Oggetto: Determinazione del canone d’uso delle “preinsegne” di cui all’articolo 47, comma 2, del D.P.R. 495/1992. RELAZIONE ISTRUTTORIA Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.2.2015 è stato approvato il nuovo Regolamento sulla Pubblicità e le installazioni pubblicitarie, che disciplina, per le diverse tipologie d’impianto o gruppi di impianto, i relativi procedimenti concessori ed autorizzativi. Per alcune tipologie d’installazione pubblicitaria, in applicazione dei consolidati principii più volte affermati in materia dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5/2013), viene stabilito l’affidamento in gestione ad imprenditore del settore pubblicitario individuato a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica. In tal senso, l’articolo 54 del Regolamento che per gli impianti pubblicitari di servizio di cui al Capo V prevede l’affidamento in gestione ad un concessionario individuato mediante gara pubblica. In esecuzione delle citate disposizioni regolamentari, l’Unità di Direzione Fiscalità Locale, competente per materia, sta predisponendo gli atti di gara; tuttavia, a causa della complessa riorganizzazione della materia conseguente alla definizione e/o cessazione delle precedenti gestioni di impianti pubblicitari di servizio, si è inevitabilmente determinato un allungamento dei tempi originariamente programmati. La situazione appena descritta attiene, in particolare, alle cosiddette “preinsegne”, disciplinate dall’articolo 47, comma 2, del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e dall’articolo 31 del vigente Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie (ove sono identificate come “indicazioni direzionali”), delle quali si è in attesa di formale consegna ad ogni effetto di legge da parte di soggetti privati che li hanno in precedenza avuti in gestione. Nelle more del completamento delle suddette attività, l’Ente deve comunque organizzare e garantire il servizio a favore dell’utenza che abbia necessità di utilizzare tale tipologia d’impianto, fondamentale per la pubblicizzazione direzionale ed il reperimento delle sedi ove si esercita l’attività. Per tale ragione, l’Unità di Direzione Fiscalità Locale, d’intesa con l’Assessorato all’Unità di Direzione Mobilità, ha predisposto il servizio da rendere all’utenza avvalendosi della Squadra della Segnaletica Stradale del Comune che dovrà procedere materialmente all’installazione su strada ed alla manutenzione degli impianti di frecce direzionali e/o preinsegne. Verrà dato avviso all’utenza circa le modalità di fruizione del servizio offerto dall’Ente sino al completamento della procedura di gara per l’individuazione del concessionario comunale che, a regime, dovrà curare la gestione di tale tipologia d’impianti (installazione, manutenzione e rimozione). L’occasione fornita dalla gestione diretta del servizio è propizia per il perseguimento delle denunce spontanee e la successiva regolarizzazione degli impianti in parola, laddove possibile, perseguendo in tal modo anche il puntuale censimento dell’impiantistica pubblicitaria, che sconta il noto fenomeno dell’abusivismo. Le “preinsegne”, costituenti segnali direzionali per attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio, considerate mezzi pubblicitari se recanti il logo e/o il nome dell’attività, ammorsate su impianti già esistenti o da installare su suolo pubblico ovvero d’uso pubblico, costituiscono una forma pubblicitaria che, adeguatamente gestita, può produrre un buon introito a favore delle casse comunali, sia in ipotesi di gestione diretta che di affidamento al Concessionario. Ciò in quanto viene richiesta all’utenza la corresponsione di un “canone” d’uso della preinsegna, che comprende l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP, commisurata alla superficie pubblicitaria ed alla categoria speciale o normale della zona in cui ricade la strada ove viene installata la preinsegna), il corrispettivo connesso al rilascio dell’autorizzazione (espressamente previsto dall’art. 27 del Codice della Strada), nonché la tariffa comprensiva dei costi di installazione, manutenzione e gestione della preinsegna, del materiale utilizzato e del tempo lavoro degli addetti, nonché del costo pro quota di assicurazione responsabilità civile per danni che le stesse strutture potrebbero cagionare a terzi. Nel dettaglio, relativamente all’Imposta sulla pubblicità, trovano applicazione le nuove tariffe approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 109/2014 a valere per il periodo 2015-2019, stabilite nelle misure fisse di Euro 18,59 e Euro 46,47 in ragione della collocazione dell’impianto, rispettivamente in categoria normale ovvero speciale, tenuto conto della suddivisione in tali due zone del territorio comunale, come da planimetria approvata in allegato al Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie (Allegato B). Il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione, espressamente previsto dall’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92), dall’articolo 54, comma 7, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/92) nonché dall’articolo 54, comma 3, del nuovo Regolamento Comunale sulla Pubblicità, è stabilito a favore dell’Ente proprietario della strada, che deve anche stabilirne la misura. Nel calcolo del canone d’uso per l’installazione della preinsegna, devono essere inoltre considerati i sopra riportati costi diretti d’installazione e manutenzione, i costi del materiale e del personale impiegato ed il costo pro quota dell’assicurazione. Nel canone d’uso delle preinsegne non viene invece computato il c.d. COSAP, vale a dire il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, perché l’articolo 22 bis, comma 4, del vigente Regolamento Comunale Cosap espressamente esclude dal calcolo del canone le superfici occupate da impianti pubblicitari la cui proiezione a terra non superi la misura di 0,50 mq. È dunque necessario, nelle more dell’affidamento del servizio in Concessione, determinare l’importo del canone d’uso per ciascuna “preinsegna” da richiedere all’utenza che tenga conto di tutte le voci sopra riportate. Un’indagine esplorativa sul territorio del comune ha evidenziato che per ogni “preinsegna” il prezzo richiesto dagli operatori privati parte da un minimo di Euro 120,00 (iva esclusa) ad un massimo di euro 400,00 (sempre IVA esclusa), importi che tuttavia parrebbero essere stati praticati al netto dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, che avrebbe dovuto comunque formare oggetto di autonomo versamento a favore dell’Ente comunale. La Provincia di Potenza, ad esempio, con proprio Regolamento del 2011, ha disciplinato il costo all’utenza per ciascuna preinsegna, individuandolo in Euro 50,00 ed Euro 25,00 per ciascuna preinsegna, rispettivamente per le strade individuate di Categoria A e B, a titolo di Cosap, oltre al versamento di Euro 50,00 per il rilascio o il rinnovo di ciascuna autorizzazione ed al pagamento delle spese di sopralluogo ed istruttoria, differenti e dipendenti da ciascuna pratica. Parimenti, l’indagine effettuata tenendo conto del “prezziario” approvato da diversi enti proprietari, in particolare i comuni, ha evidenziato “prezzi” per l’utenza molto differenti, da un minimo di Euro 150,00/preinsegna, senza precisare tuttavia se al netto di ulteriori oneri, sino ad Euro 300,00/preinsegna, ovvero in altri casi tariffe differenziate in ragione della tipologia d’intervento richiesto (ad esempio, Euro 100,00 per l’installazione dell’impianto, Euro 80,00 per la fornitura e posa in opera ed Euro 120,00 per spese di manutenzione periodica, oltre IVA), importi questi sempre al netto di Imposta sulla Pubblicità e di COSAP, se previsto dal Regolamento. Il panorama complessivo, insomma, risente dell’estrema diversità della situazione territoriale e del contesto sociale ed economico. Allo stato, considerato che tra i criteri di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che verrà utilizzato in sede di gara vi sarà anche quello riguardante il prezzo del servizio praticato all’utenza, si può ritenere di individuare in via forfettaria in Euro 220,00 il canone d’uso per ciascuna “preinsegna” in misura tale da garantire da un lato un probabile ribasso in sede di gara a vantaggio dell’utenza e, dall’altro, un adeguato corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione della preinsegna e recupero dei costi che l’Ente dovrà sostenere per organizzare il servizio sino all’espletamento della gara. Quantificato in tale modo il canone d’uso per ciascuna “preinsegna” della misura prevista stabilita dal vigente Regolamento Comunale, si stabilisce altresì che lo stesso canone venga moltiplicato in ragione del numero di preinsegne da collocare anche nell’ipotesi in cui vengano poste sullo stesso impianto. Visti: - il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - il D. Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 485/92); - il vigente Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie; Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente DELIBERAZIONE - Stabilire che, nelle more dell’espletamento della gara e dell’affidamento del servizio ad un Concessionario, il servizio di installazione, manutenzione e gestione delle “preinsegne” ex art. 47 del D.P.R. 485/92 venga eseguito direttamente dagli Uffici Comunali; - Stabilire che il rilascio del titolo per l’autorizzazione all’installazione delle “preinsegne” e degli impianti di preinsegne sia subordinato al pagamento di un “canone d’uso “ nella misura di euro 220,00 per ciascuna preinsegna della dimensione prevista dal Regolamento comunale sulla Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie, al netto di IVA, comprensivo dell’ICP e di ogni altro corrispettivo o canone; da tale importo rimangono esclusi solo i costi di bollo ed altri tributi erariali, se dovuti; - Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile all’unanimità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. Potenza, 01 aprile 2015 Il Dirigente dell’Unità di Direzione Fiscalità Locale ed Entrate per Servizi Avv. Salvatore MONSERRATI L’Assessore alla Mobilità Avv. Gerardo Bellettieri Il Sindaco Ing. Dario DE LUCA Oggetto: Determinazione del canone d’uso delle “preinsegne” di cui all’articolo 47, comma 2, del D.P.R. 495/1992. Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.04.2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Potenza, 01 aprile 2015 Il Dirigente dell’Unità di Direzione Fiscalità Locale ed Entrate per Servizi Avv. Salvatore MONSERRATI Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.04.2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Potenza, 01 aprile 2015 Il Dirigente dell’Unità di Direzione Bilancio e Finanze Dott. Giovanni MOSCATIELLO