P.d.L. avente ad oggetto "Principi e misure attuative del Dec. Legs. 229/99" RELAZIONE Il recente dibattito sulla situazione della Sanità Pugliese ha evidenziato, non solo a giudizio dei proponenti, omissioni di controllo regionale sull'operato delle Aziende Sanitarie, nonchè carenza gravi di partecipazione democratica alla definizione delle politiche sanitarie nel territiorio. Da più parti si è convenuto che queste appaiono concause abbastanza gravi della attuale situazione debitoria nonchè della gestione tutta aziendalistica della Sanità Pugliese. Il Dec. Lgs 229/99, più noto come riforma Bindi, prevede l'attivazione di controllo periodici da parte della Regione, la qualificazione dei Direttori Generali, la diffusione del principio di responsabilità da realizzare attraverso l'affidamento di un budget ai dirigenti le forme e i modi di partecipazione delle Autonomie Locali ai processi decisionali. Molte di queste misure potrebbero essere realizzate in via amministrativa dalla Giunta Regionale, visto che tutto ciò non è avvenuto , pur essendo trascorsi 18 mesi dall'entrata in vigore del Dec. Lgs 229/99, proponiamo che la Regione Puglia si impegni per legge a dare attuazione alla riforma Bindi, convinti che la Puglia ha un interesse prezioso a farlo per contenere la spesa e per qualificare le prestazioni sanitarie. Negli articoli dal i al 4 vengono fissati i principi che regolano il SSR e la programmazione sanitaria. Negli articoli dal 5 all' 11 vengono individuati i soggetti della programmazione. A ciascuno di essi vengono affidati compiti precisi. Tale esigenza è particolarmlente urgente in Puglia, avendo il Consiglio Regionale approvato una legge attuativa del Dec. Lgs. 112 a maglie molto larghe e generiche. Negli art. dal 12 al 14 vengono individuati gli strumenti della programmazione (Servizio epidemiologico, Osservatorio per la qualità Osservatorio di economia sanitaria). Negli art. dal 15 al 16 si individuano gli atti della programmazione e si introduce il Piano attuativo locale che rende i Comuni partecipanti consapevoli delle politiche sanitarie a livello locale. Negli art. 17 e 18 si definisce l'organizzazione territoriale della Sanità. I PRINCIPI Articolo 1 (Il diritto alla salute del cittadino) 1.1. La Regione Puglia garantisce ai cittadini residenti e alle persone che ne hanno diritto in base alle leggi e alle disposizioni vigenti i livelli essenziali di assistenza sanitaria, previsti e definiti dal Piano sanitario nazionale e da successivi atti di determinazione. 1.2 La Regione Puglia, attraverso la programmazione, assicura che il Servizio sanitario regionale organizzi le attività in modo da garantire al cittadino prestazioni tempestive ed appropriate secondo i principi della dignità della persona e della valorizzazione delle risorse finanziarie e professionali disponibili. Articolo 2 (Il percorso assistenziale) 2.1 Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta sono responsabili della presa in carico della domanda di salute e di cura del cittadino e, a questo fine, organizzano il percorso assistenziale. 2.2 La Regione Puglia organizza la rete dei servizi sanitari territoriali, in particolare quelli a dimensione distrettuale, e la rete ospedaliera con modelli integrati e informatizzati che consentono al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta di far fronte ai nuovi compiti e alle nuove responsabilità. 2.3 Gli obiettivi di cui ai comma precedenti costituiscono per la Regione riferimento prioritario e vincolo per la stipula della convenzione con le Organizzazioni sindacali professionali per la parte variabile del compenso ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Articolo 3 ( La promozione della cultura della salute) 3.1 La Regione Puglia promuove iniziative per sviluppare nei cittadini, nelle istituzioni, nei soggetti sociali la cultura della salute attraverso forme appropriate di informazione, di conoscenza e di educazione in modo da far maturare nelle persone e nei soggetti sociali comportamenti stili di vita, attività che abbiano la salute come misura della qualità della vita, delle attività economiche e sociali e dell'ambiente naturale. 3.2 Presso ogni Azienda sanitaria e ospedaliera sono istituiti appositi Comitati etici che concorrono alla formulazione delle scelte di politica sanitarie improntate al principio dell'equità sociale e alla verifica della trasparenza e della qualità delle prestazioni rese dai servizi. 3.3 I Comitati etici sono istituiti dal Direttore generale sulla base di un Regolamento emanato, entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale, dalla Regione Puglia, sentito l'Ordine dei medici e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Articolo 4 ( La programmazione sanitaria) , 4.1 La Regione Puglia assume la programmazione come principio regolatore per le scelte di politica sanitaria; la concertazione con le istituzioni e con i soggetti sociali come percorso vincolante per la definizione dei Patto di solidarietà per la salute. 4.2. La programmazione sanitaria si articola in Piano sanitario regionale e in Piano attuativo locale. 4.3 Costituisce atto rilevante della programmazione sanitaria la Relazione sullo stato di salute della popolazione e sul funzionamento dei servizi che deve essere predisposta dall'Azienda sanitaria locale e dall'Azienda ospedaliera con modalità, contenuti e tempi stabiliti da apposito Atto d'indirizzo regionale. 4.4 La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, come atto integrante del Bilancia di previsione, la Relazione sullo stato di salute della popolazione e sul funzionamento dei servizi. I SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE Articolo 5 (La Regione) 5.1 La Regione svolge le funzioni di legislazione, di programmazione, di coordinamene e di controllo in materia di politica sanitaria 5.2. Il Consiglio regionale approva il Piano sanitario triennale raccordato con il Piano regionale di sviluppo. Il Piano sanitario regionale contiene í criteri per l'assegnazione delle risorse alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere sulla base di indici di accesso concordati in sede di Conferenza permanente . 5.3 La Giunta regionale approva i Piani attuativi delle Aziende ospedaliere, previo parere della Conferenza permanente di programmazione sociosanitaria. Nel caso in cui l'approvazione del Piano attuativo dell'Azienda ospedaliera si discosta dalle osservazioni della Conferenza, la Giunta regionale è tenuta a darne motivazione scritta e a trasmettere il Piano al Consiglio regionale per le decisioni definitive. 5.4 La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo, di promozione, di coordinamento e di supporto nei confronti delle Conferenze dei Sindaci riguardo ai compiti di programmazione e di verifica ad esse conferiti dalla presente legge. La Giunta regionale esamina i Piani attuativi locali e i bilanci pluriennali di previsione approvati dalle Conferenze dei Sindaci ed emana eventuali prescrizioni vincolanti nel caso in cui si riscontrino difformità sostanziali rispetto al Piano sanitario regionale e alle risorse finanziarie assegnate alle Aziende sanitarie locali. 5.5 La Giunta regionale esamina ed approva l'Atto aziendale di cui all'articolo... 3, comma 1-bis, del Decreto legislativo n°229/'99, dopo che su di esso si è espressa, con parere motivato, la Conferenza dei sindaci. Articolo 6 ' (L 'Universita) 6.1 Le Università pugliesi concorrono alla programmazione sanitaria regionale. 6.2 La Regione, in applicazione delle linee guida emanate con Decreto del Ministro della sanità, di cui all'articolo 6 bis del D.L.n°229/'99, predispone protocolli d'intesa con le Università per regolamentare l'apporto delle Facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali, avendo a riferimento i modelli organizzativi previsti dal Piano sanitario regionale. 6.3 Appositi Accordi sono stipulati dalla Regione con le Università per i programmi formativi, per l'aggiornamento e la formazione permanente, ai sensi dell'articolo 16 bis del D.L. n°229/'99, tenendo conto delle competenze regionali e delle funzioni di insegnamento svolte dai presidi ospedalieri e dai servizi sanitari regionali 6.4 Tra fa Regione e le Università sono stipulate intese riguardanti l'attività di ricerca e di sperimentazione, avendo a riferimento gli obiettivi di salute del Piano e le esigenze di innovazione biomedica e tecnologica necessarie per elevare la qualità complessiva del sistema sanitario pugliese. Articolo 7 (La Provincia) 6.1 La Provincia è sentita dalla Regione nella definizione degli ambiti sovracomunali delle Aziende sanitarie. 6.2 La Provincia partecipa alle fasi della concertazione in occasione della elaborazione ed approvazione del Patto di solidarietà per la salute, a livello regionale e locale. Articolo 8 ( La Conferenza permanerne di programmazione sociosanitaria) 7.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, è istituita la Conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria regionale. 7.2 La Conferenza svolge funzioni di promozione e di coordinamento nel rapporto tra la Regione e la Conferenza dei Sindaci ed esprime pareri: a. sulla proposta di Piano sanitario regionale e di Piano regionale dei servizi sociali b. sui criteri di ripartizione delle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere c. sulle Convenzioni tra la Regione e le Università pugliesi d. sugli indirizzi emanati dalla Giunta regionale per la predisposizione dei Piani attuativi cali di competenza della Conferenza dei Sindaci e. sulle propose di legge e di Regolamento in materia sanitaria e sociale f. sulla Relazione sullo stato di salute della popolazione e sul funzionamento dei servizi , che la Giunta predispone per il Consiglio regionale. 7.3. La Conferenza permanente di programmazione sociosanitaria regionale è composta: a.- dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci b.- da tre rappresentanti dell'Anci c.- da un rappresentante della Lega nazionale delle Autonomie locali d.- da un rappresentante dell'Unione province pugliesi e. da un rappresentante dell'UNCEM 7.4. La Conferenza è presieduta dagli Assessori della Giunta regionale in base ai settori di competenza. I membri di cui alle b),c),d),e) sono nominati dalla Giunta regionale su designazione delle rispettive Associazioni regionali. Con apposito Regolamento da approvare da parte del Consiglio regionale sono stabilite le modalità di funzionamento della Conferenza. Articolo 9 (La concertazione) 8.1 Il Piano sanitario regionale e il piano attuativo locale sono preceduti dalla stipula di un Patto di solidarietà per la salute concertato con le Istituzioni e con i soggetti sociali. 8.1 Con apposito Regolamento predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, sentite le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei Volontariato e di tutta della salute dei cittadini maggiormente rappresentative a livello regionale, sono stabilite le procedure della concertazione e i criteri per la individuazione delle Istituzioni e dei soggetti socia 1 che a livello regionale e locale sono chiamati a far parte della delegazione per la concertazione. 8.3 Nel caso in cui l'intesa tra le parti non sia sottoscritta nei tempi prestabiliti, la Regione e la Conferenza dei Sindaci procedono all'approvazione dei rispettivi atti di programmazione nel rispetto dei tempi fissati dalla legge. Articolo 10 (Il Comune. La Conferenza dei sindaci) 10.1 Negli ambiti territoriali determinati dalla Regione per la costituzione delle Aziende sanitarie locali, le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sono esercitate dal Comune, quando l'ambito territoriale coincide con il territorio dei Comune, o dalla Conferenza dei Sindaci, quando l'ambito territoriale è composto da più Comuni. 10.2. Il Comune o la Conferenza dei Sindaci esercitano le seguenti competenze: a) approvano il Piano attuativo locale ( Pal) predisposto dal Direttore generale della Azienda sanitaria locale, entro i termini, con le procedure e i vincoli stabiliti dal Piano sanitario regionale, con riferimento al Patto di solidarietà per la salute concertato con Istituzioni e soggetti sociali dell'area; b) contestualmente al Piano attuativo locale, approvano il Bilancio pluriennale di previsione sulla base delle risorse assegnate dalla Regione e con il vincolo del pareggio di bilancio; c) esprimono parere sulla proposta del Direttore generale per la individuazione dei distretti e per la loro articolazione in aree sub distrettuali; d) esprimono parere sulla nomina del Direttore generale da parte della Regione e avanzano eventuale proposte per la sua revoca; e) esprimono valutazioni sulla Relazione sullo stato di salute della popolazione e sul funzionamento dei servizi prima dei suo inoltro alla Regione da parte del Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale f) esercitano il controllo sulla gestione dei Piano attuativo locale da parte della Azienda sanitaria locale e ne verificano i risultati. 10.3 La Conferenza dei sindaci è costituita dai Sindaci pro tempore dell'area di riferimento. Il Presidente è scelto dall'Assemblea con votazione e a maggioranza dei suoi componenti. L'Assemblea dei Sindaci nomina un Esecutivo composto da cinque Sindaci o Assessori alla sanità. Le modalità di _funzionamento della Conferenza sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dalla Conferenza stessa sulla base di criteri stabiliti dalla Regione. II Regolamento stabilisce, tra l'altro, la quota pro capite che i Comuni singoli sono impegnati a devolvere alla Conferenza per il suo funzionamento, in misura quanto meno corrispondente alla quota di risorse finanziarie assegnate dalla Regione. L'Azienda sanitaria locale mette a disposizione della Conferenza idonei locali per la sede e personale amministrativo per le funzioni di Segreteria. La Conferenza si riunisce almeno per l'approvazione degli atti di bilancio e di programmazione, per l'espressione del parere sulla nomina del Direttore generale e tutte le volte che l'Esecutivo ritenga necessaria la convocazione. Il Presidente è tenuto alla convocazione della Conferenza quando lo richiedano i sindaci rappresentanti almeno un terzo della popolazione. Ai componenti l'Esecutivo il Regolamento assegna un'indennità di funzione e riconosce il rimborso delle spese. 10.4 La Conferenza dei Sindaci si articola in Conferenza dei sindaci di distretto che comprende i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'area distrettuale. Il Regolamento della Conferenza dei sindaci stabilisce anche le modalità di funzionamento defila Conferenza dei sindaci di distretto. 10.5 Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale partecipa ai lavori della Conferenza dei sindaci su invito del Presidente in conformità con l'atto deliberativo dell'Esecutivo. Il Direttore generale risponde alla Conferenza dei sindaci per l'applicazione degli obiettivi e dei contenuti del Piano attrattivo locale approvato dalla Conferenza. 10.6 La Conferenza dei sindaci si avvale per le funzioni di programmazione e controllo di un Ufficio di programma, di strumenti di rilevazione epidemiologica e di monitoraggio messi a disposizione dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria. Articolo 11 (I rapporti con il volontariato ) 11.1 Le Associazioni di volontariato, iscritte all'Albo regionale, partecipano alla programmazione sanitaria regionale; le Associazioni di volontariato, iscritte all'Albo comunale, partecipano alla programmazione locale. 11.2 1 rapporti di collaborazione nello svolgimento di attività sanitarie e sociali tra le Aziende sanitarie locale e ospedaliere e le Associazioni di volontariato sono disciplinati da apposite Convenzioni. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE Articolo 12 (Il Servizio epidemiologico) 12.1 La Regione Puglia assicura che la programmazione sanitaria regionale e locale sia fondata e verificata sui dati di conoscenza dello stato di salute della popolazione. A questo scopo la Giunta regionale predispone, entro tre mesi dall'approvazione della presente proposta di legge, un progetto per il funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico, destinando ad esso, con assoluta priorità, quote vincolate di finanziamento. Articolo 13 (L 'Osservatorio per la qualità) 13.1 La Giunta regionale, entro tre mesi dall'approvazione della presente proposta di legge, predispone un progetto per la costituzione di un Osservatorio per la qualità con il compito di elaborare criteri e proposte per l'accreditamento dei presidi e dei servizi, sia pubblici che privati, di elaborare criteri e indicatori di processo e di risultato per la verifica della qualità delle prestazioni rese ai cittadini dalla rete dei servizi. Articolo 14 (L 'Osservatorio di economia sanitaria) 14.1 L'Osservatorio di economia sanitaria, da realizzare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente proposta di legge, ha il compito di elaborare modelli econometrici da appiccare al Servizio sanitario, di predisporre criteri per la valutazione del rapporto costo-benefici, di effettuare analisi comparate dei costi e dell'efficacia dei modelli organizzativi e delle tipologie dei soggetti produttivi. GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE Articolo 15 (Il Piano sanitario regionale) 15.1 Il Piano sanitario regionale è l'atto fondamentale con il quale la Regione Puglia, in conformità al Piano sanitario nazionale e in rapporto al Patto di solidarietà per la salute, stabilisce le linee di politica sanitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale e successive determinazioni. 15.2 Il Piano sanitario regionale, in particolare contiene: a) b) c) d) e) f) gli obiettivi di salute, in coerenza con il Piano sanitario nazionale, rapportati ai bisogni di salute della popolazione come desunti dagli strumenti di rilevazione epidemiologica; i criteri, i parametri e i vincoli per la realizzazione della rete dei servizi sanitari regionali. In particolare il Piano indica le azioni e le fasi attraverso le quali la spesa ospedaliera deve risultare, al termine del triennio, non superiore al 45% della somma assegnata; le soglie operative al di sotto delle quali non si costituiscono unità operative, i dipartimenti delle urgenze ed emergenze, con margini di flessibilità prestabilita in ragione di evidenti e documentate necessità sanitarie gli ambiti distrettuali, con il modello organizzativo, i presidi e i servizi con la previsione di parametri per il personale infermieristico e sociale; l'assegnazione alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere delle risorse sulla case di indici di accesso stabiliti sentita la Conferenza permanente regionale l'assegnazione alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere delle risorse in conto capitale per gli investimenti in strutture e in tecnologie sulla base delle priorità stabilite nel Piano sanitario regionale g) h) i) j) i Progetti obiettivo per la tutela della salute delle fasce deboli della popolazione, in particolare per gli anziani, per la salute mentale, per i portatori di handicap, per le dipendenze, per gli immigrati per i detenuti, in applicazione dei Decreti attuativi del D.L.n°229/'99. I criteri per l'accreditamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati e le condizioni per la definizione dei rapporti con la sanità privata; Gli indicatori e i criteri per la valutazione qualitativa delle prestazioni, dei rapporto costi-benefici, per la verifica del gradimento da parte dei cittadini; Le forme di partecipazione degli operatori sui programmi di attività e dei cittadini sulle iniziative per la salute. 15.3 Il Piano sanitario regionale è approvato con deliberazione del Consiglio della Regione Puglia, su proposta della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Conferenza permanente della programmazione sociosanitaria regionale ed espletate le procedure per la concertazione di cui all'articolo 9 del:a presente legge. 15.4 Il Piano e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nei Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Articolo 16 ( Il piano attuativo locale) 16.1 Il Piano attuativo locale è l'atto di programmazione approvato dal Comune o dalla Conferenza dei sindaci in osservanza degli obiettivi di salute, dei criteri e dei vincoli del Piano sanitario regionale, nonché delle intese scaturite dalla concertazione di cui all'articolo 9 della presente legge. Le scelte di programmazione sono realizzate nell'ambito delle risorse assegnate e con l'obbligo del pareggio di bilancio. 16.2 Il Piano attuativo locale è elaborato dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale e trasmesso al Comune o alla Conferenza per la sua approvazione. 16.3 Il Piano attuativo locale è approvato dalla Conferenza entro i tempi stabiliti dal Piano sanitario regionale ed è inviato alla Regione per l'esame di corrispondenza al Piano sanitario regionale e per la verifica del rispetto degli impegni di spesa. In caso di sostanziale scostamento del Piano attuativo locale dal Piano sanitario regionale, la Regione adotta specifiche prescrizioni vincolanti per la Conferenza e per il Direttore generale che deve garantirne l'attuazione. Il Piano attuativo locale è aggiornato annualmente con la stessa procedura indicata per la sua approvazione e nei tempi indicati dalla Regione, 16.4 Il Piano attuativo delle Aziende ospedaliere è approvato dalla Giunta regionale, previo parere dell'Azienda sanitaria locale dì riferimento e della Conferenza regionale di programmazione sociosanitaria. 16.5 La Giunta regionale stabilisce rapporti di collaborazione permanente con il Comune o con la Conferenza ed esercita il potere sostitutivo, previa comunicazione scritta dei tempi assegnati in caso di mancata adozione del Piano attuativo locale. 16.6 In particolare il Piano attuativo locale contiene: a) gli obiettivi di salute e le azioni da intraprendere per il loro raggiungimento; b) e) d) e) f) g) la rete dei servizi ospedalieri, organizzati su base dipartimentale con priorità per il Dipartimento dell'emergenza ed urgenza, nel rispetto delle soglie operative stabilite dal Piano sanitario regionale; la rete dei servizi territoriali cui deve essere destinata una quota di risorse finanziarie non inferiore al 45% delle somme assegnate dalla Regione all'Azienda sanitaria; l'organizzazione dei distretti e delle articolazioni sub distrettuali, in applicazione dell'articolo 3quater, quinquies, sexies del D.L.n°229/'99 la realizzazione dei Progetti obiettivo, l'integrazione tra sanità ed assistenza, con particolare riguardo alle condizioni di non autosufficienza delle persone, anziani in particolare. L'assegnazione del budget di spesa ai Dipartimenti strutturali e ai distretti con i criteri per la loro gestione e rendicontazione; gli strumenti e le forme di controllo della gestione aziendale e dei risultati ottenuti. L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA SANITA' Articolo 17 ( Il distretto) 17.1. Il distretto costituisce l'ambito territoriale primario in cui si esprime la domanda di salute e di cura del cittadino e in cui si organizzano le attività di prevenzione, le cure primarie e si attivano le competenze specialistiche del sistema sanitario che pertanto devono essere considerate e collocate nella disponibilità del distretto. 17.2 Gli ambiti territoriali dei distretti sono approvati dalla Regione, previo parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci. 17.3 La soglia minima per la delimitazione del distretto è pari a 60 mila abitanti. salva diversa determinazione in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente. In ogni caso sulle proposte della Regione si esprime la Conferenza dei sindaci. In caso di soluzioni difformi, la Regione è tenuta a motivare per scritto le ragioni di una diversa determinazione 17.4 L'ambito territoriale del distretto comprende di norma per intero il territorio di uno o più comuni. 17.5 Con lo stesso atto e con le stesse procedure sono definite le aree sub distrettuali, sulla base di un parametro di popolazione che varia da 8 mila a 10 mila abitanti. 17.6 In ogni area sub distrettuale deve essere programmata e realizzata la Casa della salute, una struttura tipizzata nella quale sono collocati e informatizzati gli studi medici, la continuità assistenziale, gli uffici amministrativi e i Centri unificati di prenotazione, la sede del servizio infermieristico e di assistenza sociale, le attività specialistiche ambulatoriali, le attività riabilitative ambulatoriali, le strutture tecnologiche diagnostiche sulla base di standard predisposti dalla Regione. La contiguità spaziale tra servizi ed operatori costituisce una condizione necessaria per dare risposte globali ed unitarie alla domanda di salute e di cura del cittadini e per realizzare una modalità di lavoro di tipo dipartimentale tra gli operatori assegnati o in proiezione funzionale al distretto. 17.7 In ogni distretto è costituita la Conferenza dei sindaci dei Comuni appartenenti all'area. II Direttore del distretto sottopone alla Conferenza dei sindaci del distretto il Programma annuale delle attività distrettuali di cui all'articolo 3-quinquies del D.L. n°2291'99. La Conferenza dei sindaci di distretto lo approva, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali, con le istituzioni locali, con i soggetti sociali dell'area, con le Associazioni del volontariato e dei terzo settore. In ogni articolazione sub distrettuale è costituita l'unità di valutazione multidimensionale, l'assistenza domiciliare integrativa, almeno un Centro diurno, una struttura per degenze territoriali e di residenza sanitaria assistenziale. 17.8 Nel distretto si realizzano le attività integrate tra sanità ed assistenza, sulla base degli Accordi stipulati tra l'Azienda sanitaria e la Conferenza dei Sindaci, in attuazione dell'Atto di indirizzo emanato dal Ministro della sanità e della Solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 3- septies dei D.L. n° 229/'99. 17.9 Il distretto promuove e realizza, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione, con i soggetti sociali e con le Associazioni del volontariato e del terzo settore, le attività di educazione alla salute e fornisce le informazioni ai cittadini sulle attività complessivamente assicurate dal Servizio sanitario regionale. 17.10 Per ciascun distretto, il Direttore generale nomina un Direttore nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3-sexies, costituisce un Ufficio di coordinamento del quale fanno parte rappresentanti dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali, degli infermieri, dei tecnici della riabilitazione e degli operatori sociali Le competenze del Direttore e del Comitato di distretto sono disciplinate dall'Atto aziendale di cui cui all'articolo 3, comma 1 del D.L.n°2291'99. 17.11 Ad ogni distretto è assegnato un budget, secondo le norme della legge regionale per la contabilità analitica. Il direttore del distretto è responsabile della tenuta e della rendicontazione del budget. Articolo 18 (Il Dipartimento per la prevenzione) 18.1 L'attività di prevenzione è una funzione di tutto il sistema sanitario pugliese. Il Piano sanitario regionale individua i rapporti tra le diverse strutture sanitarie per realizzare un continuum tra prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con appositi organismi di coordinamento e con adeguati strumenti di rilevazione e informazione. 18.2 In ogni Azienda sanitaria locale è costituito un Dipartimento strutturale della prevenzione per la tutela della salute collettiva. Il Dipartimento promuove iniziative per l'educazione alla salute, mette a disposizione delle Istituzioni locali dati conoscitivi e proposte per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio, interviene sulle cause delle malattie e delle invalidità nell'ambito del Patto di solidarietà per la salute con lo scopo di concorrere al miglioramento della qualità del lavoro e della vita. 18.3 Il Dipartimento svolge le funzioni assegnate attraverso il programma annuale predisposta dal Direttore del Dipartimento ed approvato dal Comitato di dipartimento di cui al comma ... con l'impiego delle risorse proprie e con l'apporto di altre strutture sanitarie , di altre istituzioni e di soggetti sociali coinvolti nel programma. 18.4 Il programma di Dipartimento è coordinato con il programma di distretto e con i programmi degli altri Dipartimenti dell'Azienda sanitaria e ospedaliera. 18.5. Le funzioni del Dipartimenti di prevenzione sono quelle previste dall'articolo 7-ter del Decreto legislativo n° 229/'99. 18.6 In rapporto alle funzioni di cui al comma precedente. sono costituite nell'ambito del Dipartimento le seguenti strutture organizzative che trovano collocazione in ciascuno dei distretti cui in cui è articolata l'Azienda sanitaria locale, sulla base di parametri definiti dal Piano sanitario regionale: a) b) c) d) e) igiene e sanità pubblica igiene degli alimenti e della nutrizione; prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; sanità animale igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. f) 18.7 Le strutture organizzative di cui ai comma precedente sono collocate nel distretto e costituiscono un'area funzionale cui è preposto un Responsabile nominato dal Direttore generale su proposta del Direttore dei Dipartimento tra i laureati di una delle strutture organizzative. A ciascuna struttura organizzativa é preposto un Dirigente nominato dal Direttore generale su proposta del responsabile dell'area funzionale. 18.8 Il Direttore dei Dipartimento di prevenzione è nominato dal Direttore generale tra i responsabili delle aree funzionali. 18.9 Le competenze del Direttore del dipartimento, del responsabile dell'area funzionale e delle strutture organizzative sono individuate con apposito Regolamento predisposto dalla Giunta Regionale sentiti i Comitati di dipartimento. 18.10 Presso il centro direzionale dell'Azienda sanitaria locale è costituito un Comitato di dipartimento composto presieduto dal Direttore e costituito dai Responsabili delle arte funzionali e da altri operatori sulla base dei criteri previsti dal Regolamento. 18.11 Ad ogni Dipartimento è assegnato un budget di spesa che non può essere inferiore al 5% delle risorse attribuite dalla Regione alla Azienda sanitaria locale.