Corso di Storia delle dottrine politiche A.A. 2013-2014 Prof.ssa Roberta Modugno Giusnaturalismo Le origini del giusnaturalismo. Antigone di Sofocle, 441 a.C. Creonte: «….non ho nessuna considerazione per chi tiene un amico in maggior conto della propria patria…..A chiunque la città abbia affidato il potere, a costui si deve obbedienza nelle cose piccole e grandi, giuste e non giuste». Antigone: «Questo editto non Zeus proclamò per me, né Dike, che abita con gli dei sotterranei. No, essi non hanno sancito per gli uomini queste leggi; né avrei attribuito ai tuoi proclami tanta forza che un mortale potesse violare le leggi non scritte, incrollabili degli dei, che non da oggi né da ieri, ma da sempre sono in vita, né alcuno sa quando vennero alla luce. Io non potevo, per paura di un uomo arrogante, attirarmi il castigo degli dei. Sapevo bene - cosa credi? – che la morte mi attende, anche senza i tuoi editti…..Affrontare questa fine è quindi per me un dolore da nulla; dolore avrei sofferto invece, se avessi lasciato insepolto il corpo di un figlio di mia madre; ma di questa mia sorte dolore non ho». Cicerone, De Republica, 55-51 a.C. “C’è una legge vera, ragione retta, conforme alla natura, presente in tutti, invariabile, eterna, tale da richiamare con i suoi comandi al dovere, e da distogliere con i suoi divieti dall’agir male. A questa legge non è possibile che si tolga valore né è lecito che in qualche cosa si deroghi, né essa può essere abrogata; da questa legge non possiamo essere sciolti ad opera del Senato o del popolo …. Essa non è diversa a Roma o ad Atene, non è diversa ora o in futuro; tutti i popoli, invece, in ogni tempo, saranno retti da quest’unica legge eterna ed immutabile”. Padri della Chiesa. Il pensiero cristiano di cultura latina accolse l’idea di un diritto naturale dettato dalla ragione. Tommaso d’Aquino “Legge naturale” come quella parte dell’ordine posto dalla ragione di Dio governatore dell’universo che è presente nella ragione dell’uomo: norma razionale. Giusnaturalismo Dottrina secondo la quale esiste e può essere conosciuto un diritto naturale, ossia un sistema di norme di condotta diverso da quello costituito dalle norme poste dallo Stato e che lo precede. Questo diritto ha validità di per sé, è anteriore al diritto positivo e, in caso di contrasto con quest’ultimo, deve prevalere su di esso. Il giusnaturalismo è, perciò, antitetico al positivismo giuridico, secondo il quale è diritto soltanto quello posto dallo Stato e la validità di esso è indipendente da ogni riferimento ai valori etici. Il giusnaturalismo moderno Per scuola del diritto naturale o giusnaturalismo si intende lo sviluppo e la diffusione che l’antica e ricorrente idea del diritto naturale ebbe durante l’età moderna, nel periodo che corre tra l’inizio del ‘600 e la fine del ‘700. Ugo Grozio (1583-1645); Samuel Pufendorf (16321694); Jean Barbeyrac (1674-1744); Christian Thomasius (1655-1728) . Thomas Hobbes (1588-1679); John Locke (16321704); Jean Jacques Rousseau (1712-1778): fondamento e natura dello Stato. Ugo Grozio (1583-1645) De iure belli ac pacis (1625) De iure belli ac pacis Grozio nel porre il diritto naturale a fondamento di un diritto che potesse essere riconosciuto come valido da tutti i popoli, affermò che tale diritto naturale è dettato dalla ragione e che esso è indipendente non solo dalla volontà di Dio, ma dalla sua stessa esistenza. “…Tutto ciò che abbiamo detto finora sussisterebbe in qualche modo ugualmente anche se ammettessimo-cosa che non può farsi senza empietà gravissima- che Dio non esistesse….” Il carattere specifico della scuola giusnaturalista. Il metodo razionale Il metodo che unisce autori tanto diversi è il metodo razionale, cioè quel metodo che deve permettere di ridurre il diritto e la morale a scienza dimostrativa. L’intento comune ai diversi autori è la costruzione di un’etica razionale, distaccata definitivamente dalla teologia e capace di garantire l’universalità dei principi della condotta umana. I giusnaturalisti sostengono che il compito del giurista non è quello di interpretare regole già date, che come tali non possono non risentire delle condizioni storiche in cui sono state emesse, ma è quello di scoprire le regole universali della condotta attraverso lo studio della natura umana. Per il giusnaturalista la fonte del diritto è la natura delle cose. Il giusnaturalista non è un interprete ma uno scopritore. Fonte del diritto: la natura dell’uomo, le sue passioni, i suoi bisogni, le condizioni della sua esistenza, i fini a cui tende. Le critiche al giusnaturalismo La critica da parte dello storicismo: il giusnaturalismo aveva creduto di potere scoprire leggi universali della condotta al di là della storia sulla base della natura dell’uomo, astratta dalle condizioni storiche che ne determinano le leggi mutevoli da popolo a popolo, da tempo a tempo. Lo storicismo rimise in onore, contro la critica razionalistica, l’autorità della storia, condannando in blocco tutti coloro che avevano tentato di costruire un sistema normativo universale, cioè valido per ogni tempo e per ogni luogo. Aspetti della critica al giusnaturalismo Legge di Hume Critica conservatrice: contro l’astrattismo del diritto di ragione come principio della sovversione dell’ordine costituito. Critica progressista: l’idea di una natura umana immutabile può condurre al conservatorismo. Libertà e uguaglianza sarebbero in realtà limitate e parziali, solo per la classe egemone. Critica metodologica: avere trascurato l’evoluzione storica e la natura umana come costrutto culturale. Il contrattualismo. Il fondamento e la natura dello Stato L’idea del contratto come atto di fondazione della società politica fa parte del discorso politico dei giusnaturalisti. Il contrattualismo comprende tutte quelle teorie che vedono l’origine della società politica e il fondamento del potere politico in un contratto, cioè in un accordo che segna la fine di uno stato di natura e l’inizio dello stato sociale e politico. Il modello contruattualista si pone l’obiettivo di razionalizzare la natura e il fondamento dello Stato. Modello hobbesiano Stato come prodotto razionale della volontà dell’uomo L’uomo non è naturaliter sociale ma viene introdotta l’ipotesi dell’homo homini lupus Modello dicotomico: stato di natura e società politica Principio che legittima la società politica: il consenso Modello aristotelico Origine della polis: non costruzione razionale ma processo di evoluzione storica delle tappe attraverso cui l’umanità sarebbe passata Società naturale originaria: la famiglia, oikos Polis, società politica, come sbocco naturale: uomo come essere sociale naturaliter Fondamento del potere: natura, forza delle cose. Comparazione dei due modelli: le grandi alternative che segnano la riflessione politica Concezione razionalista dell’origine dello Stato Concezione individualistica Teoria contrattualistica del fondamento del potere Potere politico basato sul consenso Stato come antitesi dell’uomo naturale Concezione storicoevolutiva Concezione organicistica Teoria naturalistica del fondamento del potere Potere basato sulla forza delle cose Stato come complemento naturale dell’uomo Elementi della struttura concettuale contrattualista Stato di natura Contratto La società civile Lo Stato secondo ragione Stato di natura Ipotesi razionale o dato storico? Stato pacifico o bellicoso? Il contratto Fonda il potere sul consenso Pactum societatis e pactum subiectionis. Salvaguardia della società civile (Locke) Pactum unionis: Hobbes, Rousseau. Il sovrano non è parte del contratto Parzialità o meno del trasferimento dei diritti al sovrano La società civile assoluto (Hobbes e Rousseau)/ limitato (Locke) Potere sovrano divisibile (Locke) / indivisibile (Hobbes, Rousseau) irresistibile (Hobbes, Rousseau) / resistibile (Locke) Lo Stato secondo ragione Costruire razionalmente una teoria dello Stato significa prescindere da ogni argomento di carattere teologico, cui è sempre ricorsa la dottrina tradizionale. Vuol dire spiegare e giustificare un fatto puramente umano come lo Stato partendo dallo studio della natura umana, dagli istinti e dagli interessi degli individui. Governo monarchico: Hobbes Governo democratico: Rousseau Governo costituzionale rappresentativo: Locke