LEGISLAZIONE PSICHIATRICA NOTE SULLA LEGISLAZIONE PSICHIATRICA VIGENTE La legislazione precedente. - La assistenza psichiatrica è stata regolata in Italia, fino al 13 maggio 1978, da un complesso di leggi e decreti, di cui si auspicava da lungo tempo la modificazione. Sostanzialmente le norme in vigore erano quelle raccolte nella pubblicazione a titolo “ Disposizioni e regolamento sui manicomi e sugli alienati, edita dalla Libreria dello Stato, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, n. 2634, nel 1968. La pubblicazione, commissionata dal Ministero dell'Interno, riportava un corpo di leggi costituito da: 1) la legge 14 febbraio 1904, n. 36; 2) il Regio Decreto 16 agosto 1909, n. 615; 3) il Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 704; 4) il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249; 5) la legge 18 marzo 1968, n. 431. L'insieme delle leggi citate, a partire dalla legge del 1904, rifletteva quella che è stata la concezione imperante della malattia mentale fino all'avvento dei primi mezzi di intervento che avessero in qualche modo un effetto curativo. Il termine con cui in tali leggi ci si riferisce ai disturbi psichici è quello di “ alienazione ”. Le norme contenute rispondevano primariamente a esigenze di protezione della cosiddetta “ parte sana ” della società, e di custodia e sorveglianza dei cosiddetti alienati. cioè delle persone disturbate sul piano psichico. Il panorama complessivo dei servizi psichiatrici, costituiti in applicazione delle norme citate, era, ancora di recente, tale, che, nel 1968, veniva salutata come profondamente innovativa la legge che introduceva il concetto di ricovero volontario, a scopo di accertamento e di cura, restituendo al malato mentale almeno una parte dei suoi diritti di individuo malato e di cittadino. Per 64 anni, dunque, è rimasta incombente sul malato mentale la possibilità dell'internamento perpetuo nei manicomi, che veniva decretato (anche senza che fossero commessi illeciti) dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, mentre, parallelamente, l'insieme dei presidi psichiatrici veniva rigidamente tenuto separato, sul piano istituzionale, dal resto della medicina. La revisione della legislazione suddetta, iniziata da molti anni, e stimolata in maniera decisiva da alcune esperienze di psichiatria anti-manicomiale condotte in diverse città d'Italia (per es. Gorizia, Trieste, Arezzo), portava, a conclusione di un iter quanto mai travagliato, alla pubblicazione, nel maggio del '78, della legge 180, di cui forniamo qui una breve esposizione e qualche nota di commento. La Legge 180, 13 maggio 1978. - La legge n. 180, contenente le nuove norme per gli accertamenti e trattamenti sanitari, volontari e obbligatori, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 maggio 1978, n. 133, in anticipo, per EPIDEMIOLOGIA, LEGISLAZIONE, E PSICHIATRIA SOCIALE ragioni contingenti 2, rispetto alla data di pubblicazione della legge sulla Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (più nota come legge di “ Riforma Sanitaria ”). La legge riguarda in prevalenza, ma non esclusivamente, i casi di interesse psichiatrico: riguarda cioè anche i casi di trattamento obbligatorio di malattie non psichiche. La cosa è importante, perché il trattamento obbligatorio viene considerato come un atto sanitario, non di esclusivo significato psichiatrico. Già nel primo articolo si possono cogliere delle significative innovazioni; intanto si stabilisce che di norma tutti “ gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari ”, e che, nei casi previsti, “ possono essere disposti dall'Autorità Sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori ” purché questo avvenga “ nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione ”. Viene quindi introdotta la norma per cui i “ trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale, su proposta motivata di un medico ”, diversamente da quanto era avvenuto fino ad allora: infatti in base al R.D. 16-8-1909 per la esecuzione della legge 14-2-1904, la richiesta di ricovero coatto in Ospedale Psichiatrico doveva, oltre che portare il visto del Sindaco del Comune di abitazione, essere presentata al Pretore o alla Autorità locale di Pubblica Sicurezza. All'articolo 2, che riguarda più specificamente gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale, il Legislatore dispone che “ le cure vengono prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo, e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere ”. Nell'ultimo comma quindi si precisa che il trattamento obbligatorio deve essere “ preceduto dalla convalida della proposta da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica ”. È chiaro in ciò l'intento esplicito del Legislatore di ridurre quantitativamente il numero dei ricoveri per disturbo psichico, attribuendo un crescente spazio all'azione dei servizi territoriali, e alle iniziative di reinserimento sociale, a scapito delle strutture specialistiche di degenza, che vengono chiamate in causa solo in particolari casi. Ancora, si è voluto porre un argine, attraverso il controllo di un medico del servizio pubblico, a possibili abusi dell'istituto del ricovero coattivo. All'articolo 3 viene sancita la competenza del Giudice Tutelare per quel che riguarda la ratifica delle disposizioni di trattamento obbligatorio emesse dal Sindaco. La funzione specifica del Giudice Tutelare, in questi casi, è di tutela del minorato e di controllo della legittimità dell'operato del Sindaco. È significativo notare come compaia in questo contesto la figura del Giudice Tutelare, piuttosto che il Pretore o l'Autorità di Pubblica Sicurezza (che erano chiamati in causa nella legislazione precedentemente in vigore): si è voluto infatti dare spazio, piuttosto che alle disposizioni contro la pericolosità potenziale del malato psichico, alla tutela dei suoi diritti di cittadino in stato di temporanea menomazione. Ancora si dispone, allo stesso articolo, la durata dei ricoveri obbligatori, che viene stabilita in 7 giorni, e che può eventualmente essere prorogata, su proposta motivata del responsabile del servizio di degenza, seguendo una prassi analoga a quella della proposta di ricovero. All'articolo 4 si dispone che “ chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con cui è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio ”, e all'articolo 5 si dispone che “ chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e 2 Le ragioni erano in realtà politiche: l'esigenza cioè di evitare un referendum popolare sulla proposta di abolizione della legge del 1904. LEGISLAZIONE PSICHIATRICA chiunque vi abbia interesse, può proporre, al Tribunale competente per territorio, ricorso contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare ”. Anche queste disposizioni hanno la funzione di garantire il cittadino in stato di supposta malattia mentale da eventuali errori od abusi del medico e dell'Autorità costituita. All'articolo 6 si stabiliscono le modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale. Viene esplicitamente ribadito che “ gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri ”. Si stabilisce quindi che per i casi che comportino la necessità di degenza ospedaliera, le Regioni sono tenute a individuare “ gli Ospedali Generali nei quali ... devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura ”, servizi che “ non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 ”, che “ devono essere ordinati secondo quanto è previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27-III-1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli Ospedali Generali ”, e che “ devono essere collegati, in forma dipartimentale, con gli altri servizi e presidi psichiatrici esistenti sul Territorio ”. È chiaro, in questo articolo, il preciso intendimento del Legislatore di eliminare le situazioni di accentramento dei ricoverati per disturbi psichici (situazioni che riproporrebbero di fatto nuclei analoghi a quelli intorno ai quali si erano costituite le più mastodontiche istituzioni manicomiali, giunte talvolta a contenere diverse migliaia di degenti); si è voluto poi sancire il collegamento anche fisico (all'interno dell'Ospedale Generale) dei servizi psichiatrici di degenza con tutte le altre strutture e servizi sanitari, nonché la necessità di coordinamento e continuità tra il momento ospedaliero dell'intervento psichiatrico e la assistenza ambulatoriale e domiciliare (fondamentale, trattandosi spesso di disturbi cronici o recidivanti). All'articolo 7 si stabilisce il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica: ci si riferisce alle funzioni amministrative già esercitate dalle Province (a riguardo dei manicomi) allorché le Regioni le esercitavano nei confronti di tutti gli altri Ospedali. Sempre allo stesso articolo si sancisce a chiare lettere che “ è in ogni caso vietato costruire nuovi Ospedali Psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di Ospedali Generali, istituire negli Ospedali Generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche ”. È con questo articolo che si decreta formalmente la scomparsa della istituzione manicomiale. Ma non solo. Il divieto viene infatti esteso anche ad altri tipi di strutture di degenza, suscettibili di svilupparsi nel senso di istituzioni di una certa mole, strettamente ancorate a meccanismi burocratici e gerarchici di cui si ritiene opportuno il superamento. L'articolo 8, che riguarda gli infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici, stabilisce che: “ in temporanea deroga ... negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ”. In pratica si stabilisce che è in ogni caso vietato ricoverare qualcuno coattivamente in Ospedale Psichiatrico; che nessun nuovo paziente può essere ricoverato in Ospedale Psichiatrico, neppure volontariamente; che solo i pazienti già ricoverati in passato negli Ospedali Psichiatrici Provinciali possono, se lo vogliono, richiedere il ricovero in Ospedale Psichiatrico, ancora per tutto il periodo che intercorrerà tra l'entrata in vigore della presente legge e lo smantellamento totale degli Ospedali Psichiatrici. EPIDEMIOLOGIA, LEGISLAZIONE, E PSICHIATRIA SOCIALE Con l'articolo 9 della legge 180, vengono conferite al personale medico degli Ospedali Psichiatrici le attribuzioni stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27-III-1969, n. 128 (cioè quelle riguardanti i servizi speciali obbligatori negli Ospedali Generali). Con l'articolo 10 vengono, significativamente, modificati il paragrafo 6 della sezione III, capo I, libro III del Codice Penale (“ Delle Contravvenzioni concernenti la custodia di alienati di mente, di minori o di persone detenute ”) con la soppressione delle parole “ gli alienati di mente ” nel titolo, e con la soppressione di quanto riguarda gli infermi di mente e gli stabilimenti di cura nell'articolo 716 (“ omesso avviso all'Autorità della evasione o fuga di infermi di mente o minori ”). Con l'art. II, infine, vengono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3 bis della legge 14-11-1904, n. 36, concernente “ Disposizione sui manicomi e sugli alienati ”, e successive modificazioni. L'articolo 1 riguardava la custodia e cura nei manicomi delle persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo ... L'articolo 2 riguardava la richiesta di internamento da parte di parenti, tutori, protutori, o di chiunque altro nell'interesse degli infermi e della società; l'autorizzazione, in via provvisoria, del pretore, su presentazione di un certificato medico, e, in via definitiva, del Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero, dopo un periodo di osservazione, all'internamento. L'articolo 3 riguardava il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti, autorizzato con decreto del Presidente del Tribunale. Viene poi abrogato l'articolo 420 del Codice Civile (che riguardava, a proposito dell'internamento definitivo in manicomio, la nomina di un tutore, e la facoltà del Pubblico Ministero di proporre istanza di interdizione del ricoverato). Vengono abrogati inoltre gli articoli 714, 715 e 717 del Codice Penale; riguardavano, rispettivamente, la “ Omessa o non autorizzata custodia in manicomi o in riformatori di alienati di mente o di minori ”, la “ Omessa o non autorizzata custodia privata di alie nati di mente ”, e la “ Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose ” (disposizione quest'ultima che obbligava l'esercente la professione sanitaria alla denuncia all'Autorità anche di persone affette da intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti). Vengono abrogati il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20-III-1967, n. 223. Articolo 2: “ non sono elettori ” 1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente ... ”. Articolo 3: “ Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli Istituti Psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del Tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione ... e fino alla data del loro licenziamento dagli Istituti medesimi ... II Comune ... provvede ... alla relativa cancellazione dalle liste elettorali. Va detto ancora, a proposito del diritto di voto; che, già precedentemente alla pubblicazione della legge 180, grazie alla legge 431 (18-111-68), i ricoverati volontari degli Ospedali Psichiatrici Provinciali (cfr. art. 4) avevano potuto esercitare il diritto di voto a seguito della abolizione della iscrizione nel Casellario Giudiziario (1973). L'articolo 11 ancora stabilisce esplicitamente l'abrogazione di “ ogni altra disposizione incompatibile con la legge 180. La legge 180, che, come dicemmo innanzi, fu pubblicata, per motivi contingenti, scorporata dal testo complessivo delle norma sulla istituzione del servizio sanitario nazionale, ha trovato la sua collocazione nel contesto delle leggi che regolano LEGISLAZIONE PSICHIATRICA l'assistenza sanitaria con la pubblicazione della legge 833, del 23 dicembre 1978 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale ” n. 360, del 28 dicembre 1978). La Legge 833, 23 Dicembre 1978. - La legge 833 del 23-XII-78, meglio conosciuta come “ Testo della riforma sanitaria ”, conferma e ribadisce i concetti introdotti dalla legge 180, esordendo, all'articolo 1 (1 Principi), con l'enunciato che “ La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana ”, che le finalità del servizio sanitario nazionale sono “ la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione ... ”; all'articolo 2 (Gli Obiettivi), si stabilisce che le finalità predette andranno raggiunte attraverso una serie di iniziative, tra cui “ La riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica ” e “ la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo, e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali, in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il ricupero e il reinserimento sociale dei disturbati psichici ”. L'articolo 14 della legge 833 attribuisce all'Unità sanitaria locale, emanazione del Comune, i compiti di “ prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche ”, nonché i compiti di “ assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche, e di riabilitazione ”. Le norme già contenute nella legge 180, precedentemente esposte, si ritrovano nell'articolo 33 (“ Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori ”), nell'articolo 34 (“ Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale ”), nell'articolo 35 (“ Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza ospedaliera per malattia mentale, e tutela giurisdizionale ”). La lettera della legge 833 presenta alcune significative aggiunte rispetto alla legge 180: intanto all'articolo 33 si dispone che “ l'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ... ”. Quindi, a proposito della costituzione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, si stabilisce che i reparti di degenza debbano essere dotati di un numero di posti letto fissato dal piano sanitario regionale (la legge 180 fissava in termini vincolanti il numero massimo di 15 posti letto). Infine, all'articolo 64 del titolo 111 (Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica), si stabilisce che la Regione “ disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici. . ., e la diversa utilizzazione delle strutture ... ; si fissa al 31 dicembre 1980 il termine di scadenza della deroga temporanea che consente, per il momento, il ricovero volontario in Ospedale Psichiatrico di pazienti che già vi fossero stati ammessi prima del 16-V-78; a proposito della istituzione dei nuovi servizi psichiatrici, si dispone l'utilizzazione del personale dei servizi psichiatrici pubblici (a differenza di quanto contenuto nella legge 180, che prevedeva solamente l'utilizzazione del personale già addetto agli Ospedali Psichiatrici Provinciali). Infine si stabilisce che spetta agli enti Regione provvedere “ all'aggiornamento ed alla riqualificazione del personale infermieristico, nelle previsione del superamento degli Ospedali Psichiatrici e in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale ... ”. Norme pratiche per i trattamenti sanitari obbligatori. - Come si è detto nell'ambito della esposizione delle leggi 180 e 833, i trattamenti specialistici psichiatrici sono ordi- EPIDEMIOLOGIA, LEGISLAZIONE, E PSICHIATRIA SOCIALE nariamente volontari e vengono effettuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali (cioè dagli ambulatori e dalle équipes competenti per ciascuna unità territoriale o comprensorio). Poiché la facoltà di disporre un trattamento sanitario contro la volontà del paziente spetta al Sindaco (art. 33, legge 833), nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale, il medico che, nel corso dell'esercizio delle sue funzioni, rilevi in un paziente “ alterazioni psichiche tali da richiedere interventi urgenti ”; che, interrogato in proposito il paziente, riceva da questi l'esplicito rifiuto di sottoporsi alle cure necessarie; che giudichi non vi sia la possibilità di ad ottare tempestivamente misure terapeutiche adeguate in un ambito extra ospedaliero (art. 34) ha la facoltà 3 di stilare una proposta di Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.), in condizioni di degenza ospedaliera, indirizzata al Sindaco del luogo di residenza del paziente, esponendo le motivazioni della proposta stessa (cioè i disturbi riscontrati, il rifiuto delle cure proposte, l'insufficienza delle misure terapeutiche extra ospedaliere). Il paziente andrà indirizzato (di solito mediante autolettiga ), al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura competente per territorio (S.P.D.C.) solitamente ubicato presso l'Ospedale Generale di zona), presso il quale spetterà al Medico del Servizio Pubblico esaminare la situazione del paziente e disporre l'eventuale convalida della proposta di Trattamento Sanitario Obbligatorio. Il vero e proprio provvedimento di T.S.O. sarà emanato, nel caso, dal Sindaco, il quale provvederà, entro 48 ore, a notificare il provvedimento al Giudice Tutelare competente per Territorio. II Giudice Tutelare, a sua volte, raccolte le necessarie informazioni, provvederà entro 48 ore a ratificare o sospendere il provvedimento di T.S.O. (art. 35). I Trattamenti Sanitari Obbligatori hanno durata ordinaria di 7 giorni, trascorsi i quali può essere richiesta la proroga con modalità pressoché analoghe a quella della richiesta di ricovero. Ci sembra utile ancora sottolineare come siano previsti dalle leggi citate, provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio anche per casi che non siano di pertinenza psichiatrica: - a rigor di logica la prassi dovrebbe essere simile, ma, a differenza che per i casi di malattia mentale, il legislatore non ha fatto seguire norme che indichino modalità precise di esecuzione del provvedimento, strutture o servizi deputati alla presa in carico del caso, eventuali figure deputate ai controlli specifici secondo il tipo di patologia. 3 In realtà bisognerebbe forse dire che “ ha il dovere ” o che “ è tenuto ” in quanto una situazione di inadempienza potrebbe configurare il reato di omissione di soccorso.