L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 1 1. Dalle Comunità europee all’Unione europea 2. Alle origini del Trattato di Lisbona 3. L’organizzazione e le istituzioni dell’Unione europea 4. Il funzionamento dell’Unione europea 5. Ordinamento dell’Unione e ordinamento italiano 6. Peculiarità dell’ordinamento dell’Unione Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 2 LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA: I TRATTATI • Trattato di Parigi (1951): Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) • Trattato di Roma (1957): Comunità economica europea (CEE), Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) • Trattato di fusione (1965): Consiglio unico, Commissione unica, bilancio unico delle Comunità europee • Atto unico europeo (1986): cooperazione politica europea, modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee • Trattato di Maastricht (1992): Unione europea (UE), Comunità europea (CE), Unione economica e monetaria • Trattato di Amsterdam (1997): modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee • Trattato di Nizza (2001): modifiche al trattato UE e ai trattati istitutivi delle Comunità europee Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 3 LA RIFORMA DEI TRATTATI (2001-2009) • dicembre 2001: Dichiarazione di Laeken • febbraio 2002-luglio 2003: Convenzione sul futuro dell’Unione europea • ottobre 2003-giugno 2004: Conferenza intergovernativa • ottobre 2004: viene firmato a Roma il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa • novembre-dicembre 2004: prime ratifiche statali • aprile 2005: l’Italia è il quinto stato a ratificare il Trattato costituzionale (l. 57/05) • maggio-giugno 2005: il Trattato costituzionale è respinto nei referendum in Francia e nei Paesi Bassi Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare 4 LA RIFORMA DEI TRATTATI (2001-2009) • giugno 2007: viene abbandonato il Trattato costituzionale e il Consiglio europeo convoca una nuova conferenza intergovernativa • dicembre 2007: viene firmato il Trattato di Lisbona • giugno 2008: il Trattato di Lisbona è respinto nel referendum in Irlanda • agosto 2008: l’Italia ratifica il Trattato di Lisbona (l. 130/08) • gennaio 2009: data inizialmente prevista per l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona • ottobre 2009: il Trattato di Lisbona è approvato con un nuovo referendum in Irlanda • novembre 2009: ultima ratifica della Repubblica ceca • dicembre 2009: entrata in vigore del Trattato di Lisbona Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare 5 DALLE COMUNITÀ ALL’UNIONE: GLI STATI MEMBRI • 1951: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (6) • 1973: Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9) • 1981: Grecia (10) • 1986: Portogallo, Spagna (12) • 1995: Austria, Finlandia, Svezia (15) • 2003: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (25) • 2007: Bulgaria, Romania (27) Stati candidati: Croazia, Islanda, Macedonia, Turchia Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare 6 LA STRUTTURA DELL’UNIONE EUROPEA PRE-LISBONA. I «PILASTRI»: METODO COMUNITARIO E INTERGOVERNATIVO Preambolo DISPOSIZIONI COMUNI (Titolo I TUE) COMUNITÀ EUROPEE (TCE, TCECA, TCEEA) Metodo comunitario POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (Titolo V TUE) Metodo intergovernativo COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (Titolo VI TUE) Metodo intergovernativo COOPERAZIONE RAFFORZATA (Titolo VII TUE) DISPOSIZIONI FINALI (Titolo VIII TUE) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare I TRATTATI DOPO LISBONA • TUE: Trattato sull’Unione europea • TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione europa (ex Trattato che istituisce la Comunità europea, Tce) • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: «ha lo stesso valore giuridico dei trattati» (art. 6 Tue) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 8 IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA • Preambolo • Titolo I: disposizioni comuni (artt. 1-8) • Titolo II: disposizioni relative ai principi democratici (artt. 9-12) • Titolo III: disposizioni relative alle istituzioni (artt. 13-19) • Titolo IV: disposizioni sulle cooperazioni rafforzate (art. 20) • Titolo V: disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune (artt. 21-46) • Titolo VI: disposizioni finali (artt. 47-55) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 9 IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA Art. 1 Tue «Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “Unione”, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso denominati “i trattati”). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea». Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 10 IL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA • Preambolo • Parte prima: principi (artt. 1-17) • Parte seconda: non discriminazione e cittadinanza dell’Unione (artt. 18-25) • Parte terza: politiche e azioni interne dell’Unione (artt. 26-197) • Parte quarta: associazione dei paesi e territori d’oltremare (artt. 198-204) • Parte quinta: azione esterna dell’Unione (artt. 205-222) • Parte sesta: disposizioni istituzionali e finanziarie (artt. 223-334) • Parte settima: disposizioni generali e finali (artt. 335-358) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 11 IL TRATTATO SU L FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Art. 1 Tfue «1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell’Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d’esercizio delle sue competenza. 2. Il presente trattato e il trattato sull’Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l’Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati i ”trattati”». Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare 12 LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Art. 13 Tue «L’Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. Le istituzioni dell’Unione sono: – il Parlamento europeo [v. art. 14 Tue, artt. 223-234 Tfue], – il Consiglio europeo [v. art. 15 Tue, artt. 235-236 Tfue], – il Consiglio [v. art. 16 Tue, artt. 237-243 Tfue], – la Commissione europea (in appresso “Commissione”) [v. art. 17 Tue, artt. 244-250 Tfue], – la Corte di giustizia dell’Unione europea [v. art. 19 Tue, artt. 251-281 Tfue], – la Banca centrale europea [v. artt. 127-133, 282-284 Tfue], – la Corte dei conti [v. 285-287 Tfue]». Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare 13 IL CONSIGLIO EUROPEO • È composto dai capi di stato o di governo degli stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione • Si riunisce almeno due volte ogni sei mesi • È presieduto dal presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta (non può avere incarichi nazionali) • È l’organo di indirizzo politico dell’Ue («dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative») • Decide per consenso (salvo che per talune deliberazioni mediante votazione previste dai trattati) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 14 IL CONSIGLIO • È composto da un rappresentante per ogni stato membro a livello di ministro, autorizzato a impegnare il proprio governo • Si riunisce «in varie formazioni» (affari generali, affari esteri, economia e finanza, giustizia e affari interni, agricoltura e pesca, ambiente, ecc.) • È presieduto a turno dai rappresentanti di ciascun stato membro per sei mesi (tranne il Consiglio affari esteri, presieduto dall’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza) • Esercita la funzione legislativa e la funzione di bilancio (insieme al Parlamento europeo) • Garantisce il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche, adottando indirizzi e raccomandazioni • Prende le decisioni sulla politica estera e di sicurezza comune Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare segue IL CONSIGLIO • Decide a maggioranza qualificata (a meno che i trattati non dispongano diversamente) • La maggioranza qualificata si ottiene con il 55% degli stati membri i quali rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’Unione, ma non è ammesso che tre soli stati blocchino le decisioni anche se la loro popolazione supera il 35% (tutto ciò dal 1° novembre 2014) • Decide all’unanimità solo quando i trattati lo prevedono espressamente (ad es. sulla politica estera e di sicurezza comune) • Ogni seduta è divisa in due parti, pubblica (quando il Consiglio discute e vota progetti di atti legislativi) e non pubblica • Le riunioni sono preparate da un comitato di rappresentanti permanenti degli stati membri (Co.re.per) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 16 LE DECISIONI DEL CONSIGLIO (FINO AL 2014) Distribuzione dei voti per stato membro • 29 voti: Germania, Francia, Italia, Regno Unito • 27 voti: Polonia, Spagna • 14 voti: Romania • 13 voti: Paesi Bassi • 12 voti: Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria • 10 voti: Svezia, Austria, Bulgaria • 7 voti: Danimarca, Finlandia, Slovacchia, Irlanda, Lituania • 4 voti: Lettonia, Slovenia, Cipro, Estonia, Lussemburgo • 3 voti: Malta Maggioranza qualificata • 14 stati membri su 27 (ma in alcuni casi due terzi degli stati: 18) • 255 voti su 345 (73,9% del totale) • Eventuale conferma su richiesta di uno stato membro (62% della popolazione totale) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 17 IL PARLAMENTO EUROPEO • È composto da 754 membri (legislatura 2009-2014; dal 2014 entro un tetto massimo di 751) • I membri sono eletti a suffragio universale diretto per 5 anni • Lo status giuridico è uguale per tutti i membri («statuto dei deputati al Parlamento europeo») • I membri si ripartono in gruppi politici (non meno di 25 deputati eletti in almeno un quarto degli stati) • I lavori sono suddivisi in venti commissioni • Ha un regolamento approvato a maggioranza dei membri • Delibera di norma a maggioranza dei voti espressi Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 18 I SEGGI NEL PARLAMENTO EUROPEO (FINO AL 2014) • • • • • • • • • • • • • • • Distribuzione dei seggi per stato membro 99 seggi: Germania 74 seggi: Francia 73 seggi: Italia, Regno Unito 54 seggi: Spagna 51 seggi: Polonia 33 seggi: Romania 26 seggi: Paesi Bassi 22 seggi: Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria 20 seggi: Svezia 19 seggi: Austria 18 seggi: Bulgaria 13 seggi: Danimarca, Finlandia, Lituania, Slovacchia 12 seggi: Irlanda 8 seggi: Lettonia, Slovenia 6 seggi: Cipro, Estonia, Lussemburgo, Malta Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 19 L’ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Art. 223 Tfue «Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l’elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali» [v. decisione 2002/772/CE]. Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 20 I GRUPPI POLITICI NEL PARLAMENTO EUROPEO Legislatura 2009-2014 • Gruppo del Partito popolare europeo (democratico cristiano) • Gruppo dell’Alleanza progressista dei socialisti e democratici al Parlamento europeo • Gruppo dell’Alleanza dei democratici e dei liberali per l’Europa • Gruppo Verde/Alleanza libera europea • Conservatori e riformisti europei • Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica • Gruppo Europa della libertà e della democrazia Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 21 I PARTITI POLITICI EUROPEI Art. 10.4 Tue «I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione». Art. 224 Tfue «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento» [v. regolamento (CE) n. 2004/2003]. Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 22 I POTERI DEL PARLAMENTO EUROPEO • Esercita «congiuntamente al Consiglio» la funzione legislativa (nella maggior parte dei casi secondo la procedura legislativa ordinaria) e la funzione di bilancio (secondo una procedura legislativa speciale) • Esercita funzioni di controllo politico e funzioni consultive • Elegge il presidente della Commissione e ha il potere di obbligare alle dimissioni collettive i membri della Commissione • Può istituire commissioni d’inchiesta • Può rivolgere interrogazioni alla Commissione e al Consiglio • Può formulare raccomandazioni al Consiglio e all’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza • Elegge il Mediatore europeo Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 23 LA COMMISSIONE • È composta da 27 membri (uno per stato), incluso il presidente e l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (che è uno dei vicepresidenti) • Dura in carica 5 anni • È responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo • È l’organo che «promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine» • Agisce «in piena indipendenza» (i membri non possono sollecitare o accettare istruzioni da alcun governo e i governi si impegnano a rispettarne l’indipendenza e a non cercare di influenzarli) • Esercita i suoi compiti nel quadro degli orientamenti del suo presidente (che decide l’organizzazione interna, ripartisce le competenze e può obbligare alle dimissioni un qualsiasi membro) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 24 LA NOMINA DELLA COMMISSIONE CONSIGLIO EUROPEO: propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione (tenendo conto dei risultati delle elezioni europee) PARLAMENTO EUROPEO: elegge il candidato presidente a maggioranza dei membri CONSIGLIO: adotta l’elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione in base alle proposte degli stati PARLAMENTO EUROPEO: approva collettivamente la Commissione (presidente, alto rappresentante e altri membri) CONSIGLIO: nomina la Commissione in seguito all’approvazione del Parlamento Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 25 LA CENSURA PARLAMENTARE ALLA COMMISSIONE Art. 234 Tfue «Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull’operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all’articolo 17 del trattato sull’Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni». Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 26 I POTERI DELLA COMMISSIONE • Ha l’iniziativa degli atti legislativi (che spetta alla Commissione e a nessun altro organo) • Dispone di poteri normativi delegati e di esecuzione • Presenta il progetto annuale di bilancio e dà esecuzione al bilancio • Vigila sull’applicazione dei trattati e del diritto dell’Unione • Può ricorrere alla Corte di giustizia mediante la procedura d’infrazione e nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di stato • Ha poteri di avvertimento e sorveglianza sulle politiche economiche e di bilancio • Può iniziare una procedura per disavanzo eccessivo Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 27 LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA • È composta da 27 giudici (uno per stato), assistiti da 8 avvocati generali • I giudici e gli avvocati generali sono nominati per 6 anni dai governi fra personalità di indiscussa indipendenza e competenza • I giudici eleggono al proprio interno il presidente • Ha un proprio statuto (protocollo n. 3 allegato ai trattati) e un proprio regolamento • Suo compito generale è assicurare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati» • Giudica le controversie fra stati membri, fra l’Unione e uno stato membro, fra istituzioni dell’Unione, fra persone fisiche o giuridiche e l’Unione (solo in alcuni casi) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 28 IL TRIBUNALE • Si affianca alla Corte di giustizia ed è composto di un giudice per stato membro • È competente per le azioni intraprese da persone fisiche o giuridiche (non per ricorsi degli stati o delle istituzioni), nonché per le controversie fra l’Unione e i propri funzionari • Le sue decisioni sono impugnabili davanti alla Corte di giustizia solo per motivi di legittimità Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare 29 LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA • Artt. 258-260 Tfue: ricorsi per inadempimento contro le infrazioni degli stati membri, proposti dalla Commissione o da uno stato membro • Artt. 263-264 Tfue: ricorsi di annullamento contro gli atti dell’Unione illegittimi, proposti da uno stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, da persone fisiche o giuridiche • Art. 265 Tfue: ricorsi per carenza contro le omissioni delle istituzioni dell’Unione, proposti dagli stati membri, dalle istituzioni dell’Unione, da persone fisiche o giuridiche • Art. 267 Tfue: ricorsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione, proposti dai tribunali nazionali • Art. 268 Tfue: ricorsi per responsabilità extracontrattuale contro i danni cagionati dalle istituzioni Ue, proposti dagli stati o dai privati Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 30 IL RINVIO IN VIA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA Art. 267 Tfue «La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionae di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuta a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile». Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 31 LA BANCA CENTRALE EUROPEA • È dotata di personalità giuridica propria e di un elevato grado di indipendenza rispetto alle altre istituzioni e ai governi • Ad essa sono attribuiti poteri normativi • Gli organi della Bce sono il presidente e il comitato esecutivo, che insieme ai governatori delle banche centrali nazionali costituiscono il consiglio direttivo • Il presidente e gli altri cinque membri del comitato esecutivo sono nominati dai governi per 8 anni, con mandato non rinnovabile • Ha «il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione» • La Bce e le bance centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo delle banche centrali (Sebc), con il compito di assicurare «il mantenimento della stabilità dei prezzi» e sostenere «le politiche economiche generali dell’Unione» Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare 32 L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA I criteri di convergenza economica e monetaria • Raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi (tasso medio di inflazione che non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre stati con i migliori risultati) • Sostenibilità della situazione della finanza pubblica (assenza di un disavanzo eccessivo: deficit non superiore al 3% del PIL, rapporto debito/PIL inferiore al 60%) • Rispetto dei margini normali di fluttuazione del meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (assenza di svalutazioni per due anni) • Stabilità dei livelli dei tassi di interesse a lungo termine (tasso d’interesse che non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre stati con i migliori risultati) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 33 L’ADOZIONE DELLA MONETA UNICA • 1° gennaio 1999: undici stati sono ammessi alla terza e ultima fase dell’Unione economica e monetaria e adottano l’euro (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) • 1° gennaio 2002: l’euro entra ufficialmente in circolazione in dodici stati (gli undici ammessi nel 1999, più la Grecia ammessa nel 2001) • 1° marzo 2002: l’euro è moneta unica circolante negli stati che hanno attuato i criteri di convergenza (sono stati successivamente ammessi Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia: al 1° gennaio 2011 diciassette stati in tutto) Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare 34 LA CORTE DEI CONTI • È composta da 27 membri (uno per stato) nominati per 6 anni dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo • I membri esercitano le funzioni «in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione» • Assicura il controllo dei conti attraverso l’esame di tutte le entrate e le spese dell’Unione e di ogni organo da essa istituito • Controlla «la legittimità e la regolarità» delle entrate e delle spese e accerta «la sana gestione finanziaria» Istituzioni di diritto pubblico 20102011 Giuseppe G. De Cesare 35 GLI ORGANI CONSULTIVI DELL’UNIONE Art. 13.4 Tue, art. 300.1 Tfue «Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive». • Comitato economico e sociale: costituito da rappresentanti delle categorie economiche e produttive, fino a 350, nominati dal Consiglio su proposta degli stati (artt. 301-304 Tfue) • Comitato delle regioni: costituito da rappresentanti degli enti regionali e locali, fino a 350, nominati dal Consiglio su proposta degli stati (artt. 305-307 Tfue) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 36 LE SEDI DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE • Consiglio europeo: Bruxelles • Consiglio: Bruxelles (tranne alcune sessioni a Lussemburgo) • Parlamento europeo: Strasburgo (plenarie), Bruxelles (plenarie aggiuntive e commissioni), Lussemburgo (segretariato generale) • Commissione: Bruxelles (tranne alcune servizi a Lussemburgo) • Corte di giustizia e Tribunale: Lussemburgo • Corte dei conti: Lussemburgo • Banca centrale europea: Francoforte Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 37 Le istituzioni europee CONSIGLIO EUROPEO CONSIGLIO PRESIDENZA PER ROTAZIONE PRESIDENTE (Ministri nazionali) (Capi di Stato o di Governo) Impulso, orientamento, priorità Potere normativo, adotta atti CE COMMISSIONE EUROPEA Adozione congiunta della legislazione e del bilancio europei PRESIDENTE Diritto di iniziativa legislativa, funzione esecutiva, custode dei Trattati PARLAMENTO EUROPEO Controllo giudiziario PRESIDENTE CORTE DI GIUSTIZIA Funzione consultiva e di partecipazione al processo per l’adozione degli atti comunitari, funzione di controllo sulla Commissione TRIBUNALE FINANZIAMENTI BANCA CENTRALE INVESTIMENTI (BEI) EURO CONTROLLO DEI CONTI CONSULTAZIONE BANCA CENTRALE COMITATO CORTE DEI CONTI Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 EUROPEA DELLE REGIONI Giuseppe G. De Cesare CONSULTAZIONE COMITATO ECONOMICO E 38 SOCIALE I PRESIDENTI DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE (2010) • Consiglio europeo: Herman Van Rompuy • Consiglio: la presidenza di turno spetta al Belgio (lugliodicembre 2010); presidente del Consiglio affari esteri è l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Catherine Ashton • Parlamento europeo: Jerzy Buzek • Commissione: José Manuel Barroso • Corte di giustizia e Tribunale: Vassilios Skouris e Marc Jaeger • Corte dei conti: Vitor Manuel da Silva Caldeira • Banca centrale europea: Jean-Claude Trichet Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 39 LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE • Fonti originarie: trattati (Trattato Ue, Trattato Tfue, Carta dei diritti fondamentali) • Fonti derivate: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri • Altre fonti: principi generali del diritto dell’Unione, accordi internazionali Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 40 I VALORI DELL’UNIONE Art. 2 Tue «L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 41 LA VIOLAZIONE DEI VALORI DELL’UNIONE Art. 7 Tue • Constatazione dell’esistenza di «un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2»: decisione del Consiglio a maggioranza di quattro quinti • Constatazione dell’esistenza di «una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2»: decisione del Consiglio europeo all’unanimità, con eventuale sospensione di «alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 42 GLI OBIETTIVI DELL’UNIONE Art. 2 Tue • Promuovere «la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli» • Offrire ai suoi cittadini «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima» • Instaurare «un mercato interno», adoperarsi «per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente», promuovere «il progresso e tecnologico» Istituzioni discientifico diritto pubblico 2010-2011 43 Giuseppe G. De Cesare GLI OBIETTIVI DELL’UNIONE Art. 2 Tue • Combattere «l’esclusione sociale e le discriminazioni», promuovere «la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore» • Promuovere «la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri» • Rispettare «la riccchezza della sua diversità culturale e lingustica», vigilare «sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» • Istituire «un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro» • Contribuire «alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite» Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 44 DELIMITAZIONE ED ESERCIZIO DELLA COMPETENZE DELL’UNIONE Art. 5.1 Tue «La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità». Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 45 IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE Art. 5.2 Tue «In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri». Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 46 LE COMPETENZE DELL’UNIONE • Competenza esclusiva nei settori di cui all’art. 3 Tfue: «solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti» (es.: unione doganale, politica monetaria per gli stati della zona euro, politica commerciale comune…) • Competenza concorrente nei settori di cui all’art. 4 Tfue: «gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato» o «ha deciso di cessare di esercitare la propria» (es.: mercato interno, agricoltura e pesca, ambiente, spazio di libertà, sicurezza e giustizia…) • Competenza «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri» nei settori di cui all’art. 6 Tfue: l’Unione non si sostituisce tuttavia alla competenza degli stati (es.: tutela della salute umana, industria, cultura, turismo…) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 47 IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ Art. 5.2 Tue «In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo». Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 48 IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ Art. 5.3 Tue «In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità». Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 49 LA CITTADINANZA EUROPEA Artt. 20-25 Tfue «È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati [...]». • Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri • Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunale nello stato in cui si risiede • Diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi stato membro nel territorio di paesi terzi nei quali lo stato di cui ha la cittadinanza non è rappresentato • Diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione e di ricevere risposta in una delle lingue ufficiali Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 50 I DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UNIONE EUROPEA Art. 6 Tue «1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali». Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 51 IL DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI Art. 11.4 Tue «Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati». Art. 24.1 Tue «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un’iniziativa dei cittadini ai sensi dell’articolo 11 del trattato sull’Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire». Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 52 LE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA Parte terza Tfue (artt. 26-198) • Mercato interno Istruzione, formazione professionale, • Libera circolazione delle merci gioventù, sport • Agricoltura e pesca Cultura • Libera circolazione delle persone, dei Sanità pubblica servizi e dei capitali Protezione dei consumatori • Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Reti transeuropee • Trasporti Industria • Norme comuni sulla concorrenza, sulla Coesione economica, sociale e territoriale fiscalità e sul ravvicinamento delle Ricerca e sviluppo tecnologico, spazio legislazioni Ambiente • Politica economica e monetaria Energia • Occupazione Turismo • Politica sociale Protezione civile • Fondo sociale europeo Cooperazione amministrativa Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 53 LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE artt. 21-46 Tue • Riguarda «tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune» • È «soggetta a norme e procedure specifiche» (titolo V del Tue) • È condotta attraverso la definizione di «orientamenti generali», l’adozione di «decisioni che definiscono i) le azioni che l’Unione deve intraprendere, ii) le posizioni che l’Unione deve assumere», il rafforzamento della «cooperazione sistematica tra gli stati membri per la conduzione della loro politica» Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 54 L’ALTO RAPPRESENTANTE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Artt. 18 e 27 Tue • Guida la politica estera e di sicurezza comune, contribuisce alla sua elaborazione e la attua in qualità di mandatario del Consiglio • Rappresenta l’Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune • Presiede il Consiglio affari esteri • È uno dei vicepresidenti della Commissione • Partecipa ai lavori del Consiglio europeo • Si avvale di un servizio europeo per l’azione esterna Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 55 LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E DI POLIZIA artt. 82-89 Tfue • Comprende tutto ciò che riguarda la sicurezza interna, la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le forme più gravi di criminalità aventi dimensione transnazionale • È disciplinata nel titolo V della parte terza del Tfue («spazio di libertà, sicurezza e giustizia») • È fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e sul ravvicinamento delle norme penali • Attribuisce compiti all’ufficio europeo di polizia (Europol) e all’unità di cooperazione giudiziaria (Eurojust) • Prevede l’stituzione di una procura europea, competente per i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 56 LA REVISIONE DEI TRATTATI • Procedura di revisione ordinaria: prevede la convocazione di una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di stato o di governo, del Parlamento europeo e della Commissione (tranne in caso di modifiche modeste) e di una conferenza intergovernativa (art. 48 parr. 2-5 Tue) • Procedure di revisione semplificate: evitano sia la convenzione sia la conferenza intergovernativa, ma possono riguardare solo decisioni che modificano la parte terza del Tfue (art. 48 par. 6 Tue) o decisioni che consentono al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata anziché all’unanimità o che consentono l’adozione di atti legislativi secondo la procedura legislativa ordinaria anziché una procedura legislativa speciale (art. 48 par. 7 Tue) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 57 LE FONTI DERIVATE DELL’UNIONE Art. 288 Tfue • Regolamento: atto avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri • Direttiva: atto che vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, entro un certo termine, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi • Decisione: atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, ma soltanto nei confronti dei destinatari se da essa designati • Raccomandazioni e pareri: atti non vincolanti Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 58 GLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE • Atti legislativi: «gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa», siano essi regolamenti, direttive o decisioni (art. 289.3 Tfue) • Atti delegati: «atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo», adottati su delega alla Commissione contenuta in un atto legislativo (art. 290 Tfue) • Atti di esecuzione: atti adottati previo conferimento di «competenze di esecuzione» alla Commissione, o in casi specifici al Consiglio, per assicurare «condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione» (art. 292 Tfue) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 59 I PROCEDIMENTI DI ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI Art. 289 Tfue «1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all’articolo 294. 2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l’adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale». Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 60 LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA COMMISSIONE (iniziativa): presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio PARLAMENTO EUROPEO (prima lettura): approva un testo e lo trasmette al Consiglio CONSIGLIO (prima lettura): a) approva lo stesso testo (l’atto si considera adottato) b) approva il testo con emendamenti e lo trasmette al Parlamento COMMISSIONE: illustra la sua posizione al Parlamento PARLAMENTO EUROPEO (seconda lettura): a) approva lo stesso testo o non si pronuncia entro tre mesi (l’atto si considera adottato) b) respinge il testo (l’atto si considera non adottato) c) approva emendamenti e il testo torna al Consiglio e alla Commissione Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 61 LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA [segue] COMMISSIONE: formula un parere sugli emendamenti del Parlamento CONSIGLIO (seconda lettura): a) approva tutti gli emendamenti del Parlamento, all’unanimità in caso di parere negativo della Commissione (l’atto si considera adottato) b) non approva tutti gli emendamenti del Parlamento e viene convocato un comitato di conciliazione COMITATO DI CONCILIAZIONE PARLAMENTO/CONSIGLIO (con la partecipazione della Commissione): a) approva un progetto comune entro sei settimame (l’atto deve essere successivamente adottato dal Parlamento e dal Consiglio in terza lettura) b) non approva un progetto comune (l’atto si considera non adottato) Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 62 LE PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI Es.: art. 113 Tfue «Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza». Es.: art. 19.1 Tfue «Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale». Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 63 L’ITALIA E L’UNIONE EUROPEA Legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (ratifica ed esecuzione del Trattato Cee) Legge 3 novembre 1992, n. 454 (ratifica ed esecuzione del Trattato Ue) • Qual è il fondamento costituzionale dell’assunzione da parte dello Stato italiano degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea? • Come partecipano gli organi e soggetti costituzionali italiani alla formazione del diritto dell’Unione (fase ascendente)? • Come si dà attuazione al diritto dell’Unione, una volta formato, in particolare alle direttive (fase discendente)? Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 64 ORDINAMENTO ITALIANO E ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Art. 11 Cost. • il fondamento costituzionale della partecipazione dell’Italia all’Unione europea Legge 86/1989 – Legge 11/2005 • la partecipazione degli organi costituzionali italiani alla formazione (c.d. fase ascendente) e all’attuazione (c.d. fase discendente) del diritto comunitario Sent. cost. 170/1984 • i rapporti fra norme comunitarie e norme interne e il primato del diritto comunitario Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 Giuseppe G. De Cesare 65 Art.117 Cost. L’espressione Unione europea compare nel testo costituzionale soltanto con la riforma del titolo V approvata con la L. cost. 28 ottobre 2001, n. 3. Diverse disposizioni disciplinano la partecipazione italiana al processo di integrazione europeo, sia con riferimento allo Stato sia alle Regioni. Il primo riferimento all'ordinamento comunitario si trova nel comma 1 dell'articolo 117 della Costituzione con la clausola generale di compatibilità della legislazione (nazionale e regionale) con i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario». Si tratta di norma che non autorizza ulteriori limitazioni di sovranità, che restano comunque legittimate sulla base della previsione dell'art. 11, bensì riconosce la superiorità dell'ordinamento comunitario su quello interno, così come affermato dalla giurisprudenza comunitaria e interna. La disciplina dei rapporti fra lo Stato e l'Unione europea è affidata alla legislazione esclusiva statale (art. 117 comma 2), mentre compete alla legislazione concorrente regionale quella dei rapporti fra l'Unione e le stesse Regioni (art. 117 comma 3). L’art. 117 comma 5, inoltre, fissa i principi generali dell'attività diretta alla formazione e all'attuazione degli atti comunitari, affidando alla legislazione esclusiva statale la disciplina degli aspetti procedurali e dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo statale in caso di inadempienza. In attuazione di tali ultime previsioni sono stati emanati l'art. 5 della legge n. 131 dei 2003 e la legge n. 11 del 2005, che definiscono Istituzioniin di diritto 2010-2011delle Regioni sia in via 66 le procedure per la partecipazione sedepubblico comunitaria Giuseppedella G. De volontà Cesare indiretta, cioè attraverso la formazione statale, che diretta. segue L'art. 117 comma 5 costituzionalizza i principi che disciplinano l'intervento delle Regioni nella formazione e nell'attuazione della normativa comunitaria: la previsione di una loro partecipazione nella fase ascendente del diritto comunitario, vale a dire all'iter procedurale che porta all'adozione da parte delle istituzioni comunitari di determinati atti; la previsione di una loro partecipazione nella fase discendente del diritto comunitario, vale a dire nel momento in cui diventa necessario dare attuazione nel nostro Stato agli atti normativi comunitari ed in particolare in quelle materie in cui è prevista una potestà legislativa (esclusiva o concorrente) delle Regioni. Ultimo richiamo comunitario è contenuto nell'articolo 120 Cost. (a cui è stato dato attuazione dall'art. 8 della L. 131/2003), laddove si attribuisce al Governo il potere di sostituirsi agli enti territoriali nel caso dì mancato rispetto della normativa internazionale e comunitaria. Istituzioni di diritto pubblico 2010-2011 67 Giuseppe G. De Cesare