POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE - - Diritti soggettivi Interessi legittimi attività amministrativa tipologia di provvedimenti Posizioni giuridiche soggettive Una delle funzioni essenziali dell’ordinamento è quella di risolvere i conflitti di interessi tra soggetti Gli interessi sono aspirazioni dei soggetti verso i beni ritenuti idonei a soddisfare bisogni. Situazione giuridica soggettiva è la concreta situazione di cui è titolare un soggetto in ordine a interessi protetti dall’ordinamento. Le posizioni giuridiche soggettive costituiscono il complesso dei diritti, poteri, obblighi di cui un soggetto giuridico può essere titolare. Si distinguono in attive (diritto soggettivo, potere e potestà, interesse legittimo, interesse semplice) e passive (obbligo, dovere, onere). DIRITTO SOGGETTIVO Il diritto soggettivo è quella posizione giuridica soggettiva di vantaggio che l’ordinamento giuridico conferisce ad un soggetto, riconoscendogli determinate utilità in ordine ad un bene, nonché la tutela degli interessi afferenti al bene stesso, in modo pieno ed immediato. DS è la pretesa, direttamente prevista e tutelata dall’ordinamento, a che tutti gli altri soggetti si astengano da un determinato comportamento verso un dato bene (c.d. diritto assoluto), ovvero a che un soggetto determinato tenga un dato comportamento positivo o negativo (c.d. diritto relativo o di credito). La tutela di tali diritti è rimessa normalmente al Giudice Ordinario INTERESSE LEGITTIMO L’interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva individuale riconosciuta già con legge 5992 del 1889, che ha istituito la IV Sezione del Consiglio di Stato, quale giudice di quegli interessi sostanziali diversi dai diritti soggettivi. L’interesse legittimo è una posizione soggettiva di vantaggio riconosciuta ad un soggetto del diritto a condizione che non confligga con la realizzazione da parte della P.A., dell’interesse pubblico che viene di volta in volta in questione; la tutela è quindi meno piena di quella riconosciuta al D.S. La tutela è rimessa al Giudice Amministrativo (TRGA) per l’annullamento di atti illegittimi. La tutela è riconosciuta anche durante il procedimento, per orientare l’azione amministrativa nel senso della giusta considerazione dell’interesse privato coinvolto (partecipazione). Interesse legittimo nella Costituzione Di interesse legittimo si occupano, senza dare una definizione, espressamente 3 norme della Costituzione: gli articoli 24, 103 e 113, tese a riconoscere a tali interessi piena dignità e tutela. I.L. = “la posizione di vantaggio fatta ad un soggetto dell’ordinamento in ordine ad un bene oggetto di potere amministrativo e consistente nell’attribuzione al medesimo soggetto di poteri atti ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile l’interesse al bene”. Giudice Ordinario - Giudice Amministrativo Interessi collettivi - semplici Interesse collettivo = omogenea pretesa dei componenti una classe di persone nell’ambito di una collettività più ampia o della stessa collettività generale, a che un determinato bene, avente rilevanza sociale, non sia esposto a pregiudizio. interessi diffusi (comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata: es tutela dell’ambiente e dei consumatori) e collettivi (fanno capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale – es. sindacato). L’interesse semplice è invece la pretesa a che la P.A., nell’esercizio del suo potere discrezionale, si attenga a quei criteri di opportunità e convenienza che afferiscono al merito amministrativo (tutelati dalle norme non giuridiche di azione) Interesse pretensivo e oppositivo Diverso è l’interesse di un soggetto che partecipa ad un pubblico concorso, dal potere di esproprio riconosciuto alla PA su beni immobili dei privati. Nel concorso il privato pretende qualcosa dalla PA sicchè la soddisfazione della propria aspirazione passa attraverso il comportamento attivo della PA (interesse c.d. pretensivo); Nell’ esproprio, il privato si oppone all’esercizio di un potere che potrebbe cagionare una vicenda giuridica svantaggiosa, onde egli vedrà soddisfatta la propria pretesa in quanto la PA non eserciti il potere (interesse c.d. oppositivo). ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA L’attività amministrativa è quella attività mediante la quale gli organi statali (enti pubblici) preposti ai vari settori, provvedono alla cura concreta degli interessi pubblici ad essi affidati. Per svolgere la funzione amministrativa, le amministrazioni esercitano potere amministrativo. Gli atti giuridici posti in essere dalla P.A. possono essere: atti di diritto pubblico: posti in essere secondo i principi e le forme del diritto pubblico (atti amministrativi autoritativi adottati col potere di imperio; atti di diritto privato: la P.A. può porre in essere negozi di diritto privato (su un piano di parità rispetto agli altri soggetti). In proposito, la legge 15/2005 ha aggiunto il comma 1bis all’art. 1 della legge 241/90 prevedendo che le P.A. “nell’adozione di atti di natura non autoritativa” agiscono secondo le norme di diritto privato. Tipi di attività Tradizionalmente in dottrina si distinguono tre tipi di attività amministrativa: amministrazione attiva, che comprende tutte le attività con cui la P.A. agisce per realizzare i propri fini (attività deliberative ed esecutive); amministrazione consultiva, che comprende attività dirette a fornire consigli, direttive, orientamenti ad altre autorità che devono provvedere su un determinato oggetto; amministrazione di controllo, che comprende le attività dirette a sindacare secondo diritto o buona amministrazione l’operato di chi agisce nell’esecuzione dei compiti di tipo a). Principi costituzionali L’art. 97 Cost., primo comma: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Il principio di legalità afferma la corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di legge. Esso costituisce un principio generale dell’ordinamento che attiene particolarmente ai rapporti fra legge ed attività amministrativa. Conseguenza di questo principio (richiamato dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990 in cui si statuisce che l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge) è il carattere di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi: poiché il potere amministrativo comporta una incisione della sfera dei privati, esso deve essere tipico, cioè predeterminato dalla legge. Imparzialità Il principio di imparzialità afferma l’obbligo della P.A. di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia. La Corte Costituzionale (sent. n. 333 del 1993) ha precisato che tale principio costituisce un valore essenziale cui deve uniformarsi l’organizzazione dei pubblici uffici, attraverso cui si mira a garantire la P.A. e i suoi dipendenti da influenze politiche o di parte. Intesa non solo come equidistanza tra più soggetti pubblici o privati che vengono in contatto con la P.A., ma anche come capacità della P.A., nell’ espletamento delle proprie funzioni, di raggiungere un grado di astrazione tale da far prevalere l’interesse pubblico solo se necessario e dopo un’attenta ponderazione delle posizioni e dei valori contrapposti. Buona amministrazione Il principio di buona amministrazione indica l’obbligo per tutti i dipendenti dell’amministrazione, di svolgere la propria attività secondo le modalità più idonee ed opportune al fine dell’efficacia, efficienza, speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli. Il principio di ragionevolezza costituisce, anche alla luce della legge n. 241 del 1990, un criterio in cui confluiscono i principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento: per tale principio l’azione amministrativa, al di là del rispetto delle prescrizioni normative, deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa , sì da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali (la violazione di detto principio comporta un vizio di eccesso di potere) Trasparenza Nuovo principio di notevole rilevanza: principio di trasparenza dell’azione amministrativa, da intendersi come immediata e facile controllabilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi in cui si esplica l’operato della P.A. onde garantirne e favorirne lo svolgimento imparziale. Tale principio ha trovato riconoscimento legislativo nell’art. 1 della legge 241/90, in seguito alle modifiche apportate con legge n. 15 del 2005. Espressioni del principio di trasparenza sono: il riconoscimento del diritto di accesso agli atti e documenti della P.A. a favore del cittadino; l’obbligatorietà della motivazione del provvedimento amministrativo; il diritto dei privati di partecipare attivamente al procedimento amministrativo. Si realizza, così, il controllo democratico sull’attività della P.A. Discrezionalità e merito La discrezionalità è la facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato. Dove non c’è possibilità di scelta si parla di attività vincolata. Limiti dell’attività discrezionale sono rappresentati dall’interesse pubblico, dalla finalità specifica per cui il potere è stato conferito, dai principi di logica, imparzialità e ragionevolezza, dalla completa informazione alla controparte. Il merito esprime la conformità della scelta discrezionale alle regole non giuridiche di buona amministrazione, tese ad assicurare la rispondenza dell’atto a quei criteri di convenienza, opportunità ed equità, in relazione alla situazione concreta, che consentono alla P.A. di soddisfare l’interesse pubblico. Il merito attiene al profilo dei risultati dell’azione e rappresenta la sfera libera dell’azione discrezionale della P.A. Informatizzazione Si tende sempre più all’informatizzazione dell’organizzazione e dell’azione amministrativa. Il D.lgs. 165/2001 impone alle amministrazioni pubbliche di ispirare la propria organizzazione al criterio del collegamento delle attività degli uffici e dell’interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici. D.P.R. 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa) che prevede tra l’altro, l’adozione del documento informatico e la disciplina della firma digitale. La legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha inserito l’art. 3 bis nella legge 241/90 imponendo alle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire maggiore efficienza, di incentivare l’uso della telematica, nei rapporti interni fra le diverse amministrazioni e fra queste e i privati. Con D.lgs. n. 82 del 2005 è stato emanato il Codice dell’ Amministrazione digitale, ed istituito un apposito ente pubblico che si occupa dell’informatizzazione nelle P.A. (DIGIT.PA e CNIPA). Il codice è stato modificato poi con la riforma Brunetta e infine con d.lgs. 235 del 2010. Snellimento A proposito di snellimento dell’azione amministrativa: la dichiarazione sostitutiva è un atto del privato capace di sostituire una certificazione pubblica, rispetto alla quale è alternativa. Sostituendo un atto tipico della P.A., è ammessa nei soli casi stabiliti dalla legge. Sono di due tipi: – dichiarazione sostitutiva di certificazione: è il documento sottoscritto dall’interessato in sostituzione dei certificati (es: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e di famiglia, nascita del figlio, titolo di studio, qualifica professionale, ecc.); – dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: atti con cui il privato comprova, nel proprio interesse e a titolo definitivo, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi in pubblici registri, albi ed elenchi, nonché stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (può riguardare anche il fatto che una copia di un atto sia conforme all’originale). PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI = manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna, provenienti da una P.A. nell’esercizio di un’attività amministrativa, indirizzate a soggetti determinati o determinabili e in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi. Le caratteristiche principali sono: Forza giuridica – autoritarietà: consiste nell’imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari; Esecutorietà – esecutività: le P.A., nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, possono imporre coattivamente l’adempimento di obblighi nei loro confronti. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente; Tipicità e nominatività: solo quelli previsti dall’ordinamento con riferimento sia al contenuto che alla funzione; e a ciascun interesse pubblico da realizzare è preordinato un tipo di atto definito dalla legge. Autorizzazione Provvedimento mediante il quale la P.A., nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione preventiva provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. Elementi costitutivi dell’autorizzazione sono: a) esistenza di un limite legale all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto soggettivo o ad un potere; b) apprezzamento discrezionale della P.A. in funzione preventiva (si deve valutare preventivamente se lo svolgimento di quell’attività che è oggetto del procedimento giovi o meno all’interesse pubblico) c) rimozione del limite legale che costituisce la funzione propria dell’autorizzazione. provvedimento discrezionale che incide su diritti, condizionandone l’esercizio, a carattere ampliativo della sfera soggettiva dei privati, ma non costitutivo: non crea diritti o poteri nuovi ma legittima solo l’esercizio di diritti o potestà già preesistenti nella sfera del soggetto DEREGULATION Con la legge n. 241 del 1990 i tradizionali modelli procedimentali in tema di autorizzazioni, basati sull’emanazione di provvedimenti espressi, sono stati sostituiti da figure giuridiche nuove, e precisamente: D.I.A. (art. 19) - che comporta la sostituzione dell’autorizzazione espressa con la semplice presentazione di denuncia da parte del privato circa l’inizio di una certa attività economica (ora SCIA con legge n. 122 del 2010); SILENZIO-ASSENSO (art. 20) - che si concretizza nella sostituzione di un provvedimento autorizzatorio espresso con uno tacito. D.I.A. e S.C.I.A. Denuncia di inizio attività e Segnalazione certificata inizio attività (art. 19 l. 241/90 e s.m.). Introdotte per semplificare l’esercizio di attività economiche private con apposite dichiarazioni sostitutive da parte degli interessati; poi ammesse in via generale, con riserva del legislatore di elencare tassativamente i casi di esclusione da tali possibilità. Facoltà a favore dei privati, di intraprendere l’esercizio di una attività economica sulla base della presentazione di una denuncia alla P.A. competente, la quale avvia un apposito procedimento per verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge in capo al richiedente. E’ sancita quindi la regola dell’immediata legittimazione del privato ad intraprendere l’attività a decorrere dalla presentazione della denuncia. Secondo la Cassazione (2003) l’istituto dell’art. 19 l. 241/90, non è una domanda, ma una informativa, cui è subordinato l’esercizio del diritto. L’amministrazione poi svolge un controllo successivo. Silenzio-assenso Silenzio-assenso (art. 20 l. 241/90). L’istituto è strettamente collegato a quello dell’art. 19 essendo funzionale anch’esso al criterio della liberalizzazione dell’attività dei privati. L’art. 20, disciplinando in senso profondamente ampliativo un istituto già conosciuto dall’ordinamento, riguarda ipotesi nelle quali la richiesta di un dato provvedimento autorizzatorio si considera accolta qualora entro un dato termine la P.A. non comunichi all’interessato il provvedimento di diniego (Corte Cost. 169/94). Concessione Provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica. Si differenzia profondamente dall’autorizzazione in quanto non si limita a rimuovere un limite di una posizione soggettiva preesistente, ma attribuisce o trasferisce posizioni o facoltà nuove al privato. NON si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 241/90. Per le concessioni su beni la funzione dell’atto richiede una verifica sia di compatibilità di un utilizzo privato di un bene a destinazione pubblicistica, sia per accertare se con l’atto concessorio si incrementi o meno la potenzialità economica del bene. Per le concessioni di servizi, dette anche traslative, l’aspetto funzionale risiede soprattutto nell’esigenza di verifica della capacità tecnico-organizzativa da parte della P.A. e della convenienza economica della gestione diretta. Concessioni traslative/costitutive TRASLATIVE di poteri o facoltà su beni pubblici, che può riguardare un bene demaniale (concessione di acqua) o un bene patrimoniale indisponibile (concessione mineraria). Presupposti:l’appartenenza di un bene alla P.A. e la conformità dell’atto di concessione all’interesse pubblico generale. traslative di pubblici servizi: è una concessione traslativa e al tempo stesso uno dei mezzi con cui è spesso attribuito a privati l’esercizio di pubbliche funzioni (es. esercizio di ferrovie o tramvie); COSTITUTIVE: di diritti soggettivi, che fanno sorgere ex novo diritti per il destinatario (es. decreto per cambio nome), o diritti all’esercizio di professioni in cui sia limitato il numero degli esercenti (es. apertura di farmacia o di sportello bancario). L’importanza che riveste per gli interessi della collettività l’utilizzazione di un bene pubblico o l’esercizio di un pubblico servizio, fa sì che il soggetto concessionario sia sottoposto ad un particolare regime di controlli e di vigilanza da parte dello Stato e degli enti territoriali minori. Sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A. concedente e il concessionario, disciplinato specificamente dalla legge, in relazione a ciascun caso di concessione> CONTRATTO DI CONCESSIONE Ordini Ordini: sono quei provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario con i quali la P.A. a seguito di una scelta discrezionale o di un semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro un determinato comportamento sulla base della propria potestà di supremazia. L’obbligo del destinatario di osservare gli ordini può essere ben determinato (dati per motivi di giustizia, ordine pubblico, pubblica sicurezza, igiene, es: O. sgombero edificio; oppure simile: divieto di transito). Gli atti ablativi reali sono quei provvedimenti mediante i quali la P.A. priva il titolare di un determinato diritto reale, estinguendolo o trasferendolo coattivamente ad altro soggetto, oppure limitandolo. Sono provvedimenti che incidono sfavorevolmente su diritti, estinguendoli o comprimendoli (es: espropriazione, sequestro). Il diritto del privato viene sacrificato al superiore interesse pubblico. Manifestazioni di scienza Elemento comune agli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza è la funzione dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza a fatti giuridicamente rilevanti (sono atti amministrativi diversi dai provvedimenti; hanno importanza minore e strumentale). Tale attività presuppone due momenti: a) l’acquisizione del fatto da accertare; b) la dichiarazione all’esterno di ciò che si è acquisito. Gli atti consistenti in manifestazioni di giudizio presuppongono un procedimento di apprendimento e si risolvono nell’enunciazione di un giudizio valutativo, per cui sono designati come atti di valutazione > Pareri Sono manifestazioni di giudizio con cui gli organi dell’A consultiva mirano ad illuminare, consigliare, gli organi di A. attiva e sono emanati dietro loro richiesta. Competono a speciali organi collegiali (es. commissione edilizia comunale): sono atti privi di autonomia funzionale. I pareri possono essere: facoltativi, se è a discrezione degli organi di A.A. richiederli; obbligatori, se la legge impone all’organo di amministrazione attiva di richiedere il parere all’organo consultivo. L’omissione comporta l’invalidità dell’atto per violazione di legge (possono essere vincolanti o non vincolanti o parzialmente vincolanti). Art. 16 l. 241/90 > silenzio procedimentale: gli organi consultivi delle P.A. sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora non emesso in termini, è prevista la facoltà della P.A. richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.