CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 58 A CHE PUNTO È IL RECEPIMENTO DELL’ACCORDO SUGLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI? presentata il 4 novembre 2015 dai Consiglieri Berti, Scarabel, Baldin, Bartelle e Brusco Premesso che: - negli ultimi decenni si è affermata la consapevolezza che dalla relazione uomo-animale, l’uomo può trarre notevole giovamento. Si è pertanto osservata la diffusione in diversi ambiti, sia pubblici che privati, degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA, genericamente noti come pet therapy). Gli interventi assistiti con gli animali coinvolgono soprattutto utenti appartenenti a categorie deboli quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente che gli animali; - gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa, ludico-ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento: 1) terapie assistite con gli animali (TAA) a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine; 2) educazione assistita con gli animali (EAA) che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà, promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita e rinforza l’autostima del soggetto coinvolto; 3) attività assistita con gli animali (AAA) con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale. Non rientrano nelle AAA le attività sportivo-agonistiche con animali. Gli animali domestici maggiormente impiegati sono il cane, il cavallo, l’asino, il gatto ed il coniglio. Tali interventi sono rivolti prevalentemente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani; - gli IAA devono essere improntati al rispetto della legislazione vigente e, nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi, su criteri scientifici. Richiedono l’applicazione di protocolli che contemplino la presa in carico del paziente/utente, la stesura di un progetto, la definizione degli obiettivi, la verifica periodica dei risultati raggiunti e la capacità di lavorare in equipe da parte di specialisti che spesso appartengono ad ambiti scientifici e culturali molto diversi. Gli IAA, in particolare le TAA e le EAA, prevedono il coinvolgimento di un’equipe multidisciplinare in grado di gestire la complessità della relazione uomo-animale, composta da diverse figure professionali, sanitarie e non, ed operatori che concorrono alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento, ognuno per le proprie competenze, lavorando in stretta collaborazione. La scelta dell’équipe multidisciplinare rappresenta un momento fondamentale, in quanto deve essere diversificata in base agli ambiti ed obiettivi di intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell’animale impiegato. Premesso altresì che: - è stato istituito il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali (pet therapy) con decreto del ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 giugno 2009, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a Legnaro (PD); - l’interesse e il coinvolgimento dell’Istituto nei progetti di pet therapy ha avuto inizio nel 2005, con l’approvazione, da parte della Giunta Regionale, del progetto pilota per l’attivazione del Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy, proposto in partnership dall’IZSVe, dall’Azienda ULSS 16 di Padova e dal Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona (DGR n. 962/2005); - punto di riferimento di chi si occupa di IAA nel Veneto dal 2010 è il MOR (Manuale Operativo Regionale), redatto secondo le linee guida relative agli interventi assistiti dagli animali, DGR n. 4130 del 19/12/2006 e legge regionale del Veneto n. 3 del 3/01/2005; - il 25 marzo 2015 è stato firmato l’accordo n. 60/CSR tra Stato, Regioni e Province autonome ai sensi dell’art. 2, c. 1 lettera b) e art 4, c. 1 del D.lgs. 281/1997 relativo alle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” . Considerato che: - le Regioni e le Province autonome si sono impegnate a recepire entro 12 mesi l’accordo 60/CSR Stato-Regioni, e pertanto devono emanare: 1) disposizioni specifiche per la presenza di equipe multidisciplinare e la formazione delle figure professionali e degli operatori che svolgono la propria attività negli IAA; 2) disposizioni specifiche sull’erogazione degli IAA presso Centri specializzati e strutture pubbliche e private, che devono essere in possesso di nulla osta rilasciato dalle autorità sanitarie, mentre gli operatori e le figure professionali che operano in strutture non riconosciute (ad es. presso il domicilio del paziente o in istituto scolastico) devono essere registrati presso le Asl territorialmente competenti; 3) disposizioni specifiche per l’acquisizione entro il 31 dicembre dell’elenco dei progetti attivati nell’anno dai centri specializzati che erogano TAA e EAA, e dei loro risultati; 4) disposizioni specifiche sull’impiego degli animali, secondo quanto stabilito dalle linee guida nazionali. In particolare devono promuovere l’attivazione di percorsi educativi e di addestramento per il riconoscimento dei cani di assistenza alle persone con disabilità, che hanno agevolazioni analoghe a quelle previste per i cani guida di cui alla legge 37/1974 e ss mm. 2 Tenuto conto che: - entro 24 mesi le strutture che operavano nell’ambito degli IAA prima dell’entrata in vigore dell’accordo devono adeguarsi ai requisiti delle linee guida; - entro 24 mesi le figure professionali e gli operatori che, al momento dell’entrata in vigore delle linee guida, sono già in possesso di attestato di formazione a corsi o che già operano nell’ambito degli IAA, devono acquisire una specifica idoneità; - Giovedì 24 settembre 2015 si è tenuto all’Auditorium del Ministero della Salute il workshop “Linee guida IAA. Riflessioni e proposte condivise”. L’iniziativa aveva l’obiettivo di raccogliere le istanze provenienti dai vari soggetti, pubblici e privati, che a vario titolo sono coinvolti negli interventi assistiti con gli animali (IAA), con lo scopo di elaborare un documento condiviso finalizzato alla corretta applicazione delle linee guida, all’aggiornamento dei contenuti e alla loro eventuale revisione nel tempo. Dall’incontro sarebbe emerso che le Regioni debbano adottare le linee guida entro il 25 marzo 2016 ed entro il marzo 2017 riconoscere le figure professionali che hanno avuto una formazione pregressa. Sembra inoltre che ogni Regione possa adottare alcune variazioni alle linee guida senza però stravolgerne il contenuto; - intanto regna la più grande confusione sulle procedure e sul riparto di competenze Stato-Regione: per certificare le strutture, alcune operatori si sono rivolti alle rispettive ASL, che non avevano notizie in merito. I sottoscritti Consiglieri regionali interrogano la Giunta regionale per chiedere: 1) se la Regione del Veneto si è attivata per recepire e attuare l’accordo StatoRegioni e quali sono le tempistiche per l’emanazione dei provvedimenti specifici per l’erogazione degli IAA, per la formazione del personale multidisciplinare e per l’acquisizione dei progetti; 2) che venga effettuato al più presto il riconoscimento dei cani di assistenza alla persone con disabilità; 3) di fare chiarezza sul riparto di competenze per l’accreditamento delle figure pregresse e di intervenire al più presto, anche sollecitando il Ministero della Salute, per favorire e normare l’accreditamento delle strutture e del personale già operanti prima dell’entrata in vigore delle recenti linee guida nazionali per gli IAA; 4) di chiarire, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento delle linee guida da parte della regione Veneto, se è ancora in vigore e di riferimento il MOR (Manuale Operativo Regionale) del 2010. 3