Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del
dirigente del servizio interessato e del Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata;
Visto l’art. 48 del D. Lgs 267/00;
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti, accertata,
a seguito dell’assistenza giuridico – amministrativa, svolta dal Segretario
Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge.
DELIBERA
1) di resistere al giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Pescara
da B & B soc. Coop. r.l. in persona del legale rappresentante p.t. sig.
Bassano Mirza, per opposizione avverso verbale elevato dalla polizia
municipale di Pescara in data 19.10.07 n. 485842/2007/V per violazione
dell’art. 23 n. 4/11 del c.d.s. con il quale è stato intimato il pagamento
della somma di € 370,00 oltre spese di notifica;
La
2) di affidare la rappresentanza e la difesa dell’Ente all’avv. Marco De
Flaviis dell’Avvocatura Comunale;
3) di rinviare a successivo provvedimento e cioè a definizione del
procedimento giudiziario l’impegno dell’eventuale spesa al momento non
quantificabile;
Indi
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la
presente immediatamente eseguibile.
RELAZIONE
Allegato alla deliberazione n.
del
La soc. B & B soc. coop. r.l. in persona del legale rappresentante p.t. sig.
Bassano Mirza, con sede in Montesilvano (PE) alla via Di Giovanni n. 14, ha
citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pescara il Comune di Pescara
per opposizione avverso verbale di contestazione n. 485842/2007/V elevato
dalla P.M. di Pescara per violazione dell’art. 23 c. 4 e 11 del c.d.s. con il quale è
stato intimato il pagamento della somma di€ 370,00 oltre spese di notifica,
poiché “effettuava pubblicità non luminosa in conto terzi a mezzo del veicolo
Piaggio Ape tg. X2ZMS5 lungo via N. fabrizi n. 205 con cartelli pubblicitari
reclamizzanti il marchio “Pedra Rodriguez Italia” effettuando una sosta non di
servizio dello stesso, infatti l’inizio della sosta era accertata alle ore 8,20 del
19.10.07 dai verbalizzanti, ed il verbale era elevato alle ore 11,25 del 19.10.07
trasformato così in veicolo in impianto pubblicitario privo della prescritta
autorizzazione da parte dell’Ente Proprietario della Strada”.
Parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per plurime
ragioni ed in particolare perché la sanzione elevata dagli agenti della P.M. fa
riferimento ad una normativa del tutto diversa da quella contestata.
Per quanto sopra l’istante chiede al Giudice di Pace adito di dichiarare nullo il
verbale di accertamento, previa sospensione del provvedimento impugnato;
con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CAP.
Il ricorso appare privo di fondamento per cui si rende opportuno opporre
resistenza ed affidare la rappresentanza e la difesa dell’Ente all’avv. Marco De
Flaviis dell’Avvocatura Comunale.