AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N°1 TRIESTINA Bozza di aggiornamento del REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE APPROVATO CON PROVVEDIMENTO N. 2885 D.D. 28.12.1995 Art. 1 - DEFINIZIONE E FINALITÀ 1 - Il Dipartimento per la Salute Mentale è ai sensi del P.O. per la salute mentale 1998-2000, dell’art. 23 della L.R. 30.08.1994 n. 12, delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale a Medio Termine (PIMT) per l’assistenza sanitaria e per le aree ad alta integrazione socio-sanitaria nel triennio 2000-2002 (deliberazione dalla Giunta Regionale n. 3854 dd. 10/12/1999), la struttura operativa dell’Azienda per i Servizi Sanitari finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione - nel campo della psichiatria ed all’organizzazione e promozione degli interventi rivolti alla tutela della salute mentale dei cittadini. 2 - È compito precipuo del Dipartimento operare per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione, esclusione nei confronti delle persone portatrici di disagio e disturbo mentale e partecipare a promuovere attivamente i pieni e completi diritti di cittadinanza. 3 - Il Dipartimento garantisce che i servizi per la salute mentale operanti nell’A.S.S. costituiscano un complesso organizzativo unico e coerente, avendo attenzione di evitare qualsiasi frammentarietà e carenza di azioni, assicurando lo stretto coordinamento tra i servizi stessi, lo stretto raccordo con gli altri servizi dell’A.S.S. con particolare riguardo ai servizi distrettuali ed il raccordo con la comunità e le sue Istituzioni. Art. 2 – ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 1 - Il Dipartimento per la Salute Mentale (D.S.M.) è costituito dalle seguenti Unità Operative (U.O.) Direzione del Dipartimento di Salute Mentale Servizi di Salute Mentale denominati Centri di Salute Mentale (C.S.M.) (nella misura di almeno 1 per ogni Distretto); Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) Clinica Psichiatrica Universitaria, la quale svolge funzioni di attività territoriale in analogia con le U.O. Centri di Salute Mentale per un’area definita, ferme restanti le sue attività istituzionali; Servizio Abilitazione e Residenze (S.A.R.); 2 -I rapporti tra il Dipartimento e la struttura ospedaliera presso cui opera il S.P.D.C. funzionalmente dipendente dal D.S.M., sono regolati da specifica Convenzione disciplinante il rapporto tra l’Azienda per i Servizi Sanitari e l’Azienda ospedaliera, ai sensi dell’art. 11, comma 4, della L.R. 27.02.1995 n. 13. 3 - Le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 ed alla Legge Regionale n. 7/1992, accreditate presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, costituiscono risorsa operativa del Dipartimento ovvero delle Unità Operative in cui lo stesso si articola. 1 Art. 3 - COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 1 - Il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) ha il compito di: a) curare i rapporti con la Direzione generale, garantire il necessario coordinamento tra le Unità Operative afferenti il Dipartimento nonché il raccordo di queste sia con le altre strutture e Unità Operative funzionalmente connesse sia con Enti o altri soggetti pubblici o privati interessati; b) assicurare che l’attività delle Unità Operative si svolga nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati nel piano annuale dell’Azienda per i servizi sanitari; c) gestire le risorse assegnate dal Direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari; d) curare gli adempimenti amministrativo-contabili ivi compresa la tenuta dei registri del personale e dell’utenza; e) controllare le modalità di gestione, da parte delle Unità Operative, delle risorse loro assegnate nell’ambito del budget attribuito al Dipartimento; f) organizzare e gestire un sistema informativo basato sui flussi di dati provenienti dalle singole Unità Operative, in collegamento con il sistema informativo aziendale e regionale per la salute mentale, sia settoriale, ove attivato, che generale; g) svolgere attività di programmazione e verifiche di qualità; h) svolgere attività di ricerca (…) i) garantire l’aggiornamento e la formazione del personale; l) svolgere attività di informazione, comunicazione ed educazione sanitaria con particolare riferimento alle tematiche proprie della salute mentale; m) controllare la corrispondenza tra l’attività prestata e quella convenzionata relativamente ad appalti e convenzioni riguardanti il D.S.M. Art. 4 – RESPONSABILE DEL D.S.M. (DIRETTORE) 1 - Al Dipartimento per la Salute Mentale è preposto un responsabile (Direttore) individuato secondo le modalità di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 12/1994. 2 - Il Direttore del D.S.M. esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività delle Unità Operative nonché di gestione e programmazione in relazione ai compiti spettanti al D.S.M., ai sensi del precedente articolo 2. 3 - Il Direttore del D.S.M. risponde dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi quantitativi e qualitativi fissati dal Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari nell’ambito del piano annuale. 4 – Il Direttore si avvale degli uffici della Direzione per le seguenti funzioni: gestione e valorizzazione del personale; formazione, aggiornamento, relazioni nazionali ed internazionali; attività amministrative, di contabilità analitica e per centri di costo; sviluppo del sistema informativo e ricerca. 2 Il Direttore nomina i responsabili degli uffici citati e, per specifici compiti preventivamente individuati, può nominare propri referenti. 5 - Il Direttore del D.S.M. insieme ai rispettivi dirigenti responsabili, elabora progetti finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle Unità Operative ed assicura la funzionalità delle prestazioni. Esprime altresì il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante sugli atti più rilevanti dell’Amministrazione che riguardino l’attività del D.S.M. 6 - Ferme restando le prerogative esercitate dal Direttore del D.S.M. in relazione alle funzioni direzionali che gli competono, egli, in un’ottica di chiarezza e trasparenza, assicura il corretto esercizio del diritto all’informazione secondo la normativa vigente in materia e promuove altresì idonee forme di partecipazione propositiva, ai fini del miglioramento della funzionalità della struttura, da parte sia del personale ivi operante che degli utenti, dei familiari e degli appartenenti alle associazioni di volontariato privato e sociale. 7 - Il Direttore del D.S.M. organizza su differenti ambiti territoriali l’attività dei Servizi in armonia con gli ambiti territoriali dei distretti e ne identifica nel rispetto delle norme vigenti e dei profili professionali appropriati i responsabili. Ha la responsabilità di mantenere più stretti rapporti con i responsabili dei Distretti al fine di realizzare le azioni intersettoriali programmate a livello distrettuale per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi previsti dai piani annuali aziendali. Art. 5 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 1 - Alle necessità del D.S.M., l’Azienda per i Servizi Sanitari fa fronte con apposito budget annualmente stabilito a seguito di negoziazione tra l’Azienda stessa ed il Dipartimento. 2 - Compatibilmente con la legislazione vigente, tenuto conto dei programmi predisposti in materia dall’A.S.S. il Direttore del D.S.M. ha piena titolarità nell’ambito di obiettivi concordati con l’A.S.S. in ordine alle conversioni di destinazione di spesa all’interno del budget prefissato che si rendano possibili a seguito di risparmi conseguiti. 3 - I Responsabili delle Unità Operative gestiscono autonomamente, nell’ambito degli indirizzi e direttive fissate dal Direttore del D.S.M. le risorse loro assegnate. 4 - Il budget assegnato al Dipartimento di Salute Mentale è stabilito in ordine agli orientamenti nazionali e regionali, in continuità alla spesa storica, rapportata al tasso di inflazione dell’anno finanziario corrente ed eventualmente integrata a seguito della negoziazione aziendale. Art. 6 -COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO (CTC) 1 - Il Comitato Tecnico di Coordinamento (CTC) è l’organo consultivo e propositivo del D.S.M. Esso è costituito dal Direttore del D.S.M., dai Dirigenti Responsabili delle Unità Operative complesse di cui al 1° comma dell’art. 2 e dal/dalla dirigente infermieristico di dipartimento . Ove necessario e/o opportuno, possono partecipare alle riunioni del CTC altri responsabili dello staff di Direzione, i dirigenti di UO ed i responsabili infermieristici di UO. 2- Costituisce al proprio interno, di volta in volta, gruppi di iniziativa delegati ad identificare appropriate soluzioni a specifiche questioni di interesse comune. 3 - Elabora proposte concernenti l’attività dei Servizi ed i protocolli operativi. Esprime parere obbligatorio in ordine all’organizzazione del lavoro dei Servizi, alla distribuzione delle risorse e del personale, alle proposte da avanzare all’Amministrazione, alla ripartizione del budget nell’ambito dei limiti posti dalle leggi e regolamenti vigenti. 3 Elabora modalità di partecipazione delle associazioni di familiari e di utenti maggiormente rappresentative. Propone azioni intese a migliorare il collegamento con i Distretti Sanitari e altri Servizi ed Istituzioni esterne al D.S.M. che siano tuttavia rilevanti per la promozione della salute mentale. 4 – Dell’attività del CTC viene informato, su specifica richiesta, il Direttore sanitario, il Direttore Amministrativo o il DirettoreGenerale. Art. 7 - COMITATO DI PARTECIPAZIONE 1 - Nello spirito della Carta dei Servizi del DPR 07.04.1994 e modificazioni successive è presente in ogni Unità Operativa di cui all’art. 2 comma 1, un Comitato di Partecipazione, presieduto dal Responsabile, formato da: due dipendenti, possibilmente di diversa professionalità e nominati dall’assemblea degli stessi all’uopo convocata; tre utenti del Servizio nominati dall’associazione di utenti accreditate presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina; due familiari di utenti nominati dalle associazioni accreditate presso l’A.S.S.; due rappresentanti delle realtà del volontariato attive nel territorio ed accreditate presso l’A.S.S.; un rappresentante del consiglio circoscrizionale nominato su richiesta formale dal Presidente del consiglio stesso. 2 - Il Comitato deve essere attivato dal Responsabile dell’Unità Operativa, sentito il Direttore del D.S.M., entro 90 gg. dall’approvazione del presente regolamento. Il Comitato deve essere riunito almeno tre volte nel corso dell’anno. 3 – Il Comitato esprime pareri e suggerimenti in ordine ai temi relativi alla soddisfazione degli utenti, dei familiari e dei cittadini, all’adeguatezza delle risposte e delle prestazioni, a programmi e proposte di prevenzione ed educazione sanitaria intorno alla salute mentale. 4 – I Comitati di Partecipazione delle singole U.O. vengono convocati dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale entro il primo quadrimestre dell’anno, al fine di esporre le linee e gli obiettivi del Dipartimento e valutare i risultati ed i problemi dell’anno precedente. Art. 8- CENTRO DI SALUTE MENTALE 1 - Il Servizio Territoriale di Salute Mentale (denominato U.O. Centro di Salute Mentale C.S.M.) opera secondo i criteri e gli indirizzi previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali e si integra con gli altri servizi sociosanitari dell’A.S.S. Nell’ambito delle direttive del Piano Sanitario Regionale, degli obiettivi e degli standard di funzionamento del D.S.M., il C.S.M è una struttura complessa dotata di autonomia operativa rispetto alla propria area territoriale. Il C.S.M. esercita tutte le attività preventive, curative e riabilitative in ordine ad un’area determinata di popolazione di norma compresa tra i 40.000 e gli 80.000 abitanti appartenenti ad un unico Distretto sanitario, anche avvalendosi delle altre U.O. a finalità specifica del D.S.M. Si raccorda con le Unità Operative Territoriali (U.O.T.) del Servizio sociale di base (Comune) e con i servizi del Ministero di Grazia e Giustizia. Prevede interventi di consulenza nelle istituzioni giudiziarie quali l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario e gli Istituti di Pena ai sensi del Decreto Ministeriale Grazia e Giustizia n.230 / 99. 4 2 - I compiti dei Responsabili del C.S.M. sono quelli previsti per i dirigenti di struttura complessa nell’ambito della legislazione nazionale, regionale e del contratto in vigore e sono comunque ispirati a principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’attività dei Servizi. Spetta al Responsabile del C.S.M. la responsabilità delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nell’area territoriale di competenza. Egli è inoltre responsabile delle risorse assegnate. Tali responsabilità devono essere esercitate nel rispetto delle linee guida e dei protocolli operativi elaborati dal Comitato Tecnico di Coordinamento. 3 - A ciascun C.S.M. è addetta un’équipe composta da medici psichiatri, psicologi, assistenti sociali, assistenti sanitari, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, operatori sociosanitari e personale amministrativo. Altre professionalità, con competenze pedagogiche, riabilitative ed epidemiologico-statistiche possono integrare l’équipe, anche avvalendosi di rapporti libero-professionali consentiti dalla vigente normativa. 4 - Nell’area territoriale di ogni distretto deve esservi la disponibilità di almeno una sede di competenza del C.S.M. atta all’ospitalità sanitaria diurna e notturna. Le sedi devono disporre tra l’altro di spazi polivalenti, flessibili, a carattere comunitario, onde favorire le relazioni interpersonali. 5 - Il C.S.M. dispone di accessibilità diretta alle strutture elencate nell’art. 2, nonché ad ogni altra risorsa terapeutico riabilitativa in quanto detiene la continuità dei progetti sui singoli casi nell’unitarietà di prevenzione, cura e riabilitazione. 6 - Nelle sedi del C.S.M. viene attuato un servizio temporaneo di ospitalità diurna (day hospital e/o centro diurno), notturna e diurno-notturna. L’accoglimento viene disposto dal Responsabile del C.S.M. di competenza il quale provvederà per la tenuta del Registro dell’utenza del C.S.M. 7 - Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) viene attuato preferibilmente nella sede del C.S.M. o a domicilio del paziente o, qualora sia necessaria la degenza ospedaliera, presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. - Il Trattamento Sanitario Volontario (T.S.V.), inteso come ospitalità diurno - notturna, si attua nella sede del C.S.M. - L’ospitalità diurna viene attuata nella Sede del Centro di Salute Mentale o in altre strutture riabilitative, semiresidenziali e residenziali, del Dipartimento. Essa può comprendere anche l’erogazione dei pasti ed altre modalità di assistenza. L’ospitalità diurna viene proposta per i casi in cui sia possibile un’alternativa all’ospitalità diurno-notturna ed alla degenza ospedaliera o per programmi intensivi a carattere riabilitativo. - Le visite ambulatoriali vengono erogate nella sede del C.S.M. o nelle sedi distrettuali dell’A.S.S. - Le visite domiciliari, di norma programmate, vengono svolte dal personale del C.S.M. 8 - Il C.S.M. promuove la ricerca e l’attivazione di aiuti economici, azioni a sostegno della vita quotidiana a domicilio ed in alloggi comunitari, azioni per la gestione di attività di tempo libero, soggiorni, attività di socializzazione e di animazione. 9 – Il Dirigente responsabile del C.S.M. o suoi delegati, promuovono azioni di supporto nella gestione e amministrazione ordinaria del patrimonio concordata con l’utente o, se ricorrono le fattispecie, con gli organi di tutela. 5 Di tali azioni risponde direttamente il Responsabile del C.S.M. 10 - L’attività del C.S.M. si articola nell’arco delle 24 ore, sette giorni su sette. L’attività nelle ore notturne è di regola riservata alle persone ospitate nelle diverse sedi. 11- Il Servizio dovrà tendere ad assicurare, per ogni turno di lavoro, la presenza di operatori/operatrici in modo che sia garantita la scelta operativa più opportuna in relazione alle esigenze degli utenti. 12 - Ogni Centro di Salute Mentale ha di norma diretto controllo e piena accessibilità a risorse strumentali adeguate alla domanda. In particolare: - possibilità di erogazione di pasti all’utenza presso la propria sede o in locali pubblici convenzionati; - dotazione adeguata di automezzi di servizio in relazione alle caratteristiche del territorio servito ed alle altre strutture del dipartimento ad esso funzionalmente collegate; - gestione della quota del budget di spettanza, sulla base delle indicazioni della Direzione del D.S.M.; - dotazione di farmaci, strumentazione informativa e audiovisiva; - dotazione di arredamento funzionale. 13 - Il C.S.M. si raccorda con il Distretto per coordinare le attività di rispettiva competenza. Il Responsabile del C.S.M. attraverso il Responsabile del Distretto opera per realizzare i progetti specifici che implicano il contributo degli altri Servizi del Territorio. 14 - Il Centro di Salute Mentale opera secondo i seguenti criteri e indirizzi: - Presenza attiva e mobilità nel territorio verso la domanda allo scopo di evitare liste d’attesa sulle urgenze e filtri burocratici, e di promuovere le modalità di presa in carico nei luoghi di vita della persona, a norma della L.R. n. 72/1980 art. 9. - Continuità terapeutica. - Centralità della risposta alla crisi nel servizio territoriale, ampia integrazione di risposte sanitarie e sociali. - Lavoro d’équipe, nell’ottica di ottimizzare le risorse umane e professionali del servizio, valorizzando il contributo di ciascun operatore attraverso l’assunzione di compiti o responsabilità specifiche, nel corretto rapporto tra interdipendenza e autonomia operativa. Esso si articola attraverso l’ampia circolazione dell’informazione, fermo restando l’obbligo del segreto professionale, la formulazione di progetti terapeutici attraverso approcci multidisciplinari, il coordinamento degli interventi in collaborazione tra diverse figure professionali, la formazione e la riqualificazione costante in équipe. - Promuove altresì interventi riabilitativi, di formazione e di inserimento lavorativo. Nell’ambito di queste funzioni attiva la consociazione di utenti in forme di coabitazione autonome o strutture residenziali come da art. 11 bis. 15 - Il Centro di Salute Mentale opera in modo integrato con gli altri servizi sociosanitari in riferimento all’accoglimento ed alla valutazione della domanda che vi afferisce e all’orientamento dell’utenza complessiva (utenti primari, familiari, cittadini) verso le opportune risposte. 6 16 - Singole sedi afferenti al C.S.M. possono essere attivate con finalità specifiche e particolari nell’ambito di quanto previsto dagli articoli precedenti e nel rispetto dei medesimi, in subordine rispetto al C.S.M. di zona distrettuale. Art. 10 - SERVIZIO PSICHIATRICO OSPEDALIERO DI DIAGNOSI E CURA 1 - Il D.S.M. coordina e garantisce l’assistenza psichiatrica nell’ambito ospedaliero e nel territorio. A tal fine apposita convenzione regola i rapporti tra ASS n.1 e AOU in ordine agli aspetti logistico-organizzativi, agli aspetti economico-amministrativi, all’utilizzo del personale messo eventualmente a disposizione dalla struttura ospedaliera. Inoltre appositi protocolli regolano le procedure e i rapporti operativi tra il personale del S.P.D.C. e le altre unità operative della struttura ospedaliera medesima, fermo restando che l’S.P.D.C. e il relativo personale afferiscono a tutti gli effetti al D.S.M. e all’Azienda dei Servizi Sanitari. 2 - Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura è attivo presso la struttura ospedaliera con funzioni di: a) osservazione e primo intervento, nonché, nei casi in cui non sia possibile mettere in atto idonee misure sanitarie extraospedaliere, trattamenti sanitari in condizioni di degenza ospedaliera, volontari e/o obbligatori di concerto con il competente Servizio Territoriale o su richiesta espressa dello stesso; b) consulenza psichiatrica per domande afferenti ai Servizi di Pronto Soccorso degli Ospedali Generali o per richieste provenienti dai Reparti ospedalieri cui non possono assolvere i Centri di Salute Mentale c) osservazioni e trattamenti disposti dall’A.G. per imputati o detenuti da sottoporre a perizia psichiatrica o che necessitano di inquadramento diagnostico e trattamento. 3 - Il personale medico ed infermieristico dell’S.P.D.C. appartiene a tutti gli effetti al D.S.M., risponde del suo operato al Responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura ed al Direttore del D.S.M. La presenza e la mobilità del personale vengono stabilite dalla Direzione del D.S.M. Il responsabile dell’SPDC è dirigente di struttura complessa i cui compiti riguardano, nell’area dell’emergenza psichiatrica e dei trattamenti sanitari di salute mentale, il coordinamento dei rapporti con i CSM territoriali, il Pronto Soccorso e le altre UU.OO. degli Ospedali, il Comune, le diverse Agenzie dell’emergenza e dell’ordine pubblico. 4 - Il Centro di Salute Mentale in quanto titolare della regia del progetto sul singolo caso collabora alla gestione del ricovero degli utenti di competenza territoriale e, di concerto con l’S.P.D.C., quando necessario, effettua la loro presa in carico il più rapidamente possibile, provvedendo al trasferimento nella sede del C.S.M. di competenza. Il ricovero ospedaliero si pone in continuità agli interventi territoriali, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 72/80 Art. 11 - SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE RIABILITAZIONE E REINTEGRAZIONE SOCIALE DI ABILITAZIONE, 1 - Il Servizio – denominato brevemente S.A.R. ( Servizio Abilitazione e residenzialità) coordina le strutture specificatamente deputate ad attività riabilitative a favore dell’utenza, in rapporto organico con i C.S.M. e gli altri Servizi del D.S.M. Il Responsabile del servizio è nominato dalla Direzione del DSM. 2 - Il Servizio gestisce in particolare: 1) strutture residenziali 7 2) centri diurni 3) rapporti con le cooperative sociali Art. 11 bis - STRUTTURE RESIDENZIALI 1 - Sono unità funzionali del D.S.M. nelle quali le finalità riabilitative vengono perseguite attraverso un’attenzione individualizzata basata sulla continuità terapeutica-riabilitativa, nell’ambito di una specifica dimensione abitativa parzialmente o totalmente protetta e gestita con l’aiuto di operatori. 2 - Le S.R. si distinguono in: a) Residenze di Integrazione Sociale che ospitano utenti del D.S.M., con ridotte capacità di vita autonoma, che necessitano in particolare di un supporto per le attività della vita quotidiana e che traggono significativo vantaggio e sostegno dalla vita comunitaria, in particolare per disabilità originarie e/o acquisite. b) Residenze Terapeutico Riabilitative che ospitano utenti con: presenza di problemi rilevanti di salute mentale, assenza o nocività della rete familiare o sociale di supporto, elevata disabilità per i quali il C.S.M. valuti che l’inserimento residenziale sia indispensabile in ordine alle specifiche problematiche soggettive, familiari e sociali in atto. 3 - In tutte le Strutture Residenziali gli obiettivi del lavoro sono riferiti in particolare al potenziamento della cura di sé e del proprio ambiente, all’indipendenza nella vita quotidiana, ai contatti sociali, alla ricostruzione di una corretta relazionalità familiare, all’apprendimento delle capacità di convivenza sociale e ciò sia attraverso risposte direttamente terapeutiche (farmacologiche, psicoterapeutiche, relazionali) sia attraverso attività pedagogiche e di sostegno sociale. Tutto ciò al fine di predisporre soluzioni atte ad evitare la permanenza prolungata e impropria nel C.S.M. o nel S.P.D.C. e la conseguente induzione di istituzionalizzazione e di ulteriore perdita di abilità sociale. 4 - L’ingresso di persone nella S.R. di cui l’A.S.S. è titolare viene disposto dal Responsabile del Servizio di Abilitazione, su proposta del Responsabile del C.S.M. Viene concordato un programma riabilitativo che avrà verifiche periodiche tra gli operatori del Servizio e quelli del C.S.M. L’ingresso nella S.R. non fa perdere alla persona la sua appartenenza territoriale, quindi il diritto alla cura, ove fosse necessario, presso il C.S.M. di appartenenza e la presa in carico dello stesso in caso di dimissioni dalla S.R. 5 - Le Strutture Residenziali sono inserite nella rete delle strutture del Dipartimento di Salute Mentale, in rapporto con le altre agenzie sanitarie e sociali del territorio. Mantengono scambi col contesto sociale in cui sono inserite. Sono dimensionate su scala ed economia domestica sia in riferimento all’organizzazione della struttura (spazi e arredi) sia in riferimento alla funzionalità ed accessibilità per gli ospiti. È facoltà dell’ospite sentito il Responsabile del Servizio personalizzare lo spazio da lui abitato con arredi ed oggetti di sua proprietà. Sono valorizzati gli spazi e le dimensioni individuali e private ma anche gli spazi e i momenti collettivi. 8 Alla protezione che la struttura offre deve corrispondere emancipazione e autodeterminazione della persona. Alle S.R. vengono garantiti i servizi essenziali di pulizia, cucina, guardaroba, per i quali - ove ritenuta utile e possibile - deve essere richiesta la partecipazione personale degli ospiti; è prevista inoltre per gli ospiti una partecipazione alla spesa con un minimo contributo economico mensile. 6 - Nelle S.R. operano assistenti sociali e sanitari con funzioni prevalenti di coordinamento, infermieri psichiatrici, operatori convenzionati, accompagnatori e volontari. Le attività degli operatori, nell’arco delle 24 ore, sono differenziate per qualità e quantità in relazione ai diversi bisogni di riabilitazione degli ospiti. Gli operatori in servizio presso le S.R. devono possedere un’adeguata formazione ai compiti specifici. 7 - Nelle S.R. le persone vengono ospitate a scopi prevalentemente sanitari, terapeuticoriabilitativi. 8 - L’A.S.S. provvede alle S.R. avendone la piena titolarità, o convenzionandosi in tutto o in parte, con enti, associazioni o organismi ai sensi del D.R.R. 7 Aprile 1994 o di specifiche leggi regionali. In tal caso è inteso che il D.S.M. rimane il titolare dei progetti individuali terapeuticoriabilitativi, assumendo la responsabilità della supervisione dei progetti stessi nelle S.R. , contribuendo in tutto o in parte alla formazione degli operatori ed effettuando periodicamente delle Verifiche di Qualità dei programmi. 9 - Quanto alle esigenze dell’ospite cui il D.S.M. non possa provvedere o per limiti finanziari generali o per non competenza, le spese relative restano a carico dell’ospite. 10 - Il Responsabile del S.A.R. promuove le azioni di supporto nella gestione e amministrazione ordinaria del patrimonio concordata con l’utente o, se ricorrono le fattispecie, con gli organi di tutela come da comma 7 e 8 dell’art. 9 Art. 11 ter - CENTRO DIURNO 1 - Il D.S.M. promuove e gestisce le attività di centro diurno fruibili dall’utenza di uno o più Servizi Territoriali, finalizzate a sviluppare in uno spazio appropriato attività educativa, formativa, di apprendimento sociale, scolastica, di animazione, di utilizzo di tecniche specifiche di espressione corporea e di sviluppo delle capacità cognitive. Può essere prevista la presenza di utenti di altri servizi socio sanitari e assistenziali secondo procedure che il responsabile attiverà di concerto con i responsabili di Distretto. 2 - Il Responsabile del SAR o il Dirigente Coordinatore del Centro Diurno identifica un referente il quale dovrà curare un diario quotidiano da cui risultino le attività svolte, le prestazioni fornite, gli operatori implicati, i nominativi degli utenti che partecipano giornalmente alle iniziative in atto e ogni altra notizia utile alla verifica dell’attività ed all’elaborazione e controllo di appropriati programmi. Analogamente sarà tenuta l’evidenza dei beni in carico. 3 Il Dirigente Coordinatore del SAR elabora una relazione da cui risultino le iniziative svolte, la loro durata, gli operatori addetti nonché i luoghi presso i quali dette iniziative si sono realizzate. Tale relazione viene trasmessa al Direttore del D.S.M. 9 4 - Il D.S.M., in relazione al disposto comma 1, provvede all’organizzazione della relativa attività di concerto con Enti e istituzioni o esperti con specifiche professionalità didattiche. Il Centro Diurno viene attrezzato con strumentazioni informatiche e audiovisive, utensili e mezzi di produzione per le attività espressive. 5 - Alle attività del Centro Diurno, senza oneri di spesa a carico dell’A.S.S. deve essere promossa la partecipazione di cittadini non utenti dei servizi al fine di favorire forme di integrazione sociale e la qualificazione delle iniziative medesime. 6 - I C.S.M. di appartenenza degli utenti sono tenuti al monitoraggio delle attività svolte per valutare l’efficacia degli interventi all’interno del programma abilitativo predisposto per il singolo utente. Art 11 quater - COOPERATIVE SOCIALI 1 - Le Cooperative Sociali di cui alla Legge 08.11.1991 n. 381 ed alla Legge Regionale 07.02.1992 n. 7, operanti per la formazione e l’inserimento lavorativo di utenti dei servizi psichiatrici interagiscono con il D.S.M. previa convenzione con l’A.S.S. 2 - Il D.S.M.: a) valuta annualmente l’operato delle Cooperative Sociali in rapporto con il D.S.M in relazione alle finalità e agli obiettivi del D.S.M. medesimo; b) sostiene l’attività degli utenti all’interno delle Cooperative Sociali anche attraverso proprio personale che operi a supporto degli utenti; c) collabora con le Cooperative Sociali per azioni a contenuto abilitativo e riabilitativo ponendo in essere interventi atti a favorire l’inserimento sociale e lavorativo degli utenti. 3 - Alle Cooperative Sociali, l’A.S.S. può destinare in comodato gratuito edifici propri, attrezzature e autovetture ed erogare contributi per attrezzature, attività di formazione e di promozione previo parere del Direttore del D.S.M. 4 - Le Cooperative Sociali convenzionate sono tenute a presentare trimestralmente una relazione dettagliata relativamente all’attività degli utenti dei servizi di salute mentale inseriti a qualunque titolo nei programmi e quant’altro sia di obiettivo interesse ai fini dei compiti del D.S.M. 5 - Il Responsabile del Servizio Residenziale e semiresidenziale di Abilitazione, Riabilitazione e Reintegrazione Sociale è responsabile del coordinamento tra Cooperative finalizzate e il D.S.M. stesso. Art. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE 1 - Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi nazionali, dal contratto nazionale di lavoro e dal Regolamento Generale dell’A.S.S., per quanto di sua competenza ed in relazione al proprio specifico professionale, ogni operatore (medico, psicologo, assistente sociale, infermiere, tecnico della riabilitazione, operatore socio assistenziale, ecc.) addetto al D.S.M.: - Contribuisce nell’équipe alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività. 10 - Mantiene con l’utenza, le famiglie, gli Enti, le Associazioni e la cittadinanza, relazioni di ascolto e di educazione sanitaria. In particolare contribuisce ai programmi di formazione delle famiglie delle persone assistite. - Collabora alla tenuta del Sistema Informativo del Servizio ed alla raccolta dati di interesse epidemiologico. - Partecipa alle riunioni d’équipe e relaziona sulle attività svolte, contribuendo alla diffusione di tutte le informazioni significative per il conseguimento e la valutazione degli obiettivi stabiliti dall’équipe. - Collabora a pianificare, gestire e valutare contestualmente alla rete famigliare e sociale. l’intervento assistenziale sulla persona - Espleta le pratiche di assistenza centrate sulla presa in carico della persona nella sua integrità nel rispetto della dignità e riservatezza. - Fa sì che venga rispettato il diritto di ognuno di scegliere, per gli atti che prevedono la manipolazione del proprio corpo, operatori dello stesso sesso. - Sorveglia affinché non si verifichino episodi di sopraffazione psicologica, fisica e verbale ai danni della persona ospite, lesivi della sua dignità. - Controlla e contribuisce al decoro degli ambienti di soggiorno e/o degenza, nonché agli effetti personali della persona nella struttura sanitaria. - Provvede alla somministrazione dei medicinali prescritti dal medico presso il servizio, a domicilio e ne verifica gli effetti. - Conserva la documentazione inerente le prescrizioni terapeutiche. - Provvede a visite domiciliari a utenti inseriti in programmi terapeutici decisi dall’équipe. In particolare collabora alle visite presso utenti problematici. - Accompagna e supporta le persone nelle attività di animazione, di risocializzazione, culturali e ricreative, nonché nei soggiorni fuori sede, in luoghi di lavoro e/o di formazione all’interno di un programma volto all’autonomia della persona. - Verifica e contribuisce a mettere in atto ogni strategia per il decoro del domicilio della persona anche attraverso l’attivazione di personale ed Enti preposti. - Provvede e controlla che venga offerta un’appropriata e decorosa assistenza ai bisogni fisici della persona soprattutto se non autosufficiente. - Collabora ad assistere le persone ospiti delle S.R.A. secondo gli obiettivi terapeutici e protocolli stabiliti con l’équipe. - Collabora a promuovere attività di integrazione sociale anche attraverso il rapporto con gruppi e associazioni di cittadini presenti sul territorio. - Collabora a promuovere gruppi di auto-aiuto. - Collabora e partecipa alle attività di gruppo e di lavoro sulla qualità dei servizi. - Propone e gestisce i propri programmi di formazione permanente e di aggiornamento all’interno del D.S.M. - Contribuisce alla formazione degli studenti dei differenti corsi professionali di base e dei corsi di specializzazione in Psichiatria e di altre figure che a vario titolo operino all’interno del DSM. 11 - Promuove incontri periodici del personale del D.S.M. su tematiche del proprio specifico professionale. - Partecipa alle attività di gruppi di lavoro sulla ricerca. - Redige e conserva la documentazione inerente l’attività burocratico amministrativa (compilazione e tenuta della modulistica, registrazione delle attività quotidiane) del Servizio. Art. 13 - SOSTEGNI ECONOMICI 1 - Per finalità socio assistenziali, riabilitative, formative e di integrazione lavorativa a prevalente rilievo sanitario sono erogabili sostegni economici, ai sensi della normativa vigente, a favore della popolazione assistita dal D.S.M. 2 - Per le necessità di quanto previsto dal precedente comma, compatibilmente con la normativa vigente e i programmi autorizzati a livello regionale e aziendale, il Direttore del D.S.M. provvede ad assegnare nell’ambito del budget annualmente attribuito al Dipartimento le necessarie risorse, adottando altresì eventuali atti di conversione della spesa in altre attività proprie del D.S.M. qualora ciò si renda necessario al fine dell’ottimizzazione delle risorse. 3 - Per la gestione di parte dei fondi l’A.S.S. può prevedere l’attribuzione dei compiti di funzionario delegato e dei doveri relativi al Direttore del D.S.M o ai Dirigenti responsabili delle singole UU.OO. Ciò segnatamente per la gestione accorpata di assegni ad personam utilizzabili per iniziative di gruppo (soggiorni, residenzialità, attività sociali, ricreative e formative). 4 - Il sostegno economico erogato per mezzo di assegni in denaro è disposto dal Direttore del DSM su segnalazione dei Dirigenti responsabili delle diverse UU.OO. e fa capo ad apposita voce di bilancio del budget annuale del DSM. L’assegno in denaro decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata accettata la proposta e va pagato in via posticipata tramite la tesoreria dell’Azienda Sanitaria sulla base di ruoli nominativi che verranno redatti dai competenti uffici. Il pagamento degli assegni avverrà entro i primi 10 giorni di ogni mese. La struttura aziendale del Controllo di gestione comunica al Direttore del D.S.M. l’entità degli importi relativi ad assegni eventualmente non riscossi; tali importi restano a disposizione del budget del D.S.M. Gli assegni possono venire riscossi da operatori dell’Azienda Sanitaria su delega degli utenti convalidata dal Dirigente responsabile dell’U.O. Qualora detta delega preveda anche la gestione, essa deve essere espressamente autorizzata e motivata per iscritto dal Direttore del D.S.M. 5 - Condizione necessaria per l’erogazione degli interventi economici è che i soggetti da beneficiare siano cittadini residenti nel territorio dell’A.S.S. 6 - Le motivazioni per gli aiuti economici erogati a diretta fruizione dell’utenza da parte del D.S.M. sono relative alle seguenti esigenze: - necessità di socializzazione e di integrazione sociale per utenti psichiatrici che presentino fenomeni di marcata desocializzazione e deriva sociale; - sostegno al lavoro per utenti che si trovino in condizioni di grave disagio economico e di oggettiva difficoltà di accesso sia al mercato di lavoro ordinario, sia alla formazione al lavoro come concausa o come conseguenza diretta della disabilità connessa al disturbo mentale; 12 - temporanea necessità di sopperire ad urgenti spese riguardanti la tenuta dell’alloggio, il vestiario ed in genere il mantenimento di standard minimi di qualità della vita, al fine di evitare il ricovero e qualsiasi altra forma di istituzionalizzazione; - necessità di supporto economico e sociale per gruppi residenziali i quali presentino in tutto o in parte bisogni riferibili alle condizioni sopra elencate e per i quali sia in atto un programma terapeutico riabilitativo. Art. 14 - ASSEGNI IN DENARO 1 - Gli assegni in denaro sono i seguenti: assegno di integrazione sociale( A.I.S.); assegno di formazione lavoro (A.F.L.); assegni per le attività riabilitative sociali (A.R.S.) 2 - L’ A.I.S. può essere erogato sia come intervento occasionale sia come aiuto mensile di durata prolungata definita. - I beneficiari degli interventi non occasionali sono utenti che, per loro condizioni psichiche non sono in grado di procurarsi sufficienti mezzi di sussistenza né ricevono aiuti adeguati da parte di parenti civilmente obbligati, non sono in grado di effettuare un lavoro stabile a qualsiasi titolo e non godono di altra forma di sostentamento in misura sufficiente. - Nella forma di aiuto mensile l’A.I.S. viene erogato per il periodo che si ritiene necessario per il superamento delle difficoltà economiche, con l’intesa che l’obiettivo prioritario dell’erogazione è emancipativo. - L’importo massimo relativo sia agli interventi occasionali che alla forma d’aiuto mensile viene stabilito annualmente dalla Direzione sulla base delle necessità evidenziate e dalle disponibilità di budget. Le assegnazioni vengono proposte mensilmente al Direttore Generale dell’A.S.S. seguendo la procedura prevista dall’art. 14 comma 4. 3 - L’ A.F.L. è attivato nell’ambito delle specifiche attività previste dalla L-R. 23.12.1980 n. 72 che obbliga il D.S.M. a promuovere “situazioni occupazionali protette e non protette, corsi professionali a carattere residenziale diurno, partecipazione ad attività scolastiche e formative con particolare attenzione all’inserimento in situazioni di formazione permanente, centri di riabilitazione lavorativa, cooperative finalizzate”. - I beneficiari sono utenti del D.S.M. che si trovano in una situazione di disoccupazione o di non professionalità, per i quali venga valutato opportuno e possibile un percorso di formazione professionale e un reinserimento socio-lavorativo. - L’ammontare tipo dell’assegno viene stabilito annualmente dal Direttore Generale su proposta della Direzione del D.S.M. È prevista incentivazione da fissarsi annualmente. Il Direttore del D.S.M. può disporre l’incentivazione per particolari motivi su segnalazione dei servizi e dell’azienda ospite dopo quattro mesi di attività. L’incentivazione di norma non può superare il 20% dell’ammontare dell’assegno stabilito annualmente. - L’ A.F.L. è incompatibile con altri proventi derivanti da lavoro e con l’assegno di integrazione sociale, se non nella sua versione di intervento occasionale. - Gli A.F.L. sono erogati in casi di un’effettiva disponibilità di un successivo inserimento lavorativo e vanno intesi sia come sostegno economico della persona per il periodo di formazione all’attività lavorativa proposta sia come incentivo nei confronti di un potenziale datore di lavoro. L’erogazione dell’assegno di norma non supera i tre anni. 13 4 - L’A.R.S. viene erogato al fine di promuovere nell’ambito dei programmi riabilitativi dei C.S.M. e delle S.R. le attività sociali a finalità terapeutica, espressive, di animazione e i soggiorni, tese a favorire i processi di apprendimento, di socializzazione e integrazione sociale. - I beneficiari sono tutti gli utenti del D.S.M. che, per problemi di carattere relazionale e di isolamento sociale, hanno bisogno di partecipare alle iniziative predisposte dai vari servizi. L’assegno può essere erogato materialmente alla persona o al servizio, comunque a favore della persona. Nel secondo caso, il suo utilizzo sarà rendicontato a cura del responsabile del servizio stesso. Art. 15 - DIRITTI DEGLI UTENTI 1 - Alle persone portatrici di disagio e di disturbo mentale che utilizzano prestazioni e servizi del D.S.M. in qualsiasi circostanza e in qualsiasi momento deve essere garantito l’accesso ai diritti previsti dalla costituzione. 2 - Nell’ambito delle garanzie di cui al comma n. 1 in particolare deve essere promosso e garantito l’accesso ai seguenti diritti: - Diritto di libera espressione, in ogni sede, in ogni ambito. - Diritto al rispetto delle proprie convinzioni morali, religiose, politiche. - Diritto al rispetto delle proprie scelte sessuali. - Diritto di comunicare con chiunque in qualunque momento. - Diritto di vedere riconosciute, ricercate e rafforzate le proprie abilità e non semplicemente veder evidenziate le difficoltà e le disabilità. - Diritto di essere informati su qualsiasi trattamento, di essere coinvolti nelle decisioni che possono essere legate alla propria salute e alla propria vita. - Diritto a non subire azioni lesive della propria integrità fisica e della propria dignità, in particolare qualsiasi mezzo di contenzione fisica. - Diritto di vedere soddisfatti i bisogni elementari e di essere sostenuti nella ricerca di risposte a bisogni di emancipazione. - Diritto di scelta dell’équipe curante e nell’ambito di questa delle singole figure professionali. - Diritto di associarsi. - Diritto di decidere che ogni atto operatrici/operatori dello stesso sesso. di cura/manipolazione del corpo sia fatto da 3 - I servizi dovranno porre ogni attenzione al rispetto reale delle differenze di genere, razza, religione, etnia, età, lingua, organizzando ove possibile risposte e strutture adeguate all’esercizio concreto di tale attenzione. 14