Lezioni VI e VII - Scienze Politiche

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Corso di Storia delle dottrine
politiche
A.A. 2013-2014
Prof.ssa Roberta Modugno
Giusnaturalismo
Le origini del giusnaturalismo.
Antigone di Sofocle, 441 a.C.
Creonte: «….non ho nessuna considerazione per chi tiene un amico in maggior
conto della propria patria…..A chiunque la città abbia affidato il potere, a costui
si deve obbedienza nelle cose piccole e grandi, giuste e non giuste».
Antigone: «Questo editto non Zeus proclamò per me, né Dike, che abita con gli
dei sotterranei. No, essi non hanno sancito per gli uomini queste leggi; né avrei
attribuito ai tuoi proclami tanta forza che un mortale potesse violare le leggi non
scritte, incrollabili degli dei, che non da oggi né da ieri, ma da sempre sono in
vita, né alcuno sa quando vennero alla luce. Io non potevo, per paura di un uomo
arrogante, attirarmi il castigo degli dei. Sapevo bene - cosa credi? – che la morte
mi attende, anche senza i tuoi editti…..Affrontare questa fine è quindi per me un
dolore da nulla; dolore avrei sofferto invece, se avessi lasciato insepolto il corpo
di un figlio di mia madre; ma di questa mia sorte dolore non ho».
Cicerone, De Republica, 55-51 a.C.
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“C’è una legge vera, ragione retta, conforme alla
natura, presente in tutti, invariabile, eterna, tale da
richiamare con i suoi comandi al dovere, e da
distogliere con i suoi divieti dall’agir male. A questa
legge non è possibile che si tolga valore né è lecito
che in qualche cosa si deroghi, né essa può essere
abrogata; da questa legge non possiamo essere
sciolti ad opera del Senato o del popolo …. Essa
non è diversa a Roma o ad Atene, non è diversa ora
o in futuro; tutti i popoli, invece, in ogni tempo,
saranno retti da quest’unica legge eterna ed
immutabile”.
Padri della Chiesa.
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Il pensiero cristiano di cultura latina accolse
l’idea di un diritto naturale dettato dalla
ragione.
Tommaso d’Aquino
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“Legge naturale” come quella parte
dell’ordine posto dalla ragione di Dio
governatore dell’universo che è presente
nella ragione dell’uomo: norma razionale.
Giusnaturalismo
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Dottrina secondo la quale esiste e può essere
conosciuto un diritto naturale, ossia un sistema di
norme di condotta diverso da quello costituito dalle
norme poste dallo Stato e che lo precede. Questo
diritto ha validità di per sé, è anteriore al diritto
positivo e, in caso di contrasto con quest’ultimo,
deve prevalere su di esso. Il giusnaturalismo è,
perciò, antitetico al positivismo giuridico, secondo il
quale è diritto soltanto quello posto dallo Stato e la
validità di esso è indipendente da ogni riferimento ai
valori etici.
Il giusnaturalismo moderno
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Per scuola del diritto naturale o giusnaturalismo si
intende lo sviluppo e la diffusione che l’antica e
ricorrente idea del diritto naturale ebbe durante l’età
moderna, nel periodo che corre tra l’inizio del ‘600 e
la fine del ‘700.
Ugo Grozio (1583-1645); Samuel Pufendorf (16321694); Jean Barbeyrac (1674-1744); Christian
Thomasius (1655-1728) .
Thomas Hobbes (1588-1679); John Locke (16321704); Jean Jacques Rousseau (1712-1778):
fondamento e natura dello Stato.
Ugo Grozio (1583-1645)
De iure belli ac pacis (1625)
De iure belli ac pacis
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Grozio nel porre il diritto naturale a fondamento di
un diritto che potesse essere riconosciuto come
valido da tutti i popoli, affermò che tale diritto
naturale è dettato dalla ragione e che esso è
indipendente non solo dalla volontà di Dio, ma dalla
sua stessa esistenza. “…Tutto ciò che abbiamo
detto finora sussisterebbe in qualche modo
ugualmente anche se ammettessimo-cosa che non
può farsi senza empietà gravissima- che Dio non
esistesse….”
Il carattere specifico della scuola giusnaturalista. Il
metodo razionale
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Il metodo che unisce autori tanto diversi è il metodo
razionale, cioè quel metodo che deve permettere di
ridurre il diritto e la morale a scienza dimostrativa.
L’intento comune ai diversi autori è la costruzione di
un’etica razionale, distaccata definitivamente dalla
teologia e capace di garantire l’universalità dei
principi della condotta umana.
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I giusnaturalisti sostengono che il compito del
giurista non è quello di interpretare regole già date,
che come tali non possono non risentire delle
condizioni storiche in cui sono state emesse, ma è
quello di scoprire le regole universali della condotta
attraverso lo studio della natura umana. Per il
giusnaturalista la fonte del diritto è la natura delle
cose. Il giusnaturalista non è un interprete ma uno
scopritore.
Fonte del diritto: la natura dell’uomo, le sue
passioni, i suoi bisogni, le condizioni della sua
esistenza, i fini a cui tende.
Le critiche al giusnaturalismo
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La critica da parte dello storicismo: il
giusnaturalismo aveva creduto di potere scoprire
leggi universali della condotta al di là della storia
sulla base della natura dell’uomo, astratta dalle
condizioni storiche che ne determinano le leggi
mutevoli da popolo a popolo, da tempo a tempo. Lo
storicismo rimise in onore, contro la critica
razionalistica, l’autorità della storia, condannando in
blocco tutti coloro che avevano tentato di costruire
un sistema normativo universale, cioè valido per
ogni tempo e per ogni luogo.
Aspetti della critica al giusnaturalismo
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Legge di Hume
Critica conservatrice: contro l’astrattismo del diritto
di ragione come principio della sovversione
dell’ordine costituito.
Critica progressista: l’idea di una natura umana
immutabile può condurre al conservatorismo. Libertà
e uguaglianza sarebbero in realtà limitate e parziali,
solo per la classe egemone.
Critica metodologica: avere trascurato l’evoluzione
storica e la natura umana come costrutto culturale.
Il contrattualismo.
Il fondamento e la natura dello Stato
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L’idea del contratto come atto di fondazione della società
politica fa parte del discorso politico dei giusnaturalisti.
Il contrattualismo comprende tutte quelle teorie che
vedono l’origine della società politica e il fondamento del
potere politico in un contratto, cioè in un accordo che
segna la fine di uno stato di natura e l’inizio dello stato
sociale e politico.
Il modello contruattualista si pone l’obiettivo di
razionalizzare la natura e il fondamento dello Stato.
Modello hobbesiano
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Stato come prodotto razionale della volontà
dell’uomo
L’uomo non è naturaliter sociale ma viene
introdotta l’ipotesi dell’homo homini lupus
Modello dicotomico: stato di natura e società
politica
Principio che legittima la società politica: il
consenso
Modello aristotelico
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Origine della polis: non costruzione razionale
ma processo di evoluzione storica delle tappe
attraverso cui l’umanità sarebbe passata
Società naturale originaria: la famiglia, oikos
Polis, società politica, come sbocco naturale:
uomo come essere sociale naturaliter
Fondamento del potere: natura, forza delle
cose.
Comparazione dei due modelli: le grandi alternative che
segnano la riflessione politica
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Concezione razionalista
dell’origine dello Stato
Concezione
individualistica
Teoria contrattualistica
del fondamento del
potere
Potere politico basato sul
consenso
Stato come antitesi
dell’uomo naturale
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Concezione storicoevolutiva
Concezione organicistica
Teoria naturalistica del
fondamento del potere
Potere basato sulla forza
delle cose
Stato come complemento
naturale dell’uomo
Elementi della struttura concettuale
contrattualista
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Stato di natura
Contratto
La società civile
Lo Stato secondo ragione
Stato di natura
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Ipotesi razionale o dato storico?
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Stato pacifico o bellicoso?
Il contratto
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Fonda il potere sul consenso
Pactum societatis e pactum subiectionis. Salvaguardia della
società civile (Locke)
Pactum unionis: Hobbes, Rousseau. Il sovrano non è parte
del contratto
Parzialità o meno del trasferimento dei diritti al sovrano
La società civile
assoluto (Hobbes e Rousseau)/
limitato (Locke)
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Potere sovrano
divisibile (Locke) /
indivisibile (Hobbes,
Rousseau)
irresistibile (Hobbes, Rousseau) /
resistibile (Locke)
Lo Stato secondo ragione
Costruire razionalmente una teoria dello Stato significa
prescindere da ogni argomento di carattere
teologico, cui è sempre ricorsa la dottrina
tradizionale. Vuol dire spiegare e giustificare un fatto
puramente umano come lo Stato partendo dallo
studio della natura umana, dagli istinti e dagli
interessi degli individui.
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Governo monarchico: Hobbes
Governo democratico: Rousseau
Governo costituzionale rappresentativo: Locke
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