Comune di Montecchio Maggiore
incontro del 12.10.2009
La legge 14/2009
“PIANO CASA”
Comune di Montecchio Maggiore
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
Quesito N° 1
QUESITO N. 1
l’art. 9, comma 4 stabilisce che gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono
subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro
adeguamento, ad esclusione degli interventi sulla prima casa di abitazione.
Considerato che la circolare sul punto non approfondisce, si chiede se debbano
essere reperiti anche gli standard considerato che nelle definizioni date dalla
vigente normativa sono anch’essi opere di urbanizzazione.
QUESITO N. 1 bis
L’art. 9, comma 2 stabilisce che con l’applicazione degli articoli 2, 3 e 4 non
possa essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, fatti salvi i casi di
cui all’art. 2, comma 2.
Non si capisce a quali altri casi concreti , oltre a quello di cui all’art. 2, comma
2, si riferisce l’art. 9 comma 2.
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
Comune di Montecchio Maggiore
Quesito N° 2
Il quesito riguarda un'azienda agricola il cui aggregato abitativo risulta
insediato ai confini di due comuni con presenza di abitazione e annessi
rustici in reciproca relazione funzionale.
Si pensa di interpretare in maniera corretta la LR 14/2009, anche in
relazione alla definizione di aggregato abitativo della ex legge 24/85,
calcolando l'ampliamento concesso dalla legge sommando le volumetrie
degli edifici presenti nell'aggregato abitativo e realizzando il volume
concesso di ampliamento solo su uno dei due comuni, mantenendo
l'unitarietà dell'aggregato abitativo e in contiguità di uno dei fabbricati
esistenti.
La natura derogatoria della legge 14/2009 e a maggior ragione la
congruenza con i precedenti quadri normativi si ritiene non possano dare
adito ad interpretazioni diverse.
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 3
Un mio cliente esercita la sua attività in un edificio produttivo di proprietà
che insiste su di un’area di pertinenza dello stesso destinata dal vigente
Piano Regolatore Generale parte in zona industriale e parte in zona
agricola.
Si ha la necessità di ampliare l’immobile adottando le normative della
legge PIANO CASA costruendo l’ampliamento nell’area destinata a zona
agricola non avendo nella zona industriale alcuna possibilità di farlo per
mancanza di superficie disponibile.
L’area agricola è posta tra l’area a destinazione produttiva ed una strada
già identificata .
Attualmente, detta area con destinazione agricola, che verrebbe utilizzata
per l’ampliamento, non ha alcuna vocazione agricola essendo in parte già
utilizzata come piazzale e il rimanente come area incolta della superficie
di mq 6.000,00 circa, quindi insufficiente per essere classificata azienda
agricola vitale.
Segue
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 3
QUESITO N. 3, continua
Vi sarei grato se nella delibera di recepimento della L.R. 14/09 che state
predisponendo venisse chiarito se in casi simili è possibile usufruire delle
possibilità previste dalla L.R. 14/09 specificando quindi cosa si intende per
“area con destinazione compatibile con la destinazione d’uso dell’edificio da
ampliare”(art. 9 comma 2).
La dizione “area con destinazione compatibile con la destinazione d’uso
dell’edificio da ampliare”(art. 9 comma 2) è interpretabile come “area di
pertinenza dell’edificio” a prescindere dalla destinazione urbanistica dell’area.
Tale interpretazione trova conferma nel fatto che in questo caso il legislatore
non ha utilizzato la dizione “zona territoriale propria” così come invece ha fatto
nell’art.3 comma 2 dove acconsente determinate agevolazioni purché sia
rispettata la destinazione urbanistica dell’area.
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QUESITI PIANO CASA
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Quesito N°4
L’art.9 comma 6 della L.R. 14/2009 afferma che “per gli edifici residenziali in zona
agricola l’ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di
abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente
normativa”.
L’art.44 comma 5 della L.R. 11/2004 consente l’ampliamento di abitazioni in zona
agricola fino ad un massimo di mc 800 e la circolare regionale n.2 del 15 gennaio 2009
ha chiaramente specificato che “l’ampliamento è ammesso a favore di tutti coloro che
possiedono una casa in zona agricola, a prescindere dall’essere o meno imprenditore
agricolo a titolo”.
Ne deriverebbe, ad esempio, che un’abitazione sita in zona agricola di mc 500,
qualificabile come prima casa, potrebbe essere ampliata fino a mc 960 (800mc + 20%
800mc).
La recente sentenza del TAR Veneto (n.911/2009 ) riguardante il Comune di Cortina
D’Ampezzo ha però affermato, nelle motivazioni, che l’ampliamento di cui all’art’44
comma 5 della L.R. 11/2004 è consentito, sulla base di un piano aziendale
esclusivamente all’imprenditore agricolo; secondo tale interpretazione il volume di
ampliamento possibile per un richiedente non imprenditore agricolo sarebbe, quindi, il
20% dell’esistente e non oltre.
SI chiede un parere in merito.
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QUESITI PIANO CASA
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Quesito N°5
Con la presente, si formulano i seguenti quesiti, in merito all'interpretazione e
all'applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 14/2009 e successivi n. 2
atti d'indirizzo e successiva circolare (che verrà pubblicata nel B.U.R. del
06/10/2009):
1) E' ammissibile l'applicazione di quanto previsto all'art. 5 della Legge, ovvero la
realizzazione di pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e
fotovoltaici in zona A - centro storico? Può il Consiglio Comunale deliberare di
escludere alcune zone, aventi pregio di carattere storico-architettonico-ambientale,
quali ad esempio la zona A?
Le tettoie così realizzate sono soggette ad accatastamento?
2) Si chiedono precisazioni in merito all'accoglimento di istanze presentate in
Comune entro il termine di validità della L.R. n. 14/2009 (entro il 11/07/2011) e
incomplete della documentazione necessaria, prevista dall'art. 6 comma 3; il
Consiglio Comunale può stabilire un termine massimo antro il quale presentare la
documentazione mancante o sono sempre valide le istanze presentate, anche se
integrate successivamente alla scadenza della Legge?
Segue
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QUESITI PIANO CASA
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Quesito N°5
QUESITO N. 5, continua
3) E' ammissibile l'ampliamento del 20% dell'abitazione del custode, posta all'interno
di un fabbricato artigianale? O è da ritenere che tale unità abitativa ricada in zona
impropria?
4) Mediante applicazione dell'ampliamento del 20% di un fabbricato residenziale
esistente in zona agricola, e' ammissibile, la realizzazione di una nuova abitazione
all'interno di un annesso rustico esistente, staccato dall'abitazione esistente (posto
all'interno del cortile), se l'ampliamento in aderenza al fabbricato esistente non
possa essere realizzato in quanto lo stesso comprometerebbe l'armonia estetica del
complesso?
Segue
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QUESITI PIANO CASA
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Quesito N°5
QUESITO N. 5, continua
5) Premettendo che, in zona agricola:
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 ter e) della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche e
integrazioni, in regime "ordinario" le costruzioni non oggetto di tutela da parte del
vigente P.r.g., ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. n.
1404/1968 e in quelle di rispetto al nastro stradale sono consentiti gli interventi di
ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in
area agricola adiacente;
- la Circolare Regionale n. 2 del 15/01/2009 ha precisato che la ricostruzione può
avvenire solamente in area esterna alla fascia di rispetto;
Si chiede se, mediante applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 14/2009, sia ammissibile
l'intervento di integrale demolizione di un fabbricato esistente, ricostruzione dello
stesso con aumento di volume/superficie e spostamento di sedime, tale per cui il
nuovo fabbricato sia posto ad una distanza maggiore dalla strada rispetto alla
distanza esistente. Può il Consiglio Comunale stabile che per tutti i fabbricati
ricadenti nelle fasce di rispetto, la ricostruzione con ampliamento possa anche
prevedere lo spostamento del sedime, in modo che sia aumentata la distanza dal
bene oggetto di tutela?
Segue
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QUESITI PIANO CASA
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Quesito N°5
QUESITO N. 5, continua
6) In riferimento a quanto stabilito all'art. 10 della L.R. N. 14/2009, si chiedono
precisazioni in merito all'ultimo periodo "purchè la nuova costruzione sia realizzata
con il medesimo volume e all'interno della sagoma del fabbricato precedente"; con
la dicitura "all'interno", si intende anche avente sagoma più piccola dell'esistente?
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N°6
Quesito sull’art. 9, comma 8 della L.r. 14/2009
Nel caso di richiesta di edificazione, tramite il Piano-casa, di un corpo edilizio in
ampliamento, situato su un lotto edificato confinante con un lotto che risulta
completamente privo di edificazione, è possibile derogare alla distanza minima di 5
metri dai confini (arrivando, al limite, con l’edificazione anche a confine)
presentando un atto di vincolo registrato con il quale la ditta confinante concede
deroga all’edificazione a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dagli
strumenti urbanistici, assumendo l’impegno, nel caso di eventuale futura
edificazione sul proprio lotto, a rispettare le distanze minime tra fabbricati e tra
pareti finestrate antistanti prescritte dalla normativa statale vigente (10 mt.)?
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Quesito N°7
Quesito sull’art. 9, comma 8 della L.r. 14/2009
Nel caso di richiesta di edificazione, tramite il Piano-casa, di un corpo edilizio
in ampliamento, situato su un lotto edificato confinante con un lotto che risulta
completamente privo di edificazione, è possibile derogare alla distanza minima
di 5 metri dai confini (arrivando, al limite, con l’edificazione anche a confine)
presentando un atto di vincolo registrato con il quale la ditta confinante
concede deroga all’edificazione a distanza dal confine inferiore a quella
prescritta dagli strumenti urbanistici, assumendo l’impegno, nel caso di
eventuale futura edificazione sul proprio lotto, a rispettare le distanze minime
tra fabbricati e tra pareti finestrate antistanti prescritte dalla normativa statale
vigente (10 mt.)?
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QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 8
Sono l'ing. XY
Mi sono riletto la Legge e le note esplicative della circolare; non riesco ad
inquadrare il problema degli annessi agricoli esistenti in zona agricola su terreno
non facente parte di azienda agricola vitale condotta da imprenditore
agricolo professionale.
Mia moglie, non imprenditrice agricola professionale, è proprietaria di un fondo
agricolo di Ha. 2.00.00 (due ettari di terreno) sul quale abbiamo costruito, con
regolare permesso a costruire, un annesso agricolo.
E' possibile avvalersi dell'ampliamento ex Piano Casa e se no, per quale
motivo?
Miei clienti (coppia di sposi e coppia di genitori) possiedono una bifamiliare divisa
in verticale in zona agricola; ciascuna della due unità comprende una stanza
autorizzata ad annesso agricolo.
E' possibile con il piano casa utilizzare la volumetria offertaci in ampliamento
per cambiare d'uso detta stanza e con il resto ampliare ciascuna delle due unità?
e se no, perchè?
Mi sembrava di aver capito che per questo tipo di annessi agricoli non è possibile
alcun intervento se non con il PAT: dove è scritto?
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QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 9
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 10
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 11
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 12
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 13
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 14
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 15
Dubbi di costituzionalità della legge:
mancanza di una legge statale
compressione dell’autonomia comunale (quanto alla prima casa – ma che cos’è la prima
casa – e davvero la prima casa è sottratta alla facoltà dei Comuni di limitare il piano
casa?
Problemi di due tipi:
a) come si interpretano le norme della L.R. 14/2009 (come le si applicano, visto anche
che già sono immediatamente applicabili per la prima casa)
b) come deve essere il recepimento comunale (per risolvere almeno qualcuno dei
problemi posti dalla legge)
Segue
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 15
QUESITO N. 5, continua
Problemi di tipo a)
non si capisce come si computa l’ampliamento consentito dalla L.R. 14. E’ in più, oltre
all’edificio esistente e all’ampliamento già consentito dal P.R.G. vigente? Ma un edificio
può divenire esistente dopo l’entrata in vigore della L.R., nei due anni della sua
operatività? Ma, se così fosse, allora cosa significa che l’istanza dev’essere presentata
entro il 31/3/2009 (ex art. 9 co. 6)? E insomma, qual è il senso della legge: un premio
indiscriminato di cubatura?
non si capisce cosa significa in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici (ex
2co.1). Significa anche in deroga alle distanze dai confini poste dagli strumenti? E, se sì,
possono essere reintrodotte le distanze in sede di delibera comunale?
non si capisce se l’ampliamento può comportare un aumento di unità abitative. Non è
detto da nessuna parte, perché dovrebbe essere escluso? Ma qualcuno può pensare
che la nozione stessa di ampliamento escluda l’incremento di unità?
non si capisce se la procedura semplificata (dia) sia utilizzabile anche se viene chiesto
un ampliamento consentito dal P.R.G., senza applicazione del piano casa, e rientrante
nei limiti di ampliamento del piano casa
non si capisce se, in zona agricola, l’ampliamento prescinde dai requisiti soggettivi.
Segue
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 15
QUESITO N. 5, continua
Problemi di tipo b)
Il potere comunale di recepimento del piano-casa è statico? Dopo il 30.10 (o comunque,
dopo averlo esercitato), nulla è più modificabile?
Si può prescrivere che venga richiesto il p.d.c. (anziché la d.i.a.) per determinati
interventi, o in determinate zone, per consentire una valutazione del progetto in
Commissione edilizia?
Quali contenuti sono più opportuni? ad es.:
Si può prevedere che per i condomini è necessario un piano guida votato in
assemblea condominiale?
Si può chiarire la nozione di edifici abusivi soggetti a demolizione (ex art. 9, co. 1,
lett. e)?
Se c’è un PAT, è opportuno ragionare in base agli Ato già individuati, escludendo
determinati interventi per alcuni di essi, o ponendo limiti volumetrici agli incrementi
ammessi?
In che modo porre limiti alle sopraelevazioni?
Pua: in che modo prevedere che abbiano un senso (riguardando più edifici)?
In quali zone può specificatamente essere escluso il piano-casa? Zone di centro storico
pur non comprese in Z.T.O. A, riserve di ruralità, corridoi ecologici, zone prive di pregio
ma sature, ecc.
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 16
La possibilità di ampliamento concessa in questa legge è definibile
come un "bonus" dato al fabbricato e quindi di fatto slegato dalla proprietà.
Nel caso il proprietario dell'immobile che ha diritto a questo "bonus" non fosse
intenzionato a sfruttarlo mentre il vicino ne avesse la necessità, è possibile, previo
accordo tra le parti, presentare un progetto a firma di entrambi dove, sfruttando il Bonus
dal fabbricato su proprietà A, venga costruito l'ampliamento su proprietà B ?
Ampliamento del
20% del fabbricato
A su proprietà B
consensuale fra le
parti
Proprietà A:
il fabbricato
gode
del diritto
20% di
ampliamento
Proprietà B:
Terreno agricolo
privo di vincoli,
ma senza
possibilità
edificatoria
confine
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 17
1) all’art. 1, 1° comma della L.R. 14/09, tra le finalità della legge vi è “ ……nonché per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.” All’art. 2,
1° comma viene citato che “Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga alle previsioni
…….., è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del
volume….”, quindi si chiede, come sembra desumersi dalla semplice lettura della
norma, se nell’ampliamento del 20% debba essere anche dimostrato l’utilizzo di
energia derivante da fonti rinnovabili.
2) Nel caso di richiesta di ampliamento di un’abitazione, l’Ufficio verifica che solo per
uno dei comproprietari costituisce prima abitazione, mentre per i restanti altri non lo è
(per es. marito e moglie con casa in comproprietà), è ancora possibile rilasciare il
permesso di costruire ai sensi della L.R. 14/09?
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 18
Quesito su esclusione degli edifici schedati.
L’art.9 comma 1 lett.c) della L.R. 14/2009 esclude dal campo di applicazione gli edifici
oggetto di specifica tutela del PRG (i cosiddetti edifici schedati). La circolare esplicativa
(pag.14) precisa che tale tutela, per comportare l’esclusione, “deve essere tale da
rendere incompatibile l’intervento edilizio ammesso dalla legge regionale”.
Ne deriverebbe che solo gli edifici schedati con grado di protezione 1, per i quali è
possibile intervenire con restauro e risanamento conservativo ma non con
ristrutturazione, resterebbero esclusi dal campo di applicazione della legge, mentre gli
edifici con grado di protezione 2, 3 e 4 potrebbero usufruire dell’ampliamento previsto
dall’art.2 della L.R. 14/2004.
Si chiede se tale interpretazione sia corretta.
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 19
a)- la circolare approvata con DGRV nr. 2797 del 22.09.2009 commenta l'art. 9 comma 1
della legge precisando che " La lettera a) esclude dall’ambito di applicazione della legge
gli edifici ricadenti nei centri storici di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/68, come individuati
dagli atti di pianificazione comunale. Si considerano centri storici quelle porzioni di
territorio che risultino propriamente classificate “centro storico” o “Z.T.O. A” dagli atti di
pianificazione comunale. Qualora gli atti dipianificazione non individuino il centro storico
o la ZTO A i Comuni potranno, in sede di deliberazione, di cui al comma 5 del presente
articolo, precisarne i limiti riconducendoli alla definizione di cui al D.M. citato."
Segue
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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QUESITO N. 19 / a , continua
Quesito N° 19
Il PRG del Comune di Cornedo prevede una suddivisione della ZTO A in quattro
sottozone A1 centri storici soggetti a Piano di Recupero, A2 nuclei storici con
individuazione di edifici soggetti a gradi di protezione e A3 ville e complessi monumentali
e A4 parchi, giardini o ambienti di particolare valore naturale e paesaggistico:
"a) A/1 - CENTRO STORICO
Comprendono gli insediamenti maggiori di valore storico-ambientale, antecedente alla
data di impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere urbano.
b) A/2 - NUCLEI STORICI
Comprendono i nuclei minori di valore ambientale, antecedenti alla data di impianto del
catasto italiano, aventi originariamente carattere agricolo.
Sono costituiti dagli edifici più le relative aree di pertinenza individuati e già regolati da
apposita normativa.
c) A/3 - VILLE E COMPLESSI MONUMENTALI
Comprendono gli edifici isolati di valore architettonico, con annessi parchi, giardini o
ambienti naturali che formano un insieme organico con la parte edificata.
d) A/4 - VERDE PRIVATO
Comprendono i parchi, giardini o ambienti di particolare valore naturale e paesaggistico,
annessi ad edifici privi di valore formale."
Segue
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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QUESITO N. 19 / a , continua
Quesito N° 19
Si chiede se in questo caso (zona A1, A2, A3, A4) la normativa esclude dall'applicazione,
tutte le Zone A anche le parti di zone A non comprese nei perimetri dei centri storici
come definiti nel PRG
e se comunque le sottozone A2, A3 e A4 possono ricadere nella nell’esclusione
contemplata alla lettera c), del comma 1 art .9 edifici “oggetto di specifiche norme di
tutela”che derivino dagli “strumenti urbanistici e territoriali” - quali i piani regolatori, i piani
territoriali provinciali, il PTRC, piani d’area ecc. La tutela posta da tali strumenti deve
essere tale da rendere incompatibile l’intervento edilizio ammesso della legge regionale.
Rientrano tra le specifiche forme di tutela anche i cd. “gradi di protezione” imposti dagli
strumenti urbanistici su edifici di pregio architettonico o di valore storico - testimoniale.
Segue
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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QUESITO N. 19 / b-c , continua
Quesito N° 19
b)- possibilità dei Comuni prevista dall'art. 9 comma 5 della Legge di introdurre limiti e
modalità nell'applicazione della stessa. In relazione a tale possibilità si chiede se per
alcune tipologie di ZTO (D1 e D2 in carenza di standards e sature) può essere
introdotto l'obbligo di presentare piano urbanistico attuativo con reperimento degli
standards urbanistici e se con tale piano può essere consentita anche la monetizzazione
parziale delle aree per urbanizzazione non reperibili.
c)- possibilità dei Comuni prevista dall'art. 9 comma 5 della Legge di introdurre limiti e
modalità nell'applicazione della stessa. In relazione a tale possibilità si chiede se per le
ZTO E può essere imposto un limite volumetrico massimo per l'ampliamento delle unità
immobiliari sia per la destinazione residenziale e quella non residenziale e se pùò
essere introdotto un limite percentuale inferiori di ampliamento diversi da quelli previsti
dalla norma
Segue
incontro 12.10.2009
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QUESITO N. 19 / d - e , continua
Quesito N° 19
d)- Se nelle esclusioni previste dall'art. 9 comma 1 della Legge, rientrano le ZTO F, in
particolare le zone con vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso le Zone F non siano
già escluse dalla legge, se tale esclusione può essere inserita con la facoltà prevista
dall'art. 9 comma 5.
e)- Nelle esclusioni previste dall'art. 9 comma 1 della legge, rientrano gli edifici "
ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita
l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modificazioni. Si chiede se per gli edifici ricadenti in aree in
dissesto idrogeologico di recente formazione, pertanto ancora formalmente non
"dichiarate", deve essere prevista una esplicita esclusione nella delibera consiliare
che richiami per le individuazioni le perizie geologiche allegate agli strumenti urbanistici;
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 20
incontro 12.10.2009
QUESITI PIANO CASA
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Quesito N° 21