TITOLO I - PRINCIPI GENERALI - Università degli Studi di Firenze

ATTO AZIENDALE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CAREGGI
25 LUGLIO 2003
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO
ARTICOLO 2 - NATURA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
ARTICOLO 3 - DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E LOGO
ARTICOLO 4 - MISSIONE ISTITUZIONALE
ARTICOLO 5 - CARTA DEI SERVIZI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 6 - TUTELA DELL’UTENZA
ARTICOLO 7 - LE PARI OPPORTUNITA’
ARTICOLO 8 - LE RELAZIONI SINDACALI
TITOLO II - FINANZIAMENTO E PATRIMONIO AZIENDALE
ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTO
ARTICOLO 10 - IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
ARTICOLO 11 - IL PATRIMONIO MOBILIARE
ARTICOLO 12 - DONAZIONI E LASCITI
ARTICOLO 13 - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
ARTICOLO 14 - PARTECIPAZIONE DI REGIONE ED UNIVERSITA’ E COMPARTECIPAZIONE AI
RISULTATI DI GESTIONE DELL’AZIENDA
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TITOLO III - ASSETTO ISTITUZIONALE
ARTICOLO 15 - GLI ORGANI DELL’AZIENDA
ARTICOLO 16 - L’ORGANO D’INDIRIZZO
ARTICOLO 17 - IL DIRETTORE GENERALE
ARTICOLO 18 - DELEGA DI FUNZIONI
ARTICOLO 19 - IL COLLEGIO SINDACALE
ARTICOLO 20 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ARTICOLO 21 - IL DIRETTORE SANITARIO
ARTICOLO 22 - IL COLLEGIO DI DIREZIONE
ARTICOLO 23 - IL CONSIGLIO DEI SANITARI
ARTICOLO 24 - LO STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLA DIREZIONE SANITARIA
ARTICOLO 25 - IL SERVIZIO INFERMIERISTICO
ARTICOLO 26 - IL SERVIZIO TECNICO-SANITARIO
ARTICOLO 27 - IL PRESIDIO OSPEDALIERO
ARTICOLO 28 - I COMITATI ETICI
TITOLO IV - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
ARTICOLO 29 - PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI INTERNI
ARTICOLO 30 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
ARTICOLO 31 - IL COLLEGIO TECNICO ED I COLLEGI TECNICI DI SPECIALITA’
ARTICOLO 32 - IL COMITATO DEI GARANTI
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TITOLO V - FUNZIONI GESTIONALI
ARTICOLO 33 - PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE E FINALITA’
ARTICOLO 34 - LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
ARTICOLO 35 - IL PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO INTEGRATO (P.A.O.I.)
ARTICOLO 36 - IL BUDGET
ARTICOLO 37 - LA RELAZIONE SANITARIA AZIENDALE
ARTICOLO 38 - LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE GENERALE
ARTICOLO 39 - I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 40 - LE FUNZIONI OPERATIVE
PARTE A - LE STRUTTURE FUNZIONALI
ARTICOLO 41 - I DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI INTEGRATI– LE FUNZIONI
ARTICOLO 42 - I DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI INTEGRATI- ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 43 - ORGANISMI DIPARTIMENTALI
ARTICOLO 44 - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO AZIENDALE INTEGRATO
ARTICOLO 45 - IL COMITATO DI DIPARTIMENTO
ARTICOLO 46 - IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SANITARI DI DIPARTIMENTO
ARTICOLO 47 - IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DEL DIPARTIMENTO.
ARTICOLO 48 - IL RESPONSABILE INFERMIERISTICO DI DIPARTIMENTO ED IL RESPONSABILE
TECNICO-SANITARIO
ARTICOLO 49 - LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DIPARTIMENTALE (S.O.D.).
ARTICOLO 50 - I CLUSTER
ARTICOLO 51 - LE AREE FUNZIONALI OMOGENEE
ARTICOLO 52 - LE AREE TECNICHE E AMMINISTRATIVE
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PARTE B - LE STRUTTURE PROFESSIONALI
ARTICOLO 53 - LE UNITA’ PROFESSIONALI (U.PR.)
ARTICOLO 54 - LE MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLE UNITA’ PROFESSIONALI.
ARTICOLO 55 - PARTECIPAZIONE DELLE U.PR. ALLA DIREZIONE AZIENDALE
TITOLO
VII
-
PRINCIPI
DI
PARTECIPAZIONE
DEL
PERSONALE
DELL’UNIVERSITA’ ALLE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI E DEL S.S.N. ALLE
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ARTICOLO 56 - DOTAZIONE ORGANICA ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE
ARTICOLO 57 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALL’ATTIVITA’
ASSISTENZIALE
ARTICOLO 58 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE IN FORMAZIONE ALL’ATTIVITA’
ASSISTENZIALE
ARTICOLO 59 - IMPEGNO SERVIZIO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO
ARTICOLO 60 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE S.S.N. ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
ARTICOLO 61 - L’ATTIVITA’ DI RICERCA
ARTICOLO 62 - IL COMITATO SCIENTIFICO PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA
TITOLO VIII - NORME INTEGRATIVE E NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 63 - I REGOLAMENTI INTEGRATIVI ED APPLICATIVI
ARTICOLO 64 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 65 - LA FASE DI PRIMA ATTUAZIONE.
ARTICOLO 66 - STATO DI FUNZIONAMENTO E RELAZIONE FINANZIARIA
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STATUTO
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il presente Statuto disciplina, in conformità con le leggi vigenti e con la missione istituzionale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda.
Lo Statuto assume quale compito prioritario quello di individuare lo specifico modello organizzativo e funzionale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, rinviandosi, per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto o dai suoi regolamenti attuativi, alle disposizioni contenute nelle leggi vigenti e facendo salve le norme dei
contratti collettivi di lavoro.
ARTICOLO 2 - NATURA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia
imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
Essa è azienda ospedaliera integrata con l’Università degli Studi di Firenze (d’ora in poi, semplicemente Università)
e si caratterizza per l’attività assistenziale e per quelle d’alta specializzazione di rilievo nazionale.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi svolge in modo unitario ed inscindibile funzioni di assistenza,
didattica e ricerca, costituendo al tempo stesso elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, ed in
particolare del Servizio Sanitario della Regione Toscana, nell’ambito del quale concorre al raggiungimento della
tutela globale della salute, e del Sistema Universitario, nell’ambito del quale concorre al raggiungimento delle sue
finalità didattiche e di ricerca.
ARTICOLO 3 - DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E LOGO
L’Azienda assume il nome di «Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi», di seguito denominata A.O.U.C..
La sede legale è in Firenze, Viale Pieraccini n. 17. Il logo aziendale è quello risultante dall’allegato 1 al presente
atto, a costituirne parte integrante e sostanziale.
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ARTICOLO 4 - MISSIONE ISTITUZIONALE
L’obiettivo fondamentale dell’A.O.U.C. è il raggiungimento del più elevato livello di risposta alla domanda di
salute, intesa come recupero e mantenimento della salute fisica, psichica e sociale, in un processo che includa in
modo inscindibile la didattica, intesa come strumento di costruzione e miglioramento delle competenze degli
operatori e dei soggetti in formazione, e la ricerca volta al continuo progresso delle risorse cliniche e biomediche. Al
raggiungimento di tale obiettivo concorrono tutte le competenze scientifiche e cliniche della Facoltà di Medicina e
Chirurgia e quelle del Servizio Sanitario.
L’A.O.U.C., perché nuova espressione originale dell’integrazione di due distinti ordinamenti (Servizio Sanitario
Regionale e Università), assume un modello organizzativo dinamico nel quale la specificità di ciascun operatore è
definita dall’insieme degli obiettivi dell’azienda, a prescindere dal sistema giuridico di provenienza.
L’A.O.U.C. adotta come metodo fondamentale quello della programmazione basata sulle risorse disponibili,
costruita in base agli indirizzi programmatici della Regione Toscana, dell’Università e della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, ciascuna per quanto di propria competenza. Tali indirizzi vanno a costituire l’insieme dei vincoli entro i
quali deve essere elaborata la programmazione aziendale, con la conseguente necessità di uniformare la cadenza e la
durata degli atti di programmazione medesimi. I principi di programmazione saranno contenuti nel piano aziendale
ospedaliero integrato di cui all’art. 35 del presente Statuto.
L’A.O.U.C. individua, alla luce dei suesposti principi, quali elementi costitutivi della propria missione istituzionale:
- improntare la propria attività al principio della centralità della persona in tutte le sue caratteristiche, fisiche,
psichiche e sociali;
- improntare i processi alla cultura della prevenzione e della tutela della salute;
- valorizzare l’appropriatezza delle prestazioni e mantenere il tempo d’attesa per la loro fruizione entro limiti che
non ne inficino l’efficacia;
- utilizzare criteri etici nella scelta dei livelli appropriati d’assistenza e nella valutazione delle attività;
- perseguire nel modo più efficace l’assenza di dolore nelle fasi di cura a tutela della qualità della vita e della dignità
della persona;
- rendere disponibili percorsi assistenziali preferenziali alle categorie di cittadini più deboli o affetti da disabilità o
patologie croniche di particolare gravità;
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- favorire un rapporto con i cittadini improntato alla trasparenza;
- dare rilievo ai processi di comunicazione verso i cittadini, i soggetti in formazione e gli operatori, al fine di
accrescere la condivisione dei valori etici e degli obiettivi dell’Azienda;
- diffondere tra i propri utenti l’informazione, anche di natura bioetica, al fine di favorirne l’autonomia decisionale;
- basare lo sviluppo delle proprie attività su programmi di ricerca finalizzati all’acquisizione d’informazioni utili a
migliorare i percorsi assistenziali anche formulando linee guida e definendo indicatori, in particolare d’esito, delle
attività cliniche, nell’ottica della valutazione delle metodologie e delle attività sanitarie;
- valorizzare il ruolo di tutti i professionisti nel governo clinico dell’Azienda;
- dare risposta appropriata nel percorso assistenziale al fabbisogno di conoscenze e competenze relative ai diversi
obiettivi formativi della Facoltà di Medicina e Chirurgia e sviluppare adeguati percorsi formativi costruiti sulla
centralità del soggetto in formazione;
- sviluppare un’offerta formativa per il proprio personale dipendente e convenzionato e per altri soggetti anche
esterni all’A.O.U.C.;
- promuovere tutti i possibili processi tesi a garantire la sicurezza dello studio e del lavoro nel contesto della propria
attività e di quella che, comunque, si svolge nel proprio ambito;
- attribuire un ruolo, nella programmazione aziendale, al metodo del confronto con gli enti locali, le organizzazioni
sindacali del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università, le associazioni di tutela dei cittadini e degli utenti, le
associazioni del volontariato.
Le attività possono essere svolte anche mediante modelli di sperimentazione o innovazione gestionale, con facoltà di
costituzione di soggetti giuridici autonomi nell’ambito dei poteri riconosciuti dall’ordinamento, da attuarsi con
riferimento ad obiettivi specifici, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell’azione dell’Azienda.
L’A.O.U.C. individua, coerentemente con gli atti di programmazione regionale, l’Area Vasta quale dimensione di
riferimento di tutte le proprie attività attraverso atti di concertazione d’Area Vasta, sia a contenuto programmatico,
sia operativo anche mediante la partecipazione a strutture a valenza interaziendale. Nell’ambito di quanto sopra è
compreso il decentramento didattico e formativo.
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ARTICOLO 5 - CARTA DEI SERVIZI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’A.O.U.C. organizza tutti i servizi che eroga in modo da garantire all’utenza, compatibilmente con le risorse
disponibili, la fruizione di percorsi assistenziali appropriati e tempestivi, in corrispondenza con i bisogni accertati, e
conformando la propria organizzazione al raggiungimento di tale obiettivo primario, così da assicurare a tutti coloro
che ne hanno diritto, in condizioni di parità sostanziale e formale, i livelli uniformi di assistenza previsti negli atti di
programmazione, nel rispetto dei fondamentali principi di imparzialità, di continuità dell’assistenza, di diritto di
scelta e di partecipazione.
In applicazione dei suesposti principi, l’Azienda appronta idonee strutture d’assistenza sanitaria di ricovero ed
ambulatoriale, d’accoglienza, d’informazione, d’assistenza sociale e religiosa, con le modalità disciplinate dalla
propria Carta dei Servizi.
ARTICOLO 6 - TUTELA DELL’UTENZA
L’A.O.U.C. garantisce e tutela i diritti dell’utente alla riservatezza, con particolare riferimento alle notizie di natura
sanitaria, in conformità alla normativa vigente.
Ferme restando le forme di tutela giurisdizionale contro atti, attività e comportamenti, attivi o omissivi, limitativi del
diritto alle prestazioni di natura sanitaria, gli utenti o chi ne sia legittimato in loro vece, possono presentare esposti,
denunce, reclami, opposizioni, osservazioni nelle forme e con le modalità previste dalla Carta dei Servizi
dell’Azienda e dal Regolamento Aziendale di Tutela.
L’A.O.U.C. garantisce e tutela i diritti degli utenti sia con riferimento alla partecipazione sia in ordine all’accesso
alla documentazione, nelle forme e con le modalità previste nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal Regolamento
Aziendale sul diritto d’accesso.
Infine, l’Azienda, in ossequio ed in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni., della legge citata n. 241/1990 e
della L.R.T. 22/2000, istituisce una specifica struttura organizzativa, cui sono attribuite le competenze in materia di
rapporti con l’utenza e di partecipazione del cittadino.
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ARTICOLO 7 – LE PARI OPPORTUNITA’.
L’azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi è impegnata a garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso agli impieghi, alle posizioni organizzative e per il trattamento economico. A tal fine è impegnata a favorire
l’attivazione di strumenti atti a verificare, monitorare e risolvere le problematiche connesse alla corretta
realizzazione delle pari opportunità aziendali.
ARTICOLO 8 – LE RELAZIONI SINDACALI.
In relazione a quanto previsto dagli Artt. 9 e 40 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e
dall’art. 6 comma 4 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena del
22/4/2002, nonché dei contratti nazionali di lavoro per il comparto, per l’area dirigenziale medica e per l’area
dirigenziale non medica, ritenendo essenziale un corretto e positivo rapporto con le organizzazioni sindacali
rappresentative del personale del S.S.N. e dell’Università, l’Azienda assicura alle stesse organizzazioni il pieno
rispetto dei principi della partecipazione che si estrinseca con l’informazione, la consultazione, la concertazione e la
contrattazione demandata in sede decentrata aziendale.
Nella delegazione di parte pubblica, è garantita la partecipazione di una rappresentanza dell’Amministrazione
Universitaria.
Ogni dirigente attraverso i competenti organi aziendali è tenuto a fornire alle OO.SS. adeguate informazioni sui
provvedimenti e sugli atti di gestione assunti relativamente alle materie contenute nell'accordo aziendale sulle
relazioni sindacali, rientranti nelle competenze professionali della struttura organizzativa di cui è responsabile.
La delegazione trattante e tutte le funzioni a lei demandate sono garantite direttamente dalla direzione aziendale.
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TITOLO II – FINANZIAMENTO E PATRIMONIO AZIENDALE
ARTICOLO 9 – FINANZIAMENTO
Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall’A.O.U.C. concorrono le risorse messe a disposizione
dall’Università degli Studi di Firenze e dal Fondo Sanitario Regionale.
Saranno, in particolare, trasferiti, in seguito a specifici accordi, da ciascuno dei due soggetti ad A.O.U.C. gli
elementi economici collegati alla gestione dei beni conferiti, proporzionalmente alle risorse disponibili.
ARTICOLO 10 - IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Il patrimonio immobiliare iniziale dell’A.O.U.C. è individuato dall’allegato 2, costituente parte integrante e
sostanziale del presente Statuto, ed è costituito dagli immobili già di proprietà dell’Azienda Ospedaliera Careggi e di
quelli già di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze, destinati in modo esclusivo o prevalente alle attività
aziendali. L’Università conferisce, inoltre, a titolo gratuito i beni immobili demaniali, o comunque in uso gratuito e
perpetuo all’Università, già destinati in modo prevalente alle attività aziendali, determinando il subentro in tutti i
rapporti attivi o passivi dell’A.O.U.C..
I beni, già di proprietà dell’Azienda Ospedaliera oggetto di locazione e/o di concessione sono individuati
dall’allegato 3, costituente parte integrante e sostanziale del presente Statuto, e per essi l’A.O.U.C. prosegue nei
relativi rapporti.
I beni immobili attualmente presi in locazione dall’Azienda Ospedaliera e dall’Università sono indicati nell’allegato
4, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente Statuto, e per essi l’A.O.U.C. prosegue nel rapporto di
locazione.
L’A.O.U.C., in correlazione con quanto stabilito dall’art. 9 comma 2 del presente Statuto, individua nel proprio
bilancio i finanziamenti necessari per curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri immobili, conferiti
ai sensi del presente articolo, e l’adeguamento degli stessi ad eventuali nuove finalità.
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ARTICOLO 11 - IL PATRIMONIO MOBILIARE
Il patrimonio mobiliare iniziale della A.O.U.C. è quello risultante dall’inventario dei beni mobili di cui all’allegato
5, contenente i beni mobili già di proprietà o ricevuti in comodato dall’Azienda Ospedaliera Careggi, e
dall’inventario dei beni mobili di cui all’allegato 6, contenente i beni mobili già di proprietà dell’Università o da
essa detenuti in comodato, e destinati in modo prevalente o esclusivo all’attività aziendale e che sono concessi a
titolo gratuito.
L’A.O.U.C., in correlazione con quanto stabilito dall’art. 9 comma 2 del presente Statuto, individua nel proprio
bilancio i finanziamenti necessari per la manutenzione e la sostituzione di attrezzature e materiali.
ARTICOLO 12 - DONAZIONI E LASCITI
Le donazioni ed i lasciti a favore dell'A.O.U.C. saranno accettati nei limiti e con le modalità previste nel relativo
regolamento.
ARTICOLO 13 - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
I beni come sopra individuati, costituenti dotazione iniziale dell’A.O.U.C., rimangono nella sua disponibilità e su di
essi potranno essere compiuti gli atti di disposizione compatibili con il titolo di conferimento, ivi compreso il
mutamento di destinazione d’uso per quanto concerne i beni immobili, in conformità alle norme vigenti al momento
dell’atto di disposizione.
In caso di scioglimento dell'A.O.U.C. per qualsiasi causa, i beni immobili torneranno nella piena disponibilità del
soggetto che li ha conferiti, eccezion fatta per quelli che hanno subito trasformazioni o miglioramenti da ritenersi
prevalenti, nell’ottica economica e funzionale, tramite finanziamenti a carico del S.S.N. o dell’Università. In tal caso
il bene sarà acquisito dal soggetto che lo ha trasformato o migliorato con fondi provenienti dai rispettivi
ordinamenti, salvo indennizzo a vantaggio dell’altro, i cui criteri saranno determinati con specifico regolamento.
In caso di scioglimento dell'A.O.U.C. per qualsiasi causa, i beni mobili torneranno al patrimonio di ciascun soggetto
che li ha conferiti se già integralmente ammortizzati alla data d’approvazione del presente Statuto; se non
interamente ammortizzati, essi saranno acquisiti nei limiti della quota non ancora ammortizzata, salvo eventuale
conguaglio secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al presente articolo, o, se integralmente ammortizzati
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successivamente all’approvazione dello Statuto, in base alle quote di partecipazione di ciascuno dei soggetti
all'A.O.U.C.. Tali beni potranno, sulla base del regolamento di cui al comma che precede, costituire oggetto di
disposizione dei due soggetti, con attribuzione di valore nei limiti della quota non ancora ammortizzata.
I beni, mobili o immobili, acquisiti o costruiti con finanziamento diretto, totale o parziale, dell'A.O.U.C. saranno, in
caso di scioglimento, stimati secondo i criteri del regolamento di cui al precedente comma, ed attribuiti in ragione
delle rispettive quote di partecipazione all'A.O.U.C., ove divisibili senza danno per la loro funzione, ovvero in
ragione del numero, sempre secondo le rispettive quote rappresentative delle ragioni di partecipazione di ciascun
soggetto all’A.O.U.C..
ARTICOLO 14 - PARTECIPAZIONE DI REGIONE ED UNIVERSITA’ E COMPARTECIPAZIONE AI
RISULTATI DI GESTIONE DELL’AZIENDA
In considerazione del fatto che i risultati gestionali sono suddivisi sulla base della rilevazione dei fattori
d’assorbimento secondo i principi di cui al comma successivo, che i conferimenti effettuati torneranno, allo
scioglimento dell'A.O.U.C., nel patrimonio di ciascun soggetto conferente e che le modalità decisionali e gestionali
sono indicate dalla legge, le quote di proprietà hanno ad esclusivo riferimento la valenza strategica dei soggetti
partecipanti. Esse sono pertanto determinate in ragione del 50% per la Regione Toscana e del 50% per l’Università
degli Studi di Firenze.
Le quote di suddivisione di eventuali utili o perdite risultanti dalla gestione dell’A.O.U.C., saranno calcolate con
riferimento alla rilevazione dei fattori economici concretamente assorbiti nell’espletamento di ciascuna funzione
(assistenza, didattica, ricerca) in rapporto alla quantità di risorse specificamente poste a disposizione in sede di
programmazione e di assegnazione di budget per ciascuna di esse.
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TITOLO III - ASSETTO ISTITUZIONALE
ARTICOLO 15 - ORGANI DELL’AZIENDA
Sono organi dell’Azienda, l’Organo d’Indirizzo, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale.
ARTICOLO 16 - L’ORGANO D’INDIRIZZO
L’Organo d’Indirizzo è composto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3° del protocollo d’intesa Regione
Toscana e Università di Firenze, Pisa e Siena del 22.04.2002, dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Firenze, da un esperto in materia d’organizzazione e programmazione dei servizi sanitari,
nominato dal Presidente della Regione Toscana, dall’Assessore Regionale al Diritto alla Salute che lo presiede.
Partecipano ai lavori dell’Organo d’Indirizzo il Direttore Generale e il Rettore dell’Università.
L’Organo d’indirizzo opera nel rispetto dell’art. 4 D. Lgs. 517/1999 ed ha il compito di dare indirizzi di
programmazione e di indicare linee strategiche al fine di assicurare la coerenza della programmazione generale
dell’attività assistenziale dell’Azienda con la programmazione didattica e scientifica dell’Università, verificandone
la corretta attuazione.
ARTICOLO 17 - IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’Azienda ed è responsabile della sua complessiva gestione, nel
rispetto ed in attuazione delle linee strategiche elaborate dall’Organo d’Indirizzo, per quanto di sua competenza, e
degli atti d’indirizzo politico-amministrativo della Regione e dell’Università.
Il Direttore Generale è altresì responsabile della realizzazione dei programmi e progetti strategici con riferimento
agli obiettivi posti dal Piano Sanitario Regionale e dal Piano Attuativo Ospedaliero Integrato e verifica, avvalendosi
anche di apposite strutture organizzative e del Nucleo di Valutazione, la corretta ed economica gestione delle risorse
attribuite ed introitate, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.
Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario costituiscono la Direzione Aziendale, che
ha sede presso il Centro Direzionale Aziendale.
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Il Direttore Generale esercita direttamente tutte le funzioni non attribuite ad altri livelli direzionali o dirigenziali da
norme di legge, dal presente Statuto o da norme del regolamento di organizzazione, ovvero non delegate ai sensi e
per gli effetti di cui al successivo art. 18.
Non sono comunque delegabili gli atti indicati nell’art. 36, comma 3, L.R.T. n. 22/2000, ovvero tutti gli atti o le
attività riservate da legge o regolamento al Direttore Generale.
Il Direttore Generale esercita le predette funzioni con atti di diritto privato o, nei casi stabiliti dalla legge, attraverso
l’adozione di provvedimenti amministrativi.
Gli atti di diritto privato sono retti dal principio di libertà delle forme nei limiti previsti dal Codice Civile e dalle
leggi speciali ed in particolare non richiedono motivazione, salvo che questa non sia richiesta da specifiche
disposizioni. I provvedimenti amministrativi sono emanati nell’osservanza della legge 241/1990 e dei principi
generali dell’azione amministrativa.
Il Direttore Generale è tenuto ad esplicitare in modo puntuale nei provvedimenti amministrativi che adotta le ragioni
per le quali ritiene di non attenersi ai pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, previsti
dall’art. 49, comma 3, L.R.T. n. 22/2000.
Il Direttore Generale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed
integrazioni si avvale, nel rispetto delle procedure in esso indicate, di un apposito Servizio di Prevenzione e
Protezione.
In ipotesi di vacanza dell’Ufficio o nei casi d’assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni
sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 6, D.
Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei casi di revoca o decadenza si applica il disposto dell’art. 38, comma 12, L.R.T. n. 22/2000.
ARTICOLO 18 - DELEGA DI FUNZIONI
Il Direttore Generale, salva la ripartizione di competenze già operata dal presente Statuto con riferimento agli
specifici ambiti d’attività e di correlativa responsabilità, o da operare mediante il Regolamento di Organizzazione,
può ulteriormente delegare, con riferimento ad ambiti settoriali di attività ovvero all’adozione di singoli atti di diritto
privato o di diritto pubblico, le proprie funzioni al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai Dirigenti,
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salve le limitazioni già indicate nell’art. 17 del presente Statuto.
La delega relativa all’ulteriore attività gestionale di diritto privato è conferita per scritto nei modi e con le forme
necessarie rapportate alla tipologia d’attività delegata; in ogni caso l’originale dell’atto di delega è conservato in
apposito registro conservato presso la Segreteria del Direttore Generale e, ove si riferisca ad un ambito settoriale
d’attività, è anche pubblicato, a fini conoscitivi, in copia conforme all’Albo.
La delega relativa all’ulteriore esercizio di poteri amministrativi, ovvero relativa ad intere categorie di atti anche di
diritto privato, è disposta dal Direttore Generale con apposito provvedimento motivato adottato con le procedure di
cui all’art. 41/4 L.R.T. n. 22/2000.
La revoca delle deleghe conferite ai sensi del presente articolo deve avvenire nelle stesse forme seguite per il loro
conferimento, dovendosi quindi osservare anche le identiche modalità di pubblicazione e conservazione degli atti.
Il soggetto delegato ha la piena responsabilità degli atti compiuti a qualsiasi effetto interno ed esterno all’Azienda,
non essendo previste forme di controllo preventivo sugli atti, né essendo previste forme di controllo successivo a
carattere continuativo e sistematico, salva la possibilità per la Direzione Aziendale di effettuare controlli a campione
in modo non formalizzato.
Nel caso d’inerzia del soggetto delegato nel compimento di atti dovuti per legge, ovvero da assumere entro termini
preventivamente determinati, il Direttore Generale può adottare direttamente l’atto di diritto privato o il
provvedimento ovvero delegarne ulteriormente l’adozione ad altro incaricato.
Il Direttore Generale, nell’ambito dell’eventuale attività di controllo di cui al presente articolo, può comunque, in
quanto conserva la titolarità delle funzioni delegate, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, annullare
d’ufficio e/o revocare i provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni assunti dal delegato, nonché
assumere, rispetto agli atti gestionali di diritto privato invalidi o non convenienti assunti dal delegato, le iniziative
consentite dal Codice Civile.
ARTICOLO 19 - IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale dell’A.O.U.C. è composto, ex art. 4 D. Lgs. 517/1999 da cinque membri designati, uno dalla
Regione Toscana, uno dal Ministro del Tesoro, uno dal Ministro della Sanità, uno dal Ministro del M.I.U.R. ed uno
dall’Università degli Studi di Firenze.
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Il Collegio Sindacale, nominato in conformità con l’art. 40 L.R.T. 22/2000, svolge le funzioni indicate dall’art. 3 ter
D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 41 L.R.T. 22/2000.
L’attività del Collegio concerne sia l’attività di diritto privato che quella di diritto pubblico dell’Azienda la quale
pone a disposizione del Collegio una sede idonea per lo svolgimento dei propri compiti e per la custodia della
documentazione inerente alle funzioni svolte.
ARTICOLO 20 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il Direttore Amministrativo dirige ed organizza, avvalendosi delle competenti strutture di riferimento, i servizi
tecnici ed amministrativi dell’Azienda, in conformità agli indirizzi generali di programmazione ed alle disposizioni
del Direttore Generale, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate ad altri livelli dirigenziali. Egli svolge
ogni funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalle norme vigenti, dallo Statuto e
dai regolamenti attuativi, ovvero delegatagli dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto.
Il Direttore Amministrativo, di sua iniziativa o su indicazione del Direttore Generale, può in qualsiasi fase delegare
o avocare a sé la trattazione diretta di affari che rivestano particolare rilevanza, che non siano già stati delegati
direttamente dal Direttore Generale, nel contesto delle competenze dell’area amministrativa, adottando
correlativamente tutti gli atti all’uopo necessari.
Si applica, per le attività delegate dal Direttore Amministrativo, quanto stabilito dall’art. 18, comma 5, del presente
Statuto.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le sue funzioni sono svolte temporaneamente da un
Dirigente nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Amministrativo stesso o, in caso di
impossibilità, sentiti i pareri dei componenti della Direzione Aziendale.
L’esercizio di funzioni di supplenza riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo.
Qualora l’impedimento si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi e nei
termini previsti dalla vigente normativa.
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ARTICOLO 21 - IL DIRETTORE SANITARIO
Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari dell’Azienda anche a fini organizzativi ed igienico-sanitari, avvalendosi
anche del proprio staff e delle competenti strutture di riferimento, in conformità agli indirizzi generali di
programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale, nonché nel rispetto delle competenze attribuite o
delegate ad altri livelli dirigenziali.
Egli svolge ogni funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalle norme vigenti, dallo
Statuto e dai regolamenti attuativi, ovvero delegatagli dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 18 del presente
Statuto.
Il Direttore Sanitario presiede il Consiglio dei Sanitari.
Il Direttore Sanitario, di sua iniziativa o su indicazione del Direttore Generale, può in qualsiasi fase delegare o
avocare a sé la trattazione diretta di affari afferenti all’organizzazione dei servizi sanitari, che rivestano particolare
rilevanza, che non siano già stati delegati direttamente dal Direttore Generale, nel contesto delle competenze
dell’area sanitaria, adottando correlativamente tutti gli atti all’uopo necessari. Si applica, per le attività delegate dal
Direttore Sanitario, quanto previsto all’art. 18, comma 5, del presente Statuto.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario, le sue funzioni sono svolte temporaneamente da un
Dirigente di struttura complessa nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario stesso o, in caso
di impossibilità, sentiti i pareri dei componenti della Direzione Aziendale. L’esercizio di funzioni di supplenza
riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo.
Qualora l’impedimento si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi e nei
termini previsti dalla vigente normativa.
ARTICOLO 22 - IL COLLEGIO DI DIREZIONE
Il Collegio di Direzione è composto dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo,
dai Direttori di Dipartimento e dai responsabili delle Unità Professionali Metodologiche di cui all’articolo 53 del
presente Statuto.
Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per il governo delle attività cliniche, per la programmazione
e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, nonché per l’elaborazione
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del programma di attività dell’Azienda e per lo sviluppo dei servizi, in relazione al modello dipartimentale adottato.
Il Collegio di Direzione concorre altresì alla formulazione dei programmi aziendali di formazione, delle soluzioni
organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria ed alla valutazione dei risultati generali
conseguiti dall’azienda rispetto agli obiettivi clinici.
Al Collegio possono essere invitati a partecipare, in relazione alla specificità degli argomenti da trattare, i
Responsabili di singole strutture sia professionali che funzionali, con particolare riferimento ai Dirigenti dello Staff
del Direttore Generale e di quello Sanitario, nonché esperti esterni all’Amministrazione allorché risulti opportuna
una valutazione tecnica in ordine a singoli argomenti in discussione.
ARTICOLO 23 - IL CONSIGLIO DEI SANITARI
Il Consiglio dei sanitari esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto dalla L.R.T. n 22/2000. Il Consiglio dei
Sanitari, eletto ai sensi dell’art. 42 L.R.T. 22/2000, è organismo consultivo in materia tecnico-sanitaria, presieduto
dal Direttore Sanitario.
Il Consiglio dei Sanitari esprime il proprio parere, ex art. 44 L.R.T. 22/2000, nelle seguenti materie:
- Statuto aziendale e relative modifiche;
- Piano attuativo ospedaliero integrato;
- Relazione sanitaria aziendale;
- Atti di programmazione per investimenti attinenti alle attività tecnico-sanitarie;
- Piano Aziendale di Formazione.
Il Consiglio dei Sanitari adotta proprio Regolamento nel quale debbono essere disciplinate le modalità di
funzionamento, con particolare riguardo ai tempi di convocazione, compatibili con le necessità d’adozione degli atti
aziendali sui quali è richiesto parere, alla modalità di conoscenza degli atti sottoposti a valutazione con l’ordine del
giorno, nonché alle maggioranze richieste per deliberare i pareri.
Il Direttore Generale o il Direttore Sanitario possono altresì richiedere parere sui principali atti ed iniziative inerenti
ai servizi sanitari nonché su ogni altra questione che intendano sottoporre alla sua attenzione.
I pareri devono intendersi come favorevoli ove non formulati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
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ARTICOLO 24 - LO STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLA DIREZIONE SANITARIA
Con funzioni di consulenza e supporto delle funzioni di pianificazione, indirizzo, controllo e gestione delle attività
sono istituiti gli staff della direzione generale e della direzione sanitaria le cui funzioni sono indicate nel
regolamento.
Possono comunque, anche in relazione a tali strutture, essere apportate modifiche in sede di Piano Aziendale
Ospedaliero Integrato o di Programma annuale d’attività, riferite alle necessità dell’Azienda.
ARTICOLO 25 – IL SERVIZIO INFERMIERISTICO.
La funzione assistenziale nell’A.O.U.C. è organizzata su tre distinti livelli di responsabilità con distinte funzioni e
organigrammi, al fine di corrispondere al meglio al perseguimento degli obiettivi aziendali in un’ottica di
valorizzazione della professione e della sua autonomia, di una diffusa e completa responsabilizzazione degli
incarichi gestionali, del perseguimento d’elevati standard qualitativi e didattici e nella logica dell’integrazione
organizzativa in un’azienda caratterizzata dalla multiprofessionalità. I tre livelli di responsabilità sono:
- Direzione del Servizio Infermieristico e ostetrico Aziendale (S.I.A.): è parte della direzione aziendale, opera in
staff al Direttore Sanitario, ha la responsabilità dell’U.PR. aziendale e dell'attivazione e organizzazione delle U.PR.
infermieristiche, ha responsabilità e compiti di tipo professionale riferiti a tutto il personale d’assistenza.
- Direzione del Centro di Formazione Professionale: con responsabilità e compiti di direzione, organizzazione e
didattica, ha la responsabilità del buon funzionamento della scuola di formazione professionale aziendale.
- Direzione del Servizio Infermieristico Dipartimentale: con responsabilità e compiti organizzativi e gestionali,
opera in staff al Direttore di Dipartimento col quale collabora direttamente nella definizione dei percorsi
assistenziali, nella negoziazione del budget e nella pianificazione operativa, ha la responsabilità dell’organizzazione
integrata delle attività infermieristiche assistenziali del Dipartimento.
ARTICOLO 26 - IL SERVIZIO TECNICO-SANITARIO
Le funzioni tecnico-sanitarie nell’A.O.U.C. sono organizzate su due distinti livelli di responsabilità con distinte
funzioni e organigrammi, al fine di corrispondere al meglio al perseguimento degli obiettivi aziendali, in un’ottica di
valorizzazione delle professioni tecnico-sanitarie e della loro autonomia, di una diffusa e completa
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responsabilizzazione degli incarichi gestionali, del perseguimento d’elevati standard qualitativi e formativi e nella
logica dell’integrazione organizzativa in un’azienda caratterizzata dalla multiprofessionalità. I due livelli di
responsabilità sono:
- Direzione del Servizio Tecnico-Sanitario Aziendale (S.T.A.): è parte della direzione aziendale, opera in staff al
Direttore Sanitario, ha la responsabilità dell’U.PR. aziendale e dell’attivazione e organizzazione delle U.PR. tecnicosanitarie. Ha responsabilità e compiti di tipo professionale riferiti a tutto il personale afferente a quest’area. E’
coadiuvato da referenti delle specifiche professionalità tecnico-sanitarie.
- Direzione delle Attività Tecnico-sanitarie Dipartimentali: con responsabilità e compiti organizzativi e gestionali,
opera in staff al Direttore di Dipartimento col quale collabora direttamente nella definizione dei percorsi diagnostici,
terapeutici, riabilitativi e assistenziali, nella negoziazione del budget e nella pianificazione operativa. Ha la
responsabilità dell’organizzazione integrata dell’attività tecnico-sanitaria del Dipartimento e del personale di
supporto all’attività diagnostica, terapeutica, riabilitativa e assistenziale. E’ coadiuvato da referenti delle specifiche
professionalità tecnico-sanitarie.
ARTICOLO 27 - IL PRESIDIO OSPEDALIERO
Il Presidio Ospedaliero dell'A.O.U.C. è unico e può articolarsi in più stabilimenti. L’organizzazione ed il
funzionamento del Presidio Ospedaliero sono dettati dallo specifico regolamento di cui all’art. 64 L.R.T. 22/2000.
La gestione operativa del Presidio Ospedaliero è affidata alla S.O.D. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero,
diretta dal Direttore Medico di Presidio, con compiti di direzione e coordinamento delle attività gestionali ed
operative relative all’idoneità delle strutture e delle attrezzature, da svolgere in stretto rapporto con il Servizio di
Prevenzione e Protezione dai Rischi, dell’Igiene Ospedaliera, nonché dell’organizzazione complessiva del Presidio.
ARTICOLO 28 - I COMITATI ETICI
Il Comitato Etico Locale (C.E.L.) ed il Comitato Etico per la Sperimentazione Farmacologica (C.E.S.F.), organismi
indipendenti costituiti presso A.O.U.C., operano in ottemperanza al disposto della normativa ministeriale e regionale
di riferimento.
Il funzionamento dei Comitati, nominati con provvedimento del Direttore Generale per la durata di un triennio, è
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disciplinato da apposito regolamento.
Il Comitato Etico Locale costituisce, a livello aziendale, lo strumento per garantire lo sviluppo di una funzione
organica e costante di studio, ricerca, formazione, educazione, referenza scientifica e consulenza nel campo della
bioetica. Il C.E.L. costituisce luogo di riflessione ed approfondimento sulle tematiche bioetiche e, su richiesta dei
soggetti interessati, fornisce parere motivato all’Azienda, al singolo operatore o all’utente, su quesiti bioetici
attinenti le attività sanitarie ai fini del rispetto e della valorizzazione della dignità della persona.
Il C.E.S.F., organizzato quale sottocomitato del C.E.L., dotato d’autonomia funzionale e strutturale, ha competenze
proprie in materia di sperimentazioni farmacologiche. In particolare, il C.E.S.F. ha la funzione di valutare le
sperimentazioni con medicinali secondo le indicazioni del Good Clinical Practice di cui al D.M. 15.07.1997, nonché
secondo le altre disposizioni e linee guida stabilite in ambito europeo e secondo le indicazioni ministeriali in
materia. Esprime inoltre il giudizio di notorietà.
TITOLO IV - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
ARTICOLO 29 - PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI INTERNI
Alla luce dei principi di cui al D. Lgs. 286/99 e della normativa anche contrattuale vigente, l’Azienda nell’ambito
della propria autonomia organizzativa si dota di un sistema di controlli interni finalizzati a:
- garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e
contabile);
- verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati (controllo di gestione);
- valutare le prestazioni rese dal personale (valutazione dei dirigenti e del personale del comparto);
- valutare la congruità e l’adeguatezza delle scelte compiute in sede d’attuazione dei principi di pianificazione e
programmazione, così da determinare la rispondenza fra risultati conseguiti ed obiettivi definiti (valutazione e
controllo strategico);
- verificare i risultati gestionali conseguiti dai dirigenti di struttura, i risultati conseguiti da tutti i dirigenti in
relazione agli obiettivi assegnati ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato o di ogni altra forma di
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emolumento comunque connessa al raggiungimento dell’obiettivo, i risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi o progetti cui sono connesse le componenti salariali relative alla produttività, da attribuire in sede di
contrattazione decentrata, ai fini dell’erogazione di tali compensi (valutazione dei risultati gestionali).
Il controllo di regolarità contabile ed amministrativa è garantito dal Collegio Sindacale di cui all’art. 20 del presente
Statuto, in conformità con il disposto dell’art. 3 ter del D. Lgs. 229/1999 e del D. Lgs. 517/1999.
L‘Azienda adotta un sistema di valutazione permanente di tutto il personale, ospedaliero e universitario, con le
finalità e gli scopi definiti dalle norme e dai contratti di categoria. Oggetto della valutazione sono gli aspetti
gestionali, organizzativi e professionali connessi alle attività assistenziali. Nell’attivazione del sistema sarà data
priorità alla valutazione dei responsabili di funzioni gestionali. La valutazione degli aspetti connessi alle attività di
didattica e di ricerca, fatto salvo quanto già regolato dal presente Statuto, saranno concordati con l’Università.
Il sistema di valutazione è nella diretta responsabilità del Direttore Generale per tutti gli aspetti connessi alle attività
assistenziali. Gli effetti della valutazione sono quelli previsti dalle norme e dai contratti di categoria, ed i
provvedimenti conseguenti sono assunti dal Direttore Generale, in accordo con il Rettore quando riguardano
personale universitario.
La valutazione dei Dirigenti del S.S.N. e dell’Università, ai fini del rinnovo degli incarichi, è effettuata dai Collegi
Tecnici.
La valutazione ed il controllo strategico e gestionale sono effettuati dall’Azienda avvalendosi delle strutture e dei
soggetti competenti, anche mediante attivazione d’appositi gruppi di lavoro.
La valutazione dei risultati dei dirigenti è effettuata dal Nucleo di Valutazione ed è preordinata ad una corretta
applicazione del sistema premiante.
I soggetti investiti della funzione di controllo di gestione, di controllo strategico, della valutazione dei risultati
gestionali e della valutazione del personale, riferiscono degli esiti alla Direzione Aziendale.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 13 e 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 il diritto d’accesso ai documenti
amministrativi afferenti alle predette attività è differito sino all’esito finale del procedimento cui ineriscono.
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ARTICOLO 30 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Nucleo di Valutazione è composto di cinque membri nominati con apposito provvedimento del Direttore
Generale. Possono far parte del Nucleo di Valutazione membri interni e membri esterni all’Azienda.
La valutazione dei risultati degli eventuali membri interni ai fini del trattamento incentivante previsto dalle vigenti
disposizioni contrattuali è effettuata direttamente dalla Direzione Aziendale.
Il funzionamento del Nucleo di Valutazione è definito con apposito regolamento aziendale.
ARTICOLO 31 - IL COLLEGIO TECNICO ED I COLLEGI TECNICI DI SPECIALITA’
Il Collegio Tecnico, di cui all’art. 5, comma 13 del D. Lgs. 517/1999 è costituito da tre membri, e cioè dal Direttore
Sanitario dell'A.O.U.C., dal Preside della Facoltà di Medicina e da un terzo membro nominato congiuntamente dal
Direttore Generale e dal Rettore dell’Università, con il compito di elaborare omogenei criteri di valutazione per il
personale sanitario e per il personale universitario tenendo conto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e
compatibili con lo stato giuridico.
I Collegi Tecnici di Specialità preposti alla valutazione, secondo i criteri elaborati dal Collegio Tecnico di cui al
punto precedente, dei dirigenti sanitari del S.S.N. e dei professori e ricercatori universitari, ai fini della conferma o
del rinnovo degli incarichi aziendali, sono unici per ciascuna specialità, e sono composti da tre esperti nominati con
apposito provvedimento del Direttore Generale, di cui uno designato dal Direttore Generale, uno dal Rettore ed il
terzo, con funzioni di Presidente, scelto di intesa fra Direttore Generale e Rettore.
Fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 1, la verifica dei dirigenti sanitari del S.S.N. è svolta dai
Collegi ad oggi nominati; la verifica del personale universitario è svolta secondo le modalità attualmente disposte
d’intesa fra Direttore Generale e Rettore.
Il Collegio Tecnico per le aree professionale, tecnica ed amministrativa preposto alla valutazione dei dirigenti
amministrativi, professionali e tecnici, è composto di tre membri nominati con apposito provvedimento del Direttore
Generale. Possono essere nominati membri interni ed esterni.
Nel primo caso il provvedimento di nomina determinerà altresì le modalità di valutazione di essi.
Sino all’emanazione del provvedimento di nomina rimarrà operante il Collegio Tecnico precedentemente nominato.
Il funzionamento, le procedure ed i criteri di riferimento dei Collegi Tecnici sono definiti con specifico regolamento,
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suscettibile di modifica o integrazioni in relazione alle esigenze aziendali o al mutamento del quadro normativo di
riferimento.
ART. 32 - IL COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei Garanti, di cui all’art. 5 comma 14 del D. Lgs. 517 ed ai sensi dell’allegato A alla delibera della
Giunta Regionale della Toscana n. 1173 del 29/10/2002, è nominato a cadenza triennale congiuntamente
dall’Università di Firenze, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Meyer a seguito di designazione di un componente da ciascuna delle parti.
TITOLO V - FUNZIONI GESTIONALI
ARTICOLO 33 - PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE.
L’A.O.U.C. informa la propria gestione, sulla base della pianificazione strategica, ai principi della programmazione
e del controllo, individuando nel sistema budgetario lo strumento fondamentale anche con riferimento al complesso
delle responsabilità direzionali ed operative afferenti ai vari livelli.
ARTICOLO 34 - LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
La pianificazione strategica è la funzione con la quale la direzione aziendale, nell’ambito delle linee guida fornite
dall’Organo d’Indirizzo, avvalendosi dei responsabili delle competenti strutture organizzative ed anche attivando
appositi gruppi di lavoro, definisce gli obiettivi generali dell’Azienda, le strategie per il loro raggiungimento, lo
sviluppo dei servizi ospedalieri, tecnici, amministrativi e di supporto e l’assetto organizzativo.
Costituiscono atti di pianificazione strategica i piani attuativi, compresi gli atti d’Area Vasta vincolanti la
programmazione aziendale, i piani ed i programmi pluriennali d’investimento, gli atti relativi al bilancio preventivo,
le modifiche allo Statuto aziendale per quanto riguarda gli assetti organizzativi.
Gli atti di pianificazione strategica sono inviati all’Organo d’Indirizzo per la verifica della congruità con le strategie
aziendali. Il parere su tali atti s’intende favorevole se non espresso in senso contrario nel termine di trenta giorni
dalla data di ricevimento.
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ARTICOLO 35 - IL PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO INTEGRATO (P.A.O.I.)
Il Piano Attuativo Ospedaliero Integrato costituisce l’atto di programmazione triennale mediante il quale l’Azienda
programma, nei limiti delle risorse disponibili, l’attività da svolgere nel periodo di vigenza del Piano Sanitario
Regionale e della programmazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze, al fine del
raggiungimento degli obiettivi da essi posti.
Il Piano Attuativo Ospedaliero Integrato si realizza attraverso piani annuali, mediante i quali l’A.O.U.C. programma
l’attività annuale necessaria per il raggiungimento dei propri obiettivi. Di tali piani sarà fornita preventiva
informazione alle organizzazioni sindacali.
In particolare il Piano Attuativo Ospedaliero Integrato ed i suoi piani attuativi annuali dovranno definire:
- i livelli di qualità delle prestazioni e le modalità di fruizione dei servizi, con particolare riguardo alla dimensione
d’Area Vasta;
- gli strumenti per lo sviluppo dei servizi ospedalieri in rete in ambito aziendale e d’Area Vasta;
- gli adeguamenti organizzativi che si rendano necessari e/o opportuni al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi;
- il budget delle articolazioni organizzative;
- il Piano Annuale d’attribuzione delle risorse assorbibili dalle attività assistenziali, didattiche e di ricerca;
- i progetti di ricerca finalizzata ed i relativi piani economici;
- i programmi di reperimento delle professionalità carenti;
- i programmi d’adeguamento delle infrastrutture e delle tecnologie;
- il programma di formazione continua;
- i programmi d’adeguamento e di sviluppo dei sistemi informativi;
La modalità d’approvazione del P.A.O.I. è indicata nell’art. 25 L.R.T. 22/2000, al quale si compie rinvio anche con
riferimento alle modifiche che possano successivamente intervenire sul punto.
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ARTICOLO 36 – IL BUDGET
Il budget si attua attraverso l’amministrazione delle risorse disponibili, assegnate alle varie articolazioni aziendali
per il raggiungimento delle finalità assistenziali, didattiche e di ricerca, definite dai documenti di programmazione.
Tali obiettivi sono declinati in attività specifiche per ogni articolazione aziendale, la quale ha la responsabilità di
conseguirli nel rispetto degli standard di qualità attesi. Elemento fondamentale del budget è la correlazione tra
risorse e risultati.
Il Direttore Generale, coadiuvato dalla direzione aziendale e dagli uffici di staff, sulla base delle indicazioni
programmatiche generali, delle linee indicate dall’Organo d’Indirizzo, degli accordi d’Area Vasta, definisce le linee
d’equilibrio tra risorse e risultati relative ai livelli di produzione dei servizi, alle politiche della qualità, alle politiche
delle risorse umane, alle linee d’innovazione e ai livelli d’investimento. Partendo da tali indicazioni, e con la
formulazione di obiettivi qualitativi e quantitativi, il Direttore Generale attribuisce gli obiettivi di budget ad ogni
dipartimento attivando specifici percorsi di negoziazione.
Ogni Direttore di Dipartimento, coadiuvato dai suoi organi dipartimentali, informa, per un parere complessivo il
Comitato di Dipartimento, attribuisce alle singole strutture complesse e semplici dipartimentali gli obiettivi di
budget, attivando specifici percorsi di negoziazione.
Per monitorare le attività, supportare il processo di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza aziendale e dei
dipartimenti e al fine di accertare che i comportamenti gestionali siano in linea con i programmi definiti, l’azienda si
avvale del controllo di gestione. Il controllo di gestione dovrà adeguatamente supportare sia la direzione aziendale
sia i responsabili di dipartimento in tutte le fasi di programmazione, gestione e verifica.
ARTICOLO 37 - LA RELAZIONE SANITARIA AZIENDALE
La Relazione Sanitaria Aziendale è adottata annualmente dal Direttore Generale, nel rispetto delle modalità e dei
termini previsti dall’art. 26 L.R.T. 22/2000 ed è sottoposta al parere preventivo del Consiglio dei Sanitari nelle
modalità e tempi di cui all’art. 23 del presente Statuto. La Relazione Sanitaria Aziendale costituisce strumento di
verifica dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, ed è elaborata
per mezzo dei dati forniti dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, mediante il coinvolgimento e la
partecipazione delle strutture organizzative e dei loro responsabili.
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ARTICOLO 38 - LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
La programmazione operativa è la funzione che ordina l’attività ed è svolta dalle strutture titolari di budget al fine di
garantire l’appropriato livello di prestazioni, assicurando il razionale ed ottimale uso delle risorse. Essa costituisce
metodo essenziale d’azione e deve uniformarsi agli indirizzi ed obiettivi posti dalla programmazione aziendale.
TITOLO VI ORGANIZZAZIONE GENERALE
ARTICOLO 39 - I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione aziendale è fondata su criteri di multidisciplinarietà, mira al miglioramento delle competenze
tecniche e scientifiche e risponde ad obiettivi assistenziali, di didattica e di ricerca.
Il criterio della multidisciplinarietà si realizza attraverso:
- configurazione dei processi in funzione della specificità del bisogno assistenziale e dell’ottimizzazione dei livelli di
risposta, con conseguente flessibilità organizzativa e delle procedure;
- integrazione ed interazione delle professionalità come metodo di organizzazione delle funzioni tecnico-produttive
ed amministrative al fine di garantire la continua capacità di risposta ai bisogni degli utenti e la corretta
soddisfazione delle esigenze individuate come prioritarie in sede di programmazione;
- l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza allocativa ed operativa delle risorse, mediante processi di condivisione di
esse che ne consentano la più razionale utilizzazione.
Il miglioramento delle competenze si realizza attraverso:
- il raggiungimento degli obiettivi di didattica e di ricerca individuati nella programmazione dell’Università nei suoi
specifici settori scientifico-disciplinari integrati nella programmazione aziendale;
- la ricerca dell’eccellenza dei percorsi di cura, dei processi clinico-assistenziali e degli standard tecnico-scientifici;
- il monitoraggio costante del livello delle prestazioni e delle loro modalità di svolgimento.
Costituisce elemento indefettibile dell’organizzazione e suo principio generale la responsabilizzazione della
dirigenza rispetto ai risultati.
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ARTICOLO 40 - LE FUNZIONI OPERATIVE
Le funzioni operative svolte dall’Azienda sono attribuite, secondo le disposizioni del presente Statuto e dei
Regolamenti d’attuazione, alle strutture organizzative, che si suddividono in funzionali e professionali.
Sono strutture funzionali quelle preposte al perseguimento ed alla realizzazione di obiettivi di budget, con
corrispondente assegnazione delle risorse.
Sono strutture funzionali:
- i Dipartimenti Assistenziali Integrati (D.A.I.);
- le Aree Tecnico-Amministrative;
- le Strutture Organizzative Dipartimentali (S.O.D.) di cui al successivo art. 49, costituiscono articolazione interna
dei Dipartimenti Assistenziali Integrati. Le Strutture Organizzative Dipartimentali possono essere complesse o
semplici.
Sono strutture professionali le Unità Professionali (U.PR.), di cui al successivo art. 53.
PARTE A – LE STRUTTURE FUNZIONALI
ARTICOLO 41 - I DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI INTEGRATI (D.A.I.) - LE FUNZIONI
L’Azienda adotta come modello di gestione operativa delle attività assistenziali il Dipartimento Aziendale Integrato,
al fine di perseguire l’ottimale realizzazione del percorso diagnostico-terapeutico e riabilitativo ed esercitare, in
forma unitaria e coordinata, le attività assistenziali. Il D.A.I. supera la logica dei reparti e, con la gestione unitaria
delle risorse economiche, umane e strumentali, garantisce l’integrazione con la didattica e la ricerca, quale momento
non eliminabile del miglioramento qualitativo e quantitativo dell’attività.
Il D.A.I. fornisce al cittadino un percorso assistenziale caratterizzato da omogeneità nella gestione degli aspetti
diagnostici, terapeutici e riabilitativi e persegue il livello più elevato possibile d’appropriatezza delle cure anche
mediante l’integrazione con i processi di didattica e di ricerca, e la tempestività e coerenza nell’erogazione delle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche.
A tal fine il D.A.I. è istituito con riferimento ai necessari livelli d’integrazione: organizzativa, in termini di
ottimizzazione e razionalizzazione nell’uso delle risorse; clinica in termini di omogeneizzazione dei comportamenti
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clinico-assistenziali; professionale, in termini di scambio di competenze ed esperienze tecnico-scientifiche, nonché
della valenza economica, considerata in relazione alla congruità ed alla coerenza rispetto al volume di attività
programmata.
Il D.A.I. è istituito in base alla casistica attesa ed all’omogeneità o affinità delle funzioni operative necessarie a
garantire, in via prioritaria, l’omogeneità e l’affinità dei percorsi assistenziali e gestite in coerenza con la
programmazione della didattica e della ricerca, all’affinità di patologie, di casistiche o d’attività, alla specificità
dell’organo, apparato o distretto anatomico, o ancora al criterio dell’intensità e la rapidità della cura.
Il D.A.I. gestisce in termini funzionali le strutture, complesse o semplici che lo compongono, è dotato di autonomia
operativa e gestionale, è, in quanto tale, titolare di budget, definisce i piani operativi di produzione, nel rispetto delle
risorse assegnate e degli obiettivi definiti dalla direzione aziendale da proporre all’approvazione dell’Azienda, in
attuazione delle sue linee strategiche; è soggetto a rendicontazione analitica e, nell’ambito delle proprie
responsabilità, è organizzato in centri di costo, con connessa e conseguente responsabilità.
Il D.A.I. partecipa attivamente, nelle forme e con le modalità definite, alla programmazione strategica attraverso la
condivisione delle politiche aziendali ed attua, organizza, verifica e controlla il raggiungimento degli obiettivi
definiti.
Il D.A.I. attua, verifica e controlla il raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto dei criteri d’efficacia ed efficienza
nel rispetto dei vincoli economici, garantendo nello stesso tempo il raggiungimento degli obiettivi di didattica e di
ricerca. Analizza gli scostamenti tra gli obiettivi di piano e le prestazioni realizzate, sia a livello di dipartimento sia
di singola unità organizzativa, adottando le eventuali azioni correttive.
Il D.A.I. gestisce e coordina le risorse umane, economiche e strumentali di pertinenza, definendole come assorbibili
dalle Strutture Organizzative Dipartimentali in funzione di sottoinsiemi di casistiche attese e nel rispetto degli
obiettivi qualitativi e quantitativi di dipartimento.
ARTICOLO 42 - I DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI INTEGRATI - ORGANIZZAZIONE
I Dipartimenti Assistenziali Integrati aggregano strutture dipartimentali complesse, strutture dipartimentali semplici
e strutture semplici costituenti articolazione di quelle complesse. Le strutture, semplici o complesse, sono
denominate Strutture Organizzative Dipartimentali.
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I D.A.I. sono articolati come previsto dall’Allegato 7 al presente Statuto, a formarne parte integrante e sostanziale e
sono organizzati secondo i processi assistenziali, ai quali corrispondono differenti livelli di responsabilità.
I D.A.I. e l’articolazione delle strutture all’interno dei Dipartimenti hanno, di norma, durata triennale, in coincidenza
con la validità del P.A.O.I.. Pur tuttavia, in ossequio al principio di massima rispondenza della struttura
organizzativa alle necessità assistenziali, organizzative e logistiche dell’Azienda, l’aggregazione in ciascun
dipartimento, può essere modificata in sede di Piano Annuale di attività. Al fine di procedere alle variazioni
dell’assetto dipartimentale in sede di Piano Annuale d’attività, il Direttore Generale dovrà motivare specificamente
in ordine alle ragioni che impongono o consigliano detta modifica.
Le strutture afferenti al Dipartimento mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico-professionale e
gestionale, quest’ultima nell’ambito dei compiti e delle risorse attribuite dal Direttore del Dipartimento attraverso la
procedura di budget.
ARTICOLO 43 - ORGANISMI DIPARTIMENTALI
Sono organi dipartimentali il Direttore di Dipartimento ed il Comitato di Dipartimento.
ARTICOLO 44 - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO
Il Direttore di Dipartimento dirige con autonomia tecnico-funzionale ed economico-finanziaria la struttura
ospedaliera cui è preposto e ne è responsabile ai fini produttivi ed organizzativi. Egli, inoltre, ha la responsabilità
dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie, di prevenzione e medico-legali congiuntamente alle corrispondenti
strutture aziendali. Individua i fabbisogni di formazione e di promozione della qualità delle prestazioni sanitarie
Nell’esercizio delle proprie funzioni si avvale del Comitato di Dipartimento, del Responsabile dei servizi sanitari di
Dipartimento, del Responsabile del Servizio infermieristico, dell’eventuale Responsabile tecnico-sanitario e del
Responsabile dei Servizi tecnico-amministrativi del Dipartimento.
Al fine di garantire l’operatività del Dipartimento il Direttore si avvale del responsabile dei servizi sanitari di
dipartimento, del responsabile infermieristico e/o tecnico sanitario di dipartimento, del responsabile dei servizi
amministrativi di dipartimento, e associa ai lavori, ogni volta che sia necessario, i responsabili di struttura complessa
e di struttura semplice dipartimentale, anche in forma disgiunta.
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Il Direttore di Dipartimento opera nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Direzione Aziendale, e sulla base delle
direttive operative del Direttore Sanitario ed esercita, avvalendosi delle relative strutture aziendali e dipartimentali,
le funzioni specificate nel Regolamento Aziendale. In particolare:
- negozia il budget e gli obiettivi di produttività assistenziale del dipartimento con il Direttore Generale;
- cura l’organizzazione operativa del Dipartimento e gestisce in modo coordinato, unitario ed integrato le Strutture
Organizzative Dipartimentali, governandone la globalità delle relazioni al fine del raggiungimento degli obiettivi
aziendali;
- garantisce la gestione unitaria ed integrata degli spazi, delle risorse economiche, umane, patrimoniali e strumentali
del Dipartimento assorbite dalle Strutture Organizzative Dipartimentali in funzione delle relative esigenze di
produzione;
- provvede, per quanto di competenza, alla gestione del budget attribuito al Dipartimento e attraverso la procedura di
budget alle strutture organizzative dipartimentali, nell’ambito delle Direttive emanate dalla Direzione aziendale e
delle procedure aziendali di programmazione;
- garantisce, attraverso le S.O.D., il rispetto qualitativo e quantitativo degli obiettivi concordati e definiti in fase di
programmazione, adottando tutti gli interventi correttivi necessari;
- risponde alla direzione aziendale della funzione di governo clinico e dell’effettiva partecipazione agli obiettivi di
continuità assistenziale e d’integrazione fra i servizi;
- adotta tutti i provvedimenti necessari all’ottimale funzionamento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca
del dipartimento nel rispetto degli standard di efficacia, efficienza e qualità definiti dall’azienda.
- promuove il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali che, a vario titolo e
livello di responsabilità, operano nell’ambito del dipartimento anche attraverso le Unità Professionali;
- cura, attraverso i sistemi informativi aziendali, la raccolta e l’elaborazione dei dati d’attività e d’utilizzo delle
risorse, trasmettendole agli uffici e servizi competenti ai fini del controllo di gestione;
- fornisce alla direzione aziendale le valutazioni tecnico-sanitarie ed organizzative in ordine alle risorse gestite ed
all’attività esercitata;
- cura gli aspetti d’igiene ospedaliera avvalendosi delle strutture organizzative dipartimentali o aziendali di
riferimento, l’idoneità, la funzionalità e la fungibilità degli spazi e delle strutture, il rispetto delle normative igienico
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sanitarie e di protezione, prevenzione e sicurezza, nonché la corretta erogazione dei servizi ospedalieri di supporto;
- coordina e gestisce le attività amministrative di dipartimento, avvalendosi della collaborazione della propria
struttura;
- vigila sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte delle figure professionali, nell’ambito delle attività
istituzionali funzionalmente attribuite;
- garantisce il rispetto delle norme medico legali e supervisiona le attività di pertinenza;
- vigila sulla correttezza dei comportamenti e promuove, ai sensi e per gli effetti delle norme contrattuali, i
procedimenti disciplinari.
Il Direttore di D.A.I. è nominato dal Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, tra i direttori di struttura complessa
che compongono il dipartimento. La scelta dovrà avvenire adottando i criteri previsti dall’art. 3 comma 4 del D. Lgs.
21/12/99 n. 517, confermati dall’art. 4 paragrafo 11 del Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le Università
degli Studi di Firenze, Pisa e Siena e dall’art. 4 paragrafo 7 comma F del D.P.C.M. 24-5-2001.
Il Direttore del D.A.I. è valutato annualmente attraverso la verifica del conseguimento degli obiettivi attribuitigli.
Il Direttore di D.A.I. dura in carica tre anni, salvi gli esiti della verifica di cui al comma che precede e salva la
diversa articolazione organizzativa che l’Azienda possa adottare con il Piano Annuale d’attività. L’incarico è
rinnovabile.
Il Direttore decade di diritto alla cessazione dell’incarico di dirigente di struttura complessa.
Quando il Direttore sia nominato fra i dirigenti del S.S.N., il coordinamento delle funzioni di didattica e di ricerca
della Facoltà di Medicina e Chirurgia è riservato ad un professore universitario afferente al Dipartimento.
ARTICOLO 45 - IL COMITATO DI DIPARTIMENTO
Al fine di garantire una gestione efficiente ed organica delle attività dipartimentali, ed al fine di assicurare una forte
e strutturata possibilità di partecipazione attiva alla vita del Dipartimento, anche attraverso il confronto e la capacità
propositiva, oltre che favorire una più adeguata circolazione delle informazioni in tutte le strutture dipartimentali, è
costituito, in ciascun Dipartimento, un Comitato di Dipartimento.
Esso è composto di: i direttori delle strutture complesse, i responsabili delle strutture semplici a valenza
dipartimentale, i responsabili delle funzioni di cui ai successivi articoli 46, 47 e 48, da un dirigente medico per ogni
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struttura complessa designato dai dirigenti di primo livello della stessa, fino ad un massimo di quattro rappresentanti
delle professioni sanitarie indicate dai coordinatori e tra i coordinatori. Le designazioni dei rappresentanti della
dirigenza medica di primo livello dovrà garantire un’adeguata partecipazione del personale universitario.
Ai lavori del Comitato di Dipartimento, convocato a discrezione del Direttore e almeno ogni due mesi, possono
essere invitati, in base alle necessità emergenti dagli argomenti in discussione, anche altri soggetti, con particolare
riferimento ai responsabili delle unità semplici, ai responsabili delle Unità Professionali ed ai Direttori dei
Dipartimenti Universitari di riferimento del personale universitario relativamente alla didattica ed alla ricerca.
Il Comitato di Dipartimento coadiuva il Direttore del Dipartimento nell’organizzazione e nello sviluppo dei servizi,
nell’elaborazione del programma d’attività, nella corretta individuazione e gestione dei percorsi assistenziali,
proponendo gli eventuali adeguamenti.
Il Comitato di Dipartimento esprime un parere, di cui dovranno restare verbalizzati i contenuti, su tutti gli atti, le
proposte, le sollecitazioni che gli verranno dal Direttore di Dipartimento ed in ogni caso, sulle seguenti materie:
- Assegnazione del budget alle strutture dipartimentali;
- Organizzazione del lavoro;
- Adozione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici;
- Organizzazione dell’attività in libera professione intramuraria con particolare riguardo agli effetti sulle liste
d’attesa;
- Formazione e aggiornamento professionale;
- Attività didattica affidata al personale del S.S.N.;
- Programmi di ricerca.
Il Direttore di Dipartimento è tenuto ad uno stile di direzione improntato alla massima considerazione e
valorizzazione del ruolo del Comitato di Dipartimento al quale è demandata una funzione fondante tesa a favorire la
partecipazione, l’informazione e l’integrazione organizzativa e professionale.
I pareri formulati attraverso i verbali di riunione sono conservati a cura del Responsabile Dipartimentale dei Servizi
Amministrativi, non sono vincolanti e possono essere espressi anche a provvedimento adottato quando l’adozione
avesse avuto il carattere d’urgenza. Qualora il parere fosse difforme dalla decisione adottata, il verbale dovrà essere
trasmesso al Direttore Generale e al Direttore Sanitario.
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ARTICOLO 46 - IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SANITARI DI DIPARTIMENTO
Per ciascun Dipartimento è nominato, con atto del Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario d’intesa
con il Direttore di Dipartimento, il Responsabile dei Servizi Sanitari di Dipartimento.
Il Responsabile dei Servizi Sanitari di Dipartimento, nell’ambito degli indirizzi emanati dal Direttore di Presidio
Ospedaliero e delle direttive formulate dal Direttore di Dipartimento, coordina le attività di supporto al Direttore di
Dipartimento ed esercita altresì le seguenti funzioni:
- Coadiuva il Direttore di Dipartimento nella gestione del budget assegnato;
- Gestisce gli aspetti connessi con la tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti;
- Sovrintende alle problematiche di tutela dell’igiene ambientale;
- Cura l’attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri;
- Controlla le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione;
- Collabora nella definizione delle strategie e dei protocolli di lotta contro le infezioni ospedaliere ed occupazionali.
ARTICOLO 47 - IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DEL DIPARTIMENTO.
Ai Servizi tecnico-amministrativi del Dipartimento è preposto un Responsabile Amministrativo, nominato dal
Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo d’intesa con il Direttore di Dipartimento.
Il Responsabile dei Servizi Tecnico-Amministrativi di Dipartimento esercita, nell’ambito degli indirizzi emanati dal
Direttore Amministrativo e delle direttive formulate dal Direttore del Dipartimento, con l’ausilio del personale
amministrativo assegnato, le seguenti funzioni:
- Coadiuva, per quanto di sua competenza, il Direttore del Dipartimento nel processo di budget, nella rilevazione dei
fabbisogni e nella gestione e monitoraggio delle attività;
- Garantisce il supporto amministrativo per le attività di gestione dei servizi alberghieri, sanitari, logistici ed
economali e per le attività di gestione e mantenimento dei beni patrimoniali;
- Provvede alle attività amministrative relative alla gestione economica del Dipartimento;
- Provvede all’attività di gestione del personale, per quanto di sua competenza;
- Cura e gestisce le componenti amministrative dei processi sanitari, quali ticket, CUP, esenzioni, iscrizioni, referti,
accettazione, flussi informativi e quant’altro necessario;
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- Garantisce, per il tramite del personale amministrativo, il soddisfacimento delle necessità logistiche del
Dipartimento e delle S.O.D. in esso comprese.
ARTICOLO 48 - IL RESPONSABILE INFERMIERISTICO DI DIPARTIMENTO ED IL RESPONSABILE
TECNICO-SANITARIO
In ogni D.A.I. è nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, sentito il Dirigente del Servizio
Infermieristico e Ostetrico o il Dirigente del Servizio Tecnico-Sanitario, secondo la nomina da effettuare, d’intesa
con il Direttore di Dipartimento, un Responsabile Infermieristico di Dipartimento, con funzione di coordinamento
anche delle attività dei capi sala, nonché nei Dipartimenti in cui ciò sia necessario un Responsabile tecnico-sanitario,
che, sotto la direzione funzionale del Direttore di Dipartimento, in conformità con le linee guida ed i protocolli
operativi delle relative Unità Professionali aziendali, gestiscono le attività tipiche delle figure professionali di
pertinenza, garantendo il coordinamento della loro azione e dell’ottimale utilizzo delle risorse loro affidate.
ARTICOLO 49 - LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DIPARTIMENTALI (S.O.D.)
Le Strutture Organizzative Dipartimentali (S.O.D.) sono istituite e definite in funzione di casistiche, di patologie
omogenee e di requisiti produttivi ed organizzativi affini al fine di programmare, organizzare e gestire le risorse ed i
fattori della produzione loro assegnati dal Direttore di Dipartimento allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti in
sede di budget. Gestiscono le casistiche cliniche di loro competenza nel rispetto dei criteri d’utilizzazione ottimale
delle risorse e di successo della cura.
Esse possono essere semplici o complesse e sono dirette da un Dirigente Responsabile. Le S.O.D. costituiscono la
linea di produzione del Dipartimento, gestiscono le funzioni loro assegnate ed assorbono le risorse per soddisfare le
necessità della casistica assegnata.
Il Dirigente Responsabile di S.O.D., nell’ambito degli indirizzi emanati dalla Direzione Aziendale e delle direttive
formulate dal Direttore di Dipartimento cui la struttura afferisce, oltre quelle previste dal D. Lgs. 165/01, esercita, le
funzioni definite nel regolamento ed in particolare:
- assicura il regolare svolgimento dell’attività di competenza, la continuità e l’appropriatezza dell’assistenza
sanitaria e l’erogazione delle prestazioni;
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- cura l’applicazione delle metodologie e degli standard tecnico-professionali definiti dalle Unità Professionali
necessari e strumentali alla realizzazione dei compiti affidati, nel rispetto dei criteri d’efficacia, economicità ed
efficienza;
- garantisce il rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi concordati nel budget con il Direttore di Dipartimento,
nel rispetto delle risorse definite e degli indicatori standard di performance;
- cura la realizzazione di modalità organizzative in grado di ottimizzare l’erogazione del servizio;
- cura le problematiche medico-legali di pertinenza ed adotta i relativi provvedimenti;
- adotta, per quanto di competenza, le misure atte alla responsabilizzazione del personale ed al raggiungimento degli
obiettivi, nonché idonee alla rimozione dei disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza e sui tempi
d’erogazione;
- assicura il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro del personale, vigilando sull’osservanza dei
doveri d’ufficio;
- verifica il rispetto di tutte le condizioni di protezione, prevenzione e sicurezza, sia per gli utenti sia per i
dipendenti.
ARTICOLO 50 - I CLUSTER
I Cluster rappresentano aggregazioni di Strutture Operative Dipartimentali - già individuate come tali per la
peculiarità degli obiettivi assistenziali, scientifici o didattici e delle quali pertanto si vuole mantenere la specificità costituite al fine di perseguire e raggiungere dimensioni operative appropriate.
Le S.O.D. costituenti il Cluster si suddividono in una S.O.D. cluster ed in una o più strutture confluenti.
Fermo restando il riferimento gerarchico al Direttore di Dipartimento di ciascuna S.O.D. costituente il Cluster, il
Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario d’intesa con il Direttore di Dipartimento, nomina, con
funzioni di coordinamento operativo, il Coordinatore del Cluster.
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ARTICOLO 51 - LE AREE FUNZIONALI OMOGENEE
Le S.O.D. possono essere raggruppate all’interno dei D.A.I. in coordinamenti, denominati Aree Funzionali
Omogenee (A.F.O.), sia per motivi di funzionalità organizzativa o di migliore definizione del percorso assistenziale,
sia di specificità scientifica o didattica.
In particolare, le Aree Funzionali Omogenee coordinano all’interno del D.A.I. le attività di S.O.D. afferenti a
percorsi assistenziali omogenei o comunque rispondenti ad una migliore utilizzazione delle risorse.
Fermo restando il riferimento gerarchico al Direttore di Dipartimento di ciascuna S.O.D., il Direttore Generale, su
proposta del Direttore Sanitario d’intesa con il Direttore di Dipartimento, nomina i Coordinatori delle Aree
Funzionali Omogenee.
ARTICOLO 52 - LE AREE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE
Per assicurare la razionale programmazione e gestione ed il miglioramento dell’efficienza gestionale dei processi
operativi inerenti alle funzioni tecniche, amministrative e logistiche, la Direzione Amministrativa centrale si articola
in aree tecniche e amministrative, istituite in ragione dell’unificazione di funzioni omogenee dirette ad un unico
processo produttivo di servizi.
I Responsabili delle aree tecniche e amministrative sono nominati dal Direttore Generale, su proposta del Direttore
Amministrativo, fra i dirigenti con funzioni di direzione e svolgono i compiti attinenti alla direzione con autonomia
professionale e responsabilità economico-finanziaria.
L’articolazione di dette aree, in Unità Operative semplici o complesse, e la declaratoria delle funzioni è contenuta
nell’allegato 8 al presente Statuto.
PARTE B – LE STRUTTURE PROFESSIONALI
ARTICOLO 53 - LE UNITA’ PROFESSIONALI (U.PR.)
Le Unità Professionali (U.PR.), sono individuate e classificate in funzione delle specifiche competenze tecnicoscientifiche possedute, delle caratteristiche disciplinari della casistica e dei corrispondenti requisiti tecnicoprofessionali da assicurare.
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Le Unità Professionali possono assumere valenza disciplinare, multidisciplinare, metodologica in relazione
all’ampiezza ed alla natura dei criteri sopra indicati.
L’Unità Professionale ha il compito di attivare i processi tesi a definire gli standard ed i protocolli tecnico-scientifici
e le linee guida, da utilizzare nel processo di produzione, ottimizzando e migliorando gli standard di riferimento e
definendo la «migliore pratica» da applicare. Sotto il profilo economico contribuisce a definire i parametri ottimali
d’assorbimento delle risorse. Inoltre ha il compito di individuare, valutare e controllare i fabbisogni ed i programmi
di formazione ed aggiornamento. In particolare:
- effettua e verifica il continuo aggiornamento degli standard, dei protocolli di riferimento e dei percorsi clinicoassistenziali;
- ricerca e valuta lo sviluppo di nuovi protocolli e procedure, ed assiste i Direttori di Dipartimento ed i Direttori e
Responsabili delle Strutture Operative Dipartimentali nell’adozione di strumenti e metodologie necessarie al
miglioramento dell’efficacia e qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie;
- cura la raccolta sistematica della documentazione tecnica prodotta al fine di facilitarne la fruizione e la persistenza
nel tempo;
- cura un’adeguata e continua diffusione delle conoscenze alle S.O.D.;
- rileva il fabbisogno formativo del personale dei gruppi professionali di riferimento e coopera all’individuazione dei
programmi d’aggiornamento e perfezionamento tecnico-scientifico;
-contribuisce all’attività di preparazione, formazione ed aggiornamento del personale, definendo i criteri per la
valutazione di tali percorsi, nel rispetto del raggiungimento dei crediti formativi richiesti.
ARTICOLO 54 – LE MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLE UNITA’ PROFESSIONALI.
Le Unità Professionali sono costituite da un insieme di attività cui sono chiamati a contribuire tutti i professionisti
appartenenti ad una stessa disciplina. La modalità standard per lo svolgimento di tali attività è rappresentata dal
gruppo di lavoro aggregato con libertà formale.
Ciascun Direttore di Struttura Operativa Dipartimentale complessa e ciascun Responsabile di Struttura semplice a
valenza dipartimentale avrà la funzione di referente per le attività delle Unità Professionali che coinvolgono i
professionisti delle proprie strutture. Tale funzione potrà essere da loro delegata a dirigenti operanti nelle stesse.
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Tra i referenti in tal modo individuati, il Direttore Generale su indicazione del Direttore Sanitario e sentito il
responsabile dell’Unità Professionale Metodologica competente, attribuisce l’incarico di Responsabile d’Unità
Professionale.
Con analoga procedura saranno attribuiti gli incarichi di Responsabile d’Unità Professionale Multidisciplinare.
Il Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario attribuisce, inoltre, gli incarichi di Responsabile d’Unità
Professionale Metodologica.
Gli incarichi previsti nel presente articolo hanno carattere professionale, avranno una durata triennale e sono
rinnovabili. Le forme di remunerazione saranno definite in sede di contrattazione decentrata.
Quanto non stabilito nel presente atto sarà definito con un apposito regolamento.
ARTICOLO 55 – PARTECIPAZIONE DELLE U.PR. ALLA DIREZIONE AZIENDALE.
Le U.PR. Metodologiche di cui al precedente articolo fanno parte della Direzione Aziendale e sono componenti
strutturali della Direzione Sanitaria.
Al fine di tutelare l’apporto di competenza rappresentato dalla specificità professionale, le U.PR. Metodologiche
Discipline Mediche, Discipline Chirurgiche e Discipline Anestesiologiche, che non sono identificabili con uno
specifico Dipartimento Assistenziale, fanno parte al pari dei Dipartimenti stessi del Collegio di Direzione di cui
all’articolo 22 del presente Statuto.
TITOLO VII PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITA’
ASSISTENZIALI E DEL PERSONALE DEL S.S.N. ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
ARTICOLO 56 - DOTAZIONE ORGANICA ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE
Fermo restando il diverso stato giuridico del personale universitario, la dotazione organica dell’A.O.U.C. alla data
della costituzione dell’A.O.U.C- è costituita dal personale S.S.N. e dal personale universitario che presta attività
assistenziale o di supporto alla stessa e dettagliatamente individuata nell’allegato n. 9 al presente atto.
La dotazione organica dell’Azienda è quella risultante dal personale in servizio al 1° gennaio d’ogni anno e dalla
relazione di programmazione triennale, aggiornata annualmente in relazione all’aumento o alla diminuzione del
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fabbisogno del personale. La dotazione organica, come sopra individuata, sarà in ogni caso adottata nel rispetto delle
disposizioni derivanti da normative nazionali o regionali e delle risorse disponibili.
L’assegnazione del personale, in coerenza con i principi e con la disciplina recata dal presente Statuto, avverrà
direttamente ai Dipartimenti in ragione delle specifiche strutture organizzative afferenti ai Dipartimenti stessi e potrà
essere successivamente modificata in sede di programmazione aziendale e attraverso la procedura di budget.
ARTICOLO
57
-
PARTECIPAZIONE
DEL
PERSONALE
UNIVERSITARIO
ALL’ATTIVITA’
ASSISTENZIALE
I professori, ricercatori e figure equiparate di cui all’art. 5 del D. Lgs. 517/99 che partecipano all’attività
assistenziale è quello risultante dall’elenco allegato sub 10.
In sede di programmazione annuale, approvata dall’Organo d’Indirizzo, può essere modificato o integrato l’elenco
di cui al comma precedente, tenendo conto del fabbisogno determinato ai sensi dell’art. 56 del presente Statuto.
Il personale universitario tecnico amministrativo e tecnico-sanitario che presta attività di supporto all’attività
assistenziale è quello risultante dall’allegato 11 al presente Statuto. L’utilizzazione di tale personale universitario è
attuata, in attesa dei decreti interministeriali previsti dall’art. 8 comma 5 del D. Lgs. 517/1999, applicando l’art. 51
del CCNL Comparto Università del 9/8/2000. Negli allegati di cui sopra, sono altresì indicati i criteri
d’aggiornamento dell’elenco del personale universitario che presta attività assistenziale o di supporto all’A.O.U.C..
ARTICOLO
58
-
PARTECIPAZIONE
DEL
PERSONALE
IN
FORMAZIONE
ALL’ATTIVITA’
ASSISTENZIALE.
Le modalità di partecipazione all’attività assistenziale dei soggetti in formazione saranno definite nell’ambito della
programmazione aziendale e nel rispetto della normativa regionale e nazionale.
ARTICOLO 59 - IMPEGNO DI SERVIZIO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO
Le modalità di presenza nelle strutture aziendali dei professori e ricercatori universitari e del personale tecnico
amministrativo e tecnico sanitario-universitario che presta attività di supporto all’attività assistenziale, sono quelle
recepite nei regolamenti aziendali con riferimento al loro stato giuridico ed ai contratti collettivi di lavoro del
41
personale del S.S.N..
La presenza nelle strutture aziendali del personale universitario è rilevata secondo modalità uniformi con quelle
disposte dell'A.O.U.C. per tutto il personale afferente.
ARTICOLO 60 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE S.S.N. ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
La programmazione didattica universitaria individuerà all’interno dei dipartimenti integrati il personale del S.S.N.
potenzialmente coinvolgibile nella didattica universitaria, secondo criteri preventivamente esplicitati e coerenti con
la normativa universitaria.
Nella programmazione annuale universitaria è definita la quota d’attività didattica da attribuire, in ogni D.A.I., al
personale del S.S.N.
Il Direttore di Dipartimento, se professore universitario, o il professore responsabile dipartimentale della didattica,
all’interno dei propri compiti di programmazione, organizza la didattica, ne monitorizza le fasi di realizzazione,
garantisce il corretto coinvolgimento del personale del S.S.N. nelle attività di formazione.
Le attività’ formative in cui può essere coinvolto il personale del S.S.N. sono:
- didattica frontale
- didattica seminariale e\o a piccoli gruppi
- collaborazione nella predisposizioni di tesi e, in qualità di cultori della materia, possibilità di partecipare alle
commissioni d’esami e di laurea
- attività di tutoraggio.
La partecipazione del personale del S.S.N. all’attività formativa è rilevata come fattore d’assorbimento per la
funzione didattica. Le attività di tutoraggio diffuse e non facilmente quantificabili, anch’esse rilevabili come fattore
d’assorbimento, sono da ricondurre allo specifico finanziamento aziendale previsto per i costi aggiuntivi
assistenziali connessi all’attività di didattica.
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ARTICOLO 61 - L’ATTIVITA’ DI RICERCA.
L’attività di ricerca promossa all’interno della nuova azienda Ospedaliero-Universitaria è riferita a due distinte
tipologie così definite: la ricerca diffusa e la ricerca finalizzata. La ricerca finalizzata è ulteriormente riferita a due
tipologie: la ricerca finalizzata attivata sulla base di un progetto in cui è preventivamente indicata la fonte di
finanziamento; la ricerca finalizzata attivata sulla base di un progetto in cui non è preventivamente indicata la fonte
di finanziamento.
Per il personale universitario, la ricerca diffusa è un compito istituzionale e, per questo, non è soggetta a preventive
autorizzazioni. Quest’attività deve essere oggetto di un’adeguata previsione all’interno delle scelte di
programmazione, ed è compito della nuova azienda garantirne lo sviluppo presso le proprie articolazioni
organizzative. Per il personale del S.S.N., la ricerca diffusa non è un compito d’istituto, ma il personale in possesso
dei necessari requisiti e con disponibilità individuale, può essere coinvolto in attività di ricerca diffusa, in tal caso,
oltre alla previsione programmatica, deve essere prevista apposita autorizzazione. Il tempo dedicato alla ricerca
diffusa, da parte del personale universitario e del S.S.N., deve essere rilevato come fattore d’assorbimento.
La ricerca finalizzata, di entrambe le tipologie, non rappresenta un compito di istituto, ma è di grande valore per il
personale sia universitario che del S.S.N. e può rappresentare una grande opportunità per la nuova azienda potendo
fruire, su specifici obiettivi, anche del contributo delle componenti precliniche della Facoltà. Deve essere sempre
preventivamente autorizzata dall’azienda secondo modalità predefinite.
Per quanto non regolato dal presente atto si fa riferimento al Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana, l’Università
di Firenze e l’A.O.U.C. approvato con delibera della Giunta Regionale n. 742 del 15/7/2002 e sottoscritto il
2/8/2002.
ARTICOLO 62 - IL COMITATO SCIENTIFICO PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA.
In considerazione del fatto che l’attività di ricerca rappresenta uno dei fini istituzionali dell’azienda ed al fine di
salvaguardarne la qualità e la rispondenza all’interesse pubblico, è istituito il Comitato Scientifico per la Valutazione
della Ricerca. Tale Comitato valuta, in termini di un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate, l’attività
di ricerca complessivamente svolta dai Dipartimenti.
Il Comitato eserciterà il proprio mandato per un triennio rinnovabile ed è così composto:
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- Rettore dell’Università di Firenze o suo delegato;
- Direttore Generale o suo delegato;
- Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia o suo delegato;
- Direttore Sanitario;
- Quattro membri scelti, congiuntamente dal Rettore e dal Direttore Generale, tra i professionisti dell’azienda, sulla
base di comprovata e specifica alta competenza, curriculum professionale e riconoscimenti scientifici;
- Fino a quattro membri scelti, congiuntamente dal Rettore e dal Direttore Generale, al di fuori dell’azienda, sulla
base di comprovata e specifica alta competenza, curriculum professionale e riconoscimenti scientifici.
Il Comitato può avvalersi dell’apporto di ulteriori esperti con competenze specifiche.
TITOLO VII - NORME INTEGRATIVE E NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 63 - I REGOLAMENTI INTEGRATIVI ED APPLICATIVI
I regolamenti citati nel presente Statuto sono adottati dal Direttore Generale entro 180 giorni dall’adozione di esso.
Il Direttore Generale può, in ogni caso, disciplinare con atti regolamentari di diritto privato ogni altro aspetto
dell’attività aziendale.
ARTICOLO 64 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Fino all’attuazione delle disposizioni del presente Statuto ed all’adozione dei regolamenti attuativi da esso previsti,
sono confermate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento aziendale d’organizzazione e negli
ulteriori regolamenti dell’Azienda Ospedaliera, nonché negli accordi attuativi tra Azienda Ospedaliera Careggi e
Università degli Studi di Firenze.
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ARTICOLO 65 - LA FASE DI PRIMA ATTUAZIONE.
In considerazione delle necessità derivanti dall’adozione del presente Statuto, in fase di prima attuazione, dovranno
essere approvati atti in materia di:
- regolamentazione delle modalità di utilizzo del patrimonio conferito;
- regolamentazione della attribuzione del patrimonio conferito in caso di scioglimento dell’azienda;
- definizione del valore del patrimonio conferito attraverso perizie;
- verifica e valutazione dei modelli organizzativi e funzionali integrati adottati;
- definizione dei criteri di ripartizione delle risorse assorbibili per le funzioni di assistenza, didattica e ricerca;
- verifica e valutazione dei criteri di rilevazione dei fattori di assorbimento delle risorse;
- ridefinizione e regolamentazione del funzionamento degli organi dell’azienda.
A tal fine è costituito un Organo Paritetico composto dall’Assessore al Diritto alla Salute, dal Rettore dell’Università
di Firenze e dal Direttore Generale. Partecipa ai lavori dell’Organo Paritetico il Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
L’Organo Paritetico ha la funzione di fornire indirizzi nelle materie suddette, verificando la rispondenza delle
misure adottate con gli indirizzi assunti e dura in carica per il tempo necessario alla completa definizione delle
misure di attuazione nelle materie sopra indicate, ovvero fino alla entrata in vigore di accordi modificativi tra la
Regione Toscana e l’Università di Firenze.
ART. 66 - STATO DI FUNZIONAMENTO E RELAZIONE FINANZIARIA
La relazione di funzionamento e la relazione finanziaria aziendale alla data del........................... sono allegate sub 12
al presente atto.
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