determina del direttore generale

annuncio pubblicitario
I.N.R.C.A.
N.
DETERMINA DEL
DIRETTORE GENERALE
508/DGEN
DEL
30/07/2010
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE CREDITI
Art. 1 - Scopo
Il presente regolamento disciplina la gestione dei crediti e le azioni da porre in essere nel caso di insolvenza degli
stessi.
Art. 2. - Tipologia dei crediti
1.
A fronte di prestazioni erogate a terzi, sia per quelle che rientrano nei propri compiti istituzionali e da queste
derivate, sia per quelle di natura commerciale, si rilevano due distinte tipologie di credito:
 incasso immediato o pronto cassa: in questo caso il pagamento avviene contestualmente
all’emissione della fattura o ricevuta attraverso l’utilizzo di uno dei seguenti modi:
a) in contanti
b) con rilascio di assegno circolare o bancario;
c) con carta di credito o bancomat
Trattasi essenzialmente dei crediti che vengono registrati dai front-office presenti all’interno delle
strutture. Le attuali procedure informatiche consentono la registrazione nei libri contabili dell’Istituto
del credito e del ricavo, nonché la contestuale emissione di un ordinativo di incasso a totale chiusura
del credito stesso.

incasso differito: in tal caso il pagamento avviene in epoca diversa rispetto all’emissione della fattura
e/o nota di addebito.
La registrazione del credito avviene all’atto di emissione della fattura o della nota di addebito.
Rientrano in questa aggregazione, in linea di massima, le seguenti prestazioni, rese sia a privati che
ad altre istituzioni pubbliche precisamente:
Pubblici
 Prestazioni da DRG
 Prestazioni specialistiche ambulatoriali e cessione presidi sanitari nell’ambito dell’assistenza
domiciliare
 File F
 Farmaci Oncologici
 Farmaci Doppio Canale
 Prestazioni sia sanitarie che non sanitarie in convenzione
 Prestazioni di servizi vari
Privati
 Ticket per prestazioni specialistiche
 Prestazioni sanitarie solventi
Allegati alla determina n. 508/DGEN del 30.07.2010
1
I.N.R.C.A.







Prestazioni specialistiche in convenzione in regime libero professionali (allargata e in regime di
ricovero)
Sperimentazioni farmaci
Prestazioni sanitarie in convenzione
Cessione pasti
Prestazioni non sanitarie in convenzione
Prestazioni di servizi vari (distributori automatici, cessione energia elettrica, ecc)
Fitti attivi
Art. 3 - Modalità
1.
Al fine di verificare periodicamente lo stato di solvibilità dei crediti, al momento dell’inserimento in contabilità
del credito, sono stabiliti, oltre alle modalità di pagamento, anche la data di scadenza.
Le modalità di pagamento utilizzate dall’Istituto sono:
a) accredito sul conto corrente di Tesoreria;
b) pagamento utilizzando bollettini di c/c postale intestati all’Istituto o in alternativa tramite vaglia postale;
c) emissione di assegni circolari e/o bancari con la clausola “non trasferibile”.
Il termine entro cui il debitore deve procedere al pagamento della fattura, se non è stabilito diversamente nel
contratto (o convenzione), è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Contratti e commissioni
possono prevedere scadenze diverse, per ogni tipo di pagamento, anche a 60gg e 90gg. Allorquando non
sia dato all’Istituto di conoscere la data di ricevimento della fattura si stabilisce che i termini di cui sopra
vengano allungati di ulteriori 10 giorni con decorrenza dalla data di emissione della fattura.
Sarà cura, pertanto, dell’operatore all’atto dell’emissione del documento di addebito (fattura e/o nota),
procedere alla scelta della quietanza sulla base delle informazioni ricavate dai contratti.
2.
Con cadenza almeno semestrale gli operatori provvedono a stampare lo scadenziario dei crediti al fine di
verificare lo stato di insolvenza degli stessi.
Art. 4 – Solleciti
1.
Gli operatori della DAPO, una volta verificato il mancato pagamento delle fatture, provvedono ad emettere i
solleciti da inviare ai cittadini/clienti o alle ditte indipendentemente dall’importo del credito.
Il sollecito di pagamento riporta l’indicazione del numero, data e importo delle fatture non ancora pagate, le
modalità di pagamento e l’indicazione del tempo entro cui regolare il pagamento.
Il I° sollecito, inviato per posta ordinaria, contiene l’invito a saldare il proprio debito entro 15 gg dal
ricevimento dello stesso, dopodiché, entro 60 giorni dalla data di invio del I° sollecito e non avendo ricevuto
nessun riscontro, gli operatori provvedono a trasmettere mediante raccomandata con A.R. il II° sollecito
contenente l’intimazione formale ed ultimativa di pagamento.
2.
Tutti i crediti rimasti insoluti, entro tre mesi dalla data di esigibilità, nonostante i solleciti di cui al precedente
punto devono essere trasferiti all’U.O. Legale e Contenzioso.
A tal fine la DAPO provvede a trasmettere all’U.O. Legale e Contenzioso la documentazione probante e la/le
fattura/e, oltre ad eventuali osservazioni di interesse.
Sono comunicati all’U.O. Legale anche i crediti sorti nei confronti degli Enti Pubblici (territoriali e non, statali
centrali e locali) seppur soggetti all’invio dei solleciti, in caso di insolvenza.
Allegati alla determina n. 508/DGEN del 30.07.2010
2
I.N.R.C.A.
3.
L’U.O. Legale valutata la situazione del credito e le possibilità di recupero assume al riguardo le opportune
iniziative, tenendo conto dei rapporti in atto con il debitore e di eventuali, documentate, situazioni contingenti
di carenza di liquidità di quest’ultimo.
Le eventuali iniziative che comportano oneri a carico dell’Istituto, quale il conferimento di incarico di
assistenza e patrocinio legale o di consulenza, sono assunte mediante proposta di atti formali.
L’Istituto può, in alternativa, decidere di avvalersi di una società esterna che ponga in essere le procedure per
il recupero extragiudiziario del credito. In questo ultimo caso gli oneri per le prestazioni erogate dalla società
esterna dovranno ricadere completamente a carico dei clienti.
Art. 5 - Prescrizione
Contestualmente alla presa in carico della gestione del credito, l’U.O. Legale assume l’onere di verificare che il
credito stesso non cada in prescrizione, secondo quanto stabilito negli artt. 2946 e seguenti del Codice Civile.
A tal fine, la Direzione predisporrà gli opportuni atti interruttivi, in conformità agli artt. 2943 e 2945 del Codice
Civile.
Art. 6 - Crediti di modesta entità
Ai fini del presente Regolamento, si considerano crediti di modesta entità quelli che non superano l’importo di €
35,00.
Art. 7 - Rinuncia al credito di modesta entità
Con la deliberazione che approva il bilancio di esercizio, il Direttore Generale, su proposta della Direzione
Amministrativa può disporre la rinuncia ai crediti di modesta entità quando, per ciascuna di esse, il costo delle
operazioni di riscossione e di versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare del credito, comunque entro il
limite massimo fissato dall’articolo precedente.
Ai fini di cui al comma precedente, i crediti esigibili nei confronti del medesimo debitore possono essere cumulati.
Art. 8 - Fallimento recupero crediti
Nell’eventualità in cui tutti i tentativi espletati per il recupero dei crediti non vadano a buon fine, la Direzione
Amministrativa comunicherà all’UO Risorse Economiche di procedere alla cancellazione dello stesso credito
anche se l’importo supera il limite di cui al punto 7.
La Direzione Generale, con propria deliberazione di approvazione del Bilancio d’esercizio, prenderà atto
dell’avvenuta cancellazione.
Art. 9 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento decorre dalla data di esecutività della determina attuativa del Direttore Generale.
Allegati alla determina n. 508/DGEN del 30.07.2010
3
Scarica