slides - Camera di Commercio di Lucca

Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati
CCIAA Lucca
14 maggio 2015
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
Avv. Andrea Gattamorta
© Studio Legale LGA – www.lgalegal.com
Tel. 051.43.63.59 – Fax 051.61.53.548
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1
Argomenti che verranno trattati
• Il contratto internazionale: l’elemento di estraneità.
•
La fase delle trattative: impegni precontrattuali, lettere di
intenti e confidentiality agreements.
•
Le fonti normative: diritto internazionale privato, normativa
comunitaria e convenzioni internazionali.
• La legge applicabile ed il foro competente.
• L’arbitrato internazionale.
• Le norme nazionali inderogabili.
• La lingua contrattuale.
• Le tecniche di redazione del contratto.
• Cenni sul contratto di vendita, di concessione e di agenzia.
• Cenni sulle condizioni generali di contratto.
•
La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita
internazionale di beni mobili.
• Breve disamina del Regolamento CE 44 del 2001.
Premesse
Accordi preliminari
3
Disciplina interna del contratto
Il contratto è l'accordo fra due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale (Articolo 1321
Codice Civile).
Ne sono requisiti: l'accordo tra le parti; la
causa che deve essere meritevole di tutela;
l'oggetto che deve essere possibile, lecito,
determinato o determinabile e, se richiesta, la
forma (Articolo 1325 Codice Civile).
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Contratti internazionali
Un contratto può definirsi internazionale
quando presenta uno o più elementi di
estraneità
rispetto
all’ordinamento
nazionale italiano.
Si tratta di elementi tali da rivelare
l’esistenza di elementi di collegamento
con uno o più sistemi giuridici
differenti.
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Elementi di estraneità
A tal fine, sono rilevanti i seguenti elementi del
contratto:
• la nazionalità dei contraenti o, in caso di persone
giuridiche, il luogo di costituzione;
• la sede di affari dei contraenti;
• il luogo di conclusione del contratto;
• il luogo dell’esecuzione del contratto;
• il luogo in cui si trova la merce oggetto del
contratto;
• il luogo in cui deve essere effettuato il pagamento.
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Forma del contratto internazionale
Nel commercio internazionale non sono
richieste forme particolari
È tuttavia sempre preferibile stipulare
per iscritto.
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Lettera di intenti/Letter of intents (LoI)
Detta anche Memorandum of Understanding (MoU) viene
sottoscritta all’inizio della negoziazione.
Possibile contenuto della LoI:
• individuare i fatti costituenti premessa alla trattativa;
• impegnare le parti a trattare in esclusiva per un dato
periodo di tempo;
• definire le modalità della trattativa (es. esclusiva,
confidenzialità, penalità, break-up fees, ecc.);
• individuare l’oggetto del contratto ed i punti essenziali
dell’accordo da negoziare;
• obbligare le parti a stipulare il contratto entro un dato
termine o al verificarsi di date condizioni.
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Contenuto giuridico dalla LoI
Normalmente le parti della LoI non intendono ancora
impegnarsi a sottoscrivere il contratto definitivo, ma
semplicemente intendono individuare l’ambito della
trattativa, ciò comporta comunque la responsabilità
contrattuale per l’eventuale inadempimento delle
obbligazioni assunte in relazione ed in vista della
negoziazione.
A seconda della formulazione della LoI questa può:
- limitarsi ad attestare la veridicità degli aspetti della
trattativa in essa individuati senza vincolare le parti;
oppure
- vincolare le parti alla stipulazione del contratto
definitivo sui punti in essa contenuti.
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Accordi di riservatezza
Vengono spesso utilizzati nel corso delle negoziazioni per
individuare gli elementi e le informazioni che le parti si
impegnano a non divulgare finché non siano divenute di
pubblico dominio.
Individuano chiaramente le informazioni riservate, le modalità
di trasferimento di tali informazioni, i limiti del loro utilizzo e
le eventuali sanzioni da applicare in caso di violazione della
riservatezza (di utilità le pubblicazioni ICC in materia).
Anche in mancanza di espressi accordi di riservatezza, le
eventuali informazioni confidenziali svelate da un parte
all’altra nel corso delle trattative dovrebbero comunque restare
segrete in forza del principio di buona fede nello
svolgimento delle trattative.
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Sottoscrizione del contratto preliminare
Esula dall’ambito delle mere trattative
precontrattuali la sottoscrizione di un contratto
preliminare, che presuppone il perfezionamento
di un vero e proprio accordo, fonte di
obbligazioni contrattuali tra le quali, quella di
maggior rilievo, l’obbligazione di stipulare il
contratto definitivo.
L'inadempimento del contratto preliminare
comporta
la
responsabilità
contrattuale
dell'inadempiente con conseguente obbligo di
risarcire i danni causati alla controparte.
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Legge regolatrice del
contratto e giurisdizione
12
Legge regolatrice del contratto
Scelta espressa della legge applicabile operata dalle
parti.
Mancanza di scelta espressa:
- Diritto Internazionale Privato, Legge 218/1995;
- Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (1980);
- Regolamento CE 593/2008;
Questioni da affrontare:
Norme di necessaria applicazione
Clausola contrattuale di riferimento
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Legge applicabile al contratto, clausola
“Per quanto non espressamente previsto
dalle particolari disposizioni che
precedono, il presente contratto si intende
regolato dalla legge __________”.
“To the extent not expressly provided for
hereinabove, this Agreement shall be
governed by and interpreted in
accordance with ______ law”.
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Diritto internazionale privato
Legge 31 maggio 1995, n. 218
L’Articolo 57 prevede che le
obbligazioni contrattuali siano regolate
dalla
Convenzione di Roma del 19 giugno
1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali.
15
Convenzione di Roma
L’articolo 4 stabilisce che, in mancanza di
scelta esplicita operata dalle parti contrattuali,
il contratto è regolato dalla legge del paese col
quale presenta il collegamento più stretto,
che si presume essere quello in cui la parte
che deve fornire la prestazione caratteristica
ha la propria residenza abituale o, se si
tratta di una società, associazione o persona
giuridica, la propria amministrazione
centrale.
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Regolamento Roma I
Il sistema di cui alla Convenzione di Roma è
stato superato dal Regolamento CE 593/2008
(“Regolamento Roma I”).
Il Regolamento Roma I, che ribadisce il
principio cardine della Convenzione di Roma
secondo il quale “il contratto è disciplinato
dalla legge scelta dalle parti”, innova
decisamente rispetto alla precedente fonte
giuridica indicando espressamente quale legge
deve applicarsi a specifiche categorie
contrattuali in mancanza di scelta.
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Regolamento Roma I
In particolare, l’articolo 4 del Regolamento Roma I
stabilisce che, in mancanza di scelta:
• il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge
del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
• il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla
legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la
residenza abituale (agenzia; procacciamento affari;
consulenza);
• il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del
paese in cui l’affiliato ha la residenza abituale;
• il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge
del Paese nel quale il distributore ha la residenza
abituale.
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Regolamento Roma I
Per residenza abituale, il Regolamento
stabilisce che, in riferimento a società,
associazioni e persone giuridiche, questa deve
intendersi il luogo in cui si trova la loro
amministrazione
centrale,
mentre
in
riferimento a persone fisiche che agiscono
nell’esercizio
della
propria
attività
professionale, la sede dell’attività principale.
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Regolamento Roma I
Ai criteri sopra indicati, poi, il Regolamento fa seguire alcune
eccezioni.
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede che, se il contratto non rientra
tra quelli indicati nel Regolamento, o si tratta di un contratto
misto o complesso, trova applicazione le legge del paese nel
quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha
la propria residenza abituale.
Quando poi le circostanze del caso concreto evidenzino che il
contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti
con un paese diverso da quelli sopra indicati, si applica la
legge di tale paese (articolo 4, paragrafo 3).
Infine, se la legge non può essere determinata in base ai criteri
sopra descritti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese
con il quale presenta il collegamento più stretto (art. 4,
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paragrafo 4).
Limitazioni nella scelta della legge
La libertà di scelta delle parti incontra
forti limitazioni, specie in quei settori che
gli ordinamenti tendono a riservare
all'applicazione
della
disciplina
inderogabile dagli stessi eventualmente
prevista.
Si tratta delle cosiddette disposizioni
imperative.
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Norme di applicazione necessaria
Le norme di applicazione necessaria di un
ordinamento disciplinano direttamente il diritto
sostanziale
applicabile
alla
fattispecie,
indipendentemente da quanto previsto dalle parti o
dal diritto internazionale privato.
• Tutela dei consumatori,
• tutela della concorrenza (Disciplina antitrust),
• tutela dei lavoratori e dei sub-fornitori,
• norme in materia di diritto di famiglia ed
adozione.
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Necessaria applicazione Legge 218/95
Articolo 16 - Ordine pubblico
1) La legge straniera non è applicata se i suoi effetti
sono contrari all'ordine pubblico;
2) In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri
criteri di collegamento eventualmente previsti per la
medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la
legge italiana.
Articolo 17 - Norme di applicazione necessaria
1) E' fatta salva la prevalenza delle norme italiane che,
in considerazione del loro oggetto e del loro scopo,
debbono essere applicate nonostante il richiamo alla
legge straniera.
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Clausola tipo di devoluzione delle liti
“Ogni controversia relativa al presente
contratto sarà devoluta alla competenza
esclusiva del Foro del luogo in cui la
Società ha la propria sede legale. A
parziale eccezione di quanto precede, la
Società potrà, a proprio insindacabile
giudizio, agire nei confronti di _______
(controparte) presso qualsiasi Foro
avente giurisdizione su quest’ultima”.
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Problema della giurisdizione
La corretta gestione della controversia con la controparte nasce
al momento della conclusione del contratto o comunque delle
trattative. È sempre opportuno ipotizzare quale sarà la
giurisdizione alla quale saranno devolute le controversie,
prima ancora che queste insorgano.
Norme applicabili:
Diritto Internazionale Privato, Legge 218/1995
Diritto comunitario, Regolamento (CE) n. 44/2001
Convenzioni internazionali
Questioni da affrontare:
Norme di necessaria applicazione
Clausola contrattuale di riferimento
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Devoluzione delle liti
Vige il principio della libertà delle parti che,
tuttavia, incontra diverse limitazioni.
Non sempre l’autorità giurisdizionale
indicata nel contratto come competente,
risulta effettivamente legittimata a dirimere
la controversia.
Nella scelta dell'autorità giurisdizionale o di un
arbitrato occorre tenere conto dell'eventuale
esistenza di norme di applicazione necessaria
(es. consumatori).
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Devoluzione delle liti
In linea generale, l’omessa individuazione
della giurisdizione e del foro competente
determinano l’applicazione di norme di
riferimento,
a
livello
nazionale,
comunitario ed internazionale.
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Diritto internazionale privato
Legge 31 maggio 1995, n. 218
L’articolo 3 prevede la sussistenza della giurisdizione
italiana, in generale, quando il convenuto è
domiciliato o residente in Italia o vi ha un
rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
L’articolo 4 sancisce che, la giurisdizione italiana
sussiste anche quando le parti l'abbiano
convenzionalmente accettata e tale accettazione sia
provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia
nel processo senza eccepire il difetto di
giurisdizione nel primo atto difensivo.
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Diritto comunitario
Per i Paesi dell’area comunitaria si fa
riferimento al Regolamento 44/2001, il cui
articolo 23 stabilisce:
Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata
nel territorio di uno Stato membro, abbiano
attribuito la competenza di un giudice o dei
giudici di uno Stato membro a conoscere delle
controversie, presenti o future, nate da un
determinato rapporto giuridico, la competenza
esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di
questo Stato membro.
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Regola generale comunitaria
In mancanza di determinazione,
l’Articolo 2 sancisce la regola generale
in base alla quale le persone
domiciliate nel territorio di un
determinato Stato membro sono
convenute, a prescindere dalla loro
nazionalità, davanti ai giudici di tale
Stato membro.
30
Giurisdizione in materia contrattuale
L’Articolo 5 del Regolamento 44/2001 prevede poi che, in
materia contrattuale, la persona domiciliata nel territorio di uno
Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato
membro:
a) davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta
in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in
giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno
Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto
essere consegnati in base al contratto;
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno
Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto
essere prestati in base al contratto.
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Compromesso
Il compromesso è il contratto ai sensi del quale le parti
accettano di far decidere da arbitri le controversie fra loro
insorte, escluse le controversie che abbiano per oggetto
diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
Le controversie individuali di lavoro possono essere
decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti
o accordi collettivi di lavoro.
Il compromesso deve essere fatto per iscritto a pena di
nullità.
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la
volontà delle parti é espressa per telegrafo, telescrivente,
telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi
(Articoli 806-807 c.p.c.).
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Clausola compromissoria
Già al momento della stipulazione del contratto
o in atto separato, prima del sorgere della
controversia, le parti possono inserire nel
contratto una clausola compromissoria avente
lo stesso contenuto e la stessa forma scritta del
compromesso (Articolo 808 c.p.c.).
La validità della clausola compromissoria
deve essere valutata in modo autonomo
rispetto al contratto al quale si riferisce;
tuttavia, il potere di stipulare il contratto
comprende il potere di convenire la clausola
compromissoria.
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Clausola arbitrale tipo CCI
Clausola arbitrale elaborata
Commercio Internazionale:
dalla
Camera
di
“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto
o in relazione con lo stesso saranno risolte in via
definitiva secondo il Regolamento d’arbitrato della
Camera di Commercio Internazionale, da uno o più
arbitri nominati in conformità di detto Regolamento”.
Nella stessa clausola arbitrale sarà quanto mai
opportuno stabilire il diritto applicabile al contratto,
il numero degli arbitri, il luogo, la lingua
dell’arbitrato e la ripartizione delle relative spese.
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Riconoscimento dei lodi stranieri
Ai sensi dell'Articolo 839 c.p.c. è possibile ottenere il
riconoscimento e la successiva esecuzione di un lodo
straniero proponendo ricorso al Presidente della
Corte d'Appello nella cui circoscrizione risiede l'altra
parte o, se questa non risiede in territorio italiano,
della Corte d'Appello di Roma.
Il ricorrente dovrà produrre il lodo e l’atto di
compromesso in originale o in copia conforme e, se
tali documenti non sono in lingua italiana, dovrà
produrre una traduzione certificata conforme.
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Convenzione di New York del 1958
Articolo 1
La presente Convenzione si applica al riconoscimento ed
all'esecuzione delle sentenze arbitrali che sono rese nel
territorio di uno Stato diverso da quello in cui il
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sono richiesti e
che concernono controversie tra persone fisiche o giuridiche.
Essa si applica altresì alle sentenze arbitrali che non sono
considerate come sentenze nazionali nello Stato in cui il loro
riconoscimento e la loro esecuzione sono richiesti.
Criterio e condizione di applicabilità della Convenzione di NY
sono che il luogo di svolgimento dell’arbitrato si trovi
all’estero; è invece irrilevante la nazionalità delle parti, che
potrebbe anche essere la medesima.
36
Forma della clausola compromissoria
L’articolo 2 della Convenzione di New York,
con riguardo alla forma della clausola
compromissoria considera sufficiente il suo
inserimento in un accordo sottoscritto dalle parti
o in uno scambio di lettere o telegrammi.
La clausola compromissoria può essere inserita
nelle condizioni generali che figurano a tergo del
documento sul retro del quale figurano le firme
dei contraenti ed un richiamo alle condizioni
generali suddette.
37
Applicabilità della Convenzione
La Convenzione di New York è applicabile anche
quando vi abbia aderito uno solo dei due Stati ai
quali appartengono i contraenti ed anche
quando all’accordo non abbia aderito lo Stato
nel cui territorio viene emesso il lodo.
La Convenzione è applicabile anche quando la
clausola compromissoria è pattuita fra due italiani
essendo irrilevante, ai fini della validità di detta
clausola, la nazionalità delle parti.
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Lex mercatoria
Con la denominazione lex mercatoria si fa
riferimento all’insieme delle regole formatesi nella
prassi contrattuale sulla base degli usi del commercio
internazionale e dei principi generali del diritto accolti
dalla maggior parte dei sistemi giuridici.
Si tratta degli usi del commercio internazionale,
ovvero dell’insieme di usi commerciali, clausole
standard, contratti tipo e regole di interpretazione;
norme elaborate a livello extra-statuale,
nell’ambito della comunità internazionale degli
operatori economici.
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Principi UNIDROIT
I Principi Unidroit sono una raccolta di principi generali
di diritto realizzata dall’Istituto Internazionale per
l’Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT).
I Principi Unidroit si prestano a diverse possibili
applicazioni: possono essere utilizzati per dirimere una
controversia, possono essere scelti come diritto applicabile
ad un rapporto contrattuale (con i limiti accennati in materia
di lex mercatoria) ed essere utilizzati anche quando il diritto
convenzionalmente scelto sia la lex mercatoria;
costituiscono strumenti di interpretazione e di
integrazione del diritto applicabile, sono un possibile
modello per i legislatori nazionali ed internazionali e
possono essere utilizzati come guida nella redazione di un
contratto internazionale.
40
Le condizioni generali
(di vendita)
41
La pratica dei contratti internazionali
Quando si parla di esportazione, il primo modello
contrattuale che viene in mente è quello della vendita
e della fornitura in genere di prodotti industriali. La
prassi commerciale conosce però molteplici modelli
potenzialmente utilizzabili o combinabili tra loro che
si possono adattare alle più diverse esigenze.
Tra le tipologie contrattuali di più larga
sperimentazione tratteremo pertanto, oltre al contratto
di vendita e di concessione di vendita, appartenenti
alla categoria dei contratti per la circolazione
internazionale dei beni, il contratto di agenzia che
rientra invece nella categoria dei contratti di
intermediazione per la promozione di affari ed42il
contratto di subfornitura.
Condizioni generali e Vendita
Nella prassi commerciale nazionale ed
internazionale, non solo nei rapporti tra
imprenditori e consumatori, ma anche
tra gli stessi imprenditori, le transazioni
avvengono sulla base di condizioni
generali predisposte o dall’Acquirente
o, più spesso, dal Venditore.
43
Convenzione de L’Aja del 1955
La Convenzione de L'Aja sulla legge
applicabile alle vendite internazionali di cose
mobili corporali contiene norme di diritto
internazionale privato, ovvero disposizioni
indicanti i criteri d'individuazione del diritto
sostanziale nazionale applicabile.
La Convenzione de L'Aja si applica
automaticamente quando viene adito il
giudice di uno Stato contraente.
44
Mancanza di scelta della legge applicabile
In mancanza di un’espressa scelta della legge
applicabile operata dai contraenti, la
Convenzione de L’Aja del 1955 stabilisce che
si applichi la legge del paese in cui il
venditore ha la residenza abituale o lo
stabilimento al momento in cui riceve
l’ordine (art. 3, primo comma).
È questione controversa l’applicabilità della
Convenzione di Roma 1980 o della
Convenzione de L’Aja 1955.
45
Convenzione di Vienna del 1980
La Convenzione di Vienna sui contratti di vendita
internazionale di beni mobili reca norme di diritto
materiale uniforme che hanno carattere speciale
e dunque prevalgono sulle norme di diritto
internazionale privato. È parte del nostro
ordinamento interno e si applica ad ogni ipotesi di
vendita internazionale.
Trova applicazione quando gli Stati delle parti
sono contraenti o quando la legge applicabile al
contratto è la legge nazionale di uno Stato
contraente.
46
Esclusione
È fatta salva la facoltà delle parti di
escluderne l'applicazione, anche in forma
tacita, purché le parti siano consapevoli
dell'applicabilità della Convenzione al rapporto
(si noti che il fatto che i contraenti facciano
esclusivo riferimento ad una legge nazionale,
senza mai menzionare la Convenzione di
Vienna, non è di per sé sufficiente ad
escluderne l’applicabilità).
47
Modulistica prestampata e Battle of forms
Nella prassi dei rapporti commerciali accade di
frequente che insorgano “conflitti” tra i diversi
modelli contrattuali utilizzati dalle parti
contraenti, non sottoscritti ma solo inviati a titolo
di proposta (ad esempio dal venditore al
compratore e viceversa): è la cosiddetta battle of
forms (“battaglia dei modelli”).
Lo scontro tra moduli ha dato luogo ad un intenso
dibattito giurisprudenziale e dottrinale, che può
essere risolto secondo uno dei due orientamenti
prevalenti: la last shot doctrine e la knock-out
doctrine.
48
Last shot doctrine
L’orientamento della last shot doctrine è quello
accolto dall’articolo 1326 del Codice Civile
italiano e dunque applicabile quando entrambi i
contraenti siano italiani.
La last shot segue il principio in base al quale
un’accettazione non conforme alla proposta
equivale ad una nuova proposta.
Prevalgono le condizioni generali o il modello
contrattuale richiamati per ultimi.
49
Knock-out doctrine
L’orientamento della knock-out doctrine (seguito
ad esempio negli Stati Uniti ed in Germania)
predilige invece l’approccio in virtù del quale le
clausole discordanti inserite nella proposta e
nell'accettazione si elidono a vicenda.
Il contenuto del contratto é determinato solo da:
- le clausole effettivamente negoziate, e
- le clausole contenute nelle condizioni generali
di una o dell’altra parte che non abbiano un
contenuto discordante.
50
Convenzione di Vienna
L’articolo 19 della Convenzione accoglie il
principio di conformità (last shot):
“una risposta ad una proposta volta ad essere
un’accettazione ma che contiene aggiunte,
limitazioni o altre modificazioni è un rifiuto
della proposta e vale come controproposta”.
La norma tuttavia ne attenua la portata
qualificando come accettazione quella che
contenga “clausole aggiunte o difformi che
non alterano sostanzialmente i termini della
proposta”.
51
Approccio alla Battle of forms
Italia – last shot doctrine
U.K. – last shot doctrine
Francia – last shot doctrine
U.S.A. – knock-out doctrine
Germania – knock-out doctrine
Olanda – first shot doctrine (si applicano
esclusivamente le condizioni generali del preponente).
In pratica, la battle of forms verrà risolta sulla base
del criterio (last shot o knock-out) previsto dalle
norme di diritto interno applicabili al contratto.
52
Prevail clause
La prevail clause individua quali previsioni
regoleranno il rapporto contrattuale tra venditore e
acquirente
e
stabilisce
una
prevalenza
nell’applicazione delle condizioni generali di vendita
del venditore su qualsiasi altro contratto, proposta,
conferma d’ordine o adempimento relativi al rapporto
contrattuale tra venditore e acquirente.
A questa regola generale, di portata molto ampia, fa
eccezione il caso in cui sia il venditore medesimo ad
accettare per iscritto previsioni di contenuto differente
proposte dall’acquirente.
53
Clausole onerose
Ai sensi dell'articolo 1341 Codice Civile sono onerose le
clausole che;
i) stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte:
• limitazioni di responsabilità,
• facoltà di recedere dal contratto, o
• di sospenderne l’esecuzione;
ii) ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente:
• decadenze,
• limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni,
• restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi,
• tacita proroga o rinnovazione del contratto,
• clausole compromissorie, o
• deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
54
Doppia sottoscrizione
Con riferimento alle condizioni generali di contratto e, in
generale, ai contratti predisposti unilateralmente da uno
dei contraenti senza che vi sia stata negoziazione fra le
parti, il secondo comma dell'articolo 1341 del Codice
Civile, prevede l’obbligo della specifica approvazione
scritta da parte dell’Aderente delle clausole cosiddette
onerose o vessatorie.
È questo il motivo per il quale, in calce ai contratti per
adesione, è generalmente prevista la doppia
sottoscrizione dell’Aderente, il quale è chiamato ad
apporre una prima firma in segno di accettazione delle
Condizioni nel loro complesso ed una seconda firma per
la specifica approvazione delle clausole onerose in esse
contenute.
55
Nei contratti internazionali
Per i contratti internazionali vale la previsione
dell’articolo 1341 Codice Civile, primo comma
(conoscenza o conoscibilità al momento della
conclusione del contratto) non vale invece quella
di cui al secondo comma (specifica approvazione
scritta delle clausole onerose).
L’obbligo della doppia sottoscrizione delle
clausole onerose non trova corrispondenza
negli
ordinamenti
stranieri
né
nelle
Convenzioni internazionali. Si consiglia tuttavia
di prevedere in ogni caso la doppia sottoscrizione
delle clausole ritenute onerose.
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Convenzione di Vienna e forma
Secondo la Convenzione di Vienna, i contratti
internazionali di vendita di cose mobili non
sono soggetti ad alcun requisito di forma, di
conseguenza
le
clausole
onerose
eventualmente contenute nelle Condizioni
dovranno considerarsi efficaci anche senza una
loro specifica approvazione per iscritto, sempre
che, naturalmente, esse siano conosciute o
conoscibili dall’Aderente al più tardi al
momento della conclusione del contratto.
57
Lingua delle condizioni generali
Benché le parti abbiano libertà di scelta della
lingua contrattuale, proprio in considerazione
del
principio
di
conoscibilità
delle
disposizioni predisposte da una parte ed
accettate per adesione dall'altra nonché ai
fini di soddisfare il criterio giurisprudenziale
delle “serie garanzie di consapevole
adesione”, si consiglia di predisporre almeno
in lingua inglese le condizioni generali di
vendita da sottoporre ad una controparte
straniera, specie se extracomunitaria.
58
Elementi “essenziali”
Aspetti della vendita da considerare nella redazione
del contratto:
i) tempo e modo della consegna della merce e dei
relativi documenti;
ii) passaggio della proprietà (riserva);
iii) passaggio dei rischi;
iv) pagamento del prezzo (forma, modo, garanzia);
v) garanzia del venditore;
vi) clausola risolutiva espressa.
59
Riserva di proprietà
È la clausola ai sensi della quale i beni oggetto del
contratto (di vendita o di somministrazione) restano di
proprietà del fornitore sino al momento dell’integrale
pagamento del prezzo convenuto.
La legge a cui fare riferimento per la riserva di proprietà
(in fatto di valida costituzione, di efficacia e di eventuale
esercizio della stessa) è quella dell’ordinamento nel cui
territorio è collocato o comunque si trova il bene
sottoposto a riserva di proprietà che andrà dunque
attentamente verificata. Occorre prestare pertanto
particolare cura all’esame della disciplina applicabile
(riconoscimento, adempimenti formali, ecc.).
60
Caratteristiche della riserva
Le caratteristiche principali della riserva di proprietà
sono le seguenti:
i) il bene gravato dalla riserva di proprietà è
consegnato al compratore che ha facoltà di goderne;
ii) il compratore diventa proprietario del bene solo al
momento del pagamento dell’ultima rata e cioè solo a
seguito del versamento integrale del prezzo;
iii) i rischi relativi al bene venduto passano dal
venditore al compratore al momento della consegna.
61
Accorgimenti in base alla legge italiana
In forza di quanto previsto dell’articolo 11 del
Decreto Legislativo 231/2002 è sempre opportuno che
il creditore inserisca nelle fatture relative alla
fornitura oggetto di riserva di proprietà un riferimento
alla clausola di riserva di proprietà, tale da permettere
di individuare con certezza il bene sottoposto alla
riserva ed il contratto di vendita. Ad esempio:
“Fattura per fornitura di merce (_____) relativa
all’ordine di acquisto _____ soggetta a riserva di
proprietà sino all’integrale pagamento del prezzo
pattuito, prevista dall’articolo ____ del contratto ___
/ delle condizioni generali di vendita, a favore 62di
_______ (Fornitore)”.
Convenzione di Vienna
Articolo 39 - Denuncia dei difetti di conformità
1. Il compratore perde il diritto di far valere un difetto di
conformità della merce se non lo denuncia al venditore,
precisandone la natura, entro un termine ragionevole a
partire dal momento in cui l'ha scoperto o avrebbe dovuto
scoprirlo.
2. In ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere il
difetto di conformità se non lo denuncia al venditore al più
tardi entro due anni dalla data in cui la merce gli fu
effettivamente consegnata, a meno che tale scadenza non sia
incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.
Tale disciplina, anche per la sua genericità, risulta poco
vantaggiosa per il venditore.
63
Condizioni risolutive del contratto
Possono operare immediatamente, per il solo
avverarsi dell'ipotesi prevista, o riferirsi ad
inadempimenti contrattuali che richiedono
una notifica formale.
Quest'ultima è la clausola risolutiva espressa
nella quale le parti contraenti convengono, al
momento della predisposizione della disciplina
contrattuale, che al ricorrere di determinati
inadempimenti l’altra parte potrà dichiarare la
risoluzione del contratto.
64
Il contratto di vendita
65
Struttura e contenuti del contratto
• Individuazione delle parti
• Premesse
• Allegati (elenco e rinvio)
• Definizione
• Oggetto del contratto
• Obbligazioni delle parti
• Modalità di pagamento. Riserva di proprietà
• Garanzie
• Responsabilità e limitazioni. Caso fortuito e forza maggiore
• Risoluzione anticipata
• Clausole trasversali
• Legge applicabile e foro competente / Clausola arbitrale
• (Specifica approvazione ex articolo 1341 Codice Civile)
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Elementi “essenziali”
Aspetti della vendita da considerare nella redazione
del contratto:
i) tempo e modo della consegna della merce e dei
relativi documenti;
ii) passaggio della proprietà (riserva);
iii) passaggio dei rischi;
iv) pagamento del prezzo (forma, modo, garanzia);
v) garanzia del venditore;
vi) clausola risolutiva espressa.
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Rischi da valutare
• Sospensione o revoca della commessa
• Mancato ritiro della merce
• Escussione arbitraria delle garanzie
• Dispersione proprietà intellettuale
• Variazione dei costi di produzione
• Rischio valuta
• Rischio commerciale
• Rischio paese
68
Modalità di pagamento
Domande da porsi per individuare la modalità
di pagamento più opportuna in base alle
esigenze specifiche ed ai rapporti con la
controparte.
- Contratto di durata o a singola prestazione;
- Fiducia nella controparte;
- Paese di destinazione;
- Combinazione dei pagamenti con le garanzie;
- Valuta;
- Costi / suddivisione dei costi;
- Documenti disponibili.
69
Suggerimenti operativi: il testo
Per cautelarsi nei confronti del beneficiario
della garanzia, il testo della stessa dovrebbe
prevedere con estrema precisione:
i) le eventuali dichiarazioni che il beneficiario
deve rilasciare
ii) gli eventuali documenti da produrre a
supporto della richiesta di pagamento
iii) le pubblicazioni di riferimento della CCI e
la legge applicabile
70
Incoterms
Gli Inconterms sono regole elaborate dalla Camera
di Commercio Internazionale per l’interpretazione
dei termini commerciali maggiormente utilizzati
nei contratti di compravendita internazionale.
L’ultima versione della raccolta è in vigore dal 1°
gennaio 2000. Ad ognuno dei 13 termini corrisponde
una particolare disciplina delle condizioni di consegna
delle merci.
Perseguono lo scopo di eliminare possibili incertezze
dovute alle differenti interpretazioni, esistenti nei
singoli paesi, dei termini commerciali di consegna
delle merci nelle vendite internazionali, evitando così
fraintendimenti e controversie.
71
Incoterms
Gli Incoterms spiegano a chi, tra compratore e
venditore, competono le spese e i rischi relativi al
trasferimento della merce, ma non dicono quando
avviene il passaggio di proprietà e nemmeno in quali
casi sia lecito per il compratore bloccare il
pagamento.
L’applicabilità degli Inconterms ad un rapporto
contrattuale presuppone che l’Incoterm prescelto sia
esplicitamente richiamato nel contratto, nel quale
deve anche essere indicata l’edizione che contiene
l’Incoterm che si intende applicare (ad esempio EXW,
Incoterms 2010).
72
Convenzione di Vienna
Disciplina l’obbligo di consegna prevedendo tre
ipotesi:
i) se la merce deve essere oggetto di trasporto, la
consegna si perfeziona con l’affidamento al
vettore;
ii) se la consegna riguarda cose determinate o cose
localizzate in un luogo particolare noto al
compratore, la consegna si effettua ponendo le
cose a disposizione del compratore in quel
luogo;
iii) in tutte le altre ipotesi, la consegna si attua
ponendo la merce a disposizione del compratore
presso il domicilio del venditore.
73
Garanzie
In questo tipo di clausole contrattuali rientrano:
Disposizioni che regolano la prestazione di
servizi accessori / strumentali quali
installazione, montaggio, formazione del
personale, supervisione nel corso della fase di
avviamento;
Disposizioni che regolano lo svolgimento del
collaudo o comunque delle prove di
performance e/o il raggiungimento di standard
della fornitura;
74
Garanzie
Garanzia del rispetto di standard tecnici
(contrattuali e normativi) con riferimento ai beni
oggetto della fornitura, ma non dei beni e degli
eventuali impianti che ospiteranno la fornitura
(specie nel caso di macchine industriali);
Procedure per la contestazione di eventuali vizi
e difetti palesi (patent) e occulti (latent) e
garanzie del venditore;
Servizi prestati dal venditore (assistenza,
fornitura ricambi, ecc.) nel corso del periodo di
garanzia;
75
Il contratto
di concessione di vendita
76
Concessione di vendita e distribuzione
Il contratto di concessione di vendita, pur essendo tra
quelli di maggiore diffusione commerciale in ambito
nazionale ed internazionale, salvo rarissimi casi (es.
Belgio) non è regolato da una disciplina positiva,
cioè né da una legge statale né da Convenzioni
internazionali in vigore.
La funzione di indirizzo e regolamentazione delle
pretese delle parti è pertanto svolta necessariamente
dai
precedenti
giurisprudenziali
disponibili
nell’ordinamento del paese la cui legge è applicabile
al contratto e del paese dove il distributore svolge la
propria attività.
77
Caratteristiche della distribuzione
Il
concessionario
acquista
i
prodotti
dell’esportatore per rivenderli in nome e per conto
proprio alla propria clientela di imprenditoriprofessionisti e/o consumatori, assumendo in
proprio i rischi dell’attività.
Al concessionario viene affidata una zona di
competenza in esclusiva o non in esclusiva, anche
se la prima ipotesi è la più frequente.
La collaborazione che si instaura tra concedente
e concessionario è duratura, essendo stabilita per un
tempo determinato, normalmente per periodi superiori
all’anno, oppure a tempo indeterminato.
78
Caratteristiche della distribuzione
Il concessionario assume contrattualmente
una serie più o meno ampia di obbligazioni che
hanno come beneficiario diretto lo stesso
concedente oppure i propri clienti.
Normalmente il concessionario è contrattualmente
vincolato a mantenere una struttura efficiente ed
una organizzazione di vendita qualificata e
competente. Può essere vincolato ad acquistare
un quantitativo minimo di prodotti dal
concedente nell’arco temporale previsto.
79
Obbligazioni ulteriori del distributore
Vi sono poi altre penetranti obbligazioni a
carico del concessionario, dal patto di non
concorrenza agli obblighi di acquisto di
pezzi di ricambio, alla fissazione
preventiva dei prezzi di vendita dei
prodotti oggetto di concessione, che
pongono gravi problemi di legittimità in
ambito comunitario (ma non solo) con la
disciplina antitrust del paese ove esercita la
propria attività il concessionario.
80
Clausole contrattuali inammissibili
Ai sensi dell’articolo 81 § 1 del Trattato CE, salve le esenzioni
previste dal Regolamento 2790/1990, sono vietate le intese
contenenti pattuizioni restrittive della concorrenza quali, ad
esempio:
- la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il
proprio prezzo di vendita;
- la restrizione relativa al territorio in cui o ai clienti ai quali,
l'acquirente può vendere i beni o i servizi oggetto del
contratto;
- un obbligo di non concorrenza (diretto o indiretto che
imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza
l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere
determinati beni o servizi) la cui durata sia indeterminata o
superiore a cinque anni.
81
Marchi, nomi e segni distintivi
La tutela di marchi, nomi e segni distintivi del
concedente (e del preponente nel contratto di
agenzia) è di fondamentale importanza, specie
quando detti marchi, nomi e segni distintivi
sono ben
conosciuti e costituiscono un
richiamo per la clientela.
Il mancato rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale del concedente/preponente può
essere contrattualmente previsto come giusta
causa di risoluzione anticipata del rapporto.
82
Il Contratto di Agenzia
83
Definizione – articolo 1742 Cod. Civ.
Con il contratto di agenzia una parte assume
stabilmente l'incarico di promuovere, per conto
dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto.
Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra
un documento dalla stessa sottoscritto che
riproduca il contenuto del contratto e delle
clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
84
Disciplina codicistica
Articoli 1742-1752 codice civile
Il contratto di agenzia consente al produttore di spedire
la merce o la fornitura direttamente al cliente finale,
sulla base di un ordine d’acquisto raccolto e trasmesso
dall’agente in loco. Quest’ultimo, grazie anche alla sua
conoscenza del mercato locale e della prassi
commerciale nel territorio, ha il mandato di
promuovere e di sviluppare le vendite dei prodotti
dell'azienda esportatrice nella zona assegnatagli,
procurando al tempo stesso nuovi clienti al preponente
ed aumentando il giro d’affari con i clienti già
esistenti nel territorio affidatogli. L’agente svolgerà il
proprio mandato come soggetto indipendente dal
preponente, senza alcun vincolo di subordinazione.
85
Figure affini: il mediatore
A differenza dell'agente, che svolge la propria attività
per conto di una parte, il mediatore è soggetto
imparziale la cui collaborazione si svolge in occasione
di singoli affari, senza carattere di stabilità. Il mediatore
non ha alcun vincolo giuridico a porre in essere una
particolare attività, mentre è obbligato chi gli
conferisce l'incarico. L'oggetto dell'attività del
mediatore, la conclusione di un “affare”, è assai più
esteso della nozione di contratto per la conclusione del
quale agisce l'agente, poiché comprende qualsiasi
operazione di contenuto economico che abbia utilità di
carattere patrimoniale.
86
Il procacciatore di affari
Il procacciatore di affari è un collaboratore del
preponente o dell'agente che occasionalmente raccoglie
e trasmette proposte di contratto o ordini.
La sua attività manca della stabilità che caratterizza
quella dell'agente.
Tuttavia, le notevoli affinità fra le due figure legittimano
l'applicazione analogica al procacciatore delle norme
relative al contratto di agenzia in quanto compatibili
e non esclusive; in particolare, sono applicabili le
disposizioni sul compenso a provvigione. Non sono
invece applicabili le disposizioni connesse al carattere
stabile del rapporto di agenzia quali quelle in materia di
preavviso, indennità di fine rapporto e provvigione per
gli affari conclusi direttamente dal preponente.
87
Forma del contratto di agenzia
Art. 1742 c.c. “Il contratto deve essere provato
per iscritto. Ciascuna parte ha il diritto di
ottenere dall’altra una copia del contratto dalla
stessa sottoscritto”.
La forma scritta non è richiesta ai fini
dell’esistenza e della validità del contratto, essa
è però necessaria ai fini della prova dello stesso
– ad probationem.
88
Prova del contratto di agenzia
In mancanza di accordo scritto, la parte che vi abbia interesse
potrà sempre provare l’esistenza ed il contenuto del contratto di
agenzia, nonché il contenuto di specifici accordi intercorsi
successivamente alla sua stipulazione.
La prova potrà essere data per iscritto con qualsiasi
documento diverso dal contratto stesso, anche se successivo
all’inizio del rapporto o ai fatti cui il documento si riferisce.
La giurisprudenza in materia ammette anche la prova tramite
giuramento e confessione (sono invece pacificamente escluse la
prova testimoniale - salvo che per dimostrare la perdita
incolpevole del documento - ed il ricorso a presunzioni).
Anche a fini fiscali, si consiglia sempre la redazione scritta
del contratto e delle successive modifiche.
89
Oggetto, prodotti contrattuali e territorio
Modifica dell'estensione del territorio con preavviso scritto di
almeno 30 giorni.
(Articolo 2 AEC) Le variazioni di zona (territorio, clientela,
prodotti) e della misura delle provvigioni, esclusi i casi di lieve
entità (intendendosi per lieve entità le riduzioni, che incidano
fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di
competenza dell’agente o rappresentante nell’anno civile
precedente la variazione), possono essere realizzate previa
comunicazione scritta all’agente o al rappresentante da darsi
almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli
agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria
attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto
tra le parti per una diversa decorrenza.
90
Compiti dell’agente
promozione della vendita dei prodotti
 prospezione della clientela
 autonomia ed indipendenza dell'agente che si fa
carico di spese ed oneri inerenti la sua attività
 raccolta ordini e trasmissione al preponente
91
Esclusiva
Articolo 1743 Codice Civile: il preponente non può
valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa
zona e per lo stesso ramo, né l'agente può assumere
l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso
ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra
loro.
Normalmente, come avviene nel contratto di agenzia,
la clausola di esclusiva è associata all'assegnazione di
un territorio.
92
Solvibilità dei clienti – Garanzia - Incassi
La Legge 526/1999 ha riformato l'articolo 1746
Codice Civile introducendo l'espresso divieto di
pattuire il cosiddetto star del credere col quale si
poneva a carico dell'agente la garanzia della solvibilità
e dell'adempimento dei clienti.
Ai sensi del nuovo Articolo 1746 Codice Civile è
invece possibile concordare la concessione di una
apposita garanzia da parte dell'agente, ma solo
eccezionalmente, con riferimento a singoli affari, di
particolare natura ed importo, individualmente
determinati. L'agente avrà diritto ad uno specifico
corrispettivo e non sarà in ogni caso obbligato oltre
l'ammontare della provvigione che avrebbe ricevuto
per quello specifico affare.
93
Durata del rapporto
Il contratto di agenzia può essere concluso:
i)
ii)
a tempo determinato, con eventuale previsione di rinnovo
sempre a tempo determinato. In mancanza, il contratto a tempo
determinato è suscettibile di trasformarsi in contratto a tempo
indeterminato.
a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere dando
all'altra un preavviso non inferiore a quello previsto nell'articolo
1750 Codice Civile, ovvero:
1 mese per il primo anno di durata;
2 mesi per il secondo anno iniziato;
3 mesi per il terzo anno iniziato;
4 mesi per il quarto anno;
5 mesi per il quinto anno;
6 mesi per il sesto anno e per quelli successivi.
Può essere convenuto un periodo di prova.
94
Risoluzione anticipata
L'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo 1751
Codice Civile non è dovuta quando il preponente
risolve il contratto per un inadempimento imputabile
all'agente, di gravità tale da non consentire la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
La relativa clausola contrattuale dovrà indicare
specificamente gli eventi il cui verificarsi e le
obbligazioni contrattuali il cui inadempimento
costituisce, per accordo tra le parti, giusta causa di
risoluzione immediata del rapporto, senza obbligo di
corrispondere alcuna indennità.
95
Indennità di fine rapporto
La Direttiva 86/653/CE sugli agenti di commercio
realizza una seppur limitata armonizzazione delle
legislazioni in materia degli Stati membri della
Comunità.
L'articolo 17.2 della Direttiva prevede che alla
cessazione del rapporto l'agente commerciale abbia
diritto ad un'indennità.
96
Scelta fra due modelli
Senza indicare alcun criterio di calcolo specifico, la Direttiva
lascia agli Stati membri la scelta fra le due alternative:
i) un'indennità di clientela limitata ad un massimo di un anno
di provvigioni, basata sul presupposto di un apporto di
clientela al preponente (modello tedesco);
ii) una riparazione del pregiudizio, senza limite massimo,
basata sul presupposto che l'agente, in seguito ad una legittima
cessazione del contratto, perda guadagni che avrebbe potuto
realizzare in caso di prosecuzione del rapporto o non riesca ad
ammortizzare le spese sostenute per il contratto (modello
francese).
97
Articolo 1751 codice civile
Il legislatore italiano ha sostanzialmente optato per il modello
tedesco e ha subordinato il diritto dell'agente all'indennità di
fine rapporto al ricorrere di due condizioni:
i)
l'aver procurato nuovi clienti/incrementato gli affari del
preponente in modo che questo continui ad avvantaggiarsene
anche dopo la risoluzione; e
ii)
che il pagamento dell'indennità sia equo, tenuto conto di
tutte le circostante del caso (perdita delle provvigioni).
Il Codice Civile non detta però i criteri di calcolo e di
determinazione dell'indennità di fine rapporto, individuati
invece dalla contrattazione collettiva, attualmente contenuta
negli Accordi Economici Collettivi del 2002.
98
AEC e cessazione del rapporto
Gli AEC italiani prevedono due voci di emolumenti connessi
alla cessazione del rapporto di agenzia:
1)
l’indennità di risoluzione del rapporto, sempre dovuta
salvo le ipotesi di ritenzione indebita di somme dovute al
preponente, di concorrenza sleale o di violazione dell'esclusiva;
2)
l’indennità suppletiva di clientela, comprensiva di:
-una componente sempre dovuta calcolata sull'ammontare
globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte
all'agente; e di
-una componente meritocratica dovuta a condizione che, alla
cessazione del contratto, l’agente abbia apportato nuovi clienti
al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i
clienti esistenti, in modo da procurare al preponente
sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti
anche dopo la cessazione del contratto.
99
AEC e contratto internazionale
La valutazione circa la convenienza o meno del richiamo degli
AEC con riguardo all’indennità di fine rapporto, deve tener conto
del fatto che il risultato di tale applicazione porta al calcolo di un
importo che, nella maggioranza dei casi, risulta inferiore
all’importo massimo previsto dall’articolo 1751 Codice Civile
(che fissa soltanto come limite massimo quello di un’annualità
di provvigioni, da calcolare sulla media degli ultimi 5 anni o
del minore periodo di effettiva durata del contratto).
Si badi però che non sempre sarà possibile applicare la legge
italiana ad un rapporto di agenzia con agenti stranieri; alcuni
paesi prevedono infatti l’inderogabilità della legislazione locale,
che di solito si accompagna all’inderogabilità del foro (ad
esempio i paesi arabi, ma anche, in Europa, il Belgio).
100
Discipline nazionali
FRANCIA - La legge francese prevede il diritto
dell’agente ad una indennità compensativa del
pregiudizio subito. Per giurisprudenza consolidata tale
indennità è calcolata forfetariamente in un importo
pari agli ultimi due anni di provvigione lordi,
calcolati sulla base della media degli ultimi tre anni
di rapporto. Qualora il rapporto abbia durata
superiore ai 10 anni, l’indennità sarà pari a tre anni di
provvigione.
101
Discipline nazionali
REGNO UNITO - le Commercial Agents Regulations
prevedono che, alla cessazione del rapporto, l’agente
possa far valere il proprio diritto ad una compensation
oppure ad una indemnity. Mentre l’indemnity è dovuta
in considerazione dell’attività prestata dall’agente
nel corso del rapporto fino ad un massimo di
un’annualità di provvigioni calcolata in base alla media
del periodo, la compensation è dovuta a titolo di
risarcimento dei danni e non sono previste modalità di
calcolo né un importo massimo. In mancanza di scelta
contrattuale l’agente avrà diritto alla compensation.
102
Patto di non concorrenza post contrattuale
L'Articolo 1751 bis Codice Civile prevede che l’eventuale
conclusione di un patto di non concorrenza post
contrattuale:
i) sia stipulata per iscritto;
ii) riguardi il territorio, i clienti ed i prodotti che erano oggetto
del rapporto di agenzia;
iii) abbia durata non superiore a due anni dalla cessazione del
rapporto di agenzia;
iv) comporti la corresponsione di una indennità all'agente.
103
Legge applicabile, Foro competente
Norme di necessaria applicazione.
L’ordinamento del Belgio prevede l’inderogabilità
della legge belga sull’agenzia e la competenza
esclusiva dei tribunali belgi. L’applicazione
necessaria della legge nazionale è normalmente
prevista anche dalle legislazioni dei Paesi del
medio-oriente e della fascia dell’Africa
mediterranea che impongono fra l’altro che
l’agente sia cittadino dello stato interessato e,
normalmente, iscritto in un apposito registro.
104
Disposizioni finali
Oltre all'indicazione che gli allegati formano parte
integrante del contratto, possono contenere tutte le
clausole che non hanno trovato collocazione nei
precedenti articoli. Ad esempio:
 validità ed efficacia delle pattuizioni residue
 esclusione della decadenza da diritti/facoltà
 sostituzione di ogni precedente pattuizione in
materia
 divieto di cessione del contratto
 clausola sulla privacy.
105
© Studio Legale LGA
Grazie e arrivederci
Avv. Andrea Gattamorta
www.lgalegal.com
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