I diritti delle persone disabili nelle Convenzioni internazionali dell

TFA
Terzo Modulo:
Interventi per l’integrazione scolastica dei disabili
- I diritti delle persone disabili nelle Convenzioni internazionali dell’ONU e le
Linee guida del Miur - 17 aprile 2013
- Gli strumenti di progettazione curricolare per l’integrazione dei disabili 18 aprile 2013
- Le strategie metodologico-didattiche per l’integrazione dei disabili 22 aprile 2013
- I sistemi di classificazione - 23 aprile 2013
Prof. Domenico Milito
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1^ intervento
I diritti delle persone disabili
nelle Convenzioni internazionali dell’ONU
e le Linee guida del Miur
17 aprile 2013
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Dichiarazione di Ginevra del 1924
Primo documento internazionale dedicato ai diritti del
fanciullo, scaturito dalla necessità di considerare le
sofferenze dell’infanzia a seguito del primo conflitto
mondiale.
Tale Dichiarazione, elaborata nel 1923 dall’Unione Internazionale dei
diritti dell’infanzia (costituita nel 1920), divenne punto costante di
riferimento di tutti gli altri analoghi atti internazionali posteriormente
elaborati, anche se di fatto si sostanziava in un’enunciazione etica di
carattere filantropico, senza alcuna indicazione che concretamente
potesse orientare l’azione politica e senza il ricorso a sanzioni per i
trasgressori.
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Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948
Approvata e proclamata, dopo l’istituzione dell’ONU (1945),
il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, è intesa “come ideale comune da raggiungersi da tutti
i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e
ogni organo della società si sforzi di promuovere, con
l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di diritti e di
libertà, garantendone, mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati
membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione”.
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Proprio la Dichiarazione universale ha fatto registrare il
passaggio definitivo dalla mera assistenza fisica del minore
alla sua tutela giuridica e patrimoniale, fino a sancire i diritti
educativi, psicologici e affettivi, che trovano soprattutto
spazio nella famiglia:
il diritto di libertà e di uguaglianza, il diritto alla vita, alla
libertà, alla sicurezza della propria persona, ad una
cittadinanza, nonché alla libertà di opinione e di
espressione, all’istruzione.
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L'istruzione, in particolare, è interpretata come opportunità
indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al
rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali
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Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959
Articolata in dieci «principi», rappresenta l'immediato
precedente dell'attuale Convenzione, formalizzata ed entrata
in vigore trent'anni dopo (Convenzione dell’ONU sui diritti
del fanciullo del 1989, resa esecutiva in Italia con la Legge n.
176 del 27 maggio 1991)
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La Dichiarazione del 1959, nel sancire che i diritti devono
essere riconosciuti a tutti senza eccezione alcuna e senza
distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il
sesso, la lingua la religione o opinioni politiche o di altro
genere, rivolge l’attenzione ai “fanciulli che si trovano in una
situazione di minoranza fisica, mentale o sociale, che hanno
diritto a ricevere il trattamento, l’educazione e le cure
speciali di cui essi abbisognano per il loro stato o la loro
condizione”.
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Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989
Rappresenta il punto di arrivo di un lungo processo
cominciato sin dal 1923 con la prima dichiarazione sui diritti
dei bambini, la "Dichiarazione di Ginevra", approvata dalla
Società delle Nazioni (il vecchio nome dell’ONU) nel 1924.
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È uno strumento normativo internazionale di promozione e
tutela dei diritti dell'infanzia, che entra in vigore il 2
settembre 1990, dopo essere stata approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989.
Nella sua formulazione giuridica la Convenzione si
configura come il primo strumento di tutela internazionale
che focalizza nel proprio testo le diverse tipologie di diritti
umani: civili, culturali, economici, politici e sociali, nonché
quelli concernenti il diritto internazionale umanitario.
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Affermando l'idea del minore come soggetto di diritti e
abbandonando l’ottica secondo la quale il bambino è mero
oggetto di tutela e protezione, i diritti fondamentali che da
essa sostanzialmente si evincono sono riconducibili al:
-principio di non discriminazione, che impegna gli Stati parti
ad assicurare i diritti sanciti a tutti i minori, senza
distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione,
opinione del bambino e dei genitori (art. 2)
- diritto a considerare l'interesse del bambino in maniera
preminente, in ogni decisione, azione legislativa,
provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di
assistenza sociale (art. 3)
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-diritto alla vita, con l'impegno da parte degli stati aderenti
di assicurarne, con tutte le misure possibili, la
sopravvivenza e lo sviluppo (art. 6);
-diritto di esprimere liberamente la propria opinione, che
deve essere debitamente presa in considerazione, tenendo
conto della sua età e del suo grado di maturità (art. 12).
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Art. 23
Gli Stati aderenti riconoscono che i fanciulli mentalmente o
fisicamente handicappati hanno diritto di condurre una vita
piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro
dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro
attiva partecipazione alla vita della comunità.
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È riconosciuto il diritto dei fanciulli handicappati di
beneficiare di cure speciali e, in considerazione delle
particolari esigenze, l'aiuto fornito, sulla base delle risorse
disponibili, è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile,
tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di
coloro ai quali il minore è affidato.
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Tale prospettiva è fondata sulla necessità di garantire
effettivamente l’accesso all’educazione, alla formazione, alle
cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro
e alle attività ricreative, creando le migliori condizioni per
poter beneficiare di questi servizi, al fine di concretizzare la
più completa integrazione sociale e lo sviluppo personale,
anche nell’ambito culturale e spirituale, dei minori in
difficoltà (1)
(1) D. Milito, Inclusione, integrazione e bisogni educativi, Anicia, Roma, 2012
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La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991
con la Legge n. 176.
Ratificando la Convenzione, il nostro Paese si impegna ad
attenersi a tutti i principi in essa enunciati e a garantire che
ognuno dei principi che la Convenzione incarna si esprima
nella vita sociale e nella sua legislazione.
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Legge n. 285 del 28 agosto 1997
L’Italia ha continuato a rivolgere particolare interesse verso
le problematiche connesse con il soddisfacimento dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza; cosicchè il 28 agosto 1997 è
stata emanata la Legge n. 285, concernente le “Disposizioni
per la promozione dei diritti e opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”, che rappresenta il più importante atto
concreto compiuto dall’Italia in risposta alla ratifica della
Convenzione.
Essa prevede precise linee d'intervento per la promozione
dei diritti e del benessere dei minori.
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Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006
Nel quadro dell’impegno comunitario verso l’integrazione,
essa occupa un posto di rilievo.
In essa si sottolinea che la disabilità non è nella persona,
ma nel risultato dell’interazione fra il soggetto e l’ambiente
in cui egli vive.
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Il documento, il cui scopo è promuovere, proteggere e
assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti
umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle
persone con disabilità, garantendone il rispetto per la loro
inerente dignità, sottolinea che le “persone con disabilità”
includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali,
intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione
con varie barriere possono impedire la loro piena ed
effettiva partecipazione nella società su una base di
eguaglianza con gli altri.
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Le persone con disabilità non vengono più viste come
oggetto passivo richiedente attenzione, cura, protezione, ma
come soggetti attivi nella società, protagonisti nel prendere
decisioni, nel richiedere diritti.
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L’attenzione è rivolta anche all’istruzione, allo scopo di realizzare questo diritto
senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità (art. 24); ecco
perché la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006 prevede
diverse opportunità di istruzione finalizzate al:
pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima
- rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della
diversità umana;
- sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei
talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al
loro massimo potenziale;
- mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una
società libera.
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Legge n. 18 del 3 marzo 2009
L’Italia ha ratificato e reso esecutivi la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con la
Legge n. 18 del 3 marzo 2009
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Linee guida
per l’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità
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Diramate con nota ministeriale n. 4274 del 4 agosto 2009,
hanno fornito indicazioni in materia di integrazione
scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado.
Tale documento, diviso in tre parti, raccoglie una serie di
direttive che, muovendo dalla legislazione primaria e
secondaria vigente, hanno lo scopo di migliorare il processo
di integrazione degli alunni con disabilità, mirando a
innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed
educativi degli alunni portatori di disabilità fisiche,
psichiche e sensoriali.
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Obiettivo
Fornire agli operatori scolastici una visione organica della
materia, che possa orientarne i comportamenti nella
direzione di una loro più piena conformità ai principi
dell'integrazione.
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Prima parte
Nella prima parte, concernente “Il nuovo scenario. Il contesto come
risorsa”, il documento presenta innanzitutto lo scenario odierno definito
appunto come "una risorsa", entrando, in particolare, nel merito della
legislazione nazionale in materia di integrazione:
- Legge n. 118 del 30 marzo 1971 (ha prefigurato il principio dell’abbattimento
delle barriere architettoniche),
-Legge n. 517 del 4 agosto 1977 (ha sancito l’abolizione delle classi
differenziali)
-Legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (ha dettato i principi per
l’integrazione della persona handicappata ai quali si sarebbero ispirati i
successivi interventi normativi),
- D.P.R. 24 febbraio 1994, riguardante l’“Atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di
alcuni portatori di handicap”
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Seconda parte
Relativa a “L’organizzazione”, richiamando il ruolo degli
Uffici Scolastici Regionali, evidenzia l’opportunità della
costituzione di Gruppi di coordinamento a livello regionale
(G.L.I.R.) e di reti territoriali per la realizzazione di attività
formative e di ogni altra azione a favore dell’inclusione,
ferma restando la presenza degli attuali GLIP, come raccordi
provinciali degli orientamenti regionali.
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Terza parte
Concernente “La dimensione inclusiva della scuola”,
sottolinea l’importanza del ruolo del dirigente scolastico,
che, in quanto figura chiave per la costruzione di un sistema
integrato, è chiamato a esercitare una leadership educativa
e a garantire la diffusione della cultura dell’integrazione.
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La programmazione comune
Le Linee guida evidenziano l’importanza della
programmazione comune che i docenti curricolari e il
docente di sostegno devono elaborare per la definizione del
Piano educativo dell'alunno con disabilità, garanzia di tutela
del diritto allo studio, principio tutelato costituzionalmente e
interpretato dalla Legge n. 59 del 15 marzo 1997 come diritto
al successo formativo per tutti gli alunni.
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Consiglio di classe
Si insiste qui sulla necessità di corresponsabilità e coordinamento
dell’attività di programmazione di tutto il consiglio di classe, evitando la
delega al solo docente per le attività di sostegno, giacchè tutte le
componenti scolastiche devono partecipare al processo di integrazione,
il cui obiettivo fondamentale è lo sviluppo delle competenze dell’alunno
negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nonché nella
socializzazione, obiettivo raggiungibile attraverso la collaborazione e il
coordinamento di tutte le componenti in questione, nonché dalla
presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi
educativi, formativi, riabilitativi come previsto dal PEI.
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Strategie didattiche condivise
Le Linee guida del 2009 richiamano, altresì, la necessità
della formulazione di strategie didattiche condivise:
la progettualità didattica orientata all’inclusione comporta,
infatti, l’adozione di efficaci strategie e metodologie, quali
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a
coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la
suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori
didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e
sussidi specifici.
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I nuovi sistemi di classificazione della disabilità
Le Linee guida si riferiscono ai nuovi sistemi di
classificazione della disabilità, basati sull’ICF (International
Classification of Functioning) in grado di cogliere meglio il
profilo dinamico e sociale dell’handicap e la consapevolezza
che un vero processo di integrazione non può limitarsi alla
sola esperienza scolastica, ma proiettarsi oltre, verso il
futuro, nella costruzione di un vero e proprio progetto di
vita.
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