LA GIUNTA COMUNALE Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visti i pareri, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del dirigente del servizio interessato e del dirigente della ragioneria, come da scheda allegata; Visto l’art. 48 del D. lgs 267/00 Con voto unanime espresso nelle forme e nei modi di legge; DELIBERA Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti 1) di resistere al ricorso proposto dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione dalla soc. PUBLI ROTORCINQUE srl in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante Marrocco Gianfranco con sede in Città S. Angelo (PE), per la cassazione della sentenza n. 285/04 emessa dal Giudice di Pace di Pescara il 19.02.04 e depositata il 9.3.2004, e non notificata, resa tra le parti nel procedimento distinto dal n. 667/03 R.G., affidando la rappresentanza e la difesa dell’Ente all’avv. Giulio Cerceo con studio in Pescara alla Via G. D’Annunzio n. 142 ed eleggendo domicilio presso lo studio dell’avv. Nino Paolantonio con studio in Roma Via Principessa Clotilde n. 2; 2) di precisare che la presumibile spesa iniziale, a titolo di acconto di € 3000,00 occorrente per la prestazione del legale esterno e per la domiciliazione a Roma, è finanziata nel Bilancio di Previsione 2004, al tit. 1 – Funz. 01 – serv. 08 – Int. 08 “Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune ecc. (cod. 1010808 – cap. 239500 – P.I. n. 217/04 e sarà successivamente impegnata con determinazione dirigenziale; Indi LA GIUNTA COMUNALE Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la presente immediatamente eseguibile. RELAZIONE Allegato alla deliberazione n. del La Soc. Publi Rotorcinque srl in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante Marrocco Gianfranco, con sede in Città Sant’Angelo (PE) proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, contro questo Comune per opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione di pagamento nn. 50/51/52/56/57/58/59/60/61/62/63 del 21.01.03 e nn. 80/81/82/83 del 27.01.03 emesse dal Sindaco del Comune di Pescara, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di € 211, 74 ciascuna, per un totale di € 3.176,10. Tali ingiunzioni, sono state emesse a seguito di verbali redatti dalla P.M. di Pescara per violazione dell’art. 17, comma 4 e 59, comma 2 del Regolamento Comunale per l’imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni poiché … “in data imprecisata, e comunque nei giorni precedenti al rilievo del servizio pubbliche affissioni ha provveduto a far esporre abusivamente un cartello pubblicitario”. Il Giudice di Pace a definizione del giudizio, con sentenza n. 285/04 ha respinto il ricorso ed ha confermato le ordinanze ingiunzioni del Sindaco del Comune di Pescara impugnate, ed ha condannato l’opponente al rimborso delle spese di lite in favore del Comune resistente nella misura di € 550,00. Avverso tale decisione la società Publi Rotorcinque srl in persona del sig. Marrocco Gianfranco, con atto notificato in data 18.06.04 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e la revoca degli effetti della convalida dei provvedimenti emessi dal Sindaco del Comune di Pescara. Con vittoria delle spese processuali dell’odierno ricorso e del precedente grado di giudizio. Il ricorso appare privo di fondamento, in quanto la sentenza impugnata è legittima ed immune dalle censure sollevate dal ricorrente, per cui si rende opportuno opporre resistenza e, considerato che, all’attualità, è in servizio presso il Settore Avvocatura un solo avvocato oltre la sottoscritta Dirigente, si propone, pertanto, di affidare la rappresentanza e la difesa dell’Ente, ad un professionista legale esterno, patrocinante in Cassazione, prevedendo la domiciliazione in Roma, presso lo studio dell’avv. Nino Paolantonio, Via Principessa Clotilde n. 2. Pescara, 23.07.2004