L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 1 1. Dalle Comunità europee all’Unione europea 2. Organizzazione e istituzioni dell’Unione europea 3. Il funzionamento dell’Unione europea 4. Ordinamento dell’Unione e ordinamento italiano 5. Peculiarità dell’ordinamento dell’Unione 6. Dalla Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 2 LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA: I TRATTATI • Trattato di Parigi (1951): Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) • Trattato di Roma (1957): Comunità economica europea (CEE), Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) • Trattato di fusione (1965): Consiglio unico, Commissione unica, bilancio unico delle Comunità europee • Atto unico europeo (1986): cooperazione politica europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee • Trattato di Maastricht (1992): Unione europea (UE), Comunità europea (CE), Unione economica e monetaria • Trattato di Amsterdam (1997): modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee • Trattato di Nizza (2001): modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 3 DALLE COMUNITÀ ALL’UNIONE: GLI STATI MEMBRI • 1951: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (6) • 1973: Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9) • 1981: Grecia (10) • 1986: Portogallo, Spagna (12) • 1995: Austria, Finlandia, Svezia (15) • 2003: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (25) • 2007: Bulgaria, Romania (27) Stati candidati: Croazia, Macedonia, Turchia Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 4 IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA Art. 1 TUE «Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “Unione”. Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta, tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. L’Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli». Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 5 I «PILASTRI» DELL’UNIONE EUROPEA Preambolo DISPOSIZIONI COMUNI (Titolo I TUE) COMUNITÀ EUROPEE (TCE, TCECA, TCEEA) Metodo comunitario POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (Titolo V TUE) Metodo intergovernativo COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (Titolo VI TUE) Metodo intergovernativo COOPERAZIONE RAFFORZATA (Titolo VII TUE) DISPOSIZIONI FINALI (Titolo VIII TUE) IL PRIMO «PILASTRO»DELL’UNIONE EUROPEA: METODO COMUNITARIO Trattato della Comunità europea (TCE) «Art. 1: Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA. Art. 2: La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità, mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. [...]». Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 7 IL SECONDO «PILASTRO»DELL’UNIONE EUROPEA: METODO INTERGOVERNATIVO Artt. 11-28 TUE «L’Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti: – difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell’indipendenza e dell’integrità dell’Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; – rafforzamento della sicurezza dell’Unione in tutte le sue forme; – mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell’atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; – promozione della cooperazione internazionale: – sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [...]». Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 8 IL TERZO »PILASTRO» DELL’UNIONE EUROPEA: METODO INTERGOVERNATIVO Artt. 29-42 TUE «Fatte salve le competenza della Comunità europea, l’obiettivo che l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia. Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode [...]». Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 9 IL «QUADRO ISTITUZIONALE» DELL’UNIONE EUROPEA Art. 3 TUE «L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l’acquis comunitario. L’Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche». Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 10 LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Art. 5 TUE «Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall’altro, dalle altre disposizioni del presente trattato. Art. 7.1 TCE «L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da: — un PARLAMENTO EUROPEO [v. artt. 189-201 Tce], — un CONSIGLIO [v. artt. 202-210 Tce], — una COMMISSIONE [v. artt. 211-219 Tce], — una CORTE DI GIUSTIZIA [v. artt. 220-245 Tce], — una CORTE DEI CONTI [v. 246-248 Tce]. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato». Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 11 LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Consiglio europeo Consiglio Parlamento europeo Commissione Istituzioni politiche capi di Stato o di governo rappresentanti dei governi a livello ministeriale rappresentanti dei popoli eletti a suffragio universale diretto membri nominati dai governi Istituzioni giudiziarie Corte di giustizia e Tribunale di primo grado Corte dei conti giudici e avvocati generali nominati dai governi membri nominati dal Consiglio Istituzioni monetarie Banca centrale europea membri nominati dai governi e governatori centrali Le istituzioni europee CONSIGLIO EUROPEO PRESIDENTE (Capi di Stato o di Governo) Impulso, orientamento, priorità CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA PRESIDENZA PER ROTAZIONE (Ministri nazionali) Potere normativo, adotta atti CE COMMISSIONE EUROPEA Adozione congiunta della legislazione e del bilancio europei PRESIDENTE Diritto di iniziativa legislativa, funzione esecutiva, custode dei Trattati PARLAMENTO EUROPEO Controllo giudiziario PRESIDENTE CORTE DI GIUSTIZIA Funzione consultiva e di partecipazione al processo per l’adozione degli atti comunitari, funzione di controllo sulla Commissione TRIBUNALE DI PRIMO GRADO FINANZIAMENTI BANCA CENTRALE INVESTIMENTI (BEI) EURO CONTROLLO DEI CONTI CONSULTAZIONE BANCA CENTRALE COMITATO CORTE DEI CONTI a.a.08Istituzioni di diritto pubblico EUROPEA DELLE REGIONI 09 Giuseppe G. De Cesare CONSULTAZIONE COMITATO ECONOMICO E 13 SOCIALE IL CONSIGLIO EUROPEO • È disciplinato dal Tue (artt. 4, 13, 17) • È formato dai capi di stato o di governo e dal presidente della Commissione • Si riunisce almeno due volte l’anno sotto la presidenza a rotazione semestrale di ciascun stato membro • È l’organo di indirizzo politico dell’Ue («dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali») • È un organo intergovernativo che decide all’unanimità (non è un’istituzione comunitaria) Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 14 IL CONSIGLIO • È composto da un rappresentante per ogni stato membro a livello di ministro, autorizzato a impegnare il proprio governo • È presieduto a turno da ciascun stato membro per 6 mesi • Opera sia come organo intergovernativo, nel quadro del Tue, sia come istituzione comunitaria, nel quadro del Tce • In base al Tue, «prende le decisioni necessarie per la definizione e l’attuazione della politica estera e di sicurezza comune» e «adotta misure e promuove» la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale • In base al Tce, «dispone di un potere di decisione» (normativa comunitaria, bilancio, accordi internazionali) e «provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli stati membri» Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 15 IL CONSIGLIO • Decide all’unanimità (per poche, ma fondamentali questioni), a maggioranza semplice (per il proprio regolamento e l’organizzazione interna), a maggioranza qualificata (per quasi tutto) • Si riunisce in composizione diversa a seconda dei temi trattati (Consiglio «affari generali e relazioni esterne», Consiglio «economia e finanze», Consiglio «giustizia e affari interni», Consiglio «agricoltura e pesca», Consiglio «ambiente», ecc.) • I lavori sono preparati da un comitato dei rappresentanti permanenti degli stati membri (Coreper) • L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune è il segretario generale del Consiglio Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 16 LE DECISIONI DEL CONSIGLIO Distribuzione dei voti per stato membro • 29 voti: Germania, Francia, Italia, Regno Unito • 27 voti: Polonia, Spagna • 14 voti: Romania • 13 voti: Paesi Bassi • 12 voti: Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria • 10 voti: Svezia, Austria, Bulgaria • 7 voti: Danimarca, Finlandia, Slovacchia, Irlanda, Lituania • 4 voti: Lettonia, Slovenia, Cipro, Estonia, Lussemburgo • 3 voti: Malta Maggioranza qualificata • 14 stati membri su 27 (ma in alcuni casi due terzi degli stati) • 255 voti su 345 (73,9% del totale) • Eventuale conferma su richiesta di uno stato membro (62% della popolazione totale) Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 17 IL PARLAMENTO EUROPEO • È formato da 736 membri (legislatura 2009-2014) • I membri sono eletti a suffragio universale diretto per 5 anni • Lo status giuridico è uguale per tutti i membri («statuto dei deputati al Parlamento europeo») • I membri si ripartono in gruppi politici (almeno 20 deputati eletti in un quinto degli stati) • I lavori sono suddivisi in 20 commissioni • Ha un regolamento approvato a maggioranza dei membri • Delibera di norma a maggioranza dei voti espressi • Si riunisce in sedi diverse: Strasburgo (sedute plenarie), Bruxelles (sedute plenarie aggiuntive e commissioni), Lussemburgo (segretariato) Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 18 I SEGGI NEL PARLAMENTO EUROPEO • • • • • • • • • • • • • • Distribuzione dei seggi per stato membro 99 seggi: Germania 72 seggi: Francia, Italia, Regno Unito 50 seggi: Polonia, Spagna 33 seggi: Romania 25 seggi: Paesi Bassi 22 seggi: Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria 18 seggi: Svezia 17 seggi: Austria, Bulgaria 13 seggi: Danimarca, Finlandia, Slovacchia 12 seggi: Irlanda, Lituania 8 seggi: Lettonia 7 seggi: Slovenia 6 seggi: Cipro, Estonia, Lussemburgo 5 seggi: Malta Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 19 L’ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Art. 190.4 TCE «Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l’elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri» Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali» [v. decisione 2002/772/CE]. Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 20 I GRUPPI POLITICI NEL PARLAMENTO EUROPEO Legislatura 2004-2009 • Gruppo Ppe-De: Partito popolare europeo-Democratici europei • Gruppo Pse: Partito socialista europeo • Gruppo Alde/Adle: Alleanza dei democratici e dei liberali per l’Europa • Gruppo Uen: Unione per l’Europa delle Nazioni • Gruppo Verdi/Ale: Verdi/Alleanza libera europea • Gruppo Gue/Ngl: Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica • Gruppo Ind/Dem: Indipendenza/Democrazia Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 21 I PARTITI POLITICI EUROPEI Art. 191 TCE «I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l’integrazione in seno all’Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento» [v. regolamento (CE) n. 2004/2003]. Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 22 I POTERI DEL PARLAMENTO EUROPEO • Approva, con parere conforme, trattati di adesione, accordi internazionali che comportano spese, sanzioni contro gli stati membri ex art. 7 Tue, atti in materia di fondi strutturali e misure di coesione (in altri casi formula pareri consultivi) • Concorre alla funzione legislativa in riferimento sia all’iniziativa (può chiedere alla Commissione di presentare proposte) sia alla decisione (secondo le procedure di cui agli artt. 251 e 252 Tce) • Partecipa alla procedura di bilancio insieme al Consiglio • Ha il potere di controllo sulla Commissione; può istituire commissioni d’inchiesta e rivolgere interrogazioni alla Commissione; può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio in base agli artt. 21 e 39 Tue Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 23 LA COMMISSIONE • È composta di 27 commissari (uno per stato) • I commissari esercitano le loro funzioni «in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità» (non possono sollecitare o accettare istruzioni dai governi e i governi si impegnano a rispettarne l’indipendenza e a non cercare di influenzarli) • Dura in carica 5 anni • Decide a maggioranza dei suoi membri • Agisce «nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente» (che ne decide l’organizzazione interna e può obbligare alle dimissioni i membri della Commissione) Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 24 LA NOMINA DELLA COMMISSIONE CONSIGLIO (capi di stato e di governo): designa il presidente della Commissione PARLAMENTO EUROPEO: approva la designazione del presidente della Commissione CONSIGLIO: designa gli altri membri conformemente alle proposte di ciascun stato PARLAMENTO EUROPEO: approva collettivamente la Commissione CONSIGLIO: nomina il presidente e gli altri membri Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 25 IL RAPPORTO PARLAMENTO EUROPEOCOMMISSIONE Nomina dei membri della Commissione GOVERNI Designazione del presidente della Commissione PARLAMENTO EUROPEO Approvazione del presidente designato GOVERNI (di comune accordo con il presidente designato) Designazione degli altri membri della commissione PARLAMENTO EUROPEO Voto di approvazione della commissione GOVERNI Nomina del presidente e degli altri membri della commissione Revoca dei membri della Commissione PARLAMENTO EUROPEO Mozione di censura COMMISSIONE LA SFIDUCIA PARLAMENTARE ALLA COMMISSIONE Art. 201 TCE «Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull’operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all’articolo 214. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente». Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 27 I POTERI DELLA COMMISSIONE • Vigila sull’applicazione del Tce e del diritto comunitario derivato (procedura d’infrazione degli obblighi comunitari) • Ha l’iniziativa esclusiva in materia legislativa, di bilancio e di negoziato con stati terzi • Formula raccomandazioni e pareri • Dispone di potere decisionale proprio e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo • Gestisce il bilancio comunitario • Applica le regole sulla concorrenza (procedura di controllo degli aiuti di stato) • È «pienamente associata» all’attuazione delle politiche del secondo e del terzo pilastro Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 28 LA CORTE DI GIUSTIZIA • È formata da 27 giudici (uno per stato), assistiti da 8 avvocati generali • I giudici e gli avvocati generali sono nominati per 6 anni dai governi fra personalità di indiscussa indipendenza e competenza • I giudici eleggono al proprio interno il presidente • Ha un proprio statuto (protocollo n. 6 allegato ai trattati) e un proprio regolamento • Suo compito generale è assicurare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione» dei trattati • Giudica le controversie fra stati membri, fra Comunità e stati membri, fra istituzioni comunitarie, fra persone fisiche o giuridiche e la Comunità Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 29 IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO • Si affianca alla Corte di giustizia ed è composto di un giudice per stato membro • È competente per le controversie fra la Comunità e i propri funzionari e per la maggior parte delle azioni intraprese da persone fisiche o giuridiche contro atti comunitari (non per ricorsi degli stati o delle istituzioni) • Le sue decisioni sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia solo per motivi di legittimità Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 30 LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA • Artt. 226-228 Tce: ricorsi per inadempimento contro le infrazioni degli stati membri, proposti dalla Commissione o da uno stato membro • Artt. 230-231 Tce: ricorsi di annullamento contro gli atti comunitari illegittimi, proposti da uno stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, da persone fisiche o giuridiche • Artt. 232-233 Tce: ricorsi per carenza contro le omissioni delle istituzioni comunitarie, proposti dagli stati membri, dalle istituzioni della Comunità, da persone fisiche o giuridiche • Art. 234 Tce: ricorsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto comunitario, proposti dai tribunali nazionali • Art. 235 Tce: ricorsi per responsabilità extracontrattuale contro i danni cagionati dalle istituzioni comunitarie, proposti dagli stati o dai privati Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 31 IL RINVIO IN VIA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA Art. 234 TCE «La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull’interpretazione del presente trattato; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE; c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia». Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 32 LA BANCA CENTRALE EUROPEA Art. 8 TCE «Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso» [v. artt. 105113 Tce e protocollo n. 18]. Art. 105 TCE «L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell’articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 4 [...]». Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 33 COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA • È dotata di personalità giuridica propria e di un elevato grado di indipendenza rispetto alle altre istituzioni e ai governi • Ad essa sono attribuiti poteri normativi • Gli organi della Bce sono il presidente e il comitato esecutivo, che insieme ai governatori delle banche centrali nazionali costituiscono il consiglio direttivo • Il presidente, il vice e gli altri quattro membri del comitato esecutivo sono nominati dai governi per 8 anni, con mandato non rinnovabile • Ha «il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno della Comunità» Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 34 L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA I criteri di convergenza economica e monetaria • Raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi (tasso medio di inflazione che non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre stati con i migliori risultati) • Sostenibilità della situazione della finanza pubblica (assenza di un disavanzo eccessivo: deficit non superiore al 3% del PIL, rapporto debito/PIL inferiore al 60%) • Rispetto dei margini normali di fluttuazione del meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (assenza di svalutazioni per due anni) • Stabilità dei livelli dei tassi di interesse a lungo termine (tasso d’interesse che non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre stati con i migliori risultati) Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 35 L’ADOZIONE DELLA MONETA UNICA • 1° gennaio 1999: undici stati sono ammessi alla terza e ultima fase dell’Unione economica e monetaria e adottano l’euro (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) • 1° gennaio 2002: l’euro entra ufficialmente in circolazione in dodici stati (gli undici ammessi nel 1999, più la Grecia ammessa nel 2001) • 1° marzo 2002: l’euro è l’unica moneta circolante negli stati che hanno attuato i criteri di convergenza (sono stati successivamente ammessi Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, al 1° gennaio 2009 sedici stati in tutto) Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 36 ALTRI ORGANI COMUNITARI • Corte dei conti: istituzione formata da un componente per ogni stato, «assicura il controllo dei conti» ed «esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità» (artt. 246-248 Tce) • Comitato economico e sociale: organo consultivo costituito da rappresentanti delle categorie economiche e produttive, nominati dal Consiglio su proposta degli stati (artt. 7.2, 257-262 Tce) • Comitato delle regioni: organo consultivo costituito da rappresentanti degli enti regionali e locali, nominati dal Consiglio su proposta degli stati (artt. 7.2, 263-265 Tce) • Mediatore europeo: organo nominato dal Parlamento europeo, al quale chiunque può rivolgersi per denunciare casi di cattiva amministrazione (art. 195 Tce) Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 37 LE SEDI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE • Consiglio: Bruxelles (tranne alcune sessioni a Lussemburgo) • Parlamento europeo: Strasburgo (plenarie), Bruxelles (plenarie aggiuntive e commissioni), Lussemburgo (segretariato generale) • Commissione: Bruxelles (tranne alcune servizi a Lussemburgo) • Corte di giustizia e Tribunale di primo grado: Lussemburgo • Corte dei conti: Lussemburgo • Banca centrale europea: Francoforte Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 38 LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO • Fonti originarie: trattati (Trattato Ue, Trattato Ce) • Fonti derivate: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri • Altre fonti: principi generali del diritto comunitario, accordi con stati terzi e organismi internazionali Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 39 IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ Art. 5 TCE «La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato». Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 40 LA CITTADINANZA EUROPEA Artt. 17-22 TCE «È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato [...]». • Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri • Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunale e alle elezioni del Parlamento europeo nello stato in cui si risiede • Diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi stato membro nel territorio di paesi terzi nei quali lo stato di cui ha la cittadinanza non è rappresentato • Diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al Mediatore europeo, di scrivere alle istituzioni comunitarie e di ricevere risposta in una delle lingue ufficiali dell’Unione Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 41 I DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UNIONE EUROPEA Art. 6.2 TUE «L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario». Carta dei diritti fondamentali dell’UE (de) (proclamata a Nizza, 7 dicembre 2000) «La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Cedu, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo [...]». Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 42 LE POLITICHE DELLA COMUNITÀ EUROPEA Parte terza TCE (artt. 23-188) • Libera circolazione delle merci • Agricoltura • Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali • Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone • Trasporti • Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni • Politica economica e monetaria • Occupazione • Politica commerciale comune • Cooperazione doganale • Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù • Cultura • Sanità pubblica • Protezione dei consumatori • Reti transeuropee • Industria • Coesione economica e sociale • Ricerca e sviluppo tecnologico • Ambiente • Cooperazione allo sviluppo Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 43 LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE • Definizione di «principi e orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune» • Decisione su «strategie comuni» • Adozione di «azioni comuni» • Adozione di «posizioni comuni» • Rafforzamento della «cooperazione sistematica tra gli stati membri per la conduzione della loro politica» • Definizione progressiva di «una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso» Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 44 LA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE • Cooperazione fra le forze di polizia e le autorità doganali degli stati membri, sia direttamente sia tramite l’Ufficio europeo di polizia (Europol) • Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri, anche tramite l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust) • Ravvicinamento delle normative degli stati membri in materia penale • Adozione di posizioni comuni, decisioni-quadro, decisioni, convenzioni Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 45 LE FONTI COMUNITARIE DERIVATE Art. 249 TCE • Regolamento: atto avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri • Direttiva: atto che vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi • Decisione: atto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari da esso designati • Raccomandazioni e pareri: atti non vincolanti che hanno valenza d’indirizzo, ma non fanno sorgere diritti o obblighi Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 46 I REGOLAMENTI E LE DIRETTIVE Regolamento «Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri» Direttiva «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il... [data]» Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 47 I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA COMMISSIONE Iniziativa legislativa CONSIGLIO PARLAMENTO EUROPEO • Procedura di codecisione (art. 251 TCE) • Procedura di cooperazione (art. 252 TCE) • Procedura di consultazione (es. art. 83.1 TCE) I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA: CODECISIONE [1] Art. 251 TCE COMMISSIONE: presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio PARLAMENTO EUROPEO: esprime un parere sulla proposta della Commissione CONSIGLIO: a) adotta l’atto (se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Pe o se il Pe non ha proposto emendamenti) b) adotta una posizione comune e la comunica al Pe PARLAMENTO EUROPEO: a) approva la posizione comune e l’atto si considera adottato b) respinge la posizione comune e l’atto si considera non adottato c) propone emendamenti alla posizione comune e comunica il testo emendato al Consiglio e alla Commissione Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 49 I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA: CODECISIONE [2] [segue] COMMISSIONE: formula un parere sugli emendamenti del Pe CONSIGLIO: a) approva tutti gli emendamenti del Pe (all’unanimità in caso di parere negativo della Commissione) e l’atto si considera adottato b) non approva tutti gli emendamenti del Pe e viene convocato un comitato di conciliazione COMITATO DI CONCILIAZIONE PE/CONSIGLIO (con la partecipazione della Commissione): a) approva un progetto comune e l’atto deve essere successivamente adottato dal Pe e dal Consiglio b) non approva un progetto comune e l’atto si considera non adottato Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 50 I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA: COOPERAZIONE Art. 252 TCE COMMISSIONE: presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio PARLAMENTO EUROPEO: esprime un parere sulla proposta della Commissione CONSIGLIO: adotta una posizione comune e la comunica al Pe PARLAMENTO EUROPEO: a) approva la posizione comune e l’atto viene poi adottato dal Consiglio b) respinge la posizione comune e il Consiglio può poi deliberare solo all’unanimità c) propone emendamenti alla posizione comune COMMISSIONE: riesamina la proposta e formula un parere sugli emendamenti del Pe CONSIGLIO: adotta la proposta riesaminata dalla Commissione (all’unanimità se la modifica) Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 51 I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA: CONSULTAZIONE Esempio: art. 83.1 TCE «I regolamenti e le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82 [regole di concorrenza] sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo» Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 52 LE PROCEDURE INTERGOVERNATIVE • Modifica dei trattati (art. 48 Tue) • Adesione di nuovi stati (art. 49 Tue) • Sanzioni contro uno stato membro in caso di grave e continuata violazione dei principi su cui si fonda l’Unione (art. 7 Tue) • Cooperazioni rafforzate (artt. 27-27E, 40-40B, 43-45 Tue, artt. 11-11A Tce) Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 53 GLI OBBLIGHI COMUNITARI Art. 10 TCE «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato». Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 54 L’ITALIA E L’UNIONE EUROPEA Legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (ratifica ed esecuzione del Trattato Cee) Legge 3 novembre 1992, n. 454 (ratifica ed esecuzione del Trattato Ue) • Qual è il fondamento costituzionale dell’assunzione da parte dello Stato italiano degli obblighi comunitari? • Come partecipano gli organi e soggetti costituzionali italiani alla formazione del diritto comunitario (fase ascendente)? • Come si dà attuazione al diritto comunitario, una volta formato, in particolare alle direttive (fase discendente)? Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 55 CARATTERI DELL’ORDINAMENTO DELL’UE [1] • Durata illimitata dei trattati • Il Trattato come «carta costituzionale di una comunità di diritto» • Previsione di una procedura di sospensione dei diritti di uno stato membro in caso di violazione dei principi fondamentali • Trattati con quasi tutti i contenuti tipici delle moderne carte costituzionali (valori, obiettivi, principi, disposizioni istituzionali, fonti, tutela dei diritti) • Autonomi meccanismi per la produzione di norme aventi come destinatari tutti i soggetti degli stati membri • Diretta applicabilità del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia, e primato del diritto comunitario sul diritto dei singoli stati • Istituzione di una cittadinanza europea e sviluppo di un sistema partitico europeo Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 56 CARATTERI DELL’ORDINAMENTO DELL’UE [2] • Rappresentanza negli organi legislativi sia dei governi degli stati sia dei popoli europei • Obbligo giuridico per alcune istituzioni di agire nel solo interesse della Comunità • Unanimità e principio di maggioranza (qualificata) per l’assunzione delle decisioni • Bilancio e sistema delle risorse proprie Cosa è l’Unione europea: una organizzazione sovranazionale? un ordinamento pre-federativo? una federazione di stati nazione? una comunità politica? Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 57 ORDINAMENTO ITALIANO E ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Art. 11 Cost. • il fondamento costituzionale della partecipazione dell’Italia all’Unione europea Legge 86/1989 – Legge 11/2005 • la partecipazione degli organi costituzionali italiani alla formazione (c.d. fase ascendente) e all’attuazione (c.d. fase discendente) del diritto comunitario Sent. cost. 170/1984 • i rapporti fra norme comunitarie e norme interne e il primato del diritto comunitario Art.117 Cost. L’espressione Unione europea compare nel testo costituzionale soltanto con la riforma del titolo V approvata con la L. cost. 28 ottobre 2001, n. 3. Diverse disposizioni disciplinano la partecipazione italiana al processo di integrazione europeo, sia con riferimento allo Stato sia alle Regioni. Il primo riferimento all'ordinamento comunitario si trova nel comma 1 dell'articolo 117 della Costituzione con la clausola generale di compatibilità della legislazione (nazionale e regionale) con i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario». Si tratta di norma che non autorizza ulteriori limitazioni di sovranità, che restano comunque legittimate sulla base della previsione dell'art. 11, bensì riconosce la superiorità dell'ordinamento comunitario su quello interno, così come affermato dalla giurisprudenza comunitaria e interna. La disciplina dei rapporti fra lo Stato e l'Unione europea è affidata alla legislazione esclusiva statale (art. 117 comma 2), mentre compete alla legislazione concorrente regionale quella dei rapporti fra l'Unione e le stesse Regioni (art. 117 comma 3). L’art. 117 comma 5, inoltre, fissa i principi generali dell'attività diretta alla formazione e all'attuazione degli atti comunitari, affidando alla legislazione esclusiva statale la disciplina degli aspetti procedurali e dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo statale in caso di inadempienza. In attuazione di tali ultime previsioni sono stati emanati l'art. 5 della legge n. 131 dei 2003 e la legge n. 11 del 2005, che definiscono le procedure per la partecipazione in sede comunitaria delle Regioni sia in via indiretta, cioè attraverso la formazione della volontà statale, che diretta. segue L'art. 117 comma 5 costituzionalizza i principi che disciplinano l'intervento delle Regioni nella formazione e nell'attuazione della normativa comunitaria: la previsione di una loro partecipazione nella fase ascendente del diritto comunitario, vale a dire all'iter procedurale che porta all'adozione da parte delle istituzioni comunitari di determinati atti; la previsione di una loro partecipazione nella fase discendente del diritto comunitario, vale a dire nel momento in cui diventa necessario dare attuazione nel nostro Stato agli atti normativi comunitari ed in particolare in quelle materie in cui è prevista una potestà legislativa (esclusiva o concorrente) delle Regioni. Ultimo richiamo comunitario è contenuto nell'articolo 120 Cost. (a cui è stato dato attuazione dall'art. 8 della L. 131/2003), laddove si attribuisce al Governo il potere di sostituirsi agli enti territoriali nel caso dì mancato rispetto della normativa internazionale e comunitaria. LA LEGGE COMUNITARIA Con essa vengono raggruppate tutte le direttive delle Comunità Europee che devono ricevere attuazione nel nostro Paese. Deve essere presentata dal Governo alle Camere entro il 31 gennaio di ciascun anno. (ultima Legge comunitaria) Legge 25 febbraio 2008, n. 34 «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria... (anno)» • Delega al governo per l’attuazione di direttive comunitarie con decreti legislativi • Autorizzazione all’attuazione di direttive comunitarie con regolamenti del governo UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA: dall’invenzione alla decostruzione LA RIFORMA DEI TRATTATI [1] • dicembre 2001: Dichiarazione di Laeken • febbraio 2002-luglio 2003: Convenzione sul futuro dell’Unione europea • ottobre 2003-giugno 2004: Conferenza intergovernativa • ottobre 2004: viene firmato a Roma il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa • novembre-dicembre 2004: prime ratifiche statali • aprile 2005: l’Italia è il quinto stato a ratificare il Trattato costituzionale (l. 57/05) • maggio-giugno 2005: il Trattato costituzionale è respinto nei referendum in Francia e Paesi Bassi Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 62 … la decostruzione: il TRATTATO DI RIFORMA - Dichiarazione di Berlino (25 marzo 2007) - Conclusioni del vertice UE (21-22 giugno 2007) – Sintesi - Mandato della CIG del 2007 (26 giugno 2007) - Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 luglio 2007, sulla convocazione della conferenza intergovernativa (CIG): parere del Parlamento europeo (13 luglio 2007) - "La revisione dell'Europa per il XXI secolo", parere della Commissione europea in merito alla conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri convocata per la revisione dei trattati (13 luglio 2007) - Progetto di trattato di riforma (Vertice di Lisbona 18-19.10.07) LA RIFORMA DEI TRATTATI [2] • giugno 2007: viene abbandonato il Trattato costituzionale e il Consiglio europeo convoca una nuova conferenza intergovernativa • dicembre 2007: viene firmato il Trattato di Lisbona • giugno 2008: il Trattato di Lisbona è respinto nel referendum in Irlanda • agosto 2008: l’Italia ratifica il Trattato di Lisbona (l. 130/08) • gennaio 2009: data prevista per l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (o comunque prima dell’elezione del Parlamento europeo del giugno 2009) Stato delle ratifiche (ottobre 2008): ratificato o approvato in 22 stati; respinto in uno stato; ratifica in corso in 2 stati Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare 64