quesito - Scuola di Educazione Civile

I referendum abrogativi
sulla legge 40/04
“Norme in materia di PMA”
a cura di Gianmaria Leotta
I commenti ai singoli quesiti sono tratti in parte dal sito del
Comitato Scienza & Vita - www.comitatoscienzaevita.it
PRECISAZIONI PRELIMINARI:


Art. 75 Cost., comma 1 e 4
1. È indetto Forma
referendum
popolare per
di democrazia
deliberare l'abrogazione,
totale o
diretta
parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o
cinque
Consigli regionali.
Subordinata
alla
4.partecipazione
La proposta soggetta
a referendum
della
è approvata
se dei
ha partecipato alla
maggioranza
votazione
la maggioranza degli aventi
cittadini
diritto,
e
se
è
raggiunta
la
maggioranza dei voti validamente
espressi.
PRECISAZIONI PRELIMINARI:



Forma di
Referendum abrogativo:
“legislazione
strumento con cui il corpo elettorale
negativa”
può
incidere
direttamente
sull’ordinamento giuridico dello Stato
attraverso l’abrogazione di leggi o di
singole parti di esse
La volontà dei promotori
la richiesta è avanzata da una
deve trovare conferma
minoranza di cittadini
nei cittadini
necessità
del
quorum:
se
non
partecipa alla votazione il 50% + 1
degli aventi diritto, il referendum non
ha esito
I QUESITI DEI REFERENDUM:
I TITOLI UTILIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE
LUCA COSCIONI, presenti al link
http://www.lucacoscioni.it/?q=node/2108
(visitato il 23 maggio 2005)
1.
"PER
CONSENTIRE
NUOVE
CURE
PER
MALATTIE
COME
L’ALZHEIMER,
IL
PARKINSON, LE SCLEROSI, IL DIABETE, LE
CARDIOPATIE, I TUMORI"
2.
"PER LA
DONNA"
3.
"PER L’AUTODETERMINAZIONE E LA TUTELA
DELLA SALUTE DELLA DONNA"
4.
"PER LA FECONDAZIONE ETEROLOGA"
TUTELA
DELLA
SALUTE
DELLA
I QUESITI DEI REFERENDUM:
I TITOLI UFFICIALI
Ministero dell’Interno
Comunicato Stampa - 2 maggio 2005
1.
"LIMITE
ALLA
RICERCA
CLINICA
SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI"
E
2.
"NORME SUI LIMITI ALL’ACCESSO"
3.
"NORME SULLE FINALITÀ, SUI DIRITTI DEI
SOGGETTI
COINVOLTI
E
SUI
LIMITI
ALL’ACCESSO"
4.
“DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA"
CONSENTIRE NUOVE CURE
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia
di
procreazione
medicalmente
assistita",
limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole:
"discendente da un’unica cellula di partenza,
eventualmente";

Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole:
"ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e
qualora non siano disponibili metodologie
alternative";
CONSENTIRE NUOVE CURE
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti
parti:

Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente
alle
parole:
"di
clonazione
mediante
trasferimento di nucleo o";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole:
"la crioconservazione e"?"
CONSENTIRE NUOVE CURE
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 12, comma 7
(Divieti generali e sanzioni).
Chiunque realizza un processo volto ad ottenere
un essere umano discendente da un'unica
cellula di partenza, eventualmente identico,
quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un
altro essere umano in vita o morto, è punito con
la reclusione da dieci a venti anni e con la multa
da 600.000 a un milione di euro. Il medico è
punito, altresí, con l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
Le parti sottolineate in rosso sono quelle che
vogliono essere abrogate dai referendum
CONSENTIRE NUOVE CURE
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 13, comma 2
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
La ricerca clinica e sperimentale su ciascun
embrione umano è consentita a condizione che
si
perseguano
finalità
esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo
dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
CONSENTIRE NUOVE CURE
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 13, comma 3, lettera c
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
Sono comunque vietati:
a) omissis
b) omissis
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce
dell'embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca
CONSENTIRE NUOVE CURE
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 14, comma 1
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli
embrioni ).
È vietata la crioconservazione e la soppressione
di embrioni, fermo restando quanto previsto
dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
CONSENTIRE NUOVE CURE?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?

Rendere lecita l’utilizzazione di embrioni,
cioè l’utilizzazione di esseri umani nelle
prime fasi del loro sviluppo come materiale
biologico da laboratorio, su cui condurre
studi, ricerche ed esperimenti;

Rendere lecita la clonazione;

Rendere lecita la crioconservazione degli
embrioni,
pratica
che
insieme
allo
scongelamento ne provoca la morte in
moltissimi casi;
CONSENTIRE NUOVE CURE?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?

Permettere
che
la
ricerca
clinica
e
sperimentale
sugli
embrioni
NON
sia
finalizzata alla tutela della salute e allo
sviluppo degli embrioni stessi
I VERI QUESITI
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI
REFERENDARI?
• Volete voi che le risorse intellettuali ed
economiche finalizzate a favorire lo sviluppo di
tecniche che già con successo guariscono gravi
malattie siano distolte per ricerche contrarie al
rispetto della dignità della persona umana e che
comunque per ottenere un eventuale risultato
esigono l'attesa di molti anni?
• Volete voi che gli esseri umani nella loro fase
di sviluppo embrionale possano essere usati
come cavie su cui condurre esperimenti?
I VERI QUESITI
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI
REFERENDARI?
• Volete voi che un essere umano possa essere
ucciso per trovare dei farmaci che potrebbero
guarire un altro essere umano?
• Volete voi aprire la strada alla clonazione?
• Volete voi che molti embrioni possano essere
congelati e scongelati, pratica che ne causa la
morte in moltissimi casi?
LA POSTA IN GIOCO
CONSENTIRE NUOVE
CURE
significa in realtà...
RENDERE LECITA LA
SPERIMENTAZIONE
SULL’UOMO
TUTELA SALUTE DONNA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti:


Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole:
"Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause
di sterilità o infertilità.";
TUTELA SALUTE DONNA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti
parti:

Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita è
consentito solo quando sia accertata
l’impossibilità di rimuovere altrimenti le
cause impeditive della procreazione ed è
comunque circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata da atto
medico.";
TUTELA SALUTE DONNA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti
parti:


Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente
alle parole: "gradualità, al fine di evitare il
ricorso ad interventi aventi un grado di
invasività tecnico e psicologico più gravoso
per i destinatari, ispirandosi al principio
della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole:
"Fermo
restando
quanto
stabilito
dall’articolo 4, comma 1,";
TUTELA SALUTE DONNA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti
parti:


Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole:
"fino al momento della fecondazione
dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente
alle parole: ", di cui al comma 2 del presente
articolo";
TUTELA SALUTE DONNA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti
parti:


Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole:
"ad un unico e contemporaneo impianto,
comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole:
"per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della
donna non prevedibile al momento della
fecondazione", nonché alle parole: "fino alla
data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile?"."
TUTELA SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 1, comma 1
(Finalità).
Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione
medicalmente
assistita,
alle
condizioni e secondo le modalità previste dalla
presente legge, che assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il concepito.
TUTELA SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 1, comma 2
(Finalità).
Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri
metodi terapeutici efficaci per rimuovere le
cause di sterilità o infertilità.
TUTELA SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 4, comma 1
(Accesso alle tecniche).
Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo
quando
sia
accertata
l'impossibilità
di
rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi
di
sterilità
o
di
infertilità
inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e
certificata da atto medico.
TUTELA SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 4, comma 2, lettera a)
(Accesso alle tecniche).
2. Le tecniche di procreazione medicalmente
assistita sono applicate in base ai seguenti
princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico
e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi
dell'articolo 6.
TUTELA SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 5, comma 1
(Requisiti soggettivi).
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 1, possono accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita coppie di
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o
conviventi, in età potenzialmente fertile,
entrambi viventi.
TUTELA SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 6, comma 3
(Consenso informato).
La volontà di entrambi i soggetti di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è espressa per iscritto congiuntamente
al medico responsabile della struttura [...] Tra
la manifestazione della volontà e l'applicazione
della tecnica deve intercorrere un termine non
inferiore a sette giorni. La volontà può essere
revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal
presente comma fino al momento della
fecondazione dell'ovulo.
TUTELA SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 13, comma 3, lettera b)
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
Sono, comunque, vietati:
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli
embrioni e dei gameti ovvero interventi che,
attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o
comunque tramite procedimenti artificiali, siano
diretti
ad
alterare
il
patrimonio
genetico
dell'embrione
o
del
gamete
ovvero
a
predeterminarne
caratteristiche
genetiche,
ad
eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche
e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente
articolo;
TUTELA SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 14, comma 2
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli
embrioni).
Le tecniche di produzione degli embrioni,
tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica
e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3,
non devono creare un numero di embrioni
superiore a quello strettamente necessario ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre.
TUTELA SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 14, comma 3
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli
embrioni).
Qualora
il
trasferimento
nell'utero
degli
embrioni non risulti possibile per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa
allo stato di salute della donna non prevedibile
al momento della fecondazione è consentita la
crioconservazione degli embrioni stessi fino alla
data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile.
TUTELA SALUTE DONNA?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?

Rendere possibile il ricorso alle tecniche di
fecondazione artificiale anche qualora la
coppia non sia affetta da sterilità e, ove
questa sia la causa della richiesta, anche
senza aver tentato prima la cura in altri
modi;

Permettere che la donna possa essere
sottoposta a trattamenti sanitari senza che
venga rispettato il principio della gradualità,
che fa parte della buona pratica clinica;
TUTELA SALUTE DONNA?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?

Permettere
che
la
donna
possa
legittimamente
rifiutarsi
–
per
un
qualsivoglia motivo - di accogliere il figlio
lungamente desiderato, dicendo di no al
trasferimento in utero degli embrioni nei due
o tre giorni successivi alla loro formazione e
destinandoli così alla crionconservazione;

Permettere la diagnosi pre-impianto e la
selezione degli embrioni;
TUTELA SALUTE DONNA?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?

Permettere che si possa produrre un numero
indefinito di embrioni, destinandoli così ad
essere crioconservati od utilizzati per la
ricerca;

Permettere che gli embrioni possano essere
sottoposti ad interventi che non siano
finalizzati alla tutela della loro salute e al
loro sviluppo
I VERI QUESITI
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI
REFERENDARI?
• Volete voi che si possa ricorrere alla Pma
anche se non c'è sterilità in coloro che vi
ricorrono o se non sono stati tentati altri
metodi per curarla?
• Volete voi che si possa decidere di guarire le
malattie sopprimendo i "malati"?
• Volete
voi permettere che si possano
distruggere degli embrioni sani per scoprire
un embrione malato e poi eliminarlo?
I VERI QUESITI
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI
REFERENDARI?
• Volete voi che per far nascere un bambino si
possano volutamente sottoporre a grave
pericolo altri figli concepiti in provetta?
• Volete voi che sia considerata una scelta
giusta il rifiuto della donna di accogliere suo
figlio dopo che è stato lungamente cercato e
formalmente
richiesto
esercitando
una
completa ed informata autodeterminazione?
LA POSTA IN GIOCO
TUTELARE LA SALUTE
DELLA DONNA
significa in realtà...
NON RICONOSCERE
NESSUNA DIGNITA’
AL CONCEPITO
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole:
"Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalità previste
dalla presente legge, che assicura i diritti di
tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito";
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti
parti:

Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause
di sterilità o infertilità.";
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti
parti:

Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita è
consentito solo quando sia accertata
l’impossibilità di rimuovere altrimenti le
cause impeditive della procreazione ed è
comunque circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata da atto
medico.";
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti
parti:


Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente
alle parole: "gradualità, al fine di evitare il
ricorso ad interventi aventi un grado di
invasività tecnico e psicologico più gravoso
per i destinatari, ispirandosi al principio
della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole:
"Fermo
restando
quanto
stabilito
dall’articolo 4, comma 1,";
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti
parti:


Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole:
"fino al momento della fecondazione
dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente
alle parole: “e terapeutiche, di cui al comma
2 del presente articolo";
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti
parti:


Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole:
"ad un unico e contemporaneo impianto,
comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole:
"per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della
donna non prevedibile al momento della
fecondazione", nonché alle parole: "fino alla
data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile?"."
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 1, comma 1
(Finalità).
Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione
medicalmente
assistita,
alle
condizioni e secondo le modalità previste dalla
presente legge, che assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il concepito.
La parte in rosso è quella che vuole essere
abrogata sia dal secondo che dal terzo quesito,
quella azzurra solo dal terzo!
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 1, comma 2
(Finalità).
Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri
metodi terapeutici efficaci per rimuovere le
cause di sterilità o infertilità.
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 4, comma 1
(Accesso alle tecniche).
Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo
quando
sia
accertata
l'impossibilità
di
rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi
di
sterilità
o
di
infertilità
inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e
certificata da atto medico.
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 4, comma 2, lettera a)
(Accesso alle tecniche).
2. Le tecniche di procreazione medicalmente
assistita sono applicate in base ai seguenti
princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico
e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi
dell'articolo 6.
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 5, comma 1
(Requisiti soggettivi).
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 1, possono accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita coppie di
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o
conviventi, in età potenzialmente fertile,
entrambi viventi.
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 6, comma 3
(Consenso informato).
La volontà di entrambi i soggetti di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è espressa per iscritto congiuntamente
al medico responsabile della struttura [...] Tra
la manifestazione della volontà e l'applicazione
della tecnica deve intercorrere un termine non
inferiore a sette giorni. La volontà può essere
revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal
presente comma fino al momento della
fecondazione dell'ovulo.
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 13, comma 3, lettera b)
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
Sono, comunque, vietati:
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli
embrioni e dei gameti ovvero interventi che,
attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o
comunque tramite procedimenti artificiali, siano
diretti
ad
alterare
il
patrimonio
genetico
dell'embrione
o
del
gamete
ovvero
a
predeterminarne
caratteristiche
genetiche,
ad
eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche
e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente
articolo;
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 14, comma 2
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli
embrioni).
Le tecniche di produzione degli embrioni,
tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica
e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3,
non devono creare un numero di embrioni
superiore a quello strettamente necessario ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre.
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 14, comma 3
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli
embrioni).
Qualora
il
trasferimento
nell'utero
degli
embrioni non risulti possibile per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa
allo stato di salute della donna non prevedibile
al momento della fecondazione è consentita la
crioconservazione degli embrioni stessi fino alla
data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile.
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA?
ALCUNE OSSERVAZIONI

Il titolo è fazioso e volutamente ambiguo dal
momento che "l'autodeterminazione" non
equivale alla totale volubilità. La coppia (non
solo la donna!) si è già autodeterminata al
momento della generazione dell'embrione.

La legge non costringe la donna a ricevere
l'embrione -il cui trasferimento in utero è
infatti non coercibile- ma si limita a dire che
non è cosa giusta rifiutarlo.

Il delirio di chi non vuol vedere un essere
umano nel concepito è tale da non tutelare
nemmeno i diritti dei già nati.
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?

Rendere possibile il ricorso alle tecniche di
alla fecondazione artificiale anche qualora la
coppia non sia affetta da sterilità e, ove
questa sia la causa della richiesta, anche
senza aver tentato prima la cura in altri
modi;

Permettere che la donna possa essere
sottoposta a trattamenti sanitari senza che
venga rispettato il principio della gradualità,
che fa parte della buona pratica clinica;
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?

Permettere
che
la
donna
possa
legittimamente
rifiutarsi
–
per
un
qualsivoglia motivo - di accogliere il figlio
lungamente desiderato, dicendo di no al
trasferimento in utero degli embrioni nei due
o tre giorni successivi alla loro formazione e
destinandoli così alla crionconservazione

Permettere la diagnosi pre-impianto e la
selezione degli embrioni;
AUTODETERMINAZIONE E TUTELA
SALUTE DONNA?
COSA VOGLIONO VERAMENTE I PROMOTORI?

Permettere che si possa produrre un numero
indefinito di embrioni, destinandoli così ad
essere crioconservati od utilizzati per la
ricerca;

Permettere che gli embrioni possano essere
sottoposti ad interventi che non siano
finalizzati alla tutela della loro salute e al
loro sviluppo
I VERI QUESITI
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI
REFERENDARI?
• Volete voi che si possa ricorrere alla Pma
anche se non c'è sterilità in coloro che vi
ricorrono e non sono stati tentati altri metodi
per curarla?
• Volete voi che si possa decida di guarire le
malattie sopprimendo i "malati"?
• Volete
voi permettere che si possano
distruggere degli embrioni sani per scoprire
un embrione malato ed eliminarlo?
I VERI QUESITI
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI
REFERENDARI?
• Volete voi che per far nascere un bambino si
possano volutamente sottoporre a grave
pericolo altri figli concepiti in provetta?
• Volete voi che sia considerata una scelta
giusta il rifiuto della donna di accogliere suo
figlio dopo che è stato lungamente cercato e
formalmente
richiesto
esercitando
una
completa ed informata autodeterminazione?
• Volete voi che il concepito in provetta sia
considerato una cosa e non un essere umano,
come la scienza dimostra essere.
LA POSTA IN GIOCO
AUTODETERMINAZIONE E SALUTE
DELLA DONNA
significa in realtà...
CONSIDERARE IL
CONCEPITO MENO
DI UN COSA
FECONDAZIONE ETEROLOGA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti:


Articolo 4, comma 3: "E’ vietato il ricorso a
tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo";
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole:
"in violazione del divieto di cui all’articolo 4,
comma 3";
FECONDAZIONE ETEROLOGA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti
parti:


Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole:
"in violazione del divieto di cui all’articolo 4,
comma 3";
Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi
titolo utilizza ai fini procreativi gameti di
soggetti estranei alla coppia richiedente, in
violazione di quanto previsto dall’articolo 4,
comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a
600.000 euro.";
FECONDAZIONE ETEROLOGA
QUESITO
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, [...] limitatamente alle seguenti
parti:

Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola:
"1,"?"
FECONDAZIONE ETEROLOGA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 4, comma 3
(Accesso alle tecniche).
È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.
FECONDAZIONE ETEROLOGA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 9, comma 1
(Divieto del disconoscimento della paternità e
dell'anonimato della madre).
Qualora si ricorra a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo in
violazione del divieto di cui all'articolo 4,
comma 3, il coniuge o il convivente il cui
consenso è ricavabile da atti concludenti non
può esercitare l'azione di disconoscimento della
paternità nei casi previsti dall'articolo 235,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile,
né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello
stesso codice.
FECONDAZIONE ETEROLOGA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 9, comma 3
(Divieto del disconoscimento della paternità e
dell'anonimato della madre).
In caso di applicazione di tecniche di tipo
eterologo in violazione del divieto di cui
all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti
non acquisisce alcuna relazione giuridica
parentale con il nato e non può far valere nei
suoi confronti alcun diritto né essere titolare di
obblighi.
FECONDAZIONE ETEROLOGA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
ART. 12. , comma 1
(Divieti generali e sanzioni).
Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla
coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da
300.000 a 600.000 euro.
FECONDAZIONE ETEROLOGA
LE MODIFICHE PROPOSTE ALLA LEGGE
Art. 12, comma 8
(Divieti generali e sanzioni).
Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali
sono applicate le tecniche nei casi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5.
FECONDAZIONE ETEROLOGA
ALCUNE CONSIDERAZIONI

Se tale quesito venisse approvato verrebbe
legalizzato l'abbandono di un figlio da parte
di chi lo ha generato;

Verrebbe impedito il diritto del figlio di
conoscere
le
proprie
origini,
che
è
importante non solo per ragioni psicologiche,
ma anche per ragioni mediche;
FECONDAZIONE ETEROLOGA
ALCUNE CONSIDERAZIONI

L'adozione non può essere paragonata alla
fecondazione artificiale perché essa è
finalizzata a dare genitori a chi non ne ha,
non a dare un figlio a chi non ne ha e perché
è un rimedio ad una situazione negativa già
esistente - l'abbandono di cui un bambino è
vittima – non voluto né provocato;

Nella Pma eterologa si rende lecito e
sistematico l'abbandono del proprio figlio da
parte del\dei genitori per darlo ad altri
soggetti che a loro volta non ne sono il\i
genitore\i
I VERI QUESITI
QUALI SONO LE VERE DOMANDE DEI QUESITI
REFERENDARI?
• Volete voi che un figlio che nasce non possa
conoscere i suoi veri genitori?
• Volete voi rendere lecito il negare ad un uomo
– per legge – la possibilità di conoscere le
sue origini, la storia della sua famiglia, le
vicende cliniche dei suoi predecessori?
LA POSTA IN GIOCO
CONSENTIRE LA
FECONDAZIONE
ETEROLOGA
significa in realtà...
CREARE ORFANI
PER LEGGE
I PERCHÈ DEL NON VOTO:
 Sulla
vita non si vota!
 Raggiungimento del quorum
= vittoria dei SI’
 Non è lo Stato a chiamare al
voto (artt. 48 e 75 Cost.)
 Non è disimpegno ma una
scelta consapevole
quindi...
NE CONSEGUE LA
LICEITA’ PIENA
DEL NON VOTO
COME SCELTA
DELL’ELETTORE!!
ULTIME RIFLESSIONI:
Il comitato
promotore per i
referendum
aveva questo logo
…
SI’,
IL FIGLIO!
Manca qualcosa in questo simbolo?
Ora il comitato
promotore per
i sì ai referendum
ha quest’altro
logo
…
In commento l’editoriale di Giuliano Ferrara
© IL FOGLIO - 31 marzo 2005
"Il cuoricino nel logo è perfetto.
Illustra la voglia di tenerezza del
fronte del “sì” al referendum sulla
fabbricazione (con scarto) dei
bambini. Sono per la vita, e dicono
nascere. Sono per la medicina che
guarisce, e dicono guarire. Sono per
la libertà dell’uomo, e dicono
scegliere.
Però avrebbero dovuto più
esattamente scrivere: “Bimbi sani,
di prima scelta”.
E’ altrettanto breve, ma spiega
meglio la loro filosofia."
NASCERE?
E CON QUALI GARANZIE?
"[…] Il “sì” richiesto […] E’ un “sì” a
una metodica biogenetica, quella
della fecondazione artificiale, priva
di regole e tutele per il concepito,
per l’essere fecondato in vitro, che
diventa oggetto, l’elemento di una
serie numerica nelle nostre mani, da
noi prodotta secondo i nostri
desideri indotti dalla possibilità di
fabbricarci una nuova realtà
paraumana."
GUARIRE? FORSE!!
MA A QUALE PREZZO?
"[Il “sì” richiesto] E’ il sostegno
all’idea che gli scarti di fabbrica
debbano essere selezionati
eugeneticamente, la prima scelta di
ogni serie produttiva, e che da
quella lotteria debba uscire la
panacea per i mali da guarire negli
individui adulti: questo sarebbe il
loro guarire[…]"
SCEGLIERE?
MEGLIO DIRE SELEZIONARE!!
"Quanto alla scelta, allo “scegliere”,
sarebbe meglio dire “selezionare”.
Sarebbe più sincero spiegare agli adepti
del “sì” che l’uomo non è creatura […]
ma creatore, e che nel suo conflitto con la
natura non trova limiti la sua fantasia
modernista. Se dunque può reinventarsi,
tecnicamente, lo fa. […] E’ da tempo che
aspettiamo dai nostri avversari, al posto
dei discorsi di convenienza, un discorso
difficile ma autentico di verità. Ci hanno
dato invece un logo, e un piccolo
cuoricino rosso."
E’ PER QUESTO
CHE NOI
PREFERIAMO
QUESTA IMMAGINE
...
GRAZIE
E
BUONA
ASTENSIONE!!!