Evoluzione della Normativa in materia di Inquinamento Atmosferico

Evoluzione della Normativa
in materia di
Inquinamento Atmosferico
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
“Attuazione delle direttive CEE n° 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme
in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto da grandi impianti industriali”.
Può essere considerato la base dell'impianto normativo sviluppato
sino ad oggi
Stabilisce i valori i limite ed i valori guida di qualità dell’aria
Individua i metodi di prelievo e di analisi dei diversi inquinanti atmosferici
Detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione
della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale
Prefigura piani regionali di controllo della qualità dell’aria
Prevede l’autorizzazione amministrativa per la costruzione degli impianti
industriali fissi di competenza delle Regioni (o per delega prov. e comuni)
Definisce i compiti dei Ministeri, Regioni ed enti locali
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
Ripartizione delle competenze
• le Regioni dovevano formulare i piani di rilevamento e l’indirizzo ed il
coordinamento dei sistemi di controllo degli inquinanti
• Il Ministero ambiente doveva predisporre i criteri per la raccolta dei dati da
effettuare con i sistemi di rilevamento:
D.P.C.M. 21 luglio 1989 atto di indirizzo e coordinamento criteri di interpretazione e di
attuazione; D.M. 12 luglio 1990 limita le emissioni inquinanti degli impianti industriali
esistenti; D.M. 20 maggio 1991 definisce i criteri per la realizzazione dei sistemi di
rilevamento dei dati della qualità dell'aria; in maniera distinta per aree urbane e
industriali vengono indicati gli inquinanti da rilevare, le caratteristiche strutturali delle
reti con la tipologia delle stazioni di rilevamento, gli standard per gli strumenti
informatici necessari all'acquisizione ed elaborazione dei dati; D.P.R. 25 luglio 1991
modifica dell’atto di indirizzo e coordinamento (D.P.C.M. 21 luglio ‘89) in materia di
emissioni poco significative (senza autorizzazione) e di attività a ridotto inquinamento
atmosferico (autorizzazione semplificata)
Con il D.Lgs. 112/1998 (concernente il conferimento di nuove
funzioni alle Regioni ed agli EELL) verrà confermato sostanzialmente
l’impianto delle competenze
INQUINAMENTO DA TRAFFICO VEICOLARE
La normativa ha come fonte fondamentale le direttive comunitarie che
hanno dettato principi comuni in questo settore (prende le mosse dalla Dir.
70/220/CEE concernente le misure da adottare) e provvedono a modificare
la disciplina adeguandola alle conoscenze tecniche
Dalla L. 615/66 che disciplinava anche
le emissioni degli impianti mobili al Codice della strada
che detta una nuova disciplina
1) Sui requisiti costruttivi che riducono con dispositivi le emissioni
(omologazione)
2) Sul controllo del mantenimento dei dispositivi da parte dei
proprietari veicoli (Comuni)
3) Sulle caratteristiche del carburante
INQUINAMENTO GRANDI CENTRI URBANI
Negli anni 90 cominciano
i primi interventi di urgenza
20 novembre 1991 il Ministro dell’ambiente emana 11
ordinanze (11 città: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) che fissano soglie di
attenzione e allarme oltre le quali il Sindaco assume il
potere/dovere di stabilire misure adeguate (L. 59/1987, art. 8
“grave pericolo di danno ambientale”)
Il Ministero dell’Ambiente con successivi decreti detta le norme tecniche
sui limiti di concentrazione ed i livelli d’attenzione e d’allarme
D.M. 15 aprile 1994, con cui vengono introdotti i livelli di attenzione e di allarme
per cinque inquinanti atmosferici nelle aree urbane: biossido di zolfo; particelle
sospese totali; biossido di azoto; monossido di carbonio; ozono. Stabilisce inoltre
i criteri di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali i Comuni
possono adottare provvedimenti di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento
atmosferico.
D.M. 25 novembre 1994 Aggiorna i livelli di attenzione e di allarme e prevede la
misura di alcuni nuovi inquinanti ormai stabilmente presenti nelle aree urbane:
benzene; idrocarburi policiclici aromatici; particelle sospese. Per i nuovi inquinanti,
considerati di forte impatto per la salute e per l'ambiente, il decreto fissa obiettivi di
qualità.
D.M. 16 Maggio 1996 “Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da
ozono”. Impone alle Regioni di redigere un rapporto annuale per i dati di
concentrazione di ozono relativi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre nel quale possono
essere contenute le informazioni sui precursori (NOx, e composti organici volatili).
Stabilisce inoltre che il metodo di riferimento da utilizzare per la determinazione delle
concentrazioni di ozono è quello basato sull’assorbimento UV .
L. 4 novembre 1997, n. 413
“Misure urgenti per la prevenzione
dell’inquinamento atmosferico da benzene”
 Fissa il tenore massimo di benzene e idrocarburi aromatici totali nelle benzine
 i Sindaci possono adottare misure di limitazioni della circolazione con
criteri operativi definiti dal D.M. 21 aprile 1999, n. 163, per far fronte
all'inquinamento da traffico urbano
Il D.M. 163/1999 prevede le grandi città e i Comuni con più di 150.000 abitanti devono
stilare un rapporto annuale della qualità dell’aria, disporre misure programmate permanenti
o periodiche di limitazione o divieto che possono essere modificate nel corso dell’anno se
vi è miglioramento o peggioramento sulla base dei dati, diffondere le valutazioni e il
rapporto Comuni con più di 30.000 abitanti devono adottare specifico Piano del traffico
urbano
Ciò porterà a definire sempre più poteri speciali ai
Sindaci e finanziamenti e incentivi ai comuni per
l’adozione di misure per la riduzione dell’IA e il
miglioramento della mobilità
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351
“Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e
di gestione della qualità dell’aria ambiente”
 E’ un provvedimento programmatico che definisce i principi base di
una strategia per il mantenimento e il miglioramento e avvia il processo
dinamico di adeguamento della normativa
 Tende a realizzare un sistema non limitato al controllo delle emissioni ma
esteso alla “gestione” della qualità e stabilisce gli obiettivi per la
qualità aria-ambiente (si intende aria esterna presente nella troposfera, ad
esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro)
 Prevede la valutazione dei valori limite e le soglie di allarme su tutto il
territorio nazionale che per questo deve essere suddiviso in zone ed
agglomerati (zone con popolazione sup. a
250.000 ab.). Stabilisce gli
adempimenti di rispettiva competenza dello Stato e delle Regioni.
Modifica la 203/88 ed i suoi decreti attuativi
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351
Allo Stato compete
 individuazione dei valori limite e dei valori obiettivo di qualità da raggiungere
Alle Regioni compete
 la rilevazione della qualità dell’aria
 l’elaborazione e attuazione di Piani di azione
 l’individuazione delle aree che hanno bisogno di intervento
Il D.Lgs. attribuisce notevole rilievo al diritto di
informazione dei cittadini sulla qualità dell’aria e prevede
che Stato, Regioni ed EE.LL. garantiscano informazioni
aggiornate
La Dir. 96/62/CE esprime politiche generali in materia di valutazione e
gestione della qualità dell’aria, individuando azioni fondamentali che Stati
membri devono attuare per stabilire obiettivi di qualità per prevenire e
ridurre effetti nocivi
La DIRETTIVA QUADRO definisce il contesto generale rinviando a “direttive
figlie” la definizione dei parametri tecnico-operativi relativi ai singoli
inquinanti
In particolare fissa
 elenco di sostanze sulle quali intervenire in via prioritaria (biossido di
zolfo, biossido di azoto, le particelle sospese, piombo, ozono, ossido di carbonio,
benzene, idrocarburi policiclici aromatici, mercurio, cadmio, arsenico, nichel)
 i criteri adottati per stabilire gli obiettivi di qualità dell’aria per gli inquinanti
ed i requisiti di monitoraggio (Valore limite – Valore obiettivo – Soglia di
allarme – Margine di tolleranza)
 i criteri di valutazione della qualità dell’aria
 i casi in cui devono essere predisposti i piani di intervento e quelli di
mantenimento
 l’obbligo degli Stati membri di predisporre un sistema di controllo e qualità
sui dati raccolti
 i meccanismi per l’informazione del pubblico
D.M. 2 aprile 2002, n. 60
ha recepito le direttive “Figlie” della Dir. 96/62/CE
 Dir. 1999/30/CE - valori limite per biossido di zolfo, biossido d'azoto, ossidi di azoto,
particelle e piombo
 Dir. 2000/69/CE - valori limite per benzene ed monossido di carbonio
Stabilisce
 il margine di tolleranza




le modalità per ridurlo nel tempo
il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto
i criteri raccolta dei dati e tecniche di misurazione
le modalità per le informazioni al pubblico
D.M. 1 ottobre 2002, n. 261,
Regolamento attuativo elaborato dal MATT di concerto con il Min. Salute, recante le direttive
tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria e i criteri per l'elaborazione del piano e
dei programmi previsti dal D.Lgs. n. 351/1999
Dispone per le Regioni
 direttive tecniche per effettuare misure per la qualità dell'aria
 direttive per adottare un piano per il mantenimento della qualità
dell'aria nelle zone indicate nell'art. 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351
 elaborazione dei principi generali per realizzare i programmi
Il D.M. n. 261/2002, si propone, quindi, l'obiettivo di dare attuazione
non solo ai programmi di tutela dell'ambiente a livello generale,
ma soprattutto ad interventi più specifici e settoriali,
come la tutela dell'"aria ambiente", per realizzare sistemi di
controllo e prevenzione dell'inquinamento
Dir. 2001/80/CE
Limitazioni alle emissioni in atmosfera degli inquinanti da grandi impianti di
combustione
(cd LCP Large Combustion Plants)
si applica
agli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o sup.
a 50 MW
indipendentemente dal combustibile utilizzato
La Commissione europea ha avviato un procedimento
di infrazione nei confronti dell’Italia per mancato
recepimento della direttiva cui è seguita la condanna
della Corte di Giustizia
D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171
“Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali
di emissione di alcuni inquinanti atmosferici”
Il MATT, di concerto con gli altri Ministeri competenti e la Conferenza
Unificata, predispone un aggiornamento del programma nazionale di
riduzione che contenga
 gli obiettivi calcolati in base ai risultati delle proiezioni aggiornate
 le misure aggiuntive necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti
stabiliti per l'Italia
Il programma così aggiornato dovrà essere trasmesso, secondo quanto
previsto dalla direttiva 2001/81, alla Commissione Europea entro il 31
dicembre 2006
La Dir. 2001/81/CE (cd NEC, National Emission Ceilings) stabilisce la
limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti provocate da fenomeni di:
 acidificazione (deposizione di inquinanti acidi sulla vegetazione, sulle acque
superficiali, sui terreni, sugli edifici e sui monumenti)
 eutrofizzazione (alterazione degli ecosistemi terrestri e acquatici in conseguenza
della deposizione di composti azotati dall'atmosfera)
 formazione di ozono a livello del suolo
 Limiti nazionali (tetti) per le emissioni di ossidi di zolfo
(SOx), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV)
ed ammoniaca (NH3)
 Adeguamento entro il 2010
D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183
“Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria”
Stabilisce
 i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme
e la soglia di informazione
 i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di
ozono e per la valutazione delle concentrazioni dei precursori dell'ozono
nell'aria
 le misure volte a consentire l'informazione del pubblico
 le misure volte a mantenere la qualità dell'aria e le misure dirette a
consentirne il miglioramento
 le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione
europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono
Dir. 2002/3/CE “Ozono nell’aria”, terza “direttiva figlia”, fissa:
 obiettivi a lungo termine, valori-obiettivo per il 2010
 una soglia di allarme e un inizio di informazione sulle concentrazioni di
ozono nell'aria ambiente della Comunità
 metodi e criteri comuni per valutare le concentrazioni di ozono nell'aria
ambiente
 conseguimento e messa a disposizione dei cittadini dell'informazione
pertinente sull'ozono nell'aria ambiente
 conservazione e/o miglioramento della qualità dell'aria ambiente
 Promozione di una cooperazione tra gli Stati membri per diminuire l'ozono
nell'aria ambiente
Dir. 2004/107/CE
concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell'aria ambiente
Quarta “direttiva figlia” (ancora da recepire) della direttiva quadro
96/62/CE, concernente la presenza di inquinanti che presentano un rischio
per la salute umana
Dato che le sostanze in oggetto sono agenti cancerogeni umani per i quali non
può essere individuata alcuna soglia riguardo agli effetti dannosi sulla salute
umana, la direttiva è finalizzata ad applicare il principio secondo il quale
l'esposizione a tali inquinanti debba essere al livello più basso che si possa
ragionevolmente raggiungere
Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico
Comunicazione della Commissione europea del 21 settembre 2005
è una delle sette strategie tematiche nell’ambito del Sesto Programma di
azione in materia di ambiente
si propone di migliorare la qualità dell’aria
l’ambiente entro il 2020
per ridurre i rischi per la salute e
pur trattando di tutti i principali inquinanti evidenzia una specifica riduzione
soprattutto delle polveri sottili (particolato) e dell’ozono
vuole razionalizzare e aggiornare la legislazione in vigore fondendo in un unico
testo la direttiva quadro e le “figlie” per consentire agli Stati membri di
attuarla in modo più semplice ed efficace (Proposta di direttiva del 21 settembre
2005 che accompagna la Strategia)
CAMBIAMENTI CLIMATICI
 l’aumento, in intensità e frequenza, dei fenomeni
estremi (uragani, temporali, inondazioni, siccità, …)
 l'aumento del livello dei mari
 la desertificazione
 la perdita di biodiversità
GAS SERRA
 biossido di carbonio (CO2)
 metano (CH4)
 protossido di azoto (N20)
 idrofluorocarburi (HFC)
 perfluorocarburi (PFC)
 esafluoruro di zolfo (Sf6)
CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
approvata a New York il 9 maggio 1992, per contrastare e ridurre al minimo
gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta.
Il PROTOCOLLO DI KYOTO
strumento attuativo della Convenzione, firmato nel dicembre 1997,
entrato in vigore il 16 febbraio 2005
 impegna i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione ad una
riduzione delle emissioni dei principali gas ad effetto serra del 5,2 %
rispetto ai valori del 1990, nel periodo 2008-2012, con riduzioni differenti per ogni
singolo paese
 In particolare, l'Unione Europea ha un obiettivo di riduzione del 8%,
nell'ambito del quale l'Italia si è impegnata a ridurre le emissioni del 6,5%
 Nessuna limitazione alle emissioni di gas-serra viene prevista per i Paesi in
via di sviluppo
STRUMENTI ATTUATIVI DEL
PROTOCOLLO DI KYOTO
 Politiche
e misure interventi previsti dallo Stato attraverso programmi
attuativi specifici realizzati all'interno del territorio nazionale
 Meccanismi
flessibili
utilizzare a proprio credito attività di riduzione
delle emissioni effettuate al di fuori del territorio nazionale in considerazione
del fatto che i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale ed ogni
riduzione delle emissioni di gas serra è efficace indipendentemente dal luogo
del pianeta nel quale viene realizzata
I MECCANISMI FLESSIBILI
•INTERNATIONAL EMISSIONS TRADING (IET) – consiste nella possibilità che uno Stato, ed
eventualmente un’azienda, possa comperare o vendere ad altri stati o aziende permessi di emissione in
modo da allineare le proprie emissioni con la quota assegnata: il soggetto interessato venderà tali
permessi quando le proprie emissioni sono al di sotto della quota assegnata, mentre li comprerà quando le
proprie emissioni sono al di sopra della quota assegnata. I permessi di emissione vengono chiamati
Assigned Amount Units ed indicati con la sigla AAUs.
•CLEAN DEVELOPEMENT MECHANISM (CDM) – è un meccanismo di collaborazione attraverso il
quale le aziende o gli Stati che realizzano progetti a tecnologia pulita nei paesi in via di sviluppo
ricevono crediti di emissione pari alla riduzione ottenuta rispetto ai livelli che si sarebbero avuti senza il
progetto. Tali crediti vengono chiamati Certified Emissions Reductions ed indicati spesso con la sigla
CERs
•JOINT IMPLEMENTATION (JI) – è un meccanismo di collaborazione tra paesi industrializzati e
quelli ad economia in transizione, per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi di riduzione delle
emissioni. Analogamente al CDM, permette di ottenere crediti di emissione attraverso investimenti in
tecnologie pulite in altri paesi. Tali crediti vengono chiamati Emissions Reductions Units ed indicati con
la sigla ERU
Attività dell'Italia per promuovere una politica di protezione
dell'atmosfera
 L. 15 gennaio 1994 n. 65, ratifica Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (in vigore dal
21 marzo 1994)
 “Programma nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica” approvato dal
CIPE il 25 febbraio 1994
 Prima Comunicazione Nazionale alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici il 16
gennaio 1995
 Seconda Comunicazione Nazionale alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici 15
novembre 1997
 Delibera CIPE 19 novembre 1998 "Linee guida per le politiche e le misure nazionali di
riduzione delle emissioni dei gas serra"
 Legge 1° giugno 2002, n. 120 ratifica Protocollo di Kyoto
 Delibera CIPE 19 dicembre 2002 revisione delle “Linee-guida” del 19 novembre 1998 e il
relativo Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra (PAN)
 D.L. 12 novembre 2004, n. 273 “Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva
2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità
europea
LA LEGGE DELEGA
Legge 15 dicembre 2004, n. 308
“Delega al governo per il riordino il coordinamento e l’integrazione della legislazione in
materia ambientale e misure di diretta applicazione”
il DDL ha avuto un iter travagliato
9 agosto 2001 il CdM approva lo schema di DDL
19 ottobre 2001 è stato presentata alla Camera (AC 1798)
2 ottobre 2002 è approvato dalla Camera in prima lettura e passa al
Senato (AS 1753)
14 maggio 2003 è approvato con modificazioni dal Senato che lo
rinvia alla Camera
15 ottobre 2003 la Camera lo approva in seconda lettura con ulteriori
modifiche
14 ottobre 2004 il Senato lo approva con modifiche ulteriori
24 novembre 2004 la Camera finalmente lo approva definitivamente
TRA I VARI SETTORI DA RIORDINARE VI ERA
L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
nei seguenti ambiti
1) emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile
2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative
3) emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche
4) Incentivazioni per l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono
contribuire alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria
5) informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei
prodotti possono causare inquinamento atmosferico
6) predisposizione del piano nazionale di riduzione (direttiva 2001/80/CE) che
stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
recante Norme in materia ambientale
Parte V
“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera”
è suddivisa
Titolo I
Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera
di impianti e attività
Titolo II
Impianti termici civili
Titolo III
Combustibili
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Titolo I
“Prevenzione e limitazione delle emissioni in
atmosfera
di impianti e attività”
si applica
agli impianti e alle attività che producono emissioni
stabilisce
i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi
delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità ai valori limite
determina
impegni maggiori per le fonti rinnovabili
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
IMPIANTI CHE PRODUCONO EMISSIONI
 richiesta di autorizzazione da parte del gestore
 rilascio autorizzazione da parte della Regione
 validità dell’autorizzazione 15 anni
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
La validità dell’autorizzazione è una delle innovazioni introdotte rispetto al
D.P.R. 203/88
che prevedeva una validità definitiva modificabile solo in relazione all’evoluzione della
migliore tecnologia disponibile o alle modifiche della situazione ambientale (art. 11)
 migliorativa rispetto alla “non scadenza” del DPR 203/88
 sproporzionata
sia all’adeguamento degli impianti alle nuove esigenze ambientali dovute alle politiche
di sostenibilità, dato che d’ufficio non è possibile
modificare le prescrizioni
dell’autorizzazione legate alle migliori tecniche disponibili se non alla scadenza e per il
rinnovo (art. 271 co.9)
sia rispetto alla durata di altre autorizzazioni ambientali come la IPCC (5 anni) e la
certificazione ISO 14.000 (6 anni) e certificazioni EMAS (8 anni)
 ostativa della semplificazione dei procedimenti autorizzatori che dovrebbe
portare ad una autorizzazione unica
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
REGIONI E COMPETENZE
Il D.Lgs. sembra volerne limitare i poteri
Art. 281, comma 10, prevede la necessità di
intesa con il MinAmbiente per la fissazione
di limiti più restrittivi
Lesivo delle competenze regionali di
programmazione e pianificazione Diverso dalla normativa IPCC che prevede
che le regioni fissino limiti più restrittivi
autonomamente
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Titolo II
“Impianti termici civili”
disciplina
impianti termici civili non sottoposti ad autorizzazione
definisce l’autorità competente per i controlli
• i comuni aventi popolazione superiore ai 40.000 ab.
• le province nella restante parte del territorio
La questione dell’autorità competente per i controlli è già stabilita dal D. Lgs. 112/98
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali" all’art. 31, che afferma il ruolo unico delle province per le seguenti funzioni:
la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico
l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia
il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Titolo III
“Combustibili”
disciplina
le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere
utilizzati negli impianti di cui trattano i Titolo I e II
stabilisce
le condizioni di utilizzo e le prescrizioni
prevede
possano essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli
combustibili o nel gasolio, più elevati rispetto a quelli fissati nell’allegato X al
D. Lgs.