Fonti dei dati demografici e sociali
Elementi introduttivi:

Caratteristiche e requisiti dell’informazione statistica:

dal dato all’informazione statistica
 Per una informazione statistica di qualità:

requisiti della qualità;

fonti di errore;

strategie produttive

documentazione dei processi

Il sistema statistico nazionale e il sistema statistico europeo

Il Programma Statistico Nazionale

Privacy e segreto statistico
1
Le principali fonti in campo demografico
e sociale
 I censimenti generali della popolazione e delle abitazioni
 Le statistiche demografiche correnti




Statistiche basate su anagrafe e stato civile
Il progetto INA-SAIA e le nuove opportunità informative
Il sistema di indagini sulle nascite
Innovazioni di processo nell’indagine sulle cause di morte
 Le indagini sociali da fonte amministrativa



Statistiche sanitarie
Statistiche sull’assistenza
Statistiche giudiziarie
2
Le principali fonti in campo demografico
e sociale (segue)
 Il sistema di indagini sociali

Dalle indagini multiscopo al sistema di indagini
sociali
 La nuova indagine sulle forze di lavoro
 Le indagini sulle condizioni di vita degli italiani


L’indagine sui consumi delle famiglie
La nuova indagine armonizzata sui redditi e le
condizioni di vita degli italiani
 Dalle indagini ai sistemi informativi statistici
nazionali e internazionali
3
Materiale didattico
 Testo di riferimento:

Franco Bonarini, Guida alle Fonti Statistiche socio-demografiche,
Cleup Editrice, Padova, 1999
 Materiali in:

http://elearning.sta.uniroma1.it
corso di “Fonti dei dati demografici e sociali”
 Sito di riferimento:

http://www.istat.it
4
Caratteristiche e requisiti
dell’informazione statistica ufficiale
 I dati utilizzati a fini statistici possono derivare da ogni tipo di
fonte, sia essa una rilevazione statistica o una documentazione
amministrativa
 Le istituzioni statistiche debbono poter scegliere la fonte più
appropriata in relazione a:

qualità
tempestività
costi

oneri sui rispondenti


 Le leggi, i regolamenti e i metodi di misura in base ai quali
operano i sistemi statistici debbono essere resi pubblici
 L’uso di concetti, classificazioni e metodi concordati a livello
internazionale promuove la coerenza e l’efficienza dei sistemi
 La statistica pubblica deve rispondere a specifici requisiti
5
I requisiti della statistica ufficiale
 Imparzialità
 Affidabilità
 Pertinenza
 Economicità
 Riservatezza
 Trasparenza
6
Imparzialità
 La statistica pubblica deve essere prodotta in modo
oggettivo e indipendente
 Deve essere libera da pressioni di partiti politici e
altri gruppi d’interesse
 La scelta delle tecniche, delle definizioni e delle
metodologie deve essere orientata soltanto dagli
obiettivi perseguiti
 Le statistiche prodotte devono essere rese
disponibili, con la massima tempestività possibile e
contemporaneamente, a tutti gli utenti (Governo,
altre amministrazioni, operatori economici e sociali,
università ed enti di ricerca, cittadini)
7
Affidabilità
 La statistica ufficiale riproduce la realtà che intende
rappresentare nel modo più fedele possibile
 La selezione delle fonti, la scelta dei metodi e delle
procedure è guidata da criteri scientifici
 Le informazioni sulla copertura, la metodologia, le
procedure, le tecniche di indagine e le fonti adottate
contribuiscono a migliorare l’affidabilità
 Le modalità con cui il sistema statistico pubblico
opera sono di pubblico dominio
8
Pertinenza
 La produzione statistica pubblica è guidata da
obiettivi e programmi chiaramente definiti
(programma statistico nazionale, programma
statistico dell’Unione europea)
 I programmi determinano le aree di ricerca, il
calendario e l’ampiezza delle rilevazioni
 Attenzione particolare è dedicata ai nuovi sviluppi
demografici, economici, sociali e ambientali
 Il ruolo della ricerca scientifica
9
Economicità
 L’economicità consiste nell’uso ottimale delle risorse
disponibili e nella riduzione al minimo dell’onere
gravante sui rispondenti
 I costi della produzione statistica pubblica (in termini
finanziari e di uso delle risorse umane) devono essere
valutati in termini di costi e di benefici
10
Riservatezza
 I dati individuali, riferiti a persone sia fisiche sia
giuridiche, raccolti dalle istituzioni responsabili della
produzione di statistiche ufficiali –– debbono restare
strettamente confidenziali e debbono essere usati
esclusivamente per scopi statistici
 Questo principio implica


il rispetto di particolari vincoli nelle fasi di raccolta,
trattamento e diffusione delle informazioni statistiche
la prevenzione attiva rispetto all’uso non statistico dei dati
11
Trasparenza
 I rispondenti hanno il diritto a essere informati

sugli scopi delle rilevazioni loro somministrate

sulla base giuridica che, eventualmente, le rende obbligatorie

sulle misure a protezione della riservatezza adottate
 Le informazioni statistiche debbono essere sempre
accompagnate da tutte quelle informazioni che
illustrano le modalità del trattamento (definizioni,
classificazioni, metodi utilizzati) e che ne consentono
l’esatta interpretazione e la riproducibilità (metadati)
12
Dal dato alla conoscenza
Dato
La rappresentazione quantitativa di un
fenomeno nel momento in cui accade o è
prodotto

Informazione
La comprensione e interpretazione del dato,
quale emerge dall’interazione tra soggetti
sociali e nell’attribuzione di significato da
parte del destinatario

Conoscenza
L’attribuzione di valore all’informazione, in
funzione del soddisfacimento di un bisogno
dell’utente e dell’uso nell’assunzione di una
decisione
13
Dal dato all’informazione statistica
 Non tutti i dati quantitativi disponibili costituiscono
informazione statistica
 Sistemi informatici e sistemi informativi: le trappole
dell’informatica
 Requisiti perché un dato diventi “informazione”

Quadro concettuale di riferimento

Qualità

Trasparenza e riproducibilità
Il ruolo della metainformazione
14
Dall’informazione alla conoscenza
 La rispondenza dell’informazione ad un bisogno reale

Pertinenza

Semplicità

Utilizzabilità
 Il controllo dei fattori confondenti: verso misure
“pure”
15
Le fonti di errore
 Errori non campionari

Tutte le fasi di una indagine statistica sono affette da
errori: la qualità del risultato è determinata dalla capacità di




Prevedere l’errore in tutte le fasi della produzione
statistica già in fase di progettazione (test e indagini
pilota)
Adottare le strategie adeguate per contenerlo già nelle
fasi precoci della rilevazione
Monitorare le fasi di raccolta dell’informazione per
correggere in corso d’opera
Correggere gli errori (piani di compatibilità e correzione
deterministica e probabilistica)
 Errori campionari
16
Le date cruciali della statistica ufficiale in
Italia
1861
Divisione Generale della Statistica all’interno del
Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio
Interno
1926
Istituto Centrale di Statistica del Regno d’Italia
1989
Decreto Legislativo 322
• Sistema Statistico Nazionale - Sistan
• Istituto Nazionale di Statistica - Istat
17
"
"
"
"
"
Number of Regional Offices: 18
"
Total staff: 313
"
"
"
"
Uffici Regionali
"
"
"
ISTAT
"
"
"
"
"
"
"
18
Il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN)
 Rete di soggetti, pubblici e privati, che fornisce
l’informazione statistica ufficiale
 Istituzione: decreto legislativo n.322 del 1989
 I Soggetti:


Istat
Enti ed organismi pubblici di informazione statistica (Isae,
Inea, Isfol)

Uffici di statistica delle amministrazioni ed enti pubblici

Uffici di statistica degli Uffici territoriali del Governo


Uffici di statistica degli enti territoriali (regioni, province,
comuni, aziende sanitarie locali, camere di commercio)
Uffici di statistica di soggetti privati che svolgono funzioni di
interesse pubblico
19
Obiettivi e governo del Sistema
 Gli obiettivi del SISTAN

Fornire al paese una statistica ufficiale di qualità e integrata,
eliminando ridondanze e contraddizioni

Minimizzare il carico statistico (molestia statistica) sui rispondenti

Aumentare l’efficienza

Sul piano organizzativo: Autonomia e sussidiarietà
 Il governo del Sistema

L’Istat governa il Sistema Statistico Nazionale avvalendosi
del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica (COMSTAT) che emana direttive e atti di indirizzo
nei confronti degli uffici di statistica del sistema e delibera il
Programma Statistico Nazionale
20
La vigilanza sul Sistema
 la Commissione per la Garanzia dell’informazione
statistica

Costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
 organo esterno e autonomo che vigila su



l’imparzialità e la completezza dell’informazione
statistica
l’adeguatezza delle metodologie utilizzate
la conformità delle rilevazioni alle direttive degli
organismi internazionali e comunitari
21
Comitati di indirizzo e
coordinamento.
ISTAT
Isae
Organismi e Enti di
informazione statistica
Uffici di Statistica
Isfol
Inea
Uff.Stat.P.A.
Commissione per la
Garanzia
U.S.Enti
Totale 3281
U.S.Regioni
U.S.Uff.Ter. Gov.
U.S.Province
U.S.CCIAA
U.S.Comuni
22
Il Programma Statistico Nazionale
(PSN)





Programmazione dell’attività statistica di interesse pubblico
affidata al SISTAN
Ha valenza triennale e viene aggiornato ogni anno
Individua le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi progettuali
che i soggetti del Sistan dovranno realizzare
E’ il risultato di una procedura molto articolata che dura
circa 2 anni e che prevede il coinvolgimento di tutte le
strutture tecniche e di tutti i soggetti responsabili della
produzione di statistiche ufficiali
E’ sottoposto al parere

Della Commissione per la garanzia dell’informazione statistica

Della Conferenza Stato Regioni e Autonomie locali

Del Garante per la protezione dei dati personali
23
Il Programma Statistico Nazionale
(PSN). Segue


E’ deliberato dal COMSTAT (Comitato di indirizzo e
coordinamento dell’informazione statistica)
E’ approvato con DPCM



Previa deliberazione del Comitato Interministeriale per la
programmazione economica (CIPE)
E’ armonizzato con il Programma statistico europeo e di altri
organismi internazionali
Ha funzioni di informativa nei confronti dei rispondenti ai
sensi della legge sulla privacy e disciplina l’obbligo di risposta
24
AREE
SETTORI
Territorio e Ambiente
Territorio
Popolazione e Società
Struttura e dinamica della
popolazione
Ambiente
Famiglia e comportamenti sociali
Amministrazioni pubbliche e servizi
sociali
Istituzioni pubbliche e private
Sanità
Assistenza e previdenza
Giustizia
Istruzione e formazione
Cultura
Mercato del lavoro
Sistema economico
5 settori
Settori economici
8 settori
Conti economici e finanziari
Metodologie e strumenti generalizzati
25
I lavori programmati
Programma Statistico Nazionale 2003-2005
Soggetti titolari Rilev. Elabor. Studi Totale
ISTAT
226
176
142
544
Amm.Centrali
161
128
26
315
Regioni
12
5
7
24
Province
1
1
Comuni
3
2
4
9
CCIAA
2
2
Enti pubblici
33
71
12
116
Enti di inf.statist.
23
7
30
Soggetti privati
6
29
35
467
418
191
1076
www.sistan.it
26
Le debolezze del Sistema
Non completo
sfruttamento
delle basi dati
amministrative
Scarsa capacità
di fare rete
Scarsa diffusione
di sistemi informativi
Interazione difficile
tra gli statistici e
gli altri uffici
Insufficiente
produzione di
informazioni
territoriali
27
Il Sistema statistico nazionale è parte
del Sistema statistico europeo
 Il Sistema statistico europeo (ESS) ha per finalità


Fornire alle istituzioni comunitarie informazioni statistiche affidabili
e comparabili
È formato da

Eurostat, l’Ufficio Statistico delle Comunità Europee

Istituti Nazionali di statistica dei Paesi della Comunità



Ministeri, Agenzie, Banche centrali che producono statistiche
ufficiali nei Paesi membri della Comunità
Funziona come una rete coordinata da Eurostat che ha il compito di
condurre, in stretta collaborazione con le Autorità statistiche
nazionali, ad una progressiva armonizzazione delle statistiche
prodotte dai Paesi
L’armonizzazione è prioritariamente rivolta alle aree di intervento
delle politiche europee e, gradualmente, si sta estendendo a tutti i
campi
28
Eurostat
 Istituita nel 1953 per rispondere alle esigenze informative della
Comunità del carbone e dell’acciaio
 Alla fondazione della Comunità Europea, nel 1958, diventa una DG
della Commissione Europea
 Missione:



elaborare e pubblicare informazioni statistiche comparabili a livello
europeo
mettere a punto un linguaggio statistico comune (definizioni,
classificazioni e metodi comuni)
non raccoglie direttamente dati, ma utilizza dati raccolti dalle
autorità statistiche degli stati membri
29
Base legale della statistica europea
 Nel 1997 sono stati adottati 3 atti che




forniscono una base legale alla statistica della Comunità
assumono a livello costituzionale i principi fondanti della statistica in
una società democratica (di imparzialità, indipendenza scientifica e
segreto statistico)
affermano la separazione tra livello politico e amministrativo, da un
lato, e produzione statistica, dall’altro
sanciscono il principio della sussidiarietà tra Eurostat e le autorità
statistiche dei Paesi membri
 I 3 Atti



Trattato di Amsterdam (art.285): base costituzionale alle
statistiche comunitarie
Legge statistica: regolamento del Consiglio (n.322) che organizza la
produzione di statistiche comunitarie
Decisione dalle Commissione: chiarisce il ruolo di Eurostat e
ribadisce i principi generali della statistica comunitaria (indipendenza
scientifica, trasparenza, imparzialità, affidabilità, pertinenza,
economicità)
30
Il Comitato per il Programma Statistico
 Il Comitato per il Programma Statistico (SPC) è il cuore del Sistema
Statistico Europeo
 E’ presieduto da Eurostat e composto dai responsabili delle autorità
statistiche degli stati membri
 Coordina

Sviluppo di strumenti comuni: classificazioni, metodologie e definizioni

Implementazione di indagini armonizzate

Raccolta, analisi e diffusione di informazioni statistiche per la Comunità
 Elabora

il Programma Statistico Europeo: Programma quinquennale di attività che
individua le basi informative necessarie alla politica comunitaria
 L’attuazione del programma è

affidata alle autorità statistiche degli stati membri

monitorata da Eurostat
31
Il Programma Statistico Europeo (ESP)
2003-2007
 Le implicazioni statistiche delle principali politiche comunitarie
previste dal Programma 2003-2007:




Unione economica e monetaria: tutte le statistiche richieste per la
fase III dell’Unione Economica e Monetaria e per il patto di stabilità
e sviluppo
Allargamento dell’Unione: tutte gli indicatori statistici necessari alla
negoziazione dell’accesso dei Paesi Candidati e la loro integrazione
nell’ESS
Competitività, sviluppo sostenibile e Agenda Sociale: in particolare le
statistiche sul mercato del lavoro, l’ambiente, i servizi, le condizioni
di vita, le migrazioni e e-Europe
Indicatori strutturali
 Il programma Statistico Europeo condiziona fortemente i
Programmi Statistici Nazionali dei singoli Paesi
32
Tutela della riservatezza dei
dati in ambito statistico
un diritto del rispondente
un obbligo e un interesse per la statistica
33
Tutela della privacy
 La riservatezza dei dati personali in campo statistico era tutelata
dal d.lgs n. 322/ 89 che conteneva disposizioni sul segreto
d’ufficio (art.8) e sul segreto statistico (art. 9).
 La legge 675/1996 disciplina condizioni, modalità e garanzie
relativamente a tutti i trattamenti di dati personali, compresi quelli
effettuati in ambito statistico.
 Con la legge 676/1996 il Parlamento delega il Governo ad emanare
decreti legislativi in materia di tutela della riservatezza per i
trattamenti di dati personali effettuati per finalità storiche,
statistiche e di ricerca scientifica.
 In attuazione della delega, il Governo emana il decreto legislativo n.
281/1999, che integra e modifica sia il d.lgs n. 322/89 sia la legge
n. 675/1996
 Il 29 luglio 2003 viene emanato il testo unico che rivede e organizza
tutte le disposizioni in merito : Codice in materia di protezione dei
dati personali che è entrato in vigore il 1.1.2004
34
Codice in materia di protezione dei dati
personali
 Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
 Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati)
I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi
se ne deve escludere il trattamento quando le finalità perseguite
possono essere realizzate mediante


dati anonimi
modalità di trattamento che permettano di identificare l’interessato solo in
caso di necessità
35
Il Codice: Definizioni
“dato personale“
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale
“dati identificativi“
i dati personali che permettono l’identificazione diretta
dell’interessato
“dato anonimo”
il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può
essere associato ad un interessato identificato o
identificabile
36
Il Codice: Definizioni (segue)
“dati sensibili”
i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale
37
Il Codice: I soggetti coinvolti nel
trattamento del dato personale
"titolare“

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità,
alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza
"responsabile“

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali
“incaricati”

le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o dal responsabile
38
Il Codice: Le azioni
"trattamento“
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati
"comunicazione"
il dare conoscenza, in qualunque forma, anche mediante la loro messa
a disposizione o consultazione, dei dati personali a uno o più soggetti
determinati, diversi dall'interessato
"diffusione“
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
39
Il Codice: L’informativa
 L'interessato deve essere informato oralmente o
per iscritto

sulle finalità e le modalità del trattamento

la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati

i diritti di accesso e rettifica

gli estremi identificativi del titolare e del responsabile
40
Il Codice: Regole ulteriori per i soggetti
pubblici
 Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati

i tipi di dati che possono essere trattati

i tipi di operazioni eseguibili

le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
41
Il Codice: Il trattamento per scopi
storici, statistici o scientifici
 Si considerano di rilevante interesse pubblico le
finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti
pubblici:

per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento
e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di
Stato e negli archivi storici degli enti pubblici,

che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan)

per scopi scientifici
 I dati personali trattati per scopi statistici o
scientifici non possono essere utilizzati per
prendere decisioni o provvedimenti relativamente
all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di
altra natura
42
Il Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell’ambito del SISTAN
 Il Garante promuove la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi
statistici o scientifici.
 Il Codice di deontologia per la statistica garantisce che
l’utilizzazione di dati di carattere personale per scopi
statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse
pubblico e fonte dell’informazione statistica ufficiale, si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità delle persone interessate, in particolare
del diritto alla riservatezza e del diritto all’identità
personale
43
Il Codice deontologico: Definizioni
 “trattamento per scopi statistici“

qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine
statistica o di produzione, conservazione e diffusione di
risultati statistici in attuazione del programma statistico
nazionale o per effettuare informazione statistica
 "risultato statistico“


"variabile pubblica“


l’informazione ottenuta con il trattamento di dati personali
per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo
il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o
quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia
riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri,
elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque
"unità statistica“: l’entità alla quale sono riferiti o riferibili i
dati trattati
44
Il Codice deontologico: l’ identificabilità
 un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi
ragionevoli, è possibile stabilire un’associazione significativa tra la
combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica
e i i dati identificativi
 i mezzi ragionevoli fanno riferimento, in particolare, alle seguenti
categorie:

risorse economiche;

risorse di tempo;



archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati
identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili
oggetto di comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie
per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato,
tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo
illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al
software di controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione,
correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati45
Il Codice deontologico: La valutazione del
rischio di identificazione
 Criteri per la valutazione del rischio:




si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è
associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita Il valore
minimo attribuibile alla soglia è pari a tre
i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla
regola della soglia
la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico
non consenta ragionevolmente l’identificazione di unità statistiche, avuto
riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili
i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi
in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di
informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni
 Nel PSN sono individuate le variabili che possono essere diffuse in
forma disaggregata per soddisfare particolari esigenze conoscitive
anche di carattere internazionale o comunitario
 Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di
identificazione deve essere per quanto possibile contenuto
46
Il Codice deontologico: Dati sensibili
 Nei casi in cui gli scopi statistici del trattamento di dati
sensibili non possono essere raggiunti senza l’identificazione
anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità
del trattamento medesimo è necessario che:




l’interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla
base degli elementi previsti per l’informativa
il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati
identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti
irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato
il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante,
anche sulla base di un’autorizzazione relativa a categorie di dati o
tipologie di trattamenti, o sia compreso nel PSN.
Il consenso sia manifestato per iscritto (salvo in caso di
impossibilità. Ad es. CATI)
47
Il Codice deontologico: I laboratori
 La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad
istituti o enti di ricerca fuori dal sistema statistico nazionale è
consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del
sistema statistico nazionale, a condizione che:







i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema
statistico nazionale siano titolari
i dati comunicati siano privi di dati identificativi
le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali,
contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che
accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di
impegno
l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato
non sia consentito l'accesso ad altri archivi
siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e prelievo
di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio
il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che
utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da
parte degli addetti al laboratorio
48
Il Codice deontologico: Sicurezza e regole di
condotta nella raccolta
Il titolare deve porre specifica attenzione


nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati
nella definizione dell’organizzazione e delle modalità di rilevazione
in modo da garantire la tutela dei diritti degli interessati
In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si deve attenere alle
disposizioni contenute nel codice e alle istruzioni ricevute. In
particolare:
 rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della
raccolta, anche attraverso adeguata documentazione
 fornisce l’informativa e ogni altro chiarimento che consenta
all’interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando
comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite
pressioni
 non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di
rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa
autorizzazione;
 provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle
inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta
 assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati sensibili
49
Il Codice deontologico: La fase della
conservazione
 I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo
necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti qualora siano necessari per:

indagini continue e longitudinali

indagini di controllo, di qualità e di copertura

definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione

costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi

altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato
per le finalità perseguite.
 In questi casi, comunque, i dati identificativi sono conservati
separatamente da ogni altro dato e vengono adottate
opportune misure di sicurezza che impediscano la dispersione, la
sottrazione e l’accesso a personale non autorizzato
50
Il Codice deontologico: Il controllo
La Commissione per la garanzia dell'informazione
statistica controlla il rispetto di quanto stabilito dal
codice e segnala al Garante gli eventuali casi di
inosservanza
51
Statistica pubblica e democrazia
 La statistica pubblica costituisce un elemento
indispensabile nel sistema informativo di una società
democratica
 È al servizio delle istituzioni, degli operatori
economici e dei cittadini, ai quali fornisce dati sulla
situazione economica, demografica, sociale e
ambientale del paese
 Le statistiche pubbliche di utilità generale debbono
essere elaborate e rese disponibili in modo imparziale
dalle istituzioni della statistica ufficiale affinché sia
soddisfatto il diritto dei cittadini all’informazione
pubblica
52
I prodotti
•
Le pubblicazioni sono diffuse prima su Internet, e poi su
supporto fisico (carta e digitale)
•
Le pubblicazioni on-line sono gratuite
•
Canali di pubblicazione
•
o
Carta / digitale
o
On-line / off-line
o
Statico / dinamico
o
Menu / alla carta
Database e data warehouse
53
Unità di analisi
 Gli individui
 I soggetti sociali
 Le famiglie
 Le popolazioni
 Le istituzioni sociali
54