pedofilia ed imputabilita`: note di psicopatologia e norme

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Pubblicazione
Dott. Andrea Feltri (Criminologo Clinico)
Dott. Anna Foglia (Psicologa)
PEDOFILIA ED IMPUTABILITA’
TRA PSICOPATOLOGIA E LEGGE
Premessa
Il fenomeno della pedofilia, sulla scia della visibilità
data dai mezzi di comunicazione tradizionali, suscita
un
particolare
allarme
sociale.
Attualmente,
la
diffusione di tale parafilia è resa ancor più praticabile
per mezzo della diffusione del mezzo informatico,
attraverso chats presenti su Internet, che garantiscono
facilità nell’acquisire quel tipo di contatti e materiale
telematico attinente agli interessi del pedofilo. Oltre ad
Internet, il quadro delle modalità di espressione della
pedofilia si è arricchito di ulteriori nuove forme:
prostituzione minorile; tratta dei minori a scopo
sessuale, turismo pedofilo (lolitismo) ed, infine,
pornografia infantile su materiale stampato. Queste
1
nuove modalità pedofile devono divenire oggetto
d’attenzione e approfondimento clinico oltre che
dell’ambito giuridico.
È doveroso pertanto acquisire una professionalità data
da maggiori approfondimenti, sistematicità nell’analisi
e interpretazione di tale comportamento: codesta
esigenza deriva, oltre che dalle spinte sociali, dai
numerosi ambiti professionali ed istituzionali (psicologi
clinici, psichiatri, criminologi, avvocati, giudici, etc.)
che sono delegati alla valutazione, interpretazione e
riabilitazione di tale disturbo. I reati ascritti alla
pedofilia comportano infatti la partecipazione di
ambienti clinici, investigativi e giudiziari, soprattutto
per quanto attiene il versante criminologico e
psicologicogiuridico.
E’ pertanto utile proporre alcuni schemi interpretativi
sul versante della psicopatologia del disturbo che
servono a descriverne alcuni aspetti eziologici del
complesso quadro clinico. Tale analisi contribuisce
all’interpretazione
e
alla
comprensione
delle
motivazioni e dinamiche che sottendono la condotta e
la scelta antisociale dell’autore del crimine di natura
sessuale. Il lavoro di individuazione dei sottostanti
costrutti
mentali
dell’autore
del
comportamento
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deviante è conditio sine qua non per la successiva
scelta del percorso riabilitativo del soggetto e per
eventuali ed auspicabili interventi di prevenzione.
Poiché il comportamento del pedofilo conduce a
conseguenze
giudiziarie,
non
è
di
secondaria
importanza, per un clinico forense, avere un quadro
generale degli aspetti legislativi adottati dall’autorità
giudiziaria che è chiamata a intervenire per garantire la
sicurezza sociale e, al tempo stesso, per assegnare il reo
a strutture volte alla “rieducazione”.
La
pedofilia:
note
storiche
ed
aspetti
psicopatologici.
Analizzando le diverse epoche storiche, si vede che la
pedofilia assume significati differenti:
nell’antichità il pedofilo è considerato l’amante dei
fanciulli con valenze educative. Al tempo dei Greci e
dei Romani, la pedofilia che riguarda i bambini
prepuberi è largamente tollerata. Nel Medioevo ha
ancora caratteristiche di tollerabilità, mentre nell’età
moderna
diventa
un
concetto
e
una
modalità
comportamentale aberrante e inaccettabile.
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I
cambiamenti
dell'atteggiamento
culturale
nei
confronti della pedofilia sono rilevabili, non solo a
livello storico, ma anche a livello antropologico.
Tuttora, in alcune aree della Terra, tale fenomeno viene
sanzionato in maniera meno incisiva rispetto ad altre
parti del mondo.
Attualmente,
gli
orientamenti
sulla
pedofilia
s’innestano su diversi percorsi interpretativi:
 l’approccio di tipo socio-antropologico che
concepisce la pedofilia come “pervertimento
sociale;
 l’approccio di tipo antropo-fenomenologico che
si concentra invece sull’osservazione, nella
pedofilia, della presenza di stati emotivi
caratterizzati da impellenza, che diventano
ostacolo per la costruzione di un legame
normale amoroso fra due soggetti adulti di sesso
diverso;
 l’approccio di tipo clinico che definisce la
pedofilia come una perversione sociale e la
tratta come un disturbo della sfera sessuale .
Il DSM-IV-TR (Manuale Diagnostico e Statistico dei
Disturbi
Mentali-IV-Text
pedofilia
tra
le
Revision)
parafilie:
si
classifica
tratta
di
la
quelle
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manifestazioni patologiche della sessualità che sono
state chiamate dapprima perversioni e poi deviazioni
sessuali. Il termine parafilia sta ad indicare che la
deviazione (para) dipende dall’oggetto fonte
d’attrazione (filia). Le caratteristiche essenziali
delle
parafilie sono fantasie, impulsi sessuali o
comportamenti ricorrenti o intensamente eccitanti
sessualmente, che possono riguardare oggetti inanimati,
la sofferenza e l’umiliazione di se stessi o del partner,
di bambini o di altre persone non consenzienti (DSMIV-TR). In alcuni casi, è indispensabile al soggetto, per
l’eccitamento sessuale, la presenza di fantasie e stimoli
parafilici mentre, in altri casi, questi si manifestano
sporadicamente, per esempio nei periodi di forte stress.
Ci sono inoltre soggetti con parafilia che riescono ad
essere sessualmente attivi anche senza ricorrere a
fantasie o stimoli di questo genere: tali fantasie
parafiliche possono essere agite con un partner non
consenziente, come nel caso della pedofilia. Perché
venga fatta diagnosi di tale disturbo, il soggetto che
pratica attività sessuale con bambini prepuberi deve
avere almeno sedici anni e deve altresì essere maggiore
d’età della vittima di almeno cinque anni.
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Nel DSM-IV-TR si legge che “…I soggetti affetti da
tale disturbo che sfogano i propri impulsi con bambini
possono limitarsi a spogliare il bambino e a guardarlo,
a mostrarsi, a masturbarsi in sua presenza, a toccarlo
con delicatezza e a carezzarlo. Altri, comunque,
sottopongono il bambino a fellatio o cunnilingus, o
penetrano la vagina, la bocca o l'ano del bambino con
le dita, con corpi estranei, o con il pene e usano vari
gradi di violenza per fare ciò” .
Tali attività, in genere, sono giustificate dal pedofilo
come educative, apportatrici di piacere per il bambino,
oppure
sono
presentate
come
la
risposta
ai
comportamenti “seduttivi” messi in atto dalla vittima
stessa . In quest’ultimo caso, il bambino non è
considerato come un oggetto abusato, ma come un
soggetto attivo in grado di proporsi sessualmente e di
provare piacere. Non esiste un’età media cui ricondurre
il soggetto pedofilo
e non è possibile rintracciare
neanche una classe sociale cui un soggetto affetto da
tale disturbo appartiene. Il sesso del pedofilo è quasi
esclusivamente rappresentato dal genere maschile, ma
sono presenti casi in cui l’autore è di sesso femminile.
Per quanto riguarda la meta d’attrazione, alcuni
pedofili preferiscono minori dello stesso loro genere
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(pedofilia omosessuale), altri quelli di sesso opposto
(pedofilia eterosessuale), altri ancora sono eccitati sia
dagli uni sia dagli altri (pedofilia bisessuale) .
L’attrazione verso le femmine è descritta come la più
frequente e riguarda per lo più bambine dagli otto ai
dieci anni, quella per i maschi, invece, sembra
coinvolgere minori con un’età leggermente più elevata.
I pedofili sono comunque individui particolarmente
attratti da soggetti che hanno un’età che precede,
rientra o ha appena superato la pubertà , quindi, non
appena queste piccole vittime, crescendo, assumono
sembianze più adulte, viene meno la capacità di attrarre
sessualmente
il
pedofilo.
Ricerche
sull’infanzia
rivelano che molti pedofili sono stati vittime di
un’infanzia decisamente problematica, molti dichiarano
di essere stati abusati sessualmente : da ciò deriva
quello che è stato definito da Cirillo come “Ciclo
ripetitivo dell’abuso”.
Tra di loro è inoltre possibile distinguere soggetti
attratti esclusivamente da bambini parlando quindi del
Pedofilo Tipo Esclusivo e soggetti attratti da bambini e
adulti : il cosiddetto Pedofilo Tipo Non Esclusivo
(DSM-IV-TR).
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La teoria dell’attaccamento ha descritto ed evidenziato
empiricamente come gli schemi rappresentazionali
relativi all’attaccamento vengano aggrediti e segnati da
esperienze di tipo abusante, portate ad opera dei
caregivers. In particolare si è osservato, in età adulta, la
presenza di modalità d’attaccamento insicure, in
concomitanza ad esperienze di tipo abusante e/o
terrorizzante
vissute
nell’infanzia.
Tali
schemi
interiorizzati andranno ad influire sui processi di
regolazione delle emozioni e sui nuclei strutturali del
Sé e del Sé con l’altro, con possibilità di innesco del
ciclo intergenerazionale dell’abuso. Per alleviare il
dolore percepito da tali lesioni dei nuclei del Sé, la
vittima si trasformerà in aggressore, attuando un
tentativo di mitigazione del senso d’impotenza vissuto
in passato. Le perversioni nascono dal desiderio di
vendicare traumi infantili causati dai genitori: esse
rappresentano, dunque, l’espressione di fantasie volte
all’umiliazione
dell’altro.
La
perversione
serve,
dunque, a rivivere l’antico trauma sessuale che,
nell’atto perverso, viene ad essere annullato e
trasformato in piacere, costituendo così una sorta di
rivincita simbolica in cui il bambino abusato passa dal
ruolo di vittima a quello di vincitore: è il fenomeno
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definito come “identificazione con l’aggressore” su cui
si è soffermato particolarmente il Groth agli inizi degli
anni ‘80. Naturalmente non tutti i bambini abusati
diventeranno, una volta cresciuti, dei pedofili: dipende
molto dalle occasioni e dalle capacità che il soggetto
attiverà per elaborare e risolvere le esperienze
traumatiche.
Secondo il pensiero di alcuni autori, si può affermare
che il pedofilo nella relazione con i bambini cerca se
stesso . Il contatto con il minore, infatti, lo aiuta a
mantenere un’immagine positiva di sé: poiché i
bambini sono idealizzati. L’attività sessuale con questi
è considerata come una fantasia inconscia di fusione
con un oggetto ideale, come una fantasia di
ristrutturazione di un Sé giovane e idealizzato. L’ansia
derivante dalla paura dell’invecchiamento e della morte
viene così annullata .
Negli anni ’70, Kohut sostiene che la pedofilia deriva
da disturbi narcisistici del comportamento, che sono da
ricondurre
all’infanzia
e
che
consistono
nella
frustrazione, da parte delle figure genitoriali, dei
bisogni
di
rispecchiamento,
valorizzazione
e
compattamento del Sé del bambino. E’ presente quindi,
un deficit nello sviluppo del Sé, ovvero, l’attività
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perversa diventa un tentativo dell’adulto di ristabilire
l’integrità e la coesione del Sè in mancanza di risposte
empatiche oggetto-Sé da parte delle figure parentali.
L’attività perversa può rappresentare, in alcuni contesti,
una sfida all’invadente influenza della madre interna,
da cui può scaturire, per il soggetto, un sentimento di
indipendenza e di trionfo. Secondo Kernberg (può
essere utilmente consultato “Aggressività, disturbi della
personalità e perversioni”, Raffaello Cortina, Milano
1993) invece, alla base della pedofilia,
si trova
l’angoscia di castrazione che non permette l’accesso ad
una sessualità matura, genitale. Il pedofilo è quindi
attratto da un minore e non da un adulto, in quanto
spaventato dalla penetrazione vaginale: con il minore
può evitarla o, se l’affronta, può farlo da una posizione
di “superiorità”, in cui egli mantiene il controllo
sull’altro individuo.
È da evidenziare, inoltre, che la pedofilia può
manifestarsi con manifestazione intrafamiliare (incesto)
o extrafamiliare, riguardardando bambini al di fuori
della cerchia familiare. Nel primo caso, il pedofilo
limita la sua attività a figli, figliastri o parenti. Nel caso
di relazioni incestuose, si tratta spesso di uomini che
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non si sentono amati dalle proprie mogli, che covano
una forte ostilità verso le donne e
ricercano nei figli gratificazione e risposte di
protezione presentandosi loro come vittime: i figli
possono assumere, quindi, il ruolo di “finta moglie”.
Nella modalità d’espressione extrafamiliare, i pedofili
possono mettere in atto delle tecniche sofisticate per
poter avvicinarsi ai bambini: generalmente tale
soggetto è attento ai bisogni del bambino in quanto
desidera ottenerne l’affetto, l’interesse, la fedeltà e
comprarsi in questo modo anche il suo silenzio.
Differente è il caso in cui il disturbo è associato a
sadismo sessuale. Si parla allora di pedosadismo,
indicando con tale termine quella perversione in cui il
piacere sessuale deriva dal maltrattare e seviziare sia
fisicamente sia psichicamente i bambini, percuotendoli,
affamandoli o con altre modalità sadiche. Talvolta,
queste condotte portano all’uccisione della vittima.
Nella pedofilia il tentativo di praticare il coito è raro,
quindi le lesioni ai genitali dei bambini si verificano
solo se è stato compiuto un atto pedosadico e non
pedofilo.
Secondo Canziani nella suo articolo “Il pedofilo, il
bambino, e il ragazzo pedofilo” pubblicato nel Giornale
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di Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva nel 1996, opera
una distinzione dei soggetti pedofili in base alle
caratteristiche di personalità e di gravità, distinguendo
così:
 pedofili omosessuali, che desiderano avere
rapporti con bambini dello stesso sesso, con
modalità “d’amore” vicine a quelle fra madre e
figlio;
 pedofili compulsivi, che attuano in modo
irrefrenabile
comportamenti
sessuali
sui
bambini in associazione ad un restringimento
dello stato di coscienza, al di fuori del quale
soffrono per tale comportamento;
 pedofili regressivi, che rivolgono il loro
interesse sui bambini, perché sono caratterizzati
da una personalità immatura e fissata ad un
livello infantile di sviluppo psicosessuale;
 pedofili perversi, che non considerano il
minore come soggetto, ma solo un mezzo per
soddisfare un comportamento sessuale.
Alla luce delle precedenti considerazioni di natura
eziopatogenetica, la pedofilia sembrerebbe dunque
derivare da una molteplice classe di eventi, sia
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intrapsichici sia esterni, pur considerando che non
sembra esistere un'unica tipologia di pedofili.
La prognosi
di
tale disturbo è, generalmente,
sfavorevole particolarmente in associazione ad alta
frequenza degli atti, all’età di insorgenza precoce,
all’assenza di senso di colpa o vergogna riguardo
all'atto e all’ attrazione soprattutto per il genere
maschile. Le recidive, in quest’ultimo caso, sono
stimate del doppio rispetto a quei soggetti che
preferiscono le femmine. Per quanto riguarda la terapia,
questa risulta difficile in quanto il pedofilo, nella
maggioranza dei casi, non vuole essere privato del
proprio sintomo ossia della sua attività perversa, in
quanto non prova disagio clinicamente significativo.
Raramente ammette la propria perversione poiché non
la vive come una malattia: il sintomo è quindi
egosintonico ed è per tale motivo che, in genere, il
soggetto affetto da pedofilia giunge all'osservazione di
psicologi solo quando la sua condotta lo ha portato di
fronte alla legge.
È da ricordare, inoltre,, come le sindromi pedofile
possano manifestarsi, anche con nuove modalità
d’espressione:
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 attraverso il facile utilizzo della Rete Internet,
che rende possibile il “sesso in rete”;
 nella diffusione della pornografia infantile su
materiale stampato;
 nella prostituzione minorile;
 nella tratta dei minori a scopo sessuale;
 nel turismo pedofilo (lolitismo).
Imputabilità giuridica nei reati connessi alla
pedofilia.
La possibilità del soggetto pedofilo, che commette
violenza sessuale su minori, di essere considerato
imputabile, quindi punibile dalla legge, dipende dalla
dimostrazione, attraverso una perizia psichiatrica, della
presenza della capacità di intendere e di volere.
Tali capacità rappresentano i requisiti fondamentali
perché
un
soggetto
possa
essere
considerato
responsabile dei suoi atti; in assenza di tale
responsabilità non è possibile dichiarare la persona
imputabile. Per questo motivo assume particolare
importanza lo stabilire se, al momento in cui è stato
commesso il fatto, il soggetto era in possesso di una
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piena o parziale capacità di intendere e di volere, ossia
della facoltà di comprendere il significato e le
conseguenze
dell’azione
e
della
facoltà
di
autocontrollo.
Quando la capacità di intendere e di volere non è
presente o è abbondantemente compromessa si parla
rispettivamente di “vizio totale” e “vizio parziale” di
mente.
L’art. 88 c.p. che tratta del vizio totale di mente, recita
“Non è imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di
mente da escludere la capacità di intendere o di
volere”.
Per la non imputabilità, dunque, deve essere dimostrata
una condizione d’incapacità, sia sotto l’aspetto
temporale in quanto il codice penale sottolinea
l’incapacità al momento del fatto, sia sotto quello
causale poiché deve essere presente un nesso
eziologico tra la patologia ed il reato commesso.
Si parla invece di vizio parziale di mente nell’art 89
c.p. secondo cui “…Chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di
mente da scemare grandemente, senza escluderla, la
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capacità di intendere o di volere, risponde del reato
commesso, ma la pena è diminuita”.
Nel caso in cui , invece, il soggetto pedofilo è ritenuto
imputabile, si applica l’art. 609-bis c.p. relativo ai reati
di violenza sessuale “…Chiunque, con violenza o
minaccia o mediante abuso di autorità, costringe
taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a
compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o
psichica della persona offesa al momento dei fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura
non eccedente i due terzi. “
L’art. 609-ter c.p.
riguarda, invece, le circostanze
aggravanti, rappresentate dalle situazioni in cui la
violenza è commessa nei confronti di una persona che
non abbia compiuto i quattordici anni, o nei confronti
di una persona che non abbia compiuto i sedici anni e
della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore
anche adottivo o il tutore: in questo caso, la pena
consiste nella reclusione dai sei ai dodici anni.
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L’aggravamento massimo (da sette a quattordici anni di
reclusione) è previsto, infine, quando la violenza, la
minaccia o l’abuso d’autorità siano stati esercitati su
minori di dieci anni (comma 4, art. 609 ter).
La legge contempla anche il caso in cui il minore non
venga costretto agli atti sessuali ma sia consenziente
(ad esempio, a seguito della promessa di denaro). In tali
casi è applicabile l’art. 609-quater c.p. ed il confine tra
il lecito e l’illecito viene ad essere determinato dall’età:
il fatto costituisce reato solo se il minore non ha ancora
compiuto i quattordici anni.
Come già detto in precedenza, negli ultimi tempi si è
sviluppato un prolifico mercato del sesso che ha come
destinatari soggetti affetti da devianze sessuali e come
vittime adolescenti e bambini d’ogni razza. A tal
proposito, imponente è la diffusione della pornografia
minorile,
nella
fattispecie
della
divulgazione
d’immagini di bambini nudi in pose provocanti e
nell’atto di congiungersi con adulti. A questo riguardo
sono state introdotte specifiche disposizioni che
sanzionano non solo lo sfruttamento della pornografia
ma anche della prostituzione e del turismo sessuale con
minori (due sono le leggi: la n. 66/1996 inerente le
“Norme contro la violenza sessuale” e la legge n. 269
17
del
3/8/1998,
attinente
le
“Norme
contro
lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme
di riduzione in schiavitù).
Il terzo comma dell’art. 600-ter c.p. punisce invece,
con pene che vanno da uno a cinque anni, chi
distribuisce, divulga, o pubblicizza con qualsiasi
mezzo,
anche
pornografico
per
o
via
comunque
telematica,
materiale
notizie
finalizzate
all’adescamento o allo sfruttamento sessuale dei
minori. Allo stato attuale delle cose, la divulgazione
attraverso la rete Internet rappresenta la modalità più
facile e veloce di diffusione di notizie per agevolare lo
sfruttamento sessuale dei minori, consentendo, tra
l’altro, l’anonimato. Oggi, per mezzo di Internet, il
circuito
della
pornografia
minorile
non
è
più
circoscritto a pochi canali difficili da raggiungere ed il
pedofilo non è più isolato come in passato. Infatti, sono
ormai numerose le associazioni fondate da gruppi di
pedofili al fine di diffondere la pratica della pedofilia.
Per quanto attiene alle iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile si occupa
l’art. 600-quinquies c.p., che punisce con la reclusione
da sei a 12 anni e con una ammenda, chi organizza o
18
propaganda
viaggi
che
comprendono
o
sono
esclusivamente finalizzati alla fruizione d’attività di
prostituzione a danno di minori. Accanto alle misure
penali citate all’interno dei diversi articoli di legge,
troviamo le cosiddette misure di sicurezza che, come le
prime, hanno un carattere rieducativo. In particolare tali
misure di sicurezza, assolvono una finalità riabilitativa
e sono applicate ai soggetti ritenuti “socialmente
pericolosi” che hanno già commesso un fatto previsto
dalla legge come reato. Destinatari sono quindi i
soggetti imputabili e socialmente pericolosi, i soggetti
semi-imputabili e i non imputabili. Per i primi due, la
misura di sicurezza si cumula alla pena, invece ai
soggetti non imputabili si applica in via esclusiva. Per
la disposizione di una misura di sicurezza il giudice
deve aver, dunque, necessariamente accertato la
pericolosità sociale della persona. Tale valutazione si
fonda sull’analisi della gravità del reato, sulle
condizioni di vita del soggetto e sulla prognosi di
recidiva. Nel caso del soggetto pedofilo, qualora venga
stabilita la presenza di una condizione d’infermità
mentale associata a pericolosità sociale (derivante
appunto dalla condizione patologica), si procede con
una particolare misura di sicurezza, rientrante nelle
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misure di sicurezza personali detentive, ossia il
ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario (O. P.G.
– art. 222 c.p.).
Nel caso in cui ci sia l’infermità di mente ma non la
pericolosità il soggetto è dichiarato libero.
A differenza di quanto avviene per la pena, nelle
misure di sicurezza vi è la mancanza di un periodo
temporale massimo definito e ciò è dovuto inizialmente
dalla difficoltà di conoscere, nel momento in cui si
applica la misura di sicurezza, il tempo necessario
all’estinzione della pericolosità del soggetto. Alla
scadenza del termine minimo viene comunque previsto
un riesame delle condizioni della persona sottoposta a
misura di sicurezza per stabilire se essa sia ancora
socialmente pericolosa . Ad ogni modo, è possibile
disporre la revoca della misura di sicurezza in ogni
momento, purché si possa escludere la pericolosità
della persona.
In conclusione, occorre un accenno l’iniziativa dei
senatori Tredese e Fasolino che intendono, col disegno
di legge N. 1342/2002, apportare modifiche al codice
penale e di procedura penale, introducendo nuove
norme per la prevenzione di reati connessi alla
pedofilia e promuovere norme per il rispetto dei codici
20
deontologici da parte dei providers che forniscono
servizi Internet.
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