Le prestazioni previdenziali
Art. 38 Costituzione
• [I] Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
• [II] I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
• [III] Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
• [IV] Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
• [V] L'assistenza privata è libera.
I profili di tutela sociale
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Salute
Invalidità e inabilità da rischi comuni
Invalidità e inabilità da rischio professionale
Vecchiaia
Famiglia
Sostegno al reddito (di lavoro)
• Superstiti
Le altre prestazioni previdenziali
Le c.d. assicurazioni minori
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Disoccupazione
Cassa integrazione guadagni
Mobilità
Malattia
Maternità
Congedi parentali
Requisiti costitutivi del diritto alle prestazioni ed oneri
comportamentali dei lavoratori e dei datori di lavoro
• Destinatari
• Requisito assicurativo (anzianità di iscrizione e/o anzianità
aziendale)
• Requisito contributivo
• Domanda amministrativa – Requisito temporale
• Dichiarazione di immediata disponibilità
• Fruizione delle prestazioni e regimi di incompatibilità assoluta
o relativa (svolgimento di attività lavorativa)
• Oneri comportamentali dei lavoratori
• Oneri comportamentali dei datori di lavoro
Art. 24, l. n. 88 del 1989
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per
l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai
dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per
l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per
il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i
trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'art. 13 della legge 30
dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa
dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse
e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei
servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi
economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività
patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata
nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le
prestazioni e il correlativo getti
Nuova disciplina normativa in materia di ammortizzatori sociali
La disciplina in materia degli ammortizzatori sociali deve tener conto delle importanti innovazioni
apportate con la c.d. Riforma Fornero (L. 28 giugno 2012, n. 92) in materia di:
ASpI (Indennità di disoccupazione) e mini ASpI (Art. 2, l. n. 92 del 2012) – Sostituisce la
precedente indennità di disoccupazione di cui al R.D.L. 04.10.1935, n. 1827
Circolare INPS n. 142 del 2012
Indennità di mobilità (prestazione abrogata a decorrere dal 2017) Art. 2, comma 71, l. n. 92 del
2012
Integrazioni salariali (Novità apportate dall’art. 3, l. n. 92 del 2012)
Ammortizzatori sociali in deroga Art. 2, comma 64, l. n. 92 del 2012
•
Sospensione (integrazioni salariali) e cessazione del rapporto di lavoro
•
La sospensione del rapporto di lavoro può trovare causa, oltre che nei casi di impossibilità di
svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore (malattia, maternità ecc.)
anche nei casi di crisi «temporanea» dell’azienda che può avvalersi ricorrendone le condizioni
del sistema delle integrazioni salariali.
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CIGO Cassa integrazioni guadagni ordinaria
CIGS Cassa integrazioni guadagni straordinaria
Regimi speciali: settore agricolo ed edilizia
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La risoluzione del rapporto costituisce un fatto contrattuale, anche quando è disposta
unilateralmente da una delle due parti.
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Le situazioni a cui si può assistere di fatto sono le seguenti:
risoluzione per iniziativa del dipendente
risoluzione per iniziativa della azienda
risoluzione consensuale tra le parti.
L'efficacia dell'atto è raggiunta quando la controparte riceve la comunicazione di risoluzione.
Le norme di tutela del dipendente impongono al datore di lavoro di
specificare i motivi della risoluzione, mentre nulla precisano per quanto
riguarda la risoluzione da parte del dipendente.
Sebbene formalmente il datore di lavoro possa richiedere le ragioni delle
dimissioni, i motivi espressi dal dipendente possono essere inconsistenti e
il datore di lavoro non può far valere alcuna azione o penale. Al contrario,
le motivazioni da parte del datore di lavoro devono essere espresse in
modo esplicito e tale da non consentire dubbi sulle ragioni della
risoluzione. Le cause addotte devono rientrare in precise situazioni
normativamente disciplinate, pena l'annullamento dell'atto.
La risoluzione può essere intimata per giusta causa o per giustificato
motivo.
La tutela contro la disoccupazione
Le integrazioni salariali
L. n. 1115 del 1968 Estensione in favore dei lavoratori degli interventi della Cassa integrazione
guadagni
L. n. 164 del 1975 Disciplina delle integrazioni salariali nel settore industriale (primo tentativo di
risistemare la materia)
L. 23 luglio 1991, n. 223 di riforma della disciplina degli interventi di integrazione salariale –
Obiettivo: riportare le integrazioni salariali alla loro finalità originaria di sostegno – temporaneo - al
reddito dei lavoratori per i quali si prospetta la piena ripresa del lavoro. Per i lavoratori eccedentari
prevedere altre misure di sostegno al reddito (indennità di mobilità)
Il sistema delle proroghe, peraltro, è ritornato in auge dopo la l. n. 223 del 1991 così come la
concessione degli interventi in una logica di tipo assistenzialistica (nuova esigenza di riforma
espressa nell’art. 1, comma 28, l. n. 247/07 e art. 19, comma 11, l. n. 2 del 2009
Progressiva estensione delle integrazioni salariali (oltre a industria, imprese edili non industriali,
imprese agricole) anche ai settori del terziario, del lavoro associato, degli apprendisti e del
collaboratori a progetto, se presenti determinati requisiti reddituali ed operanti in regime di
monocommittenza. Estensione anche soggettiva: oltre agli operai, impiegati e quadri
Evoluzione della funzione delle integrazioni salariali: oltre alla funzione propriamente previdenziale
si caratterizzano per essere strumenti di politica economica a sostegno del sistema delle imprese –
Interventi “congiunturali”, “occasionali” o “settoriali” – Discrezionalità nell’impiego
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Ammortizzatori sociali in deroga
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Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, conv. In l. n. 2 del 2009, Art. 19
Riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito a categorie di lavoratori
ordinariamente esclusi dal godimento di tali benefici (ad es. apprendisti,
collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, d. lgs. n. 276/03
in caso di fine lavoro) nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
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Causale: sospensione del lavoro per crisi aziendale o occupazionale oppure
licenziamento
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Coinvolgimento delle Regioni o degli enti bilaterali e dei fondi professionali per la
formazione continua) estesi a settori altrimenti esclusi (es. anche i professionisti
datori di lavoro). La deroga può riguardare anche il regime delle proroghe (art. 2,
comma 138, l. n. 2/09).
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Finanziamento della Cassa
E’ di tipo misto, si basa sui contributi a carico degli imprenditori e, in parte, sul finanziamento
statale
Gli interventi straordinari sono, di massima, a carico del bilancio dello Stato, con contributi
addizionali sia dei datori di lavoro che, pro quota, dei lavoratori
Gli interventi ordinari sono finanziati con il contributo degli imprenditori, ma concorrono
anche altre forme di finanziamento: Stato, trasferimenti di eccedenze attive dalla gestione
degli assegni familiari
La contribuzione a carico degli imprenditori è stata strutturata in modo da penalizzare chi in
concreto si avvale degli interventi della Cassa: la legge prevede un contributo fisso e
differenziato tra interventi ordinari e straordinari a carico di tutte le imprese industriali,
calcolati sulla retribuzione imponibile, ridotto per le imprese che non hanno più di 50
dipendenti, e un contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli
interventi. Il contributo addizionale non è dovuto quando l’integrazione è corrisposta per
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, determinato da “eventi oggettivamente non
evitabili”.
La l n. 223 del 1991 ha poi introdotto un contributo transitorio (art. 7, comma 11), calcolato
con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, e posto a carico di tutti i datori di lavoro
(tranne quelli ediili) che rientrano nel campo di applicazione della normativa che disciplina
l’intervento straordinario
Contributi speciali (con quote a carico anche dei lavoratori) sono infine previsti per le forme
di intervento giustificate da contingenti situazioni di crisi di particolari settori o di particolari
gruppi di imprese, che vanno ad aggiungersi ai finanziamenti di volta in volta fissati dallo
Stato
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L’intervento ordinario e straordinario (CIGS)
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Le cause integrabili (l. n. 164/75): eventi di sospensione e di riduzione dell’attività di impresa,
anche non dipendenti da impossibilità oggettiva sopravvenuta o forza maggiore (mera difficultas),
purché di carattere temporaneo e non imputabili né al datore, né ai dipendenti
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Intervento ordinario: dipendenza della situazione aziendale da eventi transitori e non imputabili
all’imprenditore o agli operai oppure la dipendenza della situazione aziendale da situazioni
temporanee di mercato (provvedimento di concessione di competenza della Commissione
provinciale)
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Intervento straordinario (l. n. 1115/68): assumono rilevanza non più gli “eventi esterni” bensì gli
“eventi interni” al ciclo generale (crisi economiche), nonché le vicende della specifica impresa: crisi
settoriale o locale, ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, conversione aziendale (l. n. 464/72),
cessazione di attività o di uno o più settori o stabilimenti dell’azienda o di parte di essi (l. n. 291/04),
crisi aziendale di particolare rilevanza sociale (provvedimento di concessione di competenza del
Ministero del lavoro)
•
Imprese ammesse al beneficio: criterio dimensionale dell’occupazione media nel semestre
precedente la richiesta:
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5 dipendenti per l’intervento ordinario (si veda la l. n. 236/93 per le imprese – da 5 a 50 dipendenti
– operanti nelle aree di declino industriale, con possibilità di durata di 24 mesi nel triennio)
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15 dipendenti per l’intervento straordinario, compresi gli apprendisti ed i prestatori assunti con
contratto di formazione e lavoro)
Prestazioni
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Indennità sostitutiva o integrativa della retribuzione pari all’80% della retribuzione globale netta
“per le ore di lavoro non prestato, comprese tra le zero ore e il limite orario contrattuale (cioè
effettivamente svolto), ma comunque non oltre le 40 ore settimanali” (art. 2, l. 164/75) Sono
escluse dall’integrazione le festività e le assenze non retribuite, nonché le giornate nelle quali il
lavoratore ha svolto altre attività remunerate (art. 3, d.l. n. 788/45; art. 8, comma 4, l. n. 160/88)
Esiste un massimale all’importo dell’integrazione salariale ordinaria e straordinaria,
periodicamente rivalutabile, e differenziato a seconda della retribuzione di riferimento
Durata dell’intervento ordinario: tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente “in casi
eccezionali”, fino a complessivi dodici mesi (art. 6, l. n. 164/75) Deroga fino a 24 mesi per le
imprese (occupanti da 5 a 50 dipendenti) operanti nelle aree a declino industriale
Per l’intervento straordinario ha operato il regime più vario che, al limite, consentiva una durata
illimitata dello stesso. Limite temporale (di cui alla l. n. 223/91), compreso le proroghe, di 48 mesi
(ridotti a 18 per le integrazioni in caso di procedure esecutive concorsuali, e a 12 mesi per l’ipotesi
di crisi aziendale. Tuttavia, nel corso degli anni, sono state previste deroghe di vario genere.
Era esclusa la reiterazione dell’intervento per un certo periodo di tempo (per ciascuna unità
produttiva 36 mesi nell’arco di un quinquennio, indipendentemente dalle causali.
Il trattamento è equiparato alla retribuzione corrisposta in costanza di lavoro, ai fini
dell’applicazione, ad esempio, della disciplina anticumulo con i trattamenti pensionistici. Il periodo
di integrazione salariale è equiparato al periodo di lavoro effettivo, utile ai fini del calcolo del t.f.r..
Alle integrazioni salariali accede l’accredito contributivo figurativo: il periodo è utile sia ai fini del
diritto che della misura della pensione per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti (beneficio esteso a
tutto il periodo di integrazione salariale, sia ordinario che straordinario, sia per sospensione che per
riduzione).
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Le procedure per la concessione del trattamento
Intervento ordinario
Presentazione della domanda amministrativa alla locale sede dell’INPS entro 25 giorni dalla
fine del periodo di paga in corso al termine della settimana, in cui ha avuto inizio la
sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro
In difetto, il trattamento non potrà essere corrisposto per periodi anteriori di una settimana
dalla data di effettiva presentazione della domanda (art. 7, l. n. 164/75)
Attivazione della consultazione sindacale (condizione di legittimità del provvedimento) prima
della presentazione della richiesta (procedura normale): comunicazione alle rappresentanze
sindacali aziendali e provinciali avente ad oggetto la durata della sospensione o riduzione
dell’orario ed i lavoratori interessati (indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da
sospendere e le modalità di svolgimento dell’eventuale rotazione) - Eventuale richiesta di
esame congiunto
Comunicazione sindacale effettuata successivamente in caso di “procedura d’urgenza”, e cioè
in presenza di “eventi oggettivamente non evitabili” che rendano non differibile la
contrazione o la sospensione dell’attività produttiva (possibilità di esame congiunto se la
sospensione supera le 12 settimane)
In mancanza del provvedimento amministrativo, il rapporto rimane assoggettato al diritto
comune: quindi il datore di lavoro dovrà remunerare le prestazioni non utilizzate, salva la
prova di un’impossibilità oggettiva o di un accordo di sospensione non retribuita
L’intervento viene deliberato da un’apposita Commissione provinciale (art. 8, l. n. 164/75) che
decide anche sulle eventuali proroghe. I ricorsi sono decisi dal Comitato amministratore della
Gestione prestazioni temporanee
• Intervento straordinario (d.p.r. n. 218/00)
• Competenza di un apposita Direzione Generale presso il
Ministero del lavoro
• La richiesta deve contenere anche il programma di ripresa
destinato a fronteggiare la situazione di crisi
• Discrezionalità
amministrativa
nella
concessione
dell’intervento, anche ordinario (Cass. SS.UU. n. 5454/87), che
investe anche l’an (giudizio di meritevolezza)
• Sia l’intervento ordinario che quello straordinario vengono
anticipati dal datore di lavoro (che agisce quale mandatario ex
lege) salvo “conguaglio” con l’INPS
• Solo il trattamento straordinario può essere pagato
direttamente dall’INPS in caso di “comprovate difficoltà di
ordine finanziario” o, a semplice domanda, se il Ministero
assente alla richiesta
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A differenza della CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) la CIGS è uno strumento di politica
industriale finalizzato a fronteggiare gravi situazioni aziendali.
Può essere richiesta per:
ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;
crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;
procedure concorsuali: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni.
La CIGS è destinata a:
aziende che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta d'intervento più di 15
dipendenti ( art 1, co. 1 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991):
– imprese industriali;
– imprese edili ed affini;
– cooperative agricole;
– imprese artigiane, il cui fatturato nel biennio precedente, dipendeva per oltre il 50% da un
solo committente destinatario di CIGS (aziende dell'indotto);
– aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, le cui imprese committenti siano
interessate da CIGS;
– imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS;
imprese editrici di giornali, quotidiani e periodici, e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le
quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti;
imprese commerciali con più di 200 dipendenti, escludendo dal calcolo gli apprendisti e i lavoratori
assunti con C.F.L. (contratti formazione e lavoro).
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La legge di riforma con l'art.3 c.1 prevede che siano estese alle aziende che fino al
31/12/2012 erano in regime transitorio "a decorrere dal 01/01/2013 le disposizioni
in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi
contributivi ":
imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50
dipendenti
imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero dei dipendenti
imprese del sistema aereoportuale a prescindere dal numero dei dipendenti
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LAVORATORI BENEFICIARI
operai e intermedi;
impiegati e quadri;
soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro;
lavoratori poligrafici e giornalisti;
dipendenti dell'appaltatore, nell'ipotesi in cui il contratto di appalto sia stipulato
con un'impresa artigiana secondo quanto previsto dall‘art. 12, l. n. 223/91 (circ.
INPS n. 41 del 2006)
Tali lavoratori, per beneficiare dell'intervento, devono avere 90 giorni di anzianità
lavorativa presso l'azienda che li pone in CIGS (art. 8, co. 3, l. n. 160/98 circ. INPS n.
171 del 1988)
Sono esclusi dal beneficio della CIGS:
dirigenti; apprendisti; lavoranti a domicilio; autisti alle dipendenze del titolare di
impresa;
lavoratori con contratto di formazione e lavoro, se non espressamente inclusi nel
provvedimento concessivo della CIGS
lavoratori interinali: sono dipendenti da agenzie per il lavoro, non rientranti tra le
aziende destinatarie delle integrazioni salariali
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TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
La procedura di richiesta di CIGS si conclude con l'emanazione del decreto di
concessione del trattamento da parte del Ministero del Lavoro entro i termini ridefiniti
dall‘art. 8, d.p.r. n. 218/00:
crisi aziendale: trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;
ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale: a) trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda per la concessione del primo semestre; b) trenta giorni dalla
ricezione della relazione ispettiva per la concessione del secondo semestre;
c) sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda per i periodi successivi ai primi
dodici mesi di intervento.
Per le imprese con più di mille dipendenti con unità aziendali in due o più regioni, il
provvedimento è adottato nei seguenti termini:
a) sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda per la concessione del primo
semestre;
b) trenta giorni dalla ricezione della relazione ispettiva per la concessione del secondo
semestre;
c) novanta giorni dalla data di ricezione della domanda per i periodi successivi ai primi
dodici mesi di intervento.
concordato
preventivo,
fallimento,
liquidazione
coatta
amministrativa,
amministrazione straordinaria e in presenza di domande presentate a seguito di stipula
di contratti di solidarietà: trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.
• LA DOMANDA AMMINISTRATIVA
• In seguito all'emanazione del decreto di concessione della CIGS da parte
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato sulla G.U.,
l'azienda può presentare domanda all'INPS, (mod SR 40) tramite la
procedura DiGiWEB, nel quale devono essere indicati i dati relativi
all'azienda, i dati relativi al decreto ministeriale di concessione, il periodo
richiesto, il numero dei lavoratori sospesi o a orario ridotto e le modalità di
pagamento (tramite azienda con successivo conguaglio o direttamente
dall'INPS).
• TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA E' previsto l'invio
telematico del mod.I.G.15/str (cod.SR40 e SR100) e dei mod. IGIStr/aut
(cod.SR41) da parte delle aziende e dei consulenti del lavoro, muniti di
regolare PIN di autenticazione.
•
La procedura per l'attivazione della CIGS prevede una fase di consultazione
sindacale e una fase amministrativa che si esplicita attraverso la
presentazione della domanda.
La fase di consultazione sindacale (art. 2, d.p.r. n. 218/00) ha il seguente iter:
1 - l'impresa che intende fare ricorso alla CIGS, deve darne preventiva
comunicazione alle R.S.U. o in mancanza di queste, alle organizzazioni
sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella
Provincia;
2 - entro 3 giorni dalla comunicazione, una delle parti deve presentare
richiesta di esame congiunto della situazione aziendale:
a) al competente ufficio della Regione nel cui territorio sono ubicate le unità
produttive interessate all'intervento straordinario di integrazione salariale;
b) al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale dei
rapporti di lavoro, qualora l'intervento CIGS riguardi più unità produttive,
dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale;
• 3 - l'esame congiunto si terrà presso la Direzione Regionale del
Lavoro nei casi in cui le unità produttive interessate siano ubicate in
più province della medesima regione o in sede ministeriale se le
unità aziendali sono dislocate in più regioni;
4 - l'esame congiunto valuterà il programma di risanamento che
l'azienda intende attuare. In particolare gli aspetti relativi alla
durata, al numero dei lavoratori interessati alla CIGS, ai criteri per
l'individuazione dei lavoratori da sospendere, alle modalità di
rotazione e all'indicazione dei motivi della mancata adozione della
rotazione;
La fase di consultazione sindacale deve esaurirsi entro i 25 giorni
successivi a quello della richiesta di esame congiunto, ridotti a 10
per le aziende fino a 50 dipendenti. Il computo dei 25 giorni decorre
dalla data di ricezione, da parte del competente ufficio, della
richiesta di esame congiunto.
•
•
Fase amministrativa - Presentazione della domanda
Esaurita la fase della consultazione sindacale, deve essere presentata la domanda di
CIGS entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui ha
avuto inizio la riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro. La domanda va redatta su
apposito modulo (circ. n. 38 del 2004) in tre copie, di cui una in bollo, e sottoscritta da
un rappresentante legale dell'azienda (curatore o commissario liquidatore nel caso di
procedure concorsuali) ed inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione .
Alla domanda è necessario allegare il programma di intervento, la scheda relativa alla
causale invocata e la copia del verbale dell' esame congiunto. Nei casi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la domanda deve essere
presentata contestualmente al Servizio ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali
del lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle unità aziendali
interessate dall'intervento stesso, con il compito di effettuare gli accertamenti previsti
sulle difficoltà finanziarie aziendali, trasmettendone gli esiti all'ufficio ministeriale entro
il primo semestre di fruizione della CIGS.
Il primo accesso dell'organo ispettivo deve avvenire non prima di tre mesi dall'inizio
dell'intervento CIGS.
Alle domande presentate a seguito di stipula di contratti di solidarietà, dovrà
essere allegato un modulo “scheda”, specifico per le diverse causali di intervento.
Ciascuna domanda è riferita ad un periodo di 12 mesi.
•
LA DURATA DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE STRAORDINARIO
• In linea generale, non si può fare ricorso alla CIGS per una durata
superiore ai 36 mesi nel quinquennio di riferimento, fatte salve le
eccezioni previste dal Ministero, computando a tal fine, anche i periodi
di CIG ordinaria concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività
produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato.
Ai fini del computo dei 36 mesi, il riferimento temporale al
quinquennio deve considerarsi "rigido", considerando come termine
iniziale l'11/8/1990, stabilito dall’22, l. n. 223/91 e come termine
finale l'11/8/1995 (circ. INPS n. 106 del 1996). Dal 12/8/2010 decorre
il nuovo quinquennio che si concluderà l'11/8/2015.
La durata del trattamento di integrazione straordinaria si differenzia a
seconda della causa che ha determinato l'intervento:
crisi aziendale: 12 mesi, prorogabili fino a 24, solo dopo che siano
trascorsi i due terzi del periodo già concesso (es.: dopo 9 mesi di
trattamento, la proroga può essere concessa non prima che siano
trascorsi 6 mesi);
• ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale: 24 mesi,
con la facoltà da parte del Ministero del Lavoro di concedere, per
programmi particolarmente complessi o in ragione della rilevanza delle
conseguenze sul piano occupazionale, due proroghe di dodici mesi
ciascuna;
• concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria: 12 mesi, con proroga
di 6 mesi se esistono prospettive di ripresa o di continuazione
dell'attività; contratti di solidarietà: 24 mesi, prorogabili per altri 24,
36 mesi per le aree del Mezzogiorno.
• La richiesta di proroga del trattamento straordinario deve essere
inoltrata allo stesso ufficio al quale è stata presentata la prima
istanza di riconoscimento del trattamento, entro 25 giorni dalla fine del
periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto
inizio la nuova sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
•
•
Misura del trattamento
L‘importo della CIG è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di
lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale,
ridotta di un'aliquota (pari al contributo per gli apprendisti), istituita dalla legge 41/86 e
stabilita dalla Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) nella misura del 5,84%.
L'importo da corrispondere è soggetto a un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria
dal 1980, per la CIG ordinaria ed edilizia dal 1/1/1996, escluso per i contratti di solidarietà e
per la CISOA (Cassa integrazione salariati e operai agricoli - circ. n. 25 del 27/1/1996). Tale
limite massimo è rivalutato ogni anno in base all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.
Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi seconda che la retribuzione lorda mensile
del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13^ e 14^, sia minore/uguale o maggiore della fissata
per legge.
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Per l'anno 2013 (circ. INPS n. 14 del 30 gennaio 2013) il tetto è fissato in:
€ 959,22 lordi mensili per quei lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei di 13^ e
delle altre, eventuali mensilità aggiuntive è inferiore o pari a € 2.075,21 lordi mensili;
€ 1.152,90 lordi mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 2.075,21
lordi mensili.
• Oneri incombenti sul datore di lavoro
• Presentazione della domanda di ammissione al trattamento entro
termini prestabiliti – Conseguenze del mancato rispetto dei termini
• Comunicazioni sindacali e limiti al potere di scelta dei lavoratori da
porre in cassa integrazione – Criterio della rotazione (art. 1, commi
7 e 8, l. n. 223/91)
• Sanzioni pecuniarie e maggiorazione contributiva per i datori di
lavoro che occupino, in violazione delle norme sul collocamento,
lavoratori titolari di prestazioni di integrazione salariale o assumano
con contratti di formazione e lavoro, mentre hanno in corso
sospensioni per crisi aziendali
• L’INPS può esercitare un’azione di responsabilità per il recupero
delle somme erogate, a carico dell’ente appaltatore che, per
negligenza, non abbia tempestivamente previsto l’evento che ha
dato luogo all’intervento della Cassa integrazione per l’edilizia
• Obbligo di comunicazione dei nominativi dei lavoratori interessati
dai trattamenti di integrazione al Centro per l’impiego (art. 19,
comma 1 bis, l. n. 2/2009) che può usufruire di un apposita banca
dati dell’INPS
•
•
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•
•
Oneri comportamentali per i lavoratori che usufruiscono delle integrazioni
salariali
Soggezione del lavoratore cassintegrato a precisi oneri nei confronti del datore di
lavoro e della pubblica amministrazione
Svolgimento di altra attività di lavoro dipendente o autonomo comporta la
sospensione dell’erogazione del trattamento (congruità del reddito ricavato)
L’omessa comunicazione di tale circostanza all’INPS comporta la perdita ex tunc
dell’intero trattamento
Necessità di un’anzianità lavorativa specifica presso l’impresa di almeno novanta
giorni alla data della richiesta
Obbligo di disponibilità del lavoratore per partecipare a corsi di formazione o
riqualificazione professionale, per svolgere attività socialmente utili o accettare
altra offerta di lavoro inquadrabile in un livello retributivo non inferiore del 20%
rispetto a quello di provenienza e situato nel raggio di 50 chilometri dalla residenza
del lavoratore stesso
In caso di violazione di tali obblighi comportamentali si decade dal trattamento di
integrazione salariale e si perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere
retributivo e previdenziale
Tale regime è stato generalizzato per tutte le prestazioni a sostegno del reddito
dall’art. 19, comma 10, l. n. 2/2009 che ha subordinato il diritto all’ottenimento
delle prestazioni di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione, “alla
dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione
professionale
•
L’Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI)
•
L’art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012 istituisce con decorrenza 1 gennaio
2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori
subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione: l’indennità di
disoccupazione ASpi e indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI
•
A decorrere dal 1 gennaio 2013, la disposizione richiamata istituisce l’Assicurazione
Sociale per l’Impiego (ASpI) presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all’art. 24 della Legge 9 marzo 1989 n. 88.
•
•
•
•
•
•
Le due nuove prestazioni sono destinate a sostituire a tutti gli effetti le attuali
prestazioni di:
disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;
disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;
disoccupazione speciale edile;
mobilità.
•
Destinatari della prestazione
•
Lavoratori dipendenti
•
Apprendisti (l’indennità di disoccupazione sostituisce la precedente tutela di cui
all’art. 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 novembre 2008, n.185
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
•
Soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o
successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro
in forma subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n.
142 e successive modificazioni.
•
Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato (precedentemente escluso)
•
Non sono destinatari della nuova disciplina:
•
a. i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
b. gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali continua a
trovare applicazione la specifica normativa come modificata dalla stessa legge di
riforma. Infatti per questi lavoratori ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge di
riforma trovano esclusivamente applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge
8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.
c. i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro
stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa.
•
•
•
Requisiti costitutivi del diritto all’indennità AsPI
•
a) stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Lo stato di disoccupazione dev’essere comprovato dalla presentazione
dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il
domicilio del medesimo; l’interessato deve rendere una dichiarazione, che attesti
l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L’art. 4, comma 38, della legge
di riforma prevede che questa dichiarazione possa essere resa dall’interessato
anche direttamente all’INPS – che a sua volta la mette a disposizione dei Centri per
l’impiego tramite apposita Banca dati percettori - al momento della presentazione
della domanda di erogazione della prestazione.
•
•
•
b) involontarietà dello stato di disoccupazione
Sono esclusi, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di
dimissioni o di risoluzione consensuale.
•
Sussiste il diritto alla prestazione qualora le dimissioni avvengano:
•
1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta
del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
•
•
2. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare
n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:
dal mancato pagamento della retribuzione;
•
dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
•
dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
•
dal c.d. mobbing;
•
dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre
persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
•
dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103
codice civile;
•
dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei
confronti del dipendente.
•
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è ostativa al riconoscimento
della prestazione qualora sia intervenuta:
1. per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più
di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti
o più con i mezzi pubblici (circolare 108 del 10 ottobre 2006);
2. nell’ambito della procedura di conciliazione (con esito positivo) da tenersi
presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge
di riforma.
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c) possano far valere almeno due anni di assicurazione.
Per tali soggetti devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del
primo contributo contro la disoccupazione. Si precisa che il biennio viene
determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.
Esempio: lavoro cessato il 13 gennaio 2012; il primo giorno da disoccupato è il 14
gennaio 2012; il biennio andrà calcolato a ritroso dal 14 gennaio 2012 (fino, quindi,
al 14 gennaio 2010) e a tale data (14 gennaio 2010) o antecedentemente deve
essere presente almeno un contributo di DS (contributo Ds anche per un solo
giorno che comunque si considera come una settimana coperta da contribuzione
DS);
d) possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione
(contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di
disoccupazione.
•
•
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti,
anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non
inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La
disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i
quali continuano a permanere le regole vigenti.
Per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente
contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è dovuto a
partire dal 1 gennaio 2013, solo da tale data iniziano a maturare l’anzianità
assicurativa e il requisito contributivo; l’eventuale e precedente contribuzione
contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua a produrre i suoi effetti ai fini
dell’accertamento dei requisiti soggettivi per l’ammissione alla nuova indennità di
disoccupazione. A titolo esemplificativo un lavoratore appartenente alle nuove
categorie, quale un socio dipendente dal 1 gennaio 2013 di una cooperativa, per il
quale risultasse dovuto il contributo contro la disoccupazione derivante da
precedenti rapporti di lavoro, può farlo valere per la verifica dei requisiti richiesti
necessaria per ottenere una eventuale nuova tutela di disoccupazione.
•
•
Contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto
•
Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in
base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
La precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la disoccupazione è considerata valida
ai fini dell’indennità di disoccupazione ASpI e della mini-ASpI.
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Ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti, si considerano utili:
a. i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di
lavoro subordinato;
b. i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione
risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente
indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
c. i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la
possibilità di totalizzazione;
d. l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di
cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
•
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•
Non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non
abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi
di:
a. malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della
retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale
retributivo;
b. cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero
ore;
c. assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal
figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravità.
Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo,
l’eventuale presenza dei suddetti periodi, non considerati utili, deve essere
neutralizzata, in quanto ininfluente, con conseguente ampliamento del biennio di
riferimento.
•
Base di calcolo e misura
•
L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva
degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive
(retribuzione imponibile esposta in uni-emens), divisa per il totale delle settimane
di contribuzione, indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per
il coefficiente numerico 4,33.
•
L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile, così
determinata, ed è pari al 75 per cento nei casi in cui quest’ultima sia pari o
inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla
base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui sia
superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro
incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la
retribuzione mensile e il predetto importo.
•
•
Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa
che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così
ottenuto per il divisore 30.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo
di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980,
n. 427, e successive modificazioni; tale importo sarà comunque comunicato
annualmente con apposita circolare.
•
All'indennità non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41 corrispondente all’aliquota contributiva prevista
per gli apprendisti.
•
All'indennità si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di
fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.
•
Durata della prestazione
•
Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione,
collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, distribuito nell’arco dei prossimi tre anni.
Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015,
è disciplinata nei seguenti termini:
- eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a
cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a
cinquanta anni;
- eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a
cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a
cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; quattordici mesi per i soggetti con
età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni;
- eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a
cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a
cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con età
anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni.
•
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A regime, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dal 1° gennaio 2016:
a. per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene
corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di
indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione
ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione
del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della
prestazione;
b. per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è
corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane
di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già
eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che miniASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di
lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.
•
Nelle ipotesi sopra descritte che abbiano una previsione di durata della
prestazione superiore ai dodici mesi, per determinare la durata stessa della
prestazione nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, così
come già precedentemente illustrato per il diritto, sono utili tutte le settimane di
contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o
dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e
legge 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si
applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli
apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
•
Presentazione della domanda
•
Necessità della domanda a pena di decadenza (e improponibilità della eventuale
azione giudiziaria), da presentare esclusivamente in via telematica, entro il
termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (si dovrà far
riferimento per l’individuazione del termine di presentazione della domanda allo
stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei
giorni presenti nel periodo (15 gennaio – 15 marzo; 2 luglio - 2 settembre)
•
Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di
inizio del periodo indennizzabile che è così individuato:
a. ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
b. data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza che
definisce il giudizio di merito intentato dal lavoratore (In tal caso la decorrenza della
•
•
prestazione può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma
restando la necessità della sua verifica all’esito della sentenza definitiva.
•
•
•
•
c. data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico
(es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione
del rapporto di lavoro
d. ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al
momento della cessazione del rapporto di lavoro;
e. ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di
mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f. trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento
per giusta causa.
Decorrenza della prestazione
L'indennità di disoccupazione ASpI spetta:
1. dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di
lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
2. dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui
questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno;
3. dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata
all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della
domanda di indennità;
4. dalle date di cui alle lettere c); d); e); f) qualora la domanda sia stata presentata
prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda
qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.
•
Nuova attività lavorativa in corso di prestazione - Nuovo contratto di lavoro
subordinato
•
La fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di
disoccupazione. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con
contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi. (Per l’individuazione del
periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni
riferimento alle giornate effettivamente lavorate.)
•
Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi
l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al
momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
•
La legge prevede che nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al
nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo
trattamento di indennità ASpI e mini-ASpI.
•
La sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e, come già
previsto per l’indennità di mobilità, è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata
per dimissioni del lavoratore.
•
Pertanto non è più obbligatorio l’utilizzo del modello DS56 bis per la
comunicazione di una nuova occupazione che comunque sarà mantenuto per le
altre comunicazioni utili e previste dalla nuova normativa.
•
La sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un
lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno
stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati
extracomunitari
•
•
Lavoro accessorio
La legge 28 giugno 2012, n. 92 ha stabilito che per prestazioni di lavoro accessorio
si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno
luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000
euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso di un anno solare,
annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei
confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro,
anch’essi rivalutati annualmente. Si richiama comunque, sul lavoro accessorio, quanto chiarito dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 18 del 2012.
•
L’articolo 46 bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 ha poi previsto che per l'anno
2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei
contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Ha previsto inoltre che
l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro accessorio.
•
•
•
Lavoro autonomo
In caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che
parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve
informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo
che prevede di trarre da tale attività.
La procedura provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al
limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il
pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi
preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la
data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al
periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione
concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma da presentare all’Istituto (E’
possibile modificare il reddito dichiarato in precedenza presentando una nuova
dichiarazione «a montante» cioè comprensiva del reddito precedentemente
dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a
rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito
delle quote già eventualmente recuperate.
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Decadenza dall’indennità
Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento
interruttivo, nei seguenti casi:
a. perdita dello stato di disoccupazione;
b. nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei
mesi;
c. inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la
comunicazione di cui all’art.2, comma 17, della legge n. 92 del 2012;
d. raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e. acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il
lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. A tale
proposito si richiama la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011.
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Dal combinato disposto dall’art 2, comma 40 e comma 41, e dall’articolo 4, commi
41 e 42, della legge di riforma sono considerate ipotesi di decadenza anche:
f) il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva
o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
o non la regolare partecipazione;
g) la non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo
dell'indennità cui si ha diritto.
Le ipotesi f) e g) si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di
riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti
con i mezzi di trasporto pubblici.
L’interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina,
con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia
continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell’evento interruttivo.
•
•
•
Anticipazione dell’indennità
•
Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015.
•
Per la definizione delle eventuali richieste di anticipazione è necessario attendere
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non
regolamentare da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze che dovrà determinare limiti, condizioni e modalità per l'attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 2, comma 19 della legge di riforma.
In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente
diritto alla corresponsione dell'indennità può richiedere la liquidazione degli
importi del relativo trattamento - pari al numero di mensilità non ancora percepite
- al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare
un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in
cooperativa.
•
•
•
Trattamento degli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti prima
del 2013
Alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31 dicembre 2012,
indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità di
disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza
dalla prestazione, le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione
ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni.
•
•
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Disciplina indennità di disoccupazione mini-ASpI
•
Infatti l’art. 2, comma 69, lett. b) della legge di riforma prevede, con la medesima
decorrenza dell’avvio della nuova assicurazione (1 gennaio 2013), l’abrogazione
dell’art. 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, norma che istituiva l’indennità di
disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in favore di tutti i lavoratori.
•
•
La mini-ASpI è la prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione
ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di
disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2013.
Sono destinatari della prestazione tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro in
forma subordinata (vedi destinatari AsPI) che involontariamente abbiano perduto
tale occupazione
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All’indennità di disoccupazione mini-ASpI si applica la stessa disciplina
dell’indennità di disoccupazione ASpI per quanto attiene a:
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a. destinatari;
b. stato di disoccupazione;
c. retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione;
d. misura della prestazione;
e. decorrenza della prestazione;
f. modalità e tempi di presentazione della domanda;
g. svolgimento di attività di lavoro autonomo e di lavoro accessorio durante la percezione
della prestazione;
h. decadenza dall’indennità (si specifica che per la mini-ASpI, nell’ipotesi della lettera b) del
paragrafo 2.9, la durata del nuovo contratto di lavoro subordinato deve essere superiore a
cinque giorni);
i. anticipazione dell’indennità.
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Per il combinato disposto dell’articolo 2, commi 3 e 69, lettera b) con riferimento agli operai
agricoli a tempo determinato o indeterminato non trovano applicazione le disposizioni
relative all’indennità di disoccupazione mini-ASpI.
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Requisiti costitutivi
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L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti
requisiti:
a. possano far valere lo status di disoccupato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa
negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale
siano stati versati o siano dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria. Ai fini
del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno
per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai
minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La disposizione relativa
alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a
permanere le regole vigenti. (Per la verifica del requisito contributivo per la
prestazione in esame quanto già precisato in precedenza slides 27-28).
Non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa.
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Durata della prestazione
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Per determinare la durata della prestazione, così come già prima illustrato per il diritto, sono utili tutte le
settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta
una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La disposizione
non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.
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L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà
delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione
del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel
periodo.
Sospensione della prestazione
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro
subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni
obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di
sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
La sospensione dell’indennità, sempre nel periodo massimo di 5 giorni, e la sua
ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato in uno stato
estero, come già indicato in precedenza per l’ASpI.
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Definizione del trattamento da porre in pagamento
Si precisa che, in presenza di una domanda di indennità di disoccupazione ASpI per
la quale non risultino soddisfatti i requisiti per il diritto, a fronte di esplicita
indicazione da parte del lavoratore richiedente da esprimersi secondo le modalità
riportate nella domanda telematica, saranno verificati, in alternativa, i presupposti
per la concessione ed il pagamento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI.
Revoca giudiziale delle prestazioni
Ai sensi dell’art 2, commi dal 58 al 62, con la sentenza di condanna per i reati di
associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione,
sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo
mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le
associazione di stampo mafioso, il giudice dispone la sanzione accessoria della
revoca di alcune prestazioni tra cui l’indennità di disoccupazione.
Questi provvedimenti sono comunicati dall’Autorità Giudiziaria entro 15 giorni
dall’adozione dei medesimi agli enti previdenziali al fine della loro immediata
esecuzione.
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Prestazioni accessorie
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Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono
riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Tali contributi sono utili ai fini
del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia
previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
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Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per le due indennità.
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Per le prestazioni in oggetto in corso di pagamento durante la settimana natalizia
non è previsto il pagamento della relativa gratifica.
Cumulabilità della prestazione con:
Assegno sociale
Rendite da infortunio
Invalidità civile
Pensioni di guerra
Pensioni indirette
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Ricorsi amministrativi e giudiziari
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Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti
adottati in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è il Comitato
Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del
provvedimento amministrativo:
online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura
disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi
online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici
offerti agli stessi.
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Alle prestazioni in parola si applica il regime decadenziale di un anno (art. 47,
d.p.r. n. 639 del 1970) per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il
provvedimento di concessione o diniego della prestazione che si ricorda decorre in
alternativa:
• dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento
amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
• dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel
caso di mancata definizione;
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• dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta
entro il termine di 90 giorni;
• dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale.
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Regime fiscale
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Le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, essendo sostitutive di
retribuzione, sono assoggettate a imposizione come redditi di lavoro dipendente.
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Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta (D. lgs 2 settembre 1997, n.
314), opererà sulle somme erogate a titolo di indennità ASpI e mini-ASpI le
ritenute IRPEF rilasciando la prescritta documentazione fiscale (CUD).
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L’Istituto, inoltre, provvederà qualora richiesto, a riconoscere le eventuali
detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta
dovuta sul reddito complessivo.
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Alle prestazioni si applicano, per quanto non previsto espressamente dalla legge di
riforma e in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di
disoccupazione ordinaria non agricola (R.D.L. n. 1827 del 1935).
• Il trattamento per i lavoratori in mobilità (L. n. 223 del 1991)
• Tale prestazione si distingue dagli interventi di integrazione salariale; viene
riconosciuta anche in caso di licenziamento per riduzione di personale (art.
24)
• Si distingue anche dalla procedura di mobilità (art. 4, l. n. 223/91), attivata
dall’impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione quando
emerga l’impossibilità di garantire il rientro a tutti i lavoratori
• Non vi è un rapporto di necessaria conseguenzialità tra procedura di
mobilità ed erogazione dell’indennità di mobilità
• La procedura di mobilità va attivata da parte del datore di lavoro con più di
15 dipendenti che voglia procedere alla riduzione del personale (art. 24),
mentre solo i lavoratori licenziati dalle imprese che rientrano nel campo di
applicazione
dell’intervento
straordinario
possono
beneficiare
dell’indennità di mobilità (art. 16), in luogo del comune trattamento di
disoccupazione - Rispetto dei criteri di scelta di cui all’art. 5
• Non tutti i lavoratori posti in mobilità beneficiano della prestazione ma
solo quelli in possesso di determinati requisiti soggettivi
• Principio della domanda da parte del lavoratore interessato, a pena di
decadenza (art. 129, l. n. 1155/36)
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Beneficiari della prestazione: dipendenti di imprese che rientrino nel campo di
applicazione della disciplina dell’intervento straordinario, nonché i soci di
cooperative
Deroghe - La delimitazione non è così rigorosa: estensione della tutela al personale
autoferrotranviario, di aziende di trasporto pubblico che siano stati licenziati per
procedure concorsuali, aziende con meno di 16 dipendenti, soggetti licenziati per
giustificato motivo oggettivo
Possono beneficiare della prestazione solo coloro che sono iscritti nelle liste di
mobilità ed i relativi adempimenti sono a carico del datore di lavoro (artt. 4, 6 e 7,
l. n. 223/91), con facoltà del lavoratore di sostituirsi al primo in caso di inerzia
Rileva il titolo della disoccupazione: conseguente ad uno degli eventi che
giustificano l’attivazione della procedura di mobilità: impossibilità di reimpiego di
tutti i lavoratori sospesi, licenziamento collettivo “per riduzione o trasformazione
di attività o di lavoro” (artt. 4 e 24, comma 1)
Anzianità lavorativa specifica: il lavoratore deve poter “far valere un’anzianità
aziendale di almeno dodici mesi, di cui sei di lavoro effettivamente prestato, ivi
compresi i periodi di sospensione per festività, ferie o infortuni” e deve aver svolto
un “rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine” (art.
16, comma 1)
• Agevolazioni contributive per l’assunzione dei lavoratori in
mobilità (Art. 8, l. n. 223 del 1991)
• I benefici della mobilità, compresa la contribuzione
previdenziale agevolata, non competono per “quei lavoratori
che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da
parte di impresa dello stesso o di diversi settori di attività che,
al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
assume, ovvero risulta con questa in rapporto di collegamento
o controllo”
• Anche i lavoratori in mobilità sono assoggettati agli stessi
oneri comportamentali previsti per i cassintegrati: obbligo di
disponibilità lavoro o a corsi di formazione e riqualificazione
professionale
• Disposizioni particolari sono previste per i lavoratori di
imprese edili e affini, per i lavoratori agricoli, per i civili già
dipendenti di organismi militari, per i giornalisti
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La prestazione economica (Art. 7)
• L’indennità di mobilità (rivalutabile automaticamente) è di importo pari al
trattamento straordinario di integrazione salariale (concreto o teorico) e
viene corrisposta con cadenza mensile. Può anche essere erogata in conto
capitale (delle rate ancora non maturate), nel caso di inizio di attività di
lavoro autonomo
• Limite agli importi: dopo il dodicesimo mese l’importo viene ridotto
all’80% del trattamento straordinario di integrazione salariale
• Durata massima della prestazione, oscillante, a seconda dell’età del
lavoratore, da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36 mesi (e
comunque per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore
presso l’impresa che abbia attivato la “procedura” di mobilità)
• Per i lavoratori occupati in aree sfavorite la durata massima è elevata a 48
mesi ed è ulteriormente estensibile, a particolari condizioni di età
anagrafica e di anzianità contributiva, fino a 10 anni (art. 6, l. n. 236/93; l.
n. 451/94; art. 81, l. 448/98; art. 1 bis l. 81/03; art. 1, comma 1189, l.
296/06), rendendosi possibile una sorta di prepensionamento (mobilità
lunga)
• Ai fini della determinazione del periodo di durata non rilevano
le giornate di lavoro subordinato svolte dal lavoratore in
mobilità, nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo parziale o a
tempo determinato, così come quelle svolte presso altre
imprese in periodi di prova non superati “… fino al
raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei
giorni complessivi di spettanza del trattamento”. Di fatto,
quindi, il periodo massimo di erogazione dell’indennità
potrebbe diluirsi in un arco di tempo più ampio
• Il diritto all’indennità si estingue, oltre alla scadenza del
termine finale di durata, in caso di assunzione con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato o alla data di
maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia
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La grave crisi economica ha indotto il legislatore a prevedere ipotesi di concessione
della mobilità in deroga alla normativa sino ad ora esaminata (art. 2, comma 139, l.
191/09)
Ipotesi di decadenza dal diritto all’indennità (le medesime di quelle viste per i
cassintegrati)
L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione, nonché
le indennità di malattia eventualmente spettanti; invece, l’indennità di maternità
sostituisce il trattamento di mobilità
Può essere cumulata con le rendite da infortunio, pensioni di guerra, pensioni di
Stati esteri
E’ incompatibile invece con i trattamenti pensionistici diretti (vecchiaia, anzianità,
prestazioni di invalidità)
Lo svolgimento di un nuovo lavoro comporta la sospensione dell’indennità
Neanche l’assunzione di un lavoro a tempo pieno ed indeterminato comporta la
perdita dell’indennità se il nuovo livello retributivo è inferiore alle mansioni di
provenienza: è previsto un assegno integrativo mensile per la durata di dodici mesi
Cumulo dell’indennità di mobilità con il reddito da lavoro subordinato o autonomo
(“nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla
retribuzione spettante al momento della messa in mobilità) è previsto per i
lavoratori in mobilità delle aree del mezzogiorno
Una somma integrativa dell’indennità di mobilità è prevista per coloro che
vengono impiegati in lavori socialmente utili
• Le modifiche introdotte dalla Riforma Fornero
• La legge n. 92 del 2012 ha abrogato i seguenti trattamenti a
partire dal 1 gennaio 2017:
• - indennità di mobilità ordinaria;
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- trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al decreto legge 16 maggio 1994
n. 299 convertito con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451;
- trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. Da 9 a 19 della legge 6
agosto 1975 n. 427.
• I lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più
essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste
decorre dall’ 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento.
• I suddetti lavoratori, quindi, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone
i requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della
mini AspI, ancorché provenienti da una procedura di licenziamento
collettivo.