rapporto p.a. vs privato

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Il nuovo modello di rapporti tra p.a. e
privati tra semplificazione, trasparenza
e controllo sociale diffuso.
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Una rilettura della legge n. 241/1990
Prof.ssa Avv. Roberta Lombardi
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Il nuovo modello di rapporto tra
cittadino e amministrazione
 Diritto amministrativo in tempi recenti configurazione più stabile,
nonostante incessante produzione legislativa
 Trascorsi più di 25 anni dalla approvazione della legge sul procedimento
amministrativo. n. 241/1990
 La legge segna una CESURA nel modello di rapporto tra p.a. e privati che
avevano, in precedenza, come unico contatto col cittadino il provvedimento
emanato in modo unilaterale
 Il diritto amministrativo perde la sua incrostazione autoritaria originaria
 Il diritto assume una connotazione più garantista
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Le linee portanti
del nuovo diritto amministrativo
 L’attività amministrativa è maggiormente ancorata al principio di legalità
 la procedimentalizzazione dell’attività delimita e ancora gli spazi lasciati alla scelta
discrezionale della p.a. al compimento di passaggi regolati dal diritto.
 Il salvagente della forma (Irti, 2007)
 Effetti sul piano dei vizi: di legittimità degli atti: l’ampliamento della sfera della
violazione di legge
 L’attività si apre ai privati e a moduli consensuali
 Diritto amministrativo “paritario” , il soggetto “coamministratore” (Benvenuti, 1975)
 Si attenua la concezione individualistica e atomistica dei rapporti tra p.a. e cittadino
propria dello Stato monoclasse
 L’amministrazione si apre alla società civile

il débat public e le arene deliberative come fattore di legittimazione e di accettazione sociale delle
scelte amministrative. La società globale del rischio. La condivisione di responsabilità delle scelte.

Gli effetti della cd. glocalizzazione.
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Le linee portanti
del nuovo diritto amministrativo (segue)
 L’attività incorpora i principi di semplificazione ed efficienza
 Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato (M.S. Giannini,
1979)
 Una proporzione matematica per spiegare i termini della questione
 Semplificazione: amm. di risultato = giusto procedimento : amm. democratica
 Le scelte a favore della semplificazione operate dalla l. n. 241/1990
 Il diritto amministrativo si compenetra con quello europeo e da esso trae
continuamente linfa innovativa
 Nei settori di legislazione amministrativa speciale
 Con riguardo agli istituti generali
 Sanzioni amministrative, principio di proporzionalità, regimi concessori, ecc..
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Le linee portanti
del nuovo diritto amministrativo (segue)
 L’attività amministrativa incorpora i principi di trasparenza e pubblicità
 La l. n. 241/1990 supera in gran parte il principio del segreto d’ufficio sulle attività interne alla
p.a. che rendeva imperscrutabile l’operato della p.a.
 Cade l’anonimato che si frapponeva tra il cittadino e gli apparati amministrativi
 Responsabile del procedimento (art. 5)
 Interfaccia dell’amministrazione
 Motore e guida del procedimento
 Motivazione atti amministrativi
 Diritto di accesso ai documenti amministrativi
 La trasparenza nell’ottica del controllo sociale diffuso
 La trasparenza riguarda anche gli aspetti organizzativi (d.lgs. 150/2009)
 La trasparenza come strumento di contrasto alla corruzione
 L’accesso civico (d.lgs. n. 33/2013)
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Le ragioni della semplificazione:
un’operazione possibile?
 Il mercato, la competitività – il diritto, le garanzie
 La semplificazione al servizio dei processi economici e del sistema delle imprese
 Negli ultimi tempi si è affermata una sorta di “dittatura culturale” della
semplificazione
 L’eccesso di riforme genera un sistema instabile e sostanzialmente irriformabile
 Perché e cosi difficile semplificare il sistema
 La democrazia è un animale complesso
 La domanda di interessi e interessi è in continuo aumento nella società
 Il governo multilivello moltiplica i livelli amministrativi
 Il diritto amministrativo sta sperimentando una “rivoluzione dei diritti” che plasma in
continuazione istituti e procedure e rende obsoleta la stessa l. n. 241/1990
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I diversi livelli della semplificazione:
la semplificazione normativa
 Semplificazione – espressione polisemica – fenomeno plurimo
e pluristrutturato
 Il carattere descrittivo dell’espressione
 La semplificazione normativa
 Diventa il motivo dominante della legislazione a partire dagli anni novanta. Alcuni dati:
 Le leggi Bassanini (n. 59 e 127 del 1997) producono, nel primo quinquennio della loro
applicazione, 62 regolamenti di delegificazione
 Si genera una spinta verso la Codificazione del diritto
 Alla fine del 2016 il nostro ordinamento ospita
 21 codicii
 35 testi unici legislativi
 8 testi unici misti
 La l. n. 246/2005 (cd. Taglialeggi) e l’operazione di bonifica della giunga legislativa
 Un ghigliottina automatica per tutti gli atti legislativi anteriori al 1970
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I diversi livelli della semplificazione:
la semplificazione organizzativa
 La semplificazione amministrativa dell’organizzazione
 Gli organismi deputati alla semplificazione.
 Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure (1999)
 Osservatorio per le semplificazioni (i999)
 Ministro per la semplificazione (2008-2011)
 Commissione parlamentare, Comitato interministeriale e Unità governativa per la
semplificazione.
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I diversi livelli della semplificazione:
la semplificazione amministrativa
 La semplificazione amministrativa dei procedimenti
 Modelli di accelerazione procedimentale
 Es. art. 2. l. 241/1990
 Alleggerimento di procedimenti
 Art. 20 l. n. 241/1990
 Processi di “liberalizzazione” dell’attività amministrativa
 Art. 19 della l. n. 241/1990
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La semplificazione complicante
 Quando la semplificazione fallisce
 Quando non misura i propri effetti
 Quando non calcola gli oneri amministrativi che ne discendono
 Quando aggiunge norma su norme al castello normativo o sovrappone
organismi al mosaico di competenze già esitente
 Dalla “semplificazione” alla “semplicità” di leggi e procedimenti
 L’esperienza americana del sunset law
 L’insegnamento dell’illimunismo giuridico
 La semplicità delle norme e delle procedure per renderle conoscibili e azionabili a e da
ciascun cittadino
Art. 19. la segnalazione certificata di inzio attività (estratto)
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
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti
di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla
normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere
((...)) prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure ((da parte del privato)), decorso il
suddetto termine, l'attivita' si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui
al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal
medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio
delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui
all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
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Art. 20 l. n.241/1990
 Art. 20 (Silenzio assenso) 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione
competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita'
di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non
procede ai sensi del comma 2. ((Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della
domanda del privato.))

2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche
tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda,
l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi
degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti
il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la
difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e
la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti
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Art. 11. gli accordi tra privati e p.a.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione
procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento
puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario
del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita' per atto scritto, salvo
che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente
articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui
una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione
dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione
del provvedimento.
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Il confronto tra competitività
economica e trasparenza
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Il corruption perception Index 2016
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I costi della corruzione
 La corruzione comporta costi diretti e indiretti che non è facile quantificare
 I dati resi dalla Commissione Europea (2014)
 60 miliardi per l’Italia
 120 miliardi per tutta l’Europa
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Corruzione e trasparenza:
termini di un binomio antitetico
 Solo la consapevolezza che la corruzione “costa” può portare
l’ordinamento a scelte legislative che inducano efficacemente la sua
riduzione
 La corruzione comporta costi, diretti e indiretti,
 di non agevole quantificazione
 resistenza ad “aprirsi” della p.a.
 “dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto la casa
dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro” (F. Turati, Atti del parlamento, 1908)
 Dopo più 25 anni di disciplina normativa sull’azione amministrativa il “cantiere” della
trasparenza amministrativa è ancora aperto.
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La corruzione “grigia”
•
La connotazione essenzialmente penalistica del termine “corruzione” (cd.
corruzione nera)
•
L’accezione più ampia del termine connessa alla prevenzione del malcostume
politico e amministrativo
•
Le risposte del diritto: la l. n. 190/2012 e il d.l.gs. n. 33 del 2013, dopo la Riforma
cd. “Madia”
•
Ancora prima:
•
La Commissione Minervini (1990)
•
Il d.lgs. 29/1993 e la distinzione funzionale tra politca ed amministrazione
•
Il d.lgs. 150/2009 e l’estensione della trasparenza all’organizzazione della p.a.
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La nuova dimensione
del fenomeno corruttivo
 La nuova dimensione della corruzione estesa al profilo amministrativo
 Si impedisce la realizzazione degli i.p. anche attraverso comportamenti che non
sfociano in un reato
 Casi di assenteismo, nepostismo, parzialità (esterna) nelle decisioni
 La distinzione tra la corruzione “nera” e quella “grigia” (B. Mattarella)
 Resistenza al cambiamento, formalismo, indifferenza all’efficienza, ostilità verso la
tecnologia, overstaffing
 Sintomi di un tradimento di valori etici insiti nel rapporto amministrazione/dipendente
pubblico che trovano nell’art. 54 e 98 Cost. la loro consacrazione
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La nuova dimensione del fenomeno
corruttivo
 L’importanza degli articoli 54 e 98 della Costituzione.
 Art. 28 “ I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”
Art. 54 Cost. “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare
la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”
Art. 98, co 1, “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”
 La posizione del Consiglio di Stato sull’etica pubblica
 Cons. St., sez. IV, 30 maggio 2001, n. 2959
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Morsa della burocrazia
e sfumature della corruzione
 La teoria di Banfield
 Le basi morali di una società arretrata, Bologna,1976
 Le cause della diffusione e pervasività della corruzione.
 Inadeguato senso di appartenenza allo Stato e “forte familismo amorale”
 Il suggerimento della Corte Conti verso la riscoperta dell’etica pubblica (Gianpaolino,
Anno Giudiziario 2012)
 L’opacità e la complessità organizzativa alimentano e agevolano la corruzione
 Possibili rimedi: semplificazione burocratica, trasparenza e pubblicità dell’agire amministrativo
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Il principio di trasparenza:
un cantiere sempre aperto
 Riconducibile a molteplici istituti procedimentali
 Motivazione, diritto di accesso finalizzato alla partecipazione
 Con la l. n. 150/2009 (cd. legge Brunetta) la trasparenza investe anche gli
aspetti organizzativi
 Comincia ad emergere una nozione di Trasparenza come accessibilità totale,
svincolata dalla differenziazione dell’interesse di cui si è portatori
 Accesso agli atti – finalità di difesa di interessi privati
 Accesso civico – finalità di assicurare forme diffuso di controllo sociale , onde
incentivare azioni virtuose
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L’arricchimento del concetto di trasparenza
ad opera della normativa anti corruzione
 Trasparenza come strumento cardine della lotta alla corruzione
 Sul presupposto che: nell’opacità si annidano i comportamenti di
maladministration
 Garanzia di un corretto flusso di informazioni che dall’interno (p.a.) muove verso
l’esterno (cittadini), assicura la democrazia e garantisce il buon andamento
della p.a. (co 2 art. 1, T.U. trasparenza)
 2. “La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di
segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre
ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo
di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione
di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e
sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.
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Trasparenza ed efficacia degli atti

Art. 15, co 2, d.lgs. n. 33/2013 (s.m.)


La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi, di collaborazione o di consulenza a soggetti
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (…) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la
liquidazione dei relativi compensi
Art. 26, co 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013 (s.m.)

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del
citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che
dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al
medesimo beneficiario.
Art. 39,co 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013 (s.m.)
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali,
piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro
varianti.
La pubblicità degli atti è condizione per l’efficacia degli stessi
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Altre misure di prevenzione
 2) Disciplina sul conflitto di interessi
 Responsabile del procedimento e e titolari degli uffici competenti ad adottare
pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali e provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto anche potenziale (art. 6 bis, l. n. 241/1990, aggiunto dall’art. 1 co 41 . L.
190/2012)
 3) Divieto di pantouflage
 I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle p.a. non possono svolgere nei tra anni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell’attività pubblica (d.lgs. N. 165/2001, art. 53, co 16 ter, aggiunto
dall’art. 1 co 42, l. 190/2012)
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L’accesso civico
nella nuova disciplina del T.U. sulla trasparenza (d.lgs. n
33/2013)
 Oggetto (art. 2)
 La libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle p.a.,
garantita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi privati e
giuridicamente rilevanti, tramite
 Accesso civico
 Pubblicazione dei documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e
l’attività delle p.a. e le modalità per la loro realizzazione
 Per “pubblicazione” si intende la pubblicazione nei siti istituzionali delle p.a. dei documenti,
informazioni e dati cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente, senza autentificazione ed identificazione (co 2)
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L’accesso civico
nella nuova disciplina del T.U. sulla trasparenza (d.lgs. n
33/2013)
 Diritto alla conoscibilità (art. 3)
 Tutti i documenti le informazioni e i dati oggetto di di accesso civico, ivi compresi
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono
pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e
riutilizzarli
 Qualità delle informazioni (art. 6)
 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni
riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la
completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità,
l'omogeneità, la facile accessibilitaà, nonché la conformità ai documenti
originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e
la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.
 2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può,
in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati,
delle informazioni e dei documenti.
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L’accesso civico
nella nuova disciplina del T.U. sulla trasparenza (d.lgs. n
33/2013)
 La trasparenza sull’utilizzo di risorse pubbliche ( art. 4 bis)
 2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte
chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui
propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di
spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
 3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da
15 a 20.
L’accesso civico:
la disciplina di cui all’art. 5
29

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
30
Esclusioni o limiti all’accesso civico:
art. 5 bis
 Il rifiuto o il diniego necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno degli interessi pubblici relativi a:
 a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 b) la sicurezza nazionale;
 c) la difesa e le questioni militari;
 d) le relazioni internazionali;
 e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
31
Esclusioni o limiti all’accesso civico:
art. 5 bis

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare
un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
 a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai
commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere
consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è
giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
32
Accesso civico e
soggetti controinteressati
 Art. 5
 5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata
la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo
5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di
copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per
coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni
dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6
è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale
termine,la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la
ricezione della comunicazione.
33
Accesso civico :
termini e procedimento
 Art. 5
 6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento
espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza
con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
 In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere
tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in
cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta
pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
34
Accesso civico :
termini e procedimento
 Co. 6
 In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante
l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità,
l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici
giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
35
Accesso civico :
termini e procedimento

Art. 5

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato
al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento
motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5- bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni
dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del
provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e
comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre
ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può
altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico
competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
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L’insegnamento di Orazio
A cosa serve avere buone leggi
- vane però senza costumi sani Orazio, Odi, III, 24
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