LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
Visti i pareri, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del dirigente
del servizio interessato e del dirigente della ragioneria, come da scheda allegata;
Visto l’art. 48 del D. Lgs 267/00;
Con voto unanime espresso nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti
1) di autorizzare il Comune di Pescara a proporre appello dinanzi alla Corte di
Appello de L’Aquila avverso la sentenza n. 2051/06 emessa dal Tribunale di
Pescara sez. Lavoro nella causa vertita tra la sig. Macchiarola Anna/Comune
di Pescara affidando la rappresentanza e la difesa dell’Ente all’avv. Lorena
Petaccia dell’Avvocatura Comunale ed eleggendo domicilio a L’Aquila presso
lo studio Legale Frasca in via XX Settembre n. 10;
2) di precisare che la presumibile spesa a titolo di acconto di € 300,00
occorrente per la domiciliazione a L’Aquila è prevista nel Bilancio di
Previsione 2006 al tit. 1 – funz. 01 – serv. 08 – int. 03 “Spese per liti ed atti a
difesa delle ragioni del Comune ecc.” (cod. 1010803 – Cap. 238000– P.I.
n.296/06) e sarà successivamente impegnata con determinazione
dirigenziale.
3) i diritti relativi alle competenze professionali sono calcolati nella misura
minima.
Indi
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso dichiara la
presente immediatamente eseguibile.
RELAZIONE
Allegato alla deliberazione n.
del
Con sentenza n. 2051/06 del 26.09.06 depositata il 16.10.06 il Tribunale di
Pescara Sez. Lavoro così ha deciso la controversia Macchiarola Anna / Comune
di Pescara – N.R.G. 2474/03:
”Dichiara il difetto di giurisdizione dell’adito giudice ordinario con riferimento alle
pretese di parte ricorrente relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998.
Dichiara la computabilità del valore economico delle c.d. “Concessioni di viaggio”
nel trattamento retributivo in godimento del ricorrente all’atto del trasferimento del
medesimo dalle Ferrovie dello Stato alle dipendenze dell’Amministrazione
convenuta, ai sensi del D.P.C.M. n. 325/88.
Condanna l’Amministrazione convenuta alla corresponsione in favore della parte
ricorrente delle differenze retributive a tale titolo maturate nel quinquennio
anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, L.
n. 324/1994.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà.
Condanna l’Ente convenuto alla rifusione della rimanente metà, che liquida in €
500,00, di cui € 300,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come
per legge.””
Il presente appello trae origine dalla causa di lavoro instaurata dinanzi al
Tribunale di Pescara dalla sig. Macchiarola Anna già alle dipendenze delle
FF.SS. e transitata alle dipendenze dell’Ente Comunale in applicazione alla
procedura di mobilità disciplinata dalla L. 554/88. Lal ricorrente adiva il Giudice
del Lavoro convenendo in giudizio il Comune di Pescara affinchè si accertasse la
natura retributiva delle c.d. “concessioni di viaggio” e si condannasse l’Ente
convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data del
trasferimento con accessori di legge.
Il Comune di Pescara si costituiva (giusta delibera di G.C. n. 150 del 19.02.04)
eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice onorario; la carenza di
legittimazione passiva; l’infondatezza della domanda nel merito; la prescrizione
estintiva quinquennale di parte del medesimo credito.
La sentenza di cui sopra, emessa dal Tribunale di Pescara, appare ingiusta ed
infondata anche in considerazione di una nota di chiarimenti del 3.04.06 della
direzione generale delle stesse Ferrovie dello Stato (acquisita solo di recente da
questo Ente). In tale nota si precisa che la normativa di riferimento – che prevede
il beneficio in favore del personale transitato dalle FF.SS. ad altre
Amministrazioni dello Stato - deve intendersi in senso stretto e, pertanto, non può
essere riferita ad Enti Pubblici ed Autonomie Locali. Altresì, pare dubbia la
possibilità di computare il beneficio in questione nell’ambito del trattamento
economico di cui era garantito il mantenimento ex art. 5 D.P.C.M. n. 325/98,
poiché il beneficio in questione al momento del passaggio dalle Ferrovie al
Comune non aveva natura retributiva e né sussistevano criteri per la
determinazione del relativo valore.
La sentenza oggetto del presente appello si palesa quindi ingiusta ed infondata
per i motivi sopra indicati e, pertanto, si rende necessario proporre appello
dinanzi alla Corte di Appello de L’Aquila per la sua riforma ed annullamento,
affidando la rappresentanza e la difesa dell’Ente all’avv. Lorena Petaccia
dell’Avvocatura Comunale, eleggendo domicilio all’Aquila.
Pescara, 29.11.2006