μechrí – Crocevia dei linguaggi
DIRITTO E BIOLOGIA
Milano, 13 maggio 2017
1
Seneca, Sulla morte volontaria (Lettere a Lucilio, VIII, 70),
 «La vita […] non sempre merita di essere conservata.
Non è un bene il vivere, ma il vivere bene».
 «L’importante non è morire più presto o più tardi, ma
morire bene o male. Ora, morire bene significa
sfuggire al pericolo di vivere male», talché è un
nonsenso affermare «finché c’è vita c’è speranza».
 «Se uno ha una scelta tra una morte in mezzo ai
tormenti e una morte senza sofferenze, perché non
dovrebbe scegliere quest’ultima?».
 «Non è vero che una vita più lunga è sempre la
migliore, è vero che è sempre la peggiore una morte
che si prolunga».
2
Paul Lafargue (genero di K. Marx)
 «Sano di corpo e di spirito, mi uccido prima che
l'impietosa vecchiaia mi tolga uno a uno i piaceri e le
gioie dell'esistenza e mi spogli delle forze fisiche e
intellettuali. // Affinché la vecchiaia non paralizzi la
mia energia, non spezzi la mia volontà e non mi renda
un peso per me e per gli altri. // Da molto tempo mi
sono ripromesso di non superare i settant'anni».
3
Lenin
(intervista sul suicidio di Lafargue – novembre 1911)
 «Un socialista non appartiene a sé stesso, ma al partito.
Se può in qualche modo essere ancora utile alla classe
operaia, per esempio con lo stendere se non altro un
articolo o un proclama, non ha il diritto di suicidarsi».
4
Gandhi, 18 novembre 1926
(ora in Teoria e pratica della nonviolenza, Einaudi, 1973, p. 72)
 Se mio figlio fosse contagiato dalla rabbia e non vi
fosse nessun rimedio per alleviare la sua agonia, dovrei
considerare mio dovere ucciderlo. Il fatalismo ha i suoi
limiti. Noi lasciamo che il Fato compia il suo corso
dopo aver esaurito tutti i rimedi. E il rimedio estremo
per alleviare l’agonia di un bambino straziato è quello
di togliergli la vita
5
Giovanni Paolo II, Evangelium vitae
(25 marzo 1995)
 «Vivere per il Signore significa anche riconoscere che
la sofferenza, pur restando in se stessa un male e una
prova, può sempre diventare sorgente di bene. Lo
diventa se viene vissuta per amore e con amore, nella
partecipazione, per dono gratuito di Dio e per libera
scelta personale, alla sofferenza stessa di Cristo
crocifisso. In tal modo, chi vive la sua sofferenza nel
Signore viene più pienamente conformato a lui […] e
intimamente associato alla sua opera redentrice a
favore della Chiesa e dell’umanità» (§ 67).
6
KÜNG, La dignità della morte
Tesi sull’eutanasia, Roma, 2007
 «Dietro tali argomenti (i cosiddetti “argomenti della
sovranità di Dio”) sta una falsa immagine di Dio, che si
basa su alcuni passi biblici scelti arbitrariamente e
interpretati letteralmente: secondo questa concezione,
Dio sarebbe il sovrano, assolutamente libero, degli
uomini suoi servi, il loro signore e padrone,
dominatore, legislatore e giudice assoluto e, in fondo,
anche il loro carnefice; non, invece, il padre dei deboli,
dei sofferenti, dei perduti, che dona la vita all’uomo e si
prende cura di lui come una madre amorosa, il Dio
solidale dell’alleanza, che vuole avere nell’uomo, fatto a
sua immagine, un partner libero e responsabile»
7
KÜNG, La dignità della morte
Tesi sull’eutanasia, Roma, 2007
 «A partire da questo secondo concetto di Dio, il compito
del teologo, verso i malati terminali non è quello di una
spiritualizzazione mistificante del dolore né tantomeno di
una sua finalizzazione pedagogica (“il purgatorio sulla
terra”), ma seguendo Gesù guaritore dei malati quello di
ridurre il più possibile ed eliminare il dolore, che
certamente insegna all’uomo a pregare, ma anche in molti
casi a imprecare. Ci sono addirittura dei teologi che hanno
paura di una “società senza dolore” ma ci si chiede dove
vivano. Altri spingono ad una “partecipazione alle
sofferenze di Cristo”, come se Gesù stesso si fosse dichiarato
a favore delle insopportabili sofferenze di un malato
terminale, mantenuto in vita solo dagli artifici della
medicina»
8
KÜNG, La dignità della morte
Tesi sull’eutanasia, Roma, 2007
 «Non penso affatto che basti una malattia incurabile, o gli
acciacchi della vecchiaia, o una definitiva perdita della
coscienza a ridurre l’uomo a una “non persona”, a un “non
più uomo” … Il mio punto di vista è esattamente l’opposto:
proprio perché l’uomo è uomo e resta tale fino alla fine
anche quando è afflitto da una malattia incurabile (caso in
cui la morte sia da attendere in un tempo comunque
determinato) o quando è moribondo (caso in cui la morte
sia imminente) egli ha diritto non solo ad una vita degna
dell’uomo, ma anche ad una morte e ad una dipartita degna
dell’uomo, e l’impiego di tecniche che lo mantengono in
vita ad ogni costo, quando ormai “vita” può solo significare
un’agonia di ore, mesi o anni e un’esistenza da vegetale
rischia forse (dico “forse”) di negargli questo diritto»
9
KÜNG, La dignità della morte
Tesi sull’eutanasia, Roma, 2007
 Küng afferma di ritenere possibile l’eutanasia alle
seguenti condizioni:
 1) la richiesta della morte deve venire dal paziente
stesso;
 2) essa deve essere giustificata su una situazione di
intollerabilità del dolore;
 3) l’azione relativa dev’essere compiuta esclusivamente
da un medico, previo consulto con altro medico
10
Ricca, Vivere: un diritto o un dovere? Problematiche dell’eutanasia (1986)
(ora in Eutanasia – La legge olandese e commenti, a cura di Ricca, Torino, 2002)
 «Ci si deve seriamente chiedere se una vita umana sottoposta a
sofferenze inutili e disumanizzanti senza che ci sia alcuna
possibilità di sbocchi positivi, abbia le caratteristiche del dono di
Dio. Potrebbe dirsi che vi sia solo più la forma ma non più la
sostanza del dono; potrebbe darsi che ci sia solo più l’apparenza
ma non più la realtà del dono. E’ vero, la vita umana è dono di
Dio. Ma è ancora vita umana quella intorno alla quale si può
formulare l’ipotesi dell’eutanasia? Non è forse una vita che ha
perso proprio quelle caratteristiche personali che la rendono
umana? Non ci sono forse momenti o situazioni in cui la vita
umana diventa sub-umana o dis-umana così da essere
irriconoscibile come dono di Dio? Momenti e situazioni in cui
devo dire: no, questa non è più la vita che Dio ci ha dato, perché
Dio fa doni buoni ai suoi figli, ma questo non è un dono buono,
non viene da Lui, ma dalle forze del male e della distruzione».
11
Ricca, Vivere: un diritto o un dovere? Problematiche dell’eutanasia (1986)
(ora in Eutanasia – La legge olandese e commenti, a cura di Ricca, Torino, 2002)
 «Quindi intervenendo su questa vita “larvale” io non spodesto
Dio, non gli usurpo la sua signoria sulla vita (e sulla morte) ma
blocco le potenze devastanti del male, pur soccombendo ad esse.
Queste potenze vogliono farmi morire, bene, ma almeno morirò
come voglio io (senza soffrire) e quando voglio io, anziché come
e quando vogliono loro. In questo quadro l’eutanasia non è un
atto di insubordinazione a Dio ma un atto di resistenza alla forza
devastatrice del male. Ma allora, dire sì all’eutanasia non
significa dire no a Dio ma semplicemente no al furore devastante
e cieco e assurdo del male. Paradossalmente, l’eutanasia non
smentisce la vita come dono di Dio, al contrario interviene
proprio per evitare che questo dono diventi irriconoscibile come
dono di Dio. L’eutanasia appare come mezzo estremo per
preservare il volto umano della morte e quindi anche della vita.
L’eutanasia è un aspetto del grande sforzo di umanizzazione della
vita, che comprende anche l’umanizzazione della morte».
12
Lettera inviata dal Presidente Napolitano a Carlo Troilo,
dell'Associazione Luca Coscioni, e dallo stesso resa pubblica
 "Caro Troilo,
la ringrazio per avermi dato notizia dell'iniziativa programmata per il 18
marzo, nell'anniversario della triste data del suicidio di suo fratello
Michele. E sento profondamente la drammaticità del travaglio che
hanno vissuto altri partecipanti alla conferenza stampa per le disperate
vicende dei loro cari. Drammatici nella loro obbiettiva eloquenza sono
d'altronde i dati resi noti da diversi istituti che seguono il fenomeno
della condizione estrema di migliaia di malati terminali in Italia.
Ritengo anch'io che il Parlamento non dovrebbe ignorare il problema
delle scelte di fine vita e eludere 'un sereno e approfondito confronto di
idee' su questa materia. Richiamerò su tale esigenza, anche attraverso la
diffusione di questa mia lettera, l'attenzione del Parlamento".
 Roma, 18 marzo 2014
13
XVII legislatura - Testo del disegno di legge S. 1088 (sen. Manconi)
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 Art. 1, 1° comma
1. Non costituisce reato la condotta del medico o del personale sanitario consistente nella
pratica di trattamenti eutanasici che cagionino la morte del paziente qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
a) la pratica sia stata espressamente richiesta dal paziente;
b) il paziente sia maggiorenne;
c) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di
volere, salvo quanto previsto dal comma 2;
d) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati
informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di
colloquiare con lo stesso;
e) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di
gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;
f) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni,
di tutte le possibili alternative terapeutiche, dei prevedibili sviluppi clinici ed abbia
discusso di ciò con il medico;
g) il medico e la struttura sanitaria ove sia stato effettuato il trattamento si siano attenuti
all'impegno, assunto con propria dichiarazione resa congiuntamente e per iscritto, a
realizzare pratiche rispettose della dignità del paziente e inidonee ad arrecare allo stesso
sofferenze fisiche ulteriori rispetto a quelle indotte dalla patologia di cui alla lettera e).
14
XVII legislatura -Testo del disegno di legge S. 1088 (sen. Manconi)
 Art. 1, commi 1-4
 2. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e di dichiarare la
propria volontà può richiedere, con atto scritto autenticato dall'ufficiale di stato
civile del comune di residenza o di domicilio, che le siano applicati trattamenti
eutanasici nel caso in cui venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1,
lettera e). Con il medesimo atto, l'interessato nomina un fiduciario, perché
confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.
 3. La richiesta di applicazione dell'eutanasia deve essere chiara e inequivoca,
non può essere soggetta a condizioni ed è sempre revocabile da parte del
richiedente. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da
un'autodichiarazione, con la quale il richiedente, ovvero il fiduciario nei casi di
cui al comma 2, attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai
profili sanitari, etici e umani a essa relativi.
 4. Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare e da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su parere del garante per la protezione dei dati personali, sono previste le
modalità di conservazione dei dati relativi alle pratiche eutanasiche effettuate,
al fine di garantire la non diretta identificabilità dell'interessato anche da parte
dei soggetti legittimati ad accedere ai suddetti dati.
15
XVII legislatura – Disegno di legge 1396 (Sen. Palermo)
 Art. 1.
 1. Ogni cittadino può rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari,
nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e terapia nutrizionale. Il
personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove
essa:
 a) provenga da soggetto maggiorenne;
 b) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee,
di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dall’articolo 3;
 c) sia manifestata inequivocabilmente dall'interessato o, in caso di incapacità
sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente
nominata, con atto scritto con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del
comune di residenza o domicilio, fiduciario per la manifestazione delle volontà
di cura.
 Art. 2.
 1. Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai
soggetti e nei modi indicati nell'articolo 1 è tenuto, in aggiunta ad ogni altra
conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno,
morale e materiale, provocato dal suo comportamento.
16
XVII legislatura – Disegno di legge 1396 (Sen. Palermo)
 Art. 3.
 1. Le disposizioni di cui agli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano
al medico e al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici,
provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 a) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;
 b) il paziente sia maggiorenne;
 c) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di
volere, salvo quanto previsto dall’articolo 4;
 d) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati
informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di
colloquiare con lo stesso;
 e) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di
gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;
 f) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e
di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso
di ciò con il medico;
 g) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso
sofferenze fisiche.
 2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestato dal medico per
iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il
trattamento eutanasico.
17
XVII legislatura – Disegno di legge 1396 (Sen. Palermo)
 Art. 4.
 1. Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall'ufficiale di
anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l'applicazione
dell'eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle
condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera e), e sia incapace di
intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando
contemporaneamente, secondo le modalità di cui all'articolo 1, un fiduciario
affinché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.
 2. La richiesta di applicazione dell'eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e
non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di
inammissibilità, da un'autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di
essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani
ad essa relativi. La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere
confermata dal fiduciario per iscritto, in maniera altrettanto chiara e
inequivoca.
 3. Ove le conclusioni di cui ai commi 1 a 2, unitamente al disposto di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera g), siano rispettate, non si applicano al medico
ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando
la morte del paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593, del
codice penale.
18
XV legislatura – Disegno di legge n. 1702
Deputati Grillini, Belillo, Turci e Turco
 L’art. 1 prevedeva il dovere informativo del medico. L’art. 2 disciplinava
il consenso informato e le modalità della relativa prestazione. L’art. 3
introduceva la figura del testamento biologico. In particolare si
prevedeva che il testamento potesse contenere «la volontà espressa
della persona: a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di
prolungamento dell’esistenza dipendente da apparecchiature, o alcune
forme di rianimazione specifiche e definite, o di non essere sottoposta
ad alcun trattamento terapeutico; b) di non essere sottoposta
all’alimentazione o all’idratazione artificiali o per mano di terzi; c) di
poter fruire, in caso di sofferenze anche psicologiche ritenute
personalmente inaccettabili, degli opportuni trattamenti analgesici,
anche qualora gli stessi possano provocare una riduzione della propria
aspettativa di vita; d) di rifiutare specifici trattamenti, anche quando le
condizioni di salute non sono definite critiche e di optare invece per
trattamenti alternativi …».
19
XV legislatura – Disegno di legge n. 1702
Deputati Grillini, Belillo, Turci e Turco
 L’art. 5 prevedeva che «ogni persona che versa in condizioni
terminali ai sensi dell’articolo 7 o che è affetta da una patologia
gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta, ha
diritto di porre termine alla propria esistenza mediante
l’assistenza di un medico». L’art. 7, 1° comma, definiva la nozione
di condizioni terminali: «una persona versa in condizioni
terminali quando si trova in uno stato patologico incurabile
cagionato da lesioni o da malattie e dal quale, secondo
cognizione medico-scientifica, consegue la inevitabilità della
morte, il cui momento sarebbe soltanto ritardato ove si facesse
ricorso a terapie di sostentamento vitale utilizzando tecniche
meramente rianimative nonché apparecchiature meccaniche o
artifici per sostenere, riattivare o sostituire una funzione vitale
naturale».
20
XV legislatura – Disegno di legge n. 1702
Deputati Grillini, Belillo, Turci e Turco
 L’art. 6 contemplava le condizioni e procedure per
l’eutanasia attiva, disponendo che il medico curante che
pratica l’eutanasia attiva non è punibile se la pratica di
interruzione della vita avvenga in presenza delle seguenti
condizioni: «a) il paziente è maggiorenne e capace di
intendere e di volere al momento della richiesta; b) la
richiesta è stata formulata in maniera volontaria, è stata
ben ponderata e ripetuta e non è il risultato di una
pressione esterna; c) il paziente versa nelle condizioni di
cui all’art. 5 e le sue sofferenze fisiche o psichiche sono
persistenti, insopportabili e tali da non poter essere
alleviate da ulteriori trattamenti terapeutici»
21
XV legislatura – Disegno di legge n. 1702
Deputati Grillini, Belillo, Turci e Turco
 Eutanasia passiva
 L’art. 7, al 2° comma, stabiliva: «l’accertamento delle
condizioni terminali del paziente che abbia perduto la
capacità naturale o la facoltà di comunicare è effettuato da
un medico competente nelle tecniche di rianimazione su
concorde parere del primario anestesiologico. Il medico che
ha effettuato l’accertamento ne comunica i risultati alle
persone che sono legittimate a proporre opposizione
[n.d.e.: in linea di sommaria enunciazione, i parenti
prossimi ed i conviventi del paziente] … e che sono
agevolmente reperibili. Se non è accertata alcuna
opposizione, e se il paziente non ha espresso personalmente
e consapevolmente, nel testamento biologico …, il consenso
alle terapie di sostentamento vitale … il medico dispone per
iscritto l’interruzione delle medesime terapie».
22
Costituzione Repubblica Italiana
Art. 32
 La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
 Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
23
Convenzione di Oviedo – artt. 5 e 9
 Art. 5
 «Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être
effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son
consentement libre et éclairé. //Cette personne reçoit
préalablement une information adéquate quant au but et à la
nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses
risques. // La personne concernée peut, à tout moment,
librement retirer son consentement»
 Art. 9
 «les
souhaits précédemment exprimés au sujet d'une
intervention médicale par un patient qui, au moment de
l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa volonté seront pris
en compte»
24
Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748 (caso Englaro)
 «Ove il malato giaccia da moltissimi anni […] in stato vegetativo permanente, con
conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto
artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua
nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio
con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio
sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica
medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a)
quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento
clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard
scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima
possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una
percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in
base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo,
tratta dalla sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e
dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in
stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto
non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data
incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di
autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla
percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa».
25
DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (1)
 Art. 1, comma 5° [periodo 1 - 3] - Ogni persona capace
di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, …,
qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento
sanitario indicato dal medico per la sua patologia o
singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto
di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme
di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando
la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai
fini della presente legge, sono considerati trattamenti
sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione
artificiale,
in
quanto
somministrazione,
su
prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi
medici.
26
DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (2)
 Art. 1, comma 5° [periodi 4 e 5] - Qualora il paziente
esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari
necessari alla propria sopravvivenza, il medico
prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi
familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili
alternative e promuove ogni azione di sostegno al
paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di
assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità
per il paziente di modificare la propria volontà,
l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico
27
DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (3)
 Art. 1, comma 6° - Il medico è tenuto a rispettare la
volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento
sanitario o di rinunciare al medesimo e, in
conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o
penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari
contrari a norme di legge, alla deontologia
professionale o alle buone pratiche clinicoassistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha
obblighi professionali
28
DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (4)
 Art. 2, comma 1° - Il medico, avvalendosi di mezzi
appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per
alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di
revoca del consenso al trattamento sanitario indicato
dal medico. A tal fine, è sempre garantita
un’appropriata
terapia
del
dolore,
con
il
coinvolgimento del medico di medicina generale e
l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15
marzo 2010, n. 38.
29
DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (5)
 Art. 2, commi 2°e 3° - 2. Nei casi di paziente con
prognosi infausta a breve termine o di imminenza di
morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione
irragionevole nella somministrazione delle cure e dal
ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In
presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti
sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione
palliativa profonda continua in associazione con la
terapia del dolore, con il consenso del paziente. 3. Il
ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il
rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
30
DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (6)
 Art. 4, comma 1° - 1. Ogni persona maggiorenne e
capace di intendere e di volere, in previsione di
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e
dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche
sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le
DAT, esprimere le proprie volontà in materia di
trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto
rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica
altresì una persona di sua fiducia, di seguito
denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la
rappresenti nelle relazioni con il medico e con le
strutture sanitarie.
31
DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (7)
 Art. 4, comma 5 - Fermo restando quanto previsto dal
comma 6 dell’articolo 1, il medico è tenuto al rispetto
delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o
in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario,
qualora esse appaiano palesemente incongrue o non
corrispondenti alla condizione clinica attuale del
paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili
all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete
possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si
procede ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 [ Giud.
Tutelare]
32
DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (8)
 Art. 4, comma 6° - Le DAT devono essere redatte per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero
per scrittura privata consegnata personalmente dal
disponente presso l’ufficio dello stato civile del
comune di residenza del disponente medesimo, che
provvede all’annotazione in apposito registro, ove
istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora
ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti
dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da
qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa …
(omissis).
33
Eutanasia/ Testam. biologico/ Suicidio assistito
 Eutanasia – Può essere attiva o passiva. Si parla di eutanasia
attiva quando il paziente, in fase terminale o comunque senza
possibilità di guarire, chiede che venga posta fine alla sua vita.
Avviene come sedazione profonda con antidolorifici potenti che
agiscono sul cuore. Si ha eutanasia passiva se invece si
sospendono i trattamenti necessari per mantenere in vita i
pazienti.
 Testamento biologico - Consiste in una dichiarazione in vita. È
un vero e proprio atto legale mediante cui il paziente, ancora in
salute e nel pieno delle proprie facoltà mentali, dichiara a quali
trattamenti sanitari vuole sottoporsi e quali invece rifiutare,
soprattutto in caso di malattia terminale o incidente. È contro
quello che viene definito accanimento terapeutico.
 Suicidio assistito - In questo caso il paziente muore con un
aiuto medico, che però non somministra personalmente i
farmaci ma il malato li assume da solo. Le sostanze prescritte
portano a rapido addormentamento.
34