REGIONE ABRUZZO AZIENDA USL LANCIANO-VASTO Via Silvio Spaventa, 37 – 66034 LANCIANO Proposta di deliberazione per il Direttore Generale Lo scrivente Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, previa istruttoria e attestazione della regolarità tecnica del provvedimento, propone l’adozione del seguente atto deliberativo avente per OGGETTO: Accesso ai documenti. Recepimento art.15 legge 24 novembre 2000, n.340. IL DIRETTORE GENERALE RICHIAMATE le misure organizzative adottate dall’Azienda per l’esercizio del diritto di accesso, in particolare le deliberazioni n.524 del 1° marzo 1996 e 1039 del 12 aprile 1996, nonché le proprie note prot.n.19376 del 23.7.96 e prot.n.24624 del 18.7.97; RICORDATA in particolare la scelta già effettuata da questa Azienda di affidare il procedimento di accesso disciplinato dalla legge 241/90 e dal DPR 27 giugno 1992, n.352, nonché l’adozione dei relativi atti finali, ad un unico settore aziendale, nella fattispecie l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico; che questa scelta, oltre a discendere dal contesto normativo in materia di URP (art.12 D.L.vo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, circolari attuative, art.8 L.150/2000) risponde pienamente: - al principio della unicità del procedimento, di cui alla L.15 marzo 1997, n.59; - alla complessità della materia; - a criteri di efficacia quanto al raggiungimento degli “obiettivi” di trasparenza ed imparzialità, connessi con l’attribuzione della responsabilità unica del procedimento di accesso a struttura interna soggetto terzo rispetto a quello responsabile del procedimento cui i documenti oggetto dell’istanza di accesso pertengono; VISTO l’art.15 della legge 24 novembre 2000, n.340, sostitutivo del comma 4 dell’art.25 della L.241/90, che, accanto al già previsto ricorso al TAR, ha introdotto la possibilità per l’istante di chiedere al difensore civico “competente”, in caso di rifiuto espresso o tacito, il riesame della determinazione negativa dell’amministrazione. “Se il difensore civico ritiene” poi “illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni da ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5”, ossia i trenta giorni per il ricorso giurisdizionale, “decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico”; ATTESO che, non contenendo la legge diverse disposizioni circa la sua entrata in vigore, essa è efficace dal 09 dicembre 2000, ossia il 15° giorno dalla sua pubblicazione sulla G.U., avvenuta il 24 novembre 2000 con il n.275 della serie generale; RILEVATO che, stante la possibilità di chiedere al Difensore Civico “competente” il riesame del rigetto, espresso o tacito, dell’istanza di accesso, viene meno la possibilità del reclamo interno già previsto da questa Azienda in caso di diniego, ossia la possibilità di avanzare reclamo al Direttore Generale avverso il silenzio-rifiuto o il provvedimento espresso con il quale il Dirigente Responsabile dell’URP non accoglie l’istanza di accesso. Infatti, avverso il diniego URP sarebbero diversamente esperibili ben tre rimedi, ossia reclamo interno, reclamo al Difensore Civico e ricorso giurisdizionale, con notevoli problemi di coordinazione tra gli stessi, soprattutto ove si consideri che, all’evidenza, sarebbe praticamente duplicata la possibilità d’intervento del Difensore Civico. Si deve tener conto, inoltre, della circostanza che, in materia di impugnative dei dinieghi di accesso, l’art.25 della L.241/90 contiene una disciplina la cui puntualità, soprattutto nel testo aggiornato, sembrerebbe escludere l’introduzione da parte delle singole amministrazioni, in sede di esercizio del potere regolamentare, di ulteriori rimedi. Del resto la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi si è già pronunciata in senso sfavorevole alla possibilità di ricorso amministrativo contro le determinazioni negative (ricorso al Rettore dell’Università contro i dinieghi dell’organo individuato quale decidente); EVIDENZIATO comunque che il suddetto rimedio interno intendeva perseguire lo stesso fine della norma ora introdotta nell’ordinamento, ossia fornire al cittadino-utente, con ovvie ricadute in termini di benefici per il medesimo, la possibilità di esperire una via non giudiziale quanto al riconoscimento del proprio diritto di accesso ed all’amministrazione la possibilità di riesaminare le proprie decisioni, non essendo stato previsto dalla L.241/90 un vero e proprio ricorso amministrativo avverso i dinieghi di accesso e, pur tuttavia, esistendo un generale potere-dovere dell’amministrazione, peraltro in piena sintonia con una ritrovata sensibilità a principi di autotutela, di individuare meccanismi di tipo oppositivo, alternativi alla giurisdizione, in ordine alla legittimità delle decisioni assunte; RITENUTO necessario pertanto rendere conforme la propria prassi al nuovo dettato normativo in materia di impugnative dei dinieghi di accesso ai documenti amministrativi; VISTA la L.R. 20 ottobre 1995, n.126, che ha istituito nella Regione Abruzzo il Difensore Civico Regionale (DCR); VISTO in particolare l’art.2 della predetta L.R., che conferisce al DCR il potere d’intervento “nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti di uffici e servizi”, tra l’altro, “ degli Enti, Aziende o loro Consorzi dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere”; D E L I B E R A - - - - di recepire la nuova formulazione del comma 4 dell’art.25 della L.241/90, di cui all’art.15 della L.340/2000, con la precisazione che, per questa Azienda USL, il difensore civico “competente” coincide con il Difensore Civico Regionale; di eliminare la possibilità di reclamo al Direttore Generale avverso i dinieghi URP, di cui alle misure organizzative già adottate da questa Azienda per l’esercizio del diritto di accesso; di confermare all’URP la competenza generale, la responsabilità del procedimento di accesso e la competenza all’adozione dei relativi atti, ivi compreso il riesame del caso e l’emanazione del “provvedimento confermativo motivato” previsto dallo stesso novellato comma 4 dell’art.25; di inviare copia del presente atto, per opportuna conoscenza, al Difensore Civico Regionale, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ed al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’innovazione nella pubblica amministrazione; di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. Copia del presente atto viene inviata al Servizio URP, per quanto di competenza, nonché al Direttore Amministrativo aziendale, per opportuna conoscenza. Copia viene altresì inviata al Collegio dei Revisori.