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PROVINCIA DI GORIZIA
GIUNTA PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 Prot. 3307/2007
adottata nella seduta del 31 gennaio 2007
alla quale partecipano i Signori:
GHERGHETTA Enrico
DEMARTIN Roberta
VISINTIN Marino
SALOMONI Maurizio
MORSOLIN Licia
MARINČIČ Marko
DI MATTEO Maurizio
CERNIC Mara
VITO Sara
Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Assiste il Segretario Generale dott.ssa Adriana Zuddas
Oggetto: Approvazione convenzione per il coordinamento delle azioni a contrasto del maltrattamento femminile.
____________________________________________________________________________________________
Approvazione: A voti unanimi, palesemente espressi.
_______________________________________________________________________________
Adempimenti relativi alla pubblicazione ed alla esecutività (L.R. 11/12/2003, n. 21)
Si attesta che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, viene pubblicata
all’albo della Provincia dal 05.02.2007 al 20.02.2007.
Allegati: 1
L’impiegato responsabile
____________________________________________________________________________
Eventuali reclami:
L’impiegato responsabile
Oggetto: Approvazione convenzione per il coordinamento delle azioni a contrasto del
maltrattamento femminile
Premessa:
Nell'ambito del territorio della Provincia di Gorizia operano da alcuni anni diverse associazioni
femminili di volontariato con il comune obiettivo di realizzare azioni ed interventi a sostegno della
condizione femminile per prevenire e contrastare qualsiasi tipo e grado di maltrattamento e violenza
psicologica, fisica, sessuale ed economica nei confronti della donna. Le stesse hanno realizzato diverse
ed autonome tipologie di iniziative quali servizi di ascolto telefonico, accoglienza personale, centri
antiviolenza ecc.
Il quadro normativo della materia è dettato da un lato dalla L.R. 17/00 che prevede tra le
proprie finalità quella della promozione di interventi di rete tra l' insieme delle istituzioni, associazioni,
enti pubblici e privati allo scopo di offrire diverse tipologie di risposte a donne che si trovino in
difficoltà per aver subito maltrattamento o violenza e coordinare le diverse proposte di servizi ed
interventi disponibili sul territorio dall'altro dall'art. 5 della L. 328/00 legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali che riconosce il ruolo fondamentale dei soggetti del
terzo settore nella programmazione, realizzazione ed attivazione degli interventi e servizi sociali pur
mantenendo in tale sistema il soggetto pubblico la responsabilità per quanto attiene la garanzia
dell'esistenza, accessibilità e qualità dei servizi offerti dal settore privato.
La presenza e l'attività delle associazioni femminili di volontariato precedentemente indicata ed i
raccordi progettuali con i soggetti pubblici realizzati prima nell'ambito del Piano territoriale di cui alla
Legge 285/97 poi con un autonomo processo ha prodotto nel corso nel corso del 2003 un sistematico
lavoro di confronto tra soggetti pubblici (Provincia, Servizi sociali dei Comuni degli ambiti Alto e Basso
Isontino, Azienda sanitaria, servizio del consultorio familiare) e privati (Associazioni Da Donna a
donna, telefono Rosa, Udi, Sos Rosa) finalizzato all'implementazione del lavoro di rete tra i diversi
partners e alla definizione di uno specifico protocollo per il coordinamento delle azioni a contrasto del
fenomeno del maltrattamento femminile.
Il predetto atto d’ intesa è stato sottoposto all'esame ed alla valutazione delle Assemblee dei
Sindaci di distretto, all'Azienda Sanitaria ed in tali sedi è stato ulteriormente integrato e approvato nella
sua ultime e definitiva versione . In particolare sono stati assunti i seguenti provvedimenti:
- Servizio sociale dei Comuni Ambito Alto Isontino: verbale assemblea dei Sindaci di distretto
di data 30.07.2003.
- Servizio sociale dei Comuni Ambito Basso Isontino: verbale assemblea dei Sindaci di distretto
di data 23.09.2003.
- Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina: Deliberazione n. 424 del Direttore generale del
08.08.2003.
Appare pertanto necessario procedere alla approvazione formale del protocollo medesimo da
parte della Provincia che ha coordinato e promosso il processo complessivo
Tutto ciò premesso;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la relazione che precede;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della direzione 2° Amministrativa,
giuridico legale, avvocatura e sviluppo sociale ed in sua assenza del Segretario generale;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso sul presente atto da parte del Dirigente della
Direzione 1° ;
Ritenuto, per motivi di urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.
DELIBERA
1. Di approvare il protocollo d'intesa per il coordinamento delle azioni a contrasto del fenomeno del
maltrattamento femminile nel testo composto da 11 articoli che allegato alla presente ne costituisce
parte integrante;
2. Di autorizzare il Presidente o suo delegato alla stipula dell'atto di intesa congiuntamente agli altri
soggetti pubblici e privati;
Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del dlgs. dd. 18 agosto 2000 n. 267.
p. IL DIRIGENTE
Avv. Renato Armaroli
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Adriana Zuddas
Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 4, del dlgs. dd. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RAGIONIERE CAPO
f.to Dott. Lucio Beltrame
La presente deliberazione viene approvata ad unanimità di voti palesemente espressi.
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, viene dichiarata la immediata eseguibilità della presente
deliberazione ai sensi dell’ art. 1 comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n.21
IL PRESIDENTE
- f.to Enrico Gherghetta -
IL SEGRETARIO GENERALE
- f.to Adriana Zuddas -
CONVENZIONE PER LA ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E
RESIDENZIALITÀ TEMPORANEA D’EMERGENZA NEI CONFRONTI DI DONNE IN
SITUAZIONE DI MALTRATTAMENTO ED IN CONDIZIONI DI RISCHIO
(art. 3 c. 1 lett. c) L.R. n. 17/2000)
Tra
La Provincia di Gorizia, rappresentata dall’assessore alle politiche sociali,politiche giovanili e
volontariato Licia Rita Morsolin a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Provinciale n… di
data ……………..;
il Comune di GORIZIA rappresentato dal Sindaco pro tempore ………………., giusta
deliberazione della Giunta Municipale n. .… di data ………………;
il Comune di MONFALCONE ………………………., rappresentato dal Sindaco pro tempore
………………., giusta deliberazione della Giunta Municipale n. .… di data ………………;
l'Azienda per i servizi Sanitari n. 2 Isontina rappresentata dalla dott.ssa Manuela Baccarin
Direttore generale della stessa ai sensi della deliberazione del Direttore generale n …del ………….;
L’ATER Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Gorizia rappresentata dal presidente
Roberto Grion a ciò autorizzato con atto del …. N… di data……………..
L'associazione di volontariato O.N.L.U.S da donna a DONNA con sede legale a Ronchi
dei Legionari in via Roma 13 rappresentata dalla presidente dott.ssa Carmelina Calivà a ciò autorizzata
dal Consiglio direttivo dell'Associazione ;
L'associazione di volontariato S.O.S. Rosa con sedi: legale a Gorizia in Via Baiamonti
rappresentata dalla presidente prof. Maria Rosaria Di Dato a ciò autorizzata nella seduta di data
………….. del Consiglio direttivo dell'Associazione medesima;
Premesso che nell'ambito del territorio della Provincia di Gorizia operano da alcuni anni alcune
associazioni femminili di volontariato con il comune obiettivo di realizzare azioni ed interventi a
sostegno della condizione femminile per prevenire e contrastare qualsiasi tipo e grado di
maltrattamento e violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica nei confronti della donna;
che le stesse hanno realizzato diverse ed autonome tipologie di iniziative quali servizi di ascolto
telefonico, accoglienza personale, centri antiviolenza ecc;
Che dal dicembre del 2003 è operante nel terriotiro della Provincia di Gorizia un protocollo
d’intesa che coinvolge soggetti pubblici ( Servizi sociali dei Comuni alto e Basso Isontino, Provincia di
Gorizia, Azienda per i servizi sanitari n 2 Isontina) e privati (associazioni da donna a Donna e SOS
rosa) per le azioni a contrasto del maltrattamento femminile
ricordato che la L.R. 17/00 prevede tra le proprie finalità quella della promozione di interventi
di rete tra l'insieme delle istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati allo scopo di offrire articolate
tipologie di risposte a donne che si trovino in difficoltà per aver subito maltrattamento o violenza e
coordinare le diverse proposte di servizi ed interventi disponibili sul territorio;
Atteso che i soggetti pubblici aderenti al protocollo hanno concordato, nell’ambito del tavolo
di confronto provinciale aperto in sede di elaborazione dei P.d Z.per la triennalità 2006/2008 e del Pat,
di prevedere quale comune obiettivo strategico di sistema quello dell’ integrazione delle politiche e del
consolidamento della rete inserendo tra le azioni di sistema anche quella della proroga del protocollo
mediante una stesura aggiornata ed adeguata all’evoluzione connessa all’esperienza nel frattempo
maturata ed esteso ad un maggior numero di enti partecipanti
Preso atto del lavoro di approfondimento compiuto nel frattempo dai partecipanti al
protocollo d’intesa, che ha portato all’effettivo coinvolgimento dell’ATER di Gorizia e alla
formulazione di una specifica proposta progettuale per la realizzazione di una risposta di rilevanza
provinciale al bisogno di accoglienza e residenzialità, come espresso dal territorio e previsto dalla L.R.
n. 17/2000;
Richiamata la seduta del 12 gennaio 2005 del tavolo politico del protocollo alla presenza del
gruppi ristretti delle Assemblee dei Sindaci relativa alla decisione di promuovere la stipula di una
convenzione tra i predetti soggetti per le attivazione di servizi di accoglienza e residenzialità nei
confronti di donne in situazioni di violenza anche a fronte delle disponibilità manifestate da ATER e
da Comune di Gorizia per la ricerca e l’individuazione di alloggi
Richiamato il progetto n4 “Una casa per ricominciare” inserita nel Piano di Zona dell’Ambito Alto
Isontino;
Richiamato l’ incontro intervenuto tra il tavolo tecnico del protocollo d’intesa ed i rappresentanti
dell’ATER il 27 febbraio 2006 concernente il confronto in merito alla disponibilità di Ater
all’assegnazione di alloggi di ERP per le finalità di ospitalità temporanea di donne in situazioni di
violenza e la successiva nota della Provincia di Gorizia dell’8.03.2006 in merito alla definizione del
fabbisogno di alloggi fruibili per tali finalità
Vista la deliberazione presidenziale n 1/2007 del 19.01.2007 di Ater con la quale vengono messi a
disposizione due alloggi di ER P con finalità di residenzialità temporanea
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
Art 1
Finalità
La provincia di Gorizia i comuni di Gorizia e di Monfalcone , l’Azienda per i servizi Sanitari
n2 Isontina l’ATER di Gorizia e le Associazioni di volontariato “Da donna a Donna” e “S.O.S. rosa”
come indicate in premessa, ciascuno secondo i compiti, le funzioni e le responsabilità previste nella
presente convenzione, stabiliscono di comune accordo di attivare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 1
lett. c) della L.R. n. 17/2000 e s.m.i., sul territorio della provincia di Gorizia una progettualità condivisa
per la realizzazione di un servizio di accoglienza e residenzialità temporanea nei confronti di donne che
si trovino in condizioni di maltrattamento gravi e ripetute da parte di un componente del nucleo di
convivenza tale da costituire una situazione di pregiudizio e rischio per l’incolumità fisica e/o
psicologica della donna ed eventualmente del o dei figli minori della stessa
Art 2
Destinatari
Il servizio è riservato a donne con o senza figli residenti nei Comuni del territorio provinciale
che aderiscono alla presente convenzione, seguite da uno dei servizi o dalle associazioni che
partecipano e condividono il protocollo per le azioni a contrasto del maltrattamento per le quali si
configuri una situazione di grave pregiudizio e rischio di incolumità fisica o psicologica eventualmente
presente anche nei confronti dei figli minori facenti parte del nucleo in questione
Art 3
Caratteristiche del servizio
Il servizio è costituito dall’accoglienza in una delle strutture abitative messe a disposizione da parte di
ATER per un periodo di ospitalità
temporalmente determinato, con adeguato supporto
operativo/organizzativo per l’allontanamento dal nucleo originario, oltre all’affiancamento e alla
consulenza psicologica e legale . Ciò per garantire la tutela e la sicurezza fisica della donna ed evitare il
ripetersi o l’aggravarsi di situazioni di maltrattamento e per un periodo temporaneo non superiore
complessivamente a sei mesi rinnovabile una sola volta. Da parte della donna la permanenza
nell’alloggio è finalizzata ad elaborare le violenze vissute, acquisire le risorse necessarie per costruire un
percorso personale che la conduca verso una progressiva autonomia.
Le modalità e le prassi operative per l’acceso al servizio saranno compiutamente definite da
parte del tavolo tecnico del protocollo d’intesa sulle azioni a contrasto del maltrattamento integrato dai
rappresentanti dei comuni firmatari della presente convenzione . L’accesso è autorizzato nei confronti
di uno qualsiasi degli alloggi liberi e disponibili facenti parte del patrimonio messo a disposizione da
Ater indipendentemente dalla sua ubicazione .
Art 4
Oneri
I costi per l’attivazione ed il mantenimento del servizio fanno riferimento alle spese necessarie
per:
1. Arredamento e le attrezzature minime essenziali
in dotazione all’alloggio, la relativa
manutenzione e l’implementazione in relazione alle necessità del nucleo
2. affitto, spese comuni condominiali assicurative e di utilizzo dei servizi a rete ( Acqua energia
elettrica gas telefono)
3. accoglienza ,affiancamento e consulenza psicologica e legale fornita da parte del soggetto
gestore
4. Spese per l’erogazione di contributi finalizzati al mantenimento della donna e di eventuali figli a
carico qualora la stessa risulti priva di reddito proprio o reddito insufficente
5. Costi per l’utilizzo di posti nido, pasti scolastici, e servizi di centri vacanza di cui all’art 7 della
L.R. 17/00, qualora vi siano minori ospitati negli alloggi
I costi verranno ripartiti a carico di ciascun comune in relazione alla residenza delle donne accolte
.L’avvio e la gestione del servizio sono strettamente subordinati e vincolati, in termini quantitativi, alla
concessione degli specifici contributi regionali di cui alle norme di settore a tutela della persona e della
famiglia, in particolare di quelli di cui alla L.R. n. 17/2000.
I soggetti aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare tutte le possibili risorse,
proprie e/o di terzi, pubbliche e/o private, per contribuire all’avvio e alla gestione del servizio.
Qualora donna ospitata disponga di reddito proprio derivante da una attività di lavoro
continuativa nel tempo le spese derivanti dalla gestione dell’alloggio ( affitto, servizi a rete , piccola
manutenzione per normale logorio e utilizzo impianti) saranno poste a suo carico previa
determinazione, da parte del tavolo tecnico di cui all’art 3 comma 2 della presente convenzione, della
quota massima di spesa sostenibile dalla donna in analogia con quanto previsto dalla regolamentazione
di Ambito o del comune di residenza in materia di contributi od interventi socioassistenziale Qualora la
donna non disponga di reddito proprio o di reddito adeguato da individuarsi secondo i parametri di
regolamentazione di Ambito o del Comune di residenza della donna, quest’ultimo interviene a supporto
del mantenimento della donna e di eventuali figli a suo carico secondo quanto previsto dalla propria
regolamentazione in materia, qualora il presente progetto non possa assumere la relativa spesa, per la
durata della permanenza della donna o del nucleo all’interno del progetto.
Art 5
Criteri di priorità nell’individuazione delle situazioni a rischio
Nella valutazione delle priorità da utilizzarsi per l’individuazione delle situazioni di rischio da
ammettere al servizio in relazione alle risorse disponibili saranno prese in considerazione nell’ordine
a) Presenza di figli minori nei confronti dei quali si verifichino situazioni di maltrattamento
b) Caratteristiche e intensità di reiterazione della violenza subita dalla donna
c) Situazioni in carico da un periodo di tempo tale da consentire adeguata valutazione
dell’effettiva situazione di pregiudizio con presenza ripetuta di segnalazioni o denunce
all’autorità giudiziaria
Art 6
Gestione
La gestione operativa del servizio viene affidata alle Associazioni “S.O.S. rosa” e “Da donna a
Donna” rispettivamente per l’Alto e Basso Isontino e ciò al fine di garantire l’efficacia nel
funzionamento del servizio rispetto all’effettiva evoluzione del percorso di autonomia della donna
evitando la cronicizzazione di situazioni di disagio prive di sbocchi dopo l’uscita dal nucleo familiare o
di convivenza originario mediante il coinvolgimento gestionale da parte di soggetti competenti ed
esperti nella relazione con donne in situazioni di violenza, ed affidabili in relazione anche alla
pluriennale collaborazione delle associazioni predette alla rete dei servizi comprovata sia dall’attività
nell’ambito del protocollo d’intesa per il contrasto del maltrattamento femminile sia da quella
concernente la pianificazione di Zona
Per le attività di gestione come sopra indicate verrà riconosciuto a ciascuna associazione il
rimborso delle somme relative a
a) Spese per l’Arredamento e le attrezzature minime essenziali in dotazione all’alloggio, la relativa
manutenzione e l’implementazione in relazione alle necessità del nucleo qualora sostenute
b) Spese per l’affitto, spese comuni condominiali assicurative e di utilizzo dei servizi a rete ( Acqua
energia elettrica gas telefono
c) Spese per il per l’accoglienza ,l’affiancamento e la consulenza psicologica e legale
indicativamente relativi a 20/25 ore di supporto ed accompagnamento e due colloqui mensili
per tutta la durata della permanenza nel servizio;
d) Rimborso delle Spese per l’erogazione di contributi finalizzati al mantenimento della donna e di
eventuali figli a carico
qualora non erogati direttamente alla stessa da parte del Servizio
sociale. secondo quanto previsto dall’art. 4
L’associazione trasmetterà richiesta di rimborso corredata una nota spese analitica di quanto
sostenuto con cadenza trimestrale dedotti gli importi eventualmente introitati dalla donna ospitata ai
sensi dell’art 5 comma 3 del presente atto corredati dalla documentazione giustificativa
Art 7
Impegni di ATER
Nell’ambito di quanto specificatamente contemplato dalla Legge regionale 15 del 24 maggio
2004 che prevede la messa a disposizione di alloggi facenti parte del patrimonio immobiliare della
Aziende Territoriali per l’edilizia residenziale pubblica fino al 10 per cento dello stesso per la
realizzazione di progetti socio- assistenziali previsti dagli strumenti vigenti della programmazione
sanitaria, sociale e sociosanitaria e nell’attuazione di quanto previsto dalle azioni di sistema dei Piani di
Zona Alto e Basso Isontino nonché dalla specifica progettualità inserita nel P.dZ dell’ambito Alto
Isontino, L’Ater Azienda territoriale di Gorizia si impegna a mettere a disposizione numero due alloggi
di EDR agibili e fruibili, uno per ambito socioassistenziale entro il mese di febbraio 2007così come già
individuati con deliberazione presidenziale n1/2007 di data 19.01.2007 e successivamente un ulteriore
numero di alloggi sulla base del fabbisogno segnalato dagli enti aderenti al protocollo d’intesa per le
azioni a contrasto del maltrattamento femminile , compatibilmente con le disponibilità e nel rispetto
della percentuale massima stabilita dalla norma prededetta
Gli alloggi sono messi a disposizione da parte di ATER con finalità di ospitalità temporanea per
situazione di maltrattamento. L’ospitalità potrà prevedere al presenza nel medesimo alloggio di uno o
più nuclei compatibilmente con l’ampiezza dello stesso e con la composizione numerica degli stessi.
Contestualmente Ater si impegna all’elaborazione ,d’intesa con il gruppo di lavoro tecnico del
protocollo a contrasto del maltrattamento femminile, di una articolazione di punteggi nell’assegnazione
degli alloggi messi a bando nel territorio provinciale che tenga conto sia delle situazioni delle donne in
condizioni di maltrattamento sia di quelle ospitate presso gli alloggi di residenzialità temporanea al fine
di agevolare l’inserimento delle stesse in situazioni abitative stabili.
Art 8
Impegni delle associazioni
Le associazioni come sopra identificate si impegnano alla gestione complessiva del servizio nelle
modalità stabilite dalla presente convenzione comprensiva della conduzione degli alloggi messi a
disposizione da Ater anche mediante la sottoscrizione del relativo contratto di locazione e dei contratti
dei servizi a rete , nelle modalità stabilite dalla presente convenzione .
Le Associazioni assumono in proprio la piena ed esclusiva responsabilità della gestione operativa del
progetto, sia nei confronti degli enti sottoscrittori la presente convenzione che dei terzi, ivi compresi gli
ospiti della residenzialità, per tutti i danni a persone e/o a cose derivanti direttamente dall’attuazione del
progetto.
Si impegnano altresì alla redazione di apposita separata contabilizzazione delle spese sostenute
e delle somme introitate concernenti il servizio di che trattasi, impegnandosi a rendere ai comuni
interessati ed alla Provincia di Gorizia idonea relazione rispetto all’andamento del servizio con cadenza
semestrale.
I finanziamenti di cui potrà beneficiare il servizio descritto sia ai sensi delle disposizioni
regionali che eventualmente assegnati da soggetti terzi ( privati, Onlus, fondazioni ecc) dovranno
prioritariamente essere destinati all’abbattimento degli oneri a carico dei Comuni
Art 9
Impegni dell’azienda Sanitaria
L’azienda per i Servizi Sanitari si impegna per il tramite del Consultorio familiare a
Attuare una costante collaborazione con i soggetti firmatari aderenti al progetto ed in
particolare con i soggetti gestori per il perseguimento degli obiettivi del servizio di residenzialità
Garantire la partecipazione e l’apporto del proprio rappresentante agli incontri del gruppo di
valutazione come definito dalla presente convenzione
Fornire attività di consulenza professionale nei confronti dei soggetti gestori
Art 10
Impegni della Provincia
Al fine di consentire il raccordo in merito ad un’offerta di servizio che si articola sull’intero
territorio provinciale e che coinvolge una serie di soggetti pubblici e privati con una pluralità quindi di
interlocutori, la Provincia di Gorizia si impegna a garantire la gestione finanziaria degli eventuali
finanziamenti regionali o di soggetti terzi mediante il supporto ed il coordinamento nella
presentazione delle domande, l’introito degli eventuali finanziamenti, il successivo trasferimento ai
soggetti gestori della residenzialità, la presentazione della rendicontazione sia nei confronti del soggetto
erogante che dei soggetti pubblici coinvolti, nonché a svolgere funzioni di coordinamento tecnico
rispetto alle funzioni attribuite al gruppo di lavoro del protocollo d’intesa delle azioni a contrasto del
maltrattamento femminile
Art 11
Estensione
I soggetti firmatari si impegnano a promuovere l’estensione della partecipazione alla presente
convenzione a tutti i comuni della Provincia di Gorizia ed agli Ambiti di Servizio sociale Alto e Basso
Isontino per garantire la piena fruibilità del servizio di che trattasi a livello dell’intero territorio
provinciale adeguandone i contenuti e le modalità operative al coinvolgimento degli altri soggetti
pubblici.
Art 12
Durata
La presente convenzione decorre dall’anno 2007 e ha durata triennale, salvo proroga da
definirsi da parte degli enti convenzionati .
Gorizia…. gennaio 2007
Letto, Approvato e Sottoscritto,
Provincia di Gorizia
_____________________________________________________
Comune di Gorizia _________________________________________
Comune di Monfalcone ________________________________________
ATER
_____________________________________________________
Associazione da donna a DONNA _____________________________________________________
Associazione S.O.S. Rosa
_____________________________________________________
Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina ________________________________________________