Lucidi Bilancio 2016 Chieti 10.04.2017

LE NOVITÀ DEL
BILANCIO 2016
…………………………………………………………………………………………………………..
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Consigliere nazionale CNDCEC
Componente Consiglio di Gestione OIC
Dott. Nicola LUCIDO
Ricercatore area aziendale FNC
Lunedì 10 Aprile 2017
ODCEC Chieti
1
La nostra agenda:
• Il fascicolo bilancio
• Gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario
• Il nuovo contenuto della nota integrativa
• I criteri di valutazione:
 Il costo ammortizzato
 Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
 Le azioni proprie
 La prima adozione e la determinazione dell’informativa comparativa
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
LA RIFORMA APPORTATA DAL D.LGS. 139/2015
Le fonti per la redazione del bilancio
3
La «tripartizione» dei bilanci
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
Il sistema dei bilanci di impresa in Italia
Secondo la Direttiva Comunitaria 2013/34
Tipologia di imprese
Totale stato
patrimoniale
Ricavi netti delle vendite e
delle prestazioni
N. Medio dei dipendenti
nell’esercizio
MICRO IMPRESA
350.000
700.000
10
PICCOLA SOCIETA’
4.400.000
8.800.000
50
MEDIA SOCIETA’
20.000.000
40.000.000
250
GRANDI SOCIETA’
Se superano due dei tre limiti precedenti
Secondo il codice civile
Tipologia di imprese
Totale stato
patrimoniale
Ricavi netti delle vendite
e delle prestazioni
N. Medio dei dipendenti
nell’esercizio
MICRO IMPRESA
175.000
350.000
5
PICCOLA SOCIETA’
4.400.000
8.800.000
50
NON PICCOLE SOCIETA’
Se superano due dei tre limiti precedenti
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5
Il sistema dei bilanci di impresa in Italia
Aziende
Società quotate,
banche,
assicurazioni
Medie imprese in “Piccole” imprese
forma di società
in forma di
di capitali
società di capitali
«Mini» imprese
Fonte normativa
D.Lgs. 38/2005
Artt. 2423-35 c.c.
Art. 2435-bis c.c.
Art. 2435-ter c.c.
Principi contabili
di riferimento
IAS/IFRS
OIC
OIC
OIC
Schemi di bilancio
Consob, Banca
d’Italia, Ivass
Art. 2424, 2425,
2425-ter c.c.
Art. 2435-bis c.c.
Art. 2435-bis, ter
c.c.
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6
La fonti in relazione alla «tripartizione» civilistica
Società di
medie dimensioni
Società di piccole
dimensioni
Società di micro
dimensioni
Stato patrimoniale
Schema ex art. 2424
Schema ex art. 2435-bis
Schema ex art. 2435-bis
Conto economico
Schema ex art. 2425
Schema ex art. 2435-bis
Schema ex art. 2435-bis
Obbligo ex art. 2425-ter
NO
NO
Obbligo e contenuto ex
art. 2427
Obbligo e contenuto ex
art. 2435-bis
NO se alcune
informazioni riportate in
calce allo stato
patrimoniale
Obbligo e contenuto ex
art. 2428
NO se alcune
informazioni riportate in
nota integrativa
NO se alcune
informazioni riportate in
calce allo stato
patrimoniale
Rendiconto finanziario
Nota integrativa
Relazione sulla gestione
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7
LA RIFORMA APPORTATA DAL D.LGS. 139/2015
La redazione del bilancio ed i suoi postulati
8
Il postulato della rilevanza (art. 2423, comma4)
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La redazione del bilancio ed il principio della rilevanza
Disposizioni del codice civile ante-2016
--
Disposizioni del codice civile dal 2016
“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa quando la loro osservanza abbia
effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione
veritiera
e
corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di
regolare tenuta delle scritture contabili. Le
società illustrano nella nota integrativa i criteri
con i quali hanno dato attuazione alla presente
disposizione”.
(art. 2423, comma 4, c.c.)
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10
Relazione governativa
• Essa consiste nella possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia
effetti irrilevanti. La disposizione recepisce il principio della rilevanza introdotto
dall'articolo 6 (paragrafo l, lettera j) della direttiva 2013/34/UE. La modifica
apportata all’art. 2423 c.c. è accompagnata dalla richiesta di illustrare in
nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione a tale
disposizione. Il testo della norma ribadisce, inoltre, in linea con quanto già
chiarito nel considerando 17 della direttiva, che il criterio della rilevanza non
mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una
corretta contabilità. L’introduzione del principio generale della rilevanza ha
comportato l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a tale principio
contenuti in specifiche regole di informativa del codice civile nonché di una
norma in tema di valutazione delle rimanenze, contenuta nel D.Lgs. 127/1991,
che appunto invocava la irrilevanza di quelle poste.
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11
OIC 11 sulla rilevanza
Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto
significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.
Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la
correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla
correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto
dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura
del bilancio d'esercizio.
Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro
limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un
effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.
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12
In tema di rilevanza
Valore max
LA STIMA
Ipotesi di partenza
Regola su cui si
definisce il valore
Assunti base
Elementi su cui di
applica la regola
Approssimazio
ne dei risultati
Valore min
Consapevolezza
nell’applicazione
dell’assunto base
Il principio della prevalenza
della sostanza sulla forma
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Le fonti normative
Disposizioni del codice civile ante2016
funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato
(art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.)
Disposizioni del codice civile dal 2016
la rilevazione e la presentazione delle
voci è effettuata tenendo conto della
sostanza dell’operazione o del
contratto
(art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, c.c.)
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15
Relazione governativa
• L’art. 2423-bis, già oggi [cioè nella vigenza del testo ante D.Lgs. 139/2015],
richiama la necessità di tener conto, ai fini della valutazione delle voci di
bilancio, della funzione economica dell'elemento dell’attivo o del passivo
considerato. Nella sua formulazione attuale, tuttavia, la disposizione del codice
ha suscitato più di un problema interpretativo. Il concetto di funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, infatti, può evocare il
concetto di destinazione e si è lungamente discusso circa l'effettiva portata
applicativa della disposizione. Nella consultazione pubblica promossa dal
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, era emersa
la necessità di modificare la norma, eliminando, in particolare, il riferimento alla
voce dell'attivo o del passivo. Ciò premesso, l’art. 2423-bis è riformulato
chiarendo che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o
all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio,
secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella
direttiva
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16
OIC 11 sulla prevalenza della sostanza sulla forma
…. La sostanza rappresenta l’essenza economica dell’evento o del fatto, ossia la vera natura
dello stesso. I fatti di gestione hanno diversa origine e presentano problematiche diverse.
…. molti fatti sono costituiti da contratti che possono trovare regolamentazione in una
normativa generale o specifica.
Per ciascuna operazione o fatto e comunque per ogni accadimento aziendale, è indispensabile
conoscere la sostanza economica dello stesso qualunque sia la sua origine (contrattuale,
legislativa ecc.)…... è essenziale che già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture
contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per la determinazione della
relativa sostanza economica. Ciò comporta di individuare non solo le caratteristiche dell'evento
isolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili il cui
insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali.
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OIC 11 sulla prevalenza della sostanza sulla forma
….
Individuata la sostanza economica dell'operazione bisogna altresì considerare gli
aspetti formali (contrattuali e giuridici) per le eventuali limitazioni imposte dalla vigente
legislazione. Infatti, vi sono situazioni nelle quali:
a) le norme civilistiche e/o fiscali relative a particolari fattispecie possono rendere
opportuna una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza
economica dell'operazione;
b) le norme civilistiche impongono la rilevazione dell'operazione in base agli aspetti
formali ma non impediscono che la sostanza economica dell'operazione possa altrimenti
essere riflessa contabilmente.
N.B. Qualora il tutto non fosse possibile o non risulta chiaro, la nota integrativa diventa lo
strumento per miglorare la descrizione della sostanza sulla forma
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Lo schema di stato patrimoniale
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Le modifiche dello schema
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Le modifiche dello schema
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Le modifiche dello schema
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Le modifiche dello schema
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Le modifiche dello schema
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Le modifiche dello schema
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Le modifiche dello schema
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Lo schema di conto economico
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Le modifiche dello schema
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Le modifiche dello schema
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Le modifiche dello schema
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Il rendiconto finanziario
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Rendiconto finanziario
Art. 2425-ter c.c.
• Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il
bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione
delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi
finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di
investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con
autonoma indicazione, le operazioni con i soci.
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Rendiconto finanziario
• OIC 10.
• Unica risorsa finanziaria: disponibilità liquide.
• Definizione di gestione reddituale, attività investimento, attività
finanziamento.
• Flussi di capitale proprio e flussi di capitale di prestito.
• Classificazione di voci
• Struttura forma scalare
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Rendiconto finanziario
La variazione di CASH FLOW TOTALE è dato dalla somma algebrica tra:
FLUSSI GESTIONE OPERATIVA
+/- FLUSSI DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI
+/- FLUSSI DELLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI
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Rendiconto finanziario
Per la determinazione dei flussi finanziari riconducibili all’ATTIVITÀ OPERATIVA ( o
ORDINARIA) è possibile utilizzare il:
• METODO DIRETTO (in cui si indicano gli incassi e i pagamenti correlati alla
gestione operativa)
• METODO INDIRETTO (in cui si parte dall’utile di esercizio, per poi procedere
con una serie di rettifiche, al fine di depurare i flussi dell’attività operativa da tutti
i flussi prodotti dall’attività finanziaria e di investimento)
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Rendiconto finanziario
Per la determinazione dei flussi finanziari dell’ATTIVITÀ DEGLI
INVESTIMENTI occorre considerare tutte quelle operazioni
riconducibili agli investimenti e disinvestimenti relativi alle
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie non
immobilizzate.
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Rendiconto finanziario
Per la determinazione dei flussi finanziari dell’ATTIVITÀ
FINANZIARIA necessita considerare tutte quelle operazioni
riconducibili ai finanziamenti ottenuti sia con il vincolo del prestito e
sia con il vincolo della proprietà.
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Rendiconto finanziario
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo
indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
(Rivalutazioni di attività)
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
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Rendiconto finanziario
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
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Rendiconto finanziario
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
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Dott. Nicola LUCIDO
Rendiconto finanziario
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1
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Rendiconto finanziario
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
(metodo diretto)
Incassi da clienti
Altri incassi
(Pagamenti a fornitori per acquisti)
(Pagamenti a fornitori per servizi)
(Pagamenti al personale)
(Altri pagamenti)
(Imposte pagate sul reddito)
Interessi incassati/( pagati)
Dividendi incassati
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)
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Rendiconto finanziario
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami
d'azienda al netto delle disponibilità liquide
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Rendiconto finanziario
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di
finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dall’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 --
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
Il bilancio in forma abbreviata
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Dott. Nicola LUCIDO
I limiti previsti dall’art. 2435-bis c.c.
Ricavi
€. 8.800.000
Totale attivo
€. 4.400.000
Numero dipendenti
50
Rimangono escluse da qualsiasi semplificazione le società quotate o che hanno
emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati anche qualora rientrino nei
parametri dimensionali.
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Il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)
ATTIVO
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti, con separata indicazione:
- crediti esigibili entro l’esercizio successivo
- crediti esigibili oltre l’esercizio successivo
- crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- ratei e risconti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
PASSIVO
A) Patrimonio Netto
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Altre riserve, distintamente indicate.
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell’esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti con separata indicazione:
- debiti esigibili entro l’esercizio successivo
- debiti esigibili oltre l’esercizio successivo
- ratei e risconti
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Il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) 3) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
- a) salari e stipendi
- b) oneri sociali
- c, d, e) altri costi del personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
- a, b, c) ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni
- d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accostamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)
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Il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazione
16) altri proventi finanziari
- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese
sottoposte al controllo di queste ultime
- b) c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese
sottoposte al controllo di queste ultime
17) interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale (15 + 16 +/- 17 +/- 17 bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni (a, b, c, d) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie, di titoli nell’attivo circolante, di strumenti finanziari derivati
19) svalutazioni (a, b, c, d) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie, di titoli iscritti nell’attivo circolante, di strumenti finanziari derivati
Totale rettifiche (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate
21) Utile (perdite) dell’esercizio
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Gli altri documenti di bilancio
• Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo
2423 (rilevanza e deroga alla redazione), dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423-ter
(struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), dal secondo comma dell’articolo 2424
(elemento dell’attivo e del passivo sotto più voci), dal primo comma, numeri 4) (partecipazioni)e 6)
(avviamento), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal
primo comma dell’articolo 2427, numeri 1) (criteri di valutazione), 2) (immobilizzazioni), 6) (cebiti
e crediti superiore a cinque anni, garanzie ecc.), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti
senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche
omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche
omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è
disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427bis, numero 1).
• Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le
informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla
redazione della relazione sulla gestione.
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50
Criteri di valutazione
Nel bilancio in forma abbreviata si applicano i criteri di valutazione
dell’art. 2426 c.c. tranne:
• i crediti, valutati al valore di presumibile realizzo;
• i debiti, valutati al valore nominale;
• i titoli, valutati al costo.
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51
Il bilancio delle micro-imprese
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I limiti previsti (art. 2435-ter)
Ricavi
€. 350.000
Totale attivo
€. 175.000
Numero dipendenti
5
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53
Criteri di valutazione
Nel bilancio in forma abbreviata si applicano i criteri di valutazione
dell’art. 2426 c.c. tranne:
• i crediti, valutati al valore di presumibile realizzo;
• i debiti, valutati al valore nominale;
• i titoli, valutati al costo.
Le micro-imprese non applicano il numero 11-bis del primo comma dell’articolo
2426 (strumenti finanziari derivati)
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423
(Deroga obbligatoria)
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54
Schemi di bilancio
Le micro-imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico
secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis c.c.
Fanno eccezione le voci correlate agli strumenti finanziari derivati.
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55
Schemi di bilancio
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione di:
• il rendiconto finanziario;
• la nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale
risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo
2427, numeri 9) (impegni e garanzie) e 16) (compensi e anticipazioni ad amministratori);
• la relazione sulla gestione: quando in calce allo stato
patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)
dell’articolo 2428.
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56
LA RIFORMA APPORTATA DAL D.LGS. 139/2015
Il contenuto della nota integrativa
57
Contenuto della nota integrativa: i conti d’ordine
Art. 2427 comma 1, n. 9
l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;
gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni
assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese
sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati
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58
Contenuto della nota integrativa: ripartizione dei ricavi
Art. 2427 comma 1, n. 10
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di
attività e secondo aree geografiche
… è stata eliminata la voce se significativa….
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59
Contenuto della nota integrativa: componenti straordinari
Art. 2427 comma 1, n. 13
L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza
eccezionali (….componenti straordinari)
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
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60
Contenuto della nota integrativa: compenso ad amministratori e sindaci
Art. 2427 comma 1, n. 16
L'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti
agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente
rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro
conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per
ciascuna categoria
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61
Contenuto della nota integrativa: operazioni con le parti correlate
Art. 2427 comma 1, n. 22 bis
Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e
ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni,
qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni
relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo
quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle
operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico
della società
In breve IAS 24:
• …la parte correlata
può essere sia una persona fisica sia un’altra entità (a prescindere dalla veste giuridica che la
stessa assume)
• sono da considerare come parti correlate quelle entità, società o enti, i cui rapporti si caratterizzano in relazioni
societarie partecipative, in rapporti di influenza di natura contrattuale, in disposizioni statutarie o in relazioni di altra
natura.
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62
Contenuto della nota integrativa: eventi successivi alla chiusura
dell’esercizio
Art. 2427 comma 1, n. 22 quarter
La natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell’esercizio
In merito è stato abrogato il punto 5) dell’art. 2428 e l’informazione in essa contenuta è
stata riportata nella nota integrativa
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63
Contenuto della nota integrativa: la proposta di destinazione del risultato
di esercizio
Art. 2427 comma 1, n. 22 septies
La proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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64
Contenuto della nota integrativa: ordine di presentazioni delle informazioni
Art. 2427 comma 2
Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e
del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci
sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico
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65
LA RIFORMA APPORTATA DAL D.LGS. 139/2015
Le valutazioni
66
Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione
(aspetti generali)
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Relazione governativa
• «Per la definizione di costo ammortizzato si rinvia ai principi contabili
internazionali omologati dall'Unione europea. Nella nuova
formulazione, la norma impone inoltre che la valutazione dei crediti e
dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale.
Ciò implica la necessità di "attualizzare" i crediti e i debiti che, al
momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o
producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a
quello di mercato).»
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68
Costo ammortizzato
Il costo ammortizzato è rappresentativo di:
 il valore a cui un’attività o passività finanziaria è stata valutata al momento della
rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale;
 a cui si aggiunge o si sottrae l’ammortamento cumulato utilizzando il criterio
dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza
 a cui si deduce qualsiasi altra riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un
accantonamento) a seguito di una riduzione di valore di recuperabilità
69
Costo ammortizzato
applicabile ai crediti e debiti di natura
finanziaria se gli effetti sul bilancio
possono dirsi rilevanti
70
Costo ammortizzato
I tassi da prendere a riferimento sono distinti in:
 Tasso di interesse nominale, che esprime l’interesse contrattuale, che moltiplicato
per il valore nominale permette la determinazione dei flussi relativi agli interessi attivi
o passivi nominali;
 Tasso di interesse di mercato, è il tasso derivante da una negoziazione similare e
stabilito tra due soggetti indipendenti;
 Tasso di interesse effettivo, che è relativo all’attualizzazione dei pagamenti e degli
incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno,
un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o della passività finanziaria.
N.B. Per i debiti si parla anche di aggio e disaggio di emissione
71
Costo ammortizzato
CRITERIO DELL’INTERESSE EFFETTIVO
TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO
FLUSSI DI CASSA ATTESI
∑ Flussi di cassa
(1+i)nn
72
Costo ammortizzato
FLUSSI DI CASSA ATTESI
∑ Flussi di cassa
(1+i)n n
Se possibile aumentati o ridotti
dei costi di transazione, premi
sconti abbuoni, ecc.
Oppure solo i flussi
contrattuali
…sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di
una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse
acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.
73
Costo ammortizzato
I costi di transazione, comprese le spese per istruttoria, valore dell’immobile, ecc.
previste per i debiti sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio
del TASSO EFFETTIVO, che implica che siano ammortizzati lungo tutta la durata
del credito o debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi a valore
nominale di modo che il tasso effettivo possa rimanere costante lungo da durata del
credito o debito da applicarsi al valore contabile, fattasi eccezione nel caso di tassi
variabili, in cui avviene una rideterminazione periodica.
74
Costo ammortizzato
Se il TIR è uguale o vicino al valore del TASSO DI MERCATO il valore iniziale
contabile corrisponde al valore iniziale secondo il criterio del costo ammortizzato.
Se il TIR è differente rispetto al TASSO DI MERCATO occorre iscrivere la posta di
bilancio al valore iniziale effettivo, per cui bisogna procedere con l’attualizzazione.
Il valore alla fine dell’esercizio andrà ridefinito in relazione all’attualizzazione dei
flussi futuri al tasso effettivo di rendimento
75
Costo ammortizzato: come si determina
1. Determinazione del valore iniziale (valore contabile iniziale)
2. Determinazione degli interessi al tasso interno effettivo sul credito o debito inizio periodo
3. Somma tra il valore iniziale e gli interessi al tasso interno effettivo
4. Determinazione del valori iniziale del periodo «n» e quindi valore iniziale del periodo
«n+1» = (Valore contabile iniziale + interessi complessivi effettivi) – (Interessi contrattuali
+ sorte capitale incassati o pagati nel periodo)
N.B qualora necessitasse, si dovranno considerare le eventuali perdite o svalutazioni o altre
rettifice, nonché i cambi di tasso nella ridefinizione dei flussi futuri aziendali)
76
Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione
(crediti)
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Fonti normative
Disposizioni del codice civile ante-2016
I crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione.
(art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.)
Disposizioni del codice civile dal 2016
I crediti … sono rilevati in bilancio secondo il criterio
del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale e … del valore di presumibile realizzo.
(art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.)
--
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata,
in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno
la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti
al valore di presumibile realizzo.
(art. 2435-bis, comma 7, c.c.)
I criteri di valutazione delle micro-imprese sono
determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis.
(art. 2435-ter, comma 2, c.c.)
--
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78
Principi contabili di riferimento
OIC 15, Crediti, §§ 32-54
OIC 12, Composizione e
schemi del bilancio
d’esercizio, §§ 88-92.
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79
Costo ammortizzato (OIC 15)
• Campo di applicazione: società di medie dimensioni
• Crediti:
• finanziamento
• funzionamento
• Elementi rilevanti:
• scadenza
• costi di transazione
• TIR
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80
Costo ammortizzato (OIC 15)
Il criterio del costo ammortizzato non si applica nei casi di:
• crediti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi);
• costi di transazione di scarso rilievo.
Di conseguenza, i crediti cui applicare il criterio sono:
• di durata ultrannuale (siano essi a rimborso rateale o incassati in un’unica
soluzione);
• produttivi di interessi espliciti a tassi in linea con i saggi di mercato;
• gravati di costi di transazione (di solito sostenuti in fase contrattuale).
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81
Attualizzazione (OIC 15)
• Sono suscettibili di attualizzazione:
• i crediti con interesse esplicito a tasso incongruo;
• i crediti con interesse implicito (formalmente “non sono produttivi di
interessi”);
• i crediti infruttiferi (sostanzialmente “non sono produttivi di interessi”).
• L’attualizzazione dei crediti può non essere applicata se gli effetti da essa
attesi possono considerarsi irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
• Peculiarità: crediti verso controllate; crediti verso dipendenti.
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82
Regole di transizione: d.lgs. 139/2015
• Art. 12, co. 2, d.lgs. 139/2015 il criterio del costo ammortizzato e
l’attualizzazione possono non essere applicati ai crediti iscritti in
bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1°
gennaio 2016
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83
Casi considerati
• (1) Credito di finanziamento a tasso di mercato
• (2) Credito di finanziamento infruttifero
• (3) Credito commerciale infruttifero
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84
Esempio 1
La A&D S.p.A. ha concesso, in data 03/01/X1 un finanziamento a una controllata.
Le condizioni sono:
• valore nominale €.200.000;
• costi iniziali €.1.000;
• durata 4 anni;
• tasso nominale annuo 1,5% (in linea con i saggi di mercato);
• rimborso in un’unica soluzione al termine del quarto anno.
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85
Esempio 1: determinazione del TIR
Date
03/01/X1
31/12/X1
31/12/X2
31/12/X3
31/12/X4
TIR
Uscite
Entrate
-201.000
3.000
3.000
3.000
203.000
1,37069%
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86
Esempio 1: determinazione del valore del credito e degli interessi
Date
03/01/X1
31/12/X1
31/12/X2
31/12/X3
31/12/X4
Valore del credito
inizio periodo (a)
201.000
201.000
200.755
200.255
C.16.d) Altri proventi
finanziari - da imprese
controllate
Entrate di interessi
attivi contrattuali
B.III.2.a) Crediti
verso controllate
Interessi attivi al
TIR
(b) = (a)* 1,371%
Erogazione del finanziamento
2.755
3.000
2.752
3.000
2.748
3.000
2.745
203.000
200.755
200.507
200.255
0
200.755= 201.000+2.755 – 3.000
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87
Esempio 1: scritture contabili
• 03/01/X1
Crediti v/controllata
a Banca Y c/c n. 123
200.000,0
0
Crediti v/controllata
a Banca Y c/c n. 123
1.000,00
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88
Esempio 1: scritture contabili
• 31/12/X1
Banca Y c/c n. 123
a Diversi
Interessi attivi
v/controllate
Crediti v/controllata
3.000,00
2.755
245
Stato patrimoniale al 31/12/X1
B.III.2a) Crediti verso controllate
200.755
Conto economico dell’esercizio X1
C.16.d) Altri proventi finanziari - da imprese controllate
2.755
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Dott. Nicola LUCIDO
89
Esempio 1: scritture contabili
• 31/12/X2
Banca Y c/c n. 123
a Diversi
Interessi attivi
v/controllate
Crediti v/controllata
3.000,00
2.752
248
Stato patrimoniale al 31/12/X2
B.III.2a) Crediti verso controllate
200.507
Conto economico dell’esercizio X2
C.16.d) Altri proventi finanziari - da imprese controllate
2.752
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90
Esempio 1: scritture contabili
• 31/12/X3
Banca Y c/c n. 123
a Diversi
Interessi attivi
v/controllate
Crediti v/controllata
3.000,00
2.748
252
Stato patrimoniale al 31/12/X3
B.III.2a) Crediti verso controllate
200.255
Conto economico dell’esercizio X3
C.16.d) Altri proventi finanziari - da imprese controllate
2.748
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
91
Esempio 1: scritture contabili
• 31/12/X4
Banca Y c/c n. 123
a Diversi
Interessi attivi
v/controllate
Crediti v/controllata
203.000,0
2.745
0
200.255
Conto economico dell’esercizio X3
C.16.d) Altri proventi finanziari - da imprese controllate
2.745
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
92
Esempio 2
• La A&D S.p.A. ha concesso, in data 03/01/X1 un finanziamento infruttifero a una
controllata (nella quale si detiene una partecipazione per €. 100.000), per
€.300.000, con scadenza il 31/12/X3.
• Il saggio di interesse di mercato è pari al 5% annuo.
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93
Esempio 2: la determinazione del credito e degli interessi
Erogazioni
Coefficiente di
Rimborsi attualizzazion
e
Valore
attuale
259.151,2
8
272.108,8
31/12/X1
0,90703
4
285.714,2
31/12/X2
0,95238
Coefficiente di attualizzazione 0,86384 = 1/(1,05x1,05x1,05)
9
31/12/X3
Valore
attuale 259.151,28 = 0,86384300.000,00
x 300.000
03/01/X1
300.000,00
0,86384
Differenza
finanziaria
Interesse
attivo
40.848,72
12.957,56
13.605,44
14.285,71
Differenza finanziaria 40.848,72 = 300.000 - 259.151,28
Interesse attivo 12.957,56 = 259.151,28 x 5%
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Dott. Nicola LUCIDO
94
Esempio 2: le scritture contabili
• 03/01/X1
Diversi
Crediti v/controllata
Partecipazioni in
imprese controllate
Crediti v/controllata
a Banca Y c/c n. 123
300.000,0
259.151,28
0
40.848,72
a Interessi attivi
v/controllate
12.957,56
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Dott. Nicola LUCIDO
95
Esempio 2: le scritture contabili
Stato patrimoniale al 31/12/X1
B.III.1.a) Partecipazioni in imprese
controllate
B.III.2a) Crediti verso controllate
140.840
272.109
Conto economico dell’esercizio X1
C.16.d) Altri proventi finanziari - da imprese controllate
12.958
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
96
Esempio 2: le scritture contabili
• 31/12/X2
Crediti v/controllate
a Interessi attivi
v/controllate
13.605,44
Stato patrimoniale al 31/12/X2
B.III.1.a) Partecipazioni in imprese
controllate
140.840
B.III.2a) Crediti verso controllate
285.714
Conto economico dell’esercizio X2
C.16.d) Altri proventi finanziari – da imprese controllate
13.605
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
97
Esempio 2: le scritture contabili
• 31/12/X3
Banca Y c/c n. 123
a Diversi
Crediti v/controllate
Interessi attivi
v/controllate
300.000,00
285.714,29
14.285,71
Conto economico dell’esercizio X3
C.16.d) Altri proventi finanziari – da imprese controllate
14.286
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
98
Esempio 3
La A&D S.p.A. ha effettuato, in data 03/01/X1 una vendita per euro 100.000 + IVA
22%, scadenza il 31/12/X3.
Il tasso di attualizzazione è pari al 6% annuo (regime di capitalizzazione composta,
anni interi)
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
99
Esempio 3: la determinazione dei crediti e degli interessi
Data di
riferimento
Anni
A.1) Ricavi
C.17)
mancant Coefficiente di
delle
Interessi e
Incasso
i alla attualizzazion vendite e
altri oneri
scadenz
e
delle
finanziari
a
prestazioni
C.16.d)
Altri
proventi
finanziari
03/01/X1
3 0,839619283 83.961,93
31/12/X1
2
0,88999644
6.146,01 108.579,57
31/12/X2
1 0,943396226
6.514,77 115.094,34
0
6.905,66
31/12/X3
122.000,0
0
1
3.528,38
C.II.1)
Crediti
verso
clienti
102.433,55
0
(102.433 + 6.146,01)*6%
100.000 * 0,839619283
122.000 * 0,839619283
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
100
Esempio 3: le scritture contabili
• 03/01/X1
Crediti v/clienti
Diversi
Merci c/vendite
Interessi passivi per
attualizzazione clienti
a Diversi
Merci c/vendite
Iva ns. debito
122.000,00
100.000,00
22,000,00
a Crediti v/clienti
19.566,45
16.038,07
3.528,38
• 31/12/X1
Crediti v/clienti
a Interessi attivi v/clienti
6.146,01
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
101
Esempio 3: le scritture contabili
Stato patrimoniale al 31/12/X1
C.II.1) Crediti verso clienti
108.580
Conto economico dell’esercizio X1
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
C.16.d) Altri proventi finanziari – da altri
C.17) Interessi e altri oneri finanziari
83.962
6.146
3.528
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
102
Esempio 3: le scritture contabili
• 31/12/X2
Crediti v/clienti
a Interessi attivi v/clienti
6.514,77
Stato patrimoniale al 31/12/X2
C.II.1) Crediti verso clienti
115.094
Conto economico dell’esercizio X2
C.16.d) Altri proventi finanziari – da altri
6.515
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
103
Esempio 3: le scritture contabili
• 31/12/X3
Banca Y c/c n. 123
a Diversi
Crediti v/clienti
Interessi attivi v/clienti
122.000,00
115.094,34
6.905,66
Conto economico dell’esercizio X3
C.16.d) Altri proventi finanziari – da altri
6.906
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
104
Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione
(debiti)
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
Fonti normative
Disposizioni del codice civile ante-2016
--
--
--
Disposizioni del codice civile dal 2016
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale
(art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.)
Le società che redigono il bilancio in forma
abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo
2426, hanno la facoltà di iscrivere i … debiti al valore
nominale.
(art. 2435-bis, comma 7, c.c.)
I criteri di valutazione delle micro-imprese sono
determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435bis.
(art. 2435-ter, comma 2, c.c.)
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
106
Principi contabili di riferimento
OIC 19, Debiti, §§ 41-53, 5866.
OIC 12, Composizione e
schemi del bilancio
d’esercizio, §§ 95-97 e 100.
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
107
Costo ammortizzato (OIC 19)
• Campo di applicazione: società di medie dimensioni
• Debiti:
• finanziamento
• funzionamento
• Elementi rilevanti:
• scadenza
• costi di transazione
• TIR
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
108
Costo ammortizzato (OIC 19)
Il criterio del costo ammortizzato non si applica nei casi di:
• debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi);
• costi di transazione di scarso rilievo.
Di conseguenza, i debiti cui applicare il criterio sono:
• di durata ultrannuale (siano essi a rimborso rateale o incassati in un’unica
soluzione);
• produttivi di interessi espliciti a tassi in linea con i saggi di mercato;
• gravati di costi di transazione (di solito sostenuti in fase contrattuale).
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
109
Attualizzazione (OIC 19)
• Sono suscettibili di attualizzazione:
• i debiti con interesse esplicito a tasso incongruo;
• i debiti con interesse implicito (formalmente “non sono produttivi di
interessi”);
• i debiti infruttiferi (sostanzialmente “non sono produttivi di interessi”).
• L’attualizzazione dei debiti può non essere applicata se gli effetti da essa
attesi possono considerarsi irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
• Peculiarità: debiti verso controllate con funzione di patrimonializzazione
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
110
Regole di transizione: d.lgs. 139/2015
• Art. 12, co. 2, d.lgs. 139/2015 il criterio del costo ammortizzato e
l’attualizzazione possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio
antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
111
Casi considerati
• (1) Debito di finanziamento con tasso nominale in linea con il tasso di
mercato
• (2) Debito di finanziamento con tasso nominale non in linea con il tasso di
mercato
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
112
Esempio 1
La A&D S.p.A. ha ottenuto, in data 01/01/X1 un finanziamento. Le condizioni sono:
• valore nominale €.1.000.000;
• costi iniziali € 20.000;
• durata 3 anni;
• tasso nominale annuo 2%% (in linea con i saggi di mercato);
• rimborso in un’unica soluzione al termine del quarto anno.
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113
Debiti finanziari con tasso di interesse effettivo in linea con il tasso
di mercato
Calcolo del costo ammortizzato
Ai fini della determinazione del tasso di interesse effettivo è necessario calcolare
il valore iniziale (dato da: valore del finanziamento – costi di transazione) e
confrontare tale valore con i flussi finanziari futuri:
Data
Flussi di cassa
Ammontare
01/20x1
Valore iniziale
980.000
20x1
Interessi
(20.000)
20x2
Interessi
(20.000)
20x3
Interessi + valore nominale di rimborso
(1.020.000)
Il TIR è pari a 2,703%
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Debiti finanziari con tasso di interesse effettivo in linea con il tasso di
mercato
Al 31 dicembre di ogni anno, pertanto, il valore del debito valutato al costo ammortizzato deve
essere pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo;
ovvero sarà necessario:
- determinare gli interessi passivi da iscrivere nel CE applicando il tasso di interesse effettivo
al valore rilevato inizialmente;
- sommare al valore contabile precedente del debito l’ammontare degli interessi;
- sottrarre i pagamenti per interessi e capitale avuti nell’esercizio.
Esercizio
Valore inizio
esercizio
Int. Passivi (TIE 
C.E.)
20x1
€
26.489,69
-20.000
€
986.489,69
20x2
€ 980.000,00
€ 986.489,69
€
26.665,11
-20.000
€
993.154,81
20x3
€ 993.154,81
€
26.845,27
-1.020.000
Flussi di cassa
Valore fine esercizio
0,00
986.489,69= 980.000 + 26489.69 – 20.000
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Debiti finanziari con tasso di interesse effettivo in linea con il tasso di
mercato
Per ottenere in contabilità il valore del costo ammortizzato sarà sufficiente adeguare per un
ammontare pari alla differenza tra interessi effettivi (rilevati in CE) e interessi pagati il valore del
debito al termine di ciascun esercizio.
Esercizio
Int. Pass. (TIE –> C.E.)
Flussi di cassa per int.
passivi
20x1
€
26.489,69
- 20.000
≠ da imputare a int. Passivi
(↑ del debito)
€ 6.489,69
20x2
€
26.665,11
- 20.000
€
6.665,11
20x3
€
26.845,27
- 20.000
€
6.845,27
€ 20.000,00
NB: L’OIC 19 precisa che il tasso di interesse effettivo viene determinato al momento della
rilevazione iniziale e non può essere modificato successivamente fatta eccezione per i
finanziamenti a tassi variabili.
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Esempio 1: scritture contabili
• 01/01/X1
Banca Y c/c n. 123
a Finanziamenti Passivi
Finanziamenti Passivi
a Banca Y c/c 123
1.000.000
20.000
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Esempio 1: scritture contabili
• 31/12/X1
Interessi passivi
a Banca Y c/c 123
Interessi passivi
a Finanziamenti Passivi
20.000
6.489,69
Stato patrimoniale al 31/12/X1
D. 4) Debiti verso banche
986.489,69
Conto economico dell’esercizio X1
C.17) interessi e altri oneri finanziari
26.489,69
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Dott. Nicola LUCIDO
Esempio 1: scritture contabili
• 31/12/X2
Interessi passivi
a Banca Y c/c 123
Interessi passivi
a Finanziamenti Passivi
20.000
6.665,11
Stato patrimoniale al 31/12/X2
D. 4) Debiti verso banche
993.154,81
Conto economico dell’esercizio X2
C.17) interessi e altri oneri finanziari
26.665,11
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Dott. Nicola LUCIDO
Esempio 1: scritture contabili
• 31/12/X3
Diversi
Interessi passivi
Finanziamenti Passivi
a Banca Y c/c 123
Interessi passivi
a Finanziamenti Passivi
1.020.000
20.000
1.000.000
6.845,27
Stato patrimoniale al 31/12/X3
D. 4) Debiti verso banche
0
Conto economico dell’esercizio X3
C.17) interessi e altri oneri finanziari
26.845,27
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Dott. Nicola LUCIDO
Esempio 2
La A&D S.p.A. ha ottenuto, in data 01/01/X1 un finanziamento da parte dei propri
soci. Le condizioni sono:
• valore nominale €.1.000.000;
• costi iniziali € 0;
• durata 3 anni;
• tasso nominale annuo 0% (non linea con i saggi di mercato);
• tasso di mercato 2,40%
• rimborso in un’unica soluzione al termine del terzo anno.
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Esempio 2
Essendo tasso nominale non in linea con il tasso di mercato si procede alla
determinazione del valore attuale:
931.323 = 1.000.000 𝑥 (1,024)−3
L’OIC 19 prevede che «nel caso dei debiti di natura finanziaria, la differenza tra il
valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l’effetto
dell’attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito è
rilevata tra i proventi finanziari del conto economico nella voce C16 d)»
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Debiti finanziari con tasso di interesse effettivo non in linea con il tasso di
mercato
Per le ragioni sopra descritte il finanziamento viene rilevato ad un valore inferiore (€ 931.323) rispetto a
quello nominale (€ 1.000.000) il che comporta un impatto positivo immediato sul patrimonio netto.
La differenza tra 1.000.000 – 931.3232 = 68.677 PROVENTI FINANZIARI
Esercizio Valore iniziale
Int. Passivi (TIE  C.E.)
Flussi di cassa
Valore finale
€
22.351,75
€
953.674,75
20x2
€ 931.323,00
€ 953.674,75
€
22.888,19
€
976.562,95
20x3
€ 976.562,95
€
23.437,51
€
0,00
20x1
- 1.000.000
22.351,75 = 931.323,00 * 2,40%
953.674,75= 931.323,00 + 22.351,75
22.888,19 = 953.674,75= * 2,40%
976.562,95 = 953.674,75 + 22.888,19
……
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Esempio 2: scritture contabili
• 01/01/X1
Banca Y c/c n. 123
1.000.000
a Diversi
Finanziamenti Soci
Proventi finanziari
931.323,00
68.677
Stato patrimoniale al 31/12/X1
D. 3) Debiti verso soci per finanz.
931.323,00
Conto economico dell’esercizio X1
C.16. d) interessi e altri oneri finanziari
68.677
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Esempio 2: scritture contabili
• 31/12/X1
Interessi passivi
22.351,75
a Finanziamenti soci
Stato patrimoniale al 31/12/X1
D. 3) Debiti verso soci per fin.
953.674,75
Conto economico dell’esercizio X1
C.17) interessi e altri oneri finanziari
22.351,75
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Esempio 2: scritture contabili
• 31/12/X2
Interessi passivi
22.888,19
a Finanziamenti soci
Stato patrimoniale al 31/12/X2
D. 3) Debiti verso soci per fin.
976.562,95
Conto economico dell’esercizio X2
C.17) interessi e altri oneri finanziari
22.888,19
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Dott. Nicola LUCIDO
Esempio 2: scritture contabili
• 31/12/X3
Interessi passivi
a Finanziamenti soci
23.437,51
Finanziamento soci
a Banca Y c/c n. 123
1.000.000
Stato patrimoniale al 31/12/X3
D. 3) Debiti verso soci per fin.
0
Conto economico dell’esercizio X3
C.17) interessi e altri oneri finanziari
23.437,51
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Dott. Nicola LUCIDO
Il criterio del costo ammortizzato
(titoli di debito)
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
Fonti normative
Disposizioni del codice civile ante-2016
Disposizioni del codice civile dal 2016
(art. 2426, comma 1, n. 1, c.c.)
le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in
bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile
(art. 2426, comma 1, n. 1, c.c.)
--
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in
deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà
di iscrivere i titoli al costo di acquisto
(art. 2435-bis, comma 7, c.c.)
I criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati
secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis.
(art. 2435-ter, comma 2, c.c.)
--
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Dott. Nicola LUCIDO
129
Principi contabili di riferimento
OIC 20, Titoli di debito, §§ 3645, 50-58.
OIC 12, Composizione e
schemi del bilancio
d’esercizio, §§ 88-92.
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
130
Costo ammortizzato (OIC 20)
• Campo di applicazione: società di medie dimensioni
• Titoli di debito
• Elementi rilevanti:
• scadenza
• premi e scarti
• interessi nominali
• costi di transazione
• TIR
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Dott. Nicola LUCIDO
131
Costo ammortizzato (OIC 20)
• Eccezioni:
• titoli con flussi non determinabili (titoli strutturati, titoli irredimibili);
• titoli con scadenza inferiore a dodici mesi;
• titoli con costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e
ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo
• Effetti:
• iscrizione iniziale al valore attuale
• premi, scarti, interessi nominali, costi di transazione sono ripartiti e
compensati nella voce interessi attivi
• saldo di bilancio inclusivo della quota interessi
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132
Regole di transizione: d.lgs. 139/2015
• Art. 12, co. 2, d.lgs. 139/2015 il criterio del costo ammortizzato “possono
non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che
non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”. Qualora si usufruisca di
tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai titoli
di debito rilevati in bilancio successivamente all’esercizio avente inizio a
partire dal 1° gennaio 2016 e dell’esercizio della facoltà occorre farne
menzione in nota integrativa.
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Dott. Nicola LUCIDO
133
La «derecognition» e l’ammortamento
dei costi pluriennali
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Dott. Nicola LUCIDO
Fonti normative
Disposizioni del codice civile ante-2016
B.II) Immobilizzazioni immateriali
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
(art. 2424 c.c.)
i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale e
devono essere ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni.
(art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.)
Disposizioni del codice civile dal 2016
B.II) Immobilizzazioni immateriali
2) Costi di sviluppo
(art. 2424 c.c.)
i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo
aventi utilità pluriennale possono essere iscritti
nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio
sindacale … I costi di sviluppo sono ammortizzati
secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non
è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni.
(art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.)
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Dott. Nicola LUCIDO
135
Principi contabili di riferimento
OIC 24, Immobilizzazioni
immateriali, §§ 41-49, 65.
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Dott. Nicola LUCIDO
136
Costi di sviluppo (OIC 24)
• Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre
conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la
produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o
sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o
dell’utilizzazione.
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137
Costi di sviluppo (OIC 24)
Condizioni di capitalizzazione:
• diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui
realizzazione essi sono stati sostenuti;
• realizzabilità del progetto di sviluppo, in termini di fattibilità tecnica e
finanziaria (disponibilità delle necessarie risorse);
• ricuperabilità dei costi mediante i margini del progetto.
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138
Regole di transizione: OIC 24 (Costi di pubblicità)
• I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati, se soddisfano i requisiti
stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento previsti
dall’OIC 24, §§40-42, possono essere riclassificati, in sede di prima
applicazione della nuova disciplina, dalla voce B.I.2 alla voce B.I.1) Costi di
impianto e di ampliamento. Gli effetti sono rilevati in bilancio
retroattivamente ai sensi dell’OIC 29 ai soli fini riclassificatori.
• I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra
i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della
nuova disciplina, sono eliminati dalla voce B.I.2 dell’attivo dello stato
patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi
dell’OIC 29.
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Dott. Nicola LUCIDO
139
Regole di transizione: OIC 24 (Costi di ricerca)
• I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del d.lgs.
139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad
essere iscritti nella voce B.I.2) Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di
capitalizzabilità previsti.
• I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti
per la capitalizzazione previsti al paragrafo 48, in sede di prima applicazione della
nuova disciplina, sono eliminati dalla voce B.I.2 dell’attivo dello stato patrimoniale.
Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.
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Dott. Nicola LUCIDO
140
Ammortamento costi di sviluppo (OIC 24)
Regola civilistica:
• I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in
cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati
entro un periodo non superiore a cinque anni.
Criteri di ammortamento:
• l'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e
pronta per l'uso;
• la sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è
funzionale alla correlazione dei benefici attesi e non presuppone necessariamente
l’applicazione del metodo a quote costanti;
• il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero.
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Dott. Nicola LUCIDO
141
L’ammortamento dell’avviamento
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
Fonti normative
Disposizioni del codice civile ante-2016
l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto e deve essere ammortizzato entro un
periodo di cinque anni.
È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata
superiore, purché esso non superi la durata per
l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata
motivazione nella nota integrativa;
(art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.)
Disposizioni del codice civile dal 2016
l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato
secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci
anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del
periodo di ammortamento dell’avviamento;
(art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.)
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
143
Principi contabili di riferimento
OIC 24, Immobilizzazioni
immateriali , §§ 66-70.
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
144
Ammortamento dell’avviamento (OIC 24)
Criteri di ammortamento:
• la vita utile è stimata in sede di rilevazione iniziale dell’avviamento e non
può essere modificata negli esercizi successivi;
• se la stima della vita utile dell’avviamento superiore ai 10 anni, occorrono
fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima. In ogni caso la vita utile
.
dell’avviamento non può superare i 20 anni
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
145
Ammortamento dell’avviamento (OIC 24)
Fattori incidenti sulla vita utile:
• periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici
economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della
società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione
straordinaria;
• periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini
finanziari o reddituali, l’investimento effettuato (cd payback period);
• media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets)
acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
146
Regole di transizione: OIC 24 (Avviamento)
• Le disposizioni di cui ai paragrafi 66-70 relative all’ammortamento
dell’avviamento si applicano retroattivamente come previsto dall’OIC 29.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 139/2015, la società può
scegliere di non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 66-70
all’avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all’esercizio avente
inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Qualora si usufruisca di tale facoltà, la
società applica il disposto dei paragrafi 66-70 all’avviamento sorto
successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
• Occorre fare menzione in nota integrativa dell’esercizio di tale facoltà.
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
147
Le azioni proprie
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
Fonti normative
Disposizioni del codice civile ante-2016
Una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni
proprie iscritto all’attivo del bilancio deve essere
costituita e mantenuta finché le azioni non siano
trasferite o annullate.
(art. 2357-ter, comma 3, c.c.)
B.III.4) Azioni proprie
C.III.5) Azioni proprie
A.VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio
(art. 2424 c.c.)
Disposizioni del codice civile dal 2016
L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del
patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione
nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno
negativo
(art. 2357-ter, comma 3, c.c.)
A.X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
(art. 2424 c.c.)
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
149
Principi contabili di riferimento
OIC 28, Patrimonio netto, §§
37-39.
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
150
Azioni proprie (OIC 28)
Acquisto:
• Le azioni proprie sono iscritte in bilancio per un valore corrispondente al
loro di costo d'acquisto tramite l’iscrizione di una riserva negativa AX
“Riserva negativa azioni proprie in portafoglio” che ai sensi dell'art 2424 del
codice civile è ricompresa tra le voci del patrimonio netto. La formazione di
detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
151
Azioni proprie (OIC 28)
Annullamento:
• Nel caso in cui l’assemblea decida di annullare le azioni proprie in
portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce
AX “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” e contestualmente
riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate.
L’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore
nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del
patrimonio netto.
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
152
Azioni proprie (OIC 28)
Vendita:
• Nel caso in cui l’assemblea decida di alienare le azioni proprie, l’eventuale
differenza tra il valore contabile della voce AX “Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio” e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata
ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto.
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
153
Regole di transizione: OIC 28 (Azioni proprie)
• Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione dei paragrafi 37-39 in tema di
acquisto, alienazione e annullamento di azioni proprie sono rilevati
retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
154
Esempio 1.1
• La A&D S.p.A. (capitale sociale composto da 1.000 azioni del VN di euro 100)
acquista, nel 2017, 50 azioni proprie, al prezzo di euro 120.
Riserva negativa azioni
proprie in portafoglio
a Banca X c/c n. 123
6.000,00
Stato patrimoniale al 31/12/2017
A) Patrimonio netto
I) Capitale
100.000
X) Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
(6.000)
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
155
Esempio 1.1
• Le azioni proprie sono annullate nel 2018 a fronte del capitale sociale
corrispondente.
Diversi
a Riserva negativa azioni
proprie in portafoglio
Capitale sociale
Altre riserve
6.000,00
5.000,00
1.000,00
Stato patrimoniale al 31/12/2018
A) Patrimonio netto
I) Capitale
VI) Altre riserve
95.000
(1.000)
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
156
Esempio 1.2
• La A&D S.p.A. (capitale sociale composto da 1.000 azioni del VN di euro 100)
acquista, nel 2017, 50 azioni proprie, al prezzo di euro 90.
Riserva negativa azioni
proprie in portafoglio
a Banca X c/c n. 123
4.500,00
Stato patrimoniale al 31/12/2017
A) Patrimonio netto
I) Capitale
100.000
X) Riserva negativa per azioni proprie
in portafoglio
(4.500)
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
157
Esempio 1.2
• Le azioni proprie sono annullate nel 2018 a fronte del capitale sociale
corrispondente.
Capitale sociale
a Diversi
Riserva negativa azioni
proprie in portafoglio
Altre riserve
Stato patrimoniale al 31/12/2018
A) Patrimonio netto
I) Capitale
VI) Altre riserve
5.000,00
4.500,00
500,00
95.000
500
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
158
Esempio 2.1
• La A&D S.p.A. (capitale sociale composto da 1.000 azioni del VN di euro 100)
acquista, nel 2017, 50 azioni proprie, al prezzo di euro 120.
Riserva negativa azioni
proprie in portafoglio
a Banca X c/c n. 123
6.000,00
Stato patrimoniale al 31/12/2017
A) Patrimonio netto
I) Capitale
100.000
X) Riserva negativa per azioni proprie
in portafoglio
(6.000)
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Dott. Nicola LUCIDO
159
Esempio 2.1
• Le azioni proprie sono vendute nel 2018 al prezzo di euro 110.
Diversi
a Riserva negativa azioni
proprie in portafoglio
Banca Y c/c n. 123
Altre riserve
6.000,00
5.500,00
500,00
Stato patrimoniale al 31/12/2018
A) Patrimonio netto
I) Capitale
VI) Altre riserve
100.000
(500)
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Dott. Nicola LUCIDO
160
Esempio 2.2
• La A&D S.p.A. (capitale sociale composto da 1.000 azioni del VN di euro 100)
acquista, nel 2017, 50 azioni proprie, al prezzo di euro 120.
Riserva negativa azioni
proprie in portafoglio
a Banca X c/c n. 123
6.000,00
Stato patrimoniale al 31/12/2017
A) Patrimonio netto
I) Capitale
100.000
X) Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
(6.000)
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161
Esempio 2.2
• Le azioni proprie sono vendute nel 2018 al prezzo di euro 140.
Banca Y c/c n. 123
a Diversi
Riserva negativa azioni
proprie in portafoglio
Altre riserve
Stato patrimoniale al 31/12/2018
A) Patrimonio netto
I) Capitale
VI) Altre riserve
7.000,00
6.000,00
1.000,00
100.000
1.000
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162
Le poste in valuta
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Fonti normative
Disposizioni del codice civile ante-2016
le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle
immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio
a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili
e perdite su cambi devono essere imputati al conto
economico e l'eventuale utile netto deve essere
accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al
realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e
quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al
costo in valuta devono essere iscritte al
tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello
inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione
debba giudicarsi durevole
(art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c.)
Disposizioni del codice civile dal 2016
le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al
cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i
conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati
al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato
in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività
e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al
cambio vigente al momento del loro acquisto
(art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c.)
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164
Principi contabili di riferimento
OIC 26, Operazioni, attività e
passività in valuta estera, §§
24-41.
OIC 12, Composizione e
schemi del bilancio
d’esercizio, § 97.
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165
Le poste in valuta nell’OIC 26
• Nozione estesa di attività e passività monetarie
• Precisazione della valutazione a due fasi: prima i criteri generali, poi la
conversione in euro
• Eliminazione dell’esempio di calcolo della «Riserva utili su cambi»
• Dubbi sulle disponibilità liquide
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166
Attività e passività monetarie in valuta (OIC 26)
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167
Attività e passività non monetarie in valuta (OIC 26)
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168
Regole di transizione: OIC 26
• Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate alla
precedente versione dell’OIC 26 possono essere rilevati in bilancio
prospetticamente ai sensi dell’OIC 29. Pertanto le componenti delle voci
riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio
possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente
principio.
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169
La prima adozione e la determinazione
dell’informativa comparativa
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Principi contabili di riferimento:
effetti della prima adozione
OIC 29:
•Cambiamenti obbligatori
(normativa contabile e OIC)
•Cambiamenti volontari (es.
cambiamenti di stima)
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171
Effetti della prima adozione
EFFETTI
RETROATTIVI
Per le
disposizioni del
d.Lgs.
EFFETTI
PROSPETTICI
Per OIC o per
modifiche non
normative
Effetti sul saldo
di apertura
CAMBIAMENTO
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172
Effetti della prima adozione
I cambiamenti dovuti all’adozione delle norme sono contabilizzati, ove soddisfatte
le condizioni previste, con l’applicazione al 01/01/2016
• La prima adozione delle disposizioni richiede una scrittura (nel caso di
decremento di una voce dell’attivo patrimoniale o di un incremento di una voce
del passivo patrimoniale) del tipo:
Utili portati a nuovo
a Posta da rettificare
• Nel caso più limitato, in cui la rettifica incrementi il valore di una voce nell’attivo
patrimoniale o diminuisca una voce nel passivo patrimoniale, avremo:
Posta da rettificare
a Utili portati a nuovo
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173
Effetti della prima adozione
In mancanza di indicazioni specifiche, qualora gli “utili portati a nuovo” non siano
capienti, si deve seguire la sequenza di utilizzo di riserve prevista in caso di
riduzione del capitale sociale per perdite (OIC 28)
Se una società riduce il capitale sociale:
•di 1/3  artt. 2446 o 2482-bis;
•Sotto il limite legale  ricapitalizzazione (artt. 2447 o 2482-ter).
Gli amministratori non hanno responsabilità diretta per
l’eventuale riduzione
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174
Informazione comparativa
Art. 2423-ter,
Co. 5, c.c.
OIC 29
“… per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico deve essere indicato l’importo della voce
corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non
sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono
essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o
l’impossibilità di questo devono essere segnalati e
commentati nella nota integrativa”
Dichiara che la determinazione retroattiva ha valenza “ai
soli fini comparativi” e non interessa le delibere di
approvazione dei bilanci dell’esercizio precedente
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175
Informazione comparativa
La determinazione comparativa retroattiva deve essere considerata nella
prospettiva della significatività dell’informazione prodotta  introduzione nel
codice civile in modo esplicito del postulato della rilevanza nel diritto positivo
nazionale
Ma spesso, un eventuale rapporto negativo tra benefici informativi prodotti e
oneri amministrativi necessari, va contro lo spirito della riforma, articolata sul
principio di riduzione degli oneri amministrativi
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176
Informazione comparativa
OIC 29
È necessario distinguere tra:
•Determinazione retroattiva
eccessivamente onerosa;
ai
fini
comparativi
non
•Determinazione retroattiva
eccessivamente onerosa.
ai
fini
comparativi
fattibile
fattibile
e
o
non
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177
Determinazione retroattiva ai fini comparativi non fattibile o
eccessivamente onerosa
OIC 29
Due opzioni:
1. “… La società si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore
contabile delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, ed effettua
una rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto
dell’esercizio in corso” (OIC 29, par. 19);
2. Se non è possibile neanche determinare l’effetto alla data di inizio esercizio
 la società applica il nuovo principio contabile prospetticamente (OIC 29,
par. 20)
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Dott. Nicola LUCIDO
178
Determinazione retroattiva ai fini comparativi non fattibile o
eccessivamente onerosa
N.B.
Laddove nel bilancio (inclusa NI) i dati dell’esercizio 2015 non sono ricavabili /
ricavabili solo con uno sforzo eccessivo  l’informazione complessiva potrebbe
essere omessa
Se ciò accade  la Nota Integrativa deve darne adeguata motivazione
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
179
Determinazione retroattiva ai fini comparativi fattibile e non
eccessivamente onerosa
OIC 29
Due opzioni:
1. Considerare l’impatto del cambiamento al 1° gennaio 2016 e rettificare i
pertinenti dati del 2015;
2. Considerare l’impatto del cambiamento al 1° gennaio 2015 e contabilizzare
in via extracontabile a partire da tale data gli eventi e le operazioni
interessate.
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180
Determinazione retroattiva ai fini comparativi fattibile e non
eccessivamente onerosa
N.B.
Anche nella rideterminazione comparativa resta valido il principio della rilevanza
 anche in questo caso le rideterminazioni potrebbero non essere effettuate se
non sono rilevanti
Se ciò accade  la Nota Integrativa deve darne adeguata motivazione
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
181
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Prof. Dott. Raffaele MARCELLO
Dott. Nicola LUCIDO
182