FIEG N - Federazione Italiana Editori Giornali

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FIEG N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 2002
LE RUBRICHE
IN EVIDENZA
Editoria
Pubblicati i decreti attuativi sul credito agevolato e sul credito
d’imposta
Il Ministro Gasparri all’Assemblea della Fieg
Relazione annuale dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
Pubblicità degli appalti e dei lavori pubblici
Pubblicità stampa secondo l’Osservatorio FCP-FIEG
Evoluzione investimenti pubblicitari (AC Nielsen)
Il messaggio del Capo dello Stato alle Camere sullo stato
dell’informazione
Delibera della Regione Lombardia in materia di rivendita.
Presa di posizione della Fieg
Iva sulla cessione come carta da macero di copie invendute
Carta da giornale: produzione e consumo
Credito: tasso di riferimento a luglio
Conferenza sull’editoria elettronica a Barcellona
Forum mondiale sulle strategie dei quotidiani a Parigi
Conferenza sull’editoria business to business a Monaco
Congresso mondiale degli editori di periodici a Parigi nel 2003
Pubblicità
Processi e problemi
Miscellanea
Nomine
Circolari
Rassegna stampa
EDITORIA
PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI SUL CREDITO AGEVOLATO E SUL CREDITO D’IMPOSTA
La Gazzetta ufficiale n. 169, del 20 luglio 2002, ha pubblicato i regolamenti attuativi delle misure di intervento per lo sviluppo del settore editoriale di cui
agli artt. 4, 5, 6 e 7 (credito agevolato) e 8 (credito d’imposta) previste dalla legge n. 62 del 7 marzo 2001, recante nuove norme sull’editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla legge n. 416/1981.
Credito agevolato
Le disposizioni regolamentari sul credito agevolato sono contenute nel D.P.R. n. 142, del 30 maggio 2002.
Soggetti e progetti ammissibili ai finanziamenti agevolati
Per quanto riguarda i soggetti ammessi ai finanziamenti agevolati, ricordiamo che l’art. 5, comma 4, della legge n. 62/2001 li individua nelle imprese
partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale. Considerata la definizione di prodotto editoriale fornita
dall’art. 1 della legge n. 62/2001, è da ritenere che i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati non sono soltanto gli editori e i distributori di prodotti
stampati su supporto cartaceo, ma anche gli editori di testate elettroniche, telematiche e radiotelevisive.
Per le testate editoriali telematiche, come previsto dall’art. 31 della legge comunitaria 2001, la registrazione presso le cancellerie dei tribunali ovvero
presso il registro degli operatori della comunicazione (ROC) è condizione per l’accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 62/2001, incluse quelle sul
credito agevolato.
In ordine ai progetti finanziabili, lo stesso art. 5, comma 4, della legge n. 62/2001, indica quelli di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione,
ampliamento, e modifica degli impianti, con particolare riferimento all’installazione ed al potenziamento della rete informatica, anche in connessione
all’utilizzazione di circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale.
Va precisato che il successivo comma 8, dell’art, 5, della legge n. 62/2001, nel disporre che il finanziamento viene concesso per una quota non superiore
al 90% della spesa prevista nel progetto (il precedente limite era il 70%), ricomprende tra le spese ammissibili al finanziamento quelle indicate nell’art. 16,
comma 1, del D.P.R. n. 902/1976 sulla disciplina del credito agevolato nel settore industriale (terreno, opere murarie, allacciamenti, macchinari,
attrezzature). Sono altresì incluse le scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.
La durata massima del finanziamento è stabilita in 10 anni, mentre l’ammontare del contributo in conto interessi è pari al 50% del tassi di riferimento. Tasso
di interesse e altre condizioni economiche relative all’operazione sono oggetto di contrattazione libera tra le parti (imprese richiedenti e banche).
Il tetto massimo finanziabile è di euro 15.493.706,97 (30 miliardi di lire) per ogni operazione. Il limite precedente, previsto dalla legge n. 416/1981, era di
10 miliardi di lire.
I commi 6 e 7 dell’art. 5 della legge n. 62/2001 riservano quote del Fondo per il credito agevolato alle imprese editoriali di minori dimensioni (5%), alle
imprese impegnate in progetti ritenuti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione all’estero di prodotti editoriali in
lingua italiana (5%), alle imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici per progetti volti a sostenere le spese di gestione o di
esercizio (10%).
Anche le imprese editrici di giornali italiani all’estero di cui all’art. 26 della legge n. 416/1981 sono ammesse al credito agevolato per progetti realizzati
con il finanziamento di istituti bancari aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea.
Presentazione delle domande (art. 1)
L’art. 1 detta la disciplina per la presentazione delle domande di accesso ai benefici da presentare in bollo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Ufficio per l’editoria e la stampa, Servizio per le agevolazioni di credito, Via Boncompagni 15, 00187 Roma.
La domanda deve essere compilata conformemente all’Allegato A al D.P.R. in esame e corredata dagli allegati B (scheda tecnica), C1 (dati economicofinanziari), C2 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di conformità agli originali delle copie di bilancio e del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio), C3 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di iscrizione agli enti previdenziali e di correntezza contributiva).
Inoltre, la domanda deve essere accompagnata dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento, redatta secondo i criteri enunciati nell’allegato
D al D.P.R. in esame, nonché dal contratto di mutuo, se già stipulato. La delibera bancaria di concessione del finanziamento può essere presentata anche
separatamente, purché nei termini di presentazione della domanda che saranno previsti dagli avvisi che la Presidenza del Consiglio dovrà emanare ai
sensi degli artt. 6, comma 2, e 7, comma 2, per comunicare i termini massimi di presentazione delle domande, nonché l’ammontare delle risorse
disponibili per la concessione dei contributi.
A tale ultimo proposito, va sottolineato come uno degli elementi di novità introdotti dalla legge n. 62/2001 in materia di procedura di accesso al credito
agevolato sia rappresentato proprio dalla previsione, sia per la procedura automatica (art. 6) che per quella valutativa (art. 7), degli avvisi sopra
menzionati dalla cui pubblicazione in Gazzetta ufficiale decorrono i termini di presentazione delle domande, il cui accoglimento, per quanto riguarda la
procedura automatica, avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione, oltreché sulla base della completezza e della regolarità delle domande
medesime e della relativa documentazione.
Mentre per quanto concerne la procedura automatica (art. 6, comma 2) gli avvisi si limitano a comunicare l’ammontare delle risorse disponibili per la
concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande, per quanto concerne la procedura valutativa (art. 7, comma 2), gli
avvisi specificano il termine finale di presentazione delle domande che non deve essere inferiore a 90 giorni, l’ammontare delle risorse disponibili, i
requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo.
Procedura automatica: ammissione al contributo (art. 2)
L’art. 2 del D.P.R. in esame disciplina l’ammissione al contributo, mediante procedura automatica.
I progetti ammissibili a tale procedura devono rispettare le condizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 62/2001: finanziamento complessivo non
superiore a euro 516.456.,90 (un miliardo di lire) e realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai benefici.
L’Amministrazione deve notificare all’impresa richiedente e alla banca il provvedimento di concessione del contributo o il provvedimento di rifiuto entro 8
mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, fornendo in entrambi i casi i motivi dell’accoglimento o del rifiuto.
Nello stesso articolo vengono altresì stabilite le formalità da rispettare e la documentazione che l’impresa, in caso di accoglimento della domanda, è
tenuta a presentare all’Amministrazione, tra cui il contratto di finanziamento con la banca che, se non stipulato entro 6 mesi dall’accoglimento della
domanda, determinerà la decadenza del contributo.
Il comma 5 dell’art. 2 del regolamento prevede inoltre il termine di 3 mesi dalla data di stipula per l’invio da parta della banca all’Amministrazione che ha
concesso il contributo del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, corredati dalla richiesta del contributo e da un piano di ammortamento
ad uso amministrativo sviluppato con le stesse modalità e scadenze del mutuo ordinario, al tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto
di mutuo, nonché dal piano di raffronto delle rate in scadenza al tasso di riferimento con le rate al 50% del tasso stesso, con l’evidenziazione della quota
di contributo a carico dello Stato.
Tra le modalità di erogazione del contributo di particolare rilievo è la disposizione di cui al comma 11, dell’art. 2, del D.P.R. in esame, laddove è prevista
per l’impresa la possibilità di richiedere il pagamento dei contributi in conto interessi in un’unica soluzione, anziché in corrispondenza delle rate di
ammortamento pagate all’istituto di credito, scontando al valore attuale al momento dell’erogazione il beneficio derivante dalla quota interessi.
Va inoltre sottolineato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del regolamento in oggetto, le imprese interessate alla concessione dei contributi in conto
interesse avvalendosi della procedura automatica possono presentare una sola domanda per ogni periodo coperto dall’avviso pubblicato in Gazzetta
ufficiale con il quale sono comunicati l’ammontare delle risorse disponibili ed il termine massimo di presentazione delle domande. Poiché il regolamento
limita ad una soltanto le domande presentabili mediante procedura automatica, appare evidente che le domande presentabili mediante procedura
valutativa possono essere più di una, ovviamente in relazione a programmi di investimento diversi.
Procedura valutativa (artt. 3 e 4 )
La procedura valutativa riguarda i progetti che presentano cumulativamente le seguente caratteristiche: i finanziamenti devono eccedere l’importo di euro
516.456,90 e non devono essere superiori a euro 15.493.706,97; la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell’istituto finanziatore; il
progetto deve essere realizzato entro due anni dall’ammissione al beneficio. Pertanto gli investimenti agevolabili possono essere realizzati nell’arco di oltre
quattro anni: i due anni precedenti la presentazione delle domande e i due anni successivi all’ammissione al beneficio.
L’art. 3 del regolamento, al comma 1, prevede che la domanda debba essere esaminata dal Comitato di cui all’art. 7, comma 4, della legge n. 62/2001 ,
da istituire con D.P.C.M. entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il Comitato, esaminata la domanda dell’impresa, nonché la
delibera e la relazione istruttoria della banca, delibera in merito alla concessione del contributo in conto interessi secondo criteri di redditività, sviluppo
aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. Il provvedimento di approvazione o di reiezione della domanda è adottato entro 8 mesi dal
termine finale per la presentazione della domanda fissato con l’avviso di cui all’art. 7, 2° comma, della legge n. 62/2001 ed è comunicato entro 3 mesi
dall’adozione sia all’impresa che alla banca. L’art. 3 del regolamento non dispone, a differenza di quanto previsto dall’art. 2 in materia di procedura
automatica, che debbano essere fomite agli interessati le motivazioni del provvedimento.
Anche per la procedura valutativa è prevista la possibilità che i contributi in conto interessi vengano corrisposti in un’unica soluzione.
L’articolo 4 del regolamento individua le modalità per la presentazione della documentazione di spesa da parte del soggetto beneficiario, da far pervenire
alla banca finanziatrice. La documentazione deve essere idonea a comprovare l’utilizzazione delle somme ricevute in conformità al programma di
investimento presentato. La documentazione consiste in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme.
In ogni titolo di spesa devono essere sempre precisate le componenti tecniche ed economiche delle spese e la conformità all’originale deve risultare da
attestato notarile o da dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa.
Per gli oneri derivanti da riqualificazione del personale o da costi organizzativi deve essere esibita , nell’ipotesi di ricorso ad organismi esterni, idonea
documentazione di spesa e, nell’ipotesi di ricorso a funzioni interne, gli elementi di contabilità aziendale in grado di comprovare gli oneri stessi.
Le banche finanziatrici devono trasmettere copia di tutti i documenti di spesa all’istituendo Comitato di cui all’art. 7, comma 4, della legge n. 62/2001.In
sostituzione, le banche concessionarie possono presentare una dichiarazione attestante l’attuazione del programma di investimento sulla base della
documentazione conservata nei loro archivi.
Come già accennato, le domande presentabili mediante procedura valutativa per ogni periodo coperto dagli avvisi di cui all’art. 7, comma 2, della legge
n. 62/2001, possono essere più di una, ovviamente sempre che si riferiscano a progetti o programmi di investimento diversi.
Locazione finanziaria (art. 5)
L’art. 5 del regolamento in esame disciplina i casi di ricorso alla locazione finanziaria di cui all’art. 5, 5° comma, della legge n. 62/2001.
In particolare, vengono individuati il contenuto e le modalità di presentazione della domanda e la documentazione che deve accompagnarla. L’allegato E
fornisce l’analitica descrizione della documentazione che deve produrre la società di leasing.
Il certificato di iscrizione alla Camera di commercio attestante gli organi sociali in carica, la vigenza e corredato dalla dicitura antimafia, la
documentazione comprovante l’acquisto ed il pagamento dei beni oggetto della locazione finanziaria, ove sia stato effettuato il saldo, nonché l’assenso da
parte degli organi decisionali competenti che gli investimenti siano assistiti da contributo in conto canoni a carico dello Stato, possono essere prodotti
dalla società di leasing mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti la conformità agli originali, secondo il fac-simile riportato
nell’allegato E.
Il verbale di consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria, ove già consegnati, può essere prodotto anche mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria secondo il fac-simile pure costituente parte dell’allegato E.
La relazione istruttoria, la delibera di approvazione dell’operazione di locazione finanziaria, il contratto di leasing debitamente registrato, se già stipulato,
devono essere presentati in originale o in copia autenticata e in regola con la legge sul bollo. Qualora il contratto non sia stato ancora registrato, esso
deve essere comunque depositato, salvo provvedere successivamente alla registrazione e alla trasmissione all’Amministrazione concedente dell’originale
o di copia autentica.
La documentazione può essere prodotta anche separatamente dalla domanda, purché nei termini che saranno fissati dagli avvisi di cui agli articoli 6 e 7
della legge n. 62/2001.
Ricevuto il provvedimento di concessione, l’impresa beneficiaria, se non si è già provveduto, stipula entro sei mesi il contratto finalizzato al programma di
investimento con la società di leasing. Se non si provvede alla stipula entro tale termine, l’impresa perde il diritto al contributo già deliberato.
Il contratto, corredato dalla documentazione comprovante l’acquisto dei macchinari e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la
consegna dei beni oggetto del leasing, deve essere trasmesso all’Amministrazione concedente entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto.
La società di leasing deve trasmettere immediatamente all’Amministrazione la ricevuta del versamento del contribuito in conto canoni liquidato in favore
dell’impresa beneficiaria il 31 dicembre di ogni anno. Tale ricevuta deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.
Per l’erogazione del contributo in un’unica soluzione o a titolo di anticipazione valgono le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento.
Divieto di cumulo (art. 8)
L’art. 8 dispone il divieto di cumulo delle agevolazioni previste dagli artt. 5,6 e 7 della legge n. 62/2001 con le altre agevolazioni statali, regionali, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di
investimenti. Le predette agevolazioni sono invece cumulabili con il credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 62/2001.
Variazioni o mancata realizzazione del programma (art. 9)
L’art. 9 prevede le modalità per le variazioni del programma contenuto nella domanda. Le variazioni devono essere comunicate per l’autorizzazione
all’Amministrazione concedente, in caso di procedura automatica, e al Comitato di cui all’art. 7, 4° comma, della legge n. 62/2001, nel caso di procedura
valutativa, entro 6 mesi dall’effettuazione delle stesse e, comunque, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione del saldo del finanziamento bancario. Nel
medesimo articolo sono previsti i casi di decadenza dai benefici per fatto concernente l’impresa o per la mancata realizzazione del programma di
investimenti.
Disposizioni finali e transitorie (art.- 10)
L’art. 10, comma 3, del Decreto prevede che le domande presentate ai sensi della previgente disciplina sul credito agevolato (art. 17 del Decreto-legge
31/12/1996, n. 669, convertito nella Legge 28/2/1977, n. 30), e non ammesse alle agevolazioni di credito a causa del trasferimento degli stanziamenti
residui al nuovo Fondo istituito ai sensi dell’art. 5 della legge n. 62/2001, possono essere ripresentate con le modalità e le procedure indicate dal
regolamento in oggetto. Per tali domande ripresentate in base alla nuova normativa viene stabilito che possono essere ammesse ai contributi in conto
interessi “gli investimenti già realizzati nell’anno o nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, rispettivamente nel caso di
procedura automatico o di procedura valutativa”.
Credito d’imposta
Per quanto riguarda il credito d’imposta, le disposizioni regolamentari sono contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143, del 6
giugno 2002, attuativo dell’art. 8 della legge n. 62/2001 che appunto prevede la concessione, a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, di un
beneficio fiscale diretto ad incentivare alcuni investimenti innovativi in beni strumentali espressamente elencati nel comma 4 del medesimo articolo.
Il beneficio è riconosciuto per gli investimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della legge (5 aprile 2001) fino al 31 dicembre 2004 e
consiste nella attribuzione di un credito d’imposta rapportato al costo sostenuto, nella misura del 3% per il periodo d’imposta in cui gli investimenti sono
effettuati e, nella stessa misura, per i quattro periodi successivi (quindi, fino a concorrenza del 15% del costo degli investimenti effettuati entro la predetta
data del 31 dicembre 2004).
La determinazione delle modalità di attuazione del credito d’imposta, così come la disciplina delle procedure di monitoraggio e controllo dei programmi di
investimento, delle cause di revoca dei benefici e delle sanzioni sono disciplinate dal citato DPCM n. 143/2002.
Per quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del credito d’imposta, va in primo luogo evidenziato che il provvedimento subordina il
riconoscimento dell’agevolazione alla condizione (art. 1, comma 2) che, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale gli
investimenti sono stati effettuati e nelle dichiarazioni relative ai quattro periodi successivi, ne venga fatta richiesta mediante l’indicazione dell’importo
complessivo degli investimenti agevolati e del relativo credito d’imposta.
A tal proposito si segnala che il modello di dichiarazione Unico 2002, relativo al periodo d’imposta 2001, anticipando la prevista imminente emanazione
del provvedimento in esame, contiene nel quadro RU apposita sezione per l’indicazione dei dati anzidetti (righi da RU93 a RU96) la cui compilazione
realizza lo strumento per la richiesta del beneficio da parte dell’impresa editoriale interessata.
Soggetti destinatari del credito
I soggetti destinatari del beneficio sono, come già accennato, le imprese produttrici di prodotti editoriali. Riguardo alla definizione di prodotto editoriale si
ricorda che ai sensi dell’art. 1 della legge n. 62/2001 deve intendersi per tale sia il prodotto realizzato su supporto cartaceo, compreso il libro, sia quello
realizzato su supporto informatico, destinati alla pubblicazione o comunque alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo (elettronico, radiofonico o
televisivo)
Pertanto, le tipologie di intervento nel settore previste dal Capo II della legge n. 62/2001 (credito agevolato e credito d’imposta) non sono riservate soltanto
alle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa, così come previsto dalla legge n. 416/1981, ma si estendono anche alle imprese
editrici di prodotti editoriali multimediali.
Sono esclusi dalla definizione di prodotto editoriale i prodotti discografici e cinematografici oggetto di disposizioni specifiche. In particolare, per quanto
riguarda i prodotti discrografici, l’art. 1, comma 2, della legge n. 62/2001 dispone che non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono
esclusivamente suoni e voci (dischi, cassette, CD).
Tra le imprese produttrici di prodotti editoriali destinatarie dell’agevolazione si ritiene debbano essere altresì inserite le imprese stampatrici di giornali
quotidiani e periodici in quanto il prodotto che esse realizzano rientra pienamente nella definizione di prodotto editoriale di cui all’art. 1 della legge n.
62/2001 (“prodotto su supporto cartaceo … destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo….).
Il 3° comma dell’art. 1 della legge n. 62/2001 dispone che se il prodotto editoriale viene diffuso al pubblico con periodicità regolare ed è contraddistinto
da una testata costituente l’elemento idoneo ad identificarlo, esso è sottoposto agli obblighi di registrazione presso la cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (art. 5 della legge n. 47/1948) o in alternativa, così come previsto in materia di semplificazione normativa
dall’art. 16 della legge n. 62/2001, all’iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.) ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. a), n. 5, della
legge n. 249/1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
In ordine all’obbligo di registrazione delle testate editoriali telematiche, va altresì ricordato che l’art. 31 della legge n. 39, del 1° marzo 2002 (legge
comunitaria 2001) dispone che tale obbligo si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze
previste dalla legge n. 62/2001 (credito agevolato e credito d’imposta) o che comunque ne facciano specifica richiesta (vedi nostra circolare n. 24 del 3
aprile 2002). Pertanto qualora non si intendano utilizzare tali provvidenze, la registrazione della testata è rimessa alla volontà dell’editore della testata
medesima.
A parte le perplessità che desta la formulazione dell’art. 1, 3° comma, della legge n. 62/2001, e dell’art. 31 della legge comunitaria, in quanto per alcuni
prodotti editoriali, come i libri, non ha alcun senso il riferimento agli obblighi di registrazione delle testate, è consigliabile che tutti coloro che hanno
interesse ad accedere alle provvidenze ed editino prodotti editoriali on line, provvedano ad iscriversi al Registro stampa presso il tribunale ovvero al
R.O.C.
Oggetto del credito d’imposta
Sono agevolabili ai sensi del comma 2, dell’art. 8 della legge n. 62/2001, gli investimenti realizzati dalle imprese per l’acquisto di beni strumentali nuovi,
materiali e immateriali, più avanti elencati.
L’art. 1, comma 1, del regolamento in esame prevede l’inclusione negli investimenti agevolabili di quelli relativi ai beni acquisiti mediante contratti di
locazione finanziaria di cui la legge non ha fatto esplicita menzione. La norma è infatti palesemente ispirata all’esigenza ormai consolidatasi
nell’ordinamento tributario (vedi, da ultimo, la cosiddetta legge Tremonti-bis) “di assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la
necessaria neutralità fiscale tra acquisizione di beni in proprietà o in leasing” (così la relazione ministeriale al D.L. 414/89, reiterato con D.L. 90/90 recante
modifiche all’art. 67 del TUIR).
Analogamente, pur in assenza di una esplicita previsione normativa, deve ritenersi che l’agevolazione spetti anche nei casi in cui l’investimento venga
realizzato in economia dalla stessa impresa editoriale ovvero realizzato in appalto da terzi su commessa della stessa impresa ovvero di una società di
leasing.
Altro aspetto chiarito dal regolamento riguarda l’estensione dell’agevolazione ai prodotti editoriali editi e diffusi in Italia in una delle lingue delle minoranze
linguistiche equiparate a quella italiana. Il testo dell’art. 8, comma 2, lettera a), della legge n. 62/2001 prevede infatti la concessione del credito d’imposta
ai soli prodotti editoriali in lingua italiana. A tale proposito, la Commissione affari costituzionali del Senato, nella seduta del 21 febbraio 2001, aveva
approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a prevedere, nel regolamento di attuazione, disposizioni atte ad assicurare uguaglianza di
trattamento ai giornali, riviste, periodici, libri e simili pubblicati in lingua straniera, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome
Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana. L’art. 2, comma 3, lettera a) del regolamento ha accolto il
predetto ordine del giorno, indicando tra i requisiti oggetto di verifica da parte del Ministero delle attività produttive appunto quello dell’utilizzazione della
lingua italiana e delle lingue di minoranze linguistiche equiparate a quella italiana dalla normativa vigente.
Gli investimenti per i quali è previsto il credito d’imposta indicati dall’art. 8, comma 2, della legge n. 62/2001, sono i seguenti:
a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana o in
lingue equiparate delle minoranze linguistiche: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
1) l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione,
redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e
bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione
e ricezione digitale;
2) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo
di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo
produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
3) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da
apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
4) la realizzazione o l’acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla
progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo
dei prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
5) la realizzazione o l’acquisizione di programmi per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
6) l’acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
Per quanto concerne il requisito della novità, restano fuori dall’agevolazione gli investimenti riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati. A tale
proposito, per ulteriori precisazioni si può fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 41 del 18.4.2001 a commento
del credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388 del 23.12.2000 (legge finanziaria 2001) per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Tale circolare
precisa che “il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l’acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il
rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto”. La
circolare n. 41/2001 aggiunge che “nella fattispecie di beni complessi autoprodotti, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche il bene usato, il
requisito della novità sussiste, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. Nel caso in cui il
bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che l’impiego del bene usato non è
di rilevante entità rispetto al costo complessivo”.
Per quanto riguarda i beni immateriali, l’art. 8, comma 2, della legge n. 62/2001 annovera tra di essi le acquisizioni di brevetti e licenze funzionali
all’esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi sopra elencati. A differenza dei beni materiali, dunque, per quelli immateriali
l’agevolazione è fruibile solo in caso di acquisizione esterna e non anche di produzione interna.
Poiché la legge indica come beni immateriali agevolabili soltanto i brevetti e le licenze oggetto di acquisizione, è da ritenersi escluso ogni altro
investimento in immobilizzazioni immateriali che costituiscono meri costi, anche se l’impresa ne trae un’utilità che si protrae lungo l’arco temporale di più
esercizi come, ad esempio, i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo o l’avviamento, in quanto rappresenta una qualità dell’azienda e non un bene
suscettibile di tutela giuridica autonoma. Relativamente ai diritti di utilizzazione dei beni immateriali sopra indicati (brevetti e licenze), il requisito della
novità è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione, purché esattamente individuabili ed indipendenti dagli altri, a condizione che
l’acquisto sia effettuato direttamente dall’autore.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Nel ribadire che il credito d’imposta non è rimborsabile (art. 8, comma 3, della legge n. 62/2001), il decreto in esame precisa poi all’art. 1, comma 3, che il
credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, “a decorrere dalla data in cui è stato effettuato ogni singolo
investimento”. Risulta così evidente che relativamente al credito d’imposta correlato a ciascun investimento, il credito stesso può essere utilizzato ancor
prima che ne sia stato richiesto il riconoscimento in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione per i
versamenti in scadenza prima del termine di presentazione della dichiarazione dovrà essere indicato nel rigo RU95 del modello “Unico 2002”, fermo
restando che l’eventuale differenza tra l’ammontare complessivo del credito d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (RU94) e quello utilizzato in
compensazione prima della dichiarazione stessa (da indicarsi nel rigo RU96) potrà essere utilizzata successivamente.
Si ricorda inoltre che, come disposto dall’art. 8, comma 3 della legge n. 62/2001, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile,
né della base imponibile dell’Irap, né rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 63 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 (Testo unico sulle imposte sui redditi) per
la determinazione dell’ammontare degli interessi passivi deducibili, né può essere ceduto in applicazione della disciplina sulla cessione del credito ai
sensi degli artt. 43-bis e 43-ter del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Inoltre, il credito d’imposta
può essere fatto valere in compensazione ai sensi del Decreto lgs. n. 241/1997. Non avendo il legislatore individuato puntualmente le imposte dalle quali è
possibile portare in diminuzione l’importo del credito ed avendo fatto riferimento al citato D.lgs. n. 241/1997, le imprese hanno la possibilità di utilizzare il
credito portandolo in diminuzione sia delle imposte dirette che di quelle indirette, inclusa l’Iva.
Cumulabilità del beneficio con altre disposizioni agevolative
In ordine alla cumulabilità del credito d’imposta, sia l’art. 8 della legge n. 62/2001, sia il decreto regolamentare non contengono alcuna disposizione che
ne escluda la coesistenza con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio. In effetti, quando il legislatore ha voluto
escludere la cumulabilità per fattispecie analoghe lo ha espressamente previsto (art. 8, 1° comma, legge 23 dicembre 2000, n. 388 riguardante il credito
d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate). In particolare, va segnalato che il credito d’imposta non si pone in alternativa con l’agevolazione
prevista dall’art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, (cosiddetta Tremonti-bis), dato che né tale disposizione né, come già accennato, l’art. 8 della legge
n. 62/2001 recano disposizioni contenenti una previsione generale di non cumulabilità dei benefici ivi previsti con altri benefici. Pertanto, ove ne ricorrano
le condizioni, le imprese editrici potranno fruire di entrambe le agevolazioni, ovviamente entro i limiti consentiti dalle rispettive discipline.
Procedure di controllo e di monitoraggio
L’art. 2 del decreto in esame detta disposizioni con le quali vengono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l’attendibilità e
la trasparenza dei programmi di investimenti. A tal fine è stabilito che entro il termine per la presentazione della “prima dichiarazione dei redditi nella
quale… è indicato il credito d’imposta„ le imprese debbono inviare al Ministero delle attività produttive una relazione illustrativa dei programmi degli
investimenti specificando i singoli beni ed interventi che compongono l’investimento, il relativo costo sostenuto e gli estremi del documento giustificativo
del costo stesso.
Nonostante la sua ambigua formulazione, la norma sembra doversi intendere nel senso che l’invio della predetta relazione illustrativa si renda obbligatorio
tante volte per quanti sono i singoli periodi d’imposta (fino al 31 dicembre 2004) nel corso dei quali l’impresa ha effettuato investimenti agevolati da cui
scaturiscono crediti d’imposta.
Il controllo di attendibilità e di trasparenza dei programmi d’investimento è effettuato dal Ministero delle attività produttive mediante verifica dei requisiti
soggettivi (imprese “produttrici„ di prodotti editoriali), della rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti richiesti dall’art. 8, comma 2, della legge
n. 62/2001 e della effettuazione degli investimenti entro i limiti temporali previsti dalla legge medesima.
Il Ministero delle attività produttive comunicherà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese che si avvalgono del credito d’imposta con l’indicazione
dell’anno in cui gli investimenti sono stati effettuati e dei relativi costi. Quando dai controlli risulti un credito d’imposta non spettante o spettante in misura
inferiore il Ministero ne darà comunicazione all’Agenzia delle Entrate perché provveda ai conseguenti recuperi.
Revoca dell’agevolazione
L’art. 3 del provvedimento disciplina le ipotesi di revoca totale o parziale dell’agevolazione stabilendo che se entro il secondo periodo d’imposta
successivo a quello in cui sono stati acquisiti i beni oggetto degli investimenti agevolati vengono ceduti a terzi o, comunque destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture situate all’estero, il relativo credito d’imposta viene revocato e, se è stato già utilizzato in compensazione, è
fatto obbligo all’impresa di versarne il corrispondente ammontare, maggiorato di interessi calcolati al tasso legale, entro il termine previsto per il
versamento a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di revoca del beneficio.
Lo stesso art. 3, stabilisce poi, al terzo comma, che se la fuoruscita dall’economia aziendale dei beni agevolati avviene a partire dal terzo periodo
d’imposta successivo a quello della loro acquisizione, il credito d’imposta “è revocato solo per la parte non ancora maturata„ mentre il credito maturato
fino al periodo d’imposta precedente resta consolidato in capo all’impresa investitrice e, ove non ancora utilizzato, potrà esserlo anche dopo che sia
sopravvenuta la causa di decadenza parziale del beneficio.
Quindi, ad esempio, se un bene agevolato acquisito nel corso del 2002 viene ceduto a terzi nel 2005, resterà fermo il credito d’imposta del 3% maturato in
ciascuno degli anni 2002-2003 e 2004, mentre sarà revocato il credito che, in caso di permanenza del bene nell’economia aziendale, sarebbe maturato,
nella medesima misura semestrale, negli anni 2005 e 2006.
È appena il caso di rilevare che la suaccennata revoca parziale del beneficio postula che l’alienazione del bene agevolato avvenga entro il terzo o il
quarto anno successivo a quello della sua acquisizione (nell’esempio fatto, entro il 2005 o il 2006), giacché ove l’alienazione del bene avvenisse
successivamente essa resterebbe, ai fini anzidetti, priva di effetto, essendo in tal caso il credito d’imposta già compiutamente maturato per l’intero
quinquennio decorrente dal periodo di effettuazione dell’investimento.
Va avvertito che nel caso di investimenti effettuati mediante operazioni di leasing è da ritenere – in conformità a quanto chiarito in proposito dall’Agenzia
delle Entrate, ai fini dell’agevolazione prevista dalla legge Tremonti-bis, con circ. n. 90/E del 17.10.2001 – che sia motivo di revoca dell’agevolazione
“tanto il mancato esercizio del diritto di opzione quanto la cessione del contratto di leasing„ sempreché, s’intende, tali eventi si verifichino entro i limiti
temporali sopra indicati.
Da ultimo, si segnala che in merito all’utilizzo del credito d’imposta in esame sono applicabili le norme generali in materia di accertamento, riscossione e
contenzioso, nonché, in caso di utilizzo in tutto o in parte non spettante, le sanzioni previste per le violazioni in materia di imposte sui redditi.
IL MINISTRO GASPARRI ALL’ASSEMBLEA DELLA FIEG
Editoria in allarme: questa la sintesi dell’Assemblea della Federazione italiana editori giornali (Fieg) che si è tenuta il 5 luglio scorso sotto la presidenza di
Luca Cordero di Montezemolo e con la partecipazione del Ministro delle Comunicazioni Maurizio Gasparri. Montezemolo ha sottolineato come il calo della
pubblicità, iniziato dopo l’11 settembre, non accenni ad attenuarsi, mentre si registrano difficoltà anche sul piano della diffusione per alcuni quotidiani e
periodici, quale riflesso della generalizzata contrazione dei consumi che caratterizza l’attuale congiuntura economica.
“Intervenendo alla nostra assemblea di fine febbraio – ha ricordato ancora Montezemolo – il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, aveva promesso
che, qualora la situazione della stampa non fosse migliorata, il Governo avrebbe riesaminato la possibilità di interventi straordinari.
Oggi si deve, purtroppo, constatare che la situazione non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata. Nei primi cinque mesi dell’anno, la pubblicità
nazionale sui quotidiani ha fatto registrare una flessione dell’11 per cento e la tabellare sui settimanali di circa il 9 per cento. Proporremo, pertanto, al
Governo di inserire nella finanziaria misure di sostegno all’editoria, di limitata entità, ma miranti ad evitare l’aggravarsi di una crisi che potrebbe avere
conseguenze gravissime sulla tenuta di molte componenti del sistema editoriale”.
Dal canto suo il Ministro Gasparri, dopo aver assicurato l’attenzione del Governo per la situazione, ha illustrato l’attività del suo Ministero in materia di
tariffe postali per la spedizione degli abbonamenti e di contratto di servizio con la Rai.
Il Ministro ha anche accennato alla riflessioni in corso sulla “legge di sistema” che dovrebbe regolare l’intero comparto della comunicazione, necessaria
sia per ricondurre ad unità una disciplina estremamente frammentata, sia per tenere conto dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, anche per effetto
della profonda evoluzione tecnologica.
RELAZIONE ANNUALE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo Cheli, ha presentato, il 12 luglio scorso al Senato, la relazione annuale sull’attività
svolta e sui programmi di lavoro dell’organismo deputato al controllo del settore della comunicazione.
Cheli ha esordito ricordando come negli ultimi mesi il quadro normativo sia stato segnato da due eventi di grande rilevanza per il futuro assetto del settore.
La legge costituzionale n. 1 del 2001 che ha modificato l’art. 117 della Costituzione, disponendo l’affidamento alla competenza concorrente regionale
della legislazione in tema di ordinamento della comunicazione. Lo Stato dovrà limitarsi a porre i principi generali della materia e a tracciare in modo
chiaro la linea di confine tra la sfera statale e la sfera regionale. Un compito assai impegnativo in quanto il rischio di conflitti insanabili è assai elevato.
L’altro evento è maturato a livello comunitario con la definitiva approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio europeo di un pacchetto di quattro
nuove direttive in tema di comunicazione elettronica che delineano un quadro normativo che, oltre a porre alcuni principi generali, interviene nel campo
dell’accesso alle reti, delle autorizzazioni e del servizio universale.
Il processo di convergenza tecnologica dei settori delle telecomunicazioni, dei media e dell’elettronica richiede ormai un sistema normativo unitario. Di
qui l’estensione di alcuni principi fondamentali maturati nel settore delle telecomunicazioni al settore radiotelevisivo, pur rimanendo salve le discipline
nazionali in tema di contenuti editoriali e politica audiovisiva.
Se si considera anche il passaggio dalla tecnologia analogica oggi applicata nella televisione in chiaro al digitale terrestre, con il definitivo abbandono
della prima entro il 2006, per il Presidente dell’Autorità l’evoluzione dell’assetto delle comunicazioni si indirizza verso tre percorsi fondamentali. Il primo è
appunto lo sviluppo della convergenza tecnologica, economica e normativa tra telecomunicazioni, radiotelevisione e informatica. Il secondo è quello della
valorizzazione del ruolo delle autonomie territoriali nella disciplina di questo comparto allargato. Il terzo consiste nell’accelerazione dei processi di
innovazione determinati dalla “digitalizzazione” e dall’avvento dei nuovi servizi interattivi.
Anche alla luce di tali eventi, secondo Cheli si avverte l’esigenza di una “legge di sistema” o “di principi” in grado di superare la casualità e la transitorietà
che hanno spesso caratterizzato la nostra legislazione in tema di comunicazione e, più specificamente, di radiotelevisione. Una legge che “più che una
scelta”, sta oggi diventando una necessità, che viene imposta tanto dai ritmi dello sviluppo tecnologico ed economico quanto dalle trasformazioni
istituzionali in atto nel nostro paese.
Riguardo agli obiettivi primari che la legge n. 249/97 ha affidato all’Autorità, Cheli si è soffermato sia sul processo di liberalizzazione nei mercati delle
telecomunicazioni, sia sulla garanzia del pluralismo – culturale, politico, sociale – nel settore dei media.
Per quanto riguarda il processo di liberalizzazione, per Cheli sono innegabili i progressi compiuti dall’Italia nello sviluppo della concorrenza nei mercati
delle telecomunicazioni. Un riconoscimento in tal senso è venuto dalla stessa Commissione europea.
Diversa e meno soddisfacente si presenta la situazione relativa al pluralismo nell’assetto dei mass media e della radiotelevisione in particolare. “Su
questo terreno – ha affermato il Presidente dell’Autorità – da quasi vent’anni il nostro sistema misto seguita a registrare un grado molto elevato di rigidità
che vede contrapposti ad un impianto dell’emittenza nazionale sostanzialmente duopolista, un assetto dell’emittenza locale povero di risorse e molto
frammentato”.
“Pur senza trascurare alcuni recenti sintomi di movimento (come, ad esempio, quelli che stanno affiorando nel settore delle pay tv), quello che in generale
si constata – secondo Cheli – è che né lo sviluppo delle tecnologie alternative all’uso delle frequenze terrestri (come il satellite ed il cavo, che restano
ancora secondari), nè lo sviluppo spontaneo del mercato sono riusciti, almeno sinora, ad intaccare sensibilmente questa rigidità così da consentire,
attraverso una più equilibrata distribuzione delle risorse tecnologiche ed economiche, l’ingresso di nuove imprese di dimensioni efficienti. Di fronte a
questa realtà – che si pone, tra l’altro, in forte contrasto con la complessità crescente del nostro tessuto sociale – c’è da chiedersi se i tempi non siano
ormai maturi per imboccare la strada di misure deconcentrative più efficaci e realistiche di quelle sinora sperimentate, in quanto caratterizzate da una
maggiore certezza, oltre che da una migliore rispondenza alle nuove caratteristiche dei mercati”.
In questa direzione spingono, del resto, le recenti direttive comunitarie in tema di posizioni dominanti – che tendono a privilegiare i controlli ex post affidati
alle diverse Autorità di garanzia (da raccordare tra loro attraverso forme più strette di cooperazione) – nonché le trasformazioni che l’avvento del “digitale
terrestre” lascia sin d’ora intravedere nella configurazione dei nuovi mercati della comunicazione radiotelevisiva, attraverso il potenziamento delle risorse
trasmissive ed il superamento delle barriere che hanno sinora separato i vari comparti della comunicazione.
In tema di servizio pubblico, Cheli ha poi avvertito che un’attenzione particolare andrà riservata anche alla collocazione e alla missione di tale servizio
alla luce degli indirizzi che sono andati emergendo in Europa a partire dal trattato di Amsterdam. “Una collocazione ed una missione che dovrebbero, in
ogni caso, contribuire ad accentuare l’indipendenza del servizio pubblico sia dalla sfera politica – attraverso una migliore valorizzazione della componente
professionale – che dalla dimensione commerciale – attraverso una maggiore certezza e stabilità delle risorse disponibili. Ed è proprio in questa ottica che
andrà valutata anche l’opportunità di sottrarre i programmi del servizio pubblico al condizionamento degli indici di ascolto, attraverso una riforma degli
attuali criteri di rilevazione su cui l’Autorità si è già impegnata mediante l’apertura di una specifica istruttoria”.
Per quanto riguarda il settore dell’editoria quotidiana, il Presidente dell’Autorità’ ha sottolineato come esso si presenti ormai da qualche anno, interessato
da processi non marginali di trasformazione che coinvolgono gran parte delle imprese editoriali. “La riorganizzazione dei processi produttivi, il
consolidamento delle innovazioni tecnologiche e di prodotto, i cambiamenti nelle modalità di distribuzione hanno determinato un lento ma costante
sviluppo di questo mercato sia in termini di tirature che di vendite. Da rilevare che l’ultimo anno ha fatto emergere alcuni fenomeni significativi quali la
diffusione della free press (mutuata dell’esperienza dei paesi del nord Europa); l’aumento del prezzo di vendita dei quotidiani; un sensibile
raffreddamento del mercato pubblicitario”. Anche quest’anno non si sono registrati superamenti dei limiti posti dalla legge alle concentrazioni. Di questa
circostanza viene dato conto nella relazione generale, che contiene inoltre un’approfondita analisi del settore editoriale di cui Fieg Notizie riporta
integralmente le parti più significative.
L’editoria quotidiana
Il settore dell’editoria quotidiana è, ormai da qualche anno, interessato da non marginali processi di trasformazione e di innovazione, che coinvolge gran
parte, se non tutte, le imprese editrici. La riorganizzazione dei processi di produzione, il consolidamento delle innovazioni di prodotto e tecnologiche
introdotte nelle imprese, i cambiamenti nelle modalità e nei canali di distribuzione hanno iniziato già nel corso del 2000 a dispiegare i loro effetti. Il mercato
dei quotidiani dopo un triennio (1997-1999) caratterizzato da progressive riduzioni del numero di copie diffuse, ha ripreso, pur se ancora timidamente, a
svilupparsi.
L’analisi del mercato editoriale, sia quello della stampa quotidiana, sia quello della stampa periodica (di cui si darà conto a parte), si fonda sui dati relativi
all’anno 2000, con alcuni e circoscritti riferimenti al 2001 (tirature e assetti proprietari). A questo riguardo, si osserva che la scadenza del 30 giugno
imposta all’Autorità dalla legge n. 249/97 per la presentazione della propria Relazione annuale non permette di sfruttare appieno le potenzialità
dell’Archivio di sistema per l’anno di riferimento. Per le imprese editoriali è, infatti, stabilito il termine del 31 luglio per la comunicazione di tutte le
informazioni richieste, ovvero una scadenza compatibile con quella prevista per la presentazione dei bilanci da parte delle imprese.
Tra il 2001 e la prima parte del 2002, il settore è stato investito da alcuni significativi fenomeni:
- l’ulteriore radicamento, anzi l’affermazione della free press, mutuata dalle esperienze dei paesi del nord Europa;
- il consistente aumento del prezzo di vendita dei quotidiani avvenuto in concomitanza con l’introduzione della moneta unica europea;
- il raffreddamento prima e la crisi poi del mercato pubblicitario.
Secondo le elaborazioni condotte nell’aprile del 2002 da PuntoCom, la diffusione dei quotidiani distribuiti gratuitamente sfiorerebbe in Italia ormai i 2
milioni di copie al giorno. La free press appare dunque aver conquistato una non più trascurabile quota del mercato dell’editoria quotidiana.
Non si può escludere che la free press abbia catturato quote di domanda già espressa di quotidiani, anche se altrettanto non si può escludere che la free
press possa essersi diffusa anche all’ interno di strati di popolazione fino ad oggi sporadicamente o per niente consumatrici di quotidiani. La stessa
Federazione degli editori, nel tradizionale rapporto sulla stampa in Italia, sottolinea come “il mancato effetto di cannibalizzazione sia dipeso principalmente
dalla diversità dell’impostazione strategica dei due mezzi. La stampa gratuita risponde ad una logica il cui elemento centrale è il raggiungimento di quella
parte di popolazione che abitualmente non legge i quotidiani tradizionali. La stampa quotidiana, per credibilità ed autorevolezza, è utilizzata
strategicamente per raggiungere fasce socioculturali elevate, mentre la stampa gratuita si rivolge essenzialmente ad un pubblico indistinto, abituato a non
leggere che, a differenza del fruitore dei quotidiani a pagamento, non cerca l’approfondimento ma l’aggiornamento superficiale”.
Sembrerebbe nei fatti prevalere una spiccata differenziazione di funzione delle due tipologie di offerta di quotidiani: da un lato, un prodotto più di
approfondimento e di inchiesta (il quotidiano a pagamento); dall’altro, un prodotto di informazione e di comunicazione volto ad un aggiornamento più di
base (il quotidiano gratuito). In questa visione, la concorrenza tra il quotidiano tradizionale e quello gratuito sembrerebbe limitarsi al solo mercato della
pubblicità locale. Una verifica di questa interpretazione andrà fatta nei prossimi mesi, allorquando sarà possibile studiare gli effetti su nuovi mercati locali
della diffusione di testate free press, in particolare nelle città medio piccole (quali Padova, Verona, Cremona) e non più limitatamente alle grandi realtà
metropolitane (Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Bari, Firenze).
L’avvento della free press potrebbe dunque contribuire alla creazione di un bacino di lettura più ampio: molti tradizionali non consumatori di quotidiani,
dopo essere diventati lettori di giornali gratuiti potrebbero, sull’onda dell’esigenza di maggiori approfondimenti informativi, passare dal giornale gratuito a
quello a pagamento, attivando processi virtuosi di crescita del settore dell’informazione giornalistica stampata.
In questo senso la free press potrebbe esercitare un qualche ruolo nel perseguimento dell’obiettivo, più volte e da più parti auspicato, di una maggiore
diffusione e di una crescita strutturale dei consumi di stampa quotidiana nel nostro paese.
Nella classifica internazionale delle copie diffuse di quotidiani ogni mille abitanti, elaborata con cadenza annuale dal World Press Trends (WPT), l’Italia
continua a collocarsi nelle parti basse della graduatoria con 105 copie diffuse ogni mille abitanti nel 2000. Tutti gli altri stati europei superano il dato
dell’Italia: la Spagna (con 109 copie ogni mille abitanti), la Francia (149), il Belgio (153), l’Olanda (288), la Gran Bretagna (329), la Germania (332), la
Svezia 418), la Finlandia (446) e la Norvegia (576). Se si includono i dati relativi alla free press, la diffusione di quotidiani in Italia salirebbe da 105 a 140
copie ogni mille abitanti. Una realtà ancora lontanissima dagli standard raggiunti dai paesi del nord Europa, ma prossimi a quelli di Francia e Belgio.
In concomitanza con l’introduzione della moneta unica, il prezzo di vendita della maggior parte dei giornali quotidiani ha subito un significativo aumento,
dell’ordine del 15%. Va, peraltro, ricordato come l’ultimo aumento di prezzo, che aveva interessato la quasi totalità dei giornali, risalisse al 1995.
L’aumento del prezzo è, in una qualche misura, da mettere in relazione con il raffreddamento prima e la crisi poi del mercato pubblicitario. Fino al 2000,
l’espansione del mercato pubblicitario della stampa quotidiana ha fatto registrare tassi di crescita di assoluto rìlievo, mai raggiunti in passato. Dai dati
dell’Osservatorio FCP-FIEG sugli investimenti pubblicitari risulta che nel corso del triennio 1998-2000 la spesa pubblicitaria sui quotidiani ha registrato
tassi annuali di crescita sempre superiori al 12%, con punte anche del 16,5%. Nel corso del 2001 si è assistito ad una brusca frenata degli investimenti
pubblicitari, ridottisi a fine anno di circa l’8%. I dati relativi ai primi mesi del 2002 segnalano il perdurare di un quadro di difficoltà del settore dell’editoria
quotidiana, con una riduzione degli investimenti pubblicitari nel corso del primo quadrimestre di poco inferiore al 7%. L’intonazione negativa del quadro
trova conferma nelle previsioni della AcNielsen che stima, per l’anno 2002, una contrazione degli investimenti pubblicitari sui quotidiani pari al 4,9%.
Rimane comunque sullo sfondo il dato che segnala un lento, ma progressivo, sviluppo del mercato dell’editoria quotidiana, laddove nel 2001, il totale delle
tirature ha sfiorato le 3.600 milioni di unità.
È tuttavia opportuno ricordare che nel corso del 2000 il settore aveva fatto registrare dieci giornate di sciopero da parte dei giornalisti per il rinnovo del
contratto nazionale di lavoro. Ciò aveva comportato una contrazione del numero delle uscite da parte della maggior parte dei giornali con un diretto
riflesso sui livelli delle tirature complessive annue. Da dati FIEG, basati su un campione di 49 testate quotidiane, emerge, per il 2001,una crescita sia delle
tirature medie (+2%) sia delle vendite medie giornaliere (+0,4%).
I dati relativi ai primissimi mesi del 2002 segnalerebbero un piccolo assestamento del mercato, in conseguenza soprattutto dell’aumento del prezzo di
vendita dei giornali. Nei prossimi mesi, si avrà modo di comprendere meglio gli effetti prodotti dall’adeguamento del prezzo di vendita.
Per quanto riguarda il numero di testate, la tiratura, nonché la diffusione dei quotidiani, al 31 maggio 2001, l’Archivio riportava i dati relativi a 138
quotidiani, editi da 112 imprese editoriali.
Nella Tabella 1.41 sono indicate le quote di mercato, in termini di tiratura, relative al 2001, dei principali gruppi editoriali.
Un anno dopo, si registrano 160 testate quotidiane attive nel 2001, edite da 126 imprese editoriali. Sembra dunque essere aumentato il numero delle
imprese editrici di più testate, anche se lo scenario complessivo conferma l’assoluta prevalenza di imprese monotestata.
Come si è detto, un’analisi più articolata del mercato dell’editoria quotidiana è possibile solo riferendosi al 2000. In tale anno (sulla base delle elaborazioni
condotte in base ai dati contenuti nell’Archivio dell’informativa di sistema), le copie complessivamente diffuse nel nostro paese si sarebbero accresciute
del 2,7% rispetto al 1999, per attestarsi sui 2.144 milioni di unità (Tabella 1.42).
Sembra essersi finalmente invertito quell’andamento che dal 1997 al 1999 aveva visto la diffusione della stampa quotidiana in Italia in lenta ma costante
contrazione (dai 2.114 milioni di copie nel 1997, ai 2.088 milioni di copie nel 1999). Va, peraltro, sottolineato come il dato sulle copie vendute includa
anche gli effetti della sperimentazione dell’allargamento della rete di vendita e di distribuzione dei giornali. Alla sperimentazione sarebbero riconducibili
circa 27 milioni di copie vendute nel corso del 2000 (1,3%).
Distinguendo per tipologia di quotidiani, le crescite più significative delle copie complessivamente vendute nel nostro paese riguardano, al pari di quanto
già rilevato nel sofferto 1999, i quotidiani economici. Continuano ad attraversare una fase non del tutto favorevole i quotidiani regionali e pluriregionali.
Molto diversificate appaiono anche le performance dei dieci quotidiani più venduti in Italia, che complessivamente rappresentano il 58% dell’intero
mercato nazionale, un punto percentuale in meno di quanto rilevato nel 1999 (Tabella 1.43).
Disaggregando i dati sulle vendite per canale di distribuzione, si tende a rilevare nel corso del 2000 un aumento delle vendite in edicola (+ 1 %), inferiore
a quello medio (+ 2,7%), una buona crescita delle vendite in abbonamento (+6,5%), un deciso incremento delle vendite attraverso altri canali distributivi
(+59%). In quest’ultimo dato pesano, come appena segnalato, gli effetti della sperimentazione di vendita dei quotidiani in nuovi sbocchi commerciali.
Risultati che, nel loro complesso, sembrano incoraggiare scelte finalizzate all’allargamento della rete di vendita dei giornali. 1 dati tuttavia non appaiono
ancora sufficienti a verificare del tutto l’esistenza di una significativa elasticità della domanda rispetto alla dimensione della leva distributiva. Le vendite in
edicola costituiscono comunque la quota di gran lunga più rilevante (pari nel 2000 all’86%) dell’intero mercato dell’editoria quotidiana (Tabella 1.44).
Le vendite in abbonamento continuano, viceversa, a rappresentare una percentuale complessivamente esigua del mercato, ferma ancora al 10%. Si tratta
di una quota molto lontana da quella che tale canale distributivo fa registrare nella maggior parte degli altri paesi. 1 dati della World Press Trends
indicano, per il 2000, la percentuale delle copie diffuse tramite abbonamento oscillante tra il 26% della Francia, il 69% della Germania, fino a giungere al
91% dell’Olanda, con il dato anomalo della Gran Bretagna (13%). Il sistema dell’abbonamento stenta ancora, come anche segnalato nella relazione dello
scorso anno, ad affermarsi come un vero incentivo all’acquisto, anche perché, almeno fino al recente passato, penalizzato dalle inefficienze del servizio
postale e dall’allungamento dei tempi di consegna. Appare, tuttavia, di un qualche significato rilevare come a beneficiare della ripresa del mercato
editoriale siano stati soprattutto i quotidiani economici, ovvero la categoria caratterizzata dalle più alte incidenze di copie vendute in abbonamento (oltre il
40%).
Per quanto riguarda l’analisi dell’andamento dei ricavi editoriali delle imprese editrici, non verranno considerati i dati relativi ai ricavi non afferenti all’attività
tipica delle imprese editrici, il cui peso nei bilanci delle imprese editrici di quotidiani, in genere, oscilla tra il 5% e il 7% del totale delle entrate.
Nel 2000 le imprese editrici di quotidiani hanno realizzato ricavi dalla vendita di copie, di spazi pubblicitari e da altre attività editoriali per un ammontare
valutabile di poco inferiore ai 6500 miliardi di lire, con un aumento del 7,2% rispetto all’anno precedente, allorquando i ricavi dall’attività caratteristica
erano stati pari a 6.034 miliardi di lire (Tabella 1.45).
Il 2000 si configura dunque come un anno decisamente positivo per il fatturato delle imprese editrici di quotidiani. Anche in quest’anno, la crescita dei
ricavi è trainata soprattutto dagli investimenti pubblicitari. Nel corso del 2000, la pubblicità ha assicurato alle imprese editrici ricavi per oltre 1.750 milioni
di euro, il 13% in più rispetto a quanto registrato nel 1999. La pubblicità ha così ulteriormente rafforzato il ruolo di principale fonte di reddito per le imprese
editrici di quotidiani (Tabella 1.46), rappresentando – senza considerare i ricavi diversi dall’attività tipica – il 53% del totale dei ricavi, ben quattordici punti
percentuali in più a quanto registrato appena quattro anni prima.
La crescita dei ricavi da vendita di copie è stata invece nel corso del 2000 più contenuta, nell’ordine del 2,5%, in linea con l’aumento della diffusione
complessiva (2,7%). 1 ricavi da altre attività editoriali (vendita libri, videocassette, diritti di riproduzione, ecc.) proseguono nel loro andamento altalenante.
Nel corso del 2000, tale tipologia di ricavi si è attestata intorno ai 350 miliardi di lire, pari al 5% dei ricavi. Quest’ultima tipologia di ricavi dipende in gran
parte dalle iniziative promozionali messe in atto dalle diverse imprese editrici, consistenti nel vendere in abbinamento con il quotidiano altri prodotti
editoriali (cassette, libri).
Le dinamiche dei ricavi presentano non marginali differenze all’interno dell’universo delle imprese editrici considerate. Le prime cinque imprese editrici di
quotidiani hanno visto accrescersi nel corso del 2000 i propri ricavi in misura superiore alla già significativa media di tutto il settore. La quota del fatturato
complessivo delle cinque più importanti imprese editrici di quotidiani si è così rafforzata, passando dal 58% al 60% (Tabella 1.47).
A trainare la crescita dei ricavi delle principali imprese editrici di quotidiani sono stati sempre i ricavi pubblicitari. Si è, dunque, ulteriormente rafforzata la
quota di pubblicità raccolta dai cinque principali attori del mercato dell’editoria quotidiana, accresciutasi nel corso del 2000 di tre punti, passando dal
61% al 64%. Così come si è accresciuta la quota di ricavi derivanti da altre attività editoriali di pertinenza dei principali gruppi editoriali giunta al 78%. Tale
dato testimonia come il ricorso ad attività promozionali tenda ad essere molto più frequente tra le testate leader. Anche se di poco, si è invece ridotta
l’incidenza delle principali cinque imprese editrici sul totale dei ricavi dalla vendite di copie, scesa dal 53% al 52%.
L’editoria periodica
L’analisi del mercato dell’editoria periodica risulta tradizionalmente meno agevole di quella realizzabile sui quotidiani. Si è, infatti, di fronte ad un universo
di testate molto più numeroso (al 31 maggio 2001, nell’Archivio dell’informativa di sistema se ne contavano 4.134), estremamente eterogeneo, in continuo
mutamento. Accanto a settimanali e mensili con uscita regolare e con presenza sul mercato ormai consolidata, vi è un gran numero di periodici fuori
commercio (newsletter, testate a carattere pubblicitario, ecc.) c/o di pubblicazioni di carattere non continuativo. A complicare ulteriormente il quadro di
analisi, vi è poi un non trascurabile numero di periodici che annualmente entra ed esce dal mercato. Per l’analisi delle tirature e della diffusione delle
testate periodiche, cosi come dei ricavi delle relative imprese editrici, appare necessario, comunque preferibile, affidarsi ad un campione omogeneo di
giornali periodici. Per l’esame del mercato del 2000, si è fatto riferimento ad un campione composto da 434 periodici presenti nell’Archivio.
Il 2000 appare configurarsi come un anno difficile per il settore dell’editoria periodica: la tiratura netta si è ridotta del 3%, la diffusione di oltre il 5% (Tabella
1.48).
Il quadro della domanda di periodici appare tuttavia meno negativo, se si tiene conto dell’effettivo numero di uscite verificatesi per ciascuna testata. Si
può così rilevare come nel corso del 2000, per i periodici venduti in edicola, la tiratura media per singolo numero sia rimasta sostanzialmente invariata
(+0,3%) e la diffusione media, sempre per singolo numero, abbia subito di fatto solo assestamento (-0,9%). Questi ultimi dati risultano nel loro complesso
non molto distanti da quelli analoghi elaborati dalla Fieg con riferimento ad un campione di 50 testate rilevate da ADS (rispettivamente +1,01% e 0,14%).
Va, peraltro, ricordato come il mercato dei periodici abbia beneficiato nel corso del primo semestre del 2000 degli effetti della sperimentazione
dell’allargamento della rete di vendita. Le stime elaborate dal Dipartimento di economia dell’Università di Parma segnalerebbero per i periodici una
domanda aggiuntiva conseguente alla sperimentazione nell’ordine del 4,5%. Ciò costituisce in qualche misura il segnale di come il sistema distributivo
rappresenti una delle aree critiche non solo per l’editoria quotidiana ma anche per quella periodica. Nel corso del 2000, i consumi dei periodici in Italia
sembrerebbero quindi aver trovato proprio nell’allargamento delle rete di vendita un fattore di compensazione ad una dinamica tendenziale decisamente
negativa.
Proprio i periodici venduti in edicola – quelli quindi coinvolti dalla sperimentazione dei nuovi canali di vendita – si caratterizzano per le performance meno
brillanti. Per questa tipologia di quotidiani, il 2000 si è chiuso prescindendo dall’effettivo numero di uscite – con una riduzione ancor più marcata del totale
delle tirature nette (-3,4%) e della diffusione complessiva (-7,4%).
I dati disaggregati per canale di vendita (Tabella 1.49) mettono in evidenza una decisa flessione delle vendite in edicola (-8%), un significativo
arretramento degli abbonamenti (-4%). Le vendite di periodici negli altri canali distributivi, che assomma in sé i risultati della sperimentazione, sono invece
rimaste sostanzialmente stabili (+0,6%).
La ripartizione per canale di distribuzione delle copie diffuse appare complessivamente più equilibrata di quella che caratterizza il mercato dell’editoria
quotidiana (Tabella 1.50). Le vendite in edicola assorbirebbero poco più del 30% del totale delle copie diffuse, l’abbonamento circa il 40%. Le copie
diffuse gratuitamente rappresenterebbero poco meno di un quarto del totale delle copie diffuse, un’incidenza più che doppia a quella che caratterizza il
settore dei quotidiani. Tale dato testimonia ancora una volta la presenza nel mercato dell’editoria periodica di un numero rilevante di testate che fanno
capo a editori non puri.
Se si pone l’attenzione sui soli periodici distribuiti in edicola, appare più contenuta la quota di copie vendute in abbonamento, pari nel 2000, all’interno del
campione considerato di testate, a poco più del 12%. All’interno di questo segmento dell’offerta di stampa periodica, la quota di mercato veicolata dagli
abbonamenti appare sostanzialmente analoga a quella registrata per i quotidiani.
Anche in questo caso, il confronto internazionale mette in luce la particolarità del caso italiano. I dati contenuti nel World Press Trends collocano l’Italia tra
i paesi con le più basse incidenze di copie di periodici vendute in abbonamento. Le criticità presenti nel nostro sistema distributivo tendono dunque a
penalizzare lo sviluppo anche del mercato dell’editoria periodica.
Il comparto della stampa periodica, malgrado la presenza di un numero ampio e variegato di testate, appare caratterizzarsi per una non trascurabile
concentrazione del mercato. Pur non considerando le testate periodiche nate come supplementi di quotidiani – che come è noto si contraddistinguono
per un significativo numero di copie diffuse – le prime venti testate nazionali periodiche rappresentano, all’interno del campione preso a riferimento – oltre
il 20% del totale della diffusione (Tabella 1.51). Così come nel 1999, la dinamica della domanda di questo gruppo di periodici risulta nel 2000 migliore di
quella registrata per l’intero comparto, -1% rispetto al -5,7%. Sono questi, d’altra parte, i periodici che più di tutti gli altri hanno risentito degli effetti della
sperimentazione dell’allargamento della rete di vendita. Il risultato è che nel 2000 si è assistito ad un ulteriore rafforzamento della concentrazione del
mercato dell’editoria periodica.
Nel 2000, i ricavi relativi ad un campione omogeneo e significativo di oltre 300 imprese periodiche hanno registrato un lievissimo incremento, inferiore
all’1% (Tabella 1.52). La crescita, rilevante, dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari (+ 12,4%) e quella più contenuta dei ricavi per vendite di
copie (+3,4%) hanno più che contrastato la forte riduzione del fatturato legato ad altre attività (editoriali e non ), risultata pari a quasi 111 %. Interessante
notare come, pur di fronte ad un calo della diffusione, le imprese editrici di periodici siano riuscite ad assicurarsi una crescita dei ricavi da vendite da
copie. Ciò è stato possibile, verosimilmente, attraverso un non marginale ritocco del prezzo di copertina c/o degli abbonamenti.
L’analisi dei dati fa intravedere un certo processo di riposizionamento delle diverse fonti di ricavo. La vendita per copie rappresenta ormai la metà
dell’intero fatturato delle imprese editrici di periodici. Il peso della pubblicità si è accresciuto nel corso del 2000 di oltre due punti percentuali, pur
continuando ad incidere per meno di un quarto del totale, allorché è ben oltre il 50% per le imprese editrici di quotidiani. Si riduce, invece, la quota di
ricavi che deriva da altre attività, editoriali e non, scesa nel 2000 al 27%. Questa componente di ricavo si conferma ancora una volta ad elevata volatilità e
maggiormente influenzata da fattori congiunturali.
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ DEGLI APPALTI E DEI LAVORI PUBBLICI
La Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio ha approvato in via definitiva il disegno di legge presentato dal Governo recante “Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti” con il quale, tra l’altro, è stata modificata la normativa sulla pubblicità in materia di appalti e di lavori pubblici.
Nell’ambito del provvedimento, è stata recepita la proposta avanzata da tempo dalla Federazione di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di
pubblicità degli appalti e delle concessioni, sanzionandone l’inosservanza.
Infatti la lettera s) del comma 1 dell’articolo 7 del disegno di legge approvato dalla Camera ha modificato il comma 2 dell’articolo 29 della legge 11
febbraio 1994, n.109 in materia di lavori pubblici, individuando in maniera chiara il soggetto incaricato di assicurare il rispetto delle forme di pubblicità in
materia di appalti e di lavori pubblici previste dalla normativa e sanzionando la mancata osservanza delle disposizioni stesse.
Il rinnovato comma 2 dell’articolo 29 della legge n. 109/1994 fa obbligo non solo, come peraltro già previsto dalla normativa in vigore, di inserire le spese
relative alla pubblicità nel quadro economico degli appalti e delle concessioni in materia di opere e lavori pubblici, ma prevede l’obbligo per le
amministrazioni di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità tramite il responsabile del procedimento il quale, in caso di mancata
osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità previste dalla normativa, senza alcuna possibilità di rivalsa
sull’amministrazione.
Il responsabile del procedimento, previsto dal comma 10 dell’articolo 80 del DPR n.544/1999 recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici e indicato sugli stessi bandi, avvisi e inviti di gara, dovrà rispondere quindi personalmente della mancata osservanza delle
disposizioni relative alla pubblicità degli appalti e delle concessioni in materia di opere e lavori pubblici.
Fieg Notizie rietiene utile riassumere di seguito gli aspetti salienti della disciplina in materia di pubblicità di appalti e concessioni.
L’articolo 29 della legge n. 109/1994 detta le norme regolatrici in materia di pubblicità di appalti e concessioni, rinviando l’individuazione delle forme e
delle modalità della pubblicità al successivo Regolamento (DPR 554/1999). L’articolo prevede forme di pubblicità a livello nazionale per bandi e avvisi di
gara per lavori di importo superiore ad un milione di Euro, Iva esclusa, e forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale per bandi e avvisi
di gara per lavori di importo inferiore ad un milione di Euro, sempre Iva esclusa.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto di appalto o della concessione, anche nei casi
di aggiudicazione mediante trattativa privata, devono provvedere – mediante forme di pubblicità a livello nazionale (per lavori di importo superiore ad un
milione di Euro) e forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale (per i lavori di importo inferiore ad un milione di Euro) – alla
pubblicazione “dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell’importo di
aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro
compimento ed effettuazione, dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo, dell’importo finale del lavoro”.
Qualora l’importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultimazione dei lavori ritardi di oltre sei
mesi rispetto al tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiudicazione o dell’affidamento si fa obbligo all’aggiudicatario o all’affidatario di
predisporre forme di pubblicità – a livello nazionale per lavori di importo superiore ad un milione di Euro e a livello regionale e provinciale per lavori di
importo inferiore – con le quali si rendono note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei lavori.
Qualora, infine, si verifichino casi di contenzioso e le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento
dei lavori, gli organi giudicanti devono disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità precedentemente illustrate,
ossia forme di pubblicità a livello nazionale per lavori di importo superiore ad un milione di Euro e a livello regionale e provinciale per lavori di importo
inferiore.
Il comma 2 dell’articolo 29, modificato dal “collegato infrastrutture” alla legge finanziaria 2002 approvato il 17 luglio scorso, prevede ora, come già
precisato in premessa, che le spese relative alla pubblicità devono costituire parte integrante del quadro economico del progetto quali somme a
disposizione dell’amministrazione e che la stessa amministrazione è tenuta ad assicurare il rispetto delle relative disposizioni tramite il responsabile del
procedimento, “il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate,
senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione”.
Le forme di pubblicità previste dall’art.29 della legge n. 109/1994 sono individuate dall’articolo 80 del Regolamento.
Relativamente alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sui giornali sono previste tre diverse fasce di appalti suddivise per valore dei lavori:
a) per i lavori di importo pari o superiore ad un milione di Euro gli avvisi e i bandi previsti dall’articolo 29 della legge 109/94 devono essere pubblicati,
per estratto, “su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i
lavori” (comma 2 e 3 dell’articolo 80);
b) per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati, per estratto, “su almeno due dei
principali quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori” (comma 4 dell’art.80);
c) per i lavori inferiori a 500.000 Euro non vige alcun obbligo di pubblicazione di avvisi e bandi sui giornali (comma 5 dell’art.80).
Gli estratti di avvisi e di bandi di gara devono contenere le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la
data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione
dell’offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l’indirizzo dell’ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie, il nome del responsabile del
procedimento. Negli allegati del Regolamento sono pubblicati gli schemi per gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi degli appalti
aggiudicati.
Le stesse modalità previste per gli avvisi e i bandi di gara precedentemente illustrate, ossia la suddivisione per tre diverse fasce di appalti per valore dei
lavori, devono essere osservate per la pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i lavori aggiudicati. Pertanto le amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto di appalto o della concessione, anche nei casi di aggiudicazione mediante
trattativa privata, devono provvedere alla pubblicazione sui giornali dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del
sistema di aggiudicazione adottato, dell’importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, del nominativo del direttore dei lavori
designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo e dell’importo finale
del lavoro.
Analoghe forme e modalità di pubblicità devono essere realizzate dall’aggiudicatario o dall’affidatario allorquando l’importo finale dei lavori superi di più
del 20 per cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultimazione dei lavori ritardi di oltre sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell’opera
fissato all’atto dell’aggiudicazione o dell’affidamento. In questo caso, tramite avvisi sui giornali si devono rendere note le ragioni del maggior importo e/o
del ritardo nell’effettuazione dei lavori.
Qualora, infine, si verifichino casi di contenzioso e le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento
dei lavori, gli organi giudicanti devono disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità precedentemente illustrate.
Il comma 9 dell’articolo 80 provvede a definire i quotidiani nazionali, i quotidiani regionali e provinciali. I quotidiani nazionali sono “quelli aventi una
significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale”; i quotidiani
regionali o provinciali sono “quelli diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale”. Ai quotidiani provinciali sono equiparati i periodici a diffusione locale con almeno
due uscite settimanali a condizione che abbiano il “formato, l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani”.
PUBBLICITÀ STAMPA SECONDO L’OSSERVATORIO FCP-FIEG
Nei primi cinque mesi del 2002, gli investimenti pubblicitari sulla stampa (quotidiani e periodici), secondo i dati dell’Osservatorio FCP-FIEG, hanno
raggiunto 1.084 milioni di euro, con una flessione del 7% rispetto al corrispondente periodo del 2001. Si tratta di 81,5 milioni di euro in meno per i giornali
e la cifra è cospicua, soprattutto in un periodo in cui i bilanci delle aziende editrici di giornali devono accusare qualche battuta d’arresto anche sul fronte
della diffusione.
Tuttavia, può essere in qualche misura consolante la circostanza che il calo della pubblicità si vada attenuando (nei primi mesi dell’anno la flessione
marciava a ritmi a due cifre, mentre ad aprile era stata del 7,7%), lasciando intravedere spiragli che inducono a sperare in una seconda metà dell’anno
più positiva della prima.
Il calo risulta leggermente più contenuto per i quotidiani (-6,5%) che per i periodici (-7,7%). Peraltro questi ultimi hanno fatto registrare una più accentuata
decelerazione del trend (ad aprile, la flessione era stata del 9,2%), mentre per i quotidiani il miglioramento rispetto ai primi quattro mesi è stato più
contenuto (+6,9% ad aprile).
Per i quotidiani, in particolare, la pubblicità commerciale locale ha continuato a crescere (+ 2,7%), mentre la commerciale nazionale si è mantenuta in
territorio negativo (-11%), anche se con qualche segnale di miglioramento rispetto ad aprile (-11,9%). Ancora negative sono risultate sia la pubblicità
rubricata (-0,8%) che quella di servizio (-8,3%).
Per quanto riguarda i periodici, il comparto che ha subito i contraccolpi più forti della sfavorevole congiuntura è stato quello dei settimanali (-8,5%), sia
pure in presenza di un risultato di gran lunga migliore rispetto ad aprile (-10,5%). Per i mensili, la flessione è stata del 7,6% e, anche in questo caso, il
risultato è migliorato rispetto ad aprile (-8,3%). Hanno continuato a far registrare un risultato positivo le testate con altra periodicità’ (+3,2%), la cui
incidenza sul fatturato totale dei periodici è peraltro piuttosto limitata.
EVOLUZIONE INVESTIMENTI PUBBLICITARI
Nei primi cinque mesi del 2002, gli investimenti pubblicitari complessivi sui mezzi classici hanno subito una contrazione del 4,5% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
È quanto si ricava dagli ultimi dati rilevati dalla Nielsen. Un’indicazione ancora negativa, dunque, anche se la situazione sembra migliorare, sia pure di
poco, rispetto ai primi mesi del corrente anno.
Per la stampa, i dati Nielsen sono per lo più in linea con quelli pubblicati dall’Osservatorio FCP-FIEG. Il calo del fatturato è stato del 7,5% (7% secondo
l’Osservatorio), ed ha interessato pressoché nella stessa misura quotidiani (-7,4%) e periodici (-7,6%).
Più contenuta è stata la flessione del fatturato pubblicitario televisivo (-1,9%). Per la Rai il calo è stato soltanto dello 0,8%, mentre Mediaset ha subito una
contrazione più ampia (-2,3%). Per le altre reti, ancora in caduta La7 (-9,4%), mentre Mtv sia pure decelerando, continua a crescere (+2,2%).
Va sottolineato, soprattutto per quanto riguarda le emittenti Rai, che la leggera diminuzione degli introiti pubblicitari è spiegabile anche con l’aumento
piuttosto sostenuto dei tempi di programmazione (+5,8%) e del numero degli annunci (+7%). Le cifre sono eloquenti ed indicano l’adozione di politiche
tariffarie basate su ampi sconti per tamponare in qualche misura il calo pubblicitario.
Poiché la contrazione del fatturato delle televisioni è stata nettamente inferiore a quella degli investimenti complessivi, si è assistito ad un ulteriore
consolidamento della quota di mercato detenuta dalle Tv, passata dal 55,8 al 57,3%, ed alla pressoché corrispondente perdita di share della stampa,
passata dal 37,1 al 35,9%.
PROCESSI E PROBLEMI
IL MESSAGGIO DEL CAPO DELLO STATO ALLE CAMERE
Vivo apprezzamento è stato espresso dalla Fieg per i contenuti del messaggio sul pluralismo e l’imparzialità dell’informazione che il Presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha inviato alle Camere il 23 luglio scorso.
Nel comunicato della Federazione è stato sottolineato come la carta stampata che, in questo momento, attraversa un periodo particolarmente difficile,
veda nel messaggio del Presidente della Repubblica il più autorevole richiamo al Governo e al Parlamento sulla necessità di garantire, con atti concreti, la
pluralità dei mezzi di informazione, evitando l’aggravarsi di squilibri che, rischiando di emarginare alcuni mezzi, arrecherebbero danni gravi alla
democrazia.
La stampa quotidiana e periodica, con la estrema varietà delle sue posizioni, rappresenta il più efficace strumento di difesa e di sviluppo del pluralismo
purché vengano garantite le condizioni fondamentali dell’economicità delle imprese editrici, premessa indispensabile della loro indipendenza.
Il messaggio del Presidente della Repubblica rappresenta – secondo la Fieg – il richiamo a non perdere di vista l’obiettivo della difesa della pluralità dei
mezzi quale premessa del pluralismo delle opinioni e a non coltivare la pericolosa illusione che il progresso tecnologico possa garantire automaticamente
il pluralismo.
Data l’importanza dei temi affrontati dal Capo dello Stato, che investono l’intero sistema dell’informazione in Italia, Fieg Notizie pubblica di seguito il testo
completo del messaggio.
“Onorevoli Parlamentari,
la garanzia del pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta; si tratta
di una necessità avvertita dalle forze politiche, dal mondo della cultura, dalla società civile.
Il principio fondamentale del pluralismo, sancito dalla Costituzione e dalle norme dell’Unione Europea, è accolto in leggi dello Stato e sviluppato in
importanti sentenze della Corte Costituzionale.
Il tema investe l’intero sistema delle comunicazioni, dalla stampa quotidiana e periodica alla radiotelediffusione e richiede un’attenta riflessione sugli
apparati di comunicazione anche alla luce delle più recenti innovazioni tecnologiche e della conseguente diffusione del sistema digitale. Il mondo
appare sempre più un insieme di mezzi e di reti interconnesse, che abbracciano l’editoria giornalistica, la radiotelevisione, le telecomunicazioni.
Per quanto riguarda il settore della stampa, la legge 5 agosto 1981, n. 416, fissa limiti precisi alle concentrazioni e detta norme puntuali per la loro
eliminazione ove esse vengano a costituirsi. Secondo i dati forniti dal Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella sua Relazione
annuale sull’attività svolta, presentata il 12 luglio scorso, i limiti posti dalla legge alle concentrazioni in materia di stampa risultano rispettati.
Per quanto concerne l’emittenza televisiva, dopo la sentenza n. 826 del 1988, nella quale la Corte Costituzionale affermava che il pluralismo “non
potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato”, il Parlamento approvò la legge 6 agosto 1990, n.
223, per disciplinare il sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si tratta della prima legge organica che, nel suo articolo 1, dopo aver affermato il
preminente interesse generale della diffusione di programmi radiofonici e televisivi, definisce i principi fondamentali del sistema: “il pluralismo,
l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto
della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione”.
La successiva legge 31 luglio 1997, n. 249, ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ha dettato norme con le quali ha precorso, con
lungimiranza, il tema della cosiddetta “convergenza multimediale”, tra telecomunicazioni e radiotelevisione, attribuendo all’Autorità indipendente
competenza su entrambi i settori.
Dato essenziale della normativa in vigore è il divieto di posizioni dominanti, considerate di per sé ostacoli oggettivi all’effettivo esplicarsi del pluralismo.
La giurisprudenza costituzionale, sviluppatasi nell’arco di un quarto di secolo, ha trovato la sua sintesi nella sentenza n. 420 del 1994, nella quale la
Corte ha richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del
pensiero, e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all’informazione.
Questi principi hanno avuto conferma nell’aprile scorso nella sentenza n. 155 del 2002 della stessa Corte che, richiamando i punti essenziali delle
precedenti decisioni, ha ribadito l’imperativo costituzionale, secondo cui il diritto di informazione garantito dall’art. 21 della Costituzione deve essere
“qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di
compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati
forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”.
Tale sentenza è particolarmente significativa là dove pone in rilievo che la sola presenza dell’emittenza privata (cosiddetto pluralismo “esterno”) non è
sufficiente a garantire la completezza e l’obiettività della comunicazione politica, ove non concorrano ulteriori misure “sostanzialmente ispirate al
principio della parità di accesso delle forze politiche” (cosiddetto pluralismo “interno”).
I principi e i valori del pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione nel settore delle comunicazioni elettroniche sono stati richiamati e hanno trovato
sistemazione organica in quattro recenti Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, che dovranno essere recepite dai Paesi
membri entro il luglio del 2003. Il contenuto di queste Direttive è in sintonia con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che, nel secondo
comma dell’articolo 11, sancisce espressamente il rispetto del pluralismo e la libertà dei media.
Nelle premesse di tali Direttive sono indicate le finalità di una politica comune europea in materia di informazione. Viene, in particolare, definito il
concetto di libertà di espressione, precisando che questa “comprende la libertà di opinione e la libertà di trasmettere informazioni e idee, nonché la
libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo”.
In particolare, nella Direttiva denominata “Direttiva quadro”:
– viene specificato che “la politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obiettivi di interesse generale, quali la libertà di
espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l’imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l’inclusione sociale, la protezione dei
consumatori e la tutela dei minori;
– sì fa obbligo agli Stati membri di “garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l’imparzialità delle
loro decisioni”;
– è riservato grande spazio all’assetto del mercato e all’esigenza di assicurare un regime concorrenziale.
***
Nel volgere di pochi anni anche l’Italia disporrà delle nuove possibilità che l’evoluzione della tecnologia mette a disposizione dell’emittenza
radiotelevisiva. Questo sviluppo produrrà un allargamento delle occasioni di mercato e rappresenterà un freno alla costituzione o al rafforzamento di
posizioni dominanti, pur nella necessaria considerazione delle dimensioni richieste dalle esigenze della competizione nell’ambito del più ampio mercato
europeo e mondiale.
La legge 30 marzo 2001, n. 66, prevede, in proposito, che “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri
devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2006".
E, tuttavia, il pluralismo e l’imparzialità dell’informazione non potranno essere conseguenza automatica del progresso tecnologico. Saranno, quindi,
necessarie nuove politiche pubbliche per guidare questo imponente processo di trasformazione. È questo un problema comune a tutti i paesi europei,
oggetto di vivaci dibattiti e di proposte innovative.
***
Onorevoli Parlamentari,
la prospettiva della nuova realtà tecnologica, il quadro normativo offerto dalle recenti Direttive comunitarie e le chiare indicazioni della Corte
Costituzionale richiedono l’emanazione di una legge di sistema, intesa a regolare l’intera materia delle comunicazioni, delle radiotelediffusioni,
dell’editoria di giornali e periodici e dei rapporti tra questi mezzi.
Nel redigere tale legge occorrerà tenere presente, per quanto riguarda la radiotelevisione, il ruolo centrale del servizio pubblico. Il trattato di
Amsterdam, che vincola tutti i paesi dell’Unione Europea, muove dal presupposto “che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è
direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di
comunicazione”.
Nell’atteso testo normativo dovrà trovare coerente sistemazione la disciplina della tutela dei minori, troppo spesso non tenuta nella dovuta
considerazione nelle programmazioni delle emittenti televisive.
È fondamentale, inoltre, che la nuova legge sia conforme al Titolo V della Costituzione, che all’articolo 117 ha assegnato alle Regioni un preciso ruolo
nella comunicazione, considerando questa materia ricompresa nella legislazione concorrente insieme a quella della promozione e dell’organizzazione di
attività culturali, che ne costituisce un logico corollario. Secondo la riforma costituzionale, spetta allo Stato di determinare i principi fondamentali in dette
materie, mentre alle Regioni è conferito il compito di sviluppare una legislazione che valorizzi il criterio dell’articolazione territoriale della comunicazione
come espressione delle identità e delle culture locali.
Nella definizione di tali principi fondamentali, lo Stato svolge la sua essenziale funzione di salvaguardia dell’unità della Nazione e della identità culturale
italiana. Essi costituiscono la più valida cornice, entro la quale trova esplicazione il pluralismo culturale, ricchezza inestimabile del nostro Paese,
sorgente di libera formazione della pubblica opinione.
La cultura – questo è mio convincimento profondo – è il fulcro della nostra identità nazionale; identità che ha le sue radici nella formazione della lingua
italiana e che, negli ultimi due secoli, si è sviluppata in una continuità di ideali e di valori dal Risorgimento alla Resistenza, alla Costituzione
repubblicana.
Nel preparare la nuova legge, va considerato che il pluralismo e l’imparzialità dell’informazione, così come lo spazio da riservare nei mezzi di
comunicazione alla dialettica delle opinioni, sono fattori indispensabili di bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell’opposizione: questo tanto più
in un sistema come quello italiano, passato dopo mezzo secolo di rappresentanza proporzionale alla scelta maggioritaria.
Quando si parla di “statuto” delle opposizioni e delle minoranze in un sistema maggioritario, le soluzioni più efficaci vanno ricercate anzitutto nel quadro
di un adeguato assetto della comunicazione, che consenta l’equilibrio dei flussi di informazione e di opinione.
Anche a tal fine, la vigilanza del Parlamento, in coordinamento con l’Autorità di garanzia, potrebbe estendersi all’intero circuito mediatico, pubblico e
privato, allo scopo di rendere uniforme ed omogeneo il principio della “par condicio”.
Parametri di ogni riforma devono, in ogni caso, essere i concetti di pluralismo e di imparzialità, diretti alla formazione di una opinione pubblica critica e
consapevole, in grado di esercitare responsabilmente i diritti della cittadinanza democratica.
***
Riassumo le considerazioni fin qui svolte, dalle quali emergono alcuni obiettivi essenziali:
– specificazione normativa – tenendo conto delle variazioni introdotte dalle innovazioni tecnologiche in continua evoluzione – dei principi contenuti
nella legislazione vigente e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale;
– attuazione delle Direttive comunitarie che l’Italia dovrà recepire entro il luglio del 2003;
– definizione di un quadro normativo per l’attivazione della competenza concorrente delle Regioni nel settore delle comunicazioni, secondo quanto
previsto dall’articolo 117 del nuovo Titolo V della Costituzione;
– perseguimento dello scopo fondamentale di meglio garantire, attraverso il pluralismo e l’imparzialità dell’informazione, i diritti fondamentali
dell’opposizione e delle minoranze.
Onorevoli Parlamentari,
ho voluto sottoporre ai rappresentanti eletti della Nazione queste riflessioni, perché avverto che sta a noi tutti provvedere per il presente e, al tempo
stesso, guardare al futuro, prefigurando e preparando con lungimiranza un sistema di valori e di regole che salvaguardi e sostenga la vita e l’azione
delle nuove generazioni.
Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e delle reti di comunicazione è qualcosa di più di un avanzamento tecnico: configura un salto di qualità;
muta il contesto nel quale si esplica la vita culturale e politica dei popoli; apre straordinarie possibilità di conoscenza, di nuovi servizi, di
partecipazione, di crescita individuale e collettiva.
Dobbiamo vivere questo momento di transizione con consapevolezza e fiducia. Un processo di innovazione affidato alle forze della società, promosso e
accompagnato dall’azione pubblica in una appropriata cornice normativa, è la base per una nuova stagione di sviluppo morale e materiale della
Nazione.
È questa una sfida che coinvolge tutte le istituzioni: saper tradurre l’innovazione in una grande opportunità di formazione per i cittadini.
***
Non c’è democrazia senza pluralismo e imparzialità delle informazioni: sono fiducioso che l’azione del Parlamento saprà convergere verso la
realizzazione piena di questo principio.
Roma, dal Quirinale il 23 luglio 2002.”
DELIBERA DELLA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI RIVENDITA. PRESA DI POSIZIONE DELLA FIEG
In merito agli indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica all’interno del territorio lombardo approvati il 10
luglio scorso dal Consiglio della Regione Lombardia su proposta della Giunta regionale, la Fieg ha manifestato la propria contrarietà al provvedimento,
criticandone i contenuti discriminatori e la sua difformità rispetto alla circolare applicativa emanata dal Ministero delle attività produttive a fine 2001.
In un comunicato del 12 luglio scorso, la Federazione degli editori ha sottolineato come la Regione Lombardia, discostandosi dalla normativa nazionale e
dal relativo chiarimento ministeriale, abbia disposto che gli esercizi commerciali che intendano richiedere l’autorizzazione per la vendita della stampa in
qualità di punto vendita non esclusivo possano porre in commercio o i soli quotidiani o i soli periodici. Restano esclusi da tale limitazione gli esercizi
commerciali che nel periodo di sperimentazione abbiano venduto sia i quotidiani sia i periodici per i quali è consentito proseguire nella
commercializzazione di entrambe le tipologie di prodotto editoriale.
Da tale decisione consegue – secondo la Fieg – un’inspiegabile discriminazione tra le medesime tipologie di punti di vendita non esclusivi per il solo fatto
di aver partecipato o meno alla sperimentazione, dal momento che presso alcune strutture commerciali sarà possibile proseguire nella
commercializzazione di entrambe le tipologie di prodotto mentre ad altre, anche appartenenti alla stessa insegna commerciale, viene imposta la scelta tra
la vendita dei soli quotidiani o dei soli periodici.
Tale inspiegabile disparità scoraggerà gli esercizi commerciali dall’intraprendere l’offerta della stampa e comporterà un disservizio nei confronti dei
consumatori, i quali si troveranno disorientati dal fatto che in un determinato esercizio sarà consentito acquistare sia i quotidiani sia i periodici mentre in
altri appartenenti al medesimo settore merceologico sarà possibile trovare solamente un tipo di prodotto editoriale.
La Fieg è costretta a constatare che la possibilità di poter offrire in esercizi diversi un’ulteriore occasione di incontro tra la stampa ed i consumatori viene
ostacolata da scelte regionali che, al solo e dichiarato fine di difendere il privilegio degli edicolanti, danneggiano i giornali, i consumatori e i commercianti.
Il basso indice di diffusione della stampa – conclude il comunicato della Fieg – richiederebbe, invece, lo sforzo da parte di tutti i soggetti competenti
affinché siano stabilite correttamente, anche negli ambiti istituzionali locali, le condizioni per consentire una maggiore diffusione dei prodotti di
informazione a mezzo stampa, conformemente alle finalità perseguite dal legislatore nel disporre un – seppur cauto e limitato – allargamento della
tipologia dei punti vendita dei giornali quotidiani e periodici.
IVA SULLE CESSIONI COME CARTA DA MACERO DI COPIE INVENDUTE
Con risoluzione n. 231/E del 15 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, ha risposto ad un’istanza di interpello
avanzata da un’impresa editrice sul trattamento Iva da applicare ai prodotti editoriali invenduti, ceduti successivamente come carta da macero.
Nella risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’indirizzo a più riprese espresso in passato dal Ministero delle finanze (vedi, da ultimo, la circolare
n. 328/E del 24.12.1997) che, nell’ipotesi in cui l’Iva sia stata applicata con il sistema della forfetizzazione della resa, la ricommercializzazione da parte
degli editori, sotto la medesima veste editoriale, di prodotti editoriali che hanno costituito resa effettiva non realizza presupposti impositivi in quanto i
medesimi hanno già formato oggetto di consegna o spedizione e, quindi, sono stati assoggettati all’imposta. Ovviamente, il principio opera soltanto
nell’ipotesi in cui l’imposta sia stata applicata con la forfettizzazione della resa. Resta peraltro a carico degli editori l’onere di provare, con adeguata
documentazione o scritture contabili, che i beni ricommercializzati hanno formato oggetto di effettiva restituzione da parte dei cessionari.
Nella risoluzione viene anche ribadito che il presupposto di esclusione della imponibilità viene meno nelle ipotesi in cui i prodotti resi vengono
ricommercializzati con veste editoriale diversa. Non è chiaro cosa debba intendersi per veste editoriale diversa. Certamente non è rilevante ai fini fiscali
che le copie di una pubblicazione costituenti resa vengano poste in vendita singolarmente, ovvero come raccolta, previo assemblaggio, di due o più
numeri. Infatti, si tratta pur sempre della stessa pubblicazione come, d’altra parte, si evince dal fatto che non è necessaria una nuova registrazione presso
il Tribunale, condizione che l’art. 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972 prevede per l’applicazione del particolare regime Iva per l’editoria ai
periodici. Una diversa veste editoriale potrebbe configurarsi allorché gli stessi contenuti redazionali vengano inseriti in un contesto tipografico nuovo
(nuova copertina, nuovo design grafico e simili).
La risoluzione n. 231 si sofferma anche sull’ipotesi che le copie di pubblicazioni che hanno costituito la resa effettiva vengano cedute come carta da
macero, avendo perso il loro valore intrinseco di prodotto editoriale. In tal caso, oggetto della cessione non è la pubblicazione in quanto tale, ma soltanto il
relativo supporto cartaceo, cossicché deve ritenersi applicabile all’operazione la specifica disposizione prevista dall’art. 74, comma 8, del D.P.R. n.
633/1972 secondo la quale “le cessioni … di carta da macero … sono effettuate senza pagamento dell’imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo
II” e, quindi, innanzitutto, quello della fatturazione.
Peraltro, l’Agenzia delle Entrate, sottolinea che la particolare disciplina contenuta nel citato comma 8 e nei successivi commi 9 e 10 e 11 dell’art. 74
prevede disposizioni diverse a seconda delle caratteristiche soggettive del cedente. Nel caso di cessioni di carta da macero poste in essere dalle
imprese editoriali, che non sono da considerare raccoglitori e rivenditori professionali, ad avviso dell’Agenzia l’imposta non si applica indipendentemente
dall’ammontare delle cessioni effettuate nell’anno precedente, fermi restando il diritto alla detrazione e gli obblighi contabili di cui al titolo secondo del
D.P.R. n. 633/1972.
MISCELLANEA
CARTA DA GIORNALE: PRODUZIONE E CONSUMO
Il consumo apparente di carta da giornale per quotidiani nel primo trimestre del 2002 ha subito una netta contrazione (-21,4%). La difficile congiuntura in
cui versa il settore dell’editoria giornalistica non poteva d’altra parte risparmiare gli approvvigionamenti di materia prima. Il calo è stato soprattutto
evidente nelle importazioni (-24,0%), ma anche la produzione interna ha fatto registrare una pronunciata flessione (-17,9%). Le esportazioni, a loro volta,
pur avendo una consistenza limitata hanno subito un vero e proprio collasso (-58,1%) in ragione dell’andamento dei mercati internazionali la cui
intonazione complessiva è stata negativa, anche perché l’offerta ha largamente sopravanzato la domanda.
Il quadro economico poco favorevole ha inciso anche sul consumo delle altre carte per usi grafici, destinate prevalentemente alla stampa periodica, in
flessione del 4,8%. Peraltro, in questo comparto, la produzione interna ha manifestato una maggiore capacità di tenuta (+0,9%), mentre le importazioni
sono scese in misura piuttosto pronunciata (-13,7%).
CREDITO: TASSO DI RIFERIMENTO A LUGLIO
Dopo la pausa di giugno, il tasso di riferimento per il credito agevolato a industria, commercio artigianato ed editoria ha ripreso ad aumentare, passando a
luglio dal 5,90 al 5,95%. In crescita i principali indicatori ai quali è ancorato il parametro, con oscillazioni di intensità ridotta ma per lo più orientate al
rialzo. Così è stato per i rendimenti effettivi lordi dei titoli pubblici (rendistato), per il rendimento semplice medio delle obbligazioni (rendiob) e per il tasso
di riferimento interbancario (euribor). Sono restati stabili il prime rate Abi e il tasso ufficiale di sconto, fissato al 3,25% lo scorso novembre dalla Bce.
CONFERENZA MONDIALE SULL’EDITORIA ELETTRONICA A BARCELLONA
Nei giorni 17 e 18 ottobre 2002 si terrà a Barcellona la Conferenza mondiale dell’editoria elettronica organizzata dall’IFRA, dall’Associazione mondiale
degli editori di quotidiani (WAN) e dalla Federazione internazionale della stampa periodica.
Coloro che sono interessati a partecipare possono acquisire i dettagli sul programma, sulle singole sessioni di lavoro, sulle modalità di iscrizione e sulle
prenotazioni alberghiere contattando i seguenti siti Internet e indirizzi di posta elettronica:
- www.ifra.com
[email protected]
- www.wan-press.org
[email protected]
- www.fipp.com
[email protected]
FORUM MONDIALE SULLE STRATEGIE DEI QUOTIDIANI A PARIGI
L’Associazione mondiale degli editori di quotidiani (WAN) e l’IFRA hanno organizzato per il 3 e 4 ottobre 2002, il Forum mondiale sulle strategie dei
quotidiani (2002 World Forum on Newspaper Strategy), i cui lavori si terranno nel duecentesco Chateau di Villiers-le Mahieu, situato a circa 30 minuti
d’auto da Parigi e a circa 55 minuti dall’aeroporto Charles De Gaulle.
Il Forum, al quale sono invitati a partecipare gli editori, i direttori e i massimi dirigenti dei giornali quotidiani, si soffermerà sui principali problemi con i quali
l’editoria quotidiana deve confrontarsi oggi e nel prossimo futuro. In particolare, i lavori dovrebbero contribuire a delineare i processi di ristrutturazione più
idonei per perseguire gli obiettivi di una maggiore redditività delle imprese in termini di valore aggiunto e di riduzione dei costi.
Per maggiori informazioni circa la quota di iscrizione e le modalità di registrazione, gli interessati possono contattare direttamente Joanna Jolly della
Segreteria WAN, 25, rue d’Astorg, 75008 Paris, France; tel. 00331/47428500; fax 00331/47424948; e-mail [email protected]. Altre notizie possono
essere acquisite sul sito Internet www.wan-press.org.
I lavori del Forum si terranno in lingua inglese e non è prevista traduzione simultanea in altre lingue.
Gli organizzatori invitano gli interessati a registrarsi con ogni possibile sollecitudine, dato che i partecipanti non possono superare il numero di 50.
CONFERENZA SULL’EDITORIA BUSINESS TO BUSINESS A MONACO
La Federazione internazionale della stampa periodica (FIPP), in collaborazione con l’Associazione tedesca degli editori di periodici (VDZ), organizzerà a
Monaco, nei giorni 5 e 6 settembre 2002, una conferenza sull’editoria business to business (B2B conference).
I temi all’ordine del giorno delle due sessioni di lavoro riguardano i processi di globalizzazione dei media, il futuro delle tecnologie nell’editoria B2B,
l’evoluzione dei principali mercati mondiali, la pubblicità nei periodici B2B, i processi di integrazione, i contenuti redazionali, i cambiamenti strutturali, le
strategie cross-border.
Per disporre di maggiori dettagli sulle quote e sulle modalità di iscrizione, sulle registrazioni alberghiere, sul programma e sull’articolazione delle sessioni
di lavoro, gli interessati possono rivolgersi a:
– International Federation of The Periodical Press (FIPP).
Queens House 55-56 Lincoln’s Inn Fields
London WC2A3LJ.UK
Persona da contattare: Helen Bland,
e-mail [email protected]
– Association of German Magazine Publishers (VDZ)
Haus der Presse Markgrafenstrasse 15
D-10969 Berlin
Persona da contattare: Max von Abendroth,
e-mail [email protected]
– Werbung & Kommunikation Gmbtt
Blumenstrasse 17
D-80331 München
Tel. 0049(89)2323640; fax: 0049(89)23236464
Persona da contattare: Andrea Holinski,
e-mail [email protected]
CONGRESSO MONDIALE DEGLI EDITORI DI PERIODICI A PARIGI NEL 2003
Il 34° Congresso mondiale degli editori di periodici, organizzato dalla Federazione Internazionale della stampa periodica (FIPP), si terrà a Parigi dal 26 al
28 maggio 2003.
Negli stessi giorni, per la prima volta, la FIPP ha programmato lo svolgimento di un’esposizione fieristica dedicata alla stampa periodica al cui interno gli
editori di tutto il mondo avranno la possibilità di avviare ed approfondire contatti di affari.
Le sessioni di lavoro si svolgeranno all’interno del Carrousel del museo del Louvre, mentre la cerimonia di chiusura di mercoledì 28 maggio si terrà nel
Castello di Versailles.
Il programma prevede anche lo svolgimento di un tour pre-congressuale dal 23 al 25 maggio 2003, con visita ai Castelli della Loira.
Per maggiori informazioni sul programma dei lavori, sulle modalità di iscrizione, sulle prenotazioni alberghiere, sulle eventuali prenotazioni di stand
fieristici, sul pre-congress tour, gli interessati possono rivolgersi a Stéphanie Le Lay, Publicis Dialog, 46 quai A. Le Gallo 92648 Boulogne –
Billancourtcedex , France, telef. 0033155194279,fax 0033155194283, e-mail [email protected], sito Web, www.fipp2003.org.
Informazioni possono essere richieste anche a Helen Bland ([email protected]) e Christine Scott ([email protected]) presso gli uffici di Londra della FIPP
(Quens House, 55-56 Lincoln’s Inn Fields, London WC2A3LJ-UK, telef. 0044(20)74044169, fax 0044(20)74044170).
FREE PRESS A VENEZIA
Dal 9 maggio a Venezia e Mestre è distribuito gratuitamente “In Città”, quotidiano redatto dal service Nove Colonne e diretto da Paolo Pagliaro. L’edizione
di Venezia di “In Città” si aggiunge a quelle di Verona, Brescia e Padova.
NUOVI QUOTIDIANI NEL LAZIO E IN PUGLIA
Dal 21 maggio è in edicola “Ostia Oggi”. Il nuovo quotidiano, diretto da Paolo Brunori, è edito dall’Editoriale Nuovo Oggi, editore anche di Ciociaria Oggi,
Latina Oggi, Oggi Castelli e Nuovo Molise.
Dal 25 maggio in Puglia l’Unità offre ai propri lettori un nuovo quotidiano: “Paese Nuovo”, quotidiano regionale con sede a Bari e pagine di cronaca di
Foggia, Taranto, Brindisi, Lecce e Matera.
NUOVI PERIODICI
Da metà aprile è approdato nelle edicole un nuovo mensile edito dalle Edizioni Cioè. Il nuovo giornale, “Streghe”, si rivolge alle preadolescenti, tra gli 8 e i
13 anni di età.
La stessa società editrice, da giugno, edita un nuovo bimestrale, “Heidi”, destinato alle bimbe in età prescolare.
NOMINE
Il presidente dell’Ansa Boris Biancheri è stato eletto presidente dell’Assemblea delle agenzie di stampa, nuova categoria istituita all’interno della Fieg in
seguito alla modifica statutaria approvata dall’assemblea straordinaria dello scorso 26 febbraio. Biancheri entrerà a far parte di diritto del Consiglio della
Fieg.
Paolo Gambescia dal 1 luglio è il nuovo direttore de “Il Messaggero” mentre Mario Orfeo è il nuovo direttore de “Il Mattino”.
Daniele Repetto e Andrea Pucci sono stati nominati rispettivamente direttore editoriale e condirettore dell’agenzia di stampa Adnkronos.
Giordana Masotto è stata nominata direttore di “Tu”, settimanale femminile della Mondadori mentre Giovanna Camozzi è stata chiamata a dirigere i mensili
“Sale e Pepe” e “Cucina Moderna”, editi dalla stessa Mondadori.
Fabiana Giacomotti è il nuovo direttore di “Luna”, il mensile per donne.
Giuseppe Ferrauto è stato nominato direttore generale di Giorgio Mondadori editore.
Maurizio Romiti e Gaetano Vullo sono entrati a far parte del Consiglio di amministrazione della Poligrafici che è passato da 5 a 7 membri.
Raniero Vanni D’Archirafi è stato nominato presidente di Rcs iberica del gruppo Rizzoli- Corriere della Sera.
Il nuovo consiglio direttivo dell’Upa ha riconfermato Giulio Malgara alla presidenza dell’organismo che riunisce le principali aziende che investono in
pubblicità.
CIRCOLARI FIEG
RIVENDITA – 30 maggio n. 35 (MI). Atto di indirizzo per la pianificazione comunale dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica,
deliberato dalla Regione Emilia Romagna.
RIVENDITA – 3 giugno n. 26 (MI). Raccolta di informazioni relative agli abbonamenti di quotidiani e periodici.
CREDITO – 4 giugno n. 39 (RM). Regolamento concernente l’agevolazione di credito alle imprese del settore editoriale - legge 7 marzo 2001, n. 62.
ENTE POSTE – 5 giugno n. 37 (MI).Posticipo dell’incontro con la divisione BancoPosta di Poste Italiane.
GIORNALISTI – 5 giugno n. 40 (RM).Usufruizione di permessi sindacali del dipendente giornalista e maturazione dei giorno di riposo per settimana corta.
Sentenza del Tribunale di Bologna.
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI – 5 giugno n. 41 (RM). Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni di cui all’art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17
maggio 2002. (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2002).
RIVENDITA – 10 giugno n. 38 (MI). Secondo incontro per la trattativa sul rinnovo dell’Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici.
INPS – 10 giugno n. 42 (RM). Contribuzione INPS a carico delle aziende per operai ed impiegati. Abolizione del contributo addizionale dello 0,60% previsto
dall’art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni e integrazioni.
DISTRIBUZIONE – 17 giugno n. 39 (MI). Convenzione F.I.E.G.-A.NA.DI.S. sulla distribuzione: avveramento della condizione relativa all’efficacia degli accordi
a seguito del parere formulato dai legali esperti in materia antitrust.
RIVENDITA – 20 giugno n. 40 (MI). Conferma della pronuncia del Tribunale di Piacenza nei confronti delle strutture locali di categoria dei rivenditori S.N.A.G.
e SI.NA.G.I. in sintonia con le argomentazioni sostenute dalla nostra Federazione.
RIVENDITA – 24 giugno n. 41 (MI). Accordo F.I.E.G - A.NA.DI.S. sulla realizzazione della banca dati nell’ambito del progetto di classificazione delle rivendite
di giornali e riviste.
DISTRIBUZIONE – 28 giugno n. 42 (MI). Progetto RASD - Remunerazione Attività Standard di Distribuzione Remunerazione complessiva percentualizzata
(RCP) Revisione fasce – centroidi – out liers.
RIVENDITA – 1 luglio n. 43 (MI). Terzo incontro per la trattativa sul rinnovo dell’Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici.
CREDITO – 10 giugno n. 43 (RM).Regolamento concernente le agevolazioni creditizie alle imprese operanti nel settore editoriale.
DISTRIBUZIONE – 2 luglio n. 44 (MI).Progetto RASD -Remunerazione Attività Standard di Distribuzione Aggiornamento Imprese di distribuzione locale
partecipanti.
DISTRIBUZIONE – 12 luglio n. 46 (MI). Remunerazione attività standard distribuzione Utilizzo Cost driver peso / volume.
RIVENDITA – 12 luglio n. 45 (MI).Modalità di spedizione delle copie agli abbonati: nuovo modello 247, cellophanatura.
RIVENDITA – 18 luglio n. 47 (MI). Turnazioni di chiusura estiva per l’anno 2002 approvate dalla Commissione Nazionale ex art. 3.
SOLLECITO TRASMISSIONE BILANCI E DATI PER ATTIVITÀ DI STUDIO - 19 luglio n. 44 (RM).
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – 19 luglio n. 45 (RM). Modifiche introdotte dal “collegato infrastrutture” alla Finanziaria 2002 in materia di pubblicità degli
appalti e dei lavori pubblici. (Disegno di legge AC n. 2032-B recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”).
IVA SULLE CESSIONI DI CARTA DA MACERO –19 luglio n. 46 (RM). Risoluzione n. 231/2002. Agenzia delle entrate.
CREDITO – 22 luglio n. 47 (RM). Pubblicati i decreti attuativi sul credito agevolato (D.P.R. n. 142 del 30.5.2002) e sul credito d’imposta (D.P.C.M. n. 143 del
6.6.2002) (G.U. n. 169 del 20.7.2002).
INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA – 26 luglio n. 48 (RM). Trasmissione sperimentale dei modelli per via telematica.
RASSEGNA STAMPA
Qualcuno prepara un nuovo “golpe” tv?, di Giovanni Valentini. La Repubblica, 11 maggio 2002.
Ecco, dunque, l’idea della “legge di sistema” lanciata da Letta o quella della “legge-delega” proposta da Gasparri. Sarebbe una ciambella per salvare
ancora una volta Retequattro, forzando i limiti antitrust fissati dalla Corte costituzionale e ribaditi dalla legge. E se alla fine una strada del genere risultasse
proprio impraticabile, perché deve passare comunque per il Parlamento e i tempi si allungano, non resterebbe che ricorrere a un decreto-legge, un
decreto Berlusconi al quadrato, un decreto-tampone, fino all’approvazione della riforma.
Prosegue la ripresa della cellulosa. Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2002.
Ieri alla Borsa finlandese delle opzioni le quotazioni della cellulosa a fibra lunga si sono ancora rafforzate e sono salite a 452,12 dollari per tonnellata, dopo
i 442,41 della settimana precedente; quelle delle cellulosa ottenuta dalle latifoglie sono aumentate da 477,39 a 498,21 euro per tonnellata. Per ora tuttavia
i rincari non si sono trasferiti sui prezzi della carta, nei rilevamenti finlandesi, quelli della patinata sono scesi da 775,51 a 769,84 euro e quelli della carta da
giornale da 557,59 a 556,30 euro.
Numerosi quotidiani del 23 e 24 maggio hanno riportato la presa di posizione della Fieg in merito alle dichiarazioni di Gabriele Cescutti, presidente
dell’Inpgi, sulla sentenza della Cassazione che ha stabilito che l’Inpgi deve rispettare le leggi dello Stato in materia di sanzioni previdenziali. Ecco alcuni
titoli:
Il Sole 24 Ore: Sanzioni Inpgi “soft”, la Fieg tenta il rilancio;
Il Messaggero: La Fieg: il governo richiami l’Inpgi al rispetto delle sentenze;
Il Secolo XIX: Sulle sanzioni previdenziali appello Fieg al governo: “L’Inpgi rispetti le sentenze”;
Il Tempo: L’Inpgi non rispetta la Cassazione;
La Stampa: Inpgi-Fieg polemica sui contributi;
Corriere della Sera: Contributi, duello Inpgi-Fieg sulle sanzioni.
Giornali gratuiti, un affare al buio da 53 milioni di euro, di Roberto Rossi. L’Unità, 26 maggio 2002.
La storia di un apparente successo è racchiusa in pochi, scarni numeri: sette testate differenti, 101 persone occupate, 2 milioni e trecentomila copie tirate,
una distribuzione che copre 14 città, ma soprattutto una previsione di introiti pubblicitari di 53 milioni di euro nel 2002.
Questa è la “free press” in Italia, i giornali gratuiti che ogni mattina inondano stazioni della metro, bar e luoghi pubblici e destinata a quegli italiani che di
arrivare in edicola non ne hanno proprio voglia.
Quando lo spot va in fuorigioco, di Giovanni Valentini. La Repubblica, 1 giugno 2002.
La legge (n. 122/98) prescrive una sola interruzione pubblicitaria ogni 45 minuti nelle opere che durano più di tre quarti d’ora.
Ebbene, che cosa ha inventato Mediaset per eludere la norma. Come si può facilmente constatare ogni sera davanti al televisore, la concessionaria di
Canale 5, Retequattro e Italia 1 inserisce una terza interruzione – o anche una quarta, nel caso di una durata superiore ai 110 minuti – in coda ai
programmi “Meteo” o “Bollettino della neve”, collocati all’interno del programma principale.
La pubblicità fuori regola turba il mercato e danneggia la concorrenza. Ne subiscono le conseguenze innanzitutto i telespettatori, cittadini e consumatori.
E ne risentono gli altri media, vecchi e nuovi, stampati ed elettronici. Se l’informazione è il motore della società moderna e la raccolta pubblicitaria è il
carburante dell’informazione, alla fine diventa un problema più generale di democrazia: politica ed economica.
Ordine giornalisti, pronta la riforma, intervista a Lorenzo Del Boca di Paolo Pozzi. Punto Com, 4 giugno 2002.
Si diventerà giornalisti con la laurea. Non si può più continuare con l’artigianato del praticantato in redazione e qualche scuola.
Di sicuro toglieremo agli editori la possibilità di assumere chi e come vogliono. E guadagneremo stima anche dall’opinione pubblica, che oggi certo non ci
vuole bene.
Giornali, il futuro è digitale, di Eduardo Cagnazzi. Italia Oggi, 8 giugno 2002.
Si chiama qualità la sfida dell’industria editoriale e degli stampatori. La scommessa del futuro non punta però soltanto sull’impiego di nuove tecnologie, su
un più efficace trattamento della pubblicità e della distribuzione. Il futuro si chiama anche applicazione della stampa digitale ai quotidiani.
Il tutto con un tema dominante in comune: offrire un prodotto sempre migliore. Questo è quanto scaturito dai lavori della quinta edizione di Ifra Italia, la
conferenza internazionale per l’industria editoriale e dei quotidiani organizzata a Napoli da Ifra, la più importante associazione di ricerca e sviluppo del
settore, dagli editori di Fieg e da Asig che rappresenta gli stampatori.
La carta è in ripresa. Italia Oggi, 13 giugno 2002.
Primi segnali di ripresa dell’industria cartaria italiana dopo le rilevanti difficoltà del 2001 che si è chiuso con un fatturato di 7.600 milioni di euro, in calo del
4,5% rispetto all’anno precedente. Il settore cartario ha risentito a livello mondiale della pesante congiuntura economica e ha segnato trend negativi in
tutte le principali nazioni produttrici: -5,6% negli Usa, -5,2% in Canada e -3,4% in Giappone.
Nel contesto europeo l’Italia ha presentato andamenti in diminuzione più contenuti della media europea. Nel 2000 la produzione cartaria aveva raggiunto
un risultato record aumentando del 5,1%, nel 2001 invece si è registrato un calo del 2,3%. I dati di Assocarta relativi al primo trimestre dell’anno mostrano,
pur in un contesto di volumi prodotti e venduti analogo allo stesso periodo dello scorso anno, una tendenza all’allungamento del portafoglio ordini.
La cellulosa lancia segnali di ripresa. Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2002.
Sono graduali ma solidi i segnali di recupero sul mercato della cellulosa. All’inizio della settimana la Borsa finlandese delle opzioni ha rilevato per la pasta
da conifera, la Nbsk, un prezzo di 470,08 dollari per tonnellata, con un recupero di una decina di dollari in due settimane.
All’Assocarta comunque sottolineano che la tendenza al rafforzamento sembra destinata a proseguire: alcuni produttori di pasta da eucaliptus stanno
portando i listini a 480 dollari e la decisione finirà per trascinare ancora verso l’alto anche la cellulosa da conifera.
Tuttavia i listini della patinata leggera e della carta da giornale per il momento rimangono al palo. Nelle rilevazioni della Borsa finlandese i prezzi della
prima sono scesi in due settimane di 10 euro, a 758,03 euro per tonnellata, mentre quelli della seconda sono calati di 2, a 553,85 euro.
“La pubblicità? Non è in crisi”, intervista a Mario Mele di Paolo Baroni. La Stampa, 17 giugno 2002.
La pubblicità? Non parlerei di crisi. Quest’anno ci sarà un rallentamento, ma nessun dramma. Cifre? È presto per farne. È chiaro però che la cosa più
sbagliata che un’azienda può fare, in un momento di contrazione dei consumi, è tagliare gli investimenti pubblicitari.
La verità è che in pubblicità, nel senso più stretto della parola, si sta spendendo di meno. In modo non così forte come può apparire ad un osservatore
esterno, ma con un segno leggermente rosso che poi alla fine dell’anno potrebbe anche avvicinarsi al pareggio.
Se prendiamo in considerazione l’organizzazione di eventi, le pubbliche relazioni e le attività di ufficio stampa e quelle di co-marketing, ovvero l’area
“larga”, questa è senz’altro in crescita. Quindi, per capire se le aziende stanno investendo più o meno di prima, dobbiamo fare le giuste distinzioni…
Nel 2001 raccolta online a –10%, di F.Gr. Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2002.
Nel 2001, la raccolta pubblicitaria online ha subito una flessione del 10% rispetto all’anno precedente. A rilevarlo è Iab Italia, il capitolo italiano
dell’Interactive advertising bureau. Quest’anno alla rilevazione si è associata anche l’Acp Online, l’associazione delle maggiori concessionarie online.
Complessivamente, le aziende monitorate dall’analisi (che rappresentano per l’80-90% l’intero mercato) hanno totalizzato una raccolta pubblicitaria netta
nel 2001 di circa 103 milioni di euro, con una flessione del 10% rispetto al 2000. Più contenuto (ma anche meno confrontabile) il decremento se invece si
guarda al dato totale, comprensivo cioè delle pubblicità vendute a pacchetto, in cambio di altra pubblicità online e di servizi editoriali: in questo caso i
ricavi superano i 120 milioni di euro e la flessione rispetto al 2000 si attesta sul 3 per cento.
Per quanto riguarda le categorie, a rappresentare il comparto più importante sono le telecomunicazioni, che pur contabilizzando un decremento del 20%
si collocano al primo posto con investimenti pari a 7,2 milioni di euro. Le tlc scalzano dal podio i servizi finanziari, che nel 2001 scendono dal primo al
terzo posto con 5 milioni di euro investiti ed una flessione del 48 per cento. I nuovi media presidiano la seconda posizione con 6,9 milioni investiti, in
flessione del 21 per cento. Crescono, invece, l’editoria (+20% e 4,3 milioni) e i computer (+29% e 4 milioni).
Il conflitto di interessi e la forza dell’Authority, di Giovanni Valentini. La Repubblica, 24 giugno 2002.
Con tutta la considerazione per i suoi componenti e in particolare per il suo presidente, non si può dire onestamente che l’organismo guidato da Enzo
Cheli abbia compiuto finora interventi decisivi in un campo minato come quello della televisione. Istituita dalla legge n. 249 del 31 luglio 1997 che prende
nome dall’allora ministro delle Poste, Antonio Maccanico, l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni era chiamata innanzitutto a vigilare sul divieto di
posizioni dominanti (art. 2) e sulle norme che regolano l’emittenza radiotelevisiva (art. 3). Ma da allora ad oggi, nell’arco di cinque anni, sostanzialmente
non è cambiato nulla né sul primo punto né sul secondo.
Al di là delle competenze e delle capacità individuali, il vizio d’origine sta probabilmente nella sua stessa composizione bipartisan: otto membri, quattro
scelti dalla Camera e quattro dal Senato, metà della maggioranza e metà dell’opposizione. La derivazione partitica e la conseguente lottizzazione
costituiscono inevitabilmente un’ipoteca sull’autonomia di questo organismo.
TABELLE
Tabella 1.41 - Tiratura dei principali gruppi editoriali per area geografica (*) (2001)
Gruppo Caltagirone
Testate
Il Mattino
Il Messaggero
Tuttomercato
Quotidiano di Lecce Brindisi - Taranto
Nuovo quotidiano di Puglia
Totale
Gruppo Editoriale l’Espresso
Alto Adige
Gazzetta di Mantova
Gazzetta di Reggio
Il Centro
Il Mattino di Padova
Il Piccolo + il Piccolo del
lunedi
Il Tirreno
La città quotidiano di
Salerno e provincia
La Nuova di Venezia e Mestre
La Nuova Ferrara
La Nuova Sardegna
La Nuova Venezia
La Provincia pavese
La Repubblica
La Tribuna di Treviso
Messaggero veneto +
Messaggero del Lunedí
Nuova Gazzetta di Modena
Totale
Gruppo Monti (Poligrafici Editoriale)
Il Giorno
Il Resto del Carlino
La Nazione
Totale
Gruppo R.C.S.
Corriere della Sera
Corriere del Mezzogiorno
+ Corriere Economia
Corriere del Mezzogiorno
Bari e Puglia
La gazzetta dello Sport
Totale
Italia
Nord ovest
Nord Est
1,57
4,15
0,08
Centro
Sud
16,34
12,99
0,80
0,23
0,06
2,35
0,62
6,09
0,56
0,46
0,22
0,33
0,40
12,99
5,28
0,97
2,07
1,04
3,84
0,61
1,22
0,10
0,03
0,18
0,81
0,12
0,28
8,66
0,25
20,11
5,81
3,80
1,07
0,28
1,74
8,43
1,15
0,59
27,07
2,36
0,67
0,18
6,39
1,74
15,08
1,56
1,36
2,37
1,99
2,84
5,72
2,84
9,47
19,79
30,66
31,91
22,48
6,23
22,48
6,23
0,36
3,73
0,25
6,36
13,30
16,44
33,09
2,58
(*) Le aree interregionali sono state individuate ai sensi del dettato dell’art. 3, comma 1, lett. c, della legge 67/87. La collocazione di ciascuna testata nelle aree interregionali è stata determinata con riferimento al
luogo di pubblicazione che, ai sensi della legge 47/87, coincide con il tribunale di registrazione.
9,50
6,31
Fonte: Archivio dell’Informativa di sistema
Tabella 1.42 - Diffusione delle testate quotidiane (milioni di copie)
Canale di distribuzione
1996
1997
1998
1999
2000
Variazione %
Vendita in edicola
Vendite in abbonamento
Altri canali
1.859
178
44
1.879
192
43
1.857
201
49
1.829
208
15
1.842
221
81
+0,7
+6,5
+59
2.081
2.114
2.107
2.052
2.144
+2,7
Totale
Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema
Tabella 1.43 - Prime dieci testate:
vendite complessive (milioni di copie) (2000)
Denominazione testata
Corriere della Sera
La Repubblica
Gazzetta dello Sport
Il Sole 24 Ore
La Stampa
Il Messaggero
Corriere dello Sport Stadio
Il Giornale
Il Resto del Carlino
La Nazione
Totale
Edicola
Abbonamento
Altri
Canale di distribuzione
Totale
% sul totale
211
188
139
78
107
98
96
74
65
53
1.109
4
7
1
61
16
0
0
2
1
1
93
6
5
0
0
13
0
2
6
0
0
32
221
200
140
139
136
98
98
82
66
54
1.234
10,3
9,3
6,5
6,5
6,3
4,6
4,6
3,9
3,1
2,5
57,6
Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema
Tabella 1.44 - Diffusione delle testate quotidiane
secondo i canali di distribuzione
Canale di distribuzione
1996
1997
1998
1999
2000
Vendita in edicola
Vendite in abbonamento
Altri canali
Totale
89
9
2
100
89
9
2
100
88
10
2
100
88
10
2
100
86
10
4
100
Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema.
Tabella 1.45 - Ricavi delle imprese editrici di quotidiani (*) (milioni di euro)
Canali di
distribuzione
Variazione
1996
1997
1998
1999
2000
1990-2000
Vendita copie
Vendita spazi pubblicitari
Altre attività editoriali
Totale
1.251
930
179
1.415
1.187
175
1.405
1.363
210
1.361
1.566
190
1.395
1.765
180
2,5%
12,7%
-4,9%
2.360
2.777
2.978
3.117
3.340
7,2%
Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema. Non sono inclusi i ricavi derivanti da attività non
editoriali.
Tabella 1.46 - Ricavi delle imprese editrici di quotidiani
Canale di distribuzione
Vendita copie
Vendita spazi pubblicitari
Altre attività editoriali
Totale
1996
1997
1998
1999
2000
53
39
8
51
43
6
47
46
7
44
50
6
42
53
5
100
100
100
100
100
Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema. Non sono inclusi i ricavi derivanti da attività non editoriali.
Tabella 1.47 - Incidenza delle prime cinque imprese editrici di quotidiani (%)
Canale di distribuzione
Vendita copie
Vendita spazi pubblicitari
Altre attività editoriali
Totale
1996
1997
1998
1999
2000
45
51
69
49
51
60
68
56
52
61
63
57
53
61
74
58
52
64
78
60
Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema.
(*)non sono inclusi i ricavi derivanti da attività non editoriali.
Tabella 1.48 - Testate periodiche: variazione 1999-2000
delle tirature nette e della diffusione
Tipologia periodici
Venduti in edicola
Non venduti in edicola
Media campione
Tiratura
netta
Diffusione
(*)
-3,4
+0,4
-3,0
-7,4
-4,1
-5,7
Fonte: elaborazione e stime su dati Archivio dell’informativa di sistema.
(*) non comprende le copie diffuse gratuitamente.
Tabella 1.49 - Testate periodiche: variazione 1999-2000 della diffusione per canale di distribuzione (%) (*)
Tipologia periodici
Venduti in edicola
Non venduti in edicola
Media campione
Edicola
Abbonamento
Altri canali
Totale
-8,3
0,0
-8,3
-4,2
-4,0
-4,0
12,5
-7,3
0,6
-7,4
-4,1
-5,7
(*) non comprende le copie diffuse gratuitamente
Fonte: Archivio dell’informativa di sistema
Tabella 1.50 - Diffusione delle testate di periodici
per canale di distribuzione nel 2000(%)
Canali di distribuzione
Venduti
in edicola
Non venduti in
edicola
Media
campione
82
12
3
3
0
62
36
2
31
43
24
2
Venduti in edicola
Vendite in abbonamento
Diffusione gratuita
Vendite altri canali
Fonte: Archivio dell’Informativa di sistema
Tabella 1.51 - Prime venti testate periodiche per diffusione nazionale (milioni di copie)
Denominazione testata
Canale di distribuzione
Abbonamento
Altri
Totale (*)
71,3
58,4
6,3
n.d.
32,9
31,7
19,9
15,4
0,5
0,4
18,2
n.d.
2,2
0,0
7,3
12,2
1,9
1,6
16,5
n.d.
0,1
0,0
1,0
0,2
73,7
60,4
41,0
36,9
35,2
31,7
28,2
27,8
21,7
20,8
20,5
19,0
9,8
n.d.
n.d.
11,7
n.d.
12,6
6,3
8,5
1,0
0,0
0,1
0,0
8,0
n.d.
n.d.
0,8
n.d.
0,1
5,1
1,3
1,0
1,3
0,4
1,0
0,2
n.d.
n.d.
0,3
n.d.
0,0
0,2
2,2
23,7
22,1
21,0
19,9
18,0
15,2
14,2
12,9
12,8
12,7
11,6
12,0
-6%
-2%
41%
-3%
Edicola
TV SORRISI E CANZONI
LA SETTIMANA ENIGMISTICA
FAMIGLIA CRISTIANA
OGGI
GENTE
TELESETTE
DONNA MODERNA
PANORAMA
CHI 1 PROTAGONISTI
AL NATURALE DI NOI
GUIDA TV
TU
TELEPIU’
L’ESPRESSO
INTIMITÀ
ANNA
GIOIA
ONDA TIVU MAGAZINE
GRAND HOTEL
GRAZIA
SPECCHIO DELLA STAMPA
Variazione %
media 1999/2000 (**)
(*) Il totale può risultare differente per effetto degli arrotondamenti
(**) La variazione si riferisce ad un campione omogeneo di testate per i due anni di riferimento
Fonte: Archivio dell’informativa di sistema
Tabella 1.52 - Ricavi delle imprese editrici di periodici
Vendita delle copie
Vendita diretta spazi
pubblicitari
Altre attività editoriali
Totale
1999
2000
Variazione
2000-1999
48,7
50,0
3,5
20,4
30,9
2,7
27,3
12,4
-10,9
100,0
100,0
0,8
QUOTIDIANI
EVOLUZIONE INVESTIMENTI PUBBLICITARI
gennaio-maggio 2001/gennaio-maggio 2002
Spazi (n. moduli)
(000)
Commerciale Nazionale (1)
Di servizio (2)
Rubricata (3)
Commerciale locale (4)
Totale quotidiani
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Fatturato netto
(migliaia di euro) (5)
2001
(gennaio-maggio)
2002
(gennaio-maggio)
Variaz. %
2001
(gennaio-maggio)
2002
(gennaio-maggio)
Variaz.%
4.526.762
548.159
1.045.188
11.641.712
17.761.822
4.289.825
534.211
1.129.482
12.502.027
18.455.545
-5,2
-2,5
8,1
7,4
3,9
388.344
108.907
54.916
174.571
726.738
345.795
99.815
54.455
179.222
679.286
-11,0
-8,3
-0,8
+2,7
-6,5
Comprensiva di pubblicità commerciale nazionale, speciali nazionali, supplementi nazionali, elettorale nazionale, inserti e sponsorizzazioni
Comprensiva di finanziaria, legale, ricerche di personale, aste, bilanci, tribunali, assemblee
Comprensiva di piccola pubblicità, necrologi, cinema, immobiliare a parole
Comprensiva di commerciale, echi di cronaca, speciali locali, supplementi locali, elettorale locale, inserti e sponsorizzazioni
Ammontare di tutte le fatture emesse, incluso il valore stimato degli spazi in sospeso di fatturazione e di competenza del periodo. Al netto degli sconti commerciali e delle commissioni d’agenzia fatturate
dalle agenzie stesse.
Fonte: Osservatorio FCP-FIEG
PERIODICI
EVOLUZIONE INVESTIMENTI PUBBLICITARI
gennaio-maggio 2001/gennaio-maggio 2002
Spazi (n. pagine)
Settimanali
Tabellare
speciale (1)
TOTALE SETTIMANALI
Mensili
Tabellare
speciale (1)
TOTALE MENSILI
Altre periodicità
Tabellare
speciale (1)
TOTALE ALTRE PERIODICITÀ
Periodici nel complesso
Tabellare
speciale (1)
TOTALE PERIODICI
FATTURATO TOTALE
QUOTIDIANI E PERIODICI
Fatturato netto (migliaia di euro)
2001
(gennaio-maggio)
2002
(gennaio-maggio)
Variaz. %
(gennaio-maggio)
2001
(gennaio-maggio)
2002
Variaz %
40.314
n.d.
40.314
37.691
n.d.
37.691
-6,5
-6,5
253.100
14.146
267.246
230.843
13.786
244.628
-8,8
-2,5
-8,5
37.628
n.d.
37.628
34.716
n.d.
34.716
-7,7
7,7
146.986
9.404
156.390
133.277
11.227
144.504
-9,3
+19,4
-7,6
4.362
n.d.
4.362
4.368
n.d.
4.368
+0,1
+0,1
13.223
2.138
15.361
13.650
2.202
15.853
+3,2
+3,0
+3,2
82.304
n.d.
82.304
76.776
n.d.
76.776
-6,7
-6,7
413.309
25.688
438.998
377.770
27.215
404.985
-8,6
+5,9
-7,7
-
-
-
1.165.735
1.084.271
-7,0
Inserti, sponsorizzazioni, sampling; compresi costi tecnici
Fonte: Osservatorio FCP-FIEG
INVESTIMENTI NETTI STIMATI
gennaio/maggio 2001-2002
(migliaia di euro)
2001
(gen./maggio)
% su
totale
2002
(gen./maggio)
% su
totale
Variaz.
%
817.180
528.009
22,5
14,6
756.784
487.971
21,8
14,1
- 7,4
- 7,6
Totale stampa
Tv Rai
Tv Mediaset
Tv La7
Tv MTV
1.345.189
647.766
1.324.040
29.324
22.465
37,1
17,8
36,5
0,8
0,6
1.244.755
642.810
1.293.100
26.566
22.967
35,9
18,6
37,3
0,8
0,7
- 7,5
- 0,8
- 2,3
- 9,4
+2,2
Totale TV
RadioRai
Radio commerciali
2.023.595
45.376
93.534
55,8
1,2
2,6
1.985.443
38.980
88.763
57,3
1,1
2,6
- 1,9
- 14,1
- 5,1
Totale radio
Affissioni
Cinema
Totale pubblicità (1)
138.910
89.706
31.007
3.628.407
3,8
2,5
0,8
100,0
127.743
73.975
31.834
3.463.750
3,7
2,1
0,9
100,0
- 8,0
- 17,5
+ 2,7
- 4,5
Quotidiani
Periodici
Fonte: AcNielsen-Nasa
INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN VOLUME
NUMERO DI ANNUNCI
gen./maggio 2001-2002
2001
(gen./maggio)
2002
(gen./maggio)
Variaz.
%
212.821
101.421
206.079
92.827
- 3,2
- 8,5
Totale stampa
Tv Rai
Tv Mediaset
Tv La7
Tv MTV
314.242
73.376
263.004
48.424
49.995
298.906
78.514
264.502
45.456
45.948
- 4,9
+ 7,0
+ 0,6
- 6,1
- 8,1
Totale TV
RadioRai
Radio commerciali
434.799
49.801
341.427
434.420
44.111
347.994
- 0,1
- 11,4
+ 1,9
391.228
776.329
89.457
1.916.598
392.105
512.942
118.548
1.638.373
+ 0,2
- 33,9
+32,5
-14,5
Quotidiani
Periodici
Totale radio
Affissioni (impianti)
Cinema (schermi)
Totale pubblicità (1)
(1) Non comprende il numero degli schermi per il cinema
Fonte: AcNielsen-Nasa
INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN VOLUME
MODULI – PAGINE – SECONDI
gen./maggio 2001-2002
Quotidiani (moduli)
Periodici (pagine)
Tv Rai (secondi)
Tv Mediaset (secondi)
Tv La7 (secondi)
Tv MTV
Totale TV
RadioRai (secondi)
Radio commerciali (secondi)
Totale radio
2001
(gen./maggio)
2002
(gen./maggio)
Variaz.
%
19.298.577
108.070
1.584.394
5.661.859
1.057.629
1.087.474
20.062.523
99.975
1.675.834
5.696.477
1.055.451
995.101
+ 4,0
- 7,5
+ 5,8
+ 0,6
- 0,2
- 8,5
9.391.356
1.257.630
8.777.474
9.422.863
1.125.570
9.227.006
+ 0,3
- 10,5
+ 5,1
10.035.104
10.352.576
+ 3,2
Fonte: AcNielsen-Nasa
CARTA DA GIORNALE
PRODUZIONE E CONSUMO
(gennaio-marzo-2001-2002)
Carta da giornale
(tonn)
a) produzione
b) import
c) export
d) consumo apparente
(d = a+b-c)
Fonte: Assocarta
Altra carta per usi grafici
(tonn.)
2001
(gennaio-marzo)
2002
(gennaio-marzo)
Var. %
2001
(gennaio-marzo)
2002
(gennaio-marzo)
Var. %
48.978
154.714
6.127
40.196
117.594
2.565
-17,9
-24,0
-58,1
734.972
416.805
255.765
741.463
359.569
248.241
+0,9
-13,7
-2,9
197.565
155.225
-21,4
896.012
852.791
-4,8
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