determina del direttore generale

Numero: 505/DGEN
INRCA
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Data: 12/09/2011
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N.
DETERMINA DEL
DIRETTORE GENERALE
505/DGEN
DEL
12/09/2011
Oggetto: POR ROMA- CONVENZIONE CON L’AZENDA SANITARIA LOCALE ROMA E
PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE – Anno .2011 -I.E.
IL
DIRETTORE GENERALE
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare
il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento al
bilancio annuale di previsione;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico e del Direttore
Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA1. di rinnovare per l’anno 2011, la convenzione per il servizio di Medicina Trasfusionale con
l’Azienda Sanitaria Locale Roma E, il cui testo è parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di imputare la spesa presunta di circa € 8.000,00 al conto 30300407, Gestione 27 del Bilancio
2011;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.
13 della Legge Regionale Lazio n. 2 del 23/01/2006 e della normativa vigente;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R.
26/96 e s.m.i.
Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Zuccatelli)
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(Rif. documento cartaceo 9B241E75D343E45EFFD8AFD8418CA30FE0056347, 31/02/DAMM_DG_L)
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Per i pareri infrascritti
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luigi Leonarduzzi)
Pag.
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Claudio M. Maffei)
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)
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(Rif. documento cartaceo 9B241E75D343E45EFFD8AFD8418CA30FE0056347, 31/02/DAMM_DG_L)
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U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Il Dirigente del Bilancio
attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione della spesa alla gestione e agli
esercizi indicati nel documento.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Maria Cristina Vitali)
ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE CENTRALE DEL CONTROLLO DI GESTIONE.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
esprime parere di congruità economica rispetto alla programmazione dei Presidi afferenti alla Regione
Marche come contenuta nella determina n. 67/DGEN del 10.02.2011 di presa d'atto della DGRM
1820/2010, rispetto alla programmazione del Por di Casatenovo come definita nella Determina
143/2011 e rispetto alla programmazione complessiva 2011 di tutti gli altri Presidi e sedi aziendali
come contenuta nel Bilancio Pluriennale 2010-2012 (determina 706/DGEN/2010)”.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Roberto Di Ruscio)
La presente determina consta di
n. 10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa.
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(Rif. documento cartaceo 9B241E75D343E45EFFD8AFD8418CA30FE0056347, 31/02/DAMM_DG_L)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
L. n. 219/2005
D.L. n. 261/2007
Determina INRCA n. 818/DGEN del 29/12/2009
Determina INRCA n. 340/DGEN del 20/05/2010
Motivazione
PREMESSO che con atto n° 898 del 29 Luglio 1998, l’Ente ha approvato la convenzione con l’Azienda
Sanitaria Locale ROMA E per la regolamentazione della conservazione, trasporto e trasfusione del
sangue a favore del POR INRCA di Roma;
La suddetta convenzione è stata ripetutamente rinnovata sino alla sua naturale scadenza del
16.5.2011;
La Direzione Medica di Presidio di Roma con nota prot. n. 8178 del 29/4/2011 ha espresso parere
favorevole al rinnovo della convenzione, considerando che la fornitura di emoderivati per
somministrazione di sangue a scopo terapeutico è assolutamente indispensabile per ogni presidio
ospedaliero che esplichi attività assistenziale in regime di ricovero;
L’Istituto con nota prot. n. 8238 del 2.5.2011, sollecitata con nota 9467 del 17.5.2011, ha proceduto a
chiedere all’Azienda Sanitaria Roma/E la disponibilità al rinnovo della suddetta convenzione;
L’ Azienda Sanitaria Roma/E con nota prot. n. 22312 del 14.6.2011, pervenuta il 21.6.2011 ha inviato
n. 3 schemi di convenzione per il servizio di Medicina Trasfusionale in favore del P.O.R. di Roma;
L’ Azienda Sanitaria Roma/E ha proposto di modificare la durata e quindi la data di scadenza della
stessa al 31 Dicembre di ogni anno ;
VISTO CHE il rapporto convenzionale, nelle sue modalità di espletamento, è sempre stato rispettato
con puntualità e professionalità dall’Azienda Territoriale Roma E garantendo il necessario supporto
terapeutico ai degenti del Presidio di riferimento;
RITENUTO, pertanto di recepire ed approvare, per l’anno 2011, la convenzione nei modi, forme e
condizioni proposte dall’Azienda Sanitaria Roma/E ;
tutto ciò premesso
P R O P O N E

di rinnovare per l’anno 2011, la convenzione per il servizio di Medicina Trasfusionale con l’Azienda
Sanitaria Locale Roma E il cui testo è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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di imputare la spesa presunta di circa € 8.000,00 al conto 30300407, Gestione 27 del Bilancio
2011.
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Micaela Tonucci
L’Addetto della fase istruttoria
Sig.ra Sonia Casagrande
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- ALLEGATI -
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CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE
TRA
L’ INRCA “Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani”, con Sede Legale in Ancona, Via Santa Margherita 5 —
60124, P.I. n. 00204480420, nella persona del Legale Rappresentante Giuseppe Zuccatelli, domiciliato per la carica presso la
Sede Legale, di seguito denominata STRUTTURA;
E
L’Azienda Sanitaria Locale Roma E (C.F. e P.I. n. 0473601100), in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Sabia, domiciliato per la sua carica in Borgo S. Spirito, 3 - Roma, di seguito denominata ASL;
PREMESSO
• Che in data 13.10.1995 è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto del Ministero della Sanità che disciplina i rapporti tra le
strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e le strutture pubbliche e private, accreditate e non, dotate di
frigoemoteche;
• Che lo stesso Decreto del Ministero della Sanità riporta lo schema tipo di convenzione per il Servizio di Medicina
Trasfusionale;
• Che la DGR n° 10158 del 05.10.1995, in applicazione al D.M. Sanità del 01.09.1995, individua gli ambiti territoriali delle
strutture Trasfusionali;
• Che la legge n° 219 del 21.10.2005 recante “nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati” regolamenta ulteriormente la materia;
• Che ai sensi della suddetta legge 219/2005, la Regione Lazio con DGR no 343 del 20.06.2006, ha approvato il Piano
Regionale Sangue e Plasma per il triennio 2006 — 2008 ed individuato i SIMT afferenti ai Dipartimenti di Medicina
Trasfusionale (DMT) regionali;
• Considerato l’obbligo in capo alle Aziende Sanitarie, per il tramite dei servizi preposti, di garantire la fornitura di
emocomponenti alle Strutture Sanitarie accreditate e non, che insistono nell’ambito territoriale di competenza;
• Che è scaduta la Convenzione in essere con l’INRCA “Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani”, approvata con
Deliberazione n. 86 del 17.02.20 10;
TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Premessa
Le prestazioni di medicina trasfusionale e non, necessarie all’attività della Struttura in convenzione, sono erogate dal Servizio
Immunotrasfusionale e Medicina Trasfusionale (SJMT) AUSL Roma E, presso l’Ospedale 5. Spirito, competente per
territorio.
L’Azienda Sanitaria assume la responsabilità del funzionamento del servizio trasfusionale di cui al comma che precede, sia
sul piano tecnico che organizzativo.
Art.2
Prodotti erogati
Il SIMT si impegna a fornire agli assistiti della struttura in convenzione, dotata solo di frigoemoteca, i seguenti prodotti con
le caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia:
a) unità di sangue intero e/o emocomponenti di pronto impiego, omologhe e autologhe;
b) unita di emocomponenti da aferesi;
c) specialità medicinali (plasmaderivati a lunga conservazione) ottenuti da plasma proveniente da
donatori periodici frazionato presso l’industria convenzionata con la Regione.
Art. 3
Esami di laboratorio
Il SIMT, se richiesto, si impegna ad eseguire sui campioni di sangue prelevati dal personale sanitario della struttura in
convenzione, in favore dei propri assistiti:
a) determinazione del gruppo sanguigno, sistema Rh ed altri sistemi gruppo ematici necessari;
b) ricerca e identificazione di anticorpi irregolari;
e) esami di immunoematologia;
d) esami di patologia clinica di competenza.
Art. 4
Prestazioni di medicina trasfusionale
Il SIMT si impegna, infine, con l’utilizzo del proprio personale medico di molo o a contratto e con modalità da concordare
con la direzione sanitaria della struttura in convenzione a fornire agli assistiti della suddetta istituzione:
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a) consulenza di medicina trasfusionale;
b) servizio di emaferesi terapeutica;
c) procedure di autotrasfusione.
Art. 5
Esclusività del rapporto
In applicazione del D.M. Sanità del 01.09.1995, art. 3, la struttura in convenzione deve approvvigionarsi di sangue ed
emoderivati esclusivamente dal SIMT.
Art.6
Frigoemoteche
La struttura in convenzione si impegna a fornirsi di apposita frigoemoteca conforme alle disposizioni di legge. La struttura in
convenzione è tenuta ad assicurare la cura, la manutenzione e le relative termoregistrazioni, necessarie alla idonea
conservazione degli emocomponenti nell’attesa che siano trasfusi. Dette frigoemoteche saranno poste sotto il controllo del
Direttore Sanitario della struttura in convenzione o di un medico suo delegato, che ne assumerà la responsabilità sia per la
corretta conservazione del sangue e degli emocomponenti sia per quanto attiene l’utilizzo di questi e la loro tempestiva
restituzione. Il Responsabile della frigoemoteca curerà anche la corretta tenuta del registro di carico e scarico.
Art. 7
Richiesta di sangue
Le richieste di sangue, emocomponenti ed emoderivati o di esami di laboratorio debbono essere redatte dal medico
richiedente su apposito modulo concordato, compilato in ogni sua parte, e devono essere conformi a quanto richiesto dalle
norme specifiche in vigore.
Salvo i casi di effettiva, attuale urgenza le richieste dovranno pervenire al SIMT entro le ore 12,00 di ciascun giorno feriale
precedente al giorno dell’intervento;
Per le richieste di emocomponenti particolari, ottenuti da prelievi in aferesi, e per le richieste di plasma exchange, citoaferesi
e di consulenza trasfusionale deve essere dato un preavviso di almeno 24 ore, salvo comprovata urgenza.
Art. 8
Richieste trasfusionali urgentissime
In caso di particolare necessità, ove il medico curante non possa inviare il campione di sangue del ricevente per l’esecuzione
delle prove di compatibilità, la richiesta dovrà contenere, oltre alle generalità del ricevente, una dichiarazione dalla quale
risultino le motivazioni del mancato invio del campione richiesto.
La richiesta dovrà specificare chiaramente il gruppo sanguigno ABO ed il fattore Rh dei riceventi, se noti; nel caso in cui non
lo siano, questo dovrà risultare nella richiesta stessa.
Le richieste urgenti di unità di sangue ed emocomponenti saranno evase nel più breve tempo possibile dal momento
dell’arrivo delle richieste e delle provette, per l’esecuzione della prova di compatibilità presso il SIMT della ASL Roma E.
Per facilitare la risposta alle richieste urgenti ed urgentissime di sangue ed emocomponenti, il medico richiedente della
struttura in convenzione darà un preavviso telefonico al SIMT della ASL Roma E (tel. 06.68352380) definendo la
disponibilità di tempo ed il grado di urgenza della stessa.
Art. 9
Modalità di assegnazione e restituzione
Salvo i casi di urgenza, di cui al precedente articolo, per cui il SIMT metterà a disposizione della struttura in convenzione il
proprio servizio continuato 24 ore su 24 presso la propria sede, le richieste di cui all’art. 7, dovranno pervenire al SIMT
mediante un collegamento giornaliero entro le ore 12,00 di ciascun giorno feriale.
Il SIMT della ASL Roma E si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore 8,00 del giorno
successivo.
Il medico responsabile della frigoemoteca, in caso di mancato utilizzo dell’unità trasfusionale richiesta, provvederà alla sua
tempestiva restituzione, accompagnandola con un modulo che attesti il motivo del mancato utilizzo e lo stato di
conservazione.
Art. 10
Consenso informato
A cura dei medici della struttura in convenzione dotata di frigoemoteca, e comunque sotto la responsabilità del direttore
sanitario, verrà richiesto od ottenuto il prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale.
Art 11
Reazioni trasfusionali
La struttura in convenzione si impegna a trasmettere, tramite i propri sanitari responsabili, tempestivamente, e comunque
entro 24 ore dall’evento, denuncia di eventuali reazioni trasfusionali che dovessero insorgere nel ricevente. Il medico
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responsabile della trasfusione farà pervenire una relazione scritta sulla reazione trasfusionale, unitamente al residuo dell’unità
che ha causato la reazione.
Art. 12
Registrazioni
Il registro di “carico e scarico” deve contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti della frigoemoteca:
1) data ed ora di carico in frigoemoteca;
2) numero di bolla di accompagnamento della struttura trasfusionale o altro documento;
3) numero di unità trasftisionali;
4) tipo di emocomponente (emazie, sangue intero, plasma scongelato, plasma fresco congelato,
concentrati di piastrine, concentrati leucocitari, altro);
5) data di scadenza delle unità trasfusionali;
6) nominativo del paziente a cui sono state assegnate le unità trasfusionali;
7) data ed ora di uscita delle unità assegnate;
8) firma di chi ritira le unità assegnate;
9) data ed ora di rientro in emoteca delle unità rese;
10) data, ora e numero di bolla di accompagnamento od altro documento per resa alla struttura
trasfusionale delle unità assegnate e non utilizzate.
Il medico responsabile della trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero di sacche di emocomponenti trasfuse
identificandole correttamente.
Art. 13
Trasporto
Il trasporto di sangue, degli emocomponenti e dei campioni di sangue dei pazienti, sarà a carico ed effettuato dalla struttura in
convenzione che ne curerà le modalità conformandole a quanto disposto dalle norme specifiche.
Art. l4
Rapporti economici
L’Azienda Sanitaria fatturerà mensilmente alla struttura in convenzione:
a) le unità di sangue e di emocomponenti fornite, comprese quelle restituite ma non più utilizzabili al momento della
restituzione; le unità di emocomponenti restituite riutilizzabili verranno fatturate contabilizzando tutte le voci indicate, tranne
quella relativa al prezzo della unità, fissato con decreto ministeriale;
b) gli emoderivati ottenuti da plasma prelevato ai propri donatori al prezzo di costo esposto dall’industria convenzionata con
una maggiorazione del 20% a fronte di spese sostenute per l’immagazzinamento, registrazione e distribuzione;
c) le determinazioni gruppoematiche, gli esami immunoematologici, le prove di compatibilità e di patologia clinica di
competenza secondo il tariffario regionale per la medicina trasfusionale aggiornato — DGR 29.12.2004 n° 1002;
d) consulenze di medicina trasfusionale, plasma-exchange, procedure di aferesi terapeutica, ecc. alle tariffe indicate nel
tariffario regionale di cui sopra;
e) contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza
tecnico-scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo (art. 11 comma 5 della DGR del 13.03.2001 n° 376);
La struttura in convenzione provvederà al pagamento delle fatture emesse dall’azienda sanitaria entro trenta giorni dalla data
di emissione.
Per eventuali ritardi varranno gli interessi di mora stabiliti nella misura prevista dalla legge.
Art. 15
Durata
Il presente rapporto convenzionale ha validità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Esso potrà essere rinnovato mediante accordo tra le Parti da formalizzare entro il termine di scadenza. La disdetta deve essere
comunicata in forma scritta almeno tre mesi prima della data di scadenza.
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano la normativa vigente in materia
e le norme del vigente Codice Civile.
Art. 16
Comitato Buon Uso del Sangue
È fatto obbligo alla struttura in convenzione di operare secondo le indicazioni del CoBUS (Comitato per il buon uso del
sangue) istituito presso l’Ospedale S. Spirito.
Art. 17
Registrazione
Le eventuali spese di stesura, bollo e registrazione della presente Convenzione sono a carico della parte richiedente.
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Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente rapporto sono devolute in via esclusiva
al Foro di Roma.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, li...
“INRCA”
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Giuseppe Zuccatelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
ROMA E
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Sabia
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