I.N.R.C.A. N. DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 508/DGEN DEL 30/07/2010 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE CREDITI Art. 1 - Scopo Il presente regolamento disciplina la gestione dei crediti e le azioni da porre in essere nel caso di insolvenza degli stessi. Art. 2. - Tipologia dei crediti 1. A fronte di prestazioni erogate a terzi, sia per quelle che rientrano nei propri compiti istituzionali e da queste derivate, sia per quelle di natura commerciale, si rilevano due distinte tipologie di credito: incasso immediato o pronto cassa: in questo caso il pagamento avviene contestualmente all’emissione della fattura o ricevuta attraverso l’utilizzo di uno dei seguenti modi: a) in contanti b) con rilascio di assegno circolare o bancario; c) con carta di credito o bancomat Trattasi essenzialmente dei crediti che vengono registrati dai front-office presenti all’interno delle strutture. Le attuali procedure informatiche consentono la registrazione nei libri contabili dell’Istituto del credito e del ricavo, nonché la contestuale emissione di un ordinativo di incasso a totale chiusura del credito stesso. incasso differito: in tal caso il pagamento avviene in epoca diversa rispetto all’emissione della fattura e/o nota di addebito. La registrazione del credito avviene all’atto di emissione della fattura o della nota di addebito. Rientrano in questa aggregazione, in linea di massima, le seguenti prestazioni, rese sia a privati che ad altre istituzioni pubbliche precisamente: Pubblici Prestazioni da DRG Prestazioni specialistiche ambulatoriali e cessione presidi sanitari nell’ambito dell’assistenza domiciliare File F Farmaci Oncologici Farmaci Doppio Canale Prestazioni sia sanitarie che non sanitarie in convenzione Prestazioni di servizi vari Privati Ticket per prestazioni specialistiche Prestazioni sanitarie solventi Allegati alla determina n. 508/DGEN del 30.07.2010 1 I.N.R.C.A. Prestazioni specialistiche in convenzione in regime libero professionali (allargata e in regime di ricovero) Sperimentazioni farmaci Prestazioni sanitarie in convenzione Cessione pasti Prestazioni non sanitarie in convenzione Prestazioni di servizi vari (distributori automatici, cessione energia elettrica, ecc) Fitti attivi Art. 3 - Modalità 1. Al fine di verificare periodicamente lo stato di solvibilità dei crediti, al momento dell’inserimento in contabilità del credito, sono stabiliti, oltre alle modalità di pagamento, anche la data di scadenza. Le modalità di pagamento utilizzate dall’Istituto sono: a) accredito sul conto corrente di Tesoreria; b) pagamento utilizzando bollettini di c/c postale intestati all’Istituto o in alternativa tramite vaglia postale; c) emissione di assegni circolari e/o bancari con la clausola “non trasferibile”. Il termine entro cui il debitore deve procedere al pagamento della fattura, se non è stabilito diversamente nel contratto (o convenzione), è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Contratti e commissioni possono prevedere scadenze diverse, per ogni tipo di pagamento, anche a 60gg e 90gg. Allorquando non sia dato all’Istituto di conoscere la data di ricevimento della fattura si stabilisce che i termini di cui sopra vengano allungati di ulteriori 10 giorni con decorrenza dalla data di emissione della fattura. Sarà cura, pertanto, dell’operatore all’atto dell’emissione del documento di addebito (fattura e/o nota), procedere alla scelta della quietanza sulla base delle informazioni ricavate dai contratti. 2. Con cadenza almeno semestrale gli operatori provvedono a stampare lo scadenziario dei crediti al fine di verificare lo stato di insolvenza degli stessi. Art. 4 – Solleciti 1. Gli operatori della DAPO, una volta verificato il mancato pagamento delle fatture, provvedono ad emettere i solleciti da inviare ai cittadini/clienti o alle ditte indipendentemente dall’importo del credito. Il sollecito di pagamento riporta l’indicazione del numero, data e importo delle fatture non ancora pagate, le modalità di pagamento e l’indicazione del tempo entro cui regolare il pagamento. Il I° sollecito, inviato per posta ordinaria, contiene l’invito a saldare il proprio debito entro 15 gg dal ricevimento dello stesso, dopodiché, entro 60 giorni dalla data di invio del I° sollecito e non avendo ricevuto nessun riscontro, gli operatori provvedono a trasmettere mediante raccomandata con A.R. il II° sollecito contenente l’intimazione formale ed ultimativa di pagamento. 2. Tutti i crediti rimasti insoluti, entro tre mesi dalla data di esigibilità, nonostante i solleciti di cui al precedente punto devono essere trasferiti all’U.O. Legale e Contenzioso. A tal fine la DAPO provvede a trasmettere all’U.O. Legale e Contenzioso la documentazione probante e la/le fattura/e, oltre ad eventuali osservazioni di interesse. Sono comunicati all’U.O. Legale anche i crediti sorti nei confronti degli Enti Pubblici (territoriali e non, statali centrali e locali) seppur soggetti all’invio dei solleciti, in caso di insolvenza. Allegati alla determina n. 508/DGEN del 30.07.2010 2 I.N.R.C.A. 3. L’U.O. Legale valutata la situazione del credito e le possibilità di recupero assume al riguardo le opportune iniziative, tenendo conto dei rapporti in atto con il debitore e di eventuali, documentate, situazioni contingenti di carenza di liquidità di quest’ultimo. Le eventuali iniziative che comportano oneri a carico dell’Istituto, quale il conferimento di incarico di assistenza e patrocinio legale o di consulenza, sono assunte mediante proposta di atti formali. L’Istituto può, in alternativa, decidere di avvalersi di una società esterna che ponga in essere le procedure per il recupero extragiudiziario del credito. In questo ultimo caso gli oneri per le prestazioni erogate dalla società esterna dovranno ricadere completamente a carico dei clienti. Art. 5 - Prescrizione Contestualmente alla presa in carico della gestione del credito, l’U.O. Legale assume l’onere di verificare che il credito stesso non cada in prescrizione, secondo quanto stabilito negli artt. 2946 e seguenti del Codice Civile. A tal fine, la Direzione predisporrà gli opportuni atti interruttivi, in conformità agli artt. 2943 e 2945 del Codice Civile. Art. 6 - Crediti di modesta entità Ai fini del presente Regolamento, si considerano crediti di modesta entità quelli che non superano l’importo di € 35,00. Art. 7 - Rinuncia al credito di modesta entità Con la deliberazione che approva il bilancio di esercizio, il Direttore Generale, su proposta della Direzione Amministrativa può disporre la rinuncia ai crediti di modesta entità quando, per ciascuna di esse, il costo delle operazioni di riscossione e di versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare del credito, comunque entro il limite massimo fissato dall’articolo precedente. Ai fini di cui al comma precedente, i crediti esigibili nei confronti del medesimo debitore possono essere cumulati. Art. 8 - Fallimento recupero crediti Nell’eventualità in cui tutti i tentativi espletati per il recupero dei crediti non vadano a buon fine, la Direzione Amministrativa comunicherà all’UO Risorse Economiche di procedere alla cancellazione dello stesso credito anche se l’importo supera il limite di cui al punto 7. La Direzione Generale, con propria deliberazione di approvazione del Bilancio d’esercizio, prenderà atto dell’avvenuta cancellazione. Art. 9 - Entrata in vigore Il presente Regolamento decorre dalla data di esecutività della determina attuativa del Direttore Generale. Allegati alla determina n. 508/DGEN del 30.07.2010 3