μechrí – Crocevia dei linguaggi DIRITTO E BIOLOGIA Milano, 13 maggio 2017 1 Seneca, Sulla morte volontaria (Lettere a Lucilio, VIII, 70), «La vita […] non sempre merita di essere conservata. Non è un bene il vivere, ma il vivere bene». «L’importante non è morire più presto o più tardi, ma morire bene o male. Ora, morire bene significa sfuggire al pericolo di vivere male», talché è un nonsenso affermare «finché c’è vita c’è speranza». «Se uno ha una scelta tra una morte in mezzo ai tormenti e una morte senza sofferenze, perché non dovrebbe scegliere quest’ultima?». «Non è vero che una vita più lunga è sempre la migliore, è vero che è sempre la peggiore una morte che si prolunga». 2 Paul Lafargue (genero di K. Marx) «Sano di corpo e di spirito, mi uccido prima che l'impietosa vecchiaia mi tolga uno a uno i piaceri e le gioie dell'esistenza e mi spogli delle forze fisiche e intellettuali. // Affinché la vecchiaia non paralizzi la mia energia, non spezzi la mia volontà e non mi renda un peso per me e per gli altri. // Da molto tempo mi sono ripromesso di non superare i settant'anni». 3 Lenin (intervista sul suicidio di Lafargue – novembre 1911) «Un socialista non appartiene a sé stesso, ma al partito. Se può in qualche modo essere ancora utile alla classe operaia, per esempio con lo stendere se non altro un articolo o un proclama, non ha il diritto di suicidarsi». 4 Gandhi, 18 novembre 1926 (ora in Teoria e pratica della nonviolenza, Einaudi, 1973, p. 72) Se mio figlio fosse contagiato dalla rabbia e non vi fosse nessun rimedio per alleviare la sua agonia, dovrei considerare mio dovere ucciderlo. Il fatalismo ha i suoi limiti. Noi lasciamo che il Fato compia il suo corso dopo aver esaurito tutti i rimedi. E il rimedio estremo per alleviare l’agonia di un bambino straziato è quello di togliergli la vita 5 Giovanni Paolo II, Evangelium vitae (25 marzo 1995) «Vivere per il Signore significa anche riconoscere che la sofferenza, pur restando in se stessa un male e una prova, può sempre diventare sorgente di bene. Lo diventa se viene vissuta per amore e con amore, nella partecipazione, per dono gratuito di Dio e per libera scelta personale, alla sofferenza stessa di Cristo crocifisso. In tal modo, chi vive la sua sofferenza nel Signore viene più pienamente conformato a lui […] e intimamente associato alla sua opera redentrice a favore della Chiesa e dell’umanità» (§ 67). 6 KÜNG, La dignità della morte Tesi sull’eutanasia, Roma, 2007 «Dietro tali argomenti (i cosiddetti “argomenti della sovranità di Dio”) sta una falsa immagine di Dio, che si basa su alcuni passi biblici scelti arbitrariamente e interpretati letteralmente: secondo questa concezione, Dio sarebbe il sovrano, assolutamente libero, degli uomini suoi servi, il loro signore e padrone, dominatore, legislatore e giudice assoluto e, in fondo, anche il loro carnefice; non, invece, il padre dei deboli, dei sofferenti, dei perduti, che dona la vita all’uomo e si prende cura di lui come una madre amorosa, il Dio solidale dell’alleanza, che vuole avere nell’uomo, fatto a sua immagine, un partner libero e responsabile» 7 KÜNG, La dignità della morte Tesi sull’eutanasia, Roma, 2007 «A partire da questo secondo concetto di Dio, il compito del teologo, verso i malati terminali non è quello di una spiritualizzazione mistificante del dolore né tantomeno di una sua finalizzazione pedagogica (“il purgatorio sulla terra”), ma seguendo Gesù guaritore dei malati quello di ridurre il più possibile ed eliminare il dolore, che certamente insegna all’uomo a pregare, ma anche in molti casi a imprecare. Ci sono addirittura dei teologi che hanno paura di una “società senza dolore” ma ci si chiede dove vivano. Altri spingono ad una “partecipazione alle sofferenze di Cristo”, come se Gesù stesso si fosse dichiarato a favore delle insopportabili sofferenze di un malato terminale, mantenuto in vita solo dagli artifici della medicina» 8 KÜNG, La dignità della morte Tesi sull’eutanasia, Roma, 2007 «Non penso affatto che basti una malattia incurabile, o gli acciacchi della vecchiaia, o una definitiva perdita della coscienza a ridurre l’uomo a una “non persona”, a un “non più uomo” … Il mio punto di vista è esattamente l’opposto: proprio perché l’uomo è uomo e resta tale fino alla fine anche quando è afflitto da una malattia incurabile (caso in cui la morte sia da attendere in un tempo comunque determinato) o quando è moribondo (caso in cui la morte sia imminente) egli ha diritto non solo ad una vita degna dell’uomo, ma anche ad una morte e ad una dipartita degna dell’uomo, e l’impiego di tecniche che lo mantengono in vita ad ogni costo, quando ormai “vita” può solo significare un’agonia di ore, mesi o anni e un’esistenza da vegetale rischia forse (dico “forse”) di negargli questo diritto» 9 KÜNG, La dignità della morte Tesi sull’eutanasia, Roma, 2007 Küng afferma di ritenere possibile l’eutanasia alle seguenti condizioni: 1) la richiesta della morte deve venire dal paziente stesso; 2) essa deve essere giustificata su una situazione di intollerabilità del dolore; 3) l’azione relativa dev’essere compiuta esclusivamente da un medico, previo consulto con altro medico 10 Ricca, Vivere: un diritto o un dovere? Problematiche dell’eutanasia (1986) (ora in Eutanasia – La legge olandese e commenti, a cura di Ricca, Torino, 2002) «Ci si deve seriamente chiedere se una vita umana sottoposta a sofferenze inutili e disumanizzanti senza che ci sia alcuna possibilità di sbocchi positivi, abbia le caratteristiche del dono di Dio. Potrebbe dirsi che vi sia solo più la forma ma non più la sostanza del dono; potrebbe darsi che ci sia solo più l’apparenza ma non più la realtà del dono. E’ vero, la vita umana è dono di Dio. Ma è ancora vita umana quella intorno alla quale si può formulare l’ipotesi dell’eutanasia? Non è forse una vita che ha perso proprio quelle caratteristiche personali che la rendono umana? Non ci sono forse momenti o situazioni in cui la vita umana diventa sub-umana o dis-umana così da essere irriconoscibile come dono di Dio? Momenti e situazioni in cui devo dire: no, questa non è più la vita che Dio ci ha dato, perché Dio fa doni buoni ai suoi figli, ma questo non è un dono buono, non viene da Lui, ma dalle forze del male e della distruzione». 11 Ricca, Vivere: un diritto o un dovere? Problematiche dell’eutanasia (1986) (ora in Eutanasia – La legge olandese e commenti, a cura di Ricca, Torino, 2002) «Quindi intervenendo su questa vita “larvale” io non spodesto Dio, non gli usurpo la sua signoria sulla vita (e sulla morte) ma blocco le potenze devastanti del male, pur soccombendo ad esse. Queste potenze vogliono farmi morire, bene, ma almeno morirò come voglio io (senza soffrire) e quando voglio io, anziché come e quando vogliono loro. In questo quadro l’eutanasia non è un atto di insubordinazione a Dio ma un atto di resistenza alla forza devastatrice del male. Ma allora, dire sì all’eutanasia non significa dire no a Dio ma semplicemente no al furore devastante e cieco e assurdo del male. Paradossalmente, l’eutanasia non smentisce la vita come dono di Dio, al contrario interviene proprio per evitare che questo dono diventi irriconoscibile come dono di Dio. L’eutanasia appare come mezzo estremo per preservare il volto umano della morte e quindi anche della vita. L’eutanasia è un aspetto del grande sforzo di umanizzazione della vita, che comprende anche l’umanizzazione della morte». 12 Lettera inviata dal Presidente Napolitano a Carlo Troilo, dell'Associazione Luca Coscioni, e dallo stesso resa pubblica "Caro Troilo, la ringrazio per avermi dato notizia dell'iniziativa programmata per il 18 marzo, nell'anniversario della triste data del suicidio di suo fratello Michele. E sento profondamente la drammaticità del travaglio che hanno vissuto altri partecipanti alla conferenza stampa per le disperate vicende dei loro cari. Drammatici nella loro obbiettiva eloquenza sono d'altronde i dati resi noti da diversi istituti che seguono il fenomeno della condizione estrema di migliaia di malati terminali in Italia. Ritengo anch'io che il Parlamento non dovrebbe ignorare il problema delle scelte di fine vita e eludere 'un sereno e approfondito confronto di idee' su questa materia. Richiamerò su tale esigenza, anche attraverso la diffusione di questa mia lettera, l'attenzione del Parlamento". Roma, 18 marzo 2014 13 XVII legislatura - Testo del disegno di legge S. 1088 (sen. Manconi) Art. 1, 1° comma 1. Non costituisce reato la condotta del medico o del personale sanitario consistente nella pratica di trattamenti eutanasici che cagionino la morte del paziente qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) la pratica sia stata espressamente richiesta dal paziente; b) il paziente sia maggiorenne; c) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal comma 2; d) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso; e) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi; f) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni, di tutte le possibili alternative terapeutiche, dei prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico; g) il medico e la struttura sanitaria ove sia stato effettuato il trattamento si siano attenuti all'impegno, assunto con propria dichiarazione resa congiuntamente e per iscritto, a realizzare pratiche rispettose della dignità del paziente e inidonee ad arrecare allo stesso sofferenze fisiche ulteriori rispetto a quelle indotte dalla patologia di cui alla lettera e). 14 XVII legislatura -Testo del disegno di legge S. 1088 (sen. Manconi) Art. 1, commi 1-4 2. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e di dichiarare la propria volontà può richiedere, con atto scritto autenticato dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio, che le siano applicati trattamenti eutanasici nel caso in cui venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, lettera e). Con il medesimo atto, l'interessato nomina un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni. 3. La richiesta di applicazione dell'eutanasia deve essere chiara e inequivoca, non può essere soggetta a condizioni ed è sempre revocabile da parte del richiedente. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un'autodichiarazione, con la quale il richiedente, ovvero il fiduciario nei casi di cui al comma 2, attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici e umani a essa relativi. 4. Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare e da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere del garante per la protezione dei dati personali, sono previste le modalità di conservazione dei dati relativi alle pratiche eutanasiche effettuate, al fine di garantire la non diretta identificabilità dell'interessato anche da parte dei soggetti legittimati ad accedere ai suddetti dati. 15 XVII legislatura – Disegno di legge 1396 (Sen. Palermo) Art. 1. 1. Ogni cittadino può rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa: a) provenga da soggetto maggiorenne; b) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dall’articolo 3; c) sia manifestata inequivocabilmente dall'interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura. Art. 2. 1. Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell'articolo 1 è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento. 16 XVII legislatura – Disegno di legge 1396 (Sen. Palermo) Art. 3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata; b) il paziente sia maggiorenne; c) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dall’articolo 4; d) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso; e) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi; f) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico; g) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. 2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico. 17 XVII legislatura – Disegno di legge 1396 (Sen. Palermo) Art. 4. 1. Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera e), e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, secondo le modalità di cui all'articolo 1, un fiduciario affinché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni. 2. La richiesta di applicazione dell'eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un'autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi. La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere confermata dal fiduciario per iscritto, in maniera altrettanto chiara e inequivoca. 3. Ove le conclusioni di cui ai commi 1 a 2, unitamente al disposto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), siano rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte del paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593, del codice penale. 18 XV legislatura – Disegno di legge n. 1702 Deputati Grillini, Belillo, Turci e Turco L’art. 1 prevedeva il dovere informativo del medico. L’art. 2 disciplinava il consenso informato e le modalità della relativa prestazione. L’art. 3 introduceva la figura del testamento biologico. In particolare si prevedeva che il testamento potesse contenere «la volontà espressa della persona: a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di prolungamento dell’esistenza dipendente da apparecchiature, o alcune forme di rianimazione specifiche e definite, o di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico; b) di non essere sottoposta all’alimentazione o all’idratazione artificiali o per mano di terzi; c) di poter fruire, in caso di sofferenze anche psicologiche ritenute personalmente inaccettabili, degli opportuni trattamenti analgesici, anche qualora gli stessi possano provocare una riduzione della propria aspettativa di vita; d) di rifiutare specifici trattamenti, anche quando le condizioni di salute non sono definite critiche e di optare invece per trattamenti alternativi …». 19 XV legislatura – Disegno di legge n. 1702 Deputati Grillini, Belillo, Turci e Turco L’art. 5 prevedeva che «ogni persona che versa in condizioni terminali ai sensi dell’articolo 7 o che è affetta da una patologia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta, ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l’assistenza di un medico». L’art. 7, 1° comma, definiva la nozione di condizioni terminali: «una persona versa in condizioni terminali quando si trova in uno stato patologico incurabile cagionato da lesioni o da malattie e dal quale, secondo cognizione medico-scientifica, consegue la inevitabilità della morte, il cui momento sarebbe soltanto ritardato ove si facesse ricorso a terapie di sostentamento vitale utilizzando tecniche meramente rianimative nonché apparecchiature meccaniche o artifici per sostenere, riattivare o sostituire una funzione vitale naturale». 20 XV legislatura – Disegno di legge n. 1702 Deputati Grillini, Belillo, Turci e Turco L’art. 6 contemplava le condizioni e procedure per l’eutanasia attiva, disponendo che il medico curante che pratica l’eutanasia attiva non è punibile se la pratica di interruzione della vita avvenga in presenza delle seguenti condizioni: «a) il paziente è maggiorenne e capace di intendere e di volere al momento della richiesta; b) la richiesta è stata formulata in maniera volontaria, è stata ben ponderata e ripetuta e non è il risultato di una pressione esterna; c) il paziente versa nelle condizioni di cui all’art. 5 e le sue sofferenze fisiche o psichiche sono persistenti, insopportabili e tali da non poter essere alleviate da ulteriori trattamenti terapeutici» 21 XV legislatura – Disegno di legge n. 1702 Deputati Grillini, Belillo, Turci e Turco Eutanasia passiva L’art. 7, al 2° comma, stabiliva: «l’accertamento delle condizioni terminali del paziente che abbia perduto la capacità naturale o la facoltà di comunicare è effettuato da un medico competente nelle tecniche di rianimazione su concorde parere del primario anestesiologico. Il medico che ha effettuato l’accertamento ne comunica i risultati alle persone che sono legittimate a proporre opposizione [n.d.e.: in linea di sommaria enunciazione, i parenti prossimi ed i conviventi del paziente] … e che sono agevolmente reperibili. Se non è accertata alcuna opposizione, e se il paziente non ha espresso personalmente e consapevolmente, nel testamento biologico …, il consenso alle terapie di sostentamento vitale … il medico dispone per iscritto l’interruzione delle medesime terapie». 22 Costituzione Repubblica Italiana Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 23 Convenzione di Oviedo – artt. 5 e 9 Art. 5 «Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. //Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. // La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement» Art. 9 «les souhaits précédemment exprimés au sujet d'une intervention médicale par un patient qui, au moment de l'intervention, n'est pas en état d'exprimer sa volonté seront pris en compte» 24 Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748 (caso Englaro) «Ove il malato giaccia da moltissimi anni […] in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalla sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa». 25 DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (1) Art. 1, comma 5° [periodo 1 - 3] - Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, …, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. 26 DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (2) Art. 1, comma 5° [periodi 4 e 5] - Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico 27 DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (3) Art. 1, comma 6° - Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinicoassistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali 28 DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (4) Art. 2, comma 1° - Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. 29 DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (5) Art. 2, commi 2°e 3° - 2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. 3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 30 DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (6) Art. 4, comma 1° - 1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 31 DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (7) Art. 4, comma 5 - Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 [ Giud. Tutelare] 32 DDL TESTAMENTO BIOLOGICO (8) Art. 4, comma 6° - Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa … (omissis). 33 Eutanasia/ Testam. biologico/ Suicidio assistito Eutanasia – Può essere attiva o passiva. Si parla di eutanasia attiva quando il paziente, in fase terminale o comunque senza possibilità di guarire, chiede che venga posta fine alla sua vita. Avviene come sedazione profonda con antidolorifici potenti che agiscono sul cuore. Si ha eutanasia passiva se invece si sospendono i trattamenti necessari per mantenere in vita i pazienti. Testamento biologico - Consiste in una dichiarazione in vita. È un vero e proprio atto legale mediante cui il paziente, ancora in salute e nel pieno delle proprie facoltà mentali, dichiara a quali trattamenti sanitari vuole sottoporsi e quali invece rifiutare, soprattutto in caso di malattia terminale o incidente. È contro quello che viene definito accanimento terapeutico. Suicidio assistito - In questo caso il paziente muore con un aiuto medico, che però non somministra personalmente i farmaci ma il malato li assume da solo. Le sostanze prescritte portano a rapido addormentamento. 34