REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI TITOLO I CAPO I Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolar modo dal Capo 1 del D.lgs.507/93 Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione 1. La pubblicità e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale di Mandello del Lario, sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad un'imposta e ad un diritto a favore del Comune. Art. 3 - Gestione del servizio 1. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale e dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni del D.Lgs.507/93. Art. 4 - Funzionario responsabile 1. Nel caso in cui la gestione del servizio è effettuata in economia, il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta ~ sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti I relativi e dispone i rimborsi. 2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore. 3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze -Direzione ; Centrale per la Fiscalità Locale entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile. 4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui commi precedenti spettano al concessionario. CAPO II Disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni Art. 5 - Disciplina generale della pubblicità 1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti. 2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 31. 3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali, che provvederanno all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 31. Art. 6 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità 1. Nelle zone sottoposte a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientaI i non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. 2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti chiese, e nelle loro i immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità . Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti. 3. Nelle zone di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientai e, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal titolo II, capo I, paragrafo 3, del regolamento emanato con il D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495. 5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali i e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione. 6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, case di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica. 6-bis. “E’ vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli, nonché mediante loro apposizione sui veicoli in sosta. Non è consentita inoltre la distribuzione a mano, di materiale pubblicitario, fatto eccezione nei casi di cui la predetta venga effettuata in cassette postali o all’interno di esercizi pubblici e commerciali.” 7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al successivo art. 31. Art. 7 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade 1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal titolo II, capo I, paragrafo 3, del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 2. All'interno del centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. 19s.285/92: a) per la superficie degli stessi classificata "centro storico"; si osservano le disposizioni di cui al comma 5, articolo 6 b) l'installazione di mezzi pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Codice della strada e dal D.P.R. n. 495/92 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 10 del presente regolamento; c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq.3; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq.6; d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Art. 8 - Tipologia dei mezzi pubblicitari 1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e si distinguono in: a) pubblicità ordinaria; b) pubblicità effettuata con veicoli; c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni; d) pubblicità varia. Art. 9 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione 1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R~ 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 7 del presente regolamento. 2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformI a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui all'art. 14 del D. 19s. n. 507/93 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal 5 comma dell'art. 6. 4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in i corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore g di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade. Art. 10 - Autorizzazioni 1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni, stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma. 2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati e' d'i competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale e provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio tecnico comunale, in originale e copia, allegando: a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità; b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato; c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo; d) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autoattestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione: a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale; b) del funzionario responsabile dello specifico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione; c) del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento; 4. Il responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. 5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art.6. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni. 6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e lO, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Art. 11 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione 1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di: a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune. 2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992. 3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a i seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune. Art. 12 - Impianti per le pubbliche affissioni. 1. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da: a) vetrine per l'esposizione di manifesti; b) stendardi porta manifesti; b) posters per l'affissione di manifesti; c) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti; d) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio; 2. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Mandello del Lario Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto. 3. Il Comune ha facoltà di provvedere a sue spese allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito. Art. 13 - Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni e ripartizione. 1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 10.298 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 300, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti. 2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso: a) = mq 90, pari al 30% e' destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale; b) = mq 180, pari al 60% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale; c) = mq 30, pari al 10% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, e comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato. CAPO III Il piano generale degli impianti pubblicitari e per l'affissioni. Art. 14 - Criteri generali 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti. Tale piano determina gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere dislocati i mezzi di pubblicità di cui all'art. 8, primo comma, lettera a), c) ( con esclusione delle proiezioni) e d), del presente regolamento, e la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all' art. 12. Il piano degli impianti deve essere predisposto da un gruppo di lavoro composto dal Sindaco o Assessore delegato, dai funzionari comunali appartenenti ai servizi pubblicità e pubbliche affissioni, urbanistici, della viabilità e di polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. 2. Il piano deve essere sottoposto al parere della Commissione edilizia ed è dalla stessa espresso entro 20 gg. dalla richiesta. L'approvazione del piano spetta al Consiglio comunale. Le modifiche al piano possono essere adottate entro il 31 ottobre di ogni anno a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Art. 15 - Criteri generali per la realizzazione del piano 1. I criteri ai quali si farai riferimento per la stesura di un piano generale che comprenda, comunque gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità sono i seguenti: a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso; b) il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto i urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico; c) il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, ~ socio-culturale e commerciale; d) la stesura del piano dovrai, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alla norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e traffico; e) la collocazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni di carattere istituzionale deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti. TITOLO II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CAPO I Disciplina generale Art. 16 - Classificazione del Comune 1. Il Comune di Mandello del Lario, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, appartiene alla classe quarta, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 507/93. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazioni della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dalla legge. Art. 17 - La deliberazione delle tariffe 1. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D.lgs. n.507/93 entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s’intendono prorogate di anno in anno. CAPO II Imposta sulla pubblicità disciplina Art. 18 - Presupposto dell'imposta. 1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi. 2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si puoI accedere senza necessità di particolari autorizzazioni. 3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Art. 19 - Soggetto passivo 1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso. 2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese. 4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, si procede alla notifica dell'avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese. Art. 20 - Modalità di applicazione dell'imposta 1. Per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del D. lgs. n.507/93. 2. In tema di riduzione ed esenzione dall'imposta vale quanto previsto rispettivamente dagli artt.16/17 del D. lgs. 507/93. Art. 21 - Dichiarazione 1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 10, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare la dichiarazione al concessionario o al Comune se il servizio e' gestito in economia su apposito modulo presso lo stesso disponibile.Detta dichiarazione, anche cumulativa, deve contenere le caratteristiche, la quantità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari ed è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955). 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del concessionario, o da parte del Comune se il servizio è gestito in economia, questi provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente. 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine. 4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt. 12, 13, commi 1 e 2 dell'art. 14, del D. 19s. n. 507/93 si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui agli artt. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993, si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. Art. 22 - Rettifica ed accertamento d'ufficio 1. Entro due anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il concessionario, o il Comune se il servizio è gestito in economia, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R. 2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento. 3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate: l'ufficio comunale emittente ed orario di servizio. il responsabile del procedimento; il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario. Art. 23 - Pagamento dell'imposta e del diritto 1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario, o al Comune se il servizio è gestito in economia. L'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 21. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale. 2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione. 3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. 4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia in modo diretto al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. 5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo f entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso ! di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. 6. I crediti del Comune relativi all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell’art.2752, comma quarto, del Codice Civile. 7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. S, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al concessionario del servizio, o se il servizio è gestito in economia al Comune. Si deve provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta. 8. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il concessionario, o il Comune se il servizio è gestito in economia, deve provvedere ad istituire i documenti previsti dal Decreto Min. Fin. 26.04.1994, artt. 2,3,4,5, nonché attenersi alle disposizioni ivi previste in ordine alla gestione contabile dell'imposta e del diritto. CAPO III Il servizio delle pubbliche affissioni Art. 24 - Istituzione del servizio 1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso il corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "pubbliche affissioni", così come disposto dall'art. 18 secondo comma, del D. 19s. 507/93. Art. 25 - Finalità 1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 13, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali. 2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt.20/21 del D.Lgs.507/93. 3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. 4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al servizio affissioni sono collocati negli spazi di cui all'art. 13, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi. 5. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 13, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità previste nello stesso articolo. 7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 13. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 13. Art. 26 - Affissioni -prenotazioni - registro cronologico 1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene al servizio affissioni la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto. 2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative. tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. 3. Il registro cronologico è tenuto presso il servizio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta. Art. 27 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio 1. I manifesti devono essere fatti pervenire al servizio affissioni nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio. 2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è i indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e: a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato; b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito. 3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata al servizio una più, da conservare per documentazione del servizio. 4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'artIcolo precedente. 5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il servizio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. 6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro del servizio affissioni, con la data di scadenza prestabilita. 7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, il sevizio affissioni provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente. 8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata. 9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al servizio affissioni entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale il servizio affissioni provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso il servizio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto. 10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il servizio affissioni provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il servizio affissioni provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso il servizio affissioni per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti. 11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o I parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare il servizio affissioni ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso. 12. Il servizio affissioni ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 13. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del diritto dovuto. 14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di 1.50.000 per commissione. 15. Nell'ufficio del servizio affissioni devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta: a) le tariffe del servizio; b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni; c) il registro cronologico delle commissioni. 16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. CAPO IV Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe Art. 28 - Tariffe -applicazione 1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al concessionario, o al Comune se il servizio è gestito in economia, che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato. 2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto. 3. Per l'applicazione del diritto si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del D. 19s. n. 507/93. 4. In tema di riduzione ed esenzione vale quanto previsto rispettivamente ~ dagli articoli 20 e 21 del D. 19s. n. 507/93. TITOLO III Disposizioni finali e transitorie CAPO I Sanzioni Art. 29 - Sanzioni tributarie 1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993. 2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. 3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento. Art. 30 - Interessi 1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento. 2. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Art. 31 - Sanzioni Amministrative 1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento. 2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi. 3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazione alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni. 4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino di quanto occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato. 5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma, o il concessionario del servizio, o il Comune se il servizio è gestito in economia, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 29 e 30. 6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto. CAPO II Contenzioso Art. 32 - Giurisdizione tributaria 1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali. secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992. n. 546. 2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale. Art. 33 - Procedimento 1. Per la presentazione del ricorso. l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso. i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18. 19. 20. 21. 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992. n. 546. 2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto. della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione. ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma. CAPO III Disposizioni transitorie e finali Art. 34 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972 1. Il Comune puoI procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 639. entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata. notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 23 del predetto decreto. Art. 35 - Pubblicità annuale iniziata nel 1993 1. La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso. per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno è prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione. con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 21. Art. 36 - Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria 1. In conformità quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni: -dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; -dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. lO settembre 1993, n. 360; -dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; -dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate. ALLEGATI 1. Superficie complessiva del centro abitato 100% Kmq. 2. Superficie complessiva località in categoria speciale (max 35% di 2) Kmq. 3. Superficie impianti affissione previsti dal piano comunale (100%) mq. 4. Superficie impianti affissione in categoria speciale (max 50% di 3) mq. A -Elenco delle località, vie, piazze ed altre aree di circolazione classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (art. 4, D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507) Località, via, piazza, area di circolazione Impianti affissioni N. superficie mq. ; Definizione Denominazione B -Maggiorazione per il periodo stagionale turistico delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 flussi turistici -indici oggettivi di ricettività. Maggiorazione per il periodo stagionale turistico delle tariffe e dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 3, comma 6 del D.L.s lS novembre 1993, n. 507. Flussi turistici ed indici oggettivi di recettività 1. Il flusso di turisti in arrivo nel territorio di questo Comune ha registrato, nell'anno 1993, secondo i dati rilevanti dal competente i organo turistico: 1.1 mese di arrivi n. giornate presenza n. 1.2 mese di arrivi n. giornate presenza n. 1.3 mese di arrivi n. giornate presenza n. 1.4 mese di arrivi n. giornate presenza n. -------------------- ------------------------- totale nei 4 mesi 2. La dotazione di strutture ed impianti ricettivi e turistici esistente nel territorio di questo Comune nell’anno 1993 era costituito da: 2.1 Esercizi alberghieri n. camere 2.2 Residenze turistico alberghiere n. camere 2.3 Campeggi n. camere 2.4 Villaggi turistici n. camere 2.5 Affittacamere n. camere 2.6 Case per vacanze n. camere 2.7 Pubblici esercizi n. camere ----------- --------------------totale n. camere N.B. Allegato per i comuni che applicano la maggiorazione turistica da non comprendere negli altri delle affissioni. PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 - Regolamento comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni Titolo I - Capo I - Criteri generali 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al presente piano generale degli impianti pubblicitari adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt.3, 18 e 36, c.8 del D.Lgs. 15.11.93, n.507 e dal titolo I, capo III del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni. 2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2,4 e 6 ed all'art. 14 del regolamento. La seconda definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art. 15 del regolamento. 3. Il piano generale degli impianti determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad esse relativi: imposta comunale sulla pubblicità e diritto comunale sulle pubbliche affissioni. 4. Il piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Parte I La pubblicità esterna Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale. Capo I Tipologia e caratteristiche dei mezzi pubblicitari Le tipologie dei mezzi pubblicitari sono stabilite secondo la classificazione effettuata dall'art. 9 del regolamento comunale, le definizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le indicazioni tecniche necessarie per individuare le caratteristiche dei mezzi predetti. Classe 1 - Insegne 1.1. Sono considerate tali le scritte in caratteri alfanumerici, completate da simboli o marchi, installate nella sede delle attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché esso sia in armonia con le caratteristiche dell'edificio sul quale vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte. Possono ! essere luminose sia per luce propria che per luce diretta. 1.2. Si osservano le prescrizioni ed i divieti di cui ai commi primo, ~ secondo e terzo dell'art. 7 del regolamento. 1.3. Nei centri abitati non classificati "storici" le insegne d'esercizio .possono essere autorizzate in tutte le forme e con ogni materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria. 1.4. All'interno dei centri storici le caratteristiche delle insegne d'esercizio devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell'ambiente nel quale devono essere collocate. Sono di norma escluse le insegne di tipo "scatolato" od a "cassonetto" in materiale plastico o simile ad illuminazione diretta od indiretta. Sono ammesse le insegne di tipo "scatolato", in metallo, cristallo o legno, ad illuminazione indiretta; le insegne a cassonetto con fronte in legno o metallo traforato "in negativo" con illuminazione interna trasparente dalle lettere e dai marchi; le iscrizioni effettuate su pannelli in metallo, legno, vetro od apposte direttamente sugli intonaci degli edifici, ed illuminate direttamente. Sono pure ammesse le insegne bifacciali a bandiera "artistiche", di dimensioni e caratteristiche da valutare in relazione all'edificio ed all'area di circolazione sulla quale prospettano, ad illuminazione indiretta; l'illuminazione interna è ammessa solo per le insegne traforate, per evidenziare all'esterno le iscrizioni ed i simboli nelle stesse contenuti. Sono consentite le iscrizioni e decorazioni sui vetri delle porte d'ingresso alle attività pubblicizzate, nei colori oro, nero ed argento. Deve essere evitato il costituirsi di situazioni di particolare densità ed intensità delle insegne ed altri mezzi esposti che risultano in contrasto con i valori ambientali da tutelare. Altre tipologie di insegne possono essere ammesse nei centri storici su conforme parere della Commissione Comunale di Edilizia. 1.5. Al di fuori dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove è consentita la installazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si osservano le disposizioni previste e richiamate nell'art. 8, primo comma, del regolamento. Classe 2 - Cartelli 2.1. Sono considerati tali i manufatti mono o bifacciali, supportati da idonea struttura di sostegno o di collocazione su prospetti di edifici, recinzioni e simili, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. I cartelli bifacciali sono utilizzabili nelle due facciate con immagini diverse. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta. 2.2. Per la loro collocazione all'interno dei centri abitati si osservano le disposizioni previste dal 4 comma dell'art. 14 e dal 2 comma dell'art. 8 del regolamento. L'installazione provvisoria in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti è autorizzata dal Sindaco. L'installazione provvisoria su strutture poste temporaneamente in opera da privati a protezione di lavori ad edifici ed impianti può costituire condizione della concessione di occupazione del suolo pubblico utilizzato per le strutture predette ed è autorizzata dal Sindaco. L'installazione permanente può essere autorizzata all'interno e all'esterno di impianti pubblici, su edifici, recinzioni, zone del centro abitato a condizione che non si determinino contrasti dannosi con le caratteristiche dell'ambiente. Nell'elenco A del presente piano sono descritte le caratteristiche di edifici e le zone dei centri abitati nelle quali può essere autorizzata la collocazione permanente di cartelli pubblicitari e le tipologie e dimensioni ammesse. Per ogni altra posizione all'interno dei centri abitati l'autorizzazione può essere concessa dal Sindaco previo parere della Commissione Comunale di Edilizia. 2.3. All'interno dei centri storici di cui al quinto comma dell'art. 7 del regolamento l'installazione di cartelli può essere autorizzata in via provvisoria in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti nonché sulle strutture ivi poste temporaneamente in opera da privati a protezione di lavori, purché siano compatibili con i valori estetico-ambientali della zona per la quale viene richiesta l'installazione. L'installazione permanente può essere autorizzata sugli edifici e nelle zone le cui caratteristiche sono individuate nell'elenco B del presente piano, a condizione che non si determinino contrasti dannosi per le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente. 2.4. All'esterno dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove ne è consentita l'installazione, essa deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste e richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento. Nell'elenco C del presente piano sono individuate le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e situazione dei luoghi, il collocamento dei cartelli pubblicitari è soggetto a particolari condizioni od a limitazione delle dimensioni dei mezzi al di sotto dei limiti stabiliti alla lettera c) del secondo comma dell'art. 8 del regolamento. Classe 3 -Striscioni, locandine, stendardi 3.1. Si considerano con tali definizioni i mezzi mono o bidimensionali, realizzati in materiale privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione di manifestazioni, avvenimenti e spettacoli. Possono essere illuminati indirettamente. 3.2. Nei centri abitati l'installazione in via temporanea di striscioni, festoni di bandierine ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze deve essere preventivamente autorizzata. La località richiesta per la loro installazione viene verificata dal servizio affissioni e pubblicità sentito il parere dell'ufficio di polizia municipale. Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio dei mezzi suddetti agli edifici i o monumenti di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento. 3.3. Fermo restando il divieto di cui al paragrafo 3.2., nei luoghi previsti dal primo, secondo e terzo comma del predetto art. 7 i mezzi pubblicitari di cui sopra e gli stendardi possono essere autorizzati solo nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono nelle località, zone ed edifici in tali norme previsti. 3.4. Nei centri storici, fermo restando il divieto di cui al paragrafo 3.2., i mezzi pubblicitari di cui sopra, compresi gli stendardi, possono essere autorizzati nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono negli abitati dei quali i centri storici fanno parte. 3.5. Fuori dai centri abitati, lungo le strade ove è consentita l'installazione, gli striscioni, festoni di bandierine , stendardi devono essere collocati con l'osservanza delle norme richiamate nel primo comma dell'art. 8 del regolamento. 3.6. Il collocamento delle locandine è consentito in tutto il territorio comunale all'interno, sulle vetrine e sui prospetti esterni di negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od aperto al pubblico, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed annotazione da parte dell'Ufficio del periodo di esposizione. Classe 4 -Segno orizzontale reclamistico 4.1. E' considerata tale la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, in scritte alfanumeriche, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 4.2. La loro effettuazione può essere consentita in tutto il territorio comunale, escluse le località e le zone di particolare pregio ambientale, di cui al primo e terzo comma dell'art. 7 del regolamento. 4.3. Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi da quelli di cui al paragrafo 4.1, che non consentono l'immediata rimozione al termine concesso con l'autorizzazione. 4.4. Nell'apposizione delle pellicole adesive di cui al par. 4.1. deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento. Classe 5 -Pannelli luminosi 5.1. Si definisce "pubblicità con pannelli luminosi" quella effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, anche con diffusione di più messaggi pubblicitari. 5.2. Nei centri abitati l'installazione permanente è consentita nei luoghi indicati nell'elenco A non è consentita sugli edifici e nelle zone stabilite dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 7 del regolamento. 5.3. Nei centri storici l'installazione dei mezzi predetti può essere ~ consentita, in via temporanea e per motivate finalità, nelle località indicate nell'elenco B. 5.4. Lungo le strade comunali fuori dei centri abitati si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento e dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Nell'elenco C sono individuate località e posizioni soggette alle condizioni, divieti e limitazioni di cui al paragrafo 2.4. Classe 6 -Impianto di pubblicità o propaganda 6.1. E' qualificato tale qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di atti vita , e non individuabile, con le definizioni di cui alle classi precedenti; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 6.2. Nei centri abitati l'installazione in via temporanea o permanente di tali mezzi è consentita nei luoghi indicati nell'elenco A; non è consentita sugli edifici di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento. Nelle zone stabilite dal primo e terzo comma dello stesso articolo può essere consentita solo per periodi temporanei e per manifestazioni, avvenimenti, iniziative che si tengono in dette zone o negli edifici alle quali le stesse danno accesso o sono adiacenti. 6.3. Nei centri storici l'installazione degli impianti predetti può essere consentita nelle zone di cui all'elenco B, subordinatamente alle limitazioni e condizioni da prevedersi nell'autorizzazione. 6.4. Lungo le strade comunali, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento. Nell'elenco C sono individuate località e posizioni soggette alle condizioni, divieti e limitazioni di cui al par. 2.4. Capo II Zone ed edifici dei centri abitati e dei centri storici in cui può essere autorizzata l'installazione di cartelli, pannelli luminosi e impianti pubblicitari Elenco A Zone ed edifici dei centri abitati in cui può essere autorizzata l'installazione permanente di cartelli, pannelli luminosi e impianti pubblicitari. 1. Edifici Dimensioni massime Caratteristiche – Localizzazioni cartelli pannelli luminosi mxm mxm imp.pubblicitari mq 2. Zone Dimensioni massime Delimitazione cartelli pannelli luminosi mxm mxm imp.pubblicitari mq Elenco B Zone ed edifici dei centri storici in cui può essere autorizzata l’installazione permanente dei cartelli, pannelli luminosi e impianti pubblicitari. 1. Edifici Dimensioni massime Centro storico publ. Caratteristiche – Localizzazioni cartelli pannelli luminosi mxm mxm imp.pubblicitari mq 2. Zone Dimensioni massime Centro storico publ. Caratteristiche – Localizzazioni cartelli pannelli luminosi mxm mxm imp.pubblicitari mq Capo III Località e posizioni lungo le strade comunali esterne ai centri abitati nelle quali l’installazione di impianti pubblicitari è soggetta a divieti o limitazioni di dimensione. Elenco C Strada comunale, località o posizione Superficie Delimitazione massima mq Divieto Parte II IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI Capo I Superficie complessiva – ripartizione Il piano comprende gli impianti da destinare alle pubbliche affissioni La superficie complessiva degli impianti predetti è stabilita dall'art. 15 del regolamento in mq. ed è così ripartita: a) affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica mq. b) affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale mq. c) affissioni di natura commerciale effettuate direttamente dai soggetti privati mq. Totale mq. Capo II Tipologie degli impianti esistenti dimensione -localizzazione Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni comprende le seguenti tipologie di cui al quarto comma dell'art. 15 del regolamento: 1) vetrine per l'esposizione di manifesti; 2) stendardi porta manifesti; 3) posters per l'affissione di manifesti; 4) tabelloni ed altre strutture mono-bifacciali o plurifacciali, in materiali idonei per l'affissione di manifesti; 5) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno o da strutture appositamente realizzate per questo servizio; 6) altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio. Gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del regolamento comunale. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento comunale e, in generale, alle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Capo III Elenco degli impianti per il servizio delle pubbliche affissioni Affissioni Dimensioni (3) Destinazione N. Serv. Ubicazione Tipologia Categoria Non econom. Commer. Comm.imp.dir. (1) (2) mq mq mq mq mq totale (1) Indicare la località e l'area di circolazione dalla quale è visibile l'impianto. (2) Indicare il numero corrispondente alla tipologia di cui al capo II. (3) La classificazione delle localizzazioni in "categoria speciale" (S) e' prevista solo per i comuni delle prime tre classi. La "categoria ordinaria" (O) è prevista in tutti i comuni. Capo IV Quadro di riepilogo e programma adeguamento impianti affissioni Sup.attrib.per destin. (1) Termine per Destinazione Categoria Superficie Integrazione da Esistente realizzare piano S.mq. mq. data Adeguamento del O.mq. 1. Affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale 2. Affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale 3. Affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati comunque diversi dal concessionario del servizio ove lo stesso sia appaltato - Totale categoria ordinaria - Totale categoria speciale - Totale complessivo La classificazione della localizzazione in "categoria speciale" (S) è prevista solo per i comuni delle prime tre classi. NORME DI ATTUAZIONE 1. Le disposizioni stabilite dal presente piano degli impianti ! pubblicitari si applicano a tutti i mezzi pubblicitari dei quali viene disposta l'installazione dopo la sua entrata in vigore, anche autorizzati anteriormente ad essa. 2. I mezzI pubblicitari installati nelle zone, sugli edifici e loro adiacenze per le quali vigono i divieti e le limitazioni di cui all'art. 7 del regolamento comunale devono essere adeguati o se non compatibili rimossi entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano. 3. Le insegne, i cartelli, pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nei centri storici, la cui installazione è stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in contrasto con le tipologie e caratteristiche stabilite dal piano devono essere adeguate ad esse o rimosse entro due anni dall'entrata in vigore del piano. Se installate senza autorizzazione la stessa deve essere richiesta entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano e ove non sia concessa, rimosse entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del regolamento comunale. 4. Le insegne, cartelli, pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nei centri abitati non classificati "storici" la cui installazione è stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in contrasto con le localizzazioni, dimensioni, tipologie e caratteristiche stabilite dal piano devono essere adeguate ad esse o rimosse entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Se installate senza autorizzazione la tassa deve essere richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano ed ove non sia concessa, rimosse entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del regolamento comunale. 5. I mezzi pubblicitari di qualsiasi natura installati lungo le strade comunali al di fuori dei centri abitati sono soggetti alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal regolamento comunale. 6. Il programma di adeguamento delle superfici degli impianti per le pubbliche affissioni viene realizzato entro i termini stabiliti dal piano, gradualmente, secondo le disponibilità di risorse. Per gli impianti destinati alle affissioni di natura economica effettuate direttamente da soggetti privati può esserne autorizzata la realizzazione diretta a cura degli interessati, stabilendo l'ubicazione, le dimensioni, le caratteristiche ed i materiali. L'impianto sarà trasferito, dal momento della sua costruzione, in proprietà al Comune, con il diritto da parte dell'interessato di utilizzarlo per il periodo convenuto, corrispondendo l'imposta sulla pubblicità nella misura prevista dalla tariffa comunale. 7. Per l'utilizzazione e la destinazione degli impianti per le pubbliche affissioni si osservano le disposizioni per gli stessi stabilite dal regolamento comunale. TITOLO I Disciplina della pubblicità e delle affissioni CAPO I - Disposizioni generali Art. 1 -Oggetto del regolamento Art. 2 -Ambito territoriale di applicazione Art. 3 -Gestione del servizio Art. 4 -Funzionario responsabile CAPO II - Disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni. Art. 5 -Disciplina generale della pubblicità Art. 6 -Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità Art. 7 -Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade Art. 8 -Tipologia dei mezzi pubblicitari Art. 9 -Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione Art. 10 -Autorizzazioni Art. 11 -Obblighi del titolare dell'autorizzazione Art. 12 -Gli impianti per le pubbliche affissioni Art. 13 -Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni e ripartizione. CAPO III - Il piano generale degli impianti pubblicitari Art. 14 -Criteri generali Art. 15 -Criteri generali per la realizzazione del piano. TITOLO II Disciplina dell'imposta sulla pubblicità, del servizio e del diritto sulle pubbliche affissioni CAPO I - Disciplina generale Art. 16 -Classificazione del Comune Art. 17 -La deliberazione delle tariffe CAPO II - Imposta sulla pubblicità - disciplina Art. 18 -Presupposto dell'imposta Art. 19 -Soggetto passivo Art. 20 -Modalità di applicazione dell'imposta Art. 21 -Dichiarazione Art. 22 -Rettifica ed accertamento d'ufficio Art. 23 -Pagamento dell'imposta e del diritto CAPO III -Il servizio delle pubbliche affissioni Art. 24 -Istituzione del servizio Art. 25 -Finalità Art. 26 -Affissioni -prenotazioni -registro cronologico Art. 27 -Criteri e modalità per l'espletamento del servizio CAPO IV - Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe Art. 28 -Tariffe -applicazione TITOLO III Disposizioni finali e transitorie CAPO I - Sanzioni Art. 29 -Sanzioni tributarie Art. 30 -Interessi Art. 31 -Sanzioni amministrative CAPO II - Contenzioso Art. 32 -Giurisdizione tributaria Art. 33 -Procedimento CAPO III -Disposizioni transitorie e finali Art. 34 -Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972 Art. 35 -Pubblicità annuale iniziata nel 1993 Art. 36 -Entrata in vigore -Disciplina transitoria. ALLEGATI A -Elenco delle località, vie, piazze ed altre aree di circolazione classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni B -Maggiorazione per il periodo stagionale turistico delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 flussi turistici indici oggettivi di ricettività.