Dlgs 206/2005. Pubblicità ingannevole e comparativa. Giurisprudenza. Commette illecito disciplinare il direttore che avalli copertine o articoli pubblicitari. “Costituisce illecito disciplinare, in quanto contrario al prescritto dovere di lealtà nell'informazione, il comportamento del direttore responsabile di un periodico, che avalli la pubblicazione di una copertina e di articoli dotati di contenuto pubblicitario non chiaramente differenziato rispetto al dato informativo” (Trib. Milano, 11 febbraio 1999 Parti in causa Monti c. Consiglio reg. ord. giornalisti Lombardia; Riviste: Foro It., 1999, I, 3083 Rif. legislativi: L 3 febbraio 1963 n. 69, art. 2; L 3 febbraio 1963 n. 69, art. 48). Corte d’Appello di Milano: “Il giornalista deve essere e deve apparire corretto”. Dall’ordinamento emerge che il giornalista è tenuto ad essere e ad apparire corretto così come il giudice deve essere e deve apparire indipendente. Una massima giurisprudenziale racchiude la norma comportamentale appena enunciata: "Oltre all'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista, nel suo comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa" (App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: Foro Padano, 1996, I, 330, n. Brovelli; Foro It., 1997, I, 938). Corte d’Appello di Milano. L’obbligo di comportarsi in modo conforme alla dignità professionale. “In assenza di tipizzazione dei comportamenti illeciti sul piano disciplinare, la rilevanza deontologica dei comportamenti del giornalista va teleologicamente valutata in rapporto all'obbligo di comportarsi in modo conforme al decoro ed alla dignità professionale e tale da non compromettere la propria reputazione o la dignità dell'Ordine sancito dall'art. 48 1. n. 69 del 1963 nonché al dovere di lealtà e buona fede ed all'obbligo di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa ed i lettori sanciti dall'art. 2 della legge medesima” (App. Milano, 18 luglio 1996; Foro It., 1997, I, 919). Bisogna evitare che un giornale si trasformi in un catalogo commerciale. Tribunale civile di Milano:“La pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita e riconoscibile.... il lavoro giornalistico deve rimanere inconfondibile”. “(Il Tribunale) osserva, infatti, che il rispetto del principio della necessaria separazione tra informazione e pubblicità é stato più volte sollecitato dal Consiglio regionale della Lombardia, sia per evitare che un giornale si trasformi in un catalogo commerciale, sia per tutelare il cittadino che ha diritto ad una corretta informazione che gli consenta di riconoscere quali notizie, servizi ed altre attività redazionali appartengono alla responsabilità della redazione o del singolo giornalista e quali, invece, siano diretta espressione di altri enti o aziende: la pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita e riconoscibile, soprattutto la c.d. pubblicità redazionale: la lealtà verso il lettore impone che il lavoro giornalistico e quello pubblicitario rimangano separati ed inconfondibili: qualsiasi forma di pubblicità occulta diventa un inganno per il lettore ed una forma degenerativa della qualità dell'informazione (delibera di indirizzo del Consiglio Lombardo): la comunicazione pubblicitaria persuasiva o suggestiva è caratterizzata dall'assenza di quella neutralità che rappresenta invece il primo requisito richiesto all'informazione obbiettiva: il messaggio pubblicitario sviluppa una sorta di difesa naturale da parte del lettore che invece non è preparato a contrapporre la propria capacità critica ai segnali ricevuti da una fonte riconosciuta come neutrale quale deve essere l'articolo giornalistico. Un primo riconoscimento testuale ed esplicito in sede legislativa del divieto di pubblicità occulta si trova nell'art. 8, comma secondo della Legge 6/8/90, n. 223, dove si legge che la pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione; il D.LGS. 25/1192, n. 74, con le sue definizioni alle quali qui si fa rinvio per brevità, ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari; l’art. 7 del Codice di autodisciplina pubblicitaria prevede la necessaria identificazione della pubblicità. Di fronte ad un testo apparentemente informativo ed in assenza di un dimostrato rapporto di committenza tra autore dei testo ed impresa, occorre accertare, in via presuntiva, la presenza di elementi gravi precisi e concordanti che concorrano a stabilirne il contenuto promozionale; in caso positivo occorre verificare la sussistenza dei requisiti di evidente percezione idonei a rivelare immediatamente la natura promozionale del testo medesimo; la mancanza di detti requisiti consente di qualificare il messaggio come ingannevole. L'indagine relativa ad un articolo collocato in una rubrica dedicata alla salute ed alla bellezza contenente specifici riferimenti, anche fotografici, a determinati prodotti, nonché ad un inserto recante consigli sull'igiene orale accompagnati dall'indicazione dei prodotti da prediligere con relativa documentazione fotografica, é già stata conclusa con la qualifica di messaggio ingannevole nel Provv. n. 3618 dei 15/2/96 dell’Antitrust” (sentenza 23 marzo 2000 della quinta sezione del Tribunale civile di Milano, che conferma una delibera dell’Ordine della Lombardia, condivisa dal Consiglio nazionale, in tema di commistione pubblicità-informazione). La natura pubblicitaria di una comunicazione discende, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lt. n. 74 del 1992 dallo "scopo di promuovere la vendita di beni", fine che è evidentemente incompatibile con quello giornalistico di fornire un'informazione obiettiva, in quanto nel primo caso la citazione del prodotto non è espressione disinteressata e indipendente del giornalista, ma è diretta ad influire sul comportamento economico dei consumatori. Di conseguenza, quando un articolo giornalistico contiene informazioni che possono determinare un effetto promozionale e tale da influire sul comportamento economico dei consumatori, lo stesso deve conformarsi alla disciplina specifica in materia di pubblicità e l'invocazione del diritto di cronaca e della libertà di manifestazione del pensiero non vale a derogare a tale disciplina. (T.A.R. Lazio Sez.I 28-03-2002, n. 2638; Soc. Rcs ed. e Soc. RCS ed. e Soc. R.C.S. ed. c. Autorità garante concorrenza mercato e Autorità garante concorrenza e mercato e Autorità garante concorrenzea e mercato e Autorità garante concorrenza e mercato e altri; FONTI Rass. Dir. Farm., 2003, 80). Anche in un articolo giornalistico o in un inserto redazionale possono essere contenute informazioni su prodotti in commercio, informazioni che possono determinare indirettamente un effetto promozionale, senza che per questo muti la natura giornalistico-informativa di tale forma di comunicazione al pubblico. Tuttavia, quando la citazione del prodotto non è espressione disinteressata e indipendente del giornalista, ma è diretta ad influire sul comportamento economico dei consumatori, il messaggio deve conformarsi alla disciplina specifica in materia di pubblicità (d.lg. 25 gennaio 1992 n. 74) e l'invocazione del diritto di cronaca e di libertà di manifestazione del pensiero non valgono a derogare a tale disciplina. (T.A.R. Lazio, Sez.I, 28/03/2002, n.2638; PARTI IN CAUSA Soc. Rcs ed. Soc. RCS ed. C. Autorità garante concorrenza mercato Autorità garante concorrenza e mercato e altri ; FONTE Foro Amm. TAR, 2002, 482, nota di MARRAMA) La presentazione, nell'ambito di un filmato a carattere culturale ("Cultura news"), prodotto dalla Rai, di un'automobile della Fiat ("Barchetta"), senza alcuna informazione obiettiva e senza la comparazione con altre autovetture, presenta, indubbiamente caratteri promozionali, e gli indizi raccolti sono sufficienti ad individuare la natura di pubblicità ingannevole, anche in mancanza della prova del rapporto di committenza. (T.A.R. Lazio, Sez.I, 25/05/2002, n.4564; PARTI IN CAUSA Rai Tv C. Autorità garante concorrenza e mercato; FONTE Foro Amm. TAR, 2002, 1632). Dà luogo a pubblicità ingannevole la presentazione di prodotti di bellezza (nella specie, maschere cosmetiche) inserita in un articolo a carattere giornalistico-informativo, quando manca un'informazione oggettiva, è carente la comparazione con altri prodotti similari e i prodotti sono descritti con toni enfatici e rassicuranti. (T.A.R. Lazio, Sez.I, 22/05/2002, n. 4563; PARTI IN CAUSA Soc. Mondadori ed. Soc. Arnoldo Mondadori ed. C. Autorità concorrenza e mercato Autorità garante concorrenza e mercato; FONTE Foro Amm. TAR, 2002, 1632). 2 A ragione si ravvisa uno scopo di pubblicità occulta in comunicazione diretta inequivocabilmente a influire sul comportamento economico dei consumatori, inserita in un periodico, in posizione idonea a farla apparire come riferibile al contenuto di un articolo firmato da giornalista, giacchè l'invocazione del diritto di informazione e di critica appare mero espediente a detrimento della difesa del consumatore, cui si ispira la disciplina sulla pubblicità. (T.A.R. Lazio, 28/03/2002, n .2638; PARTI IN CAUSA Soc. R.C.S. ed. C. Autorità garante concorrenzea e mercato Autorità garante concorrenza e mercato; FONTE Giur. di Merito, 2002, 1382). La novità del prodotto, se può giustificare, con l'insorgere all'interesse di notiziarne il pubblico, il fatto che dello stesso sia data un'informazione di natura giornalistica e quindi oggettiva e neutrale, non autorizza però la stampa a farne pubblicità; pertanto se ne può informare il pubblico, in modo proporzionato allo spessore dell'interesse giornalistico alla segnalazione del prodotto, facendo buon uso del distacco, dell'atteggiamento critico e della sobrietà espressiva che contraddistinguono la comunicazione giornalistica rispetto alle comunicazioni con finalità propagandistica, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che qualifichi come pubblicità ingannevole un articolo pubblicato sul quotidiano in cui l'effetto promozionale sovrasti quello informativo anche al cospetto di un prodotto munito di caratteristiche di una certa innovatività. (T.A.R. Lazio, Sez.I, 02/07/2001, n. 5836; PARTI IN CAUSA Soc. La Repubblica ed. C. Garante concorrenza mercato; FONTE Foro Amm., 2001) Il messaggio pubblicitario con cui, in riferimento a disconnettitori idraulici, si dichiari la certificazione di idoneità del Comune di Milano, mentre in realtà vi è stato solo un parere, può trarre in inganno il lettore e quindi costituisce pubblicità ingannevole. T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 08-08-2003, n. 6975 C. s.p.a. c. Autorità garante concorrenza e mercato FONTI Massima redazionale, 2004 La diffusione a mezzo stampa del repertorio nazionale artigianato, commercio e industria, con cui si offrono alcuni servizi, nel caso in cui comprenda anche un bollettino postale già compilato, costituisce pubblicità ingannevole in quanto l'aspetto esteriore del messaggio può generare il falso convincimento che si tratti di un pagamento obbligatorio a favore di una società concessionaria di servizi pubblici. T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 02-07-2003, n. 5826 R.N.A.C.I. c. Autorità garante concorrenza e mercato FONTI Massima redazionale, 2004 Determina l'erroneo convincimento che un istituto sia stato autorizzato dal Ministero competente, il volantino che pubblicizza un istituto di istruzione privata contenente la frase "Conforme alla normativa della Pubblica istruzione" e con il sigillo della Repubblica e , pertanto, costituisce pubblicità ingannevole. T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 19-06-2003, n. 5444 Istituti didattici associati sr.r.l. c. Autorità garante concorrenza e mercato e Ministero istruzione e Istituto di istruzione G.Leopardi FONTI Massima redazionale, 2004 La presentazione, nell'ambito di un filmato a carattere culturale (" Cultura news "), prodotto dalla Rai, di un'automobile della Fiat ("Barchetta"), senza alcuna informazione obiettiva e senza la comparazione con altre autovetture, presenta, indubbiamente caratteri promozionali, e gli indizi raccolti sono sufficienti ad individuare la natura di pubblicità ingannevole, anche in mancanza della prova del rapporto di committenza. T.A.R. Lazio Sez. I, 25-05-2002, n. 4564 3 Rai Tv c. Autorità garante concorrenza e mercato FONTI Foro Amm. TAR, 2002, 1632 Dà luogo a pubblicità ingannevole la presentazione di prodotti di bellezza (nella specie, maschere cosmetiche) inserita in un articolo a carattere giornalistico-informativo, quando manca un'informazione oggettiva, è carente la comparazione con altri prodotti similari e i prodotti sono descritti con toni enfatici e rassicuranti. T.A.R. Lazio Sez. I, 22-05-2002, n. 4563 Soc. Mondadori ed. e Soc. Arnoldo Mondadori ed. c. Autorità concorrenza e mercato e Autorità garante concorrenza e mercato FONTI Foro Amm. TAR, 2002, 1632 Costituisce fattispecie di pubblicità ingannevole il messaggio che reclamizza la composizione di un determinato prodotto alimentare a base di frutta utilizzando l'espressione "100% di frutta", potendo indurre in errore il consumatore, in ragione della non corrispondente descrizione dell'effettiva composizione del prodotto rispetto alla presenza di altri ingredienti, il cui peso deve essere, comunque, aggiunto a quello degli ingredienti naturali; in tal modo, l'etichetta del prodotto risulta maggiormente confusoria facendo erroneamente credere che si tratti di un prodotto confezionato a base di frutta naturale. Autorita' Garante per la concorrenza, 27-03-2002, n. 10591 Preparazione frutta Zuegg c. FONTI Giust. Civ., 2002, I, 2351 E' ingannevole quella pubblicità che è rivolta a magnificare, oltre la misura del reale, un bene prodotto immesso sul mercato, a prescindere dalla natura del soggetto imprenditore; pertanto, anche un consorzio di enti pubblici è soggetto alla verifica della pubblicità ingannevole. T.A.R. Lazio Sez. I, 01-02-2002, n. 806 Consiag c. Autorità garante concorrenza e mercato e altri FONTI Foro Amm. TAR, 2002, 493 Realizza una fattispecie di pubblicità ingannevole, non l'articolazione del prezzo e delle tariffe di telefonia mobile cellulare, che è connaturato alla natura del bene o del servizio offerto e che risponde ad autonome scelte di strategie commerciali dell'operatore telefonico, bensì la scelta di enfatizzare un prezzo base non corrispondente al prezzo finale ed effettivo, ingenerando presso i potenziali acquirenti confusione in relazione alle modalità di presentazione del messaggio. T.A.R. Lazio Sez. I, 23-01-2002, n. 631 Soc. Telecom Italia c. Autorità garante concorrenza e mercato FONTI Giust. Civ., 2002, I, 2971 Costituisce pubblicità ingannevole quella che, nel rappresentare il prezzo di un'offerta (nel caso di specie, carta Tim amici e Long Tim premium) ometta di indicare che il costo complessivo deve essere incrementato dell'i.v.a. (nella misura del 20%), così da determinare nel pubblico il falso convincimento di un prezzo che non corrisponde all'effettivo esborso che poi è dovuto. T.A.R. Lazio Sez. I, 23-01-2002, n. 633 Soc. Telecom Italia mobile c. Autorità garante concorrenza mercato FONTI Foro Amm. TAR, 2002, 127 Rappresenta una fattispecie di pubblicità ingannevole un'inserzione pubblicata all'interno di una rubrica dedicata alle "Offerte di lavoro" che occulti il fatto che l'opportunità di lavoro a domicilio in realtà si risolve nella richiesta di una somma di denaro per acquistare materiale informativo consistente in una pubblicazione destinata, a sua volta, alla pubblicazione di altri messaggi di 4 ricerca di personale al solo fine di proporre nuovamente, con un effetto a catena, l'attività di segnalazione di altri nominativi; pertanto, non essendo in alcun modo espressa o per lo meno intuibile la necessità di un acquisto per ottenere il lavoro offerto, il messaggio difetta dei requisiti di trasparenza per una corretta comunicazione pubblicitaria. Autorita' Garante per la concorrenza, 31-12-2001, n. 10235 Soc. La Nazione ed. FONTI Giust. Civ., 2002, I, 3000 E' possibile qualificare un banner presente sulla home page di un sito Internet come un unico e più ampio messaggio articolato su più pagine web, ossia l'equivalente di un opuscolo elettronico, in ragione del fatto che la casella di testo riportata sulla home page del sito è collegata logicamente tramite un link ipertestuale - alle pagine contenenti il modulo di adesione, le informazioni relative al servizio di accesso gratuito a Internet, nonchè le condizioni cui è subordinato il servizio reclamizzato; tuttavia, costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole l'invito ad abbonarsi al servizio di accesso gratuito a Internet, in quanto sull'operatore grava sempre un onere di chiarezza fin dal primo contatto pubblicitario, con pari evidenziazione grafica rispetto al claim principale, circa le condizioni e le modalità di fruizionedel servizio stesso, con riferimento particolare alla prestazione passiva dell'utente di essere assoggettato al meccanismo della c.d. "profilazione" (processo che valuta le preferenze ed attitudini commerciali dell'utente abbonato), nonchè alla ricezione di e-mail pubblicitarie. Autorita' Garante per la concorrenza, 20-12-2001, n. 10279 Libero e Soc. Libero Infostrada su Internet c. Infostrada su Internet e FONTI Giust. Civ., 2002, I, 1747 Costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole un messaggio, rappresentato da un banner presente sulla home page di un sito, collegato logicamente attraverso un link ipertestuale ad altre pagine web, recante l'invito a inserire gratuitamente il proprio annuncio economico, in ragione del fatto che non vengono portati a conoscenza dell'utente contestualmente al link ipertestuale, gli oneri economici cui la fruizione gratuita del servizio di inserzione gratuita degli annunci economici viene assoggettata, attraverso la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali, quali la ricezione di e-mail pubblicitarie e la "profilazione". Autorita' Garante per la concorrenza, 20-12-2001, n. 10276 La settimana su Internet e La settimana" su Internet FONTI Giust. Civ., 2002, I, 1748 E' pubblicità ingannevole, come tale soggetta alle sanzioni del caso di competenza dell'autorità competente, quella contenuta in un messaggio pubblicitario che evoca la soluzione di problemi connessi con l'eliminazione di masse adipose, quando tale risultato non è confortato da una relazione a carattere scientifico. T.A.R. Lazio Sez. I, 13-12-2001, n. 11298 F.D.G. Elettronica c. Autorità garante concorrenza e mercato FONTI Foro Amm., 2001, 3281 Costituisce pubblicità ingannevole il messaggio che vanta l'ottenimento di certi risultati attraverso l'impiego di un trattamento dimagrante in termini di rapida ed effettiva perdita di peso senza che quelle affermazioni siano supportate da adeguata documentazione scientifica e senza la necessità di seguire, da parte del consumatore, un regime alimentare controllato e di svolgere attività fisica. A nulla vale, a tal proposito, la testimonianza di un consumatore - inserita nel messaggio - attesa l'impossibilità di valutare l'attendibilità e la portata delle sue affermazioni e considerato che trattasi di un caso isolato e, come tale, scarsamente rappresentativo e, dunque, non idoneo a generare conclusioni favorevoli all'efficacia del prodotto stesso (nel caso di specie, si trattava di una cura a 5 base di una sostanza naturaledenominata "Pectina", per la quale il prodotto sarebbe in grado, ove assunto prima dei pasti, di far perdere, in modo definitivo, tra i cinque e i sette chili alla settimana "senza fare nè diete nè ginnastica". Il messaggio riporta la testimonianza di una persona ben identificata che avrebbe perso cinquantasei chili in undici settimane). Autorita' Garante per la concorrenza, 13-12-2001, n. 10232 Pectina frutta dimagrante FONTI Giust. Civ., 2002, I, 1121 nota di FRANCIONE Costituisce pubblicità ingannevole il messaggio che divulga con eccessiva enfasi l'efficacia di un prodotto anticellulite, riportando solo un generico riferimento all'utilizzo di metodiche sperimentali non comprovate a livello scientifico e non sufficienti ad avvalorare l'idoneità dei test e degli studi prodotti dall'operatore pubblicitario (nella fattispecie, veniva pubblicizzato il prodotto "D-Stock", come capace di combattere non solo gli inestetismi della cellulite ma anche un effetto progressivo di riduzione della stessa, attraverso un'azione sull'accumulo del glucosio). Autorita' Garante per la concorrenza, 13-12-2001, n. 10230 D-Stock Vichy FONTI Giust. Civ., 2002, I, 1122 nota di FRANCIONE Rappresenta una fattispecie di pubblicità ingannevole quel messaggio che riporta un'errata percezione del costo finale del servizio di telefonia mobile cellulare, a prescindere dalla presenza di altre indicazioni riportate a margine dello stesso che precisano la durata ed il costo del singolo scatto, con pregiudizio del consumatore (nella specie, si trattava di alcuni messaggi diffusi a mezzo stampa e attraverso spot televisivi che riportavano: a) un rimando in nota ad informazioni supplementari, quali l'esistenza di uno scatto alla risposta e di un costo di attivazione; b) l'indicazione del prezzo del servizio non comprensivo dell'Iva; c) l'adozione di una tariffazione a scatti, piuttosto che a secondi). Autorita' Garante per la concorrenza, 06-12-2001, n. 10201 Tim 3Xte FONTI Giust. Civ., 2002, I, 3000 Costituiscono fattispecie di pubblicità ingannevole non riconoscibile quei messaggi indirizzati ad operatori commerciali di settore e diretti a promuovere, dietro il pagamento di un corrispettivo, la vendita e l'abbonamento di una pubblicazione, attraverso l'invito a controllare ed inserire i dati della propria attività commerciale, al fine di poterli inserire nella stessa guida in ragione della circostanza che le modalità grafiche prescelte ed il contesto generale di presentazione degli stessi messaggi e, segnatamente, l'utilizzo di caratteri differenziati tra di loro sono inequivocabilmente suscettibili di creare nel destinatario, sulla base di una rapida lettura, la falsa rappresentazione di trovarsi dinanzi ad un'iniziativa pubblicitaria alla quale si possa aderire senza oneri economici. Autorita' Garante per la concorrenza, 20-09-2001, n. 10070 Guida europea per città FONTI Giust. Civ., 2002, I, 1749 E' ingannevole la pubblicità con la quale un'azienda produttrice di carne garantisce la sicurezza dei suoi prodotti (omogeneizzati) dal rischio di contagio da encefalopatia spongiforme bovina (Bse), poichè, allo stato delle conoscenze scientifiche, non esiste l'assoluta sicurezza sulle conseguenze derivanti dal consumo alimentare per tutti i tipi di carne; non essendo valida l'affermazione secondo cui il prodotto proviene da aree geografiche riconosciute non a rischio di malattia, posto che tale affermazione non è suffragata da alcun riconoscimento da parte di organismi internazionali sanitari e posto che le istituzioni comunitarie hanno rafforzato il controllo sulla sicurezza delle carni destinate al consumo dei bambini e dei neonati. Autorita' Garante per la concorrenza, 01-08-2001, n. 9851 6 Omogeneizzati di manzo Plasmon c. FONTI Giust. Civ., 2002, I, 2353 Costituisce pubblicità ingannevole il messaggio di un'impresa produttrice di beni (nella specie, di una società automobilistica) che prospetti alla clientela lo svolgimento di un servizio di assistenza avente caratteristiche in realtà non tempestivamente predisposte, venendo meno all'obbligo di adottare i comportamenti indicati nel messaggio pubblicitario, che risulta in tal modo ingannevole. Cons. Stato Sez. VI, 16-05-2001, n. 2775 Soc. Ford. Italia e Soc. Ford Italia c. Autorità garante concorrenza e mercato FONTI Foro Amm., 2001, f. 5 Costituisce fattispecie di pubblicità ingannevole il messaggio secondo il quale si conseguirebbe una laurea "honoris causa" e, dunque, la possibilità di fregiarsi del titolo di dottore, utilizzando i servizi offerti dall'operatore pubblicitario, inducendo così il destinatario del messaggio nell'erroneo convincimento che lo stesso operatore pubblicitario sia soggetto abilitato, al pari delle università, al conferimento di titoli di studio accademici e che detti servizi siano accessibili a tutti; peraltro, l'indicazione fuorviante dell'operatore pubblicitario non può essere sanata dai successivi contatti tra il consumatore e il fornitore del bene pubblicizzato, avendo già il messaggio prodotto i suoi effetti nel momento in cui i destinatari ne assecondano le prescrizioni. Autorita' Garante per la concorrenza, 04-05-2001, n. 9492 FONTI Giust. Civ., 2002, I, 524 Costituisce fattispecie di pubblicità ingannevole un messaggio secondo il quale non si tiene conto della particolare aleatorietà del mercato borsistico per cui le eventuali omissioni informative commesse dall'operatore pubblicitario sono idonee a incidere negativamente sul buon affidamento dei soggetti interessati circa i risultati conseguibili, sebbene i metodi insegnati non siano, da soli, sufficienti a tale scopo e sebbene tali risultati siano soltanto possibili ed eventuali e non trovino riscontro in dati concretamente verificabili (nel caso di specie, si prospettava a coloro che intendevano esercitare nel futuro la professione di consulente ed analista di borsa la possibilità di frequentare un corso volto all'apprendimento, a livello universitario, di particolari tecniche di trading finanziario che avrebbero consentitodi guadagnare in borsa in modo costante, raggiungendo in dodici mesi oltre il 512 per cento). Autorita' Garante per la concorrenza, 12-04-2001, n. 9419 FONTI Giust. Civ., 2002, I, 524 Costituisce fattispecie di pubblicità ingannevole, occulta e non trasparente un messaggio diffuso attraverso cartolina postale inducente i destinatari a ritenere di avere ricevuto in regalo una vacanza senza alcun tipo di onere o condizione annessa alla fruizione della stessa e senza ulteriori finalità promozionali, se l'omaggio prospettato, in realtà, è diretto ad indurre in errore gli stessi destinatari circa il reale intento pubblicitario (nel caso di specie, questi ultimi erano stati invitati a recarsi a incontri indicati dall'operatore nel corso dei quali veniva prospettata la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto l'acquisto di certificati di associazioni immobiliari). Autorita' Garante per la concorrenza, 22-03-2001, n. 9345 Multiproprietà Villaggi e vacanze FONTI Giust. Civ., 2001, I, 2286 nota di SEBASTIO Costituisce fattispecie di pubblicità ingannevole il messaggio nel cui contenuto non sia individuabile, in relazione al tipo di servizio offerto, un nesso di consequenzialità diretto tra una rilevante percentuale di promozioni agli esami universitari e la categoricità di tali affermazioni; queste ultime non hanno affatto un contenuto semplicemente iperbolico ed evidenziano, in maniera assolutistica e senza ulteriori precisazioni o correttivi, un dato tipo di prestazione non supportato da 7 specifici riscontri (il messaggio, infatti, affermava che gli studenti Cepu riescono a seguire agilmente il proprio corso di studi accademici e, conseguentemente, a godere delle meritate vacanze, rispettando con regolarità e senza alcun arretrato le scadenze universitarie previste). Autorita' Garante per la concorrenza, 08-02-2001, n. 9209 FONTI Giust. Civ., 2002, I, 525 Costituisce fattispecie di pubblicità ingannevole l'offerta promozionale avente ad oggetto un pacchetto vacanza a prezzi difformi rispetto a quelli effettivamente applicati e risultanti dal catalogo generale diffuso dal tour operator, non valendo a sanare la decettività del messaggio la buona fede dell'operatore nella predisposizione del messaggio pubblicitario, in quanto le condizioni economiche dei pacchetti turistici reclamizzati non sono, comunque, veritiere senza che l'operatore stesso abbia adottato le misure necessarie per circoscrivere gli effetti ingannevoli del messaggio. Autorita' Garante per la concorrenza, 08-03-2001, n. 9300 Viaggi del Ventaglio-Capo Calavà FONTI Giust. Civ., 2001, I, 2286 nota di SEBASTIO Costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole non trasparente un messaggio diffuso attraverso una trasmissione radiofonica nel corso della quale un esperto descrive un determinato prodotto farmaceutico divulgando una serie di informazioni inequivocabilmente volte a promuovere l'acquisto dello stesso (nel caso di specie, un prodotto a carattere medicinale - farmaceutico, del quale sono indicati il costo, le dosi, i modi per contattare il distributore ecc.), utilizzando toni eccessivamente enfatici, tali da rendere non riconoscibile la natura promozionale di quelle informazioni offerte al pubblico. Autorita' Garante per la concorrenza, 21-12-2000, n. 9063 Il Notturno c. Superbiomin FONTI Giust. Civ., 2001, I, 2861 Costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3, c.c. la rivendicazione alla propria attività di pregi e qualità inesistenti effettuate attraverso la realizzazione di una pubblicità ingannevole (nella specie tendente a convincere il consumatore di essere l'unica impresa che svolge in Italia il servizio e di essere una promanazione della Comunità europea). Tale comportamento è illecito, obbliga al risarcimento del danno subito dal concorrente, già solo per il fatto che non sia stato eseguito l'ordine dell'Autorità Garante di cessare dal comportamento integrante gli estremi della pubblicità ingannevole. Trib. Arezzo, 05-09-2000 Soc. Scuola Digitale Satellite c. Soc. Eurosatellite FONTI Gius, 2001, 119 Costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole non trasparente, un messaggio - divulgato a mezzo stampa - contenente indizi presuntivi sulla sollecitazione al consumo di un determinato prodotto, quando lo stesso messaggio non sia distinguibile, dalle altre forme di comunicazione al pubblico, sulla base di elementi grafici di immediata percezione finalizzati a creare confusione presso i lettori in merito alla reale natura pubblicitaria dello stesso articolo, quali, ad esempio, l'indicazione dei giornalisti che hanno curato il servizio, l'impostazione tipografica del titolo e del sottotitolo, che rende il messaggio non distinguibile dagli altri articoli giornalistici, la suddivisione delle pagine e la loro numerazione (nella fattispecie, si trattava di un servizio giornalistico dedicato al fenomeno dell'incremento del consumo di un determinato tipo di acqua minerale "Acqua San Pellegrino" e all'abbinamento di questa con i diversi cibi). Autorita' Garante per la concorrenza, 03-05-2000, n. 8261 Acqua S. Pellegrino FONTI Giust. Civ., 2001, I, 2862 8 Costituisce pubblicità ingannevole il messaggio, diffuso a mezzo stampa, contenente un semplice e presunto "vanto pubblicitario" - non è provato da un punto di vista scientifico, nè tecnologico nè tantomeno storico - circa le caratteristiche specifiche di un determinato prodotto pubblicizzato, soprattutto se il riferimento sia collegato alla sua durata e alla sua resistenza nel tempo. Autorita' Garante per la concorrenza, 17-02-2000, n. 8053 Cronografo Bulova FONTI Giust. Civ., 2001, I, 566 La pubblicità redazionale di un cosmetico è ingannevole quando affermi la proprietà dello stesso di "dimezzare" le rughe quando il materiale probatorio prodotto, nel quale la variazione in valore percentuale osservata al termine del trattamento sia insufficiente a provare la veridicità di tale affermazione. Autorita' Garante per la concorrenza, 02-12-1999, n. 7797 FONTI Rass. Dir. Farm., 2000, 621 Costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole non trasparente un messaggio all'interno del quale è collocata artificiosamente l'inquadratura di un determinato prodotto da fumo, senza che tale immagine fotografica trovi una giustificazione nel contesto narrativo in cui lo stesso "product placement" raffigurato si inserisce, accentuando, di conseguenza, la natura promozionale dello stesso servizio fotografico sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, quali ad esempio, la posizione del prodotto in modo chiaramente visibile, nonchè l'assenza di collegamento tra immagine fotografica dello stesso prodotto e le altre raffigurazioni riportate nel messaggio (nel caso di specie, si trattava di una sequenza di immagini fotografiche di una modella che indossava capi di abbigliamento firmati in atteggiamenti di stanchezza all'interno di un ambiente domestico, mentre era intenta a fumare). Autorita' Garante per la concorrenza, 24-04-2001, n. 9469 Soc. Malboro Light FONTI Giust. Civ., 2001, I, 2860 Ha natura promozionale e, in quanto tale, costituisce una fattispecie di pubblicità riconoscibile, un messaggio diffuso a mezzo stampa inserito all'interno di una rubrica a sfondo sociale - informativo, sulla base delle stesse modalità comunicazionali elogiative, attraverso le quali viene richiamata l'attenzione dei lettori e sull'invito particolarmente enfatico a prendere contatti con l'operatore pubblicitario e in ragione del fatto che le modalità grafiche e testuali riportate nel messaggio distinguono la medesima pubblicità dal resto della rubrica in cui la stessa comunicazione pubblicitaria è stata inserita (nel caso di specie, si trattava di una rubrica, il "Trova lavoro", che richiamava le opportunità di lavoro offerte da una società di lavoro interinale). Autorita' Garante per la concorrenza, 29-03-2001, n. 9371 Soc. Adecco lav. interinale FONTI Giust. Civ., 2001, I, 2861 I dati scientifici ottenuti attraverso la tecnica della meta-analisi, che consiste nella aggregazione e analisi di dati non omogenei con esclusiva rilevazione statistica, per il loro grado di inattendibilità possono, se contenuti in alcuni comunicati pubblicitari, danneggiare l'altrui azienda dissuadendo i consumatori dall'acquistare i prodotti concorrenti. Ciò integra la fattispecie della pubblicità ingannevole di cui all'art. 2 del d.l. 25 gennaio 1992 n. 74 e costituisce un atto di concorrenza sleale per mendacio e per denigrazione. La enfatica utilizzazione del termine "scienza" per indicare i risultati di alcune ricerche conseguite con le meta-analisi può ingenerare il falso convincimento nel consumatore di media avvedutezza e senz'altro nel consumatore più sprovveduto che si tratti di una conclusione unanimemente accettata nella comunità scientifica. 9 Trib. Roma, 29-09-1993 Soc. Colgate Palmolive c. Soc. Procter Gamble Italia FONTI Riv. Dir. Ind., 1993, II, 382 nota di GAMBINO 3. Le sentenze 8919/2003 e 8113/2005 del Tar Lazio: “La natura pubblicitaria di una comunicazione riposa piuttosto sulla circostanza della presenza di "uno scopo di promuovere la vendita di beni ... oppure la prestazione di opere o di servizi", fine che è evidentemente incompatibile con quello, giornalistico, di fornire un’informazione obiettiva. …Deve riconoscersi…. la possibilità.. di procedere…per presunzioni - naturalmente, gravi, precise e concordanti- argomentate alla luce dell’oggettivo modo di presentarsi dell’articolo redazionale…“L'informazione giornalistica con la finalità di promuovere un bene o un servizio costituisce pubblicità ingannevole”. L'informazione giornalistica con la finalità di promuovere un bene o un servizio costituisce pubblicità ingannevole. Con la sentenza 8919/2003, il Tar Lazio ha respinto il ricorso della Arnoldo Mondadori Editore SpA e della Mediolanum Vita SpA. contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, ritenendo ingannevole un opuscolo, sponsorizzato dalla Mediolanum, su prodotti assicurativi allegato dalla società editrice ad un suo periodico, ne aveva proibito la diffusione. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è infondato in quanto l'opuscolo, come evidenziato dall'Antitrust, pur avendo l'aspetto di informazione giornalistica, di fatto celava una finalità pubblicitaria che non era immediatamente riconoscibile dai consumatori proprio perché il messaggio pubblicitario veniva presentato con le parvenze di una comunicazione che sembrava a prima vista fornire ai consumatori informazioni obiettive. Infatti nel testo dell'opuscolo si faceva riferimento a prodotti assicurativi che poi erano oggetto di messaggi pubblicitari della Mediolanum, ospitati nell'opuscolo. Questa coincidenza portava inevitabilmente i consumatori a riferire il contenuto e le valutazioni del testo soli prodotti dello sponsor indicato. Questo il ragionamento centrale del Tar: “…Al riguardo va precisato che perché una comunicazione possa essere ritenuta pubblicitaria non basta che essa sia idonea a generare un oggettivo effetto promozionale. Anche un genuino articolo giornalistico potrebbe produrre indirettamente un risultato del genere, ad esempio citando un prodotto e riferendo ad esso eventuali apprezzamenti positivi nell’ambito di un contesto informativo, senza per questo smarrire la propria natura. La natura pubblicitaria di una comunicazione riposa piuttosto, secondo il d.lgs. n. 741992 (art. 2, c. 1°, lett. a), sulla circostanza della presenza di "uno scopo di promuovere la vendita di beni ... oppure la prestazione di opere o di servizi", fine che è evidentemente incompatibile con quello, giornalistico, di fornire un’informazione obiettiva. In presenza dell’indicato scopo promozionale, infatti, la citazione del prodotto non è espressione di una valutazione di opportunità compiuta in modo disinteressato ed indipendente dal giornalista, ma integra gli estremi di una comunicazione che, per il fatto di essere dettata dall’anzidetta finalità pubblicitaria, è diretta ad influire sui comportamenti economici dei consumatori (cfr. T.A.R. Lazio, I, n. 5836 del 272001, n. 7274 del 792001, n. 2638 del 2832002 e n. 4563 del 2252002). Venendo al profilo dell’accertamento dell’esistenza in concreto di questo decisivo elemento va detto che, ove manchino delle prove dirette circa la presenza di uno scopo promozionale (id est, in carenza di prove storiche del rapporto c.d. di committenza, che di tale scopo costituisce il consueto fondamento), deve riconoscersi alla luce dei principi generali la possibilità per l’Autorità di procedere, come è avvenuto nella specie, per presunzioni naturalmente, gravi, precise e concordanti- argomentate alla luce dell’oggettivo modo di presentarsi dell’articolo redazionale (cfr. ad es. le sentenze della Sezione n. 10 58362001 e n. 45632002). A ritenere diversamente, del resto, data la normale indisponibilità in questa materia di prove dirette, si rivelerebbe sostanzialmente impossibile far emergere e perseguire una tipologia di comunicazione che la legge, invece, vieta, esigendo la trasparenza della pubblicità”. Con la sentenza 8113/2005, il Tar Lazio ha confermato un principio giurisprudenziale oramai consolidato, in forza del quale è possibile pervenire al giudizio sulla natura “occulta” di un messaggio promozionale in base ad elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti a prescindere dalla prova storica del rapporto di committenza sussistente tra soggetto “committente” ed agente incaricato della diffusione della comunicazione pubblicitaria (Tar Lazio, I sezione, 3.3.2004 n. 2020). La vicenda esaminata dal giudice di merito riguarda l’utilizzazione a scopi pubblicitari di un servizio giornalistico presentato su una rivista periodica, nel cui contesto ad apparente carattere informativo-scientifico si nascondeva un messaggio sostanzialmente pubblicitario. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, accogliendo i rilievi formulati dalla sezione provinciale di una associazione di consumatori, aveva censurato gli articoli asseritamente “pubblicitari”, disponendo a carico della società editoriale responsabile della rivista la cessazione della diffusione dei suddetti messaggi. Il giudice di merito ha rigettato il ricorso presentato dalla società editoriale avverso il provvedimento dell’autorità garante ricalcando i percorsi argomentativi tracciati sul medesimo tema da due precedenti pronunce dello stesso Tar: l’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 74/1992 (Norme in materia di pubblicità ingannevole e comparativa) vieta qualsiasi “camuffamento” di un messaggio pubblicitario sotto sembianze diverse allorché la dissimulazione della natura pubblicitaria del messaggio sia di per sé idonea ad indurre in errore il destinatario, pregiudicandone il comportamento economico (Tar Lazio, I sezione, 19.6.2003 n. 5450) e non appare plausibile che, per informare i lettori su alcuni prodotti, il periodico, anziché sottolineare gli aspetti sostanziali e concreti che ne giustificano la segnalazione rispetto ad altri prodotti similari, faccia uso di espressioni immaginifiche (Tar Lazio, I sezione, 22.5.2002 n. 4563). D’altronde, qualora i toni enfatici e le espressioni comparative usate nella stesura dell’articolo connotino i messaggi comunicati come inequivocabilmente pubblicitari in quanto privi dei toni distaccati e dei contenuti imparziali ed obiettivi che contraddistinguono le informazioni di carattere scientifico, ne consegue una ovvia valutazione circa la loro matrice “promozionale”. 11