccole (quali Padova, Verona, Cremona) e non più limitatamente alle grandi realtà metropolitane (Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Bari, Firenze). L’avvento della free press potrebbe dunque contribuire alla creazione di un bacino di lettura più ampio: molti tradizionali non consumatori di quotidiani, dopo essere diventati lettori di giornali gratuiti potrebbero, sull’onda dell’esigenza di maggiori approfondimenti informativi, passare dal giornale gratuito a quello a pagamento, attivando processi virtuosi di crescita del settore dell’informazione giornalistica stampata. In questo senso la free press potrebbe esercitare un qualche ruolo nel perseguimento dell’obiettivo, più volte e da più parti auspicato, di una maggiore diffusione e di una crescita strutturale dei consumi di stampa quotidiana nel nostro paese. Nella classifica internazionale delle copie diffuse di quotidiani ogni mille abitanti, elaborata con cadenza annuale dal World Press Trends (WPT), l’Italia continua a collocarsi nelle parti basse della graduatoria con 105 copie diffuse ogni mille abitanti nel 2000. Tutti gli altri stati europei superano il dato dell’Italia: la Spagna (con 109 copie ogni mille abitanti), la Francia (149), il Belgio (153), l’Olanda (288), la Gran Bretagna (329), la Germania (332), la Svezia 418), la Finlandia (446) e la Norvegia (576). Se si includono i dati relativi alla free press, la diffusione di quotidiani in Italia salirebbe da 105 a 140 copie ogni mille abitanti. Una realtà ancora lontanissima dagli standard raggiunti dai paesi del nord Europa, ma prossimi a quelli di Francia e Belgio. In concomitanza con l’introduzione della moneta unica, il prezzo di vendita della maggior parte dei giornali quotidiani ha subito un significativo aumento, dell’ordine del 15%. Va, peraltro, ricordato come l’ultimo aumento di prezzo, che aveva interessato la quasi totalità dei giornali, risalisse al 1995. L’aumento del prezzo è, in una qualche misura, da mettere in relazione con il raffreddamento prima e la crisi poi del mercato pubblicitario. Fino al 2000, l’espansione del mercato pubblicitario della stampa quotidiana ha fatto registrare tassi di crescita di assoluto rìlievo, mai raggiunti in passato. Dai dati dell’Osservatorio FCP-FIEG sugli investimenti pubblicitari risulta che nel corso del triennio 1998-2000 la spesa pubblicitaria sui quotidiani ha registrato tassi annuali di crescita sempre superiori al 12%, con punte anche del 16,5%. Nel corso del 2001 si è assistito ad una brusca frenata degli investimenti pubblicitari, ridottisi a fine anno di circa l’8%. I dati relativi ai primi mesi del 2002 segnalano il perdurare di un quadro di difficoltà del settore dell’editoria quotidiana, con una riduzione degli investimenti pubblicitari nel corso del primo quadrimestre di poco inferiore al 7%. L’intonazione negativa del quadro trova conferma nelle previsioni della AcNielsen che stima, per l’anno 2002, una contrazione degli investimenti pubblicitari sui quotidiani pari al 4,9%. Rimane comunque sullo sfondo il dato che segnala un lento, ma progressivo, sviluppo del mercato dell’editoria quotidiana, laddove nel 2001, il totale delle tirature ha sfiorato le 3.600 milioni di unità. È tuttavia opportuno ricordare che nel corso del 2000 il settore aveva fatto registrare dieci giornate di sciopero da parte dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Ciò aveva comportato una contrazione del numero delle uscite da parte della maggior parte dei giornali con un diretto riflesso sui livelli delle tirature complessive annue. Da dati FIEG, basati su un campione di 49 testate quotidiane, emerge, per il 2001,una crescita sia delle tirature medie (+2%) sia delle vendite medie giornaliere (+0,4%). I dati relativi ai primissimi mesi del 2002 segnalerebbero un piccolo assestamento del mercato, in conseguenza soprattutto dell’aumento del prezzo di vendita dei giornali. Nei prossimi mesi, si avrà modo di comprendere meglio gli effetti prodotti dall’adeguamento del prezzo di vendita. Per quanto riguarda il numero di testate, la tiratura, nonché la diffusione dei quotidiani, al 31 maggio 2001, l’Archivio riportava i dati relativi a 138 quotidiani, editi da 112 imprese editoriali. Nella Tabella 1.41 sono indicate le quote di mercato, in termini di tiratura, relative al 2001, dei principali gruppi editoriali. Un anno dopo, si registrano 160 testate quotidiane attive nel 2001, edite da 126 imprese editoriali. Sembra dunque essere aumentato il numero delle imprese editrici di più testate, anche se lo scenario complessivo conferma l’assoluta prevalenza di imprese monotestata. Come si è detto, un’analisi più articolata del mercato dell’editoria quotidiana è possibile solo riferendosi al 2000. In tale anno (sulla base delle elaborazioni condotte in base ai dati contenuti nell’Archivio dell’informativa di sistema), le copie complessivamente diffuse nel nostro paese si sarebbero accresciute del 2,7% rispetto al 1999, per attestarsi sui 2.144 milioni di unità (Tabella 1.42). Sembra essersi finalmente invertito quell’andamento che dal 1997 al 1999 aveva visto la diffusione della stampa quotidiana in Italia in lenta ma costante contrazione (dai 2.114 milioni di copie nel 1997, ai 2.088 milioni di copie nel 1999). Va, peraltro, sottolineato come il dato sulle copie vendute includa anche gli effetti della sperimentazione dell’allargamento della rete di vendita e di distribuzione dei giornali. Alla sperimentazione sarebbero riconducibili circa 27 milioni di copie vendute nel corso del 2000 (1,3%). Distinguendo per tipologia di quotidiani, le crescite più significative delle copie complessivamente vendute nel nostro paese riguardano, al pari di quanto già rilevato nel sofferto 1999, i quotidiani economici. Continuano ad attraversare una fase non del tutto favorevole i quotidiani regionali e pluriregionali. Molto diversificate appaiono anche le performance dei dieci quotidiani più venduti in Italia, che complessivamente rappresentano il 58% dell’intero mercato nazionale, un punto percentuale in meno di quanto rilevato nel 1999 (Tabella 1.43). Disaggregando i dati sulle vendite per canale di distribuzione, si tende a rilevare nel corso del 2000 un aumento delle vendite in edicola (+ 1 %), inferiore a quello medio (+ 2,7%), una buona crescita delle vendite in abbonamento (+6,5%), un deciso incremento delle vendite attraverso altri canali distributivi (+59%). In quest’ultimo dato pesano, come appena segnalato, gli effetti della sperimentazione di vendita dei quotidiani in nuovi sbocchi commerciali. Risultati che, nel loro complesso, sembrano incoraggiare scelte finalizzate all’allargamento della rete di vendita dei giornali. 1 dati tuttavia non appaiono ancora sufficienti a verificare del tutto l’esistenza di una significativa elasticità della domanda rispetto alla dimensione della leva distributiva. Le vendite in edicola costituiscono comunque la quota di gran lunga più rilevante (pari nel 2000 all’86%) dell’intero mercato dell’editoria quotidiana (Tabella 1.44). Le vendite in abbonamento continuano, viceversa, a rappresentare una percentuale complessivamente esigua del mercato, ferma ancora al 10%. Si tratta di una quota molto lontana da quella che tale canale distributivo fa registrare nella maggior parte degli altri paesi. 1 dati della World Press Trends indicano, per il 2000, la percentuale delle copie diffuse tramite abbonamento oscillante tra il 26% della Francia, il 69% della Germania, fino a giungere al 91% dell’Olanda, con il dato anomalo della Gran Bretagna (13%). Il sistema dell’abbonamento stenta ancora, come anche segnalato nella relazione dello scorso anno, ad affermarsi come un vero incentivo all’acquisto, anche perché, almeno fino al recente passato, penalizzato dalle inefficienze del servizio postale e dall’allungamento dei tempi di consegna. Appare, tuttavia, di un qualche significato rilevare come a beneficiare della ripresa del mercato editoriale siano stati soprattutto i quotidiani economici, ovvero la categoria caratterizzata dalle più alte incidenze di copie vendute in abbonamento (oltre il 40%). Per quanto riguarda l’analisi dell’andamento dei ricavi editoriali delle imprese editrici, non verranno considerati i dati relativi ai ricavi non afferenti all’attività tipica delle imprese editrici, il cui peso nei bilanci delle imprese editrici di quotidiani, in genere, oscilla tra il 5% e il 7% del totale delle entrate. Nel 2000 le imprese editrici di quotidiani hanno realizzato ricavi dalla vendita di copie, di spazi pubblicitari e da altre attività editoriali per un ammontare valutabile di poco inferiore ai 6500 miliardi di lire, con un aumento del 7,2% rispetto all’anno precedente, allorquando i ricavi dall’attività caratteristica erano stati pari a 6.034 miliardi di lire (Tabella 1.45). Il 2000 si configura dunque come un anno decisamente positivo per il fatturato delle imprese editrici di quotidiani. Anche in quest’anno, la crescita dei ricavi è trainata soprattutto dagli investimenti pubblicitari. Nel corso del 2000, la pubblicità ha assicurato alle imprese editrici ricavi per oltre 1.750 milioni di euro, il 13% in più rispetto a quanto registrato nel 1999. La pubblicità ha così ulteriormente rafforzato il ruolo di principale fonte di reddito per le imprese editrici di quotidiani (Tabella 1.46), rappresentando – senza considerare i ricavi diversi dall’attività tipica – il 53% del totale dei ricavi, ben quattordici punti percentuali in più a quanto registrato appena quattro anni prima. La crescita dei ricavi da vendita di copie è stata invece nel corso del 2000 più contenuta, nell’ordine del 2,5%, in linea con l’aumento della diffusione complessiva (2,7%). 1 ricavi da altre attività editoriali (vendita libri, videocassette, diritti di riproduzione, ecc.) proseguono nel loro andamento altalenante. Nel corso del 2000, tale tipologia di ricavi si è attestata intorno ai 350 miliardi di lire, pari al 5% dei ricavi. Quest’ultima tipologia di ricavi dipende in gran parte dalle iniziative promozionali messe in atto dalle diverse imprese editrici, consistenti nel vendere in abbinamento con il quotidiano altri prodotti editoriali (cassette, libri). Le dinamiche dei ricavi presentano non marginali differenze all’interno dell’universo delle imprese editrici considerate. Le prime cinque imprese editrici di quotidiani hanno visto accrescersi nel corso del 2000 i propri ricavi in misura superiore alla già significativa media di tutto il settore. La quota del fatturato complessivo delle cinque più importanti imprese editrici di quotidiani si è così rafforzata, passando dal 58% al 60% (Tabella 1.47). A trainare la crescita dei ricavi delle principali imprese editrici di quotidiani sono stati sempre i ricavi pubblicitari. Si è, dunque, ulteriormente rafforzata la quota di pubblicità raccolta dai cinque principali attori del mercato dell’editoria quotidiana, accresciutasi nel corso del 2000 di tre punti, passando dal 61% al 64%. Così come si è accresciuta la quota di ricavi derivanti da altre attività editoriali di pertinenza dei principali gruppi editoriali giunta al 78%. Tale dato testimonia come il ricorso ad attività promozionali tenda ad essere molto più frequente tra le testate leader. Anche se di poco, si è invece ridotta l’incidenza delle principali cinque imprese editrici sul totale dei ricavi dalla vendite di copie, scesa dal 53% al 52%. L’editoria periodica L’analisi del mercato dell’editoria periodica risulta tradizionalmente meno agevole di quella realizzabile sui quotidiani. Si è, infatti, di fronte ad un universo di testate molto più numeroso (al 31 maggio 2001, nell’Archivio dell’informativa di sistema se ne contavano 4.134), estremamente eterogeneo, in continuo mutamento. Accanto a settimanali e mensili con uscita regolare e con presenza sul mercato ormai consolidata, vi è un gran numero di periodici fuori commercio (newsletter, testate a carattere pubblicitario, ecc.) c/o di pubblicazioni di carattere non continuativo. A complicare ulteriormente il quadro di analisi, vi è poi un non trascurabile numero di periodici che annualmente entra ed esce dal mercato. Per l’analisi delle tirature e della diffusione delle testate periodiche, cosi come dei ricavi delle relative imprese editrici, appare necessario, comunque preferibile, affidarsi ad un campione omogeneo di giornali periodici. Per l’esame del mercato del 2000, si è fatto riferimento ad un campione composto da 434 periodici presenti nell’Archivio. Il 2000 appare configurarsi come un anno difficile per il settore dell’editoria periodica: la tiratura netta si è ridotta del 3%, la diffusione di oltre il 5% (Tabella 1.48). Il quadro della domanda di periodici appare tuttavia meno negativo, se si tiene conto dell’effettivo numero di uscite verificatesi per ciascuna testata. Si può così rilevare come nel corso del 2000, per i periodici venduti in edicola, la tiratura media per singolo numero sia rimasta sostanzialmente invariata (+0,3%) e la diffusione media, sempre per singolo numero, abbia subito di fatto solo assestamento (-0,9%). Questi ultimi dati risultano nel loro complesso non molto distanti da quelli analoghi elaborati dalla Fieg con riferimento ad un campione di 50 testate rilevate da ADS (rispettivamente +1,01% e 0,14%). Va, peraltro, ricordato come il mercato dei periodici abbia beneficiato nel corso del primo semestre del 2000 degli effetti della sperimentazione dell’allargamento della rete di vendita. Le stime elaborate dal Dipartimento di economia dell’Università di Parma segnalerebbero per i periodici una domanda aggiuntiva conseguente alla sperimentazione nell’ordine del 4,5%. Ciò costituisce in qualche misura il segnale di come il sistema distributivo rappresenti una delle aree critiche non solo per l’editoria quotidiana ma anche per quella periodica. Nel corso del 2000, i consumi dei periodici in Italia sembrerebbero quindi aver trovato proprio nell’allargamento delle rete di vendita un fattore di compensazione ad una dinamica tendenziale decisamente negativa. Proprio i periodici venduti in edicola – quelli quindi coinvolti dalla sperimentazione dei nuovi canali di vendita – si caratterizzano per le performance meno brillanti. Per questa tipologia di quotidiani, il 2000 si è chiuso prescindendo dall’effettivo numero di uscite – con una riduzione ancor più marcata del totale delle tirature nette (-3,4%) e della diffusione complessiva (-7,4%). I dati disaggregati per canale di vendita (Tabella 1.49) mettono in evidenza una decisa flessione delle vendite in edicola (-8%), un significativo arretramento degli abbonamenti (-4%). Le vendite di periodici negli altri canali distributivi, che assomma in sé i risultati della sperimentazione, sono invece rimaste sostanzialmente stabili (+0,6%). La ripartizione per canale di distribuzione delle copie diffuse appare complessivamente più equilibrata di quella che caratterizza il mercato dell’editoria quotidiana (Tabella 1.50). Le vendite in edicola assorbirebbero poco più del 30% del totale delle copie diffuse, l’abbonamento circa il 40%. Le copie diffuse gratuitamente rappresenterebbero poco meno di un quarto del totale delle copie diffuse, un’incidenza più che doppia a quella che caratterizza il settore dei quotidiani. Tale dato testimonia ancora una volta la presenza nel mercato dell’editoria periodica di un numero rilevante di testate che fanno capo a editori non puri. Se si pone l’attenzione sui soli periodici distribuiti in edicola, appare più contenuta la quota di copie vendute in abbonamento, pari nel 2000, all’interno del campione considerato di testate, a poco più del 12%. All’interno di questo segmento dell’offerta di stampa periodica, la quota di mercato veicolata dagli abbonamenti appare sostanzialmente analoga a quella registrata per i quotidiani. Anche in questo caso, il confronto internazionale mette in luce la particolarità del caso italiano. I dati contenuti nel World Press Trends collocano l’Italia tra i paesi con le più basse incidenze di copie di periodici vendute in abbonamento. Le criticità presenti nel nostro sistema distributivo tendono dunque a penalizzare lo sviluppo anche del mercato dell’editoria periodica. Il comparto della stampa periodica, malgrado la presenza di un numero ampio e variegato di testate, appare caratterizzarsi per una non trascurabile concentrazione del mercato. Pur non considerando le testate periodiche nate come supplementi di quotidiani – che come è noto si contraddistinguono per un significativo numero di copie diffuse – le prime venti testate nazionali periodiche rappresentano, all’interno del campione preso a riferimento – oltre il 20% del totale della diffusione (Tabella 1.51). Così come nel 1999, la dinamica della domanda di questo gruppo di periodici risulta nel 2000 migliore di quella registrata per l’intero comparto, -1% rispetto al -5,7%. Sono questi, d’altra parte, i periodici che più di tutti gli altri hanno risentito degli effetti della sperimentazione dell’allargamento della rete di vendita. Il risultato è che nel 2000 si è assistito ad un ulteriore rafforzamento della concentrazione del mercato dell’editoria periodica. Nel 2000, i ricavi relativi ad un campione omogeneo e significativo di oltre 300 imprese periodiche hanno registrato un lievissimo incremento, inferiore all’1% (Tabella 1.52). La crescita, rilevante, dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari (+ 12,4%) e quella più contenuta dei ricavi per vendite di copie (+3,4%) hanno più che contrastato la forte riduzione del fatturato legato ad altre attività (editoriali e non ), risultata pari a quasi 111 %. Interessante notare come, pur di fronte ad un calo della diffusione, le imprese editrici di periodici siano riuscite ad assicurarsi una crescita dei ricavi da vendite da copie. Ciò è stato possibile, verosimilmente, attraverso un non marginale ritocco del prezzo di copertina c/o degli abbonamenti. L’analisi dei dati fa intravedere un certo processo di riposizionamento delle diverse fonti di ricavo. La vendita per copie rappresenta ormai la metà dell’intero fatturato delle imprese editrici di periodici. Il peso della pubblicità si è accresciuto nel corso del 2000 di oltre due punti percentuali, pur continuando ad incidere per meno di un quarto del totale, allorché è ben oltre il 50% per le imprese editrici di quotidiani. Si riduce, invece, la quota di ricavi che deriva da altre attività, editoriali e non, scesa nel 2000 al 27%. Questa componente di ricavo si conferma ancora una volta ad elevata volatilità e maggiormente influenzata da fattori congiunturali. PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ DEGLI APPALTI E DEI LAVORI PUBBLICI La Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio ha approvato in via definitiva il disegno di legge presentato dal Governo recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” con il quale, tra l’altro, è stata modificata la normativa sulla pubblicità in materia di appalti e di lavori pubblici. Nell’ambito del provvedimento, è stata recepita la proposta avanzata da tempo dalla Federazione di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità degli appalti e delle concessioni, sanzionandone l’inosservanza. Infatti la lettera s) del comma 1 dell’articolo 7 del disegno di legge approvato dalla Camera ha modificato il comma 2 dell’articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n.109 in materia di lavori pubblici, individuando in maniera chiara il soggetto incaricato di assicurare il rispetto delle forme di pubblicità in materia di appalti e di lavori pubblici previste dalla normativa e sanzionando la mancata osservanza delle disposizioni stesse. Il rinnovato comma 2 dell’articolo 29 della legge n. 109/1994 fa obbligo non solo, come peraltro già previsto dalla normativa in vigore, di inserire le spese relative alla pubblicità nel quadro economico degli appalti e delle concessioni in materia di opere e lavori pubblici, ma prevede l’obbligo per le amministrazioni di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità tramite il responsabile del procedimento il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità previste dalla normativa, senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione. Il responsabile del procedimento, previsto dal comma 10 dell’articolo 80 del DPR n.544/1999 recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e indicato sugli stessi bandi, avvisi e inviti di gara, dovrà rispondere quindi personalmente della mancata osservanza delle disposizioni relative alla pubblicità degli appalti e delle concessioni in materia di opere e lavori pubblici. Fieg Notizie rietiene utile riassumere di seguito gli aspetti salienti della disciplina in materia di pubblicità di appalti e concessioni. L’articolo 29 della legge n. 109/1994 detta le norme regolatrici in materia di pubblicità di appalti e concessioni, rinviando l’individuazione delle forme e delle modalità della pubblicità al successivo Regolamento (DPR 554/1999). L’articolo prevede forme di pubblicità a livello nazionale per bandi e avvisi di gara per lavori di importo superiore ad un milione di Euro, Iva esclusa, e forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale per bandi e avvisi di gara per lavori di importo inferiore ad un milione di Euro, sempre Iva esclusa. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto di appalto o della concessione, anche nei casi di aggiudicazione mediante trattativa privata, devono provvedere – mediante forme di pubblicità a livello nazionale (per lavori di importo superiore ad un milione di Euro) e forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale (per i lavori di importo inferiore ad un milione di Euro) – alla pubblicazione “dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell’importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo, dell’importo finale del lavoro”. Qualora l’importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultimazione dei lavori ritardi di oltre sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiudicazione o dell’affidamento si fa obbligo all’aggiudicatario o all’affidatario di predisporre forme di pubblicità – a livello nazionale per lavori di importo superiore ad un milione di Euro e a livello regionale e provinciale per lavori di importo inferiore – con le quali si rendono note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei lavori. Qualora, infine, si verifichino casi di contenzioso e le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, gli organi giudicanti devono disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità precedentemente illustrate, ossia forme di pubblicità a livello nazionale per lavori di importo superiore ad un milione di Euro e a livello regionale e provinciale per lavori di importo inferiore. Il comma 2 dell’articolo 29, modificato dal “collegato infrastrutture” alla legge finanziaria 2002 approvato il 17 luglio scorso, prevede ora, come già precisato in premessa, che le spese relative alla pubblicità devono costituire parte integrante del quadro economico del progetto quali somme a disposizione dell’amministrazione e che la stessa amministrazione è tenuta ad assicurare il rispetto delle relative disposizioni tramite il responsabile del procedimento, “il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione”. Le forme di pubblicità previste dall’art.29 della legge n. 109/1994 sono individuate dall’articolo 80 del Regolamento. Relativamente alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sui giornali sono previste tre diverse fasce di appalti suddivise per valore dei lavori: a) per i lavori di importo pari o superiore ad un milione di Euro gli avvisi e i bandi previsti dall’articolo 29 della legge 109/94 devono essere pubblicati, per estratto, “su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori” (comma 2 e 3 dell’articolo 80); b) per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati, per estratto, “su almeno due dei principali quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori” (comma 4 dell’art.80); c) per i lavori inferiori a 500.000 Euro non vige alcun obbligo di pubblicazione di avvisi e bandi sui giornali (comma 5 dell’art.80). Gli estratti di avvisi e di bandi di gara devono contenere le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell’offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l’indirizzo dell’ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie, il nome del responsabile del procedimento. Negli allegati del Regolamento sono pubblicati gli schemi per gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi degli appalti aggiudicati. Le stesse modalità previste per gli avvisi e i bandi di gara precedentemente illustrate, ossia la suddivisione per tre diverse fasce di appalti per valore dei lavori, devono essere osservate per la pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i lavori aggiudicati. Pertanto le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto di appalto o della concessione, anche nei casi di aggiudicazione mediante trattativa privata, devono provvedere alla pubblicazione sui giornali dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell’importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo e dell’importo finale del lavoro. Analoghe forme e modalità di pubblicità devono essere realizzate dall’aggiudicatario o dall’affidatario allorquando l’importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultimazione dei lavori ritardi di oltre sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiudicazione o dell’affidamento. In questo caso, tramite avvisi sui giornali si devono rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei lavori. Qualora, infine, si verifichino casi di contenzioso e le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, gli organi giudicanti devono disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità precedentemente illustrate. Il comma 9 dell’articolo 80 provvede a definire i quotidiani nazionali, i quotidiani regionali e provinciali. I quotidiani nazionali sono “quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale”; i quotidiani regionali o provinciali sono “quelli diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale”. Ai quotidiani provinciali sono equiparati i periodici a diffusione locale con almeno due uscite settimanali a condizione che abbiano il “formato, l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani”. PUBBLICITÀ STAMPA SECONDO L’OSSERVATORIO FCP-FIEG Nei primi cinque mesi del 2002, gli investimenti pubblicitari sulla stampa (quotidiani e periodici), secondo i dati dell’Osservatorio FCP-FIEG, hanno raggiunto 1.084 milioni di euro, con una flessione del 7% rispetto al corrispondente periodo del 2001. Si tratta di 81,5 milioni di euro in meno per i giornali e la cifra è cospicua, soprattutto in un periodo in cui i bilanci delle aziende editrici di giornali devono accusare qualche battuta d’arresto anche sul fronte della diffusione. Tuttavia, può essere in qualche misura consolante la circostanza che il calo della pubblicità si vada attenuando (nei primi mesi dell’anno la flessione marciava a ritmi a due cifre, mentre ad aprile era stata del 7,7%), lasciando intravedere spiragli che inducono a sperare in una seconda metà dell’anno più positiva della prima. Il calo risulta leggermente più contenuto per i quotidiani (-6,5%) che per i periodici (-7,7%). Peraltro questi ultimi hanno fatto registrare una più accentuata decelerazione del trend (ad aprile, la flessione era stata del 9,2%), mentre per i quotidiani il miglioramento rispetto ai primi quattro mesi è stato più contenuto (+6,9% ad aprile). Per i quotidiani, in particolare, la pubblicità commerciale locale ha continuato a crescere (+ 2,7%), mentre la commerciale nazionale si è mantenuta in territorio negativo (-11%), anche se con qualche segnale di miglioramento rispetto ad aprile (-11,9%). Ancora negative sono risultate sia la pubblicità rubricata (-0,8%) che quella di servizio (-8,3%). Per quanto riguarda i periodici, il comparto che ha subito i contraccolpi più forti della sfavorevole congiuntura è stato quello dei settimanali (-8,5%), sia pure in presenza di un risultato di gran lunga migliore rispetto ad aprile (-10,5%). Per i mensili, la flessione è stata del 7,6% e, anche in questo caso, il risultato è migliorato rispetto ad aprile (-8,3%). Hanno continuato a far registrare un risultato positivo le testate con altra periodicità’ (+3,2%), la cui incidenza sul fatturato totale dei periodici è peraltro piuttosto limitata. EVOLUZIONE INVESTIMENTI PUBBLICITARI Nei primi cinque mesi del 2002, gli investimenti pubblicitari complessivi sui mezzi classici hanno subito una contrazione del 4,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto si ricava dagli ultimi dati rilevati dalla Nielsen. Un’indicazione ancora negativa, dunque, anche se la situazione sembra migliorare, sia pure di poco, rispetto ai primi mesi del corrente anno. Per la stampa, i dati Nielsen sono per lo più in linea con quelli pubblicati dall’Osservatorio FCP-FIEG. Il calo del fatturato è stato del 7,5% (7% secondo l’Osservatorio), ed ha interessato pressoché nella stessa misura quotidiani (-7,4%) e periodici (-7,6%). Più contenuta è stata la flessione del fatturato pubblicitario televisivo (-1,9%). Per la Rai il calo è stato soltanto dello 0,8%, mentre Mediaset ha subito una contrazione più ampia (-2,3%). Per le altre reti, ancora in caduta La7 (-9,4%), mentre Mtv sia pure decelerando, continua a crescere (+2,2%). Va sottolineato, soprattutto per quanto riguarda le emittenti Rai, che la leggera diminuzione degli introiti pubblicitari è spiegabile anche con l’aumento piuttosto sostenuto dei tempi di programmazione (+5,8%) e del numero degli annunci (+7%). Le cifre sono eloquenti ed indicano l’adozione di politiche tariffarie basate su ampi sconti per tamponare in qualche misura il calo pubblicitario. Poiché la contrazione del fatturato delle televisioni è stata nettamente inferiore a quella degli investimenti complessivi, si è assistito ad un ulteriore consolidamento della quota di mercato detenuta dalle Tv, passata dal 55,8 al 57,3%, ed alla pressoché corrispondente perdita di share della stampa, passata dal 37,1 al 35,9%. PROCESSI E PROBLEMI IL MESSAGGIO DEL CAPO DELLO STATO ALLE CAMERE Vivo apprezzamento è stato espresso dalla Fieg per i contenuti del messaggio sul pluralismo e l’imparzialità dell’informazione che il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato alle Camere il 23 luglio scorso. Nel comunicato della Federazione è stato sottolineato come la carta stampata che, in questo momento, attraversa un periodo particolarmente difficile, veda nel messaggio del Presidente della Repubblica il più autorevole richiamo al Governo e al Parlamento sulla necessità di garantire, con atti concreti, la pluralità dei mezzi di informazione, evitando l’aggravarsi di squilibri che, rischiando di emarginare alcuni mezzi, arrecherebbero danni gravi alla democrazia. La stampa quotidiana e periodica, con la estrema varietà delle sue posizioni, rappresenta il più efficace strumento di difesa e di sviluppo del pluralismo purché vengano garantite le condizioni fondamentali dell’economicità delle imprese editrici, premessa indispensabile della loro indipendenza. Il messaggio del Presidente della Repubblica rappresenta – secondo la Fieg – il richiamo a non perdere di vista l’obiettivo della difesa della pluralità dei mezzi quale premessa del pluralismo delle opinioni e a non coltivare la pericolosa illusione che il progresso tecnologico possa garantire automaticamente il pluralismo. Data l’importanza dei temi affrontati dal Capo dello Stato, che investono l’intero sistema dell’informazione in Italia, Fieg Notizie pubblica di seguito il testo completo del messaggio. “Onorevoli Parlamentari, la garanzia del pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta; si tratta di una necessità avvertita dalle forze politiche, dal mondo della cultura, dalla società civile. Il principio fondamentale del pluralismo, sancito dalla Costituzione e dalle norme dell’Unione Europea, è accolto in leggi dello Stato e sviluppato in importanti sentenze della Corte Costituzionale. Il tema investe l’intero sistema delle comunicazioni, dalla stampa quotidiana e periodica alla radiotelediffusione e richiede un’attenta riflessione sugli apparati di comunicazione anche alla luce delle più recenti innovazioni tecnologiche e della conseguente diffusione del sistema digitale. Il mondo appare sempre più un insieme di mezzi e di reti interconnesse, che abbracciano l’editoria giornalistica, la radiotelevisione, le telecomunicazioni. Per quanto riguarda il settore della stampa, la legge 5 agosto 1981, n. 416, fissa limiti precisi alle concentrazioni e detta norme puntuali per la loro eliminazione ove esse vengano a costituirsi. Secondo i dati forniti dal Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella sua Relazione annuale sull’attività svolta, presentata il 12 luglio scorso, i limiti posti dalla legge alle concentrazioni in materia di stampa risultano rispettati. Per quanto concerne l’emittenza televisiva, dopo la sentenza n. 826 del 1988, nella quale la Corte Costituzionale affermava che il pluralismo “non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato”, il Parlamento approvò la legge 6 agosto 1990, n. 223, per disciplinare il sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si tratta della prima legge organica che, nel suo articolo 1, dopo aver affermato il preminente interesse generale della diffusione di programmi radiofonici e televisivi, definisce i principi fondamentali del sistema: “il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione”. La successiva legge 31 luglio 1997, n. 249, ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ha dettato norme con le quali ha precorso, con lungimiranza, il tema della cosiddetta “convergenza multimediale”, tra telecomunicazioni e radiotelevisione, attribuendo all’Autorità indipendente competenza su entrambi i settori. Dato essenziale della normativa in vigore è il divieto di posizioni dominanti, considerate di per sé ostacoli oggettivi all’effettivo esplicarsi del pluralismo. La giurisprudenza costituzionale, sviluppatasi nell’arco di un quarto di secolo, ha trovato la sua sintesi nella sentenza n. 420 del 1994, nella quale la Corte ha richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero, e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all’informazione. Questi principi hanno avuto conferma nell’aprile scorso nella sentenza n. 155 del 2002 della stessa Corte che, richiamando i punti essenziali delle precedenti decisioni, ha ribadito l’imperativo costituzionale, secondo cui il diritto di informazione garantito dall’art. 21 della Costituzione deve essere “qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”. Tale sentenza è particolarmente significativa là dove pone in rilievo che la sola presenza dell’emittenza privata (cosiddetto pluralismo “esterno”) non è sufficiente a garantire la completezza e l’obiettività della comunicazione politica, ove non concorrano ulteriori misure “sostanzialmente ispirate al principio della parità di accesso delle forze politiche” (cosiddetto pluralismo “interno”). I principi e i valori del pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione nel settore delle comunicazioni elettroniche sono stati richiamati e hanno trovato sistemazione organica in quattro recenti Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, che dovranno essere recepite dai Paesi membri entro il luglio del 2003. Il contenuto di queste Direttive è in sintonia con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che, nel secondo comma dell’articolo 11, sancisce espressamente il rispetto del pluralismo e la libertà dei media. Nelle premesse di tali Direttive sono indicate le finalità di una politica comune europea in materia di informazione. Viene, in particolare, definito il concetto di libertà di espressione, precisando che questa “comprende la libertà di opinione e la libertà di trasmettere informazioni e idee, nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo”. In particolare, nella Direttiva denominata “Direttiva quadro”: – viene specificato che “la politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l’imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l’inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori; – sì fa obbligo agli Stati membri di “garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l’imparzialità delle loro decisioni”; – è riservato grande spazio all’assetto del mercato e all’esigenza di assicurare un regime concorrenziale. *** Nel volgere di pochi anni anche l’Italia disporrà delle nuove possibilità che l’evoluzione della tecnologia mette a disposizione dell’emittenza radiotelevisiva. Questo sviluppo produrrà un allargamento delle occasioni di mercato e rappresenterà un freno alla costituzione o al rafforzamento di posizioni dominanti, pur nella necessaria considerazione delle dimensioni richieste dalle esigenze della competizione nell’ambito del più ampio mercato europeo e mondiale. La legge 30 marzo 2001, n. 66, prevede, in proposito, che “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2006". E, tuttavia, il pluralismo e l’imparzialità dell’informazione non potranno essere conseguenza automatica del progresso tecnologico. Saranno, quindi, necessarie nuove politiche pubbliche per guidare questo imponente processo di trasformazione. È questo un problema comune a tutti i paesi europei, oggetto di vivaci dibattiti e di proposte innovative. *** Onorevoli Parlamentari, la prospettiva della nuova realtà tecnologica, il quadro normativo offerto dalle recenti Direttive comunitarie e le chiare indicazioni della Corte Costituzionale richiedono l’emanazione di una legge di sistema, intesa a regolare l’intera materia delle comunicazioni, delle radiotelediffusioni, dell’editoria di giornali e periodici e dei rapporti tra questi mezzi. Nel redigere tale legge occorrerà tenere presente, per quanto riguarda la radiotelevisione, il ruolo centrale del servizio pubblico. Il trattato di Amsterdam, che vincola tutti i paesi dell’Unione Europea, muove dal presupposto “che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione”. Nell’atteso testo normativo dovrà trovare coerente sistemazione la disciplina della tutela dei minori, troppo spesso non tenuta nella dovuta considerazione nelle programmazioni delle emittenti televisive. È fondamentale, inoltre, che la nuova legge sia conforme al Titolo V della Costituzione, che all’articolo 117 ha assegnato alle Regioni un preciso ruolo nella comunicazione, considerando questa materia ricompresa nella legislazione concorrente insieme a quella della promozione e dell’organizzazione di attività culturali, che ne costituisce un logico corollario. Secondo la riforma costituzionale, spetta allo Stato di determinare i principi fondamentali in dette materie, mentre alle Regioni è conferito il compito di sviluppare una legislazione che valorizzi il criterio dell’articolazione territoriale della comunicazione come espressione delle identità e delle culture locali. Nella definizione di tali principi fondamentali, lo Stato svolge la sua essenziale funzione di salvaguardia dell’unità della Nazione e della identità culturale italiana. Essi costituiscono la più valida cornice, entro la quale trova esplicazione il pluralismo culturale, ricchezza inestimabile del nostro Paese, sorgente di libera formazione della pubblica opinione. La cultura – questo è mio convincimento profondo – è il fulcro della nostra identità nazionale; identità che ha le sue radici nella formazione della lingua italiana e che, negli ultimi due secoli, si è sviluppata in una continuità di ideali e di valori dal Risorgimento alla Resistenza, alla Costituzione repubblicana. Nel preparare la nuova legge, va considerato che il pluralismo e l’imparzialità dell’informazione, così come lo spazio da riservare nei mezzi di comunicazione alla dialettica delle opinioni, sono fattori indispensabili di bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell’opposizione: questo tanto più in un sistema come quello italiano, passato dopo mezzo secolo di rappresentanza proporzionale alla scelta maggioritaria. Quando si parla di “statuto” delle opposizioni e delle minoranze in un sistema maggioritario, le soluzioni più efficaci vanno ricercate anzitutto nel quadro di un adeguato assetto della comunicazione, che consenta l’equilibrio dei flussi di informazione e di opinione. Anche a tal fine, la vigilanza del Parlamento, in coordinamento con l’Autorità di garanzia, potrebbe estendersi all’intero circuito mediatico, pubblico e privato, allo scopo di rendere uniforme ed omogeneo il principio della “par condicio”. Parametri di ogni riforma devono, in ogni caso, essere i concetti di pluralismo e di imparzialità, diretti alla formazione di una opinione pubblica critica e consapevole, in grado di esercitare responsabilmente i diritti della cittadinanza democratica. *** Riassumo le considerazioni fin qui svolte, dalle quali emergono alcuni obiettivi essenziali: – specificazione normativa – tenendo conto delle variazioni introdotte dalle innovazioni tecnologiche in continua evoluzione – dei principi contenuti nella legislazione vigente e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale; – attuazione delle Direttive comunitarie che l’Italia dovrà recepire entro il luglio del 2003; – definizione di un quadro normativo per l’attivazione della competenza concorrente delle Regioni nel settore delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 117 del nuovo Titolo V della Costituzione; – perseguimento dello scopo fondamentale di meglio garantire, attraverso il pluralismo e l’imparzialità dell’informazione, i diritti fondamentali dell’opposizione e delle minoranze. Onorevoli Parlamentari, ho voluto sottoporre ai rappresentanti eletti della Nazione queste riflessioni, perché avverto che sta a noi tutti provvedere per il presente e, al tempo stesso, guardare al futuro, prefigurando e preparando con lungimiranza un sistema di valori e di regole che salvaguardi e sostenga la vita e l’azione delle nuove generazioni. Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e delle reti di comunicazione è qualcosa di più di un avanzamento tecnico: configura un salto di qualità; muta il contesto nel quale si esplica la vita culturale e politica dei popoli; apre straordinarie possibilità di conoscenza, di nuovi servizi, di partecipazione, di crescita individuale e collettiva. Dobbiamo vivere questo momento di transizione con consapevolezza e fiducia. Un processo di innovazione affidato alle forze della società, promosso e accompagnato dall’azione pubblica in una appropriata cornice normativa, è la base per una nuova stagione di sviluppo morale e materiale della Nazione. È questa una sfida che coinvolge tutte le istituzioni: saper tradurre l’innovazione in una grande opportunità di formazione per i cittadini. *** Non c’è democrazia senza pluralismo e imparzialità delle informazioni: sono fiducioso che l’azione del Parlamento saprà convergere verso la realizzazione piena di questo principio. Roma, dal Quirinale il 23 luglio 2002.” DELIBERA DELLA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI RIVENDITA. PRESA DI POSIZIONE DELLA FIEG In merito agli indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica all’interno del territorio lombardo approvati il 10 luglio scorso dal Consiglio della Regione Lombardia su proposta della Giunta regionale, la Fieg ha manifestato la propria contrarietà al provvedimento, criticandone i contenuti discriminatori e la sua difformità rispetto alla circolare applicativa emanata dal Ministero delle attività produttive a fine 2001. In un comunicato del 12 luglio scorso, la Federazione degli editori ha sottolineato come la Regione Lombardia, discostandosi dalla normativa nazionale e dal relativo chiarimento ministeriale, abbia disposto che gli esercizi commerciali che intendano richiedere l’autorizzazione per la vendita della stampa in qualità di punto vendita non esclusivo possano porre in commercio o i soli quotidiani o i soli periodici. Restano esclusi da tale limitazione gli esercizi commerciali che nel periodo di sperimentazione abbiano venduto sia i quotidiani sia i periodici per i quali è consentito proseguire nella commercializzazione di entrambe le tipologie di prodotto editoriale. Da tale decisione consegue – secondo la Fieg – un’inspiegabile discriminazione tra le medesime tipologie di punti di vendita non esclusivi per il solo fatto di aver partecipato o meno alla sperimentazione, dal momento che presso alcune strutture commerciali sarà possibile proseguire nella commercializzazione di entrambe le tipologie di prodotto mentre ad altre, anche appartenenti alla stessa insegna commerciale, viene imposta la scelta tra la vendita dei soli quotidiani o dei soli periodici. Tale inspiegabile disparità scoraggerà gli esercizi commerciali dall’intraprendere l’offerta della stampa e comporterà un disservizio nei confronti dei consumatori, i quali si troveranno disorientati dal fatto che in un determinato esercizio sarà consentito acquistare sia i quotidiani sia i periodici mentre in altri appartenenti al medesimo settore merceologico sarà possibile trovare solamente un tipo di prodotto editoriale. La Fieg è costretta a constatare che la possibilità di poter offrire in esercizi diversi un’ulteriore occasione di incontro tra la stampa ed i consumatori viene ostacolata da scelte regionali che, al solo e dichiarato fine di difendere il privilegio degli edicolanti, danneggiano i giornali, i consumatori e i commercianti. Il basso indice di diffusione della stampa – conclude il comunicato della Fieg – richiederebbe, invece, lo sforzo da parte di tutti i soggetti competenti affinché siano stabilite correttamente, anche negli ambiti istituzionali locali, le condizioni per consentire una maggiore diffusione dei prodotti di informazione a mezzo stampa, conformemente alle finalità perseguite dal legislatore nel disporre un – seppur cauto e limitato – allargamento della tipologia dei punti vendita dei giornali quotidiani e periodici. IVA SULLE CESSIONI COME CARTA DA MACERO DI COPIE INVENDUTE Con risoluzione n. 231/E del 15 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, ha risposto ad un’istanza di interpello avanzata da un’impresa editrice sul trattamento Iva da applicare ai prodotti editoriali invenduti, ceduti successivamente come carta da macero. Nella risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’indirizzo a più riprese espresso in passato dal Ministero delle finanze (vedi, da ultimo, la circolare n. 328/E del 24.12.1997) che, nell’ipotesi in cui l’Iva sia stata applicata con il sistema della forfetizzazione della resa, la ricommercializzazione da parte degli editori, sotto la medesima veste editoriale, di prodotti editoriali che hanno costituito resa effettiva non realizza presupposti impositivi in quanto i medesimi hanno già formato oggetto di consegna o spedizione e, quindi, sono stati assoggettati all’imposta. Ovviamente, il principio opera soltanto nell’ipotesi in cui l’imposta sia stata applicata con la forfettizzazione della resa. Resta peraltro a carico degli editori l’onere di provare, con adeguata documentazione o scritture contabili, che i beni ricommercializzati hanno formato oggetto di effettiva restituzione da parte dei cessionari. Nella risoluzione viene anche ribadito che il presupposto di esclusione della imponibilità viene meno nelle ipotesi in cui i prodotti resi vengono ricommercializzati con veste editoriale diversa. Non è chiaro cosa debba intendersi per veste editoriale diversa. Certamente non è rilevante ai fini fiscali che le copie di una pubblicazione costituenti resa vengano poste in vendita singolarmente, ovvero come raccolta, previo assemblaggio, di due o più numeri. Infatti, si tratta pur sempre della stessa pubblicazione come, d’altra parte, si evince dal fatto che non è necessaria una nuova registrazione presso il Tribunale, condizione che l’art. 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972 prevede per l’applicazione del particolare regime Iva per l’editoria ai periodici. Una diversa veste editoriale potrebbe configurarsi allorché gli stessi contenuti redazionali vengano inseriti in un contesto tipografico nuovo (nuova copertina, nuovo design grafico e simili). La risoluzione n. 231 si sofferma anche sull’ipotesi che le copie di pubblicazioni che hanno costituito la resa effettiva vengano cedute come carta da macero, avendo perso il loro valore intrinseco di prodotto editoriale. In tal caso, oggetto della cessione non è la pubblicazione in quanto tale, ma soltanto il relativo supporto cartaceo, cossicché deve ritenersi applicabile all’operazione la specifica disposizione prevista dall’art. 74, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972 secondo la quale “le cessioni … di carta da macero … sono effettuate senza pagamento dell’imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II” e, quindi, innanzitutto, quello della fatturazione. Peraltro, l’Agenzia delle Entrate, sottolinea che la particolare disciplina contenuta nel citato comma 8 e nei successivi commi 9 e 10 e 11 dell’art. 74 prevede disposizioni diverse a seconda delle caratteristiche soggettive del cedente. Nel caso di cessioni di carta da macero poste in essere dalle imprese editoriali, che non sono da considerare raccoglitori e rivenditori professionali, ad avviso dell’Agenzia l’imposta non si applica indipendentemente dall’ammontare delle cessioni effettuate nell’anno precedente, fermi restando il diritto alla detrazione e gli obblighi contabili di cui al titolo secondo del D.P.R. n. 633/1972. MISCELLANEA CARTA DA GIORNALE: PRODUZIONE E CONSUMO Il consumo apparente di carta da giornale per quotidiani nel primo trimestre del 2002 ha subito una netta contrazione (-21,4%). La difficile congiuntura in cui versa il settore dell’editoria giornalistica non poteva d’altra parte risparmiare gli approvvigionamenti di materia prima. Il calo è stato soprattutto evidente nelle importazioni (-24,0%), ma anche la produzione interna ha fatto registrare una pronunciata flessione (-17,9%). Le esportazioni, a loro volta, pur avendo una consistenza limitata hanno subito un vero e proprio collasso (-58,1%) in ragione dell’andamento dei mercati internazionali la cui intonazione complessiva è stata negativa, anche perché l’offerta ha largamente sopravanzato la domanda. Il quadro economico poco favorevole ha inciso anche sul consumo delle altre carte per usi grafici, destinate prevalentemente alla stampa periodica, in flessione del 4,8%. Peraltro, in questo comparto, la produzione interna ha manifestato una maggiore capacità di tenuta (+0,9%), mentre le importazioni sono scese in misura piuttosto pronunciata (-13,7%). CREDITO: TASSO DI RIFERIMENTO A LUGLIO Dopo la pausa di giugno, il tasso di riferimento per il credito agevolato a industria, commercio artigianato ed editoria ha ripreso ad aumentare, passando a luglio dal 5,90 al 5,95%. In crescita i principali indicatori ai quali è ancorato il parametro, con oscillazioni di intensità ridotta ma per lo più orientate al rialzo. Così è stato per i rendimenti effettivi lordi dei titoli pubblici (rendistato), per il rendimento semplice medio delle obbligazioni (rendiob) e per il tasso di riferimento interbancario (euribor). Sono restati stabili il prime rate Abi e il tasso ufficiale di sconto, fissato al 3,25% lo scorso novembre dalla Bce. CONFERENZA MONDIALE SULL’EDITORIA ELETTRONICA A BARCELLONA Nei giorni 17 e 18 ottobre 2002 si terrà a Barcellona la Conferenza mondiale dell’editoria elettronica organizzata dall’IFRA, dall’Associazione mondiale degli editori di quotidiani (WAN) e dalla Federazione internazionale della stampa periodica. Coloro che sono interessati a partecipare possono acquisire i dettagli sul programma, sulle singole sessioni di lavoro, sulle modalità di iscrizione e sulle prenotazioni alberghiere contattando i seguenti siti Internet e indirizzi di posta elettronica: - www.ifra.com [email protected] - www.wan-press.org [email protected] - www.fipp.com [email protected] FORUM MONDIALE SULLE STRATEGIE DEI QUOTIDIANI A PARIGI L’Associazione mondiale degli editori di quotidiani (WAN) e l’IFRA hanno organizzato per il 3 e 4 ottobre 2002, il Forum mondiale sulle strategie dei quotidiani (2002 World Forum on Newspaper Strategy), i cui lavori si terranno nel duecentesco Chateau di Villiers-le Mahieu, situato a circa 30 minuti d’auto da Parigi e a circa 55 minuti dall’aeroporto Charles De Gaulle. Il Forum, al quale sono invitati a partecipare gli editori, i direttori e i massimi dirigenti dei giornali quotidiani, si soffermerà sui principali problemi con i quali l’editoria quotidiana deve confrontarsi oggi e nel prossimo futuro. In particolare, i lavori dovrebbero contribuire a delineare i processi di ristrutturazione più idonei per perseguire gli obiettivi di una maggiore redditività delle imprese in termini di valore aggiunto e di riduzione dei costi. Per maggiori informazioni circa la quota di iscrizione e le modalità di registrazione, gli interessati possono contattare direttamente Joanna Jolly della Segreteria WAN, 25, rue d’Astorg, 75008 Paris, France; tel. 00331/47428500; fax 00331/47424948; e-mail [email protected]. Altre notizie possono essere acquisite sul sito Internet www.wan-press.org. I lavori del Forum si terranno in lingua inglese e non è prevista traduzione simultanea in altre lingue. Gli organizzatori invitano gli interessati a registrarsi con ogni possibile sollecitudine, dato che i partecipanti non possono superare il numero di 50. CONFERENZA SULL’EDITORIA BUSINESS TO BUSINESS A MONACO La Federazione internazionale della stampa periodica (FIPP), in collaborazione con l’Associazione tedesca degli editori di periodici (VDZ), organizzerà a Monaco, nei giorni 5 e 6 settembre 2002, una conferenza sull’editoria business to business (B2B conference). I temi all’ordine del giorno delle due sessioni di lavoro riguardano i processi di globalizzazione dei media, il futuro delle tecnologie nell’editoria B2B, l’evoluzione dei principali mercati mondiali, la pubblicità nei periodici B2B, i processi di integrazione, i contenuti redazionali, i cambiamenti strutturali, le strategie cross-border. Per disporre di maggiori dettagli sulle quote e sulle modalità di iscrizione, sulle registrazioni alberghiere, sul programma e sull’articolazione delle sessioni di lavoro, gli interessati possono rivolgersi a: – International Federation of The Periodical Press (FIPP). Queens House 55-56 Lincoln’s Inn Fields London WC2A3LJ.UK Persona da contattare: Helen Bland, e-mail [email protected] – Association of German Magazine Publishers (VDZ) Haus der Presse Markgrafenstrasse 15 D-10969 Berlin Persona da contattare: Max von Abendroth, e-mail [email protected] – Werbung & Kommunikation Gmbtt Blumenstrasse 17 D-80331 München Tel. 0049(89)2323640; fax: 0049(89)23236464 Persona da contattare: Andrea Holinski, e-mail [email protected] CONGRESSO MONDIALE DEGLI EDITORI DI PERIODICI A PARIGI NEL 2003 Il 34° Congresso mondiale degli editori di periodici, organizzato dalla Federazione Internazionale della stampa periodica (FIPP), si terrà a Parigi dal 26 al 28 maggio 2003. Negli stessi giorni, per la prima volta, la FIPP ha programmato lo svolgimento di un’esposizione fieristica dedicata alla stampa periodica al cui interno gli editori di tutto il mondo avranno la possibilità di avviare ed approfondire contatti di affari. Le sessioni di lavoro si svolgeranno all’interno del Carrousel del museo del Louvre, mentre la cerimonia di chiusura di mercoledì 28 maggio si terrà nel Castello di Versailles. Il programma prevede anche lo svolgimento di un tour pre-congressuale dal 23 al 25 maggio 2003, con visita ai Castelli della Loira. Per maggiori informazioni sul programma dei lavori, sulle modalità di iscrizione, sulle prenotazioni alberghiere, sulle eventuali prenotazioni di stand fieristici, sul pre-congress tour, gli interessati possono rivolgersi a Stéphanie Le Lay, Publicis Dialog, 46 quai A. Le Gallo 92648 Boulogne – Billancourtcedex , France, telef. 0033155194279,fax 0033155194283, e-mail [email protected], sito Web, www.fipp2003.org. Informazioni possono essere richieste anche a Helen Bland ([email protected]) e Christine Scott ([email protected]) presso gli uffici di Londra della FIPP (Quens House, 55-56 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A3LJ-UK, telef. 0044(20)74044169, fax 0044(20)74044170). FREE PRESS A VENEZIA Dal 9 maggio a Venezia e Mestre è distribuito gratuitamente “In Città”, quotidiano redatto dal service Nove Colonne e diretto da Paolo Pagliaro. L’edizione di Venezia di “In Città” si aggiunge a quelle di Verona, Brescia e Padova. NUOVI QUOTIDIANI NEL LAZIO E IN PUGLIA Dal 21 maggio è in edicola “Ostia Oggi”. Il nuovo quotidiano, diretto da Paolo Brunori, è edito dall’Editoriale Nuovo Oggi, editore anche di Ciociaria Oggi, Latina Oggi, Oggi Castelli e Nuovo Molise. Dal 25 maggio in Puglia l’Unità offre ai propri lettori un nuovo quotidiano: “Paese Nuovo”, quotidiano regionale con sede a Bari e pagine di cronaca di Foggia, Taranto, Brindisi, Lecce e Matera. NUOVI PERIODICI Da metà aprile è approdato nelle edicole un nuovo mensile edito dalle Edizioni Cioè. Il nuovo giornale, “Streghe”, si rivolge alle preadolescenti, tra gli 8 e i 13 anni di età. La stessa società editrice, da giugno, edita un nuovo bimestrale, “Heidi”, destinato alle bimbe in età prescolare. NOMINE Il presidente dell’Ansa Boris Biancheri è stato eletto presidente dell’Assemblea delle agenzie di stampa, nuova categoria istituita all’interno della Fieg in seguito alla modifica statutaria approvata dall’assemblea straordinaria dello scorso 26 febbraio. Biancheri entrerà a far parte di diritto del Consiglio della Fieg. Paolo Gambescia dal 1 luglio è il nuovo direttore de “Il Messaggero” mentre Mario Orfeo è il nuovo direttore de “Il Mattino”. Daniele Repetto e Andrea Pucci sono stati nominati rispettivamente direttore editoriale e condirettore dell’agenzia di stampa Adnkronos. Giordana Masotto è stata nominata direttore di “Tu”, settimanale femminile della Mondadori mentre Giovanna Camozzi è stata chiamata a dirigere i mensili “Sale e Pepe” e “Cucina Moderna”, editi dalla stessa Mondadori. Fabiana Giacomotti è il nuovo direttore di “Luna”, il mensile per donne. Giuseppe Ferrauto è stato nominato direttore generale di Giorgio Mondadori editore. Maurizio Romiti e Gaetano Vullo sono entrati a far parte del Consiglio di amministrazione della Poligrafici che è passato da 5 a 7 membri. Raniero Vanni D’Archirafi è stato nominato presidente di Rcs iberica del gruppo Rizzoli- Corriere della Sera. Il nuovo consiglio direttivo dell’Upa ha riconfermato Giulio Malgara alla presidenza dell’organismo che riunisce le principali aziende che investono in pubblicità. CIRCOLARI FIEG RIVENDITA – 30 maggio n. 35 (MI). Atto di indirizzo per la pianificazione comunale dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, deliberato dalla Regione Emilia Romagna. RIVENDITA – 3 giugno n. 26 (MI). Raccolta di informazioni relative agli abbonamenti di quotidiani e periodici. CREDITO – 4 giugno n. 39 (RM). Regolamento concernente l’agevolazione di credito alle imprese del settore editoriale - legge 7 marzo 2001, n. 62. ENTE POSTE – 5 giugno n. 37 (MI).Posticipo dell’incontro con la divisione BancoPosta di Poste Italiane. GIORNALISTI – 5 giugno n. 40 (RM).Usufruizione di permessi sindacali del dipendente giornalista e maturazione dei giorno di riposo per settimana corta. Sentenza del Tribunale di Bologna. AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI – 5 giugno n. 41 (RM). Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002. (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2002). RIVENDITA – 10 giugno n. 38 (MI). Secondo incontro per la trattativa sul rinnovo dell’Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici. INPS – 10 giugno n. 42 (RM). Contribuzione INPS a carico delle aziende per operai ed impiegati. Abolizione del contributo addizionale dello 0,60% previsto dall’art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni e integrazioni. DISTRIBUZIONE – 17 giugno n. 39 (MI). Convenzione F.I.E.G.-A.NA.DI.S. sulla distribuzione: avveramento della condizione relativa all’efficacia degli accordi a seguito del parere formulato dai legali esperti in materia antitrust. RIVENDITA – 20 giugno n. 40 (MI). Conferma della pronuncia del Tribunale di Piacenza nei confronti delle strutture locali di categoria dei rivenditori S.N.A.G. e SI.NA.G.I. in sintonia con le argomentazioni sostenute dalla nostra Federazione. RIVENDITA – 24 giugno n. 41 (MI). Accordo F.I.E.G - A.NA.DI.S. sulla realizzazione della banca dati nell’ambito del progetto di classificazione delle rivendite di giornali e riviste. DISTRIBUZIONE – 28 giugno n. 42 (MI). Progetto RASD - Remunerazione Attività Standard di Distribuzione Remunerazione complessiva percentualizzata (RCP) Revisione fasce – centroidi – out liers. RIVENDITA – 1 luglio n. 43 (MI). Terzo incontro per la trattativa sul rinnovo dell’Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici. CREDITO – 10 giugno n. 43 (RM).Regolamento concernente le agevolazioni creditizie alle imprese operanti nel settore editoriale. DISTRIBUZIONE – 2 luglio n. 44 (MI).Progetto RASD -Remunerazione Attività Standard di Distribuzione Aggiornamento Imprese di distribuzione locale partecipanti. DISTRIBUZIONE – 12 luglio n. 46 (MI). Remunerazione attività standard distribuzione Utilizzo Cost driver peso / volume. RIVENDITA – 12 luglio n. 45 (MI).Modalità di spedizione delle copie agli abbonati: nuovo modello 247, cellophanatura. RIVENDITA – 18 luglio n. 47 (MI). Turnazioni di chiusura estiva per l’anno 2002 approvate dalla Commissione Nazionale ex art. 3. SOLLECITO TRASMISSIONE BILANCI E DATI PER ATTIVITÀ DI STUDIO - 19 luglio n. 44 (RM). INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – 19 luglio n. 45 (RM). Modifiche introdotte dal “collegato infrastrutture” alla Finanziaria 2002 in materia di pubblicità degli appalti e dei lavori pubblici. (Disegno di legge AC n. 2032-B recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”). IVA SULLE CESSIONI DI CARTA DA MACERO –19 luglio n. 46 (RM). Risoluzione n. 231/2002. Agenzia delle entrate. CREDITO – 22 luglio n. 47 (RM). Pubblicati i decreti attuativi sul credito agevolato (D.P.R. n. 142 del 30.5.2002) e sul credito d’imposta (D.P.C.M. n. 143 del 6.6.2002) (G.U. n. 169 del 20.7.2002). INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA – 26 luglio n. 48 (RM). Trasmissione sperimentale dei modelli per via telematica. RASSEGNA STAMPA Qualcuno prepara un nuovo “golpe” tv?, di Giovanni Valentini. La Repubblica, 11 maggio 2002. Ecco, dunque, l’idea della “legge di sistema” lanciata da Letta o quella della “legge-delega” proposta da Gasparri. Sarebbe una ciambella per salvare ancora una volta Retequattro, forzando i limiti antitrust fissati dalla Corte costituzionale e ribaditi dalla legge. E se alla fine una strada del genere risultasse proprio impraticabile, perché deve passare comunque per il Parlamento e i tempi si allungano, non resterebbe che ricorrere a un decreto-legge, un decreto Berlusconi al quadrato, un decreto-tampone, fino all’approvazione della riforma. Prosegue la ripresa della cellulosa. Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2002. Ieri alla Borsa finlandese delle opzioni le quotazioni della cellulosa a fibra lunga si sono ancora rafforzate e sono salite a 452,12 dollari per tonnellata, dopo i 442,41 della settimana precedente; quelle delle cellulosa ottenuta dalle latifoglie sono aumentate da 477,39 a 498,21 euro per tonnellata. Per ora tuttavia i rincari non si sono trasferiti sui prezzi della carta, nei rilevamenti finlandesi, quelli della patinata sono scesi da 775,51 a 769,84 euro e quelli della carta da giornale da 557,59 a 556,30 euro. Numerosi quotidiani del 23 e 24 maggio hanno riportato la presa di posizione della Fieg in merito alle dichiarazioni di Gabriele Cescutti, presidente dell’Inpgi, sulla sentenza della Cassazione che ha stabilito che l’Inpgi deve rispettare le leggi dello Stato in materia di sanzioni previdenziali. Ecco alcuni titoli: Il Sole 24 Ore: Sanzioni Inpgi “soft”, la Fieg tenta il rilancio; Il Messaggero: La Fieg: il governo richiami l’Inpgi al rispetto delle sentenze; Il Secolo XIX: Sulle sanzioni previdenziali appello Fieg al governo: “L’Inpgi rispetti le sentenze”; Il Tempo: L’Inpgi non rispetta la Cassazione; La Stampa: Inpgi-Fieg polemica sui contributi; Corriere della Sera: Contributi, duello Inpgi-Fieg sulle sanzioni. Giornali gratuiti, un affare al buio da 53 milioni di euro, di Roberto Rossi. L’Unità, 26 maggio 2002. La storia di un apparente successo è racchiusa in pochi, scarni numeri: sette testate differenti, 101 persone occupate, 2 milioni e trecentomila copie tirate, una distribuzione che copre 14 città, ma soprattutto una previsione di introiti pubblicitari di 53 milioni di euro nel 2002. Questa è la “free press” in Italia, i giornali gratuiti che ogni mattina inondano stazioni della metro, bar e luoghi pubblici e destinata a quegli italiani che di arrivare in edicola non ne hanno proprio voglia. Quando lo spot va in fuorigioco, di Giovanni Valentini. La Repubblica, 1 giugno 2002. La legge (n. 122/98) prescrive una sola interruzione pubblicitaria ogni 45 minuti nelle opere che durano più di tre quarti d’ora. Ebbene, che cosa ha inventato Mediaset per eludere la norma. Come si può facilmente constatare ogni sera davanti al televisore, la concessionaria di Canale 5, Retequattro e Italia 1 inserisce una terza interruzione – o anche una quarta, nel caso di una durata superiore ai 110 minuti – in coda ai programmi “Meteo” o “Bollettino della neve”, collocati all’interno del programma principale. La pubblicità fuori regola turba il mercato e danneggia la concorrenza. Ne subiscono le conseguenze innanzitutto i telespettatori, cittadini e consumatori. E ne risentono gli altri media, vecchi e nuovi, stampati ed elettronici. Se l’informazione è il motore della società moderna e la raccolta pubblicitaria è il carburante dell’informazione, alla fine diventa un problema più generale di democrazia: politica ed economica. Ordine giornalisti, pronta la riforma, intervista a Lorenzo Del Boca di Paolo Pozzi. Punto Com, 4 giugno 2002. Si diventerà giornalisti con la laurea. Non si può più continuare con l’artigianato del praticantato in redazione e qualche scuola. Di sicuro toglieremo agli editori la possibilità di assumere chi e come vogliono. E guadagneremo stima anche dall’opinione pubblica, che oggi certo non ci vuole bene. Giornali, il futuro è digitale, di Eduardo Cagnazzi. Italia Oggi, 8 giugno 2002. Si chiama qualità la sfida dell’industria editoriale e degli stampatori. La scommessa del futuro non punta però soltanto sull’impiego di nuove tecnologie, su un più efficace trattamento della pubblicità e della distribuzione. Il futuro si chiama anche applicazione della stampa digitale ai quotidiani. Il tutto con un tema dominante in comune: offrire un prodotto sempre migliore. Questo è quanto scaturito dai lavori della quinta edizione di Ifra Italia, la conferenza internazionale per l’industria editoriale e dei quotidiani organizzata a Napoli da Ifra, la più importante associazione di ricerca e sviluppo del settore, dagli editori di Fieg e da Asig che rappresenta gli stampatori. La carta è in ripresa. Italia Oggi, 13 giugno 2002. Primi segnali di ripresa dell’industria cartaria italiana dopo le rilevanti difficoltà del 2001 che si è chiuso con un fatturato di 7.600 milioni di euro, in calo del 4,5% rispetto all’anno precedente. Il settore cartario ha risentito a livello mondiale della pesante congiuntura economica e ha segnato trend negativi in tutte le principali nazioni produttrici: -5,6% negli Usa, -5,2% in Canada e -3,4% in Giappone. Nel contesto europeo l’Italia ha presentato andamenti in diminuzione più contenuti della media europea. Nel 2000 la produzione cartaria aveva raggiunto un risultato record aumentando del 5,1%, nel 2001 invece si è registrato un calo del 2,3%. I dati di Assocarta relativi al primo trimestre dell’anno mostrano, pur in un contesto di volumi prodotti e venduti analogo allo stesso periodo dello scorso anno, una tendenza all’allungamento del portafoglio ordini. La cellulosa lancia segnali di ripresa. Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2002. Sono graduali ma solidi i segnali di recupero sul mercato della cellulosa. All’inizio della settimana la Borsa finlandese delle opzioni ha rilevato per la pasta da conifera, la Nbsk, un prezzo di 470,08 dollari per tonnellata, con un recupero di una decina di dollari in due settimane. All’Assocarta comunque sottolineano che la tendenza al rafforzamento sembra destinata a proseguire: alcuni produttori di pasta da eucaliptus stanno portando i listini a 480 dollari e la decisione finirà per trascinare ancora verso l’alto anche la cellulosa da conifera. Tuttavia i listini della patinata leggera e della carta da giornale per il momento rimangono al palo. Nelle rilevazioni della Borsa finlandese i prezzi della prima sono scesi in due settimane di 10 euro, a 758,03 euro per tonnellata, mentre quelli della seconda sono calati di 2, a 553,85 euro. “La pubblicità? Non è in crisi”, intervista a Mario Mele di Paolo Baroni. La Stampa, 17 giugno 2002. La pubblicità? Non parlerei di crisi. Quest’anno ci sarà un rallentamento, ma nessun dramma. Cifre? È presto per farne. È chiaro però che la cosa più sbagliata che un’azienda può fare, in un momento di contrazione dei consumi, è tagliare gli investimenti pubblicitari. La verità è che in pubblicità, nel senso più stretto della parola, si sta spendendo di meno. In modo non così forte come può apparire ad un osservatore esterno, ma con un segno leggermente rosso che poi alla fine dell’anno potrebbe anche avvicinarsi al pareggio. Se prendiamo in considerazione l’organizzazione di eventi, le pubbliche relazioni e le attività di ufficio stampa e quelle di co-marketing, ovvero l’area “larga”, questa è senz’altro in crescita. Quindi, per capire se le aziende stanno investendo più o meno di prima, dobbiamo fare le giuste distinzioni… Nel 2001 raccolta online a –10%, di F.Gr. Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2002. Nel 2001, la raccolta pubblicitaria online ha subito una flessione del 10% rispetto all’anno precedente. A rilevarlo è Iab Italia, il capitolo italiano dell’Interactive advertising bureau. Quest’anno alla rilevazione si è associata anche l’Acp Online, l’associazione delle maggiori concessionarie online. Complessivamente, le aziende monitorate dall’analisi (che rappresentano per l’80-90% l’intero mercato) hanno totalizzato una raccolta pubblicitaria netta nel 2001 di circa 103 milioni di euro, con una flessione del 10% rispetto al 2000. Più contenuto (ma anche meno confrontabile) il decremento se invece si guarda al dato totale, comprensivo cioè delle pubblicità vendute a pacchetto, in cambio di altra pubblicità online e di servizi editoriali: in questo caso i ricavi superano i 120 milioni di euro e la flessione rispetto al 2000 si attesta sul 3 per cento. Per quanto riguarda le categorie, a rappresentare il comparto più importante sono le telecomunicazioni, che pur contabilizzando un decremento del 20% si collocano al primo posto con investimenti pari a 7,2 milioni di euro. Le tlc scalzano dal podio i servizi finanziari, che nel 2001 scendono dal primo al terzo posto con 5 milioni di euro investiti ed una flessione del 48 per cento. I nuovi media presidiano la seconda posizione con 6,9 milioni investiti, in flessione del 21 per cento. Crescono, invece, l’editoria (+20% e 4,3 milioni) e i computer (+29% e 4 milioni). Il conflitto di interessi e la forza dell’Authority, di Giovanni Valentini. La Repubblica, 24 giugno 2002. Con tutta la considerazione per i suoi componenti e in particolare per il suo presidente, non si può dire onestamente che l’organismo guidato da Enzo Cheli abbia compiuto finora interventi decisivi in un campo minato come quello della televisione. Istituita dalla legge n. 249 del 31 luglio 1997 che prende nome dall’allora ministro delle Poste, Antonio Maccanico, l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni era chiamata innanzitutto a vigilare sul divieto di posizioni dominanti (art. 2) e sulle norme che regolano l’emittenza radiotelevisiva (art. 3). Ma da allora ad oggi, nell’arco di cinque anni, sostanzialmente non è cambiato nulla né sul primo punto né sul secondo. Al di là delle competenze e delle capacità individuali, il vizio d’origine sta probabilmente nella sua stessa composizione bipartisan: otto membri, quattro scelti dalla Camera e quattro dal Senato, metà della maggioranza e metà dell’opposizione. La derivazione partitica e la conseguente lottizzazione costituiscono inevitabilmente un’ipoteca sull’autonomia di questo organismo. TABELLE Tabella 1.41 - Tiratura dei principali gruppi editoriali per area geografica (*) (2001) Gruppo Caltagirone Testate Il Mattino Il Messaggero Tuttomercato Quotidiano di Lecce Brindisi - Taranto Nuovo quotidiano di Puglia Totale Gruppo Editoriale l’Espresso Alto Adige Gazzetta di Mantova Gazzetta di Reggio Il Centro Il Mattino di Padova Il Piccolo + il Piccolo del lunedi Il Tirreno La città quotidiano di Salerno e provincia La Nuova di Venezia e Mestre La Nuova Ferrara La Nuova Sardegna La Nuova Venezia La Provincia pavese La Repubblica La Tribuna di Treviso Messaggero veneto + Messaggero del Lunedí Nuova Gazzetta di Modena Totale Gruppo Monti (Poligrafici Editoriale) Il Giorno Il Resto del Carlino La Nazione Totale Gruppo R.C.S. Corriere della Sera Corriere del Mezzogiorno + Corriere Economia Corriere del Mezzogiorno Bari e Puglia La gazzetta dello Sport Totale Italia Nord ovest Nord Est 1,57 4,15 0,08 Centro Sud 16,34 12,99 0,80 0,23 0,06 2,35 0,62 6,09 0,56 0,46 0,22 0,33 0,40 12,99 5,28 0,97 2,07 1,04 3,84 0,61 1,22 0,10 0,03 0,18 0,81 0,12 0,28 8,66 0,25 20,11 5,81 3,80 1,07 0,28 1,74 8,43 1,15 0,59 27,07 2,36 0,67 0,18 6,39 1,74 15,08 1,56 1,36 2,37 1,99 2,84 5,72 2,84 9,47 19,79 30,66 31,91 22,48 6,23 22,48 6,23 0,36 3,73 0,25 6,36 13,30 16,44 33,09 2,58 (*) Le aree interregionali sono state individuate ai sensi del dettato dell’art. 3, comma 1, lett. c, della legge 67/87. La collocazione di ciascuna testata nelle aree interregionali è stata determinata con riferimento al luogo di pubblicazione che, ai sensi della legge 47/87, coincide con il tribunale di registrazione. 9,50 6,31 Fonte: Archivio dell’Informativa di sistema Tabella 1.42 - Diffusione delle testate quotidiane (milioni di copie) Canale di distribuzione 1996 1997 1998 1999 2000 Variazione % Vendita in edicola Vendite in abbonamento Altri canali 1.859 178 44 1.879 192 43 1.857 201 49 1.829 208 15 1.842 221 81 +0,7 +6,5 +59 2.081 2.114 2.107 2.052 2.144 +2,7 Totale Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema Tabella 1.43 - Prime dieci testate: vendite complessive (milioni di copie) (2000) Denominazione testata Corriere della Sera La Repubblica Gazzetta dello Sport Il Sole 24 Ore La Stampa Il Messaggero Corriere dello Sport Stadio Il Giornale Il Resto del Carlino La Nazione Totale Edicola Abbonamento Altri Canale di distribuzione Totale % sul totale 211 188 139 78 107 98 96 74 65 53 1.109 4 7 1 61 16 0 0 2 1 1 93 6 5 0 0 13 0 2 6 0 0 32 221 200 140 139 136 98 98 82 66 54 1.234 10,3 9,3 6,5 6,5 6,3 4,6 4,6 3,9 3,1 2,5 57,6 Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema Tabella 1.44 - Diffusione delle testate quotidiane secondo i canali di distribuzione Canale di distribuzione 1996 1997 1998 1999 2000 Vendita in edicola Vendite in abbonamento Altri canali Totale 89 9 2 100 89 9 2 100 88 10 2 100 88 10 2 100 86 10 4 100 Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema. Tabella 1.45 - Ricavi delle imprese editrici di quotidiani (*) (milioni di euro) Canali di distribuzione Variazione 1996 1997 1998 1999 2000 1990-2000 Vendita copie Vendita spazi pubblicitari Altre attività editoriali Totale 1.251 930 179 1.415 1.187 175 1.405 1.363 210 1.361 1.566 190 1.395 1.765 180 2,5% 12,7% -4,9% 2.360 2.777 2.978 3.117 3.340 7,2% Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema. Non sono inclusi i ricavi derivanti da attività non editoriali. Tabella 1.46 - Ricavi delle imprese editrici di quotidiani Canale di distribuzione Vendita copie Vendita spazi pubblicitari Altre attività editoriali Totale 1996 1997 1998 1999 2000 53 39 8 51 43 6 47 46 7 44 50 6 42 53 5 100 100 100 100 100 Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema. Non sono inclusi i ricavi derivanti da attività non editoriali. Tabella 1.47 - Incidenza delle prime cinque imprese editrici di quotidiani (%) Canale di distribuzione Vendita copie Vendita spazi pubblicitari Altre attività editoriali Totale 1996 1997 1998 1999 2000 45 51 69 49 51 60 68 56 52 61 63 57 53 61 74 58 52 64 78 60 Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema. (*)non sono inclusi i ricavi derivanti da attività non editoriali. Tabella 1.48 - Testate periodiche: variazione 1999-2000 delle tirature nette e della diffusione Tipologia periodici Venduti in edicola Non venduti in edicola Media campione Tiratura netta Diffusione (*) -3,4 +0,4 -3,0 -7,4 -4,1 -5,7 Fonte: elaborazione e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema. (*) non comprende le copie diffuse gratuitamente. Tabella 1.49 - Testate periodiche: variazione 1999-2000 della diffusione per canale di distribuzione (%) (*) Tipologia periodici Venduti in edicola Non venduti in edicola Media campione Edicola Abbonamento Altri canali Totale -8,3 0,0 -8,3 -4,2 -4,0 -4,0 12,5 -7,3 0,6 -7,4 -4,1 -5,7 (*) non comprende le copie diffuse gratuitamente Fonte: Archivio dell’informativa di sistema Tabella 1.50 - Diffusione delle testate di periodici per canale di distribuzione nel 2000(%) Canali di distribuzione Venduti in edicola Non venduti in edicola Media campione 82 12 3 3 0 62 36 2 31 43 24 2 Venduti in edicola Vendite in abbonamento Diffusione gratuita Vendite altri canali Fonte: Archivio dell’Informativa di sistema Tabella 1.51 - Prime venti testate periodiche per diffusione nazionale (milioni di copie) Denominazione testata Canale di distribuzione Abbonamento Altri Totale (*) 71,3 58,4 6,3 n.d. 32,9 31,7 19,9 15,4 0,5 0,4 18,2 n.d. 2,2 0,0 7,3 12,2 1,9 1,6 16,5 n.d. 0,1 0,0 1,0 0,2 73,7 60,4 41,0 36,9 35,2 31,7 28,2 27,8 21,7 20,8 20,5 19,0 9,8 n.d. n.d. 11,7 n.d. 12,6 6,3 8,5 1,0 0,0 0,1 0,0 8,0 n.d. n.d. 0,8 n.d. 0,1 5,1 1,3 1,0 1,3 0,4 1,0 0,2 n.d. n.d. 0,3 n.d. 0,0 0,2 2,2 23,7 22,1 21,0 19,9 18,0 15,2 14,2 12,9 12,8 12,7 11,6 12,0 -6% -2% 41% -3% Edicola TV SORRISI E CANZONI LA SETTIMANA ENIGMISTICA FAMIGLIA CRISTIANA OGGI GENTE TELESETTE DONNA MODERNA PANORAMA CHI 1 PROTAGONISTI AL NATURALE DI NOI GUIDA TV TU TELEPIU’ L’ESPRESSO INTIMITÀ ANNA GIOIA ONDA TIVU MAGAZINE GRAND HOTEL GRAZIA SPECCHIO DELLA STAMPA Variazione % media 1999/2000 (**) (*) Il totale può risultare differente per effetto degli arrotondamenti (**) La variazione si riferisce ad un campione omogeneo di testate per i due anni di riferimento Fonte: Archivio dell’informativa di sistema Tabella 1.52 - Ricavi delle imprese editrici di periodici Vendita delle copie Vendita diretta spazi pubblicitari Altre attività editoriali Totale 1999 2000 Variazione 2000-1999 48,7 50,0 3,5 20,4 30,9 2,7 27,3 12,4 -10,9 100,0 100,0 0,8 QUOTIDIANI EVOLUZIONE INVESTIMENTI PUBBLICITARI gennaio-maggio 2001/gennaio-maggio 2002 Spazi (n. moduli) (000) Commerciale Nazionale (1) Di servizio (2) Rubricata (3) Commerciale locale (4) Totale quotidiani (1) (2) (3) (4) (5) Fatturato netto (migliaia di euro) (5) 2001 (gennaio-maggio) 2002 (gennaio-maggio) Variaz. % 2001 (gennaio-maggio) 2002 (gennaio-maggio) Variaz.% 4.526.762 548.159 1.045.188 11.641.712 17.761.822 4.289.825 534.211 1.129.482 12.502.027 18.455.545 -5,2 -2,5 8,1 7,4 3,9 388.344 108.907 54.916 174.571 726.738 345.795 99.815 54.455 179.222 679.286 -11,0 -8,3 -0,8 +2,7 -6,5 Comprensiva di pubblicità commerciale nazionale, speciali nazionali, supplementi nazionali, elettorale nazionale, inserti e sponsorizzazioni Comprensiva di finanziaria, legale, ricerche di personale, aste, bilanci, tribunali, assemblee Comprensiva di piccola pubblicità, necrologi, cinema, immobiliare a parole Comprensiva di commerciale, echi di cronaca, speciali locali, supplementi locali, elettorale locale, inserti e sponsorizzazioni Ammontare di tutte le fatture emesse, incluso il valore stimato degli spazi in sospeso di fatturazione e di competenza del periodo. Al netto degli sconti commerciali e delle commissioni d’agenzia fatturate dalle agenzie stesse. Fonte: Osservatorio FCP-FIEG PERIODICI EVOLUZIONE INVESTIMENTI PUBBLICITARI gennaio-maggio 2001/gennaio-maggio 2002 Spazi (n. pagine) Settimanali Tabellare speciale (1) TOTALE SETTIMANALI Mensili Tabellare speciale (1) TOTALE MENSILI Altre periodicità Tabellare speciale (1) TOTALE ALTRE PERIODICITÀ Periodici nel complesso Tabellare speciale (1) TOTALE PERIODICI FATTURATO TOTALE QUOTIDIANI E PERIODICI Fatturato netto (migliaia di euro) 2001 (gennaio-maggio) 2002 (gennaio-maggio) Variaz. % (gennaio-maggio) 2001 (gennaio-maggio) 2002 Variaz % 40.314 n.d. 40.314 37.691 n.d. 37.691 -6,5 -6,5 253.100 14.146 267.246 230.843 13.786 244.628 -8,8 -2,5 -8,5 37.628 n.d. 37.628 34.716 n.d. 34.716 -7,7 7,7 146.986 9.404 156.390 133.277 11.227 144.504 -9,3 +19,4 -7,6 4.362 n.d. 4.362 4.368 n.d. 4.368 +0,1 +0,1 13.223 2.138 15.361 13.650 2.202 15.853 +3,2 +3,0 +3,2 82.304 n.d. 82.304 76.776 n.d. 76.776 -6,7 -6,7 413.309 25.688 438.998 377.770 27.215 404.985 -8,6 +5,9 -7,7 - - - 1.165.735 1.084.271 -7,0 Inserti, sponsorizzazioni, sampling; compresi costi tecnici Fonte: Osservatorio FCP-FIEG INVESTIMENTI NETTI STIMATI gennaio/maggio 2001-2002 (migliaia di euro) 2001 (gen./maggio) % su totale 2002 (gen./maggio) % su totale Variaz. % 817.180 528.009 22,5 14,6 756.784 487.971 21,8 14,1 - 7,4 - 7,6 Totale stampa Tv Rai Tv Mediaset Tv La7 Tv MTV 1.345.189 647.766 1.324.040 29.324 22.465 37,1 17,8 36,5 0,8 0,6 1.244.755 642.810 1.293.100 26.566 22.967 35,9 18,6 37,3 0,8 0,7 - 7,5 - 0,8 - 2,3 - 9,4 +2,2 Totale TV RadioRai Radio commerciali 2.023.595 45.376 93.534 55,8 1,2 2,6 1.985.443 38.980 88.763 57,3 1,1 2,6 - 1,9 - 14,1 - 5,1 Totale radio Affissioni Cinema Totale pubblicità (1) 138.910 89.706 31.007 3.628.407 3,8 2,5 0,8 100,0 127.743 73.975 31.834 3.463.750 3,7 2,1 0,9 100,0 - 8,0 - 17,5 + 2,7 - 4,5 Quotidiani Periodici Fonte: AcNielsen-Nasa INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN VOLUME NUMERO DI ANNUNCI gen./maggio 2001-2002 2001 (gen./maggio) 2002 (gen./maggio) Variaz. % 212.821 101.421 206.079 92.827 - 3,2 - 8,5 Totale stampa Tv Rai Tv Mediaset Tv La7 Tv MTV 314.242 73.376 263.004 48.424 49.995 298.906 78.514 264.502 45.456 45.948 - 4,9 + 7,0 + 0,6 - 6,1 - 8,1 Totale TV RadioRai Radio commerciali 434.799 49.801 341.427 434.420 44.111 347.994 - 0,1 - 11,4 + 1,9 391.228 776.329 89.457 1.916.598 392.105 512.942 118.548 1.638.373 + 0,2 - 33,9 +32,5 -14,5 Quotidiani Periodici Totale radio Affissioni (impianti) Cinema (schermi) Totale pubblicità (1) (1) Non comprende il numero degli schermi per il cinema Fonte: AcNielsen-Nasa INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN VOLUME MODULI – PAGINE – SECONDI gen./maggio 2001-2002 Quotidiani (moduli) Periodici (pagine) Tv Rai (secondi) Tv Mediaset (secondi) Tv La7 (secondi) Tv MTV Totale TV RadioRai (secondi) Radio commerciali (secondi) Totale radio 2001 (gen./maggio) 2002 (gen./maggio) Variaz. % 19.298.577 108.070 1.584.394 5.661.859 1.057.629 1.087.474 20.062.523 99.975 1.675.834 5.696.477 1.055.451 995.101 + 4,0 - 7,5 + 5,8 + 0,6 - 0,2 - 8,5 9.391.356 1.257.630 8.777.474 9.422.863 1.125.570 9.227.006 + 0,3 - 10,5 + 5,1 10.035.104 10.352.576 + 3,2 Fonte: AcNielsen-Nasa CARTA DA GIORNALE PRODUZIONE E CONSUMO (gennaio-marzo-2001-2002) Carta da giornale (tonn) a) produzione b) import c) export d) consumo apparente (d = a+b-c) Fonte: Assocarta Altra carta per usi grafici (tonn.) 2001 (gennaio-marzo) 2002 (gennaio-marzo) Var. % 2001 (gennaio-marzo) 2002 (gennaio-marzo) Var. % 48.978 154.714 6.127 40.196 117.594 2.565 -17,9 -24,0 -58,1 734.972 416.805 255.765 741.463 359.569 248.241 +0,9 -13,7 -2,9 197.565 155.225 -21,4 896.012 852.791 -4,8