LA GIUNTA COMUNALE Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visti i pareri, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del dirigente del servizio interessato e del dirigente della ragioneria, come da scheda allegata; Visto l’art. 48 del D. Lgs 267/00; Con voto unanime espresso nelle forme e nei modi di legge; DELIBERA Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti 1) di autorizzare il Comune di Pescara a proporre appello dinanzi alla Corte di Appello de L’Aquila avverso la sentenza n. 2051/06 emessa dal Tribunale di Pescara sez. Lavoro nella causa vertita tra la sig. Macchiarola Anna/Comune di Pescara affidando la rappresentanza e la difesa dell’Ente all’avv. Lorena Petaccia dell’Avvocatura Comunale ed eleggendo domicilio a L’Aquila presso lo studio Legale Frasca in via XX Settembre n. 10; 2) di precisare che la presumibile spesa a titolo di acconto di € 300,00 occorrente per la domiciliazione a L’Aquila è prevista nel Bilancio di Previsione 2006 al tit. 1 – funz. 01 – serv. 08 – int. 03 “Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune ecc.” (cod. 1010803 – Cap. 238000– P.I. n.296/06) e sarà successivamente impegnata con determinazione dirigenziale. 3) i diritti relativi alle competenze professionali sono calcolati nella misura minima. Indi LA GIUNTA COMUNALE Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso dichiara la presente immediatamente eseguibile. RELAZIONE Allegato alla deliberazione n. del Con sentenza n. 2051/06 del 26.09.06 depositata il 16.10.06 il Tribunale di Pescara Sez. Lavoro così ha deciso la controversia Macchiarola Anna / Comune di Pescara – N.R.G. 2474/03: ”Dichiara il difetto di giurisdizione dell’adito giudice ordinario con riferimento alle pretese di parte ricorrente relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998. Dichiara la computabilità del valore economico delle c.d. “Concessioni di viaggio” nel trattamento retributivo in godimento del ricorrente all’atto del trasferimento del medesimo dalle Ferrovie dello Stato alle dipendenze dell’Amministrazione convenuta, ai sensi del D.P.C.M. n. 325/88. Condanna l’Amministrazione convenuta alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle differenze retributive a tale titolo maturate nel quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, L. n. 324/1994. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà. Condanna l’Ente convenuto alla rifusione della rimanente metà, che liquida in € 500,00, di cui € 300,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.”” Il presente appello trae origine dalla causa di lavoro instaurata dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig. Macchiarola Anna già alle dipendenze delle FF.SS. e transitata alle dipendenze dell’Ente Comunale in applicazione alla procedura di mobilità disciplinata dalla L. 554/88. Lal ricorrente adiva il Giudice del Lavoro convenendo in giudizio il Comune di Pescara affinchè si accertasse la natura retributiva delle c.d. “concessioni di viaggio” e si condannasse l’Ente convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data del trasferimento con accessori di legge. Il Comune di Pescara si costituiva (giusta delibera di G.C. n. 150 del 19.02.04) eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice onorario; la carenza di legittimazione passiva; l’infondatezza della domanda nel merito; la prescrizione estintiva quinquennale di parte del medesimo credito. La sentenza di cui sopra, emessa dal Tribunale di Pescara, appare ingiusta ed infondata anche in considerazione di una nota di chiarimenti del 3.04.06 della direzione generale delle stesse Ferrovie dello Stato (acquisita solo di recente da questo Ente). In tale nota si precisa che la normativa di riferimento – che prevede il beneficio in favore del personale transitato dalle FF.SS. ad altre Amministrazioni dello Stato - deve intendersi in senso stretto e, pertanto, non può essere riferita ad Enti Pubblici ed Autonomie Locali. Altresì, pare dubbia la possibilità di computare il beneficio in questione nell’ambito del trattamento economico di cui era garantito il mantenimento ex art. 5 D.P.C.M. n. 325/98, poiché il beneficio in questione al momento del passaggio dalle Ferrovie al Comune non aveva natura retributiva e né sussistevano criteri per la determinazione del relativo valore. La sentenza oggetto del presente appello si palesa quindi ingiusta ed infondata per i motivi sopra indicati e, pertanto, si rende necessario proporre appello dinanzi alla Corte di Appello de L’Aquila per la sua riforma ed annullamento, affidando la rappresentanza e la difesa dell’Ente all’avv. Lorena Petaccia dell’Avvocatura Comunale, eleggendo domicilio all’Aquila. Pescara, 29.11.2006