AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N°1 TRIESTINA
Bozza di aggiornamento del
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
APPROVATO CON PROVVEDIMENTO N. 2885 D.D. 28.12.1995
Art. 1 - DEFINIZIONE E FINALITÀ
1 - Il Dipartimento per la Salute Mentale è ai sensi del P.O. per la salute mentale 1998-2000,
dell’art. 23 della L.R. 30.08.1994 n. 12, delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale a Medio
Termine (PIMT) per l’assistenza sanitaria e per le aree ad alta integrazione socio-sanitaria nel
triennio 2000-2002 (deliberazione dalla Giunta Regionale
n. 3854 dd. 10/12/1999), la
struttura operativa dell’Azienda per i Servizi Sanitari finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione - nel campo della psichiatria ed all’organizzazione e promozione degli interventi
rivolti alla tutela della salute mentale dei cittadini.
2 - È compito precipuo del Dipartimento operare per rimuovere qualsiasi forma di
discriminazione, stigmatizzazione, esclusione nei confronti delle persone portatrici di disagio e
disturbo mentale e partecipare a promuovere attivamente i pieni e completi diritti di
cittadinanza.
3 - Il Dipartimento garantisce che i servizi per la salute mentale operanti nell’A.S.S.
costituiscano un complesso organizzativo unico e coerente, avendo attenzione di evitare
qualsiasi frammentarietà e carenza di azioni, assicurando lo stretto coordinamento tra i servizi
stessi, lo stretto raccordo con gli altri servizi dell’A.S.S. con particolare riguardo ai servizi
distrettuali ed il raccordo con la comunità e le sue Istituzioni.
Art. 2 – ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE
MENTALE
1 - Il Dipartimento per la Salute Mentale (D.S.M.) è costituito dalle seguenti Unità Operative
(U.O.)

Direzione del Dipartimento di Salute Mentale

Servizi di Salute Mentale denominati Centri di Salute Mentale (C.S.M.) (nella misura di
almeno 1 per ogni Distretto);

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.)

Clinica Psichiatrica Universitaria, la quale svolge funzioni di attività territoriale in analogia
con le U.O. Centri di Salute Mentale per un’area definita, ferme restanti le sue attività
istituzionali;

Servizio Abilitazione e Residenze (S.A.R.);
2 -I rapporti tra il Dipartimento e la struttura ospedaliera presso cui opera il S.P.D.C.
funzionalmente dipendente dal D.S.M., sono regolati da specifica Convenzione disciplinante il
rapporto tra l’Azienda per i Servizi Sanitari e l’Azienda ospedaliera, ai sensi dell’art. 11, comma
4, della L.R. 27.02.1995 n. 13.
3 - Le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 ed alla Legge Regionale n. 7/1992,
accreditate presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, costituiscono risorsa operativa
del Dipartimento ovvero delle Unità Operative in cui lo stesso si articola.
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Art. 3 - COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
1 - Il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) ha il compito di:
a) curare i rapporti con la Direzione generale, garantire il necessario coordinamento tra le
Unità Operative afferenti il Dipartimento nonché il raccordo di queste sia con le altre strutture
e Unità Operative funzionalmente connesse sia con Enti o altri soggetti pubblici o privati
interessati;
b) assicurare che l’attività delle Unità Operative si svolga nel rispetto degli indirizzi e degli
obiettivi fissati nel piano annuale dell’Azienda per i servizi sanitari;
c) gestire le risorse assegnate dal Direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari;
d) curare gli adempimenti amministrativo-contabili ivi compresa la tenuta dei registri del
personale e dell’utenza;
e) controllare le modalità di gestione, da parte delle Unità Operative, delle risorse loro
assegnate nell’ambito del budget attribuito al Dipartimento;
f) organizzare e gestire un sistema informativo basato sui flussi di dati provenienti dalle singole
Unità Operative, in collegamento con il sistema informativo aziendale e regionale per la salute
mentale, sia settoriale, ove attivato, che generale;
g) svolgere attività di programmazione e verifiche di qualità;
h) svolgere attività di ricerca (…)
i) garantire l’aggiornamento e la formazione del personale;
l) svolgere attività di informazione, comunicazione ed educazione sanitaria con particolare
riferimento alle tematiche proprie della salute mentale;
m) controllare la corrispondenza tra l’attività prestata e quella convenzionata relativamente ad
appalti e convenzioni riguardanti il D.S.M.
Art. 4 – RESPONSABILE DEL D.S.M. (DIRETTORE)
1 - Al Dipartimento per la Salute Mentale è preposto un responsabile (Direttore) individuato
secondo le modalità di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 12/1994.
2 - Il Direttore del D.S.M. esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività
delle Unità Operative nonché di gestione e programmazione in relazione ai compiti spettanti al
D.S.M., ai sensi del precedente articolo 2.
3 - Il Direttore del D.S.M. risponde dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi quantitativi e
qualitativi fissati dal Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari nell’ambito del piano
annuale.
4 – Il Direttore si avvale degli uffici della Direzione per le seguenti funzioni:

gestione e valorizzazione del personale;

formazione, aggiornamento, relazioni nazionali ed internazionali;

attività amministrative, di contabilità analitica e per centri di costo;

sviluppo del sistema informativo e ricerca.
2
Il Direttore nomina i responsabili degli uffici citati e, per specifici compiti preventivamente
individuati, può nominare propri referenti.
5 - Il Direttore del D.S.M. insieme ai rispettivi dirigenti responsabili, elabora progetti finalizzati
al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle Unità Operative ed assicura la funzionalità
delle prestazioni. Esprime altresì il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante sugli atti più
rilevanti dell’Amministrazione che riguardino l’attività del D.S.M.
6 - Ferme restando le prerogative esercitate dal Direttore del D.S.M. in relazione alle funzioni
direzionali che gli competono, egli, in un’ottica di chiarezza e trasparenza, assicura il corretto
esercizio del diritto all’informazione secondo la normativa vigente in materia e promuove
altresì idonee forme di partecipazione propositiva, ai fini del miglioramento della funzionalità
della struttura, da parte sia del personale ivi operante che degli utenti, dei familiari e degli
appartenenti alle associazioni di volontariato privato e sociale.
7 - Il Direttore del D.S.M. organizza su differenti ambiti territoriali l’attività dei Servizi in
armonia con gli ambiti territoriali dei distretti e ne identifica nel rispetto delle norme vigenti e
dei profili professionali appropriati i responsabili. Ha la responsabilità di mantenere più stretti
rapporti con i responsabili dei Distretti al fine di realizzare le azioni intersettoriali programmate
a livello distrettuale per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi previsti dai piani
annuali aziendali.
Art. 5 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
1 - Alle necessità del D.S.M., l’Azienda per i Servizi Sanitari fa fronte con apposito budget
annualmente stabilito a seguito di negoziazione tra l’Azienda stessa ed il Dipartimento.
2 - Compatibilmente con la legislazione vigente, tenuto conto dei programmi predisposti in
materia dall’A.S.S. il Direttore del D.S.M. ha piena titolarità nell’ambito di obiettivi concordati
con l’A.S.S. in ordine alle conversioni di destinazione di spesa all’interno del budget prefissato
che si rendano possibili a seguito di risparmi conseguiti.
3 - I Responsabili delle Unità Operative gestiscono autonomamente, nell’ambito degli indirizzi e
direttive fissate dal Direttore del D.S.M. le risorse loro assegnate.
4 - Il budget assegnato al Dipartimento di Salute Mentale è stabilito in ordine agli orientamenti
nazionali e regionali, in continuità alla spesa storica, rapportata al tasso di inflazione dell’anno
finanziario corrente ed eventualmente integrata a seguito della negoziazione aziendale.
Art. 6 -COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO (CTC)
1 - Il Comitato Tecnico di Coordinamento (CTC) è l’organo consultivo e propositivo del D.S.M.
Esso è costituito dal Direttore del D.S.M., dai Dirigenti Responsabili delle Unità Operative
complesse di cui al 1° comma dell’art. 2 e dal/dalla dirigente infermieristico di dipartimento .
Ove necessario e/o opportuno, possono partecipare alle riunioni del CTC altri responsabili
dello staff di Direzione, i dirigenti di UO ed i responsabili infermieristici di UO.
2- Costituisce al proprio interno, di volta in volta, gruppi di iniziativa delegati ad identificare
appropriate soluzioni a specifiche questioni di interesse comune.
3 - Elabora proposte concernenti l’attività dei Servizi ed i protocolli operativi.
Esprime parere obbligatorio in ordine all’organizzazione del lavoro dei Servizi, alla distribuzione
delle risorse e del personale, alle proposte da avanzare all’Amministrazione, alla ripartizione
del budget nell’ambito dei limiti posti dalle leggi e regolamenti vigenti.
3
Elabora modalità di partecipazione delle associazioni di familiari e di utenti maggiormente
rappresentative.
Propone azioni intese a migliorare il collegamento con i Distretti Sanitari e altri Servizi ed
Istituzioni esterne al D.S.M. che siano tuttavia rilevanti per la promozione della salute mentale.
4 – Dell’attività del CTC viene informato, su specifica richiesta, il Direttore sanitario, il Direttore
Amministrativo o il DirettoreGenerale.
Art. 7 - COMITATO DI PARTECIPAZIONE
1 - Nello spirito della Carta dei Servizi del DPR 07.04.1994 e modificazioni successive è
presente in ogni Unità Operativa di cui all’art. 2 comma 1, un Comitato di Partecipazione,
presieduto dal Responsabile, formato da:

due dipendenti, possibilmente di diversa professionalità e nominati dall’assemblea degli
stessi all’uopo convocata;

tre utenti del Servizio nominati dall’associazione di utenti accreditate presso l’Azienda per i
Servizi Sanitari n. 1 Triestina;

due familiari di utenti nominati dalle associazioni accreditate presso l’A.S.S.;

due rappresentanti delle realtà del volontariato attive nel territorio ed accreditate presso
l’A.S.S.;

un rappresentante del consiglio circoscrizionale nominato su richiesta formale dal
Presidente del consiglio stesso.
2 - Il Comitato deve essere attivato dal Responsabile dell’Unità Operativa, sentito il Direttore
del D.S.M., entro 90 gg. dall’approvazione del presente regolamento.
Il Comitato deve essere riunito almeno tre volte nel corso dell’anno.
3 – Il Comitato esprime pareri e suggerimenti in ordine ai temi relativi alla soddisfazione degli
utenti, dei familiari e dei cittadini, all’adeguatezza delle risposte e delle prestazioni, a
programmi e proposte di prevenzione ed educazione sanitaria intorno alla salute mentale.
4 – I Comitati di Partecipazione delle singole U.O. vengono convocati dal Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale entro il primo quadrimestre dell’anno, al fine di esporre le linee
e gli obiettivi del Dipartimento e valutare i risultati ed i problemi dell’anno precedente.
Art. 8- CENTRO DI SALUTE MENTALE
1 - Il Servizio Territoriale di Salute Mentale (denominato U.O. Centro di Salute Mentale C.S.M.) opera secondo i criteri e gli indirizzi previsti dalle vigenti normative nazionali e
regionali e si integra con gli altri servizi sociosanitari dell’A.S.S. Nell’ambito delle direttive del
Piano Sanitario Regionale, degli obiettivi e degli standard di funzionamento del D.S.M., il C.S.M
è una struttura complessa dotata di autonomia operativa rispetto alla propria area territoriale.
Il C.S.M. esercita tutte le attività preventive, curative e riabilitative in ordine ad un’area
determinata di popolazione di norma compresa tra i 40.000 e gli 80.000 abitanti appartenenti
ad un unico Distretto sanitario, anche avvalendosi delle altre U.O. a finalità specifica del D.S.M.
Si raccorda con le Unità Operative Territoriali (U.O.T.) del Servizio sociale di base (Comune) e
con i servizi del Ministero di Grazia e Giustizia. Prevede interventi di consulenza nelle istituzioni
giudiziarie quali l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario e gli Istituti di Pena ai sensi del Decreto
Ministeriale Grazia e Giustizia n.230 / 99.
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2 - I compiti dei Responsabili del C.S.M. sono quelli previsti per i dirigenti di struttura
complessa nell’ambito della legislazione nazionale, regionale e del contratto in vigore e sono
comunque ispirati a principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’attività dei Servizi.
Spetta al Responsabile del C.S.M. la responsabilità delle attività di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione nell’area territoriale di competenza. Egli è inoltre responsabile delle risorse
assegnate. Tali responsabilità devono essere esercitate nel rispetto delle linee guida e dei
protocolli operativi elaborati dal Comitato Tecnico di Coordinamento.
3 - A ciascun C.S.M. è addetta un’équipe composta da medici psichiatri, psicologi, assistenti
sociali, assistenti sanitari, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, operatori
sociosanitari e personale amministrativo.
Altre professionalità, con competenze pedagogiche, riabilitative ed epidemiologico-statistiche
possono integrare l’équipe, anche avvalendosi di rapporti libero-professionali consentiti dalla
vigente normativa.
4 - Nell’area territoriale di ogni distretto deve esservi la disponibilità di almeno una sede di
competenza del C.S.M. atta all’ospitalità sanitaria diurna e notturna. Le sedi devono disporre
tra l’altro di spazi polivalenti, flessibili, a carattere comunitario, onde favorire le relazioni
interpersonali.
5 - Il C.S.M. dispone di accessibilità diretta alle strutture elencate nell’art. 2, nonché ad ogni
altra risorsa terapeutico riabilitativa in quanto detiene la continuità dei progetti sui singoli casi
nell’unitarietà di prevenzione, cura e riabilitazione.
6 - Nelle sedi del C.S.M. viene attuato un servizio temporaneo di ospitalità diurna (day hospital e/o centro diurno), notturna e diurno-notturna.
L’accoglimento viene disposto dal Responsabile del C.S.M. di competenza il quale provvederà
per la tenuta del Registro dell’utenza del C.S.M.
7 - Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) viene attuato preferibilmente nella sede del
C.S.M. o a domicilio del paziente o, qualora sia necessaria la degenza ospedaliera, presso il
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.
- Il Trattamento Sanitario Volontario (T.S.V.), inteso come ospitalità diurno - notturna, si attua
nella sede del C.S.M.
- L’ospitalità diurna viene attuata nella Sede del Centro di Salute Mentale o in altre strutture
riabilitative, semiresidenziali e residenziali, del Dipartimento. Essa può comprendere anche
l’erogazione dei pasti ed altre modalità di assistenza. L’ospitalità diurna viene proposta per i
casi in cui sia possibile un’alternativa all’ospitalità diurno-notturna ed alla degenza ospedaliera
o per programmi intensivi a carattere riabilitativo.
- Le visite ambulatoriali vengono erogate nella sede del C.S.M. o nelle sedi distrettuali
dell’A.S.S.
- Le visite domiciliari, di norma programmate, vengono svolte dal personale del C.S.M.
8 - Il C.S.M. promuove la ricerca e l’attivazione di aiuti economici, azioni a sostegno della vita
quotidiana a domicilio ed in alloggi comunitari, azioni per la gestione di attività di tempo libero,
soggiorni, attività di socializzazione e di animazione.
9 – Il Dirigente responsabile del C.S.M. o suoi delegati, promuovono azioni di supporto nella
gestione e amministrazione ordinaria del patrimonio concordata con l’utente o, se ricorrono le
fattispecie, con gli organi di tutela.
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Di tali azioni risponde direttamente il Responsabile del C.S.M.
10 - L’attività del C.S.M. si articola nell’arco delle 24 ore, sette giorni su sette.
L’attività nelle ore notturne è di regola riservata alle persone ospitate nelle diverse sedi.
11- Il Servizio dovrà tendere ad assicurare, per ogni turno di lavoro, la presenza di
operatori/operatrici in modo che sia garantita la scelta operativa più opportuna in relazione alle
esigenze degli utenti.
12 - Ogni Centro di Salute Mentale ha di norma diretto controllo e piena accessibilità a risorse
strumentali adeguate alla domanda. In particolare:
- possibilità di erogazione di pasti all’utenza presso la propria sede o in locali pubblici
convenzionati;
- dotazione adeguata di automezzi di servizio in relazione alle caratteristiche del territorio
servito ed alle altre strutture del dipartimento ad esso funzionalmente collegate;
- gestione della quota del budget di spettanza, sulla base delle indicazioni della Direzione del
D.S.M.;
- dotazione di farmaci, strumentazione informativa e audiovisiva;
- dotazione di arredamento funzionale.
13 - Il C.S.M. si raccorda con il Distretto per coordinare le attività di rispettiva competenza.
Il Responsabile del C.S.M. attraverso il Responsabile del Distretto opera per realizzare i
progetti specifici che implicano il contributo degli altri Servizi del Territorio.
14 - Il Centro di Salute Mentale opera secondo i seguenti criteri e indirizzi:
- Presenza attiva e mobilità nel territorio verso la domanda allo scopo di evitare liste d’attesa
sulle urgenze e filtri burocratici, e di promuovere le modalità di presa in carico nei luoghi di vita
della persona, a norma della L.R. n. 72/1980 art. 9.
- Continuità terapeutica.
- Centralità della risposta alla crisi nel servizio territoriale, ampia integrazione di risposte
sanitarie e sociali.
- Lavoro d’équipe, nell’ottica di ottimizzare le risorse umane e professionali del servizio,
valorizzando il contributo di ciascun operatore attraverso l’assunzione di compiti o
responsabilità specifiche, nel corretto rapporto tra interdipendenza e autonomia operativa.
Esso si articola attraverso l’ampia circolazione dell’informazione, fermo restando l’obbligo del
segreto professionale, la formulazione di progetti terapeutici attraverso approcci
multidisciplinari, il coordinamento degli interventi in collaborazione tra diverse figure
professionali, la formazione e la riqualificazione costante in équipe.
- Promuove altresì interventi riabilitativi, di formazione e di inserimento lavorativo. Nell’ambito
di queste funzioni attiva la consociazione di utenti in forme di coabitazione autonome o
strutture residenziali come da art. 11 bis.
15 - Il Centro di Salute Mentale opera in modo integrato con gli altri servizi sociosanitari in
riferimento all’accoglimento ed alla valutazione della domanda che vi afferisce e
all’orientamento dell’utenza complessiva (utenti primari, familiari, cittadini) verso le opportune
risposte.
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16 - Singole sedi afferenti al C.S.M. possono essere attivate con finalità specifiche e particolari
nell’ambito di quanto previsto dagli articoli precedenti e nel rispetto dei medesimi, in subordine
rispetto al C.S.M. di zona distrettuale.
Art. 10 - SERVIZIO PSICHIATRICO OSPEDALIERO DI DIAGNOSI E CURA
1 - Il D.S.M. coordina e garantisce l’assistenza psichiatrica nell’ambito ospedaliero e nel
territorio. A tal fine apposita convenzione regola i rapporti tra ASS n.1 e AOU in ordine agli
aspetti logistico-organizzativi, agli aspetti economico-amministrativi, all’utilizzo del personale
messo eventualmente a disposizione dalla struttura ospedaliera. Inoltre appositi protocolli
regolano le procedure e i rapporti operativi tra il personale del S.P.D.C. e le altre unità
operative della struttura ospedaliera medesima, fermo restando che l’S.P.D.C. e il relativo
personale afferiscono a tutti gli effetti al D.S.M. e all’Azienda dei Servizi Sanitari.
2 - Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura è attivo presso la struttura ospedaliera con
funzioni di:
a) osservazione e primo intervento, nonché, nei casi in cui non sia possibile mettere in atto
idonee misure sanitarie extraospedaliere, trattamenti sanitari in condizioni di degenza
ospedaliera, volontari e/o obbligatori di concerto con il competente Servizio Territoriale o su
richiesta espressa dello stesso;
b) consulenza psichiatrica per domande afferenti ai Servizi di Pronto Soccorso degli Ospedali
Generali o per richieste provenienti dai Reparti ospedalieri cui non possono assolvere i Centri di
Salute Mentale
c) osservazioni e trattamenti disposti dall’A.G. per imputati o detenuti da sottoporre a perizia
psichiatrica o che necessitano di inquadramento diagnostico e trattamento.
3 - Il personale medico ed infermieristico dell’S.P.D.C. appartiene a tutti gli effetti al D.S.M.,
risponde del suo operato al Responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura ed al
Direttore del D.S.M. La presenza e la mobilità del personale vengono stabilite dalla Direzione
del D.S.M.
Il responsabile dell’SPDC è dirigente di struttura complessa i cui compiti riguardano, nell’area
dell’emergenza psichiatrica e dei trattamenti sanitari di salute mentale, il coordinamento dei
rapporti con i CSM territoriali, il Pronto Soccorso e le altre UU.OO. degli Ospedali, il Comune, le
diverse Agenzie dell’emergenza e dell’ordine pubblico.
4 - Il Centro di Salute Mentale in quanto titolare della regia del progetto sul singolo caso
collabora alla gestione del ricovero degli utenti di competenza territoriale e, di concerto con
l’S.P.D.C., quando necessario, effettua la loro presa in carico il più rapidamente possibile,
provvedendo al trasferimento nella sede del C.S.M. di competenza.
Il ricovero ospedaliero si pone in continuità agli interventi territoriali, ai sensi dell’art. 10 della
L.R. n. 72/80
Art. 11 - SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
RIABILITAZIONE E REINTEGRAZIONE SOCIALE
DI
ABILITAZIONE,
1 - Il Servizio – denominato brevemente S.A.R. ( Servizio Abilitazione e residenzialità) coordina le strutture specificatamente deputate ad attività riabilitative a favore dell’utenza, in
rapporto organico con i C.S.M. e gli altri Servizi del D.S.M. Il Responsabile del servizio è
nominato dalla Direzione del DSM.
2 - Il Servizio gestisce in particolare:
1) strutture residenziali
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2) centri diurni
3) rapporti con le cooperative sociali
Art. 11 bis - STRUTTURE RESIDENZIALI
1 - Sono unità funzionali del D.S.M. nelle quali le finalità riabilitative vengono perseguite
attraverso un’attenzione individualizzata basata sulla continuità terapeutica-riabilitativa,
nell’ambito di una specifica dimensione abitativa parzialmente o totalmente protetta e gestita
con l’aiuto di operatori.
2 - Le S.R. si distinguono in:
a) Residenze di Integrazione Sociale che ospitano utenti del D.S.M., con ridotte capacità di vita
autonoma, che necessitano in particolare di un supporto per le attività della vita quotidiana e
che traggono significativo vantaggio e sostegno dalla vita comunitaria, in particolare per
disabilità originarie e/o acquisite.
b) Residenze Terapeutico Riabilitative che ospitano utenti con:
presenza di problemi rilevanti di salute mentale, assenza o nocività della rete familiare o
sociale di supporto, elevata disabilità per i quali il C.S.M. valuti che l’inserimento residenziale
sia indispensabile in ordine alle specifiche problematiche soggettive, familiari e sociali in atto.
3 - In tutte le Strutture Residenziali gli obiettivi del lavoro sono riferiti in particolare al
potenziamento della cura di sé e del proprio ambiente, all’indipendenza nella vita quotidiana, ai
contatti sociali, alla ricostruzione di una corretta relazionalità familiare, all’apprendimento delle
capacità di convivenza sociale e ciò sia attraverso risposte direttamente terapeutiche
(farmacologiche, psicoterapeutiche, relazionali) sia attraverso attività pedagogiche e di
sostegno sociale.
Tutto ciò al fine di predisporre soluzioni atte ad evitare la permanenza prolungata e impropria
nel C.S.M. o nel S.P.D.C. e la conseguente induzione di istituzionalizzazione e di ulteriore
perdita di abilità sociale.
4 - L’ingresso di persone nella S.R. di cui l’A.S.S. è titolare viene disposto dal Responsabile del
Servizio di Abilitazione, su proposta del Responsabile del C.S.M.
Viene concordato un programma riabilitativo che avrà verifiche periodiche tra gli operatori del
Servizio e quelli del C.S.M.
L’ingresso nella S.R. non fa perdere alla persona la sua appartenenza territoriale, quindi il
diritto alla cura, ove fosse necessario, presso il C.S.M. di appartenenza e la presa in carico
dello stesso in caso di dimissioni dalla S.R.
5 - Le Strutture Residenziali sono inserite nella rete delle strutture del Dipartimento di Salute
Mentale, in rapporto con le altre agenzie sanitarie e sociali del territorio. Mantengono scambi
col contesto sociale in cui sono inserite.
Sono dimensionate su scala ed economia domestica sia in riferimento all’organizzazione della
struttura (spazi e arredi) sia in riferimento alla funzionalità ed accessibilità per gli ospiti.
È facoltà dell’ospite sentito il Responsabile del Servizio personalizzare lo spazio da lui abitato
con arredi ed oggetti di sua proprietà.
Sono valorizzati gli spazi e le dimensioni individuali e private ma anche gli spazi e i momenti
collettivi.
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Alla protezione che la struttura offre deve corrispondere emancipazione e autodeterminazione
della persona.
Alle S.R. vengono garantiti i servizi essenziali di pulizia, cucina, guardaroba, per i quali - ove
ritenuta utile e possibile - deve essere richiesta la partecipazione personale degli ospiti; è
prevista inoltre per gli ospiti una partecipazione alla spesa con un minimo contributo
economico mensile.
6 - Nelle S.R. operano assistenti sociali e sanitari con funzioni prevalenti di coordinamento,
infermieri psichiatrici, operatori convenzionati, accompagnatori e volontari.
Le attività degli operatori, nell’arco delle 24 ore, sono differenziate per qualità e quantità in
relazione ai diversi bisogni di riabilitazione degli ospiti.
Gli operatori in servizio presso le S.R. devono possedere un’adeguata formazione ai compiti
specifici.
7 - Nelle S.R. le persone vengono ospitate a scopi prevalentemente sanitari, terapeuticoriabilitativi.
8 - L’A.S.S. provvede alle S.R. avendone la piena titolarità, o convenzionandosi in tutto o in
parte, con enti, associazioni o organismi ai sensi del D.R.R. 7 Aprile 1994 o di specifiche leggi
regionali.
In tal caso è inteso che il D.S.M. rimane il titolare dei progetti individuali terapeuticoriabilitativi, assumendo la responsabilità della supervisione dei progetti stessi nelle S.R. ,
contribuendo in tutto o in parte alla formazione degli operatori ed effettuando periodicamente
delle Verifiche di Qualità dei programmi.
9 - Quanto alle esigenze dell’ospite cui il D.S.M. non possa provvedere o per limiti finanziari
generali o per non competenza, le spese relative restano a carico dell’ospite.
10 - Il Responsabile del S.A.R. promuove le azioni di supporto nella gestione e
amministrazione ordinaria del patrimonio concordata con l’utente o, se ricorrono le fattispecie,
con gli organi di tutela come da comma 7 e 8 dell’art. 9
Art. 11 ter - CENTRO DIURNO
1 - Il D.S.M. promuove e gestisce le attività di centro diurno fruibili dall’utenza di uno o più
Servizi Territoriali, finalizzate a sviluppare in uno spazio appropriato attività educativa,
formativa, di apprendimento sociale, scolastica, di animazione, di utilizzo di tecniche specifiche
di espressione corporea e di sviluppo delle capacità cognitive. Può essere prevista la presenza
di utenti di altri servizi socio sanitari e assistenziali secondo procedure che il responsabile
attiverà di concerto con i responsabili di Distretto.
2 - Il Responsabile del SAR o il Dirigente Coordinatore del Centro Diurno identifica un
referente il quale dovrà curare un diario quotidiano da cui risultino le attività svolte, le
prestazioni fornite, gli operatori implicati, i nominativi degli utenti che partecipano
giornalmente alle iniziative in atto e ogni altra notizia utile alla verifica dell’attività ed
all’elaborazione e controllo di appropriati programmi. Analogamente sarà tenuta l’evidenza dei
beni in carico.
3 Il Dirigente Coordinatore del SAR elabora una relazione da cui risultino le iniziative svolte, la
loro durata, gli operatori addetti nonché i luoghi presso i quali dette iniziative si sono
realizzate. Tale relazione viene trasmessa al Direttore del D.S.M.
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4 - Il D.S.M., in relazione al disposto comma 1, provvede all’organizzazione della relativa
attività di concerto con Enti e istituzioni o esperti con specifiche professionalità didattiche.
Il Centro Diurno viene attrezzato con strumentazioni informatiche e audiovisive, utensili e
mezzi di produzione per le attività espressive.
5 - Alle attività del Centro Diurno, senza oneri di spesa a carico dell’A.S.S. deve essere
promossa la partecipazione di cittadini non utenti dei servizi al fine di favorire forme di
integrazione sociale e la qualificazione delle iniziative medesime.
6 - I C.S.M. di appartenenza degli utenti sono tenuti al monitoraggio delle attività svolte per
valutare l’efficacia degli interventi all’interno del programma abilitativo predisposto per il
singolo utente.
Art 11 quater - COOPERATIVE SOCIALI
1 - Le Cooperative Sociali di cui alla Legge 08.11.1991 n. 381 ed alla Legge Regionale
07.02.1992 n. 7, operanti per la formazione e l’inserimento lavorativo di utenti dei servizi
psichiatrici interagiscono con il D.S.M. previa convenzione con l’A.S.S.
2 - Il D.S.M.:
a) valuta annualmente l’operato delle Cooperative Sociali in rapporto con il D.S.M in relazione
alle finalità e agli obiettivi del D.S.M. medesimo;
b) sostiene l’attività degli utenti all’interno delle Cooperative Sociali anche attraverso proprio
personale che operi a supporto degli utenti;
c) collabora con le Cooperative Sociali per azioni a contenuto abilitativo e riabilitativo ponendo
in essere interventi atti a favorire l’inserimento sociale e lavorativo degli utenti.
3 - Alle Cooperative Sociali, l’A.S.S. può destinare in comodato gratuito edifici propri,
attrezzature e autovetture ed erogare contributi per attrezzature, attività di formazione e di
promozione previo parere del Direttore del D.S.M.
4 - Le Cooperative Sociali convenzionate sono tenute a presentare trimestralmente una
relazione dettagliata relativamente all’attività degli utenti dei servizi di salute mentale inseriti a
qualunque titolo nei programmi e quant’altro sia di obiettivo interesse ai fini dei compiti del
D.S.M.
5 - Il Responsabile del Servizio Residenziale e semiresidenziale di Abilitazione, Riabilitazione e
Reintegrazione Sociale è responsabile del coordinamento tra Cooperative finalizzate e il D.S.M.
stesso.
Art. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE
1 - Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi nazionali, dal contratto nazionale di
lavoro e dal Regolamento Generale dell’A.S.S., per quanto di sua competenza ed in relazione al
proprio specifico professionale, ogni operatore (medico, psicologo, assistente sociale,
infermiere, tecnico della riabilitazione, operatore socio assistenziale, ecc.) addetto al D.S.M.:
- Contribuisce nell’équipe alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della
collettività.
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- Mantiene con l’utenza, le famiglie, gli Enti, le Associazioni e la cittadinanza, relazioni di
ascolto e di educazione sanitaria. In particolare contribuisce ai programmi di formazione delle
famiglie delle persone assistite.
- Collabora alla tenuta del Sistema Informativo del Servizio ed alla raccolta dati di interesse
epidemiologico.
- Partecipa alle riunioni d’équipe e relaziona sulle attività svolte, contribuendo alla diffusione di
tutte le informazioni significative per il conseguimento e la valutazione degli obiettivi stabiliti
dall’équipe.
- Collabora a pianificare, gestire e valutare
contestualmente alla rete famigliare e sociale.
l’intervento
assistenziale
sulla
persona
- Espleta le pratiche di assistenza centrate sulla presa in carico della persona nella sua
integrità nel rispetto della dignità e riservatezza.
- Fa sì che venga rispettato il diritto di ognuno di scegliere, per gli atti che prevedono la
manipolazione del proprio corpo, operatori dello stesso sesso.
- Sorveglia affinché non si verifichino episodi di sopraffazione psicologica, fisica e verbale ai
danni della persona ospite, lesivi della sua dignità.
- Controlla e contribuisce al decoro degli ambienti di soggiorno e/o degenza, nonché agli effetti
personali della persona nella struttura sanitaria.
- Provvede alla somministrazione dei medicinali prescritti dal medico presso il servizio, a
domicilio e ne verifica gli effetti.
- Conserva la documentazione inerente le prescrizioni terapeutiche.
- Provvede a visite domiciliari a utenti inseriti in programmi terapeutici decisi dall’équipe. In
particolare collabora alle visite presso utenti problematici.
- Accompagna e supporta le persone nelle attività di animazione, di risocializzazione, culturali e
ricreative, nonché nei soggiorni fuori sede, in luoghi di lavoro e/o di formazione all’interno di
un programma volto all’autonomia della persona.
- Verifica e contribuisce a mettere in atto ogni strategia per il decoro del domicilio della
persona anche attraverso l’attivazione di personale ed Enti preposti.
- Provvede e controlla che venga offerta un’appropriata e decorosa assistenza ai bisogni fisici
della persona soprattutto se non autosufficiente.
- Collabora ad assistere le persone ospiti delle S.R.A. secondo gli obiettivi terapeutici e
protocolli stabiliti con l’équipe.
- Collabora a promuovere attività di integrazione sociale anche attraverso il rapporto con
gruppi e associazioni di cittadini presenti sul territorio.
- Collabora a promuovere gruppi di auto-aiuto.
- Collabora e partecipa alle attività di gruppo e di lavoro sulla qualità dei servizi.
- Propone e gestisce i propri programmi di formazione permanente e di aggiornamento
all’interno del D.S.M.
- Contribuisce alla formazione degli studenti dei differenti corsi professionali di base e dei corsi
di specializzazione in Psichiatria e di altre figure che a vario titolo operino all’interno del DSM.
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- Promuove incontri periodici del personale del D.S.M. su tematiche del proprio specifico
professionale.
- Partecipa alle attività di gruppi di lavoro sulla ricerca.
- Redige e conserva la documentazione inerente l’attività burocratico amministrativa
(compilazione e tenuta della modulistica, registrazione delle attività quotidiane) del Servizio.
Art. 13 - SOSTEGNI ECONOMICI
1 - Per finalità socio assistenziali, riabilitative, formative e di integrazione lavorativa a
prevalente rilievo sanitario sono erogabili sostegni economici, ai sensi della normativa vigente,
a favore della popolazione assistita dal D.S.M.
2 - Per le necessità di quanto previsto dal precedente comma, compatibilmente con la
normativa vigente e i programmi autorizzati a livello regionale e aziendale, il Direttore del
D.S.M. provvede ad assegnare nell’ambito del budget annualmente attribuito al Dipartimento
le necessarie risorse, adottando altresì eventuali atti di conversione della spesa in altre attività
proprie del D.S.M. qualora ciò si renda necessario al fine dell’ottimizzazione delle risorse.
3 - Per la gestione di parte dei fondi l’A.S.S. può prevedere l’attribuzione dei compiti di
funzionario delegato e dei doveri relativi al Direttore del D.S.M o ai Dirigenti responsabili delle
singole UU.OO.
Ciò segnatamente per la gestione accorpata di assegni ad personam utilizzabili per iniziative di
gruppo (soggiorni, residenzialità, attività sociali, ricreative e formative).
4 - Il sostegno economico erogato per mezzo di assegni in denaro è disposto dal Direttore del
DSM su segnalazione dei Dirigenti responsabili delle diverse UU.OO. e fa capo ad apposita
voce di bilancio del budget annuale del DSM.
L’assegno in denaro decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata accettata la proposta
e va pagato in via posticipata tramite la tesoreria dell’Azienda Sanitaria sulla base di ruoli
nominativi che verranno redatti dai competenti uffici.
Il pagamento degli assegni avverrà entro i primi 10 giorni di ogni mese.
La struttura aziendale del Controllo di gestione comunica al Direttore del D.S.M. l’entità degli
importi relativi ad assegni eventualmente non riscossi; tali importi restano a disposizione del
budget del D.S.M.
Gli assegni possono venire riscossi da operatori dell’Azienda Sanitaria su delega degli utenti
convalidata dal Dirigente responsabile dell’U.O. Qualora detta delega preveda anche la
gestione, essa deve essere espressamente autorizzata e motivata per iscritto dal Direttore del
D.S.M.
5 - Condizione necessaria per l’erogazione degli interventi economici è che i soggetti da
beneficiare siano cittadini residenti nel territorio dell’A.S.S.
6 - Le motivazioni per gli aiuti economici erogati a diretta fruizione dell’utenza da parte del
D.S.M. sono relative alle seguenti esigenze:
- necessità di socializzazione e di integrazione sociale per utenti psichiatrici che presentino
fenomeni di marcata desocializzazione e deriva sociale;
- sostegno al lavoro per utenti che si trovino in condizioni di grave disagio economico e di
oggettiva difficoltà di accesso sia al mercato di lavoro ordinario, sia alla formazione al lavoro
come concausa o come conseguenza diretta della disabilità connessa al disturbo mentale;
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- temporanea necessità di sopperire ad urgenti spese riguardanti la tenuta dell’alloggio, il
vestiario ed in genere il mantenimento di standard minimi di qualità della vita, al fine di evitare
il ricovero e qualsiasi altra forma di istituzionalizzazione;
- necessità di supporto economico e sociale per gruppi residenziali i quali presentino in tutto o
in parte bisogni riferibili alle condizioni sopra elencate e per i quali sia in atto un programma
terapeutico riabilitativo.
Art. 14 - ASSEGNI IN DENARO
1 - Gli assegni in denaro sono i seguenti: assegno di integrazione sociale( A.I.S.); assegno di
formazione lavoro (A.F.L.); assegni per le attività riabilitative sociali (A.R.S.)
2 - L’ A.I.S. può essere erogato sia come intervento occasionale sia come aiuto mensile di
durata prolungata definita.
- I beneficiari degli interventi non occasionali sono utenti che, per loro condizioni psichiche non
sono in grado di procurarsi sufficienti mezzi di sussistenza né ricevono aiuti adeguati da parte
di parenti civilmente obbligati, non sono in grado di effettuare un lavoro stabile a qualsiasi
titolo e non godono di altra forma di sostentamento in misura sufficiente.
- Nella forma di aiuto mensile l’A.I.S. viene erogato per il periodo che si ritiene necessario per
il superamento delle difficoltà economiche, con l’intesa che l’obiettivo prioritario dell’erogazione
è emancipativo.
- L’importo massimo relativo sia agli interventi occasionali che alla forma d’aiuto mensile viene
stabilito annualmente dalla Direzione sulla base delle necessità evidenziate e dalle disponibilità
di budget.
Le assegnazioni vengono proposte mensilmente al Direttore Generale dell’A.S.S. seguendo la
procedura prevista dall’art. 14 comma 4.
3 - L’ A.F.L. è attivato nell’ambito delle specifiche attività previste dalla L-R. 23.12.1980 n. 72
che obbliga il D.S.M. a promuovere “situazioni occupazionali protette e non protette, corsi
professionali a carattere residenziale diurno, partecipazione ad attività scolastiche e formative
con particolare attenzione all’inserimento in situazioni di formazione permanente, centri di
riabilitazione lavorativa, cooperative finalizzate”.
- I beneficiari sono utenti del D.S.M. che si trovano in una situazione di disoccupazione o di
non professionalità, per i quali venga valutato opportuno e possibile un percorso di formazione
professionale e un reinserimento socio-lavorativo.
- L’ammontare tipo dell’assegno viene stabilito annualmente dal Direttore Generale su
proposta della Direzione del D.S.M. È prevista incentivazione da fissarsi annualmente.
Il Direttore del D.S.M. può disporre l’incentivazione per particolari motivi su segnalazione dei
servizi e dell’azienda ospite dopo quattro mesi di attività. L’incentivazione di norma non può
superare il 20% dell’ammontare dell’assegno stabilito annualmente.
- L’ A.F.L. è incompatibile con altri proventi derivanti da lavoro e con l’assegno di integrazione
sociale, se non nella sua versione di intervento occasionale.
- Gli A.F.L. sono erogati in casi di un’effettiva disponibilità di un successivo inserimento
lavorativo e vanno intesi sia come sostegno economico della persona per il periodo di
formazione all’attività lavorativa proposta sia come incentivo nei confronti di un potenziale
datore di lavoro. L’erogazione dell’assegno di norma non supera i tre anni.
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4 - L’A.R.S. viene erogato al fine di promuovere nell’ambito dei programmi riabilitativi dei
C.S.M. e delle S.R. le attività sociali a finalità terapeutica, espressive, di animazione e i
soggiorni, tese a favorire i processi di apprendimento, di socializzazione e integrazione sociale.
- I beneficiari sono tutti gli utenti del D.S.M. che, per problemi di carattere relazionale e di
isolamento sociale, hanno bisogno di partecipare alle iniziative predisposte dai vari servizi.
L’assegno può essere erogato materialmente alla persona o al servizio, comunque a favore
della persona. Nel secondo caso, il suo utilizzo sarà rendicontato a cura del responsabile del
servizio stesso.
Art. 15 - DIRITTI DEGLI UTENTI
1 - Alle persone portatrici di disagio e di disturbo mentale che utilizzano prestazioni e servizi
del D.S.M. in qualsiasi circostanza e in qualsiasi momento deve essere garantito l’accesso ai
diritti previsti dalla costituzione.
2 - Nell’ambito delle garanzie di cui al comma n. 1 in particolare deve essere promosso e
garantito l’accesso ai seguenti diritti:
- Diritto di libera espressione, in ogni sede, in ogni ambito.
- Diritto al rispetto delle proprie convinzioni morali, religiose, politiche.
- Diritto al rispetto delle proprie scelte sessuali.
- Diritto di comunicare con chiunque in qualunque momento.
- Diritto di vedere riconosciute, ricercate e rafforzate le proprie abilità e non semplicemente
veder evidenziate le difficoltà e le disabilità.
- Diritto di essere informati su qualsiasi trattamento, di essere coinvolti nelle decisioni che
possono essere legate alla propria salute e alla propria vita.
- Diritto a non subire azioni lesive della propria integrità fisica e della propria dignità, in
particolare qualsiasi mezzo di contenzione fisica.
- Diritto di vedere soddisfatti i bisogni elementari e di essere sostenuti nella ricerca di risposte
a bisogni di emancipazione.
- Diritto di scelta dell’équipe curante e nell’ambito di questa delle singole figure professionali.
- Diritto di associarsi.
- Diritto di decidere che ogni atto
operatrici/operatori dello stesso sesso.
di
cura/manipolazione
del
corpo
sia
fatto
da
3 - I servizi dovranno porre ogni attenzione al rispetto reale delle differenze di genere, razza,
religione, etnia, età, lingua, organizzando ove possibile risposte e strutture adeguate
all’esercizio concreto di tale attenzione.
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