PRONTUARIO DELLE DIMISSIONI EDIZIONE 2014/2015 Hanno collaborato alla stesura del Prontuario delle Dimissioni le seguenti Strutture: AZIENDA SANITARIA LOCALE della Provincia di Como : Dott. C. Zuliani, Dott. G. Maggioni, D.ssa Maffei AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. ANNA: Dott.ssa P. Ardovino Presidio Ospedaliero "S. Anna" – San Fermo della Battaglia Presidio Ospedaliero di Cantù Presidio Ospedaliero di Menaggio OSPEDALE CLASSIFICATO "VALDUCE": Dott. G. Borin e Dott.ssa R. Bianchi OSPEDALE CLASSIFICATO "MORIGGIA PELASCINI": Dott.ssa L. Bottà OSPEDALE CLASSIFICATO "SACRA FAMIGLIA": Dott. L. Gerosa ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA: Dott. P. Farina e Dott. A. Primavera CASA DI CURA VILLA SAN BENEDETTO CASA DI CURA PRIVATA LANZO HOSPITAL - CLINICA ORTOPEDICA E FISIATRICA - SPA CASA DI CURA "LE BETULLE" CASA DI CURA VILLA SAN GIUSEPPE 1 INDICE 1. Introduzione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..4 2. Note Aifa e Piani Terapeutici AIFA TEMPLATE ……………………………………………………………………………………………………………………..……………….5 2.1 Gestione dei Piani Terapeutici…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6 2.2 Registri farmaci sottoposti a monitoraggio…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..7 3. Farmaci con brevetto scaduto………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8 4. Integrazione ospedale-territorio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10 4.1 Consiglio terapeutico lettera alla dimissione da reparto ospedaliero e/o lettera-relazione (referto di visita) al termine di visita specialistica ambulatoriale a parere…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...10 4.2 Prescrizione di farmaci…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10 4.3 Regole di Sistema anno 2014 – DGR N° X/1185 del 20/12/2013…………………………………………………………………………………………………………….12 5 I Farmaci biosimilari…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18 5.1 Introduzione………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....18 5.2 I medicinali di origine biologica………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..19 5.3 La normativa europea…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..…20 5.4 Valutazione dell’immunogenicità……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………....23 5.5 Il concetto di sostituibilità ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…24 5.6 Estrapolazione delle indicazioni ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 5.7 Farmacovigilanza……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...25 5.8 Ruolo dei biosimilari nel sistema sanitario italiano……………………………………………………………………………………………………………………………….....26 5.9 Indicazioni alla prescrizione dei farmaci biosimilari………………………………………………………………………………………………………………………………..27 6. Riclassificazione di farmaci ospedalieri (H) in PHT di cui alla determinazione AIFA del 2 novembre 2010……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................33 2 7. Prescrizione farmaci a favore di stranieri con codice STP (stranieri temporaneamente presenti)………………………….………………..37 8. La ricetta medica ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…...38 8.1. modalità di prescrizione di medicinali soggetti a ricetta limitativa (R.L.)…………………………………………………………………….…… ….….40 8.1.1 regime di fornitura………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….… .40 8.1.2 regime di rimborsabilità……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 9. Ricette relative a medicinali stupefacenti di cui alla tabella II, sezioni a,b,c,d, ed e del dpr 309/1990 come modificato dalla legge 49/2006 e dal dl n. 38 del 15 marzo 2010………………………………………………………………………………………………… ….……43 10. Riferimenti normativi..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………....51 11.Riferimenti bibliografici………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… .52 Scheda ADR ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53 Piano Terapeutici……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..55 – 56 Bibliografia………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57 3 1. INTRODUZIONE Nell’attuale contesto sanitario tutti gli operatori sono impegnati a dare risposte terapeutiche che rispondano compiutamente ai bisogni di salute dell’utente utilizzando al contempo, nel modo più congruo e appropriato, le risorse che sono localmente disponibili. E’ a tutti noto come la spesa farmaceutica negli ultimi anni abbia ampiamente superato i limiti previsti dagli incrementi autorizzati dalla Legge 405/01. Le regole di sistema regionale 2014 pongono in capo, come obiettivo primario ai Direttori Generali delle ASL, delle AO, delle Fondazioni IRCCS, il rispetto dei vincoli di risorse stabiliti dalla normativa nazionale. Pertanto sia gli specialisti operanti nelle Strutture di ricovero e cura che i medici di Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia operanti nel territorio sono chiamati ad un utilizzo il più possibile razionale del farmaco. Nell’ambito della prescrizione si richiede un utilizzo appropriato del farmaco, ossia di minimizzare i costi mantenendo massima l’efficacia delle cure, tenendo anche presente il rispetto delle scelte del paziente. La scelta del farmaco dev’essere indirizzata su farmaci che a parità di efficacia e sicurezza, presentano un miglior profilo di costo, con particolare attenzione all’uso dei farmaci con brevetto scaduto (farmaci equivalenti) e dei farmaci biosimilari. Sono già state poste in essere azioni finalizzate ad omogeneizzare i comportamenti prescrittivi attraverso l’elaborazione e la diffusione di protocolli di farmacoutilizzazione per gruppi di farmaci che presentavano criticità d’uso. Questo ”Prontuario delle Dimissioni”, ancorché non esaustivo, si pone come ulteriore strumento a supporto dell’attività prescrittiva degli specialisti divisionali e ambulatoriali al fine di favorire una appropriata continuità terapeutica ospedaleterritorio, compatibile con gli equilibri di sistema, attraverso l’individuazione di criteri di appropriatezza e di suggerimenti prescrittivi condivisi, imperniati sull’utilizzo di farmaci dal più favorevole profilo di costo/efficacia. 4 Questo documento sarà oggetto di monitoraggio e di revisione a cadenza (annuale), a cura dei redattori, per le integrazioni e per le modifiche che si rendessero necessarie. 2. NOTE AIFA E PIANI TERAPEUTICI AIFA TEMPLATE Le Note limitative prodotte dall’Agenzia Italiana del Farmaco, sono uno strumento normativo volto a definire gli ambiti di rimborsabilità di alcuni medicinali. Originariamente pensate come strumento di governo della spesa farmaceutica, le Note sono progressivamente diventate un mezzo per assicurare l’appropriatezza d’impiego dei farmaci, orientando, in alcuni casi, le scelte terapeutiche a favore di molecole più efficaci e sperimentate. In questo senso, tra gli strumenti che regolano l’accesso ai farmaci, le Note, più di altre norme, si ispirano ai criteri della medicina basata sulle prove di efficacia. Si fondano cioè sui risultati, criticamente valutati, di sperimentazioni cliniche randomizzate e, possibilmente, multiple. Le note AIFA rispondono a una doppia esigenza: da una parte garantire l’accesso a tutti i farmaci ritenuti essenziali ed efficaci per le malattie croniche ed epidemiologicamente rilevanti e dall’altra governare le nuove indicazioni dei medicinali registrati per il mercato nazionale ed europeo, ma che non sempre garantiscono un vantaggio terapeutico rispetto alle scelte di cura esistenti. La commissione tecnico scientifica dell’AIFA nella stesura delle nuove note ha tenuto conto dei nuovi dati presenti nell’ambito della letteratura internazionale accreditata. Poiché in molte aree terapeutiche le prescrizioni sono indotte da medici specialisti, le nuove note per l’appropriatezza, devono essere osservate sia dai medici di medicina generale che dai medici ospedalieri e specialisti. Le note sono soggette ad una continua evoluzione nei contenuti e nelle finalità, in quanto tengono conto delle novità che emergono riguardo l’efficacia dei singoli farmaci e dell’ incidenza di reazioni avverse. Nel corso degli anni alcune note sono state trasformate in piani terapeutici AIFA Template finalizzati al monitoraggio di farmaci particolari ( ad esempio per la prescrizione in regime di SSN di eritropoietine ex nota 12 e di lamivudina ex nota 32 bis ); pertanto non si ritiene opportuno l’inserimento del 5 testo integrale delle note AIFA in questo Prontuario delle Dimissioni e si rimanda per la loro consultazione al sito dell’AIFA all’indirizzo www.agenziafarmaco.it sezione dedicata all’operatore sanitario, poi “linkare” alla voce Note AIFA oppure al sito dell’ASL www.asl.como.it, nella sezioni “farmaci”, nella finestra note AIFA. Per i piani terapeutici AIFA Template si rimanda ai servizi farmaceutici o alle Direzioni Sanitarie delle singole strutture ospedaliere. 2.1 Gestione dei PT e dei PT AIFA Template Nel caso di prescrizione di un farmaco che preveda la compilazione del modulo di diagnosi e piano terapeutico (in alcuni casi riservata a determinati specialisti o centri autorizzati) una copia deve essere allegata alla cartella clinica o alla scheda del paziente una copia deve essere consegnata al paziente affinchè la porti al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta per la prescrizione a carico del S.S.N. una copia deve essere consegnata alle ASL anche per il tramite delle Farmacie Ospedaliere. Si ricorda che i suddetti moduli hanno, se non indicato diversamente, validità di un anno. Si prega di prestare particolare attenzione nella compilazione dei moduli in oggetto, ricordando che la loro mancanza o la loro incompletezza costituiscono motivo di non rimborso dei farmaci inseriti nel file F. Dall’anno 2011 è stato realizzato un progetto condiviso fra ALS e Strutture Erogatrici che prevede la gestione informatizzata di alcuni Piani Terapeutici. 6 2.2 Registri Farmaci Sottoposti a Monitoraggio I registri AIFA web - based fanno riferimento sia ad aree tipicamente ospedaliere (oncologia, dermatologia-“ psoriasi”, neurologia-“sclerosi multipla”, oculistica-“ degenerazione maculare”) sia ad aree di integrazione e continuità fra ospedale e territorio (diabete- “incretine”, cardiologia-“nuovi inibitori dell'asse renina- angiotensina”; altro recente esempio è costituito dall’inserimento dei nuovi anticoagulanti orali - NAO). All'area ospedaliera appartengono farmaci a bassa predittività di pazienti responder e con costi assistenziali molto elevati. Per questi medicinali il registro consente di arruolare pazienti la cui diagnosi corrisponde all'indicazione terapeutica registrata (appropriatezza), di valutare prospetticamente la trasferibilità nella clinica integrando le conoscenze emerse dagli studi clinici condotti a fini registrativi, stima i benefici su popolazioni allargate (outcome research) e permette di individuare effetti collaterali non noti, rari o inattesi (farmacovigilanza). Per i medicinali di utilizzo nell'area della continuità ospedale-territorio, cioè per i farmaci con nuovo meccanismo d'azione, i registri mirano ad evidenziare il vantaggio terapeutico nell'evoluzione della malattia di specifici sottogruppi di pazienti. I Registri AIFA si trovano all’indirizzo: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio All’interno del sistema dei registri è operativa anche la gestione telematica degli aspetti economici inerenti gli accordi negoziali con le Aziende Farmaceutiche secondo i meccanismi di cost / risk sharing e payment by results che prevedono di condividere il rischio e la spesa con le aziende produttrici di farmaci innovativi. 7 3. FARMACI CON BREVETTO SCADUTO Il farmaco con brevetto scaduto è un medicinale a base di uno o più principi attivi, prodotto industrialmente, non protetto da brevetto o da certificato protettivo complementare, bioequivalente alla specialità medicinale corrispondente già autorizzata. L’equivalenza è valutata caso per caso, dopo attenta analisi di un dossier presentato da ogni singola azienda farmaceutica alla Commissione tecnico scientifica (CTS) AIFA contenente dati relativi alla purezza del medicinale e alla sua equivalenza terapeutica in termini di biodisponibilità, vale a dire in relazione alla quantità, alle concentrazioni e al tempo di permanenza del farmaco nel plasma. Due prodotti farmaceutici sono considerati bioequivalenti, quando i loro profili concentrazione-tempo, ottenuti con la stessa dose molare, sono così simili che è improbabile producano differenze rilevanti negli effetti terapeutici o avversi. Il medicinale equivalente è caratterizzato da prezzi più bassi almeno del 20% rispetto a quelli della corrispondente specialità medicinale, perché registrato con procedure semplificate che garantiscono comunque la medesima efficacia e sicurezza della specialità medicinale. (L.08/08/1996 n.425). Il farmaco a brevetto scaduto non deve essere associato solo ad una scelta di risparmio, bensì ad un uso sicuro e consolidato nel tempo dello stesso; deve essere visto inoltre come “generatore di risorse “, capace di consentire, proprio per il risparmio ottenuto, un maggiore accesso alle terapie innovative permettendone l’ingresso nelle fasce di rimborsabilità. La Regione Lombardia con la DGR VIII 3776/2006 e successive sottolinea l’importanza della prescrizione del medicinale equivalente e ne incentiva l’uso per gli effetti positivi sul contenimento della spesa farmaceutica senza penalizzare la qualità delle prestazioni. L’AIFA a partire dal 2011, come previsto dalla modifica introdotta dalla Legge 122 del 30 luglio 2010, che ha completamente sostituito il comma 9 dell’art.11 del decreto Legge n.78 del 30 maggio 2010, successivamente dalla legge Monti e dalle Regole 2012 per la gestione del Servizio Socio sanitario Regionale DGR n. IX N. 2633 DEL 06/12/11 e successive integrazioni, per 8 l’erogazione a carico del SSN dei medicinali equivalenti, ha determinato, sulla base della ricognizione dei prezzi vigenti nell’Unione Europea, i nuovi prezzi di riferimento per ogni categoria di farmaci a brevetto scaduto compresa nelle liste di trasparenza. Viene così fissato il prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. Proprio recentemente la regione ha emanato una nuova circolare, avente ad oggetto “Legge 135 del 07 agosto 2012 - “Conversione in legge con modificazioni, del decreto Legge 06 luglio 2012, n.95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”” – Articolo 15 comma 11bis – Farmaci equivalenti” pubblicata sulla GU n. 189 del 14.08.2012 Supplemento ordinario n. 173/L” , che, in ottemperanza alle norme nazionali sulla ricettazione di recente emanazione (Decreto Legge n. 95), contiene nuove significative disposizioni in materia di prescrizione di farmaci equivalenti, laddove cioè siano disponibili più medicinali equivalenti. Tale argomento viene trattato anche dalla circolare ASL, Protocollo n. 53238 CI xv/01/01/08- 2012/I del 20/08/2012 e dalla successiva Circolare Regionale del 26 settembre 2012 H1.20120027692. A seguito delle nuove indicazioni dell’AIFA e al fine di agevolare una fattiva collaborazione da parte dei medici, si è ritenuto utile fornire quale strumento operativo per l’attività prescrittiva dello specialista ospedaliero, questo Prontuario delle Dimissioni e rimandando per l’elenco dei farmaci equivalenti sia al sito AIFA www.agenziafarmaco.it link medicinali generici aggiornato mensilmente a cura dell’Agenzia stessa sia al sito ASL – www.asl.como.it – nella sezione “Assistenza Farmaceutica” – finestra farmaci. 9 4. INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO: INDICAZIONI ALLA PRESCRIZIONE 4.1 Consiglio terapeutico: lettera alla dimissione da reparto ospedaliero e/o lettera-relazione (referto di visita) al termine di visita specialistica ambulatoriale a parere. Lo specialista della Struttura erogatrice che redige la lettera di dimissione o la lettera-relazione al termine di un ricovero o al termine di una visita ambulatoriale, nel formulare i consigli terapeutici, è tenuto ad indicare il principio attivo, la forma farmaceutica, il dosaggio della confezione di riferimento per i farmaci equivalenti presenti nelle liste di trasparenza, ( vedi sito www.agenziafarmaco.it link medicinali generici). Per i farmaci che non hanno ancora perso il brevetto, il Medico può indicare o il principio attivo oppure il nome commerciale, il dosaggio e la forma farmaceutica. E’ opportuno che lo specialista segnali la nota Aifa , quando prevista dalla normativa vigente ( Protocollo per il corretto uso del ricettario unico regionale). 4.2 Prescrizione di farmaci Lo specialista della Struttura erogatrice, nel redigere direttamente una prescrizione terapeutica, deve utilizzare il ricettario unico nazionale secondo le modalità previste dalla Legge 135 del 07 agosto 2012, dalle indicazioni di Regione Lombardia, dal “protocollo per il corretto uso del ricettario unico regionale” vigente e da successive eventuali indicazioni ASL. Nell’utilizzare il ricettario unico nazionale, lo specialista è tenuto ad indicare, ove clinicamente possibile nell’ambito dello stesso gruppo terapeutico, il farmaco con brevetto scaduto. 10 Pertanto, in seguito alle ultime indicazioni e al fine di agevolare una fattiva collaborazione da parte dei Sigg. medici, ogni prescrizione su ricetta del SSN (ricetta rossa) dovrà seguire le seguenti regole. Nei casi di prima prescrizione o cambi terapia di farmaci equivalenti per pazienti affetti sia da patologie croniche o per nuovi episodi di patologia non cronica: - Il medico deve sempre obbligatoriamente riportare l’indicazione del Principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio (regola generale). In questo caso il Farmacista sceglierà il farmaco meno costoso tra quelli disponibili sul mercato con quel principio attivo. L’assistito potrà chiedere al farmacista un farmaco a prezzo più alto, corrispondendo la somma pari alla differenza con il prezzo di rimborso stabilito dall’AIFA per i medicinali di quella composizione. - Il medico, oltre alla sempre obbligatoria indicazione del principio attivo, ha facoltà di aggiungere il nome commerciale del farmaco o la denominazione specifica di un farmaco equivalente (denominazione di uno specifico titolare all’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco). In questo caso il Farmacista darà al paziente il farmaco specifico indicato se è quello di minor costo, in alternativa darà il farmaco con lo stesso principio attivo meno costoso. L’assistito potrà chiedere al farmacista un farmaco a prezzo più alto, corrispondendo la somma pari alla differenza con il prezzo di rimborso stabilito dall’AIFA per i medicinali di quella composizione. - Per entrambe le situazioni citate nel comma precedente è confermata la possibilità per il medico di indicare sulla ricetta, la clausola di “non sostituibilità”, ma sarà tenuto a motivare nella ricetta stessa le ragioni dell’apposizione della clausola, pena la non possibilità per il farmacista di erogare in SSN lo specifico medicinale prescritto. In questo caso l’assistito dovrà versare, se dovuta, una somma pari alla differenza con il prezzo di rimborso stabilito dall’AIFA per i medicinali di quella composizione. 11 Il Medico prescrittore non può prescrivere a carico dell’SSN farmaci inclusi nel prontuario farmaceutico nazionale per indicazioni cliniche diverse da quelle autorizzate. Nel caso in cui il clinico utilizzi il ricettario “bianco”, l’onere della prescrizione è a totale carico dell’assistito. 4.3 Regole di Sistema anno 2014 Le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con il provvedimento n. DGR n. X n. 1185 del 20/12/13, forniscono una serie di indicazioni operative per l’attuazione di azioni e progettualità necessarie per rispettare i vincoli di risorse stabiliti dalla normativa nazionale. In particolare il raggiungimento degli obiettivi della spesa farmaceutica, si configurano nel promuovere le conoscenze e l’utilizzo del farmaco equivalente tra i medici prescrittori del territorio e delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dell’ ASL, in particolare favorendo l’uso e la prescrizione alla dimissione dei farmaci equivalenti, appartenenti agli ATC: C10, C09, C08, N06 (statine, e farmaci antiipertensivi, farmaci antidepressivi), nonché l’uso e la prescrizione alla dimissione dei farmaci biosimilari a pazienti di nuova diagnosi (“drug naive”). Per tale motivo, nelle tabelle successive si evidenziano quali farmaci appartenenti alle categorie sopra citate sono a brevetto scaduto, al fine di favorire la loro prescrizione a parita di efficacia clinica rispetto ad altri appartenentri alla stessa categoria terapeutica. 12 STATINE Principio attivo ATORVASTATINA FLUVASTATINA LOVASTATINA PRAVASTATINA ROSUVASTATINA SIMVASTATINA Dosaggio 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg 20 mg 40 mg 80 mg rilascio prolungato 20 mg 40 mg 20 mg 40 mg 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 10 mg 20 mg 40 mg In colore giallo sono evidenziati i principi attivi coperti da brevetto. 13 Compresse per confezione 30 30 30 30 28 14 28 30 30 10 14 28 28 28 28 20 10 10 SARTANI Principio attivo LOSARTAN VALSARTAN IRBESARTAN CANDESARTAN TELMISARTAN EPROSARTAN OLMESARTAN Dosaggio 12,5 mg cp 50 mg cp 100 mg cp 40 mg cp riv. 80 mg cp 160 mg cp 320 mg cp 300 mg cp 150 mg cp 75 mg cp 8 mg cp 16 mg cp 32 mg cp 20 mg cp 40 mg cp 80 mg cp 400 mg 600 mg 10 mg cp 20 mg cp 40 mg cp In colore giallo sono evidenziati i principi attivi coperti da brevetto. 14 Unità per confezione 21 28 28 14 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 56 28 28 28 28 ANTIDEPRESSIVI A BREVETTO SCADUTO N SISTEMA NERVOSO N06 Psicoanalettici N06A Antidepressivi N06AA Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione AA02 Imipramina 50 conf 25 mg 60 conf 10 mg AA04 Clomipramina 20 cpr riv. 25 mg 20 cpr ril prol. 75 mg 50 cpr riv. 10 mg 5 fiale 25mg/2ml Inibitori selettivi della N06AB serotonina-ricaptazione AB03 Fluoxetina 12 cpr solub. 20 mg 28 cps 20 mg Os soluz. 60 ml 0,4 % Tofranil Anafranil Azur Cloriflox Diesan Flotina Fluoxeren Prozac Xeredien N06AB Inibitori selettivi della 15 50 conf 25 mg 60 conf 10 mg 20 cpr riv. 25 mg 20 cpr ril prol. 75 mg 50 cpr riv. 10 mg 5 fiale 25mg/2ml 28 cps 20 mg 28 cps 20 mg 28 cpr solub. 20 mg 28 cps 20 mg 28 cps 20 mg 28 cps 20 mg Os soluz. 60 ml 0,4% 28 cpr solub. 20 mg Os soluz. 60 ml 0,4% 28 cpr solub. 20 mg AB04 serotonina-ricaptazione Citalopram 14 cpr riv. 20 mg 14 cpr riv. 40 mg 28 cpr riv. 20 mg Gtt os 15 ml 40 mg/ml Cinavol Citepamix Citesint Elopram Felipram Feliximir Frimaind Kaidor Marpram Percitale Pramexyl Return Ricap Seropram AB05 Paroxetina Verisan Vivipram Daparox Eutimil 12 cpr riv. 20 mg 28 cpr riv. 20 mg 16 Gtt os 15 ml 40 mg/ml Gtt os 15 ml 40 mg/ml Gtt os 15 ml 40 mg/ml 14 cpr riv. 40 mg 28 cpr riv. 20 mg Gtt os 15 ml 40 mg/ml 14 cpr riv. 40 mg 28 cpr riv. 20 mg 14 cpr riv. 40 mg 28 cpr riv. 20 mg Gtt os 15 ml 40 mg/ml 28 cpr riv. 20 mg Gtt os 15 ml 40 mg/ml Gtt os 15 ml 40 mg/ml 28 cpr riv. 20 mg Gtt os 15 ml 40 mg/ml 14 cpr riv. 40 mg 28 cpr riv. 20 mg 28 cpr riv. 20 mg Gtt os 15 ml 40 mg/ml 28 cpr riv. 20 mg Gtt os 15 ml 40 mg/ml 28 cpr riv. 20 mg 14 cpr riv. 40 mg Gtt os 15 ml 40 mg/ml Gtt os 15 ml 40 mg/ml 28 cpr riv. 20 mg 28 cpr riv. 20 mg 28 cpr riv. 20 mg Sereupin Seroxat Inibitori selettivi della N06AB serotonina-ricaptazione AB06 Sertralina AB08 Fluvoxamina 15 cpr riv. 100 mg 15 cpr riv 50 mg 15 cpr div. 50 mg 30 cpr riv. 100 mg 30 cpr div. 100 mg 30 cpr riv. 50 mg 30 cpr div. 50 mg 30 cpr riv. 100 mg 30 cpr riv. 50 mg Tatig Tralisen Zoloft Dumirox Fevarin Maveral N06AX Altri antidepressivi AX11 Mirtazapina AX16 Venlafaxina 28 cpr riv. 20 mg 28 cpr riv. 20 mg 15 cpr riv. 100 mg 15 cpr div. 50 mg 30 cpr riv/div 50 mg 30 cpr riv 100 mg 30 cpr riv 50 mg 15 cpr riv 50 mg 15 cpr riv 100 mg 30 cpr riv 50 mg 30 cpr riv 100 mg 30 cpr riv 100 mg 30 cpr riv 50 mg 30 cpr riv 100 mg 30 cpr riv 50 mg 30 cpr riv 100 mg 30 cpr riv 50 mg 14 cpr riv. 30 mg 30 cpr orodisp. 30 mg Remeron 10 cps ril prol. 150 mg Efexor 10 cps ril prol. 150 mg Faxine 14 cps ril prol. 75 mg 28 cps ril prol. 37,5 mg 10 cps ril prol. 150 mg 14 cps ril prol. 75 mg 28 cps ril prol. 3,75 mg 17 30 cpr orodisp. 30 mg Zarelis 14 cps ril prol. 75 mg 28 cps ril prol. 37,5 mg 10 cps ril prol. 150 mg 14 cps ril prol. 75 mg 30 cpr ril prol. 37,5 mg 5 - I FARMACI BIOSIMILARI 5.1 - INTRODUZIONE Le tecniche biotecnologiche hanno permesso lo sviluppo di trattamenti per un’ampia varietà di malattie di grande rilievo clinico ed epidemiologico fornendo risposte fondamentali alla crescente domanda di salute della popolazione. Ad oggi, a livello mondiale, milioni di pazienti hanno già beneficiato dei medicinali biologici approvati per la cura o la prevenzione di molte malattie rare e gravi quali tumori, malattie infiammatorie e autoimmuni, nonché neurologiche e degenerative. Le terapie derivanti dalle biotecnologie sono gravate da enormi sforzi ed investimenti in tutti gli stadi che ne caratterizzano lo sviluppo, dalle fasi di ricerca al sofisticato processo produttivo, fino all’accesso al mercato e alla dispensazione delle cure. Ciò pone un problema rilevante in termini di sostenibilità economica per identificare e definire la migliore allocazione delle risorse disponibili. La prima generazione di farmaci biologici ha già superato, o è in procinto di superare, la scadenza brevettuale; copie di questi farmaci biotecnologici, i cosiddetti “biosimilari”, non più soggetti a copertura brevettuale, possono quindi essere prodotte e commercializzate da industrie farmaceutiche, secondo procedure e normative espresse da linee guida internazionali. La disponibilità dei prodotti biosimilari rappresenta un fattore importante per il mantenimento della sostenibilità economica dei servizi sanitari nel prossimo futuro. 18 Regione Lombardia ha disposto anche nelle Regole 2014 (DGR n. X/1185 del 20/12/2013) l’uso e la prescrizione alla dimissione dei farmaci biosimilari a pazienti di nuova diagnosi “drug naive” in particolare nell’area della nefrologia, ematologia, endocrinologia ed oncologia. 5.2 - I MEDICINALI DI ORIGINE BIOLOGICA Un medicinale biologico è un medicinale il cui principio attivo è rappresentato da una sostanza prodotta naturalmente da un organismo biologico, oppure derivata da una sorgente biologica attraverso procedimenti biotecnologici, comprendenti le tecnologie da DNA ricombinante, l’espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti; metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali o biotecnologici (Doc. Ref. EMEA/74562/2006 Rev. 1). A differenza dei farmaci ottenuti per sintesi chimica, i medicinali biologici richiedono, per la loro caratterizzazione e controllo di qualità, non solo una serie di esami fisico‐chimico‐biologici, ma anche informazioni specifiche sul processo di produzione poiché la struttura molecolare è strettamente dipendente dal processo di produzione. A differenza dei farmaci tradizionali ottenuti per via sintetica e dalla formula chimica ben definita, i biosimilari sono ottenuti a partire da substrati cellulari mediante tecniche di ingegneria genetica e presentano una maggiore complessità di struttura. Per meglio chiarire, un farmaco di sintesi ha dimensioni relativamente piccole, può essere identificato attraverso tecniche strumentali precise (quali la spettrofotometria di massa e la risonanza magnetica nucleare) mediante le quali è anche possibile rilevare eventuali impurezze (come intermedi di reazione o contaminanti). Inoltre la sua sintesi è ripetibile in laboratori diversi. Il prodotto biotecnologico ha dimensioni molto più elevate e il processo di produzione non è costantemente riproducibile da un laboratorio all’altro in quanto le varie fasi che lo caratterizzano sono soggette a variabilità. Variazioni anche minime del processo di produzione possono infatti portare ad alterazioni significative della struttura tridimensionale, a modificazioni posttraslazionali 19 (che non dipendono dalla sequenza nucleotidica del gene) o a profili di glicosilazione differenti, che possono, a loro volta, influenzare significativamente la farmacocinetica, la farmacodinamica e la stabilità del prodotto. Non è da dimenticare che tali variazioni sono alla base anche delle differenze nei livelli di immunogenicità tra biosimilari. Le differenze esistenti tra i medicinali contenenti molecole ottenute per sintesi chimica e i medicinali biologici assumono un’importanza rilevante qualora si prenda in considerazione la possibilità di realizzare farmaci copia. Nel primo caso, quello dei generici, è possibile realizzare farmaci aventi la stessa composizione quali-quantitativa in termini di principio attivo del medicinale di riferimento, e quindi, a parità di forma farmaceutica, la dimostrazione di bioequivalenza attraverso appropriati studi di biodisponibilità è ritenuta sufficiente a garantire l’equivalenza terapeutica. Nel secondo caso, il principio attivo non è identico ma analogo a quello del medicinale di riferimento (Doc. Ref. EMEA/74562/2006) e sebbene sia opportuno che possano avvalersi di una procedura di registrazione in parte semplificata, che tenga conto del dossier del medicinale di riferimento, è evidente che i dati relativi agli studi preclinici e clinici non possono essere completamente omessi, in quanto le differenze di struttura possono determinare differenze di farmacodinamica e sicurezza. Per questo motivo è stato introdotto il termine “biosimilare” che indica un medicinale simile ad un medicinale biologico di riferimento già autorizzato nell’Unione Europea e per cui sia scaduta la copertura brevettuale (art.10,c. 7, D.lgs. 219/2006). 5.3 - LA NORMATIVA EUROPEA La normativa prevede che nell'Unione Europea tutte le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali biologici, tra cui i biosimilari, siano esaminate dall’Agenzia europea dei farmaci (European Medicines Agency – EMA) attraverso la procedura centralizzata; di conseguenza l'autorizzazione all'immissione in commercio che ne deriva è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Perché tale procedura possa essere intrapresa, è anzitutto necessario che il prodotto di riferimento, 20 al quale la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto biosimilare si riferisce, sia un medicinale cui è stata concessa un'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione Europea sulla base di un dossier di registrazione completo in accordo con quanto previsto dall’articolo 8 della Direttiva 2001/83/EC. Come previsto dalla normativa e al fine di fornire orientamenti alle industrie produttrici, l'EMA ha pubblicato dei Concept Paper e delle linee guida, sia generali per i prodotti biosimilari, sia modulo CTD‐specifiche (riguardanti aspetti specifici della dimostrazione della biosimilarità nell’ambito di qualità, non clinica e clinica), sia specifiche per le singole categorie di medicinali biosimilari (es. eritropoietine, ormone della crescita, G‐CSF, etc. ). Tali linee guida, che forniscono un solido processo di regolamentazione per garantire una adeguata autorizzazione alla commercializzazione di questi farmaci, sono revisionate con cadenza regolare. L’iter registrativo di un prodotto biosimilare è molto differente da quello dei farmaci equivalenti, per i quali è sufficiente presentare i risultati degli studi di bioequivalenza. Ai fini di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto biosimilare, l’azienda produttrice è tenuta a presentare un dossier completo ed esaustivo comprendente i dati di qualità e i risultati dei test pre‐clinici e dei trial clinici. La normativa europea definisce gli studi di confronto che devono essere prodotti per dimostrare che il medicinale biosimilare è simile e pari per qualità, sicurezza ed efficacia al medicinale biologico di riferimento (dir. 2003/63/EC, Ann I, P.II) e per garantire qualità e omogeneità del prodotto e del processo produttivo. Il programma di ricerca e sviluppo, volto a dimostrare la “biosimilarità” intesa come la comparabilità tra un biosimilare ed il suo prodotto di riferimento, prevede “l’esercizio di comparabilità”, ovvero l’insieme di una serie di procedure di confronto graduale (stepwise) che iniziano dagli studi di qualità (comparabilità fisico‐chimiche e biologiche), e prosegue con la valutazione della comparabilità non clinica (studi non clinici comparativi) e clinica (studi clinici comparativi) per la valutazione dell’efficacia e della sicurezza, includendo lo studio dell’immunogenicità. Il concetto chiave dell’esercizio di comparabilità è quello della “similarità 21 throughout” in base al quale il prodotto test biosimilare non deve presentare alcuna differenza clinica significativa rispetto al prodotto di riferimento. Il tipo e la quantità dei dati necessari per la valutazione (dati tossicologici, pre-clinici e appropriati dati clinici) sono determinati di volta in volta per ogni singolo prodotto, in accordo alle relative linee guida scientifiche. In particolare in esse è riportato che per i farmaci biosimilari: • devono sempre essere condotti studi comparativi di farmacocinetica (PK) e farmacodinamica (PD) con il prodotto di riferimento (comprendendo ad esempio il profilo delle impurezze; PK: assorbimento, clearance ed emivita; PD: marker clinicamente rilevanti, studi di correlazione PK/PD, studi di relazione dose-risposta); • devono essere svolti trial comparativi sull’efficacia clinica, insieme a valutazioni sull’immunogenicità: studi di equivalenza con margini di equivalenza pre-specificati e clinicamente giustificati; • deve essere previsto un piano di gestione del rischio “Risk management plan” (EU-RMP) che espliciti in dettaglio il sistema di gestione del rischio, descrivendo il profilo di sicurezza del farmaco e delineando le modalità con cui il produttore continuerà a monitorare la sicurezza e l’efficacia del medicinale, nonché le misure che i titolari dell’autorizzazione intendono introdurre per prevenire o minimizzare gli eventuali rischi durante l'uso del medicinale, ivi compresa la misurazione della loro efficacia nella pratica clinica. L'EU‐RMP di un prodotto medicinale biosimilare è un programma specifico e deve essere approvato dalle Autorità competenti prima che il farmaco sia commercializzato. 22 5.4 - VALUTAZIONE DELL’IMMUNOGENICITA’ L’immunogenicità è la capacità di una specifica sostanza di indurre una risposta immunitaria indesiderata, scatenata da più di un singolo fattore. La risposta immunitaria è complessa e, oltre alla formazione di anticorpi, altri eventi, come l’attivazione delle cellule T o l’attivazione della risposta immunitaria innata, potrebbero contribuire ad un’eventuale possibile risposta avversa. In molti pazienti una risposta immunitaria non determina alcuna conseguenza clinica. Tuttavia, esiste la possibilità di reazioni immunitarie generali che potrebbero provocare sintomi allergici o anafilassi. Inoltre, le risposte immunitarie possono provocare reazioni che determinano una perdita dell’effetto del medicinale o, in casi molto rari, reazioni che determinano un aumento dell’attività del sistema immunitario. L’immunogenicità può essere influenzata da fattori correlati al medicinale stesso, compresi il processo di fabbricazione e la formulazione, nonché da fattori correlati alla suscettibilità individuale di un paziente, alla patologia ed la metodo terapeutico, compreso lo stato immunitario dei pazienti oncologici e alla via di somministrazione. Questi fattori vengono valutati attentamente durante lo sviluppo di tutti i prodotti biologici, compresi i farmaci biosimilari. L’immunogenicità dei farmaci biologici spesso non può essere completamente prevista mediante studi pre-clinici in vitro ed in-vivo; studi clinici di immunogenicità sono pertanto necessari prima dell’approvazione e talvolta anche dopo l’approvazione stessa. 23 5.5 - IL CONCETTO DI SOSTITUIBILITA’ La sostituibilità si riferisce alla pratica di sostituire un farmaco prescritto, con un farmaco, spesso più economico per il Servizio Sanitario o per il paziente, che abbia la stessa composizione quali-quantitativa di sostanza attiva, la stessa forma farmaceutica, nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento, dimostrata da appropriati studi di biodisponibilità. In merito alla sostituibilità automatica dei biosimilari, EMA non ha espresso una posizione ufficiale. Dalle raccomandazioni promulgate, per quanto riguarda lo “switch” tra farmaco biotecnologico originario e biosimilare la posizione dell’AIFA è in sintonia con quella dell’EMA. Gli esperti, ad oggi, concordano nel raccomandare cautela nell’effettuare la sostituzione e nell’escludere la possibilità della sostituzione automatica. Queste due posizioni avrebbero dovuto essere applicate con rigore tra prodotti originatori prima ancora dell’avvento dei biosimilari. Per i pazienti di nuova diagnosi (“drug naive”) non vi sono motivi per consigliare cautela nell’adottare i farmaci biosimilari: non vi sono ragioni né di carattere regolatorio né di carattere scientifico per preferire l’uso dei farmaci originatori; di conseguenza, qualora il biosimilare sia disponibile, esso va, come regola, preferito sia per ragioni di economicità sia per la maggiore modernità produttiva di tali prodotti. 5.6 - ESTRAPOLAZIONE DELLE INDICAZIONI I farmaci biologici sono spesso utilizzati in più di un’indicazione terapeutica. L'estrapolazione delle indicazioni è stata riconosciuta dall’EMA, che afferma che: "In taluni casi può essere possibile estrapolare la somiglianza terapeutica mostrata in una indicazione in altre indicazioni autorizzate per il medicinale di riferimento. La giustificazione dipenderà, ad esempio, dall'esperienza clinica, dai dati disponibili in letteratura, anche se non sempre gli stessi meccanismi d'azione o lo stesso recettore sono coinvolti in tutte le indicazioni." (EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005). 24 Sarà stabilito caso per caso dal CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) presso l'EMA se le indicazioni multiple possono essere estrapolate o meno, sulla base delle evidenze scientifiche derivanti da un esercizio di comparabilità approfondita e in conformità a giustificazioni scientifiche. 5.7 - FARMACOVIGILANZA Gli studi clinici e la farmacovigilanza post-autorizzazione sono essenziali per garantire la sicurezza ed efficacia di un prodotto nel tempo e cogliere, valutare, capire e possibilmente prevenire eventi avversi, dopo che il prodotto è prescrivibile. Pertanto è interesse di tutti, pazienti, medici, autorità sanitarie ed industria, che i biosimilari siano attentamente monitorati riguardo alla sicurezza, efficacia e qualità, anche dopo l’autorizzazione alla distribuzione. La maggior preoccupazione relativa all’uso dei biosimilari é la loro potenziale immunogenicità, cioè la potenziale capacità di provocare una risposta immune, che può avere anche conseguenze molto serie. La farmacovigilanza è certamente un fattore chiave nella prevenzione che un serio effetto collaterale si possa sviluppare in modo significativo dopo la distribuzione postautorizzativa, e richiede grande collaborazione tra medici e farmacisti, evidenziando e facendo conoscere agli utilizzatori i potenziali fattori immunogenici. La nuova legislazione europea, da luglio 2012, prevede la redazione e pubblicazione, da parte dell’Agenzia Europea dei Medicinali, di un elenco di farmaci sottoposti a monitoraggio addizionale. Tale elenco comprende i prodotti contenenti nuove sostanze attive non presenti in medicinali autorizzati in Europa alla data del 1 gennaio 2011, i medicinali biologici e biosimilari, i prodotti la cui autorizzazione è subordinata a particolari condizioni o autorizzati in circostanze eccezionali, i prodotti soggetti a studi sulla sicurezza dopo la concessione dell'AIC. Tali medicinali, sottoposti a monitoraggio addizionale, saranno identificabili dal foglio 25 illustrativo che recherà la dicitura “Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale” preceduta da un simbolo nero, per la loro facile identificazione, ed un avviso contenente l'invito a segnalare tutte le reazioni avverse ( ALL. n° 1 ) 5.8 - RUOLO DEI BIOSIMILARI NEL SISTEMA SANITARIO ITALIANO (Fonte: Concept Paper sui farmaci biosimilari AIFA 1 agosto 2012) I farmaci biologici rappresentano una risorsa terapeutica essenziale per il trattamento di una varietà di malattie gravi e debilitanti per molte delle quali non erano in passato disponibili opzioni terapeutiche efficaci. Per motivi di sviluppo e produzione del farmaco, questi medicinali sono gravati da costi particolarmente onerosi per il sistema sanitario nazionale, per il quale la corretta allocazione delle risorse terapeutiche ed economiche rappresenta una sfida costante. Attualmente sono approvati in commercio circa 250 farmaci biologici, mentre altre centinaia sono in via di sviluppo. In questo scenario i medicinali biosimilari possono svolgere un ruolo nodale offrendo l'opportunità di garantire l'accesso ai farmaci biologici per tutti i pazienti che ne necessitano e contribuendo, nel contempo, alla sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari. La commercializzazione dei farmaci biosimilari, analogamente a quanto avviene per i farmaci equivalenti/generici, può aumentare la competitività dei mercati e quindi produrre prezzi inferiori per le terapie biologiche a brevetto scaduto. In particolare, i biosimilari possono contribuire a migliorare l'accesso ai farmaci biologici in due modi: in primo luogo essi possono rendere farmaci poco accessibili perché ad alto costo più sostenibili e fruibili attraverso i meccanismi di riduzione del prezzo; in secondo luogo, i risparmi generati dall’utilizzo dei biosimilari possono contribuire al finanziamento di nuovi farmaci, anche biotecnologici, rendendo sempre più accessibile l'innovazione terapeutica. 26 Il mercato europeo per i biosimilari è importante ed in espansione, non solo per le aziende produttrici di questi farmaci, ma anche per i sistemi sanitari che sostengono i costi di tali prodotti. Tuttavia è da evidenziare che esistono notevoli differenze tra gli Stati Membri dell’UE relativamente sia ai tassi di utilizzo dei biosimilari, sia alle politiche di fissazione e regolazione dei prezzi. In Italia le procedure di prezzo e rimborso dei prodotti biologici e dei biosimilari sono le medesime e prevedono una procedura negoziale del prezzo condotta dall’AIFA con il produttore (Delibera CIPE 1° febbraio 2001). Nel caso dei biosimilari, per analogia con i farmaci equivalenti, la negoziazione del prezzo ha come riferimento una riduzione obbligatoria, pari ad almeno il 20% in meno rispetto al prezzo del farmaco originatore. 5.9 - INTEGRAZIONE OSPEDALE- TERRITORIO: INDICAZIONE ALLA PRESCRIZIONE DEI FARMACI BIOSIMILARI INDICAZIONI ALLA PRESCRIZIONE DEI FARMACI BIOSIMILARI LA DGR n° X/ 1185 del 20.12.2013, dando continuità alle indicazione delle regole del 2013 per la gestione del Servizio SocioSanitario, prevede come obiettivo vincolante per le ASL e per le Aziende Ospedaliere, l’inserimento nei prontuari alla dimissione, di modalità e indicazioni condivise per l’uso e la prescrizione dei farmaci biosimilari a pazienti di nuova diagnosi. In particolare, il Medico specialista è tenuto nell’ambito delle aree terapeutiche della nefrologia, ematologia, endocrinologia e oncologia a prescrivere farmaci biosimilari, a parità di efficacia, a minor costo, a pazienti di nuova diagnosi “drug naive” oppure a pazienti per i quali le precedenti esposizioni in base al giudizio del clinico siano sufficientemente distanti nel tempo. 27 Di conseguenza nei casi sopracitati il Medico Specialista è tenuto a indicare nella lettera di dimissione al termine del ricovero o nella lettera relazione al termine di visita specialistica ambulatoriale il nome commerciale del biosimilare scelto, compilando il piano terapeutico template (ALL. n° 2) attivare la dispensazione diretta del farmaco prescritto, quando possibile, con rendicontazione in tipologia 6 del tracciato record File F oppure prescrivere il farmaco scelto su ricetta SSN per l’acquisizione del farmaco nelle farmacie territoriali Le Strutture dovranno realizzare specifiche sedute o percorsi informativi ai Medici specialisti coinvolti per seguire tali nuove indicazioni, verifiche interne sul prescritto e dare riscontro all’ASL dell’avvenuta attività. Sarà onere dell’ASL mettere in pratica attività di verifica dei farmaci biosimilari prescritti sul territorio e/o erogati direttamente. 28 FARMACI BIOLOGICI ORIGINATOR E BIOSIMILARI AUTORIZZATI DALL’EMA E IN COMMERCIO IN ITALIA EPOETINA ALFA – EPOETINA ZETA Nome Titolari AIC commerciale Eprex (alfa) Janssen Cilag Indicazioni d’uso Via di somministrazione e posologia Modalità erogative e prescrittive 1. Anemia associata ad IRC. 1. IV/SC 50UI/kg 3v/sett 2. IV/SC 150UI/kg 3v/sett; 450UI/kg 1v/sett 3. IV 600UI/kg 2v/sett x 3 sett prima 4. SC 600UI/kg 1v/sett x 3 sett prima • Classe A-PHT, erogazione diretta ospedaliera (rendicontazione File F tip 6) oppure ricetta SSN con indicazione PHT. • Legge 648/96 solo erogazione ospedaliera. 1. IV 50UI/kg 3v/sett 2. SC 150UI/kg 3v/sett; 450UI/kg 1v/sett 3. IV 600UI/kg 2v/sett x 3 sett prima 4. SC 600UI/kg 1v/sett x 3 sett prima • Classe A-PHT, erogazione diretta ospedaliera (rendicontazione File F tip 6) oppure ricetta SSN con indicazione PHT. 1. IV 50UI/kg 3v/sett 2. SC 150UI/kg 3v/sett; 450UI/kg 1v/sett 3. IV 600UI/kg 2v/sett x 3 sett prima 4. SC 600UI/kg 1v/sett x 3 sett prima • Classe A-PHT, erogazione diretta ospedaliera (rendicontazione File F tip 6) oppure ricetta SSN con indicazione PHT. 2. Anemia indotta da chemioterapia antitumorale. Binocrit (alfa) Sandoz Abseamed (alfa) Fidia Farmaceutici 3. Per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione. 4. Riduzione del fabbisogno 29 Retacrit (zeta) Hospira trasfusionale in chirurgia ortopedica elettiva. 1. IV/SC 50UI/kg 3v/sett 2. SC 150UI/kg 3v/sett; 450UI/kg 1v/sett 3. IV 600UI/kg 2v/sett x 3 sett prima 4. SC 600UI/kg 1v/sett x 3 sett prima In giallo sono evidenziati i farmaco originatori 30 • Classe A-PHT, erogazione diretta ospedaliera (rendicontazione File F tip 6) oppure ricetta SSN con indicazione PHT. FARMACI BIOLOGICI ORIGINATOR E BIOSIMILARI AUTORIZZATI DALL’EMA E IN COMMERCIO IN ITALIA EPOETINA BETA (NON BIOSIMILARE) – EPOETINA TETA (INNOVATIVO) Nome commerciale Neorecormon (beta) Titolari AIC Roche Indicazioni d’uso Via di somministrazione e posologia 1. Anemia associata ad IRC. 1. SC 3x20UI/kg/sett; IV 3x40UI/kg/sett 2. SC 450UI/kg/sett 3. SC 3x250UI/kg/sett 4. IV/SC 2v/sett x 4 sett 2. Anemia in chemioterapia per tumore non mieloide. Eporatio (teta) Ratiopharm 3. Prevenzione dell’anemia dei neonati prematuri. 1. SC 20.000UI/sett; 40.000UI/sett. Max 60.000UI/sett 4. Per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione. 31 Modalità erogative e prescrittive • Classe A-PHT, erogazione diretta ospedaliera (rendicontazione File F tip 6) oppure ricetta SSN con indicazione PHT. • Legge 648/96 solo erogazione ospedaliera. • Classe A-PHT, erogazione diretta ospedaliera (rendicontazione File F tip 6) oppure ricetta SSN con indicazione PHT. FARMACI BIOLOGICI ORIGINATOR E BIOSIMILARI AUTORIZZATI DALL’EMA E IN COMMERCIO IN ITALIA SOMATROPINA – ORMONE DELLA CRESCITA Nome commerciale originatori Genotropin* Humatrope* Zomacton* NutropinaQ* Saizen* Norditropin Simplexx* Titolari AIC Nome commerciale del biosimilare Pfizer Eli Lilly Italia Ferring Ipsen Merck Serono Novo Nordisk Farmaceutici In giallo sono evidenziati i farmaco originatori Titolare AIC Modalità erogative e prescrittive Classe A-PHT, erogazione diretta ospedaliera (rendicontazione File F tip 6) oppure ricetta SSN con indicazione PHT Omnitrope* Sandoz GmbH FILGRASTIM – FATTORE DI CRESCITA GRANULOCITARIO Nome commerciale originatore Titolare AIC Nomi commerciali dei biosimilari Zarzio* Granulokine* Amgen-Dompe’ Tevagrastim* Ratiograstim* Nivestim* In giallo sono evidenziati i farmaco originatori Titolari AIC Modalità erogative e prescrittive Sandoz Teva Generics Teva Generics Hospira Italia Srl Classe A-PHT, erogazione diretta ospedaliera (rendicontazione File F tip 6) oppure ricetta SSN con indicazione PHT *Si rimanda al Riassunto delle Caratteristiche Tecniche del singolo Prodotto (RCP) per quanto riguarda le indicazioni autorizzare e la relativa posologia. 32 6. RICLASSIFICAZIONE DI FARMACI OSPEDALIERI (H) IN PHT DI CUI ALLA DETERMINAZIONE AIFA DEL 2 NOVEMBRE 2010. L’AIFA con determinazione del 2 novembre 2010, pubblicata sulla G.U. n° 261 del 8 novembre 2010 ha riclassificato i farmaci ospedalieri dalla fascia H alla fascia A (PHT) - (vedi tabella pagine seguenti). La Regione Lombardia con note del 31.01.2011 e prot. n° H1.2010.037166 del 11.11.2010, detta le prime indicazioni relativamente alla riclassificazione dei suddetti farmaci ospedalieri (H), ribadendo la necessità di continuare a distribuire gli stessi direttamente dalla Struttura Ospedaliera che li prescrive. Quindi si raccomanda di non prescrivere su ricette SSR farmaci contenuti nella tabella allegata, anche se riclassificati in PHT, ma di dispensare direttamente il farmaco all’assistito e rendicontare lo stesso attraverso il tracciato record File F – tipologia 6. Le Strutture Sanitarie erogatrici dovranno pertanto garantire la continuità della dispensazione dei medicinali di cui all’allegato elenco, all’interno del percorso di cura come fino ad oggi effettuato, senza oneri aggiuntivi come disposto dalla normativaRegionale. Tale modalità di distribuzione dei farmaci garantisce la continuità terapeutica e assistenziale tra Ospedale e Territorio, non generando contestualmente un aggravio di spesa rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla Regione, come previsto tassativamente dalle Circolari Regionali di cui sopra e dalla DGR n. IX/937 che definisce le regole del Sistema Sanitario Regionale per l’anno 2011. 33 RICLASSIFICAZIONE DI FARMACI OSPEDALIERI (H) IN PHT AIC ATC MEDICINALE PRINCIPIO ATTIVO 035983016 035983030 035983028 035871019 038528042 038528028 036745014 037797014 035710019 035609041 035609027 A16AA05 A16AA05 A16AA05 J05AF08 C02KX02 C02KX02 L01XX35 A16AA06 L01XX25 C02KX01 C02KX01 ACIDO CARGLUMINICO ACIDO CARGLUMINICO ACIDO CARGLUMINICO ADEFOVIR DIPIVOLXIL AMBRISENTAN AMBRISENTAN ANAGRELIDE CLORIDRATO BETAINA BEXAROTENE BOSENTAN MONOIDRATO BOSENTAN MONOIDRATO 037604016 N07BC51 037604030 N07BC51 035219029 035219017 038451050 038451011 038451062 038451023 037421017 037421031 L01BC06 L01BC06 B01AE07 B01AE07 B01AE07 B01AE07 V03AC03 V03AC03 CARBAGLU 15 CPR DISP 200MG CARBAGLU 5 CPR DISP 200MG CARBAGLU 60 CPR DISP 200MG HEPSERA 1 FL 30CPR 10MG VOLIBRIS 30CPR RIV 10MG VOLIBRIS 30CPR RIV 5MG XAGRID FL 100CPS 0,5MG CYSTADANE OS 1FL 180G+3CUCCH TARGRETIN FL 100CPS 75MG TRACLEER 56CPR RIV 125MG TRACLEER 56CPR RIV 62,5MG SUBOXONE 7CPR SUBLING 2MG/0,5ML SUBOXONE 7CPR SUBLING 8MG/2ML XELODA 120CPR RIV 500MG XELODA 60CPR RIV 150MG PRADAXA 10X1CPS 110MG PRADAXA 10X1CPS 75MG *PRADAXA 30X1CPS 110MG PRADAXA 30X1CPS 75MG EXJADE 28CPR DISP 125MG EXJADE 28CPR DISP 250MG 34 BUPRENORFINA/NALOXONE BUPRENORFINA/NALOXONE CAPECITABINA CAPECITABINA DABIGATRAN ETEXILATO DABIGATRAN ETEXILATO DABIGATRAN ETEXILATO DABIGATRAN ETEXILATO DEFERASIROX DEFERASIROX 037421056 034525016 V03AC03 V03AC02 034525028 V03AC02 029352010 037221076 037221088 029552027 029552039 R05CB13 J05AF10 J05AF10 L01BB05 L01BB05 036019026 B01AC11 036019014 035372059 035410226 B01AC11 L01XE01 J01XX08 035410075 J01XX08 033314030 033314016 029796012 029796024 036511032 036511069 035798014 036560011 029526047 037059019 026875017 035745049 035745025 A16AA04 A16AA04 L04AA06 L04AA06 L04AA06 L04AA06 A16AX06 L01XX23 N07AX01 J02AC04 J05AB04 J05AB04 J05AB04 EXJADE 28CPR DISP 500MG FERRIPROX 100CPR RIV 500MG FERRIPROX OS FL 250ML 100MG/ML PULMOZYME INAL 6F 2500U 2,5ML BARACLUDE 30CPR RIV 0,5MG BARACLUDE 30CPR RIV 1MG FLUDARA 15CPR RIV 10MG FLUDARA 20CPR RIV 10MG VENTAVIS NEB 100F 2ML 100MCG/ML VENTAVISNEB 30F 2ML 100MCG/ML GLIVEC 120CPS 100MG ZYVOXID 10CPR RIV 600MG BLIST ZYVOXID OS GRANXSOSP 100MG/5ML CYSTAGON FL 100CPS 150MG CYSTAGON FL 100CPS 50MG CELLCPT 100CPS 250MG CELLCPT 100CPS 500MG MYFORTIC 100CPR RIV 180MG MYFORTIC 50CPR RIV 360MG ZAVESCA 84CPS 100MG LYSODREN FL 100CPR 500MG SALAGEN 84CPR RIV 5MG NOXAFIL OS SOSP 105ML 40MG/ML VIRAZOLE AEROSOL FL LIOF 6G COPEGUS 112 CPR RIV 200MG COPEGUS 168 CPR RIV 200MG 35 DEFERASIROX DEFERIPRONE DEFERIPRONE DORNASE ALFA ENTECAVIR ENTECAVIR FLUDARABINA FOSFATO FLUDARABINA FOSFATO ILOPROST ILOPROST IMATINIB MESILATO LINEZOLID LINEZOLID MERCAPTAMINA BITARTRATO MERCAPTAMINA BITARTRATO MICOFENOLATO MOFETILE MICOFENOLATO MOFETILE MICOFENOLATO SODICO MICOFENOLATO SODICO MIGLUSTAT MITOTANO PILOCARPINA CLORIDRATO POSACONAZOLO RIBAVIRINA RIBAVIRINA RIBAVIRINA 035745037 035745013 035745052 035745064 034459026 034459038 034459014 034459040 039363027 039363039 039363015 032887010 038744064 038744076 038744052 038922023 038922011 036982015 037758024 034701019 J05AB04 J05AB04 J05AB04 J05AB04 J05AB04 J05AB04 J05AB04 J05AB04 J05AB04 J05AB04 J05AB04 N07XX02 B01AX06 B01AX06 B01AX06 A16AX07 A16AX07 G04BE03 C02KX03 A16AX03 034701033 A16AX03 036570012 034864013 034864025 034864037 034864052 034864049 037884018 M05BA06 L01BC53 L01BC53 L01BC53 L01BC53 L01BC53 J05AF11 COPEGUS 28 CPR RIV 200MG COPEGUS 42 CPR RIV 200MG COPEGUS FL 14 CPR RIV 400MG COPEGUS FL 56 CPR RIV 400MG REBETOL 140CPS 200MG REBETOL 168CPS 200MG REBETOL 84CPS 200MG REBETOL OS FL 100ML 40MG/ML RIBAVIRINA TEVA 140CPS 200MG RIBAVIRINA TEVA 168CPS 200MG RIBAVIRINA TEVA 84CPS 200MG RILUTEK 56CPR 50MG XARELTO 10CPR RIV 10MG PP/ALU XARELTO 30CPR RIV 10MG PP/ALU XARELTO 50CPR RIV 10MG/PP/ALU KUVAN 120CPR SOLUB 100MG KUVAN 30CPR SOLUB 100MG REVATIO 90CPR RIV 20MG THELIN 28 CPR RIV 100MG AMMONAPS FL 250CPR 500MG AMMONAPS GRAT 940MG/G FL 266G BONDRONAT 28CPR RIV 50MG UFT 21 CPS 100MG+224MG UFT 28 CPS 100MG+224MG UFT 35 CPS 100MG+224MG UFT 36 CPS 100MG+224MG UFT 42 CPS 100MG+224MG SEBIVO 28CPR RIV 600MG 36 RIBAVIRINA RIBAVIRINA RIBAVIRINA RIBAVIRINA RIBAVIRINA RIBAVIRINA RIBAVIRINA RIBAVIRINA RIBAVIRINA RIBAVIRINA RIBAVIRINA RILUZOLO RIVAROXABAN RIVAROXABAN RIVAROXABAN SAPROPTERINA DICLORIDRATO SAPROPTERINA DICLORIDRATO SILDENAFIL CITRATO SITAXENTAN SODICO SODIO FENILBUTIRRATO SODIO FENILBUTIRRATO SODIO IBANDRONATO MONOIDRATO TEGAFUR/URACILE TEGAFUR/URACILE TEGAFUR/URACILE TEGAFUR/URACILE TEGAFUR/URACILE TELBIVUDINA 034527059 034527034 034527073 034527010 036646038 034767018 033306061 033306073 027865106 027865118 035628179 035628054 035628268 L01AX03 L01AX03 L01AX03 L01AX03 J01GB01 J01GB01 L01XX17 L01XX17 L01CA04 L01CA04 J02AC03 J02AC03 J02AC03 TEMODAL 1FL 5CPS 100MG TEMODAL 1FL 5CPS 20MG TEMODAL 1FL 5CPS 250MG TEMODAL 1FL 5CPS 5MG BRAMITOB NEBUL 56F 300MG/ML TOBI NEBUL 56F 1D 300MG/ML HYCAMTIN 10 CPS 0,25MG HYCAMTIN 10 CPS 1MG NAVELBINE 1CPS 20MG NAVELBINE 1CPS 30MG VFEND 28CPR RIV 200MG VFEND 28CPR RIV 50MG VFEND OS FL 45G 40MG/ML TEMOZOLOMIDE TEMOZOLOMIDE TEMOZOLOMIDE TEMOZOLOMIDE TOBRAMICINA TOBRAMICINA TOPOTECAN CLORIDRATO TOPOTECAN CLORIDRATO VINORELBINA BITARTRATO VINORELBINA BITARTRATO VORICONAZOLO VORICONAZOLO VORICONAZOLO 036694014 A16AX05 WILZIN FL 250 CPS 25MG ZINCO ACETATO 036694026 A16AX05 WILZIN FL 250 CPS 50MG ZINCO ACETATO * Solo per indicazione profilassi trombosi venosa profonda per chirurgia maggiore (protesi anca e ginocchio ). 7. PRESCRIZIONE FARMACEUTICA A FAVORE DI STRANIERI CON CODICE STP ( STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI). Per le prescrizioni farmaceutiche erogate ai cittadini stranieri oggetto di rimborso da parte delle Prefetture, l’allegato 2 alla D.G.R. del 01.12.2010 n° IX/00937 (“Regole 2011”) prevede che le ASL siano tenute ad attivare controlli e verifiche al fine di monitorare la corretta fatturazione di tali prestazioni da parte degli erogatori, nonché il recupero delle anticipazioni di cassa effettuate. 37 La Prefettura - sulla base della normativa vigente e delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno - richiede, quale requisito utile e indispensabile ai fini del rimborso in regime di Servizio Sanitario Regionale, che in calce alla ricetta medica con codice STP sia riportata, oltre alla prescrizione farmaceutica, anche la dicitura “prestazione avvenuta in regime di urgenza e/o essenzialità”. Pertanto il medico afferente alla Struttura erogatrice deve attenersi all’indicazione sopra riportata al fine di garantire all’ASL il recupero dei costi sostenuti per le prescrizioni farmaceutiche a cittadini stranieri con codice STP, da addebitare alla competente Prefettura. 8. LA RICETTA MEDICA La ricetta medica è un documento, sottoscritto e datato dal Medico, alla cui presentazione è subordinata, nei casi previsti dalla legge, la vendita di medicinali. Gli stampati delle confezioni dei medicinali indicano se il relativo decreto di Autorizzazione all'Immissione in commercio impone che la vendita si effettui liberamente (senza obbligo di prescrizione - SOP -), o solo dietro presentazione di ricetta medica specificandone il tipo: ripetibile(RR), non ripetibile(RNR), limitativa(RRL,RNRL), ricetta medica a ricalco per farmaci stupefacenti(RMR). In regime di Servizio Sanitario Nazionale la ricetta medica è sempre obbligatoria ed assume rilevanza come documento contabile con efficacia probatoria ai fini del rimborso alla Farmacia. Prenderemo in considerazione, le tipologie di ricette che vengono utilizzate più frequentemente dagli specialisti ospedalieri: la ricetta limitativa e le ricette utilizzate essenzialmente per la terapia del dolore. 38 La ricetta limitativa riguarda medicinali di cui la prescrizione o l'utilizzo sono riservati ad alcune Strutture o Specialisti sanitari e comprende: - medicinali vendibili al pubblico, utilizzati nel trattamento, anche domiciliare, di malattie che devono essere diagnosticate in ambiente ospedaliero o in particolari strutture che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o la cui diagnosi, ed eventualmente il controllo in corso di trattamento, siano riservati allo specialista, art. 93 DL 219/06; - medicinali non vendibili al pubblico, il cui impiego è consentito solo in ambiente ospedaliero per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, o per modalità di somministrazione o per motivi di tutela della salute pubblica, art. 92 DL 219/06 - medicinali non vendibili al pubblico, che per le loro caratteristiche farmacologiche e modalità d'impiego sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale. Solo se la somministrazione non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali, il medicinale può essere utilizzato presso il domicilio del paziente, art. 94 DL 219/06. I decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali soggetti a ricetta limitativa indicano la tipologia dei Centri ospedalieri, cliniche, case di cura e specialisti abilitati alla loro prescrizione o al loro utilizzo; inoltre la Regione Lombardia individua i centri specialistici autorizzati alla Diagnosi e predisposizione del Piano Terapeutico ai fini della prescrizione di alcuni farmaci. L’elenco di tali centri è riportato nella nota H1.2007.0003600 e successivi aggiornamenti ( H1.2009.0003285 e H1.2009.0002554) ed è pubblicato sul sito www.sanita.regione.lombardia.it sezione informazioni e servizi – assistenza farmaceutica. Per le modalità di prescrizione vedi tabelle nelle pagine seguenti. 39 8.1. MODALITA’ DI PRESCRIZIONE DI MEDICINALI SOGGETTI A RICETTA LIMITATIVA (R.L.) redatta solo da particolari strutture sanitarie o da specialisti 8.1.1. REGIME DI FORNITURA TIPOLOGIA DI MEDICINALI TIPOLOGIA DI RICETTA a) R.R RIPETIBILE (RRL) Il medico deve essere identificabile.** Vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o da specialisti (Piano terapeutico -PT- ove b) R.N.R. NON RIPETIBILE(RNRL) previsto)° E’ richiesto nome, cognome del paziente (oppure per problemi di privacy il codice fiscale), data prescrizione e firma del medico. Il medico deve essere identificabile** a) 6 mesi a partire dalla data di compilazione della ricetta salvo diversa indicazione del medico prescrittore e comunque per non più di dieci volte. 30 giorni in S.S.N. b) 30 giorni (escluso quello del rilascio). Per le preparazioni galeniche 3 mesi. 30 giorni in S.S.N. Non vendibili al pubblico (farmaci non contenuti nell’elenco consultabile tramite link nel paragrafo 5.1.2 “regime di rimborsabilità”) Utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o da specialisti (OSP, OSPL, USPL) *** Vendibili al pubblico su prescrizione di medici specialisti (esclusivamente per i farmaci contenuti nell’ elenco allegato alla determina di riclassificazione - vedi link nel paragrafo 5.1.2 “regime di rimborsibilità“-) (OSP ) QUANTITATIVO MASSIMO PER RICETTA (BIANCA) Secondo necessità. DISPENSAZIONE SSN Per farmaci classificati in fascia A°°con o senza nota limitativa AIFA. Secondo le limitazioni previste dalla L. 16/11/2001 n. 405 * Per farmaci classificati in fascia H°°° La loro prescrizione e dispensazione deve avvenire esclusivamente attraverso le strutture che hanno in cura il paziente. a) R.R RIPETIBILE (RRL) Il medico deve essere identificabile.** VALIDITA’ DELLA RICETTA b) R.N.R. NON RIPETIBILE(RNRL) E’ richiesto nome, cognome del paziente (oppure per problemi di privacy il codice fiscale), data prescrizione e firma del medico. a) 6 mesi a partire dalla data di compilazione della ricetta salvo diversa indicazione del medico prescrittore e comunque per non più di dieci volte. 30 giorni in S.S.N. b) 30 giorni (escluso quello del rilascio). Per le preparazioni galeniche 3 mesi. 30 giorni in S.S.N. Il medico deve essere identificabile** 40 Ai fini della rimborsabilità la loro prescrizione e dispensazione deve avvenire esclusivamente attraverso le strutture che hanno in cura il paziente * - una sola confezione di due diversi farmaci o due confezioni dello stesso farmaco; - sei confezioni( no tre diverse specialità o dosaggi) e comunque una quantità non superiore a 180 giorni di terapia e solo per soggetti affetti da malattia rara o patologia cronica invalidante in trattamento terapeutico da almeno sei mesi ( D.L. n.90 – art.26 - del 24.06.2014 ); - sei pezzi di antibiotici in confezione monodose o di medicinali somministrati per fleboclisi o di interferoni esclusivamente per pazienti affetti d a epatite cronica attiva; (M=prescrizione multipla); ° Il Piano Terapeutico (PT) predisposto da uno specialista o da un centro autorizzato, consente anche al medico di medicina generale di prescrivere i medicinali previsti dallo stesso specifico piano, in regime di SSN ** la prescrizione fatta su ricettari intestati a strutture ospedaliere ambulatoriali, o a cliniche, deve indicare : nome e cognome del prescrittore in modo che sia chiaramente identificabile. 8.1.2 REGIME DI RIMBORSABILITA’: all’interno di ogni tipologia di medicinale, esiste una classificazione dei farmaci in base al regime di rimborsabilità : l’art. 8 della legge 24/12/1993 n. 537,” e successive modificazioni: °°classe A Farmaci essenziali e farmaci per le malattie croniche, erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale classe C Farmaci privi delle sopraccitate caratteristiche e non concedibili a carico del Sevizio Sanitario Nazionale classe C bis- Farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC) °°°classe H – identifica i farmaci a carico del Sevizio Sanitario Nazionale a condizione che siano utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile 41 ***Osp medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile: prodotti farmaceutici che per le caratteristiche farmacologiche, o per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in situazioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture nosocomiali. Questa tipologia, a seguito della determina dell’Aifa pubblicata in G.U. n. 25 del 1 febbraio 2010 e successivo aggiornamento(http://www.agenziafarmaco.it/it/content/aggiornamenti-della-classificazione-la-fornitura-dei-medicinali )comprende i medicinali fino ad ora definiti OSP1, ora classificati in regime OSP senza ulteriori modifiche, e quelli fino ad ora definiti OSP2 classificati ai fini della fornitura e della rimborsabilità come da allegato alla determina stessa. In caso di vendita nell’ambito della distribuzione territoriale, per tali farmaci non è prevista la rimborsabilità e il loro costo è a totale carico del cittadino. ***OspL) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero da specialisti di specifiche branche della medicina secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome. ***USPL) ) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio: prodotti farmaceutici che per loro caratteristiche farmacologiche e modalità d’impiego, possono essere maneggiati direttamente da specialisti durante la visita ambulatoriale. Tali medicinali possono essere utilizzati dallo specialista anche presso il domicilio del paziente, secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome, a condizione che la loro somministrazione non necessiti di particolari attrezzature ambulatoriali. 42 9. RICETTE RELATIVE A MEDICINALI STUPEFACENTI DI CUI ALLA TABELLA DEI MEDICINALI, SEZIONI A,B,C,D, ed E DEL DPR 309/1990 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 79/2014 Con il Decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con Legge 16 maggio 2014, n. 79, sono state apportate alcune modifiche al Testo unico sugli stupefacenti (DPR 309/90), a seguito della sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale che ha ripristinato il sistema sanzionatorio collegato agli illeciti relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope suddivise in quattro tabelle (I e III sanzioni maggiori; II e IV sanzioni minori). Per quanto riguarda i medicinali, è stata istituita una nuova tabella dei medicinali che consente la completa continuità nella produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, con particolare riferimento alle prescrizioni dei medicinali per la terapia del dolore e dei medicinali impiegati in corso di trattamento per la disassuefazione degli stati di dipendenza. Le modalità di prescrizione e dispensazione restano pertanto invariate per tutte le terapie con medicinali a base di stupefacenti, restano invariate anche le modalità di gestione dei medicinali da parte degli operatori del settore farmaceutico. Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in cinque tabelle che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la necessità, cioè, ad esempio, quando: - vengono modificate le liste delle sostanze classificate a livello internazionale come stupefacenti o psicotrope - una sostanza diventa oggetto di abuso - qualche nuova droga viene immessa nel mercato clandestino - quando viene registrato un nuovo medicinale ad azione stupefacente o psicotropa. 43 Nelle prime quattro tabelle, collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti, sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale. In modo sintetico le tabelle comprendono: Tabella I Oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone ecc.) Foglie di Coca e derivati Amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs) Allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico - LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina ecc.) Tabella II Cannabis indica Tabella III Barbiturici Tabella IV Benzodiazepine Tabella dei medicinali Nella Tabella dei medicinali sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono 44 distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso. I medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate sono inclusi nell’Allegato III bis. Sezione A - Sono indicati: - i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi; - i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico; - i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica; - i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnoticosedativo ad essi assimilabili. Sezione B - Sono indicati: - i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; - i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione; -i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza. 45 analoghi ad azione Sezione C - Sono indicati: - i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica. Sezione D - Sono indicati: - i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; - i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine; - i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; - in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale. 46 SEZIONE E - Sono indicati: - i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D. 47 TABELLA TIPO DI RICETTA CONDIZIONI PRESCRITTVE E DISPENSATIVE A) e B) Per singola A) Per i medicinali forniti dal ricetta: SSN: Ricetta a ricalco in triplice 1 solo medicinale per copia una cura di durata 1 copia trattenuta dal non superiore a farmacista trenta giorni. 1 copia inviata al SSN (per C) Per singola ricetta medicinali dispensati a carico del SSN o a ricalco: SSN) 2 medicinali diversi 1 copia trattenuta dall’assistito MEDICINALI tra loro o uno stesso o dal proprietario dell’animale o COMPRESI NELLA TAB medicinale in due dal medico veterinario MEDICINALI, SEZ. A dosaggi diversi per un B) Per i medicinali non forniti da COMPRESI I FARMACI massimo di trenta SSN ricetta in duplice copia a DELL’ALLEGATO III giorni di terapia. Il ricalco. BIS - FORME farmacista spedisce 1 copia trattenuta dal PARENTERALI comunque le ricette farmacista contrassegnati con ** che prescrivano un 1 copia trattenuta dall’assistito quantitativo che o dal proprietario dell’animale o superi teoricamente dal medico veterinario. il limite massimo di C) Per i medicinali di cui terapia di trenta all’allegato III bis forniti dal giorni, ove SSN: ricetta rossa con l’eccedenza sia indicazione del TDL (terapia del dovuta al numero di dolore severo) o ricetta a unità posologiche ricalco in triplice copia come per contenute nelle il punto A). confezioni in CONDIZIONI PARTICOLARI La prescrizione del medicinale per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza è effettuata nel rispetto di un piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata. FORMALISMI DEL MEDICO E DEL FARMACISTA MEDICO: Cognome e nome dell’assistito o del proprietario dell’animale - dose prescritta, posologia e modo di somministrazione, numero di confezioni indirizzo e numero telefonico professionali del medico o del veterinario – data, firma e timbro del medico o del veterinario. Il medico/veterinario consegna all’assistito le tre copie della ricetta. Per la prescrizione I Medici chirurghi e i Medici veterinari della terapia del dolore severo, in regime sono autorizzati ad approvvigionarsi SSN, il medico deve riportare sulla ricetta il attraverso auto ricettazione, a codice “ TDL ” ( terapia del dolore severo) e trasportare e a detenere i medicinali indicare la posologia. compresi nell’allegato III bis per uso FARMACISTA: Controllo della correttezza professionale urgente, utilizzando il della prescrizione – apposizione del timbro ricettario in triplice copia a ricalco. Una della farmacia e della data di spedizione – copia della ricetta è conservata dal indicazione del prezzo praticato. Medico chirurgo o dal Medico Per la ricetta a ricalco il Farmacista è veterinario che tiene un registro delle tenuto ad annotare sulla ricetta gli estremi prestazioni effettuate annotandovi le del documento di identità dell’acquirente. movimentazioni, in entrata ed uscita, dei Per i medicinali forniti in ambito SSN il medicinali di cui si è approvvigionato e Farmacista può dispensare in modo che successivamente ha somministrato. frazionato il numero di confezioni Il registro delle prestazioni non è di prescritto, nel termine di validità della modello ufficiale e deve essere ricetta, previa annotazione del numero di conservato per due anni a far data confezioni volta per volta consegnato. dall’ultima registrazione effettuata; le 48 MEDICINALI COMPRESI NELLA TABELLA DEI MEDICINALI, SEZ. B, C, D (compresi i farmaci iscritti nell’ALLEGATO III BIS per le forme farmaceutiche diverse da quella parenterale ). Ricetta da rinnovarsi volta per volta. Per prescrizioni in ambito SSN: ricetta SSN. commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore ai trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore. copie delle auto ricettazioni sono conservate, come giustificativo dell’entrata, per lo stesso periodo del registro. Per singola ricetta BIANCA: nessun limite quali – quantitativo. Prescrizioni in ambito SSN:sono vigenti i limiti quali – quantitativi previsti dalle norme regionali per la prescrizione dei medicinali a carico del SSN (n. 2-3-6 pezzi). La dispensazione, da parte del farmacista, di tali medicinali avviene dietro presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per volta. 49 MEDICO: Nome e cognome dell’assistito – firma del medico – data di compilazione - il medico deve essere identificabile. Per la prescrizione in regime SSN, il medico deve riportare sulla ricetta il codice “ TDL ” ( terapia del dolore severo). FARMACISTA: Il farmacista per la spedizione delle ricette a carico del SSN deve ottemperare ai formalismi previsti (timbro farmacia, data spedizione, esposizione ticket se previsto). Il Farmacista nella spedizione delle ricette bianche contenenti farmaci della TAB. MEDICINALI sez. D solo per i medicinali depenalizzati ai sensi dell’ordinanza ministeriale di giugno 2009 è tenuto ad annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. La ricetta viene conservata per due anni. Il Farmacista non è più tenuto ad inviare comunicazione all’Ordine Provinciale. MEDICINALI COMPRESI NELLA TABELLA MEDICINALI, SEZ. E Ricetta medica ripetibile Per singola ricetta: la prescrizione di 1 confezione (medicinale di origine industriale) consente la ripetibilità della vendita fino a tre volte in trenta giorni. La prescrizione di un numero di confezioni superiore ad 1 esclude la ripetibilità della ricetta. Il Medico non può modificare (in maniera estensiva) la validità e il numero di spedizioni. La ricetta può essere spedita 3 volte in trenta giorni se prescrive una sola confezione MEDICO: Firma del medico – data di compilazione – il medico deve essere identificabile. FARMACISTA: timbro della farmacia, data di spedizione, prezzo praticato per le confezioni dispensate. Il buono acquisto deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della Salute. Con la conversione in legge del D.L. n.36/2014 è stato abolito l’art. 39 del D.P.R. 309/90 con il quale era istituito il bollettario “buoni acquisto”. Attualmente l’unico utilizzabile è quello approvato con D.M. 18.12.2006. Con DM 10 marzo 2006 è stato approvato il ricettario ministeriale unico che con DL 20.03.2014 va utilizzato per la prescrizione di tutti i farmaci compresi nella sezione A della tabella dei medicinali. La validità di tutte le tipologie di ricette indicate è di trenta giorni. Le farmacie aperte al pubblico conservano il registro per due anni dalla data dell’ultima registrazione; i farmacisti delle strutture pubbliche e private accreditate conservano il registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope per dieci anni a far data dall’ultima registrazione (art. 63 del DPR 309/90, come modificato dal massimario di scarto di cui alla DGR 325 del 27.06.2013 ). 50 10. RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n.425 del 08.08.1996 Legge n.405 del 16.11.2001 G.U. n del 17.11.2001 Dgr VIII3776/2006 del 13/12/2006 NOTE AIFA 2006/2007 G.U. n. 7 del 10/01/2007 e successive modificazioni D.Lvo n 219 /del 24.04.2006 G.U. n 142 del 21.06.2006 Nota regionale H1.2007.0003600 del 24/01/2007, H1.2009.0003285 e H1.2009.0002554 Legge n 49 del 21.02.2006 Protocollo per il corretto uso del ricettario unico regionale Ordinanza del 16.06.2009 e successiva integrazione Legge 38/2010 Determinazione N° 937 del 01 dicembre 2010. Determinazione N° 2057 del 28 luglio 2011. G.U. 261 del 8 novembre 2010 DGR n. IX N. 4334 DEL 26/10/12 e successive integrazioni Legge 79/2014 51 11. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI BIF XIV n.6/2007 “Dalle Note specialistiche al Piano Terapeutico AIFA” Assogenerici: biosimilari – la guida. Seconda edizione 2011. - Locatelli e Del Vecchio: biosimilari: aspetti regolatori, medico-legali, di farmacovigilanza e di efficacia e sicurezza clinica. http://www.nefrolombardia.org/Atti/20120221/Biosimilari.pdf - Quaderni della SIF. Giugno 2010 - Agenzia Italiana del farmaco. BIF XV N.3 2008 - Commissione Regionale Farmaco. Regione Emilia Romagna. Dicembre 2011 - Giornale Italiano di Farmacia Clinica. Rivista della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie. 01/2012 - Aifa concept paper. I farmaci biosimilari. Agosto 2012 52 ALL. 1 SCHEDA UNICA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (ADR) (da compilarsi a cura dei medici o degli altri operatori sanitari e da inviare al Responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza) 1. INIZIALI DEL PAZIENTE ڤڤ 2. DATA DI NASCITA 3. SESSO 6. DESCRIZIONE DELLA REAZIONE ED EVENTUALE DIAGNOSI* 4. DATA INSORGENZA REAZIONE * se il segnalatore è un medico 5. ORIGINE ETNICA CODICE SEGNALAZIONE 7. GRAVITA' DELLA REAZIONE: ◊ GRAVE □ DECESSO □ OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPED. □ INVALIDITA' GRAVE O PERMANENTE □ HA MESSO IN PERICOLO DI VITA □ ANOMALIE CONGENITE/ DEFICIT NEL NEONATO ◊ NON GRAVE 8. EVENTUALI ESAMI DI LABORATORIO RILEVANTI PER ADR: riportare risultati e date in cui gli accertamenti sono stati eseguiti 10. AZIONI INTRAPRESE: specificare 9. ESITO ◊ RISOLUZIONE COMPLETA ADR IL __/__/__ ◊ RISOLUZIONE CON POSTUMI ◊ MIGLIORAMENTO ◊ REAZIONE INVARIATA O PEGGIORATA ◊ DECESSO IL __/__/__ □ dovuto alla reazione avversa □ il farmaco può avere contribuito □ non dovuto al farmaco □ causa sconosciuta In caso di sospensione compilare i campi da 16 a 19 ◊ NON DISPONIBILE 53 INFORMAZIONI SUL FARMACO 11. FARMACO(I) SOSPETTO (I) nome della specialità medicinale* A) ________________________________________________________ 12. LOTTO____________________13. DOSAGGIO/DIE ________________________ 14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _________________________________________ 15. DURATA DELL'USO: DAL _______________ AL_______________ B) ________________________________________________________ 12. LOTTO____________________13. DOSAGGIO/DIE ________________________ 14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _________________________________________ 15. DURATA DELL'USO: DAL _______________ AL_______________ C) ________________________________________________________ 12. LOTTO____________________13. DOSAGGIO/DIE ________________________ 14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _________________________________________ 15. DURATA DELL'USO: DAL _______________ AL_______________ * Nel caso di vaccini specificare anche il numero di dosi e/o di richiamo e l’ora della somministrazione 16. IL FARMACO E’ STATO SOSPESO? A: sì / no B: sì / no C: sì / no 17. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE? A: sì / no B: sì / no C: sì / no 18. IL FARMACO E’ STATO RIPRESO? A: sì / no B: sì / no C: sì / no 19. SONO RICOMPARSI I SINTOMI DOPO LA RISOMMINISTRAZIONE? A: sì / no B: sì / no C: sì / no 20. INDICAZIONI O ALTRO MOTIVO PER CUI IL FARMACO È STATO USATO: A: B: C: 21. FARMACO(I) CONCOMITANTE(I), DOSAGGIO, VIA DI SOMMINISTRAZIONE, DURATA DEL TRATTAMENTO 22. USO CONCOMITANTE DI ALTRI PRODOTTI A BASE DI PIANTE OFFICINALI, OMEOPATICI, INTEGRATORI ALIMENTARI, ECC. (specificare): 23. CONDIZIONI CONCOMITANTI PREDISPONENTI (se il farmaco sospetto è un vaccino riportare l'anamnesi ed eventuali vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione) INFORMAZIONI SUL SEGNALATORE 24. QUALIFICA DEL SEGNALATORE 25. DATI DEL SEGNALATORE O MEDICO DI MEDICINA GENERALE O PEDIATRA DI LIBERA SCELTA NOME E COGNOME O MEDICO OSPEDALIERO O FARMACISTA INDIRIZZO O SPECIALISTA O ALTRO TEL E FAX E-MAIL 26. DATA DI COMPILAZIONE 27. FIRMA DEL SEGNALATORE 28. CODICE ASL 29. FIRMA DEL RESPONSABILE DI FARMACOVIGILANZA 54 ALL. 2 PIANO TERAPEUTICO FATTORI DI CRESCITA GRANULOCITARI (EX NOTA 30 e 30 bis) - Determinazione 2 novembre 2010 (GU 18 novembre 2010, n. 270): aggiornamento del “Piano terapeutico AIFA per prescrizione di fattori di crescita granulocitari (ex nota 30 e 30 bis)”, di cui alla determinazione 18 marzo 2009. PIANO TERAPEUTICO AIFA PER PRESCRIZIONE DI FATTORI DI CRESCITA GRANULOCITARI (ex Nota 30 e 30 bis) Centro prescrittore _______________________________________________________________ Medico prescrittore (nome e cognome) _______________________________________________ Tel. __________________ e-mail _____________________________ Paziente (nome e cognome)________________________________________________________ Data di nascita _____________ sesso M _ F _ Codice fiscale ________________________________________ Residente a _______________________________________________ Tel. ________________ Regione _______________________________________________________________________ ASL di residenza ______________________________________________ Prov._____________ Medico di Medicina Generale______________________________________________________ La prescrizione di fattori di crescita granulocitari , originatori e biosimilari, è a carico del SSN per le seguenti condizioni cliniche (barrare la casella corrispondente alla condizione clinica del paziente) _ Trattamento della neutropenia febbrile da chemioterapia (filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim) _ Neutropenia congenita (filgrastim) _ Trapianto di midollo osseo (filgrastim, lenograstim) _ Mobilizzazione di cellule staminali periferiche (filgrastim, lenograstim) _ Neutropenia HIV correlata o correlata ai farmaci antiretrovirali in pazienti pluritrattati che necessitino di farmaci ad azione neutropenizzante (filgrastim) Farmaco prescritto: _ Filgrastim _ Lenograstim _ Pegfilgrastim Dosaggio: ________________ Durata prevista del trattamento: __________________ _ Prima prescrizione _ Prosecuzione della cura Data ___/____/____ Timbro e firma del clinico prescrittore 55 PIANO TERAPEUTICO AIFA PER PRESCRIZIONE SSN DI ERITROPOIETINE (ex Nota 12) Centro prescrittore _______________________________________________________________ Medico prescrittore (nome e cognome) _______________________________________________ Tel. __________________ e-mail _____________________________ Paziente (nome e cognome)________________________________________________________ Data di nascita _____________ sesso M _ F _ Codice fiscale ________________________________________ Residente a _______________________________________________ Tel. ________________ Regione _______________________________________________________________________ ASL di residenza ______________________________________________Prov._____________ Medico di Medicina Generale __________________________________________________________ La prescrizione di eritropoietine, originatori e biosimilari, è a carico del SSN per le seguenti condizioni cliniche: _ Trattamento dell’anemia ( Hb <11 g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL) associata ad IRC in pazienti adulti e in soggetti pediatrici(*) sia in trattamento dialitico sia in trattamento conservativo. Principi attivi: eritropoietina alfa, eritropoietina beta e darbepoetina alfa, eritropoietina zeta. (*) Per darbepoetina sono disponibili dati in età pediatrica solo per pazienti con età >11 anni; _ Trattamento dell’anemia (Hb < 11 g/dL e suo mantenimento tra 11 e 12 g/dL) associata ad IRC in pazienti adulti Principi attivi: Metossipolietileglicole-eritropoetina beta, eritropoietina teta _ Trattamento dell’anemia (Hb <10 g/dL) in pazienti adulti oncologici che ricevono chemioterapia antiblastica; in caso di Hb <8 mg/dL è indicato il ricorso all’emotrasfusione. Principi attivi: eritropoietina alfa, eritropoietina beta e darbepoetina alfa, eritropoietina teta, eritropoietina zeta _ Trattamento per incrementare la quantità di sangue autologo nell’ambito di programmi di predonazione con le limitazioni previste in scheda tecnica. Principi attivi: eritropoietina alfa, eritropoietina beta, eritropoietina zeta 2 Farmaco prescritto: _ eritropoietina alfa _ eritropoietina beta _ darbepoetina alfa _ eritropoietina teta _ eritropoietina zeta _ Metossipolietileglicole-eritropoietina beta Dosaggio: ________________ Durata prevista del trattamento: __________________ _ Prima prescrizione _ Prosecuzione della cura Data ___/____/____ Timbro e firma del clinico prescrittore 56 Bibliografia 1. Furuland H, Linde T, et al. A randomized controlled trial of haemoglobin normalization with epoetin alfa in pre-dialysis and dialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2003;18:353-61 2. Vanrenterghem Y, Bárány P, et al Randomized trial of darbepoetin alfa for treatment of renal anemia at a reduced dose frequency compared with rHuEPO in dialysis patients. Kidney Int. 2002;62:2167-75. 3. Bohlius J; Wilson J; Seidenfeld et al. Recombinant human erythropoietins and cancer patients: updated meta-analysis of 57 studies including 9353 patients. J Natl Cancer Inst. 2006 May 17; 98:708-14. 4. Bohlius J; Wilson J; Seidenfeld et al. Erythropoietin or darbepoetin for patients with cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19; 3. 5. Gombotz H, Gries M, et al. Preoperative treatment with recombinant human erythropoietin or predeposit of autologous blood in women undergoing primary hip replacement. Acta Anaesthesiol Scand. 2000 Jul; 44:737-42. 57