Riflessioni sull’Art. 164 bis disp. att. c.p.c. (“Infruttuosità dell’esecuzione forzata”) 1 La disposizione di legge • L’art.19, comma 2, lettera b) del D.L. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014 introduce l’art. 164 bis disp. att. c.p.c. (“Infruttuosità dell’esecuzione forzata”): “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”. 2 Osservazioni di carattere generale 1 • La relazione relativa al Disegno di legge di conversione del D.L. 12.09.14 n. 132 specifica che: “Il giudice dell’esecuzione sarà chiamato a compiere una specifica valutazione […] evitando che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata […] manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati”. • L’interesse tutelato dalla norma va individuato in quello dell’amministrazione della giustizia, con il fine di evitare un inutile dispendio di risorse. 3 Osservazioni di carattere generale 2 • Sebbene nella formulazione dell’art. 164 bis i termini “ragionevole soddisfacimento” e “pretese (si noti, non “credito”) dei creditori” possano prestarsi ad interpretazioni non univoche, lo scopo fondamentale dell’esecuzione – quello cioè del rimborso, seppure parziale, del credito – e la stessa ratio della disposizione fanno senza dubbio escludere la prosecuzione di una procedura che recuperi solo le spese sostenute. • In quest’ottica, il punto interpretativo si sposta sul termine ‘ragionevole’, una connotazione qualitativa che, se da un lato implica senza dubbio che il soddisfacimento debba essere ‘non esiguo’, dall’altro non si traduce comunque in una valutazione quantitativa – anche solo di massima, nello spirito di una ‘linea guida’ – di concreta applicabilità. 4 Un ausilio quantitativo • Sulla scorta dell’ultima osservazione, per il giudice chiamato a compiere le valutazioni del caso può rivelarsi di utile ausilio un modello matematico (al momento ancora in evoluzione ma con risultati preliminari senza dubbio promettenti) sviluppato nell’ambito di un progetto ‘pilota’ che coinvolge alcuni giudici della III sez. civ. del Tribunale di Milano. • Il modello è stato sviluppato da un consulente del Tribunale allo scopo predittivo di valutare il numero di aste disponibili prima che una procedura esecutiva divenga ‘infruttuosa’ o ‘antieconomica’. • L’idea iniziale è partita dagli stessi giudici che, nell’ambito del progetto summenzionato, hanno intuito che probabilmente si sarebbe potuto utilizzare per lo scopo il notevole, se non a volte sorprendente, potere predittivo della matematica. 5 Una breve parentesi: il potere predittivo della matematica • • • Nel 1846, sulla base di osservazioni di anomalie dell’orbita di Urano (rispetto all’orbita calcolata con la legge di gravitazione di Newton), con soli calcoli matematici l’astronomo-matematico Le Verrier previde l’esistenza e la posizione di un ‘pianeta perturbante’ più esterno. L’allora sconosciuto pianeta, poi battezzato Nettuno, fu visto dall’osservatorio di Berlino circa un mese dopo, a meno di un grado dalla posizione prevista da Le Verrier. Negli anni 1927-28 il fisico Dirac previde matematicamente l’esistenza del positrone (antiparticella dell’elettrone), che fu poi sperimentalmente rilevato alcuni anni dopo, esattamente con la massa e la carica elettrica previste. Non molto dissimile, ma più famosa perché ne hanno parlato anche i giornali, è stata la storia bosone di Higgs, teorizzato dal fisico Higgs negli anni ’60 e rilevato al CERN di Ginevra solo qualche anno fa. Forse meno eclatante ma non meno importante è il fatto che ormai i modelli matematici di valutazione e previsione sono ampiamente utilizzati in moltissimi campi: fisica e ingegneria in primis, ma anche in biologia, medicina, economia e sociologia. 6 Il modello di previsione • Sulla base del credito iniziale, della stima dell’immobile e su una previsione indicativa media della diminuzione percentuale del prezzo ad ogni asta, il modello determina il numero di aste possibili prima che insorga l’infruttuosità o l’antieconomicità. • Nel modello, una procedura diviene ‘infruttuosa’ quando il ricavato copre le spese sostenute più una certa percentuale (al momento il 15%, ma questo parametro è facilmente modificabile) del credito. Diversamente, la procedura diviene ‘antieconomica’ quando il ricavato serve solo a coprire le spese sostenute. • La struttura logica del modello è illustrata nel grafico della slide successiva, dove la linea nera rappresenta il prezzo (che scende), la linea rossa le spese (che salgono) e la linea blu le spese più il 15% del credito. L’infruttuosità si instaura quando la linea nera interseca la blu, l’antieconomicità quando interseca la rossa. 7 Esempio illustrativo: la struttura logica del modello Esempio illustrativo: P0=120000, C0=80000 , D medio=12% (Infrutt. per n>12; Antieconom. per n>15) 80000 Euro 60000 40000 20000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 n. aste 8 Lo schema di calcolo • L’instaurarsi dell’infruttuosità e dell’antieconomicità sono determinati, rispettivamente, dai valori di n (num. aste) per cui le quantità (1 D ) n 1 P0 (0.15C0 875.6 n 6865.8) (1 D ) n 1 P0 (875.6 n 6865.8) divengono negative, laddove in entrambe le equazioni il primo termine valuta la discesa del prezzo (linea nera nel grafico) mentre il secondo termine tra parentesi corrisponde, nella prima equazione, alla linea blu e, nella seconda, alla linea rossa. Le spese crescono linearmente con il numero delle aste e sono state valutate con un’analisi di regressione lineare sugli effettivi dati di spesa di circa 30 procedure esecutive (con il molto soddisfacente risultato di un coefficiente di correlazione lineare del 98.5%). Il calcolo viene effettuato con un semplice foglio di Excel appositamente predisposto nel quale basta inserire il credito e la stima iniziale dell’immobile. 9 I risultati e le previsioni • Usando i dati effettivi di 40 procedure ancora in corso il modello ha stimato sia il prezzo che le spese sostenute con un errore relativo medio minore del 2%. • Sulle 40 procedure le previsioni del modello indicano che il numero di aste medio per l’infruttuosità è 5.9 mentre il numero di aste medio per l’antieconomicità è 9.1. • Come si è detto, attualmente il ‘ragionevole soddisfacimento’ è stabilito solo in termini relativi (il 15% del credito). Questo parametro, tuttavia è facilmente modificabile e per gli ulteriori sviluppi si potrebbe adottare un criterio ‘misto’ che tenga conto anche del valore assoluto del credito (per es. una percentuale che decresce all’aumentare del credito). 10 Riferimenti • • • • Simonetta VINCRE, Infruttuosità dell’espropriazione forzata, articolo all’interno del libro: Le nuove riforme dell’esecuzione forzata, Giappichelli editore, 2016. Ordinanza del Tribunale di Como del 23.04.2015 e commento in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 2015, Vol. I, pag. 1038. Paola Romana LODOLINI, La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l’estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 25 novembre 2015. Paolo Luciano GATTI, Valutazioni sull’infruttuosità e antieconomicità del procedimento esecutivo: sviluppi e modifiche del metodo 2. Nota preliminare del 16 febbraio 2017. 11