Fonti dei dati demografici e sociali Elementi introduttivi: Caratteristiche e requisiti dell’informazione statistica: dal dato all’informazione statistica Per una informazione statistica di qualità: requisiti della qualità; fonti di errore; strategie produttive documentazione dei processi Il sistema statistico nazionale e il sistema statistico europeo Il Programma Statistico Nazionale Privacy e segreto statistico 1 Le principali fonti in campo demografico e sociale I censimenti generali della popolazione e delle abitazioni Le statistiche demografiche correnti Statistiche basate su anagrafe e stato civile Il progetto INA-SAIA e le nuove opportunità informative Il sistema di indagini sulle nascite Innovazioni di processo nell’indagine sulle cause di morte Le indagini sociali da fonte amministrativa Statistiche sanitarie Statistiche sull’assistenza Statistiche giudiziarie 2 Le principali fonti in campo demografico e sociale (segue) Il sistema di indagini sociali Dalle indagini multiscopo al sistema di indagini sociali La nuova indagine sulle forze di lavoro Le indagini sulle condizioni di vita degli italiani L’indagine sui consumi delle famiglie La nuova indagine armonizzata sui redditi e le condizioni di vita degli italiani Dalle indagini ai sistemi informativi statistici nazionali e internazionali 3 Materiale didattico Testo di riferimento: Franco Bonarini, Guida alle Fonti Statistiche socio-demografiche, Cleup Editrice, Padova, 1999 Materiali in: http://elearning.sta.uniroma1.it corso di “Fonti dei dati demografici e sociali” Sito di riferimento: http://www.istat.it 4 Caratteristiche e requisiti dell’informazione statistica ufficiale I dati utilizzati a fini statistici possono derivare da ogni tipo di fonte, sia essa una rilevazione statistica o una documentazione amministrativa Le istituzioni statistiche debbono poter scegliere la fonte più appropriata in relazione a: qualità tempestività costi oneri sui rispondenti Le leggi, i regolamenti e i metodi di misura in base ai quali operano i sistemi statistici debbono essere resi pubblici L’uso di concetti, classificazioni e metodi concordati a livello internazionale promuove la coerenza e l’efficienza dei sistemi La statistica pubblica deve rispondere a specifici requisiti 5 I requisiti della statistica ufficiale Imparzialità Affidabilità Pertinenza Economicità Riservatezza Trasparenza 6 Imparzialità La statistica pubblica deve essere prodotta in modo oggettivo e indipendente Deve essere libera da pressioni di partiti politici e altri gruppi d’interesse La scelta delle tecniche, delle definizioni e delle metodologie deve essere orientata soltanto dagli obiettivi perseguiti Le statistiche prodotte devono essere rese disponibili, con la massima tempestività possibile e contemporaneamente, a tutti gli utenti (Governo, altre amministrazioni, operatori economici e sociali, università ed enti di ricerca, cittadini) 7 Affidabilità La statistica ufficiale riproduce la realtà che intende rappresentare nel modo più fedele possibile La selezione delle fonti, la scelta dei metodi e delle procedure è guidata da criteri scientifici Le informazioni sulla copertura, la metodologia, le procedure, le tecniche di indagine e le fonti adottate contribuiscono a migliorare l’affidabilità Le modalità con cui il sistema statistico pubblico opera sono di pubblico dominio 8 Pertinenza La produzione statistica pubblica è guidata da obiettivi e programmi chiaramente definiti (programma statistico nazionale, programma statistico dell’Unione europea) I programmi determinano le aree di ricerca, il calendario e l’ampiezza delle rilevazioni Attenzione particolare è dedicata ai nuovi sviluppi demografici, economici, sociali e ambientali Il ruolo della ricerca scientifica 9 Economicità L’economicità consiste nell’uso ottimale delle risorse disponibili e nella riduzione al minimo dell’onere gravante sui rispondenti I costi della produzione statistica pubblica (in termini finanziari e di uso delle risorse umane) devono essere valutati in termini di costi e di benefici 10 Riservatezza I dati individuali, riferiti a persone sia fisiche sia giuridiche, raccolti dalle istituzioni responsabili della produzione di statistiche ufficiali –– debbono restare strettamente confidenziali e debbono essere usati esclusivamente per scopi statistici Questo principio implica il rispetto di particolari vincoli nelle fasi di raccolta, trattamento e diffusione delle informazioni statistiche la prevenzione attiva rispetto all’uso non statistico dei dati 11 Trasparenza I rispondenti hanno il diritto a essere informati sugli scopi delle rilevazioni loro somministrate sulla base giuridica che, eventualmente, le rende obbligatorie sulle misure a protezione della riservatezza adottate Le informazioni statistiche debbono essere sempre accompagnate da tutte quelle informazioni che illustrano le modalità del trattamento (definizioni, classificazioni, metodi utilizzati) e che ne consentono l’esatta interpretazione e la riproducibilità (metadati) 12 Dal dato alla conoscenza Dato La rappresentazione quantitativa di un fenomeno nel momento in cui accade o è prodotto Informazione La comprensione e interpretazione del dato, quale emerge dall’interazione tra soggetti sociali e nell’attribuzione di significato da parte del destinatario Conoscenza L’attribuzione di valore all’informazione, in funzione del soddisfacimento di un bisogno dell’utente e dell’uso nell’assunzione di una decisione 13 Dal dato all’informazione statistica Non tutti i dati quantitativi disponibili costituiscono informazione statistica Sistemi informatici e sistemi informativi: le trappole dell’informatica Requisiti perché un dato diventi “informazione” Quadro concettuale di riferimento Qualità Trasparenza e riproducibilità Il ruolo della metainformazione 14 Dall’informazione alla conoscenza La rispondenza dell’informazione ad un bisogno reale Pertinenza Semplicità Utilizzabilità Il controllo dei fattori confondenti: verso misure “pure” 15 Le fonti di errore Errori non campionari Tutte le fasi di una indagine statistica sono affette da errori: la qualità del risultato è determinata dalla capacità di Prevedere l’errore in tutte le fasi della produzione statistica già in fase di progettazione (test e indagini pilota) Adottare le strategie adeguate per contenerlo già nelle fasi precoci della rilevazione Monitorare le fasi di raccolta dell’informazione per correggere in corso d’opera Correggere gli errori (piani di compatibilità e correzione deterministica e probabilistica) Errori campionari 16 Le date cruciali della statistica ufficiale in Italia 1861 Divisione Generale della Statistica all’interno del Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio Interno 1926 Istituto Centrale di Statistica del Regno d’Italia 1989 Decreto Legislativo 322 • Sistema Statistico Nazionale - Sistan • Istituto Nazionale di Statistica - Istat 17 " " " " " Number of Regional Offices: 18 " Total staff: 313 " " " " Uffici Regionali " " " ISTAT " " " " " " " 18 Il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) Rete di soggetti, pubblici e privati, che fornisce l’informazione statistica ufficiale Istituzione: decreto legislativo n.322 del 1989 I Soggetti: Istat Enti ed organismi pubblici di informazione statistica (Isae, Inea, Isfol) Uffici di statistica delle amministrazioni ed enti pubblici Uffici di statistica degli Uffici territoriali del Governo Uffici di statistica degli enti territoriali (regioni, province, comuni, aziende sanitarie locali, camere di commercio) Uffici di statistica di soggetti privati che svolgono funzioni di interesse pubblico 19 Obiettivi e governo del Sistema Gli obiettivi del SISTAN Fornire al paese una statistica ufficiale di qualità e integrata, eliminando ridondanze e contraddizioni Minimizzare il carico statistico (molestia statistica) sui rispondenti Aumentare l’efficienza Sul piano organizzativo: Autonomia e sussidiarietà Il governo del Sistema L’Istat governa il Sistema Statistico Nazionale avvalendosi del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (COMSTAT) che emana direttive e atti di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica del sistema e delibera il Programma Statistico Nazionale 20 La vigilanza sul Sistema la Commissione per la Garanzia dell’informazione statistica Costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri organo esterno e autonomo che vigila su l’imparzialità e la completezza dell’informazione statistica l’adeguatezza delle metodologie utilizzate la conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari 21 Comitati di indirizzo e coordinamento. ISTAT Isae Organismi e Enti di informazione statistica Uffici di Statistica Isfol Inea Uff.Stat.P.A. Commissione per la Garanzia U.S.Enti Totale 3281 U.S.Regioni U.S.Uff.Ter. Gov. U.S.Province U.S.CCIAA U.S.Comuni 22 Il Programma Statistico Nazionale (PSN) Programmazione dell’attività statistica di interesse pubblico affidata al SISTAN Ha valenza triennale e viene aggiornato ogni anno Individua le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi progettuali che i soggetti del Sistan dovranno realizzare E’ il risultato di una procedura molto articolata che dura circa 2 anni e che prevede il coinvolgimento di tutte le strutture tecniche e di tutti i soggetti responsabili della produzione di statistiche ufficiali E’ sottoposto al parere Della Commissione per la garanzia dell’informazione statistica Della Conferenza Stato Regioni e Autonomie locali Del Garante per la protezione dei dati personali 23 Il Programma Statistico Nazionale (PSN). Segue E’ deliberato dal COMSTAT (Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica) E’ approvato con DPCM Previa deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) E’ armonizzato con il Programma statistico europeo e di altri organismi internazionali Ha funzioni di informativa nei confronti dei rispondenti ai sensi della legge sulla privacy e disciplina l’obbligo di risposta 24 AREE SETTORI Territorio e Ambiente Territorio Popolazione e Società Struttura e dinamica della popolazione Ambiente Famiglia e comportamenti sociali Amministrazioni pubbliche e servizi sociali Istituzioni pubbliche e private Sanità Assistenza e previdenza Giustizia Istruzione e formazione Cultura Mercato del lavoro Sistema economico 5 settori Settori economici 8 settori Conti economici e finanziari Metodologie e strumenti generalizzati 25 I lavori programmati Programma Statistico Nazionale 2003-2005 Soggetti titolari Rilev. Elabor. Studi Totale ISTAT 226 176 142 544 Amm.Centrali 161 128 26 315 Regioni 12 5 7 24 Province 1 1 Comuni 3 2 4 9 CCIAA 2 2 Enti pubblici 33 71 12 116 Enti di inf.statist. 23 7 30 Soggetti privati 6 29 35 467 418 191 1076 www.sistan.it 26 Le debolezze del Sistema Non completo sfruttamento delle basi dati amministrative Scarsa capacità di fare rete Scarsa diffusione di sistemi informativi Interazione difficile tra gli statistici e gli altri uffici Insufficiente produzione di informazioni territoriali 27 Il Sistema statistico nazionale è parte del Sistema statistico europeo Il Sistema statistico europeo (ESS) ha per finalità Fornire alle istituzioni comunitarie informazioni statistiche affidabili e comparabili È formato da Eurostat, l’Ufficio Statistico delle Comunità Europee Istituti Nazionali di statistica dei Paesi della Comunità Ministeri, Agenzie, Banche centrali che producono statistiche ufficiali nei Paesi membri della Comunità Funziona come una rete coordinata da Eurostat che ha il compito di condurre, in stretta collaborazione con le Autorità statistiche nazionali, ad una progressiva armonizzazione delle statistiche prodotte dai Paesi L’armonizzazione è prioritariamente rivolta alle aree di intervento delle politiche europee e, gradualmente, si sta estendendo a tutti i campi 28 Eurostat Istituita nel 1953 per rispondere alle esigenze informative della Comunità del carbone e dell’acciaio Alla fondazione della Comunità Europea, nel 1958, diventa una DG della Commissione Europea Missione: elaborare e pubblicare informazioni statistiche comparabili a livello europeo mettere a punto un linguaggio statistico comune (definizioni, classificazioni e metodi comuni) non raccoglie direttamente dati, ma utilizza dati raccolti dalle autorità statistiche degli stati membri 29 Base legale della statistica europea Nel 1997 sono stati adottati 3 atti che forniscono una base legale alla statistica della Comunità assumono a livello costituzionale i principi fondanti della statistica in una società democratica (di imparzialità, indipendenza scientifica e segreto statistico) affermano la separazione tra livello politico e amministrativo, da un lato, e produzione statistica, dall’altro sanciscono il principio della sussidiarietà tra Eurostat e le autorità statistiche dei Paesi membri I 3 Atti Trattato di Amsterdam (art.285): base costituzionale alle statistiche comunitarie Legge statistica: regolamento del Consiglio (n.322) che organizza la produzione di statistiche comunitarie Decisione dalle Commissione: chiarisce il ruolo di Eurostat e ribadisce i principi generali della statistica comunitaria (indipendenza scientifica, trasparenza, imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità) 30 Il Comitato per il Programma Statistico Il Comitato per il Programma Statistico (SPC) è il cuore del Sistema Statistico Europeo E’ presieduto da Eurostat e composto dai responsabili delle autorità statistiche degli stati membri Coordina Sviluppo di strumenti comuni: classificazioni, metodologie e definizioni Implementazione di indagini armonizzate Raccolta, analisi e diffusione di informazioni statistiche per la Comunità Elabora il Programma Statistico Europeo: Programma quinquennale di attività che individua le basi informative necessarie alla politica comunitaria L’attuazione del programma è affidata alle autorità statistiche degli stati membri monitorata da Eurostat 31 Il Programma Statistico Europeo (ESP) 2003-2007 Le implicazioni statistiche delle principali politiche comunitarie previste dal Programma 2003-2007: Unione economica e monetaria: tutte le statistiche richieste per la fase III dell’Unione Economica e Monetaria e per il patto di stabilità e sviluppo Allargamento dell’Unione: tutte gli indicatori statistici necessari alla negoziazione dell’accesso dei Paesi Candidati e la loro integrazione nell’ESS Competitività, sviluppo sostenibile e Agenda Sociale: in particolare le statistiche sul mercato del lavoro, l’ambiente, i servizi, le condizioni di vita, le migrazioni e e-Europe Indicatori strutturali Il programma Statistico Europeo condiziona fortemente i Programmi Statistici Nazionali dei singoli Paesi 32 Tutela della riservatezza dei dati in ambito statistico un diritto del rispondente un obbligo e un interesse per la statistica 33 Tutela della privacy La riservatezza dei dati personali in campo statistico era tutelata dal d.lgs n. 322/ 89 che conteneva disposizioni sul segreto d’ufficio (art.8) e sul segreto statistico (art. 9). La legge 675/1996 disciplina condizioni, modalità e garanzie relativamente a tutti i trattamenti di dati personali, compresi quelli effettuati in ambito statistico. Con la legge 676/1996 il Parlamento delega il Governo ad emanare decreti legislativi in materia di tutela della riservatezza per i trattamenti di dati personali effettuati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. In attuazione della delega, il Governo emana il decreto legislativo n. 281/1999, che integra e modifica sia il d.lgs n. 322/89 sia la legge n. 675/1996 Il 29 luglio 2003 viene emanato il testo unico che rivede e organizza tutte le disposizioni in merito : Codice in materia di protezione dei dati personali che è entrato in vigore il 1.1.2004 34 Codice in materia di protezione dei dati personali Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali) Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati) I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi se ne deve escludere il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi modalità di trattamento che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità 35 Il Codice: Definizioni “dato personale“ informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale “dati identificativi“ i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato “dato anonimo” il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile 36 Il Codice: Definizioni (segue) “dati sensibili” i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 37 Il Codice: I soggetti coinvolti nel trattamento del dato personale "titolare“ la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza "responsabile“ la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali “incaricati” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile 38 Il Codice: Le azioni "trattamento“ qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati "comunicazione" il dare conoscenza, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato "diffusione“ il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 39 Il Codice: L’informativa L'interessato deve essere informato oralmente o per iscritto sulle finalità e le modalità del trattamento la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati i diritti di accesso e rettifica gli estremi identificativi del titolare e del responsabile 40 Il Codice: Regole ulteriori per i soggetti pubblici Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati i tipi di operazioni eseguibili le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite 41 Il Codice: Il trattamento per scopi storici, statistici o scientifici Si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici: per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) per scopi scientifici I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura 42 Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del SISTAN Il Garante promuove la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici. Il Codice di deontologia per la statistica garantisce che l’utilizzazione di dati di carattere personale per scopi statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell’informazione statistica ufficiale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all’identità personale 43 Il Codice deontologico: Definizioni “trattamento per scopi statistici“ qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica "risultato statistico“ "variabile pubblica“ l’informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque "unità statistica“: l’entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati 44 Il Codice deontologico: l’ identificabilità un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un’associazione significativa tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i i dati identificativi i mezzi ragionevoli fanno riferimento, in particolare, alle seguenti categorie: risorse economiche; risorse di tempo; archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione; risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati; conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati45 Il Codice deontologico: La valutazione del rischio di identificazione Criteri per la valutazione del rischio: si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l’identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni Nel PSN sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto 46 Il Codice deontologico: Dati sensibili Nei casi in cui gli scopi statistici del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza l’identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che: l’interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l’informativa il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un’autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel PSN. Il consenso sia manifestato per iscritto (salvo in caso di impossibilità. Ad es. CATI) 47 Il Codice deontologico: I laboratori La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca fuori dal sistema statistico nazionale è consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che: i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari i dati comunicati siano privi di dati identificativi le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato non sia consentito l'accesso ad altri archivi siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio 48 Il Codice deontologico: Sicurezza e regole di condotta nella raccolta Il titolare deve porre specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati nella definizione dell’organizzazione e delle modalità di rilevazione in modo da garantire la tutela dei diritti degli interessati In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si deve attenere alle disposizioni contenute nel codice e alle istruzioni ricevute. In particolare: rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione fornisce l’informativa e ogni altro chiarimento che consenta all’interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione; provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati sensibili 49 Il Codice deontologico: La fase della conservazione I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti qualora siano necessari per: indagini continue e longitudinali indagini di controllo, di qualità e di copertura definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite. In questi casi, comunque, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato e vengono adottate opportune misure di sicurezza che impediscano la dispersione, la sottrazione e l’accesso a personale non autorizzato 50 Il Codice deontologico: Il controllo La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica controlla il rispetto di quanto stabilito dal codice e segnala al Garante gli eventuali casi di inosservanza 51 Statistica pubblica e democrazia La statistica pubblica costituisce un elemento indispensabile nel sistema informativo di una società democratica È al servizio delle istituzioni, degli operatori economici e dei cittadini, ai quali fornisce dati sulla situazione economica, demografica, sociale e ambientale del paese Le statistiche pubbliche di utilità generale debbono essere elaborate e rese disponibili in modo imparziale dalle istituzioni della statistica ufficiale affinché sia soddisfatto il diritto dei cittadini all’informazione pubblica 52 I prodotti • Le pubblicazioni sono diffuse prima su Internet, e poi su supporto fisico (carta e digitale) • Le pubblicazioni on-line sono gratuite • Canali di pubblicazione • o Carta / digitale o On-line / off-line o Statico / dinamico o Menu / alla carta Database e data warehouse 53 Unità di analisi Gli individui I soggetti sociali Le famiglie Le popolazioni Le istituzioni sociali 54