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L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE
EUROPEA
Istituzioni di diritto pubblico a.a.0809 Giuseppe G. De Cesare
1
1. Dalle Comunità europee all’Unione europea
2. Organizzazione e istituzioni dell’Unione europea
3. Il funzionamento dell’Unione europea
4. Ordinamento dell’Unione e ordinamento italiano
5. Peculiarità dell’ordinamento dell’Unione
6. Dalla Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona
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LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA: I TRATTATI
• Trattato di Parigi (1951): Comunità europea del carbone e
dell’acciaio (CECA)
• Trattato di Roma (1957): Comunità economica europea
(CEE), Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM)
• Trattato di fusione (1965): Consiglio unico, Commissione
unica, bilancio unico delle Comunità europee
• Atto unico europeo (1986): cooperazione politica europea,
modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee
• Trattato di Maastricht (1992): Unione europea (UE),
Comunità europea (CE), Unione economica e monetaria
• Trattato di Amsterdam (1997): modifiche al trattato UE e ai
trattati istitutivi delle Comunità europee
• Trattato di Nizza (2001): modifiche al trattato UE e ai trattati
istitutivi delle Comunità europee
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DALLE COMUNITÀ ALL’UNIONE: GLI STATI MEMBRI
• 1951: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi
Bassi (6)
• 1973: Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9)
• 1981: Grecia (10)
• 1986: Portogallo, Spagna (12)
• 1995: Austria, Finlandia, Svezia (15)
• 2003: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (25)
• 2007: Bulgaria, Romania (27)
Stati candidati: Croazia, Macedonia, Turchia
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IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA
Art. 1 TUE
«Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono
tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “Unione”.
Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di
creazione di un’unione sempre più stretta, tra i popoli
dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più
trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.
L’Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle
politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente
trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e
solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli».
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I «PILASTRI» DELL’UNIONE EUROPEA
Preambolo
DISPOSIZIONI COMUNI (Titolo I TUE)
COMUNITÀ
EUROPEE
(TCE, TCECA,
TCEEA)
Metodo comunitario
POLITICA ESTERA
E DI SICUREZZA
COMUNE
(Titolo V TUE)
Metodo intergovernativo
COOPERAZIONE
DI POLIZIA E
GIUDIZIARIA IN
MATERIA
PENALE (Titolo VI
TUE)
Metodo intergovernativo
COOPERAZIONE RAFFORZATA (Titolo VII TUE)
DISPOSIZIONI FINALI (Titolo VIII TUE)
IL PRIMO «PILASTRO»DELL’UNIONE EUROPEA: METODO
COMUNITARIO
Trattato della Comunità europea (TCE)
«Art. 1: Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono
tra loro una COMUNITÀ EUROPEA.
Art. 2: La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della
Comunità, mediante l’instaurazione di un mercato comune e di
un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle
politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo
armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un
elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra
uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un
alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici,
un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento
della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della
qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra
gli Stati membri. [...]».
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IL SECONDO «PILASTRO»DELL’UNIONE EUROPEA:
METODO INTERGOVERNATIVO
Artt. 11-28 TUE
«L’Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza
comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui
obiettivi sono i seguenti:
– difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell’indipendenza
e dell’integrità dell’Unione conformemente ai principi della Carta delle
Nazioni Unite;
– rafforzamento della sicurezza dell’Unione in tutte le sue forme;
– mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza
internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite,
nonché ai principi dell’atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di
Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
– promozione della cooperazione internazionale:
– sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto,
nonché rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [...]».
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IL TERZO »PILASTRO» DELL’UNIONE EUROPEA: METODO
INTERGOVERNATIVO
Artt. 29-42 TUE
«Fatte salve le competenza della Comunità europea, l’obiettivo che
l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza
in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati
membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di polizia
e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo
e la xenofobia.
Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità
organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri
umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la
corruzione e la frode [...]».
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IL «QUADRO ISTITUZIONALE» DELL’UNIONE
EUROPEA
Art. 3 TUE
«L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la
coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei
suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l’acquis
comunitario.
L’Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione
esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di
sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione
hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine.
Essi provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette
politiche».
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LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
Art. 5 TUE
«Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte
dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato,
dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle
disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse
e, dall’altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.
Art. 7.1 TCE
«L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
— un PARLAMENTO EUROPEO [v. artt. 189-201 Tce],
— un CONSIGLIO [v. artt. 202-210 Tce],
— una COMMISSIONE [v. artt. 211-219 Tce],
— una CORTE DI GIUSTIZIA [v. artt. 220-245 Tce],
— una CORTE DEI CONTI [v. 246-248 Tce].
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal
presente trattato».
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LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE
EUROPEA
Consiglio europeo
Consiglio
Parlamento europeo
Commissione
Istituzioni politiche
capi di Stato o di governo
rappresentanti dei governi a livello ministeriale
rappresentanti dei popoli eletti a suffragio universale diretto
membri nominati dai governi
Istituzioni giudiziarie
Corte di giustizia e Tribunale di primo grado
Corte dei conti
giudici e avvocati generali nominati dai governi
membri nominati dal Consiglio
Istituzioni monetarie
Banca centrale europea
membri nominati dai governi e governatori centrali
Le istituzioni europee
CONSIGLIO EUROPEO
PRESIDENTE
(Capi di Stato o di Governo)
Impulso, orientamento, priorità
CONSIGLIO
DELL’UNIONE
EUROPEA
PRESIDENZA PER ROTAZIONE
(Ministri nazionali)
Potere normativo, adotta atti CE
COMMISSIONE EUROPEA
Adozione congiunta
della legislazione e
del bilancio europei
PRESIDENTE
Diritto di iniziativa legislativa, funzione
esecutiva, custode dei Trattati
PARLAMENTO EUROPEO
Controllo giudiziario
PRESIDENTE
CORTE DI GIUSTIZIA
Funzione consultiva e di partecipazione al
processo per l’adozione degli atti comunitari,
funzione di controllo sulla Commissione
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
FINANZIAMENTI
BANCA CENTRALE
INVESTIMENTI
(BEI)
EURO
CONTROLLO DEI CONTI
CONSULTAZIONE
BANCA CENTRALE
COMITATO
CORTE
DEI
CONTI a.a.08Istituzioni
di
diritto
pubblico
EUROPEA
DELLE REGIONI
09 Giuseppe G. De Cesare
CONSULTAZIONE
COMITATO
ECONOMICO
E
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SOCIALE
IL CONSIGLIO EUROPEO
• È disciplinato dal Tue (artt. 4, 13, 17)
• È formato dai capi di stato o di governo e dal presidente della
Commissione
• Si riunisce almeno due volte l’anno sotto la presidenza a
rotazione semestrale di ciascun stato membro
• È l’organo di indirizzo politico dell’Ue («dà all’Unione l’impulso
necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici
generali»)
• È un organo intergovernativo che decide all’unanimità (non è
un’istituzione comunitaria)
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IL CONSIGLIO
• È composto da un rappresentante per ogni stato membro a
livello di ministro, autorizzato a impegnare il proprio governo
• È presieduto a turno da ciascun stato membro per 6 mesi
• Opera sia come organo intergovernativo, nel quadro del Tue,
sia come istituzione comunitaria, nel quadro del Tce
• In base al Tue, «prende le decisioni necessarie per la
definizione e l’attuazione della politica estera e di sicurezza
comune» e «adotta misure e promuove» la cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale
• In base al Tce, «dispone di un potere di decisione» (normativa
comunitaria, bilancio, accordi internazionali) e «provvede al
coordinamento delle politiche economiche generali degli stati
membri»
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IL CONSIGLIO
• Decide all’unanimità (per poche, ma fondamentali questioni), a
maggioranza semplice (per il proprio regolamento e
l’organizzazione interna), a maggioranza qualificata (per quasi
tutto)
• Si riunisce in composizione diversa a seconda dei temi trattati
(Consiglio «affari generali e relazioni esterne», Consiglio
«economia e finanze», Consiglio «giustizia e affari interni»,
Consiglio «agricoltura e pesca», Consiglio «ambiente», ecc.)
• I lavori sono preparati da un comitato dei rappresentanti
permanenti degli stati membri (Coreper)
• L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune
è il segretario generale del Consiglio
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LE DECISIONI DEL CONSIGLIO
Distribuzione dei voti per stato membro
• 29 voti: Germania, Francia, Italia, Regno Unito
• 27 voti: Polonia, Spagna
• 14 voti: Romania
• 13 voti: Paesi Bassi
• 12 voti: Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria
• 10 voti: Svezia, Austria, Bulgaria
• 7 voti: Danimarca, Finlandia, Slovacchia, Irlanda, Lituania
• 4 voti: Lettonia, Slovenia, Cipro, Estonia, Lussemburgo
• 3 voti: Malta
Maggioranza qualificata
• 14 stati membri su 27 (ma in alcuni casi due terzi degli stati)
• 255 voti su 345 (73,9% del totale)
• Eventuale conferma su richiesta di uno stato membro (62% della
popolazione totale)
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IL PARLAMENTO EUROPEO
• È formato da 736 membri (legislatura 2009-2014)
• I membri sono eletti a suffragio universale diretto per 5 anni
• Lo status giuridico è uguale per tutti i membri («statuto dei
deputati al Parlamento europeo»)
• I membri si ripartono in gruppi politici (almeno 20 deputati eletti
in un quinto degli stati)
• I lavori sono suddivisi in 20 commissioni
• Ha un regolamento approvato a maggioranza dei membri
• Delibera di norma a maggioranza dei voti espressi
• Si riunisce in sedi diverse: Strasburgo (sedute plenarie),
Bruxelles (sedute plenarie aggiuntive e commissioni),
Lussemburgo (segretariato)
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I SEGGI NEL PARLAMENTO EUROPEO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Distribuzione dei seggi per stato membro
99 seggi: Germania
72 seggi: Francia, Italia, Regno Unito
50 seggi: Polonia, Spagna
33 seggi: Romania
25 seggi: Paesi Bassi
22 seggi: Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria
18 seggi: Svezia
17 seggi: Austria, Bulgaria
13 seggi: Danimarca, Finlandia, Slovacchia
12 seggi: Irlanda, Lituania
8 seggi: Lettonia
7 seggi: Slovenia
6 seggi: Cipro, Estonia, Lussemburgo
5 seggi: Malta
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L’ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Art. 190.4 TCE
«Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere
l’elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura
uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli
Stati membri»
Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del
Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri
che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà
l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro
rispettive norme costituzionali» [v. decisione 2002/772/CE].
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I GRUPPI POLITICI NEL PARLAMENTO EUROPEO
Legislatura 2004-2009
• Gruppo Ppe-De: Partito popolare europeo-Democratici
europei
• Gruppo Pse: Partito socialista europeo
• Gruppo Alde/Adle: Alleanza dei democratici e dei liberali
per l’Europa
• Gruppo Uen: Unione per l’Europa delle Nazioni
• Gruppo Verdi/Ale: Verdi/Alleanza libera europea
• Gruppo Gue/Ngl: Sinistra unitaria europea/Sinistra verde
nordica
• Gruppo Ind/Dem: Indipendenza/Democrazia
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I PARTITI POLITICI EUROPEI
Art. 191 TCE
«I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per
l’integrazione in seno all’Unione. Essi contribuiscono a formare
una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei
cittadini dell’Unione.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo
251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in
particolare le norme relative al loro finanziamento» [v.
regolamento (CE) n. 2004/2003].
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I POTERI DEL PARLAMENTO EUROPEO
• Approva, con parere conforme, trattati di adesione, accordi
internazionali che comportano spese, sanzioni contro gli stati
membri ex art. 7 Tue, atti in materia di fondi strutturali e misure di
coesione (in altri casi formula pareri consultivi)
• Concorre alla funzione legislativa in riferimento sia all’iniziativa
(può chiedere alla Commissione di presentare proposte) sia alla
decisione (secondo le procedure di cui agli artt. 251 e 252 Tce)
• Partecipa alla procedura di bilancio insieme al Consiglio
• Ha il potere di controllo sulla Commissione; può istituire
commissioni d’inchiesta e rivolgere interrogazioni alla
Commissione; può rivolgere interrogazioni o formulare
raccomandazioni al Consiglio in base agli artt. 21 e 39 Tue
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LA COMMISSIONE
• È composta di 27 commissari (uno per stato)
• I commissari esercitano le loro funzioni «in piena indipendenza
nell’interesse generale della Comunità» (non possono
sollecitare o accettare istruzioni dai governi e i governi si
impegnano a rispettarne l’indipendenza e a non cercare di
influenzarli)
• Dura in carica 5 anni
• Decide a maggioranza dei suoi membri
• Agisce «nel quadro degli orientamenti politici del suo
presidente» (che ne decide l’organizzazione interna e può
obbligare alle dimissioni i membri della Commissione)
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LA NOMINA DELLA COMMISSIONE
CONSIGLIO (capi di stato e di governo):
designa il presidente della Commissione
PARLAMENTO EUROPEO:
approva la designazione del presidente della Commissione
CONSIGLIO:
designa gli altri membri conformemente alle proposte di ciascun
stato
PARLAMENTO EUROPEO:
approva collettivamente la Commissione
CONSIGLIO:
nomina il presidente e gli altri membri
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IL RAPPORTO PARLAMENTO EUROPEOCOMMISSIONE
Nomina dei membri della Commissione
GOVERNI
Designazione
del
presidente
della
Commissione
PARLAMENTO
EUROPEO
Approvazione del
presidente
designato
GOVERNI
(di comune accordo
con il presidente
designato)
Designazione
degli altri membri
della
commissione
PARLAMENTO
EUROPEO
Voto di
approvazione della
commissione
GOVERNI
Nomina del
presidente e
degli altri
membri della
commissione
Revoca dei membri della Commissione
PARLAMENTO
EUROPEO
Mozione di censura
COMMISSIONE
LA SFIDUCIA PARLAMENTARE ALLA COMMISSIONE
Art. 201 TCE
«Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura
sull’operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione
prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con
scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei
voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il
Parlamento europeo i membri della Commissione devono
abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare
gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione
conformemente all’articolo 214. In questo caso, il mandato dei membri
della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe
scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi
collettivamente».
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I POTERI DELLA COMMISSIONE
• Vigila sull’applicazione del Tce e del diritto comunitario
derivato (procedura d’infrazione degli obblighi comunitari)
• Ha l’iniziativa esclusiva in materia legislativa, di bilancio e di
negoziato con stati terzi
• Formula raccomandazioni e pareri
• Dispone di potere decisionale proprio e partecipa alla
formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo
• Gestisce il bilancio comunitario
• Applica le regole sulla concorrenza (procedura di controllo degli
aiuti di stato)
• È «pienamente associata» all’attuazione delle politiche del
secondo e del terzo pilastro
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LA CORTE DI GIUSTIZIA
• È formata da 27 giudici (uno per stato), assistiti da 8 avvocati
generali
• I giudici e gli avvocati generali sono nominati per 6 anni dai
governi fra personalità di indiscussa indipendenza e competenza
• I giudici eleggono al proprio interno il presidente
• Ha un proprio statuto (protocollo n. 6 allegato ai trattati) e un
proprio regolamento
• Suo compito generale è assicurare «il rispetto del diritto
nell’interpretazione e nell’applicazione» dei trattati
• Giudica le controversie fra stati membri, fra Comunità e stati
membri, fra istituzioni comunitarie, fra persone fisiche o
giuridiche e la Comunità
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IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
• Si affianca alla Corte di giustizia ed è composto di un giudice
per stato membro
• È competente per le controversie fra la Comunità e i propri
funzionari e per la maggior parte delle azioni intraprese da
persone fisiche o giuridiche contro atti comunitari (non per ricorsi
degli stati o delle istituzioni)
• Le sue decisioni sono impugnabili davanti alla Corte di
giustizia solo per motivi di legittimità
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LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
• Artt. 226-228 Tce: ricorsi per inadempimento contro le
infrazioni degli stati membri, proposti dalla Commissione o da uno
stato membro
• Artt. 230-231 Tce: ricorsi di annullamento contro gli atti
comunitari illegittimi, proposti da uno stato membro, dal
Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, da
persone fisiche o giuridiche
• Artt. 232-233 Tce: ricorsi per carenza contro le omissioni delle
istituzioni comunitarie, proposti dagli stati membri, dalle istituzioni
della Comunità, da persone fisiche o giuridiche
• Art. 234 Tce: ricorsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del
diritto comunitario, proposti dai tribunali nazionali
• Art. 235 Tce: ricorsi per responsabilità extracontrattuale
contro i danni cagionati dalle istituzioni comunitarie, proposti dagli
stati o dai privati
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IL RINVIO IN VIA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA
Art. 234 TCE
«La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull’interpretazione del presente trattato;
b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della
Comunità e della BCE;
c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del
Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una
giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora
reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo
punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla
questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente
davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta
a rivolgersi alla Corte di giustizia».
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LA BANCA CENTRALE EUROPEA
Art. 8 TCE
«Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema
europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca
centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri
loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in
appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso» [v. artt. 105113 Tce e protocollo n. 18].
Art. 105 TCE
«L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi.
Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche
economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli
obiettivi della Comunità definiti nell’articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del
principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una
efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 4 [...]».
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COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELLA BANCA CENTRALE
EUROPEA
• È dotata di personalità giuridica propria e di un elevato grado
di indipendenza rispetto alle altre istituzioni e ai governi
• Ad essa sono attribuiti poteri normativi
• Gli organi della Bce sono il presidente e il comitato esecutivo,
che insieme ai governatori delle banche centrali nazionali
costituiscono il consiglio direttivo
• Il presidente, il vice e gli altri quattro membri del comitato
esecutivo sono nominati dai governi per 8 anni, con mandato non
rinnovabile
• Ha «il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di
banconote all’interno della Comunità»
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L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
I criteri di convergenza economica e monetaria
• Raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi
(tasso medio di inflazione che non supera di oltre 1,5 punti
percentuali quello dei tre stati con i migliori risultati)
• Sostenibilità della situazione della finanza pubblica
(assenza di un disavanzo eccessivo: deficit non superiore al 3%
del PIL, rapporto debito/PIL inferiore al 60%)
• Rispetto dei margini normali di fluttuazione del meccanismo
di cambio del Sistema monetario europeo (assenza di
svalutazioni per due anni)
• Stabilità dei livelli dei tassi di interesse a lungo termine
(tasso d’interesse che non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali
quello dei tre stati con i migliori risultati)
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L’ADOZIONE DELLA MONETA UNICA
• 1° gennaio 1999: undici stati sono ammessi alla terza e
ultima fase dell’Unione economica e monetaria e adottano
l’euro (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna)
• 1° gennaio 2002: l’euro entra ufficialmente in circolazione in
dodici stati (gli undici ammessi nel 1999, più la Grecia
ammessa nel 2001)
• 1° marzo 2002: l’euro è l’unica moneta circolante negli stati
che hanno attuato i criteri di convergenza (sono stati
successivamente ammessi Slovenia, Cipro, Malta,
Slovacchia, al 1° gennaio 2009 sedici stati in tutto)
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ALTRI ORGANI COMUNITARI
• Corte dei conti: istituzione formata da un componente per ogni
stato, «assicura il controllo dei conti» ed «esamina i conti di tutte le
entrate e le spese della Comunità» (artt. 246-248 Tce)
• Comitato economico e sociale: organo consultivo costituito da
rappresentanti delle categorie economiche e produttive, nominati
dal Consiglio su proposta degli stati (artt. 7.2, 257-262 Tce)
• Comitato delle regioni: organo consultivo costituito da
rappresentanti degli enti regionali e locali, nominati dal Consiglio
su proposta degli stati (artt. 7.2, 263-265 Tce)
• Mediatore europeo: organo nominato dal Parlamento europeo,
al quale chiunque può rivolgersi per denunciare casi di cattiva
amministrazione (art. 195 Tce)
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LE SEDI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE
• Consiglio: Bruxelles (tranne alcune sessioni a Lussemburgo)
• Parlamento europeo: Strasburgo (plenarie), Bruxelles (plenarie
aggiuntive e commissioni), Lussemburgo (segretariato generale)
• Commissione: Bruxelles (tranne alcune servizi a Lussemburgo)
• Corte di giustizia e Tribunale di primo grado: Lussemburgo
• Corte dei conti: Lussemburgo
• Banca centrale europea: Francoforte
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LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO
• Fonti originarie: trattati (Trattato Ue,
Trattato Ce)
• Fonti derivate: regolamenti, direttive,
decisioni, raccomandazioni e pareri
• Altre fonti: principi generali del diritto
comunitario, accordi con stati terzi e organismi
internazionali
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39
IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
Art. 5 TCE
«La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono
conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente
trattato.
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità
interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e
nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non
possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri
e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti
dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello
comunitario.
L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi del presente trattato».
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40
LA CITTADINANZA EUROPEA
Artt. 17-22 TCE
«È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell’Unione chiunque
abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione
costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non
sostituisce quest'ultima.
I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal
presente trattato [...]».
• Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati
membri
• Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunale e alle elezioni del
Parlamento europeo nello stato in cui si risiede
• Diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di
qualsiasi stato membro nel territorio di paesi terzi nei quali lo stato di cui
ha la cittadinanza non è rappresentato
• Diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al
Mediatore europeo, di scrivere alle istituzioni comunitarie e di ricevere
risposta in una delle lingue ufficiali dell’Unione
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I DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UNIONE EUROPEA
Art. 6.2 TUE
«L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto
principi generali del diritto comunitario».
Carta dei diritti fondamentali dell’UE (de)
(proclamata a Nizza, 7 dicembre 2000)
«La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti
dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare
dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati
membri, dalla Cedu, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio
d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue e da
quella della Corte europea dei diritti dell’uomo [...]».
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LE POLITICHE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Parte terza TCE (artt. 23-188)
• Libera circolazione delle merci
• Agricoltura
• Libera circolazione delle persone, dei
servizi e dei capitali
• Visti, asilo, immigrazione e altre politiche
connesse con la libera circolazione delle
persone
• Trasporti
• Norme comuni sulla concorrenza, sulla
fiscalità e sul ravvicinamento delle
legislazioni
• Politica economica e monetaria
• Occupazione
• Politica commerciale comune
• Cooperazione doganale
• Politica sociale, istruzione, formazione
professionale e gioventù
• Cultura
• Sanità pubblica
• Protezione dei consumatori
• Reti transeuropee
• Industria
• Coesione economica e sociale
• Ricerca e sviluppo tecnologico
• Ambiente
• Cooperazione allo sviluppo
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LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
• Definizione di «principi e orientamenti generali della politica
estera e di sicurezza comune»
• Decisione su «strategie comuni»
• Adozione di «azioni comuni»
• Adozione di «posizioni comuni»
• Rafforzamento della «cooperazione sistematica tra gli stati
membri per la conduzione della loro politica»
• Definizione progressiva di «una politica di difesa comune, che
potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio
europeo decida in tal senso»
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LA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN
MATERIA PENALE
• Cooperazione fra le forze di polizia e le autorità doganali
degli stati membri, sia direttamente sia tramite l’Ufficio europeo
di polizia (Europol)
• Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri,
anche tramite l’Unità europea di cooperazione giudiziaria
(Eurojust)
• Ravvicinamento delle normative degli stati membri in materia
penale
• Adozione di posizioni comuni, decisioni-quadro, decisioni,
convenzioni
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45
LE FONTI COMUNITARIE DERIVATE
Art. 249 TCE
• Regolamento: atto avente portata generale, obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli stati membri
• Direttiva: atto che vincola lo stato membro cui è rivolta per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai
mezzi
• Decisione: atto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i
destinatari da esso designati
• Raccomandazioni e pareri: atti non vincolanti che hanno
valenza d’indirizzo, ma non fanno sorgere diritti o obblighi
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I REGOLAMENTI E LE DIRETTIVE
Regolamento
«Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»
Direttiva
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il... [data]»
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I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
COMMISSIONE
Iniziativa legislativa
CONSIGLIO
PARLAMENTO
EUROPEO
• Procedura di codecisione (art. 251 TCE)
• Procedura di cooperazione (art. 252 TCE)
• Procedura di consultazione (es. art. 83.1 TCE)
I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA: CODECISIONE [1]
Art. 251 TCE
COMMISSIONE:
presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
PARLAMENTO EUROPEO:
esprime un parere sulla proposta della Commissione
CONSIGLIO:
a) adotta l’atto (se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del
Pe o se il Pe non ha proposto emendamenti)
b) adotta una posizione comune e la comunica al Pe
PARLAMENTO EUROPEO:
a) approva la posizione comune e l’atto si considera adottato
b) respinge la posizione comune e l’atto si considera non adottato
c) propone emendamenti alla posizione comune e comunica il testo
emendato al Consiglio e alla Commissione
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I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA: CODECISIONE [2]
[segue]
COMMISSIONE:
formula un parere sugli emendamenti del Pe
CONSIGLIO:
a) approva tutti gli emendamenti del Pe (all’unanimità in caso di parere
negativo della Commissione) e l’atto si considera adottato
b) non approva tutti gli emendamenti del Pe e viene convocato un comitato
di conciliazione
COMITATO DI CONCILIAZIONE PE/CONSIGLIO
(con la partecipazione della Commissione):
a) approva un progetto comune e l’atto deve essere successivamente
adottato dal Pe e dal Consiglio
b) non approva un progetto comune e l’atto si considera non adottato
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I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA: COOPERAZIONE
Art. 252 TCE
COMMISSIONE:
presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
PARLAMENTO EUROPEO:
esprime un parere sulla proposta della Commissione
CONSIGLIO:
adotta una posizione comune e la comunica al Pe
PARLAMENTO EUROPEO:
a) approva la posizione comune e l’atto viene poi adottato dal Consiglio
b) respinge la posizione comune e il Consiglio può poi deliberare solo
all’unanimità
c) propone emendamenti alla posizione comune
COMMISSIONE:
riesamina la proposta e formula un parere sugli emendamenti del Pe
CONSIGLIO:
adotta la proposta riesaminata dalla Commissione (all’unanimità se la modifica)
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51
I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA: CONSULTAZIONE
Esempio: art. 83.1 TCE
«I regolamenti e le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principi
contemplati dagli articoli 81 e 82 [regole di concorrenza] sono stabiliti dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo»
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LE PROCEDURE INTERGOVERNATIVE
• Modifica dei trattati (art. 48 Tue)
• Adesione di nuovi stati (art. 49 Tue)
• Sanzioni contro uno stato membro in caso di grave e
continuata violazione dei principi su cui si fonda
l’Unione (art. 7 Tue)
• Cooperazioni rafforzate (artt. 27-27E, 40-40B, 43-45 Tue,
artt. 11-11A Tce)
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53
GLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 10 TCE
«Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e
particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal
presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della
Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.
Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la
realizzazione degli scopi del presente trattato».
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L’ITALIA E L’UNIONE EUROPEA
Legge 14 ottobre 1957, n. 1203
(ratifica ed esecuzione del Trattato Cee)
Legge 3 novembre 1992, n. 454
(ratifica ed esecuzione del Trattato Ue)
• Qual è il fondamento costituzionale dell’assunzione da
parte dello Stato italiano degli obblighi comunitari?
• Come partecipano gli organi e soggetti costituzionali italiani
alla formazione del diritto comunitario (fase ascendente)?
• Come si dà attuazione al diritto comunitario, una volta
formato, in particolare alle direttive (fase discendente)?
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CARATTERI DELL’ORDINAMENTO DELL’UE [1]
• Durata illimitata dei trattati
• Il Trattato come «carta costituzionale di una comunità di
diritto»
• Previsione di una procedura di sospensione dei diritti di uno
stato membro in caso di violazione dei principi fondamentali
• Trattati con quasi tutti i contenuti tipici delle moderne carte
costituzionali (valori, obiettivi, principi, disposizioni istituzionali,
fonti, tutela dei diritti)
• Autonomi meccanismi per la produzione di norme aventi
come destinatari tutti i soggetti degli stati membri
• Diretta applicabilità del diritto comunitario, come interpretato
dalla Corte di giustizia, e primato del diritto comunitario sul
diritto dei singoli stati
• Istituzione di una cittadinanza europea e sviluppo di un sistema
partitico europeo
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CARATTERI DELL’ORDINAMENTO DELL’UE [2]
• Rappresentanza negli organi legislativi sia dei governi degli stati
sia dei popoli europei
• Obbligo giuridico per alcune istituzioni di agire nel solo interesse
della Comunità
• Unanimità e principio di maggioranza (qualificata) per
l’assunzione delle decisioni
• Bilancio e sistema delle risorse proprie
Cosa è l’Unione europea:
una organizzazione sovranazionale?
un ordinamento pre-federativo?
una federazione di stati nazione?
una comunità politica?
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57
ORDINAMENTO ITALIANO
E ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
Art. 11 Cost.
• il fondamento costituzionale della partecipazione
dell’Italia all’Unione europea
Legge 86/1989 – Legge 11/2005
• la partecipazione degli organi costituzionali italiani
alla formazione (c.d. fase ascendente) e all’attuazione
(c.d. fase discendente) del diritto comunitario
Sent. cost. 170/1984
• i rapporti fra norme comunitarie e norme interne e il
primato del diritto comunitario
Art.117 Cost.
L’espressione Unione europea compare nel testo costituzionale soltanto con la
riforma del titolo V approvata con la L. cost. 28 ottobre 2001, n. 3.
Diverse disposizioni disciplinano la partecipazione italiana al processo di integrazione
europeo, sia con riferimento allo Stato sia alle Regioni.
Il primo riferimento all'ordinamento comunitario si trova nel comma 1 dell'articolo
117 della Costituzione con la clausola generale di compatibilità della
legislazione (nazionale e regionale) con i «vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario».
Si tratta di norma che non autorizza ulteriori limitazioni di sovranità, che restano
comunque legittimate sulla base della previsione dell'art. 11, bensì riconosce la
superiorità dell'ordinamento comunitario su quello interno, così come
affermato dalla giurisprudenza comunitaria e interna.
La disciplina dei rapporti fra lo Stato e l'Unione europea è affidata alla
legislazione esclusiva statale (art. 117 comma 2), mentre compete alla legislazione
concorrente regionale quella dei rapporti fra l'Unione e le stesse Regioni (art. 117
comma 3).
L’art. 117 comma 5, inoltre, fissa i principi generali dell'attività diretta alla formazione
e all'attuazione degli atti comunitari, affidando alla legislazione esclusiva statale la
disciplina degli aspetti procedurali e dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo
statale in caso di inadempienza. In attuazione di tali ultime previsioni sono stati
emanati l'art. 5 della legge n. 131 dei 2003 e la legge n. 11 del 2005, che definiscono
le procedure per la partecipazione in sede comunitaria delle Regioni sia in via
indiretta, cioè attraverso la formazione della volontà statale, che diretta.
segue
L'art. 117 comma 5 costituzionalizza i principi che disciplinano
l'intervento delle Regioni nella formazione e nell'attuazione della
normativa comunitaria:
la previsione di una loro partecipazione nella fase ascendente
del diritto comunitario, vale a dire all'iter procedurale che porta
all'adozione da parte delle istituzioni comunitari di determinati atti;
la previsione di una loro partecipazione nella fase discendente
del diritto comunitario, vale a dire nel momento in cui diventa
necessario dare attuazione nel nostro Stato agli atti normativi
comunitari ed in particolare in quelle materie in cui è prevista una
potestà legislativa (esclusiva o concorrente) delle Regioni.
Ultimo richiamo comunitario è contenuto nell'articolo 120 Cost. (a cui è
stato dato attuazione dall'art. 8 della L. 131/2003), laddove si
attribuisce al Governo il potere di sostituirsi agli enti territoriali nel caso
dì mancato rispetto della normativa internazionale e
comunitaria.
LA LEGGE COMUNITARIA
Con essa vengono raggruppate tutte le direttive delle
Comunità Europee che devono ricevere attuazione nel
nostro Paese. Deve essere presentata dal Governo alle
Camere entro il 31 gennaio di ciascun anno.
(ultima Legge comunitaria)
Legge 25 febbraio 2008, n. 34
«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria... (anno)»
• Delega al governo per l’attuazione di direttive
comunitarie con decreti legislativi
• Autorizzazione all’attuazione di direttive comunitarie
con regolamenti del governo
UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA:
dall’invenzione alla decostruzione
LA RIFORMA DEI TRATTATI [1]
• dicembre 2001: Dichiarazione di Laeken
• febbraio 2002-luglio 2003: Convenzione sul futuro
dell’Unione europea
• ottobre 2003-giugno 2004: Conferenza intergovernativa
• ottobre 2004: viene firmato a Roma il Trattato che
istituisce una Costituzione per l’Europa
• novembre-dicembre 2004: prime ratifiche statali
• aprile 2005: l’Italia è il quinto stato a ratificare il Trattato
costituzionale (l. 57/05)
• maggio-giugno 2005: il Trattato costituzionale è respinto
nei referendum in Francia e Paesi Bassi
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… la decostruzione: il TRATTATO DI RIFORMA
- Dichiarazione di Berlino (25 marzo 2007)
- Conclusioni del vertice UE (21-22 giugno 2007) – Sintesi
- Mandato della CIG del 2007 (26 giugno 2007)
- Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 luglio 2007, sulla
convocazione della conferenza intergovernativa (CIG): parere
del Parlamento europeo (13 luglio 2007)
- "La revisione dell'Europa per il XXI secolo", parere della
Commissione europea in merito alla conferenza dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri convocata per la
revisione dei trattati (13 luglio 2007)
- Progetto di trattato di riforma (Vertice di Lisbona 18-19.10.07)
LA RIFORMA DEI TRATTATI [2]
• giugno 2007: viene abbandonato il Trattato
costituzionale e il Consiglio europeo convoca una nuova
conferenza intergovernativa
• dicembre 2007: viene firmato il Trattato di Lisbona
• giugno 2008: il Trattato di Lisbona è respinto nel
referendum in Irlanda
• agosto 2008: l’Italia ratifica il Trattato di Lisbona (l. 130/08)
• gennaio 2009: data prevista per l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona (o comunque prima dell’elezione del
Parlamento europeo del giugno 2009)
Stato delle ratifiche (ottobre 2008): ratificato o approvato in
22 stati; respinto in uno stato; ratifica in corso in 2 stati
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