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ISTRUTTORIA
PROCEDIMENTALE
Prof.ssa Margherita Ramajoli
SONO PARTECIPANTI EVENTUALI
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
(art. 9)
I portatori di
interessi pubblici
I portatori di
interessi privati
I portatori di
interessi collettivi
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
I PARTECIPANTI (NECESSARI O
EVENTUALI) POSSONO
(artt. 10 e 11 della legge n. 241/90)
presentare
memorie scritte e
documenti, che la
PA ha l’obbligo di
valutare se
pertinenti
all’oggetto del
procedimento
prendere visione
degli atti del
procedimento
concludere accordi
con
l’amministrazione
procedente
COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI
ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA
(art. 10-bis della legge n. 241/90):
è stata introdotta la
PREVIA COMUNICAZIONE
DI PROVVEDIMENTO NEGATIVO
che rafforza gli istituti di partecipazione al
procedimento
“Nei procedimenti ad istanza di parte,
il responsabile del procedimento o l’autorità
competente,
prima della formale adozione di un provvedimento
negativo,
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda”.
Successivamente a tale comunicazione,
“gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le
loro osservazioni”
e “dell’eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale”
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(artt. 4-6 della legge n. 241/90)
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ove non sia già direttamente stabilito per legge o
per regolamento
DETERMINANO
per ciascun tipo di procedimento di loro competenza
L’UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE (L’UFFICIO)
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell’adozione del
provvedimento
IL DIRIGENTE
di ciascun unità organizzativa
provvede ad assegnare
A SÉ O AD ALTRO DIPENDENTE
LA RESPONSABILITÀ
Dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento, nonché, eventualmente,
dell’adozione del provvedimento finale
COMPITI DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione
di provvedimento
accerta d’ufficio i fatti e adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria
(ad es. può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali)
propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze
di servizi
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti
adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione
L'ORGANO COMPETENTE
PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE,
ove diverso dal responsabile del procedimento
NON PUÒ DISCOSTARSI DALLE RISULTANZE
DELL'ISTRUTTORIA
condotta dal responsabile del procedimento
se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale
LA CONFERENZA DI SERVIZI È UN
MODELLO DI ISTRUTTORIA ORALE
(art. 14 e ss. della legge n. 241/90)
LA CONFERENZA DI SERVIZI
NELLA FASE ISTRUTTORIA
NELLA FASE DECISORIA
è lo strumento ordinario per
l’esame contestuale dei vari
interessi pubblici coinvolti nel
procedimento
conduce ad una decisione
pluristrutturata, ossia ad una
decisione contestuale e
concordata tra le diverse PA
coinvolte in tale fase
NELLA FASE DECISORIA
LA CONFERENZA DI SERVIZI
HA CARATTERE OBBLIGATORIO
ogni qual volta la PA debba “acquisire intese, concerti, nulla osta o
assensi comunque denominati di altre PA”
e non li ottenga “entro 30 gg dalla ricezione, da parte della PA
competente, della relativa richiesta”
NELLA FASE DECISORIA
LA CONFERENZA DI SERVIZI
HA CARATTERE FACOLTATIVO
quando, entro 30 dalla ricezione, da parte della PA competente,
della relativa richiesta, è intervenuto il dissenso di una o più PA
interpellate
ovvero nei casi in cui è consentito alla PA procedente di provvedere
direttamente in assenza delle determinazioni delle PA competenti
ATTIVITA’ CONSULTIVA (art. 16):
Gli organi consultivi delle PA sono tenuti a rendere i PARERI a essi
OBBLIGATORIAMENTE richiesti entro 20 gg dal ricevimento della
richiesta
Qualora siano richiesti di PARERI FACOLTATIVI, sono tenuti a dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del
termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può
superare i 20 gg dal ricevimento della richiesta
Se entro tale termine il parere non è stato comunicato o l’organo
non abbia rappresentato esigenze istruttorie
è in facoltà della PA richiedente il parere di
“procedere indipendentemente dall’espressione del parere”
Questo meccanismo non si applica in caso di pareri che debbano
essere rilasciati da PA “preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini”.
VALUTAZIONI TECNICHE
(art. 17):
Ove per LEGGE O REGOLAMENTO sia previsto debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti
appositi
e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in
mancanza, entro 90 gg dal ricevimento della richiesta
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad ALTRI ORGANI
della PA o a enti pubblici dotati di qualificazione e capacità
tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
VALUTAZIONI TECNICHE
(art. 17):
LA SOSTITUZIONE NON È POSSIBILE
quando la valutazioni tecniche debbano essere prodotte da PA
“preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e
della salute dei cittadini”
I PARERI
presuppongono una situazione di fatto chiarita e esprimono un
punto di vista già correlato al provvedimento da emanare;
la PA procedente non è vincolata a decidere secondo il parere,
ma è vincolata a tenerne conto
LE VALUTAZIONI TECNICHE
servono a chiarire la situazione di fatto e appartengono alla fase
iniziale dell’istruttoria