COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 53
Seduta del 24/03/2015
OGGETTO: Demolizione di manufatto accessorio posto sulla corte di pertinenza del fabbricato
ubicato in Strada Crocifisso della Valle n. 185 e ricostruzione, ai sensi dell’art. 39
comma 4 paragrafo “Modalità di intervento negli edifici di valore storicomonumentale”, di un manufatto da adibire ad autorimessa.
L’anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti
Assenti
Mangialardi Maurizio
Sindaco
*
-
Campanile Gennaro
Assessore
*
-
Ceresoni Simone
Assessore
*
-
Curzi Paola
Assessore
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Meme' Maurizio
Assessore
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Paci Francesca Michela
Assessore
*
-
Schiavoni Stefano
Assessore
-
*
Volpini Fabrizio
Assessore
*
-
Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Ceresoni Simone;
Premesso che:
la sig.ra La Marca Paola, residente a Roma in via Di Monserrato n. 152, in qualità di proprietaria
del fabbricato sito in Senigallia Strada Crocifisso della Valle n. 185 distinto al Catasto Fabbricati al
foglio 30 mappale n. 12 sub. 4 e sub. 5, con istanza prot. n. 10.660 del 20.02.2015 ha richiesto la
possibilità di fruire di quanto disposto dall’art. 39 comma 4 paragrafo “Modalità di intervento negli
edifici di valore storico-monumentale” avendo i futuri acquirenti sig.ri Cerioni Armando e
Moschini Aldemara, titolari di contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 16.02.15,
intenzione di poter edificare un manufatto da adibire ad autorimessa ai sensi della Legge 122/89 – e
s.m.i.;
il Comune di Senigallia risulta proprietario dell’appezzamento di terreno distinto al Catasto Terreni
al foglio 30 mappale n. 1262 destinato a verde attrezzato e parcheggi pubblici nonché delle sedi
viarie circondanti l’immobile a seguito dell’attuazione del piano di lottizzazione denominato
“Montesi e Principi” approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 21.01.86.
Preso atto che:
il PRG individua con il numero 8 la villa “denominata La Marca” e l’ambito territoriale esterno di
pertinenza rimandando all’art. 39 delle NTA le modalità di intervento.
l’art. 39 delle NTA del PRG prescrive per l’edificio storico (villa) il restauro e risanamento
conservativo, per gli altri edifici/manufatti presenti nell’ambito di tutela la ristrutturazione edilizia
e per l’ambito di pertinenza (parco) la tutela integrale nonché consente l’edificazione di autorimesse
(con SUL max derivante dall’applicazione della Legge 122/89 – e s.m.i.) anche fuori terra purché di
altezza inferiore a metri 2.50, di tipologia coerente con l’edificio principale e correttamente inserite
nel contesto ambientale;
ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 delle NTA, a cui l’art. 39 delle NTA rimanda, negli ambiti di
tutela integrale è vietata qualsiasi nuova costruzione fatta eccezione per l’ampliamento, nel limite
del 20% della volumetria esistente, delle abitazioni rurali da parte dell’imprenditore agricolo;
in applicazione di quanto disposto dalla legge 122/89 - e s.m.i. l’art. 31 delle NTA consente nelle
zone soggette a tutela integrale o orientata la realizzazione di autorimesse interrate al servizio delle
costruzioni esistenti, fatte salve le aree che potrebbero presentare problematiche di esondazione;
l’art. 9 della legge 122/89 - e s.m.i. , al fine di supplire ai problemi della sosta e della viabilità nelle
aree già edificate, consente la realizzazione di parcheggi, anche in deroga agli strumenti urbanistici
e ai regolamenti edilizi vigenti, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari
“esclusivamente nel sottosuolo dei fabbricati o dei relativi lotti pertinenziali o nei locali siti al
piano terra dell’edificio”;
parte del lotto ricade in area inondabile a rischio molto elevato (AIN_R4) di cui al Piano stralcio di
Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.
116 del 21 gennaio 2004;
Visto che:
le ville extraurbane, elementi del paesaggio rurale e testimonianza di uno stretto rapporto cittàcampagna, sono la testimonianza dell’evoluzione della storia di un territorio;
dall’analisi storica effettuata dai progettisti risulta che:
la villa è stata edificata nella prima metà del ‘900 come residenza di campagna e presenta
caratteristiche tipologiche ed architettoniche ricorrenti nelle ville della campagna senigalliese
quali, ad esempio, la copertura a padiglione, i locali di servizio al piano terra e quelli abitativi al
piano primo, il paramento murario a faccia-vista con lesene agli angoli;
in prossimità dell’edificio storico è presente un manufatto edificato negli anni ’30 - ’40
completamente avulso per tipologia e caratteristiche architettoniche alla villa, infatti, è un
semplice volume a pianta rettangolare con copertura piana, pareti intonacate;
a seguito di una intensa opera di urbanizzazione dell’intorno, avvenuta negli anni ’80 - ’90,
l’originaria estensione del parco –visibile dalla planimetria catastale di primo impianto- è stata
notevolmente ridotta sui lati sud ed ovest dando origine da una parte ad edifici residenziali e
dall’altra alle area a servizi pubblici (verde e parcheggi);
la soluzione progettuale proposta prevede, a fronte della demolizione del manufatto esistente di
circa 25 m2 , l’edificazione di un nuovo manufatto di circa 90 m2 avente pianta rettangolare e
copertura a due falde da destinare ad autorimessa pertinenziale alle due unità immobiliari che
deriveranno dal progetto di recupero della villa;
Rilevato che:
le autorimesse edificate fuori terra non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge
n. 122 122/89 - e s.m.i. sono soggette alla ordinaria disciplina urbanistica, quali nuove costruzioni;
le previsioni di intervento dettate dall’art. 39 comma 4 paragrafo “Modalità di intervento negli
edifici di valore storico-monumentale” delle NTA del PRG, alla luce di quanto indicato al punto
precedente, risultano inattuabili;
Considerato che:
l’emanazione dei provvedimenti legislativi statali o locali in merito alla definizione del processo di
costruzione degli spazi di sosta non hanno consentito di affrontare e risolvere adeguatamente un
problema estremamente complesso che contribuisce in maniera determinante a definire la qualità
della vita nei centri urbani;
l’area pertinenziale fluviale del fosso S. Angelo risulta ampiamente compromessa dall’infrastruttura
stradale (viale Dei Pini) e dall’edificato che si è sviluppato attorno a partire dagli anni ‘80;
obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di salvaguardare, mediante lo strumento della
pianificazione, il patrimonio storico-monumentale attraverso azioni di tutela degli elementi
tipologici, morfologici ed architettonici e nel contempo salvaguardare la salute pubblica e
l’incolumità delle persone;
con l’attuazione della limitrofa zona di espansione residenziale la villa ha perso i suoi connotati di
“residenza di campagna” circondata com’è dal tessuto urbano fatto di condomini, edifici a schiera,
ecc…;
il manufatto oggetto di demolizione per caratteristiche tipologiche e morfologiche si presenta
completamente avulso rispetto alle caratteristiche architettoniche dell’edificio storico ed in
condizioni di degrado a causa di una mancata manutenzione nel corso degli anni;
Dato atto che:
a seguito dell’esperienza acquisita nella fase di gestione dell’emergenza post alluvione del maggio
scorso è ormai consolidata la consapevolezza che la realizzazione di opere interrate ancorché
accompagnate da opere di mitigazione quali sistemi di pompaggio e/o allontanamento delle acque,
sistemi di rigurgito delle reti fognarie, aumenta la vulnerabilità –intesa come peggiore impatto con
gli effetti indotti dal fenomeno atteso (esondazione)-;
consentire l’edificazione di una autorimessa interrata nelle vicinanze del fosso S. Angelo e in
prossimità di un’area cartografata dal Piano stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) a
rischio esondazione molto elevato oltre a ridurre la permeabilità del suolo interferisce con
l’equilibrio idrologico del sottosuolo alterandone sicuramente il regime idrico sotterraneo;
è in itinere l’adozione di una revisione del PRG denominata “Misure per l’accoglienza, l’inclusione
sociale e la sicurezza idrogeologica” che contempla tra le sue azioni qualificanti la mitigazione del
pericolo idrogeologico attraverso la revisione della pianificazione vigente e in particolare mediante
l’introduzione del divieto di edificare a quota inferiore del piano di campagna ante-operam per tutti
quegli ambiti caratterizzati, dal punto di vista geomorfologico, dal costituire pertinenze fluviali o
depositi marini recenti;
Ritenuto che:
la soluzione progettuale proposta contemperi le esigenze di tutela del bene storico e dell’incolumità
delle persone con quelle, condivisibili, di dotare l’immobile di adeguati posti auto per
decongestionare quindi anche gli spazi pubblici destinati alla sosta;
autorizzare l’edificazione a metri 5,00 dal confine con l’area destinata a verde e parcheggi pubblici
di proprietà comunale non determina alcuna limitazione alla proprietà pubblica trattandosi di area
già attuata;
Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267
sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1.- DI STABILIRE che la soluzione progettuale proposta, allegata alla pratica edilizia 15/21
presentata in data 20.02.2015 risulta coerente con le esigenze di tutela del bene storico e
dell’incolumità delle persone;
2.-DI PRENDERE ATTO che il citato assenso non costituisce titolo per l’esecuzione dei lavori
che dovranno comunque essere sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire, previo
verifica del rispetto di tutti gli altri parametri edilizi ed urbanistici definiti dal P.R.G.;
3.- DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
4.- DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’Arch. Stefano Ciacci, responsabile
dell’Ufficio Sviluppo Urbano Sostenibile;
5. - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Il Segretario Comunale
Mangialardi Maurizio
Morganti Stefano
Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 31 marzo 2015 al 15 aprile 2015 ai sensi dell’art.
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 16 aprile 2015
Il
Segretario Comunale
La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 11 aprile 2015, essendo stata pubblicata il 31 marzo 2015
Lì, 13 aprile 2015
Il
Segretario Comunale
Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:
Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,