Oggetto: Determinazione del canone d`uso delle “preinsegne” di cui

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Oggetto: Determinazione del canone d’uso delle “preinsegne” di cui all’articolo 47, comma 2, del
D.P.R. 495/1992.
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.2.2015 è stato approvato il nuovo
Regolamento sulla Pubblicità e le installazioni pubblicitarie, che disciplina, per le diverse tipologie
d’impianto o gruppi di impianto, i relativi procedimenti concessori ed autorizzativi.
Per alcune tipologie d’installazione pubblicitaria, in applicazione dei consolidati principii più volte
affermati in materia dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, n. 5/2013), viene stabilito l’affidamento in gestione ad imprenditore del settore
pubblicitario individuato a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica.
In tal senso, l’articolo 54 del Regolamento che per gli impianti pubblicitari di servizio di cui al
Capo V prevede l’affidamento in gestione ad un concessionario individuato mediante gara pubblica.
In esecuzione delle citate disposizioni regolamentari, l’Unità di Direzione Fiscalità Locale,
competente per materia, sta predisponendo gli atti di gara; tuttavia, a causa della complessa
riorganizzazione della materia conseguente alla definizione e/o cessazione delle precedenti gestioni
di impianti pubblicitari di servizio, si è inevitabilmente determinato un allungamento dei tempi
originariamente programmati.
La situazione appena descritta attiene, in particolare, alle cosiddette “preinsegne”, disciplinate
dall’articolo 47, comma 2, del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della
Strada) e dall’articolo 31 del vigente Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le Installazioni
Pubblicitarie (ove sono identificate come “indicazioni direzionali”), delle quali si è in attesa di
formale consegna ad ogni effetto di legge da parte di soggetti privati che li hanno in precedenza
avuti in gestione.
Nelle more del completamento delle suddette attività, l’Ente deve comunque organizzare e garantire
il servizio a favore dell’utenza che abbia necessità di utilizzare tale tipologia d’impianto,
fondamentale per la pubblicizzazione direzionale ed il reperimento delle sedi ove si esercita
l’attività.
Per tale ragione, l’Unità di Direzione Fiscalità Locale, d’intesa con l’Assessorato all’Unità di
Direzione Mobilità, ha predisposto il servizio da rendere all’utenza avvalendosi della Squadra della
Segnaletica Stradale del Comune che dovrà procedere materialmente all’installazione su strada ed
alla manutenzione degli impianti di frecce direzionali e/o preinsegne.
Verrà dato avviso all’utenza circa le modalità di fruizione del servizio offerto dall’Ente sino al
completamento della procedura di gara per l’individuazione del concessionario comunale che, a
regime, dovrà curare la gestione di tale tipologia d’impianti (installazione, manutenzione e
rimozione). L’occasione fornita dalla gestione diretta del servizio è propizia per il perseguimento
delle denunce spontanee e la successiva regolarizzazione degli impianti in parola, laddove possibile,
perseguendo in tal modo anche il puntuale censimento dell’impiantistica pubblicitaria, che sconta il
noto fenomeno dell’abusivismo.
Le “preinsegne”, costituenti segnali direzionali per attività industriali, commerciali, artigianali e di
servizio, considerate mezzi pubblicitari se recanti il logo e/o il nome dell’attività, ammorsate su
impianti già esistenti o da installare su suolo pubblico ovvero d’uso pubblico, costituiscono una
forma pubblicitaria che, adeguatamente gestita, può produrre un buon introito a favore delle casse
comunali, sia in ipotesi di gestione diretta che di affidamento al Concessionario.
Ciò in quanto viene richiesta all’utenza la corresponsione di un “canone” d’uso della preinsegna,
che comprende l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP, commisurata alla superficie pubblicitaria
ed alla categoria speciale o normale della zona in cui ricade la strada ove viene installata la
preinsegna), il corrispettivo connesso al rilascio dell’autorizzazione (espressamente previsto
dall’art. 27 del Codice della Strada), nonché la tariffa comprensiva dei costi di installazione,
manutenzione e gestione della preinsegna, del materiale utilizzato e del tempo lavoro degli addetti,
nonché del costo pro quota di assicurazione responsabilità civile per danni che le stesse strutture
potrebbero cagionare a terzi.
Nel dettaglio, relativamente all’Imposta sulla pubblicità, trovano applicazione le nuove tariffe
approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 109/2014 a valere per il periodo 2015-2019,
stabilite nelle misure fisse di Euro 18,59 e Euro 46,47 in ragione della collocazione dell’impianto,
rispettivamente in categoria normale ovvero speciale, tenuto conto della suddivisione in tali due
zone del territorio comunale, come da planimetria approvata in allegato al Regolamento Comunale
sulla Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie (Allegato B).
Il corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione, espressamente previsto dall’articolo 27, commi 7
e 8, del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92), dall’articolo 54, comma 7, del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/92) nonché dall’articolo 54,
comma 3, del nuovo Regolamento Comunale sulla Pubblicità, è stabilito a favore dell’Ente
proprietario della strada, che deve anche stabilirne la misura.
Nel calcolo del canone d’uso per l’installazione della preinsegna, devono essere inoltre considerati i
sopra riportati costi diretti d’installazione e manutenzione, i costi del materiale e del personale
impiegato ed il costo pro quota dell’assicurazione.
Nel canone d’uso delle preinsegne non viene invece computato il c.d. COSAP, vale a dire il Canone
per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, perché l’articolo 22 bis, comma 4, del vigente
Regolamento Comunale Cosap espressamente esclude dal calcolo del canone le superfici occupate
da impianti pubblicitari la cui proiezione a terra non superi la misura di 0,50 mq.
È dunque necessario, nelle more dell’affidamento del servizio in Concessione, determinare
l’importo del canone d’uso per ciascuna “preinsegna” da richiedere all’utenza che tenga conto di
tutte le voci sopra riportate.
Un’indagine esplorativa sul territorio del comune ha evidenziato che per ogni “preinsegna” il
prezzo richiesto dagli operatori privati parte da un minimo di Euro 120,00 (iva esclusa) ad un
massimo di euro 400,00 (sempre IVA esclusa), importi che tuttavia parrebbero essere stati praticati
al netto dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, che avrebbe dovuto comunque formare oggetto di
autonomo versamento a favore dell’Ente comunale.
La Provincia di Potenza, ad esempio, con proprio Regolamento del 2011, ha disciplinato il costo
all’utenza per ciascuna preinsegna, individuandolo in Euro 50,00 ed Euro 25,00 per ciascuna
preinsegna, rispettivamente per le strade individuate di Categoria A e B, a titolo di Cosap, oltre al
versamento di Euro 50,00 per il rilascio o il rinnovo di ciascuna autorizzazione ed al pagamento
delle spese di sopralluogo ed istruttoria, differenti e dipendenti da ciascuna pratica.
Parimenti, l’indagine effettuata tenendo conto del “prezziario” approvato da diversi enti proprietari,
in particolare i comuni, ha evidenziato “prezzi” per l’utenza molto differenti, da un minimo di Euro
150,00/preinsegna, senza precisare tuttavia se al netto di ulteriori oneri, sino ad Euro
300,00/preinsegna, ovvero in altri casi tariffe differenziate in ragione della tipologia d’intervento
richiesto (ad esempio, Euro 100,00 per l’installazione dell’impianto, Euro 80,00 per la fornitura e
posa in opera ed Euro 120,00 per spese di manutenzione periodica, oltre IVA), importi questi
sempre al netto di Imposta sulla Pubblicità e di COSAP, se previsto dal Regolamento.
Il panorama complessivo, insomma, risente dell’estrema diversità della situazione territoriale e del
contesto sociale ed economico.
Allo stato, considerato che tra i criteri di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che
verrà utilizzato in sede di gara vi sarà anche quello riguardante il prezzo del servizio praticato
all’utenza, si può ritenere di individuare in via forfettaria in Euro 220,00 il canone d’uso per
ciascuna “preinsegna” in misura tale da garantire da un lato un probabile ribasso in sede di gara a
vantaggio dell’utenza e, dall’altro, un adeguato corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione
all’installazione della preinsegna e recupero dei costi che l’Ente dovrà sostenere per organizzare il
servizio sino all’espletamento della gara.
Quantificato in tale modo il canone d’uso per ciascuna “preinsegna” della misura prevista stabilita
dal vigente Regolamento Comunale, si stabilisce altresì che lo stesso canone venga moltiplicato in
ragione del numero di preinsegne da collocare anche nell’ipotesi in cui vengano poste sullo stesso
impianto.
Visti:
-
il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
-
il D. Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione (D.P.R. 485/92);
-
il vigente Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente
DELIBERAZIONE
-
Stabilire che, nelle more dell’espletamento della gara e dell’affidamento del servizio ad un
Concessionario, il servizio di installazione, manutenzione e gestione delle “preinsegne” ex
art. 47 del D.P.R. 485/92 venga eseguito direttamente dagli Uffici Comunali;
-
Stabilire che il rilascio del titolo per l’autorizzazione all’installazione delle “preinsegne” e
degli impianti di preinsegne sia subordinato al pagamento di un “canone d’uso “ nella
misura di euro 220,00 per ciascuna preinsegna della dimensione prevista dal Regolamento
comunale sulla Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie, al netto di IVA, comprensivo
dell’ICP e di ogni altro corrispettivo o canone; da tale importo rimangono esclusi solo i costi
di bollo ed altri tributi erariali, se dovuti;
-
Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile all’unanimità ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Potenza, 01 aprile 2015
Il Dirigente dell’Unità di Direzione
Fiscalità Locale ed Entrate per Servizi
Avv. Salvatore MONSERRATI
L’Assessore alla Mobilità
Avv. Gerardo Bellettieri
Il Sindaco
Ing. Dario DE LUCA
Oggetto: Determinazione del canone d’uso delle “preinsegne” di cui all’articolo 47, comma 2, del
D.P.R. 495/1992.
Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.04.2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
Potenza, 01 aprile 2015
Il Dirigente dell’Unità di Direzione
Fiscalità Locale ed Entrate per Servizi
Avv. Salvatore MONSERRATI
Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.04.2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Potenza, 01 aprile 2015
Il Dirigente dell’Unità di Direzione
Bilancio e Finanze
Dott. Giovanni MOSCATIELLO
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