TFA 2^ lezione Dall`integrazione all`inclusione

TFA II ciclo
(6 CFU)
Insegnamento
Didattica e Pedagogia speciale
Dall’integrazione all’inclusione:
evoluzione pedagogico-giuridica
a livello nazionale, europeo e internazionale
5 marzo 2015
Prof. Domenico Milito
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Indice
- Principi e valori costituzionali
- I significati di Inserimento, Integrazione e Inclusione
- Modelli teorici: dall’integrazione all’inclusione
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Principi e valori costituzionali
Costituzione
- art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
- art. 4: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino
ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale
della società".
- art. 38: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale".
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I significati di
Inserimento, Integrazione, Inclusione
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INSERIMENTO
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Il termine inserimento non pone ormai questioni
interpretative:
è diffusamente consolidata la tendenza a
circoscrivere la questione alla fase storica che ha
riguardato il
passaggio degli alunni portatori di handicap dalle
classi differenziali e scuole speciali alle classi di
scuola comune
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Preoccupazioni espresse in
campo pedagogico
Rischio di realizzare un’operazione meramente
burocratica che avrebbe corrisposto solo
larvatamente a un processo di effettiva integrazione
verso cui, invece, si sarebbe dovuto puntare con
fermezza e determinazione
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ASSUNTO
Agire sul piano organizzativo e didattico, ricercando
e sperimentando strategie e modalità di
programmazione e di intervento sempre più efficaci
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Punto di riferimento fondamentale
da cui ripartire
Il paradigma culturale degli anni Settanta del secolo
scorso che fu quello partecipativo
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INTEGRAZIONE
EXCURSUS NORMATIVO
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Legge n. 118 del 30 marzo 1971
Conferma l’impegno di tutela del diritto all’integrazione per lottare
contro forme di emarginazione che apparivano sempre più evidenti.
L’articolo 2 descriveva le persone con handicap in questi termini:
“Cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a
carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia
di carattere organico e dismetabolico, insufficienza mentali derivanti
da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subìto una riduzione
permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se
minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età”.
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Legge n. 118 del 30 marzo 1971:
Ha prefigurato il principio dell’abbattimento delle barriere
architettoniche, anche se solo sette anni dopo sarebbe entrato
in vigore il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 348/78,
che ha configurato, tra l’altro, i vari tipi di barriere.
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Legge n. 517 del 4 agosto 1977
Ha
o sancito l’abolizione delle classi differenziali
o avviato forme di integrazione in favore degli alunni portatori di
handicap, attraverso l’inserimento nelle classi normali sostenuto
dalla presenza di insegnanti specializzati
o promosso nuove forme di gestione dei tempi, degli spazi, delle risorse
scolastiche
o prefigurato una diversa organizzazione della classe, prevedendo
attività di gruppi a livello intra e inter-classe.
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Con la Legge n. 517/1977 fu avviato un processo di
medicalizzazione dell’handicap lasciando prevalere, purtroppo,
l’aspetto certificativo; ciò contribuì indirettamente a provocare
un’inarrestabile deriva sul piano formativo per quegli alunni ai
quali, pur presentando notevoli difficoltà, disturbi e svantaggi,
non venivano rivolte forme di tutela in quanto privi di
un’adeguata certificazione (1)
1. Milito D., Belsito F., Strategie metodologiche per l’integrazione e l’inclusione,
Roma, Anicia, 2014
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C.M. n. 258 del 22 settembre 1983
Fornisce indicazioni per il raggiungimento di intese
tra:
• Scuole
• Enti Locali
• Azienda Sanitaria
in favore dell’integrazione scolastica degli alunni
portatori di handicap
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Legge n. 104 del 5 febbraio 1992
 Detta i principi dell’ordinamento in materia di:
- diritti
- integrazione sociale
- assistenza della persona handicappata
 Ha segnato una svolta politica e culturale a favore delle
persone disabili
 Ha focalizzato la situazione di handicap, proiettandola
verso una condizione ben più ampia di svantaggio sociale
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Progetto globale di integrazione:
Art. 13
- educativo
- riabilitativo
- sociale
Tale tripartizione è stata effettuata dal legislatore non con la volontà di
provocare compartimentalizzazioni (e, quindi, scissioni invalicabili fra le
diverse programmazioni degli interventi al servizio delle persone in
situazione di handicap), bensì essendo diversi gli attori intervenienti, titolari
ognuno di determinate responsabilità e chiamati ad operare in un contesto
sociale, istituzionale, politico molto complesso, si è voluto circoscrivere gli
ambiti di competenza tenendo, sullo sfondo, comunque, lo scenario è tale da
inquadrare i processi attivati seguendo un’ottica sinergica e ispirata da un
unico scopo: la piena integrazione delle persone disabili nella
famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro, nella società
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D.P.R. 24 febbraio 1994
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle
Unità Sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap.
Declina dettagliatamente la configurazione degli strumenti di
progettazione introdotti dalla Legge n. 104/1992:
- Diagnosi Funzionale (DF)
- Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
- Piano Educativo Individualizzato (PEI)
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Legge-quadro n. 328 del 18 ottobre 2000
Ha prefigurato la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali
al fine di promuovere il “progetto globale di vita”
Il paradigma era quello di un sistema formativo integrato
scuola-territorio, con nuove sinergie tra gli attori formativi,
economici, culturali e sociali di una comunità, nuovi percorsi di
alternanza scuola-lavoro, nuove risposte di formazione
professionale funzionali al “progetto di vita” della persona
disabile.
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Il processo di integrazione è stato lento, tanto che solo alla fine
degli anni Novanta si poteva sostenere che l’integrazione stava
entrando nella sua età adulta e che la sua funzione di stimolo e
di arricchimento della qualità della scuola per tutti gli alunni si
faceva sentire finalmente con forza
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Solo a seguito delle riforme
che investirono l’intero quadro di sistema*
venne diffusamente rivendicato il passaggio
dall’uguaglianza delle opportunità
(edifici, trasporti, mense, servizi, assistenza)
all’uguaglianza degli esiti formativi per tutti
_________________________
* Dalla Legge n. 104/1992 in poi si è andato affermando il paradigma culturale della
valorizzazione dei territori da cui presero origine il federalismo amministrativo con la
famosa Legge Bassanini 1 (Legge n. 59 del 1997) e il federalismo politico-istituzionale con la
prima legge di riforma costituzionale della storia della Repubblica (Legge n. 3 del 2001)
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INCLUSIONE
EXCURSUS NORMATIVO
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Il termine “inclusione” è stato reso ufficiale dalla
Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con
disabilità (New York – 13 dicembre 2006),
ratificata dall’Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009
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Convenzione internazionale sui diritti delle persone
con disabilità (2006)
Scopo:
• promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale
godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà
fondamentali da parte delle persone con disabilità
• promuovere il rispetto per la loro inerente dignità
La Convenzione ha recepito quanto risultava formalizzato
dall’OMS nel 2001 attraverso il superamento delle diverse
concezioni di disabilità diffusamente in uso nelle epoche
precedenti.
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La versione pienamente condivisa dall’OMS e recepita dalla
Convenzione è stata quella che interpreta la disabilità come
un’interazione fra caratteristiche funzionali della persona e
contesto.
Il modello che ne scaturisce è quello bio-psico-sociale
posto alla base dell’ICF (Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilità e della salute), secondo cui la
disabilità sorge da un’interazione fra le caratteristiche
funzionali di una persona e l’insieme di aspetti fisici, psicologici,
attitudinali e sociali tipici dell’ambiente in cui essa si trova a
vivere
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Finalmente risultava superata la visione
radicalmente biomedica, secondo la quale la
disabilità era da considerare come la conseguenza
diretta di una menomazione o di una limitazione,
collegando proprio a tali fattori, opportunamente
certificati, gli interventi da porre in essere sul
soggetto stesso per puntare ad un miglioramento
della qualità della vita.
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Principi
(a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale
(compresa la libertà di compiere le proprie scelte) e
l’indipendenza delle persone;
(b) La non-discriminazione;
(c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno
della società;
(d) Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con
disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
(e) La parità di opportunità;
(f) L’accessibilità;
(g) La parità tra uomini e donne;
(h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con
disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a
preservare la propria identità
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Linee guida sull’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità (2009)
Diramate con nota ministeriale n. 4274 del 4 agosto 2009,
hanno fornito indicazioni in materia di integrazione scolastica
nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il testo normativo insiste molto sul valore dell’integrazione
come frutto dello scambio relazionale fra alunni con disabilità
e compagni e sull’importanza del senso pedagogico di questo
rapporto che si realizza in classe.
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Introducono due elementi di riferimento importanti:
- la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
- l’ICF (Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e
della Salute introdotta nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità), fondamentale indicatore da considerare nella
Diagnosi Funzionale (DF), nel Profilo Dinamico Funzionale
(PDF) e nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)
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È interessante rilevare che la citata normativa viene riletta alla
luce :
- del nuovo principio costituzionale dell’autonomia scolastica
(Legge n. 59 del 15 marzo 1997)
- della Convenzione mondiale sui diritti delle persone con
disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo
2009
- dell’ICF, tre fonti che permettono disuperare la visione
unilaterale sanitaria della disabilità con l’adozione
di un
approccio bio-psico-sociale, proposto a tutti gli
operatori della scuola
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Il subentrare e il diffondersi del termine "inclusione" ha posto
importanti questioni all’interno del dibattito pedagogico e
politico-istituzionale:
basti pensare al superamento del concetto di integrazione come
processo riferito esclusivamente alle persone disabili per effetto
del subentrare di un’ottica rivolta a problematiche ben più
ampie e complesse come quella riguardante i bisogni educativi
speciali
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BES
Macrocategoria riferita a qualsiasi difficoltà evolutiva in
ambito educativo e/o istruzionale causata da un
funzionamento problematico per il soggetto in termini di
danno, ostacolo al suo benessere, limitazione alla sua libertà e
stigma sociale, indipendente dall’eziologia e che necessita di
educazione speciale individualizzata
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Il riconoscimento di tale macrocategoria, intesa come l’insieme
di alunni esposti al rischio dell’insuccesso scolastico, ha
implicato l’attribuzione di un particolare valore al termine
inclusione, ritenuto più funzionale al riconoscimento del
diritto alla diversità non soltanto identificata con la disabilità.
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Ad ampliare l’orizzonte, facendo anche per certi versi chiarezza,
ha contribuito la classificazione effettuata dall’OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con cui sono
state individuate tre macrocategorie transnazionali a cui
ricondurre tutti i BES:
1. disabilità o deficit, spesso ben definibili in termini medicosanitari derivanti da carenze organico-funzionali attribuibili a
menomazioni e/o patologie organiche (deficit sensoriali, motori o
neurologici)
2. difficoltà emotive e comportamentali o specifiche difficoltà di
apprendimento (DSA)
3. alunni svantaggiati che presentano problemi determinati
dall’ambiente socio-economico, culturale e socio-linguistico di
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provenienza.
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INCLUSIONE
Possibilità di accogliere le differenze e le diversità individuali
in contesti ecologici a misura di persona umana dove ogni
persona è una risorsa valorizzata da una cultura condivisa che
riconosce l’importanza del rispetto delle peculiarità di ognuno
e il valore dello star bene insieme.
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Integrazione
Inclusione
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• Il focus viene spostato dalle situazioni
della disabilità, alla ricerca
nell’uguaglianza in termini di possibilità
e scelte
• Il superamento della disabilità non
coincide con l’adeguamento ad una
"normalità", ma con l’ampliamento delle
possibilità di scelta per l’individuo
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• La disabilità viene definita come la
conseguenza o il risultato di una complessa
relazione tra:
• La condizione di salute di un individuo e
• I fattori personali da un lato
• E i fattori ambientali
• (che rappresentano le circostanze in cui vive
l’individuo dall’altro)
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• Ci si concentra sulle barriere che esistono
all’interno del contesto sociale,
• Le quali impediscono a una persona di
raggiungere lo stesso livello di funzionamento
• Di una persona che non abbia una
menomazione.
• È la società a dover essere ridisegnata!
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I modelli
della
disabilità
ICF
Individuale
(Medico)
Sociale
Capacità
(Disability
Studies)
(Capability
Approach)
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