Proposta di deliberazione - Pubblica amministrazione di qualità

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA USL LANCIANO-VASTO
Via Silvio Spaventa, 37 – 66034 LANCIANO
Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale
Lo scrivente Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, previa istruttoria e attestazione della
regolarità tecnica del provvedimento, propone l’adozione del seguente atto deliberativo avente
per
OGGETTO: Accesso ai documenti. Recepimento art.15 legge 24 novembre 2000, n.340.
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATE
le misure organizzative adottate dall’Azienda per l’esercizio del diritto di
accesso, in particolare le deliberazioni n.524 del 1° marzo 1996 e 1039 del 12
aprile 1996, nonché le proprie note prot.n.19376 del 23.7.96 e prot.n.24624 del
18.7.97;
RICORDATA
in particolare la scelta già effettuata da questa Azienda di affidare il
procedimento di accesso disciplinato dalla legge 241/90 e dal DPR 27 giugno
1992, n.352, nonché l’adozione dei relativi atti finali, ad un unico settore
aziendale, nella fattispecie l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico;
che questa scelta, oltre a discendere dal contesto normativo in materia di URP
(art.12 D.L.vo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, circolari attuative,
art.8 L.150/2000) risponde pienamente:
- al principio della unicità del procedimento, di cui alla L.15 marzo 1997,
n.59;
- alla complessità della materia;
- a criteri di efficacia quanto al raggiungimento degli “obiettivi” di
trasparenza ed imparzialità, connessi con l’attribuzione della responsabilità
unica del procedimento di accesso a struttura interna soggetto terzo rispetto
a quello responsabile del procedimento cui i documenti oggetto dell’istanza
di accesso pertengono;
VISTO
l’art.15 della legge 24 novembre 2000, n.340, sostitutivo del comma 4
dell’art.25 della L.241/90, che, accanto al già previsto ricorso al TAR, ha
introdotto la possibilità per l’istante di chiedere al difensore civico
“competente”, in caso di rifiuto espresso o tacito, il riesame della
determinazione negativa dell’amministrazione. “Se il difensore civico ritiene”
poi “illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se
questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
da ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è
consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il
termine di cui al comma 5”, ossia i trenta giorni per il ricorso giurisdizionale,
“decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della
sua istanza al difensore civico”;
ATTESO
che, non contenendo la legge diverse disposizioni circa la sua entrata in vigore,
essa è efficace dal 09 dicembre 2000, ossia il 15° giorno dalla sua
pubblicazione sulla G.U., avvenuta il 24 novembre 2000 con il n.275 della
serie generale;
RILEVATO
che, stante la possibilità di chiedere al Difensore Civico “competente” il
riesame del rigetto, espresso o tacito, dell’istanza di accesso, viene meno la
possibilità del reclamo interno già previsto da questa Azienda in caso di
diniego, ossia la possibilità di avanzare reclamo al Direttore Generale avverso
il silenzio-rifiuto o il provvedimento espresso con il quale il Dirigente
Responsabile dell’URP non accoglie l’istanza di accesso. Infatti, avverso il
diniego URP sarebbero diversamente esperibili ben tre rimedi, ossia reclamo
interno, reclamo al Difensore Civico e ricorso giurisdizionale, con notevoli
problemi di coordinazione tra gli stessi, soprattutto ove si consideri che,
all’evidenza, sarebbe praticamente duplicata la possibilità d’intervento del
Difensore Civico. Si deve tener conto, inoltre, della circostanza che, in materia
di impugnative dei dinieghi di accesso, l’art.25 della L.241/90 contiene una
disciplina la cui puntualità, soprattutto nel testo aggiornato, sembrerebbe
escludere l’introduzione da parte delle singole amministrazioni, in sede di
esercizio del potere regolamentare, di ulteriori rimedi. Del resto la
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi si è già pronunciata in
senso sfavorevole alla possibilità di ricorso amministrativo contro le
determinazioni negative (ricorso al Rettore dell’Università contro i dinieghi
dell’organo individuato quale decidente);
EVIDENZIATO
comunque che il suddetto rimedio interno intendeva perseguire lo stesso fine
della norma ora introdotta nell’ordinamento, ossia fornire al cittadino-utente,
con ovvie ricadute in termini di benefici per il medesimo, la possibilità di
esperire una via non giudiziale quanto al riconoscimento del proprio diritto di
accesso ed all’amministrazione la possibilità di riesaminare le proprie
decisioni, non essendo stato previsto dalla L.241/90 un vero e proprio ricorso
amministrativo avverso i dinieghi di accesso e, pur tuttavia, esistendo un
generale potere-dovere dell’amministrazione, peraltro in piena sintonia con una
ritrovata sensibilità a principi di autotutela, di individuare meccanismi di tipo
oppositivo, alternativi alla giurisdizione, in ordine alla legittimità delle
decisioni assunte;
RITENUTO
necessario pertanto rendere conforme la propria prassi al nuovo dettato
normativo in materia di impugnative dei dinieghi di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTA
la L.R. 20 ottobre 1995, n.126, che ha istituito nella Regione Abruzzo il
Difensore Civico Regionale (DCR);
VISTO
in particolare l’art.2 della predetta L.R., che conferisce al DCR il potere
d’intervento “nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati
in atti e comportamenti di uffici e servizi”, tra l’altro, “ degli Enti, Aziende o
loro Consorzi dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Unità Sanitarie Locali
e le Aziende Ospedaliere”;
D E L I B E R A
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di recepire la nuova formulazione del comma 4 dell’art.25 della L.241/90, di cui all’art.15 della
L.340/2000, con la precisazione che, per questa Azienda USL, il difensore civico “competente”
coincide con il Difensore Civico Regionale;
di eliminare la possibilità di reclamo al Direttore Generale avverso i dinieghi URP, di cui alle
misure organizzative già adottate da questa Azienda per l’esercizio del diritto di accesso;
di confermare all’URP la competenza generale, la responsabilità del procedimento di accesso e
la competenza all’adozione dei relativi atti, ivi compreso il riesame del caso e l’emanazione del
“provvedimento confermativo motivato” previsto dallo stesso novellato comma 4 dell’art.25;
di inviare copia del presente atto, per opportuna conoscenza, al Difensore Civico Regionale, alla
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ed al Dipartimento della Funzione
Pubblica – Ufficio per l’innovazione nella pubblica amministrazione;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Copia del presente atto viene inviata al Servizio URP, per quanto di competenza, nonché al
Direttore Amministrativo aziendale, per opportuna conoscenza. Copia viene altresì inviata al
Collegio dei Revisori.