LA RESPONSABILITA` CIVILE

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Responsabilità civile
e violenza sessuale
la direttiva 80/2004
del Consiglio della UE
Avv. Andrea Castelnuovo
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Via Giolitti 1 – Torino
Via De Gasperi 4 – Ivrea
Tel 011532032
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
A) “Del delitto di cui agli artt. 110, 81, comma 1, 610,
605, 61 n. 2, c.p., perché, agendo in concorso tra loro
…, dopo avere inseguito con un furgone ed infine
bloccato - parandosi davanti ad essa - l’auto … a bordo
della quale Tizia e Caia stavano tentando la fuga,
nonché costretto - con minaccia e violenza (prendendo
… a pugni i vetri dei finestrini dell’autovettura
dichiarando che li avrebbero rotti se le ragazze non
fossero scese, estraendo poi a forza le ragazze
dall’abitacolo e gettandole a terra …) - le ragazze ad
uscirne, le privavano della libertà personale, caricandole
a forza sul furgone, dal quale Caia riusciva, dopo un
breve tratto di strada, a fuggire …, mentre Tizia veniva
condotta in località … e ricondotta a distanza di circa sei
ore nei pressi dell’abitazione, dopo essere stata indotta a
tacitare per telefono le preoccupazioni degli amici che
avevano assistititi al sequestro. In Torino ed altrove,
nella notte del 16/10/2005, dalle ore 4,15 circa alle ore
10,00 circa”;
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B) “Del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 609 bis 1°
comma, 609 ter 1° comma n. 4, 609 octies, 61 n.
5, c.p., perché, agendo in concorso tra loro ed in più
persone riunite, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, con minaccia (consistita nel
prospettare a Tizia nell’eventualità che non avesse
aderito alle loro richieste, di cederla a terzi perché ne
disponessero a loro piacimento, di venderla potendo
ricavare dalla vendita una somma di circa 6.000/7.000
euro, di portarla in Austria, di farla espatriare, di
venderla agli zingari da cui non avrebbe potuto fuggire
pena la morte, di farle fare una brutta fine, di utilizzare
una pistola per spararle se avesse urlato) e violenza
(consistita nel percuoterla con pugni sulla testa)
costringevano Tizi compiere e a subire atti sessuali, ….
. Con le aggravanti: - di avere commesso i fatti su persona
sottoposta a limitazione della libertà personale - di avere
profittato della minorata difesa della parte lesa, in
relazione alla giovane età ed alla sproporzione fisica tra
vittima e rei
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Tribunale di Torino, Sez. IV Pen.
25 giugno 2008, n. 1828
Algostino, Nasi; Pietrini
gli imputati, agli arresti domiciliari,
sono evasi in prossimità dell’udienza
preliminare
 Condanna a 14 anni
 provvisionale per il danno morale di €
50.000: i due rei non hanno pagato

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Corte Appello 18/5/2009 n. 1888
(Russo, Corbo, Vella)
Conferma condanna per i tre reati
 Non sussistenti aggravanti:
609 ter n. 4: è assorbita dal sequestro di
persona
61 n. 5: non ci sono elementi sufficienti per
dire che la capacità di difesa fosse ridotta
 Riduce la pena da 14 anni a 10 e 6 mesi

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Cass 15/5/2010

Rigetta il ricorso per inammissibilità
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La causa civile

Tizia cita la PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona
del Presidente del Consiglio dei Ministri
pro tempore, domiciliata ex lege presso gli
uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Torino
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
Accertare e dichiarare la responsabilità civile della PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore, per la mancata e/o non corretta
e/o non integrale attuazione, nella specie a danno di Tizia della
Direttiva 2004/80/CE e, più nello specifico, della norma ivi
contenuta che dal 1° luglio 2005 impone agli Stati membri
dell’Unione Europea di garantire “adeguato” ed “equo” ristoro alle
vittime di reati violenti ed intenzionali impossibilitate a conseguire
dai loro offensori il risarcimento integrale dei danni subiti e patendi;
Conseguentemente
dichiarare
tenuta
e
condannare
la
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, al risarcimento dei
danni, patrimoniali e non patrimoniali (morali, biologici, esistenziali),
tutti subiti e patendi da Tizia causa e per effetto dei reati violenti ed
intenzionali commessi contro la sua persona il 16 ottobre 2005, nella
misura accertanda in corso di causa (comunque equa ed adeguata),
con rivalutazione monetaria e interessi
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L’attrice chiede 100.000

In materia di danni da violenze sessuali
non trovano applicazione specifici criteri
tabellari. Non esiste un orientamento
consolidata o in fieri, a livello locale o
nazionale, da cui trarre ispirazione.
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Trib. Torino IV – Dotta
n. 3145 del 3/5/10
Condanna lo Stato per mancato recepimento
della direttiva
Liquida 90.000 a Tizia
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appello

L’Avvocatura dello Stato ha impugnato la
sentenza sostenendo che lo Stato Italiano
non è inadempiente, avendo già
predisposto (addirittura prima della
Direttiva) strumenti settoriali di tutela
indennitaria : terrorismo, mafia, Uno
Bianca etc.
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«Convenzione europea relativa al risarcimento delle
vittime di reati violenti» del 24 novembre 1983


è necessario introdurre o sviluppare regimi di
risarcimento in favore di queste vittime da parte
dello Stato sul cui territorio sono stati commessi
tali reati, segnatamente per i casi in cui l’autore
del reato sia ignoto o privo di mezzi
Il risarcimento copre “perdita di reddito, spese
mediche e ospedaliere, spese funerarie e, per
quanto concerne le persone a carico, perdita
d’alimenti” (art. 3). La Relazione esplicativa
indica tra le altre possibili voci di danno risarcibi
il “pretium doloris
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Operativa in: Albania, Austria, Azerbaijan,
Belgio, Bosnia e Erzegovina, Cipro,
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Gran Bretagna,
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Spagna, Svezia, Svizzera.
 Italia, Russia, Serbia e Turchia: non solo
non hanno ratificato la Convenzione, ma
neppure l’hanno sottoscritta…
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Articolo 288, comma 3, Trattato Unione Europea
obbligo di recepire la direttiva
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La direttiva vincola lo Stato membro cui è
rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la
competenza degli organi nazionali in
merito alla forma e ai mezzi
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Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29/4/2004
relativa all'indennizzo delle vittime di reato
Articolo 12, comma 2
Tutti gli Stati membri provvedono a che le
loro normative nazionali prevedano
l'esistenza di un sistema di indennizzo
delle vittime di reati intenzionali violenti
commessi nei rispettivi territori, che
garantisca un indennizzo equo ed
adeguato delle vittime
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Proposta di direttiva del Consiglio relativa al
risarcimento alle vittime di reato
/* COM/2002/0562 def. - CNS 2002/0247 */
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natura civilistica del risarcimento statale: dà un vantaggio
economico al singolo, senza mire sanzionatorie o vantaggio per il
pubblico interesse.
La base del risarcimento statale alle vittime di reato è l'esistenza di
una pretesa civile impossibile da soddisfare, in considerazione
dell'insolvibilità dell'autore del reato,magari rimasto ignoto.
E’ la sottostante responsabilità civile dell'autore che giustifica e che
rende necessario il risarcimento della vittima.
si propongono norme minime, non un'armonizzazione. Quest'ultima
non sarebbe appropriata, considerate le attuali differenze tra Stati
membri
collegare la definizione delle singole voci di danno, ed il calcolo
dell'importo del risarcimento, alla disciplina della responsabilità civile
per danni esistente in ognuno degli Stati membri
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Lo stato può rendere il risarcimento da parte dello Stato sussidiario
rispetto a quello da parte dell'autore del reato.
un'applicazione rigorosa del principio dell'applicazione
sussidiaria potrebbe causare un indebito ritardo per la vittima
alla vittima è richiesto solo uno sforzo ragionevole.
Quando sia sufficientemente chiaro che l'autore del reato non avrà i
mezzi per poter pagare i danni alla vittima, si fa eccezione al
principio.
non ha senso chiedere alla vittima di affrontare un lungo
procedimento per ottenere i danni dall'autore e, in seguito, per
cercare di far eseguire la relativa condanna.
eccezione nei casi in cui, a causa della lunghezza delle indagini di
polizia o del procedimento penale, la vittima non sia stata in grado
di ottenere l'esame della sua pretesa civilistica da parte della
giurisdizione competente.
eccezione nel caso in cui la vittima abbia dovuto affrontare degli
ostacoli nell'intentare una causa civile contro l'autore del reato.
l principio dell'applicazione sussidiaria si può applicare unicamente
alla vittima diretta; non ai congiunti.
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l’obbligazione risarcitoria/indennitaria, sancita
dalla direttiva, permane in capo allo Stato
Membro nel cui territorio ha avuto luogo la
condotta criminosa, a prescindere dalla
residenza abituale della vittima
 la direttiva istituisce una rete europea (il
“sistema di cooperazione”) per la tutela statale
delle vittime di reati intenzionali e violenti
 art. 1, “Gli Stati membri assicurano che, se un

reato intenzionale violento è stato commesso in
uno Stato membro diverso da quello in cui il
richiedente l’indennizzo risiede abitualmente, il
richiedente ha diritto a presentare la domanda
presso un’autorità o qualsiasi altro organismo di
quest’ultimo Stato membro”.
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Corte di Giustizia UE, sentenza 27/11/2007
(su ricorso di febbraio della Commissione Europea)

la Repubblica italiana è stata condannata
dalla Quinta Sezione nella causa C-C-112/07
“Non avendo adottato, entro il termine
prescritto, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla direttiva del Consiglio
29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa
all’indennizzo delle vittime di reato, la
Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza di tale
direttiva
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Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 204
"Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa
all'indennizzo delle vittime di reato"
non attua l’art. 12, comma 2, della
Direttiva
 Si limita a disciplinare la collaborazione
transfrontaliera nominando “autorità di
assistenza” la Procura Generale c/o Corte
Appello
 stanzia una spesa annua per le finalità
della collaborazione transfrontaliera di €
56.000 !!

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la legge “La Pergola” (legge 9 marzo 1989 n. 6)
Istituisce la “legge comunitaria”
entro il 31 gennaio, il Parlamento deve dare i
provvedimenti funzionali a conformare l’ordinamento
italiano agli obblighi comunitari sorti nell’anno
È spesso un recepimento formale delle disposizioni
comunitarie, attuato dal Governo con notevoli ritardi
oppure in altre occasioni inattuato (questo anche il caso
della direttiva per cui è causa, dapprima solo
formalmente recepita nella “legge comunitaria 2005”)
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Indennizzi statali già esistenti
302/1990 per le vittime del terrorismo: inv perm (max
150 milioni, 1,5 a punto). O morte (150 M ai superstiti).
Concorre col risarc, che si detrae.
 340 del 1995: estensione legge 302 ai familiari delle
vittime del disastro aereo di Ustica;
 70 del 1998 estensione legge 302 vittime della banda
della Uno bianca
 108 del 1996 in materia di usura (mutuo senza interessi,
commisurato al danno da interessi usurari, o maggiore
se ci sono danni ulteriori);
 407 del 1998 vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata: L 302 + (inv sup 25%) assegno vitalizio di
lire 500 mila mensili
 512 del 1999 fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime dei reati di tipo mafioso.

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Corte di Giustizia CE
Francovich c. Repubblica Italiana e Bonifaci c. Repubblica Italiana
(19/11/1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90): in
responsabilità civile degli Stati membri per
il mancato adeguamento della normativa
interna alle disposizioni degli organi
comunitari:
 “qualora … uno Stato membro violi

l’obbligo, ad esso incombente in forza dell’art.
189 (oggi 249) terzo comma, del Trattato, di
prendere tutti i provvedimenti necessari a
conseguire il risultato prescritto da una
direttiva, la piena efficacia di questa
norma di diritto comunitario esige che sia
riconosciuto un diritto al risarcimento”.
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Cass 7630/03; 3283/08

risarcibilità del danno subito dal singolo in
conseguenza di violazione delle norme
comunitarie da parte del legislatore per
mancata attuazione di direttiva non autoesecutiva, indipendentemente dalla
qualifica di diritto soggettivo o di interesse
legittimo (CASS S.U. 500/99)
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SS. UU 9147 del 17/4/2009.
Nel caso di omessa o tardiva attuazione di
direttive comunitarie, il diritto al risarcimento
non ha natura extracontrattuale ma indennitaria
per attività non antigiuridica dello Stato,
derivando da una obbligazione “ex lege” dello
Stato
 il risarcimento prescinde dalla sussistenza del
dolo o della colpa
 deve essere determinato in modo da assicurare
un’idonea compensazione della perdita subita
 Prescrizione decennale.

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tre condizioni
sufficienti per far sorgere a vantaggio dei singoli un diritto ad ottenere
un risarcimento, che trova direttamente il suo fondamento nel diritto
comunitario”.

“il risultato prescritto dalla direttiva deve
implicare l’attribuzione di diritti a favore dei
singoli”, senza tuttavia che sia necessario che si
tratti di una “direttiva autoesecutiva”, cioè
direttamente applicabile
 “il contenuto di tale direttiva deve poter essere

individuato sulla base delle disposizioni della
direttiva stessa”
“nesso di causalità tra violazione dell’obbligo a
carico dello Stato e il danno subito dai soggetti
lesi”.
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Caratteri della RC dello Stato
Prescinde da dolo o colpa dello stato
 spetta all’ordinamento interno stabilire i criteri
per la determinazione dell’entità del
risarcimento, che non possono essere meno
favorevoli di quelli che riguardano reclami o
azioni analoghi fondati sul diritto interno né tali
da rendere impossibile o eccessivamente difficile
il risarcimento
 l’omessa o inesatta attuazione di una direttiva è
violazione di norme giuridiche cogenti e, quindi,
è condotta illecita

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Corte Cost. 183/73: efficacia obbligatoria e diretta
applicabilità dei regolamenti comunitari
principio della preminenza dei regolamenti
comunitari sulle norme di diritto interno dei
singoli Stati, nell'ipotesi di irriducibile
incompatibilità tra i due ordini di norme.
 obbligo del giudice nazionale di garantire
l'applicazione del diritto comunitario anche
previa disapplicazione del diritto nazionale, ove
con quello contrastante, senza dover attendere
un qualsiasi intervento del legislatore nazionale.

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Il quantum debeatur secondo la
Corte di Giustizia
adeguatezza ed effettività della
riparazione
 principio di equivalenza con i
risarcimenti garantiti dal diritto
interno
 principio di non discriminazione
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“non è conforme al diritto comunitario una disciplina
nazionale che limiti il danno risarcibile ai soli danni
arrecati a determinati beni individuali specialmente
tutelati, escludendo il lucro cessante”
la corresponsione di interessi è … da considerarsi una
componente essenziale
Sul danno non patr: si rimette agli Stati
il punitive damage
il danno da mancata attuazione di direttiva comunitaria
può consistere anche nella perdita di chances di ottenere
i benefici resi possibili da una tempestiva attuazione
della stessa (Cass.lav.6427/08)
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pregiudizi “morali”
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paura e l’angoscia al momento del sequestro e sino alla
liberazione
costrizione, con minacce, a pratiche sessuali estremamente
degradanti
“paura che gli aggressori ritornino”
sofferenze fisiche
devastazione dell’animo e della dignità personale
profondo senso di vergogna
I patimenti morali patiti nel processo penale
senso perenne e duraturo della terribile offesa subita
grave “discredito”: Tania additata dai suoi aggressori, in seno al
processo penale, come “ragazza facile”
ania è rimasta sequestrata per sei ore: “esperienza di morte”.
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pregiudizi “biologico-psichici”:
nell’immediato: “sindrome acuta da stress”
(ansie, incubi, difficoltà del sonno, assenza
di emozioni e distacco dalla realtà, paura
nel rivedere i suoi aggressori)
 Poi, profonda depressione dovuta a
“sindrome post-traumatica da stress”:
difficoltà relazionali (con famigliari, amici e
terzi), crisi di pianto, stati di depressione,
paure ed ansie, reazioni nervose, malesseri
e malattie di tipo psicosomatico (comprese
reazioni negative di carattere cutaneo),
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pregiudizi “esistenziali”:

la devastante esperienza di Tizia ha avuto
ed avrà significative ripercussioni
negative sulla sua vita relazionale,
sulla sua sessualità e vita
sentimentale, sulle sue attività sia
extralavorative che lavorative;
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pregiudizi patrimoniali:
perdita dell’anno scolastico: ritardo di un
anno di Tizia nell’ingresso nel mondo del
lavoro, con conseguente privazione del
reddito di un anno o, perlomeno, della
chance di conseguirlo
 riduzione della sua capacità lavorativa,
dell’attitudine al lavoro e della capacità
concorrenziale sul mercato del lavoro
 spese per l’acquisto di psico-farmaci
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